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INGEGNERIA CLINICA Il Risk Management applicato ai dispositivi medici: aspetti normativi di riferimento Ing. P. Balestra – Servizio di Ingegneria Clinica

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INGEGNERIA CLINICA

Il Risk Management applicato ai dispositivi medici:

aspetti normativi di riferimento

Ing. P. Balestra – Servizio di Ingegneria Clinica

Risk Management: le apparecchiature biomediche

La rapida introduzione ed evoluzione delle dotazioni tecnologiche

all’interno delle strutture sanitarie, ha favorito la possibilità di

sviluppare metodiche medico-chirurgiche più sofisticate ed efficaci

a fini diagnostici e curativi, ma ha anche moltiplicato le fonti di

rischio legate sia alle anomalie accidentali di funzionamento, sia

all’uso improprio involontario.

Circa 600.000 prodotti:

Apparecchiature biomediche: hanno la caratteristica di essere

beni durevoli, di avere necessità di collaudi, manutenzione, controlli

periodici (TAC, elettrobisturi, laser chirurgici/terapeutici, …)

Strumentario: accessori (pinze, manipoli,…)

Materiale di consumo: pronto all’uso, monouso, pluriuso (lastre,

siringhe, piastre per elettrobisturi, aghi, cateteri, …)

Protesi: stent, protesi d’anca, …

Software: RIS-PACS, LIS, CIS, …

HTA Processo di acquisizione

Accettazione e Collaudo

Manutenzione

Utilizzo clinico

Valutazione

DismissioneLa struttura sanitaria è una macchina complessa in continua evoluzione al cui interno convivono professionalità molto diverse tra loro e un insieme estremamente eterogeneo di apparecchiature.

Occorre sperimentare e sviluppare metodi e tecniche adeguate per la valutazione del rischio tecnologico associato all’evoluzione dinamica di un sistema complesso, quale quello medico ospedaliero e orientati alla valutazione permanente o ricorsiva (in tempo reale) del livello di sicurezza del paziente, mediante la creazione di nuovi strumenti di prevenzione, gestione e contenimento del rischio.

ANALISI DEL RISCHIO APPLICATA ALLE TECNOLOGIE BIOMEDICHE

COSTRUZIONE

IMMISSIONE SUL MERCATO

PROCESSO DI ACQUISTO

GESTIONE TECNOLOGIA E ANALISI DEI RISCHI

PROGETTAZIONE

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO FASI ATTORI COINVOLTI

COSTRUTTORE

FORNITORE

AZIENDA SANITARIA

AZIENDA SANITARIA (SIC)DIRETTIVE COMUNITARIE/NORME TECNICHE/PROCEDURE

NORME TECNICHE/DIRETTIVE COMUNITARIE

DIRETTIVE COMUNITARIE

DIRETTIVE COMUNITARIE

Fino al 1968 Legislatura prevalentemente nazionale.

I dispositivi medici devono essere costruiti ‘a regola d’arte’.

Interpretazione SOGGETTIVA

1968 – 1990 Legge 186/1968Norme generali per la sicurezza degli apparecchi elettromedicali + Norme Particolari. Esse prescrivono modalità di progetto, costruttive e a volte d’uso corretto.

criterio OGGETTIVO :

un’apparecchiatura che soddisfa la norma è costruita ‘a regola d’arte’

Evoluzione degli aspetti normativi

1990 – 2000 Direttiva Dispositivi Medici 93/42. Le Norme generali e particolari per la sicurezza non vengono sostituite.

RESPONSABILIZZAZIONE del COSTRUTTORE

• seguire il rapido progresso della tecnologia• preferibile normare le procedure di progettazione, di costruzione, di distribuzione, di manutenzione e d’uso dei dispositivi medici

• sistematizzare l’attività produttiva e distributiva

Evoluzione degli aspetti normativi

Le direttive comunitarie hanno modificato l’approccio alla progettazione, produzione,

commercializzazione e gestione dei

DISPOSITIVI MEDICI

L’Obbiettivo principale delle direttive comunitarie è quello di garantire la libera circolazione nel mercato

di prodotti conformi e di fissare per tutti gli stati membri un elevato livello di sicurezza per gli

utenti/consumatori

Direttive comunitarie

L’ Unione Europea ha predisposto tre normative di riferimento che riguardano il settore sanitario:

DIRETTIVA 93/42/CEE

DIRETTIVA 90/385/CEE

DIRETTIVA 98/79/CEE

Direttive comunitarie

DIRETTIVA 93/42/CEE

Riguarda i dispositivi medici

Recepita in Italia con il Dlgs n. 46/97 modificato con i Dlgs 95/98, 332/00, 271/02 e 2007/47/CE

Direttive comunitarie

Qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo

o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto

funzionamento, e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di:

diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia;

diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un

handicap;

studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico;

intervento sul concepimento;

il quale prodotto non eserciti l'azione principale, nel o sul corpo umano, cui è destinato,

con mezzi farmacologici o immunologici né mediante processo metabolico ma la cui

funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi

DISPOSITIVO MEDICO - [Direttiva 93/42/CEE aggiornata con la 2007/47/CE]

