Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
STUDIO PIANIFICAZIONE DISTRIBUTIVA
& MARKETING TERRITORIALE
DR. ROBERTO RONCHINI Strada Fellegara-Mola, 1132 - 29010 Alseno (PC)
3479672371 - TEL E FAX 0523947261 [email protected]
COMUNE DI
CASTEL ROZZONE Provincia di Bergamo
REGOLAMENTO DEI MERCATI, DELLE FIERE, DEL COMMERCIO ITINERANTE,
DELLE ALTRE ATTIVITÀ E SPAZI DI VENDITA SU AREE PUBBLICHE ____________________________________
L.R. 2 febbraio 2010 n. 6
Edizione Settembre 2010
2
I N D I C E G E N E R A L E
CARATTERISTICHE DI CASTEL ROZZONE
IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE regolamento dei mercati, delle fiere, del commercio itinerante, delle altre attività e spazi di vendita su aree pubbliche
IL MERCATO DEI CARBURANTI disciplina per la razionalizzazione della rete distributiva di carburanti
RETE DISTRIBUTIVA E PROGRAMMAZIONE criteri per l’attività di pianificazione e di gestione degli enti locali in materia commerciale
RETE E PROGRAMMAZIONE disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande
MERCATO E DISTRIBUZIONE norme per lo sviluppo e la localizzazione delle rivendite di quotidiani e periodici
3
1. IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 di riforma della disciplina del commercio ha dedicato
ampio spazio e un apposito Titolo (il X) al commercio al dettaglio su aree pubbliche; i
suoi principali contenuti:
può essere svolto su posteggi in concessione per 10 anni o in forma itinerante
è soggetto ad autorizzazione rilasciabile a persone fisiche o a società di persone
l’autorizzazione all’esercizio con uso di posteggio o itinerante è rilasciata
rispettivamente dal Sindaco del Comune sede del posteggio o di residenza/sede legale
dell’operatore e abilita anche alla partecipazione alle fiere su tutto il territorio
nazionale
la Regione determina gli indirizzi e le modalità di esercizio
il Comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla Regione, stabilisce:
l’ampiezza complessiva delle aree
modalità di assegnazione dei posteggi
le aree di valore storico, archeologico, artistico e ambientale, vietate o sottoposte a
condizioni particolari
i divieti o le limitazioni per motivi viabilistici, igienico-sanitari …
le norme procedurali di autorizzazione
le sanzioni e le procedure di revoca.
La Regione Lombardia ha emanato le norme di propria competenza:
L.R. 21 marzo 2000 n. 15 "Norme in materia di commercio su aree pubbliche in
attuazione del D. Lgs. n. 114/98", modificata e integrata da:
L.R. 31 marzo 2008 n. 8 "Normative in materia di commercio al dettaglio su aree
pubbliche”
D.C.R. 20 novembre 2007 n. VIII/466 "Definizione degli obiettivi di presenza e
sviluppo delle aree mercatali 2007-2009 ai sensi dell’art. 4, comma 3 della L.R.
15/2000"
e infine
L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio”,
Capo I Sezione III “Commercio su aree pubbliche”.
In seguito sono stati emanati
D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato interno”
Circolare esplicativa 6 maggio 2010 n. 3635/C del Ministero dello Sviluppo
Economico
che la Regione Lombardia ha integrato con la propria
C.G.R. 2 aprile 2010 n. 3847
nonchè L. 30 luglio 2010 n. 122 “Misure urgenti...”, Titolo III “Sviluppo ed infrastrutture”,
art. 49, comma 4 bis (SCIA)
Nota esplicativa 16 settembre 2010 n. 1340 Ministro Semplificazione Normativa.
4
2. CARATTERISTICHE DI CASTEL ROZZONE
Castel Rozzone è un comune di piccole dimensioni situato nella parte meridionale della
provincia di Bergamo, a 15 chilometri dal capoluogo.
Il territorio comunale confina:
a nord con Arcene
a est con Lurano e a sud-est con Brignano Gera d’Adda
a sud Treviglio
a sud-ovest con Treviglio.
Il comune è attraversato da vie di comunicazione:
SP 126
che lo collega a
SS 42 per Treviglio-Verdello
SP 121 per Brignano Gera d’Adda-Verdello.
Castel Rozzone, originariamente un piccolo borgo dedicato in prevalenza all’agricoltura,
cui in seguito si è affiancata la lavorazione del legno. Oggi, segno di continuità con il
passato, l’attività economicamente principale è la produzione di mobili in legno.
Il paese presenta una connotazione urbanistica caratterizzata da un nucleo centrale; nel
resto del territorio “le aree industriali, produttive e residenziali si presentano come un
tessuto compatto che si estende senza soluzione di continuità, ... lambendo i confini
amministrativi con Treviglio ed Arcene. La presenza di territori incolti è marginale se non
addirittura inesistente” (VAS di Castel Rozzone, Rapporto Ambientale, pag. 27).
La popolazione residente indica negli ultimi anni una costante, leggera tendenza
all’incremento, ma con una piccola inversione proprio nel 2009; negli ultimi 5 anni + 118
residenti (quasi + 4,3%, + 0,85% medio annuo, battuta d’arresto finale compresa).
TAVOLA 1 - DINAMICA DEMOGRAFICA
Anni Abitanti
1981
1991
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2.095
2.297
2.560
2.581
2.635
2.705
2.761
2.837
2.868
2.884
2.879
5
3. LA SITUAZIONE A CASTEL ROZZONE
3.1 Consistenza attuale
Il commercio su aree pubbliche riveste a Castel Rozzone una discreta importanza,
soprattutto per i generi di largo consumo e alimentari carenti nella rete distributiva in sede
fissa.
Risultano rilasciate 9 autorizzazioni comunali per operatori itineranti, mentre al mercato
settimanale del martedì sono presenti 10 banchi (+ 1 coltivatore diretto).
TAVOLA 2 - OPERATORI SU AREE PUBBLICHE
Autorizzazioni
comunali
Banchi
al mercato
Alimentari
Non alimentari
TOTALE
3
6
9
4
6
10
Complessivamente il mercato settimanale svolge la funzione distributiva di un paio di
negozi di vicinato.
3.2 Ipotesi di sviluppo
Il commercio su aree pubbliche deve essere inserito nel più ampio contesto della rete
distributiva comunale; conseguentemente le stesse previsioni di sviluppo demografico,
urbanistico, del reddito, dei consumi... delineate nel piano in sede fissa possono essere
assunte anche per delineare l'asseto integrato del commercio su aree pubbliche.
A medio termine previsioni di sviluppo possono essere così sintetizzate:
realizzazione della progettata arteria a scorrimento veloce in territorio di Treviglio, a
ultimazione dell’anello esterno di Castel Rozzone
completamento del sistema industriale esistente a ovest del comune con un’area di
trasformazione produttiva in un lotto intercluso su via Monte Arera
realizzazione di un piano edilizio residenziale a medio-lungo termine che prevede la
disponibilità di 591 nuovi vani abitativi (dei quali 125 per risanamento del patrimonio
degradato) che porteranno in un decennio la popolazione locale a collocarsi non molto
al di sotto delle 3.500 unità.
La dimensione attuale del commercio su aree pubbliche è da considerarsi adeguata alle
caratteristiche del territorio.
Queste considerazioni dovrebbero consigliare di impostare il commercio su aree
pubbliche sulle seguenti linee direttrici:
mantenimento della situazione attuale.
6
NORME E DIRETTIVE
7
CAPITOLO I - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Articolo 1 - Istituzioni normative
Il commercio su aree pubbliche è disciplinato da
L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio”, Capo
I Sezione III “Commercio su aree pubbliche”..
L'attività può essere svolta:
A - in posteggi dati in concessione per 10 anni
B - in forma itinerante.
Il presente regolamento riguarda i mercati settimanali, feste, sagre e commercio itinerante; ha
validità temporale indeterminata e può essere aggiornato in qualsiasi momento.
8
CAPITOLO II – MERCATO SETTIMANALE
Articolo 2 - Modalità di svolgimento
A Castel Rozzone si svolge 1 mercato settimanale con le seguenti modalità di spazio e tempo:
Area Giorno Alimentari
Non
alimentari TOTALE
Piazza Volontari del Sangue
Martedì
4
6
10 *
ORARI
Occupazione Posteggi
Vendita
Sgombero dell’area
07.00-08.00
08.00-13.00
13.00-13.30
* + 1 posteggio per coltivatori diretti
Nel corso dell’anno possono essere effettuate max 12 giornate di mercati straordinari (esclusi
Natale, Capodanno e Pasqua; anticipati in caso di coincidenza).
I posteggi alimentari sono suddivisi secondo le seguenti tipologie merceologiche:
alimentari vari (salumi, formaggi...)
carni e rosticceria
frutta e verdura
prodotti ittici
prodotti da forno e dolciumi.
Nella concessione di nuovi posteggi avranno priorità gli operatori che commercializzano
prodotti poco presenti al mercato stesso, nel settore alimentare alle merceologie poco presenti
(carni e rosticceria, prodotti ittici).
Articolo - 3 Disposizioni generali
Qualora ricada in un giorno festivo il mercato si intende automaticamente spostato al giorno non
festivo precedente, secondo un calendario predisposto entro la fine dell'anno dall'Ufficio
Commercio/Polizia Locale.
Per particolari motivi l'Amministrazione Comunale può determinare modifiche temporanee
delle aree, del giorno e degli orari.
L'Amministrazione può approvare apposite convenzioni con consorzi, società di servizi o
cooperative di operatori su aree pubbliche per la gestione dei servizi relativi al funzionamento di
mercati, fiere e feste.
Articolo 4 - Autorizzazione e concessione di posteggio
Il Comune rilascia l'autorizzazione al commercio su aree pubbliche al mercato e
contestualmente la relativa concessione di posteggio.
L'autorizzazione abilita all'esercizio in forma itinerante e alla partecipazione a fiere sull'intero
territorio nazionale.
9
La concessione di posteggio ha durata decennale, alla scadenza si intende rinnovata per un
eguale periodo e può essere disdetta in qualunque momento dall'operatore concessionario.
Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse,
all'operatore deve essere assegnato un nuovo posteggio senza alcun onere per l'Amministrazione
Comunale.
Il nuovo posteggio è assegnato prioritariamente nello stesso mercato o in subordine in altra area
tenendo conto delle indicazioni dell'operatore.
Le attività che usino attrezzature potenzialmente pericolose (gas…) dovranno essere dislocate
nei posteggi più esterni del mercato.
