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M o d e n a All’interno... Anno XXXV - N° 129 del 21/12/2012 Quotidiano - Poste Italiane s.p.a. - Sped.abb.post. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46), art. 1 comma 1, DCB Po - Dir. resp.: Cristina Di Gleria - Reg. Trib. BO n° 4686 del 23/11/78 - Dir. e Amm.: Soc. Editoriale Artigianato e Piccola Impresa dell’Emilia R. - Via Rimini 7 - 40128 Bologna - Tel. 051/2133100 - Copia: 1,50 - Modena - Via Malavolti, 22 Tel. 059/418111 - Stampa: Nova - con IP segue a pag 2 > Block Notes CONVENZIONI 2013 Quanto valore dietro alla tessera CNA (pag. 2) COMMERCIO Novità per la cessione di prodotti alimentari (pag. 3) LAVORO Contributi per l’assunzione dei diversamente abili (pag. 4) LAVORO Legge Monti- Fornero: novità sul lavoro occasionale accessorio (pag. 5) LAVORO Legge Monti- Fornero: come cambiano i “Tempi Determinati” (pag. 6-8) FISCO Iva per cassa, modalità per l’esercizio dell’opzione (pag. 9) FISCO Accatastamento degli immobili con fotovoltaico (pag. 10) VARIE Operatori Enel truffaldini e le novità sullo Home Banking “Sicuro!” (pag. 11) CREDITO Da pag. 12, tutti i dettagli sulla convenzione CNA LA NUOVA COMUNICAZIONE DI CNA UN CAMBIAMENTO CON IL SEGNO + Più tempestività, più precisione nella comunicazione, più risparmi. Sono questi gli obiettivi che ci poniamo con la “nuova” comunicazione di CNA, che sposterà sempre di più il proprio baricentro sull’invio digitaliz- zato delle informazioni, ovvero tramite mail. Ciò significa che, sia pure a malincuore, come accade ogni qualvolta si decide di rinunciare ad un vecchio compagno di viaggio, il numero di Block Notes che vi trovare a sfogliare sarà l’ultimo della sua storia, un viaggio durato oltre 15 anni. Da oggi in poi, dunque, CNA comunicherà con i pro- pri associati “quasi” esclusivamente via mail, sms e tra- mite il proprio sito (peraltro in attesa di un prossimo restyling). Quasi, perché non è escluso, in particolari circostanze, l’invio di materiale cartaceo, ma si tratterà di eventi abbastanza straordinari, e comunque al di fuori di quel regime di periodicità ben definita che aveva, invece, caratterizzato le precedenti pubblicazioni dell’Associazione. Una scelta obbligata, per rispondere a requisiti di im- mediatezza e di certezza dell’invio, senza tralasciare le motivazioni ecologiche che stanno alla base di questa decisione. Ma come si svilupperanno le nuove politiche informa- tive di CNA? In questo caso non verrà meno la perio- dicità, con la produzione di due newsletter, entrambe con cadenza quindicinale (quindi, in totale, una al mese), delle quali una, intitolata “norme e tributi”, farà riferimento alle informazioni legate ai cosiddetti adempimenti. La seconda, “CNA Informa”, si sviluppe- rà attorno a temi legati più all’attività di consulenza e a quelle funzioni svolte da CNA per facilitare la svi- luppo, anche culturale, anche formativo, delle imprese. Ovviamente questa periodicità sarà superata ogniqual- volta emergeranno notizie la cui diffusione dovrà esse- re quanto più veloce possibile. In relazione all’importanza delle notizie, verrà poi potenziato il servizio di avviso tramite sms, mentre è opportuno ricordare che il sito, di cui, come si diceva, è prossimo un rinnovamento finalizzato a migliorar- ne la consultazione, continuerà ad essere aggiornato quotidianamente. Sito, tra l’altro, già oggi consultabile da tutti i terminali Apple (iphone, ipad, ipod) gra- zie all’apposita app scaricabile gratuitamente. Il tutto arricchito dalla presenza di CNA sui social network (Facebook, Twitter, Youtube). Non sarà un passaggio facile, richiederà una buona capacità di adattamento, ma è necessario per poter sfruttare le potenzialità dei nuovi mezzi di comuni- cazione dando informazioni più ampie, approfondite, selezionate e tempestive. Per ogni richiesta di chiarimento è possibile contat- tare l’ufficio stampa di CNA (c/o Ermes Ferrari, tel. 059418526, mail: [email protected]). E naturalmente, serene feste e buon anno a tutti.

Block Notes - Dicembre 2012

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Sommario: La nuova comunicazione di CNA - CONVENZIONI 2013 - Novità per la cessione di prodotti alimentari - Contributi per l'assunzione dei diversamente abili - Legge Monti-Fornero - IVA per cassa - Convenzione di tesoreria CNA

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Anno XXXV - N° 129 del 21/12/2012Quotidiano - Poste Italiane s.p.a. - Sped.abb.post. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46), art. 1 comma 1, DCB Po - Dir. resp.: Cristina Di Gleria - Reg. Trib. BO n° 4686 del 23/11/78 - Dir. e Amm.: Soc. Editoriale Artigianato e Piccola Impresa dell’Emilia R. - Via Rimini 7 - 40128 Bologna - Tel. 051/2133100 - Copia: 1,50 - Modena - Via Malavolti, 22 Tel. 059/418111 - Stampa: Nova - con IP

segue a pag 2 >

Block Notes

CONVENZIONI 2013 Quanto valore dietro alla tessera CNA (pag. 2)

COMMERCIO Novità per la cessione di prodotti alimentari (pag. 3)

LAVORO Contributi per l’assunzione dei diversamente abili (pag. 4)

LAVORO Legge Monti-Fornero: novità sul lavoro occasionale accessorio (pag. 5)

LAVORO Legge Monti-Fornero: come cambiano i “Tempi Determinati” (pag. 6-8)

FISCO Iva per cassa, modalità per l’esercizio dell’opzione (pag. 9)

FISCO Accatastamento degli immobili con fotovoltaico (pag. 10)

VARIE Operatori Enel truffaldini e le novità sullo Home Banking “Sicuro!” (pag. 11)

