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IL RINA E LA NAVIGAZIONE INTERNAIL RINA E LA NAVIGAZIONE INTERNA
((ConfrontoConfronto normativonormativo tratra Reg. Reg. RinaRina in in forzaforza e e DirettiveDirettive ComunitarieComunitarie))
IngIng. Luigi . Luigi ScarpatiScarpati
RinaRina Technical FunctionTechnical Function
VeneziaVenezia 25 25 maggiomaggio 20072007
id25538843 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com
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ART 72 ART 72 �� CAPO II CAPO II �� REGOLAMENTO PER LA REGOLAMENTO PER LA
NAVIGAZIONE INTERNANAVIGAZIONE INTERNA
a) Certificato di classe, rilasciato dal Registro italiano navale, se sono
navi di stazza lorda superiore alle 25 tonnellate addette a servizi
pubblici di linea per traporto persone;
b) Certificato di navigabilità rilasciato dall�ispettorato compartimentale
se sono navi a propulsione meccanica non comprese tra quelle di cui
alla lettera a). Quando la propulsione è a vapore la nave deve essere
provvista anche del certificato d�idoneità della caldaia, rilasciato
dall�ispettorato compartimentale (1)
c) Certificato d�idoneità rilasciato dall�ispettorato compartimentale (1),
se sono navi a vela, a remi o senza mezzi di propulsione propria, di
stazza lorda superiore alle 25 tonnellate non comprese fra quelle di
cui alla lettera a) ovvero di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate
adibite a servizio pubblico di posteggio da banchina o di noleggio
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NORME APPLICABILINORME APPLICABILI
1) Per le navi di cui al comma a) o comunque nei casi in cui è richiesta
la classificazione RINA.
� Regolamento per la costruzione e classificazione delle navi destinate
alla navigazione interna.
2) Per le altre tipologie di navi di cui al comma a):
� Norme ai fini del rilascio e del mantenimento del certificato di
navigabilità o delle annotazioni di sicurezza.
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RINA RINA �� Regolamento per la costruzione e la Regolamento per la costruzione e la
classificazione delle navi destinate alla classificazione delle navi destinate alla
navigazione internanavigazione interna
SEZIONE A:
- Norme generali e classificazione
SEZIONE B:
� CAP. 1 � Norme generali per il progetto
� CAP. 2 � Norme generali
� Cap. 3 � Materiali e collegamenti
� Cap. 4 � Carichi
� Cap. 5 � Norme generali per il dimensionamento
� Cap. 6 � Robustezza longitudinale
� Cap. 7 � Fasciame esterno e fasciame dei ponti
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� Cap. 8 � Strutture del fondo
� Cap. 9 � Strutture del fianco e delle casse longitudinali
� Cap.10 � Strutture di rinforzo e di sostegno dei ponti
� Cap.11 � Paratie
� Cap.12 � Sovrastrutture, tughe
� Cap.13 � Strutture delle zone di estremità, appendici
� Cap.14 � Timoni
� Cap.14 � Appendice 1 � Calcolo diretto di reazioni vincolari e
caratteristiche di sollecitazione per l�asta del timone
� Cap.15 � Armamento marinaresco
� Cap.16 � mezzi di chiusura delle aperture a scafo e nelle sovrastrutture �
ombrinali e scarichi fuori bordo
� Cap.17 - Prove
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SEZIONE C:
� Cap. 1 � Caldaie ed altri recipienti in pressione
� Cap. 2 � Motori a combustione interna, riduttori ed invertitori
� Cap. 3 � Linee d�alberi e propulsori
� Cap. 4 � Vibrazione degli apparati motori di propulsione e dei
macchinari ausiliari
� Cap. 5 � Pompe e tubolature
� Cap. 6 � Depositi di combustibile
� Cap. 7 � Pezzi di rispetto
� Cap. 8 � Macchine di governo
� Cap. 9 � Prove degli apparati motore e dei macchinari in genere
� Cap. 10 � Norme addizionali per la navigazione fra i ghiacci
� Cap. 11 � Impianti frigoriferi
� Cap. 12 � Apparecchi per il riscaldamento, la cucina e la refrigerazione
� Cap. 13 � Navi cisterna adibite al trasporto alla rinfusa di prodotti chimici
liquidi pericolosi e di gas liquefatti.
