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WORKSHOP L’INABILITA’ PENSIONABILE NON PRIVILEGIATA DOTT. GIUSEPPE GUADAGNO PRESIDENTE DOTT. VITTORIO CASACCIA VICEPRESIDENTE COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI NAPOLI Roma, 22/042016

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WORKSHOP L’INABILITA’ PENSIONABILE

NON PRIVILEGIATA DOTT. GIUSEPPE GUADAGNO

PRESIDENTE

DOTT. VITTORIO CASACCIA

VICEPRESIDENTE

COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI NAPOLI

Roma, 22/042016

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D.P.R. 461/01 art 15 DM 12/02/2004 L. 274/91 art 13 (proficuo lavoro) D.LGS 165/01 art 55 octies (Decreto legislativo,

27/10/2009 n° 150 - riforma PA Ministro Brunetta) DPR 171/2011 art.2 comma 12 L.335/95 (INABILITA’ ASSOLUTA E

PERMANENTE A QUALSIASI ATTIVITA’ LAVORATIVA) art. 64 D.P.R. 1092/73 (TESTO UNICO PENSIONI)

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NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLA IDONEITA’ – INIDONEITA’ – ALTRE FORME INABILITA’DEI

LAVORATORI DELLA P.A.

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INABILITA’ PENSIONABILI STATALI DPR 29 DICEMBRE 1973, n. 1092 Testo unico sulle norme del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. DPR 171/2011 Regolamento di attuazione in materia di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli Enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell’articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. DIPENDENTI EX INPDAP LEGGE 11 APRILE 1955, n. 379 Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il ministero del tesoro LEGGE 8 AGOSTO 1991, n. 274 Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della direzione generale degli istituti stessi. PARASTATALI LEGGE 12 GIUGNO 1984, n. 222 Revisione della disciplina della invalidità pensionabile.

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INABILITA’ DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO

DIPENDENTI EX INPDAP Legge 379/1955 – Art. 7: “ Consegue il diritto alla pensione diretta di privilegio l’iscritto che……, sia cessato o cessi dal servizio…… quando, per ferite o per lesioni traumatiche riportate a cagione diretta e immediata dell’esercizio delle proprie funzioni, o per malattie derivanti da contagio avvenuto unicamente per causa di servizio, o per malattie professionali determinate unicamente dalle funzioni inerenti al proprio impiego, sia divenuto permanentemente inabile a prestare ulteriore servizio e sia cessato dal rapporto d’impiego, qualunque sia la durata del servizio prestato. Legge 1646/1962 – Art. 16: “ Nei riguardi degli iscritti alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, e dei loro superstiti, il diritto alla pensione di privilegio si consegue anche quando nell’evento che ha determinato l’inabilità si ravvisano gli estremi della concausa necessaria e preponderante di servizio.”

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INABILITA’ NON DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO

STATALI DPR 29 DICEMBRE 1973, N. 1092 – Art. 42 IL DIPENDENTE CIVILE CHE CESSA DAL SERVIZIO PER RAGGIUNGIMENTO DEL LIMITE DI ETÀ O PER INFERMITÀ NON DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO HA DIRITTO ALLA PENSIONE NORMALE SE HA COMPIUTO QUINDICI ANNI DI SERVIZIO EFFETTIVO.

EX INPDAP LEGGE 11 APRILE 1955, n. 379 - ART. 7. CONSEGUE IL DIRITTO ALLA PENSIONE DIRETTA L'ISCRITTO CHE, A PARTIRE DALLA DATA DA CUI HA EFFETTO LA PRESENTE LEGGE, IN POI, SIA CESSATO O CESSI DAL SERVIZIO: a) DOPO ALMENO QUINDICI ANNI DI SERVIZIO UTILE, ……. PER INABILITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE (A QUALSIASI PROFICUO LAVORO)[1] COMPROVATA CON VISITA MEDICA COLLEGIALE (EFFETTUATA PRESSO LE U.S.L.), DA RICHIEDERSI NEL TERMINE PERENTORIO DI UN ANNO DALLA CESSAZIONE; b) DOPO ALMENO VENTI ANNI DI SERVIZIO UTILE, PER UNA DELLE CAUSE CONTEMPLATE NEL PRIMO COMMA DEL PRECEDENTE ART. 6 …….(Art. 32/d – RD 680/1938): ….. f) sia cessato dal rapporto d’impiego per cause diverse da quelle previste dalle lettere precedenti, purché comprovi con visita medica collegiale, richiesta nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione, di essere divenuto inabile permanentemente a riassumere il servizio

[1] Combinato disposto con Legge 274/1991: art. 13.

