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STUDIO PIANIFICAZIONE DISTRIBUTIVA

& MARKETING TERRITORIALE

DR. ROBERTO RONCHINI Strada Fellegara-Mola, 1132 - 29010 Alseno (PC)

3479672371 - TEL E FAX 0523947261 [email protected]

COMUNE DI

CASTEL ROZZONE Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO DEI MERCATI, DELLE FIERE, DEL COMMERCIO ITINERANTE,

DELLE ALTRE ATTIVITÀ E SPAZI DI VENDITA SU AREE PUBBLICHE ____________________________________

L.R. 2 febbraio 2010 n. 6

Edizione Settembre 2010

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I N D I C E G E N E R A L E

CARATTERISTICHE DI CASTEL ROZZONE

IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE regolamento dei mercati, delle fiere, del commercio itinerante, delle altre attività e spazi di vendita su aree pubbliche

IL MERCATO DEI CARBURANTI disciplina per la razionalizzazione della rete distributiva di carburanti

RETE DISTRIBUTIVA E PROGRAMMAZIONE criteri per l’attività di pianificazione e di gestione degli enti locali in materia commerciale

RETE E PROGRAMMAZIONE disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

MERCATO E DISTRIBUZIONE norme per lo sviluppo e la localizzazione delle rivendite di quotidiani e periodici

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1. IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 di riforma della disciplina del commercio ha dedicato

ampio spazio e un apposito Titolo (il X) al commercio al dettaglio su aree pubbliche; i

suoi principali contenuti:

può essere svolto su posteggi in concessione per 10 anni o in forma itinerante

è soggetto ad autorizzazione rilasciabile a persone fisiche o a società di persone

l’autorizzazione all’esercizio con uso di posteggio o itinerante è rilasciata

rispettivamente dal Sindaco del Comune sede del posteggio o di residenza/sede legale

dell’operatore e abilita anche alla partecipazione alle fiere su tutto il territorio

nazionale

la Regione determina gli indirizzi e le modalità di esercizio

il Comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla Regione, stabilisce:

l’ampiezza complessiva delle aree

modalità di assegnazione dei posteggi

le aree di valore storico, archeologico, artistico e ambientale, vietate o sottoposte a

condizioni particolari

i divieti o le limitazioni per motivi viabilistici, igienico-sanitari …

le norme procedurali di autorizzazione

le sanzioni e le procedure di revoca.

La Regione Lombardia ha emanato le norme di propria competenza:

L.R. 21 marzo 2000 n. 15 "Norme in materia di commercio su aree pubbliche in

attuazione del D. Lgs. n. 114/98", modificata e integrata da:

L.R. 31 marzo 2008 n. 8 "Normative in materia di commercio al dettaglio su aree

pubbliche”

D.C.R. 20 novembre 2007 n. VIII/466 "Definizione degli obiettivi di presenza e

sviluppo delle aree mercatali 2007-2009 ai sensi dell’art. 4, comma 3 della L.R.

15/2000"

e infine

L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio”,

Capo I Sezione III “Commercio su aree pubbliche”.

In seguito sono stati emanati

D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai

servizi nel mercato interno”

Circolare esplicativa 6 maggio 2010 n. 3635/C del Ministero dello Sviluppo

Economico

che la Regione Lombardia ha integrato con la propria

C.G.R. 2 aprile 2010 n. 3847

nonchè L. 30 luglio 2010 n. 122 “Misure urgenti...”, Titolo III “Sviluppo ed infrastrutture”,

art. 49, comma 4 bis (SCIA)

Nota esplicativa 16 settembre 2010 n. 1340 Ministro Semplificazione Normativa.

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2. CARATTERISTICHE DI CASTEL ROZZONE

Castel Rozzone è un comune di piccole dimensioni situato nella parte meridionale della

provincia di Bergamo, a 15 chilometri dal capoluogo.

Il territorio comunale confina:

a nord con Arcene

a est con Lurano e a sud-est con Brignano Gera d’Adda

a sud Treviglio

a sud-ovest con Treviglio.

Il comune è attraversato da vie di comunicazione:

SP 126

che lo collega a

SS 42 per Treviglio-Verdello

SP 121 per Brignano Gera d’Adda-Verdello.

Castel Rozzone, originariamente un piccolo borgo dedicato in prevalenza all’agricoltura,

cui in seguito si è affiancata la lavorazione del legno. Oggi, segno di continuità con il

passato, l’attività economicamente principale è la produzione di mobili in legno.

Il paese presenta una connotazione urbanistica caratterizzata da un nucleo centrale; nel

resto del territorio “le aree industriali, produttive e residenziali si presentano come un

tessuto compatto che si estende senza soluzione di continuità, ... lambendo i confini

amministrativi con Treviglio ed Arcene. La presenza di territori incolti è marginale se non

addirittura inesistente” (VAS di Castel Rozzone, Rapporto Ambientale, pag. 27).

La popolazione residente indica negli ultimi anni una costante, leggera tendenza

all’incremento, ma con una piccola inversione proprio nel 2009; negli ultimi 5 anni + 118

residenti (quasi + 4,3%, + 0,85% medio annuo, battuta d’arresto finale compresa).

TAVOLA 1 - DINAMICA DEMOGRAFICA

Anni Abitanti

1981

1991

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2.095

2.297

2.560

2.581

2.635

2.705

2.761

2.837

2.868

2.884

2.879

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3. LA SITUAZIONE A CASTEL ROZZONE

3.1 Consistenza attuale

Il commercio su aree pubbliche riveste a Castel Rozzone una discreta importanza,

soprattutto per i generi di largo consumo e alimentari carenti nella rete distributiva in sede

fissa.

Risultano rilasciate 9 autorizzazioni comunali per operatori itineranti, mentre al mercato

settimanale del martedì sono presenti 10 banchi (+ 1 coltivatore diretto).

TAVOLA 2 - OPERATORI SU AREE PUBBLICHE

Autorizzazioni

comunali

Banchi

al mercato

Alimentari

Non alimentari

TOTALE

3

6

9

4

6

10

Complessivamente il mercato settimanale svolge la funzione distributiva di un paio di

negozi di vicinato.

3.2 Ipotesi di sviluppo

Il commercio su aree pubbliche deve essere inserito nel più ampio contesto della rete

distributiva comunale; conseguentemente le stesse previsioni di sviluppo demografico,

urbanistico, del reddito, dei consumi... delineate nel piano in sede fissa possono essere

assunte anche per delineare l'asseto integrato del commercio su aree pubbliche.

A medio termine previsioni di sviluppo possono essere così sintetizzate:

realizzazione della progettata arteria a scorrimento veloce in territorio di Treviglio, a

ultimazione dell’anello esterno di Castel Rozzone

completamento del sistema industriale esistente a ovest del comune con un’area di

trasformazione produttiva in un lotto intercluso su via Monte Arera

realizzazione di un piano edilizio residenziale a medio-lungo termine che prevede la

disponibilità di 591 nuovi vani abitativi (dei quali 125 per risanamento del patrimonio

degradato) che porteranno in un decennio la popolazione locale a collocarsi non molto

al di sotto delle 3.500 unità.

La dimensione attuale del commercio su aree pubbliche è da considerarsi adeguata alle

caratteristiche del territorio.

Queste considerazioni dovrebbero consigliare di impostare il commercio su aree

pubbliche sulle seguenti linee direttrici:

mantenimento della situazione attuale.

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NORME E DIRETTIVE

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CAPITOLO I - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 1 - Istituzioni normative

Il commercio su aree pubbliche è disciplinato da

L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio”, Capo

I Sezione III “Commercio su aree pubbliche”..

L'attività può essere svolta:

A - in posteggi dati in concessione per 10 anni

B - in forma itinerante.

Il presente regolamento riguarda i mercati settimanali, feste, sagre e commercio itinerante; ha

validità temporale indeterminata e può essere aggiornato in qualsiasi momento.

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CAPITOLO II – MERCATO SETTIMANALE

Articolo 2 - Modalità di svolgimento

A Castel Rozzone si svolge 1 mercato settimanale con le seguenti modalità di spazio e tempo:

Area Giorno Alimentari

Non

alimentari TOTALE

Piazza Volontari del Sangue

Martedì

4

6

10 *

ORARI

Occupazione Posteggi

Vendita

Sgombero dell’area

07.00-08.00

08.00-13.00

13.00-13.30

* + 1 posteggio per coltivatori diretti

Nel corso dell’anno possono essere effettuate max 12 giornate di mercati straordinari (esclusi

Natale, Capodanno e Pasqua; anticipati in caso di coincidenza).

I posteggi alimentari sono suddivisi secondo le seguenti tipologie merceologiche:

alimentari vari (salumi, formaggi...)

carni e rosticceria

frutta e verdura

prodotti ittici

prodotti da forno e dolciumi.

Nella concessione di nuovi posteggi avranno priorità gli operatori che commercializzano

prodotti poco presenti al mercato stesso, nel settore alimentare alle merceologie poco presenti

(carni e rosticceria, prodotti ittici).

Articolo - 3 Disposizioni generali

Qualora ricada in un giorno festivo il mercato si intende automaticamente spostato al giorno non

festivo precedente, secondo un calendario predisposto entro la fine dell'anno dall'Ufficio

Commercio/Polizia Locale.

Per particolari motivi l'Amministrazione Comunale può determinare modifiche temporanee

delle aree, del giorno e degli orari.

L'Amministrazione può approvare apposite convenzioni con consorzi, società di servizi o

cooperative di operatori su aree pubbliche per la gestione dei servizi relativi al funzionamento di

mercati, fiere e feste.

Articolo 4 - Autorizzazione e concessione di posteggio

Il Comune rilascia l'autorizzazione al commercio su aree pubbliche al mercato e

contestualmente la relativa concessione di posteggio.

L'autorizzazione abilita all'esercizio in forma itinerante e alla partecipazione a fiere sull'intero

territorio nazionale.

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La concessione di posteggio ha durata decennale, alla scadenza si intende rinnovata per un

eguale periodo e può essere disdetta in qualunque momento dall'operatore concessionario.

Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse,

all'operatore deve essere assegnato un nuovo posteggio senza alcun onere per l'Amministrazione

Comunale.

Il nuovo posteggio è assegnato prioritariamente nello stesso mercato o in subordine in altra area

tenendo conto delle indicazioni dell'operatore.

Le attività che usino attrezzature potenzialmente pericolose (gas…) dovranno essere dislocate

nei posteggi più esterni del mercato.

Ai coltivatori diretti è rilasciata concessione di posteggio di durata decennale; alla domanda di

concessione deve essere allegata la certificazione della condizione di coltivatore diretto

rilasciata dal Comune di residenza.

Articolo 5 - Procedura per la concessione di posteggi disponibili

Quando si rendessero disponibili dei posteggi il Comune provvede:

a informare gli operatori presenti al mercato, che hanno diritto prioritario a trasferirsi per

miglioria nel posteggio libero

alla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione, possono essere inoltrate domande di autorizzazione/

concessione di posteggio.

Nella domanda l’operatore interessato dichiara e indica:

a. i dati anagrafici e il codice fiscale

b. il possesso dei requisiti morali e professionali (art. 20 L.R. 6/2010)

c. di non possedere più di 1 autorizzazione/concessione di posteggio nello stesso mercato

d. il mercato, il giorno di svolgimento, l’indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto

in concessione e il settore merceologico.

Le domande fuori termine si intendono respinte e non danno luogo ad alcun diritto di priorità

per il futuro.

L'assegnazione del posteggio sarà effettuata secondo i seguenti criteri, in ordine successivo di

priorità:

maggior numero di presenze

attestato di frequenza a corsi di formazione (art. 20 comma 4 a) L.R. 6/2010)

anzianità di iscrizione al Registro delle imprese

anzianità di commercio su aree pubbliche, attestata dal Registro delle Imprese

ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda.

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda il Comune formula la

graduatoria di assegnazione, contro la quale è ammessa istanza di revisione da presentarsi entro

i successivi 15 giorni; sull’istanza il Comune si pronuncia entro 15 giorni e l’esito dell’istanza è

pubblicato il giorno stesso della pronuncia.

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Articolo 6 - Trasferimento d'azienda e concessione di posteggio

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda comporta il trasferimento della

concessione di posteggio senza soluzione di continuità e con il mantenimento delle modalità

acquisite di presenza al mercato.

Articolo 7 - Sospensione dell’autorizzazione

Il Sindaco può disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a 20

giorni di calendario, nei seguenti casi di particolare gravità o di recidività (stessa violazione per

almeno 2 volte nel corso dell’anno):

mancato rispetto della pulizia di posteggio e dell’area di mercato

abusiva estensione di oltre 1/3 della superficie autorizzata

danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio

arboreo.

Articolo 8 - Revoca dell'autorizzazione

La revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio.

L'autorizzazione è revocata per:

mancato inizio dell'attività entro 6 mesi dal rilascio, salvo proroga in caso di comprovata

necessità

perdita dei requisiti di accesso all'attività (art. 6 L.R. 6/2010)

mancato rispetto dell’obbligo di esibire agli organi di vigilanza le autorizzazioni in originale

mancato assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali

previsti dalla disposizioni vigenti

mancata ripresa dell'attività entro 1 anno dal trasferimento in proprietà o gestione

dell'azienda

decadenza della concessione di posteggio qualora non venga utilizzato, senza giustificato

motivo, per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 mesi nel corso dell'anno,

escluse le assenze per malattia, maternità e servizio militare; la decadenza è automatica

in caso di morte del titolare, qualora entro 1 anno non venga presentata comunicazione di

reintestazione dell’autorizzazione/posteggio.

L’autorizzazione al commercio itinerante può essere revocata in caso di mancato svolgimento

dell’attività per più di 1 anno, salvo proroga per comprovata necessità non superiore a 3 mesi.

Per gravi e comprovati motivi può essere disposta una deroga dei termini di revoca per un

periodo non superiore a 6 mesi.

Articolo 9 - Registro di mercato e di spunta

Presso l'Ufficio di Polizia Locale è istituito:

REGISTRO DI MERCATO con l'elenco dei concessionari di posteggio, estremi

dell'autorizzazione, superficie assegnata, data e scadenza della concessione

REGISTRO DI SPUNTA con la graduatoria degli operatori spuntisti determinata in ordine

prioritario da:

più alto numero di presenze

a parità di presenze, maggior anzianità di autorizzazione propria.

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Per essere inseriti nella graduatoria gli spuntisti sono tenuti a osservare le stesse modalità di

presenza degli operatori concessionari di posteggio; gli spuntisti che nel corso dell’anno

risultino assenti a 16 mercati perdono il diritto all’inserimento nella graduatoria e all’anzianità

pregressa e possono essere riammessi l’anno successivo ripetendo la procedura di inserimento.

Articolo 10 - Presenza al mercato, perdita e assegnazione temporanea del posteggio

I concessionari che non si presentino entro le 08.00 possono incorrere per quel giorno nella

perdita dell'uso del posteggio.

Non sarà considerata assenza quella determinata da malattia o altri gravi motivi giustificati entro

10 giorni dalla ripresa dell'attività.

I posteggi temporaneamente liberi potranno essere assegnati agli operatori spuntisti presenti e

regolarmente registrati.

Hanno diritto a registrare la presenza gli operatori presenti alle operazioni di spunta entro le

08.00, purché dotati delle attrezzature di vendita e della merce.

L’assegnazione verrà effettuata secondo la graduatoria di spunta per tipologia merceologica.

I concessionari di posteggio che si presentino successivamente, possono solo occupare gli

eventuali posteggi ancora liberi, dopo l'assegnazione agli spuntisti.

Articolo 11 - Sistemazione delle attrezzature di vendita

I banchi di vendita, gli automarket, i veicoli e le attrezzature di vendita devono essere collocati

negli spazi assegnati al posteggio secondo la planimetria particolareggiata del mercato.

Non è permesso occupare passi carrabili; è vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi; qualora

non rientrino nella dimensione del posteggio i veicoli dovranno essere parcheggiati in normali

aree di sosta.

Articolo 12 - Viabilità

Nell'area del mercato è vietata la circolazione dei veicoli dalle ore 07.30 alle ore 13.30.

Deve essere assicurato il transito dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

Non deve essere ostacolato il transito degli operatori che, per gravi motivi, lascino il posteggio

prima dell'orario stabilito.

Articolo 13 - Esposizione dei documenti

Gli operatori durante le ore di vendita hanno l'obbligo di tenere esposto in modo ben visibile la

carta di esercizio, contenente gli elementi nominativi di identificazione personale e i titoli

autorizzatori (estremi dell’autorizzazione, iscrizione alla Cciaa e concessione di posteggio); gli

operatori devono essere in possesso dei documenti di autorizzazione e concessione in originale,

che dovranno essere esibiti a ogni richiesta degli organi di controllo.

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Articolo 14 - Operatori itineranti

Durante l'orario di svolgimento del mercato gli operatori itineranti dovranno osservare una

distanza, misurata per via stradale seguendo il percorso più breve, non inferiore a 300 metri

dall'area di mercato.

Articolo 15 - Decoro e ordine delle attrezzature di vendita

I banchi di vendita dovranno avere un'altezza minima di 50 cm dal suolo.

I venditori di fiori, piante, terraglie possono disporre i prodotti al suolo nei limiti della superficie

di posteggio assegnata.

I venditori hanno l'obbligo di curare esteticamente l'esposizione dei prodotti, che dovrà essere

contenuta nell'area assegnata non oltre la delimitazione del banco di vendita, senza ostacolare la

viabilità e disturbare i vicini di banco.

Le tende, gli ombrelloni e le aste reggitenda non possono sporgere più di 50 cm. dalla linea

anteriore dei banchi e devono essere posti ad altezza non inferiore a 2,00 metri dal piano terra.

Le tende, gli ombrelloni e le aste reggitenda non devono inoltre ostacolare il passaggio dei

pedoni nonchè l'agibilità di negozi, uffici, passi carrai e ingressi delle abitazioni.

Nell'area del mercato è vietato l'uso di altoparlanti o altri richiami acustici. La reclamizzazione

deve essere contenuta in limiti tali da non provocare disturbo ai consumatori e agli operatori

limitrofi.

Articolo 16 - Prezzi e modalità di vendita

I prodotti esposti sui banchi di vendita devono riportare in modo ben visibile e chiaro

l'indicazione del prezzo di vendita.

Gli operatori sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi,

vendite straordinarie, a peso netto, sottocosto, etichettatura prodotti e ogni altra norma di legge.

Articolo 17 - Igiene e pulizia

Nella vendita devono essere osservate tutte le norme igienico sanitarie in vigore e curata la

pulizia dei banchi e dell'area di posteggio in base alle disposizioni della raccolta differenziata.

Gli operatori del settore alimentare devono essere in possesso dei documenti di idoneità

sanitaria che devono essere esibiti a richiesta degli Organi di Controllo.

I rifiuti devono essere raccolti in sacchi trasparenti a perdere, ermeticamente chiusi e unitamente

ai grossi involucri come scatole, cartoni, cassette e simili devono essere ordinatamente

accatastati nell'area di posteggio, pronti per essere ritirati dal servizio di nettezza urbana.

E' vietato abbandonare scarti e rifiuti sparsi al suolo o in contenitori diversi da quelli prescritti.

Articolo 18 - Pagamento dei tributi

La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento della tassa di occupazione di spazi e

aree pubbliche e della tassa sui rifiuti solidi urbani (Tosap, Tarsu); le modalità di pagamento

sono disciplinate dalle norme del Regolamento Comunale.

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CAPITOLO III – FIERE, SAGRE E ALTRE MANIFESTAZIONI

Articolo 19 - Procedure di partecipazione

Gli operatori interessati a partecipare a sagre/manifestazioni devono far pervenire al Comune,

almeno 60 giorni prima della data di svolgimento, una domanda, che può essere cumulativa per

più eventi, e deve contenere dati anagrafici e di residenza, generi trattati, numero di iscrizione al

Registro Ditte della CCIAA (carta di esercizio).

Il posteggio alle fiere può essere dato in concessione decennale.

Successivamente verrà stilata una graduatoria di assegnazione dei posteggi in base ai seguenti

criteri di priorità:

maggior numero di presenze effettive

maggior numero di presenze in graduatoria

anzianità di commercio sulle aree pubbliche, attestata dal Registro delle Imprese

continuità di partecipazione negli ultimi 5 anni

ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda.

La graduatoria è affissa all'Albo comunale almeno 15 giorni prima della data di inizio della

manifestazione ed è disponibile anche all'Ufficio di Polizia Locale.

L'Ufficio di Polizia Locale comunica agli operatori la posizione in graduatoria convocandoli

contemporaneamente per l'assegnazione dei posteggi, che saranno scelti in ordine di graduatoria

dagli operatori presenti con contestuale rilascio della concessione.

Eventuali posteggi non occupati entro le ore 8.00, orario d’inizio della vendita, saranno

assegnati a operatori presenti secondo l’ordine di graduatoria o, esaurita quest’ultima, secondo i

precedenti criteri di priorità per l’assegnazione dei posteggi.

Alle sagre/altre manifestazioni si applicano le disposizioni vigenti per il mercato settimanale, in

quanto compatibili per analogia.

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CAPITOLO IV - ATTIVITA’ ITINERANTI

Articolo 20 - Commercio itinerante

La domanda di rilascio dell’autorizzazione è inoltrata con lettera raccomandata r.r. e si intende

accolta qualora il Comune non comunichi all’operatore interessato il provvedimento di diniego

entro 90 giorni.

Gli operatori possono esercitare l’attività:

in forma itinerante, effettuando soste per il tempo necessario a servire la clientela, con

divieto di tornare nel medesimo nell’arco della stessa giornata e di posizionarsi a meno di

250 metri da altro operatore itinerante

nelle fiere sull’intero territorio regionale e nazionale

ai mercati, nei posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati

a domicilio dei consumatori.

Gli orari di vendita corrispondono a quelli per il commercio in sede fissa.

In analogia con il commercio in sede fissa, che non prevede alcuna distanza fra punti vendita,

anche i commercianti itineranti possono esercitare la propria attività senza essere tenuti a

osservare distanze da negozi in sede fissa di merceologia similare.

Nell’orario di svolgimento di mercati, sagre e fiere… gli operatori itineranti dovranno

mantenere una distanza, misurata per via stradale secondo il percorso più breve, non inferiore a

300 mt dall’area dell’evento.

Per motivi di viabilità non è permesso il commercio itinerante nelle seguenti aree:

lungo tutto corso Europa

lungo l’intera SP 127 fino all’incrocio semaforico di via Treviglio-intersezione SS per

Arcene.

Gli operatori possono sostare nelle cosiddette “piazze morte” indicate dall’Amministrazione e

secondo orari concordati con l’Amministrazione stessa.

Gli operanti itineranti di somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti a seguire le

seguenti disposizioni:

localizzarsi a 30 metri almeno dal ciglio stradale, per motivi di sicurezza e igienico-sanitari

conservare pulita l’area in cui si colloca e le immediate vicinanze

rispettare le norme igienico-sanitarie vigenti

disporre di contenitori per i rifiuti a raccolta differenziata

disporre di servizi igienici.

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CAPITOLO V - SANZIONI

Articolo 21 - Sanzioni

Le violazioni del presente regolamento sono sanzionate secondo quanto previsto dagli artt. 27 e

33 della L.R. 6/2010:

esercizio del commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal

territorio previsto: sanzione amministrativa da 1.500 a 10.000 euro e confisca delle

attrezzature e della merce

violazione delle limitazione e dei divieti stabiliti per l’esercizio del commercio su aree

pubbliche: sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro.