Ai coltivatori diretti è rilasciata concessione di posteggio di durata decennale; alla domanda di
concessione deve essere allegata la certificazione della condizione di coltivatore diretto
rilasciata dal Comune di residenza.
Articolo 5 - Procedura per la concessione di posteggi disponibili
Quando si rendessero disponibili dei posteggi il Comune provvede:
a informare gli operatori presenti al mercato, che hanno diritto prioritario a trasferirsi per
miglioria nel posteggio libero
alla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione.
Entro 60 giorni dalla pubblicazione, possono essere inoltrate domande di autorizzazione/
concessione di posteggio.
Nella domanda l’operatore interessato dichiara e indica:
a. i dati anagrafici e il codice fiscale
b. il possesso dei requisiti morali e professionali (art. 20 L.R. 6/2010)
c. di non possedere più di 1 autorizzazione/concessione di posteggio nello stesso mercato
d. il mercato, il giorno di svolgimento, l’indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto
in concessione e il settore merceologico.
Le domande fuori termine si intendono respinte e non danno luogo ad alcun diritto di priorità
per il futuro.
L'assegnazione del posteggio sarà effettuata secondo i seguenti criteri, in ordine successivo di
priorità:
maggior numero di presenze
attestato di frequenza a corsi di formazione (art. 20 comma 4 a) L.R. 6/2010)
anzianità di iscrizione al Registro delle imprese
anzianità di commercio su aree pubbliche, attestata dal Registro delle Imprese
ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda.
Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda il Comune formula la
graduatoria di assegnazione, contro la quale è ammessa istanza di revisione da presentarsi entro
i successivi 15 giorni; sull’istanza il Comune si pronuncia entro 15 giorni e l’esito dell’istanza è
pubblicato il giorno stesso della pronuncia.
10
Articolo 6 - Trasferimento d'azienda e concessione di posteggio
Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda comporta il trasferimento della
concessione di posteggio senza soluzione di continuità e con il mantenimento delle modalità
acquisite di presenza al mercato.
Articolo 7 - Sospensione dell’autorizzazione
Il Sindaco può disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a 20
giorni di calendario, nei seguenti casi di particolare gravità o di recidività (stessa violazione per
almeno 2 volte nel corso dell’anno):
mancato rispetto della pulizia di posteggio e dell’area di mercato
abusiva estensione di oltre 1/3 della superficie autorizzata
danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio
arboreo.
Articolo 8 - Revoca dell'autorizzazione
La revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio.
L'autorizzazione è revocata per:
mancato inizio dell'attività entro 6 mesi dal rilascio, salvo proroga in caso di comprovata
necessità
perdita dei requisiti di accesso all'attività (art. 6 L.R. 6/2010)
mancato rispetto dell’obbligo di esibire agli organi di vigilanza le autorizzazioni in originale
mancato assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali
previsti dalla disposizioni vigenti
mancata ripresa dell'attività entro 1 anno dal trasferimento in proprietà o gestione
dell'azienda
decadenza della concessione di posteggio qualora non venga utilizzato, senza giustificato
motivo, per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 mesi nel corso dell'anno,
escluse le assenze per malattia, maternità e servizio militare; la decadenza è automatica
in caso di morte del titolare, qualora entro 1 anno non venga presentata comunicazione di
reintestazione dell’autorizzazione/posteggio.
L’autorizzazione al commercio itinerante può essere revocata in caso di mancato svolgimento
dell’attività per più di 1 anno, salvo proroga per comprovata necessità non superiore a 3 mesi.
Per gravi e comprovati motivi può essere disposta una deroga dei termini di revoca per un
periodo non superiore a 6 mesi.
Articolo 9 - Registro di mercato e di spunta
Presso l'Ufficio di Polizia Locale è istituito:
REGISTRO DI MERCATO con l'elenco dei concessionari di posteggio, estremi
dell'autorizzazione, superficie assegnata, data e scadenza della concessione
REGISTRO DI SPUNTA con la graduatoria degli operatori spuntisti determinata in ordine
prioritario da:
più alto numero di presenze
a parità di presenze, maggior anzianità di autorizzazione propria.
11
Per essere inseriti nella graduatoria gli spuntisti sono tenuti a osservare le stesse modalità di
presenza degli operatori concessionari di posteggio; gli spuntisti che nel corso dell’anno
risultino assenti a 16 mercati perdono il diritto all’inserimento nella graduatoria e all’anzianità
pregressa e possono essere riammessi l’anno successivo ripetendo la procedura di inserimento.
Articolo 10 - Presenza al mercato, perdita e assegnazione temporanea del posteggio
I concessionari che non si presentino entro le 08.00 possono incorrere per quel giorno nella
perdita dell'uso del posteggio.
Non sarà considerata assenza quella determinata da malattia o altri gravi motivi giustificati entro
10 giorni dalla ripresa dell'attività.
I posteggi temporaneamente liberi potranno essere assegnati agli operatori spuntisti presenti e
regolarmente registrati.
Hanno diritto a registrare la presenza gli operatori presenti alle operazioni di spunta entro le
08.00, purché dotati delle attrezzature di vendita e della merce.
L’assegnazione verrà effettuata secondo la graduatoria di spunta per tipologia merceologica.
I concessionari di posteggio che si presentino successivamente, possono solo occupare gli
eventuali posteggi ancora liberi, dopo l'assegnazione agli spuntisti.
Articolo 11 - Sistemazione delle attrezzature di vendita
I banchi di vendita, gli automarket, i veicoli e le attrezzature di vendita devono essere collocati
negli spazi assegnati al posteggio secondo la planimetria particolareggiata del mercato.
Non è permesso occupare passi carrabili; è vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi; qualora
non rientrino nella dimensione del posteggio i veicoli dovranno essere parcheggiati in normali
aree di sosta.
Articolo 12 - Viabilità
Nell'area del mercato è vietata la circolazione dei veicoli dalle ore 07.30 alle ore 13.30.
Deve essere assicurato il transito dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
Non deve essere ostacolato il transito degli operatori che, per gravi motivi, lascino il posteggio
prima dell'orario stabilito.
Articolo 13 - Esposizione dei documenti
Gli operatori durante le ore di vendita hanno l'obbligo di tenere esposto in modo ben visibile la
carta di esercizio, contenente gli elementi nominativi di identificazione personale e i titoli
autorizzatori (estremi dell’autorizzazione, iscrizione alla Cciaa e concessione di posteggio); gli
operatori devono essere in possesso dei documenti di autorizzazione e concessione in originale,
che dovranno essere esibiti a ogni richiesta degli organi di controllo.
12
Articolo 14 - Operatori itineranti
Durante l'orario di svolgimento del mercato gli operatori itineranti dovranno osservare una
distanza, misurata per via stradale seguendo il percorso più breve, non inferiore a 300 metri
dall'area di mercato.
Articolo 15 - Decoro e ordine delle attrezzature di vendita
I banchi di vendita dovranno avere un'altezza minima di 50 cm dal suolo.
I venditori di fiori, piante, terraglie possono disporre i prodotti al suolo nei limiti della superficie
di posteggio assegnata.
I venditori hanno l'obbligo di curare esteticamente l'esposizione dei prodotti, che dovrà essere
contenuta nell'area assegnata non oltre la delimitazione del banco di vendita, senza ostacolare la
viabilità e disturbare i vicini di banco.
Le tende, gli ombrelloni e le aste reggitenda non possono sporgere più di 50 cm. dalla linea
anteriore dei banchi e devono essere posti ad altezza non inferiore a 2,00 metri dal piano terra.
Le tende, gli ombrelloni e le aste reggitenda non devono inoltre ostacolare il passaggio dei
pedoni nonchè l'agibilità di negozi, uffici, passi carrai e ingressi delle abitazioni.
Nell'area del mercato è vietato l'uso di altoparlanti o altri richiami acustici. La reclamizzazione
deve essere contenuta in limiti tali da non provocare disturbo ai consumatori e agli operatori
limitrofi.
Articolo 16 - Prezzi e modalità di vendita
I prodotti esposti sui banchi di vendita devono riportare in modo ben visibile e chiaro
l'indicazione del prezzo di vendita.
Gli operatori sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi,
vendite straordinarie, a peso netto, sottocosto, etichettatura prodotti e ogni altra norma di legge.
Articolo 17 - Igiene e pulizia
Nella vendita devono essere osservate tutte le norme igienico sanitarie in vigore e curata la
pulizia dei banchi e dell'area di posteggio in base alle disposizioni della raccolta differenziata.
Gli operatori del settore alimentare devono essere in possesso dei documenti di idoneità
sanitaria che devono essere esibiti a richiesta degli Organi di Controllo.
I rifiuti devono essere raccolti in sacchi trasparenti a perdere, ermeticamente chiusi e unitamente
ai grossi involucri come scatole, cartoni, cassette e simili devono essere ordinatamente
accatastati nell'area di posteggio, pronti per essere ritirati dal servizio di nettezza urbana.
E' vietato abbandonare scarti e rifiuti sparsi al suolo o in contenitori diversi da quelli prescritti.
Articolo 18 - Pagamento dei tributi
La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento della tassa di occupazione di spazi e
aree pubbliche e della tassa sui rifiuti solidi urbani (Tosap, Tarsu); le modalità di pagamento
sono disciplinate dalle norme del Regolamento Comunale.
13
CAPITOLO III – FIERE, SAGRE E ALTRE MANIFESTAZIONI
Articolo 19 - Procedure di partecipazione
Gli operatori interessati a partecipare a sagre/manifestazioni devono far pervenire al Comune,
almeno 60 giorni prima della data di svolgimento, una domanda, che può essere cumulativa per
più eventi, e deve contenere dati anagrafici e di residenza, generi trattati, numero di iscrizione al
Registro Ditte della CCIAA (carta di esercizio).
Il posteggio alle fiere può essere dato in concessione decennale.
Successivamente verrà stilata una graduatoria di assegnazione dei posteggi in base ai seguenti
criteri di priorità:
maggior numero di presenze effettive
maggior numero di presenze in graduatoria
anzianità di commercio sulle aree pubbliche, attestata dal Registro delle Imprese
continuità di partecipazione negli ultimi 5 anni
ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda.
La graduatoria è affissa all'Albo comunale almeno 15 giorni prima della data di inizio della
manifestazione ed è disponibile anche all'Ufficio di Polizia Locale.
L'Ufficio di Polizia Locale comunica agli operatori la posizione in graduatoria convocandoli
contemporaneamente per l'assegnazione dei posteggi, che saranno scelti in ordine di graduatoria
dagli operatori presenti con contestuale rilascio della concessione.