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INABILITA’ NON DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO

STATALI DPR 29 DICEMBRE 1973, N. 1092 – Art. 42 Magistrati, Dirigenti, Impiegati delle altre carriere e personale operaio dello Stato, hanno diritto alla pensione normale se cessano dal servizio per infermità ed ha compiuto almeno 15 anni di servizio effettivo. La dispensa dal servizio per infermità, senza dar luogo ad una diversificazione di benefici pensionistici, può scaturire indistintamente dall’accertamento di una inabilità permanente al servizio, assoluta o meno, in quest’ultimo caso con riferimento a sole mansioni/qualifica dell’ inquadramento professionale. Per il personale militare, invece, sussiste il diritto alla pensione normale se il militare cessa dal servizio per infermità e può vantare almeno 15 anni di servizio utile di cui 12 di servizio effettivo.

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INABILITA’ NON DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO

EX INPDAP Per i dipendenti EX-INPDAP, diversamente dagli altri, sussiste una diversificazione nei requisiti

per il diritto al trattamento pensionistico, in ragione dell’accertamento di una inabilità assoluta o meno.

Infatti, è previsto il diritto a pensione per il dipendente : 1. che possa vantare 15 anni di servizio utile e che sia stato dispensato dal servizio per

inabilità , assoluta e permanente, a qualsiasi proficuo lavoro;

2. che possa vantare 20 anni di servizio utile e che sia stato dispensato dal servizio per inabilità relativa alle mansioni del ruolo o alla qualifica di inquadramento professionale di appartenenza.

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INABILITA’ NON DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO

DPR 171/2011 Regolamento di attuazione in materia di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli Enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell’articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

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INABILITA’ NON DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO

PARASTATO LEGGE 12 GIUGNO 1984, n. 222 ART.1 - ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ SI CONSIDERA INVALIDO, AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO AD ASSEGNO NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITÀ, ………. L'ASSICURATO LA CUI CAPACITÀ DI LAVORO, IN OCCUPAZIONI CONFACENTI ALLE SUE ATTITUDINI, SIA RIDOTTA IN MODO PERMANENTE A CAUSA DI INFERMITÀ O DIFETTO FISICO O MENTALE A MENO DI UN TERZO. ART. 2 - PENSIONE ORDINARIA DI INABILITÀ SI CONSIDERA INABILE, AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITÀ, …………….. L'ASSICURATO O IL TITOLARE DI ASSEGNO DI INVALIDITÀ CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE IL QUALE, A CAUSA DI INFERMITÀ O DIFETTO FISICO O MENTALE, SI TROVI NELL'ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITÀ DI SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITÀ LAVORATIVA.

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10 INABILITA’ NON DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO

STATALI + EX INPDAP

LEGGE 8 AGOSTO 1995, n. 335 - ART. 2, Comma 12:

CON EFFETTO DAL 1 GENNAIO 1996, PER I DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1993, N. 29, ……….CESSATI DAL SERVIZIO PER INFERMITÀ NON DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO PER LE QUALI GLI INTERESSATI SI TROVINO NELL'ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITÀ DI SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITÀ LAVORATIVA, LA PENSIONE È CALCOLATA IN MISURA PARI A QUELLA CHE SAREBBE SPETTATA ALL'ATTO DEL COMPIMENTO DEI LIMITI DI ETÀ PREVISTI PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO. IN OGNI CASO NON POTRÀ ESSERE COMPUTATA UN'ANZIANITÀ UTILE AI FINI DEL TRATTAMENTO DI PENSIONE SUPERIORE A 40 ANNI E L'IMPORTO DEL TRATTAMENTO STESSO NON POTRÀ SUPERARE L'80 PER CENTO DELLA BASE PENSIONABILE, NÉ QUELLO SPETTANTE NEL CASO CHE L'INABILITÀ SIA DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO……

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11 INABILITA’ NON DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO

PENSIONE D’INABILITA’

Taluni aspetti medico-legali e tecnico-procedurali, riguardanti l’idoneità al servizio dei pubblici dipendenti, hanno fatto emergere problematiche per il requisito ulteriore, previsto dalla legge 335/95, concernente la dispensa dal servizio, ai fini della concessione della pensione d’inabilità.

Per quanto previsto dalla legge 222/84, non viene posta alcuna problematica in ordine al citato istituto della dispensa dal servizio; se, però, da un lato e’ necessario puntualizzare che la maggioranza dei destinatari della predetta legge 222/84 e’ costituita da lavoratori del settore privato per il quale l’istituto della dispensa è del tutto estraneo, è anche vero che destinatari delle stesse norme sono anche i dipendenti degli enti pubblici appartenenti al parastato. Nella maggioranza dei casi, il dipendente dopo aver effettuato gli accertamenti sanitari a cura del competente Servizio Sanitario dell’ INPS, ovviamente nell’ipotesi a lui favorevole, può attivare la procedura della dispensa la quale viene ad essere a sua volta del tutto autonoma e svincolata dal predetto accertamento sanitario; per la sola pensione di inabilità viene ad essere comunque necessaria la risoluzione del rapporto d’impiego, ma solo per una espressa previsione normativa di incompatibilità amministrativa di tale trattamento pensionistico con attività sia di lavoro autonomo che subordinato, con la iscrizione in albi professionali, ecc.

