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LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN”
Via Einstein, 3 - 20137 Milano
REGOLAMENTO D'ISTITUTO
ADOTTATO IN PRIMA STESURA
DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO
IN DATA 18.05.2010
RIVISTO E MODIFICATO
IN CONSIGLIO DI ISTITUTO
NELLA SEDUTA DEL 21.11.2015
ULTIMA MODIFICA
NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
DEL 7 FEBBRAIO 2018
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INDICE
Parte I
VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA
Titolo I NORME GENERALI
Art. 1. Conformità alla normativa vigente. Art. 2. Comunità scolastica.
Art. 3. Libertà fondamentali. Art. 4. Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento. Art. 5. Diritti.
Art. 6. Doveri.
Titolo II ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI ISTITUTO
Art. 7. Organi collegiali. Art. 8. Dirigenza.
Art. 9. Consiglio e assemblea di classe. Art. 10. Coordinatore di classe.
Art. 11. Collegio dei Docenti. Art. 12. Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva. Art. 12-bis. Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa. Art. 13. Comitato per la valutazione del servizio dei docenti.
Titolo III
ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI
Art. 14. Diritto di assemblea. Art. 15. Comitato degli studenti.
Art. 16. Assemblee studentesche. Art. 17. Funzionamento delle assemblee studentesche di Istituto.
Art. 18. Funzionamento delle assemblee studentesche di classe. Art. 19. Studenti promotori di iniziative.
Titolo IV
ASSEMBLEE DEI GENITORI
Art. 20. Diritto di assemblea. Art. 21. Comitato dei genitori.
Art. 22. Assemblee dei genitori.
Parte II FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO
Titolo I
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
Art. 23. Comunicazioni scuola-famiglie. Art. 24. Diritto alla riservatezza per gli studenti maggiorenni (D. lgs. 196/2003).
Titolo II CALENDARIO, ORARIO SCOLASTICO, VIGILANZA
Art. 25. Comunicazioni di inizio anno su calendario ed orari scolastici. Art. 26. Assegnazione delle aule. Art. 27. Puntualità, orario di ingresso in Istituto.
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Art. 28. Vigilanza. Art. 29. Uscita dall'aula degli studenti in ora di lezione. Art. 30. Studenti non avvalentesi dell'insegnamento della religione cattolica.
Titolo III FREQUENZA ALLE LEZIONI, ASSENZE, RITARDI, USCITE ANTICIPATE
Art. 31. Frequenza alle lezioni. Art. 32. Giustificazione delle assenze. Art. 33. Assenze collettive. Art. 34. Entrate ed uscite in deroga al normale orario di lezione. Art. 35. Uscite anticipate.
Art. 36. Dimissione anticipata o ingresso posticipato delle classi. Art. 37. Ritardi alla prima ora di lezione.
Art. 38. Ingressi oltre la seconda ora per gravi motivi. Art. 39. Ingressi in ritardo durante le ore di lezione.
Titolo IV
ATTREZZATURE CULTURALI E DIDATTICHE DIRITTO DI AFFISSIONE
Art. 40. Aule speciali. Art. 41. Affissione di manifesti all'interno dell'Istituto.
Titolo V
USCITE DIDATTICHE. ATTIVITÀ INTEGRATIVE
Art. 42. Uscite didattiche: norma di rinvio.
Art. 43. Attività integrative.
Titolo VI VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI
Art. 44Definizioni. Art. 44-bis. Trasparenza e tempestività della valutazione. Art. 44-ter. Programmazione delle prove scritte.
Art. 44-quater. Accesso ai documenti di valutazione.
Parte III DISCIPLINA
Titolo I
INFRAZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 45. Normativa vigente.
Art. 46. Definizione di infrazione disciplinare. Art. 47. Accesso all'Istituto di estranei non autorizzati. Art. 48. Infrazioni commesse nel corso dell'intervallo o nei cambi d'ora. Art. 49. Uscita senza autorizzazione dall'Istituto. Art. 50. Generalità sui provvedimenti disciplinari.
Art. 51. Sanzioni disciplinari. Art. 51 bis. Ulteriori competenze del Consiglio di classe in materia di valutazione del
comportamento. Art. 51 ter. Trasferimento ad altro Istituto e procedimento disciplinare.
Titolo II
PERSONALE ED ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE SANZIONI DISCIPLINARI E RELATIVE PROCEDURE
Art. 52. Sanzioni irrogate dal docente.
Art. 53. Procedimento disciplinare. Art. 54. Impugnazioni.
Art. 55. Organo di garanzia. Art. 55 bis. Sostituzioni per incompatibilità. Art. 55 ter. Competenze e deliberazioni dell’Organo di garanzia.
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Titolo III RISARCIMENTO DEI DANNI AL PATRIMONIO DELL'ISTITUTO
Art. 56. Responsabilità in caso di danni patrimoniali.
Parte IV
DISPOSIZIONI FINALI
Titolo I MODIFICA E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO
Art. 57. Modifiche al Regolamento. Art. 58. Diffusione del Regolamento.
Titolo II
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
Art. 59. Approvazione del Regolamento.
Titolo III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE. ABROGAZIONI
Art. 60. Abrogazioni.
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PARTE I
VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA
Titolo I NORME GENERALI
Art. 1. Conformità alla normativa vigente.
Il presente Regolamento di Istituto si informa alle disposizioni attualmente vigenti in materia di
istruzione, con parti- colare riferimento al D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, nel
seguito abbreviato D. Lgs. 297/94) e successive modifiche, al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249
(Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, nel
seguito abbreviato D.P.R. 249/98), al D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 (Regolamento recante disciplina
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, nel seguito
abbreviato D.P.R. 323/98), al D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, nel seguito abbreviato D.P.R. 275/99), al
D.P.C.M. 7 giugno 1995 (Carta dei servizi della scuola, nel seguito abbreviato D.P.C.M. 95), alle Linee
di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici
durante l’attività didattica (prot. n. 30/dip./segr. del 15 marzo 2007), alla Direttiva n. 104 del 30 novembre 2007 (Direttiva recante le linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali, nel seguito abbreviata Dir. 104/07), al D. P. R. 21 novembre 2007, n. 235 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, nel seguito abbreviato D.P.R. 235/07), al Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 (Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, nel seguito abbreviato D.I. 44/2001), al D. P. R. 22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, nel seguito abbreviato D.P.R. 122/09), alla legge 107/2015 e decreti attuativi e ne recepisce le indicazioni normative.
Art. 2. Comunità scolastica. 1. Il Liceo Scientifico Statale “Albert Einstein” è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'
acquisizione della conoscenza e lo sviluppo della coscienza critica. 2. L'Istituto, comunità di ricerca e di dialogo informata ai valori democratici, fonda il suo progetto e la sua
azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani anche attraverso l'educazione alla consapevolezza, alla responsabilità e all'autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita lavorativa.
Art. 3. Libertà fondamentali. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
Art. 4. Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento. 1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordina- menti della scuola stabiliti dal D.Lgs.
297/94 e successive modifiche, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come
autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente.
2. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, at- traverso un confronto aperto di posizioni
culturali, la crescita del discente in tutte le sue dimensioni e la piena formazione della
personalità degli alunni, di cui è rispettata la coscienza morale e civile. Art. 5. Diritti. 1. I diritti della componente studentesca sono disciplinati dall'art. 2 del D.P.R. 249/98. 2. Fatto salvo il disposto del precedente comma, si ricorda in particolare che gli studenti hanno
diritto: a) a ricevere una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee; b) ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola; c) a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita
scolastica;
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d) ad essere valutati in modo tempestivo e trasparente; e) a riunirsi in assemblea studentesca a livello di classe e di Istituto, nel rigoroso rispetto della
normativa vigente in materia di riunioni e di assemblee degli studenti.
Art. 6. Doveri. 1. I doveri della componente studentesca sono disciplinati dall'art. 3 del D.P.R. 249/98. 2. Fatto salvo il disposto del precedente comma, si ricorda in particolare che gli studenti sono tenuti:
a) a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni scolastici; b) ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, del
Corpo docente, del Personale non docente e dei propri compagni lo stesso rispetto, anche
formale, che chiedono per se stessi e a tenere all'interno dell'Istituto un comportamento civile
ed educato; c) ad esercitare i loro diritti e ad adempiere ai loro doveri in modo corretto e coerente con i
princìpi di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4; d) ad osservare scrupolosamente le disposizioni dettate dal presente Regolamento;
e) ad utilizzare correttamente macchinari e sussidi didattici e a rispettare le strutture dell'Istituto,
evitando di arrecare qualsiasi danno al patrimonio della scuola;
f) ad usare un abbigliamento che si ispiri a criteri di semplicità, decoro e sia adatto alle diverse
attività scolastiche. 3. L'inosservanza del presente articolo è sanzionata secondo il disposto della seguente Parte III.
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Titolo II ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI ISTITUTO
Art. 7. Organi collegiali.
1. Gli Organi collegiali per la scuola secondaria superiore, disciplinati dal Titolo I, Capo I del
D.Lgs. 297/94, sono il Consiglio di classe, il Collegio dei docenti, il Consiglio di Istituto e la
Giunta Esecutiva, il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti. 2. Salvo il disposto del seguente comma, le adunanze degli Organi collegiali sono valide
quando sia presente la metà più uno dei componenti in carica. 3. Il Comitato di valutazione dei docenti ed il Consiglio
di classe, nell'esercizio della loro potestà valutativa, hanno carattere di collegio perfetto; in
tale caso l'adunanza di detti Organi richiede la presenza di tutti i membri che li
compongono. Art. 8. Dirigenza.
1. Ai sensi dell'articolo 396 del D.Lgs. 297/94, nonché degli articoli 25bis e 25ter del D.Lgs. 6
marzo 1998, n. 59 e dell’art. 25 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, cui si rimanda per
tutto quanto in questa sede non specificato, il Dirigente Scolastico assolve alla funzione di
promozione e di coordinamento delle attività di Istituto, di cui cura la gestione unitaria e di
cui ha la legale rappresentanza.
2. In particolare, al Dirigente Scolastico spetta: a) presiedere il Collegio dei Docenti, il Comitato per la valutazione degli insegnanti, i Consigli
di classe, la Giunta Esecutiva; b) curare l'esecuzione delle delibere degli Organi collegiali;
c) procedere alla formazione delle classi e alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri
generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e delle proposte formulate dal Collegio dei
docenti;
d) curare l'attività di esecuzione delle normative giuridiche e amministrative riguardanti alunni e
docenti, tra cui in particolare il rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze, il
rilascio dei certificati; e) nominare, per ciascuna classe, un docente Coordinatore di classe, le cui competenze sono
disciplina- te dal seguente articolo 10, ed un docente con
compiti di segretario verbalizzante.
3. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il Dirigente si avvale
di docenti da lui individuati (Docenti Collaboratori), ai quali possono essere delegati
specifici compiti; in particolare, il Dirigente individua il Collaboratore Vicario, che esercita la
funzione direttiva in caso di assenza o impedimento del titolare. Il Dirigente Scolastico ed i
Docenti Collaboratori costituiscono lo Staff di Presidenza. Art. 9. Consiglio e assemblea di classe.
1. Ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 297/94, fanno parte del Consiglio di classe, presieduto
dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore di classe, suo delegato, i docenti della classe
(inclusi eventuali docenti di sostegno), due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni
iscritti alla classe e due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe. Il
Consiglio di classe si riunisce, su convocazione del Dirigente Scolastico o quando la
maggioranza dei suoi membri, escluso il Dirigente Scolastico, ne faccia richiesta scritta e
motivata, col compito di: a) formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica, tra cui
l'adozione dei libri di testo ed iniziative di sperimentazione; b) agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni;
c) esercitare le competenze in materia di coordinamento didattico e di rapporti
interdisciplinari e di valutazione periodica e finale, alla presenza della sola componente
docente; d) deliberare in ordine ad uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione e stage
all'estero. 2. In particolare, entro il 15 maggio di ciascun anno scolastico il Consiglio di ogni classe quinta
predispone il Documento di cui all’art. 5 comma 2 del D.P.R. 323/98, secondo modalità operative stabilite annualmente con circolare della Presidenza.
3. È cura della Presidenza dare comunicazione, con congruo anticipo, della convocazione del
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Consiglio di classe, attraverso avviso circolare alle classi o avvisi all'Albo dell'Istituto. 4. Al Consiglio di classe possono partecipare, con diritto di parola, anche studenti e genitori
che non sono rappresentanti eletti; in questo caso il Consiglio di classe si trasforma in assemblea di classe.
Art. 10. Coordinatore di classe. 1. Il Coordinatore di classe, designato dal Dirigente Scolastico all'inizio dell'anno scolastico,
presiede il Consiglio di classe in assenza del Dirigente Scolastico. 2. In particolare, il Coordinatore di classe:
a) prende visione dei dati sullo studente derivanti dall'anno scolastico precedente e li
comunica ai do- centi del Consiglio; b) segue con particolare attenzione l'andamento scolastico degli alunni in difficoltà,
segnalando alla Presidenza eventuali casi a rischio nelle singole classi;
c) tiene i rapporti con le famiglie, in particolare contatta, sentito il Consiglio di classe, le
famiglie de- gli alunni in difficoltà;
d) per le classi quinte, cura la redazione materiale del Documento del Consiglio di classe di
cui al comma 3 del precedente articolo;
e) all’inizio dell’anno illustra compiutamente alle classi prime, e richiama per le classi
successive, i contenuti del presente Regolamento, con particolare riferimento alle Parti II
e III. Art. 11. Collegio dei Docenti. 1. Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente con contratto a tempo
indeterminato e con contratto a tempo determinato in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico, che attribuisce le
funzioni di segretario ad uno dei Docenti Collaboratori. 2. Il Collegio si insedia all'inizio di ciascun anno scola- stico e si riunisce ogni qualvolta il
Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta almeno un terzo
dei componenti, comunque almeno una volta al trimestre o quadrimestre.
3. Il Collegio ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto, secondo
il disposto del- l'articolo 7 del D.Lgs. 297/94; in particolare il Collegio: a) adegua i programmi di insegnamento alle esigenze ambientali, nell'ambito dagli
ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato; b) promuove iniziative di integrazione/sostegno per attuare il diritto allo studio; c) adotta i libri di testo, sentiti i Consigli di classe; d) delibera la scansione dell'anno scolastico in quadrimestri o in trimestri; e) formula proposte al Dirigente Scolastico in ordine alla formazione delle classi, all’orario e
alle altre attività scolastiche;
f) propone e adotta iniziative di sperimentazione sul piano metodologico/didattico e
iniziative di aggiornamento dei docenti;
g) valuta l’andamento complessivo dell’azione didattica; h) esamina i casi di scarso profitto o irregolare comportamento degli studenti; i) programma i rapporti con le famiglie e gli studenti, le attività di aggiornamento e altre
attività connesse con la funzione docente;
j) elegge i propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto ed i docenti del Comitato per la
valutazione del servizio del personale docente.
4. Nella prima seduta dell'anno scolastico, o in una delle sedute successive, il Collegio dei Docenti
può procedere, nell'ambito dei poteri di auto-organizzazione che gli sono propri, alla costituzione
di Commissioni, di durata annuale, cui è demandato il compito di analisi ed approfondimento di
specifiche problematiche; i risultati cui pervengono le Commissioni sono sottoposte al Collegio
dei Docenti per opportuna disamina ed eventuale delibera.
5. In particolare, sono costituiti i Dipartimenti disciplinari, che rappresentano articolazioni
funzionali del collegio dei docenti (art. 10 DPR 89/10), di cui fanno parte i docenti di una
stessa classe di concorso o di classi di concorso affini (ad esempio: matematica - matematica
e fisica), con compiti di sostegno alla progettazione formativa e alla didattica. 6. In relazione all'attività deliberativa del Collegio dei Docenti è fatto salvo il diritto
all'astensione. 7. Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente
espressi, ossia non
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computando nel numero i voti nulli e gli astenuti, salvo che disposizioni speciali non prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 12. Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva.
1. Ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 297/94, cui si rimanda per tutto quanto non specificato in
questa sede, il Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico Einstein è costituito dal Dirigente
Scolastico, da 8 rappresentanti del personale docente, da 2 rappresentanti del personale
A.T.A., da 4 rappresentanti dei genitori e da 4 rappresentanti degli studenti. Tali rappresentanti
sono eletti, rispettivamente, dal Collegio dei docenti nel proprio seno, dal personale A.T.A. in
servizio nell'Istituto, dai genitori e dagli studenti. Funge da Presidente uno dei suoi membri,
eletto tra i rappresentanti dei genitori. Le funzioni di segretario sono affidate dal Presidente ad
un membro del Consiglio stesso.
2. Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, composta da un docente,
un rappresentante del personale A.T.A., un rappresentante dei genitori e un
rappresentante degli studenti. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico,
che la presiede, e il Direttore dei Servizi Amministrativi, che svolge la funzione di segretario della Giunta.
3. Il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica tre anni; coloro che nel corso del
triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio, o presentino volontariamente le
dimissioni dalla carica, vengono sostituiti dai primi non eletti nelle rispettive liste; la
componente studentesca viene rinnovata annualmente. In caso di esaurimento di dette liste si
procede ad elezioni suppletive.
4. Le attribuzioni del Consiglio di Istituto sono disciplinate dall'articolo 10 del D.Lgs. 297/94,
cui si rimanda per tutto quanto non specificato in questa sede. In particolare, il Consiglio di
Istituto ha potere deliberante, su proposta della Giunta, in ordine all'impiego dei mezzi
finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto. In
particolare, il Consiglio delibera in materia di:
a) adozione del Regolamento di Istituto; b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi
didattici; c) adattamento del calendario alle esigenze ambientali, acquisito il parere del Collegio dei
docenti; d) elaborazione dei criteri generali per la programmazione educativa, per le attività
parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, per il coordinamento
dei Consigli di classe, per la formulazione dell’orario e la formazione delle classi; e) promozione di contatti con altre scuole per collaborazione/scambi; f) partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di interesse educativo e ad
attività assistenziali che possono essere assunte dal Consiglio; g) elaborazione dei criteri generali per la concessione delle strutture o attrezzature della scuola ad
altre scuole; h) valutazione dell’andamento generale, didattico ed amministrativo, dell’Istituto.
5. La Giunta Esecutiva predispone il programma annuale
ed il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio e cura l'esecuzione delle relative
delibere. 6. In particolare, i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto:
a) curano i rapporti tra i rappresentanti degli studenti
eletti nei singoli Consigli di classe e la Presidenza;
b) richiedono autorizzazione allo svolgimento delle Assemblee studentesche di Istituto, di cui stilano l'Ordine del Giorno;
7. Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere soltanto gli elettori delle componenti rappresentate in Consiglio ed i membri del consiglio di circoscrizione
di cui alla legge 278/76. È lasciato alla potestà regolamentare del Consiglio di Istituto di
stabilire le modalità di ammissione del pubblico in relazione al titolo di elettore e alla
capienza dei locali, nonché di dettare le altre norme atte ad assicurare la tempestiva
informazione e l'ordinato svolgimento delle sedute.
Art. 12 bis. Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa. 1. L’Istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per
particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
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2. Requisiti e competenze dei candidati dovranno essere attestati per iscritto tramite dettagliato curriculum, che sarà acquisito agli atti dell’Istituto.
3. Il personale della scuola in possesso dei requisiti e delle competenze necessarie sarà
individuato in via prioritaria come destinatario della proposta di prestazione d’opera.
4. Il limite massimo dei compensi orari attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno
professionale richiesto è pari al compenso orario previsto dal vigente Contratto Collettivo
Nazionale di lavoro per attività di insegnamento (esclusa l’attività di recupero) del personale
della scuola. 5. A parità di requisiti e competenze sarà preferito il contraente che avanzi minore richiesta
economica. Art. 13. Comitato per la valutazione del servizio dei docenti. Per la composizione e le competenze
del Comitato per la valutazione del servizio dei docenti si rimanda a quanto disposto dalla
Legge 107/2015
Titolo III ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI
Art. 14. Diritto di assemblea.
Gli studenti dell'Istituto hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le
modalità previste dai successivi articoli, che disciplinano tale diritto ai sensi dell’articolo 2,
comma 9 del D.P.R. 249/98. Art. 15. Comitato degli studenti.
1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del D.Lgs. 297/94, il Comitato degli studenti è costituito
dai rappresentanti degli studenti eletti nei singoli Consigli di classe e nel Consiglio di Istituto. 2. Il Comitato si riunisce su convocazione della Presidenza o, previa autorizzazione del Dirigente, su
richiesta dei rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio d’Istituto, in orario scolastico, per la durata massima di due ore di lezione e non più di una volta al mese. Le riunioni del Comitato non possono svolgersi sempre nello stesso giorno della setti- mana, né possono avere luogo a partire dal 30° giorno antecedente la conclusione dell'anno scolastico.
3. Gli avvisi di convocazione, recanti la sede della riunione, la data e l'ora di convocazione, nonché l'Ordine del Giorno, sono comunicati alle classi a cura del Dirigente Scolastico con un preavviso di almeno giorni cinque.