Eventuali posteggi non occupati entro le ore 8.00, orario d’inizio della vendita, saranno
assegnati a operatori presenti secondo l’ordine di graduatoria o, esaurita quest’ultima, secondo i
precedenti criteri di priorità per l’assegnazione dei posteggi.
Alle sagre/altre manifestazioni si applicano le disposizioni vigenti per il mercato settimanale, in
quanto compatibili per analogia.
14
CAPITOLO IV - ATTIVITA’ ITINERANTI
Articolo 20 - Commercio itinerante
La domanda di rilascio dell’autorizzazione è inoltrata con lettera raccomandata r.r. e si intende
accolta qualora il Comune non comunichi all’operatore interessato il provvedimento di diniego
entro 90 giorni.
Gli operatori possono esercitare l’attività:
in forma itinerante, effettuando soste per il tempo necessario a servire la clientela, con
divieto di tornare nel medesimo nell’arco della stessa giornata e di posizionarsi a meno di
250 metri da altro operatore itinerante
nelle fiere sull’intero territorio regionale e nazionale
ai mercati, nei posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati
a domicilio dei consumatori.
Gli orari di vendita corrispondono a quelli per il commercio in sede fissa.
In analogia con il commercio in sede fissa, che non prevede alcuna distanza fra punti vendita,
anche i commercianti itineranti possono esercitare la propria attività senza essere tenuti a
osservare distanze da negozi in sede fissa di merceologia similare.
Nell’orario di svolgimento di mercati, sagre e fiere… gli operatori itineranti dovranno
mantenere una distanza, misurata per via stradale secondo il percorso più breve, non inferiore a
300 mt dall’area dell’evento.
Per motivi di viabilità non è permesso il commercio itinerante nelle seguenti aree:
lungo tutto corso Europa
lungo l’intera SP 127 fino all’incrocio semaforico di via Treviglio-intersezione SS per
Arcene.
Gli operatori possono sostare nelle cosiddette “piazze morte” indicate dall’Amministrazione e
secondo orari concordati con l’Amministrazione stessa.
Gli operanti itineranti di somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti a seguire le
seguenti disposizioni:
localizzarsi a 30 metri almeno dal ciglio stradale, per motivi di sicurezza e igienico-sanitari
conservare pulita l’area in cui si colloca e le immediate vicinanze
rispettare le norme igienico-sanitarie vigenti
disporre di contenitori per i rifiuti a raccolta differenziata
disporre di servizi igienici.
15
CAPITOLO V - SANZIONI
Articolo 21 - Sanzioni
Le violazioni del presente regolamento sono sanzionate secondo quanto previsto dagli artt. 27 e
33 della L.R. 6/2010:
esercizio del commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal
territorio previsto: sanzione amministrativa da 1.500 a 10.000 euro e confisca delle
attrezzature e della merce
violazione delle limitazione e dei divieti stabiliti per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche: sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro.
STUDIO PIANIFICAZIONE DISTRIBUTIVA
& MARKETING TERRITORIALE
DR. ROBERTO RONCHINI Strada Fellegara-Mola, 1132 - 29010 Alseno (PC)
3479672371 - TEL E FAX 0523947261 [email protected]
COMUNE DI
CASTEL ROZZONE Provincia di Bergamo
REGOLAMENTO DEI MERCATI, DELLE FIERE, DEL COMMERCIO ITINERANTE,
DELLE ALTRE ATTIVITÀ E SPAZI DI VENDITA SU AREE PUBBLICHE ____________________________________
L.R. 2 febbraio 2010 n. 6
Edizione Settembre 2010
2
I N D I C E
1.
2.
IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
CARATTERISTICHE DI CASTEL ROZZONE
pag.
pag.
3
4
3.
3.1
3.2
LA SITUAZIONE A CASTEL ROZZONE
Consistenza attuale
Ipotesi di sviluppo
pag.
pag.
pag.
6
6
6
NORME E DIRETTIVE
pag.
7
3
1. IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 di riforma della disciplina del commercio ha dedicato
ampio spazio e un apposito Titolo (il X) al commercio al dettaglio su aree pubbliche; i
suoi principali contenuti:
può essere svolto su posteggi in concessione per 10 anni o in forma itinerante
è soggetto ad autorizzazione rilasciabile a persone fisiche o a società di persone
l’autorizzazione all’esercizio con uso di posteggio o itinerante è rilasciata
rispettivamente dal Sindaco del Comune sede del posteggio o di residenza/sede legale
dell’operatore e abilita anche alla partecipazione alle fiere su tutto il territorio
nazionale
la Regione determina gli indirizzi e le modalità di esercizio
il Comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla Regione, stabilisce:
l’ampiezza complessiva delle aree
modalità di assegnazione dei posteggi
le aree di valore storico, archeologico, artistico e ambientale, vietate o sottoposte a
condizioni particolari
i divieti o le limitazioni per motivi viabilistici, igienico-sanitari …
le norme procedurali di autorizzazione
le sanzioni e le procedure di revoca.
La Regione Lombardia ha emanato le norme di propria competenza:
L.R. 21 marzo 2000 n. 15 "Norme in materia di commercio su aree pubbliche in
attuazione del D. Lgs. n. 114/98", modificata e integrata da:
L.R. 31 marzo 2008 n. 8 "Normative in materia di commercio al dettaglio su aree
pubbliche”
D.C.R. 20 novembre 2007 n. VIII/466 "Definizione degli obiettivi di presenza e
sviluppo delle aree mercatali 2007-2009 ai sensi dell’art. 4, comma 3 della L.R.
15/2000"
e infine
L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio”,
Capo I Sezione III “Commercio su aree pubbliche”.
In seguito sono stati emanati
D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato interno”
Circolare esplicativa 6 maggio 2010 n. 3635/C del Ministero dello Sviluppo
Economico
che la Regione Lombardia ha integrato con la propria
C.G.R. 2 aprile 2010 n. 3847
nonchè L. 30 luglio 2010 n. 122 “Misure urgenti...”, Titolo III “Sviluppo ed infrastrutture”,
art. 49, comma 4 bis (SCIA)
Nota esplicativa 16 settembre 2010 n. 1340 Ministro Semplificazione Normativa.
4
2. CARATTERISTICHE DI CASTEL ROZZONE
Castel Rozzone è un comune di piccole dimensioni situato nella parte meridionale della
provincia di Bergamo, a 15 chilometri dal capoluogo.
Il territorio comunale confina:
a nord con Arcene
a est con Lurano e a sud-est con Brignano Gera d’Adda
a sud Treviglio
a sud-ovest con Treviglio.
Il comune è attraversato da vie di comunicazione:
SP 126
che lo collega a
SS 42 per Treviglio-Verdello
SP 121 per Brignano Gera d’Adda-Verdello.
Castel Rozzone, originariamente un piccolo borgo dedicato in prevalenza all’agricoltura,
cui in seguito si è affiancata la lavorazione del legno. Oggi, segno di continuità con il
passato, l’attività economicamente principale è la produzione di mobili in legno.
Il paese presenta una connotazione urbanistica caratterizzata da un nucleo centrale; nel
resto del territorio “le aree industriali, produttive e residenziali si presentano come un
tessuto compatto che si estende senza soluzione di continuità, ... lambendo i confini
amministrativi con Treviglio ed Arcene. La presenza di territori incolti è marginale se non
addirittura inesistente” (VAS di Castel Rozzone, Rapporto Ambientale, pag. 27).
La popolazione residente indica negli ultimi anni una costante, leggera tendenza
all’incremento, ma con una piccola inversione proprio nel 2009; negli ultimi 5 anni + 118
residenti (quasi + 4,3%, + 0,85% medio annuo, battuta d’arresto finale compresa).
TAVOLA 1 - DINAMICA DEMOGRAFICA
Anni Abitanti
1981
1991
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2.095
2.297
2.560
2.581
2.635
2.705
2.761
2.837
2.868
2.884
2.879
5
3. LA SITUAZIONE A CASTEL ROZZONE
3.1 Consistenza attuale
Il commercio su aree pubbliche riveste a Castel Rozzone una discreta importanza,
soprattutto per i generi di largo consumo e alimentari carenti nella rete distributiva in sede
fissa.
Risultano rilasciate 9 autorizzazioni comunali per operatori itineranti, mentre al mercato
settimanale del martedì sono presenti 10 banchi (+ 1 coltivatore diretto).
TAVOLA 2 - OPERATORI SU AREE PUBBLICHE
Autorizzazioni
comunali
Banchi
al mercato
Alimentari
Non alimentari
TOTALE
3
6
9
4
6
10
Complessivamente il mercato settimanale svolge la funzione distributiva di un paio di
negozi di vicinato.
3.2 Ipotesi di sviluppo
Il commercio su aree pubbliche deve essere inserito nel più ampio contesto della rete
distributiva comunale; conseguentemente le stesse previsioni di sviluppo demografico,
urbanistico, del reddito, dei consumi... delineate nel piano in sede fissa possono essere
assunte anche per delineare l'asseto integrato del commercio su aree pubbliche.
A medio termine previsioni di sviluppo possono essere così sintetizzate:
realizzazione della progettata arteria a scorrimento veloce in territorio di Treviglio, a
ultimazione dell’anello esterno di Castel Rozzone
completamento del sistema industriale esistente a ovest del comune con un’area di
trasformazione produttiva in un lotto intercluso su via Monte Arera
realizzazione di un piano edilizio residenziale a medio-lungo termine che prevede la
disponibilità di 591 nuovi vani abitativi (dei quali 125 per risanamento del patrimonio
degradato) che porteranno in un decennio la popolazione locale a collocarsi non molto
al di sotto delle 3.500 unità.
La dimensione attuale del commercio su aree pubbliche è da considerarsi adeguata alle
caratteristiche del territorio.
Queste considerazioni dovrebbero consigliare di impostare il commercio su aree
pubbliche sulle seguenti linee direttrici:
mantenimento della situazione attuale.
6
NORME E DIRETTIVE
7
CAPITOLO I - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Articolo 1 - Istituzioni normative
Il commercio su aree pubbliche è disciplinato da
L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio”, Capo
I Sezione III “Commercio su aree pubbliche”..
L'attività può essere svolta:
A - in posteggi dati in concessione per 10 anni
B - in forma itinerante.
Il presente regolamento riguarda i mercati settimanali, feste, sagre e commercio itinerante; ha
validità temporale indeterminata e può essere aggiornato in qualsiasi momento.