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CRITERIOLOGIA VALUTATIVA Pensioni di reversibilità per inabilità

Occorre operare una distinzione temporale con riferimento al 17 agosto 1995 data di pubblicazione della Legge 335/95

ANTE DPR 1092/1973 - ART.82. (ORFANI) ………………………. LA PENSIONE SPETTA ANCHE AGLI ORFANI MAGGIORENNI INABILI A PROFICUO LAVORO O IN ETÀ SUPERIORE A SESSANTA ANNI, CONVIVENTI A CARICO DEL DIPENDENTE O DEL PENSIONATO E NULLATENENTI.

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DIFFERENZE

inabilità al proficuo lavoro inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa

concetto meno restrittivo concetto più restrittivo

Fattori biologici + fattori extrabiologici

Solo fattori biologici

in grado di ripercuotersi sulla concreta possibilità del soggetto di impiegare proficuamente le proprie sia pur residue energie lavorative

deve essere determinata da infermita' non dipendenti da causa di servizio che cagionino o abbiano cagionato la risoluzione del rapporto di lavoro;

può riguardare anche soggetti non collocati al lavoro (orfani + inabili per ANF);

puo’ riguardare anche soggetti non collocati al lavoro(orfani a far data dal 17.08.1995);

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TIPOLOGIE DI GIUDIZI MEDICO-LEGALI PER L’INABILITÀ AI FINI PENSIONISTICI assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa

condizione che, in presenza di requisiti contributivi, attribuisce il diritto alla pensione ex art. 2, comma 12 della legge n. 335/95 e D.M. Tesoro n. 187/97, come modificato dal D.P.R. n. 461 del 2001 e dal D.M. del 12/02/2004

inabilità permanente ed in modo assoluto al proficuo lavoro per la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della L. 274/91 art. 13 per i dipendenti iscritti alle casse pensioni gestite dall’INPDAP inabilità permanente ed in modo assoluto al servizio di istituto come dipendente della P.A. ai sensi dell’art 55 octies del D.Lgs 165/01 e del D.P.R. 171/11

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COMPETENZE AI SENSI DELL’ART. 13 DELLA LEGGE 274/1991 (PROFICUO LAVORO)

Il citato articolo stabilisce che la valutazione dello stato di inabilità

totale e permanente a qualsiasi lavoro proficuo e dello stato di inabilità alla mansione specifica spetta al Collegio Medico istituito presso le ASL competenti per territorio.

La circolare INPDAP n. 37 /2004 ha precisato la competenza della ASL a pronunciarsi sul proficuo lavoro per i dipendenti iscritti alle casse pensioni gestite dall’INPDAP (attualmente dall’INPS) che hanno sede nel territorio della ASL. Per la precisione si tratta della cassa pensione C.P.D.E.L (Cassa pensioni dipendenti enti locali), C.P.S. (Cassa pensioni sanitari), C.P.I. ( Cassa pensioni Insegnanti scuole elementari) e C.P.U.G. (Cassa pensioni ufficiali giudiziari).

PROFICUO LAVORO: LAVORO CHE RECA PROFITTO, FRUTTUOSO

VANTAGGIOSO Idoneità o inidoneità ad utilizzare con profitto le energie lavorative residue, per cui la patologia non deve essere assolutamente invalidante ma deve impedire una collocazione lavorativa continuativa e proficua nell’ambito dell’amministrazione di appartenenza.

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COMPETENZA AI SENSI DELL’ART. 13 DELLA LEGGE 274/1991 (PROFICUO LAVORO)

I requisiti minimi per l’accesso alla inabilità a qualunque proficuo

lavoro consistono in un minimo di quindici anni di anzianità contributiva e il riconoscimento, da parte del Collegio Medico, dello stato di inabilità. Non si ha diritto alla prestazione se l’inabilità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Il Collegio Medico della ASL è integrato da un medico in rappresentanza dell’INPDAP. Come conseguenza della unificazione delle Casse previdenziale INPS/INPDAP la nomina del medico è diventata di competenza INPS.

La decorrenza della pensione di inabilità al proficuo lavoro è immediata e non è possibile il ricorso amministrativo alla Commissione Medica di II istanza.

Il trattamento è equiparato alla pensione ordinaria.

LE COMPETENZE DEL COLLEGIO MEDICO ASL

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Circolare MEF 477 del 14/12/2004

“… In via del tutto eccezionale, l’INPDAP, con la circolare n. 37 dell’11/6/2004 ha peraltro autorizzato le proprie articolazioni territoriali, al fine di evitare commistioni di procedure e sovrapposizione di giudizi, a considerare validi anche i verbali di accertamento emessi dalle Commissioni Mediche di cui al DM interministeriale del 12/272004 … Nel caso in cui vi sia la presenza di motivi che giustifichino il ricorso alla Commissione medica di verifica, si sottolinea, peraltro, che l’integrazione con il medico rappresentante dell’INPDAP è prevista solo per il Collegio costituito presso la ASL, mentre un’analoga previsione normativa, non si rinviene per la composizione della Commissione medica di verifica …”

… ma, allora perché la non idoneità al proficuo lavoro è anche oggetto di accertamento da parte della CMV – MEF?