4. Nella prima riunione, il Comitato elegge al suo interno un Presidente ed un segretario, con funzioni
di verbalizzatore. 5. Il Comitato degli studenti ha potere di deliberare, con motivazione scritta, in materia di:
a) richieste e proposte in ordine ad attività didattico- integrative, sportive, parascolastiche ed extrascolastiche;
b) richieste di acquisto di materiale didattico;
c) richieste di convocazione di assemblee di Istituto.
6. Le delibere del Comitato sono vagliate dagli Organi collegiali competenti, che si esprimeranno motivatamente sulle richieste avanzate.
Art. 16. Assemblee studentesche.
1. Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per
l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione
culturale e civile degli studenti. 2. Le assemblee possono essere di classe o di Istituto. Ogni mese è consentito lo svolgimento di
una assemblea di classe, della durata massima di due ore, e di un'assemblea di Istituto, della durata massima delle ore di lezione di una
giornata. Le assemblee non possono essere tenute sempre nello stesso giorno della settimana
durante l'anno scolastico. Non possono avere luogo assemblee a partire dal 30° giorno
antecedente la conclusione dell'anno scolastico.
3. Alle assemblee di Istituto, previa autorizzazione del Consiglio di Istituto e in numero non
superiore a quattro, possono intervenire esperti di problemi sociali, culturali, artistici e
scientifici, indicati dagli studenti. 4. Su richiesta del Comitato degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere
utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
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Art. 17. Funzionamento delle assemblee studentesche d’Istituto.
1. L'assemblea di Istituto è convocata dalla Presidenza su richiesta della maggioranza del
Comitato degli studenti o su richiesta del 10% degli studenti iscritti. Data e ora di
convocazione, nonché l'Ordine del giorno del- l'assemblea, sono comunicati alle classi
dalla Presidenza con congruo anticipo.
2. L'assemblea elegge un Presidente e un segretario con compiti di verbalizzatore. Il Comitato
studentesco garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
3. Ove autorizzata, la partecipazione all'assemblea è obbligatoria per tutti gli studenti;
l'attività didattica è sospesa ed i docenti presenziano all'assemblea secondo il normale
orario di servizio, con compiti di vigilanza e con diritto di parola. 4. La Presidenza ha potere di intervento e di scioglimento dell'assemblea nel caso di
constatata impossibilità di ordinato svolgimento della stessa.
Art. 18. Funzionamento delle assemblee studentesche di classe.
1. La richiesta di svolgimento di assemblea di classe, stilata secondo il modello in Allegato è
firmata dai due rappresentanti degli studenti, o da 5 studenti promotori, e controfirmata, per
presa visione, dai docenti interessa- ti alla cessione dell'ora o delle ore di lezione; la
richiesta, che deve recare l'Ordine del Giorno, è inoltrata alla Presidenza con un anticipo di
almeno tre giorni rispetto alla data di convocazione. 2. Gli studenti eleggono un Presidente dell'assemblea e un segretario con compiti di verbalizzatore:
il verbale sarà redatto su apposito registro messo a disposizione dalla Presidenza all'inizio dell'anno scolastico, che sarà restituito in Presidenza.
Art. 19. Studenti promotori di iniziative.
La componente studentesca che promuove qualunque iniziativa in ambito scolastico è tenuta a
trasmettere all'Ufficio di Presidenza l'elenco nominativo degli studenti promotori dell'iniziativa
stessa.
Titolo IV ASSEMBLEE DEI GENITORI
Art. 20. Diritto di assemblea. I genitori degli studenti dell'Istituto hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della
scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli. Art. 21. Comitato dei genitori.
1. Il Comitato dei genitori è costituito dai rappresentanti di Classe eletti in tutte le classi dell’Istituto, dai genitori eletti in Consiglio d'Istituto (ai sensi dell’art.15.2 del DL297/94) e
da tutti i genitori degli studenti del LS Einstein in corso.
2. Il Comitato elegge al proprio interno un Presidente ed un segretario con compiti di
verbalizzatore. 3. Il Comitato ha facoltà di richiedere la convocazione dell'assemblea dei genitori di Istituto,
secondo il disposto del seguente articolo. Art. 22. Assemblee dei genitori. 1. Le assemblee dei genitori possono essere di classe o d’Istituto.
2. Le assemblee di classe sono convocate su richiesta dei rappresentanti dei genitori eletti in
seno al Consiglio di classe o su richiesta di 5 genitori promotori: sede di riunione, data ed ora
di convocazione sono concordate di volta in volta con la Presidenza, cui è comunicato l'Ordine
del Giorno. Sarà cura della Presidenza informare della convocazione gli studenti della classe,
che sono tenuti a darne precisa comunicazione alle famiglie, salvo il disposto del seguente
articolo 25.
3. L'assemblea di Istituto dei genitori è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato dei
genitori o di almeno 200 genitori: sede di riunione, data ed ora di convocazione sono concordate
di volta in volta con la Presidenza, cui è comunicato l'Ordine del Giorno. Sarà cura della
Presidenza informare della convocazione gli studenti dell'Istituto, che sono tenuti a darne
precisa comunicazione alle famiglie, salvo il disposto del seguente articolo 25. 4. All'assemblea di classe possono intervenire, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico o un
suo delegato, o i docenti della classe; all'assemblea di Istituto possono intervenire, con
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diritto di parola, il Dirigente Scolastico o un suo delegato, ed i docenti dell'Istituto.
5. Le assemblee ed il Comitato dei genitori hanno potere di proposta e di indicazione, che
saranno valutate dai competenti Organi collegiali; le deliberazioni adottate non possono
tuttavia sovrapporsi alla sfera di competenze stabilite dalla legge per i predetti Organi.
PARTE II
FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO
Titolo I
RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA Art. 23. Comunicazioni scuola-famiglie.
1. L'Istituto individua nel rapporto di comunicazione e di collaborazione con le famiglie il presupposto irrinunciabile per un'efficace azione educativa.
2. La comunicazione con le famiglie avviene anzitutto nell'ambito dei Consigli di Classe (articolo 9), nelle sedute aperte a tutte le componenti: genitori e studenti sono pertanto invitati a partecipare alle riunioni di tali Organi collegiali.
3. In una delle sedute di inizio anno il Collegio dei Docenti può individuare ulteriori modalità di comunicazione scuola-famiglia: a titolo di esempio, potrà essere
deliberata l'istituzione di un ricevimento generale in orario pomeridiano e/o di un'ora
settimanale di ricevimento in orario antimeridiano per ciascun docente.
4. Il Collegio dei Docenti individua inoltre eventuali ulteriori modalità di comunicazione scritta dell'andamento scolastico degli studenti, in aggiunta alla comunicazione quadrimestrale
prevista dalla normativa vigente.
5. In caso di necessità, i Consigli di Classe individuano eventuali ulteriori modalità di
comunicazione con le famiglie (richiesta di colloqui con il Coordinatore di Classe o con
un singolo docente, lettere informative per specifiche situazioni, ecc.)
6. In considerazione dell'importanza che la scuola annette al rapporto con le famiglie, l'Istituto
richiede che ogni comunicazione scritta sia controfirmata dai genitori o da chi ne fa le veci, anche in caso di alunni maggiorenni, salvo il disposto del seguente articolo 24.
7. Delle delibere di cui ai precedenti commi, e delle note informative dirette alle famiglie in
ordine all'organizzazione e allo svolgimento della vita della comunità scolastica (a titolo
d’esempio: convocazione di Consigli di classe, possibilità di scioperi del personale della
scuola, attività scolastiche, parascolastiche ed extra-scolastiche) la Presidenza dà precisa
e tempestiva comunicazione tramite diffusione di circolari alle classi, affissione di avvisi
all'Albo dell'Istituto o tramite altro strumento idoneo ad assicurare efficace informazione. 8. Gli studenti sono tenuti ad informare le famiglie delle comunicazioni di cui al comma
precedente, salvo il disposto del seguente articolo 24.
9. All’atto di iscrizione, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R 235/07, è richiesta la sottoscrizione da
parte di genitori e studenti del Patto educativo di corresponsabilità di cui all’Allegato C. Art. 24. Diritto alla riservatezza per gli studenti maggiorenni (D. lgs. 196/2003)
1. Gli studenti maggiorenni, nonché gli studenti che raggiungeranno la maggiore età nel corso
dell’anno scola- stico, entro la data prevista per l’inizio dei colloqui scuola-famiglia
presentano al docente Coordinatore di classe la dichiarazione di cui all’Allegato B, con la
quale autorizzano o meno i Docenti del Consiglio di classe a comunicare ai genitori, o a chi
ne fa le veci, ogni informazione relativa al proprio andamento scolastico.
2. La scelta effettuata ha validità per l’anno scolastico in corso, ma può in ogni momento
essere modificata dall’interessato, presentando al Coordinatore di classe un’ulteriore
dichiarazione correttiva.
3. Il docente Coordinatore, ricevute le dichiarazioni in parola, che saranno conservate agli atti dell’Ufficio di Segreteria dell’Istituto, dà tempestiva comunicazione a tutti i Docenti del
Consiglio di classe dei nominativi degli studenti che non hanno autorizzato la comunicazione
con le famiglie. A tali studenti sarà comunicata nuova parola d’ordine personale, in
sostituzione della precedente, per l’accesso al Registro elettronico. In difetto di
autorizzazione, i Docenti hanno l’obbligo di astenersi dal comunicare ogni informazione
relativa allo studente.
4. Gli studenti maggiorenni che intendono avvalersi del diritto alla riservatezza sono sollevati dall’obbligo di trasmettere alla famiglia le comunicazioni della scuola.
5. L'Istituto comunicherà alla famiglia la richiesta dello studente di avvalersi del diritto alla
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riservatezza entro cinque giorni dalla richiesta.
Titolo II CALENDARIO, ORARIO SCOLASTICO, VIGILANZA
Art. 25. Comunicazioni di inizio anno su calendario ed orari scolastici. All'inizio dell'anno scolastico la Presidenza dà comunicazione, secondo le modalità previste dall'articolo 23, comma 7: a) del calendario scolastico, come stabilito dai competenti Organi collegiali; b) dell'orario delle lezioni; c) delle modalità di ricevimento dei genitori da parte del Corpo docente, stabilite per l'anno in
corso.
Art. 26. Assegnazione delle aule.