CREDITO Da pag. 12, tutti i dettagli sulla convenzione CNA

La nuova comunicazione di cnaun camBiamenTo con iL SeGno +Più tempestività, più precisione nella comunicazione, più risparmi. Sono questi gli obiettivi che ci poniamo con la “nuova” comunicazione di CNA, che sposterà sempre di più il proprio baricentro sull’invio digitaliz-zato delle informazioni, ovvero tramite mail.Ciò significa che, sia pure a malincuore, come accade ogni qualvolta si decide di rinunciare ad un vecchio compagno di viaggio, il numero di Block Notes che vi trovare a sfogliare sarà l’ultimo della sua storia, un viaggio durato oltre 15 anni.Da oggi in poi, dunque, CNA comunicherà con i pro-pri associati “quasi” esclusivamente via mail, sms e tra-mite il proprio sito (peraltro in attesa di un prossimo restyling). Quasi, perché non è escluso, in particolari circostanze, l’invio di materiale cartaceo, ma si tratterà di eventi abbastanza straordinari, e comunque al di fuori di quel regime di periodicità ben definita che aveva, invece, caratterizzato le precedenti pubblicazioni dell’Associazione.Una scelta obbligata, per rispondere a requisiti di im-mediatezza e di certezza dell’invio, senza tralasciare le motivazioni ecologiche che stanno alla base di questa decisione.Ma come si svilupperanno le nuove politiche informa-tive di CNA? In questo caso non verrà meno la perio-dicità, con la produzione di due newsletter, entrambe con cadenza quindicinale (quindi, in totale, una al mese), delle quali una, intitolata “norme e tributi”,

farà riferimento alle informazioni legate ai cosiddetti adempimenti. La seconda, “CNA Informa”, si sviluppe-rà attorno a temi legati più all’attività di consulenza e a quelle funzioni svolte da CNA per facilitare la svi-luppo, anche culturale, anche formativo, delle imprese.Ovviamente questa periodicità sarà superata ogniqual-volta emergeranno notizie la cui diffusione dovrà esse-re quanto più veloce possibile.In relazione all’importanza delle notizie, verrà poi potenziato il servizio di avviso tramite sms, mentre è opportuno ricordare che il sito, di cui, come si diceva, è prossimo un rinnovamento finalizzato a migliorar-ne la consultazione, continuerà ad essere aggiornato quotidianamente. Sito, tra l’altro, già oggi consultabile da tutti i terminali Apple (iphone, ipad, ipod) gra-zie all’apposita app scaricabile gratuitamente. Il tutto arricchito dalla presenza di CNA sui social network (Facebook, Twitter, Youtube).Non sarà un passaggio facile, richiederà una buona capacità di adattamento, ma è necessario per poter sfruttare le potenzialità dei nuovi mezzi di comuni-cazione dando informazioni più ampie, approfondite, selezionate e tempestive.Per ogni richiesta di chiarimento è possibile contat-tare l’ufficio stampa di CNA (c/o Ermes Ferrari, tel. 059418526, mail: [email protected]). E naturalmente, serene feste e buon anno a tutti.

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convenzioni

Dai corsi alle convenzioni, dai servizi ai sistemi di tutela: la tessera 2013 si arricchisce ancora“Oggi più che mai, lo stare insieme acquisisce importanza”: con queste parole il presidente provinciale di CNA, Luigi Mai, ha aperto il proprio breve discorso introduttivo agli Associati (e agli aspiranti tali) in calce al vademecum di pre-sentazione della tessera CNA 2013. Parole che fanno rife-rimento agli eventi dramma-tici del recente passato - non soltanto i terremoti del 20 e 29 maggio scorsi, ma anche le numerose segnalazioni di imprenditori prossimi a gesti disperati, emerse nei mesi im-mediatamente precedenti - ma anche a una situazione gene-rale che, per l’Italia e per gli italiani, non è più un ribasso passeggero ma una prospetti-va da imparare ad affrontare. “Oggi più che mai i valori della solidarietà, dell’associa-zionismo hanno un ruolo che va al di là dell’opportunità economica” continua il presi-dente Mai, per dire che fare parte di CNA non significa soltanto fruire di servizi e convenzioni che ripagano, sin-golarmente, il costo annuo del tesseramento; ma per dire an-che che fare parte di CNA si-gnifica essere grandi, insieme: significa, insomma, fare parte della più vasta e diversificata firma collettiva dell’imprendi-toria in Italia. Gli artigiani, i piccoli e medi imprenditori, i liberi professionisti: uniti, su-periamo il 90% delle imprese presenti sul territorio naziona-le. Insieme, contiamo.

La tessera 2013 incarna i quattro valori fondativi di CNA: “professionalità, passione, etica e opportunità”, ricorda il presidente Mai. E suddivide la propria offerta agli Asso-ciati in quattro macroaree: le convenzioni, la rappresentan-za, l’aggiornamento normativo e la formazione, i servizi e

le consulenze. “Una sola tessera, tanti servizi: è l’unico modo per riassumere l’amplissima gamma di benefici che offriamo ai no-stri Associati. Basti pensare che la sola convenzione con Opel per l’acquisto di automobili e veicoli commerciali ripaga ampiamente il costo annuo della tessera. Nel cor-so dell’ultimo anno abbiamo con-solidato i meccanismi per favorire l’accesso al credito da parte delle piccole imprese; ci siamo adeguati alle nuove leggi sulla sicurezza e sulle responsabilità sul posto di lavoro, come la 231, facendo da guida agli Associati nell’adozione di modelli aziendali per rispon-dere ai nuovi requisiti; abbiamo proposto corsi di formazione sul risparmio energetico e sulla Green Economy, sui nuovi media e sulle lingue straniere utilizzati a livello professionale; abbiamo potenziato i canali per l’esportazione all’estero del Made in Modena con NewEx-plora. Siamo andati avanti, grazie all’impegno coeso di tutto il siste-ma associativo”.Il vademecum contenente l’offerta completa per gli Associati è dispo-nibile presso tutte le sedi CNA della provincia di Modena. Per informazioni potete anche scrivere all’indirizzo [email protected] o telefonare al numero verde 800.200.220 per ottenere tutte le informazioni e i chiarimenti su questa grande opportunità.

Professionalità, passione, etica, opportunità:cna, quanto valore dietro la tessera

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commercio

La nuova diSciPLina deLLe ReLazioni commeRciaLiPeR La ceSSione dei PRodoTTi aGRicoLi e aLimenTaRiL’Articolo 62 della Legge 27/2012 (“disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture, la competitività”) introduce tre novità importanti nelle transazioni commerciali aventi per oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari.Le novità riguardano gli aspetti contrattuali, le pratiche di commercio sleali e i tempi di pagamento relativi alla cessione di prodotti la cui consegna avviene nel territorio italiano.

Obbligatorietà della redazione dei contratti in forma scrittaL’Art. 62 al comma 1 dispone che i contratti (intesi in linea generica come una manifestazione di volontà bilaterale, quindi anche verbale) che hanno per oggetto la cessione di prodotti agricoli o alimentari devono essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta. Sul contratto devono essere indicati:• La durata, le quantità, le caratteristiche del prodotto oggetto

di vendita;• Il prezzo;• Le modalità di consegna e di pagamento.I contratti devono essere redatti secondo i principi di trasparen-za, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni. La violazione di queste regole nella stipula del con-tratto ne comporta la nullità, che può essere rilevata d’ufficio dal Giudice.Sono escluse le transazioni o relazioni commerciali concluse direttamente con il consumatore finale. Per consumatore finale si intende quella persona fisica che acquista i prodotti agricoli e/o alimentari per scopi estranei a qualsiasi attività imprendi-toriale o professionale eventualmente svolta: pertanto ristoranti, bar, mense, alberghi, agriturismi e altre strutture ricettive non sono considerati consumatori finali, e sono tenuti comunque a stipulare contratti scritti con i propri fornitori. Nota Bene - i documenti di trasporto e di consegna, nonché le fatture, purché integrati con tutti gli elementi chiesti dall’Art. 62 e sopra citati, assolvono gli obblighi di cui al predetto com-ma 1 e devono riportarne dicitura: “Assolve gli obblighi di cui all’Art. 62, comma 1, del Decreto Legge 24 gennaio 2012, N. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, N. 27”.

