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La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte Daniela Raneri

La nuova legislazione dei medicinali veterinari · veterinari autorizzati con procedura centralizzata – articolo 57(1) regolamento (CE) n. 726/04 Avvisare il titolare AIC e l’Autoritàcompetente

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  • La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte

    Daniela Raneri

  • La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte

    Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai medicinali veterinari [2014/0257 (COD)]

    adottata il 10 settembre 2014

    CONSIGLIO UEDiscussione al Working party of Veterinary Experts (Animal Health)Riunioni Attachè CVO

    HMACMDv

    STAKEHOLDERS

    A LIVELLO NAZIONALEAudizioni al SenatoPosizioni delle Associazioni di Categoria e delle parti interessatePubblicazioni su riviste di settore e siti internetCoinvolgimento di esperti, inclusi ISS, IZSS, SCFV

    PARLAMENTO EUROPEOComitato responsabile ENVI (Grossetête Françoise)con parere AGRICESEEmendamenti del Parlamento europeo,approvati il 10 marzo 2016, alla proposta diregolamento del Parlamento europeo e delConsiglio relativo ai medicinali veterinari(COM(2014)0558–C8-0164/2014 –2014/0257(COD)) (P8_TA(2016)0087)

    Prossimi passi15 o 20 dicembre 2017 Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) TRILOGO da gennaio 2018 (?)Adozione del Regolamento in prima lettura (?)

  • La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte

    Obiettivi della proposta

    Salvaguardia della salute pubblica e animale e protezione dell’ambiente

    Aumento della disponibilità dei medicinali veterinari (in particolare per MUMS)

    Riduzione degli oneri amministrativi

    Stimolo della competitività ed innovazione

    Miglioramento del funzionamento del mercato interno

    Lotta contro il rischio di antimicrobico-resistenza

    Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai medicinali veterinari

  • Tipi di dossier

    completo

    generici

    associazioni fisse

    ibridi

    consenso informato

    domanda bibliografica

    MUMS

    circostanze eccezionali

    La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte

    Protezione della documentazione tecnica

    specie maggiori (bovini, ovini, suini, polli, cani e gatti) 10 anni

    specie minori (tranne le api) 14 anni

    Nuovi antimicrobici: 14 anni

    Api: 18 anni

    LMR5 anni

    + 4 anni - modifiche della forma farmaceutica, via disomministrazione o posologia allo scopo di diminuire la

    resistenza agli antimicrobici o antiparassitari o migliorare il

    rapporto beneficio-rischio del medicinale veterinario

    COSA FAREAtti delegati per la modifica e l’aggiornamentodell’allegato II, a partire dall’allegato I della direttiva2001/82/CE e ss.mm.

    + 1 anno - aggiunta specie maggiore

    + 4 anni - aggiunta specie minore

  • La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte

    Procedure

    nazionale

    mutuo riconoscimento

    decentrata

    riconoscimento successivo

    centralizzata

    novel therapy veterinary medicinal product

    terapie geniche

    medicina rigenerativa

    ingegneria tissutale

    terapie a base di prodotti del sangue

    terapia fagica ottenuta mediante nanotecnologie

    terapie emergenti in campo veterinario

    terapie a base di prodotti del sangue

    ma…

    sangue escluso

    emocomponenti potrebbero non rientrare CP

    emoderivati inclusi

    centralizzata

    medicinali veterinari ottenuti con uno dei seguenti processi biotecnologici:

    - la tecnologia del DNA ricombinante,

    - l'espressione controllata di geni portatori di codici per proteine

    biologicamente attive nei procarioti e negli eucarioti, comprese le cellule

    trasformate di mammiferi;

    - i metodi a base di ibridomi ed anticorpi monoclonali;

    medicinali veterinari destinati ad essere utilizzati principalmente come

    stimolatori per promuovere la crescita degli animali trattati o aumentarne la

    produttività;

    medicinali veterinari contenenti una sostanza attiva che non era autorizzata

    come medicinale veterinario nell'Unione al momento della presentazione della

    domanda;

    medicinali veterinari biologici contenenti o costituiti da tessuti o cellule

    allogenici ingegnerizzati;

    Medicinali veterinari per terapie innovative

  • La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte

    Variazioni

    Variazioni che non richiedono valutazioneInserimento in BD entro 30 giorni

    Eventuale aggiornamento decisione o autorizzazione

    Variazioni che richiedono valutazione

    Grouping

    Worksharing

    COSA FAREAtti di esecuzione per stabilire la lista delle variazioniche non richiedono valutazioneAtti di esecuzione per le procedure di worksharing