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- D.P.R. N. 461 del 29 OTTOBRE 2001 art. 15

“ACCERTAMENTI DI INIDONEITA’ ED ALTRE FORME DI

INABILITA’

«… Ai fini dell'accertamento delle condizioni di idoneità al

servizio, l'Amministrazione sottopone il dipendente a visita della

Commissione territorialmente competente … In conformità

all'accertamento sanitario di inidoneità assoluta a qualsiasi

impiego e mansione, l'Amministrazione procede … alla risoluzione

del rapporto di lavoro e all'adozione degli atti necessari per la

concessione di trattamenti pensionistici …»

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METODOLOGIA

La conoscenza del rapporto giuridico di volta in volta in discussione implica necessariamente la conoscenza di:

- inquadramento professionale del dipendente

- normativa di riferimento

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INQUADRAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE

Normalmente si articola in una serie di categorie per i dipendenti degli Enti Locali (aree professionali per i dipendenti pubblici), in declaratorie che definiscono il contenuto professionale di ciascuna categoria in relazione alla complessità della mansione svolta, alle conoscenze richieste al lavoratore e all’autonomia che deve possedere nel portare avanti il proprio lavoro (ovviamente questi fattori assumono valenze via via superiori nelle categorie più elevate) e in profili professionali che servono a fornire esempi più interpretativi delle stesse declaratorie.

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MANSIONI Strettamente correlate

all’inquadramento professionale sono le mansioni.

Le mansioni sono l’insieme dei compiti e delle operazioni concrete che il lavoratore è tenuto a eseguire e, parallelamente, che il datore di lavoro ha diritto di pretendere.

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21 giuseppe guadagno

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TIPOLOGIE DI GIUDIZIO “… l'idoneita' ovvero l'inabilita' temporanea oppure l'inabilita‘ permanente assoluta o relativa al servizio; in quest'ultimo caso con riferimento all'inquadramento professionale dell'interessato;

Con il successivo Decreto Ministeriale del 12/02/2004 sono indicate le tipologie di giudizio da formulare e le

commissioni medico – legali preposte alla valutazione delle inabilità/inidoneità per

i lavoratori della Pubblica Amministrazione

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Art. 55-octies - Permanente inidoneità psicofisica. 1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al

servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2*, comma 2, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici:

a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneità al servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione;

b) la possibilità per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio

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• Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

• TESTO AGGIORNATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL COMMA 1 DELL’ART 60 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N. 150 PER LA CUI ATTUAZIONE SARA’ EMANATO IL DPR 171/2011

Ndr: errore evidente in quanto la norma deve leggersi come art 1, comma 2, in cui “per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato”

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IL D.P.R. N. 171 DEL 2011 regolamento emanato ai sensi dell’art 55 octies

DISCIPLINA L’ACCERTAMENTO DELLA PERMANENTE INIDONEITA’

PSICOFISICA PER INFERMITA’ “COMUNI”, OSSIA NON DERIVANTI DA CAUSA DI SERVIZIO, AI SEGUENTI FINI:

ACCERTAMENTO DELLA INIDONEITA’ PSICOFISICA PERMANENTE ASSOLUTA, PER LA CONSEGUENTE RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO;

ACCERTAMENTO DELLA INIDONEITA’ PSICOFISICA PERMANENTE RELATIVA, PER LA CONSEGUENTE ASSEGNAZIONE DEL DIPENDENTE A DIVERSE ATTIVITA’/SERVIZI COMPATIBILI CON IL SUO STATO DI SALUTE

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La pubblica amministrazione avvia la procedura per l'accertamento dell'inidoneita' psicofisica del dipendente, in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova, nei seguenti casi:

a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento;

b) disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l'esistenza dell'inidoneita' psichica permanente assoluta o relativa al servizio;

c) condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneita' fisica permanente assoluta o relativa al servizio.

25 IL D.P.R. N. 171 DEL 2011

la possibilità dell’amministrazione di verificare l’idoneità del lavoratore anche in caso di pericolo per terzi, tende ad appianare il problema che emerge per il medico competente, in corso di Sorveglianza Sanitaria, riguardo i lavoratori pericolosi per gli altri.

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IL D.P.R. N. 171 DEL 2011 Ambito applicativo Sono interessati dall'applicazione del nuovo regolamento i

dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici (parastato), degli enti di ricerca e delle università, nonché delle agenzie delle entrate, dogane, territorio, demanio.

Per esplicita previsione di legge sono invece esclusi i magistrati, il personale delle forze armate, delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare, i vigili del fuoco, il personale della carriera diplomatica e prefettizia, nonché i dipendenti del Comitato interministeriale del Credito, della Consob e dell'Antitrust, a cui vanno aggiunti i ricercatori e i professori universitari. Per dipendenti degli enti locali e del servizio sanitario nazionale non trova applicazione il D.P.R. 171/2011

Tale ambito di applicazione è stato confermato anche dall'Aran, che ha sottolineato come, tra l'altro, la disciplina approvata non sostituisca, ma integri, per le amministrazioni interessate, le discipline vigenti sull'accertamento della inidoneità psicofisica del dipendente pubblico, previste per altre e specifiche finalità.

