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Free Service srl Edizioni - Falconara M. (AN) - Supplemento n. 1 al n. 5 Maggio 2008 di Regioni&Ambiente - Poste Italiane s.p.a. - spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art.1, comma 1, DGB Ancona n. 1 - Maggio 2008 M A G A Z I N E n. n.

Polieco magazine maggio 2008

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n. 1 - Maggio 2008 n. n. Free Service srl Edizioni - Falconara M. (AN) - Supplemento n. 1 al n. 5 Maggio 2008 di Regioni&Ambiente - Poste Italiane s.p.a. - spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art.1, comma 1, DGB Ancona

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PolieCoMagazine

EDITORIALE

SOMMARIOLA (IN)FORMAZIONE NEL CAMPO AMBIENTALE: UNANECESSITÀ INDEROGABILE PER CONTROLLATI E CONTROLLORIdi Maurizio Santoloci p. 3

Forum - Roma, 5 marzo 2008RIFIUTI: CITTÀ PIÙ PULITE, CAMPAGNE PIÙ FERTILIOColdiretti in prima linea per il recupero dei rifiutidi Stefano Masini p. 5

CORRESPONSABILITÀ TRA PRODUTTORE E RACCOGLITORE DIRIFIUTI NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONEEa cura di Andrea Calisse p. 6

L’ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI IN ITALIA: IL CASO POLIECO(Prima parte - Il comma 1 dell’articolo 234 del d. lgs. 152/2006)di Franco Silvano Toni di Cigoli p. 7

Una effi cace attività di comunica-zione non può prescindere da relazioni consapevoli e costanti nel tempo tra l’organismo che vuol far conoscere la sua attività e l’universo dei soggetti a cui vuole indirizzare il messaggio o che han-no necessità di conoscere gli elementi informativi sottesi al messaggio stesso. Per incentivare, appunto, la costru-zione di relazioni bidirezionali con tutti i portatori di interessi, delle sue attività, direttamente o indirettamente coinvolti, il Consorzio PolieCo ha intrapreso que-sta nuova iniziativa di informazione. Si tratta di un periodico quadrimestrale (PolieCo Magazine) per mezzo del quale gli organi del Consorzio (Presidenza, Se-greteria, Consiglio) e i suoi uffi ci (Legale, Amministrativo, Studi) inseriranno delle rubriche, aperiodiche, per fornire:

notizie e chiarimenti, in ordine alle - normative ambientali, sia europee che nazionali;date e luoghi di manifestazioni, - corsi di aggiornamento, seminari di studio;informazioni su progetti che il -

Sulla base degli obiettivi soprari-chiamati, il Consorzio ribadisce che l’iniziativa, diffusa tra un target selezio-nato di referenti, avrà una linea editoriale comunicativa, in grado cioè di accogliere le note, i suggerimenti, le iniziative di quanti riterranno di apportare il proprio contributo di idee ed esperienze. C’è da osservare, poi, che questa iniziativa, messa in cantiere da alcuni mesi, vede la luce contestualmente all’insediamento del nuovo Governo che ha nominato Ministro dell’Ambien-te l’On. Stefania Prestigiacomo. Nell’esprimere felicitazioni e auguri di buon lavoro, PolieCo, che mi onoro di presiedere, offre al neo Ministro, come ha fatto con il suo predecesso-re, On. Alfonso Pecoraro Scanio, che si ringrazia in questa occasione per la fi ducia accordata al Consorzio, la più ampia collaborazione e il proprio contributo, qualora ritenga di fare affi damento sulle esperienze e cono-scenze acquisite dal PolieCo in oltre 10 anni di attività.

Consorzio ha avviato o intende elaborare;indicazioni di bandi e opportunità - di incentivi a favore degli associati;scadenziari in merito alle incombenze - che derivano dall’associazione al Con-sorzio e dalle attività degli associati;riferimenti per scambi commerciali tra - e per i soci, in Italia e nel mondo.

