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La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte
Daniela Raneri
La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte
Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai medicinali veterinari [2014/0257 (COD)]
adottata il 10 settembre 2014
CONSIGLIO UEDiscussione al Working party of Veterinary Experts (Animal Health)Riunioni Attachè CVO
HMACMDv
STAKEHOLDERS
A LIVELLO NAZIONALEAudizioni al SenatoPosizioni delle Associazioni di Categoria e delle parti interessatePubblicazioni su riviste di settore e siti internetCoinvolgimento di esperti, inclusi ISS, IZSS, SCFV
PARLAMENTO EUROPEOComitato responsabile ENVI (Grossetête Françoise)con parere AGRICESEEmendamenti del Parlamento europeo,approvati il 10 marzo 2016, alla proposta diregolamento del Parlamento europeo e delConsiglio relativo ai medicinali veterinari(COM(2014)0558–C8-0164/2014 –2014/0257(COD)) (P8_TA(2016)0087)
Prossimi passi15 o 20 dicembre 2017 Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) TRILOGO da gennaio 2018 (?)Adozione del Regolamento in prima lettura (?)
La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte
Obiettivi della proposta
Salvaguardia della salute pubblica e animale e protezione dell’ambiente
Aumento della disponibilità dei medicinali veterinari (in particolare per MUMS)
Riduzione degli oneri amministrativi
Stimolo della competitività ed innovazione
Miglioramento del funzionamento del mercato interno
Lotta contro il rischio di antimicrobico-resistenza
Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai medicinali veterinari
Tipi di dossier
completo
generici
associazioni fisse
ibridi
consenso informato
domanda bibliografica
MUMS
circostanze eccezionali
La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte
Protezione della documentazione tecnica
specie maggiori (bovini, ovini, suini, polli, cani e gatti) 10 anni
specie minori (tranne le api) 14 anni
Nuovi antimicrobici: 14 anni
Api: 18 anni
LMR5 anni
+ 4 anni - modifiche della forma farmaceutica, via disomministrazione o posologia allo scopo di diminuire la
resistenza agli antimicrobici o antiparassitari o migliorare il
rapporto beneficio-rischio del medicinale veterinario
COSA FAREAtti delegati per la modifica e l’aggiornamentodell’allegato II, a partire dall’allegato I della direttiva2001/82/CE e ss.mm.
+ 1 anno - aggiunta specie maggiore
+ 4 anni - aggiunta specie minore
La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte
Procedure
nazionale
mutuo riconoscimento
decentrata
riconoscimento successivo
centralizzata
novel therapy veterinary medicinal product
terapie geniche
medicina rigenerativa
ingegneria tissutale
terapie a base di prodotti del sangue
terapia fagica ottenuta mediante nanotecnologie
terapie emergenti in campo veterinario
terapie a base di prodotti del sangue
ma…
sangue escluso
emocomponenti potrebbero non rientrare CP
emoderivati inclusi
centralizzata
medicinali veterinari ottenuti con uno dei seguenti processi biotecnologici:
- la tecnologia del DNA ricombinante,
- l'espressione controllata di geni portatori di codici per proteine
biologicamente attive nei procarioti e negli eucarioti, comprese le cellule
trasformate di mammiferi;
- i metodi a base di ibridomi ed anticorpi monoclonali;
medicinali veterinari destinati ad essere utilizzati principalmente come
stimolatori per promuovere la crescita degli animali trattati o aumentarne la
produttività;
medicinali veterinari contenenti una sostanza attiva che non era autorizzata
come medicinale veterinario nell'Unione al momento della presentazione della
domanda;
medicinali veterinari biologici contenenti o costituiti da tessuti o cellule
allogenici ingegnerizzati;
Medicinali veterinari per terapie innovative
La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte
Variazioni
Variazioni che non richiedono valutazioneInserimento in BD entro 30 giorni
Eventuale aggiornamento decisione o autorizzazione
Variazioni che richiedono valutazione
Grouping
Worksharing
COSA FAREAtti di esecuzione per stabilire la lista delle variazioniche non richiedono valutazioneAtti di esecuzione per le procedure di worksharing
Armonizzazione dei Riassunti delle
Caratteristiche del Prodotto
MV di riferimento dello stesso titolare A.I.C
Generici e ibridi
specie
tutte le informazioni cliniche
