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Dicembre 2012 Indice: 1. Flash delle novità fiscali e legali 1.1 Ancora novità per le start-up innovative 1.2 Liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa – chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate 2. Approfondimenti generali di carattere fiscale e legale 2.1 Il rating di legalità delle imprese 2.2 Novità in tema di regole di fatturazione valevoli dal 1° gennaio 2013 2.3 Circolare Assonime n.31 del 9 novembre 2012: chiarimenti sulla determinazione della base imponibile IRAP – soggetti non IAS adopter 3. Approfondimenti specifici per il settore IT di carattere fiscale e legale 3.1 Chiarimenti sul nuovo regime di responsabilità fiscale negli appalti/subappalti 3.2 Ecco la nuova Agenda Digitale 4. Giurisprudenza e prassi 4.1 Deducibilità degli emolumenti agli amministratori: per “cassa” o per “cassa allargata”? 4.2 Il brevetto unico europeo: fuori Italia e Spagna 4.3 L’Europa guarda lontano: Orizzonte 2020 5. RSM Tax & Advisory Italy Newsletter E-Tax – Un monitoraggio delle novità societarie e fiscali di particolare interesse per l’ICT a cura di RSM Tax & Advisory Italy

Dicembre 2012 final.docx · Web viewAi fini del presente decreto, l'impresa start-up innovativa, di seguito «start-up innovativa», è la società di capitali, costituita anche in

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Dicembre 2012

Indice:

1. Flash delle novità fiscali e legali1.1 Ancora novità per le start-up innovative1.2 Liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa – chiarimenti dell’Agenzia

delle Entrate 2. Approfondimenti generali di carattere fiscale e legale

2.1 Il rating di legalità delle imprese2.2 Novità in tema di regole di fatturazione valevoli dal 1° gennaio 20132.3 Circolare Assonime n.31 del 9 novembre 2012: chiarimenti sulla determinazione

della base imponibile IRAP – soggetti non IAS adopter3. Approfondimenti specifici per il settore IT di carattere fiscale e legale

3.1 Chiarimenti sul nuovo regime di responsabilità fiscale negli appalti/subappalti3.2 Ecco la nuova Agenda Digitale

4. Giurisprudenza e prassi 4.1 Deducibilità degli emolumenti agli amministratori: per “cassa” o per “cassa

allargata”?4.2 Il brevetto unico europeo: fuori Italia e Spagna4.3 L’Europa guarda lontano: Orizzonte 2020

5. RSM Tax & Advisory Italy

Newsletter E-Tax – Un monitoraggio delle novità societarie e fiscali di particolare interesse per l’ICT a cura di RSM Tax &

Advisory Italy

1. Flash delle novità fiscali elegali

1.1 Ancora novità per le start-up innovative

Nella conversione in legge del D.L. n. 179/2012 (più comunemente noto come Decreto Crescita 2.0)1il legislatore ha voluto introdurre importanti rettifiche alla disciplina delle start-up innovative.Innanzitutto cambiano i requisiti che qualificano una società di capitali come “start-up” previsti all’art. 25, comma 2, del D.L. n. 179/20122. Fermo restando 1 Il DL 179/2012 è stato convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 17.12.2012.2 Art. 25, comma 2, del D.L. n. 179/2012:Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up innovativa, di seguito «start-up innovativa», è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:a) la maggioranza delle quote o azioni

rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'Assemblea ordinaria dei soci sono detenute da persone fisiche;

b) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;

c) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;

d) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;

e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;

f) ha, quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;

h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

i) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 30 per cento del maggiore valore fra totale costi e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto di beni immobili. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;

j) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di

quanto stabilito nel suddetto articolo, la legge di conversione modifica in particolare le lettere a) e f), ovvero da un lato diventa necessario che i soci, persone fisiche, detengano la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’Assemblea ordinaria dei soci non solo al momento della costituzione ma anche per i 24 mesi successivi, dall’altro è richiesto che la start-up abbia come oggetto esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.La legge di conversione interviene anche sui requisiti cosiddetti “alternativi” (di cui al comma 2, lett. h). Più

ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero;

k) sia titolare o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

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precisamente, esso prevede la riduzione della percentuale delle spese in ricerca e sviluppo, le quali dovranno essere pari ad almeno il 20% (e non più il 30%) del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione. Sono specificate le spese definibili «in ricerca e sviluppo»: esse sono quelle relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business pian, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.In alternativa, la start-up potrebbe essere non solo titolare o licenziataria, ma anche depositaria di almeno “una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa”.Le modifiche non si fermano qui. La legge di conversione introduce, infatti, l’art. 27-bis “Misure di semplificazione per l’accesso alle agevolazioni per le assunzioni di personale nelle start-up innovative e negli

incubatori certificati”. In sostanza per le start-up innovative prosegue l’accesso preferenziale al credito di imposta3per le nuove assunzioni di lavoratori altamente qualificati di cui all’art. 24 del D.L. n. 83/2012 (35% del costo del lavoro, con limite massimo di 200 mila euro annui). Il credito d’imposta viene concesso al personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato, compreso quello assunto attraverso i contratti di apprendistato, senza necessità della certificazione della documentazione da parte di un revisore dei conti o di un professionista iscritto al registro dei revisori contabili. L’istanza, necessaria per accedere al credito, sarà poi redatta in forma semplificata, secondo le modalità che saranno stabilite con un successivo decreto attuativo.

1.2 Liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa – chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 44/E del 26 novembre 2012)L’articolo 32-bis del DL n. 83/2012, come convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, ha introdotto nel

3 Il credito d’imposta verrà concesso in via prioritaria alle start up innovative rispetto alle altre imprese, fatta salva la quota riservata alle imprese colpite dal sisma in Emilia prevista dal comma 13-bis dell’art. 24.

sistema tributario italiano il regime del cosiddetto cash account, ossia dell’IVA per cassa (cfr. Newsletter E-Tax Assinform, Novembre 2012).In merito, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di definire taluni chiarimenti in riferimento ai limiti soggettivi, economici, temporali e oggettivi posti dalla legge ai fini dell’applicabilità del nuovo regime IVA.Limiti soggettivi – l’adozione del cash account deroga al criterio ordinario in base al quale il diritto alla detrazione del committente/cessionario è correlato al momento in cui l’imposta diviene esigibile per il cedente/prestatore. L’unico soggetto nei confronti del quale il regime manifesta i propri effetti è esclusivamente il soggetto passivo che abbia esercitato l’opzione. Pertanto l’IVA a debito risulta esigibile per il cedente prestatore esclusivamente nel momento dell’incasso (ovvero decorso un anno dal momento dell’effettuazione dell’operazione) e al contempo l’IVA a credito risulta da questi detraibile solamente dal momento di effettiva liquidazione dei propri acquisti.Limiti economici – l’opzione per il regime del cash account deve essere manifestata attraverso il comportamento concludente e la conferma nella dichiarazione IVA relativa all’anno di esercizio dell’opzione. Si applica

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esclusivamente ai soggetti passivi che abbiano sommato un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro nel corso dell’anno precedente (ovvero, per i soggetti che si trovino nel primo esercizio di attività e che prevedano un volume d’affari entro la fine dell’anno non superiore a 2 milioni di euro).L’opzione vincola il contribuente per almeno un triennio e resta valida per ciascun anno successivo al periodo minimo, salva la possibilità di revoca attraverso un comportamento concludente e la conferma nella Dichiarazione IVA.Limiti temporali – la circolare in commento ha riportato il periodo dell’articolo 1 del decreto attuativo col quale il Legislatore ha precisato (anche in funzione della norma generale di cui all’articolo 26 del DPR n. 633/72) che l’Imposta diviene comunque esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, intendendosi quale momento di effettuazione quello determinato ai sensi dell’articolo 6 del DPR n. 633/72, ossia il momento della consegna dei beni, ovvero del pagamento del corrispettivo o dell’emissione della fattura nel caso di prestazioni di servizi.Simile ragionamento deve essere fatto al contrario per quanto concerne il sorgere del diritto alla detrazione dell’IVA

sugli acquisti dei soggetti che abbiano effettuato l’opzione.Inoltre, ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 633/72, la detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto, pertanto con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è stato pagato il corrispettivo o a quello in cui è decorso un anno dall’effettuazione dell’acquisto.Limiti oggettivi – il regime dell’IVA per cassa non è applicabile: nelle operazioni effettuate

nei confronti di privati; nelle operazioni effettuate

applicando i regimi speciali di determinazione dell’imposta;

nelle operazioni per le quali è disposto in via ordinaria il differimento dell’esigibilità al momento del pagamento del corrispettivo (ex articolo 6, quinto comma del DPR n.633/72);

nelle operazioni effettuate con controparti che assolvono l’IVA con il meccanismo del cosiddetto reverse charge;

nelle operazioni intra-comunitarie e nelle cessioni all’esportazione.