PolieCoMagazine

Sede Legale - Sede Operativa - PresidenzaSportello ServiziPiazza di Santa Chiara, 49 - 00186 RomaTel. 06/68.96.368 - fax. 06/68.80.94.27www.polieco.it - [email protected]

Uffici BruxellesEspace Meeûs - Square de Meeûs, 38/401000 Bruxellestel. 0032 02 4016174-fax 0032 02 4016868

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n. 1 - Maggio 2008Formazione

La normativa ambientale tra prassi, regole e consue-tudini. Oggi per vizio storico la disciplina giuri-dica dei vari adempimenti aziendali in materia di ri-fiuti ed acque è stata di fatto trasformata in una specie di diritto consuetu-dinario basato sulle prassi di fatto ed una specie di c.d. “codice così fan tutti” che viene adottato ed os-servato sia dai controllati che dai controllori. Una fonte arcaica e mai scritta

di un diritto virtuale spesso del tutto inventato o poggiato su viziate interpretazioni delle norme reali a fatto sì, in questi ultimi anni, che le regole in materia ambientale ven-gano spesso disattese nella loro reale previsione per essere sostituite con questa evanescente prassi consuetudinaria i cui confini variano peraltro di zona in zona e di materia in materia. Fino a perdere traccia della fonte praticamente ine-sistente ed a diventare principio adottato persino dalle pubbliche amministrazioni. Si sono così sovrapposte, spe-cialmente nell’ultimo periodo, due verità giuridiche e normative: una reale ed una virtuale. La seconda, che ap-partiene al mondo del diritto onirico, ha sovramodulato ed offuscato la prima. Le conseguenze sono a due livelli. In primo luogo è logico e naturale che in questa situazione di equivoci interpretativi ed applicativi la criminalità ambien-tale ordinaria, ed a maggior ragione quella associata e quella organizzata, trovano terreno fertile e prolifico per

sviluppare con il massimo rendimento ed il minimo rischio tutte le proprie deleterie attività delinquenziali. Nel rappor-to costo-beneficio tale mondo criminale mette in conto anche la reale e diffusa possibilità di riuscire, in caso di controllo, ad eludere le investigazioni con abili alchimie giuridiche idonee ad ingannare gli operatori di polizia giu-diziaria meno esperti in questo delicato e complesso settore. Il T.U. ambientale vigente ha completato l’opera di agevolazione della confusione interpretativa seminando nuovo fertilizzante su questo terreno. Tale realtà impone oggi un necessario ed irrinunciabile e soprattutto velocissi-mo riallineamento di tutte le forze di polizia per porle in sintonia professionale con l’evoluzione delle norme reali vigenti, onde evitare che possano essere fuorviate dalle abi-li e fraudolente argomentazioni degli autori del diritto virtuale alternativo dilagante. Se non si raggiunge in tempi urgenti questa (in)formazione di aggiornamento professio-nale a tappeto nei confronti di tutti gli organi di polizia giudiziaria il contrasto vero e reale alle tre forme di crimi-nalità ambientale sopra citate appare illusorio e demandato esclusivamente agli organi di eccellenza i quali, per quanto virtuosi ed autori di importanti successi perché portatori di alta professionalità, non possono però da soli contrastare tutto il dilagare delle grandi attività delinquenziali in questo settore nel nostro Paese. Vi è poi un’ulteriore ed analoga-mente importante conseguenza. Infatti in questa situazione di generale prassi giuridica consuetudinaria basata sul dirit-to per sentito dire e per aver visto fare, il mondo delle aziende “sane” operanti sul nostro territorio si trova molto spesso ad andare in contro suo malgrado ad una serie di violazioni di legge che sono ben lontane dalla tipologia di tipo criminale che abbiamo sopra visto e che potremmo definire “ordinaria”. Si tratta di quelle violazioni, che in