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SEZIONE D:
- Regolamento per gli impianti elettrici
� Cap. 1 � Generalità
� Cap. 2 � Condizioni ambientali
� Cap. 3 � Sistemi di distribuzione
� Cap. 4 � Tensioni massime
� Cap. 5 � Sorgenti di energia elettrica per navi da carico
� Cap. 6 � Sorgenti di energia elettrica per navi da passeggeri
� Cap. 7 � Circuiti terminali
� Cap. 8 � Fanali di navigazione
� Cap. 9 � Ventilazione naturale dei compartimenti per batterie di
accumulatori
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SEZIONE E :
- Regolamento per gli impianti di automazione
SEZIONE F:
- Regolamento per la protezione contro gli incendi
SEZIONE G:
- Regolamento per i materiali e i collaudi
SEZIONE H:
- Regolamento per le saldature
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SEZIONE I:
- Norme addizionali per particolari tipi di navi
� Cap. 1 � Navi da passeggeri
� Cap. 2 � Navi traghetto
� Cap. 3 � Navi per il traporto di carichi solidi alla rinfusa
� Cap. 4 � Navi petroliere ed altre navi cisterna per il trasporto di prodotti
infiammabili liquidi
� Cap. 5 � Navi per il traporto di gas liquefatti
� Cap. 6 � navi cisterna adibile al trasporto alla rinfusa di prodotti chimici
liquidi pericolosi
� Cap. 7 � Rimorchiatori e spintori
� Cap. 8 � Chiatte e pontoni
� Cap. 9 � Convogli a spinta
� Cap. 10 � Navi atte al rimorchio
� Cap. 11 � Navi atte a garantire la propulsione di una formazione in
coppia
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APPENDICI:
1. Inquinamento
2. Igiene e sicurezza degli alloggi dell�equipaggio e dedll�ambiente di
lavoro
3. Mezzi di salvataggio
4. Norme per gli impianti a gas liquefatti per usi domestici
5. Bordo libero
6. Stabilità e compartimentazione
7. Posto di comando e sistemazioni sui ponti
8. Sistemazione particolare della stazione di comando per la conduzione
della nave con il radar da parte di una sola persona
9. Dotazioni varie
10. Elenco delle vie navigabili interne della rete comunitaria europea
suddivise geograficamente nelle zone 1 e 2, 3, 4
11. Controllo del rumore prodotto dalle navi autopropulse
12. Disposizioni particolari
13. Elenco delle norme ISO
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2006/87/CE Direttiva del parlamento europeo e del Consiglio, del2006/87/CE Direttiva del parlamento europeo e del Consiglio, del 12 12
dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della ndicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione avigazione
interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consigliointerna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio
Articolo 1
Classificazione delle vie navigabili
1. Ai fini della presente direttiva, le vie navigabili interne della Comunitàsono così classificate:
a) Zone 1, 2, 3, e 4
i. Zone 1 e 2: le vie navigabili comprese nell�elenco di cui all�allegato I, capo 1,
ii. Zona 3: le vie navigabili comprese nell�elenco di cui all�allegato I, capo 2,
iii. Zona 4: le altre vie navigabili comprese nell�elenco di cui all�allegato I, capo 3
b) Zona R: comprende le vie navigabili di cui alla lettera a), per le quali deve essere rilasciato un certificato conformemente all�articolo 22 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno quale èformulato al momento dell�entrata in vigore della presente direttiva.