La Circolare, infine, precisa che, sebbene l’IVA non sia immediatamente esigibile, l’imponibile esposto nelle fatture emesse rileva ai fini della determinazione del

volume d’affari, nonché del calcolo del cosiddetto pro rata di detraibilità, nell’anno di effettuazione dell’operazione.

2. Approfondimenti generali di carattere

fiscale e legale

2.1 Il rating di legalità delle impreseL’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), in attuazione di quanto previsto dal decreto sulle liberalizzazioni (art. 5-ter del D.L. n. 1/20124), ha emanato il 4 DL 24 gennaio 2012 n. 1, poi convertito nella legge del 24 marzo 2012 n. 27, integrato dal DL n.29 del 24 marzo 2012 convertito nella legge n. 62 del 18 maggio 2012. Articolo 5 ter: “Al fine di promuovere l’introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuito il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie al perseguimento del sopraindicato scopo anche in rapporto alla tutela dei consumatori, nonché di procedere, in raccordo con i ministeri della Giustizia e dell’Interno, alla elaborazione ed all’attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine dell’attribuzione del rating, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte

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Regolamento che stabilisce i criteri e le modalità di attribuzione di un rating di legalità alle imprese.

Il termine rating in italiano significa valutazione: attribuire un rating di legalità alle imprese di fatto sta ad indicare che l’Autorità valuterà l’operato delle imprese dal punto di vista della legalità, assegnando a ciascuna un punteggio e arrivando a redigere una sorta di classifica, dalla quale dovranno emergere le imprese virtuose in base allo status giudiziario dei responsabili delle società, ai certificati antimafia, alla rete delle forniture. L’obiettivo della norma è quello di premiare le imprese virtuose, ovvero quelle dotate di sistemi anti-corruzione e di codici etici, quelle che denunciano il racket o che aderiscono attivamente alle associazioni antimafia, favorendole in termini di priorità in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché nell’accesso al credito bancario. Il principio ispiratore della norma è, in sostanza, delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze e del ministro dello Sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d’Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta”.

rendere conveniente per l’impresa promuovere al proprio interno la legalità.

Per comprendere come tale principio è stato tradotto a livello operativo, si analizza di seguito quanto stabilito con il provvedimento approvato dall'Autorità per la Concorrenza e che ha ottenuto parere positivo dal Ministero di Grazie e Giustizia.

Innanzitutto il Regolamento stabilisce che potranno richiedere l’attribuzione del rating, le imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’ultimo esercizio chiuso nell’anno precedente alla richiesta di rating e che risultino iscritte nel registro delle imprese da almeno due anni. Le imprese interessate dovranno presentare, per via telematica, una domanda sottoscritta dal rappresentante legale e redatta utilizzando un formulario che sarà presto pubblicato sul sito dell’Autorità. Quest’ultima attribuirà il rating sulla base delle dichiarazioni, fornite in sede di domanda, delle imprese, che verranno verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni. Le imprese potranno ricevere un punteggio che va da un minimo di una

‘stelletta’ a un massimo di tre ‘stellette’.

Requisiti per l’attribuzione del ratingPer ottenere il punteggio minimo (una stelletta) l’impresa deve possedere tutti i requisiti di cui all’art. 2, commi 2 e 3, del Regolamento, ovvero: l’imprenditore o i suoi soci,

rappresentanti e dirigenti apicali se impresa collettiva, non hanno ricevuto sentenze di condanna per reati tributari e reati contro la pubblica amministrazione. Per i reati di mafia, oltre a non avere subito condanne, non dovranno essere in corso procedimenti penali;

nel biennio precedente la richiesta di rating, l’impresa non deve essere stata destinataria di:o provvedimenti di

condanna per illeciti antitrust gravi;

o provvedimenti di accertamento di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato;

o provvedimenti di accertamento del mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di violazioni degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali nei confronti dei propri

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dipendenti e collaboratori;

o provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici di cui è o è stata beneficiaria, per i quali non abbia assolto gli obblighi di restituzione.

Tutti i provvedimenti elencati (che impediscono l’attribuzione di una ‘stelletta’) dovranno essere divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato.

l’impresa deve aver effettuato pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di mille euro esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili.

Il regolamento prevede sei ulteriori requisiti: se ne verranno rispettati 3 si otterranno due ‘stellette’; il ricorrere di tutte e sei le condizioni garantiranno alle imprese il punteggio massimo di 3 ‘stellette’. In particolare le imprese dovranno: rispettare i contenuti del

Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell’Interno e da Confindustria5, e a livello locale dalle Prefetture e

5 Protocollo sottoscritto in data 10 maggio 2010, e rinnovato il 19 giugno 2012, e delle successive versioni dello stesso e delle Linee Guida che ne costituiscono attuazione.

dalle associazioni di categoria;

utilizzare sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge;

adottare una funzione o una struttura organizzativa, anche in outsourcing, che effettui il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all’impresa6;

adottare processi per garantire forme di Corporate Social Responsability, anche attraverso l’adesione a programmi promossi da organizzazioni nazionali o internazionali e l’acquisizione di indici di sostenibilità;

essere iscritte in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list)7;

6 Ovvero di un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.7 Le white list sono elenchi di imprese (appartenenti ai settori dei trasporti vari, smaltimento dei rifiuti, movimento terra, noleggio macchinari, forniture di ferro e calcestruzzo, guardiania dei cantieri) definite non soggette a inquinamento mafioso, formate dalle prefetture (ai sensi del DPCM del 18/10/2011) dopo una batteria di controlli preventivi. Imprese che, sulla base di una sottoposizione volontaria a questi controlli, vengono esonerate per un anno da ogni incombenza burocratica in

avere aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria.

Sarà valorizzata anche la denuncia, all’autorità giudiziaria o alle forze di polizia, di reati previsti dal Regolamento commessi a danno dell’imprenditore o dei propri familiari e collaboratori, qualora alla denuncia sia seguito l’esercizio dell’azione penale.

Procedimento per l’attribuzione del ratingRicevuta la richiesta, l’Autorità delibera l’attribuzione del rating entro 60 giorni8. Ai fini dell’attribuzione del rating, l’Autorità potrà compiere tutte le verifiche necessarie e ritenute opportune, chiedendo informazioni alle pubbliche amministrazioni interessate e consultando il sistema operativo del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti 9. In caso di esito positivo l’impresa relazione alla qualificazione anti-mafia. Il rating concesso dall'Antitrust, di fatto, rischia di sovrapporsi alle white list prefettizie, tant'è vero che le imprese comprese nell'elenco dell'Autorità devono già possedere requisiti antimafia ma non devono necessariamente essere iscritte in white list prefettizie. Se l'impresa che chiede l'iscrizione all'elenco Antitrust è anche giudicata favorevolmente dalla Prefettura, ha diritto ad un incremento di punti.8 In caso di incompletezza dell’istanza presentata, l’Autorità ne informa l’impresa entro 15 giorni: il termine dei 60 giorni inizia a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa.