tempi di attesa
La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte
BANCHE DATI
Banca dati dell’Unione
Banca dati dei fabbricanti e dei
distributori all’ingrosso
Banca dati di farmacovigilanza
Banche dati nazionali
CAPO VII FORNITURA ED
IMPIEGO
La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte
Banca dati dell’Unione
COSA FAREComunicazione con la banca dati nazionaleCollegamento alla banca dati centrale del sistema tracciabilità
CAPO VII FORNITURA ED
IMPIEGO
medicinali veterinari autorizzati nell’Unione medicinali veterinari omeopatici registratimedicinali veterinari articolo 5(6) medicinali veterinari autorizzati alla distribuzione parallela
data di inizio commercializzazionedati annuali di vendita
informazioni sulla disponibilità
Connessione con BD nazionaliBD GMP e distributori all’ingrossoBD farmacovigilanza
AccessoEMA, Commissione e Autorità competenti – completo
Titolari AIC – propri prodotti
Pubblico – lista dei prodotti, RCP e F.I. assessment report pubblico
COSA FAREAtti di esecuzione per stabilire le specifiche tecniche, le informazioni daincludere, aggiornare e condividere, le figure che le devono inserire, lemisure di sicurezza e per la protezione dei dati,
La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte
Banca dati dei fabbricanti, degli importatori e dei distributori all’ingrosso
COSA FARE (CE+ EMA+ SM)Stabilire specifiche tecniche per la banca dati, inclusi i format per l’invio elettronico dei dati
Per I MEDICINALI VETERINARI
rilascio, sospensione o revoca delle autorizzazioni
Fabbricazione
Distribuzione all’ingrosso
Certificati GMP
e
Per le SOSTANZE ATTIVE
registrazioni
Fabbricanti
Importatori
Distributori di sostanze attive
AccessoEMA, Commissione e Autorità competenti – completo
Pubblico – solo lettura
Banca dati della farmacovigilanza
Rapporto beneficio - rischio
confermato
Banca dati dell’Unione
allerte
opzioni per la gestione del rischio
valutazioni delle misure restrittive temporanee o definitive – variazioni, sospensioni o revoche
dati di vendita
PSUR
registrazione delle segnalazioni di eventi avversi
informazioni sulla persona qualificata responsabile della farmacovigilanza
pharmacovigilance system master file – identificato con un numero di riferimento
risultati e le conseguenze del processo di gestione del segnale e delle ispezioni di farmacovigilanza
dati supplementari, studi post-marketing
La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte
EMA
Commissione
Stati membri
Titolari delle A.I.C
VETERINARI
Sistema di farmacovigilanza
dell’Unione
Il veterinario
Segnala gli eventi avversi sospetti
• reazione sfavorevole o inattesa ad un medicinale veterinario
• mancanza di efficacia in seguito all’impiego di un medicinale veterinario, conformememnte al RCP o meno
• incidenti ambientali
• reazioni nocive nell’uomo esposto ad un medicinale veterinario
• residui al di sopra dei LMR fissati nella tabella I regolamento (UE) n. 37/2010, trascorso il tempo di attesa autorizzato
• trasmissione sospetta di agenti infettivi
• reazione sfavorevole o inattesa ad un medicinale per uso umano
Accede alla banca dati di farmacovigilanza per visualizzare
• incidenza degli eventi avversi sospetti segnalati ogni anno, suddivisi per prodotto, specie animale e tipo di evento avverso sospetto
• risultati e conseguenze del processo di gestione del segnale per I medicinaliveterinari o per gruppi di medicinali veterinari
La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte
La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte
EMA, Commissione e Stati membri Sistema di farmacovigilanza dell’Unione
Istituiscono e mantengono il sistema
Banca dati della farmacovigilanza
Gestiscono e hanno pieno accesso alla banca dati
Rivalutazione del rapporto beneficio-rischio
Valutazione di tutti gli eventi avversi sospetti, valutazione delle opzioni di gestione del rischio eadottano eventuali misure restrittive temporanee - variazioni, sospensioni o revoche dei medicinaliveterinari
Partecipano al processo di gestione del segnale
Formazione continua ed incoraggiamento a segnalare
Il titolare delle A.I.C. Contribuisce Sistema di farmacovigilanza
Predispone Pharmacovigilance system mater file
Rappresentante per le comunicazioni nella lingua ufficiale in ogni Stato membro
Good pharmacovigilance practice
Processo di gestione del segnale.