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Zona 4
�
Repubblica italiana
Fiume Po: da Piacenza alla Foce
Canale Milano-Cremona, fiume Po: tratto terminale di 15 km fino al Po
Fiume Micio: da Mantova, Governolo al Po
Idrovia Ferrarese: dal Po (Ponte Lagoscuro) Ferrara a Porto Garibaldi
Canali di Brondolo e Valle: dal Po orientale alla laguna di Venezia
Canale Fissero-Tartaro-Canalbianco: da Adria al Po orientale
Litoranea Veneta: dalla laguna di Venezia a Grado
�
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Articolo 2
Campo di applicazione
1. La presente direttiva si applica, ai sensi dell�allegato II, articolo 1.01:
a) Alle navi di lunghezza pari o superiore a 20 metri
b) Alle navi per le quali il prodotto fra lunghezza L, larghezza B e
immersione T p pari o superiore in volume a 100 m3.
2. La presente direttiva si applica inoltre, ai sensi dell�allegato II, articolo
1.01 a tutte le seguenti imbarcazioni:
a) Ai rimorchiatori e agli spintori destinati a rimorchiare o a spingere
oppure alla propulsione in formazione di coppia delle imbarcazioni di
cui al paragrafo 1 o dei galleggianti;
b) Alle navi da passeggeri destinate al trasporto di più di 12 passeggeri
oltre all�equipaggio;
c) Ai galleggianti
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3. La presente direttiva non si applica alle seguenti imbarcazioni:
a) Alle navi traghetto;
b) Alle navi da guerra;
c) Alle navi della navigazione marittima, compresi i rimorchiatori e gli spintori che
i. Navigano o si trovano nelle acque fluviomarittime
ii. Navigano temporaneamente nelle acque interne, purché provvisti di:
- un certificato attestante la conformità alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974 o uno strumento equivalente, un certificato internazionale per la prevenzione dell�inquinamento da olio minerale (IOPP) che attesti la conformità alla convenzione internazionale per la prevenzione dell�inquinamento causato da navi (MARPOL) del 1973; o
- per le navi passeggeri, cui non si applicano tutte le convenzioni di cui al primo trattino, un certificato sulle disposizioni e norme di sicurezza rilasciato in conformità della direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri [8]; o
- per le navi da diporto cui non si applicano tutte le convenzioni di cui al primo trattino, un certificato dello Stato di bandiera.
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Articolo 3
Obbligo di certificato
1. Le imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili interne della
Comunità elencate all�articolo 1 devono essere munite:
a) Sulle vie navigabili della zona R:
- Di un certificato rilasciato a norma dell�Art.22 della convenzione
riveduta per la navigazione sul Reno;
- Di un certificato comunitario per la navigazione interna rilasciato o
rinnovato posteriormente al 30/12/2008
�.
b) Sulle altre vie navigabili, di un certificato comunitario per la
navigazione interna, comprese, se del caso, le specifiche tecniche di
cui all�articolo 5.
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Articolo 4
Certificati supplementari comunitari per la navigazione interna
�
�
2. Tuttavia tutte le imbarcazioni munite del certificato di cui al paragrafo
1 devono essere provviste anche del certificato supplementare
comunitario per la navigazione interna:
a) Per la navigazione sulle vie navigabili delle zone 3 e 4, se vogliono
beneficiare delle riduzioni dei requisiti tecnici.
�
�
3. Il certificato supplementare comunitario per la navigazione interna è
redatto secondo il modello di cui alla parte II dell�allegato V ed è
rilasciato dalle autorità competenti per le vie navigabili in questione.
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Articolo 5
Requisiti tecnici complementari o ridotti per determinate zone
1. Ciascuno Stato membro può, dopo aver consultato la Commissione e
laddove opportuno, fatte salve le disposizioni della Convenzione riveduta
per la navigazione sul Reno, adottare requisiti complementari a quelli
dell�allegato 2 per le imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili delle
zone 1 e 2 situate nel suo territorio.