Termini di pagamento e di fatturazioneL’art. 62 dice che in riferimento ai contratti di cessione di pro-dotti agricoli e alimentari il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato:• entro 30 giorni per i prodotti deteriorabili;• entro 60 giorni per i prodotti non deteriorabili.Il termine decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. Anche in caso di carni fresche e congelate il termine di pagamento e’ di 30 giorni in quanto anch’esse ritenute deteriorabili.In caso di merci assoggettate a termini di pagamento diversi, il cedente deve provvedere a emettere fatture separate.La certezza della data di ricevimento della fattura stessa, ai

sensi del decreto attuativo, è data dalla consegna della fattura a mano, dall’invio con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) o electro-nic data interchange (EDI). In mancanza di certezza in merito la data di ricevimento della fattura, si presume (salvo prova contraria) che la medesima coincida con la data di consegna, ai fini della decorrenza dei termini medesimi.Per i prodotti alcolici, i termini di pagamento del corrispettivo decorrono entro 60 giorni dal momento della consegna, o dal ritiro dei beni medesimi. In caso di superamento dei termini di pagamento, decorrono in automatico gli interessi dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento stesso.Il contraente che contravviene agli obblighi di forma scritta è sottoposto a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 20.000,00. La violazione degli obblighi sulle prati-che sleali è punita con una sanzione da euro 516,00 a 3.000,00. Infine, il mancato rispetto da parte del debitore dei termini di pagamento stabiliti è punito con sanzione amministrativa pecu-niaria da 500 euro a euro 500.000,00. L’entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell’azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.

Pratiche commerciali slealiNelle relazioni commerciali tra operatori economici è vietato:• imporre direttamente o indirettamente condizioni di ac-

quisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiusti-ficatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;

• applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;

• subordinare la conclusione, l’esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto degli uni e delle altre;

• conseguire indebitamente prestazioni unilaterali, non giustifi-cate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commercia-li;

• adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che ri-sulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigio-namento.

L’Art. 62 L. 27/12 è in vigore dal 24 ottobre 2012. I contratti già in essere alla data del 24 ottobre 2012 devono essere adeguati non oltre il 31 dicembre 2012.Le Associazioni nazionali di categoria, CNA in testa, hanno già avanzato richieste di modifica all’Art. 62, in quanto la sua applicazione sta causando fortissimi disagi nei confronti delle imprese del settore della filiera agroalimentare. E’ stato chiesto un incontro sia alla Presidenza del Consiglio che all’Ufficio delle entrate.

Page 4: Block Notes - Dicembre 2012

contributi per l’assunzione di persone con disabilità:accesso al Fondo nazionale per l’occupazione di disabiliLa Provincia di Modena ricorda la possibilità di acce-dere ai contributi previsti dal Fondo Nazionale Disabili (art. 13, legge 68/1999) a favore di imprese che abbiano assunto o che provvedano ad assumere persone con disabilità nel periodo 01/01/2012 - 31/12/2012.

I contributi possono essere richiesti nei seguenti casi:

a) Assunzione a tempo indeterminato di persone con disabilità effettuate nell’ambito delle convenzioni stipula-te ai sensi dell’art. 11 L.68/99 tra Provincia di Modena e datore di lavoro.Entità del contributo:• In misura non superiore al 60% del costo salariale

per ogni lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%, o minora-zioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, ovvero con handicap intellettivo e psichico indipendentemente dalla per-centuale di invalidità;

• in misura non superiore al 25% del costo salaria-le per ogni lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle sopra citate.

b) Trasformazione della postazione la-vorativa.E’ previsto un rimborso forfetario a parziale copertura delle spese necessarie per la trasformazione del posto di la-voro al fine di renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa su-periore al 50% o per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro, nonché per la rimozione di barriere architettoniche che limitano l’integrazione lavorativa del disabile.

La domanda di contributo, (unitamente ad una fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante, qua-lora la domanda non sia sottoscritta dinanzi al dipendente addetto a rice-verla), deve pervenire alla Provincia di Modena - Servizio Politiche del Lavoro,

Via delle Costellazioni 180, 41126 Modena - ENTRO IL 9 GENNAIO 2013 (pena l’esclusione) mediante una delle seguenti modalità:

•a mano all’indirizzo sopra indicato (orario di aper-tura: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30; il lunedì ed il giovedì dalle 14.30 alle 17.00);

•a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all’in-dirizzo sopra indicato, non farà fede la data del timbro postale;

• tramite fax al n. 059 209070; la spedizione trami-te fax dovrà essere obbligatoriamente seguita dalla consegna della documentazione originale entro 10 giorni;

• tramite posta elettronica certificata al seguente in-dirizzo: [email protected]. La domanda sarà ritenuta valida se inviata da indi-rizzo di posta elettronica certificata, in formato PDF e sottoscritta dall’interessato mediante firma digitale.

La Vostra filiale CNA è a disposizione per ulteriori infor-mazioni.

Legislazione del lavoro

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Legislazione del lavoro

Dal 2008 ad oggi sono stati venduti circa 47 milioni di voucher per il lavoro occasionale, numero che dimostra sia il largo utilizzo delle prestazioni occasionali, che l’incremento della tendenza a non favorire il lavoro nero. La Riforma del mercato del lavoro è intervenuta anche sulla disciplina dei Voucher. Vediamone gli aspetti principali.

A) DEFINIZIONE E CAMPO D’APPLICAZIONE. Sono sta-te eliminate le causali oggettive e soggettive che fino al 18/07/2012 consentivano il ricorso ai buoni lavoro: viene meno l’elenco delle attività e le casistiche legate a requisiti soggettivi del lavoratore (es. studenti con meno di 25 anni, lavoratori part-time), per le quali secondo la precedente normativa era possibile utilizzare i voucher. Oggi, dunque, è possibile instaurare un rapporto di lavo-ro occasionale e accessorio con chiunque e per qualsiasi attività nel rispetto del limite reddituale di - 5000. Gli unici limiti sono, pertanto, di ordine economico.

B) LIMITE ECONOMICO. L’utilizzo dei buoni lavoro è stato fortemente limitato poiché l’importo dei 5000 euro è commisurato a quanto ricevuto dal prestatore nel corso dell’anno solare dalla totalità dei committenti (prima il limite era riferito ad un solo committente). La norma fa riferimento all’anno solare precedente inteso come periodo di 365 giorni di calendario che precede quello dell’inizio della prestazione. Se il datore di lavoro è un imprenditore commerciale, il limite per prestatore è scende a duemila euro netti. Si precisa che questi limiti si intendono al netto delle trattenute previdenziali e assicurative.

Il limite dei 2000 euro (così come quello dei 5000) deve essere computato in capo al singolo prestatore e non al com-mittente. Quest’ultimo potrà erogare anche più di tale cifra in buoni lavoro a condizione che tale limite venga rispettato in riferimento ad ogni singolo lavoratore.