Responsabile delle valutazioni di farmacovigilanza dei propri medicinali veterinari edeventualmente presenta una variazione dei termini dell’autorizzazione
Persona qualificata.
COSA FAREIstituzione della banca dati PhV e collegamentocon la banca dati dell’UnioneAtti di esecuzione per Good pharmacovigilancepractice e per format e contenuto delPharmacovigilance system master file
Persona qualificata
La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte
•elabora e mantiene una descrizione dettagliata il fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza(“pharmacovigilance system master file");•assegna il numeri di riferimento al fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza e comunicatale numero alla banca dati sui medicinali per ciascun prodotto;•informa le autorità competenti e l'Agenzia sul luogo in cui opera ;•elabora e mantiene un sistema che garantisca che tutti gli eventi avversi portati all'attenzione deltitolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio siano raccolti e registrati in modo da essereaccessibili in almeno un sito dell'Unione;•prepara le relazioni sugli eventi avversi sospetti, eventualmente le valuta e le registra nella banca dati difarmacovigilanza;•provvede affinché a tutte le richieste delle autorità competenti o dell'Agenzia per ottenere leinformazioni supplementari necessarie alla valutazione del rapporto rischio/beneficio di un medicinaleveterinario sia risposto in modo completo e rapido;•fornisce alle autorità competenti o all'Agenzia qualsiasi altra informazione rilevante per individuare uncambiamento del rapporto rischio/beneficio di un medicinale veterinario, comprese informazioni rilevantisugli studi di sorveglianza successivi all'immissione in commercio;•effettua il processo di gestione del segnale ed assicura di ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti per iltitolare delle AIC;•controlla il sistema di farmacovigilanza, provvede affinché sia elaborato e applicato, se necessario, unpiano d'azione preventivo o correttivo appropriato ed, eventualmente, modifica il pharmacovigilancesystem master file;•assicura che tutto il personale coinvolto nelle attività di farmacovigilanza riceva una formazionecontinua;•comunica qualsiasi misura di regolamentazione adottata in un paese terzo correlata ai dati difarmacovigilanza, entro 30 giorni dal ricevimento di tali informazioni.•è il contact point per le ispezioni di farmacovigilanza
Processo di gestione del segnale
Strumento per valutare il rapporto beneficio-rischio del prodotto
Responsabilità del titolare delle A.I.C. per tutti i propri medicinali veterinari
La gestione del segnale è effettuata correlando i dati di farmacovigilanza con i dati di vendita ealtri dati di farmacovigilanza utili, inclusa letteratura scientifica
Nel caso i risultati del processo di gestione del segnale suggeriscano una modifica del profilobeneficio/rischio o un nuovo rischio, il titolare deve aggiornare le autorità competenti o l’Agenziasenza ritardo ed entro 30 giorni ed intraprendere le eventuali misure necessarie
Tutti i risultati e le conclusioni del processo di gestione del segnale, incluse le conclusioni sulrapporto beneficio-rischio e sui dati rilevanti, devono essere registrati sulla banca dati di
farmacovigilanza almeno annualmente e, per le nuove sostanze attive, semestralmente per iprimi tre anni
Le autorità competenti e l'Agenzia possono decidere di effettuare un processo di gestione delsegnale per un medicinale o per alcuni medicinali (worksharing), con la collaborazione del CMDv,identificando una “lead authority”
La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte
farmacia esercizi commerciali art. 5(1) decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
(conv. con modif. legge 4 agosto 2006, n. 248)
La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte
DISTRIBUTORI ALL'INGROSSO
fabbricante
distributore all’ingrosso
Stato membro Regioni e PP.AA. stabiliscono la procedura e autorizzano
persona qualificatalocali ed attrezzaturepiano per i ritiri e richiamiregistrazioni - tracciabilitàfornitura continua dei medicinali inbase alle necessità per la saluteanimaleGDPinforma AC e MAH su MV contraffatti