8
CAPITOLO II – MERCATO SETTIMANALE
Articolo 2 - Modalità di svolgimento
A Castel Rozzone si svolge 1 mercato settimanale con le seguenti modalità di spazio e tempo:
Area Giorno Alimentari
Non
alimentari TOTALE
Piazza Volontari del Sangue
Martedì
4
6
10 *
ORARI
Occupazione Posteggi
Vendita
Sgombero dell’area
07.00-08.00
08.00-13.00
13.00-13.30
* + 1 posteggio per coltivatori diretti
Nel corso dell’anno possono essere effettuate max 12 giornate di mercati straordinari (esclusi
Natale, Capodanno e Pasqua; anticipati in caso di coincidenza).
I posteggi alimentari sono suddivisi secondo le seguenti tipologie merceologiche:
alimentari vari (salumi, formaggi...)
carni e rosticceria
frutta e verdura
prodotti ittici
prodotti da forno e dolciumi.
Nella concessione di nuovi posteggi avranno priorità gli operatori che commercializzano
prodotti poco presenti al mercato stesso, nel settore alimentare alle merceologie poco presenti
(carni e rosticceria, prodotti ittici).
Articolo - 3 Disposizioni generali
Qualora ricada in un giorno festivo il mercato si intende automaticamente spostato al giorno non
festivo precedente, secondo un calendario predisposto entro la fine dell'anno dall'Ufficio
Commercio/Polizia Locale.
Per particolari motivi l'Amministrazione Comunale può determinare modifiche temporanee
delle aree, del giorno e degli orari.
L'Amministrazione può approvare apposite convenzioni con consorzi, società di servizi o
cooperative di operatori su aree pubbliche per la gestione dei servizi relativi al funzionamento di
mercati, fiere e feste.
Articolo 4 - Autorizzazione e concessione di posteggio
Il Comune rilascia l'autorizzazione al commercio su aree pubbliche al mercato e
contestualmente la relativa concessione di posteggio.
L'autorizzazione abilita all'esercizio in forma itinerante e alla partecipazione a fiere sull'intero
territorio nazionale.
9
La concessione di posteggio ha durata decennale, alla scadenza si intende rinnovata per un
eguale periodo e può essere disdetta in qualunque momento dall'operatore concessionario.
Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse,
all'operatore deve essere assegnato un nuovo posteggio senza alcun onere per l'Amministrazione
Comunale.
Il nuovo posteggio è assegnato prioritariamente nello stesso mercato o in subordine in altra area
tenendo conto delle indicazioni dell'operatore.
Le attività che usino attrezzature potenzialmente pericolose (gas…) dovranno essere dislocate
nei posteggi più esterni del mercato.
Ai coltivatori diretti è rilasciata concessione di posteggio di durata decennale; alla domanda di
concessione deve essere allegata la certificazione della condizione di coltivatore diretto
rilasciata dal Comune di residenza.
Articolo 5 - Procedura per la concessione di posteggi disponibili
Quando si rendessero disponibili dei posteggi il Comune provvede:
a informare gli operatori presenti al mercato, che hanno diritto prioritario a trasferirsi per
miglioria nel posteggio libero
alla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione.
Entro 60 giorni dalla pubblicazione, possono essere inoltrate domande di autorizzazione/
concessione di posteggio.
Nella domanda l’operatore interessato dichiara e indica:
a. i dati anagrafici e il codice fiscale
b. il possesso dei requisiti morali e professionali (art. 20 L.R. 6/2010)
c. di non possedere più di 1 autorizzazione/concessione di posteggio nello stesso mercato
d. il mercato, il giorno di svolgimento, l’indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto
in concessione e il settore merceologico.
Le domande fuori termine si intendono respinte e non danno luogo ad alcun diritto di priorità
per il futuro.
L'assegnazione del posteggio sarà effettuata secondo i seguenti criteri, in ordine successivo di
priorità:
maggior numero di presenze
attestato di frequenza a corsi di formazione (art. 20 comma 4 a) L.R. 6/2010)
anzianità di iscrizione al Registro delle imprese
anzianità di commercio su aree pubbliche, attestata dal Registro delle Imprese
ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda.
Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda il Comune formula la
graduatoria di assegnazione, contro la quale è ammessa istanza di revisione da presentarsi entro
i successivi 15 giorni; sull’istanza il Comune si pronuncia entro 15 giorni e l’esito dell’istanza è
pubblicato il giorno stesso della pronuncia.
10
Articolo 6 - Trasferimento d'azienda e concessione di posteggio
Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda comporta il trasferimento della
concessione di posteggio senza soluzione di continuità e con il mantenimento delle modalità
acquisite di presenza al mercato.
Articolo 7 - Sospensione dell’autorizzazione
Il Sindaco può disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a 20
giorni di calendario, nei seguenti casi di particolare gravità o di recidività (stessa violazione per
almeno 2 volte nel corso dell’anno):
mancato rispetto della pulizia di posteggio e dell’area di mercato
abusiva estensione di oltre 1/3 della superficie autorizzata
danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio
arboreo.
Articolo 8 - Revoca dell'autorizzazione
La revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio.
L'autorizzazione è revocata per:
mancato inizio dell'attività entro 6 mesi dal rilascio, salvo proroga in caso di comprovata
necessità
perdita dei requisiti di accesso all'attività (art. 6 L.R. 6/2010)
mancato rispetto dell’obbligo di esibire agli organi di vigilanza le autorizzazioni in originale
mancato assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali
previsti dalla disposizioni vigenti
mancata ripresa dell'attività entro 1 anno dal trasferimento in proprietà o gestione
dell'azienda
decadenza della concessione di posteggio qualora non venga utilizzato, senza giustificato
motivo, per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 mesi nel corso dell'anno,
escluse le assenze per malattia, maternità e servizio militare; la decadenza è automatica
in caso di morte del titolare, qualora entro 1 anno non venga presentata comunicazione di
reintestazione dell’autorizzazione/posteggio.
L’autorizzazione al commercio itinerante può essere revocata in caso di mancato svolgimento
dell’attività per più di 1 anno, salvo proroga per comprovata necessità non superiore a 3 mesi.
Per gravi e comprovati motivi può essere disposta una deroga dei termini di revoca per un
periodo non superiore a 6 mesi.
Articolo 9 - Registro di mercato e di spunta
Presso l'Ufficio di Polizia Locale è istituito:
REGISTRO DI MERCATO con l'elenco dei concessionari di posteggio, estremi
dell'autorizzazione, superficie assegnata, data e scadenza della concessione
REGISTRO DI SPUNTA con la graduatoria degli operatori spuntisti determinata in ordine
prioritario da:
più alto numero di presenze
a parità di presenze, maggior anzianità di autorizzazione propria.
11
Per essere inseriti nella graduatoria gli spuntisti sono tenuti a osservare le stesse modalità di
presenza degli operatori concessionari di posteggio; gli spuntisti che nel corso dell’anno
risultino assenti a 16 mercati perdono il diritto all’inserimento nella graduatoria e all’anzianità
pregressa e possono essere riammessi l’anno successivo ripetendo la procedura di inserimento.
Articolo 10 - Presenza al mercato, perdita e assegnazione temporanea del posteggio
I concessionari che non si presentino entro le 08.00 possono incorrere per quel giorno nella
perdita dell'uso del posteggio.
Non sarà considerata assenza quella determinata da malattia o altri gravi motivi giustificati entro
10 giorni dalla ripresa dell'attività.
I posteggi temporaneamente liberi potranno essere assegnati agli operatori spuntisti presenti e
regolarmente registrati.
Hanno diritto a registrare la presenza gli operatori presenti alle operazioni di spunta entro le
08.00, purché dotati delle attrezzature di vendita e della merce.
L’assegnazione verrà effettuata secondo la graduatoria di spunta per tipologia merceologica.
I concessionari di posteggio che si presentino successivamente, possono solo occupare gli
eventuali posteggi ancora liberi, dopo l'assegnazione agli spuntisti.
Articolo 11 - Sistemazione delle attrezzature di vendita
I banchi di vendita, gli automarket, i veicoli e le attrezzature di vendita devono essere collocati
negli spazi assegnati al posteggio secondo la planimetria particolareggiata del mercato.
Non è permesso occupare passi carrabili; è vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi; qualora
non rientrino nella dimensione del posteggio i veicoli dovranno essere parcheggiati in normali
aree di sosta.
Articolo 12 - Viabilità
Nell'area del mercato è vietata la circolazione dei veicoli dalle ore 07.30 alle ore 13.30.
Deve essere assicurato il transito dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
Non deve essere ostacolato il transito degli operatori che, per gravi motivi, lascino il posteggio
prima dell'orario stabilito.
Articolo 13 - Esposizione dei documenti
Gli operatori durante le ore di vendita hanno l'obbligo di tenere esposto in modo ben visibile la
carta di esercizio, contenente gli elementi nominativi di identificazione personale e i titoli
autorizzatori (estremi dell’autorizzazione, iscrizione alla Cciaa e concessione di posteggio); gli
operatori devono essere in possesso dei documenti di autorizzazione e concessione in originale,
che dovranno essere esibiti a ogni richiesta degli organi di controllo.
12
Articolo 14 - Operatori itineranti
Durante l'orario di svolgimento del mercato gli operatori itineranti dovranno osservare una
distanza, misurata per via stradale seguendo il percorso più breve, non inferiore a 300 metri
dall'area di mercato.
Articolo 15 - Decoro e ordine delle attrezzature di vendita
I banchi di vendita dovranno avere un'altezza minima di 50 cm dal suolo.
I venditori di fiori, piante, terraglie possono disporre i prodotti al suolo nei limiti della superficie
di posteggio assegnata.
I venditori hanno l'obbligo di curare esteticamente l'esposizione dei prodotti, che dovrà essere
contenuta nell'area assegnata non oltre la delimitazione del banco di vendita, senza ostacolare la
viabilità e disturbare i vicini di banco.
Le tende, gli ombrelloni e le aste reggitenda non possono sporgere più di 50 cm. dalla linea
anteriore dei banchi e devono essere posti ad altezza non inferiore a 2,00 metri dal piano terra.
Le tende, gli ombrelloni e le aste reggitenda non devono inoltre ostacolare il passaggio dei
pedoni nonchè l'agibilità di negozi, uffici, passi carrai e ingressi delle abitazioni.
Nell'area del mercato è vietato l'uso di altoparlanti o altri richiami acustici. La reclamizzazione
deve essere contenuta in limiti tali da non provocare disturbo ai consumatori e agli operatori
limitrofi.
Articolo 16 - Prezzi e modalità di vendita
I prodotti esposti sui banchi di vendita devono riportare in modo ben visibile e chiaro
l'indicazione del prezzo di vendita.