    Armonizzazione dei Riassunti delle

    Caratteristiche del Prodotto

    MV di riferimento dello stesso titolare A.I.C

    Generici e ibridi

    specie

    tutte le informazioni cliniche

    tempi di attesa

  • La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte

    BANCHE DATI

    Banca dati dell’Unione

    Banca dati dei fabbricanti e dei

    distributori all’ingrosso

    Banca dati di farmacovigilanza

    Banche dati nazionali

    CAPO VII FORNITURA ED

    IMPIEGO

  • La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte

    Banca dati dell’Unione

    COSA FAREComunicazione con la banca dati nazionaleCollegamento alla banca dati centrale del sistema tracciabilità

    CAPO VII FORNITURA ED

    IMPIEGO

    medicinali veterinari autorizzati nell’Unione medicinali veterinari omeopatici registratimedicinali veterinari articolo 5(6) medicinali veterinari autorizzati alla distribuzione parallela

    data di inizio commercializzazionedati annuali di vendita

    informazioni sulla disponibilità

    Connessione con BD nazionaliBD GMP e distributori all’ingrossoBD farmacovigilanza

    AccessoEMA, Commissione e Autorità competenti – completo

    Titolari AIC – propri prodotti

    Pubblico – lista dei prodotti, RCP e F.I. assessment report pubblico

    COSA FAREAtti di esecuzione per stabilire le specifiche tecniche, le informazioni daincludere, aggiornare e condividere, le figure che le devono inserire, lemisure di sicurezza e per la protezione dei dati,

  • La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte

    Banca dati dei fabbricanti, degli importatori e dei distributori all’ingrosso

    COSA FARE (CE+ EMA+ SM)Stabilire specifiche tecniche per la banca dati, inclusi i format per l’invio elettronico dei dati

    Per I MEDICINALI VETERINARI

    rilascio, sospensione o revoca delle autorizzazioni

    Fabbricazione

    Distribuzione all’ingrosso

    Certificati GMP

    e

    Per le SOSTANZE ATTIVE

    registrazioni

    Fabbricanti

    Importatori

    Distributori di sostanze attive

    AccessoEMA, Commissione e Autorità competenti – completo

    Pubblico – solo lettura

  • Banca dati della farmacovigilanza

    Rapporto beneficio - rischio

    confermato

    Banca dati dell’Unione

    allerte

    opzioni per la gestione del rischio

    valutazioni delle misure restrittive temporanee o definitive – variazioni, sospensioni o revoche

    dati di vendita

    PSUR

    registrazione delle segnalazioni di eventi avversi

    informazioni sulla persona qualificata responsabile della farmacovigilanza

    pharmacovigilance system master file – identificato con un numero di riferimento

    risultati e le conseguenze del processo di gestione del segnale e delle ispezioni di farmacovigilanza

    dati supplementari, studi post-marketing

    La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte

    EMA

    Commissione

    Stati membri

    Titolari delle A.I.C

    VETERINARI

    Sistema di farmacovigilanza

    dell’Unione

  • Il veterinario

    Segnala gli eventi avversi sospetti

    • reazione sfavorevole o inattesa ad un medicinale veterinario

    • mancanza di efficacia in seguito all’impiego di un medicinale veterinario, conformememnte al RCP o meno

    • incidenti ambientali

    • reazioni nocive nell’uomo esposto ad un medicinale veterinario

    • residui al di sopra dei LMR fissati nella tabella I regolamento (UE) n. 37/2010, trascorso il tempo di attesa autorizzato

    • trasmissione sospetta di agenti infettivi

    • reazione sfavorevole o inattesa ad un medicinale per uso umano

    Accede alla banca dati di farmacovigilanza per visualizzare

    • incidenza degli eventi avversi sospetti segnalati ogni anno, suddivisi per prodotto, specie animale e tipo di evento avverso sospetto

    • risultati e conseguenze del processo di gestione del segnale per I medicinaliveterinari o per gruppi di medicinali veterinari

