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ANASPED LA NOSTRA V O CE Federazione Nazionale Spedizionieri Doganali [email protected] - www.anasped.it Numero 4 - anno VI - Aprile 2018 BREXIT: prima versione del Withdrawal agreement B ruxelles, 28 Febbraio 2018. La Commis- sione Europea presenta una bozza del “Withdrawal Agreement” della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord dall’Unione Europea (UE) e dalla Comunità Europea per l’Energia Atomica (Euratom). Si tratta “solo” di una prima versione, sarà oggetto di integrazioni, discussioni, negoziati per arrivare, obiettivo Ottobre 2018, alla versione finale. Quest’ultima, una volta ratificata, aprirà il periodo di transi- zione. L’articolo 121 della bozza prevede infatti, fermo restando l’uscita del Regno Unito dall’UE il 30 Marzo 2019, una parentesi lunga quasi due anni. Si tratta di una “dilazione”, ri- chiesta dal Regno Unito e accordata dall’UE, che si chiuderà il 31 Dicembre 2020. Il “Withdrawal Agreement” offre una base per negoziare regole applicabili ai procedimenti ed alle questioni che saranno ancora aperte alla data in cui il Regno Unito cesserà di far parte degli “Stati Uniti d’Europa”, questioni numerose vista la condivisione e l’armoniz- zazione nel “matrimonio” UE – Regno Unito, durato più di quarant’anni. La bozza dell’Ac- cordo tocca, infatti, molteplici sfaccettature. Dai diritti ed obblighi dei cittadini alla proprietà intellettuale, passando per gli aspetti finanziari ed istituzionali. Ultimo, ma non meno impor- tante, la parte terza del draft è dedicata alla parte fiscale/doganale durante il periodo di transizione, temi “storici” dell’Unione Europea che conosciamo oggi. L’UE nasce, infatti, dall’esigenza di creare un mercato (e più in generale uno spazio) co- mune, unito al suo interno e compatto verso l’esterno. Alla base vi sono, semplificando e senza essere esaustivi, la libera circolazione delle merci (Parte Terza, Titolo II TFUE), la coo- perazione doganale ed amministrativa (Parte Terza, Titolo II Capo 2 TFUE e Parte Terza, Titolo XXIV TFUE), l’adozione di una posi- doganali Spedizionieri

ANASPED LA NOSTRA VO · guarda gli scambi com-merciali, i regimi doganali “in corso” e le merci in situazione di custodia temporanea, l’articolo 43 del draft pone il seguente

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ANASPEDLA NOSTRAVOCE

Federazione Nazionale Spedizionieri Doganali • [email protected] - www.anasped.it • Numero 4 - anno VI - Aprile 2018

BREXIT: prima versione del Withdrawal agreement

B ruxelles, 28 Febbraio 2018. La Commis-sione Europea presenta una bozza del

“Withdrawal Agreement” della Gran Bretagnae dell’Irlanda del Nord dall’Unione Europea(UE) e dalla Comunità Europea per l’EnergiaAtomica (Euratom). Si tratta “solo” di unaprima versione, sarà oggetto di integrazioni,discussioni, negoziati per arrivare, obiettivoOttobre 2018, alla versione finale. Quest’ultima,una volta ratificata, aprirà il periodo di transi-zione. L’articolo 121 della bozza prevedeinfatti, fermo restando l’uscita del Regno Unitodall’UE il 30 Marzo 2019, una parentesi lungaquasi due anni. Si tratta di una “dilazione”, ri-chiesta dal Regno Unito e accordata dall’UE,che si chiuderà il 31 Dicembre 2020.Il “Withdrawal Agreement” offre una base

per negoziare regole applicabili ai procedimentied alle questioni che saranno ancora apertealla data in cui il Regno Unito cesserà di farparte degli “Stati Uniti d’Europa”, questioni

numerose vista la condivisione e l’armoniz-zazione nel “matrimonio” UE – Regno Unito,durato più di quarant’anni. La bozza dell’Ac-cordo tocca, infatti, molteplici sfaccettature.Dai diritti ed obblighi dei cittadini alla proprietàintellettuale, passando per gli aspetti finanziaried istituzionali. Ultimo, ma non meno impor-tante, la parte terza del draft è dedicata allaparte fiscale/doganale durante il periodo ditransizione, temi “storici” dell’Unione Europeache conosciamo oggi.L’UE nasce, infatti, dall’esigenza di creare