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COMUNE DI

CASTEL ROZZONE Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO DEI MERCATI, DELLE FIERE, DEL COMMERCIO ITINERANTE,

DELLE ALTRE ATTIVITÀ E SPAZI DI VENDITA SU AREE PUBBLICHE ____________________________________

L.R. 2 febbraio 2010 n. 6

Edizione Settembre 2010

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I N D I C E

1.

2.

IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

CARATTERISTICHE DI CASTEL ROZZONE

pag.

pag.

3

4

3.

3.1

3.2

LA SITUAZIONE A CASTEL ROZZONE

Consistenza attuale

Ipotesi di sviluppo

pag.

pag.

pag.

6

6

6

NORME E DIRETTIVE

pag.

7

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3

1. IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 di riforma della disciplina del commercio ha dedicato

ampio spazio e un apposito Titolo (il X) al commercio al dettaglio su aree pubbliche; i

suoi principali contenuti:

può essere svolto su posteggi in concessione per 10 anni o in forma itinerante

è soggetto ad autorizzazione rilasciabile a persone fisiche o a società di persone

l’autorizzazione all’esercizio con uso di posteggio o itinerante è rilasciata

rispettivamente dal Sindaco del Comune sede del posteggio o di residenza/sede legale

dell’operatore e abilita anche alla partecipazione alle fiere su tutto il territorio

nazionale

la Regione determina gli indirizzi e le modalità di esercizio

il Comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla Regione, stabilisce:

l’ampiezza complessiva delle aree

modalità di assegnazione dei posteggi

le aree di valore storico, archeologico, artistico e ambientale, vietate o sottoposte a

condizioni particolari

i divieti o le limitazioni per motivi viabilistici, igienico-sanitari …

le norme procedurali di autorizzazione

le sanzioni e le procedure di revoca.

La Regione Lombardia ha emanato le norme di propria competenza:

L.R. 21 marzo 2000 n. 15 "Norme in materia di commercio su aree pubbliche in

attuazione del D. Lgs. n. 114/98", modificata e integrata da:

L.R. 31 marzo 2008 n. 8 "Normative in materia di commercio al dettaglio su aree

pubbliche”

D.C.R. 20 novembre 2007 n. VIII/466 "Definizione degli obiettivi di presenza e

sviluppo delle aree mercatali 2007-2009 ai sensi dell’art. 4, comma 3 della L.R.

15/2000"

e infine

L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio”,

Capo I Sezione III “Commercio su aree pubbliche”.

In seguito sono stati emanati

D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai

servizi nel mercato interno”

Circolare esplicativa 6 maggio 2010 n. 3635/C del Ministero dello Sviluppo

Economico

che la Regione Lombardia ha integrato con la propria

C.G.R. 2 aprile 2010 n. 3847

nonchè L. 30 luglio 2010 n. 122 “Misure urgenti...”, Titolo III “Sviluppo ed infrastrutture”,

art. 49, comma 4 bis (SCIA)

Nota esplicativa 16 settembre 2010 n. 1340 Ministro Semplificazione Normativa.

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2. CARATTERISTICHE DI CASTEL ROZZONE

Castel Rozzone è un comune di piccole dimensioni situato nella parte meridionale della

provincia di Bergamo, a 15 chilometri dal capoluogo.

Il territorio comunale confina:

a nord con Arcene

a est con Lurano e a sud-est con Brignano Gera d’Adda

a sud Treviglio

a sud-ovest con Treviglio.

Il comune è attraversato da vie di comunicazione:

SP 126

che lo collega a

SS 42 per Treviglio-Verdello

SP 121 per Brignano Gera d’Adda-Verdello.

Castel Rozzone, originariamente un piccolo borgo dedicato in prevalenza all’agricoltura,

cui in seguito si è affiancata la lavorazione del legno. Oggi, segno di continuità con il

passato, l’attività economicamente principale è la produzione di mobili in legno.

Il paese presenta una connotazione urbanistica caratterizzata da un nucleo centrale; nel

resto del territorio “le aree industriali, produttive e residenziali si presentano come un

tessuto compatto che si estende senza soluzione di continuità, ... lambendo i confini

amministrativi con Treviglio ed Arcene. La presenza di territori incolti è marginale se non

addirittura inesistente” (VAS di Castel Rozzone, Rapporto Ambientale, pag. 27).

La popolazione residente indica negli ultimi anni una costante, leggera tendenza

all’incremento, ma con una piccola inversione proprio nel 2009; negli ultimi 5 anni + 118

residenti (quasi + 4,3%, + 0,85% medio annuo, battuta d’arresto finale compresa).

TAVOLA 1 - DINAMICA DEMOGRAFICA

Anni Abitanti

1981

1991

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2.095

2.297

2.560

2.581

2.635

2.705

2.761

2.837

2.868

2.884

2.879

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3. LA SITUAZIONE A CASTEL ROZZONE

3.1 Consistenza attuale

Il commercio su aree pubbliche riveste a Castel Rozzone una discreta importanza,

soprattutto per i generi di largo consumo e alimentari carenti nella rete distributiva in sede

fissa.

Risultano rilasciate 9 autorizzazioni comunali per operatori itineranti, mentre al mercato

settimanale del martedì sono presenti 10 banchi (+ 1 coltivatore diretto).

TAVOLA 2 - OPERATORI SU AREE PUBBLICHE

Autorizzazioni

comunali

Banchi

al mercato

Alimentari

Non alimentari

TOTALE

3

6

9

4

6

10

Complessivamente il mercato settimanale svolge la funzione distributiva di un paio di

negozi di vicinato.

3.2 Ipotesi di sviluppo

Il commercio su aree pubbliche deve essere inserito nel più ampio contesto della rete

distributiva comunale; conseguentemente le stesse previsioni di sviluppo demografico,

urbanistico, del reddito, dei consumi... delineate nel piano in sede fissa possono essere

assunte anche per delineare l'asseto integrato del commercio su aree pubbliche.

A medio termine previsioni di sviluppo possono essere così sintetizzate:

realizzazione della progettata arteria a scorrimento veloce in territorio di Treviglio, a

ultimazione dell’anello esterno di Castel Rozzone

completamento del sistema industriale esistente a ovest del comune con un’area di

trasformazione produttiva in un lotto intercluso su via Monte Arera

realizzazione di un piano edilizio residenziale a medio-lungo termine che prevede la

disponibilità di 591 nuovi vani abitativi (dei quali 125 per risanamento del patrimonio

degradato) che porteranno in un decennio la popolazione locale a collocarsi non molto

al di sotto delle 3.500 unità.

La dimensione attuale del commercio su aree pubbliche è da considerarsi adeguata alle

caratteristiche del territorio.

Queste considerazioni dovrebbero consigliare di impostare il commercio su aree

pubbliche sulle seguenti linee direttrici:

mantenimento della situazione attuale.

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NORME E DIRETTIVE

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CAPITOLO I - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 1 - Istituzioni normative

Il commercio su aree pubbliche è disciplinato da

L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio”, Capo

I Sezione III “Commercio su aree pubbliche”..

L'attività può essere svolta:

A - in posteggi dati in concessione per 10 anni

B - in forma itinerante.

Il presente regolamento riguarda i mercati settimanali, feste, sagre e commercio itinerante; ha

validità temporale indeterminata e può essere aggiornato in qualsiasi momento.

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CAPITOLO II – MERCATO SETTIMANALE

Articolo 2 - Modalità di svolgimento

A Castel Rozzone si svolge 1 mercato settimanale con le seguenti modalità di spazio e tempo:

Area Giorno Alimentari

Non

alimentari TOTALE

Piazza Volontari del Sangue

Martedì

4

6

10 *

ORARI

Occupazione Posteggi

Vendita

Sgombero dell’area

07.00-08.00

08.00-13.00

13.00-13.30

* + 1 posteggio per coltivatori diretti

Nel corso dell’anno possono essere effettuate max 12 giornate di mercati straordinari (esclusi

Natale, Capodanno e Pasqua; anticipati in caso di coincidenza).

I posteggi alimentari sono suddivisi secondo le seguenti tipologie merceologiche:

alimentari vari (salumi, formaggi...)

carni e rosticceria

frutta e verdura

prodotti ittici

prodotti da forno e dolciumi.

Nella concessione di nuovi posteggi avranno priorità gli operatori che commercializzano

prodotti poco presenti al mercato stesso, nel settore alimentare alle merceologie poco presenti

(carni e rosticceria, prodotti ittici).

Articolo - 3 Disposizioni generali

Qualora ricada in un giorno festivo il mercato si intende automaticamente spostato al giorno non

festivo precedente, secondo un calendario predisposto entro la fine dell'anno dall'Ufficio

Commercio/Polizia Locale.

Per particolari motivi l'Amministrazione Comunale può determinare modifiche temporanee

delle aree, del giorno e degli orari.

L'Amministrazione può approvare apposite convenzioni con consorzi, società di servizi o

cooperative di operatori su aree pubbliche per la gestione dei servizi relativi al funzionamento di

mercati, fiere e feste.

Articolo 4 - Autorizzazione e concessione di posteggio

Il Comune rilascia l'autorizzazione al commercio su aree pubbliche al mercato e

contestualmente la relativa concessione di posteggio.

L'autorizzazione abilita all'esercizio in forma itinerante e alla partecipazione a fiere sull'intero

territorio nazionale.

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La concessione di posteggio ha durata decennale, alla scadenza si intende rinnovata per un

eguale periodo e può essere disdetta in qualunque momento dall'operatore concessionario.

Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse,

all'operatore deve essere assegnato un nuovo posteggio senza alcun onere per l'Amministrazione

Comunale.

Il nuovo posteggio è assegnato prioritariamente nello stesso mercato o in subordine in altra area

tenendo conto delle indicazioni dell'operatore.

Le attività che usino attrezzature potenzialmente pericolose (gas…) dovranno essere dislocate

nei posteggi più esterni del mercato.

Ai coltivatori diretti è rilasciata concessione di posteggio di durata decennale; alla domanda di

concessione deve essere allegata la certificazione della condizione di coltivatore diretto

rilasciata dal Comune di residenza.

Articolo 5 - Procedura per la concessione di posteggi disponibili

Quando si rendessero disponibili dei posteggi il Comune provvede:

a informare gli operatori presenti al mercato, che hanno diritto prioritario a trasferirsi per

miglioria nel posteggio libero

alla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione, possono essere inoltrate domande di autorizzazione/

concessione di posteggio.

Nella domanda l’operatore interessato dichiara e indica:

a. i dati anagrafici e il codice fiscale

b. il possesso dei requisiti morali e professionali (art. 20 L.R. 6/2010)

c. di non possedere più di 1 autorizzazione/concessione di posteggio nello stesso mercato

d. il mercato, il giorno di svolgimento, l’indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto

in concessione e il settore merceologico.

Le domande fuori termine si intendono respinte e non danno luogo ad alcun diritto di priorità

per il futuro.

L'assegnazione del posteggio sarà effettuata secondo i seguenti criteri, in ordine successivo di

priorità:

maggior numero di presenze

attestato di frequenza a corsi di formazione (art. 20 comma 4 a) L.R. 6/2010)

anzianità di iscrizione al Registro delle imprese

anzianità di commercio su aree pubbliche, attestata dal Registro delle Imprese

ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda.

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda il Comune formula la

graduatoria di assegnazione, contro la quale è ammessa istanza di revisione da presentarsi entro

i successivi 15 giorni; sull’istanza il Comune si pronuncia entro 15 giorni e l’esito dell’istanza è

pubblicato il giorno stesso della pronuncia.

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Articolo 6 - Trasferimento d'azienda e concessione di posteggio

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda comporta il trasferimento della

concessione di posteggio senza soluzione di continuità e con il mantenimento delle modalità

acquisite di presenza al mercato.

Articolo 7 - Sospensione dell’autorizzazione

Il Sindaco può disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a 20

giorni di calendario, nei seguenti casi di particolare gravità o di recidività (stessa violazione per

almeno 2 volte nel corso dell’anno):

mancato rispetto della pulizia di posteggio e dell’area di mercato

abusiva estensione di oltre 1/3 della superficie autorizzata

danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio

arboreo.

Articolo 8 - Revoca dell'autorizzazione

La revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio.

L'autorizzazione è revocata per:

mancato inizio dell'attività entro 6 mesi dal rilascio, salvo proroga in caso di comprovata

necessità

perdita dei requisiti di accesso all'attività (art. 6 L.R. 6/2010)

mancato rispetto dell’obbligo di esibire agli organi di vigilanza le autorizzazioni in originale

mancato assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali

previsti dalla disposizioni vigenti

mancata ripresa dell'attività entro 1 anno dal trasferimento in proprietà o gestione

dell'azienda

decadenza della concessione di posteggio qualora non venga utilizzato, senza giustificato

motivo, per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 mesi nel corso dell'anno,

escluse le assenze per malattia, maternità e servizio militare; la decadenza è automatica

in caso di morte del titolare, qualora entro 1 anno non venga presentata comunicazione di

reintestazione dell’autorizzazione/posteggio.

L’autorizzazione al commercio itinerante può essere revocata in caso di mancato svolgimento

dell’attività per più di 1 anno, salvo proroga per comprovata necessità non superiore a 3 mesi.

Per gravi e comprovati motivi può essere disposta una deroga dei termini di revoca per un

periodo non superiore a 6 mesi.

Articolo 9 - Registro di mercato e di spunta

Presso l'Ufficio di Polizia Locale è istituito:

REGISTRO DI MERCATO con l'elenco dei concessionari di posteggio, estremi

dell'autorizzazione, superficie assegnata, data e scadenza della concessione

REGISTRO DI SPUNTA con la graduatoria degli operatori spuntisti determinata in ordine

prioritario da:

più alto numero di presenze

a parità di presenze, maggior anzianità di autorizzazione propria.

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Per essere inseriti nella graduatoria gli spuntisti sono tenuti a osservare le stesse modalità di

presenza degli operatori concessionari di posteggio; gli spuntisti che nel corso dell’anno

risultino assenti a 16 mercati perdono il diritto all’inserimento nella graduatoria e all’anzianità

pregressa e possono essere riammessi l’anno successivo ripetendo la procedura di inserimento.

Articolo 10 - Presenza al mercato, perdita e assegnazione temporanea del posteggio

I concessionari che non si presentino entro le 08.00 possono incorrere per quel giorno nella

perdita dell'uso del posteggio.

Non sarà considerata assenza quella determinata da malattia o altri gravi motivi giustificati entro

10 giorni dalla ripresa dell'attività.

I posteggi temporaneamente liberi potranno essere assegnati agli operatori spuntisti presenti e

regolarmente registrati.

Hanno diritto a registrare la presenza gli operatori presenti alle operazioni di spunta entro le

08.00, purché dotati delle attrezzature di vendita e della merce.

L’assegnazione verrà effettuata secondo la graduatoria di spunta per tipologia merceologica.

I concessionari di posteggio che si presentino successivamente, possono solo occupare gli

eventuali posteggi ancora liberi, dopo l'assegnazione agli spuntisti.

Articolo 11 - Sistemazione delle attrezzature di vendita

I banchi di vendita, gli automarket, i veicoli e le attrezzature di vendita devono essere collocati

negli spazi assegnati al posteggio secondo la planimetria particolareggiata del mercato.

Non è permesso occupare passi carrabili; è vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi; qualora

non rientrino nella dimensione del posteggio i veicoli dovranno essere parcheggiati in normali

aree di sosta.

Articolo 12 - Viabilità

Nell'area del mercato è vietata la circolazione dei veicoli dalle ore 07.30 alle ore 13.30.

Deve essere assicurato il transito dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

Non deve essere ostacolato il transito degli operatori che, per gravi motivi, lascino il posteggio

prima dell'orario stabilito.

Articolo 13 - Esposizione dei documenti

Gli operatori durante le ore di vendita hanno l'obbligo di tenere esposto in modo ben visibile la

carta di esercizio, contenente gli elementi nominativi di identificazione personale e i titoli

autorizzatori (estremi dell’autorizzazione, iscrizione alla Cciaa e concessione di posteggio); gli

operatori devono essere in possesso dei documenti di autorizzazione e concessione in originale,

che dovranno essere esibiti a ogni richiesta degli organi di controllo.

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Articolo 14 - Operatori itineranti

Durante l'orario di svolgimento del mercato gli operatori itineranti dovranno osservare una

distanza, misurata per via stradale seguendo il percorso più breve, non inferiore a 300 metri

dall'area di mercato.

Articolo 15 - Decoro e ordine delle attrezzature di vendita

I banchi di vendita dovranno avere un'altezza minima di 50 cm dal suolo.

I venditori di fiori, piante, terraglie possono disporre i prodotti al suolo nei limiti della superficie

di posteggio assegnata.

I venditori hanno l'obbligo di curare esteticamente l'esposizione dei prodotti, che dovrà essere

contenuta nell'area assegnata non oltre la delimitazione del banco di vendita, senza ostacolare la

viabilità e disturbare i vicini di banco.

Le tende, gli ombrelloni e le aste reggitenda non possono sporgere più di 50 cm. dalla linea

anteriore dei banchi e devono essere posti ad altezza non inferiore a 2,00 metri dal piano terra.

Le tende, gli ombrelloni e le aste reggitenda non devono inoltre ostacolare il passaggio dei

pedoni nonchè l'agibilità di negozi, uffici, passi carrai e ingressi delle abitazioni.

Nell'area del mercato è vietato l'uso di altoparlanti o altri richiami acustici. La reclamizzazione

deve essere contenuta in limiti tali da non provocare disturbo ai consumatori e agli operatori

limitrofi.

Articolo 16 - Prezzi e modalità di vendita

I prodotti esposti sui banchi di vendita devono riportare in modo ben visibile e chiaro

l'indicazione del prezzo di vendita.

Gli operatori sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi,

vendite straordinarie, a peso netto, sottocosto, etichettatura prodotti e ogni altra norma di legge.

Articolo 17 - Igiene e pulizia

Nella vendita devono essere osservate tutte le norme igienico sanitarie in vigore e curata la

pulizia dei banchi e dell'area di posteggio in base alle disposizioni della raccolta differenziata.

Gli operatori del settore alimentare devono essere in possesso dei documenti di idoneità

sanitaria che devono essere esibiti a richiesta degli Organi di Controllo.

I rifiuti devono essere raccolti in sacchi trasparenti a perdere, ermeticamente chiusi e unitamente

ai grossi involucri come scatole, cartoni, cassette e simili devono essere ordinatamente

accatastati nell'area di posteggio, pronti per essere ritirati dal servizio di nettezza urbana.

E' vietato abbandonare scarti e rifiuti sparsi al suolo o in contenitori diversi da quelli prescritti.

Articolo 18 - Pagamento dei tributi

La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento della tassa di occupazione di spazi e

aree pubbliche e della tassa sui rifiuti solidi urbani (Tosap, Tarsu); le modalità di pagamento

sono disciplinate dalle norme del Regolamento Comunale.

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CAPITOLO III – FIERE, SAGRE E ALTRE MANIFESTAZIONI

Articolo 19 - Procedure di partecipazione

Gli operatori interessati a partecipare a sagre/manifestazioni devono far pervenire al Comune,

almeno 60 giorni prima della data di svolgimento, una domanda, che può essere cumulativa per

più eventi, e deve contenere dati anagrafici e di residenza, generi trattati, numero di iscrizione al

Registro Ditte della CCIAA (carta di esercizio).

Il posteggio alle fiere può essere dato in concessione decennale.

Successivamente verrà stilata una graduatoria di assegnazione dei posteggi in base ai seguenti

criteri di priorità:

maggior numero di presenze effettive

maggior numero di presenze in graduatoria

anzianità di commercio sulle aree pubbliche, attestata dal Registro delle Imprese

continuità di partecipazione negli ultimi 5 anni

ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda.

La graduatoria è affissa all'Albo comunale almeno 15 giorni prima della data di inizio della

manifestazione ed è disponibile anche all'Ufficio di Polizia Locale.

L'Ufficio di Polizia Locale comunica agli operatori la posizione in graduatoria convocandoli

contemporaneamente per l'assegnazione dei posteggi, che saranno scelti in ordine di graduatoria

dagli operatori presenti con contestuale rilascio della concessione.

Eventuali posteggi non occupati entro le ore 8.00, orario d’inizio della vendita, saranno

assegnati a operatori presenti secondo l’ordine di graduatoria o, esaurita quest’ultima, secondo i

precedenti criteri di priorità per l’assegnazione dei posteggi.

Alle sagre/altre manifestazioni si applicano le disposizioni vigenti per il mercato settimanale, in

quanto compatibili per analogia.

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CAPITOLO IV - ATTIVITA’ ITINERANTI

Articolo 20 - Commercio itinerante

La domanda di rilascio dell’autorizzazione è inoltrata con lettera raccomandata r.r. e si intende

accolta qualora il Comune non comunichi all’operatore interessato il provvedimento di diniego

entro 90 giorni.

Gli operatori possono esercitare l’attività:

in forma itinerante, effettuando soste per il tempo necessario a servire la clientela, con

divieto di tornare nel medesimo nell’arco della stessa giornata e di posizionarsi a meno di

250 metri da altro operatore itinerante

nelle fiere sull’intero territorio regionale e nazionale

ai mercati, nei posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati

a domicilio dei consumatori.

Gli orari di vendita corrispondono a quelli per il commercio in sede fissa.

In analogia con il commercio in sede fissa, che non prevede alcuna distanza fra punti vendita,

anche i commercianti itineranti possono esercitare la propria attività senza essere tenuti a

osservare distanze da negozi in sede fissa di merceologia similare.

Nell’orario di svolgimento di mercati, sagre e fiere… gli operatori itineranti dovranno

mantenere una distanza, misurata per via stradale secondo il percorso più breve, non inferiore a

300 mt dall’area dell’evento.

Per motivi di viabilità non è permesso il commercio itinerante nelle seguenti aree:

lungo tutto corso Europa

lungo l’intera SP 127 fino all’incrocio semaforico di via Treviglio-intersezione SS per

Arcene.

Gli operatori possono sostare nelle cosiddette “piazze morte” indicate dall’Amministrazione e

secondo orari concordati con l’Amministrazione stessa.

Gli operanti itineranti di somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti a seguire le

seguenti disposizioni:

localizzarsi a 30 metri almeno dal ciglio stradale, per motivi di sicurezza e igienico-sanitari

conservare pulita l’area in cui si colloca e le immediate vicinanze

rispettare le norme igienico-sanitarie vigenti

disporre di contenitori per i rifiuti a raccolta differenziata

disporre di servizi igienici.

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15

CAPITOLO V - SANZIONI

Articolo 21 - Sanzioni

Le violazioni del presente regolamento sono sanzionate secondo quanto previsto dagli artt. 27 e

33 della L.R. 6/2010:

esercizio del commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal

territorio previsto: sanzione amministrativa da 1.500 a 10.000 euro e confisca delle

attrezzature e della merce

violazione delle limitazione e dei divieti stabiliti per l’esercizio del commercio su aree

pubbliche: sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro.