    La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte

  • La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte

    EMA, Commissione e Stati membri Sistema di farmacovigilanza dell’Unione

    Istituiscono e mantengono il sistema

    Banca dati della farmacovigilanza

    Gestiscono e hanno pieno accesso alla banca dati

    Rivalutazione del rapporto beneficio-rischio

    Valutazione di tutti gli eventi avversi sospetti, valutazione delle opzioni di gestione del rischio eadottano eventuali misure restrittive temporanee - variazioni, sospensioni o revoche dei medicinaliveterinari

    Partecipano al processo di gestione del segnale

    Formazione continua ed incoraggiamento a segnalare

    Il titolare delle A.I.C. Contribuisce Sistema di farmacovigilanza

    Predispone Pharmacovigilance system mater file

    Rappresentante per le comunicazioni nella lingua ufficiale in ogni Stato membro

    Good pharmacovigilance practice

    Processo di gestione del segnale.

    Responsabile delle valutazioni di farmacovigilanza dei propri medicinali veterinari edeventualmente presenta una variazione dei termini dell’autorizzazione

    Persona qualificata.

    COSA FAREIstituzione della banca dati PhV e collegamentocon la banca dati dell’UnioneAtti di esecuzione per Good pharmacovigilancepractice e per format e contenuto delPharmacovigilance system master file

  • Persona qualificata

    La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte

    •elabora e mantiene una descrizione dettagliata il fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza(“pharmacovigilance system master file");•assegna il numeri di riferimento al fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza e comunicatale numero alla banca dati sui medicinali per ciascun prodotto;•informa le autorità competenti e l'Agenzia sul luogo in cui opera ;•elabora e mantiene un sistema che garantisca che tutti gli eventi avversi portati all'attenzione deltitolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio siano raccolti e registrati in modo da essereaccessibili in almeno un sito dell'Unione;•prepara le relazioni sugli eventi avversi sospetti, eventualmente le valuta e le registra nella banca dati difarmacovigilanza;•provvede affinché a tutte le richieste delle autorità competenti o dell'Agenzia per ottenere leinformazioni supplementari necessarie alla valutazione del rapporto rischio/beneficio di un medicinaleveterinario sia risposto in modo completo e rapido;•fornisce alle autorità competenti o all'Agenzia qualsiasi altra informazione rilevante per individuare uncambiamento del rapporto rischio/beneficio di un medicinale veterinario, comprese informazioni rilevantisugli studi di sorveglianza successivi all'immissione in commercio;•effettua il processo di gestione del segnale ed assicura di ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti per iltitolare delle AIC;•controlla il sistema di farmacovigilanza, provvede affinché sia elaborato e applicato, se necessario, unpiano d'azione preventivo o correttivo appropriato ed, eventualmente, modifica il pharmacovigilancesystem master file;•assicura che tutto il personale coinvolto nelle attività di farmacovigilanza riceva una formazionecontinua;•comunica qualsiasi misura di regolamentazione adottata in un paese terzo correlata ai dati difarmacovigilanza, entro 30 giorni dal ricevimento di tali informazioni.•è il contact point per le ispezioni di farmacovigilanza

  • Processo di gestione del segnale

    Strumento per valutare il rapporto beneficio-rischio del prodotto

    Responsabilità del titolare delle A.I.C. per tutti i propri medicinali veterinari

    La gestione del segnale è effettuata correlando i dati di farmacovigilanza con i dati di vendita ealtri dati di farmacovigilanza utili, inclusa letteratura scientifica

    Nel caso i risultati del processo di gestione del segnale suggeriscano una modifica del profilobeneficio/rischio o un nuovo rischio, il titolare deve aggiornare le autorità competenti o l’Agenziasenza ritardo ed entro 30 giorni ed intraprendere le eventuali misure necessarie

    Tutti i risultati e le conclusioni del processo di gestione del segnale, incluse le conclusioni sulrapporto beneficio-rischio e sui dati rilevanti, devono essere registrati sulla banca dati di

    farmacovigilanza almeno annualmente e, per le nuove sostanze attive, semestralmente per iprimi tre anni

    Le autorità competenti e l'Agenzia possono decidere di effettuare un processo di gestione delsegnale per un medicinale o per alcuni medicinali (worksharing), con la collaborazione del CMDv,identificando una “lead authority”

    La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte

  • farmacia esercizi commerciali art. 5(1) decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223

    (conv. con modif. legge 4 agosto 2006, n. 248)