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richiedente verrà iscritta in un apposito elenco detenuto in un’apposita sezione del sito dell’AGCM.

Durata del ratingIl rating di legalità ha durata biennale dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta; può essere revocato nel caso in cui si accerti la falsità delle dichiarazioni rilasciate dall’impresa (o nel caso di perdita di uno dei requisiti base, necessari per ottenere una ‘stelletta’), così come può essere sospeso in caso dell’adozione di provvedimenti giudiziari nei confronti dell’impresa o dei suoi rappresentanti. Se vengono meno i requisiti grazie ai quali l’azienda ha ottenuto un rating più alto l’Antitrust riduce il numero di stellette.L’Autorità pubblicherà sul proprio sito, mantenendolo aggiornato, l’elenco delle imprese cui il rating di legalità è stato attribuito, sospeso, revocato, con la relativa decorrenza.

9 L’art. 5 comma 4 del Regolamento stabilisce che “Le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni devono pervenire entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso il quale l’esistenza dei requisiti dichiarati dalle imprese si intende confermata”. La richiesta di informazioni alle pubbliche amministrazioni sospende, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, il termine di cui al precedente comma 1, ovvero il termine dei 60 giorni.

Si è in attesa di un decreto da parte del Ministero dell’Economia e dello Sviluppo Economico per stabilire come le Banche dovranno comportarsi di fronte alle imprese con punteggi di merito, ovvero le concrete modalità di accesso al credito bancario, nonché di concessione di finanziamento da parte delle pubbliche amministrazioni.

2.2 Novità in tema di regole di fatturazione valevoli dal 1° gennaio 2013In data 11 dicembre 2012 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 216, denominato “Salva-infrazioni” (nel seguito Decreto). In particolare ci occuperemo dell’art. 1 che assolve all’obbligo di recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione.L’articolo in argomento apporta principalmente modificazioni al D.P.R. 633/1972 (testo Unico IVA) e al D.L. 331/1993, convertito dalla L. 427/1933 (disciplina delle operazioni intracomunitarie), applicabili alle operazioni effettuate dal prossimo 1° gennaio 2013.Tutto ciò premesso nel seguito passeremo in rassegna le principali novità seguendo l’ordine di progressione degli

argomenti contenuta nell’articolo del Decreto.

Modifiche art. 13 D.P.R. 633/72 – Base ImponibileSostituendo l’attuale quarto comma, ai fini della determinazione della base imponibile con riferimento ai corrispettivi, spese ed oneri espressi in valuta estera, deve applicarsi, nell’ordine: il cambio del giorno di

effettuazione dell’operazione;

il cambio del giorno di emissione della fattura;

il cambio del giorno antecedente più prossimo a quello antecedente a quello di emissione della fattura.

Infine viene data la facoltà di utilizzare quale valore di cambio, il tasso pubblicato dalla Banca centrale europea, in alternativa alla quotazione “lettera” rilevata dallo Stato membro. Modifiche art. 17 D.P.R. 633/72 – Soggetti passiviViene esteso l’obbligo, per il soggetto stabilito in Italia, per tutti gli acquisti di beni e servizi territorialmente rilevanti in Italia ed effettuati presso un soggetto passivo comunitario, di integrare la fattura ricevuta.Viene sancito l’obbligo di indicare nella fattura emessa senza addebito d’imposta, nelle ipotesi di “reverse charge”

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l’annotazione “inversione contabile”.

Modifiche art. 20 D.P.R. 633/72 – Volume d’affariLa nuova disposizione, combinata con le modifiche apportate all’articolo 21, che estende l’obbligo di fatturazione delle operazioni non rilevanti territorialmente in Italia ed effettuate nei confronti di soggetti passivi comunitari e delle operazioni che si considerano effettuate fuori dell’ Unione europea, ha l’effetto di aumentare il volume di affari dei contribuenti che effettuano tali operazioni. Tuttavia con la modifica apportata all’art. 1 lett. a) del D.L. 746/1983, delle medesime non si tiene conto ai fini dell’acquisizione dello status di esportatore abituale.

Modifiche art. 21 D.P.R. 633/72 – Fatturazione delle operazioniAl primo comma viene definita quale fattura elettronica “la fattura che è stata emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico”, subordinandone il ricorso all’accettazione da parte del destinatario. Sul punto sarà necessario un ulteriore approfondimento, che sarà trattato separatamente.Viene modificato il comma 2, introducendo l’obbligo di indicare il numero di partita IVA del cessionario o committente, ovvero il numero di registrazione ai fini IVA per i

soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, ovvero il codice fiscale se il cessionario o committente non agisce nell’esercizio di impresa, arte o professione.Al comma 4, viene introdotta la possibilità, in deroga all’art. 6 D.P.R. 633/72, di emettere fatture periodiche, entro il giorno 15 del mese di effettuazione dell’operazione, (i) per le cessioni di beni che trovino riscontro in un documento di trasporto e per le prestazioni di servizi che trovino riscontro in idonea documentazione, (ii) per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi comunitari, non soggette all’imposta ai sensi dell’art. 7 ter, (iii), per le prestazioni di servizi di cui all’art. 6 c. 6 primo periodo, rese o ricevute da un soggetto passivo extra UE.Per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, la fattura è emessa entro il mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni.Al comma 6, viene prescritto l’obbligo di indicare in fattura, in luogo dell’ammontare dell’imposta, apposite diciture per particolari fattispecie di operazioni e precisamente: cessioni di beni in transito

o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, escluse IVA ex art. 7 bis c. 1, “operazione non soggetta”;

operazioni non imponibili art. 8, 8 bis, 9 e 38 quater, “operazione non imponibile”;

operazioni esenti art. 10, eccetto quelle indicate al n. 6, “operazione esente”;

operazioni soggette al regime del margine di cui al D.L 41/1995, a seconda dei casi, “regime del margine – beni usati”, “regime del margine – oggetti d’arte” o “regime del margine – oggetti di antiquariato o da collezione”;

operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo ex art 74 ter, “regime del margine – agenzie di viaggio”.

Al comma 6 bis, viene introdotto l’obbligo di emissione della fattura: per le cessioni di beni e

prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’art 10 n. da 1 a 4 e 9, effettuate nei confronti di un soggetto passivo comunitario, con l’annotazione “inversione contabile”:

per le cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell’Unione europea, con l’annotazione “operazione non soggetta”.

Inoltre, viene inserito il comma 6 ter che prescrive l’obbligo, per le fatture emesse dal

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cessionario o dal committente in virtù di un obbligo proprio, di indicare l’annotazione “autofatturazione”.

Art. 21-bis D.P.R. 633/72 – Fattura semplificataViene prevista l’emissione della fattura semplificata, quando il corrispettivo totale (Iva compresa) non supera i 100 euro e per le note di variazione, “fattura rettificativa”, ex art. 26. Al posto dei dati del cliente, è possibile indicare solo la partita IVA o il codice fiscale, se stabilito in Italia, ovvero l’identificativo Iva per i comunitari.La fattura semplificata non può essere emessa (i) per le cessioni intracomunitarie e (ii) per le operazioni extraterritoriali verso soggetti passivi UE.La fattura semplificata può riportare il corrispettivo totale e l’aliquota Iva per lo scorporo, in luogo dell’imponibile e dell’imposta.Poiché questa tipologia di fattura potrà costituire una rilevante semplificazione operativa per gli utenti di apparecchi misuratori fiscali, è stato conseguentemente modificato l’art. 1 c. 4 della L. 18/1983, prevedendone l’emissione anche per tali soggetti.