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STUDIO PIANIFICAZIONE DISTRIBUTIVA

& MARKETING TERRITORIALE

Dr. ROBERTO RONCHINI

Strada Fellegara-Mola, 1132 - 29010 Alseno (Pc)

3479672371 - TEL e FAX 0523947261 [email protected]

COMUNE DI

CASTEL ROZZONE Provincia di Bergamo

DISCIPLINA PER LA RAZIONALIZZAZIONE

DELLA RETE DISTRIBUTIVA DI CARBURANTI

____________________________________

L.R. 2 febbraio 2010 n. 6

Edizione Settembre 2010

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2

I N D I C E

1.

2.

3.

3.1

4.

INTRODUZIONE

CARATTERISTICHE DI CASTEL ROZZONE

IL MERCATO E LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI

La situazione a Castel Rozzone

IPOTESI DI SVILUPPO

NORME E DIRETTIVE

pag. 3

" 4

" 5

" 8

" 9

" 10

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3

1. INTRODUZIONE

Con il D.P.C.M. 8 luglio 1978 (successivamente aggiornato dal DPCM 31 dicembre

1982) sono state emanate le prime direttive alle Regioni per l’esercizio delle funzioni

delegate in materia di distribuzione dei carburanti.

Le direttive prevedevano:

riduzione del numero complessivo degli impianti, fino a raggiungere gradualmente

l’erogato medio europeo per impianto

predisposizione di un piano di ristrutturazione e razionalizzazione della rete di

distributori da parte della Regione.

Dopo successivi interventi legislativi e regolamentari è stato emanato il D. Lgs. 11

febbraio 1999 n. 32 (parzialmente modificato dal D. Lgs. 8 settembre 1999 n. 346) che

determina norme per liberalizzare la distribuzione, competenze comunali e regionali e

direttive per l’autorizzazione e il trasferimento nell’ottica di riduzione del numero di

impianti.

La Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 ha modificato il Titolo V della

Costituzione trasferendo alle Regioni la potestà legislativa in materia di commercio, fra

cui ovviamente anche la distribuzione di carburanti.

Conseguentemente, la Regione Lombardia ha emanato:

L.R. 5 ottobre 2004 n. 24 “Disciplina per la razionalizzazione e l’ammodernamento

della rete distributiva dei carburanti”

D.C.R. 15 dicembre 2004 n. VII/1137 “Programma di razionalizzazione della rete

distributiva di carburanti”

D.G.R. 11 febbraio 2005 n. 7/20635 “Procedure amministrative per l’installazione

degli impianti e per l’esercizio dell’attività di distribuzione dei carburanti”

D.G.R. 23 gennaio 2008 n. 8/6493 “Disciplina per la razionalizzazione e

l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti. – Applicazione della deroga

di cui all’art. 9/bis, c. 2, L.R. 24/04”

L.R. 7 agosto 2008 n. 25 “Disciplina per la razionalizzazione e l’ammodernamento

della rete distributiva dei carburanti”

e infine

L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio”,

Capo IV “Vendita di carburanti per uso di autotrazione”.

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4

2. CARATTERISTICHE DI CASTEL ROZZONE

Castel Rozzone è un comune di piccole dimensioni situato nella parte meridionale della

provincia di Bergamo, a 15 chilometri dal capoluogo.

Il territorio comunale confina:

a nord con Arcene

a est con Lurano e a sud-est con Brignano Gera d’Adda

a sud Treviglio

a sud-ovest con Treviglio.

Il comune è attraversato da vie di comunicazione:

SP 126

che lo collega a

SS 42 per Treviglio-Verdello

SP 121 per Brignano Gera d’Adda-Verdello.

Castel Rozzone, originariamente un piccolo borgo dedicato in prevalenza all’agricoltura,

cui in seguito si è affiancata la lavorazione del legno. Oggi, segno di continuità con il

passato, l’attività economicamente principale è la produzione di mobili in legno.

Il paese presenta una connotazione urbanistica caratterizzata da un nucleo centrale; nel

resto del territorio “le aree industriali, produttive e residenziali si presentano come un

tessuto compatto che si estende senza soluzione di continuità, ... lambendo i confini

amministrativi con Treviglio ed Arcene. La presenza di territori incolti è marginale se

non addirittura inesistente” (VAS di Castel Rozzone, Rapporto Ambientale, pag. 27).

La popolazione residente indica negli ultimi anni una costante, leggera tendenza

all’incremento, ma con una piccola inversione proprio nel 2009; negli ultimi 5 anni + 118

residenti (quasi + 4,3%, + 0,85% medio annuo, battuta d’arresto finale compresa).

TAVOLA 1 - DINAMICA DEMOGRAFICA

Anni Abitanti

1981

1991

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2.095

2.297

2.560

2.581

2.635

2.705

2.761

2.837

2.868

2.884

2.879

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5

3. IL MERCATO E LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI

Il mercato dei carburanti per autotrazione è costituito da benzine, gasolio, gpl e metano

(ancora abbastanza marginale sebbene in forte crescita, così come più che marginali sono

i consumi di energie poco o non inquinanti).

Le vendite presso la rete dei distributori da parte delle compagnie operanti a livello

nazionale sono riportate nella tavola che segue.

TAVOLA 2 - DINAMICA VENDITE CARBURANTI (migliaia di tonnellate)

2003 2004 2007 2008 2009 Δ %

09-03

BENZINA

Lombardia

ITALIA

GASOLIO

Lombardia

ITALIA

GPL

ITALIA

TOTALE

Provincia di Bergamo

Lombardia

ITALIA

2.468

15.181

2.177

13.630

1.209

4.645

28.867

2.284

14.316

2.291

14.682

1.106

4.575

28.924

1.869

11.712

2.631

16.862

942

4.500

29.516

1.742

10.918

2.628

16.839

1.004

481

4.370

28.761

1.677

10.510

2.651

16.984

1.101

4.328

28.595

- 32

- 31

+ 22

+ 25

- 9

- 6,8

- 1

A questi dati vanno aggiunte le vendite, non elevate, di alcuni operatori autonomi,

nonché quelle di grandi imprese, imprese di trasporti... che dispongono di impianti propri

extra-rete, significativi soprattutto per il gasolio.

Per il 2010 non sono disponibili dati di consumo disaggregati su base territoriale, ma solo

dati globali che evidenziano in Italia, nel periodo gennaio-agosto sulle reti stradali:

benzina: - 6,2% (- 439 mila ton)

gasolio: + 1,42% (+ 160 mila ton)

gpl: + 15,23% (+ 109 mila ton)

i consumi petroliferi complessivi solo nel mese di agosto hanno segnato un

incremento dei consumi rispetto al medesimo periodo 2009: + 2,6%.

TAVOLA 3 - VENDITE PER ABITANTE E DISTRIBUTORE 2008 (tonnellate)

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6

Per

abitante

Per

distributore

Provincia di Bergamo

Lombardia

ITALIA

0,4

0,4-0,5

0,480

1.3/1.350

1.4/1.500

1.3/1.400

In Italia sulle autostrade nel 2008 vi erano 464 distributori, in Lombardia, in provincia di

Bergamo 2.

I distributori con gpl e metano negli ultimi 2 anni sono in progressiva crescita: nel 2008

in Italia erano quasi il 7% della rete, in Lombardia oltre il 6% (2,4% di distributori di

metano in provincia di Bergamo); si stima che a inizio 2010 le quote siano più che

raddoppiate.

TAVOLA 4 - DINAMICA COMPLESSIVA DISTRIBUTORI

2004

2005 2006 2007 2008 di cui autostrada

con

gasolio

con

gpl

Provincia di Bergamo

Regione Lombardia

ITALIA

2.988

21.334

2.969

21.298

2.971

21.430

2.937

21.312

340

2.923

21.360

57

464

2.849

20.972

167

1.425

Secondo altri dati nel 2008 in Lombardia i distributori erano 3.052, mentre nel 2009 i

distributori di e/o con gpl sono diventati 2.355.

TAVOLA 5 - DINAMICA DISTRIBUTORI DI METANO

2002

2004 2008 2010

maggio Δ %

10-02 **

Lombardia

ITALIA

29

392

45

477

67

642

90 + 19 *

742 + 75 *

+ 210%

+ 89% * in via di apertura; ** su impianti già attivi

Se si prescinde dalla forte crescita degli impianti a gpl e metano, risulta evidente che la

rete distributiva, sia nazionale sia lombarda, è caratterizzata da una forte staticità, ancor

più evidenziata dal confronto seguente.

La rete europea 2008

Numero p v % Self Service/Post pay Erogato medio *

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7

Austria 2.802 70 2.314

Belgio 3.255 64 2.066

Danimarca 2.012 100 1.764

Finlandia 2.029 100 2.490

Francia 12.699 n.d. 3.340

Germania 14.826 99 3.014

Italia 22.800 32 1.539

Olanda 3.620 98 2.830

Norvegia 1.610 100 2.214

Polonia 6.854 98 2.427

Portogallo 2.700 51 2.726

Regno Unito 9.283 96 4.404

Spagna 9.046 36 3.300

Svezia 3.586 100 2.227

Svizzera 3.637 95 1.450 * Metri cubi di benzina e gasolio

I prodotti derivati dal petrolio sono destinati a una sensibile riduzione dovuta al

progresso tecnologico verso l’impiego di carburanti alternativi (idrogeno, oli vegetali,

energia elettrica) e il risparmio energetico.

A medio e lungo termine l’Unione Petrolifera formula le seguenti previsioni:

TAVOLA 6 - PREVISIONI DI CONSUMO IN ITALIA AL 2025 (migliaia di tonnellate)

2010

2015

2020 2025 Δ %

25-10

Benzina

Gasolio

Gpl

Biocarburanti

TOTALE

9.850

16.800

1.210

250

27.860

7.830

17.520

1.360

920

26.710

6.725

17.250

1.700

1.515

25.678

6.510

16.920

1.800

1.310

25.675

- 34

+ 0,7

+ 49

+ 424

- 7,8

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8

3.1 La situazione a Castel Rozzone A settembre 2010 è autorizzato 1 impianto in via Dante Alighieri.

L’impianto è dotato di self service pre-pay, ma non dispone di servizi per il veicolo (autofficina, lavaggio...) e per l’automobilista (bar ristoro...). Non esistono distributori di gpl e di metano.

TAVOLA 8 - ABITANTI/IMPIANTO 2008

Abitanti per impianto

CASTEL ROZZONE Provincia di Bergamo Regione Lombardia ITALIA

2.884

3.161 3.192

2.810

A Castel Rozzone la presenza di impianti è favorita dall’attraversamento della SP 126 ed è più che sufficiente per le esigenze locali di servizio, essendo la disponibilità di impianti in rapporto ai residenti superiore del 23% a quella media provinciale e del 66% a quella media regionale.

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9

4. IPOTESI DI SVILUPPO

Attualmente l’impianto di Castel Rozzone, considerata la mobilità della popolazione

residente e l’assenza di arterie a ampio scorrimento di traffico, è da considerarsi

sufficiente e adeguato alle esigenze del comune (sebbene i servizi accessori al veicolo e

all’automobilista non esistano e non esista nemmeno distribuzione di gpl e/o metano, ma

in futuro saranno trasferiti all’esterno del territorio comunale).

Viceversa, la localizzazione risulta infelice, frutto di scelte insediative superate che

privilegiavano l’accentramento del servizio a scapito della scorrevolezza viabilistica e la

comodità d’accesso.

Si ritiene pertanto, conformemente agli orientamenti e alle disposizioni del PGT, di

trasferire l’impianto nell’area appositamente individuata dallo strumento urbanistico in

corso Europa, nei pressi di via Sant’Anna.

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10

NORME E DIRETTIVE

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11

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Istituzioni normative

La regolamentazione degli impianti di distribuzione di carburante è predisposta ai sensi di:

L.R. 2 febbraio 2010 n. 6, Capo IV “Vendita di carburanti per uso di autotrazione”.

Articolo 2 – Durata

Il piano di localizzazione degli impianti costituisce un adeguamento degli strumenti urbanistici,

ha validità indeterminata e deve essere rinnovato nel caso di significative trasformazioni del

mercato e del sistema distributivo stesso, di revisione degli strumenti urbanistici, nonché di

emanazione di nuove disposizioni legislative.

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12

CAPITOLO II – CRITERI DI PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO

Articolo 3 – Suddivisione del territorio comunale in zone

Il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti zone:

Centro Storico

Area Esterna.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti

Sono autorizzabili, per ampliamento e trasferimento, le seguenti tipologie:

impianti a metano e/o gpl

impianto con attività non oil: area di dimensione elevata con distribuzione carburanti, servizi

per il veicolo (lavaggio, officina, vendita articoli per il veicolo ...) e per la persona (vendita

articoli diversi, bar-ristorazione, servizi per la comunicazione...)

impianto con attività oil: distribuzione di soli carburanti e accessori per il veicoli senza altri

servizi.

Non sono previsti impianti senza gestore (chioschi, punti isolati...).

Articolo 5 – Obiettivi di razionalizzazione

A medio termine sono previste le seguenti misure:

nessun nuovo impianto

trasferimento dell’impianto esistente nell’area appositamente individuata dagli strumenti

urbanistico in corso Europa, nei pressi di via Sant’Anna.

Articolo 6 – Modifiche degli impianti

Non soggette ad autorizzazione le modifiche relative agli impianti per prodotti già autorizzati e

l’installazione di impianti automatici di pagamento, per le quali è sufficiente la preventiva

comunicazione al Comune.

Le modifiche di potenziamento degli impianti con nuovi prodotti sono soggette ad

autorizzazione e agli indici di edificabilità.

Articolo 7 – Orario obbligatorio

Le disposizioni relative agli orari di apertura prevedono:

orario minimo settimanale: 52 ore

orario obbligatorio

◦ estivo (1 maggio-30 settembre): 07.30-12.30; 15.30-19.30

◦invernale (1 ottobre-30 aprile): 07.30-12.30; 15.00-19.00.

Il Comune, d’intesa con le associazioni di categoria e con i gestori degli impianti, favorisce

l’adozione di orari differenziati in modo da garantire il più ampio spettro di apertura quotidiana

fra le 05.30 e le 21.30, limiti massimi stabiliti dalla normativa regionale.

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STUDIO PIANIFICAZIONE DISTRIBUTIVA

& MARKETING TERRITORIALE

DR. ROBERTO RONCHINI

Strada Fellegara-Mola, 1132 - 29010 Alseno (PC)

3479672371 - TEL E FAX 0523947261 [email protected]

COMUNE DI

CASTEL ROZZONE Provincia di Bergamo

CRITERI PER L’ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE E DI GESTIONE

DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA COMMERCIALE

____________________________________

L.R. 2 febbraio 2010 n. 6

Edizione Settembre 2010

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2

I N D I C E

1.

2.

3.

3.1

3.2

4.

5.

5.1

5.2

5.3

5.4

INTRODUZIONE

CARATTERISTICHE DI CASTEL ROZZONE

ANALISI DELLA RETE DISTRIBUTIVA

Commercio in sede fissa

Commercio su aree pubbliche

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

PROGRAMMAZIONE

Sviluppo demografico e urbanistico

Reddito, consumi, vendite

Disposizioni e indirizzi regionali

Criteri di programmazione comunale

pag.

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

3

5

6

6

10

11

12

12

12

18

20

CRITERI E NORME PROCEDIMENTALI " 22

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3

1. INTRODUZIONE

La programmazione commerciale è stata introdotta dalla Legge 11 giugno 1971 n. 426, la

quale prescriveva che i Comuni elaborassero un Piano di sviluppo e adeguamento della

rete di vendita per favorire una più razionale evoluzione della struttura distributiva.

Il Piano doveva prefiggersi alcuni obiettivi fondamentali:

determinare il limite massimo di superficie della rete di vendita per generi di largo e

generale consumo (tabelle I, Ia, II, VI, VIII e IX);

determinare la superficie minima dei punti vendita in modo da tendere al graduale

conseguimento di una più ampia dimensione media;

promuovere e favorire lo sviluppo delle tecniche di distribuzione moderne.

Dopo quasi 30 anni la disciplina della Legge 426 è stata modificata dal D. Lgs. 31 marzo

1998 n. 114 “Riforma della disciplina del settore commercio”, che prevede:

riduzione da 14 tabelle a 2 soli settori merceologici: alimentare e non alimentare

3 tipologie degli esercizi: vicinato, medie e grandi strutture (in base a parametri di

superficie di vendita variabili secondo la dimensione abitativa dei comuni)

semplice comunicazione al Comune di apertura, trasferimento e ampliamento per gli

esercizi di vicinato

autorizzazione comunale per le medie strutture

conferenza di servizi (Regione, Provincia, Comune) per l'autorizzazione a grandi

strutture

competenza delle Regioni a definire gli indirizzi generali per l'insediamento delle

attività commerciali secondo particolari obiettivi

competenza delle Regioni a definire i criteri di pianificazione urbanistica

commerciale (inserimento negli strumenti urbanistici comunali delle aree da destinare

a insediamenti commerciali e in particolare a medie e grandi strutture di vendita; spazi

per parcheggio, centri storici, arredo urbano...).

La Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 ha modificato il Titolo V della

Costituzione trasferendo alle Regioni la potestà legislativa in materia di commercio.

Il Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 “Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la

promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e la

liberalizzazione di settori produttivi”, convertito con modifiche nella Legge 4 agosto

2006 n. 248 ha dettato nuove regole nel settore della distribuzione commerciale

eliminando i seguenti limiti e prescrizioni:

iscrizioni a registri abilitanti o possesso di requisiti professionali soggettivi (esclusi

quelli riguardanti la tutela della salute e igienico-sanitaria degli alimenti)

rispetto di distanze minime fra esercizi

limitazioni quantitative all’assortimento merceologico

rispetto di quote di mercato o di vendita

divieti generali a vendite promozionali (se non prescritti dal diritto comunitario)

autorizzazioni preventive e limitazioni temporali a vendite promozionali, tranne che

nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione

divieto o autorizzazione preventiva per il consumo immediato dei prodotti di

gastronomia in esercizi di vicinato.

La Regione Lombardia ha emanato:

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4

Legge Regionale 23 luglio 1999 n. 14 “Norme in materia di commercio in attuazione

del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114”

Regolamento Regionale 21 luglio 2000 n. 3 “Regolamento di attuazione della L.R. 23

luglio 1999 n. 14 per il settore del commercio”

Regolamento Regionale 24 dicembre 2001 n. 9 “Modifiche al R.R. 21 luglio 2000 n.

3”

Deliberazione Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le

Province Autonome 12 ottobre 2000 n. 344 “Definizione dei contenuti di una

modulistica univoca da utilizzare per le comunicazioni e le autorizzazioni”

Legge Regionale 22 luglio 2002 n. 15 “Legge di semplificazione 2001.

Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di

semplificazione amministrativa e di delegificazione”

Deliberazione Giunta Regionale 18 dicembre 2003 n. 7/15716 “Programma triennale

per lo sviluppo del settore commerciale 2003-2005: modalità applicative e criteri

urbanistici...”

Deliberazione Consiglio Regionale 2 ottobre 2006 n. VIII/215 “Programma triennale

per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008”

Deliberazione Consiglio Regionale 13 marzo 2007 n. VIII/351 “Indirizzi generali per

la valutazione di piani e programmi”

Deliberazione Consiglio Regionale 13 marzo 2007 n. VIII/352 “Indirizzi generali per

la programmazione urbanistica del settore commerciale”

Legge Regionale 2 aprile 2007 n. 8 “Disposizioni in materia di attività sanitarie e

socio-sanitarie”

Deliberazione Giunta Regionale 4 luglio 2007 n. 8/5054 “Modalità applicative del

Programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008”

Deliberazione Giunta Regionale 21 novembre 2007 n. 8/5913 “Criteri urbanistici per

l’attività di pianificazione e di gestione degli Enti Locali in materia commerciale”

Deliberazione Giunta Regionale 5 dicembre 2007 n. 8/6024 “Medie strutture di

vendita. Disposizioni attuative del Programma triennale per lo sviluppo del settore

commerciale 2006-2008”

Deliberazione Giunta Regionale 23 gennaio 2008 n. 8/6494 “Medie strutture di

vendita. Integrazione alla D.G.R. n. 8/6024/2007”

Deliberazione Consiglio Regionale 19 febbraio 2008 n. VIII/525 e n. VIII/527

“Programma triennale degli interventi 2008-2010”.

Con la L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 la Regione Lombardia ha infine approvato il “Testo

unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”. Si tratta di un testo

compilativo che unifica le norme del settore e che disciplina il commercio al dettaglio in

sede fissa nel Titolo II, Capo I, Sezione I.

In seguito sono stati emanati

D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai

servizi nel mercato interno”

Circolare esplicativa 6 maggio 2010 n. 3635/C del Ministero dello Sviluppo

Economico

che la Regione Lombardia ha integrato con la propria

C.G.R. 2 aprile 2010 n. 3847.

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5

2. CARATTERISTICHE DI CASTEL ROZZONE

Castel Rozzone è un comune di piccole dimensioni situato nella parte meridionale della

provincia di Bergamo, a 15 chilometri dal capoluogo.

Il territorio comunale confina:

a nord con Arcene

a est con Lurano e a sud-est con Brignano Gera d’Adda

a sud Treviglio

a sud-ovest con Treviglio.

Il comune è attraversato da vie di comunicazione:

SP 126

che lo collega a

SS 42 per Treviglio-Verdello

SP 121 per Brignano Gera d’Adda-Verdello.

Castel Rozzone, originariamente un piccolo borgo dedicato in prevalenza all’agricoltura,

cui in seguito si è affiancata la lavorazione del legno. Oggi, segno di continuità con il

passato, l’attività economicamente principale è la produzione di mobili in legno.

Il paese presenta una connotazione urbanistica caratterizzata da un nucleo centrale; nel

resto del territorio “le aree industriali, produttive e residenziali si presentano come un

tessuto compatto che si estende senza soluzione di continuità, ... lambendo i confini

amministrativi con Treviglio ed Arcene. La presenza di territori incolti è marginale se

non addirittura inesistente” (VAS di Castel Rozzone, Rapporto Ambientale, pag. 27).

La popolazione residente indica negli ultimi anni una costante, leggera tendenza

all’incremento, ma con una piccola inversione proprio nel 2009; negli ultimi 5 anni + 118

residenti (quasi + 4,3%, + 0,85% medio annuo, battuta d’arresto finale compresa).

TAVOLA 1 - DINAMICA DEMOGRAFICA

Anni Abitanti

1981

1991

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2.095

2.297

2.560

2.581

2.635

2.705

2.761

2.837

2.868

2.884

2.879

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6

3. ANALISI DELLA RETE DISTRIBUTIVA DI CASTEL ROZZONE

A settembre 2010 la rete distributiva di Castel Rozzone è costituita da:

22 punti vendita al dettaglio

1 distributore di carburanti

1 farmacia

2 rivendite specializzate di generi di monopolio

1 edicola specializzata di quotidiani e periodici

8 esercizi pubblici (+ 1 circolo privato)

10 banchi presenti al mercato settimanale del martedì (+ 1 coltivatore diretto)

9 autorizzazioni comunali per il commercio su aree pubbliche.

3.1 Commercio in sede fissa

I punti vendita classificati secondo le nuove tipologie introdotte dal D. Lgs. 114/98 e

confermate dalle disposizioni della Regione Lombardia sono riportati nelle tavole 3 e 4.

