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I NUOVI CONGEDI PER LA VIOLENZA DI GENERE Avv. Carlo Fossati Studio Legale ICHINO –BRUGNATELLI E ASSOCIATI 1

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I NUOVI CONGEDI PER LA VIOLENZA DI GENERE

Avv. Carlo Fossati

Studio Legale ICHINO –BRUGNATELLI E ASSOCIATI

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FONTI NORMATIVE

• Raccomandazione Cedaw (Committee on the Elimination of Discrimination Against Women) n. 19 del 1992

• Convenzione di Istanbul, 11 maggio 2011

• Legge 15 ottobre 2013, n. 119

• Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80

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RACCOMANDAZIONE CEDAWN. 19/1992

�La violenza maschile contro le donne è una minaccia al godimento dei diritti e delle libertà fondamentali, ai sensi del Diritto internazionale generale e delle Convenzioni sui Diritti Umani, poiché implica una molteplicità di violazioni dei diritti delle donne e costituisce un’odiosa negazione della loro dignità.

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CONVENZIONE DI ISTANBUL 11 MAGGIO 2011

Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

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CONVENZIONE DI ISTANBUL 11 MAGGIO 2011

Art. 3: Definizioni

� Violenza nei confronti delle donne: violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;

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CONVENZIONE DI ISTANBUL 11 MAGGIO 2011

� Violenza domestica: atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner (...);

� Violenza contro le donne basata sul genere: qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato.

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CONVENZIONE DI ISTANBUL 11 MAGGIO 2011

Art. 22 – Servizi di supporto specializzati

1.Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire o, se del caso, predisporre, secondo una ripartizione geografica appropriata, dei servizi di supporto immediato specializzati, nel breve e lungo periodo, per ogni vittima di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione. 2.Le Parti forniscono o predispongono dei servizi di supporto specializzati per tutte le donne vittime di violenza e i loro bambini.

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CONVENZIONE DI ISTANBUL 11 MAGGIO 2011

Art. 23 – Case rifugio

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di rifugi adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente per offrire un alloggio sicuro alle vittime, in particolare le donne e i loro bambini, e per aiutarle in modo proattivo.

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CONVENZIONE DI ISTANBUL 11 MAGGIO 2011

Art. 24 – Linee telefoniche di sostegno

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire a livello nazionale apposite linee telefoniche gratuite di assistenza continua, operanti 24 ore su 24, sette giorni alla settimana, destinate a fornire alle persone che telefonano, in modo riservato o nel rispetto del loro anonimato, delle consulenze su tutte le forme di violenza oggetto della presente Convenzione.

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CONVENZIONE DI ISTANBUL 11 MAGGIO 2011

Art. 25 – Supporto alle vittime di violenza sessuale

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di centri di prima assistenza adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente, per le vittime di stupri e di violenze sessuali, che possano proporre una visita medica e una consulenza medico-legale, un supporto per superare il trauma e dei consigli.

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CONVENZIONE DI ISTANBUL 11 MAGGIO 2011

LEGGE 27 GIUGNO 2013 N. 77

Con Legge n. 77 del 27 giugno 2013 l’Italia ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

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LEGGE 15 OTTOBRE 2013 N. 119

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province

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LEGGE N.119 DEL 2013

� L’Italia, oltre alla ratifica della Convenzione, ha anche approvato una legge contro il cd. ″Femminicidio″ che all’art. 5 prevede l’adozione di un “Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere”, con l’obiettivo di disegnare un sistema di politiche pubbliche a tutela della donna.

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LEGGE N. 119 DEL 2013

Art. 5Finalità del Piano straordinario contro la violenza sessuale e

di genere:

�informazione e sensibilizzazione della collettività;�sensibilizzazione degli operatori dei settori dei media;�promozione di un’adeguata formazione del personale della scuola e sensibilizzazione e formazione degli studenti;�potenziamento dell’assistenza e del sostegno alle vittime, attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;�adeguata formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o di stalking;�rafforzamento della protezione delle vittime, attraverso una maggiore collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;

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LEGGE N. 119 DEL 2013

Art. 5Finalità del piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere:

�sviluppo e attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni di recupero e di accompagnamento degli soggetti responsabili di atti di violenza al fine di limitare i casi di recidiva;�raccolta, aggiornata con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche di dati già esistenti;�promozione di specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di stalkinge delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore;�definizione di un sistema strutturato di governancetra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio.