�
6. Le imbarcazioni che navigano soltanto sulle vie navigabili della zona 4
sono ammesse ai requisiti ridotti come specificato al capo 19 ter
dell�allegato II, su tutte le vie navigabili di detta zona. La conformità a tali
requisiti ridotti è attestata dal certificato comunitario per la navigazione
interna di cui all�articolo 3.
Ogni Stato membro può, previa consultazione della Commissione,
consentire una riduzione dei requisiti tecnici dell�allegato II per le
imbarcazioni che navigano esclusivamente sulle vie navigabili delle zone
3 e 4 situate nel suo territorio.
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Tale riduzione si limita agli elementi elencati nell�allegato IV.
Se le caratteristiche tecniche di un�imbarcazione soddisfano
tali requisiti tecnici ridotti, occorre che ciò sia attestato nel
certificato comunitario per la navigazione interna o, nel caso
di cui all�articolo 4, paragrafo 2, nel certificato supplementare
comunitario per la navigazione interna.
La riduzione dei requisiti tecnici dell�allegato II è comunicata,
almeno sei mesi prima della loro entrata in vigore, alla
Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.
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Articolo 6
Merci pericolose
Ogni imbarcazione munita di un certificato rilasciato in conformità al
Regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose nel suo territorio
sul Reno (adnr) può trasportare merci pericolose in tutto il territorio della
comunità alle condizioni previste in tale certificato.
Ogni Stato membro può esigere che le imbarcazioni che non sono munite di
tale certificato siano autorizzate a trasportare merci pericolose nel suo territorio
soltanto se soddisfano i requisiti complementari a quelli previsti nella presente
direttiva.
Tali requisiti sono comunicati alla commissione che ne informa gli altri Stati
membri.
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ARTICOLO 7
Deroghe
1. Gli stati membri possono autorizzare deroghe totali o parziali della
presente direttiva per:
a) Le navi, i rimorchiatori, gli spintori e le strutture galleggianti che
navighino su vie navigabili non collegate, per via navigabile interna,
alla rete navigabile degli altri Stati membri;
�
�
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ARTICOLO 8
Rilascio dei certificati comunitari per la navigazione interna
1. Il certificato comunitario per la navigazione interna è rilasciato
all�imbarcazione la cui chiglia è stata impostata dopo il 30/12/2008 in
seguito ad una visita tecnica effettuata prima dell�entrata in servizio
dell�imbarcazione ed intesa a verificare che la stessa unità è
conforme ai requisiti definiti nell�allegato II.
�
�
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Il Rina ha proprie norme dimensionamento
strutturale materiali metallici e non regolamento per
la costruzione e la classificazione delle navi
destinate alla navigazione interna, il regolamento
prevede minimi di:
tmin = (fondo) = (0,064 L + 7 � 1 - 0,3)� K05 = 4,93mm
tmin = 5 K05 = 5
Per L = 60m:
tmin = (0,064 L + 7 x 8 - 0,3)� K05 = 6,69 mm
Robustezza dimostrata a mezzo prova di calcolo
ovvero certificato di classe rilasciato da
organismo di classificazione autorizzato.
Spessore minimo fasciame fondo fianco:
nave inferiore a 40 m in acciaio
tmin = f�b�c(1,5 + 0,006 L ) [mm]
a = interv. 055 = 450mm
f = 1 (a ≤ 500 mm)
b = 1,0 (fasciame fondo)
c = 1,0 (nave senza doppio fondo)
L = 38 m
tmin = 1 x 1 x 1 (1,5 + 0,006 x 38 ) = 3,78mm
t comunque deve essere non inferiore a:
tmin = 0,005 x a x T = 0,005 x 450 x 2 = 4,5mm
L > 40 m
tmin = f x b x c (2,3 + 0,04 L) (mm)
per L = 60 m ;
tmin = 4,7 mm
Parte II, capo 3
Articolo 3.02:
robustezza e
stabilità
NORME RINADIRETTIVA 2006/87/CERIFERIMENTO
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In zona 4 viene richiesta sistemazione paratia di
collisione ad adeguata distanza da
perpendicolare avanti:
(0,05 L ≤ dc ≤ 0,08 L)
Per L = 60m:
3 m ≤ dc ≤ 4,8 m;
se dc > 0,08 L metri
verifica stabilità ed assetto con compartimento
prodiero allagato.