    La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte

    DISTRIBUTORI ALL'INGROSSO

    fabbricante

    distributore all’ingrosso

    Stato membro Regioni e PP.AA. stabiliscono la procedura e autorizzano

    persona qualificatalocali ed attrezzaturepiano per i ritiri e richiamiregistrazioni - tracciabilitàfornitura continua dei medicinali inbase alle necessità per la saluteanimaleGDPinforma AC e MAH su MV contraffatti

    distributori all’ingrosso

    Rivenditori al dettaglio

    altre figure stabilite a livello nazionale

    vendita diretta mangimificio

    scorta

    COSA FAREAtti di esecuzione per GDP

    COSA FAREIdentificare le figure che possonoapprovvigionarsi dai distributori all’ingrosso

    CAPO VII FORNITURA ED

    IMPIEGO

  • La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte

    Commercio parallelo

    distributore all’ingrosso

    COSA FAREStabilire procedure amministrative per il commercio parallelo e e perl’approvazione della domanda di commercio parallelo di questi VMP

    CAPO VII FORNITURA ED

    IMPIEGO

    “distribuzione parallela” per i medicinali

    veterinari autorizzati con procedura

    centralizzata – articolo 57(1)

    regolamento (CE) n. 726/04

    Avvisare il titolare AIC e l’Autorità competente delle sue intenzioni

    Inviare una dichiarazione ed assicurare che il distributore

    all’ingrosso nello Stato Membro di provenienza sia informato per

    qualsiasi problematica di farmacovigilanza

    Notificare al titolare AIC dello SM di destinazione un’informazione

    sul VMP che ha intenzione di commercializzare parallelamente

    (almeno un mese prima di inviare la domanda)

    Inviare una dichiarazione all’AC dello SM di destinazione in cui

    dichiara di avere notificato preventivamente al titolare AIC di tale

    SM (copia della notifica)

    Non commercializzare parallelamente un VMP richiamato dal

    commercio nello SM di provenienza o di destinazione per motivi di

    qualità, sicurezza ed efficacia

    Raccogliere le segnalazioni di eventi avversi sospetti e segnalarli al

    titolare AIC del VMP commercializzato parallelamente

    Stessa composizione quali-quantitativa in sostanzeattive ed eccipientiStessa forma farmaceuticaStesse informazioni cliniche e, se pertinente, stessitempi di attesaFabbricato dallo stesso fabbricante o altro fabbricante su licenza con stessa formula

  • La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte

    Rivenditori al dettaglio

    COSA FARERegole sulla vendita al dettaglioPossibilità di stabilire che siano necessarie registrazioni anche dialcuni medicinali veterinari senza obbligo di prescrizionePossibilità di imporre condizioni per la vendita al dettaglio,giustificate al fine di proteggere la salute pubblica

    CAPO VII FORNITURA ED

    IMPIEGO

    Registrazioni di ogni transazione dei

    medicinali veterinari soggetti ad obbligo di

    prescrizione

    •data della transazione

    •denominazione del medicinale veterinario,

    incluso forma farmaceutica e dosaggio

    •il numero del lotto;

    •la quantità ricevuta o fornita;

    •il nome e l'indirizzo del fornitore in caso di

    acquisto o del ricevente in caso di vendita;

    •il nome e dettagli per il contatto del

    veterinario che ha prescritto il medicinale ed,

    eventualmente, una copia della prescrizione

    •numero di A.I.C.

    Audit delle scorte

    Stabilire a livello nazionale• farmacie

    • esercizi commerciali art. 5(1)

    decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223

    (conv. con modif. legge 4 agosto 2006, n. 248)

    • altri esercizi (pet shop, negozi specializzati)

    Vendita diretta

  • La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte

    Vendita on-line

    COSA FAREOgni Stato Membro potrà valutare se permettere la vendita on-lineanche di medicinali veterinari soggetti ad obbligo di prescrizione,solo nel territorio dello Stato Membro che lo consenteOgni SM può imporre condizioni per la vendita on-line nel proprioterritorio

    CAPO VII FORNITURA ED

    IMPIEGO

    Dettaglio di contatto dell’Autorità competente

    Hyperlink al sito web dello Stato membro

    LOGO COMUNE + hyperlink alla lista di

    rivenditori al dettaglio autorizzati alla vendita

    a distanza

    Obblighi generali stabiliti dall’articolo 6 della

    Direttiva 2000/31/CE:

    Solo i rivenditori al dettagliofarmacie

    esercizi commerciali art. 5(1) decreto-

    legge 4 luglio 2006, n. 223

    (conv. con modif. legge 4 agosto 2006,

    n. 248)

    Altri esercizi (pet shop, negozi

    specializzati)

    MEDICINALI VETERINARI

    SENZA OBBLIGO DI RICETTA

    Tutta l’UnioneVendita diretta

  • La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte

    Prescrizione

    Un documento emesso da un VETERINARIO per un medicinale veterinario o un

    medicinale per uso umano per l’uso in (un) animale(i).