C) SETTORE AGRICOLO. In agricoltura sarà possibile utiliz-zare voucher sino a 5000 euro solo se l’attività è svolta da pensionati o giovani studenti, e se, a prescindere da chi è il prestatore, l’attività è svolta a favore dei piccoli impren-ditori agricoli (entro i 7000 euro di fatturato annuo).

D) CARATTERISTICHE DEI BUONI. In base alla nuova di-sciplina i buoni sono “orari, numerati progressivamente e datati”. Il valore è fissato da un decreto ancora non emesso. Considerato che attualmente il valore minimo del buono è di 10 euro, si consiglia di rispettare la regola per la quale un buono corrisponde ad un’ora di lavoro.

E) ACQUISTO DEI BUONI. Le modalità di acquisto dei buoni sono varie e diversificate. Infatti, oltre alla possibi-lità di comprarli presso i tabaccai, i committenti possono trovarli nelle Banche popolari abilitate, in tutti gli uffici postali, possono acquistarli dal sito internet Inps tramite procedura telematica o, previo versamento su apposito con-to corrente, direttamente nelle sedi Inps.

F) MODALITA’ DI UTILIZZO. unico obbligo a carico dei committenti è la dichiarazione preventiva di inizio presta-zione mediante comunicazione all’INPS del codice fiscale del prestatore, delle date di inizio e fine prestazione e del luogo di lavoro.

G) IPOTESI D’ INAMMISSIBILITA’ DI UTILIZZO DEI VOU-CHER. Viene ribadito che il ricorso ai buoni lavoro è limi-tato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, pertanto, anche dopo la riforma non è possibile utilizzare lavoro occasionale accessorio nell’ambito degli appalti.

H) PERIODO TRANSITORIO. I buoni già richiesti al 18 luglio 2012 possono continuare ad essere utilizzati in base alla previgente disciplina non oltre il 31 maggio 2013. Re-sta comunque ferma la possibilità di accedere alle consuete procedure di rimborso.

La norma transitoria ha riflessi anche sul computo del limite di 5000 euro e 2000 euro previsti, nell’arco di un anno solare, in capo al prestatore: Il Ministero, infatti, ha precisato che se i buoni sono acquistati prima del 18/07/2012 seguono la vec-chia disciplina, e non si cumulano ai fini del raggiungimento dei limiti economici.

I) CUMULABILITA’ CON ALTRE PRESTAZIONE DELL’INPS: La normativa prevede che per l’anno 2013 le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese in tutti i settori produttivi da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, nel limite massimo di euro 3000. Entro questo limite i compensi percepiti per lavoro accessorio nell’anno 2013 possono essere cumulati con le prestazioni di integrazione salario (cig e cigs anche in deroga) e con le altre prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione (disoccupazione ordinaria, mobilità trat-tamenti speciali di disoccupazione edili). Rimane il dubbio circa la cumulabilità o meno delle prestazioni integrative del salario con i compensi per lavoro accessorio percepiti nel periodo dal 18/07/2012 al 31/12/2012. In questi casi si consiglia di invitare il prestatore di lavoro accessorio a verificare la sua posizione presso l’INPS.

La RiFoRma FoRneRo e Le modiFicHe aL LavoRo occaSionaLe acceSSoRio (voucHeR).

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Legislazione del lavoro

LeGGe monTi-FoRneRo: camBianoi conTRaTTi a TemPo deTeRminaToCome noto la Riforma del mercato del lavoro ha apportato importanti modifiche alla disciplina del rapporto di lavoro a termine: di seguito vengono analizzati i diversi aspetti della nuova normativa.

A - Eccezionalità del contratto a termine

Viene rafforzato il principio secondo il quale la fattispecie “ordinaria” nei rapporti di lavoro subordinato è rappresentata dal contratto a tempo indeterminato. Il comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 368/2001, che prima stabiliva: “il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato”, è stato mo-dificato nel modo seguente: “ il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro”.Ne deriva la necessità di indicare in modo più rigoroso le causali che legittimano l’apposizione del termine, onde evita-re il disconoscimento dello stesso da parte del giudice, con conseguente trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

B - Contratto a termine “acausale”

Sempre secondo l’art. 1 comma 1 del D.Lgs. 368/2001, è consentita in via generale l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato, se motivata da

ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sosti-tutivo, anche se riferibili all’attività ordinaria del datore di lavoro.

La riforma del mercato del lavoro ha anche inserito il com-ma 1/bis, il quale dispone che il requisito di cui al comma 1 “non è tuttavia richiesto […] nell’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un dato-re di lavoro o utilizzatore e un lavoratore, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato”.

La formulazione si riferisce al “primo rapporto a tempo de-terminato” tra lavoratore e datore di lavoro/utilizzatore, per lo svolgimento “di qualunque tipo di mansione”. Quindi, secondo il Ministero, la deroga può trovare applicazione una e una sola volta tra due medesimi soggetti stipulanti il con-tratto a tempo determinato.

L’introduzione del primo contratto a tempo determinato “acausale” sarebbe, infatti, finalizzata ad una miglior verifica delle attitudini e capacità professionali del lavoratore: pertan-to non appare coerente estendere il regime semplificato ai rapporti di lavoro in qualche modo già “sperimentati”.il Ministero ha precisato che non è possibile stipulare un

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Legislazione del lavoro

contratto a termine acausale, qualora tra le parti sia in pas-sato intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o a maggior ragione a tempo indeterminato, an-che se per mansioni completamente diverse. Al contrario, il contratto a termine senza causale può essere sempre stipulato qualora tra le parti sia intercorso in precedenza un rapporto di natura non subordinata es: contratto di lavoro autonomo, cococo, cocopro, tirocini formativi.

Viene inoltre stabilito che il primo rapporto a tempo deter-minato non può avere una durata superiore a 12 mesi. Il Ministero precisa che il periodo di 12 mesi non costituisce una “franchigia” - o comunque un periodo in qualche modo frazionabile - nell’ambito della quale si è sempre esonerati dalla individuazione della causale. Se ad esempio il primo rapporto ha una durata di soli 3 mesi, in caso di successiva assunzione a tempo determinato, occorrerà indicare le ragioni che lo giustificano.

La norma esclude anche che il primo rapporto a termine “acausale” possa essere oggetto di proroga, anche quando lo stesso abbia avuto una durata inferiore ai 12 mesi. Resta invece applicabile la possibilità di prosecuzione oltre la sca-denza per un periodo di 30 o 50 giorni, al superamento del quale il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.

Eccezione

L’art. 1, comma 9 lett. b), della riforma stabilisce che “i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali […] possano prevedere che […] il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in cui l’assunzione a tempo determinato o la missione nell’ambito del contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell’ambito di un processo organizzativo […] nel limite complessivo del 6% del totale dei lavoratori occupati nell’ambito dell’unità produttiva”. La contrattazione collettiva abilitata ad intervenire è quel-la posta in essere dalle parti sociali comparativamente più rappresentative. L’intervento può avvenire in via diretta, a livello interconfederale o di categoria; oppure in via delegata ai livelli decentrati.