Modifiche art. 39 D.L. 331/93 – Effettuazione delle

cessioni e degli acquisti intracomunitariCon riferimento all’esigibilità dell’imposta nelle operazioni comunitarie, viene stabilito che il momento di effettuazione sia della cessione sia dell’acquisto intracomunitario di beni coincide con il momento dell’inizio del trasporto e della spedizione dei beni, a partire dallo Stato membro di provenienza, a meno che gli effetti traslativi o costitutivi si producano in un momento successivo alla consegna, nel qual caso le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna.A seguito dell’abrogazione del comma 2, gli acconti pagati o incassati per un acquisto o una cessione di beni non sono più soggetti all’obbligo di fatturazione.Per le cessioni e gli acquisti intracomunitari rileva, in ogni caso, quale momento di effettuazione dell’operazione, l’emissione anticipata della fattura, limitatamente all’importo fatturato.

Modifiche art. 46 D.L. 331/93 – Fatturazione delle operazioni intracomunitariePer quanto riguarda le cessioni intracomunitarie, la fattura deve essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione,

con l’indicazione che si tratta di operazione non imponibile.Per gli acquisti intracomunitari, per mitigare le difficoltà connesse all’individuazione del momento di partenza del bene dall’estero, è stato prolungato al secondo mese successivo il termine entro cui il cessionario deve ricevere la fattura dal fornitore comunitario. Decorso tale periodo, scatta l’obbligo di emettere, entro il 15 del terzo mese successivo alla data di effettuazione dell’operazione, l’autofattura, che dovrà essere registrata entro la data di emissione e con riferimento al mese precedente.

Modifiche art. 47 D.L. 331/93 – Registrazione delle operazioni intracomunitarieViene coordinato infine il termine di annotazione delle operazioni intracomunitarie, a seguito delle modifiche apportate all’art. 46.Pertanto: gli acquisti intracomunitari

sono annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e con riferimento al mese precedente;

le fatture di cui all’art. 46 c. 5, autofatture per il mancato ricevimento della fattura dal fornitore comunitario, sono annotate entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

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2.3 Circolare Assonime n.31 del 9 novembre 2012: chiarimenti sulla determinazione della base imponibile IRAP – soggetti non IAS adopter -L’Assonime commenta la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.26/E del 20 giugno 2012, che ritorna sull’argomento della corretta determinazione della base imponibile IRAP nelle società di capitali, enti equiparati diversi da banche, enti finanziari e assicurazioni.Si ricorda brevemente che la Finanziaria 2008 aveva introdotto, con riferimento alle suddette società, la regola della “presa diretta dal bilancio”, alla quale era seguita l’abrogazione dell’art.11 bis del Decreto Legislativo n.446 del 15.12.1997, che dava rilevanza Irap alle variazioni fiscali previste dal Tuir. La nuova regola prevede però una serie di deroghe, in forza delle quali non tutte le poste del conto economico relative all’attività caratteristica rilevano ai fini dell’imposta, così come previsto dall’art.5 del D. Lgs n.44610che generano inevitabilmente disallineamenti fra i valori del

10 L’articolo ha espressamente escluso i costi per il personale, i costi e i proventi di natura finanziaria, le poste valutative indicate nella voce 10), lettere c e d dell’aggregato B del conto economico (svalutazioni delle immobilizzazioni e dei crediti) e i numeri 12 e 13 dello stesso aggregato B (accantonamenti).

conto economico e quelli rilevanti ai fini dell’imposta.L’Agenzia delle Entrate è intervenuta più volte al fine di chiarire specifici profili operativi ma è solo con la Circolare del 20 giugno 2012, commentata dall’Assonime, che fornisce un quadro sistematico e chiaro dell’argomento.Si illustrano, quindi, con il presente intervento le diverse precisazioni fornite dall’Agenzia, oggetto del commento di Assonime, limitatamente ai soggetti non IAS- Adopter.

Svalutazione delle immobilizzazioni materiali e immaterialiPrima delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2008 le svalutazioni di beni materiali, indicate alla voce 10, lettera c, aggregato B del conto economico, non rilevavano ai fini della determinazione della base imponibile, generando un disallineamento fra valori civili e fiscali che veniva riassorbito, in presenza delle opportune condizioni e grazie al legame con il Tuir, in occasione dello stanziamento degli ammortamenti o in sede di cessione dei beni11.

11 L’articolo ha espressamente escluso i costi per il personale, i costi e i proventi di natura finanziaria, le poste valutative indicate nella voce 10), lettere c e d dell’aggregato B del conto economico (svalutazioni delle immobilizzazioni e dei crediti) e i numeri 12 e 13 dello stesso aggregato B (accantonamenti).

Con le modifiche introdotte dalla Finanziaria, venendo meno il legame con il Testo Unico si sono generate molte incertezze sulle modalità di riassorbimento ai fini Irap sia dei disallineamenti suddetti, esistenti all’entrata in vigore della nuova disciplina, che di quelli che si sarebbero generati successivamente. L’Agenzia delle Entrate era già intervenuta in merito ma solo a giugno ha fornito istruzioni davvero chiare.Per le svalutazioni effettuate negli esercizi anteriori alla riforma Irap (e quindi in presenza di svalutazioni rilevanti ai solo fini civilistici) l’Agenzia ha riconosciuto la possibilità di seguire lo stesso criterio applicabile prima delle modifiche normative precisando, altresì, che qualora nessun recupero sia stato effettuato prima della circolare stessa, è possibile effettuarlo nei periodi di imposta successivi alla stessa, senza aspettare la cessione del bene. Per le svalutazioni ante 2008 continua, quindi, a trovare applicazione il principio di dipendenza dell’Irap dall’Ires, di cui all’art.11 bis del D.Lgs n.446; le deduzioni non potranno superare l’ammontare di ammortamento determinato applicando i coefficienti di cui al D.M. 31.12.1988.L’Agenzia fa poi espresso riferimento a due casi: Svalutazione con riduzione

della vita utile del bene,

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con quote di ammortamento invariate pari alla quota tabellare: il recupero della svalutazione ai fini Irap avverrà al termine dell’ammortamento civile;

Svalutazione con riduzione della quota di ammortamento civile al di sotto dei limiti tabellari: il recupero è possibile già durante l’ammortamento civilistico. Sarà, infatti, deducibile sia l’ammortamento civilistico che la parte corrispondente alla differenza fra quello tabellare e quello civilistico, mediante una variazione in diminuzione.

Per le svalutazioni effettuate negli esercizi successivi alla riforma Irap (che hanno ad oggetto sia beni acquisiti precedentemente alle novità, ma che a tale data non presentavano disallineamenti, che beni comprati successivamente) l’Agenzia ha recepito il criterio precedentemente suggerito da Assonime. L’impossibilità di applicare i coefficienti tabellari valevoli ai fini delle imposte sui redditi, dato il mancato collegamento con la norma Ires, ha comportato l’assenza di un riferimento per la determinazione della quota di ammortamento che tenga conto delle svalutazioni non dedotte. La conclusione più temuta consisteva nell’impossibilità di recuperare

la svalutazione del bene se non al momento della vendita dello stesso, con tutte le gravi conseguenze che da ciò sarebbero derivate (conclusione punitiva là dove la cessione non dovesse mai realizzarsi).L’Agenzia invece, come anticipato, ha abbracciato un criterio più elastico ed equo: il contribuente può ripartire l’ammontare della svalutazione per il periodo di vita residuo del bene senza dover sottostare alle limitazioni costituite dai coefficienti tabellari ma seguendo i criteri civilistici.L’Agenzia affronta anche le svalutazioni che riguardano i beni immateriali chiarendo, in particolare, che sia per le svalutazioni effettuate ante modifiche che per quelle successive continua a trovare applicazione il principio di correlazione fra variazioni effettuate ai fini Ires e ai fini Irap.