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IL D.P.R. N. 171 DEL 2011 Tipologie di inidoneità Nel regolamento (art. 2) viene chiarito il concetto di inidoneità

psicofisica permanente, distinguendo tra quella assoluta - ossia lo stato di un soggetto che per infermità (fisica o mentale) è nella condizione di non poter svolgere qualsiasi attività lavorativa - e quella permanente relativa - ossia lo stato di colui che per infermità (fisica o mentale) si trova nell'impossibilità di svolgere alcune o tutte le mansione dell'area, categoria o qualifica di inquadramento.

Art. 2 Inidoneità psicofisica 1. Ai fini del presente decreto, si intende per inidoneità psicofisica permanente assoluta o relativa quanto contenuto nelle lettere a) o b): a) inidoneità psicofisica permanente assoluta lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa; b) inidoneità psicofisica permanente relativa, lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell'impossibilità permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell'area, categoria o qualifica di inquadramento.

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IL D.P.R. N. 171 DEL 2011 Nel caso di inidoneità psicofisica permanente

assoluta del lavoratore, la dizione da utilizzare di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ha generato equivoci con il giudizio medico-legale utilizzato ai fini dell’inquadramento del lavoratore quando questi fa richiesta dei benefici di cui all’art. 2 comma 12 della L. 335/95, per cui, per indicare la inidoneità permanente assoluta nell’ambito della Pubblica Amministrazione fccciamo riferimento a quanto previsto dall’art 55 octies del D. Lgs 165/2001:

NON IDONEO PERMANENTEMENTE IN MODO ASSOLUTO AL SERVIZIO COME DIPENDENTE DELLA P.A. AI SENSI DELL’ART 55 OCTIES DEL D.LGS 165/2001

da cui appunto deriva il D.P.R. 171/2011

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IL D.P.R. N. 171 DEL 2011: cosa è cambiato

Prima del DPR 171/11 la disciplina contrattuale ha dettato norme in favore del lavoratore stabilendo che la visita medica per il mutamento di mansioni o per l'accertamento dell'inidoneità a proficuo lavoro non potesse essere chiesta dall'amministrazione prima del superamento dei 18 mesi retribuiti, mentre era facoltà del lavoratore richiederla in qualsiasi momento.

D.P.R. n 3/57 Art 71: Dispensa dal servizio per infermità

Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità dall'art. 68 o dall'art. 70, l'impiegato che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica. Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui agli artt. 129 e 130. (inapplicabile agli enti locali dal 1° aprile 1999 in forza degli articoli 21, 22 e 47, comma 1, lettera s), del c.c.n.l. del 31 marzo 1999)

Art 129. Dispensa: Può essere dispensato dal servizio l'impiegato divenuto inabile per motivi di salute, salvo che non sia diversamente utilizzato ai sensi dell'art. 71, nonché quello che abbia dato prova di incapacità o di persistente insufficiente rendimento.

Il DPR n. 171/11 modifica sostanzialmente questo impianto nella parte in

cui introduce la possibilità per l'ente datore di lavoro di sottoporre il dipendente a visita medica, anche prima del completamento dei 18 mesi di assenza per malattia retribuiti, in presenza di situazioni che fanno emergere fondate perplessità sulla effettiva idoneità allo svolgimento dell'attività lavorativa.

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IL D.P.R. N. 171 DEL 2011: cosa è cambiato

Sostituisce il concetto di NON IDONEITÀ AL PROFICUO LAVORO con il concetto di “NON IDONEITA’ IN MODO ASSOLUTO E PERMANENTE AD OGNI ATTIVITA’ LAVORATIVA” anche se nel solo ambito della P.A.

Sostituisce il concetto di NON IDONEITA’ AL SERVIZIO MA IDONEO AL PROFICUO LAVORO con il concetto di NON IDONEITA’ RELATIVAMENTE AL PROFILO PROFESSIONALE DI APPARTENENZA ma idoneo ad altro profilo professionale indicandone preventivamente le eventuali controindicazioni

NON IDONEO AL SERVIZIO ED AL

PROFICUO LAVORO

NON IDONEO IN MODO ASSOLUTO E PERMANENTE AD OGNI ATTIVITA’ LAVORATIVA

NON IDONEO AL SERVIZIO MA IDONEO AL PROFICUO LAVORO

NON IDONEO RELATIVAMENTE AL PROFILO PROFESSIONALE DI APPARTENENZA MA IDONEO A

DIVERSO PROFILO PROFESSIONALE IN CUI NON SIANO PREVISTI …..

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IL D.P.R. N. 171 DEL 2011 Inidoneità permanente relativa Un altro punto del nuovo regolamento in cui si riscontrano le maggiori modifiche

recate alla disciplina contrattuale riguarda il procedimento che l'ente datore di lavoro deve attivare nei casi di inidoneità permanente relativa allo svolgimento di alcune o tutte le mansioni dell'area, categoria o qualifica di inquadramento.