distributori all’ingrosso
Rivenditori al dettaglio
altre figure stabilite a livello nazionale
vendita diretta mangimificio
scorta
COSA FAREAtti di esecuzione per GDP
COSA FAREIdentificare le figure che possonoapprovvigionarsi dai distributori all’ingrosso
CAPO VII FORNITURA ED
IMPIEGO
La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte
Commercio parallelo
distributore all’ingrosso
COSA FAREStabilire procedure amministrative per il commercio parallelo e e perl’approvazione della domanda di commercio parallelo di questi VMP
CAPO VII FORNITURA ED
IMPIEGO
“distribuzione parallela” per i medicinali
veterinari autorizzati con procedura
centralizzata – articolo 57(1)
regolamento (CE) n. 726/04
Avvisare il titolare AIC e l’Autorità competente delle sue intenzioni
Inviare una dichiarazione ed assicurare che il distributore
all’ingrosso nello Stato Membro di provenienza sia informato per
qualsiasi problematica di farmacovigilanza
Notificare al titolare AIC dello SM di destinazione un’informazione
sul VMP che ha intenzione di commercializzare parallelamente
(almeno un mese prima di inviare la domanda)
Inviare una dichiarazione all’AC dello SM di destinazione in cui
dichiara di avere notificato preventivamente al titolare AIC di tale
SM (copia della notifica)
Non commercializzare parallelamente un VMP richiamato dal
commercio nello SM di provenienza o di destinazione per motivi di
qualità, sicurezza ed efficacia
Raccogliere le segnalazioni di eventi avversi sospetti e segnalarli al
titolare AIC del VMP commercializzato parallelamente
Stessa composizione quali-quantitativa in sostanzeattive ed eccipientiStessa forma farmaceuticaStesse informazioni cliniche e, se pertinente, stessitempi di attesaFabbricato dallo stesso fabbricante o altro fabbricante su licenza con stessa formula
La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte
Rivenditori al dettaglio
COSA FARERegole sulla vendita al dettaglioPossibilità di stabilire che siano necessarie registrazioni anche dialcuni medicinali veterinari senza obbligo di prescrizionePossibilità di imporre condizioni per la vendita al dettaglio,giustificate al fine di proteggere la salute pubblica
CAPO VII FORNITURA ED
IMPIEGO
Registrazioni di ogni transazione dei
medicinali veterinari soggetti ad obbligo di
prescrizione
•data della transazione
•denominazione del medicinale veterinario,
incluso forma farmaceutica e dosaggio
•il numero del lotto;
•la quantità ricevuta o fornita;
•il nome e l'indirizzo del fornitore in caso di
acquisto o del ricevente in caso di vendita;
•il nome e dettagli per il contatto del
veterinario che ha prescritto il medicinale ed,
eventualmente, una copia della prescrizione
•numero di A.I.C.
Audit delle scorte
Stabilire a livello nazionale• farmacie
• esercizi commerciali art. 5(1)
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
(conv. con modif. legge 4 agosto 2006, n. 248)
• altri esercizi (pet shop, negozi specializzati)
Vendita diretta
La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte
Vendita on-line
COSA FAREOgni Stato Membro potrà valutare se permettere la vendita on-lineanche di medicinali veterinari soggetti ad obbligo di prescrizione,solo nel territorio dello Stato Membro che lo consenteOgni SM può imporre condizioni per la vendita on-line nel proprioterritorio
CAPO VII FORNITURA ED
IMPIEGO
Dettaglio di contatto dell’Autorità competente
Hyperlink al sito web dello Stato membro
LOGO COMUNE + hyperlink alla lista di
rivenditori al dettaglio autorizzati alla vendita
a distanza
Obblighi generali stabiliti dall’articolo 6 della
Direttiva 2000/31/CE:
Solo i rivenditori al dettagliofarmacie
esercizi commerciali art. 5(1) decreto-
legge 4 luglio 2006, n. 223
(conv. con modif. legge 4 agosto 2006,
n. 248)
Altri esercizi (pet shop, negozi
specializzati)
MEDICINALI VETERINARI
SENZA OBBLIGO DI RICETTA
Tutta l’UnioneVendita diretta
La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte
Prescrizione
Un documento emesso da un VETERINARIO per un medicinale veterinario o un
medicinale per uso umano per l’uso in (un) animale(i).