di Maurizio SantolociMagistrato

LA (IN)FORMAZIONE NEL CAMPO AMBIENTALE: UNANECESSITÀ INDEROGABILE PER CONTROLLATI E CONTROLLORI

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PolieCoMagazine

Formazione

molti casi però sono anche reati, che violano le regole nor-mative reali ma che rientrano in un alveo di fisiologica incertezza del diritto ed equivoci interpretativi derivanti dal-la commistione pericolosissima tra norme reali spesso mal o affatto lette e la traduzione in norme virtuali delle mede-sime realizzata in proprio o più spesso ad opera di cattivi consiglieri. In realtà siamo convinti che a fronte di una criminalità ambientale di vario livello (nella quale sia chiaro che a nostro avviso fa parte anche un’area del mondo azien-dale che ha fatto precise scelte in tal senso, come oggettivamente confermato peraltro dalle inchieste e dagli arresti che si susseguono) esiste una realtà preponderante di un mondo aziendale che vuole solo lavorare onestamen-te ma che nonostante ci provi non riesce affatto a capire, o quantomeno a capire bene, il linguaggio ermeneutico e disarticolato delle leggi ambientali. Come dargli torto? Di-ciamolo francamente anche noi che comunque da un quarto di secolo ci dedichiamo allo studio ed alla ricerca delle regole giuridiche in questo settore, spesso – ed oggi a maggior ragione – abbiamo dubbi e necessità di appro-fondimento ed è dunque comprensibile che il mondo aziendale oggi molto spesso non riesce a percepire con esattezza quali sono le regole vere e dunque incorre in sanzioni amministrative o penali. Conferma questa realistica visione delle cose il fatto – noto – che sempre più spesso i funzionari e tecnici della pubblica amministrazione e perfi-no gli organi di polizia sempre più spesso si trovano di fronte a soggetti aziendali che nell’incertezza vanno a richie-dere a loro lumi e delucidazioni su quali comportamenti adottare per mettersi in regola. Si pensi ad esempio al tutto nostrano ed imperdonabile stile di scrivere le leggi non seguendo il semplice concetto basato su precetto e poi sanzione, ma frammentando e disarticolando il precetto in pezzettini sparsi tra vari articoli da ricucire nella stessa leg-ge o addirittura tra leggi diverse o addirittura la frantumazione delle sanzioni con rinvii multipli tra diverse ipotesi punitive. Si pensi, a titolo di esempio, al basilare concetto di confine tra scarico e rifiuto liquido che per es-sere costruito presuppone un collage tra articoli e concetti sparsi su ben due parti diverse del vigente T.U. ambientale e ieri addirittura pretendeva la lettura sinergica di leggi di-

verse varate in tempi diversi. E per le sanzioni si veda – a titolo manualistico - alla incredibile azione di rinvio della pena per il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario o senza iscrizione all’Albo con rinvio addirittura alla pena di un reato di falso del codice penale che non centra nulla. Tanto è vero che ciò genera incredibili e comprensibili equi-voci da parte di tutti perché si pensa che essendo la norma richiamata come pena un reato di falso, quello che viene punito è solo l’uso o la realizzazione di un formulario falso! Per le incomprensibili macchinosità del nostro diritto inve-ce il rinvio in questione è solo “quoad poenam” e cioè nel rinvio non si deve leggere e considerare tutta la norma ri-chiamata con il titolo ed il precetto ma solo la sua sanzione… In pratica anziché effettuare questo assurdo rinvio bastava scrivere sotto il precetto del formulario inesatto o mancato o della mancata iscrizione all’Albo la sanzione specifica. Questo stato di cose crea equivoci di lettura ed interpreta-tivi per i controllati ed i controllori. Favorire la reale e seria lettura della norma e garantire l’applicazione dei principi veri conseguenti significa mettere le aziende “sane” nella condizione di non sbagliare e di rispettare la legge e nel contempo porre gli organi di vigilanza in una condizione di equilibrata efficienza operativa a vantaggio di tutti, per ga-rantire la legalità ambientale. Per contro, si tolgono alibi e presunte scusanti di buona fede a tutti coloro che, posti in condizioni di percepire gli esatti parametri della norma, scelgono di agire in modo difforme, violando dunque scien-temente le regole ed i principi connessi. In questo contesto e sulla base di tali presupposti appare particolarmente vir-tuoso e lodevole il progetto promosso dal Centro studi PolieCo in collaborazione con Diritto all’Ambiente – Corsi & Formazione per una serie di seminari itineranti aperti ad aziende “controllate” ed organi di polizia “controllori” per favorire da un lato la diffusione di una buona cultura giuri-dica ambientale su tematiche pratiche ed operative quotidiane e dall’altro per creare i presupposti per un nuo-vo e più equilibrato rapporto di principio ma anche personale tra appunto controllori e controllati in un unico contesto di studio ed approfondimento sulla legalità am-bientale.

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n. 1 - Maggio 2008Eventi

di Stefano MasiniResponsabile Area Ambiente e Territorio Coldiretti

Forum - Roma, 5 marzo 2008

Coldiretti in prima linea per il recupero dei rif iutiRIFIUTI: CITTÀ PIÙ PULITE, CAMPAGNE PIÙ FERTILI

Nel momento in cui i mezzi di comunicazione di massa enfatizzano lo stretto rappor-to tra qualità del territorio e genuinità delle produzioni agroalimentari, Coldiretti, da sempre impegnata nella salvaguardia della salute dei consumatori e nella valoriz-zazione dei prodotti tipici e delle imprese che ne ga-rantiscono le caratteristiche, sta svolgendo un’intensa opera di informazione e formazione, consapevole che le attività che mirano alla prevenzione sono più

importanti di quelle della gestione delle emergenze.Il “caso Campania”, emerso in tutta la sua drammaticità in questi mesi, evidenzia gli effetti e i danni sociali economici sul settore, provocati nella regione dai ritardi nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche se non sono sempre direttamente collegabili.