Gli operatori sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi,
vendite straordinarie, a peso netto, sottocosto, etichettatura prodotti e ogni altra norma di legge.
Articolo 17 - Igiene e pulizia
Nella vendita devono essere osservate tutte le norme igienico sanitarie in vigore e curata la
pulizia dei banchi e dell'area di posteggio in base alle disposizioni della raccolta differenziata.
Gli operatori del settore alimentare devono essere in possesso dei documenti di idoneità
sanitaria che devono essere esibiti a richiesta degli Organi di Controllo.
I rifiuti devono essere raccolti in sacchi trasparenti a perdere, ermeticamente chiusi e unitamente
ai grossi involucri come scatole, cartoni, cassette e simili devono essere ordinatamente
accatastati nell'area di posteggio, pronti per essere ritirati dal servizio di nettezza urbana.
E' vietato abbandonare scarti e rifiuti sparsi al suolo o in contenitori diversi da quelli prescritti.
Articolo 18 - Pagamento dei tributi
La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento della tassa di occupazione di spazi e
aree pubbliche e della tassa sui rifiuti solidi urbani (Tosap, Tarsu); le modalità di pagamento
sono disciplinate dalle norme del Regolamento Comunale.
13
CAPITOLO III – FIERE, SAGRE E ALTRE MANIFESTAZIONI
Articolo 19 - Procedure di partecipazione
Gli operatori interessati a partecipare a sagre/manifestazioni devono far pervenire al Comune,
almeno 60 giorni prima della data di svolgimento, una domanda, che può essere cumulativa per
più eventi, e deve contenere dati anagrafici e di residenza, generi trattati, numero di iscrizione al
Registro Ditte della CCIAA (carta di esercizio).
Il posteggio alle fiere può essere dato in concessione decennale.
Successivamente verrà stilata una graduatoria di assegnazione dei posteggi in base ai seguenti
criteri di priorità:
maggior numero di presenze effettive
maggior numero di presenze in graduatoria
anzianità di commercio sulle aree pubbliche, attestata dal Registro delle Imprese
continuità di partecipazione negli ultimi 5 anni
ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda.
La graduatoria è affissa all'Albo comunale almeno 15 giorni prima della data di inizio della
manifestazione ed è disponibile anche all'Ufficio di Polizia Locale.
L'Ufficio di Polizia Locale comunica agli operatori la posizione in graduatoria convocandoli
contemporaneamente per l'assegnazione dei posteggi, che saranno scelti in ordine di graduatoria
dagli operatori presenti con contestuale rilascio della concessione.
Eventuali posteggi non occupati entro le ore 8.00, orario d’inizio della vendita, saranno
assegnati a operatori presenti secondo l’ordine di graduatoria o, esaurita quest’ultima, secondo i
precedenti criteri di priorità per l’assegnazione dei posteggi.
Alle sagre/altre manifestazioni si applicano le disposizioni vigenti per il mercato settimanale, in
quanto compatibili per analogia.
14
CAPITOLO IV - ATTIVITA’ ITINERANTI
Articolo 20 - Commercio itinerante
La domanda di rilascio dell’autorizzazione è inoltrata con lettera raccomandata r.r. e si intende
accolta qualora il Comune non comunichi all’operatore interessato il provvedimento di diniego
entro 90 giorni.
Gli operatori possono esercitare l’attività:
in forma itinerante, effettuando soste per il tempo necessario a servire la clientela, con
divieto di tornare nel medesimo nell’arco della stessa giornata e di posizionarsi a meno di
250 metri da altro operatore itinerante
nelle fiere sull’intero territorio regionale e nazionale
ai mercati, nei posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati
a domicilio dei consumatori.
Gli orari di vendita corrispondono a quelli per il commercio in sede fissa.
In analogia con il commercio in sede fissa, che non prevede alcuna distanza fra punti vendita,
anche i commercianti itineranti possono esercitare la propria attività senza essere tenuti a
osservare distanze da negozi in sede fissa di merceologia similare.
Nell’orario di svolgimento di mercati, sagre e fiere… gli operatori itineranti dovranno
mantenere una distanza, misurata per via stradale secondo il percorso più breve, non inferiore a
300 mt dall’area dell’evento.
Per motivi di viabilità non è permesso il commercio itinerante nelle seguenti aree:
lungo tutto corso Europa
lungo l’intera SP 127 fino all’incrocio semaforico di via Treviglio-intersezione SS per
Arcene.
Gli operatori possono sostare nelle cosiddette “piazze morte” indicate dall’Amministrazione e
secondo orari concordati con l’Amministrazione stessa.
Gli operanti itineranti di somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti a seguire le
seguenti disposizioni:
localizzarsi a 30 metri almeno dal ciglio stradale, per motivi di sicurezza e igienico-sanitari
conservare pulita l’area in cui si colloca e le immediate vicinanze
rispettare le norme igienico-sanitarie vigenti
disporre di contenitori per i rifiuti a raccolta differenziata
disporre di servizi igienici.
15
CAPITOLO V - SANZIONI
Articolo 21 - Sanzioni
Le violazioni del presente regolamento sono sanzionate secondo quanto previsto dagli artt. 27 e
33 della L.R. 6/2010:
esercizio del commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal
territorio previsto: sanzione amministrativa da 1.500 a 10.000 euro e confisca delle
attrezzature e della merce
violazione delle limitazione e dei divieti stabiliti per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche: sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro.
STUDIO PIANIFICAZIONE DISTRIBUTIVA
& MARKETING TERRITORIALE
Dr. ROBERTO RONCHINI
Strada Fellegara-Mola, 1132 - 29010 Alseno (Pc)
3479672371 - TEL e FAX 0523947261 [email protected]
COMUNE DI
CASTEL ROZZONE Provincia di Bergamo
DISCIPLINA PER LA RAZIONALIZZAZIONE
DELLA RETE DISTRIBUTIVA DI CARBURANTI
____________________________________
L.R. 2 febbraio 2010 n. 6
Edizione Settembre 2010
2
I N D I C E
1.
2.
3.
3.1
4.
INTRODUZIONE
CARATTERISTICHE DI CASTEL ROZZONE
IL MERCATO E LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI
La situazione a Castel Rozzone
IPOTESI DI SVILUPPO
NORME E DIRETTIVE
pag. 3
" 4
" 5
" 8
" 9
" 10
3
1. INTRODUZIONE
Con il D.P.C.M. 8 luglio 1978 (successivamente aggiornato dal DPCM 31 dicembre
1982) sono state emanate le prime direttive alle Regioni per l’esercizio delle funzioni
delegate in materia di distribuzione dei carburanti.
Le direttive prevedevano:
riduzione del numero complessivo degli impianti, fino a raggiungere gradualmente
l’erogato medio europeo per impianto
predisposizione di un piano di ristrutturazione e razionalizzazione della rete di
distributori da parte della Regione.
Dopo successivi interventi legislativi e regolamentari è stato emanato il D. Lgs. 11
febbraio 1999 n. 32 (parzialmente modificato dal D. Lgs. 8 settembre 1999 n. 346) che
determina norme per liberalizzare la distribuzione, competenze comunali e regionali e
direttive per l’autorizzazione e il trasferimento nell’ottica di riduzione del numero di
impianti.
La Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 ha modificato il Titolo V della
Costituzione trasferendo alle Regioni la potestà legislativa in materia di commercio, fra
cui ovviamente anche la distribuzione di carburanti.
Conseguentemente, la Regione Lombardia ha emanato:
L.R. 5 ottobre 2004 n. 24 “Disciplina per la razionalizzazione e l’ammodernamento
della rete distributiva dei carburanti”
D.C.R. 15 dicembre 2004 n. VII/1137 “Programma di razionalizzazione della rete
distributiva di carburanti”
D.G.R. 11 febbraio 2005 n. 7/20635 “Procedure amministrative per l’installazione
degli impianti e per l’esercizio dell’attività di distribuzione dei carburanti”
D.G.R. 23 gennaio 2008 n. 8/6493 “Disciplina per la razionalizzazione e
l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti. – Applicazione della deroga
di cui all’art. 9/bis, c. 2, L.R. 24/04”
L.R. 7 agosto 2008 n. 25 “Disciplina per la razionalizzazione e l’ammodernamento
della rete distributiva dei carburanti”
e infine
L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio”,
Capo IV “Vendita di carburanti per uso di autotrazione”.
4
2. CARATTERISTICHE DI CASTEL ROZZONE
Castel Rozzone è un comune di piccole dimensioni situato nella parte meridionale della
provincia di Bergamo, a 15 chilometri dal capoluogo.
Il territorio comunale confina:
a nord con Arcene
a est con Lurano e a sud-est con Brignano Gera d’Adda
a sud Treviglio
a sud-ovest con Treviglio.
Il comune è attraversato da vie di comunicazione:
SP 126
che lo collega a
SS 42 per Treviglio-Verdello
SP 121 per Brignano Gera d’Adda-Verdello.
Castel Rozzone, originariamente un piccolo borgo dedicato in prevalenza all’agricoltura,
cui in seguito si è affiancata la lavorazione del legno. Oggi, segno di continuità con il
passato, l’attività economicamente principale è la produzione di mobili in legno.
Il paese presenta una connotazione urbanistica caratterizzata da un nucleo centrale; nel
resto del territorio “le aree industriali, produttive e residenziali si presentano come un
tessuto compatto che si estende senza soluzione di continuità, ... lambendo i confini
amministrativi con Treviglio ed Arcene. La presenza di territori incolti è marginale se
non addirittura inesistente” (VAS di Castel Rozzone, Rapporto Ambientale, pag. 27).
La popolazione residente indica negli ultimi anni una costante, leggera tendenza
all’incremento, ma con una piccola inversione proprio nel 2009; negli ultimi 5 anni + 118
residenti (quasi + 4,3%, + 0,85% medio annuo, battuta d’arresto finale compresa).
TAVOLA 1 - DINAMICA DEMOGRAFICA
Anni Abitanti
1981
1991
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2.095
2.297
2.560
2.581
2.635
2.705
2.761
2.837
2.868
2.884
2.879
5
3. IL MERCATO E LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI
Il mercato dei carburanti per autotrazione è costituito da benzine, gasolio, gpl e metano
(ancora abbastanza marginale sebbene in forte crescita, così come più che marginali sono
i consumi di energie poco o non inquinanti).
Le vendite presso la rete dei distributori da parte delle compagnie operanti a livello
nazionale sono riportate nella tavola che segue.