    Una prescrizione deve essere emessa soltanto in seguito ad un esame

    clinico o ad altre valutazioni appropriate sullo stato di salute

    dell’animale o di un gruppo di animali da parte di un veterinario.

    Validità in tutta l’Unione

    ….

    In deroga, uno Stato membro può permettere che altri “professionisti qualificati a

    prescrivere” (già alla data di entrata in vigore del regolamento) possano prescrivere, con

    l’esclusione di medicinali antimicrobici e ogni altro medicinale veterinario per il cui

    impiego sia necessaria una diagnosi.

    Validità solo nello Stato membro che deroga.

  • La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte

    Prescrizione

    Obbligatoria per medicinali veterinaricontenenti sostanze narcotiche, psicotrope, precursori o sostanze usate in modo illecito

    per animali DPA

    antimicrobici

    trattamenti di processi patologici che richiedono una diagnosi preventiva precisa o il cui impiego può

    avere effetti che impediscono o interferiscono con i successivi interventi diagnostici o terapeutici;

    usati per l’eutanasia;

    contenenti una sostanza attiva autorizzata nell'Unione da meno di cinque anni.

    immunologici

    contenenti sostanze con attività ormonale, tireostatica o beta-agonisti

    possibile per medicinali veterinariClassificati come narcotici dalla legislazione nazionale

    RCP prevede precauzioni speciali

    deroghe, caso per caso, per medicinali veterinari per animali DPA;

    per trattamenti di processi patologici che richiedono una diagnosi preventiva precisa o il cui impiego può

    avere effetti che impediscono o interferiscono con i successivi interventi diagnostici o terapeutici;

    contenenti una sostanza attiva autorizzata nell'Unione da meno di cinque anni;

    Immunologici.

  • La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte

    Prescrizione

    Elementi minimi

    (a) identification of the animal or groups of animals to be treated;

    (b) full name and contact details of the animal owner or keeper;

    (c) issue date;

    (d) full name and contact details of the veterinarian including, if available, the professional number;

    (e) signature or an equivalent electronic form of identification of the veterinarian;

    (f) name of the prescribed medicinal product, including its active substance(s);

    (g) pharmaceutical form and strength;

    (h) quantity prescribed, or the number of packs, including pack size;

    (j) dosage regimen;

    (k) for food producing species,withdrawal period even if zero days;

    (l) any warnings necessary to ensure the proper use including, where relevant, to ensure prudent use of

    antimicrobials;

    (m) if a product is prescribed under the provisions of Articles 115, 116 and 116a, a statement to that effect;

    (n) if a product is prescribed under the provisions of Article 111a paragraph 2, 2a and 3b, a statement to that

    effect.

    COSA FARELa Commissione può, mediante atti di esecuzione, predisporre un modello diprescrizione, anche in formato elettronico

    COSA FAREAdattare il modello di ricetta elettronica nazionaleIntegrare con regolamento mangimi medicati per la prescrizione di premiscele

  • La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte

    Registrazione trattamenti

    Proprietari o i detentori di animali destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano

    COSA FAREGli Stati membri possono stabilire requisiti aggiuntivi per le registrazioni

    data della prima somministrazione del medicinale agli animali;

    nome del medicinale;

    quantità del medinale somministrato;

    nome ed indirizzo del fornitore;

    evidenza dell’acquisto;

    identificazione dell’animale o del gruppo di animali trattati;

    nome e contatti del veterinario prescrittore, se pertinente;

    tempo di attesa, anche se zero;

    durata del trattamento.