Traendo occasione dai risultati emersi da un sondaggio svolto nel mese di febbraio fra tutti i frequentatori del sito www.coldiretti.it, incentrato sulla domanda “Quale soluzione ti sembra migliore per risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti”, la Coldiretti ha organizzato il 5 marzo 2008, nella Sala Convegni di Palazzo Rospigliosi a Roma, il Forum “Rifiuti: città più pulite, campagne più fertili”, nel corso del quale, oltre all’analisi e alla presentazione dei risultati del sondaggio (vedi Box), si sono affrontate le tematiche di produzione, riduzione e riciclaggio dei rifiuti. Vi hanno preso parte, tra gli altri: il Presidente Coldiretti, Sergio Ma-rini; il Presidente Legambiente, Vittorio Cogliati Dezza; il Generale Comandante dei Carabinieri per la Tutela della Salute, Saverio Cotticeli; il Presidente della Fondazione In-

ternazionale dell’Ambiente e Magistrato della Suprema Corte di Cassazione, Amedeo Postiglione; il Segretario generale WWF, Michele Condotti.I dati diffusi al Forum, elaborando quelli contenuti nel Rap-porto Rifiuti APAT, testimoniano che la produzione annua dei rifiuti urbani in Italia è pari a 32,5 milioni di tonnellate, con una media di 550 Kg. per abitante dei quali circa il 40% è costituito da imballaggi. Nell’UE (dati 2004), l’Italia, con 209 Kg. di rifiuti da imballaggi per abitante, occupava il poco invidiabile 1° posto (168 Kg. per abitante è la media nell’UE-25), anche in considerazione che le Direttive adottate prevedono una riduzione dei rifiuti da imballaggi e l’incre-mento dei consumi verso imballaggi più sostenibili (ndr: si veda in proposito, “Siamo in grado di prevenire la pro-duzione di rifiuti da imballaggio?”, in Regioni&Ambiente, n.3 - marzo 2008, pagg. 22-23).Il settore agroalimentare, con oltre i 2/3 del totale, è il mag-gior responsabile della produzione dei rifiuti da imballaggi, con un trend costante di crescita, anche per effetto delle strategie di marketing che puntano molto sulle confezioni per favorire le vendite e a causa della tendenza a ridurre i formati per andare incontro alle esigenze dei single e delle famiglie, sempre meno numerose.Nel corso del Forum è emerso che gli imballaggi, oltre all’impatto ambientale che producono, hanno una notevole incidenza sul costo del prodotto, anche per l’aumento del peso che deve essere trasportato. Nel settore agroalimentare, gli imballaggi incidono fino al 30% sul prezzo industriale di vendita degli alimenti, tanto da pesare sulle tasche degli italia-ni, in certi casi, più del prodotto agricolo in esso contenuto.Secondo Coldiretti, è possibile contribuire a ridurre i rifiuti prodotti con gli imballaggi, qualora i consumatori adottino piccole, ma importanti, misure quotidiane, quali:- scegliere alimenti freschi (frutta, verdura, carne, formaggi)

invece di quelli confezionati, magari acquistandoli diret-tamente dai produttori agricoli e utilizzando borse per la spesa fatte con materiali biodegradabili (bio shoppers) o di tela invece che di quelle in plastica;

- preferire, quando possibile, l’acqua del rubinetto, invece di acquistare acqua minerale in bottiglie di plastica, che vengono poi buttate;

- evitare di acquistare prodotti usa e getta, come bicchieri e piatti, a meno che non siano fatti di materiale biodegradabili;

- preferire prodotti in confezioni riciclate o riciclabili;- scegliere le confezioni grandi,anziché quelle monodose;- acquistare latte dai distributori alla spina e vino ed olio diret-

tamente dal produttore, in modo da riutilizzare le bottiglie.