TAVOLA 2 - DINAMICA VENDITE CARBURANTI (migliaia di tonnellate)
2003 2004 2007 2008 2009 Δ %
09-03
BENZINA
Lombardia
ITALIA
GASOLIO
Lombardia
ITALIA
GPL
ITALIA
TOTALE
Provincia di Bergamo
Lombardia
ITALIA
2.468
15.181
2.177
13.630
1.209
4.645
28.867
2.284
14.316
2.291
14.682
1.106
4.575
28.924
1.869
11.712
2.631
16.862
942
4.500
29.516
1.742
10.918
2.628
16.839
1.004
481
4.370
28.761
1.677
10.510
2.651
16.984
1.101
4.328
28.595
- 32
- 31
+ 22
+ 25
- 9
- 6,8
- 1
A questi dati vanno aggiunte le vendite, non elevate, di alcuni operatori autonomi,
nonché quelle di grandi imprese, imprese di trasporti... che dispongono di impianti propri
extra-rete, significativi soprattutto per il gasolio.
Per il 2010 non sono disponibili dati di consumo disaggregati su base territoriale, ma solo
dati globali che evidenziano in Italia, nel periodo gennaio-agosto sulle reti stradali:
benzina: - 6,2% (- 439 mila ton)
gasolio: + 1,42% (+ 160 mila ton)
gpl: + 15,23% (+ 109 mila ton)
i consumi petroliferi complessivi solo nel mese di agosto hanno segnato un
incremento dei consumi rispetto al medesimo periodo 2009: + 2,6%.
TAVOLA 3 - VENDITE PER ABITANTE E DISTRIBUTORE 2008 (tonnellate)
6
Per
abitante
Per
distributore
Provincia di Bergamo
Lombardia
ITALIA
0,4
0,4-0,5
0,480
1.3/1.350
1.4/1.500
1.3/1.400
In Italia sulle autostrade nel 2008 vi erano 464 distributori, in Lombardia, in provincia di
Bergamo 2.
I distributori con gpl e metano negli ultimi 2 anni sono in progressiva crescita: nel 2008
in Italia erano quasi il 7% della rete, in Lombardia oltre il 6% (2,4% di distributori di
metano in provincia di Bergamo); si stima che a inizio 2010 le quote siano più che
raddoppiate.
TAVOLA 4 - DINAMICA COMPLESSIVA DISTRIBUTORI
2004
2005 2006 2007 2008 di cui autostrada
con
gasolio
con
gpl
Provincia di Bergamo
Regione Lombardia
ITALIA
2.988
21.334
2.969
21.298
2.971
21.430
2.937
21.312
340
2.923
21.360
57
464
2.849
20.972
167
1.425
Secondo altri dati nel 2008 in Lombardia i distributori erano 3.052, mentre nel 2009 i
distributori di e/o con gpl sono diventati 2.355.
TAVOLA 5 - DINAMICA DISTRIBUTORI DI METANO
2002
2004 2008 2010
maggio Δ %
10-02 **
Lombardia
ITALIA
29
392
45
477
67
642
90 + 19 *
742 + 75 *
+ 210%
+ 89% * in via di apertura; ** su impianti già attivi
Se si prescinde dalla forte crescita degli impianti a gpl e metano, risulta evidente che la
rete distributiva, sia nazionale sia lombarda, è caratterizzata da una forte staticità, ancor
più evidenziata dal confronto seguente.
La rete europea 2008
Numero p v % Self Service/Post pay Erogato medio *
7
Austria 2.802 70 2.314
Belgio 3.255 64 2.066
Danimarca 2.012 100 1.764
Finlandia 2.029 100 2.490
Francia 12.699 n.d. 3.340
Germania 14.826 99 3.014
Italia 22.800 32 1.539
Olanda 3.620 98 2.830
Norvegia 1.610 100 2.214
Polonia 6.854 98 2.427
Portogallo 2.700 51 2.726
Regno Unito 9.283 96 4.404
Spagna 9.046 36 3.300
Svezia 3.586 100 2.227
Svizzera 3.637 95 1.450 * Metri cubi di benzina e gasolio
I prodotti derivati dal petrolio sono destinati a una sensibile riduzione dovuta al
progresso tecnologico verso l’impiego di carburanti alternativi (idrogeno, oli vegetali,
energia elettrica) e il risparmio energetico.
A medio e lungo termine l’Unione Petrolifera formula le seguenti previsioni:
TAVOLA 6 - PREVISIONI DI CONSUMO IN ITALIA AL 2025 (migliaia di tonnellate)
2010
2015
2020 2025 Δ %
25-10
Benzina
Gasolio
Gpl
Biocarburanti
TOTALE
9.850
16.800
1.210
250
27.860
7.830
17.520
1.360
920
26.710
6.725
17.250
1.700
1.515
25.678
6.510
16.920
1.800
1.310
25.675
- 34
+ 0,7
+ 49
+ 424
- 7,8
8
3.1 La situazione a Castel Rozzone A settembre 2010 è autorizzato 1 impianto in via Dante Alighieri.
L’impianto è dotato di self service pre-pay, ma non dispone di servizi per il veicolo (autofficina, lavaggio...) e per l’automobilista (bar ristoro...). Non esistono distributori di gpl e di metano.
TAVOLA 8 - ABITANTI/IMPIANTO 2008
Abitanti per impianto
CASTEL ROZZONE Provincia di Bergamo Regione Lombardia ITALIA
2.884
3.161 3.192
2.810
A Castel Rozzone la presenza di impianti è favorita dall’attraversamento della SP 126 ed è più che sufficiente per le esigenze locali di servizio, essendo la disponibilità di impianti in rapporto ai residenti superiore del 23% a quella media provinciale e del 66% a quella media regionale.
9
4. IPOTESI DI SVILUPPO
Attualmente l’impianto di Castel Rozzone, considerata la mobilità della popolazione
residente e l’assenza di arterie a ampio scorrimento di traffico, è da considerarsi
sufficiente e adeguato alle esigenze del comune (sebbene i servizi accessori al veicolo e
all’automobilista non esistano e non esista nemmeno distribuzione di gpl e/o metano, ma
in futuro saranno trasferiti all’esterno del territorio comunale).
Viceversa, la localizzazione risulta infelice, frutto di scelte insediative superate che
privilegiavano l’accentramento del servizio a scapito della scorrevolezza viabilistica e la
comodità d’accesso.
Si ritiene pertanto, conformemente agli orientamenti e alle disposizioni del PGT, di
trasferire l’impianto nell’area appositamente individuata dallo strumento urbanistico in
corso Europa, nei pressi di via Sant’Anna.
10
NORME E DIRETTIVE
11
CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – Istituzioni normative
La regolamentazione degli impianti di distribuzione di carburante è predisposta ai sensi di:
L.R. 2 febbraio 2010 n. 6, Capo IV “Vendita di carburanti per uso di autotrazione”.
Articolo 2 – Durata
Il piano di localizzazione degli impianti costituisce un adeguamento degli strumenti urbanistici,
ha validità indeterminata e deve essere rinnovato nel caso di significative trasformazioni del
mercato e del sistema distributivo stesso, di revisione degli strumenti urbanistici, nonché di
emanazione di nuove disposizioni legislative.
12
CAPITOLO II – CRITERI DI PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO
Articolo 3 – Suddivisione del territorio comunale in zone
Il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti zone:
Centro Storico
Area Esterna.
Articolo 4 - Tipologia degli impianti
Sono autorizzabili, per ampliamento e trasferimento, le seguenti tipologie:
impianti a metano e/o gpl
impianto con attività non oil: area di dimensione elevata con distribuzione carburanti, servizi
per il veicolo (lavaggio, officina, vendita articoli per il veicolo ...) e per la persona (vendita
articoli diversi, bar-ristorazione, servizi per la comunicazione...)
impianto con attività oil: distribuzione di soli carburanti e accessori per il veicoli senza altri
servizi.
Non sono previsti impianti senza gestore (chioschi, punti isolati...).
Articolo 5 – Obiettivi di razionalizzazione
A medio termine sono previste le seguenti misure:
nessun nuovo impianto
trasferimento dell’impianto esistente nell’area appositamente individuata dagli strumenti
urbanistico in corso Europa, nei pressi di via Sant’Anna.
Articolo 6 – Modifiche degli impianti
Non soggette ad autorizzazione le modifiche relative agli impianti per prodotti già autorizzati e
l’installazione di impianti automatici di pagamento, per le quali è sufficiente la preventiva
comunicazione al Comune.
Le modifiche di potenziamento degli impianti con nuovi prodotti sono soggette ad
autorizzazione e agli indici di edificabilità.
Articolo 7 – Orario obbligatorio
Le disposizioni relative agli orari di apertura prevedono:
orario minimo settimanale: 52 ore
orario obbligatorio
◦ estivo (1 maggio-30 settembre): 07.30-12.30; 15.30-19.30
◦invernale (1 ottobre-30 aprile): 07.30-12.30; 15.00-19.00.
Il Comune, d’intesa con le associazioni di categoria e con i gestori degli impianti, favorisce
l’adozione di orari differenziati in modo da garantire il più ampio spettro di apertura quotidiana
fra le 05.30 e le 21.30, limiti massimi stabiliti dalla normativa regionale.
STUDIO PIANIFICAZIONE DISTRIBUTIVA
& MARKETING TERRITORIALE
DR. ROBERTO RONCHINI
Strada Fellegara-Mola, 1132 - 29010 Alseno (PC)
3479672371 - TEL E FAX 0523947261 [email protected]
COMUNE DI
CASTEL ROZZONE Provincia di Bergamo
CRITERI PER L’ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE E DI GESTIONE
DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA COMMERCIALE
____________________________________
L.R. 2 febbraio 2010 n. 6
Edizione Settembre 2010
2
I N D I C E
1.
2.
3.
3.1
3.2
4.
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
INTRODUZIONE
CARATTERISTICHE DI CASTEL ROZZONE
ANALISI DELLA RETE DISTRIBUTIVA
Commercio in sede fissa
Commercio su aree pubbliche
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
PROGRAMMAZIONE
Sviluppo demografico e urbanistico
Reddito, consumi, vendite
Disposizioni e indirizzi regionali
Criteri di programmazione comunale
pag.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
3
5
6
6
10
11
12
12
12
18
20
CRITERI E NORME PROCEDIMENTALI " 22
3
1. INTRODUZIONE
La programmazione commerciale è stata introdotta dalla Legge 11 giugno 1971 n. 426, la
quale prescriveva che i Comuni elaborassero un Piano di sviluppo e adeguamento della
rete di vendita per favorire una più razionale evoluzione della struttura distributiva.