    Conservare copia della ricetta – anche elettronica

    Conservare i dati

    per 5 anni

  • La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte

    IMPIEGO dei medicinali veterinari

    COSA FAREGli SM potranno stabilire se un medicinale veterinario debba essere somministrato esclusivamente daun veterinarioGli SM potranno stabilire procedure per l’implementazione degli articoli 113, 114,115, 116, 116a e 119

    Usare il medicinale veterinario secondo quanto previsto dal riassunto delle

    caratteristiche del prodotto approvato

    I vaccini stabulogeni e gli autogeni possono essere usati per il trattamento di animali

    da cui derivano o di animali della stessa unità epidemiologica o in un’unità con

    correlazione epidemiologica solo in circostanze eccezionali, secondo prescrizione

    da parte del veterinario e solo in assenza di vaccini autorizzati per la specie

    animale e l’indicazione

  • La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte

    Uso in deroga

    In deroga all'articolo 111(1), qualora non esistano medicinali veterinari autorizzati in uno Stato

    membro per un‘indicazione per specie non destinate alla produzione alimentare, il

    veterinario responsabile può, sotto la sua diretta responsabilità personale ed in particolare al

    fine di evitare sofferenze inaccettabili, trattare in via eccezionale l'animale in questione con:

    un medicinale:

    a) un medicinale veterinario nello Stato membro interessato o in un altro Stato membro,

    per la stessa specie o in un’altra specie, per la stessa indicazione o per un’altra

    indicazione;

    b) In assenza di a) un medicinale per uso umano;

    c) In assenza di a) e b) una preparazione estemporanea magistrale

    Tranne per gli immunologici medicinale veterinario autorizzato per la stessa specie e la stessa

    indicazione in un Paese terzo.

    COSA FAREGli SM potranno stabilire procedure per l’implementazione degli articoli 115,116 e 116a

    L’uso in deroga si applica anche se medicinale veterinario autorizzato non è disponibile nello SM

  • La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte

    Uso in deroga

    In deroga all'articolo 111(1), qualora non esistano medicinali veterinari autorizzati in uno Stato

    membro per un‘indicazione per specie destinate alla produzione alimentare, il veterinario

    responsabile può, sotto la sua diretta responsabilità personale ed in particolare al fine di

    evitare sofferenze inaccettabili, trattare in via eccezionale l'animale in questione con:

    un medicinale:

    a) un medicinale veterinario autorizzato nello Stato membro interessato o in un altro Stato

    membro, per la stessa specie o in un’altra specie destinata alla produzione di alimenti, per

    la stessa indicazione o per un’altra indicazione;

    b) In assenza di a) un medicinale veterinario autorizzato nello Stato membro interessato

    per una specie non destinata alla produzione di alimenti, per la stessa indicazione;

    c) In assenza di a) o b) un medicinale per uso umano;

    d) In assenza di a), b) e c), una preparazione estemporanea magistrale

    Tranne per gli immunologici, medicinale veterinario autorizzato per la stessa specie e la

    stessa indicazione in un Paese terzo.

    COSA FAREGli SM potranno stabilire procedure per l’implementazione degli articoli 115,116 e 116a

    L’uso in deroga si applica anche se medicinale veterinario autorizzato non è disponibile nello SM

    Sostanze attive consentite - LMR definiti

  • La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte

    Uso in deroga animali acquaticiIn deroga all'articolo 111(1), qualora non esistano medicinali veterinari autorizzati in uno Stato membro per un‘indicazione

    per specie acquatichedestinate alla produzione alimentare, il veterinario responsabile può, sotto la sua diretta

    responsabilità personale ed in particolare al fine di evitare sofferenze inaccettabili, trattare in via eccezionale l'animale in

    questione con:

    un medicinale:

    a) un medicinale veterinario autorizzato nello Stato membro interessato o in un altro Stato membro, per la stessa specie

    o in un’altra specie acquatica destinata alla produzione di alimenti, per la stessa indicazione o per un’altra indicazione;

    b) In assenza di a) un medicinale veterinario autorizzato nello Stato membro interessato o in un altro SM per una specie

    terrestre destinata alla produzione di alimenti contenente una sostanza elencata in una lista di sostanze da usare nelle

    specie acquatiche;

    c) In assenza di a) o b) un medicinale per uso umano contenente una sostanza elencata in una lista di sostanze da

    usare nelle specie acquatiche;

    d) In assenza di a), b) e c), una preparazione estemporanea magistrale

    In deroga ai punti b) e c) e finchè la lista non è pronta:

    a) un medicinale veterinario autorizzato nello Stato membro interessato o in un altro SM per una specie terrestre

    destinata alla produzione di alimenti

    b) In assenza di a) o b) un medicinale per uso umano

    Tranne per gli immunologici, medicinale veterinario autorizzato per la stessa specie e la

    stessa indicazione in un Paese terzo.