All’inizio dell’anno scolastico la Presidenza assegna un’aula ad ogni classe. La responsabilità
relativa allo stato di conservazione dell’aula, nonché degli arredi scolastici ivi contenuti, in prima
istanza ricade sugli studenti della classe. Art. 27. Puntualità, orario di ingresso in Istituto. 1. Gli studenti sono tenuti alla massima puntualità e al rigoroso rispetto dell'orario scolastico. 2. L’accesso ai piani da parte degli studenti è consentito con un anticipo massimo di 15 minuti
sull’ora prevista per l’inizio delle lezioni. È consentito invece l’accesso esclusivamente alla zona bar a partire dalle ore 8.00. L’accesso ai piani prima dell’orario previsto comporterà sanzione disciplinare; allo stesso modo sarà severamente sanzionato l’utilizzo delle scale antincendio per salire ai piani.
Art. 28. Vigilanza. 1. La sorveglianza degli alunni rientra tra gli obblighi del personale della scuola, docente e ausiliario,
che ha il dovere di garantire l'ordinato svolgimento delle attività scolastiche. 2. Non vi è responsabilità del personale incaricato di vigilanza quando, nonostante la presenza
e la vigilanza in atto, non si è potuto evitare il fatto dannoso. 3. Nell'orario di lezione l'obbligo di vigilanza ricade sul
docente in servizio nella classe.
4. Nel periodo dell'intervallo l'obbligo di sorveglianza ricade sul personale docente e ausiliario
presente ai vari piani dell'Istituto, secondo turni di assistenza stabiliti dalla Presidenza e dal
Direttore dei servizi amministrativi. E’ severamente vietato sostare nelle scale antincendio
durante l’intervallo. 5. L'obbligo di sorveglianza degli studenti partecipanti a visite guidate, uscite didattiche e
viaggi di istruzione ricade sui docenti accompagnatori. Art. 29. Uscita dall'aula degli studenti in ora di lezione. 1. In considerazione delle responsabilità derivanti
dall’obbligo di vigilanza, l’uscita dall’aula degli studenti, senza riguardo al raggiungimento della maggiore età, è autorizzata dal docente in servizio solo in via eccezionale e in caso di reale necessità.
2. Al cambio dell'ora di lezione gli studenti sono tenuti a non allontanarsi dall'aula. 3. Lo studente che per improvviso malessere debba allontanarsi dalla classe sarà accompagnato
in Presidenza da un commesso. In questa evenienza sarà cura dell'Ufficio di Presidenza contattare la famiglia dello studente che accusa il malessere per i provvedimenti del caso; lo stu- dente in parola può abbandonare l'Istituto prima della fine delle lezioni unicamente se accompagnato da un genitore o da un adulto a ciò delegato dal genitore; in caso di studente minorenne, laddove il genitore sia impossibilitato a venire a prenderlo, lo studente può lasciare l’Istituto solo dietro richiesta scritta (fax o mail)
Art. 30. Studenti non avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica. 1. Ai sensi della normativa vigente, all'atto dell'iscrizione i genitori dello studente minorenne, o chi
ne fa le veci, o lo studente maggiorenne, dichiarano su apposito modulo se lo studente intende avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. La scelta operata ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando il diritto di modificare la scelta ogni anno.
2. Se nell'orario definitivo delle lezioni l'ora di insegnamento della religione cattolica cade alla prima o all'ultima ora, gli studenti che non si avvalgono di tale insegnamento sono
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autorizzati all'entrata posticipata o all'uscita anticipata, valevole per l'anno scolastico in corso. Elenco nominativo degli studenti in parola sarà allegato al Registro di Classe per opportuna conoscenza dei docenti della classe.
3. Se nell'orario definitivo delle lezioni l'ora di insegnamento della religione cattolica cade in
posizione diversa dalla prima o dall'ultima ora, gli studenti che non si avvalgono di tale
insegnamento sono tenuti a recarsi, per l'ora in questione, in Biblioteca, in aula collegio o in altro apposito spazio individuato dall'Istituto, dove svolgeranno studio individuale sorvegliati
dal personale di cui all'articolo 29. E’ consentita anche l’opzione “uscita da scuola”
previa autorizzazione del genitore o richiesta dello studente se maggiorenne. In tal
caso sarà obbligatorio mostrare al personale ATA all’ingresso il tesserino di
riconoscimento appositamente predisposto.
4. In ogni caso, tutti gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione
cattolica hanno facoltà di aderire ad eventuali iniziative alternative che il Collegio dei Docenti dovesse attivare per ciascun anno scolastico.
Titolo III FREQUENZA ALLE LEZIONI, ASSENZE, RITARDI, USCITE ANTICIPATE
Art. 31. Frequenza alle lezioni. La frequenza alle lezioni e ad ogni altra attività promossa dall'Istituto rappresenta per gli studenti iscritti un diritto e un dovere: pertanto, tutti gli studenti sono tenuti a presenziare alle lezioni e a ogni altra attività autorizzata, quale, a titolo di esempio, lavori di gruppo, visite di studio, assemblee studentesche.
32. Giustificazione delle assenze. 1. Tutte le assenze devono essere giustificate sul libretto ufficiale fornito dall'Istituto e a ciò
destinato: le assen- ze dello studente minorenne sono giustificate da chi esercita la patria potestà, le assenze dello studente
maggiorenne sono giustificate dallo studente stesso. 2. La giustificazione dell'assenza è presentata al docente in servizio alla prima ora, che è
tenuto ad effettuarne la notifica sul Registro di Classe. 3. Di norma, le assenze devono essere giustificate lo stesso giorno di rientro a scuola. 4. Lo studente sprovvisto di giustificazione nei termini previsti dal precedente comma deve
presentare giustificazione il giorno successivo; la necessità di tale
adempimento è annotata sul registro elettronico alla pagina relativa al giorno seguente dal
docente in servizio alla prima ora.
5. Della ripetuta omissione di giustificazione, di cui il Consiglio di classe dovrà tenere conto in
sede di valutazione del comportamento, o dell'eccessivo numero di assenze, il
Coordinatore di classe darà tempestiva comunicazione alla famiglia dello studente, salvo
il disposto dell'articolo 24. Art. 33. Assenze collettive.
1. Le assenze collettive, che si configurano come violazione dell'articolo 32, non fanno eccezione
alla disciplina stabilita dal precedente articolo e vanno pertanto giustificate secondo il disposto
dell'articolo 33, comma 1. 2. L'assenza collettiva, specialmente se ripetuta durante l'anno scolastico, è motivo di turbativa
del regolare svolgimento del servizio scolastico e può risultare di notevole danno al processo di insegnamento/apprendimento. Pertanto il Consiglio di classe si riserva di porre in essere ogni iniziativa di sensibilizzazione degli studenti in ordine all'astensione collettiva dalle lezioni.
3. In occasione di “manifestazioni studentesche”, o iniziative consimili, organizzate in orario
scolastico, l'accesso all'Istituto da parte degli studenti che lo desiderano è comunque
garantito. Art. 34. Entrate ed uscite in deroga al normale orario di lezione. Per garantire il regolare svolgimento dell’attività scolastica, le deroghe al normale orario di lezione devono essere ridotte ai casi di assoluta necessità.
Art. 35. Uscite anticipate. 1. Per “uscita anticipata” si intende l'uscita dall'Istituto, dietro richiesta del singolo studente e
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previa autorizzazione dell'Autorità scolastica, con anticipo rispetto alla fine delle lezioni regolari della mattinata.
2. Non è consentito uscire dall’Istituto prima della fine della terza ora di lezione. 3. La richiesta di uscita anticipata deve avere carattere di eccezionalità ed essere
adeguatamente motivata; deve essere presentata all’Ufficio di Presidenza entro le 9.30, utilizzando le apposite pagine del libretto delle giustificazioni. Per gli studenti minorenni, la richiesta deve re- care la firma di chi esercita la patria potestà. Non si potranno superare le quattro uscite all’anno.
4. L'Ufficio di Presidenza, prima di concedere o meno l'autorizzazione all'uscita, ha facoltà di
prendere contatto con la famiglia dello studente richiedente, salvo il disposto dell'articolo 24,
per acquisire ogni ulteriore eventuale elemento di giudizio, in special modo in presenza di un
numero di richieste, nel corso dell'anno, giudicato eccessivo. 5. In caso di accoglimento della domanda, lo studente richiedente presenterà il libretto
delle giustificazioni, controfirmato dall’Ufficio di Presidenza, al docente in servizio. Il
docente firmerà la richiesta e segnerà l’uscita sul Registro di Classe.
6. Al momento dell’uscita anticipata lo studente minorenne deve essere affidato ai genitori o a
chi ne fa le veci, o ad adulto espressamente delegato da chi esercita la patria potestà,
oppure essere autorizzato ad uscire senza alcun affidamento nel caso in cui i genitori
facciano pervenire richiesta scritta con esplicita assunzione di responsabilità, che sarà
conservata agli atti, confermandone la volontà nella eventuale verifica telefonica. Art. 36. Dimissione anticipata o ingresso posticipato delle classi. 1. In relazione a fatti di carattere straordinario o a particolari esigenze organizzative
dell'Istituto, la Presidenza ha facoltà di disporre la dimissione anticipata e/o l’ingresso posticipato delle classi.
2. La Presidenza comunica alle classi i provvedimenti di
cui al comma precedente, salvo casi di oggettiva impossibilità, con almeno un giorno di anticipo, assicurandone la comunicazione alle famiglie.
Art. 37. Ingressi fuori orario.
1. La puntualità costituisce una manifestazione d'impegno nello studio, indica la capacità di
adattamento alle regole e testimonia il rispetto sia nei confronti del personale scolastico, sia
nei riguardi dei compagni di classe. L'eventuale ritardo deve essere giustificato. Gli “ingressi
fuori orario” dovranno essere gestiti, come indicato nei paragrafi seguenti, per assicurare
il rispetto degli orari di lezione. 2. Con “ingresso fuori orario” si intende ogni ingresso a scuola successivo all’orario di inizio
delle lezioni, con un massimo di otto consentiti in tutto l’anno.
3. L’ingresso fuori orario nell’edificio scolastico è consentito sino al termine della prima ora
di lezione. Per non recare disturbo all’attività didattica in essere, trascorsi quindici minuti
dall’ora di inizio delle lezioni l’ingresso in aula avviene all’inizio della seconda ora di
lezione: lo studente è tenuto ad attendere in aula collegio l’orario di ingresso in aula. E’
severamente vietato attardarsi nei corridoi o in altri spazi della scuola in attesa di poter
accedere alla propria aula.