Una prescrizione deve essere emessa soltanto in seguito ad un esame
clinico o ad altre valutazioni appropriate sullo stato di salute
dell’animale o di un gruppo di animali da parte di un veterinario.
Validità in tutta l’Unione
….
In deroga, uno Stato membro può permettere che altri “professionisti qualificati a
prescrivere” (già alla data di entrata in vigore del regolamento) possano prescrivere, con
l’esclusione di medicinali antimicrobici e ogni altro medicinale veterinario per il cui
impiego sia necessaria una diagnosi.
Validità solo nello Stato membro che deroga.
La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte
Prescrizione
Obbligatoria per medicinali veterinaricontenenti sostanze narcotiche, psicotrope, precursori o sostanze usate in modo illecito
per animali DPA
antimicrobici
trattamenti di processi patologici che richiedono una diagnosi preventiva precisa o il cui impiego può
avere effetti che impediscono o interferiscono con i successivi interventi diagnostici o terapeutici;
usati per l’eutanasia;
contenenti una sostanza attiva autorizzata nell'Unione da meno di cinque anni.
immunologici
contenenti sostanze con attività ormonale, tireostatica o beta-agonisti
possibile per medicinali veterinariClassificati come narcotici dalla legislazione nazionale
RCP prevede precauzioni speciali
deroghe, caso per caso, per medicinali veterinari per animali DPA;
per trattamenti di processi patologici che richiedono una diagnosi preventiva precisa o il cui impiego può
avere effetti che impediscono o interferiscono con i successivi interventi diagnostici o terapeutici;
contenenti una sostanza attiva autorizzata nell'Unione da meno di cinque anni;
Immunologici.
La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte
Prescrizione
Elementi minimi
(a) identification of the animal or groups of animals to be treated;
(b) full name and contact details of the animal owner or keeper;
(c) issue date;
(d) full name and contact details of the veterinarian including, if available, the professional number;
(e) signature or an equivalent electronic form of identification of the veterinarian;
(f) name of the prescribed medicinal product, including its active substance(s);
(g) pharmaceutical form and strength;
(h) quantity prescribed, or the number of packs, including pack size;
(j) dosage regimen;
(k) for food producing species,withdrawal period even if zero days;
(l) any warnings necessary to ensure the proper use including, where relevant, to ensure prudent use of
antimicrobials;
(m) if a product is prescribed under the provisions of Articles 115, 116 and 116a, a statement to that effect;
(n) if a product is prescribed under the provisions of Article 111a paragraph 2, 2a and 3b, a statement to that
effect.
COSA FARELa Commissione può, mediante atti di esecuzione, predisporre un modello diprescrizione, anche in formato elettronico
COSA FAREAdattare il modello di ricetta elettronica nazionaleIntegrare con regolamento mangimi medicati per la prescrizione di premiscele
La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte
Registrazione trattamenti
Proprietari o i detentori di animali destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano
COSA FAREGli Stati membri possono stabilire requisiti aggiuntivi per le registrazioni
data della prima somministrazione del medicinale agli animali;
nome del medicinale;
quantità del medinale somministrato;
nome ed indirizzo del fornitore;
evidenza dell’acquisto;
identificazione dell’animale o del gruppo di animali trattati;
nome e contatti del veterinario prescrittore, se pertinente;
tempo di attesa, anche se zero;
durata del trattamento.