Costi di chiusura e post chiusura delle discaricheLa base imponibile Irap non include le poste valutative costituite dagli accantonamenti, da indicare ai numeri 12 e 13 dell’aggregato B, di cui all’art.2425 del codice civile. In questi importi sono anche spesso inclusi gli accantonamenti effettuati dalle imprese che gestiscono le discariche. Si tratta più in particolare di quegli obblighi che, assunti dalle stesse al momento dell’ottenimento della

concessione per l’esercizio dell’attività, sono relativi alla copertura della discarica ed al recupero ambientale successivo al riempimento. Tali obblighi comportano per le imprese il sostenimento di ingenti oneri in un momento/i successivo/i alla produzione dei ricavi -quando ormai la discarica ha terminato di produrne- rendendo quindi impossibile la deduzione degli stessi.Il Ministero delle Finanze aveva già riconosciuto12 la possibilità di dedurre questi oneri durante lo svolgimento dell’attività, prevedendone la determinazione in proporzione alla percentuale di riempimento della discarica ed avvallandone la rilevazione in bilancio –in attesa del loro effettivo sostenimento- mediante il loro accantonamento in un apposito fondo, al quale l’Agenzia aveva riconosciuto la deducibilità ai fini Ires. La deducibilità si estendeva, quindi, automaticamente anche all’Irap in forza dell’abrogato art.11 bis, più volte fino ad ora citato.Con la Circolare del 20 giugno 2012 l’Agenzia ha chiarito che tali componenti negativi di reddito, poiché in possesso dei requisiti di certezza, “debbano concorrere alla formazione del valore della produzione dell’esercizio di competenza”, confermandone la deducibilità anche post abrogazione dell’art.11 bis.

12 Risoluzione n.52 del 1998.

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Costi di ripristino degli impianti di aziende condotte in affittoL’introduzione del principio della “presa diretta” dal bilancio ha fatto emergere un altro problema nella determinazione della base imponibile Irap: la deducibilità degli ammortamenti dei cespiti relativi ad aziende in affitto. Il codice civile prevede l’obbligo dell’affittuario di conservare l’efficienza degli impianti e non vi sono dubbi in merito al fatto che egli debba registrarne il deperimento e l’obsolescenza, indispensabile al fine di determinare la redditività dell’azienda affittata. Il Tuir stabilisce con chiarezza, altresì, che “le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell’affittuario13.” e tale principio aveva trovato applicazione anche in ambito Irap con l’introduzione dell’art.11 bis, che aveva consentito di superare la precedente e sfavorevole interpretazione del Ministero delle finanze14.Con l’abrogazione dell’art.11 bis si è quindi riproposta

13 Art.102, comma 8, del Tuir.14 Circolare n.141 del 1198: stabiliva che gli ammortamenti dei cespiti facenti parte dell’azienda in affitto non concorrevano alla determinazione della base imponibile Irap

l’indeducibilità Irap dei suddetti ammortamenti.L’Agenzia, nella circolare del 20 giugno 2012, è intervenuta affermando che “tali oneri, rispondendo ad adempimenti specificamente e dettagliatamente previsti nei principi contabili e sfuggendo alla valutazione soggettiva degli amministratori, concorrano alla formazione del valore della produzione nell’esercizio di competenza, (…), sono deducibili, in ciascun periodo di imposta, attraverso l’effettuazione di una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione.”L’Assonime mette qui in rilievo un aspetto particolare della questione: si chiede infatti se, nei casi in cui l’affittuario prenda in carico i beni del compendio aziendale ai valori attuali invece che ai valori storici, determinando quindi ammortamenti superiori a quelli fiscalmente deducibili ai fini Ires (a causa del venir meno del principio di continuità con gli ammortamenti deducibili dall’impresa affittante), tali accantonamenti possano invece trovare pieno riconoscimento ai fini Irap. E’ auspicato l’intervento chiarificatore degli organi competenti.

Oneri finanziari e spese per il personale capitalizzatiL’Agenzia fornisce indicazioni in merito alla corretta deducibilità degli interessi e delle spese per il personale che, rilevati

rispettivamente nelle voci C17 e B9 del conto economico, sono capitalizzabili in base alle disposizioni previste dal documento interpretativo n.1 del principio contabile OIC n.12, ovvero solo in caso di incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, comportandone la conseguente iscrizione nella voce A4 dei ricavi. L’Agenzia chiarisce che i suddetti costi continuano a non concorrere alla determinazione del valore della produzione imponibile ma che, viceversa vi concorrono per l’importo che viene patrimonializzato e, quindi, per la parte iscrivibile nella voce A4.L’Agenzia conferma che la tassazione degli oneri suddetti, ai fini Irap, avviene nell’esercizio in cui i costi vengono patrimonializzati e che proprio da ciò deriva la deducibilità Irap degli ammortamenti che verranno stanziati in base al valore patrimonializzato.Qualora l’impresa adotti modalità di contabilizzazione differenti gli effetti fiscali dovranno restare immutati.

Costi sostenuti per il personale addetto a ricerca e sviluppoCon riferimento, infine, alla deducibilità dal valore della produzione imponibile Irap dei costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, l’Agenzia fornisce due chiarimenti:

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la deduzione riguarda sia i costi per il personale addetto alla ricerca di base sia quelli per il personale addetto alla ricerca applicata ed allo sviluppo;

il rinvio alle modalità concernenti il rilascio dell’attestazione di cui all’art.11, comma 1, lett. a, n.5, del D.Lgs. n.446/1997 è riferito solo alle formalità di stesura dell’attestazione ma non riguarda la predisposizione della perizia giurata, che non dovrà essere prodotta.

3. Approfondimenti specifici di carattere

fiscale e legale

3.1 Chiarimenti sul nuovo regime di responsabilità fiscale negli appalti/subappaltiLo scorso 8 ottobre l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti (con la circolare n. 40/E) relativi ad una normativa che presenta svariati elementi di criticità: trattasi della disciplina che regola la responsabilità fiscale negli appalti e subappalti, così come introdotta dall’art. 13-ter del Decreto Legge n. 83 del 2012 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 134/2012).La normativa prevede, in estrema sintesi, che in caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido

con il subappaltatore (nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto), del versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del predetto rapporto di subappalto: la responsabilità solidale dell’appaltatore viene meno se lo stesso verifica, acquisendo appropriata documentazione prima del pagamento, che gli adempimenti fiscali, scaduti alla data del versamento, siano stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.A fronte della mancata consegna della suddetta documentazione l'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo.Per quanto riguarda il committente, questi provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della medesima documentazione attestante la corretta effettuazione degli adempimenti da parte sia dell’appaltatore stesso che degli eventuali subappaltatori: anche in questo caso, quindi, il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza del riscontro documentale da parte del committente non determina

una responsabilità solidale, ma espone quest’ultimo ad una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 5.000 a 200.000 euro.Molti, come accennato, sono i dubbi che permeano la norma, ed il più rilevante è quello che attiene alle categorie interessate: la norma riguarda solo il settore dell’edilizia (come farebbe supporre la collocazione della normativa all’interno del Decreto Legge n. 83) o qualsiasi attività nella quale vengono stipulati contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi (come farebbe supporre la letteralità del testo di legge)?A tale problema non ha ancora dato risposta l’Agenzia delle Entrate, la quale ha però chiarito quanto segue.

Entrata in vigore della disposizioneLa disciplina si applica ai contratti stipulati dal 12 agosto, ma con riferimento ai pagamenti effettuati a partire dal 12 ottobre 2012.

Documentazione da acquisireL’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi fiscali può essere resa sia attraverso una asseverazione da parte di CAF/professionisti abilitati sia attraverso una autocertificazione che, in dettaglio, deve:

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riportare il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell’IVA per cassa oppure la disciplina del “reverse charge”;

riportare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;

riportare gli estremi dei modelli F24 con i quali sono stati effettuati i citati versamenti;

contenere l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.