DIRETTIVA 90/385/CEE

Riguarda i dispositivi medici impiantabili attivi

Recepita in Italia con il Dlgs n. 507/92

Direttive comunitarie

DIRETTIVA 98/79/CEE

Riguarda i dispositivi medici diagnostici in vitro

Recepita in Italia con il Dlgs n. 46/97 modificato con i Dlgs 95/98 il 332/00 e 271/02

Direttive comunitarie

14/06/1993 Approvazione della Direttiva EuropeaEntro il 01/07/1994 Adozione e pubblicazione da parte degli stati membri delle

disposizioni legislative, regolamentari e amministrative01/01/1995 Applicazione da parte degli stati membri delle disposizioni

della direttiva ai nuovi dispositivi

24/02/1997 Recepimento della Direttiva in Italia con D.L. n°46 Fino al 14/06/1998 Gli stati membri ammettono l’immissione in commercio e

la messa i servizio dei dispositivi a condizione che essi siano conformi alla normativa in vigore sul loro territorio alla data del 31/12/1994

Dal 15/06/1998 Tutti i dispositivi medici sono soggetti a questa Direttiva

DIRETTIVA 93/42/CEE aggiornata con la 2007/47/CE

DIRETTIVA 93/42/CEE aggiornata con la 2007/47/CE

Definisce i dispositivi medici ed i loro fabbricanti

Definisce i requisiti essenziali cui devono soddisfare i Dispositivi Medici

Definisce quattro classi di appartenenza

Per ogni classe stabilisce i criteri per l’apposizione della marcatura CE

A chi è rivoltaFabbricanti

Gestori

Utilizzatori

Si applica a: dispositivi medici impiantabili non attivi dispositivi medici attivi non impiantabili dispositivi medici non attivi non impiantabili Accessori Software per il funzionamento dei dispositivi medici

Non si applica a: diagnostici in vitro (es: reagenti)

(si applica la direttiva diagnostici in vitro 98/79/CEE) dispositivi impiantabili attivi (es: cardiostimolatori)

(si applica la direttiva dispositivi medici impiantabili attivi 90/385/CEE)

Campo di applicazione

Direttiva 93/42/CEE

Dispositivi medici impiantabili non attivi

Campo di applicazione

Direttiva 93/42/CEE

Dispositivi medici attivi non impiantabili

Campo di applicazione

Direttiva 93/42/CEE

Dispositivi medici non attivi non impiantabili

Campo di applicazione

Direttiva 93/42/CEE

Accessori

Campo di applicazione

Direttiva 93/42/CEE

Dispositivi “di confine”

INCLUSIONI Autoclave Considerata come “accessorio” ad

esempio per sterilizzare i ferri chirurgici che sono DM

Lampada scialitica Considerata come “accessorio”, consente di assistere nell’uso altri DM in condizioni di maggiore sicurezza

Direttiva 93/42/CEE

• La sicurezza dei dispositivi

• L’affidabilità

• La minimizzazione del rischio

• La libera circolazione dei dispositivi all’interno della Comunità Europea

ObiettiviDirettiva 93/42/CEE

Per garantire questi obiettivi:

Fissa alcuni REQUISITI ESSENZIALI che ogni fabbricante deve dimostrare di avere rispettato durante le fasi di progettazione

e costruzione e commercializzazione dei singoli dispositivi

I REQUISITI ESSENZIALI

Definiscono i limiti di sicurezza e il livello di accettabilità di rischio di un dispositivo

(RISCHIO MINIMO ACCETTABILE)

ObiettiviDirettiva 93/42/CEE

Si limita a FISSARE i risultati che devono essere raggiunti senza imporre soluzioni tecniche per

ottenerli.

Questo per non limitare l’innovazione tecnologica

ObiettiviDirettiva 93/42/CEE

Il costruttore (oppure un suo mandatario nell’Unione Europea)

attesta che il prodotto soddisfa i requisiti essenziali delle direttive

applicabili a quel prodotto e che le procedure stabilite nelle

direttive sono state assolte, ad esempio è stata compilata la

dichiarazione di conformità, è stato predisposto il fascicolo

tecnico, ecc.

La marcatura CE è obbligatoria per un prodotto in uno Stato

membro che ha recepito almeno una direttiva applicabile a quel

prodotto, una volta terminato il periodo transitorio.

Marcatura CEDirettiva 93/42/CEE

Il marchio di qualità è volontario e attesta che il prodotto è conforme alle

norme relative, secondo le prove di tipo ed il controllo della produzione

condotte da un organismo indipendente (es. IMQ, TUV). Sullo stesso

prodotto possono coesistere la marcatura CE ed il marchio di qualità:

per distinguere anche per mezzo delle parole, oltre che nei significati, le

due modalità si parla di marcatura CE e di marchi di conformità alle

norme (o marchi di qualità).