L'inidoneità alle mansioni non costituisce giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro, fino a quando, esperito da parte dell'amministrazione ogni tentativo per recuperare il dipendente al servizio attivo, risulti impossibile trovare la collocazione in una mansione compatibile con la ridotta capacità lavorativa.

In base a questa disciplina, il dipendente giudicato inidoneo alla mansione deve essere ricollocato in mansioni equivalenti o di un altro profilo professionale all'interno della medesima area di inquadramento, compatibili con la ridotta capacità lavorativa.

Se l'inidoneità è tale da precludere un reimpiego nelle succitate mansioni, l'amministrazione può adibire il dipendente a mansioni di un altro profilo riferito a una diversa area di inquadramento o a mansioni inferiori.

In caso di ricollocazione in mansione inferiore, al dipendente viene conservato il trattamento economico (fisso e continuativo) del profilo di provenienza, con l'attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti economici.

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Come il D.M. 12/02/2004 prevedeva una INABILITÀ PERMANENTE IN MODO RELATIVO al servizio con riferimento all’inquadramento professionale dell’interessato, ai fini del cambio mansioni

Anche il D.P.R. N. 171 DEL 2011prevede il caso di INIDONEITA’ PSICOFISICA PERMANENTE RELATIVA:

“se non idoneo ad alcune mansioni del proprio profilo di appartenenza, l’amministrazione adibisce il dipendente a mansioni equivalenti dello stesso profilo professionale oppure, se non idoneo a tutte le mansioni del profilo di appartenenza, lo ricolloca in mansioni di altro profilo, con conseguente nuovo inquadramento in diversa area contrattuale, e sempre in coerenza con l’esito dell’accertamento sanitario (art. 7)”

Art 42, D.Lgs 81/08 ""Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui

all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica

adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di

provenienza"

NON IDONEITÀ RELATIVA Parallelismo normativo

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RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE DI ACCERTAMENTO SANITARIO

COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA Le Pubbliche Amministrazioni per le quali si rinviene la competenza della CMV possono essere così individuate:

a) Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) Ministeri;

c) Istituti e Scuole di ogni ordine e grado ed Istituzioni educative;

d) Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad Ordinamento Autonomo

e) Enti Territoriali quali: Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi, Associazioni e Comprensori;

f) Università ed Istituzioni Universitarie;

g) Ex Istituti autonomi Case Popolari (IACP);

h) Camere di commercio, industria ed artigianato e loro Associazioni;

i) Amministrazioni, Aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale;

j) Agenzie varie quali l’ARAN e quelle di cui al d.lgs. 300/1999 (tra cui le Agenzie fiscali)

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Domande da porsi nell’atto della valutazione medico-legale ai fini della corretta compilazione del verbale di idoneità al servizio

1. Provenienza della richiesta della valutazione dell’idoneità del lavoratore e con quale finalità (Amministrazione o Dipendente)

2. Qualifica del dipendente 3. Anzianità contributiva

4. Età del lavoratore 5. Se trattasi di

a. Enti locali

b. Ministeri

c. Scuole

6. Se il dipendente è in attualità lavorativa o in aspettativa per malattia 7. Se vi sono riconoscimenti di dipendenza da causa di servizio,

invalidità civile, infortuni sul lavoro o malattia professionale

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Necessità di esprimersi in merito al proficuo lavoro laddove previsto, sui compiti paradidattici o paralleli alla

didattica, ecc…

In rapporto al raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo

necessaria ai fini della ricognizione dei compiti lavorativi

Necessità di sapere se vi sarà superamento del periodo di comporto

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TIPOLOGIA DI GIUDIZI MEDICO-LEGALI ADATATTI ALLA NORMA VIGENTE

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DIRIGENTI e NON DIRIGENTI Dipendenti di tutte le Amministrazioni Pubbliche

Giudizi di idoneità o inidoneità assoluta (Linee guida Ispettorato Generale Sanità Militare

A) SI IDONEO AL SERVIZIO B) SI IDONEO AL SERVIZIO. Controindicato temporaneamente

/permanentemente ogni compito delle proprie mansioni che ………………………………………………………………………………

C) NON IDONEO TEMPORANEAMENTE in modo assoluto al servizio fino al ………………….…… (Indicare una data)

D) NON IDONEO PERMANENTEMENTE in modo assoluto al servizio, come dipendente di amministrazione pubblica, ex art. 55-octies del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 + il riferimento al proficuo lavoro per il personale cui non trova applicazione il D.P.R. 171/2011 ( Enti Locali, ASL, ecc.)

Giudizi di idoneità o inidoneità assoluta (Circolare MEF 972)

1. Si idoneo al servizio 2. Si idoneo al servizio, fatte salve le prescrizioni del medico competente 3. Non idoneo temporaneamente al servizio in modo assoluto per

giorni/mesi … (oppure fino alla data …) 4. NON idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come

dipendente della P.A. ex art 55 octies D.L.gs 165/2001 e (se previsto/richiesto e ricorre il caso) a proficuo lavoro

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Controindicazioni: concetto medico legale indicante le attività/compiti all’interno delle mansioni che il lavoratore non è in grado di svolgere (esempio per infermieri: controindicate attività di assistenza ad ammalati privi di autonomia motoria o cognitiva).