TAVOLA 2 - NUMERO PUNTI VENDITA

Tipologia

Generi

Vicinato Medie

strutture

Grandi

strutture

TOTALE

ALIMENTARI NON ALIMENTARI

4

15

1

2

-

-

5

17

T O T A L E

19

3

-

22

TAVOLA 3 - SUPERFICIE DI VENDITA (mq)

Tipologia

Generi

Vicinato Medie

strutture

Grandi

Strutture

TOTALE

ALIMENTARI NON ALIMENTARI

193

974

202

367

-

-

395

1.341

T O T A L E

1.167

569

-

1.736

I punti vendita classificati per tipologia di prodotto sono riportati nella tavola 4 alla

pagina successiva.

TAVOLA 4 - SPECIALIZZAZIONI

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7

Generi Numero Mq

Alimentari

Macelleria

Ortofrutta

Panificio

TOTALE ALIMENTARI

Abbigliamento

Orologeria

Mobili

Ferramenta

Profumeria, bigiotteria

Cartoleria

Fiori

Prodotti igiene

Articoli per edilizia

Foto ottica

TOTALE NON ALIMENTARI

2

1

1

1

5

2

1

1

1

2

1

2

4

1

2

17

282

45

42

26

395

123

28

187

61

70

60

310

260

100

142

1.341

TOTALE

22

1.736

L’intera rete è costituita da punti vendita di vicinato; l’unico esercizio che supera i 200

mq è il Centro Spesa Cervi (202 mq); fra gli esercizi non alimentari vi è un rivenditore di

mobili di 187 mq e un negozio di fiore e piante di 180 mq (vi è poi un altro negozio di

fiori e piante di 130 mq.).

Complessivamente, gli esercizi con superficie di vendita superiore o uguale a 100 mq

sono in tutto 6 (27% della rete) per 899 mq totali (52% della superficie totale).

La rete distributiva di Castel Rozzone risente fortemente dell’attrazione esercitata della

presenza nelle sue vicinanze di numerose strutture di medie e grandi dimensioni,

localizzate soprattutto a Bergamo e Treviglio.

Gli esercizi di Castel Rozzone con superficie superiore o uguale a 100 mq. sono riportati

nella tavola seguente.

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8

TAVOLA 5 - ESERCIZI OLTRE 100 MQ

Specializzazioni

Mq Attività

ALIMENTARI

Centro Spesa Cervi

TOTALE ALIMENTARI

NON ALIMENTARI

Binda mobili d’arte

Ferri Sabrina

Lamorte Maria Grazie

Ferri Augusto

Imeri Felicita

TOTALE NON ALIMENTARI

TOTALE

202

202

187

180

130

100

100

697

899

Supermercato

Mobili

Fiori

Fiori

Edilizia

Merceria

TAVOLA 6 - SUPERFICIE MEDIA (mq)

Tipologia

Generi

Vicinato Medie

strutture

Grandi

Strutture

TOTALE

ALIMENTARI

NON ALIMENTARI

48

65

202

183

-

-

79

79

T O T A L E

61

190

-

79

Una curiosità statistica: la superficie media totale dei negozi di Castel Rozzone è sempre

pari a 79 mq.

Per valutare la situazione della rete distributiva si calcolano due parametri significativi:

numero abitanti/punto vendita e superficie di vendita per 1.000 abitanti.

TAVOLA 7 - RAPPORTI POPOLAZIONE/RETE DISTRIBUTIVA

Abitanti per punto vendita Superficie di vendita (mq.) per

1.000 abitanti

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9

Generi Alimentari Non

alimentari

Totale Alimentari Non

alimentari

Totale

CASTEL ROZZONE

Provincia di Bergamo

Regione Lombardia

ITALIA

576

452

497

300

169

151

139

120

131

113

108

86

137

...

...

275

466

...

...

670

603

...

905

945

Il numero dei punti vendita in rapporto alla popolazione a Castel Rozzone è superiore del

16% rispetto a quello medio della provincia di Bergamo e a quello della regione

Lombardia (+ 27% nel settore alimentare; + 12% nel settore non alimentare); la

superficie dei punti vendita in rapporto alla popolazione è invece inferiore di 1/3 rispetto

alla media regionale.

Questi dati caratterizzano la rete commerciale di Castel Rozzone come essenzialmente di

nicchia, utile a soddisfare le necessità di primo livello della popolazione residente, la

quale per il resto dei propri acquisti si rivolge, come è inevitabile, alle strutture di vendita

di livello superiore dell’area, soprattutto a Bergamo e Treviglio.

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10

3.2 Commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche riveste a Castel Rozzone una discreta importanza,

soprattutto per i generi di largo consumo e alimentari carenti nella rete distributiva in

sede fissa.

Risultano rilasciate 9 autorizzazioni comunali per operatori itineranti, mentre al mercato

settimanale del martedì sono presenti 10 banchi (+ 1 coltivatore diretto).

TAVOLA 8 - OPERATORI SU AREE PUBBLICHE

Autorizzazioni

comunali

Banchi

al mercato

Alimentari

Non alimentari

TOTALE

3

6

9

4

6

10

Complessivamente il mercato settimanale svolge la funzione distributiva di un paio di

negozi di vicinato.

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11

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Dall’analisi svolta nei capitoli precedenti si possono trarre le seguenti considerazioni di

sintesi:

Castel Rozzone è un comune di piccole dimensioni situato nella parte meridionale

della provincia di Bergamo

la popolazione a far data dagli anni ’80 ha avuto un continuo, progressivo incremento

che, a partire dai poco più di 2.000 residenti del 1981, l’ha portata a sfiorare le 2.900

unità sul finire del decennio in corso

la rete distributiva è contenuta sia nel numero, sia nelle dimensioni, fungendo

essenzialmente da servizio di primo livello ai residenti che, per il resto delle proprie

necessità, si rivolgono alle strutture di grandi dimensioni presenti nell’area circostante

(soprattutto Bergamo e Treviglio)

il commercio su aree pubbliche di Castel Rozzone è commisurato alle caratteristiche

del proprio territorio e svolge la funzione di un paio di esercizi di vicinato

nel complesso, la rete commerciale di Castel Rozzone appare abbastanza equilibrata e

confacente alle necessità di una popolazione con abitudini d’acquisto moderne.

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12

5. PROGRAMMAZIONE

Per poter determinare con un certo equilibrio le ipotesi di sviluppo quali-quantitativo

della rete distributiva, occorre fare alcune premesse sulle prospettive di sviluppo

demografico e residenziale, di incremento dei consumi, del flusso di acquisto da e per il

comune, nonché sulla situazione attuale della rete distributiva.

5.1 Sviluppo demografico e urbanistico

I principali interventi infrastrutturali e residenziali previsti a Castel Rozzone per il

medio-lungo periodo sono:

realizzazione della progettata arteria a scorrimento veloce in territorio di Treviglio, a

ultimazione dell’anello esterno di Castel Rozzone

completamento del sistema industriale esistente a ovest del comune con un’area di

trasformazione produttiva in un lotto intercluso su via Monte Arera

realizzazione di un piano edilizio residenziale a medio-lungo termine che prevede la

disponibilità di 591 nuovi vani abitativi (dei quali 125 per risanamento del patrimonio

degradato) che porteranno in un decennio la popolazione locale a collocarsi non molto

al di sotto delle 3.500 unità.

5.2 Reddito, consumi, vendite

Trascorso l’attuale periodo recessivo, dal 2011-12 in avanti le linee di tendenza della

struttura dei consumi degli abitanti di Castel Rozzone e della sua area territoriale

riprenderanno la naturale tendenza alla diminuzione relativa dei consumi alimentari di

prima necessità e il conseguente aumento dei consumi non alimentari più qualificati e di

tipo medio-elevato.

I consumi dipendono prevalentemente dal reddito netto disponibile.

TAVOLA 9 - REDDITO NETTO DISPONIBILE PRO-CAPITE ANNUO (euro)

1996 2000 2002 2005

2006 2007

2008

2009

%

09-96

Provincia di Bergamo

Regione Lombardia

ITALIA

13.311

14.747

11.800

14.725

16.312

13.196

14.877

16.680

13.968

18.356

20.576

17.090

19.056

20.471

17.213

19.183

21.366

17.775

19.347

21.742

18.151

19.193

21.638

18.061

+ 44,2

+ 46,7

+ 53,1

In Lombardia, la provincia di Bergamo (19.193 euro) è la penultima per reddito

disponibile pro-capite (davanti a Lodi con 18.087 euro); la prima provincia è Milano

(24.184 euro), seguita da Sondrio (21.057 euro), Cremona (20.856 euro), Varese (20.837

euro), Mantova (20.544 euro) e Lecco (20.314 euro.

Negli ultimi 13 anni il reddito medio pro-capite in provincia di Bergamo (19.193 euro) è

cresciuto (con un tasso di incremento più accentuato dopo il 2002, ma con un decremento

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13

nel 2009) di 5.882 euro (+ 44,2%), contro una media regionale di 6.891 euro (+ 46,7%) e

una media nazionale di 6.261 euro (+ 53,1%).

Nel 2009 l’Emilia-Romagna è la prima regione italiana per reddito disponibile pro-capite

(22.050 euro), precedendo Lombardia (21.638 euro) e Valle d’Aosta (21.590 euro).

TAVOLA 10 - REDDITO: CONFRONTO REGIONALE 2009

Regioni

Euro Indice

Emilia-Romagna

Lombardia

Valle d’Aosta

Piemonte

Liguria

Trentino A. A.

Friuli V. G.

Toscana

Veneto

Lazio

Marche

Umbria

Abruzzo

Molise

Sardegna

Basilicata

Puglia

Calabria

Sicilia

Campania

ITALIA

22.050

21.638

21.590

20.958

20.742

20.642

20.502

20.205

19.992

18.792

18.678

18.086

14.961

14.685

14.519

14.052

13.448

13.126

13.110

12.661

18.061

122

120

119

116

115

114

113

112

111

104

103

100

83

81

80

78

74

73

72

70

100

Nel 2009 Bergamo è preceduta in graduatoria da diverse province, soprattutto del Nord,

sebbene col suo indice = 107 si collochi immediatamente al di sotto anche della

provincia di Roma (indice = 108).

TAVOLA 11 - REDDITO NETTO: CONFRONTO PROVINCIALE 2009

Province

Euro Indice

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14

Trieste

Milano

Biella

Bologna

Firenze

Modena

Cuneo

Bolzano

Parma

Vercelli

Aosta

Genova

Varese

Torino

Savona

Udine

Trento

Roma

BERGAMO

ITALIA

24.425

24.184

23.547

23.405

22.351

22.681

22.044

21.747

21.682

21.610

21.590

21.561

20.837

20.781

20.468

20.279

19.581

19.523

19.347

18.061

135

134

130

130

124

126

122

120

120

120

120

119

115

115

113

112

108

108

107

100

In termini reali dal 1991 si sono verificate le seguenti variazioni dei consumi.

TAVOLA 12 - DINAMICA DEI CONSUMI REALI NEL NORD-OVEST (%)

Anni

Generi

1991 1995 2000 2001 2002 2003 2006 2007 2008

Italia

2009

Italia

Alimentari

+ 0,6

- 0,7

- 0,3

- 2,3

- 1,8

+ 4,2

- 0,3

- 4,4

- 2,8

- 3,5

Non alimentari + 5,0 + 3,5 + 4,0 - 1,9 - 5,7 + 3,3 + 2,3 - 0,9 ... ...

TOTALE

+ 4,0

+ 2,8

+ 3,3

- 2,0

- 5,0

+ 3,5

+ 1,8

- 1,4

- 2,5

- 3,1

TAVOLA 13 - STIMA CONSUMI PRO-CAPITE IN LOMBARDIA E ALTRE AREE (2009-euro)

Alimentari Non

alimentari

TOTALE Indice

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15

Lombardia

Nord

2.506

2.384

13.003

12.121

15.509

14.505

128

119

Mezzogiorno 2.081 6.449 8.530 70

ITALIA 2.295 9.894 12.159 100

TAVOLA 14 - DINAMICA DEI CONSUMI PRO-CAPITE IN LOMBARDIA (euro)

2001 2002 2003 2004 2005

2006

2007 2008 2009 Δ %

09/01

ALIMENTARI

2.194

2.227

2.351

2.443

2.503

2.503

2.483

2.576

2.506

+ 14,2

Abbigliamento

Altri non alimentari

829

9.646

785

9.839

877

10.379

868

10.989

932

11.356

877

11.483

850

11.574

929

12.116

809

12.194

- 2,4

+ 29,1

NON ALIMENTARI 10.475 10.624 11.256 11.857 12.288 12.360 12.424 13.045 13.003 + 24,1

TOTALE

12.669

12.851

13.607

14.300

14.791

14.863

14.907

15.551

15.509

+ 22,4

Poiché nel periodo 2001-2009 si è verificata un’inflazione superiore al 21% (era al

20,2% nel periodo gennaio 2001-luglio 2009), si può dire che in Lombardia in 9 anni i

consumi reali sono nel complesso aumentati del 3% (i non alimentari del + 5%, mentre

gli alimentari sono scesi del - 6% e l’abbigliamento di oltre il - 23%), in misura

notevolmente inferiore all’incremento del reddito regionale (+ 30%); inoltre, l’inflazione

reale è stata certamente molto superiore a quella ufficiale.

Occorre ricordare, però, che i consumi commercializzati attraverso la rete distributiva

sono solo una parte di quelli totali sopra riportati (grosso modo variano dal 45% al 50%).

TAVOLA 15 - DINAMICA % VENDITE 2004-2009 NORD OVEST E ITALIA

N. Ov.

2004

Italia

2004

N. Ov.

2005

Italia

2005

N. Ov.

2006

Italia

2006

N. Ov.

2007

Italia

2007

N. Ov.

2008

Italia

2008

N. Ov.

2009

Italia

2009

Alimentari

- 0,8

0,0

+ 1,1

+ 0,9

+ 0,9

+ 1,5

+ 2,0

+ 0,9

+ 0,7

+ 0,7

...

- 1,5

Non alimentari - 0,6 - 0,7 + 1,7 0,0 + 1,3 + 1,0 + 0,6 + 0,2 - 0,6 - 1,6 ... - 1,6

TOTALE - 0,7 - 0,4 + 1,4 + 0,4 + 1,1 + 1,2 + 1,3 + 0,5 - 0,1 - 0,6 ... - 1,6

Nel Nord Ovest, aggiungendo l’inflazione “ufficiale” del 2% di fatto nel 2004 vi è stata

una diminuzione delle vendite in valore del - 2,7%, nel 2005 del - 1,9%, nel 2006 del -

1,0%; nel 2007 (inflazione ufficiale 1,8%) le vendite sono invece diminuite del - 0,5%,

mentre nel 2008 (inflazione ufficiale 3,3%) le vendite sono scese del - 3,2%; i cali

sarebbero ancora maggiori se si considerasse l’inflazione “effettiva” e non quella

ufficiale. Per il 2009 l’inflazione è stimata in - 1%, il che significa un ulteriore calo delle

vendite in Italia pari al - 2,6% (dati relativi al Nord Ovest non disponibili).

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16

TAVOLA 16 - DINAMICA % DELLE VENDITE IN ITALIA PER PRODOTTO

Tipologia

di prodotto

2004 2005 2006 2007

2008

2009

ALIMENTARI

NON ALIMENTARI Abbigliamento

Calzature

Cosmetica, profumeria

Mobili e arredamento

Elettrodomestici

Informatica, telefonia

Articoli musicali

Foto, ottica

Casalinghi

Ferramenta

Cartoleria, libri, giornali

Giochi, giocattoli

Altri (oreficeria…)

TOTALE

0,0

- 0,7 - 1,0

- 1,1

- 1,3

- 0,1

- 0,3

- 0,5

- 0,2

- 0,5

- 0,6

- 0,7

- 1,6

- 1,3

- 1,0

- 0,4

+ 0,9

0,0 + 0,2

+ 0,9

- 0,3

0,0

+ 0,4

- 0,2

- 1,1 + 0,3

- 0,1

- 0,2

- 0,5 - 0,5

- 0,1

+ 0,4

+ 1,5

+ 1,0 + 1,3

+ 1,4

+ 1,4

+ 0,5

+ 0.8

+ 0,7

- 0,1

+ 1,2

+ 0,8

+ 1,4

+ 1,1

+ 0,5

+ 0,8

+ 1,2

+ 0,9

+ 0,2 + 0,6

+ 1,0

+ 0,7

- 0,2

+ 0,3

- 0,7

- 0,2

+ 0,4

0,0

+ 0,3

+ 0,3

+ 0,4

- 0,7

+ 0,5

+ 0,7

- 1,6 - 1,8

- 1,8

- 1,7

- 1,5

- 2,5

- 1,4

- 1,9

- 1,8

- 1,4

- 1,6

- 1,8

- 1,6

- 1,5

- 0,6

- 1,5

- 1,6

- 1,9

- 2,9

- 1,4

- 2,0

+ 1,3

- 1,2

0,0

- 0,1

- 1,3

- 2,6

- 2,8

- 0,6

- 2,9

- 1,6

TAVOLA 17 - DINAMICA % DELLE VENDITE IN ITALIA PER CANALE

Canale

di vendita

2004 2005 2006 2007

2008

2009

GDO Specializzati

Ipermercati ▫ alimentari

▫ non alimentari

Supermercati

Discount

Grandi magazzini

NEGOZI

TOTALE

+ 0,9 + 0,2

+ 3,0 + 2,3

+ 3,6

- 0,1

+ 2,9

+ 2,5

- 1,3

- 0,4

+ 1,3 + 4,2

+ 0,1 - 0,2

+ 0,3

+ 1,4

+ 1,4

+ 2,6

- 0,3

+ 0,4

+ 2,0 + 2,4

+ 2,4 + 2,5

+ 2,3 + 1,4

+ 3,7

+ 2,1

+ 0,7

+ 1,2

+ 1,0 + 2,0

+ 0,5 + 0,2

+ 0,6

+ 1,1

+ 1,9

+ 0,9

+ 0,1

+ 0,5

+ 1,0 + 0,9

+ 0,4 + 1,7

- 0,5 + 1,1

+ 1,4

+ 1,2

- 2,0

- 0,6

0,0

+ 0,3

- 0,8 ...

...

- 0,3

- 0,7

...

- 2,7

- 1,6

Secondo dati medi ISTAT e le tendenze dei flussi d'acquisto valutate e aggiornate sulla

base della situazione e della dinamica della rete distributiva, a Castel Rozzone nel 2009

si potrebbe stimare la seguente struttura dei consumi:

TAVOLA 18 - STIMA CONSUMI E VENDITE 2009 A CASTEL ROZZONE (generi commercializzati-milioni di €)

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17

Generi Consumi totali

abitanti locali

Evasione

fuori comune

Invasione

da altri comuni

ALIMENTARI

Abbigliamento

Altri non alimentari

6,5

2,0

6,5

5

1,5

3,5

...

...

...

NON ALIMENTARI 8,5 5 ...

TOTALE

15

10

...

Le vendite della rete distributiva di Castel Rozzone dovrebbero aggirarsi attorno a 5

milioni di euro; circa 2/3 degli acquisti degli abitanti locali evade verso i centri di più

elevate dimensioni e verso le grandi strutture commerciali dell’area (Bergamo e

Treviglio).

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18

5.3 Disposizioni e indirizzi regionali

Gli indirizzi di "programmazione commerciale" della Regione Lombardia contenuti nei

documenti regionali di programmazione

D.C.R. 2 ottobre 2006 n. VIII/215

D.C.R. 13 marzo 2007 n. VIII/351-352

D.G.R. 4 luglio 2007 n. 8/5054

D.G.R. 21 novembre 2007 n. 8/5913

D.G.R. 23 gennaio 2008 n. 8/6494

D.C.R. 19 febbraio 2008 n. VIII/527

L.R. 2 febbraio 2010 n. 6

sono:

ambiti territoriali

ambito commerciale metropolitano

ambito di addensamento commerciale dei capoluoghi

ambito urbano dei capoluoghi

ambito montano

ambito lacustre

ambito della pianura lombarda

settori merceologici

alimentare

non alimentare

limiti dimensionali

Esercizi Superficie mq

VICINATO

MEDIE STRUTTURE

GRANDI STRUTTURE

fino a 150

151-1.500

oltre 1.500

strutture in forma unitaria

centro commerciale

tradizionale

multifunzionale

factory outlet centre

parco commerciale

politica regionale generale del commercio

forte disincentivazione a apertura/creazione di nuova superficie per grandi

strutture

rivitalizzazione e sostegno della funzione commerciale nei centri storici dei piccoli

comuni, incentivando l’attività di vicinato; tutela e conservazione degli esercizi

commerciali di più antico insediamento

politiche di sviluppo territoriali

ambito della pianura lombarda

riqualificazione e ammodernamento dei poli commerciali esistenti

limitato sviluppo della media e grande distribuzione

qualificazione e specializzazione della rete di vicinato

integrazione con il commercio su aree pubbliche

disincentivazione alla localizzazione in aree periferiche extra-urbane

integrazione della rete con i sistemi produttivi locali

integrazione in un solo esercizio di attività commerciali e di interesse collettivo

valorizzazione delle attività commerciali di prossimità nei piccoli comuni

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19

indirizzi per le medie strutture

preferenza all’ammodernamento della rete esistente rispetto a nuove strutture

nuove aperture giustificate in aree carenti di adeguato servizio

possibilità di prevedere limiti quantitativi di sviluppo per i comuni meno abitati

della pianura lombarda

possibilità di stabilire limiti dimensionali

priorità di localizzazione in aree e attività dismesse, in progetti di riqualificazione

commerciale

definizione di misure e programmi per promuovere l’integrazione con la rete degli

esercizi di vicinato

ampliamenti

esercizi di vicinato: fino al limite dimensionale max (150 mq)

medie strutture: fino al limite dimensionale max (1.500 mq)

trasferimenti

esercizi di vicinato: sempre possibili

medie strutture: secondo quanto stabilito dagli indirizzi e criteri comunali

concentrazioni e accorpamenti

possibili nei limiti dimensionali massimi delle singole tipologie distributive di

appartenenza: vicinato 150 mq; medie strutture 1.500 mq

tempi procedurali di autorizzazione

esercizi di vicinato: DIA

medie strutture: 90 giorni.

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20

5.4 Criteri di programmazione comunale

Gli indirizzi della Regione Lombardia e le linee di sviluppo socio-economico

dell’Amministrazione Comunale intendono orientare la dinamica del settore commerciale

verso le seguenti linee direttrici:

favorire ulteriormente il potere di attrazione della rete distributiva, riducendo le

evasioni d’acquisto verso l’esterno e attraendo nuovi consumatori dall’esterno

favorire la crescita di un maggiore grado di concorrenzialità fra gli operatori e di

modernizzazione della rete nel suo complesso, al servizio del consumatore

favorire lo sviluppo della rete verso esercizi specializzati di livello qualitativo medio-

superiore

promuovere programmi di rivitalizzazione e valorizzazione delle attività di vendita, di

concerto con gli operatori del settore, che, in collaborazione sinergica con

l'Amministrazione Comunale/Enti Pubblici/operatori privati, coordini il processo di

valorizzazione stesso, per esempio attraverso: strategie di posizionamento; immagine

dell'area; comunicazione, pubblicità e azioni promozionali; corsi di formazione...

valorizzare e promuovere l’ambiente e l’economia locale con iniziative distributive di

prodotti e servizi tipici dell’area e delle attività artigianali/industriali locali

favorire lo sviluppo dei negozi tradizionali esistenti verso dimensioni di vicinato più

elevate

favorire l’insediamento di nuove strutture di vicinato nelle aree urbane più carenti e/o

di nuovo sviluppo residenziale

recupero di aree e attività produttive dismesse.