C’è poi da sottolineare che il 10% (561 euro) della spesa totale di ogni italiano finisce nella pattumiera, quali scarti alimentari. Questa frazione organica di rifiuti, insieme al “verde”, può essere restituito al suolo per migliorare la fertilità dei terreni agricoli italiani che per il 50% soffrono da carenza di sostanza organica. Purtroppo, la raccolta differenziata dell’umido è stata pari a 2,7 milioni di tonnellate , quantità che potrebbe tripli-

Risultati del sondaggio condotto da Coldiretti:QUALE SOLUZIONE TI SEMBRA MIGLIORE PER RISOLVERE IL PROBLEMA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI?

• Consumare meno e meglio: 9,2%• Ridurre drasticamente l’impiego di materiali inquinanti

come buste in plastica e imballaggi sostituendoli con materiali biodegradabili: 31,8%

• Investire sulla raccolta differenziata, sanzionando chi non la pratica: 38,2%

• Realizzazione di impianti termovalorizzatori adeguati alla produzione di rifi uti: 17,6%

• Incrementare i treni che trasportano i rifi uti all’estero per lo smaltimento: 3,2%

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PolieCoMagazine

Eventi

Normativa

care con maggior attenzione alla raccolta differenziata. Oggi si può ridurre la quantità di rifiuti, producendo compost sul terrazzo di casa o in giardino. Basta utilizzare una compostiera, specie di scatola grande all’incirca quanto un bidone, facil-mente reperibile nei negozi specializzati. La frazione umida, derivante dagli avanzi della tavola, viene inserita, meglio se assieme agli scarti vegetali, nella compostiera dove si sviluppa una reazione per la quale i rifiuti inseriti si trasformano in compost che può essere subito utilizzato, spargendolo sui vasi o mescolandolo alla terra.Comunque, la trasformazione dei rifiuti organi in fertilizzanti avviene, per lo più, in impianti di compostaggio, ma “dopo i

a cura di Andrea CalisseAvvocato in Parma

Recenti pronunzie della Cas-sazione penale sanciscono, rifacendosi ad un indirizzo con-solidato, la corresponsabilità tra il produttore/detentore di rifiu-ti e l’impresa cui i rifiuti sono consegnati, qualora tale ultimo soggetto non sia in possesso delle specifiche autorizzazioni. Corresponsabilità che sussiste anche qualora il soggetto in possesso delle autorizzazioni de-leghi a terzi, non autorizzati, le attività di trasporto o gestione.

Cass. Pen. 32338/07 “in tema di gestione dei rifiuti, le re-sponsabilità per la sua corretta effettuazione (…) gravano su tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni dai quali originano i rifiuti stessi. Siffatte responsabilità si configurano anche a livello di semplice istigazione, determinazione, rafforzamento o facilitazione nella realizzazione degli illeciti commessi dai soggetti impegnati direttamente nella gestione dei rifiuti (…). L’impresa autorizzata al trasporto non può affidare l’incarico ad altri soggetti non autorizzati. Del trasporto effettuato da parte di soggetti non autorizzati risponde sia il trasportare sia il produttore che ha consegnato i rifiuti”. In questo caso il produttore, pur avendo inviato i rifiuti a ditta autorizza-ta, è stato ritenuto responsabile poiché quest’ultima si era servita di un’impresa di trasporto non autorizzata. Cass. Pen. 24723/07 “È emergenza acquisita agli atti (…) che l’imputato fosse munito di autorizzazione per la gestione ed il recupero dei rifiuti per cui è processo; la circostanza non è, però, influente dal momento che il (...) non ha svolto personalmente l’attività, ma l’ha delegata ad altra perso-na, priva di autorizzazione, alla quale ha conferito anche le attrezzature ad hoc. Di conseguenza, il ricorrente deve rispondere del reato secondo le normali regole codicistiche