Limitazioni: concetto preventivo indicante attività/compiti rischiose per la salute del lavoratore da evitare

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Prima di procedere con i giudizi di non idoneità relativa

occorre precisare alcuni concetti

Ad eccezione dl ricorso all’organo di vigilanza previsto ai sensi del comma 9 art. 41 del D. Lgs 81/08, nessuna commissione medico-legale è stata indicata dalla legge per la verifica del giudizio di idoneità alla mansione specifica formulato dal Medico competente a cui il Datore di lavoro è tenuto obbligatoriamente ad attenersi per l’organizzazione del lavoro

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Circolare MEF n. 972 del 18/11/2015

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“Va messo in evidenza, in merito ai giudizi che prevedono una inidoneità al servizio in modo relativo, come il giudizio espresso in ambito medico legale, proprio della CMV, sia cosa diversa dal giudizio in ambito preventivo, proprio invece del medico competente. Ciò premesso, in caso di giudizio di inidoneità permanente relativa, il giudizio medico-legale deve tener conto del mansionario e quindi “controindicare” determinate attività riportare nel mansionario utilizzando la medesima terminologia. … Inopportune, e pertanto da evitare, appaiono espressioni ridondanti e “creative” non riportate nel mansionario e che esulano dalle finalità e dal contenuto del giudizio valutativo della CMV, tipo “uso del moccio” “stracciatura dei pavimenti” ecc., utilizzate quando il mansionario riporta chiaramente indicata la voce “pulizia delle aule e degli arredi” Lo scopo è ovviamente quello di semplificare, ove possibile, le incombenze dell’Amministrazione di appartenenza, che spesso ha difficoltà ad “interpretare” il verbale della CMV e quindi di capire come “utilizzare” il proprio dipendente

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GIUDIZI DI INIDONEITA’ RELATIVA

Linee guida Ispettorato Generale Sanità Militare A. NON IDONEO permanentemente per …………….(mesi/anni) in modo

relativo allo svolgimento delle seguenti mansioni proprie del profilo di inquadramento: (… precisazione delle mansioni inibite). Utilizzare il dipendente nelle residue mansioni del settore o profilo di appartenenza.

B. NON IDONEO permanentemente/temporaneamente per …………….(mesi/anni) in modo relativo allo svolgimento di tutte le mansioni proprie o equivalenti del profilo di inquadramento. Ai fini della ricollocazione lavorativa in diverso profilo professionale è controindicata ogni mansione che comporti (…..)

(Circolare MEF 972) 1. Non idoneo permanentemente/temporaneamente al servizio in modo

relativo per giorni/mesi … (oppure fino alla data del …) allo svolgimento delle seguenti mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza (indicare le mansioni/attività espressamente indicate nel mansionario)

2. Non idoneo permanentemente/temporaneamente al servizio in modo relativo per giorni/mesi … (oppure fino alla data del …) allo svolgimento di tutte le mansioni proprie o equivalenti del profilo professionale di appartenenza (indicare le mansioni (attività espressamente indicate nel mansionario). Contronidicato lo svolgimento di ogni mansione che _____

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Il dipendente non può svolgere

alcuni compiti del proprio profilo professionale

Il dipendente viene reinquadrato in altro

profilo, ed ovviamente in attività compatibili con lo stato di salute tenendo conto delle controindicazioni

NON IDONEITÀ PSICOFISICA PERMANENTE

RELATIVA

Idoneo con controindicazioni

NON IDONEO permanentemente

in modo relativo allo svolgimento di tutte le mansioni proprie o equivalenti del profilo

di inquadramento.

NON IDONEO permanentemente in modo relativo allo svolgimento di alcune mansioni proprie del Profilo di Inquadramento

Non vi è reinquadramento immediato; il dipendente viene utilizzato – ove possibile - in rapporto alle residue mansioni del profilo di appartenenza

Problemi di coordinamento con giudizi di idoneità del

medico competente

Non vi è reinquadramento ma il datore di lavoro deve

impiegare il lavoratore tenendo presente le controindicazioni

indicate

oppure

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NON IDONEITÀ PSICOFISICA

PERMANENTE ASSOLUTA

L’AMMINISTRAZIONE, RISOLVE IL RAPPORTO

DI LAVORO E CORRISPONDE, SE

DOVUTA, L’INDENNITA’ SOSTITUTIVA DEL

PREAVVISO

NON IDONEITÀ PSICOFISICA PERMANENTE

RELATIVA

ai sensi dell’art. 55 octies, D.Lgs

165/2001 e del DPR

171/2011

Impossibilità di riqualificazione mansioni di un altro profilo professionale, a una diversa area

di inquadramento o a mansioni inferiori

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Le cose di cui si è

assolutamente certi non sono mai vere

(Oscar Wilde)

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DPR 171/2011 LUCI ED OMBRE ALLA LUCE DI UN RECENTE CASO DI NON UNIVOCA INTERPRETAZIONE NORMATIVA

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IL CASO VERBALE MODELLO BL/G -DATATO 25/06/2012 BENEFICI ART.2 COMMA 12 L. 335/95 GIUDIZIO DIAGNOSTICO: Colangite sclerosante in

evoluzione cirrogena, HCV positiva, coagulopatia secondaria a patologia autoimmune in trattamento cronico con cortisonici per via sistemica, rettocolite ulcerosa attualmente in remissione.