4. Lo studente in “ingresso fuori orario” si deve recare preventivamente presso l’Ufficio di
Presidenza per ottenere l’autorizzazione all’ingresso attraverso la firma sulla giustificazione, se
lo studente ne è in possesso, o il rilascio di un’autorizzazione provvisoria. In questo secondo
caso, lo studente dovrà presentare il giorno successivo, al docente della prima ora, la
regolare giustificazione del ritardo o dell’ingresso fuori orario, firmata da un genitore, salvo il
disposto dell’art. 24; in caso di inadempienza il docente agirà come previsto per la
giustificazione delle assenze nel precedente articolo 32 comma 4.
5. L’ingresso fuori orario, autorizzato dall’Ufficio di Presidenza, sarà annotato dal docente sul registro di classe.
6. Ogni ingresso fuori orario viene annotato dall’Ufficio di Presidenza su apposito registro: dopo un massimo di cinque “ingressi fuori orario” l’Ufficio di Presidenza
informa della situazione la famiglia dello studente, salvo il disposto del precedente art. 24, identificando l’origine del problema e le necessarie azioni correttive.
7. Nel caso in cui non saranno rilevati miglioramenti, all’ottavo ingresso fuori orario, l'Ufficio
di Presidenza informa della necessità di assumere provvedimenti più severi per i ritardi
successivi, fra i quali la non ammissione all'intera giornata di lezioni, con invito a recarsi in
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Biblioteca o a casa in funzione degli accordi con la famiglia o con lo studente, nel caso del
disposto del precedente art. 24. Art. 38. Ingressi oltre la prima ora per gravi motivi. 1. Di norma non sono ammessi ingressi oltre il termine della prima ora di lezione. 2. Per gravi e comprovati motivi, adeguatamente documentati e giustificati dai genitori sul libretto,
salvo il disposto del precedente articolo 24, l’Ufficio di Presidenza può autorizzare in via eccezionale l’ingresso oltre il termine della prima ora di lezione.
3. I Docenti hanno l’obbligo di non ammettere alle lezioni gli studenti sprovvisti della citata autorizzazione.
Art. 39. Ingressi in ritardo durante le ore di lezione. 1. Presentarsi in ritardo alle lezioni, con particolare riferimento all'ora di lezione che segue
l'intervallo, costituisce violazione del precedente articolo 27.
2. È lasciato alla discrezionalità del singolo docente adottare i provvedimenti disciplinari atti a
sanzionare tale violazione.
Titolo IV ATTREZZATURE CULTURALI E DIDATTICHE. DIRITTO DI AFFISSIONE
Art. 40. Aule speciali. 1. Le Aule speciali (laboratori, palestre, biblioteche, ecc.) accessibili in Istituto sono individuate
annualmente nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa. 2. In ogni caso l'accesso alle Aule speciali è consentito agli studenti solo alla presenza di un
docente responsabile. 3. Per evidenti motivi di riservatezza, l’ingresso alla Sala Professori è tassativamente vietato
alla componente studentesca.
Art. 41. Affissione di manifesti all'interno dell'Istituto.
1. L'affissione di manifesti è consentita esclusivamente all'interno degli spazi a ciò preposti,
nei limiti e con le garanzie indicate dalle leggi ordinarie in materia di libertà di stampa, e
salvaguardando il diritto di tutte le componenti della scuola ed il pluralismo democratico. 2. È vietata l'affissione di materiale in violazione degli articoli 2 e 3. 3. È altresì vietata la distribuzione di volantini e l'affissione di materiale pubblicitario, o avente
finalità di lucro o di pura propaganda partitica esterna alla scuola, o comunque di materiale che non rechi firma leggibile di chi promuove l'affissione.
4. La Presidenza, il personale docente o A.T.A. hanno il diritto-dovere di intervento ove
ravvisino violazione del presente articolo.
Titolo V
USCITE DIDATTICHE. ATTIVITÀ INTEGRATIVE. Art. 42. Uscite didattiche: norma di rinvio. Per quanto attiene alla disciplina delle uscite didattiche, si rimanda al vigente Regolamento
Uscite Didattiche dell’Istituto. Art. 43. Attività integrative. 1. Gli Organi collegiali dell'Istituto, ciascuno nell'ambito della propria competenza, definiscono
e promuovono iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, ai sensi
del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, modificato e integrato dal D.P.R. 9 aprile 1999, n.156.
2. In ordine all'attivazione delle iniziative di cui al comma 1, gli Organi collegiali tengono conto
delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, compatibilmente con le risorse
umane e finanziarie di cui l'Istituto dispone. 3. Le attività di cui al comma 1, organizzate dall'Istituto sulla base di progetti educativi, sono
proprie della scuola e sono da considerare attività scolastica a tutti gli effetti. La partecipazione alle attività integrative può essere tenuta
presente dal Consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente e, per gli
studenti del Trien- nio, ai fini dell'attribuzione del credito scolastico.
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4. Le iniziative di cui al comma 1, definite annualmente e opportunamente portate a
conoscenza degli studenti, trovano illustrazione nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa
dell'Istituto.
Titolo VI VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI
Art. 44. Definizioni. Ai fini del presente Regolamento con “prova scritta” si intende ogni verifica effettuata a scopo di valutazione del profitto eseguita per iscritto e ogni prova pratica, senza riguardo al fatto che detta prova sia considerata valevole
per la valutazione dello scritto o dell’orale (c.d. “interrogazione scritta”); con “prova orale” si
intende ogni verifica effettuata oralmente.
Art. 44-bis. Trasparenza e tempestività della valutazione. 1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.P.R. 249/98 e successive modifiche, nonché
dell’articolo 5 comma 2 lettera d) del presente Regolamento, lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, che concorre, con la sua finalità anche formativa e at- traverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo.
2. All’inizio dell’anno scolastico i docenti comunicano alla classe i criteri di valutazione, che si ispirano a criteri di oggettività, equità ed imparzialità. Ogni docente comunica esplicitamente quali prove costituiscano elemento di valutazione.
3. La valutazione delle prove orali è comunicata allo studente entro la lezione successiva
all’effettuazione della prova.
4. La consegna alla classe delle prove scritte, corrette e valutate, è effettuata entro i quindici
giorni lavorativi successivi allo svolgimento della prova stessa.
5. Il docente ha il dovere di riportare, tempestivamente e fedelmente, sul registro elettronico
tutti gli esiti delle prove, sia scritte sia orali.
Art. 44-ter. Programmazione delle prove scritte. 1. In una delle prime sedute ciascun Consiglio di classe individua gli strumenti per un'efficace
e razionale programmazione delle prove scritte.
2. L’effettuazione delle prove scritte è comunicata alla classe con un preavviso non inferiore a
giorni sette, fatti salvi fattori o impedimenti non dipendenti dalla volontà del docente.
3. I Consigli di classe si impegnano affinché non venga effettuata più di una verifica scritta,
ivi comprese le cosiddette “verifiche scritte valide per l’orale”, nella stessa giornata, salvo
particolari necessità didattiche, da valutare congiuntamente da parte del docente e della
classe.
Art. 44-quater. Accesso ai documenti di valutazione. 1. Gli originali delle prove scritte, una volta che le prove siano state corrette e valutate,
costituiscono a tutti gli effetti atto amministrativo, 2. Lo studente ha diritto ad eseguire fotografia (dietro autorizzazione del docente) o fotocopia,
a proprie spese, delle proprie prove scritte, una volta che siano state valutate e corrette. Il docente ha facoltà di consegnare agli studenti le prove corrette per visione ai genitori, impegnandosi a controllarne la tempestiva restituzione. In caso di smarrimento, il docente farà firmare al genitore o allo studente se maggiorenne una dichiarazione di assunzione di responsabilità.
3. Chiunque ne abbia diritto ha accesso alle prove scritte,
archiviate presso l’Istituto, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n.
241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni.
PARTE III
DISCIPLINA
Titolo I INFRAZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
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Art. 45. Normativa vigente.
1. Il quadro normativo di riferimento attualmente in vigore in materia di disciplina è
rappresentato dall'articolo 4 del D.P.R. 249/98, in forza del quale “i regolamenti delle
singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze
disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei
rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola,
le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento”.
2. La presente Parte III del Regolamento di Istituto è conforme al disposto del citato articolo, come
modificato dal D.P.R. 235/07 nonché dal D.P.R. 122/09, cui dà attuazione.
Art. 46. Definizione di infrazione disciplinare. 1. Per “infrazione disciplinare” o “mancanza disciplinare” si intende ogni comportamento,
atteggiamento, atto o espressione che violi il disposto del precedente articolo 6. 2. In particolare, e a scopo puramente esemplificativo, si configura come mancanza disciplinare di
particolare gravità:
a) ogni comportamento irriguardoso od offensivo nei confronti del personale della scuola
(Dirigente Scolastico, Corpo docente, personale A.T.A.) o dei propri compagni; b) ogni atto che procuri un danno, anche di lieve entità, al patrimonio dell'Istituto, inclusa ogni
azione volta ad imbrattare con scritte o disegni, o in qualunque altro modo, le strutture scolastiche, gli arredi o il materiale didattico fornito dall'Istituto ad uso degli studenti;
c) l'uscita dall'Istituto in orario scolastico senza per- messo dell'Autorità scolastica.
3. Costituisce infrazione disciplinare la violazione dell'assoluto divieto di fumare (incluse sigarette elettroniche) nell'Istituto, stabilito dalla legislazione nazionale vigente, che per i trasgressori prevede sanzioni pecuniarie fino a 550 €.
4. Ai sensi della normativa nazionale vigente, i dispositivi di telefonia mobile (cosiddetti
“cellulari”) ed altri dispositivi elettronici non possono essere utilizzati per finalità personali e
dunque devono essere tenuti spenti nelle ore di lezione: ogni violazione di tale normativa
costituisce infrazione disciplinare. L’uso del cellulare per tali finalità sarà ammesso solo se
esplicitamente autorizzato dal docente per cause di assoluta necessità e particolare
urgenza. L’uso non autorizzato potrà essere sanzionato con il ritiro temporaneo del telefono
cellulare (da annotarsi a cura del docente sul Registro elettronico), che sarà depositato in
Segreteria e riconsegnato ai genitori o a chi ne fa le veci; in caso di ripetuta inosservanza
del divieto, il responsabile sarà oggetto di sanzione disciplinare.
4bis. L’uso dei dispositivi di telefonia mobile con finalità strettamente didattiche è ammesso
su esplicita autorizzazione del docente, nel quadro di una precisa programmazione didattica.
In tal caso lo studente può utilizzare lo strumento elettronico, dietro indicazione del
docente, per reperire materiale utile allo studio e alla ricerca.
5. Ai sensi della Dir. 104/07, all’interno dell’Istituto l’utilizzo di fotocamere, videocamere o
registratori vocali, anche inseriti in telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, è
tassativamente vietato, a meno di esplicito consenso della/e persona/e coinvolta/e.