Devono inoltre essere previste:
una paratia poppiera nel caso la lunghezza della
nave sia ≥ 25 m;
una paratia a proravia del locale apparato
motore.
a) Una paratia di collisione ad una distanza
adeguata dalla prua in modo da garantire la
galleggiabilità della nave carica con una
distanza di sicurezza residua pari a 100mm in
caso di allagamento del compartimento
stagno all'acqua situato a prua della paratia di
collisione. Di norma, il requisito di cui al primo
comma si considera soddisfatto quando la
paratia di collisione è sistemata a una distanza,
misurata dalla perpendicolare avanti sul piano
di massima immersione, compresa fra 0,04 Le
0,04 L + 2 m.
Se tale distanza è superiore a 0,04 L + 2 m, il
requisito di cui al primo comma deve essere
provato mediante calcolo.
La distanza, può essere ridotta fino a 0,03 L. In
questo caso, il requisito di cui al primo comma
è provato mediante calcolo considerando che
il compartimento a prua della paratia di
collisione e quelli contigui sono tutti allagati;
b) una paratia del gavone di poppa a una
distanza appropriata dalla poppa per navi di
lunghezza superiore a 25 m.
per L = 60 m
2,4 m ≤ dc ≤ 4,4 m
Parte II, capo 3
Articolo 3.03: scafo
NORME RINADIRETTIVA 2006/87/CERIFERIMENTO
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1) Condizioni di stabilità allo stato integro:
Per la verifica delle condizioni di stabilità allo
stato integro le norme Rina prescrivono che in
ognuna delle condizioni operative dell�unità
l�altezza metacentrica iniziale sia non inferiore a
0,35 m
2) Verifica addensamento laterale:
Per navi aventi una lunghezza minore di 20 m è
richiesto che a seguito dell�addensamento
laterale dei passeggeri l�angolo di sbandamento
sia non maggiore di 15° associato ad un Bordo
libero residuo non minore di 200 mm.
Per navi aventi una lunghezza ≥ di 20 m a seguito
dell�addensamento laterale passeggeri il Bordo
libero residuo deve essere non inferiore a 0,20
metri.
1) Condizioni di stabilità allo stato integro
almeno nelle seguenti condizioni: nave alla
partenza, nave durante il viaggio, nave a fine
viaggio, nave vacante.
Verifica aria sottesa curva braccio di stabilità,
braccio minimo di stabilità, verifica altezza
metacentrica iniziale.
2) Verifica addensamento laterale:
angolo di sbandamento dovuto a risultante
momento addensamento laterale passeggeri +
azione vento ≤ 12° ;
angolo di sbandamento dovuto a risultante
momento addensamento laterale passeggeri
+ accostata ≤ 12°
bordo libero residuo dovuto a sbandamento
dovuto ad addensamento passeggeri + azione
vento + accostata > 200mm.
Stabilità:
Navi passeggeri;
allegato II � Art. 15
NORME RINADIRETTIVA 2006/87/CERIFERIMENTO
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3) Verifica condizioni di stabilità in falla:
La verifica della Stabilità in falla è richiesta
quando il n. dei passeggeri è > 350.
A seconda del n. di passeggeri la stabilità in falla
è verificata considerando uno o due
compartimenti contemporaneamente allagati.
Le dimensioni della falla convenzionale sono
quelle previste dalla SOLAS (74).