un mercato (e più in generale uno spazio) co-mune, unito al suo interno e compatto versol’esterno. Alla base vi sono, semplificando e senza

essere esaustivi, la libera circolazione dellemerci (Parte Terza, Titolo II TFUE), la coo-perazione doganale ed amministrativa (ParteTerza, Titolo II Capo 2 TFUE e Parte Terza,Titolo XXIV TFUE), l’adozione di una posi-

doganali

Spedizionieri

2 ANASPED - FEDERAZIONE NAZIONALE SPEDIZIONIERI DOGANALI

zione comune verso l’esterno(Parte Quinta TFUE, in parti-colare Titolo II).Dal punto di vista della libera

circolazione e della cooperazione,la bozza di “Withdrawal Agree-ment” introduce continuità du-rante, ma anche dopo, il periododi transizione.In particolare, per quanto ri-

guarda gli scambi com-merciali, i regimi doganali“in corso” e le merci insituazione di custodiatemporanea, l’articolo 43del draft pone il seguenteprincipio generale: la le-gislazione applicabile adun’operazione nel mo-mento in cui la stessa haavuto inizio continua adessere valida sino al suocompletamento. L’oneredi provare quando è co-minciata una spedizionee lo status dei beni inquell’istante cade in capoal soggetto che effettual’operazione. La prova dello sta-tus unionale della merce non po-trà basarsi sulla presunzione exart. 153 Reg. UE 952/2013 madovrà essere fornita con i mezziprevisti all’art. 199 Reg. UE2447/2015. Così, ad esempio, una ditta

polacca che spedisce il 27 Di-cembre 2020 un camion di mer-ce, DAP Londra, dovrà provarel’inizio della spedizione con laCMR e lo status di merce unio-nale con un T2L. La ditta polacca,se non è emittente autorizzato,dovrà rivolgersi ad uno spedi-zioniere per l’emissione del do-cumento e farsi carico del costoamministrativo.La continuità nella coopera-

zione doganale ed amministrativaè espressa negli articoli 93 e se-guenti della bozza di Agreement.Mutua assistenza tra Regno Unito

e UK non solo durante il periododi transizione ma anche per i 3anni successivi al 31 Dicembre2020. Le aree di cooperazionesono dettagliate nell’Annex y +2 della bozza e vanno dalle im-poste indirette (Reg. UE904/2010 e Reg. UE 389/2012rispettivamente per IVA e ImposteSpeciali), al recupero degli oneri

doganali (Direttiva 2010/24/UE)e all’export control (art. 19 Reg.CE 428/2009).Ipotizziamo un movimento di

transito esterno che inizia a Bar-cellona e termina a Londra il 28Marzo 2019. Supponiamo che iltransito non sia stato appuratocorrettamente e che Barcellonachieda a Londra i risultati delcontrollo i primi di Aprile 2019,Londra dovrà prestare la colla-borazione necessaria nella pro-cedura di ricerca ex art. art. 310Reg. UE 2447/2015.Oppure immaginiamo una ditta

francese che a Novembre 2020esporta un prodotto acquistatoda un fornitore UK. A seguito diun controllo la dogana franceserichiede, a Gennaio 2021, unINF 4 all’esportatore ex art. 64Reg. UE 2447/2015. La doganacompetente nel Regno Unito non

potrà rifiutare l’emissione di dettodocumento.Per quanto riguarda, infine, la

posizione comune verso l’ester-no, dalla bozza di Agreementtraspare che durante il periododi transizione il Regno Unitopotrà continuare a beneficiaredegli accordi internazionali con-clusi dall’UE e della politica com-

merciale comune, rispet-tando tuttavia la compe-tenza esclusiva dell’UE inmateria (articoli 123-124del draft di “WithdrawalAgreement”).Una negoziazione di

nuovi accordi commercialiche dovrà necessariamen-te attendere il 2021 portaad un post 31 Dicembre2020 di incertezza. Ci sa-ranno dazi, barriere nontariffarie negli scambi UE-UK? Come verrà applicatala regola del cumulo, incaso di prodotti fabbricatiin UK, nell’attribuzione