3.2 Ecco la nuova Agenda DigitaleIl Parlamento ha recentemente approvato con modificazioni15il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 ottobre ed entrato in vigore lo scorso 20 ottobre. In pratica, viene mantenuto l’impianto 15 Legge di conversione con modificazioni n. 221 del 17.12.2012

sostanziale del Decreto Sviluppo bis del Governo, quindi le norme sulle start-up innovative e l’Agenda Digitale, con l’aggiunta dei provvedimenti inseriti nel maxi-emendamento che lo stesso Esecutivo aveva presentato lo scorso 6 dicembre per l’approvazione in Senato: incentivi all’esodo estesi alle procedure di mobilità e ai dirigenti, nuove agevolazioni per le PMI (destinatarie del 25% dei fondi per la ricerca gestiti dall’Agenzia Digitale) e per le start-up (abbassamento soglia di spesa per ricerca e sviluppo, agevolazioni sulle assunzioni di personale altamente qualificato).Il decreto sviluppo bis ha, dunque, concluso il suo lungo iter parlamentare e con esso anche uno dei punti più discussi e attesi dalla comunità tecnologica del nostro Paese, ossia la cosiddetta “Agenda digitale”, anche se la sua attuazione sarà comunque un percorso a tappe, con alcune misure previste a partire da subito e la maggior parte del pacchetto spalmato nei prossimi anni. Le misure contenute nel testo, infatti, sono in buona parte “auto-applicative”, nel senso che non necessitano di decreti attuativi, soprattutto in materia di start-up; al contrario il capitolo dell’Agenda digitale richiede il maggior numero di provvedimenti attuativi che vanno dal documento unificato

all’anagrafe nazionale della popolazione, dal fascicolo sanitario nazionale ai pagamenti elettronici. Esaminiamo dunque le novità e il loro dislocarsi nel tempo, ricordando che le misure previste in termini di infrastrutture e servizi digitali del decreto sviluppo ora divenuto legge, non interessano solo gli enti di settore, ma si rivolgono a una platea di utenti molto più ampia, coinvolgendo alcune abitudini del rapporto con la pubblica amministrazione e con il sistema dell’istruzione, delle cure sanitarie e della giustizia.

Amministrazione pubblica digitaleInnanzitutto sono attese le nuove misure legate all’open data, al domicilio digitale e alla comunicazione digitale dei documenti da parte della Pubblica Amministrazione. A partire dal 1° gennaio 2013 infatti la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di pubblicare in formato open source tutti i dati e le informazioni utili ai cittadini. Più precisamente, ai sensi del decreto così come modificato in sede di conversione, le amministrazioni devono pubblicare nel proprio sito web, all'interno della sezione «Trasparenza, valutazione e merito», "il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che ne disciplinano

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l’esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo". L’articolo 4 del Decreto sviluppo bis prevede poi la possibilità, e non l’obbligo, per ogni cittadino di indicare alla Pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), quale suo domicilio digitale. Dal 1° gennaio 2013, proprio le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicheranno con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, senza oneri di spedizione a suo carico. In assenza del domicilio digitale, le amministrazioni potranno predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata A.R., copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa. Il decreto mira, inoltre, ad incentivare l'uso degli strumenti elettronici anche per migliorare i servizi ai cittadini nel settore del trasporto pubblico locale, riducendone i costi connessi. Si promuove, in particolare, l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili a livello nazionale e di biglietti elettronici integrati nelle Città metropolitane. Ciò

comporta la possibilità d’ora in avanti di acquistare i biglietti delle aziende di trasporto anche via smartphone e tablet, al fine di consentire la massima accessibilità dei servizi di mobilità a tutti gli utenti.Per promuovere e diffondere servizi innovativi di trasporto intelligenti (ITS) sul territorio nazionale, invece con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti per materia, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, sono adottate le direttive con cui vengono stabiliti i requisiti per la diffusione, la progettazione, la realizzazione degli ITS, nonché le azioni per favorirne lo sviluppo sul territorio nazionale in modo coordinato, integrato e coerente con le politiche e le attività in essere a livello nazionale e comunitario.Giustizia digitaleLe trasmissioni per via telematica riguardano anche l’ambito della giustizia: al fine di snellire modi e tempi in materia di comunicazioni e notifiche, le comunicazioni delle cancellerie, in caso di procedimenti civili, dovranno essere effettuate solamente per via telematica; in caso di procedimenti penali è prevista comunicazione online per tutte le notifiche alle persone diverse dall'imputato. Si snellisce anche il procedimento per tutte le vertenze fallimentari, tramite

l’inserimento di notifiche via internet sulle fasi cruciali del processo in atto.

Azzeramento del Digital divideInoltre il decreto stanzia 150 milioni di euro per il 2013 da destinare al completamento della rete a banda larga in aree di fallimento di mercato come ad esempio le comunità montane e i piccoli comuni nel Centro Nord. Queste risorse vanno ad aggiungersi a quelle già disponibili per lo sviluppo della banda larga e ultralarga nelle zone meridionali (600 milioni di euro). Per limitare il problema delle interferenze che si produrrà nella ricezione del segnale televisivo con l’avvio dei servizi a banda ultralarga mobile (tecnologia Let, Long term evolution), il decreto prevede l’adozione di un regolamento (che il Ministro dello sviluppo economico deve emanare entro 60 giorni, e quindi entro marzo 2013) che definisca le modalità di intervento a carico degli operatori TLC proporzionalmente alle interferenze riferibili a ciascuno dei gruppi. Il decreto stabilisce, poi, che l’operatore di comunicazione, durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica, possa in ogni caso accedere a tutte le parti comuni degli edifici per installare, collegare e procedere alla manutenzione di tutti gli elementi di rete. L’accesso è

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consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione. Sarà, anche in questo caso, un decreto del Ministro dello Sviluppo economico a definire le specifiche tecniche delle operazioni di scavo per le infrastrutture a banda larga e ultralarga nell’intero territorio nazionale.

Censimento IstatSecondo quanto previsto dal decreto, il censimento della popolazione e delle abitazioni effettuato dall'Istat assume cadenza annuale. A tal fine verrà attuato un regolamento per il riordino del Sistema Statistico Nazionale, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, con l'obiettivo di rafforzare l’indipendenza professionale dell’ISTAT e adeguarlo agli standard europei.

Sanità digitaleSempre a gennaio 2013 arrivano cartella clinica digitale, ricette16 e certificati medici solo elettronici; nel settore pubblico

16 Le regioni e le province autonome entro 6 mesi provvedono alla graduale sostituzione delle prescrizioni in formato cartaceo con le equivalenti in formato elettronico, in percentuali che, in ogni caso, non dovranno risultare inferiori al 60% nel 2013, all’80% nel 2014 e al 90% nel 2015. Dal 1° gennaio 2014, le prescrizioni farmaceutiche generate in formato elettronico saranno valide su tutto il territorio nazionale.

d’ora in avanti tutti i certificati di malattia e di congedo parentale dovranno essere rilasciati e trasmessi per via telematica. Per quanto riguarda invece il fascicolo sanitario nazionale (FSE) inteso come documento digitale unico dei dati socio sanitari del paziente, i tempi sono più incerti: per il via libera, infatti, si attende l’emanazione di un decreto attuativo recante i contenuti del FSE, i sistemi di codifica dei dati, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, le modalità e i livelli diversificati di accesso al FSE, la definizione e le relative modalità di attribuzione di un codice identificativo univoco dell'assistito che non consenta l'identificazione diretta dell'interessato, i criteri per l'interoperabilità del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività. Tale decreto deve essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, pertanto non prima di aprile 2013.