In particolare, per i prossimi anni nel PGT fra le altre sono progettate le seguenti linee di

intervento:

salvaguardia e promozione del sistema idrico legato alla roggia Brembilla

◦ valorizzazione del corridoio ecologico, individuato dal tracciato della roggia, e del

paesaggio agrario ad esso strettamente legato

◦ miglioramento della qualità delle sponde (cura della vegetazione spondale e delle

essenze igrofile) e della loro fruibilità attraverso la valorizzazione delle piste

ciclabili e dei percorsi pedonali

salvaguardia del sistema naturale ambientale

◦ formazione di ambiti di completamento residenziale e di nuova costruzione che

non comportino consumo di suolo destinato all'attività agricola o di interesse

naturalistico-ambientale

◦ formazione di un corridoio ecologico secondario ciclopedonale in grado di

collegare il tracciato della roggia Brembilla alle aree agricole poste a sud del

territorio comunale

◦ accettazione consapevole della fascia di rispetto del Fosso Bergamasco

valorizzare le potenzialità insite in alcune zone con proposte di fruizione del

paesaggio agrario e della roggia Brembilla

◦ formazione di una rete di piste ciclabili che colleghi i sistemi verdi e quelli

ambientali e paesaggistici, servendo anche i nuovi interventi residenziali, per

fornire una nuova modalità di fruizione del Comune, dei suoi sistemi ambientali e

degli spazi pubblici

salvaguardare e valorizzare l'attività di produzione agricola

implementare e qualificare la rete dei servizi pubblici a partire da un sistema delle

aree verdi urbane collegato organicamente al sistema delle aree agricole

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21

◦ creare una rete di spazi pubblici destinati a verde e dimensionati secondo diverse

scale ed esigenze (giardino di quartiere, area di verde pubblico, corridoio

paesaggistico ed ecologico, parco...); tale sistema è unificato ed integrato dalle

attrezzature di interesse comune e dalla rete delle piste ciclabili

mitigare l'impatto ambientale delle infrastrutture mediante il loro posizionamento sul

territorio

◦ realizzazione di provvedimenti di mitigazione ambientale quali nuovi filari, radure

a prato, piantumazioni...

separare le modalità di spostamento veicolari e ciclopedonali; riduzione del rischio di

incidenti

◦ realizzazione delle nuove piste ciclabili nel maggior numero possibile dei casi in

sede propria utilizzando gli spazi verdi esistenti e di progetto, evitando in questo

modo la promiscuità con la viabilità veicolare. All’interno di tutte le nuove aree di

trasformazione la viabilità sarà caratterizzata da idonei spazi per il traffico

veicolare, per quello ciclabile per i pedoni e per la sosta delle auto

recuperare il patrimonio storico-ambientale.

I criteri di sviluppo si sostanziano nei seguenti obiettivi specifici:

Zone

Ai fini dello sviluppo delle attività commerciali il territorio viene considerato come

un’unica zona

Localizzazioni

A. Grandi strutture

◦ Nessuna nuova iniziativa

B. Medie strutture

◦ Nessuna nuova iniziativa

C. Negozi di vicinato

Libertà di insediamento

E. Commercio su aree pubbliche

Mantenimento della situazione attuale del mercato settimanale del martedì.

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22

CRITERI E NORME PROCEDIMENTALI

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23

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Istituzioni normative

Le indicazioni programmatiche e le norme procedimentali per l'insediamento di attività

commerciali sono predisposte ai sensi delle seguenti normative:

D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114

Legge Regionale 23 luglio 1999 n. 14

Deliberazione Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province

Autonome 12 ottobre 2000 n. 344

Legge Regionale 22 luglio 2002 n. 15

Legge 4 agosto 2006 n. 248

Deliberazione Consiglio Regionale 2 ottobre 2006 n. VIII/215

Deliberazione Consiglio Regionale 13 marzo 2007 n. VIII/351 e 352

Legge Regionale 2 aprile 2007 n. 8

Deliberazione Giunta Regionale 4 luglio 2007 n. 8/5054

Deliberazione Giunta Regionale 5 dicembre 2007 n. 8/6024

Deliberazione Giunta Regionale 23 gennaio 2008 n. 8/6494

Deliberazione Consiglio Regionale 19 febbraio 2008 n. VIII/527

Deliberazione Giunta Regionale 10 ottobre 2008 n. 8/8138

Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di

commercio e fiere”, Titolo II, Capo I, Sezione I

D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel

mercato interno”

C.G.R. 2 aprile 2010 n. 3847 “Applicazione dei disposti del Decreto Legislativo recante

attuazione della Direttiva Bolkestein relativa ai servizi nel mercato interno”

Circolare esplicativa 6 maggio 2010 n. 3635/C del Ministero dello Sviluppo Economico.

Articolo 2 - Durata

Le indicazioni programmatiche e le norme procedimentali per l'insediamento di attività

commerciali hanno una durata indeterminata; in occasione di varianti o di rielaborazione degli

strumenti urbanistici le norme riguardanti le attività commerciali possono essere aggiornate in

relazione a nuove esigenze strutturali delle forme distributive, nonchè degli aspetti socio-

economici che interessano il territorio comunale e la sua area di riferimento.

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CAPITOLO II - PROGRAMMAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA

Articolo 3 - Zone commerciali

Ai fini dello sviluppo delle attività commerciali il territorio viene considerato come un’unica

zona.

Articolo 4 - Criteri di sviluppo

I criteri di sviluppo della rete distributiva di Castel Rozzone sono i seguenti: Localizzazioni

A. Grandi strutture

◦ nessuna nuova iniziativa

B. Medie strutture

◦ nessuna nuova iniziativa

C. Negozi di vicinato

libertà di insediamento

D. Commercio su aree pubbliche

mantenimento della situazione attuale del mercato settimanale del martedì.

Articolo 5 - Ampliamento degli esercizi

Le strutture commerciali esistenti possono essere ampliate fino al raggiungimento del limite

massimo di superficie di vendita per le varie tipologie:

esercizi di vicinato : 150 mq

medie strutture: 1.500 mq.

Articolo 6 - Trasferimento degli esercizi

Gli esercizi commerciali possono sempre essere trasferiti all'interno del comune nel rispetto

delle norme urbanistiche e delle aree di possibile insediamento.

Articolo 7 - Concentrazione e accorpamento

Gli esercizi commerciali esistenti possono essere soggetti a processi di concentrazione e

accorpamento nei limiti dimensionali massimi delle singole tipologie distributive di

appartenenza: vicinato 150 mq; medie strutture 1.500 mq.

Articolo 8 - Subingresso

Il subingresso nella proprietà o nella gestione del punto vendita deve essere comunicato al

Comune, allegando gli atti che ne comprovano il trasferimento.

L’operatore che subentra deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali, se

richiesti, per l’esercizio dell’attività (art. 5 D.Lgs. 114/1998; art. 8 L.R. 6/2010).

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Gli eredi subentranti per causa di morte, se in possesso dei requisiti morali, possono richiedere

la reintestazione dell’autorizzazione continuando l’attività.

Per il settore alimentare entro 1 anno, termine prorogabile dal Sindaco in caso di necessità, per

poter proseguire nell’attività devono conseguire anche i requisiti professionali richiesti (art. 5

D.Lgs. 114/1998; art. 8 L.R. 6/2010) in caso contrario il Sindaco ordina la cessazione e il

subentrante decade dal diritto di continuazione.

Articolo 9 - Rapporti fra programmazione commerciale e urbanistica

Le strutture distributive sono subordinate al rispetto di tutte le norme contenute negli strumenti

urbanistici in vigore nel Comune, in particolare:

il procedimento di autorizzazione all’apertura di medie strutture di vendita è contestuale a

quello abilitativo di carattere urbanistico-edilizio

per la realizzazione di medie strutture soggette ad atti abilitativi, contestualmente alla

domanda di autorizzazione commerciale deve essere allegato il progetto urbanistico-edilizio

gli atti abilitativi di natura urbanistico-edilizia e l’autorizzazione commerciale sono

contenuti in un unico atto

la conclusione del procedimento di natura urbanistico-edilizia non può in alcun caso

precedere quella di natura commerciale.

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CAPITOLO III – AUTORIZZAZIONI, COMUNICAZIONI, DICHIARAZIONI

Articolo 10 - Esercizi di vicinato

Apertura, trasferimento e ampliamento di esercizi di vicinato sono soggetti a DIAP

(dichiarazione di inizio attività produttiva) a efficacia immediata.

Nella DIAP devono essere indicati:

dati anagrafici dell’operatore (nome, cognome, luogo, data di nascita, residenza, nazionalità,

codice fiscale, partita Iva) o estremi di identificazione di società/persona giuridica

(denominazione o ragione sociale, sede legale e operativa, codice fiscale, partita Iva)

numeri di comunicazione (telefono, fax, posta elettronica).

Nella DIAP devono essere dichiarati:

possesso dei requisiti morali di accesso all'attività: assenza di elementi ostativi, requisiti

professionali (per il solo settore alimentare)

rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico sanitaria, delle norme

urbanistiche, edilizie e di destinazione d'uso

settore merceologico, ubicazione e superficie di vendita.

Articolo 11 - Medie strutture di vendita (autorizzazione)

Apertura, trasferimento e ampliamento di medie strutture di vendita sono soggetti ad

autorizzazione comunale, per ottenere la quale occorre presentare domanda.

Nella domanda devono essere indicati:

dati anagrafici dell’operatore (nome, cognome, luogo, data di nascita, residenza, nazionalità,

codice fiscale, partita Iva) o estremi di identificazione di società/persona giuridica

(denominazione o ragione sociale, sede legale e operativa, codice fiscale, partita Iva)

numeri di comunicazione (telefono, fax, posta elettronica).

Nella domanda di autorizzazione devono essere dichiarati:

possesso dei requisiti morali di accesso all'attività: assenza di elementi ostativi, requisiti

professionali (per il solo settore alimentare)

settore/i merceologici, ubicazione e superficie di vendita

eventuali comunicazioni relative a concentrazioni/accorpamenti.

Subingresso, riduzione della superficie di vendita e di settore merceologico, cessazione

dell’attività sono soggetti a una semplice comunicazione al Comune.

Le autorizzazioni rilasciate vanno comunicate alla Direzione Generale competente per il

commercio interno della Regione Lombardia.

Articolo 12 - Strutture di vendite organizzate in forma unitaria (autorizzazione)

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Ai sensi del punto 4.2 del D.G.R. 4 luglio 2007 n. 8/5054 per struttura di vendita organizzata in

forma unitaria si intende una media struttura nella quale 2 o più esercizi commerciali sono

inseriti in un insediamento o complesso urbanistico-edilizio organizzato in uno o più edifici,

anche in aree contigue, aventi spazi di distribuzione funzionali all’accesso dei singoli esercizi,

con spazi e servizi gestiti anche unitariamente.

Le diverse tipologie di strutture unitarie sono:

a. il centro commerciale

a.1 centro commerciale tradizionale

a.2 centro commerciale multifunzionale

a.3 factory outlet centre

b. parco commerciale.

Alle strutture di vendita è rilasciata un’autorizzazione unitaria per il complesso delle attività,

con le stesse modalità per le medie strutture, indicando necessariamente anche la tipologia; in

relazione all’autorizzazione unitaria sono rilasciate singole autorizzazioni per medie strutture,

mentre gli esercizi di vicinato dovranno presentare una DIAP.

La superficie di vendita della struttura unitaria è data dalla somma di quella dei singoli esercizi.

La domanda di autorizzazione può essere presentata anche da un unico promotore; quest’ultimo

può non dichiarare il possesso dei requisiti professionali, che deve invece essere dichiarato

dagli operatori delle singole attività commerciali.

Non possono essere rilasciate autorizzazioni per singoli esercizi che nel loro complesso

configurino strutture commerciali unitarie di grandi dimensioni.

Articolo 13 - Priorità

Le domande di autorizzazione concorrenti sono soggette al seguente ordine di priorità:

1) insediamenti inseriti in progetti di valorizzazione della città attraverso impegni assunti in

convenzione con il Comune per la promozione delle attività commerciali e del territorio di

Castel Rozzone nel suo complesso

2) numero totale di addetti

3) recupero di spazi degradati ed edifici dismessi

4) miglior soluzione urbanistica e minor impatto territoriale in termini viabilistici

5) maggiore disponibilità di parcheggi oltre i termini minimi previsti dalle normative

6) ordine cronologico di presentazione delle domande.

Articolo 14 - Divieto di esercizio congiunto di dettaglio e ingrosso

Il divieto di esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al

dettaglio non si applica alla vendita dei seguenti prodotti:

macchine, attrezzature, articoli tecnici per agricoltura, industria, commercio e artigianato

materiale elettrico

colori e vernici, carte da parati

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ferramenta e utensileria

articoli per impianti idraulici a gas e igienici

articoli per riscaldamento

strumenti scientifici e di misura

macchine per ufficio

auto, moto, cicli, relativi accessori e parti di ricambio

combustibili

materiali per l’edilizia.

Articolo 15 - Norme procedimentali

La valutazione delle domande di autorizzazione prevede:

domande per medie strutture e DIAP per esercizi di vicinato dovranno essere presentate o

indirizzate allo SUAP (sportello unico attività produttive) utilizzando la modulistica

ufficiale e dovranno essere sottoscritte in conformità alle norme sulla autocertificazione

(firma in presenza dell’addetto al servizio o documento allegato di identità)

domande per medie strutture e DIAP per esercizi di vicinato possono essere inoltrate con

consegna diretta, raccomandata postale, posta celere, posta elettronica

all’atto del ricevimento della domanda per medie strutture lo SUAP rilascerà/invierà una

propria comunicazione di avvio del procedimento indicando: oggetto, ufficio competente per

materia, nominativo del funzionario responsabile dell’area commercio e del responsabile del

procedimento, ufficio in cui si può prendere visione degli atti, orari di ricevimento, termine

conclusivo del procedimento

lo SUAP valuta la completezza della documentazione presentata e istruisce una pratica

instaurando un rapporto di collaborazione operativa con le strutture comunali ed extra-

comunali competenti (ufficio urbanistica, Asl, Vigili del fuoco)

il responsabile del procedimento è il referente dell'operatore commerciale e delle strutture

comunali ed extra-comunali coinvolte nella pratica

in ogni momento l'operatore commerciale interessato o un suo rappresentante ha diritto di

conoscere nel modo più ampio possibile e in tutte le forme lo stadio di progresso della

pratica rivolgendosi al responsabile del procedimento

il funzionario responsabile dell’area commercio verifica la validità della DIAP (esercizi di

vicinato) e rilascia l'autorizzazione commerciale (medie strutture); in caso di insussistenza o

inadeguatezza dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge il fatto viene notificato

all’interessato, entro i termini di accoglimento, che deve provvedere a integrare gli elementi

carenti o mancanti; la notifica sospende il decorso dei termini di accoglimento stessi, che

riprendono a decorrere dopo la consegna della documentazione aggiuntiva richiesta

le domande di apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie (anche per

accorpamento o concentrazione) di medie strutture devono considerarsi accolte qualora non

sia comunicato un provvedimento di diniego entro 90 giorni

il responsabile dell’area commercio può annullare per motivi di interesse pubblico l’atto di

assenso illegittimamente formato, fissando eventualmente un termine per la sua

regolarizzazione

qualora la complessità della pratica richieda un esame approfondito da parte di altre aree

dell’Amministrazione Comunale e/o di altri enti extra-comunali, può essere indetta una

Conferenza di Servizi con il coinvolgimento e la partecipazione di tutti gli interessati aventi

titolo nel procedimento; al termine verrà redatto un verbale dei lavori della Conferenza che

costituirà parere istruttorio per il rilascio o il diniego dell’autorizzazione.

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Articolo 16 - Attivazione dell’esercizio

L’attivazione di un punto vendita è soggetta al possesso degli atti abilitativi urbanistico-edilizi e

di compatibilità e tutela ambientale, sanitari, commerciali previsti per le specifiche tipologie dei

punti vendita di vicinato e delle medie strutture.

In campo sanitario, ai sensi degli artt. 2-3-5 della L.R. 8/2007, per la vendita di generi

alimentari e bevande sono abolite certificazioni sanitarie, nulla osta per attività lavorative e

depositi, autorizzazioni sanitarie.

In conformità al Regolamento CE n. 852/2004, l’attività di vendita di prodotti alimentari è

soggetta a notifica e registrazione.

Gli operatori del settore alimentare presentano all’Ufficio Commercio del Comune la notifica

di attività di vendita di prodotti alimentari non soggetta a riconoscimento, secondo le

disposizioni della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia.

Il Comune provvederà a trasmettere la notifica all’Asl provinciale, che la registrerà.

Articolo 17 - Sanzioni, sospensioni e revoca

La violazione delle norme di Legge è soggetta alle sanzioni previste dalle disposizioni della

Regione Lombardia.

Nel caso di infrazione di particolare gravità o di recidività (stessa violazione 2 volte in un anno)

il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 5 e non

superiore a 20 giorni lavorativi.

L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:

mancato inizio dell'attività entro 1 anno dalla data di rilascio (medie strutture), salvo proroga

in caso di comprovata e documentata necessità

sospensione dell'attività superiore a 1 anno

perdita dei requisiti di accesso all'attività

ulteriore violazione delle norme igienico-sanitarie intervenuta successivamente a una

procedente sospensione di attività.

In caso di svolgimento abusivo dell'attività l'Amministrazione Comunale dispone l'immediata

chiusura del punto vendita.

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STUDIO PIANIFICAZIONE DISTRIBUTIVA

& MARKETING TERRITORIALE

Dr. ROBERTO RONCHINI

Strada Fellegara-Mola, 1132 - 29010 Alseno (Pc)

3479672371 - TEL e FAX 0523947261 [email protected]

COMUNE DI

CASTEL ROZZONE Provincia di Bergamo

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE

DI ALIMENTI E BEVANDE

____________________________________

D.G.R. 23 gennaio 2008 n. 8/6495

L.R. 2 febbraio 2010 n. 6

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Edizione Settembre 2010

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3

I N D I C E

1.

2.

3.

3.1

3.2

4.

4.1

PREMESSA

CARATTERISTICHE DI CASTEL ROZZONE

ANALISI DELLA RETE DEGLI ESERCIZI

La situazione esistente

Reddito e consumi

PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO

Nuove autorizzazioni

CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

pag. 3

" 5

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4

1. PREMESSA

In attesa del regolamento di attuazione della Legge 25 agosto 1991 n. 287 (non più

promulgato), con diverse norme (dal primo D. L. 30 dicembre 1992 n. 512 all'ultima

Legge 5 gennaio 1996 n. 25) era stata data facoltà ai Comuni di formulare norme per la

concessione di autorizzazioni ad esercizi di ristorazione e bar.

La Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 ha modificato il Titolo V della

Costituzione trasferendo alle Regioni la potestà legislativa in materia di commercio: la

Regione Lombardia ha emanato le proprie direttive per gli esercizi di somministrazione

di alimenti e bevande con L.R. 24 dicembre 2003 n. 30.

I contenuti essenziali della L.R. 30/2003 sono:

tipologia unica degli esercizi

somministrazione nei limiti delle specifiche disposizioni sanitarie

esercizio dell’attività subordinato al possesso di requisiti morali e professionali

(frequenza a corsi o superamento di un esame di idoneità o essere stato iscritto al

REC)

programmazione dell’attività secondo indirizzi generali della Giunta Regionale in

base ai quali i Comuni stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni

nomina di una Commissione Comunale consultiva.

Gli indirizzi generali sono stati emanati dalla Giunta Regionale con Deliberazione n.

7/17516 del 17 maggio 2004, successivamente sostituita dalla Deliberazione 23 gennaio

2008 n. 8/6495, e prevedono:

disposizioni per la richiesta di autorizzazione

classificazione degli esercizi in 11 denominazioni, al solo fine di monitoraggio delle

attività

obbligo per l’esercente di comunicare prima dell’avvio o della modifica dell’attività la

denominazione di riferimento

possibilità di fissare distanze fra esercizi, solo a fronte di motivate esigenze di

sicurezza stradale, addensamenti di traffico, disturbo alla quiete e alla sicurezza

pubblica, e con luoghi di cura e riposo, luoghi di culto (esercizi di trattenimento e

svago)

norme di valutazione di impatto acustico e ambientale

validità quadriennale dei criteri

formulazione di criteri comunali e indicazioni programmatiche che favoriscano

un’equilibrata dislocazione degli esercizi sul territorio.

Con la L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 la Regione Lombardia ha infine approvato il “Testo

unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”. Si tratta di un testo

compilativo che unifica le norme del settore e che, per quanto concerne la

programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, disciplinata nel

Titolo II Capo III, stabilisce che non si dovrà più tenere conto di criteri riconducibili al

rapporto tra domanda e offerta.

In seguito sono stati emanati

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5

D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai

servizi nel mercato interno”

Circolare esplicativa 6 maggio 2010 n. 3635/C del Ministero dello Sviluppo

Economico

che la Regione Lombardia ha integrato con la propria

C.G.R. 2 aprile 2010 n. 3847.

Si impone dunque di programmare l’insediamento di tali attività secondo valutazioni

qualitative di carattere socio-economico e territoriale.

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6

2. CARATTERISTICHE DI CASTEL ROZZONE

Castel Rozzone è un comune di piccole dimensioni situato nella parte meridionale della

provincia di Bergamo, a 15 chilometri dal capoluogo.

Il territorio comunale confina:

a nord con Arcene

a est con Lurano e a sud-est con Brignano Gera d’Adda

a sud Treviglio

a sud-ovest con Treviglio.

Il comune è attraversato da vie di comunicazione:

SP 126

che lo collega a

SS 42 per Treviglio-Verdello

SP 121 per Brignano Gera d’Adda-Verdello.

Castel Rozzone, originariamente un piccolo borgo dedicato in prevalenza all’agricoltura,

cui in seguito si è affiancata la lavorazione del legno. Oggi, segno di continuità con il

passato, l’attività economicamente principale è la produzione di mobili in legno.

Il paese presenta una connotazione urbanistica caratterizzata da un nucleo centrale; nel

resto del territorio “le aree industriali, produttive e residenziali si presentano come un

tessuto compatto che si estende senza soluzione di continuità, ... lambendo i confini

amministrativi con Treviglio ed Arcene. La presenza di territori incolti è marginale se

non addirittura inesistente” (VAS di Castel Rozzone, Rapporto Ambientale, pag. 27).

La popolazione residente indica negli ultimi anni una costante, leggera tendenza

all’incremento, ma con una piccola inversione proprio nel 2009; negli ultimi 5 anni + 118

residenti (quasi + 4,3%, + 0,85% medio annuo, battuta d’arresto finale compresa).

TAVOLA 1 - DINAMICA DEMOGRAFICA

Anni Abitanti

1981

1991

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2.095

2.297

2.560

2.581

2.635

2.705

2.761

2.837

2.868

2.884

2.879

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7

3. ANALISI DELLA RETE DEGLI ESERCIZI

3.1 La situazione esistente

A settembre 2010 a Castel Rozzone vi sono 8 esercizi (1 di ristorazione e 1 bar) e 1

circolo/associazione, che elenchiamo nella tavola seguente suddivisi per attività

prevalente, orientativamente secondo le denominazioni della D.G.R. 8/6495 Allegato A.