GIUDIZIO MEDICO - LEGALE Non inabile permanentemente in modo assoluto a

qualsiasi attività lavorativa. Non idonea in modo assoluto e permanente al servizio

come dipendente della pubblica amministrazione ex art. 55-octies D.LGS 30/03/2001 n. 165

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Sulla scorta di tale giudizio è stata disposta, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 94/97 comparto sanità, la risoluzione del rapporto di lavoro

La ex dipendente impugnava il provvedimento e ricorreva al giudice del lavoro.

Con ordinanza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, veniva accolto il ricorso e veniva ordinato alla ASL di reintegrare la lavoratrice

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Per il giudice del lavoro la risoluzione

automatica del rapporto sarebbe potuta essere giustificata solo all’esito dell’accertamento sanitario attestante lo stato di assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (art. 2 comma 12 L. 335/95), a cui il Giudice sembra accomunare l’inidoneità permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa di cui all’art. 2, comma 1, lett. A del DPR 171/2011

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Criticità sul concetto di inidoneità

Nel caso di specie, il Giudice del lavoro ha inteso che il concetto di:

“Inidoneità permanente assoluta al servizio come dipendente della pubblica amministrazione”

sia un concetto da considerarsi come un giudizio di inidoneità relativa in quanto: “soltanto nel caso di inidoneità psicofisica permanente assoluta l’Amministrazione avrebbe potuto automaticamente risolvere il rapporto di lavoro”

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Parere Dott.ssa FRANCHI l’introduzione del concetto di inidoneità assoluta,

che costituisce titolo, ai sensi dell’art. 8 del DPR 171/2011, per la risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro, presenta profili di allineamento con lo stato di inabilità come previsto dall’art. 2, comma 12, della L. 335/95,

Nella procedura avviata nel ricorrere delle ipotesi previste dall’art. 3 del DPR n 171 del 2011, il giudizio di “permanente inidoneità assoluta” costituisce motivo per l’automatica risoluzione del rapporto di lavoro, ma non per l’attribuzione del trattamento pensionistico di inabilità, in quanto resta ferma la salvezza della normativa in materia di trattamenti pensionistici

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Parere Dott.ssa FRANCHI Nella fattispecie in esame, con il giudizio di: “Non inabile permanente in modo assoluto a

qualsiasi attività lavorativa” si è inteso negare la presenza della condizione di inabilità prescritta dalla L. 335/95

Mentre, con il giudizio di: Non idonea in modo assoluto e permanente al

servizio come dipendente della pubblica amministrazione ex art. 55 octies del D.Lgs 30/3/2001, n. 165, si è inteso indicare che la dipendente non è in grado di svolgere alcuna attività lavorativa, ossia né quella prevista dal proprio inquadramento professionale né quella rientrante in altri profili professionali presenti nell’Amministrazione

49 05/03/2014 giuseppe guadagno

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Parere Dott.ssa FRANCHI Il giudizio di “non idoneità in modo assoluto e

permanente al servizio come dipendente della pubblica amministrazione ex art. 55 octies del D.Lgs 30/3/2001, n. 165”, deve essere inteso come impossibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa del proprio o di altri inquadramenti professionali presenti nell’Amministrazione, ma non può essere dilatata fino a comprendere l’impossibilità di svolgere ogni altra e qualunque tipologia di attività lavorativa, anche estranea a quella della propria Amministrazione in quanto si sovrapporrebbe, di fatto, con lo stato di inabilità contemplato dalla legge n. 335 del 1995

50 05/03/2014 giuseppe guadagno

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Parere Dott.ssa FRANCHI

Pertanto per le valutazioni di inidoneità non avviate ai sensi del DPR 171/2011, bensì per ottenere la pensione di inabilità ex lege 335/95, devono essere osservate le procedure definite con DM Tesoro n. 187 del 1997, al di fuori, quindi, dell’alveo procedimentale quale definito dal DPR n. 171/2011.

51 05/03/2014 giuseppe guadagno

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Parere Dott.ssa FRANCHI

Sarebbe a tale scopo auspicabile, quindi, l’utilizzo della dizione: “Permanentemente inidoneo ai servizi di istituto ed a qualsiasi altro compito degli altri inquadramenti professionali dell’Amministrazione in modo assoluto”

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Le cose di cui si è

assolutamente certi non sono mai vere

(Oscar Wilde)