In ogni caso la contrattazione collettiva potrà stabilire di-scipline alternative, entro determinati limiti, nei casi in cui l’assunzione avvenga nell’ambito di un processo organizzativo determinato dall’avvio di una nuova attività, dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo, dall’implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico, dalla fase supplemen-tare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo, o dal rinnovo o proroga di una commessa consistente.

C - Periodo massimo di occupazione di 36 mesi

Il comma 4 bis dell’art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001 stabilisce che qualora, a causa di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lavoratore abbia com-plessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione tra

un contratto e l’altro, il rapporto si considera a tempo inde-terminato dalla scadenza del predetto termine.La novità della riforma sta nel computo del periodo massimo di 36 mesi. Il Ministero precisa che, ai fini dell’indicato limite del 36 mesi, i datori di lavoro dovranno tener conto dei periodi di lavoro svolti in forza di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati a far data dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della Legge).Si ricorda, in ogni caso, che il periodo massimo di 36 mesi, peraltro derogabile dalla contrattazione collettiva, rappresenta un limite alla stipulazione di contratti a tempo determinato e non al ricorso alla somministrazione di lavoro. Ne consegue che raggiunto tale limite il datore di lavoro potrà comunque ricorrere alla somministrazione a tempo determinato con lo stesso lavoratore, anche successivamente al raggiungimento dei 36 mesi.

D - Ripetizione di contratti a termine

L’art..5, c.3 del D.lgs. n.368/01, prima delle modifiche introdotte dalla riforma del lavoro, prevedeva che se il lavo-ratore veniva riassunto a termine entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si considerava a tempo indeterminato.La riforma ha ampliato l’intervallo che deve intercorrere tra un contratto a termine e il successivo, portandolo da 10 a 60 gg. in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi, e da 20 a 90 gg. in caso di contratto superiore a 6 mesi. Il Ministero del lavoro, in merito alla pausa tra un contratto a termine e l’altro, ha fornito in via ufficiosa i seguenti chiarimenti:l’intervallo obbligatorio non opera tra un contratto a ter-

mine stipulato ai sensi del d.lgs 368/2001 e un contratto a termine stipulato ai sensi dell’art. 8 della L. 223/1991, né viceversa, in quanto i contratti stipulati con lavoratori in mobilità sono esclusi dall’ambito di applicazione del d.lgs 368/2001.

L’intervallo non opera nemmeno tra un rapporto a tempo determinato stipulato ai sensi del d.lgs.368/2001 e un rapporto a tempo determinato stipulato nell’ambito di un contratto di somministrazione con un’agenzia di lavoro interinale e viceversa. Secondo il ministero è peraltro legittimo che, ad un tempo determinato ai sensi del d.lgs 368/2001 segua una somministrazione a termine e poi successivamente un altro rapporto a tempo determinato ai sensi del dlgs. 368/2001, al fine di ovviare alla pausa obbligatoria.

L’intervallo deve essere rispettato anche nel caso in cui il lavoratore si dimetta nel corso di un contratto a termine, e poi venga riassunto per le medesime mansioni dalla stessa ditta.

Il Ministero ha poi ribadito che, se la mansione del lavora-tore non muta, la “ripetizione di contratti” sussiste sempre anche se cambia la causale. Affinché si possa escludere la “ripetizione” è necessario che cambi l’attività svolta dal la-voratore.

Page 8: Block Notes - Dicembre 2012

Ricordiamo, inoltre, che la disciplina del contratto a tempo determinato prevista dal d.lgs. 368/2001 non si applica ai lavoratori intermittenti. Quindi, per questa tipologia di lavo-ratori, non è necessario rispettare l’intervallo obbligatorio in caso di successioni di contratti a termine.

La pausa può essere ridotta a 20 giorni per contratti di durata fino a 6 mesi o a 30 giorni per quelli di durata superiore ai 6 mesi:se prevista da accordi di livello interconfederale o di

categoria, o in delega a livello decentrato, per esigenze riconducibili all’avvio di una nuova attività, al lancio di un prodotto o di un servizio innovativo, all’implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico, alla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo, o al rinnovo o proroga di una commessa esistente.

in seguito all’emanazione di un apposito Decreto Ministeriale che individui le casistiche riconducibili alle predette ragioni organizzative qualificate, qualora la contrattazione collettiva non vi provveda, decorsi dieci mesi dall’entrata in vigore della disposizione stessa;

nelle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963per ogni altra ipotesi, anche diversa e ulteriore rispetto a

quelle legate ai processi organizzativi di cui sopra, prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale.

Tale ultima casistica è importantissima, in quanto permette-rebbe alle imprese di ovviare ai lunghi periodi di intervallo obbligatorio attraverso la stipula di accordi sindacali su pe-riodi di pausa ridotti.

E - Prosecuzione del contratto oltre la scadenza

E’ stato prolungato il periodo durante il quale il contratto a tempo determinato può continuare oltre la scadenza:contratto di durata complessiva inferiore a sei mesi: 30

giorni (fino al 17/07/2012 erano 20);contratto che ha raggiunto il limite massimo di durata di

36 mesi: 30 giorni (erano 20);contratto di durata diversa dai precedenti: 50 giorni

(erano 30).

In caso di prosecuzione del rapporto oltre tali termini il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla scadenza degli stessi.

Dal 25 novembre 2012, inoltre, il datore di lavoro è obbliga-to a comunicare la continuazione del rapporto al centro per l’impiego, entro la scadenza del termine inizialmente fissato (o prorogato), indicando anche la durata della prosecuzione. Nulla è cambiato, invece, relativamente alla maggiorazione retributiva prevista dall’art. 5 del D.lgs. 368/2001, in base al quale se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continua-zione del rapporto, pari al:

20% fino al decimo giorno successivo40% per ciascun giorno ulteriore

F - Contributo aggiuntivo

Dal 1 gennaio 2013 aumenta l’aliquota contributiva per chi assume lavoratori con contratto a termine: l’incremento sarà pari all’1,4% e andrà a finanziare la nuova assicurazione so-ciale per l’impiego (ASPI). Il maggior contributo versato sarà in parte restituito al datore di lavoro in caso di trasformazio-ne del contratto a termine in uno a tempo indeterminato.Sono esclusi dall’aumento dell’aliquota contributiva i contrat-ti stagionali e i contratti instaurati per la sostituzione di un altro lavoratore.

G - Illegittimità del termine

Nel caso in cui un contratto a termine sia dichiarato illegit-timo dal giudice, il regime sanzionatorio continua ad essere basato sul doppio binario della conversione in contratto a tempo indeterminato e del riconoscimento al lavoratore di un importo risarcitorio, compreso tra le 2,5 e 12 mensilità.Tuttavia tale indennità, in quanto prevista dalla legge come “omnicomprensiva”, copre tutte le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la data del provvedimento, con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro. Inol-tre il periodo per l’impugnazione stragiudiziale del contratto a termine, decorrente dalla data di cessazione dello stesso, viene portato da 60 a 120 giorni, con successivo deposito in tribunale o richiesta di tentativo di conciliazione e arbitrato entro i 180 giorni successivi.Le sedi CNA sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Legislazione del lavoro

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Fisco

Come abbiamo già comunicato, dal primo dicembre è entrata in vigore la normativa che prevede, per le imprese sino a 2 milioni di fatturato, il pagamento dell’iva solo al momento dell’effettivo incasso della fattura. I contribuenti possono scegliere se optare per questo regime o mantenere quello ordinario. Una volta scelto il regime dell’Iva per cassa, però, quest’ultimo è vincolante per tre anni.