TAVOLA 2 - ESERCIZI

Esercizi

Numero

a. ristoranti, trattorie…

b. cucina tipica lombarda…

c. fast food, self service…

d. pizzerie…

TOTALE RISTORAZIONE

e. bar gastronomici…

f. bar-caffè

g. bar pasticceria, gelaterie…

h. pub, birrerie, wine bar…

TOTALE BAR

i. disco bar, piano bar…

j. discoteche, ballo, night...

k. impianti sportivi…

TOTALE SVAGO

TOTALE ESERCIZI

Alberghi

Distributori carburanti

Circoli privati, attività sociali

Mense scolastiche

Attività artigianali

Attività religiose

Agriturismo

Campeggio

TOTALE ALTRE ATTIVITÀ

TOTALE GENERALE

1

7

7

8

1

9

3 esercizi svolgono attività mista di ristorazione e bar.

A Castel Rozzone vi sono 360 abitanti ogni esercizio (2.879 ogni esercizio di ristorazione

e 411 ogni bar).

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8

TAVOLA 3 - RAPPORTI POPOLAZIONE/ESERCIZI

Esercizi

Zone

Ristorazione Bar

TOTALE

CASTEL ROZZONE

REGIONE LOMBARDIA

ITALIA NORD OVEST

ITALIA

2.879

780

655

619

411

414

397

442

360

270

247

258

Il numero degli esercizi è limitato, circa 1/4 in meno rispetto alla media regionale (molto

inferiore quello degli esercizi di ristorazione, più elevato quello dei bar); in base alla

media regionale a Castel Rozzone dovrebbero esservi 10 esercizi, contro gli 8 esistenti.

3.2 Reddito e consumi

Entità e caratteristiche dei consumi dipendono in parte anche dal reddito.

TAVOLA 4 - REDDITO NETTO DISPONIBILE PRO-CAPITE ANNUO (euro)

1996 2000 2002 2005

2006 2007

2008

2009

%

09-96

Provincia di Bergamo

Regione Lombardia

ITALIA

13.311

14.747

11.800

14.725

16.312

13.196

14.877

16.680

13.968

18.356

20.576

17.090

19.056

20.471

17.213

19.183

21.366

17.775

19.347

21.742

18.151

19.193

21.638

18.061

+ 44,2

+ 46,7

+ 53,1

In Lombardia, la provincia di Bergamo (19.193 euro) è la penultima per reddito

disponibile pro-capite (davanti a Lodi con 18.087 euro); la prima provincia è Milano

(24.184 euro), seguita da Sondrio (21.057 euro), Cremona (20.856 euro), Varese (20.837

euro), Mantova (20.544 euro) e Lecco (20.314 euro.

Negli ultimi 13 anni il reddito medio pro-capite in provincia di Bergamo (19.193 euro) è

cresciuto (con un tasso di incremento più accentuato dopo il 2002, ma con un decremento

nel 2009) di 5.882 euro (+ 44,2%), contro una media regionale di 6.891 euro (+ 46,7%) e

una media nazionale di 6.261 euro (+ 53,1%).

Nei più recenti anni la spesa annua pro-capite negli esercizi di somministrazione ha avuto

il seguente andamento:

TAVOLA 5 - CONSUMI ANNUI PRO-CAPITE NEGLI ESERCIZI (ITALIA NORD-OVEST,

euro)

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9

Anni

Comuni

1991 * 1996 * 199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

Oltre 50.000 abitanti

Meno di 50.000 ab.

TOTALE COMUNI

415

339

365

454

411

426

362

380

393

411

426

455

476

478

521

513

* Italia Nord

TAVOLA 6 - CONSUMI ANNUI PRO-CAPITE NEGLI ESERCIZI PUBBLICI (euro)

Anni

Aree

1996 2000 2001

2002

2003 2004 2005 2006 2007 2008 Δ %

08-00

Nord-Ovest

Nord-Est

Centro

Sud

Isole

ITALIA

455

438

336

145 *

*

316

380

402

304

160

189

294

393

425

325

167

206

308

411

418

356

168

213

322

426

463

363

193

229

344

455

455

357

201

223

350

476

480

386

207

237

367

478

495

400

217

247

377

521

529

393

227

250

396

513

528

375

225

255

391

+ 35,0

+ 31,3

+ 23,3

+ 40,6

+ 34,9

+ 33,0

* Mezzogiorno

TAVOLA 7 - INCIDENZA % CONSUMI IN ESERCIZI PUBBLICI /REDDITO

Aree

%

Nord-Ovest

Nord-Est

Centro

Sud

Isole

ITALIA

2,30

2,44

2,11

1,63

1,84

2,13

Nell’area Nord-Ovest orientativamente si spende il 2,30% del reddito disponibile pro-

capite in ristoranti, bar e simili.

Secondo gli ultimi dati, i consumi dei residenti a Castel Rozzone in esercizi di bar e

ristorazione potrebbero essere stimati nel 2008 in circa 1,2-1,4 milioni di euro, di cui una

parte all’esterno del comune.

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10

4. PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO

Per i prossimi anni nel PGT sono previsti sviluppi socio-economici, residenziali e terziari

significativi per la rete degli esercizi di ristorazione e bar di Castel Rozzone.

In particolare, fra le altre sono progettate le seguenti linee di intervento:

salvaguardia e promozione del sistema idrico legato alla roggia Brembilla

◦ valorizzazione del corridoio ecologico, individuato dal tracciato della roggia, e del

paesaggio agrario ad esso strettamente legato

◦ miglioramento della qualità delle sponde (cura della vegetazione spondale e delle

essenze igrofile) e della loro fruibilità attraverso la valorizzazione delle piste

ciclabili e dei percorsi pedonali

salvaguardia del sistema naturale ambientale

◦ formazione di ambiti di completamento residenziale e di nuova costruzione che

non comportino consumo di suolo destinato all'attività agricola o di interesse

naturalistico-ambientale

◦ formazione di un corridoio ecologico secondario ciclopedonale in grado di

collegare il tracciato della roggia Brembilla alle aree agricole poste a sud del

territorio comunale

◦ accettazione consapevole della fascia di rispetto del Fosso Bergamasco

valorizzare le potenzialità insite in alcune zone con proposte di fruizione del

paesaggio agrario e della roggia Brembilla

◦ formazione di una rete di piste ciclabili che colleghi i sistemi verdi e quelli

ambientali e paesaggistici, servendo anche i nuovi interventi residenziali, per

fornire una nuova modalità di fruizione del Comune, dei suoi sistemi ambientali e

degli spazi pubblici

salvaguardare e valorizzare l'attività di produzione agricola

implementare e qualificare la rete dei servizi pubblici a partire da un sistema delle

aree verdi urbane collegato organicamente al sistema delle aree agricole

◦ creare una rete di spazi pubblici destinati a verde e dimensionati secondo diverse

scale ed esigenze (giardino di quartiere, area di verde pubblico, corridoio

paesaggistico ed ecologico, parco...); tale sistema è unificato ed integrato dalle

attrezzature di interesse comune e dalla rete delle piste ciclabili

mitigare l'impatto ambientale delle infrastrutture mediante il loro posizionamento sul

territorio

◦ realizzazione di provvedimenti di mitigazione ambientale quali nuovi filari, radure

a prato, piantumazioni...

separare le modalità di spostamento veicolari e ciclopedonali; riduzione del rischio di

incidenti

◦ realizzazione delle nuove piste ciclabili nel maggior numero possibile dei casi in

sede propria utilizzando gli spazi verdi esistenti e di progetto, evitando in questo

modo la promiscuità con la viabilità veicolare. All’interno di tutte le nuove aree di

trasformazione la viabilità sarà caratterizzata da idonei spazi per il traffico

veicolare, per quello ciclabile per i pedoni e per la sosta delle auto

recuperare il patrimonio storico-ambientale.

Oltre a quanto sopra citato, sono previsti interventi infrastrutturali e residenziali, di

rilievo per una corretta programmazione commerciale, quali per esempio:

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11

realizzazione della progettata arteria a scorrimento veloce in territorio di Treviglio, a

ultimazione dell’anello esterno di Castel Rozzone

completamento del sistema industriale esistente a ovest del comune con un’area di

trasformazione produttiva in un lotto intercluso su via Monte Arera

realizzazione di un piano edilizio residenziale a medio-lungo termine che prevede la

disponibilità di 591 nuovi vani abitativi (dei quali 125 per risanamento del patrimonio

degradato) che porteranno in un decennio la popolazione locale a collocarsi non molto

al di sotto delle 3.500 unità.

4.1 Nuove autorizzazioni

A medio termine, per i prossimi 4 anni i criteri di programmazione per la concessione di

nuove autorizzazioni sono i seguenti:

○ contenere al massimo lo sviluppo di nuovi esercizi nell’area del Centro Storico, dove

già si notano attualmente difficoltà di parcheggio e sosta, onde evitare addensamenti

di traffico, disturbo alla quiete e alla sicurezza stradale pubblica, e in generale

contenere lo sviluppo di esercizi a prevalente specializzazione di bar

○ indirizzare lo sviluppo di nuovi esercizi nell’Area Esterna, in particolare dove sono

previsti nuovi insediamenti e interventi di riqualificazione del territorio

○ in relazione alla limitata presenza attuale di esercizi a prevalente specializzazione di

ristorazione, alla situazione ambientale del territorio e alle previsioni di sviluppo

socio-economico (in particolare con la possibile ripresa economica, del reddito e dei

consumi dopo l’attuale fase recessiva) è auspicabile a Castel Rozzone un incremento

di almeno 2 nuovi esercizi a prevalente specializzazione di ristorazione localizzati

nell’Area Esterna, in modo da ridurre il rapporto popolazione/esercizi da 2.879 a 960,

avvicinando così la situazione media regionale.

Nuove autorizzazioni possono essere rilasciate qualora l’esercizio:

rispetti le disposizioni relative alla viabilità, alla sosta, favorendo la mobilità dei

consumatori

rispetti le norme di impatto acustico e ambientale

disponga di una dotazione effettiva di proprie aree a servizi (aree all’aperto, aree di

parcheggio pertinanziale, aree di sosta...) previste negli strumenti urbanistici.

Gli esercizi con attività di trattenimento e svago, ad apertura prevalentemente serale o

con spazi all’aperto, sono tenuti ad adottare misure di contenimento e mitigazione

dell’impatto acustico a salvaguardia della quiete secondo le indicazioni del Comune,

nonchè una fascia di rispetto da luoghi di cura, riposo e culto pari a almeno 100 mt.

Per le attività che danno origine a inquinamento acustico si applicano le normative della

L. 447/95 e del D.P.C.M. 14 novembre 1997 nonché del vigente Piano comunale di

classificazione acustica.

Le attività per le quali è prevedibile un impatto acustico e ambientale rilevante secondo

le disposizioni di legge, sono soggette a valutazione dell’ARPA competente.

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12

CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

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13

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Istituzioni normative

La regolamentazione degli esercizi di ristorazione, bar e di trattenimento e svago è predisposta

ai sensi di:

Deliberazione Giunta Regionale 23 gennaio 2008 n. 8/6495 “Indirizzi generali per il rilascio

da parte dei Comuni della autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti

e bevande (L.R. n. 30 del 24 dicembre 2003)”

Legge Regionale 2 febbraio 2007 n. 1 “Strumenti di competitività per le imprese e per il

territorio della Lombardia”

Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di

commercio e fiere”, Titolo II, Capo III

D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel

mercato interno”

C.G.R. 2 aprile 2010 n. 3847 “Applicazione dei disposti del Decreto Legislativo recante

attuazione della Direttiva Bolkestein relativa ai servizi nel mercato interno”

Circolare esplicativa 6 maggio 2010 n. 3635/C del Ministero dello Sviluppo Economico.

La L.R. 2/2010 non si applica:

alle strutture ricettive (L. 29 marzo 2001 n. 135 “Riforma della legislazione nazionale del

turismo”), limitatamene alle persone alloggiate e ai loro ospiti, ai partecipanti a

manifestazioni, convegni … organizzati nelle strutture stesse

alle attività di agriturismo (L. 5 dicembre 1985 n. 730 “Disciplina dell’agriturismo”; L.R. 31

gennaio 1992 n. 3 “Disciplina regionale dell’agriturismo e valorizzazione del territorio”),

limitatamente alle persone alloggiate e ai loro ospiti

ai circoli privati (D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235).

Articolo 2 – Durata

Le disposizioni normative e programmatiche sono valide per un quadriennio a partire dalla data

della loro approvazione; le norme esistenti conservano la loro validità, per continuità di

programmazione, fino all’entrata in vigore delle nuove norme aggiornate.

Nel corso del periodo di validità le norme possono essere modificate con varianti.

Articolo 3 – Suddivisione del territorio comunale in zone

Il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti zone:

Centro Storico

Area Esterna.

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14

CAPITOLO II – CRITERI DI PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO

Articolo 4 – Tipologia delle attività

Gli esercizi sono costituiti da un’unica tipologia.

Ai soli fini di monitoraggio delle attività, gli esercizi sono classificati nelle seguenti

denominazioni (più completamente riportate al punto 6 allegato A della D.G.R. 8/6495/08):

a. ristorante, trattoria, osteria…

b. cucina tipica lombarda

c. tavola calda, fast food, self service…

d. pizzeria…

e. bar gastronomico…

f. bar-caffè

g. bar pasticceria, gelateria, cremeria…

h. wine bar, birreria, pub, enoteca, caffetteria, sala da the…

i. disco bar, piano bar, american bar…

j. discoteca, sala da ballo, night…

k. stabilimenti balneari e impianti sportivi…

La denominazione dell’esercizio deve essere dichiarata e comunicata al Comune prima

dell’inizio o della modifica dell’attività.

In caso di svolgimento di più attività, devono essere comunicate tutte le varie denominazioni in

cui rientrano le attività dell’esercizio.

Articolo 5 – Inapplicabilità dei criteri

La programmazione non si applica:

agli esercizi con attività prevalente di intrattenimento, sale da ballo, locali notturni,

impianti sportivi…

agli esercizi posti all’interno di aree di servizio nelle strade extra-urbane principali

a mense aziendali, spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole, ospedali, case

di riposo e di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, caserme…

nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico

ai servizi a domicilio del consumatore

alle attività temporanee

all’interno di strutture culturali e di svago: musei, teatri, cinema, sale concerto.

Articolo 6 – Opportunità di sviluppo

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15

A medio termine, per i prossimi 4 anni i criteri di programmazione per la concessione di nuove

autorizzazioni sono i seguenti:

○ contenere al massimo lo sviluppo di nuovi esercizi nell’area del Centro Storico, dove già si

notano attualmente difficoltà di parcheggio e sosta, onde evitare addensamenti di traffico,

disturbo alla quiete e alla sicurezza stradale pubbliche, e in generale contenere lo sviluppo di

esercizi a prevalente specializzazione di bar

○ indirizzare lo sviluppo di nuovi esercizi nell’Area Esterna, in particolare dove sono previsti

nuovi insediamenti e interventi di riqualificazione del territorio

○ in relazione alla limitata presenza attuale di esercizi a prevalente specializzazione di

ristorazione, alla situazione ambientale del territorio e alle previsioni di sviluppo socio-

economico (in particolare con la possibile ripresa economica, del reddito e dei consumi

dopo l’attuale fase recessiva) è auspicabile a Castel Rozzone un incremento di almeno 2

nuovi esercizi a prevalente specializzazione di ristorazione localizzati nell’Area Esterna, in

modo da ridurre il rapporto popolazione/esercizi da 2.879 a 960, avvicinando così la

situazione media regionale.

Nuove autorizzazioni possono essere rilasciate qualora l’esercizio:

rispetti le disposizioni relative a viabilità e sosta, favorendo la mobilità dei consumatori

rispetti le norme di impatto acustico e ambientale

disponga di una dotazione effettiva di proprie aree a servizi (aree all’aperto, aree di

parcheggio pertinanziale, aree di sosta...) previste negli strumenti urbanistici.

Articolo 7 – Superficie

Non è stabilito alcun limite minimo o massimo di superficie.

Gli esercizi dovranno comunque avere superfici adeguate allo svolgimento dell’attività, nel

rispetto delle prescrizioni urbanistico-edilizie e igienico-sanitarie.

Articolo 8 – Standard di parcheggio

L’apertura, l’ampliamento e il trasferimento di un esercizio annuale di somministrazione di

alimenti e bevande sono subordinati alla disponibilità di parcheggi pertinenziali (superficie di

parcheggio: SP), calcolata in base alla superficie di somministrazione (SS):

a) SS inferiore o pari a 50 mq = SP almeno pari al 100% della SS

b) SS superiore a 50 mq e inferiore o pari a 100 mq = SP almeno pari al 200% della SS

c) SS superiore a 100 mq e inferiore o pari a 200 mq = SP almeno pari al 300% della SS

d) SS superiore a 200 mq = SP almeno pari al 400% della SS.

Le aree destinate a parcheggio dovranno essere almeno in parte attigue al locale e comunque

poste a una distanza non superiore ai 70 metri lineari dall’entrata principale, nonchè collocati

sul medesimo lato della carreggiata stradale.

La disponibilità dei parcheggi privato dovrà essere garantita durante l'intero orario di esercizio

dell'attività.

Le aree di parcheggio potranno essere ubicate all'aperto, al chiuso e in spazi interrati,

seminterrati o sopraelevati, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia urbanistica, edilizia

e sicurezza; box e simili non sono ammessi.

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16

I percorsi di accesso ai parcheggi dovranno essere sempre liberi per assicurare un'agevole

fruizione da parte della clientela.

E' vietato l'utilizzo degli spazi riservati alla sosta per finalità difformi da quelle di parcheggio.

Le aree di parcheggio a supporto delle attività di somministrazione dovranno essere

contraddistinte da apposita segnaletica indicante la natura di spazio di parcheggio riservato alla

clientela e gli orari di accesso.

E’ vietato l'utilizzo dei medesimi spazi di parcheggio privato da parte di più soggetti esercenti

l'attività di somministrazione, tranne nel caso in cui gli esercizi interessati osservino orari di

attività non coincidenti e di conseguenza non sovrapposti.

E’ ammessa la possibilità di monetizzazione delle aree di parcheggio pertinenziali nella misura

massima del 50%.

Articolo 9 – Distanze

Gli esercizi con attività di trattenimento e svago, ad apertura prevalentemente serale o con spazi

all’aperto sono tenuti ad adottare una fascia di rispetto da luoghi di cura, riposo e culto pari a

almeno 100 mt.

Articolo 10 – Impatto acustico

Gli esercizi con attività di trattenimento e svago, ad apertura prevalentemente serale o con spazi

all’aperto, sono tenuti ad adottare misure di contenimento e mitigazione dell’impatto acustico a

salvaguardia della quiete secondo le indicazioni del Comune.

Per le attività che danno origine a inquinamento acustico si applicano le normative della L.

447/95 e del D.P.C.M. 14 novembre 1997 nonché del vigente Piano comunale di classificazione

acustica.

Le attività per le quali è prevedibile un impatto acustico e ambientale rilevante secondo le

disposizioni di legge, sono soggette a valutazione dell’ARPA competente.

Articolo 11 – Tutela della salute

L’attività degli esercizi deve essere svolta in conformità all’art. 51 “Tutela della salute dei non

fumatori” della L. 16/1/2003 n. 3, modificata dall’art. 7 della L. 21/10/2003 n. 306 e al

D.P.C.M. 23/12/2003.

In tutti gli esercizi aperti al pubblico è vietato fumare, salvo che in locali riservati ai fumatori e

come tali contrassegnati.

Nei locali in cui è vietato fumare sono collocati cartelli ben visibili con la scritta “vietato

fumare” e con indicazione della relativa legge, delle sanzioni e degli organi di vigilanza; nelle

strutture a più locali il cartello va collocato alle entrate o in luoghi ben evidenti; negli altri

locali sono sufficienti cartelli che rechino solo l’indicazione “vietato fumare”.

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17

I locali riservati ai fumatori devono essere contrassegnati come tali e separati dagli altri locali

dell’esercizio in cui è vietato fumare.

I locali per fumatori devono rispettare i seguenti requisiti strutturali:

pareti a tutt’altezza su 4 lati

porta con chiusura automatica, abitualmente chiusa

adeguata segnaletica con cartelli a indicazione luminosa “area per fumatori”, integrata da

altri cartelli luminosi con la dizione “vietato fumare per guasto all’impianto di

ventilazione”, che si accendono automaticamente in caso di mancato o inadeguato

funzionamento dell’impianto di ventilazione

passaggio non obbligato per i non fumatori.

I locali per fumatori devono essere dotati di impianti di ventilazione forzata ad aria

adeguatamente filtrata, con le seguenti caratteristiche tecniche:

aria non riciclabile ed espulsa all’esterno

portata minima di aria supplementare immessa: 30 litri/secondo per persona

indice di affollamento: 0,7 persone/metro quadrato

depressione non inferiore a 5 Pascal rispetto alle aree circostanti

progettazione, installazione, manutenzione e collaudo degli impianti a norma dei

regolamenti di sicurezza e risparmio energetico.

Il numero massimo di persone ammissibili in base alla portata dell’impianto deve essere

indicato all’ingresso del locale.

Negli esercizi di ristorazione la superficie dei locali per fumatori deve essere inferiore alla metà

della superficie complessiva di somministrazione.

Articolo 12 – Norme urbanistico-edilizie

Le attività degli esercizi sono soggette a tutte le norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia

edilizia, urbanistica e di destinazione d’uso previste dal PGT e dei relativi strumenti attuativi,

nonché a quelle igienico-sanitarie alle quali è necessario adeguarsi prima dell’inizio

dell’attività o comunque entro 1 anno dal rilascio dell’autorizzazione.

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18

CAPITOLO IV – ATTI AMMINISTRATIVI

Articolo 13 - Requisiti soggettivi

L’esercizio dell’attività è subordinato al possesso da parte degli operatori dei requisiti morali e

professionali previsti dalla legge (artt. 65 e 66 L.R. 6/2010).

Articolo 14 – Procedura per la richiesta di autorizzazioni

L’apertura e il trasferimento di sede sono soggetti ad autorizzazione comunale.

La richiesta deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune o spedita con

raccomandata e deve indicare i seguenti elementi:

nome, cognome, data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale in caso di

ditta individuale

denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale/partita IVA in caso

di persona giuridica/società

certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli

articoli 65 e 66 della L.R. 6/2010

ubicazione dell’esercizio

superficie indicativa di somministrazione e di servizio.

Le richieste di autorizzazione relative ad attività di somministrazione nei quali la stessa viene

esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi devono indicare la

superficie riservata a ciascuna attività.

La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme

prescritte dal D.P.R. 445/2000, art. 38, ovvero alla presenza del dipendente addetto;

diversamente occorrerà allegare una copia di un documento di identità dei sottoscrittori.

Alla richiesta di autorizzazione devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti di

sorvegliabilità del locali (D.M. Interno 564/1992), nonchè quelli urbanistico-edilizi, di

sicurezza, igienico-sanitari (conformi alle norme in materia di superamento delle barriere

architettoniche) e di impatto acustico previsti al punto 3 della D.G.R. 8/64956/08.