E� prevista verifica delle condizioni di stabilità a
fine allagamento:
eventuale angolo di sbandamento non superiore
a 7°
altezza metacentrica trasversale positiva
galleggiamento al massimo tangente alla linea
limite
3) Verifica stabilità in falla:
la verifica deve essere effettuata con
allagamento compartimento al 25%; 50%; 75%
ed al 100%.
Si considera la lunghezza convenzionale falla:
Danno laterale:
- Estensione longitudinale:
l = 1,20 + 0,07 LwL (m)
- Estensione trasversale:
b= B/5 (m)
- Estensione verticale:
- dal fondo fino al ponte
Danno sul fondo:
l= 1,20 +0,07 LwL (m)
b= B/5 (m)
h= 0,59m
le navi devono essere compartimentate con
criterio di compartimentazione di tipo 1 o di tipo
2.
TIPO 1 : paratie sistemate a distanza maggiore
della lunghezza longitudinale convenzionale di
falla.
TIPO 2 : paratie sistemate a distanza non
maggiore della lunghezza convenzionale falla.
- Condizioni di stabilità durante allagamento:
angolo sbandamento ≤ 15°;
area positiva curva bracci stabilità ≥ 0,02m
aperture non a chiusura stagna non interessate
allagamento
- Condizioni di stabilità a fine allagamento:
angolo sbandamento ≤ 10°;
Gzmax ≥ 0,05 m ed area residua ≥ 0,065 mrad
NORME RINADIRETTIVA 2006/87/CERIFERIMENTO
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4) Bordo libero residuo
Il Bordo libero residuo deve essere tale da
garantire le condizioni di cui al par.2.
4a) Bordo libero residuo
Deve essere non inferiore ai valori necessari per
Garantire l�angolo limite pari a 12° ovvero a
200mm.
Per unità non pontate il Bordo libero residuo
deve essere non inferiore a 500 mm.
4b) Bordo libero
Il Bordo libero deve essere pari alla somma della
sovraimmersione relativa all�angolo di
sbandamento pari all�azione in
contemporanea pax + vento e pax +
accostata e della sovraimmersione dovuta
all�azione contemporanea addensamento pax
+ azione vento + accostata.
NORME RINADIRETTIVA 2006/87/CERIFERIMENTO
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1) Il Rina prevede esplicite norme relative alle
modalità di esecuzione e conduzione della prova
di stabilità.
Tali norme sono per altro in accordo alla IMO
Intact Stability.
Nei casi in cui non è ragionevolmente possibile
sbandare di un angolo sufficiente (circa 3°) il
galleggiante è consentito previo parere
favorevole dell�Amministrazione assumere il
baricentro sul ponte.
Tale assunzione è comunque possibile per
galleggianti del tipo �flat deck�.
Inoltre deve essere eseguita pesata nave per
determinazione dislocamento nave vacante.
1) Deve essere effettuata una prova di
sbandamento (prova di stabilità) nella debita
forma.
Se, in occasione di una prova di sbandamento,
non si riesce ad ottenere un angolo di
sbandamento adeguato o se la prova di
sbandamento genera difficoltà tecniche
eccessive, è possibile effettuare, in sostituzione,
un calcolo del peso del centro di gravità
dell�imbarcazione. Il risultato del calcolo del
peso è controllato effettuando misurazioni
dell�immersione ammettendo una differenza
massima del più o meno 5%
Capo 17:
disposizioni
particolari per i
galleggianti
Articolo 17.06
prova di
sbandamento
NORME RINADIRETTIVA 2006/87/CERIFERIMENTO
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A seguito delle azioni sbandanti la somma degli
angoli di sbandamento e di assetto non deve
superare i 10° ed il fondo dell�oggetto
galleggiante non deve emergere.