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LEGGE N. 119 DEL 2013

Durata del Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere

�Il Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere èstato adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015;

�Il Piano ha durata biennale a decorrere dalla sua adozione. Entro il 31/12/2015, e successivamente con cadenza annuale, sarà competenza del livello centrale di governo inviare al Parlamento italiano lo stato di attuazione delle azioni e degli interventi indicati nel Piano;

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LEGGE N. 119 DEL 2013

Art. 5 bisAzioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio

�Al fine di potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittima di violenza, il Legislatore ha previsto la sovvenzione dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, pubbliche o private, esistenti in ogni Regione riservando parte del sovvenzionamento all’istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case-rifugio;

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LEGGE N. 119 DEL 2013

Art. 5 bisAzioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio

�I centri antiviolenza e le case-rifugio, alle quali è garantito l’anonimato, sono promossi da:

� enti locali in forma singola o associata;

� associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittima di violenza, che abbiamo maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzano una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;

� soggetti di cui sopra di concerto, di intesa o in forma consorziata.

�I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali.

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D. LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 80

Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro19

D. LGS. 15 GIUGNO 2015 N. 80

� In ambito giuslavoristico l’art. 24 del D.lgs. n. 80/2015 riconosce alle donne vittima di violenza di genere il diritto al congedo.

� Tale diritto, azionabile in costanza di rapporto di lavoro, non è soggetto ad alcuna preventiva autorizzazione da parte del datore di lavoro.

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D. LGS. 15 GIUGNO 2015 N. 80

Art. 24

Titolarità

�Dipendente di datore di lavoro pubblico;

�Dipendente di datore di lavoro privato;

�Lavoratrice titolare di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

�E’ escluso dal campo applicativo della norma il solo lavoro domestico.

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D. LGS. 15 GIUGNO 2015 N. 80

Art. 24

Presupposti applicativi

� La lavoratrice che intenda usufruire del congedo deve essere inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all’art. 5-bis della l. n. 119/2013.

� Il congedo deve essere funzionale al percorso di protezione cui risulta iscritta la lavoratrice.

� Ai fini dell’esercizio del diritto, la lavoratrice, salvo i casi di oggettivaimpossibilità, è tenuta a darne preavviso al datore di lavoro o al committente, con un termine non inferiore a sette giorni, indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo e allegando la documentazione attestante l’inserimento nel percorso di protezione.

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D. LGS. 15 GIUGNO 2015 N. 80

Lavoratrice dipendenteArt. 24 - Oggetto del diritto:�La lavoratrice dipendente di datore di lavoro pubblico o privato ha diritto ad assentarsi dal posto di lavoro per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco di tre anni.�In caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale delle modalità di fruizione del congedo, la lavoratrice potrà scegliere di fruirne su base oraria o giornaliera.�La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metàdell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale omensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.

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Lavoratrice dipendente

Art. 24 - Oggetto del diritto:

�La lavoratrice dipendente di datore di lavoro pubblico o privato ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, orizzontale o verticale, ove disponibile in organico.

�Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, su richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.

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D. LGS. 15 GIUGNO 2015 N. 80

Lavoratrice dipendenteArt. 24 - Trattamento economico:

�Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento. Tale periodo è coperto da contribuzione figurativa.

�L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalitàpreviste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.

�I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l’importo dell’indennità dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’ente previdenziale competente.

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Lavoratrice dipendente

Art. 24 - Incidenza del congedo:

Il periodo di congedo è computato a tutti gli effetti:

� ai fini dell’anzianità di servizio;

� ai fini della maturazione delle ferie;

� ai fini della maturazione della tredicesima mensilità;

� ai fini del TFR.

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D. LGS. 15 GIUGNO 2015 N. 80

Lavoratrice titolare di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Art. 24 - Oggetto del diritto:

� La lavoratrice ha diritto alla sospensione del rapporto contrattuale per il periodo corrispondente all’astensione dal lavoro, la cui durata non può essere superiore a tre mesi.

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Art. 26

Disposizioni finanziarie�Per far fronte agli oneri derivanti, tra gli altri, dall’applicazione della norma in analisi il Legislatore ha istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali unapposito fondo con dotazione di 2.200 milioni di Euro per l’anno 2015 (art. 1, comma 107, legge 23 dicembre 2014, n. 190).

�Il Legislatore ha stimato in 104 milioni di Euro gli oneri necessari per dare concreta attuazione a tutte le misure previste dal D. Lgs. 80/2014.

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D. LGS. 15 GIUGNO 2015 N. 80

Art. 26

�L’impianto normativo designato dall’art. 24 ha natura sperimentale per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute in tale lasso di tempo.

� Il riconoscimento del congedo per gli anni successivi al 2015 è condizionato all’adozione ed entrata in vigore di ulteriori decreti legislativi che individuino un’adeguata copertura finanziaria.

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

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