Le domande sono esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione.

L’esame della domanda e il rilascio dell’autorizzazione non sono subordinati:

a) alla disponibilità dei locali

b) all’indicazione di un eventuale preposto all’esercizio

c) alla presentazione preventiva dei certificati di igienicità dei locali e di prevenzione incendi.

L’accoglimento o il rigetto della domanda è comunicato al richiedente entro 45 giorni dalla sua

presentazione.

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19

Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste di autorizzazione per

l’apertura o il trasferimento di sede di attività di somministrazione di alimenti e bevande

saranno comunicate all’interessato e potranno essere regolarizzate o completate entro il termine

di 30 giorni dalla relativa comunicazione; in tal caso il termine di 45 giorni di cui all’art. 69

comma 7 della L.R. 6/2010 per la conclusione del procedimento, rimarrà sospeso fino a

regolarizzazione.

Prima di iniziare l’attività e comunque entro 1 anno dal rilascio dell’autorizzazione, l’operatore

deve mettersi in regola con tutte le norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, igienico-

sanitaria, di destinazione d’uso, sicurezza e prevenzione incendi.

Articolo 15 – Preposto alla conduzione commerciale

Il titolare di un’autorizzazione annuale può nominare con apposito atto un preposto o, nel caso

di società, un legale rappresentante all’effettiva conduzione commerciale dell’impresa, il quale

a sua volta deve nel medesimo atto dichiarare:

di accettare la nomina

di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 65 e 66 L.R. 6/2010

di non essere stato nominato preposto per l’effettiva conduzione di altro esercizio.

L’atto di delega deve essere allegato alla domanda di rilascio autorizzazione oppure, ad attività

già avviata, deve pervenire entro trenta giorni dalla data di conferimento dell’incarico.

Nel corso dello svolgimento dell’attività è obbligatorio comunicare al Comune, entro e non

oltre dieci giorni dall’avvenuto fatto, la revoca e/o la nomina del preposto.

Il nominativo del preposto dovrà essere riportato in calce all’autorizzazione.

Articolo 16 - Istruttoria delle domanda

La domanda di autorizzazione dovrà:

essere presentata all’Ufficio Commercio/SUAP utilizzando la modulistica richiesta

essere sottoscritta in conformità alle norme sulla autocertificazione (firma in presenza

dell’addetto al servizio, allegato documento di identità)

contenere la documentazione comprovante la disponibilità dei locali: fotocopia del contratto

di affitto/locazione/comodato... dei locali, redatto con atto pubblico o scrittura privata

autenticata, o anche semplice scrittura privata purché accompagnata da fotocopia del

documento d’identità delle parti sottoscriventi.

Le domande possono essere inoltrate con consegna diretta, raccomandata postale, posta celere.

All’atto del ricevimento della domanda l’Ufficio Commercio/SUAP rilascia al richiedente una

ricevuta recante le seguenti indicazioni: ufficio comunale competente; oggetto e responsabile

del procedimento; ufficio nel quale si può prendere visione degli atti.

Copia dell’avvio del procedimento dovrà essere affissa all’Albo Pretorio.

Articolo 17 – Procedura per il rilascio dell’autorizzazione

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20

L’autorizzazione è rilasciata in tipologia unica, a tempo indeterminato ed è valida solo per i

locali in essa indicati.

Il rilascio dell’autorizzazione avviene previo accertamento, da parte della Polizia Locale, di:

rispondenza dei locali ai criteri di sorvegliabilità stabiliti dal D.M. dell’Interno 17 dicembre

1992 n. 564

rispetto delle normative relative al superamento delle barriere architettoniche (L. 13/89,

D.M. 236/89, L. 104/92).

Articolo 18 - Comunicazione ad enti diversi

L’Ufficio Commercio/SUAP provvede a inviare alla ASL la dichiarazione di attività produttiva

e la notifica ai fini della registrazione.

Il Comune trasmette agli uffici della Regione Lombardia, competenti in materia di commercio

interno, i criteri di programmazione adottati.

Entro 10 giorni dal rilascio dell’autorizzazione il Comune ne comunica gli estremi, anche per

via telematica, alla Giunta Regionale, al Prefetto, al Questore, alla ASL e alla CCIAA.

Articolo 19 - Attivazione degli esercizi: termini e requisiti

L’accoglimento o il rigetto della domanda è comunicato all’interessato entro 45 giorni dalla

presentazione attestata dal Protocollo comunale.

Prima di iniziare l’attività e comunque entro 365 giorni dal rilascio dell’autorizzazione,

l’operatore deve porsi in regola con norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia,

urbanistica e igienico-sanitaria, e con le disposizioni sulla destinazione d’uso dei locali e degli

edifici, prevenzione incendi e sicurezza.

L’attività non può essere sospesa per un periodo superiore a 12 mesi e la sospensione deve

essere motivata.

L’esercizio deve essere attivato entro 2 anni dalla data del suo rilascio, salvo proroga per

comprovata necessità e su motivata istanza.

Costituisce giustificato motivo di proroga l’incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di

sistemazione edilizia dei locali, iniziate in base a idoneo titolo abilitativo.

Articolo 20 – Ampliamento

L’ampliamento della superficie dei locali di somministrazione o della superficie aperta al

pubblico è ammesso nel rispetto delle condizioni richieste per le nuove autorizzazioni (art. 6

comma 2) ed è soggetto a DIAP.

Nella dichiarazione dovrà essere contestualmente precisato di essersi adeguati alle disposizioni

del presente regolamento, nonchè di avere rispettato il regolamento di polizia urbana, le norme

urbanistico-edilizie e quelle igienico sanitarie.

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21

Articolo 21 – Trasferimento

Il trasferimento dell’esercizio, anche nel rispetto dell’equilibrio fra domanda e offerta previsto

nei presenti criteri di programmazione (art. 6), viene sempre autorizzato nell’ambito della

propria zona di appartenenza commerciale (art. 3).

Articolo 22 – Revoca dell’autorizzazione

L’autorizzazione è revocata per:

mancata attivazione dell’esercizio entro 2 anni dal rilascio, salvo proroga in caso di

comprovata necessità e con richiesta motivata

sospensione dell’attività superiore a 1 anno

perdita dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività

sopravvenuta non conformità alle norme di sorvegliabilità, urbanistiche, edilizie, sanitarie,

di prevenzione incendi e di sicurezza (in questo caso viene predisposto un provvedimento di

sospensione dell’attività da 3 giorni a 3 mesi, entro il quale l’esercente può ripristinare i

requisiti non conformi; il termine può essere prorogato per comprovata necessità e con

richiesta motivata)

sopravvenuta indisponibilità dei locali e mancata richiesta di trasferimento entro 6 mesi,

salvo proroga in caso di comprovata necessità e con richiesta motivata

inosservanza dei provvedimenti di sospensione dell’autorizzazione

mancata ripresa dell’attività secondo le modalità e i termini previsti per il subingresso

dall’art. 75 della L.R. 6/2010

mancato rispetto delle direttive comunali che regolano le attività di videogioco.

La proroga non è concessa in caso di mancata richiesta delle autorizzazioni, concessioni e

abilitazioni edilizie e igienico-sanitarie, nonché in caso di colpevole ritardo nell’avvio o nella

conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

Articolo 23 - Subingresso (mortis causa, atto tra vivi, in gestione)

Il subingresso in proprietà o in gestione dell’attività è soggetto a comunicazione al Comune e

determina la reintestazione dell’autorizzazione al subentrante a condizione che sia provato

l’effettivo trasferimento e che il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali.

In caso di morte del titolare gli aventi diritto alla successione ereditaria possono richiedere la

reintestazione dell’autorizzazione, continuando l’attività nei 365 giorni successivi alla data

della morte; tale termine può essere prorogato di altri 6 mesi per ragioni non imputabili agli

interessati.

Entro lo stesso termine gli interessati devono essere in possesso del requisito professionale per

l’esercizio dell’attività.

Articolo 24 – Attività temporanee

In occasione di eventi straordinari (fiere, sagre, spettacoli, convegni, congressi, manifestazioni

sportive…) possono essere svolte attività temporanee per la durata dell’evento stesso:

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22

in aree e zone non in conflitto con l’offerta della rete di esercizi di vicinato esistente

nel possesso dei requisiti professionali del richiedente

nel rispetto delle necessarie condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie

previa presentazione di denuncia di inizio attività (DIAP) almeno 30 giorni prima dell’inizio

dello svolgimento.

Le attività temporanee in occasione di riunioni straordinarie di persone, in applicazione delle

disposizioni dell’art. 19 della Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, sono

soggette a DIAP da presentarsi direttamente o tramite raccomandata al Comune almeno 15

giorni prima dell’inizio dello svolgimento.

Nella denuncia dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli

articoli 65 e 66 della L.R. 6/2010, nonché il rispetto delle condizioni di sicurezza delle strutture

ed impianti e delle norme igienico-sanitarie relative all’attività di somministrazione esercitata.

Articolo 25 – Attività non soggette a programmazione (catering...)

Le attività di cui all’art. 5 (catering etc.), alle quali non si applicano i Criteri di

programmazione (art. 6), sono soggette a DIAP, che ha efficacia immediata.

La DIAP deve essere presentata allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) o presso

il competente ufficio comunale, utilizzando la modulistica ufficiale predisposta dalla Regione:

Modello Regionale A con Scheda tecnica 1 in caso di nuova attività; Modello Regionale B con

Scheda tecnica 2 in caso di subingresso; Modello regionale B in caso di cessazione.

Articolo 26 – Cessazione

Il titolare dell’autorizzazione deve comunicare per iscritto al Comune, entro 30 giorni,

l’avvenuta cessazione dell’attività e contestualmente provvedere a riconsegnare

l’autorizzazione in originale.

La mancata comunicazione/riconsegna comporta le sanzioni previste dall’art. 80 L.R. 6/2010.

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23

CAPITOLO V – MODALITA’ OPERATIVE

Articolo 27 – Commissione

E’ istituita una Commissione provinciale consultiva composta da rappresentanti delle

Associazioni dei consumatori, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, della CCIAA e

delle Associazioni di categoria degli esercenti, secondo il criterio della maggiore

rappresentatività a livello provinciale.

La Commissione esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, in merito a :

programmazione dell’attività

definizione dei criteri e delle norme generali per il rilascio dell’autorizzazione

determinazione degli orari

eventuali programmi di apertura a turno, per assicurare adeguati livelli di servizio.

Articolo 28 – Pubblicità dei prezzi

Il prezzo di tutti i prodotti destinati alla somministrazione deve essere esposto in modo ben

visibile al consumatore con esposizione di una tabella prezzi all’interno del locale.

Gli esercizi di ristorazione hanno ulteriormente l’obbligo di esporre il menù anche all’esterno

dell’esercizio, o comunque leggibile anche dall’esterno.

Il listino prezzi con servizio al tavolo deve essere messo a disposizione dei clienti prima

dell’ordinazione e deve indicare l’eventuale componente di servizio.

Il prezzo deve essere chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, soprattutto il prezzo

aggiuntivo del servizio.

Il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto devono essere indicati in modo chiaro e

visibile mediante cartello od altro mezzo idoneo, ovvero essere impressi in maniera chiara e ben

leggibile direttamente sui prodotti.

Articolo 29 – Vendita per asporto

Gli esercizi possono vendere per asporto i prodotti oggetto della propria attività.

Articolo 30 – Vendita mediante apparecchi automatici

La vendita per mezzo di apparecchi e distributori automatici è soggetta a DIAP; le eventuali

successive attivazioni e cessazioni vanno comunicate semestralmente alla ASL competente.

La vendita per mezzo di apparecchi e distributori automatici svolta invece in modo esclusivo in

specifici locali è soggetta a autorizzazione (artt. 6 e 13).

La vendita di prodotti alcolici di qualunque gradazione è sempre vietata.

Articolo 31 – Limitazioni

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24

La somministrazione di bevande alcoliche superiori ai 21 gradi non è consentita nell’ambito di

impianti sportivi, fiere, complessi di spettacoli viaggianti in sagre, fiere e manifestazioni varie

sportive o musicali all’aperto.

Il divieto può eccezionalmente e temporaneamente essere esteso dal Sindaco alle bevande

alcoliche inferiori ai 21 gradi.

CAPITOLO VI – ORARI

Articolo 32 – Orario giornaliero

Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi sono rimessi alla libera

determinazione degli esercenti entro i limiti stabiliti da apposita ordinanza sindacale adottata ai

sensi e con le modalità previste dall’art. 108 della L.R. 6/2010 e dagli artt. 13, 14 e 15 della

D.G.R. 23 gennaio 2008 n. 8/6495.

Articolo 33 – Obblighi degli esercenti

Gli esercenti devono comunicare preventivamente al Comune l’orario di svolgimento

dell’attività, che può essere differenziato per giorni della settimana e periodi dell’anno e deve

essere esposto in modo ben visibile all’interno e all’esterno del locale.

L’orario può essere continuato o prevedere intervalli di chiusura intermedia.

I servizi con attività mista seguono l’orario dell’attività prevalente.

Articolo 34 – Chiusura temporanea

La chiusura temporanea dell’esercizio superiore a 30 giorni deve essere comunicata al Sindaco.

Il Sindaco per assicurare idonei livelli di servizio al pubblico, sentita la Commissione, può

predisporre programmi di apertura a turno degli esercizi, che gli operatori sono tenuti a

osservare e a rendere noti ai consumatori con l’esposizione di un cartello visibile all’interno e

all’esterno dell’esercizio.

Gli esercizi possono osservare 1 o più giornate di riposo settimanale.

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STUDIO PIANIFICAZIONE DISTRIBUTIVA

& MARKETING TERRITORIALE

Dr. ROBERTO RONCHINI

Via Fellegara-Mola, 1132 - 29010 Alseno (Pc)

3479672371 - TEL/FAX 0523947261 [email protected]

COMUNE DI

CASTEL ROZZONE (Provincia di Bergamo)

NORME PER LO SVILUPPO E LA LOCALIZZAZIONE

DELLE RIVENDITE DI QUOTIDIANI E PERIODICI

____________________________________

D.C.R. 10 luglio 2002 n. 549

L.R. 2 febbraio 2010 n. 6

Edizione Settembre 2010

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2

I N D I C E

1. INTRODUZIONE pag. 3

2.

3.

CARATTERISTICHE DI CASTEL ROZZONE

ANALISI DELLA RETE DISTRIBUTIVA LOCALE

pag.

pag.

4

5

4.

IL MERCATO E LA DISTRIBUZIONE DI QUOTIDIANI E PERIODICI

pag.

6

5.

5.1

5.2

5.3

IL PIANO DI SVILUPPO

Generalità e previsioni di sviluppo

Ipotesi di sviluppo insediativo e urbanistico

Obiettivi e indicazioni di sviluppo

pag.

pag.

pag.

pag.

13

13

13

14

NORME E DIRETTIVE

pag.

15

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3

1. INTRODUZIONE

L'indirizzo legislativo di programmazione delle attività distributive con la legge 5 agosto 1981

n. 416 (disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) e con il DPR 27 aprile

1982 n. 268 si estende (dai negozi in sede fissa, dal commercio ambulante, dagli esercizi

pubblici) alle rivendite di giornali e riviste.

Successivamente la legge 416 è stata rinnovata con variazioni marginali dalla nuova Legge 25

febbraio 1987 n. 67 e la vendita di giornali e riviste è stata estesa in via sperimentale a bar,

rivendite di generi di monopolio, distributori di carburanti, medie e grandi strutture di vendita

e librerie dalla Legge 13 aprile 1999 n. 108, il cui articolo 3 conteneva anche una delega al

Governo per il riordino organico del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica.

Il Decreto Legislativo 24 aprile 2001 n. 170 ha dettato nuove norme per la distribuzione di

quotidiani e periodici, i cui caratteri fondamentali della nuova legislazione sono:

attribuzione alla Regione della funzione di indirizzo programmatorio nell'ambito dei criteri

generali definiti dalla legislazione nazionale

suddivisione in due tipologie di punti vendita: esclusivi (vendono prevalentemente sia

quotidiani sia periodici) e non esclusivi (svolgono prevalentemente altra attività e vendono

in modo complementare o solo quotidiani o solo periodici o quotidiani e periodici;

sentenza Consiglio di Stato n. 386/2005)

attività di vendita soggetta al rilascio di autorizzazione comunale

rilascio dell'autorizzazione per punti di vendita esclusivi e non esclusivi in base alla

densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entità

delle vendite negli ultimi 2 anni ... dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi

obbligo per il Comune di formulare un piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi e

di fissare criteri per il rilascio di autorizzazione a punti vendita non esclusivi, in

conformità agli indirizzi emanati dalla Regione

rilascio automatico dell'autorizzazione alle rivendite che hanno effettuato la

sperimentazione (ex L. 108/99).

La Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 ha modificato il Titolo V della Costituzione

trasferendo alle Regioni la potestà legislativa in materia di commercio, in cui è ovviamente da

intendersi inclusa anche la vendita di quotidiani e periodici.

La Regione Lombardia ha emanato le proprie norme direttive con D.C.R. 10 luglio 2002 n.

549 “Indirizzi regionali di attuazione del D.Lgs. 24 aprile 2001 n. 170 concernente il riordino

del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica”.

Con la L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 la Regione Lombardia ha infine approvato il “Testo unico

delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”.

In seguito sono stati emanati

D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel

mercato interno”

Circolare esplicativa 6 maggio 2010 n. 3635/C Ministero dello Sviluppo Economico

che la Regione Lombardia ha integrato con la propria

C.G.R. 2 aprile 2010 n. 3847.

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4

2. CARATTERISTICHE DI CASTEL ROZZONE

Castel Rozzone è un comune di piccole dimensioni situato nella parte meridionale della

provincia di Bergamo, a 15 chilometri dal capoluogo.

Il territorio comunale confina:

a nord con Arcene

a est con Lurano e a sud-est con Brignano Gera d’Adda

a sud Treviglio

a sud-ovest con Treviglio.

Il comune è attraversato da vie di comunicazione:

SP 126

che lo collega a

SS 42 per Treviglio-Verdello

SP 121 per Brignano Gera d’Adda-Verdello.

Castel Rozzone, originariamente un piccolo borgo dedicato in prevalenza all’agricoltura, cui

in seguito si è affiancata la lavorazione del legno. Oggi, segno di continuità con il passato,

l’attività economicamente principale è la produzione di mobili in legno.

Il paese presenta una connotazione urbanistica caratterizzata da un nucleo centrale; nel resto

del territorio “le aree industriali, produttive e residenziali si presentano come un tessuto

compatto che si estende senza soluzione di continuità, ... lambendo i confini amministrativi

con Treviglio ed Arcene. La presenza di territori incolti è marginale se non addirittura

inesistente” (VAS di Castel Rozzone, Rapporto Ambientale, pag. 27).

La popolazione residente indica negli ultimi anni una costante, leggera tendenza

all’incremento, ma con una piccola inversione proprio nel 2009; negli ultimi 5 anni + 118

residenti (quasi + 4,3%, + 0,85% medio annuo, battuta d’arresto finale compresa).

TAVOLA 1 - DINAMICA DEMOGRAFICA

Anni Abitanti

1981

1991

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2.095

2.297

2.560

2.581

2.635

2.705

2.761

2.837

2.868

2.884

2.879

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5

3. ANALISI DELLA RETE DISTRIBUTIVA LOCALE

A Castel Rozzone vi è 1 rivendita esclusiva.

TAVOLA 2 - RIVENDITE

Localizzazione Tipologia

Mq

Via San Bernardo, 25

Edicola

17

Per valutare la situazione delle rivendite si calcolano due parametri di riferimento: abitanti e

famiglie per rivendita.

TAVOLA 3 - ABITANTI E FAMIGLIE PER RIVENDITA 2010

Zone Abitanti per

rivendita

Famiglie per

rivendita

CASTEL ROZZONE

2.879

1.280

Rivendite esclusive

Rivendite non esclusive PROVINCIA DI BERGAMO

Rivendite esclusive

Rivendite non esclusive REGIONE LOMBARDIA

Rivendite esclusive

Rivendite non esclusive ITALIA

3.710

2.176

1.360

3.174

5.201

1.968

3.212

3.567

1.690

1.685

967

606

1.407

2.302

871

1.280

1.366

673

Gli indici di Castel Rozzone sono superiori di oltre il 110% rispetto alla media provinciale e

del 46% rispetto alla media regionale; secondo la media dei comuni della provincia di

Bergamo e la media regionale a Castel Rozzone dovrebbero quindi esservi 1,5-2 rivendite

contro la sola esistente attualmente.

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6

4. IL MERCATO E LA DISTRIBUZIONE DI QUOTIDIANI E PERIODICI

Dopo una lunga crescita, dal 2006/7 il mercato ha iniziato contrarsi significativamente.

TAVOLA 4 - STIMA MERCATO DI QUOTIDIANI, PERIODICI E COLLATERALI

Anni Milioni

di euro

1978 553

1985 1.550

1990

1994

1996

1999

2002

2004

2005

2006

2007

2008

2009

3.100

4.550

5.165

5.700

6.800

7.200

7.280

7.300

6.770

6.170

5.650

Nel 2009 le vendite di quotidiani sono scese a circa 4,8 milioni di copie/giorno, circa 1,7

miliardi di copie/anno; erano 2 miliardi nel 2006: - 12,1% in 3 anni, un dato rilevante.

TAVOLA 5 - QUOTIDIANI: DINAMICA VENDITE (milioni di copie/giorno)

Media

giornaliera Δ copie

su 1990

Δ %

su 1990

1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

6,809

5,977

6,073

6,018

5,836

5,711

5,618

5,466

5,510

5,400

5,146

4,842

- 0,832

- 0,736

- 0,791

- 0,973

- 1,098

- 1,191

- 1,343

- 1,299

- 1,409

- 1,663

- 1,967

- 12,2%

- 10,8%

- 11,6%

- 14,3%

- 16,1%

- 17,5%

- 19,7%

- 19,1%

- 20,7%

- 24,4%

- 28,9%

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7

TAVOLA 6 - QUOTIDIANI: COPIE GIORNO VENDUTE PER AREA

(milioni di copie)

2003 2004

2005 2006 2007 2008 % Δ %

08-03

Nord

Centro

Sud

ITALIA

3,188

1,317

1,206

5,711

3,123

1,287

1,208

5,618

3,032

1,246

1,188

5,466

3,069

1,200

1,241

5,510

2,967

1,228

1,204

5,400

2,803 54,5

1,172 22,8

1,171 22,8

5,146 100,0

- 12,1%

- 11,0%

- 2,9%

- 9,9%

TAVOLA 7 - QUOTIDIANI: COPIE GIORNO/1.000 ABITANTI VENDUTE

2003 2004

2005 2006 2007 2008 Δ %

08-03

Nord

Centro

Sud

ITALIA

122

118

58

99

118

114

58

96

114

110

57

93

114

104

60

93

190

105

58

91

102

99

56

86

- 16,4%

- 16,1%

- 3,4%

- 13,1%

TAVOLA 8 - QUOTIDIANI: COPIE GIORNO/1.000 ABITANTI ADULTI DIFFUSE NEL MONDO

2005

2006 2007 2008

Giappone

Norvegia

Svezia

Svizzera

Regno Unito

Olanda

Germania

Stati Uniti

Francia

Polonia

ITALIA

Spagna

Cina

Portogallo

634,5

626,3

583,4

383,8

369,1

351,7

305,2

250,0

215,3

156,2

156,1

113,3

103,0

95,2

631,7

601,2

625,0

554,8

385,3

357,3

300,2

259,4

198,7

178,8

193,8

242,3

105,9

113,9

624,9

580,3

601,5

575,9

358,5

397,4

292,2

225,7

205,5

139,0

193,4

229,7

108,7

137,4

613 - 3,0%

571 - 4,8%

575 - 8,0%

627 +13,2%

359 - 6,6%

394 +10,4%

283 - 5,7%

212 - 18,1%

206 + 3,5%

130 - 27,4%

172 - 10,9%

215 - 11,2%

113 + 6,6%

141 +23,7%

Negli ultimi anni si è venuto consolidando il fenomeno della free press (quotidiani distribuiti

gratuitamente soprattutto nelle grandi città e nel loro hinterland): si stima che nel 2008 siano

state diffuse circa 1,8 miliardi di copie (oltre 5 milioni di copie giorno, quasi il quadruplo

rispetto al 2006).