Il Piano doveva prefiggersi alcuni obiettivi fondamentali:
determinare il limite massimo di superficie della rete di vendita per generi di largo e
generale consumo (tabelle I, Ia, II, VI, VIII e IX);
determinare la superficie minima dei punti vendita in modo da tendere al graduale
conseguimento di una più ampia dimensione media;
promuovere e favorire lo sviluppo delle tecniche di distribuzione moderne.
Dopo quasi 30 anni la disciplina della Legge 426 è stata modificata dal D. Lgs. 31 marzo
1998 n. 114 “Riforma della disciplina del settore commercio”, che prevede:
riduzione da 14 tabelle a 2 soli settori merceologici: alimentare e non alimentare
3 tipologie degli esercizi: vicinato, medie e grandi strutture (in base a parametri di
superficie di vendita variabili secondo la dimensione abitativa dei comuni)
semplice comunicazione al Comune di apertura, trasferimento e ampliamento per gli
esercizi di vicinato
autorizzazione comunale per le medie strutture
conferenza di servizi (Regione, Provincia, Comune) per l'autorizzazione a grandi
strutture
competenza delle Regioni a definire gli indirizzi generali per l'insediamento delle
attività commerciali secondo particolari obiettivi
competenza delle Regioni a definire i criteri di pianificazione urbanistica
commerciale (inserimento negli strumenti urbanistici comunali delle aree da destinare
a insediamenti commerciali e in particolare a medie e grandi strutture di vendita; spazi
per parcheggio, centri storici, arredo urbano...).
La Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 ha modificato il Titolo V della
Costituzione trasferendo alle Regioni la potestà legislativa in materia di commercio.
Il Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 “Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la
promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e la
liberalizzazione di settori produttivi”, convertito con modifiche nella Legge 4 agosto
2006 n. 248 ha dettato nuove regole nel settore della distribuzione commerciale
eliminando i seguenti limiti e prescrizioni:
iscrizioni a registri abilitanti o possesso di requisiti professionali soggettivi (esclusi
quelli riguardanti la tutela della salute e igienico-sanitaria degli alimenti)
rispetto di distanze minime fra esercizi
limitazioni quantitative all’assortimento merceologico
rispetto di quote di mercato o di vendita
divieti generali a vendite promozionali (se non prescritti dal diritto comunitario)
autorizzazioni preventive e limitazioni temporali a vendite promozionali, tranne che
nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione
divieto o autorizzazione preventiva per il consumo immediato dei prodotti di
gastronomia in esercizi di vicinato.
La Regione Lombardia ha emanato:
4
Legge Regionale 23 luglio 1999 n. 14 “Norme in materia di commercio in attuazione
del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114”
Regolamento Regionale 21 luglio 2000 n. 3 “Regolamento di attuazione della L.R. 23
luglio 1999 n. 14 per il settore del commercio”
Regolamento Regionale 24 dicembre 2001 n. 9 “Modifiche al R.R. 21 luglio 2000 n.
3”
Deliberazione Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome 12 ottobre 2000 n. 344 “Definizione dei contenuti di una
modulistica univoca da utilizzare per le comunicazioni e le autorizzazioni”
Legge Regionale 22 luglio 2002 n. 15 “Legge di semplificazione 2001.
Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di
semplificazione amministrativa e di delegificazione”
Deliberazione Giunta Regionale 18 dicembre 2003 n. 7/15716 “Programma triennale
per lo sviluppo del settore commerciale 2003-2005: modalità applicative e criteri
urbanistici...”
Deliberazione Consiglio Regionale 2 ottobre 2006 n. VIII/215 “Programma triennale
per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008”
Deliberazione Consiglio Regionale 13 marzo 2007 n. VIII/351 “Indirizzi generali per
la valutazione di piani e programmi”
Deliberazione Consiglio Regionale 13 marzo 2007 n. VIII/352 “Indirizzi generali per
la programmazione urbanistica del settore commerciale”
Legge Regionale 2 aprile 2007 n. 8 “Disposizioni in materia di attività sanitarie e
socio-sanitarie”
Deliberazione Giunta Regionale 4 luglio 2007 n. 8/5054 “Modalità applicative del
Programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008”
Deliberazione Giunta Regionale 21 novembre 2007 n. 8/5913 “Criteri urbanistici per
l’attività di pianificazione e di gestione degli Enti Locali in materia commerciale”
Deliberazione Giunta Regionale 5 dicembre 2007 n. 8/6024 “Medie strutture di
vendita. Disposizioni attuative del Programma triennale per lo sviluppo del settore
commerciale 2006-2008”
Deliberazione Giunta Regionale 23 gennaio 2008 n. 8/6494 “Medie strutture di
vendita. Integrazione alla D.G.R. n. 8/6024/2007”
Deliberazione Consiglio Regionale 19 febbraio 2008 n. VIII/525 e n. VIII/527
“Programma triennale degli interventi 2008-2010”.
Con la L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 la Regione Lombardia ha infine approvato il “Testo
unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”. Si tratta di un testo
compilativo che unifica le norme del settore e che disciplina il commercio al dettaglio in
sede fissa nel Titolo II, Capo I, Sezione I.
In seguito sono stati emanati
D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato interno”
Circolare esplicativa 6 maggio 2010 n. 3635/C del Ministero dello Sviluppo
Economico
che la Regione Lombardia ha integrato con la propria
C.G.R. 2 aprile 2010 n. 3847.
5
2. CARATTERISTICHE DI CASTEL ROZZONE
Castel Rozzone è un comune di piccole dimensioni situato nella parte meridionale della
provincia di Bergamo, a 15 chilometri dal capoluogo.
Il territorio comunale confina:
a nord con Arcene
a est con Lurano e a sud-est con Brignano Gera d’Adda
a sud Treviglio
a sud-ovest con Treviglio.
Il comune è attraversato da vie di comunicazione:
SP 126
che lo collega a
SS 42 per Treviglio-Verdello
SP 121 per Brignano Gera d’Adda-Verdello.
Castel Rozzone, originariamente un piccolo borgo dedicato in prevalenza all’agricoltura,
cui in seguito si è affiancata la lavorazione del legno. Oggi, segno di continuità con il
passato, l’attività economicamente principale è la produzione di mobili in legno.
Il paese presenta una connotazione urbanistica caratterizzata da un nucleo centrale; nel
resto del territorio “le aree industriali, produttive e residenziali si presentano come un
tessuto compatto che si estende senza soluzione di continuità, ... lambendo i confini
amministrativi con Treviglio ed Arcene. La presenza di territori incolti è marginale se
non addirittura inesistente” (VAS di Castel Rozzone, Rapporto Ambientale, pag. 27).
La popolazione residente indica negli ultimi anni una costante, leggera tendenza
all’incremento, ma con una piccola inversione proprio nel 2009; negli ultimi 5 anni + 118
residenti (quasi + 4,3%, + 0,85% medio annuo, battuta d’arresto finale compresa).
TAVOLA 1 - DINAMICA DEMOGRAFICA
Anni Abitanti
1981
1991
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2.095
2.297
2.560
2.581
2.635
2.705
2.761
2.837
2.868
2.884
2.879
6
3. ANALISI DELLA RETE DISTRIBUTIVA DI CASTEL ROZZONE
A settembre 2010 la rete distributiva di Castel Rozzone è costituita da:
22 punti vendita al dettaglio
1 distributore di carburanti
1 farmacia
2 rivendite specializzate di generi di monopolio
1 edicola specializzata di quotidiani e periodici
8 esercizi pubblici (+ 1 circolo privato)
10 banchi presenti al mercato settimanale del martedì (+ 1 coltivatore diretto)
9 autorizzazioni comunali per il commercio su aree pubbliche.
3.1 Commercio in sede fissa
I punti vendita classificati secondo le nuove tipologie introdotte dal D. Lgs. 114/98 e
confermate dalle disposizioni della Regione Lombardia sono riportati nelle tavole 3 e 4.
TAVOLA 2 - NUMERO PUNTI VENDITA
Tipologia
Generi
Vicinato Medie
strutture
Grandi
strutture
TOTALE
ALIMENTARI NON ALIMENTARI
4
15
1
2
-
-
5
17
T O T A L E
19
3
-
22
TAVOLA 3 - SUPERFICIE DI VENDITA (mq)
Tipologia
Generi
Vicinato Medie
strutture
Grandi
Strutture
TOTALE
ALIMENTARI NON ALIMENTARI
193
974
202
367
-
-
395
1.341
T O T A L E
1.167
569
-
1.736
I punti vendita classificati per tipologia di prodotto sono riportati nella tavola 4 alla
pagina successiva.
TAVOLA 4 - SPECIALIZZAZIONI
7
Generi Numero Mq
Alimentari
Macelleria
Ortofrutta
Panificio
TOTALE ALIMENTARI
Abbigliamento
Orologeria
Mobili
Ferramenta
Profumeria, bigiotteria
Cartoleria
Fiori
Prodotti igiene
Articoli per edilizia
Foto ottica
TOTALE NON ALIMENTARI
2
1
1
1
5
2
1
1
1
2
1
2
4
1
2
17
282
45
42
26
395
123
28
187
61
70
60
310
260
100
142
1.341
TOTALE
22
1.736
L’intera rete è costituita da punti vendita di vicinato; l’unico esercizio che supera i 200
mq è il Centro Spesa Cervi (202 mq); fra gli esercizi non alimentari vi è un rivenditore di
mobili di 187 mq e un negozio di fiore e piante di 180 mq (vi è poi un altro negozio di
fiori e piante di 130 mq.).
Complessivamente, gli esercizi con superficie di vendita superiore o uguale a 100 mq
sono in tutto 6 (27% della rete) per 899 mq totali (52% della superficie totale).
La rete distributiva di Castel Rozzone risente fortemente dell’attrazione esercitata della
presenza nelle sue vicinanze di numerose strutture di medie e grandi dimensioni,
localizzate soprattutto a Bergamo e Treviglio.
Gli esercizi di Castel Rozzone con superficie superiore o uguale a 100 mq. sono riportati
nella tavola seguente.
8
TAVOLA 5 - ESERCIZI OLTRE 100 MQ
Specializzazioni
Mq Attività
ALIMENTARI
Centro Spesa Cervi
TOTALE ALIMENTARI
NON ALIMENTARI
Binda mobili d’arte
Ferri Sabrina
Lamorte Maria Grazie
Ferri Augusto
Imeri Felicita
TOTALE NON ALIMENTARI
TOTALE
202
202
187
180
130
100
100
697
899
Supermercato
Mobili
Fiori
Fiori
Edilizia
Merceria
TAVOLA 6 - SUPERFICIE MEDIA (mq)
Tipologia
Generi
Vicinato Medie
strutture
Grandi
Strutture
TOTALE
ALIMENTARI
NON ALIMENTARI
48
65
202
183
-
-
79
79
T O T A L E
61
190
-
79
Una curiosità statistica: la superficie media totale dei negozi di Castel Rozzone è sempre
pari a 79 mq.