in materia avendo contribuito, con il suo efficiente apporto causale, alla commissione del reato”. In questo caso una ditta autorizzata aveva affidato una fase della gestione (triturazio-ne) a soggetto non autorizzato, che si serviva di attrezzature della prima. Cass. Pen. 2654/07 e conf. Cass. Pen. 2658/07 “Nella fattispecie in esame l’imputato era gravato dall’obbligo di controllare se il soggetto al quale consegnava (…) prodotti nell’azienda della società da lui gestita fosse effettivamente autorizzato allo smaltimento e/o al recupero di quegli speci-fici rifiuti ai sensi delle vigenti disposizioni. Con la consegna del rifiuto al terzo senza l’esauriente espletamento di tale doverosa verifica, l’imputato, ha contribuito pertanto, con il suo apporto causale, alla commissione del reato contestato, configurandosi a suo carico una responsabilità colposa per inosservanza della regola di cautela imprenditoriale imposta dalla legge”. In questo caso il produttore aveva consegnato i rifiuti a soggetto autorizzato, ma non per quello specifico codice CER. Cass. Pen. 932/07 “il produttore di rifiuti ri-sponda della contravvenzione di cui all’art. 51, primo comma citato Dlvo n. 22, a titolo di concorso con il soggetto ricevente, nel caso in cui quest’ultimo risulti privo della prescritta au-torizzazione per il recupero. Trattasi infatti di responsabilità personale per omesso controllo relativamente al possesso di tale autorizzazione, conseguente alla violazione dell’obbligo (…) imposto al produttore di rifiuti, qualora decida di confe-rirli ad un terzo per lo smaltimento o il recupero, di rivolgersi a soggetto debitamente autorizzato. Tale responsabilità non è evidentemente esclusa dal fatto che il terzo sia munito di autorizzazione, ma relativamente a rifiuti diversi da quelli oggetto di conferimento, perché ciò si risolve nella mancan-za di autorizzazione relativamente ai rifiuti conferiti; né si configura diversamente da quanto affermato dal ricorrente, come una inammissibile forma di responsabilità oggettiva, conseguendo viceversa alla negligenza nella verifica della esigenza di specifica autorizzazione”. Anche in questo ca-so il produttore, pur avendo conferito i rifiuti a soggetto autorizzato, aveva omesso di verificare se l’autorizzazione comprendeva quella specifica tipologia di rifiuti.

CORRESPONSABILITÀ TRA PRODUTTORE E RACCOGLITORE DI RIFIUTI NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE

recenti episodi di criminalità con lo smaltimento nei suoli agri-coli di sostanze tossiche - ha affermato Sergio Marini - occorre vigilare sulla correttezza delle operazioni e sugli impianti”.Il Presidente Coldiretti ha poi indicato quali sono le condi-zioni per la diffusione del compost in agricoltura:- introduzione di un sistema di tracciabilità;- indicazioni in etichetta delle matrici utilizzate e dello sta-

bilimento di provenienza;- maggiori informazioni agronomiche in etichetta, in rife-

rimento alle tipologie di impiego;- introduzione di un marchi legato al sistema produttivo;- diffusione del sistema di certificazione del prodotto.

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n. 1 - Maggio 2008Normativa

di Franco Silvano Toni di CigoliDocente di diritto del commercio internazionale nell’Università di PadovaVisiting Fellow at the British Institute of International and Comparative Law (BIICL) in London

(Prima parte - Il comma 1 dell’articolo 234 del d. lgs. 152/2006)

L’ORGANIZZAZIONE CONSORTILE NELLAGESTIONE DEI RIFIUTI IN ITALIA. IL POLIECO

Le brevi notazioni a seguire si propongono di dar som-mariamente conto della novella in materia ambienta-le che - in Italia, ormai con un cantiere legislativo da lunga pezza tenuto aperto dal Parlamento (in più le-gislature) e dal Governo (con diverse maggioranze susseguitesi nel tempo) - ha avuto un qualche ulteriore compimento di recente con il d. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, rubricato con Ulterio-ri disposizioni correttive ed

integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.In particolare, di detta novella diamo qui conto soprattutto degli articoli che riguardano l’organizzazione della gestione dei rifiuti e quindi dei consorzi, focalizzando la nostra attenzione - tra le previsioni legislative dei detti consorzi – nei confronti dell’articolo 234, il quale, com’è noto, è rubricato con Consorzio nazionale per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, ed è inserito nel Titolo III (rubricato con Gestione di particolari categorie di rifiuti) della Parte quarta (rubricata con Norme in materia di gestione dei rifiuti […]) del d. lgs 152/06.Ancor più in dettaglio, rispetto al detto articolo 234, sono qui dati solo dei primi tratti dello stesso, poiché l’intento è quello di tornare, in successione, più volte sull’argomento, commentando gli aspetti giuridici degni di nota, comma dopo comma.Muoviamo così ed ordinatamente dal comma 1 dell’articolo 234 in parola il quale così recita: “Al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene destinati allo smaltimento è istituito il con-sorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all’articolo 218, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e dd), i beni, ed i relativi rifiuti, di cui agli articoli 227, comma 1, lettere a), b) e c), e 231. I sistemi di gestione adottati devono conformarsi ai principi di cui all’articolo 237.”Intanto è subito precisabile come secondo il nuovo disegno normativo (in virtù del combinato disposto del mentovato comma 1 e del comma 3 sempre del 234 che testualmente recita: “Il consorzio di cui al comma 1, già riconosciuto dalla previgente normativa […]”) il PolieCo sia ex lege uni-co, obbligatorio e nazionale: così, e tra l’altro, vedendosi nettamente confermato l’impianto normativo già introdotto nell’ordinamento giuridico italiano dal d. lgs. 22/97.I compiti - rectius, i fini istituzionali - come dettagliati al comma 1 sempre dell’articolo 234 in parola [anche se poi ripresi in un altro comma dello stesso articolo (il comma 8, che sarà esaminato in futuro)] risultano oggettivamen-te riscritti ed ampliati a favore del PolieCo: si tratta infatti di razionalizzare, organizzare e gestire le diverse fasi che

caratterizzano il management dei rifiuti di beni a base di polietilene, in questo caso descritte facendo diretto riferi-mento (almeno secondo la lettera dell’articolo in esame) alla raccolta, al trattamento, al riciclaggio ed allo smaltimento appunto dei detti rifiuti a base di polietilene.Essendo peraltro stata soppressa l’esclusione dei materiali e tubazioni per edilizia, fognature e trasporto di acqua e di gas (rispetto a quanto invece fatto figurare in precedenti versioni del comma 1 dell’articolo 234 in parola), l’ambito consortile è, d’ora innanzi, esteso ai beni ed ai rifiuti di beni a base di polietilene in senso molto ampio, riducendosi così le esclusioni già previste. Sono infatti esclusi gli imballaggi, ma non tutti gli imballaggi: essendo stata, in tal senso, disegnata dal legislatore una esclusione limitatamente e tassativamente ristretta all’articolo 218, e, nell’ambito di questo, al solo comma 1, e ancor più strettamente alle citate lettere del detto comma. A ciò si aggiungono poi le riserve di disciplina di cui agli articoli 227, comma 1, lettere a), b) e c), e 231, vale a dirsi le specialità riferite ai rifiuti elettrici, ai rifiuti sanitari, ai veicoli fuori uso ed ai rifiuti contenti amianto.Torniamo, per finire, ancora al testo del comma 1 per com-pletarne la disamina; come abbiamo già avuto modo di leggere il legislatore impone che i sistemi di gestione adottati debbano conformarsi ai principi di cui all’articolo 237, ed è bene annotare come detto articolo [che figura come articolo di chiusura del Titolo III succitato (quello in cui, come si è veduto, è inserito l’articolo 234 qui in esame)] rechi come rubrica Criteri direttivi dei sistemi di gestione. E così dallo stesso legislatore precisato come “I sistemi di gestione adot-tati, devono, in ogni caso, essere aperti alla partecipazione di tutti gli operatori e concepiti in modo da assicurare il principio di trasparenza, di non discriminazione, di non distorsione della concorrenza, di libera circolazione nonché il massimo rendimento possibile”. È così palese conseguente-mente vedere che il PolieCo - e gli altri consorzi ormai uniti in un comune e condiviso framework normativo e quindi inseriti in un unico paesaggio giuridico - dovrà continuare a fare bene i conti con le regole del mercato e della concor-renza [ma indubbiamente in materia avvantaggiato rispetto ad altri, avendo lo stesso PolieCo avuto, negli scorsi anni, due importanti “collaudi” superati con successo: il primo, comunitario, in tema di mercato unico, il secondo, prima nazionale e poi comunitario, in tema di concorrenza; e si tratta di “casi” che arricchiscono il “patrimonio” giuridico - appunto - di tutti i consorzi di gestione].È infine da ricordarsi come il PolieCo continui ad essere soggetto passivo del diritto di accesso alle informazioni (ai sensi del d. lgs. 19 agosto 2005, n. 195 di attuazione della Direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale); cosiccome degna di nota è anche la circostanza che continua a vedere - accanto alla sede stabilita in Roma e concreta traccia di una proiezione consortile in ambito comunitario ed internazionale - anche una sede secondaria ed un ufficio di rappresentanza a Bruxelles.

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