Considerata anche la free press, la media copie 2008/1.000 abitanti sale a 172.

La vendita di periodici, che negli ultimi anni aveva avuto nel complesso un trend leggermente

positivo, dal 2006 ha bruscamente invertito la tendenza, e i cali sono proseguiti, aumentando

d’intensità, negli anni successivi.

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8

Italia nel 2009 si sono vendute 0,9 miliardi di copie di periodici (0,7 settimanali e 0,2

mensili), erano 1,1 miliardi nel 2006: - 18,3% in 3 anni.

TAVOLA 9 - PERIODICI: DINAMICA DELLE VENDITE

(milioni di copie annue)

Settimanali

Δ %

annuo

Mensili

Δ %

annuo

TOTALE

PERIODICI Δ %

annuo

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

890,5

900,3

914,7

866,8

813,6

765,6

724,3

+ 1,1%

+ 1,6%

- 5,2%

- 6,1%

- 11,7%

- 5,4%

273,9

291,6

286,4

263,1

241,4

217,5

199,2

+ 6,4%

- 1,8%

- 8,1%

- 8,2%

- 17,3%

- 8,4%

1.164,4

1.191,9

1.201,1

1.129,9

1.055,0

983,1

923,5

+ 2,4%

+ 0,8%

- 5,9%

- 6,6%

- 6,8%

- 6,1%

TAVOLA 10 - PERIODICI: DINAMICA DELLE VENDITE IN EDICOLA *

Milioni

di copie Δ %

annuo

2005

2006

2007

2008

878

883

829

775

+ 0,6 %

- 6,1 %

- 6,5 %

* dati non omogenei coi precedenti

TAVOLA 11 - QUOTIDIANI E PERIODICI: DINAMICA DEL MERCATO IN VALORE

(milioni di €)

Quotidiani

Δ %

su 2003

Periodici

Δ %

su 2003

TOTALE

Δ %

su 2003

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1.860

1.830

1.880

2.020

1.960

1.870

1.750

- 1,6%

+ 1,0%

+ 8,6%

+ 5,4%

+ 0,5%

- 5,9%

3.910

3.970

4.000

3.980

3.710

3.500

3.300

+ 1,5%

+ 2,3%

+ 1,8%

- 5,1%

- 10,5%

- 15,6%

5.770

5.800

5.880

6.000

5.670

5.370

5.050

+ 0,5%

+ 1,9%

+ 4,0%

- 1,8%

- 6,9%

- 12,5%

In Italia nel 2009 il valore del mercato di quotidiani e periodici è stato di poco superiore ai 5

miliardi di euro, era 6 miliardi nel 2006: - 15,8% in 3 anni, calo in linea coi decrementi nelle

vendite; gli ultimi aumenti dei prezzi di copertina hanno pertanto grosso modo compensato

solo l’inflazione del periodo (7% circa).

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9

Per determinare il valore del mercato complessivo che si forma attraverso la rete

commerciale, occorre aggiungere gli introiti derivanti dalle vendite di: collaterali (allegati a

quotidiani e periodici: libri, enciclopedie, dvd, cd...); collezionabili (collane tematiche,

fascicoli e dispense, oggetti da collezionismo); libri; altri prodotti (editoria elettronica,

oggettistica varia).

TAVOLA 12 - STIMA DIMAMICA IN VALORE DEL MERCATO COMPLESSIVO

(milioni di €)

2004

%

2005

% 2006

% 2007

% 2008

% 2009

% Δ %

09-04

Quotidiani

Periodici

TOTALE STAMPA

Collaterali

Collezionabili

Libri

Altri

TOTALE ALTRI

TOTALE RIVENDITE

1.830

3.970 5.800

584

463

31

300-350 1.400

7.200

25,4

55,1 80,5

8,1

6,4

0,4

4,5 19,4

100,0

1.880

4.000 5.880

653

416

25

300-350 1.400

7.280

25,8

55,0 80,8

9,0

5,7

0,3

4,2

19,2

100,0

2.020

3.980 6.000

595

373

20

300-350 1.300

7.300

27,7

54,5 82,2

8,1

5,1

0,3

4,3

17,8

100,0

1.960

3.710 5.670

510

290

17

250-300 1.100

6.770

29,0

54,8 83,5

7,5

4,3

0,3

4,4

16,5

100,0

1.870

3.500 5.370

362

170

12

200-250 800

6.170

30,3

56,7 87,0

5,9

2,8

0,2

4,1

13,0

100,0

1.750

3.300 5.050

300

130

10

150-200 600

5.650

30,1

58,4 89,4

5,3

2,3

0,2

3,2

10,6

100,0

- 4,4

- 16,9

- 12,9

- 48,6

- 71,9

- 67,7

- 42,9

- 57,1

- 21,5

Il valore del mercato, nonostante l’aumento dei prezzi, segue l’andamento generale del

comparto e avvia dal 2006 un declino accentuato anche delle performance economiche.

L’ampiezza del mercato della stampa è inoltre proporzionale al livello raggiunto dalle quote

di vendite in abbonamento, in Italia molto limitate rispetto agli standard internazionali.

Si stima che le vendite in abbonamento in Italia si aggirino attorno a 700-750 milioni di euro

nel 2009 (circa il 14-15% del mercato complessivo di quotidiani e periodici, in leggero

progresso sugli anni immediatamente precedenti, ma solo per avere subito una flessione

inferiore rispetto agli andamenti generali del comparto).

TAVOLA 13 - VENDITE PER ABBONAMENTO

2005 2006

2007 2008 2009

QUOTIDIANI

Settimanali

Mensili

TOTALE PERIODICI

9,3%

13,3%

28,2% 16,4%

9,3%

14,1%

31,0% 17,6%

9,1%

13,8%

22,4% 18,2%

9,3%

14,7%

30,2% 22,8%

...

14,9%

31,0% 23,1%

In molti paesi europei ed extra-europei le vendite in abbonamento superano il 50%( in

Giappone, Olanda, Svizzera superano il 90%, in Svezia e Stati Uniti il 75%), contro il 9% e

18% dell’Italia, che in Europa per i quotidiani è seguita solo da Portogallo e Grecia e per i

mensili da Gran Bretagna, Grecia e Spagna.

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10

In Italia la limitata dimensione di vendite in abbonamento genera anche un elevatissimo

numero di copie rese (almeno 1/3 del distribuito), in leggero calo nell’ultimo triennio (circa -

5% medio/annuo).

Le rivendite in Italia fino al 2006 sono state in continuo aumento, poi è iniziata una

progressiva diminuzione che nel 2010 ha riportato la rete grosso modo ai livelli dei primi anni

Novanta.

TAVOLA 14 - DINAMICA DELLE RIVENDITE

Anni Numero

rivendite Δ

numero

Δ % annuo

Δ % su 1981

1981

1990

1993

1997

1999

2002

2006

2007

2008

2009

2010 *

29.276

34.884

36.500

38.000

38.500

40.000

41.000

40.000

38.500

37.000

35.500

+ 5.608

+ 1.616

+ 1.500

+ 500

+ 1.500

+ 1.000

- 1.000

- 1.500

- 1.500

- 1.500

+ 19,2%

+ 4,6%

+ 4,1%

+ 1,3%

+ 3,9%

+ 2,5%

- 2,4%

- 3,8%

- 3,9%

- 4,1%

+ 19,2%

+ 24,7%

+ 29,8%

+ 31,5%

+ 36,6%

+ 40,0%

+ 36,6%

+ 31,5%

+ 26,4%

+ 21,3% * stima

In 25 anni (fino al 2006) il numero complessivo delle rivendite è aumentato del 40%, poi la

drastica inversione di tendenza: in 4 anni persi oltre 5.000 punti vendita, con quasi il

dimezzamento dell’indice d’incremento trentennale ora sceso al 21%.

Nel 2009 in Italia il margine lordo medio delle rivendite è stato 30.000 euro circa.

I consumi di quotidiani e periodici dipendono dal reddito disponibile.

TAVOLA 15 - REDDITO ANNUO DISPONIBILE PRO-CAPITE (euro)

1996 2000 2002 2005

2006 2007

2008

2009

%

09-96

Provincia di Bergamo

Regione Lombardia

ITALIA

13.311

14.747

11.800

14.725

16.312

13.196

14.877

16.680

13.968

18.356

20.576

17.090

19.056

20.471

17.213

19.183

21.366

17.775

19.347

21.742

18.151

19.193

21.638

18.061

+ 44,2

+ 46,7

+ 53,1

In Lombardia, la provincia di Bergamo (19.193 euro) è la penultima per reddito disponibile

pro-capite (davanti a Lodi con 18.087 euro); la prima provincia è Milano (24.184 euro),

seguita da Sondrio (21.057 euro), Cremona (20.856 euro), Varese (20.837 euro), Mantova

(20.544 euro) e Lecco (20.314 euro.

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11

Negli ultimi 13 anni il reddito medio pro-capite in provincia di Bergamo (19.193 euro) è

cresciuto (con un tasso di incremento più accentuato dopo il 2002, ma con un decremento nel

2009) di 5.882 euro (+ 44,2%), contro una media regionale di 6.891 euro (+ 46,7%) e una

media nazionale di 6.261 euro (+ 53,1%).

In Italia nord-occidentale mediamente la spesa per quotidiani e periodici hanno avuto dal

1991 il seguente andamento:

TAVOLA 16 - ACQUISTI ANNUI PRO-CAPITE ITALIA NORD OCCIDENTALE (euro)

Comuni 1991 1996 1997 2001 2002

2003

2004

2005 2006 2007 2008

Oltre 50.000 ab.

82,8

102,6

Meno di 50.000

ab. 68,9 79,7

Media dei comuni 73,7 87,2 83,1 76,0 72,1 77,6 85,4 87,1 77,8 74,3 72,3

Evidentemente il consumo di giornali e riviste è direttamente proporzionale al reddito: per

esempio, mediamente fra le regioni del nord e del sud esiste un divario notevole; nel 2008 il

consumo del nord-ovest è stato di 72,3 euro pro-capite contro i 35,2 euro del sud (circa il

48,4% del nord-ovest; il divario accenna a diminuire: nel 1991 il sud consumava il 43,5% del

nord e nel 2006 il 47,6%).

TAVOLA 17 - DINAMICA SPESA PER QUOTIDIANI+PERIODICI (euro pro-capite)

Aree 1996 2000 2001 2002 2003

2004 2005 2006 2007 2008

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud

Isole

ITALIA

87,20

75,30

66,80

37,14

62,90

78,10

70,50

58,90

36,20

44,33

59,13

76,00

70,60

57,83

34,90

44,70

58,10

72,10

61,50

58,46

31,90

43,00

54,46

77,60

71,10

62,75

36,54

46,00

60,00

85,04

81,50

71,04

40,85

48,26

67,07

87,10

75,60

70,28

41,50

50,00

66,50

77,80

71,50

64,70

38,82

40,30

61,52

74,3

69,7

62,7

41,7

42,0

61,3

72,3

65,9

56,0

35,2

43,8

55,9

Questi dati sembrano però molto sottostimati.

Per dimensionare in modo corretto la spesa annua pro-capite effettivamente compiuta nelle

rivendite, a questi valori (Istat) bisogna aggiungere gli acquisti degli altri prodotti (libri,

collane tematiche e per collezionismo, dvd, cd rom, oggettistica varia) venduti nelle rivendite

di giornali (che Istat non rileva), valore quest’ultimo stimabile in un ulteriore 20% medio.

Il consumo, oltre che al reddito, è poi proporzionale anche alla dimensione dei centri abitati

ed è sempre riconducibile alle differenze di cultura.

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12

TAVOLA 18 - RAPPORTO ACQUISTI QUOTIDIANI+PERIODICI/REDDITO

Aree 2006

%

2008

%

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud

Isole

ITALIA

0,41

0,37

0,38

0,31

0,37

0,37

0,34

0,31

0,29

0,25

0,32

0,31

Secondo dati basati sull’imponibile Irpef dichiarato, il reddito medio degli abitanti di Castel

Rozzone nel 2007 è stato di 16.606 euro, con un aumento del 24,5% rispetto al 1999.

A Castel Rozzone nel 2008 i residenti dovrebbero aver acquistato quotidiani e periodici per

circa 200-220.000 euro, una parte consistente dei quali all’esterno del comune nei luoghi di

lavoro, studio, divertimento. Nel 2009-10 i consumi dovrebbero essere scesi di almeno il 10%.

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13

5. IL PIANO DI SVILUPPO

5.1 Generalità e previsioni di sviluppo

Per poter predisporre un organico piano di sviluppo occorre fare alcune considerazioni e

alcune ipotesi sulle caratteristiche di acquisto e di vendita dei giornali, sulla situazione attuale

della rete e sulle caratteristiche delle rivendite, sui redditi e sui consumi, sugli insediamenti

abitativi nel prossimo futuro.

L'acquisto di giornali e riviste è caratterizzato da alcuni fenomeni tipici:

concentrazione delle vendite: circa l'80% delle vendite viene effettuato entro breve tempo

dall'uscita del giornale o rivista (poche ore per il quotidiano, 1-2 giorni per il settimanale,

4-5 giorni per il mensile), oltre questi termini la stampa perde di interesse agli occhi del

consumatore anche abituale che molto spesso preferisce rinunciare all'acquisto aspettando

la nuova edizione

entità media dell'acquisto limitata, da 1 euro per quotidiano, a una media di 6-7 euro per

acquisti multipli fino a un massimo di 18-20 euro circa

molto spesso gli acquisti sono collegati ad altri atti della vita quotidiana (periodo

antecedente l'inizio del lavoro, acquisti di altri generi di largo consumo) o sono occasionali

determinati da atti di impulso.

Questi tre fenomeni hanno un'importanza fondamentale sulla distribuzione delle rivendite sul

territorio, che devono essere localizzate in modo da offrire un rapido punto di riferimento e di

accesso per un numero molto elevato di acquirenti, nonché sulle caratteristiche delle rivendite

che devono essere in grado di evidenziare al massimo la gamma di articoli e di offrire un

rapido servizio e un sistema diretto di acquisto (self-service).

Ampiezza della rivendita, ricchezza di testate, facilità e modalità di accesso sono elementi

fondamentali per lo sviluppo della stampa.

5.2 Ipotesi di sviluppo insediativo e urbanistico

A Castel Rozzone nei prossimi anni sono previsti importanti sviluppi urbanistici e socio-

economici, in particolare:

salvaguardia e promozione del sistema idrico legato alla roggia Brembilla

◦ valorizzazione del corridoio ecologico, individuato dal tracciato della roggia, e del

paesaggio agrario ad esso strettamente legato

◦ miglioramento della qualità delle sponde (cura della vegetazione spondale e delle

essenze igrofile) e della loro fruibilità attraverso la valorizzazione delle piste ciclabili e

dei percorsi pedonali

salvaguardia del sistema naturale ambientale

◦ formazione di ambiti di completamento residenziale e di nuova costruzione che non

comportino consumo di suolo destinato all'attività agricola o di interesse naturalistico-

ambientale

◦ formazione di un corridoio ecologico secondario ciclopedonale in grado di collegare il

tracciato della roggia Brembilla alle aree agricole poste a sud del territorio comunale

◦ accettazione consapevole della fascia di rispetto del Fosso Bergamasco

valorizzare le potenzialità insite in alcune zone con proposte di fruizione del paesaggio

agrario e della roggia Brembilla

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14

◦ formazione di una rete di piste ciclabili che colleghi i sistemi verdi e quelli ambientali e

paesaggistici, servendo anche i nuovi interventi residenziali, per fornire una nuova

modalità di fruizione del Comune, dei suoi sistemi ambientali e degli spazi pubblici

salvaguardare e valorizzare l'attività di produzione agricola

implementare e qualificare la rete dei servizi pubblici a partire da un sistema delle aree

verdi urbane collegato organicamente al sistema delle aree agricole

◦ creare una rete di spazi pubblici destinati a verde e dimensionati secondo diverse scale

ed esigenze (giardino di quartiere, area di verde pubblico, corridoio paesaggistico ed

ecologico, parco...); tale sistema è unificato ed integrato dalle attrezzature di interesse

comune e dalla rete delle piste ciclabili

mitigare l'impatto ambientale delle infrastrutture mediante il loro posizionamento sul

territorio

◦ realizzazione di provvedimenti di mitigazione ambientale quali nuovi filari, radure a

prato, piantumazioni...

separare le modalità di spostamento veicolari e ciclopedonali; riduzione del rischio di

incidenti

◦ realizzazione delle nuove piste ciclabili nel maggior numero possibile dei casi in sede

propria utilizzando gli spazi verdi esistenti e di progetto, evitando in questo modo la

promiscuità con la viabilità veicolare. All’interno di tutte le nuove aree di

trasformazione la viabilità sarà caratterizzata da idonei spazi per il traffico veicolare,

per quello ciclabile per i pedoni e per la sosta delle auto

recuperare il patrimonio storico-ambientale.

5.3 Obiettivi e indicazioni di sviluppo

Nella parte introduttiva è stata evidenziata una carenza di rivendite rispetto alle medie

provinciali/regionali, ma anche le specificità socio-economiche del territorio di Castel

Rozzone e le sue dinamiche.

Soprattutto, si è visto come il comune graviti commercialmente sulle aree a forte

concentrazione di grandi strutture distributive (Bergamo e Treviglio) e come i suoi residenti

siano caratterizzati da una forte propensione alla mobilità intercomunale.

Le analisi svolte in precedenza conducono pertanto a identificare questo obiettivo prioritario:

nessuna nuova autorizzazione per rivendite esclusive e non esclusive.

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NORME

E

DIRETTIVE

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Articolo 1 - Istituzioni del piano

Il piano di localizzazione delle rivendite di giornali e riviste è predisposto ai sensi del D.Lgs.

24/4/01 n. 170, della D.C.R. Lombardia 10 luglio 2002 n. 549 e della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6,

alle cui norme si fa riferimento per tutto quanto qui non indicato.

Il piano è valido per il biennio 2010-2012, a partire dalla data di approvazione.

Articolo 2 - Suddivisione del territorio comunale in zone

Il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti zone:

1. Centro Storico

2. Area Esterna.

Articolo 3 - Tipologia delle rivendite

Il sistema di vendita si articola in punti vendita esclusivi (vendono sia quotidiani sia periodici) e non

esclusivi (vendono o solo quotidiani o solo periodici o entrambi).

I punti vendita non esclusivi sono:

a) rivendite di generi di monopolio

b) rivendite di carburanti (minimo di superficie 1.500 mq)

c) bar

d) medie e grandi strutture di vendita (minimo di superficie 700 mq)

e) librerie (minimo di superficie 120 mq)

f) vendita riservata a riviste specializzate nell'identica attività dell'esercizio.

Articolo 4 - Piano di localizzazione

Per i prossimi 2 anni sono previsti le seguenti opportunità di sviluppo insediativo:

rivendite esclusive:

nessuna nuova autorizzazione

criteri per le rivendite non esclusive:

nessuna nuova autorizzazione.

Articolo 5 - Ampliamento delle rivendite

L'ampliamento delle rivendite per l'effetto positivo di accrescimento delle superfici espositive e di

miglioramento dei livelli di vendita deve normalmente essere accolto, qualora non sussistano

impedimenti di natura urbanistica e igienico sanitaria.

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Articolo 6 - Trasferimento di sede

Le rivendite esclusive devono mantenere la localizzazione per la quale sono state autorizzate in

origine; trasferimenti possono essere autorizzati in un intorno della ubicazione esistente in modo da

mantenere comunque la stessa gravitazione di acquirenti.

Il trasferimento di una rivendita non esclusiva non può avvenire separatamente da quello dell’attività

prevalente.

Articolo 7 - Autorizzazione amministrativa

Sono condizione per il rilascio dell’autorizzazione:

il possesso dei requisiti previsti all’art. 5 del D. Lgs. 114/98

la dichiarazione di ottemperanza dell’art. 1, numeri 4-5-6-7 della Legge 108/99

la compatibilità con i piani d localizzazione delle rivendite esclusive e con i criteri di

autorizzazione per le rivendite non esclusive predisposti dal Comune.

Le domande di autorizzazione all'apertura di nuove rivendite devono contenere i seguenti dati:

a) ubicazione

b) dimostrazione della disponibilità dei locali o dello spazio pubblico

c) eventuali titoli o requisiti di professionalità inerenti l'esercizio di attività commerciali.

Prima di affidare ad altri la vendita i titolari dell'autorizzazione devono comunicare al Sindaco il

nominativo e la durata dell'affidamento stesso; qualora ciò non fosse attuato le imprese editrici e di

distribuzione possono provvedere direttamente alla vendita.

Articolo 8 - Criteri preferenziali per la concessione delle autorizzazioni

Per la concessione delle nuove autorizzazioni sarà seguito il criterio preferenziale della migliore

soluzione in termini di accessibilità e ampiezza delle aree di sosta.

Articolo 9 - Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:

mancata attivazione della rivendita entro 6 mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto

rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità

sospensione dell'attività per un periodo superiore a 12 mesi.

Articolo 10 - Esenzione dall'autorizzazione

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Non è necessaria alcuna autorizzazione:

per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni di

pertinenti pubblicazioni specializzate

per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiosi che ricorrano all'opera di

volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa

per la vendita nella sede delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse

editi

per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole

per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed

edicolanti

per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisca un servizio ai clienti

per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico

che ha accesso a tali strutture.

Articolo 11 - Divieti e sanzioni amministrative

Ai titolari delle autorizzazioni per la rivendita di giornali e riviste è fatto divieto di:

1. sospendere l'attività per un periodo superiore a un mese all'anno

2. riservare diverso trattamento alle varie testate

3. trasferire l'esercizio della rivendita senza preventiva autorizzazione comunale

4. esporre al pubblico giornali, riviste e materiale pornografico.

Le trasgressioni di cui ai punti precedenti sono sanzionate secondo quanto stabilito dall’ dall'art. 22,

Tit. VII, del D. Lgs. 114/98.

La trasgressione al divieto di esporre al pubblico stampa e materiale pornografico (art. 5, comma 1,

lettera d) D.Lgs. 170/2001) è punita con la sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 euro (art. 119

L.R. 6/2010).

In caso di recidività, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria si può procedere anche alla

revoca dell'autorizzazione.