dell’origine preferenziale? Se Regno Unito e UE sotto-

scriveranno un accordo di liberoscambio, seguendo ad esempioil modello svizzero, allora l’ab-battimento del dazio all’importa-zione nelle rispettive aree doga-nali dovrebbe fondarsi sulla tra-sformazione sufficiente, previstadall’eventuale accordo e, forse,potrebbe nuovamente essere ap-plicabile il cumulo con beni UK.Se, al contrario, Regno Unito

e UE manterranno in vita un’unio-ne doganale, le merci potrebberocircolare tra UK e UE senza pa-gamento del dazio in virtù dellalibera pratica, come accade conil documento ATR tra UE e Tur-chia, ma anche come succedegià oggi nell’UE. Tale soluzione,tuttavia, non offrirebbe rispostecirca l’applicazione del cumulo.

Elena Di Benedetto

I l Paese che nel mondo applica i dazi più alti sulleproprie esportazioni verso il resto del mondo sonole Bahamas. Secondo i dati dell’Organizzazione mon-diale per il commercio (WTO) l’arcipelago dei Caraibiapplica in media dazi superiori al 19 per cento su ciòche arriva sul suo territorio dagli altri Paesi del mondo. Gli Stati dell’Unione europea, invece,

adottano una media delle tariffe alleimportazioni del 3%, contro il2,4% degli Stati Uniti e il 4,4della Cina. La Russia invece ap-plica tariffe più alte sulle im-portazioni, pari inmedia al 5,9 percento. Alcunigrandi Stati comeil Brasile arrivanoa superare il 10 per cento. In realtà il calcolo

della media dei dazie delle tariffe cheun Paese applicadavvero è piuttosto complesso, perché i valori cam-biano molto grazie ad accordi tra i singoli Paesi, allezone di libero scambio (come l’accordo Nafta chelega Stati Uniti, Canada e Messico) e al peso cheuna merce ha davvero sul totale del commercio. Un dazio molto alto o molto basso su un bene

incide in modo diverso se quel prodotto viene acqui-stato in quantità molto piccole o se invece è molto ri-chiesto. In alcuni casi, per esempio, i beni importati alle Ba-

hamas possono subire un aumento del prezzo parianche all’85 per cento. Un dazio più alto su un bene importato da parte di

un Paese significa un aumento del prezzo di quelbene per i cittadini del Paese stesso e quindi il dazioscoraggia la sua importazione. Le Bahamas applicano dazi così elevati per tentare

di proteggere uno squilibrio enorme nei conti conl’estero: importano oltre 3 miliardi di dollari di merci ene esportano solo 400 milioni, soprattutto da e versogli Stati Uniti. In compenso le Bahamas esportanoservizi commerciali molto più di quanti ne importino.

Anche gli Usa hanno una differenza molto fortetra importazioni ed esportazioni. Gli Stati Unitisono il Paese del mondo con il maggior valore dibeni importati: 2.250 miliardi di dollari, seguitidall’Unione europea con quasi 1.900 miliardi di dol-

lari e dalla Cina, che importa prodotti per 1.580miliardi di dollari. La Cina invece è il Paese

con il maggior valore di espor-tazioni: i suoi beni vendutiall’estero valgono quasi2.100 miliardi di dollari e

nella classifica delleesportazioni èseguita dal-l’Unione eu-ropea con

1.900 miliardi edagli Stati Uniti,con 1.450 mi-liardi di dol-

lari. Lo scontro commerciale aperto da Donald Trumpnei confronti della Cina rischia di far salire i dazi com-merciali tra i due Paesi su un numero sempre mag-giore di prodotti, ma potrebbe estendersi anche adaltre nazioni, incluse quelle dell’Unione europea.

Daniele Spagnol

Ma in definitiva, chi applica i dazi più alti?