Ai fini della valutazione degli effetti sbandanti il
momento sbandante deve essere assunto
quale sommatoria di:
i. effetto sbandante dovuto ad azione
vento;
ii. effetto sbandante dovuto ad
accostata;
iii. effetto sbandante dovuto all�azione
della corrente (da considerare solo
per quei galleggianti che eserciscono
ancorati o ormeggiati di traverso alla
corrente);
iv. effetto sbandante dovuto
all�eventuale spostamento di zavorra
liquida o provviste liquide;
v. Effetto sbandante dovuto alle forze di,
inerzia causate dal movimento del
carico e dalle apparecchiature di
lavoro
Tali effetti sbandanti devono essere confrontati
con la curva dei bracci di stabilità del
galleggiante.
Art. 17.07:
Dimostrazione
della Stabilità
NORME RINADIRETTIVA 2006/87/CERIFERIMENTO
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Non è prevista verifica curva dei bracci stabilità
in nessun caso.
In ogni condizione operativa l�altezza
metacentrica trasversale deve essere non
inferiore a 0,35 m.
Particolari considerazioni vengono applicate per
galleggianti muniti di attrezzi di sollevamento.
Per tali unità in ogni condizione operativa deve
essere verificato:
il Bordo libero residuo non inferiore a 300 mm;
gli angoli di sbandamento trasversale e
longitudinale che assume il complesso pontone +
gru devono essere compatibili con gli angoli
assunti per il dimensionamento della gru (in
generale 5° nel piano longitudinale del braccio e
2 ° nel senso trasversale al braccio).
2a Distanza di sicurezza residua:
Distanza tra max galleggiamento e il punto più
basso del galleggiante oltre il quale esso non è
più stagno.
Tale distanza deve essere non inferiore a 300
mm per una apertura munita di mezzo di
chiusura stagna alle intemperie.
Deve essere non inferiore a 400mm per una
apertura non stagna.
2 b Bordo libero residuo
Distanza tra max galleggiamento e ponte
stagno.
E� ammesso un Bordo libero ridotto a
condizione siano soddisfatte le verifiche
addizionali.
A seguito delle azioni sbandanti sopra esposte
deve essere certificato che la distanza di
sicurezza ed il bordo libero residuo siano non
inferiori ai valori di cui al punto 2 a e 2 b
considerando comunque che l�angolo di
sbandamento non deve essere superiore a 10°
NORME RINADIRETTIVA 2006/87/CERIFERIMENTO
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1) I Regolamenti Rina prevedono criteri di
protezione antincendio differenziati in relazione al
tipo di materiale dello scafo;
2) La sistemazione dell�impianto sprinkler non è
obbligatoria. Tuttavia la protezione strutturale
antincendio risulta differenziata a seconda che
sia prevista o meno la sistemazione di impianto
automatico estinzione incendi ad acqua
spruzzata.
3) Protezione strutturale incendi differenziata in
relazione alla destinazione d�uso dei locali tenuto
conto se negli stessi locali è sistemato impianto
sprinkler;
4) Nei locali di alloggio e nei locali macchine non
è ammesso l�uso di pitture e vernici o simili
preparati a base di nitrocellulosa o a base di
altre sostanze altamente infiammabili;
1) criteri previsti sembrano essere applicabili
alle sole unità con scafo costruito in acciaio o
materiale equivalente;
2) I locali alloggi, timonerie e spazi pubblici
devono essere muniti di impianto sprinkler.
3) Protezione strutturale incendi differenziata in
relazione alla destinazione d�uso dei locali
tenuto conto se negli stessi locali è sistemato
impianto sprinkler;
4) Pitture ed in genere tutti i prodotti di
rivestimento superficiale (ad eccezione di quelli
sistemati nei locali macchine e depositi)
devono essere del tipo a limitata attitudine a
propagare la fiamma.Tendine, materiali tessili
sospesi, imbottiture e tappezzerie, lenzuola
devono essere a limitata attitudine a
propagare la fiamma a meno che nei locali in
cui tali materiali sono sistemati è installato
impianto sprinkler.Soffittature e rivestimenti delle
pareti comprese le relative strutture di sostegno
devono essere costruite con materiali non
combustibili a meno che in tali locali è
sistemato un impianto sprinkler.Il mobilio e tutto
l�arredo sistemato nei punti di riunione deve
essere in materiale non combustibile a meno
che in tali locali è sistemato un impianto
sprinkler.Pitture e sostanze impiegate per
trattamenti superficiali di superfici interne
esposte non devono emanare quantità
eccessive di fumo né sostanze tossiche.