6. Oltre alla sanzione disciplinare di cui al comma precedente, ai sensi dell’art. 161 del D. Lgs.
30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), l’inosservanza
dell’obbligo di preventiva informativa all’interessato comporta il pagamento di una sanzione
amministrativa da un minimo di 3000 (tremila) euro a un massimo di 18000 (diciottomila)
euro; in caso di diffusione di “dati sensibili” o di trattamenti che comportino pregiudizio o
detrimento anche con eventuale danno, la sanzione è elevata da un minimo di 5000
(cinquemila) euro sino ad un massimo di 30000 (trentamila) euro. 7. È ovviamente sempre fatta salva la facoltà del danneggiato di agire giudizialmente in sede
civile e penale per la più ampia tutela dei propri interessi.
Art. 47. Accesso all'Istituto di estranei non autorizzati.
1. L'accesso all'Istituto da parte di estranei sprovvisti dell'autorizzazione dei competenti Organi collegiali o del Dirigente scolastico è tassativamente vietato.
2. Ogni atto finalizzato a facilitare o consentire l'accesso di estranei in Istituto, in violazione del
divieto di cui al comma 1, costituisce gravissima infrazione disciplinare.
3. Se la violazione del divieto di cui al comma 1 viene a configurarsi come atto avente
rilevanza penale, il Dirigente Scolastico esercita il diritto-dovere di informare la competente
Autorità di Pubblica Sicurezza.
Art. 48. Infrazioni commesse nel corso dell'intervallo o nei cambi d'ora.
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1. Eventuali mancanze commesse nel corso dell'intervallo sono individuate dal personale docente e
ausiliario incaricato della vigilanza al piano. 2. I nominativi dei responsabili ed una relazione dell'accaduto saranno trasmessi alla
Presidenza, che attiverà il procedimento disciplinare secondo il disposto del seguente articolo 53.
3. Eventuali mancanze commesse nel corso dei cambi d'ora sono individuate dai docenti
o dal personale A.T.A. che assistono al fatto, con le modalità previste dal precedente comma.
Art. 49. Uscita senza autorizzazione dall'Istituto.
1. L'uscita, anche temporanea, dall'Istituto in orario scolastico senza autorizzazione dell'Autorità
scolastica è tassativa- mente vietata a tutti gli studenti; si precisa che per orario scolastico si
intende anche il periodo dell'intervallo. 2. La violazione del precedente comma è mancanza particolarmente grave e come tale sarà
sanzionata secondo le modalità di cui al seguente Titolo.
3. In presenza di uscita senza autorizzazione, l'Istituto declina ogni responsabilità per tutte le eventuali conseguenze che tale infrazione può comportare.
Art. 50. Generalità sui provvedimenti disciplinari. 1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di
responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. Nessuno può essere sottoposto a provvedimento disciplinare senza essere stato
preventivamente invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare può
influire sulla valutazione del profitto. Non può essere sanzionata la libera espressione di opinioni
correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica
sono adottati, secondo quanto previsto dal seguente articolo, dal Consiglio di classe o dal
Consiglio di Istituto, e sono di- sposti in caso di gravi o reiterate mancanze disciplinari. 5. Il procedimento disciplinare è attivato dal personale dirigente, docente o A.T.A. che assiste
all'infrazione, o che ha fondata conoscenza di fatti che possono costituire infrazione disciplinare, secondo il disposto del seguente articolo 53.
6. Le modalità di attivazione del procedimento disciplinare e dell'irrogazione delle sanzioni
disciplinari sono stabilite al seguente Titolo II. Art. 51. Sanzioni disciplinari. 1. Le sanzioni disciplinari, in ordine di gravità crescente, sono costituite da:
a) richiamo scritto (da riportare sul Registro elettronico in forma di annotazione specifica del fatto oggetto di richiamo);
b) censura c) allontanamento dalla comunità scolastica (cosiddetta “sospensione”) per periodi non
superiori a 15 giorni; d) allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni,
eventualmente fino al termine dell’anno scolastico; e) allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico, con
esclusione dallo scrutinio finale o con non ammissione all’esame di Stato.
2. Le sanzioni di cui al comma 1 lettere a) e b) sono irrogate dal docente e sono disciplinate
dal seguente articolo 52.
3. Le sanzioni di cui al comma 1 lettere c) e d) sono irrogate dal Consiglio di classe. La
censura consiste in un'ammonizione ufficiale, segnalata sul Registro elettronico. 4. Le sanzioni di cui al comma 1 lettere e) ed f) sono irrogate dal Consiglio di Istituto, al
ricorrere delle fattispecie di cui ai commi 9 e 9-bis dell’art. 4 D.P.R. 249/98, come modificato dal D.P.R. 235/07.
5. La censura e l'allontanamento dalla comunità scolastica sono comunicati personalmente
dalla Presidenza ai genitori dello studente, o a chi ne fa le veci, che vengono
tempestivamente convocati in Istituto, fatto salvo il disposto dell'articolo 24; dei
provvedimenti di censura e di allontanamento dalla comunità scolastica è fatta menzione
nel fascicolo personale dello studente.
6. Del provvedimento di censura e di allontanamento dalla comunità scolastica dovranno tenere
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conto i Consigli di Classe nell'attribuzione del voto di condotta in sede di scrutinio di metà anno e
di scrutinio finale, nonché, per gli studenti del Triennio, nell'attribuzione del credito scolastico.1
7. Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte
dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Art. 51 bis. Ulteriori competenze del Consiglio di classe in materia di valutazione del
comportamento.
1. Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 122/09, ulteriori competenze in materia di valutazione del
comportamento sono attribuite al Consiglio di classe nell’esercizio della propria responsabilità
in materia di valutazione periodica e finale, e pertanto alla presenza della sola componente
docente. 2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio
intermedio o finale è decisa dal Consiglio di classe nei confronti dello studente cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare, e qualora ricorrano le fattispecie di cui ai commi 9 e 9-bis dell’art. 4 D.P.R. 249/98, come modificato dal D.P.R. 235/072.
3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio finale
comporta la non ammissione alla classe successiva (ex art. 4 comma 5 D.P.R. 122/09) o la
non ammissione all’esame di Stato (ex art. 6 comma 1 D.P.R. 122/09).
Art. 51 ter. Trasferimento ad altro Istituto e procedimento disciplinare. 1. Non può essere concesso nulla-osta per trasferimento ad altro Istituto finché un
procedimento disciplinare in corso non abbia terminato il proprio iter.
2. In caso di trasferimento ad altro Istituto ogni informazione relativa all’irrogazione di
sanzioni disciplinari, inserita nel fascicolo personale dello studente, è trasmessa all’Istituto
di destinazione. Art. 51 quater Corrispondenza tra infrazione e sanzione disciplinare. 1. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e, per quanto possibile,
ispirate al principio della riparazione del danno. 2. L’organo collegiale competente a irrogare la sanzione tiene conto della situazione personale
dello studente, cui è offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività, individuate dallo stesso organo, in favore della comunità scolastica. La corretta e piena esecuzione di dette attività è valutata dal Dirigente scolastico o da suo delegato.
3. La mancata, parziale o negligente esecuzione delle attività di cui al precedente comma comporta l’irrogazione della sanzione disciplinare originariamente stabilita, senza necessità di ulteriori passaggi procedurali.
4. Al fine di ottenere la massima omogeneità possibile nell’irrogazione delle sanzioni disciplinari, l’allegato D, parte integrante del presente Regolamento, stabilisce la corrispondenza tra infrazioni disciplinari e sanzioni applicabili, con riferimento ad alcuni specifici casi di comportamenti antidoverosi.
5. Situazioni non previste nell’allegato D, che non esaurisce la possibile casistica, saranno ricondotte ad ambito giudicato analogo dall’organo collegiale competente.
6. Nell’irrogazione della sanzione disciplinare l’organo collegiale competente tiene altresì conto di circostanze attenuanti o aggravanti.
7. A titolo di esempio, circostanze aggravanti sono costituite da: a) intenzionalità del comportamento;
1 ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del D.P.R. 323/98, nell'attribuzione
del credito scolastico viene valutato “l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo”. 2 comma 9: “L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica
può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana o vi
sia pericolo per l’incolumità delle persone. (…)”.
Comma 9-bis: “Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o
comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non
siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempesti- vo dello studente nella comunità durante l’anno
scolastico, la sanzione è costituita dall’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o
la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al
termine dell’anno scolastico”.
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b) grado di negligenza o imprudenza, anche in relazione alla prevedibilità delle conseguenze dell’azione commessa e oggetto di contestazione;
c) presenza di recidiva; d) commissione del fatto in concorso tra più soggetti; e) maggiore anzianità anagrafica.
Titolo II PERSONALE ED ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE SANZIONI DISCIPLINARI
E RELATIVE PROCEDURE Art. 52. Sanzioni irrogate dal docente. 1. È lasciato alla discrezionalità del singolo docente individuare le infrazioni disciplinari,
commesse nel corso della lezione, sanzionabili con richiamo scritto; in ogni caso allo studente
è preliminarmente permesso di esporre le proprie eventuali ragioni.
2. A titolo di esempio, sono comportamenti passibili di richiamo scritto:
a) ingresso in aula in ritardo;
b) mancanza del materiale didattico necessario;
c) mancata o solo parziale effettuazione del lavoro domestico assegnato;
d) ripetuta omissione della giustificazione di assenze o ritardi;
e) comportamenti che rechino disturbo al regolare e ordinato svolgimento delle attività
didattiche. 3. I provvedimenti di cui ai comma 1 e 2 sono disposti dal docente che nel corso della lezione
ravvisa l'infrazione disciplinare e sono inappellabili.
Art. 53. Procedimento disciplinare. 1. Chiunque, personale docente o A.T.A., assista a fatti che possano configurarsi come
infrazione disciplinare sanzionabile con la censura o con l'allontanamento dalla comunità scolastica, o di tali fatti venga fondatamente a
conoscenza, promuove l'azione disciplinare trasmettendo all'Ufficio di Presidenza,
verbalmente o per iscritto, dettagliata relazione circa i fatti di cui è a conoscenza.
2. Nel caso in cui lo studente indicato come responsabile dell'infrazione sia identificato, la
Presidenza procede alla convocazione del Consiglio di classe competente.
3. Il Consiglio provvederà a convocare il promotore dell'azione disciplinare e lo studente cui è
mossa contestazione, che sarà chiamato ad esporre le proprie ragioni secondo il disposto
dell'articolo 50, comma 3.