Venerdì 28 Settembre 2018ore 15,00

Consiglio Direttivo Anasped

Sabato 29 Settembre 2018 ore 09,30

Convegno diaggiornamento professionale

Hotel Riviera & Maximilian’s Strada Costiera, 22

34154 TRIESTE

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4 ANASPED - FEDERAZIONE NAZIONALE SPEDIZIONIERI DOGANALI

Il Friuli Venezia Giulia è unaterra di confine e di incontro dipopoli. La sua economia è stret-tamente legata al settore turistico,che nel caso specifico è la nauticada diporto. Aprilia Marittima-Lignano è il

complesso nautico diportistico piùgrande non solo del Nord-Est Ita-lia bensì d’Europa.Far parte dell’Europa ha portato

al cambiamento di diversi aspettinon solo generali ma specifici delsettore stesso. Da qui in particolarmodo l’ultimo nato: la Revisione delCodice della Nautica da Diporto. I cambiamenti apportati hanno

scaturito la necessità di trovare ilgiusto equilibrio fra Territorio, In-frastrutture, Dogana, Capitaneria,la Marina, la CCIAA e tutte le as-sociazioni di categoria. Tutti questiEnti hanno il compito di offrire al-l’Utente della Nautica di Diportolo strumento perfetto per navigarein sicurezza e per far crescere l’in-teresse verso questo settore trai-nante della nostra Economia. Siricorda tra l’altro che, a seguito diprecise disposizioni delle AutoritàCroate, viene richiesta per tutte leimbarcazioni da diporto, a seguitodi capillari controlli, la prova dello

status di imbarcazione comunita-ria nonché dell’avvenuto versa-mento dell’IVA. Alla luce delle nu-merose richieste di chiarimentoche pervengono alle Capitanerie,nonché numerose richieste diemissione del documento T2L, siricorda brevemente la norma asupporto del fatto che le autoritàCroate non riconoscono l’iscri-zione al registro di un paese UE ola bandiera di un paese UE comeprova che l’imbarcazione abbia lostatus comunitario o come provache abbia assolto il versamentodell’IVA; gli unici documenti rico-nosciuti sono, appunto, il T2L, lafattura originale contenente l’IVA,il contratto di leasing riportantel’IVA o altro documento dell’auto-rità fiscale attestante l’avvenutopagamento dell’IVA in un paesemembro UE. La normativa doganale comu-

nitaria in materia di posizione do-ganale delle merci, all’articolo 313,par. 1) del Reg.to n. 2454/93 (Ex-DAC), stabilisce la presunzionedello status comunitario dellemerci che si trovano sul territoriodoganale dell’UE, tranne nei casiin cui non si accerti diversamente.Tuttavia, ai sensi dell’articolo l’ar-

ticolo 313, par. 3), lett. b) delle“Ex-DAC”, le merci comunitarie,ad eccezione di quelle trasportatemediante un servizio regolare au-torizzato perdono tale status qua-lora siano trasportate via mare. Diconseguenza, all’atto della lororeintroduzione nel territorio doga-nale dell’UE, la posizione comu-nitaria deve essere dimostrata conla presentazione di apposita do-cumentazione, ovvero del T2L odella fattura originale di acquistoin cui risulti il pagamento dell’IVAin uno Stato membro dell’UE.Mentre per quanto riguarda i vei-coli stradali a motore, l’articolo 320delle “Ex-DAC” stabilisce che glistessi sono considerati comunitaria condizione che siano muniti ditarga e del documento d’immatri-colazione, analoga semplifica-zione non è stata prevista per leimbarcazioni da diporto per lequali, pertanto, occorre la presen-tazione del T2L o della fattura ori-ginale per attestare, appunto, laloro posizione comunitaria. Per-tanto, al fine di evitare ai diportistinazionali conseguenze relativeall’eventuale richiesta da partedelle Autorità doganali croate dellaprova dello status comunitariodelle imbarcazioni in questione, ènecessario richiedere, in man-canza di altro documento atte-stante la posizione comunitariadelle imbarcazioni, all’Ufficio delleDogane di competenza il sum-menzionato documento T2L. “Tecnicismi” che meritavano di

essere trattati da persone alta-mente qualificate in materia. Eccoche l’Associazione SpedizionieriDoganali del Friuli Venezia Giulia,nella persona del suo Presidente,Lorena Del Gobbo, è stata invitataall’interessante Convegno di Li-gnano del 7 Aprile per la tratta-zione di questo annoso problemache ha già “mietuto diverse vit-time” tra i vacanzieri estivi e tragli operatori che commerciano inimbarcazioni.

LA NAUTICA DA DIPORTO: Le sinergie che portano alla crescitaLignano Sabbiadoro Darsena Porto Vecchio