Annesso II:
Art. 15.1:
protezione
antincendio navi
passeggeri
NORME RINADIRETTIVA 2006/87/CERIFERIMENTO
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5) Impianto di ventilazione
Deve essere prevista serranda tagliafuoco ad
azionamento automatico e manuale da entrambi i
lati della paratia quando la sezione della condotta è
> di 0,075 mq.Nei casi in cui la sezione della condotta
è > di 0,02 mq e non è realizzata in acciaio in
corrispondenza dell�attraversamento deve essere
previsto manicotto in acciaio.
6) Impianto idrico antincendio
Devono essere previste almeno 2 pompe di cui una
indipendente ed azionata ad energia meccanica. La
seconda pompa può essere trascinata dall�apparato
motore.
La portata di ciascuna pompa deve essere non
inferiore a 2/3 di quelle richieste per le pompe di
sentina.
L�impianto deve essere dimensionato in modo tale
che ciascun punto della nave sia raggiungibile da
almeno due getti d�acqua non provenienti dalla
stessa manichetta.
5) Impianto di ventilazione
Condotte di ventilazione aventi una sezione
trasversale superiore a 0,02 mq attraversanti paratie
di classe A devono essere provviste di serrande
tagliafuoco automatiche che possono essere
azionate da una posizione costantemente
presidiata.
6) Impianto idrico antincendio
Devono essere previste almeno due pompe da
incendio aventi portata sufficiente e di cui una
barrellabile.
Le due pompe devono essere installate in due locali
differenti.
L�impianto deve essere dimensionato in modo tale
che ciascun punto della nave sia raggiungibile da
almeno due getti d�acqua non provenienti dalla
stessa manichetta.
In corrispondenza di ciascuna presa d�acqua deve
esserre assicurata una pressione pari ad almeno 300
Kpa.
Da ogni manichetta deve essere possibile lanciare
un getto d�acqua ad una distanza non inferiore a 6
m.
NORME RINADIRETTIVA 2006/87/CERIFERIMENTO
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7) Impianto protezione fissa antincendio locali
macchine
Nei locali macchine ove sono sistemati ausiliari
costituiti da macchine a combustione interna o
a vapore aventi una potenza inferiore a 750 Kw
tale impianto non è obbligatorio
7) Impianto protezione fissa antincendio
locali macchine
Richiesto indipendentemente dalla
potenza installata
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ConclusioniConclusioni
� Il Rina ha un proprio Regolamento di classe che ad oggi rappresenta un riferimento tecnico/normativo per le unità adibite a navigazione in acque interne in ambito nazionale;
� Il Rina ha in corso la revisione del proprio Regolamento per la navigazione nelle acque interne.
Nell�ambito del processo di revisione delle proprie norme il Rina è interessato ad aggiornare tali norme tenuto conto dell�esperienza acquisita e degli aggiornamenti tecnici intervenuti.
Il Rina è altresì interessato a recepire eventuali norme statutarie delle Amministrazioni da cui è riconosciuto;
� Il Rina non ha interesse a modificare le proprie norme introducendo dei requisiti �dirompenti� e non in linea con gli standard industriali effettivi a meno che non vi sia manifesta evidenza della necessità di introdurre tali nuovi requisiti inquanto non garantiti adeguati requisiti di sicurezza in relazione al servizio esercito dalle unitàalle quali le norme si applicano.
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Grazie per lGrazie per l��attenzione.attenzione.