    COSA FAREGli SM potranno stabilire procedure per l’implementazione degli articoli 115, 116 e 116a

    L’uso in deroga si applica anche se medicinale veterinario autorizzato non è disponibile nello SM

    Sostanze attive consentite - LMR definiti

    COSA FARELista di sostanze

  • A.I.C. – dossier

    La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte

    AMR

    COSA FAREAtti delegati per stabilire i criteri per la designazione degli antimicrobiciriservati alla cura di determinate infezioni nell'uomo, in modo da preservarel'efficacia di certe sostanze attive nell'uomoAtti di esecuzione per identificare gli antimicrobici o i gruppi di antimicrobiciriservati alla cura di determinate infezioni nell'uomo.

    RIFIUTO A.I.C. di un medicinale veterinario

    documentazione sui rischi diretti o indiretti per la sanità pubblica o animale e per

    l’ambiente derivanti dall'impiego del medicinale veterinario antimicrobico negli animali;

    informazioni sulle misure di attenuazione dei rischi volte a limitare lo sviluppo della

    resistenza agli antimicrobici legata all'impiego del medicinale veterinario.

    Potrebbero essere richiesti studi post - AIC

    se destinato ad essere utilizzato come stimolatore per promuovere la crescita degli animali trattati o

    aumentarne la produttività;

    il rischio per la sanità pubblica in caso di sviluppo di resistenze antimicrobiche o ai parassiti è superiore

    ai benefici del prodotto per la salute degli animali;

    se l'antimicrobico è riservato alla cura di determinate infezioni nell'uomo.

  • risks to animal or public health if theantimicrobials is used in accordance withArticles 115, 116 and 116a;risk for animal or public health in case ofdevelopment of antimicrobial resistance;availability of other treatments for animals,availability of other antimicrobial treatmentsfor humans;impact on aquaculture and farming if theanimal affected by the conditionreceives no treatment.

    La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte

    AMRimpiego

    Non utilizzare antimicrobici

    - routinariamente, per compensare una scarsa igiene, inadeguata

    gestione degli animali o mancanza di cure o per compensare una cattiva

    gestione dell'azienda

    - come promotori della crescita o per aumentare la produttività

    - per profilassi, tranne in casi eccezionali per un ristretto numero di

    animali, quando il rischio di infezione è alto e le conseguenze gravi

    Non utilizzare antibiotici

    - per profilassi, tranne in casi eccezionali in singoli animali, quando il

    rischio di sviluppo e diffusione della malattia infettiva è alto o le

    conseguenze gravi

    -Gli antimicrobici devono essere usati per la metafilassi solo se il rischio

    della diffusione dell’infezione in un gruppo di animali è alto

    COSA FAREAtti di esecuzione per stabilire una lista di antimicrobicida non usare in deroga o soltanto a certe condizioni,sulla base di alcuni criteri.Atti delegati - regole sui metodi di raccolta datisull’impiegoAtti di esecuzione – formato e requisiti per i dati daraccogliere

    Raccolta dati

    Dati di vendita degli antibiotici e, se disponibili, degli altri antimicrobiciDati sull’impiego sia degli antibiotici che degli altri antimicrobici, se disponibili

    EMA

    criteri

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    ISPEZIONI E CONTROLLI

    Controlli sulla base del rischio su tutti gli operatori

    Audit della Commissione

    Norme specifiche sulle ispezioni di farmacovigilanza

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    In programma

    La Commissione relazionerà al Parlamento Europeo ed al Consiglio...

    • entro 3 anni sulla valutazione del rischio ambientale, sulla fattibilità di un sistema di revisione delle

    sostanze basato su monografie – eventuale proposta legislativa

    • entro 5 anni sull’impiego di prodotti erboristici tradizionali in animali - eventuale proposta legislativa

    per un sistema semplificato

    • entro 3 anni sui trattamenti di equidi e sull’esclusione dalla produzione di alimenti per il consumo

    umano, in particolare riguardo le importazioni da Paesi terzi – azioni da parte della Commissione,

    tenendo in considerazione salute pubblica, benessere animale rischio di frode e parità di trattamento

    rispetto ai Paesi terzi

    • Certificati GMP per autovaccini e stabulogeni solo a partire dalla data di applicazione degli atti di

    esecuzione che stabiliranno misure specifiche per tali prodotti