La scelta di adottare il sistema si desume dal comporta-mento concludente del contribuente e viene comunicata nella prima dichiarazione annuale IVA presentata successi-vamente alla scelta eseguita.

Una volta scelto il nuovo regime, sulle fatture dovrà essere riportata la dicitura: operazione con IVA di cassa ai sensi dell’art. 32-bis del D.L. 22/6/2012 n. 83. L’assenza della dicitura, peraltro, è conside-rata una violazione formale, e come tale soggetta a sanzione, ma senza essere decisiva ai fini della scelta del regime.

Il comportamento concludente significativo per ritenere adottato il sistema è, piuttosto, la moda-lità di liquidazione dell’IVA che il contribuente adotterà nella prima liquidazione successiva alla scelta operata. In sostanza nella liquidazione pe-riodica, oltre a differire il versamento dell’IVA delle operazioni attive che possono rientrare nel sistema e che non sono state incassate, dovrà an-che essere sospesa la detrazione dell’IVA di tutti gli acquisti per i quali non è ancora stato pagato il corrispettivo.

Efficacia dell’opzione e durata

In via generale è previsto che l’opzione abbia effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno da cui il sistema viene applicato; la comunicazione sarà eseguita con la dichiarazione IVA relativa all’anno da cui il sistema è stato adottato. Nel caso di inizio attività nel corso dell’anno, il soggetto po-trà adottare il sistema dalla stessa data di inizio attività. Anche in questo caso, la comunicazione sarà eseguita con la dichiarazione IVA dell’anno da cui il sistema è stato adottato.

Viene poi previsto che, solo per l’anno 2012, l’op-zione ha effetto per le operazioni effettuate a par-tire dal 1/12/2012, ed in questo caso sarà perciò

comunicata con la dichiarazione IVA relativa all’anno 2012.

L’opzione vincola il contribuente all’applicazione del regime IVA per cassa per almeno un triennio, fermo restando il superamento della soglia dei 2 milioni di euro di volume d’affari che comporta la cessazione del regime a partire dal mese successivo a quello in cui il limite è stato superato. Decorso il triennio minimo di permanenza, l’opzione resta valida di anno in anno, con la possibilità di revocare la scelta. Viene esplicitamente previsto che, ai fini del com-puto del triennio, se l’opzione viene esercitata a partire dalle operazioni effettuate dal 1/12/2012, l’anno 2012 è considerato il primo anno del triennio.

iva PeR caSSa - modaLiTà di eSeRcizio e duRaTa deLL’oPzione

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sull’accertamento (accatastamento) catastale degli immobili che ospitano gli impianti a pannelli fotovoltaici. Nello specifico i chiarimenti riguardano i criteri generali per l’attribuzione della categoria e della rendita, il trattamento delle installazioni fotovoltaiche per le quali sussiste l’obbligo di accatastamento, e ulteriori chiarimenti in merito ai requisiti necessari affinché sia riconosciuto il carattere di ruralità agli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici.

Criteri generali per l’attribuzione della categoria e della renditeL’Agenzia ribadisce che le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici, posizionate permanentemente al suolo, possono essere assimilate alle turbine delle centrali elettriche. Pertanto gli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici, la cui produzione di energia è immessa nel mercato, sono accatastati nella categoria “D/1 opifici”, assumendo conseguentemente rilevanza ai fini IMU. Nella determinazio-ne della relativa rendita catastale devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici, in quanto ne determinano il carattere sostanziale di centrale elettrica e quindi di “opificio”.

Installazioni fotovoltaiche per le quali sussiste l’obbligo di accatastamentoPer gli impianti fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati in un edificio, o realizzati su aree di pertinenza, non sussiste l’obbli-go di accatastamento come unità immobiliare autonome. Occorre però che il soggetto interessato proceda ad una rideterminazione della rendita catastale dell’unità immobiliare cui l’impianto è integrato, se questo ne incrementa il valore capitale o la relativa redditività ordinaria di una percentuale del 15% o superiore. Ai fini IMU rileva solo l’immobile sulla base della nuova rendita.Nel caso in cui vi sia la necessità di individuare separatamente il fabbricato e l’impianto fotovoltaico realizzato sulla copertura, occorre procedere al frazionamento del fabbricato individuando separatamente al catasto il lastrico solare. Ultimata la realizzazione dell’impianto fotovoltaico occorre procedere con la presentazione della dichiarazione di variazione del lastrico in categoria catastale D/1, oppure D/10 se sono presenti i requisiti per il riconoscimento del carattere di ruralità, assumendo rilevanza ai fini IMU. Non hanno invece autonoma rilevanza catastale le porzioni di fabbricato ospitanti gli impianti di produzione di energia aventi modesta dimensione e potenza, destinati ai consumi domestici.

Tabella riepilogativa

IMPIANTI FOTOVOLTAICI ACCATASTAMENTO NOTEImpianti ospitati in immobili In linea generale devono essere accatastati

in categoria D/1 e nella relativa rendita vanno inclusi i pannelli

D/10 se sussiste il carattere di ruralità dell’im-mobile

Impianti installati su lastrici solari, que-sti ultimi autonomamente individuati in catasto

In linea generale devono essere accatastati in categoria D/1 e nella relativa rendita vanno inclusi i pannelli

D/10 se sussiste il carattere di ruralità dell’im-mobile

Impianti con potenza nominale non supe-riore a 3 chilowatt

Non sussiste obbligo di dichiarazione al catasto

Impianti con potenza nominale complessiva non superiore a 3 volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto.

Non sussiste obbligo di dichiarazione al ca-tasto

Non rileva la circostanza che l’impianto sia installato al suolo o che sia architettonicamente o parzialmente integra-to ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano

Impianti installati al suolo in cui il volume è inferiore a 150 m3

Non sussiste obbligo di dichiarazione al ca-tasto

Il volume è individuato dall’intera area destinata all’inter-vento (comprensiva degli spazi liberi che dividono i pan-nelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi

La ruralità degli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaiciAffinché sia riconosciuto il carattere di ruralità agli immobili ospitanti impianti fotovoltaici realizzati su fondi agricoli occorre che:l’azienda agricola esista, ossia si riscontri la presenza di terreni e beni strumentali correlati alla produzione agricola;l’energia sia prodotta dall’imprenditore agricolo nell’ambito dell’azienda;l’impianto fotovoltaico sia posto nel comune ove sono ubicati i terreni agricoli o in comuni limitrofi;sia soddisfatto almeno uno dei requisiti delineati al paragrafo 4 della circolare dell’Agenzia delle Entrate n°32 del 6 luglio 2009

(requisiti oggettivi che devono essere soddisfatti affinchè la produzione di energia fotovoltaica possa essere assimilata ad attività agricola connessa).