Conservare copia della ricetta – anche elettronica
Conservare i dati
per 5 anni
La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte
IMPIEGO dei medicinali veterinari
COSA FAREGli SM potranno stabilire se un medicinale veterinario debba essere somministrato esclusivamente daun veterinarioGli SM potranno stabilire procedure per l’implementazione degli articoli 113, 114,115, 116, 116a e 119
Usare il medicinale veterinario secondo quanto previsto dal riassunto delle
caratteristiche del prodotto approvato
I vaccini stabulogeni e gli autogeni possono essere usati per il trattamento di animali
da cui derivano o di animali della stessa unità epidemiologica o in un’unità con
correlazione epidemiologica solo in circostanze eccezionali, secondo prescrizione
da parte del veterinario e solo in assenza di vaccini autorizzati per la specie
animale e l’indicazione
La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte
Uso in deroga
In deroga all'articolo 111(1), qualora non esistano medicinali veterinari autorizzati in uno Stato
membro per un‘indicazione per specie non destinate alla produzione alimentare, il
veterinario responsabile può, sotto la sua diretta responsabilità personale ed in particolare al
fine di evitare sofferenze inaccettabili, trattare in via eccezionale l'animale in questione con:
un medicinale:
a) un medicinale veterinario nello Stato membro interessato o in un altro Stato membro,
per la stessa specie o in un’altra specie, per la stessa indicazione o per un’altra
indicazione;
b) In assenza di a) un medicinale per uso umano;
c) In assenza di a) e b) una preparazione estemporanea magistrale
Tranne per gli immunologici medicinale veterinario autorizzato per la stessa specie e la stessa
indicazione in un Paese terzo.
COSA FAREGli SM potranno stabilire procedure per l’implementazione degli articoli 115,116 e 116a
L’uso in deroga si applica anche se medicinale veterinario autorizzato non è disponibile nello SM
La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte
Uso in deroga
In deroga all'articolo 111(1), qualora non esistano medicinali veterinari autorizzati in uno Stato
membro per un‘indicazione per specie destinate alla produzione alimentare, il veterinario
responsabile può, sotto la sua diretta responsabilità personale ed in particolare al fine di
evitare sofferenze inaccettabili, trattare in via eccezionale l'animale in questione con:
un medicinale:
a) un medicinale veterinario autorizzato nello Stato membro interessato o in un altro Stato
membro, per la stessa specie o in un’altra specie destinata alla produzione di alimenti, per
la stessa indicazione o per un’altra indicazione;
b) In assenza di a) un medicinale veterinario autorizzato nello Stato membro interessato
per una specie non destinata alla produzione di alimenti, per la stessa indicazione;
c) In assenza di a) o b) un medicinale per uso umano;
d) In assenza di a), b) e c), una preparazione estemporanea magistrale
Tranne per gli immunologici, medicinale veterinario autorizzato per la stessa specie e la
stessa indicazione in un Paese terzo.
COSA FAREGli SM potranno stabilire procedure per l’implementazione degli articoli 115,116 e 116a
L’uso in deroga si applica anche se medicinale veterinario autorizzato non è disponibile nello SM
Sostanze attive consentite - LMR definiti
La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte
Uso in deroga animali acquaticiIn deroga all'articolo 111(1), qualora non esistano medicinali veterinari autorizzati in uno Stato membro per un‘indicazione
per specie acquatichedestinate alla produzione alimentare, il veterinario responsabile può, sotto la sua diretta
responsabilità personale ed in particolare al fine di evitare sofferenze inaccettabili, trattare in via eccezionale l'animale in
questione con:
un medicinale:
a) un medicinale veterinario autorizzato nello Stato membro interessato o in un altro Stato membro, per la stessa specie
o in un’altra specie acquatica destinata alla produzione di alimenti, per la stessa indicazione o per un’altra indicazione;
b) In assenza di a) un medicinale veterinario autorizzato nello Stato membro interessato o in un altro SM per una specie
terrestre destinata alla produzione di alimenti contenente una sostanza elencata in una lista di sostanze da usare nelle
specie acquatiche;
c) In assenza di a) o b) un medicinale per uso umano contenente una sostanza elencata in una lista di sostanze da
usare nelle specie acquatiche;
d) In assenza di a), b) e c), una preparazione estemporanea magistrale
In deroga ai punti b) e c) e finchè la lista non è pronta:
a) un medicinale veterinario autorizzato nello Stato membro interessato o in un altro SM per una specie terrestre
destinata alla produzione di alimenti
b) In assenza di a) o b) un medicinale per uso umano
Tranne per gli immunologici, medicinale veterinario autorizzato per la stessa specie e la
stessa indicazione in un Paese terzo.