4. Il Consiglio, che ha facoltà di porre in essere ogni ulteriore azione volta a chiarire lo svolgimento
dei fatti, valuterà se la contestazione mossa costituisce infrazione disciplinare e, in caso
affermativo, delibererà la sanzione da irrogare; il Consiglio di classe, qualora giudicasse la
gravità dell’infrazione tale da essere sanzionata dai provvedimenti di cui all’art. 51 comma 1
lettere d), e), provvede ad irrogare l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo di
giorni 15 e contestualmente trasmette gli atti al Consiglio di Istituto, che si riunisce in seduta
straordinaria (ex art. 15 comma 2 del Regolamento del Consiglio di Isti- tuto) per valutare
l’eventuale irrogazione di sanzioni rientranti nella sfera delle proprie competenze. La motivazione
di ogni delibera è oggetto di verbalizzazione.
5. La deliberazione adottata è comunicata allo studente ed alla famiglia dello studente ai
sensi del precedente articolo 51, comma 5.
6. Qualora gli studenti cui è mossa contestazione non siano identificabili, chi promuove l'azione
disciplinare trasmetterà alla Presidenza ogni elemento utile all'individuazione degli studenti in
parola che, qualora identificati, saranno chiamati a rispondere del proprio comportamento
secondo il procedimento indicato dal presente articolo. Art. 54. Impugnazioni.
1. Ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 235/07 contro le sanzioni di cui all’art. 51 comma 1 lettere
c), d), e), è ammesso ricorso, entro il termine di quindici giorni lavorativi dalla data di
irrogazione della sanzione, all'Organo di garanzia di cui all'articolo seguente, che decide in via
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definitiva.
2. In pendenza di procedimento di impugnazione, la sanzione disciplinare non potrà essere
eseguita prima della pronuncia definitiva dell’Organo di garanzia, che deve esprimersi entro
il termine perentorio di cinque giorni lavorativi dalla presentazione del ricorso di cui al
precedente comma. Art. 55. Composizione dell’Organo di garanzia. 1. Ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 235/07, è istituito un Organo di garanzia, presieduto dal
Dirigente Scolastico (o da suo delegato), e composto dal rappresentante della componente docente, della componente A.T.A.,
della componente studentesca e della componente dei genitori facenti parte della Giunta
Esecutiva, nonché dal Collaboratore del Dirigente Scolastico con funzione vicaria, che funge
da segretario verbalizzante.
2. Qualora il posto destinato ad uno dei rappresentanti elettivi dell’Organo di garanzia risulti
vacante (ad esempio per perdita dei requisiti di eleggibilità, dimissioni, decadenza, ecc.),
le ordinarie procedure di elezione dei membri della Giunta Esecutiva non risultino
completate e, nel frattempo, l’Organo di garanzia abbia necessità di deliberare, detto posto
viene occupato ad interim dal componente anagraficamente più anziano in carica in
Consiglio di Istituto, appartenente alla corrispondente componente. 3. La stessa procedura di subentro di cui al precedente comma si applica nel caso di
assenza temporanea (ad esempio per malattia, impedimento, ecc.) di un membro titolare dell’Organo di garanzia.
4. Limitatamente alla componente studentesca e con riferimento al periodo del nuovo anno
scolastico antecedente la data delle elezioni annuali per il rinnovo di detta componente,
fino all’elezione del nuovo rappresentante degli studenti nella Giunta Esecutiva, il
rappresentante degli studenti dell’Organo di garanzia risulta prorogato nell’incarico, purché
abbia mantenuto i requisiti di eleggibilità. Se tali requisiti sono venuti meno, per il
rappresentante degli studenti nell’Organo di garanzia si applica la procedura di subentro
di cui al comma 2, dove il subentrante ad interim è lo studente anagraficamente più
anziano tra gli studenti eletti in Consiglio di Istituto il precedente anno scolastico.
5. In ogni caso, nell’anno di scadenza del mandato triennale del Consiglio di Istituto e in attesa
del completamento delle procedure elettorali per il rinnovo del Consiglio stesso e della
Giunta Esecutiva, l’Organo di garanzia, per prorogatio, continua ad essere costituito nella
stessa composizione del precedente anno scolastico, con l’esclusione dei membri che con
il nuovo anno scolastico abbiano eventualmente perso i requisiti di eleggibilità.
6. In presenza di circostanze imprevedibili ed eccezionali, che determinino un’oggettiva
impossibilità di costituire l’Organo di garanzia secondo quanto previsto dai precedenti commi,
e ricorrendo nel contempo la assoluta necessità di pronunciarsi in merito ad un
procedimento di impugnazione entro i termini temporali previsti dal precedente art. 54, il
Dirigente Scolastico, con propria motivata decretazione di urgenza, provvede alla
sostituzione pro tempore dei membri assenti, nominando membri supplenti appartenenti
alle rispettive categorie.
Art. 55 bis. Sostituzioni per incompatibilità. 1. Lo studente che, facendo parte dell’Organo di garanzia, sia nel contempo anche ricorrente
contro l’irrogazione di una sanzione disciplinare, viene sostituito, quale componente dell’Organo di garanzia
quando questo debba decidere in merito al procedimento di impugnazione, dallo studente
anagrafica- mente più anziano in Consiglio di Istituto.
2. Il rappresentante della componente dei genitori che, facendo parte dell’Organo di
garanzia, sia nel contempo legato da vincolo di parentela con lo studente ricorrente contro
l’irrogazione di una sanzione disciplinare, viene sostituito, quale componente dell’Organo di
garanzia quando questo debba decidere in merito al procedimento di impugnazione, dal genitore anagrafica mente più anziano in Consiglio di Istituto.
3. Il rappresentante della componente docente che, facendo parte dell’Organo di garanzia,
in precedenza abbia promosso l’azione disciplinare che ha condotto all’irrogazione della
sanzione impugnata, viene sostituito, quale componente dell’Organo di garanzia quando
questo debba decidere in merito al procedimento di impugnazione, dal docente
anagraficamente più anziano in Consiglio di Istituto.
4. Il disposto del precedente comma si applica, al ricorrere delle medesime ipotesi, anche
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al Collaboratore con funzione vicaria.
5. Il rappresentante della componente A.T.A. che, facendo parte dell’Organo di garanzia, in
precedenza abbia promosso l’azione disciplinare che ha condotto all’irrogazione della
sanzione impugnata, viene sostituito, quale componente dell’Organo di garanzia quando
questo debba decidere in merito al procedimento di impugnazione, dal secondo
rappresentante della componente A.T.A. in Consiglio di Istituto. Art. 55 ter. Competenze e deliberazioni dell’Organo di garanzia. 1. L’Organo di garanzia si riunisce su convocazione del Dirigente Scolastico e decide, su
richiesta scritta e motivata di chiunque vi abbia interesse, in ordine ai
conflitti che sorgano all'interno della scuola sull'applicazione del presente Regolamento o del
D.P.R. 249/98, nonché in ordine ai procedimenti di impugnazione di cui al precedente art.
54.
2. L’Organo di garanzia è validamente costituito quando è presente la totalità dei componenti di cui all’art. 55 comma 1.
3. Le deliberazioni dell’Organo di garanzia sono adottate con voto a scrutinio palese, a
maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, ossia non computando nel numero le
astensioni. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Titolo III RISARCIMENTO DEI DANNI AL PATRIMONIO DELL'ISTITUTO
Art. 56. Responsabilità in caso di danni patrimoniali.
1. In caso di danno patrimoniale è sempre fatta salva la facoltà della Giunta Esecutiva di
esigere il risarcimento del danno, anche per via giudiziale, al di là degli eventuali
provvedimenti di natura disciplinare che dovessero essere decisi nei confronti dei
responsabili. 2. Se il responsabile del danno è maggiorenne, il risarcimento è a carico di questi; se il
responsabile è minorenne, il risarcimento è a carico di chi risponde legalmente del comportamento del minore.
3. In occasione di iniziative promosse dalla componente studentesca, la responsabilità di
eventuali danni ricade sugli studenti che hanno promosso l'iniziativa, indivi- duati a norma
del precedente articolo 19.
4. In particolare, le classi sono responsabili dello stato delle strutture e degli arredi scolastici loro affidati al- l'inizio dell'anno scolastico.
5. In caso di impossibilità ad individuare i responsabili dell'atto doloso: a) se il danno riguarda strutture o arredi di un'aula, l'intera classe è tenuta in solido al
risarcimento del danno, salvo sia comprovata l'estraneità della classe
al fatto doloso in modo incontrovertibile (ad esempio, perché la classe risultava assente
dall'aula al momento del danneggiamento in quanto impegnata in altra attività); al ricorrere di
quest'ultimo caso si applicherà il disposto del seguente punto (b); b) se il danno riguarda parti comuni (ad esempio: atrio, aula magna, palestre, laboratori, servizi
igienici, corridoi, ecc), l'intera popolazione scolastica è tenuta al risarcimento del danno.
PARTE IV
DISPOSIZIONI FINALI
Titolo I
MODIFICA E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO
Art. 57. Modifiche al Regolamento. 1. Ogni componente il Collegio dei Docenti o il Consiglio di Istituto ha facoltà di proporre modifiche
al Regola- mento di Istituto: ogni proposta di modifica, motivata e fatta pervenire in forma scritta alla Presidenza, sarà comunicata ai rappresentanti dei genitori e studenti in Consiglio d’Istituto e sottoposta al primo
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Collegio dei Docenti previsto, che in merito sarà chiamato ad esprimere parere obbligatorio ma non vincolante.
2. La proposta di modifica, corredata dal parere di cui al comma precedente, sarà quindi
sottoposta alla discussione del primo Consiglio di Istituto previsto, che in merito delibererà in
via definitiva. Art. 58. Diffusione del Regolamento.
Per opportuna diffusione e conoscenza, una copia del presente Regolamento è pubblicata sul sito della scuola.
Titolo II
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
Art. 59. Approvazione del Regolamento. Il presente Regolamento, adottato dal Consiglio di Istitu- to in data 18 maggio 2010, è entrato in
vigore il 1 settembre 2010. Nella seduta del 21.11.2015 e del 7.02.2018 è stato rivisto e modificato per i necessari adeguamenti alla normativa vigente e ai bisogni della comunità scolastica. Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione sul sito della scuola, il Regolamento è ufficialmente in vigore
nella sua versione definitiva rivista e corretta.
Titolo III DISPOSIZIONI TRANSITORIE. ABROGAZIONI
Art. 60. Abrogazioni. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono da considerarsi abrogate tutte le disposizioni
regolamentari previgenti.
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ALLEGATI
ALLEGATO A - Richiesta di Assemblea di classe (art. 18 R.I.)