Agli immobili ospitanti le installazioni fotovoltaiche, censiti autonomamente e per i quali sussistono i requisiti per il riconoscimento del carattere di ruralità, qualora ricorra l’obbligo di dichiarazione al catasto va attribuita la categoria catastale D/10 (Fabbricati con funzioni produttive connesse alle attività agricole). Ai fini IMU assumono rilevanza con le relative aliquote agevolate.

Fisco

accatastamento degli immobili ospitanti impianti fotovoltaici

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varie

Lo Home BanKinG cHe conTRoLLa La Banca: cna PReSenTa “SicuRo!”

Boom di SeGnaLazioni SuGLi “oPeRaToRi eneL”a caccia di FiRme e FaTTuRe eneRGeTicHeaSQ e cna modena: “non fidatevi, segnalate al più presto questi tentativi”

E’ un servizio in fase di diffusione e che piace alle imprese che hanno, per necessità, più di un conto corrente: proposto da CNA e Solving, “SICURO!” ha già convinto molti. Per la semplicità di utilizzo, per l’utilità pratica, ma soprattutto per la sua unicità: tra i vari sistemi di “Home Banking” presenti sul mercato, “SICURO!” è l’unico a verificare con un click se la propria banca (o LE banche, quando più d’una) stia rispettando le condizioni stipulate con essa.

I costi fissi e variabili, gli interessi percentuali, le condizioni della Convenzione di Tesoreria CNA o quelle stabilite pri-vatamente con gli istituti bancari: “SICURO!” monitora tut-to, fornendo risposte immediate attraverso videate semplici, direttamente da un qualsiasi personal computer. In questo modo la gestione finanziaria può essere gestita velocemente e nel migliore dei modi: ad esempio, scegliere dove allocare all’incasso le fatture da presentare o dove indirizzare le Riba diventa un gioco da ragazzi.

Nato in combinazione con il servizio di Consulenza Finan-ziaria di CNA, “SICURO!” è l’unico servizio di CBI (Corpo-rate Banking Interbancario) a canone fisso (ed estremamente economico) a fornire questa forma di controllo automatizzato sul rispetto degli accordi stabiliti da parte delle banche: i dati - ricevuti direttamente dagli istituti di credito conven-zionati con CNA, oppure caricati manualmente - vengono elaborati istantaneamente. “SICURO!” permette di controlla-re in tempo reale i costi bancari e di confrontare gli oneri finanziari e le commissioni applicate dalle Banche.

Il servizio non richiede l’attivazione di un nuovo conto

corrente, né vincola l’Impresa ad alcun Istituto bancario. Non richiede l’installazione in locale, la manutenzione o l’ag-giornamento di alcun software: è fruibile online grazie alle proprie credenziali d’accesso, e garantisce assistenza tecnica 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Per maggiori informazioni sui contenuti e sui costi del pro-dotto o anche per chiederne una dimostrazione pratica, è possibile rivolgersi alle sede CNA più vicina o direttamente a

SOLVING - Franco Rossi [email protected]

Due giovani uomini, ben vestiti, un po’ insistenti. Al campanello - delle abitazioni private, ma stando alle ul-time segnalazioni, anche delle imprese - sostengono di essere operatori ENEL. Dicono poco altro, in realtà. Chiedo-no di vedere le fatture per verificare i consumi, poi propongono agevolazio-ni e restituzioni di depositi cauzionali,

Ovviamente inesistenti. Qualcuno può cadere nel tranello. E se questo qualcu-no, oltre alla visione di una fattura del proprio fornitore di energia, concede anche la propria firma, l’errore può essere sufficiente a determinare un in-volontario (e spesso sgradito) cambio di fornitore. CNA Modena e ASQ consu-lenze energetiche invitano gli associati a

prestare la massima attenzione a questo genere di tranello commerciale: sono tempi già difficili, e scoprire il fianco a simili tentativi può davvero affossare il morale. Se vi capitasse effettivamente di essere approcciati in questo modo, vi preghiamo di rivolgervi alla vostra sede CNA di riferimento per effettuare la segnalazione.

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ACCORDO QUADRO REGIONALE TESORERIA

Condizioni accordo del 1 dicembre 2012

AGGIORNATO AL29 NOVEMBRE 2012

VALIDO NEL MESE DIDICEMBRE 2012

➣ Banca Carim S.p.A. (ex Cassa di Risparmio di Rimini);➣ Banca di Imola S.p.A.(Gruppo bancario Cassa di Risparmio di Ravenna s.p.a.);➣ Banca di Romagna S.p.A. (Gruppo Cassa Risparmio di Cesena S.p.A.);➣ Banca Modenese S.p.A. (Gruppo bancario CariFe);➣ Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (ex Banca Agricola Mantovana);➣ Banca Monte Parma S.p.A. (Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.);➣ Cariparma gruppo Credit Agricole S.p.A. (Gruppo Cariparma Credit Agricole);➣ Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna (Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.);➣ Cassa di Risparmio di Cento S.p.A.;➣ Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. (Gruppo Cassa Risparmio di Cesena S.p.A.);➣ Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.;➣ Consorzio Banche Popolari (CO.BA.PO.):➥ BancaEtruria soc. coop. per azioni;➥ Banca di Piacenza soc. coop. per azioni;➥ Banca popolare Commercio & Industria (Gruppo Ubibanca);➥ Banca popolare dell’Emilia Romagna soc. coop. (Gruppo BPER compresa ex Banca CRV Cassa di Risparmio di Vignola);➥ Banca popolare di Milano Soc. Coop. a r.l.;➥ Banca popolare di Ravenna (Gruppo BPER);➥ Banco Popolare Gruppo Banco Popolare (Banca Popolare Verona, Banco S.Geminiano e S.Prospero, Banca popolare di Lodi s.p.a.);➥ Banca popolare Valconca;➥ Sanfelice 1893 Banca Popolare.

➣ Credito Emiliano S.p.A. (Gruppo Bancario Credem);➣ Federazione Banche di Credito Cooperativo Emilia Romagna (B.C.C.);➣ Intesa Sanpaolo S.p.A. (ex Carisbo);➣ UniCredit S.p.A. (ex. Unicredit Banca s.p.a.);➣ Unipol Banca S.p.A. (ex UGF Banca s.p.a.).

ISTITUTI DI CREDITO CONVENZIONATI ACCORDO REGIONALE TESORERIA:

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ACCORDO QUADRO REGIONALE TESORERIA

Condizioni accordo del 1 dicembre 2012

AGGIORNATO AL29 NOVEMBRE 2012

VALIDO NEL MESE DIDICEMBRE 2012

APPLICATE SUI FIDI UTILIZZATI:

Tipo fido FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3 FASCIA 4

FIDO CASSA

4,446% Euribor 3mmp

+4,250%

5,346% Euribor 3mmp

+5,150%

6,146% Euribor 3mmp

+5,950%

7,196% Euribor 3mmp

+7,00%

ANTICIPO SALVO BUON FINE (S.B.F.)