COSA FAREGli SM potranno stabilire procedure per l’implementazione degli articoli 115, 116 e 116a
L’uso in deroga si applica anche se medicinale veterinario autorizzato non è disponibile nello SM
Sostanze attive consentite - LMR definiti
COSA FARELista di sostanze
A.I.C. – dossier
La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte
AMR
COSA FAREAtti delegati per stabilire i criteri per la designazione degli antimicrobiciriservati alla cura di determinate infezioni nell'uomo, in modo da preservarel'efficacia di certe sostanze attive nell'uomoAtti di esecuzione per identificare gli antimicrobici o i gruppi di antimicrobiciriservati alla cura di determinate infezioni nell'uomo.
RIFIUTO A.I.C. di un medicinale veterinario
documentazione sui rischi diretti o indiretti per la sanità pubblica o animale e per
l’ambiente derivanti dall'impiego del medicinale veterinario antimicrobico negli animali;
informazioni sulle misure di attenuazione dei rischi volte a limitare lo sviluppo della
resistenza agli antimicrobici legata all'impiego del medicinale veterinario.
Potrebbero essere richiesti studi post - AIC
se destinato ad essere utilizzato come stimolatore per promuovere la crescita degli animali trattati o
aumentarne la produttività;
il rischio per la sanità pubblica in caso di sviluppo di resistenze antimicrobiche o ai parassiti è superiore
ai benefici del prodotto per la salute degli animali;
se l'antimicrobico è riservato alla cura di determinate infezioni nell'uomo.
risks to animal or public health if theantimicrobials is used in accordance withArticles 115, 116 and 116a;risk for animal or public health in case ofdevelopment of antimicrobial resistance;availability of other treatments for animals,availability of other antimicrobial treatmentsfor humans;impact on aquaculture and farming if theanimal affected by the conditionreceives no treatment.
La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte
AMRimpiego
Non utilizzare antimicrobici
- routinariamente, per compensare una scarsa igiene, inadeguata
gestione degli animali o mancanza di cure o per compensare una cattiva
gestione dell'azienda
- come promotori della crescita o per aumentare la produttività
- per profilassi, tranne in casi eccezionali per un ristretto numero di
animali, quando il rischio di infezione è alto e le conseguenze gravi
Non utilizzare antibiotici
- per profilassi, tranne in casi eccezionali in singoli animali, quando il
rischio di sviluppo e diffusione della malattia infettiva è alto o le
conseguenze gravi
-Gli antimicrobici devono essere usati per la metafilassi solo se il rischio
della diffusione dell’infezione in un gruppo di animali è alto
COSA FAREAtti di esecuzione per stabilire una lista di antimicrobicida non usare in deroga o soltanto a certe condizioni,sulla base di alcuni criteri.Atti delegati - regole sui metodi di raccolta datisull’impiegoAtti di esecuzione – formato e requisiti per i dati daraccogliere
Raccolta dati
Dati di vendita degli antibiotici e, se disponibili, degli altri antimicrobiciDati sull’impiego sia degli antibiotici che degli altri antimicrobici, se disponibili
EMA
criteri
La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte
ISPEZIONI E CONTROLLI
Controlli sulla base del rischio su tutti gli operatori
Audit della Commissione
Norme specifiche sulle ispezioni di farmacovigilanza
La nuova legislazione dei medicinali veterinari: stato dell’arte
In programma
La Commissione relazionerà al Parlamento Europeo ed al Consiglio...
• entro 3 anni sulla valutazione del rischio ambientale, sulla fattibilità di un sistema di revisione delle
sostanze basato su monografie – eventuale proposta legislativa
• entro 5 anni sull’impiego di prodotti erboristici tradizionali in animali - eventuale proposta legislativa
per un sistema semplificato
• entro 3 anni sui trattamenti di equidi e sull’esclusione dalla produzione di alimenti per il consumo
umano, in particolare riguardo le importazioni da Paesi terzi – azioni da parte della Commissione,
tenendo in considerazione salute pubblica, benessere animale rischio di frode e parità di trattamento
rispetto ai Paesi terzi
• Certificati GMP per autovaccini e stabulogeni solo a partire dalla data di applicazione degli atti di
esecuzione che stabiliranno misure specifiche per tali prodotti