Alla Presidenza del Liceo Scientifico Einstein
MILANO
Richiesta di assemblea di Classe in orario scolastico della
classe ………., da tenersi in data …………… orario………….;
Punti all'Ordine del Giorno; 1) ………………………………………………………………….
2) ………………………………………………………………….
3) ………………………………………………………………….
Firma per presa visione del docente o dei docenti che cedono
le ore di lezione: 1) Prof. ……….……………………………
2) Prof. ……….……………………………
Firma dei rappresentanti degli studenti: 1) ………………………………….
2) ………………………………….
3) ………………………………….
4) ………………………………….
5) ………………………………….
VISTO DELLA PRESIDENZA: ……………………………………………
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ALLEGATO B - Dichiarazione ai sensi del D.lgs. 196/2003 (art. 24 R.I.)
Alla Presidenza del Liceo Scientifico Einstein
MILANO Io sottoscritto (cognome e nome)…………..……………………………………… per il corrente anno
scolastico studente della classe …….….……. nato a …………………………………….il ……………… ai sensi
e per gli effetti di cui al D.lgs 196/2003 (cosiddetta “legge sulla privacy”),
AUTORIZZO
NON AUTORIZZO
(cancellare la voce che non interessa)
il Corpo docente dell’Istituto Einstein di Milano a comunicare ai miei familiari ogni
informazione riguardante la mia persona, con particolare riferimento ai dati relativi alla mia
situazione didattico-disciplinare.
La presente dichiarazione ha validità
• dalla data odierna, se lo studente sottoscrittore è in tale data maggiorenne;
• dalla data del compimento della maggiore età, ossia dal …………………, se lo studente
sottoscrittore non è attualmente maggiorenne.
Milano, ………………… In fede
(firma dello studente)
…………………………..
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ALLEGATO C – “Patto di corresponsabilità”
(art. 23 R.I.)
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
(art. 3 D.P.R. 235/07)
Il Liceo Scientifico Statale «Albert Einstein», luogo di formazione e di educazione mediante lo studio,
l’acquisizione della cono- scenza e lo sviluppo della coscienza critica, comunità scolastica basata sulla
libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le
persone che la compongono, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale,
propone
il presente Patto educativo di corresponsabilità, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta
del 24 settembre 2008, in forza del quale
la scuola, in tutte le sue
componenti (Dirigente scolastico, Corpo docente, Personale amministrativo,
tecnico e ausiliario) si impegna a:
1. promuovere, attraverso la libertà di insegnamento – intesa come autonomia didattica e
come libera espressione culturale del docente –, la crescita del discente in tutte le sue
dimensioni e la piena formazione della personalità degli alunni, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali;
2. realizzare un clima scolastico positivo, fondato sul dialogo e sul rispetto, in cui sia riconosciuto ed apprezzato il valore delle differenze;
3. rispettare le norme in materia di riservatezza per ogni informazione, relativa ai propri studenti o alle loro famiglie, di cui vengano a conoscenza nello svolgimento della propria attività di insegnamento;
4. favorire capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità;
5. esplicitare a studenti e genitori i propri obiettivi educativi e didattici, nonché le
modalità per conseguire detti obiettivi; 6. esplicitare i criteri seguiti nella valutazione delle verifiche;
7. informare con chiarezza e tempestività studenti e genitori circa i livelli raggiunti dagli
studenti nel percorso di apprendimento; 8. pianificare il proprio lavoro in modo tale da fornire gli strumenti necessari sia per
raggiungere risultati di eccellenza, sia per contrastare l’insuccesso scolastico.
Gli studenti si impegnano a:
1. avere nei confronti del Dirigente scolastico, del Corpo docente, del Personale
amministrativo, tecnico e ausiliario e dei propri compagni lo stesso rispetto, anche
formale, che chiedono per se stessi e a tenere in ogni momento della vita scolastica,
incluse uscite didattiche o viaggi di istruzione, un comportamento civile ed educato in
ogni circostanza; 2. esercitare i propri diritti e ad adempiere ai propri doveri in modo corretto e mai lesivo
dell’altrui personalità e libertà; 3. frequentare regolarmente i corsi, presentandosi con puntualità alle lezioni ed
assentandosi da scuola solo in
presenza di motivi seri e giustificati; 4. assolvere assiduamente agli impegni scolastici, prestando ascolto alle indicazioni di
lavoro, didattiche e meto- dologiche, dei propri docenti; 5. conoscere ed osservare scrupolosamente e lealmente tutte le disposizioni dettate dal
Regolamento di Istituto, con particolare riferimento alle norme in materia di tutela della riservatezza, astenendosi dall’uso scorretto di ogni dispositivo elettronico o di telefonia mobile;
6. utilizzare correttamente macchinari e sussidi didattici e a rispettare tutte le strutture
dell'Istituto, evitando di arrecare qualsiasi danno al patrimonio della scuola, nella
consapevolezza che in caso di danneggiamenti sarà richiesto adeguato risarcimento;
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7. favorire le comunicazioni scuola-famiglia.
I genitori si impegnano a:
1. prendere visione del Piano dell’Offerta Formativa, collaborando al progetto educativo di
Istituto con eventuali proposte e osservazioni migliorative, nel rispetto delle sfere di competenza previste dall’ordinamento vigente per i diversi Organi Collegiali;
2. partecipare alle riunioni degli Organi Collegiali;
3. prendere visione del Regolamento di Istituto, rispettandone tutte le indicazioni ed invitando i propri figli ad analogo rispetto;
4. rispondere dell’operato dei propri figli in caso di violazione dei doveri previsti dal Regolamento di Istituto o dalle vigenti norme in materia di istruzione;
5. risarcire ogni danno arrecato al partimonio dell’Istituto dai propri figli, secondo le modalità previste dal Regolamento di Istituto;
6. produrre nei tempi previsti le giustificazioni di assenze e ritardi dei propri figli; 7. fornire ogni informazione utile a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della
scuola.
Il Dirigente scolastico si impegna, in qualità di legale rappresentante dell’Istituzione scolastica e di responsabile gestionale, affinchè i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente Patto siano pienamente garantiti.
Il Patto educativo di corresponsabilità sintetizza le regole che l’Istituto ritiene fondamentali
affinché la vita della comunità scolastica possa svolgersi in un clima di civiltà, correttezza e
serenità: nel sottoscrivere, in piena libertà, il presente documento, tutte le parti dichiarano di
accettarne i termini e si impegnano a rispettarne lealmente, ciascuno per quanto di propria
competenza, le disposizioni contenute.
Il Dirigente scolastico
………………………………
I genitori
………………………………
Lo studente
………………………………
Milano, li ………………………………..
29
ALLEGATO D – Corrispondenza tra infrazioni e sanzioni disciplinari irrogabili da organi collegiali
(art. 51 quater R.I.)
Tipologia delle sanzioni irrogabili e organo competente all’irrogazione:
A. censura (Consiglio di classe)
B. allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 3 giorni (Consiglio di classe)
C. allontanamento dalla comunità scolastica da 4 a 9 giorni (Consiglio di classe)
D. allontanamento dalla comunità scolastica da 10 a 15 giorni (Consiglio di classe)
E. allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, eventualmente fino
al termine dell’anno scolastico (Consiglio di Istituto)
F. allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico con esclusione
dallo scrutinio finale o con non ammissione all’esame di Stato (Consiglio di Istituto)
Tipologia dell’infrazione disciplinare sanzione
Presenza di ripetuti richiami scritti A-B
Violazione delle norme in materia di uso dei dispositivi di telefonia mobile o elettronici (senza violazione della normativa in materia di privacy)
A-B
Uso di linguaggio volgare, incompatibile con la presenza in un luogo avente finalità educative
A-B
Ripetuta violazione del divieto di fumare in Istituto (comprese le pertinenze all’aperto)
A-B
Comportamenti irrispettosi nei confronti del personale scolastico A-B
Abbandono dell’aula senza autorizzazione del docente A-B
Uso di espressioni irriguardose verso terzi A-B
Rifiuto ad ottemperare a legittime disposizioni impartite dal personale scolastico A-B
Falsificazione di firme in documenti scolastici B
Effettuazione di fotografie o filmati verso terzi non consenzienti B
Condotta aggressiva o molesta o minacciosa verso terzi B
Rifiuto di declinare le proprie generalità, a fronte di richiesta da parte del personale scolastico
B-C
Danneggiamento doloso di beni appartenenti a terzi B-C
Danneggiamento doloso di strutture o di beni appartenenti al patrimonio dell’Istituto C
Uso di espressioni ingiuriose, o offensive del decoro, dell’onore o della dignità delle persone, o a carattere razzista o sessista
C
Diffusione o comunicazione non autorizzata di fotografie o filmati di terzi C
Assunzione di sostanze alcoliche, uso di sostanze psicotrope C
Sottrazione di materiale di proprietà dell’Istituzione scolastica o di terzi C
Uscita, anche temporanea, dall’Istituto senza autorizzazione dell’Autorità scolastica C
Violazione dolosa delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro C-D
Diffusione non autorizzata di fotografie o filmati di terzi con finalità di cyberbullismo D
Atti finalizzati a permettere o facilitare l’ingresso di estranei non autorizzati in Istituto
D
Ripetute condotte aggressive o moleste o minacciose verso terzi D-E
Diffusione o commercio di sostanze alcoliche o psicotrope D-F
Reiterati atti di violenza fisica o psicologica verso terzi, configurabili come bullismo D-F
Fattispecie di cui all’art. 4 c. 9 e 9-bis del D.P.R. 249/98 come modificato dal D.P.R. 235/07
E-F
Nota 1 Per le sanzioni che comportano allontanamento dalla comunità scolastica l’organo
collegiale competente individua la durata della sanzione, nell’intervallo previsto per ciascuna
tipologia, anche tenendo conto di eventuali circostanze aggravanti o attenuanti. Delle decisioni
assunte il verbale della seduta dà conto in modo completo, esauriente e dettagliato.
Nota 2 Il docente che, nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni di pubblico ufficiale, ha
notizia di un reato (anche acquisita in modo indiretto, ossia non basato sulla percezione
immediata del fatto ma derivante da dichiarazioni di altri soggetti o da documenti) perseguibile
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d’ufficio, provvede a darne immediata comunicazione scritta, con effetto liberatorio, al Dirigente
scolastico (Cass. n. 11597/1995). Ai sensi dell’art. 331 c.p.p. questi provvede senza ritardo a
presentare o trasmettere denuncia scritta al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia
giudiziaria., anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. Allo
stesso obbligo di comunicazione gravante sul personale docente soggiace il personale A.T.A. in
qualità di incaricato di pubblico servizio.