Pagamenti elettroniciA far data dal 1° giugno 2013 il governo introduce l'obbligo per la Pubblica amministrazione e per i gestori di servizi pubblici di accettare pagamenti elettronici, a prescindere dall’importo della singola transazione, nonché la

possibilità che multe e tasse siano pagate con bonifico o carta di credito. I pagamenti potranno avvenire anche mediante l'utilizzo della tecnologia mobile (ovvero mediante addebito diretto sul credito telefonico); l'estensione delle modalità di pagamento anche attraverso tecnologie mobili sarà disciplinata da un regolamento che dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. E' invece rinviato al 1° gennaio 2014 l'obbligo per commercianti e professionisti di accettare pagamenti elettronici. Anche in questo caso occorre attendere l'emanazione di uno o più decreti da parte del Ministro dello sviluppo economico, per disciplinare gli eventuali "importi minimi, le modalità e i termini" di attuazione. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.

Istruzione digitaleSi rallenta nell'ambito dell'istruzione: nella prima versione del decreto sviluppo si parlava di introduzione graduale del fascicolo elettronico dello studente e dell'obbligo di adozione dei libri digitali già a partire dall'anno scolastico 2013/201417; mentre 17 L'obbligo dell'adozione di libri digitali era previsto per le scuole superiori a

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le tempistiche per l'istituzione del fascicolo elettronico dello studente, contente tutti i documenti, gli atti e i dati inerenti la carriera dello stesso, fino al conseguimento del titolo, sono rimaste sostanzialmente invariate, stessa cosa non può dirsi per i libri digitali. Il decreto così come convertito, infatti prevede che il collegio dei docenti adotti esclusivamente libri nella versione digitale o mista, "costituita da: a) un testo in formato cartaceo e da contenuti digitali integrativi,

partire dal 2013/2014 e a partire dall'anno successivo per scuole primarie e medie. Sempre in ambito di istruzione, si fa presente che la versione definitiva del decreto aggiunge all'art. 11 i commi da 4-bis a 4-septies, i quali affrontano il tema della sicurezza nelle scuole. Al fine di consentire il regolare svolgimento del servizio scolastico in ambienti che siano adeguati e sicuri, il Miur, d'intesa con la Conferenza unificata, definisce le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica, redatti da ciascuna regione in base alle richieste di Comuni e Province ed articolati in singole annualità, nonché i relativi finanziamenti. Per la messa in sicurezza delle scuole, già dal 2013 è istituito il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica. Nell'assegnazione delle risorse si tiene conto della capacità di spesa dimostrata dagli enti locali in ragione della tempestività, dell'efficienza e dell'esaustività dell'utilizzo delle risorse loro conferite nell'annualità precedente, con l'attribuzione, a livello regionale, di una quota aggiuntiva non superiore al 20% di quanto sarebbe ordinariamente spettato in sede di riparto.

oppure b) da una combinazione di contenuti digitali e digitali integrativi accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto" non più a partire dall'anno scolastico 2013/2014 ma dal 2014/2015. L'obbligo riguarda le nuove adozioni a partire progressivamente dalle classi prima e quarta della scuola primaria, dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado e dalla prima e dalla terza classe della secondaria di secondo grado18. Documento digitale unico e Anagrafe telematica

18 Sempre in ambito di istruzione, si fa presente che la versione definitiva del decreto aggiunge all'art. 11 i commi da 4-bis a 4-septies, i quali affrontano il tema della sicurezza nelle scuole. Al fine di consentire il regolare svolgimento del servizio scolastico in ambienti che siano adeguati e sicuri, il Miur, d'intesa con la Conferenza unificata, definisce le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica, redatti da ciascuna regione in base alle richieste di Comuni e Province ed articolati in singole annualità, nonché i relativi finanziamenti. Per la messa in sicurezza delle scuole, già dal 2013 è istituito il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica. Nell'assegnazione delle risorse si tiene conto della capacità di spesa dimostrata dagli enti locali in ragione della tempestività, dell'efficienza e dell'esaustività dell'utilizzo delle risorse loro conferite nell'annualità precedente, con l'attribuzione, a livello regionale, di una quota aggiuntiva non superiore al 20% di quanto sarebbe ordinariamente spettato in sede di riparto.

I tempi di attuazione legati a questi due capisaldi dell'e-government sono più incerti. I cittadini potranno dotarsi gratuitamente di un unico documento elettronico, che dovrebbe consentire di accedere più facilmente a tutti i servizi online della pubblica amministrazione. Il documento ha l’obiettivo di sostituire progressivamente quelli attualmente circolanti e di essere il punto di riferimento unitario attraverso il quale il cittadino viene registrato e riconosciuto dalle amministrazioni dello Stato. Tuttavia per la realizzazione e il rilascio del documento digitale unificato è richiesta l'emanazione di un decreto della presidenza del Consiglio e del Ministero dell'Interno, da effettuarsi entro sei mesi. Con tale decreto dovranno essere disposte l’unificazione sullo stesso supporto della carta d’identità elettronica con la tessera sanitaria, nonché le modifiche ai parametri della carta d’identità elettronica e della tessera sanitaria necessarie per l’unificazione delle stesse sul medesimo supporto. Nel frattempo continuerà ad essere rilasciata la carta di identità elettronica.Per accelerare il processo di informatizzazione amministrativa, il decreto istituisce, presso il Viminale, l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), che acquisirà automaticamente

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in via telematica tutti i dati contenuti nelle varie anagrafi oggi esistenti, ne assicurerà l'accesso e la circolarità presso le PA e gli organismi che forniscono servizi pubblici e consentirà ai Comuni la certificazione dei dati che vi sono contenuti. L'ANPR sarà operativa dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ma servirà più di un decreto per definirne funzionamento e tempistiche, determinando conseguentemente un allungamento dei tempi relativi alla sua reale attuazione.

4. Giurisprudenza e prassi

4.1 Deducibilità degli emolumenti agli amministratori: per “cassa” o per “cassa allargata”?

(Cass., sentenza n. 15241 del 12 settembre 2012).

Con la sentenza in esame, la Suprema Corte ha affrontato la tematica relativa al periodo di deducibilità, in capo ad un’impresa, degli emolumenti corrisposti ai propri amministratori.Occorre a tal fine premettere che la questione non suscita particolari problematiche qualora la si affronti dalla diversa prospettiva del momento di imponibilità

dell’emolumento in capo all’amministratore: infatti, se si è in presenza di amministratori la cui attività non rientra nel novero di arti o professioni, gli stessi risultano tassabili in base al principio della cd. “cassa allargata” (ovverosia sono imputabili ad un certo anno di imposta gli emolumenti a tale periodo riferiti e percepiti entro il 12 gennaio dell’anno successivo), e ciò in virtù dell’assimilazione di tale reddito a quello di lavoro dipendente. Qualora il percettore sia un lavoratore autonomo che svolge l’attività di amministratore come “tipica” della propria arte e professione (ad esempio il Dottore Commercialista) la tassazione dell’emolumento avviene in base al principio di cassa.Viceversa, da una analisi letterale dell’art. 95, comma 5, del Tuir potrebbe dubitarsi che il principio di cassa allargata trovi spazio, per tale categoria di oneri, nel comparto IRES: il menzionato articolo statuisce, infatti, che i compensi spettanti agli amministratori sono deducibili nell’esercizio “in cui sono corrisposti”, ed in ciò potrebbe rivelarsi plausibile una deducibilità degli emolumenti solo per “cassa” (ovverosia entro il 31 dicembre per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), a prescindere dalle caratteristiche del soggetto percettore, dovendosi così posticipare all’esercizio

successivo la deducibilità degli emolumenti pagati nei primi 12 giorni del mese di gennaio.La Corte di Cassazione sgombra il campo dagli equivoci, affermando che le logiche di tassazione (dell’amministratore) e di deducibilità (in capo all’impresa) devono legarsi tra di loro garantendo un principio di “simmetria”: pertanto, in relazione ad emolumenti erogati ad amministratori che generano reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, tanto questi ultimi vengono tassati sulla base del principio di “cassa allargata”, tanto la società deve poter dedurre l’onere sostenuto secondo analoga logica. È da notare che a conclusioni del tutto simili era giunta l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 57/E del 2001.Come premesso, il caso affrontato dalla Cassazione e che ha portato alle conclusioni evidenziate attiene ai compensi erogati agli amministratori che conseguono un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente: poiché il principio di “simmetria” trova applicazione a prescindere dalla tipologia di reddito generato dal percettore, è possibile concludere che qualora la carica di amministratore rientri tra le attività “tipiche” nell’ambito di arti e professioni, generando quindi un reddito di lavoro autonomo (tassabile in capo alla persona fisica secondo il principio di cassa e non di

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cassa allargata), parimenti i compensi risultano deducibili in capo all’impresa erogante secondo il principio di cassa.