2,296% Euribor 3mmp

+2,100%

2,796% Euribor 3mmp

+2,600%

3,496% Euribor 3mmp

+3,300%

4,596% Euribor 3mmp

+4,400%

ANTICIPO FATTURE

2,896% Euribor 3mmp

+2,700%

3,596% Euribor 3mmp

+3,400%

4,396% Euribor 3mmp

+4,200%

5,096% Euribor 3mmp

+4,900%

(Euribor 3 m.m.p. = 3 mesi media mese precedente, 0,196% pubblicato Il Sole 24 Ore 29/11/2012)

La fascia di merito è attribuita dalla banca, in relazione alla classe di rischio (rating Basilea 2) dell’impresa.

DAL 1/1/2013 LE CONDIZIONI VARIERANNO COME SEGUE:

PRODOTTI Condizioni “fascia 1” Condizioni “fascia 2” Condizioni “fascia 3” Condizioni “fascia 4”

TASSO DARE SCOPERTO C/C

Euribor 3mm +4,250%

Euribor 3mm +5,150%

Euribor 3mm +6,300%

Euribor 3mm +7,500%

TASSO DARE PORTAFOGLIO

SBF

Euribor 3mm +2,400%

Euribor 3mm +2,900%

Euribor 3mm +3,800%

Euribor 3mm +4,900%

TASSO DARE ANTICIPO S/FATTURE

Euribor 3mm +3,000%

Euribor 3mm +3,700%

Euribor 3mm +4,700%

Euribor 3mm +5,400%

(Dal 1/1/2013 sono previste ulteriori variazioni)

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ACCORDO QUADRO REGIONALE TESORERIA

Condizioni accordo del 1 dicembre 2012

AGGIORNATO AL29 NOVEMBRE 2012

VALIDO NEL MESE DIDICEMBRE 2012

La Commissione Disponibilità Fondi (C.D.F.) o Corrispettivo Disponibilità Creditizia (C.D.C.) o Corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi (D.I.F.), sono applicati sui fidi concessi, indipendentemente dall’utilizzo, con addebito trime-strale, prevede le modalità di seguito dettagliate:a) Banche aderenti al Consorzio Banche Popolari (CO.BA.PO), banca Credem-Gruppo Credito Emiliano spa, banche aderenti

a Federazione Banche Credito Cooperativo Emilia Romagna, Unicredit Banca spa, mentre solo per Carisbo- Gruppo Intesa Sanpaolo, Cassa dei Risparmi di Forlì e Romagna-Gruppo Intesa Sanpaolo, applicano dal 1° aprile 2012, una commissione così calcolata:

Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3 Fascia 4

Trimestrale 0,15% 0,25% 0,30% 0,40%

Annuale 0,60% 1,00% 1,20% 1,60%

b) Commissione massima trimestrale 0,40%, annuale 1,60%, applicata esclusivamente sui FIDI DI CASSA A BREVE, dalla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a., (Gruppo Credit Agricole);

c) Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a. e Banca di Romagna s.p.a. (Gruppo Unibanca) applicano una commissione massima calcolata per importo e per fascia:

FIDO CONCESSO Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3 Fascia 4

Trimestrale >Fino -. 50.000

Annuale >

0,250%

1,000%

0,350%

1,400%

0,3625%

1,450%

0,375%

1,500%

Trimestrale >Da -. 50.000 a -. 500.000Annuale >

0,175%

0,700%

0,250%

1,000%

0,250%

1,000%

0,250%

1,000%

Trimestrale >Oltre -. 500.000

Annuale >

0,100%

0,400%

0,125%

0,500%

0,125%

0,500%

0,125%

0,500%

Le Banche aderenti all’Accordo, non indicate potranno applicare una delle opzioni qui sopra riportate.

Nel caso di concessione, modifica o revoca del fido, durante un trimestre, le percentuali saranno applicate in misura proporzionale all’importo e alla durata (giorni effettivi) degli affidamenti concessi, da parte di tutte le banche.

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ASSOCIATI CNA MODENA

VALUTE ALTRE COMMISSIONI

Prelievi con assegno data assegno Spese chiusure trimestrali -. 10,00

Versamenti contanti stesso giorno Spese di istruzione fido massimo ZERO

Versamento assegni circolari emessi dalla stessa banca

stesso giorno Spese per riga di estratti conto -. 1,10

Versamento assegni stesso sportello stesso giorno Modello di pagamento F24 ZERO

Versamento assegni stesso Istituto stesso giorno Altri attestati -. 1,25

Versamenti assegni bancari altri Istituti giorni lavorativi (*)

1 Commissioni per bonifico telematico -. 1,00

Versamenti assegni circolari altri Istituti giorni lavorativi (*) 3

Servizio internet banking monobanca, per nuove richieste pervenute banche per l’anno 2011, canone gratuito primi 6 mesi

ZERO

Effetti cartacei a scadenza stessa banca giorni lavorativi (*) 7 Sconto e incasso Salvo Buon Fine (SBF)

Ricevute bancarie supporto cartaceo. -. 2,85

Effetti cartacei a scadenza su altra banca giorni lavorativi (*) 8 Sconto e incasso Salvo Buon Fine (SBF)

Ricevute bancarie supporto magnetico. -. 2,53

Effetti cartacei a vista su stessa banca giorni lavorativi (*) 12 Sconto e incasso Salvo Buon Fine (SBF)

Ricevute bancarie invio telematico. -. 1,75

Effetti cartacei a vista su altra banca giorni lavorativi (*) 14 Effetti protestati 0,12%

RI.BA. sulla stessa banca giorni lavorativi (*) 0 Effetti protestati costo minimo -. 7,00

RI.BA. su altre banche giorni lavorativi (*) 1 Effetti protestati costo massimo -.

18,00

Ritorno insoluti su effetti e Ricevute bancarie (RIBA) -. 4,21

Effetti richiamati “omnicomprensivi di altri oneri” -. 8,00

ALTRI ONERI E COMMISSIONI PREVISTE DALL’ACCORDO REGIONALE DI TESORERIA:

Le condizioni dell’Accordo Quadro Regionale non comprendono tutti i tassi e le commissioni applicate sul conto corrente (esempio: tasso creditore, tasso fuori fido, indennità sconfinamento).I tassi e le commissioni non indicate nell’Accordo devono essere ricercate nel Foglio Informativo che ogni banca deve consegnare al cliente e pubbli-care a disposizione della clientela (esempio. consegna alla sottoscrizione del contratto di conto corrente, manifesti presso filiali, fogli sui siti web).Il Foglio Informativo è un documento obbligatorio per legge e indica le condizioni massime che la banca si impegna ad applicare, ogni condizione migliorativa, non sono ammesse condizioni peggiorative rispetto a quanto indicato nel Foglio informativo.

(*) Le valute devono essere comunque adeguate alla Direttiva sui servizi di Pagamento 2007/64/CE, Dlgs n.11 del 27/01/10

ACCORDO QUADRO REGIONALE TESORERIA

Condizioni accordo del 1 dicembre 2012

AGGIORNATO AL29 NOVEMBRE 2012

VALIDO NEL MESE DIDICEMBRE 2012

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