Differenza fra marcatura CE e marchi di qualità

Direttiva 93/42/CEE

La normativa tecnica costituisce la documentazione più diretta e qualificata per la definizione operativa dei requisiti essenziali

obbligatori contenuti nelle Direttive

Le Norme tecniche

NORME TECNICHEnorma internazionale (IEC) norma europea (CENELEC) norma nazionale (CEI)

NORMA CEI 62-5

Generale per tutti gli apparecchi elettromedicali

NORME CEI PARTICOLARI 62-XX

Per apparecchi specifici

NORME CEI 64-8 sez. 710

Per gli impianti elettrici nei locali adibiti ad uso medico

Le Norme tecniche in ambito sanitario

LE NORME CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano)

COMITATO TECNICO 62 (CT 62-) APPARECCHIATURE

ELETTROMEDICALI

COMITATO TECNICO 64 (CT 64-) IMPIANTI ELETTRICI

• Hanno carattere “Volontario”

• Rappresentano secondo la legge 186 del 1968 le “Regole di buona tecnica”

• “Regola d’arte”

Le Norme tecniche

La Legge 186 del 1968 dispone:

Art. 1

“Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le

installazioni, gli impianti elettrici ed elettronici

devono essere realizzati e costruiti

a REGOLA D’ARTE”

Le Norme tecniche

Art. 2

“I materiali, le apparecchiature, i macchinari le

installazioni, gli impianti elettrici ed elettronici

realizzati secondo le norme CEI si considerano

a REGOLA D’ARTE”

Legge 186 del 1968

Specifica “una procedura mediante la quale il FABBRICANTE può identificare i pericoli associati a un dispositivo medico e ai suoi accessori, stimare e valutare i rischi associati a tali pericoli, controllare tali rischi e monitorare l’efficacia di tale controllo”

La Norma UNI CEI EN ISO 14971

“Dispositivi Medici – applicazione della gestione dei rischi ai Dispositivi Medici”

È basata su 4 principi fondamentali:

1. Analisi dei rischi

2. Valutazione dei rischi

3. Controllo dei rischi

4. Informazione post vendita

La Norma UNI CEI EN ISO 14971

Le direttive comunitarie e le norme tecniche tendono a garantire la sicurezza INTRINSECA del dispositivo medico. Permettono di ridurre al minimo il rischio ma non di eliminarlo completamente.

La valutazione del rischio eseguita dal fabbricante rappresenta un elemento importante ma non unico nella valutazione globale del rischio del dispositivo medico.

Pertanto…

La valutazione del rischio legata all’utilizzo del dispositivo medico (e non alla progettazione o costruzione) assume un’importanza strategica per la struttura ospedaliera in quanto permette la programmazione razionale degli interventi correttivi finalizzati alla minimizzazione dei rischi.

Ma…

E’ indiscutibile il coinvolgimento del DM negli incidenti, a causa

della sua sicura presenza e indubbio utilizzo durante l’erogazione

della prestazione sanitaria.

non è sempre facile stabilire• grado di coinvolgimento del DM• entità del contributo

all’interno del processo che ha condotto al verificarsi dell’incidente

Malfunzionamento

Errato utilizzo

Reazione allergica

Interazioni con l’ambiente

Alcune cause di coinvolgimento:

• difetti di fabbricazione• manutenzione preventiva e correttiva• manomissione• uso clinico inappropriato• cadute accidentali• utilizzo di accessori non consoni• pulizia non idonea

• connessione impianti• temperatura, umidità, luce• interferenza EMI o RFI

Utilizzatori: • appropriata formazione sull’uso in sicurezza del dispositivo,

consapevolezza dei propri limiti, apprezzabilità del dispositivo in termini di facilità di utilizzo e soddisfazione…

• Appropriata gestione e manutenzione delle tecnologie

Ambiente: • in termini organizzativi di stress mentale, eccessivo

rumore, scarsa illuminazione, stanze strette e poco efficienti, inadeguato numero di operatori sanitari, turni di lavoro mal distribuiti…

• aree estremamente critiche, presenza contemporanea di numerose tecnologie, impiantistica particolare

Dispositivo: rischio intrinseco specifico per ogni apparecchiatura caratterizzato dalla criticità, dai materiali di cui è costituita, dall’interfaccia con cui interagisce con l’utilizzatore e gli impianti

USO del DM

AMBIENTE

UTILIZZATORE

DISPOSITIVO

SICUREZZA

INSICUREZZA

Formazione

Training on the job

Mappatura dei rischi

Protocolli di sicurezza

Procedure manutenzione

preventiva

Azioni preventive e correttive da

implementare al fine di garantire

un uso sicuro, corretto ed

appropriato delle tecnologie

biomediche

…Cosa ci hanno insegnato SARS , Antrace, Mucca Pazza, Ebola, …

Evitare gli eccessi

Agire sui comportamenti

Fare una buona valutazione del rischio

Uso corretto dei Dispositivi di Protezione