4.2 Il brevetto unico europeo: fuori Italia e SpagnaIl Parlamento Europeo ha approvato il pacchetto legislativo sul sistema unico di brevettazione, ovvero quella serie di norme attraverso cui viene offerto agli inventori e alle imprese europee uno strumento unico per proteggere le invenzioni in 25 Stati su 27 dell'Unione. Restano, infatti, per il momento fuori Italia e Spagna, che contestano la scelta di inglese, tedesco e francese come uniche lingue obbligatorie.Il pacchetto legislativo è costituito da: un regolamento per

l’introduzione del brevetto unitario europeo;

un regolamento sulle regole di traduzione in relazione al regime linguistico adottato;

un accordo inter-governativo che stabilisce un sistema giuridico unico, la Corte brevettale unica (Unified Patent Court, UPC), che avrà competenza esclusiva sulle eventuali controversie in materia, sulla validità e la violazione del brevetto unitario europeo.

Dal 2014 sarà possibile registrare le invenzioni con un

solo atto in tutto il territorio europeo, in tre lingue (inglese, francese e tedesco). Con questo nuovo pacchetto vengono quindi superate le attuali barriere, che prevedevano la tutela degli inventori mediante brevetti nazionali rilasciati dagli Stati Membri e da brevetti europei rilasciati dall’Ufficio europeo dei brevetti (UEB) in applicazione della Convenzione di Monaco sul brevetto europeo (CBE) del 5 ottobre 1973. La prima conseguenza del brevetto unitario europeo rappresenta una netta semplificazione burocratica e amministrativa e quindi un notevole taglio dei costi: secondo le prime stime dovrebbe permettere un risparmio circa dell’80 per cento, dal momento che un brevetto unitario europeo dovrebbe costare in media 4.725 euro, contro i 36mila necessari ad oggi per ottenere una copertura completa in tutta l’Unione.Il pacchetto brevetti ha impiegato oltre 30 anni per essere discusso e approvato, rallentato in particolar modo dalla problematica legata alle differenze linguistiche esistenti all’interno dell’Unione.In merito, Italia e Spagna hanno respinto la proposta del brevetto unitario europeo fondato sul trilinguismo (inglese, francese e tedesco), poiché la scelta di tale regime linguistico genera un’eccessiva discriminazione, con

conseguente distorsione della concorrenza e violazione del principio del multilinguismo europeo. Alle aziende italiane, ad esempio, il brevetto europeo verrebbe a costare il 30% in più rispetto ad una concorrente europea, proprio per la discriminazione linguistica e la relativa necessità di traduzione dei testi.Per questo motivo il pacchetto brevetto si è avvalso della procedura della cooperazione rafforzata, ovvero dalla possibilità di portare avanti un’iniziativa legislativa anche senza l’approvazione unanime.L’Italia e la Spagna dunque sono rimaste fuori dall’iniziativa, ma potranno aderirvi in qualsiasi momento.

4.3 L’Europa guarda lontano: Orizzonte 2020Si è tenuto l’11 dicembre 2012 a Bruxelles la riunione del Consiglio Competitività sui temi legati alla ricerca e all’innovazione. Con riferimento al programma Horizon 202019, i 19 Horizon 2020 è il nuovo programma dell'Unione per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione per il periodo 2014-2020, presentato a Bruxelles lo scorso 30 Novembre. Horizon 2020 rappresenta lo strumento finanziario per assicurare l'attuazione di "Unione per l'Innovazione", una delle iniziative faro di Europa 2020, la strategia di crescita dell'Unione Europea per la prossima decade. La CE ha proposto 80 miliardi di euro da destinare agli investimenti per la ricerca e l'innovazione in un Programma unico che ingloba il Settimo Programma Quadro di Ricerca (7PQ), il Programma Innovazione e Competitività (CIP) e l'Istituto per l'innovazione e la tecnologia

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ministri dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dei paesi Ue hanno trovato un accordo su due delle proposte che costituiscono il pacchetto: il programma specifico per l’attuazione di Horizon 2020 e l’agenda per l’innovazione strategica dell’Istituto Europeo dell’Innovazione e Tecnologia. Programma specifico per l’attuazione di Horizon 2020Il programma definisce gli obiettivi e le attività per ciascuna delle tematiche principali, che corrispondono a quelle stabilite dalla strategia Europa 2020:Eccellenza scientifica: l’obiettivo è incrementare la qualità della base scientifica europea, sostenendo le migliori idee, sviluppando talenti in Europa, fornendo ai ricercatori l'accesso alle migliori infrastrutture di ricerca e rendendo l'Europa un luogo attraente per i migliori ricercatori del mondo. Verrà fornito sostegno alle Tecnologie future ed emergenti (FET), opportunità di sviluppo di carriera ai ricercatori attraverso le azioni Marie Curie e verranno realizzate infrastrutture di ricerca(tra cui le e-infrastrutture) accessibili a tutti i ricercatori in Europa e nel mondo.Leadership industriale: saranno forniti importanti investimenti in settori tecnologici industriali

(IET), basandosi su tre pilastri: ricerca scientifica e tecnologica, competitività e sviluppo sociale.

chiave, massimizzato il potenziale di crescita delle imprese europee fornendo loro adeguati livelli di finanziamento e saranno aiutate le PMI innovative a crescere per diventare aziende leader a livello mondiale. Ciò permetterà di costruire una leadership nel settore delle tecnologie abilitanti e industriali - con particolare attenzione all’ICT - delle nanotecnologie, dei materiali avanzati, delle biotecnologie e spaziale; si cercherà infine di facilitare l'accesso al capitale di rischio.Sfide della società: come previsto dalla strategia Europa 2020, le risorse indirizzate a settori, tecnologie e discipline diverse, serviranno a poter rispondere al meglio alle nuove sfide sociali. In particolare il finanziamento sarà focalizzato sui seguenti temi:Salute, cambiamento demografico e benessere;Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile e bio-economia;Energia sicura, pulita ed efficiente;Trasporto intelligente, integrato e pulito;Azioni per il clima, l'efficienza delle risorse e delle materie prime;Società innovative, sicure ed inclusive.Istituto Europeo dell’Innovazione e Tecnologia (EIT)Si tratta di un organismo autonomo di diritto comunitario

che riunisce i 3 lati del “triangolo della conoscenza”: istruzione superiore, ricerca e industria, con il compito di stimolare l’innovazione attraverso le Comunità della Conoscenza e dell’ Innovazione (Knowledge and Innovation Communities - KICs). Le nuove Comunità della conoscenza e dell'innovazione - che saranno introdotte in due fasi, nel 2014 e dopo il 2017, e soggette a valutazione - subentreranno a quelle lanciate nel 2010: energia sostenibile (KIC InnoEnergy), adattamento ai cambiamenti climatici (ClimateKIC) e società dell'informazione e della comunicazione (EIT ICT Labs).

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