Per valutare la situazione della rete distributiva si calcolano due parametri significativi:
numero abitanti/punto vendita e superficie di vendita per 1.000 abitanti.
TAVOLA 7 - RAPPORTI POPOLAZIONE/RETE DISTRIBUTIVA
Abitanti per punto vendita Superficie di vendita (mq.) per
1.000 abitanti
9
Generi Alimentari Non
alimentari
Totale Alimentari Non
alimentari
Totale
CASTEL ROZZONE
Provincia di Bergamo
Regione Lombardia
ITALIA
576
452
497
300
169
151
139
120
131
113
108
86
137
...
...
275
466
...
...
670
603
...
905
945
Il numero dei punti vendita in rapporto alla popolazione a Castel Rozzone è superiore del
16% rispetto a quello medio della provincia di Bergamo e a quello della regione
Lombardia (+ 27% nel settore alimentare; + 12% nel settore non alimentare); la
superficie dei punti vendita in rapporto alla popolazione è invece inferiore di 1/3 rispetto
alla media regionale.
Questi dati caratterizzano la rete commerciale di Castel Rozzone come essenzialmente di
nicchia, utile a soddisfare le necessità di primo livello della popolazione residente, la
quale per il resto dei propri acquisti si rivolge, come è inevitabile, alle strutture di vendita
di livello superiore dell’area, soprattutto a Bergamo e Treviglio.
10
3.2 Commercio su aree pubbliche
Il commercio su aree pubbliche riveste a Castel Rozzone una discreta importanza,
soprattutto per i generi di largo consumo e alimentari carenti nella rete distributiva in
sede fissa.
Risultano rilasciate 9 autorizzazioni comunali per operatori itineranti, mentre al mercato
settimanale del martedì sono presenti 10 banchi (+ 1 coltivatore diretto).
TAVOLA 8 - OPERATORI SU AREE PUBBLICHE
Autorizzazioni
comunali
Banchi
al mercato
Alimentari
Non alimentari
TOTALE
3
6
9
4
6
10
Complessivamente il mercato settimanale svolge la funzione distributiva di un paio di
negozi di vicinato.
11
4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Dall’analisi svolta nei capitoli precedenti si possono trarre le seguenti considerazioni di
sintesi:
Castel Rozzone è un comune di piccole dimensioni situato nella parte meridionale
della provincia di Bergamo
la popolazione a far data dagli anni ’80 ha avuto un continuo, progressivo incremento
che, a partire dai poco più di 2.000 residenti del 1981, l’ha portata a sfiorare le 2.900
unità sul finire del decennio in corso
la rete distributiva è contenuta sia nel numero, sia nelle dimensioni, fungendo
essenzialmente da servizio di primo livello ai residenti che, per il resto delle proprie
necessità, si rivolgono alle strutture di grandi dimensioni presenti nell’area circostante
(soprattutto Bergamo e Treviglio)
il commercio su aree pubbliche di Castel Rozzone è commisurato alle caratteristiche
del proprio territorio e svolge la funzione di un paio di esercizi di vicinato
nel complesso, la rete commerciale di Castel Rozzone appare abbastanza equilibrata e
confacente alle necessità di una popolazione con abitudini d’acquisto moderne.
12
5. PROGRAMMAZIONE
Per poter determinare con un certo equilibrio le ipotesi di sviluppo quali-quantitativo
della rete distributiva, occorre fare alcune premesse sulle prospettive di sviluppo
demografico e residenziale, di incremento dei consumi, del flusso di acquisto da e per il
comune, nonché sulla situazione attuale della rete distributiva.
5.1 Sviluppo demografico e urbanistico
I principali interventi infrastrutturali e residenziali previsti a Castel Rozzone per il
medio-lungo periodo sono:
realizzazione della progettata arteria a scorrimento veloce in territorio di Treviglio, a
ultimazione dell’anello esterno di Castel Rozzone
completamento del sistema industriale esistente a ovest del comune con un’area di
trasformazione produttiva in un lotto intercluso su via Monte Arera
realizzazione di un piano edilizio residenziale a medio-lungo termine che prevede la
disponibilità di 591 nuovi vani abitativi (dei quali 125 per risanamento del patrimonio
degradato) che porteranno in un decennio la popolazione locale a collocarsi non molto
al di sotto delle 3.500 unità.
5.2 Reddito, consumi, vendite
Trascorso l’attuale periodo recessivo, dal 2011-12 in avanti le linee di tendenza della
struttura dei consumi degli abitanti di Castel Rozzone e della sua area territoriale
riprenderanno la naturale tendenza alla diminuzione relativa dei consumi alimentari di
prima necessità e il conseguente aumento dei consumi non alimentari più qualificati e di
tipo medio-elevato.
I consumi dipendono prevalentemente dal reddito netto disponibile.
TAVOLA 9 - REDDITO NETTO DISPONIBILE PRO-CAPITE ANNUO (euro)
1996 2000 2002 2005
2006 2007
2008
2009
%
09-96
Provincia di Bergamo
Regione Lombardia
ITALIA
13.311
14.747
11.800
14.725
16.312
13.196
14.877
16.680
13.968
18.356
20.576
17.090
19.056
20.471
17.213
19.183
21.366
17.775
19.347
21.742
18.151
19.193
21.638
18.061
+ 44,2
+ 46,7
+ 53,1
In Lombardia, la provincia di Bergamo (19.193 euro) è la penultima per reddito
disponibile pro-capite (davanti a Lodi con 18.087 euro); la prima provincia è Milano
(24.184 euro), seguita da Sondrio (21.057 euro), Cremona (20.856 euro), Varese (20.837
euro), Mantova (20.544 euro) e Lecco (20.314 euro.
Negli ultimi 13 anni il reddito medio pro-capite in provincia di Bergamo (19.193 euro) è
cresciuto (con un tasso di incremento più accentuato dopo il 2002, ma con un decremento
13
nel 2009) di 5.882 euro (+ 44,2%), contro una media regionale di 6.891 euro (+ 46,7%) e
una media nazionale di 6.261 euro (+ 53,1%).
Nel 2009 l’Emilia-Romagna è la prima regione italiana per reddito disponibile pro-capite
(22.050 euro), precedendo Lombardia (21.638 euro) e Valle d’Aosta (21.590 euro).
TAVOLA 10 - REDDITO: CONFRONTO REGIONALE 2009
Regioni
Euro Indice
Emilia-Romagna
Lombardia
Valle d’Aosta
Piemonte
Liguria
Trentino A. A.
Friuli V. G.
Toscana
Veneto
Lazio
Marche
Umbria
Abruzzo
Molise
Sardegna
Basilicata
Puglia
Calabria
Sicilia
Campania
ITALIA
22.050
21.638
21.590
20.958
20.742
20.642
20.502
20.205
19.992
18.792
18.678
18.086
14.961
14.685
14.519
14.052
13.448
13.126
13.110
12.661
18.061
122
120
119
116
115
114
113
112
111
104
103
100
83
81
80
78
74
73
72
70
100
Nel 2009 Bergamo è preceduta in graduatoria da diverse province, soprattutto del Nord,
sebbene col suo indice = 107 si collochi immediatamente al di sotto anche della
provincia di Roma (indice = 108).
TAVOLA 11 - REDDITO NETTO: CONFRONTO PROVINCIALE 2009
Province
Euro Indice
14
Trieste
Milano
Biella
Bologna
Firenze
Modena
Cuneo
Bolzano
Parma
Vercelli
Aosta
Genova
Varese
Torino
Savona
Udine
Trento
Roma
BERGAMO
ITALIA
24.425
24.184
23.547
23.405
22.351
22.681
22.044
21.747
21.682
21.610
21.590
21.561
20.837
20.781
20.468
20.279
19.581
19.523
19.347
18.061
135
134
130
130
124
126
122
120
120
120
120
119
115
115
113
112
108
108
107
100
In termini reali dal 1991 si sono verificate le seguenti variazioni dei consumi.
TAVOLA 12 - DINAMICA DEI CONSUMI REALI NEL NORD-OVEST (%)
Anni
Generi
1991 1995 2000 2001 2002 2003 2006 2007 2008
Italia
2009
Italia
Alimentari
+ 0,6
- 0,7
- 0,3
- 2,3
- 1,8
+ 4,2
- 0,3
- 4,4
- 2,8
- 3,5
Non alimentari + 5,0 + 3,5 + 4,0 - 1,9 - 5,7 + 3,3 + 2,3 - 0,9 ... ...
TOTALE
+ 4,0
+ 2,8
+ 3,3
- 2,0
- 5,0
+ 3,5
+ 1,8
- 1,4
- 2,5
- 3,1
TAVOLA 13 - STIMA CONSUMI PRO-CAPITE IN LOMBARDIA E ALTRE AREE (2009-euro)
Alimentari Non
alimentari
TOTALE Indice
15
Lombardia
Nord
2.506
2.384
13.003
12.121
15.509
14.505
128
119
Mezzogiorno 2.081 6.449 8.530 70
ITALIA 2.295 9.894 12.159 100
TAVOLA 14 - DINAMICA DEI CONSUMI PRO-CAPITE IN LOMBARDIA (euro)
2001 2002 2003 2004 2005
2006
2007 2008 2009 Δ %
09/01
ALIMENTARI
2.194
2.227
2.351
2.443
2.503
2.503
2.483
2.576
2.506
+ 14,2
Abbigliamento
Altri non alimentari
829
9.646
785
9.839
877
10.379
868
10.989
932
11.356
877
11.483
850
11.574
929
12.116
809
12.194
- 2,4
+ 29,1
NON ALIMENTARI 10.475 10.624 11.256 11.857 12.288 12.360 12.424 13.045 13.003 + 24,1
TOTALE
12.669
12.851
13.607
14.300
14.791
14.863
14.907
15.551
15.509
+ 22,4
Poiché nel periodo 2001-2009 si è verificata un’inflazione superiore al 21% (era al
20,2% nel periodo gennaio 2001-luglio 2009), si può dire che in Lombardia in 9 anni i
consumi reali sono nel complesso aumentati del 3% (i non alimentari del + 5%, mentre
gli alimentari sono scesi del - 6% e l’abbigliamento di oltre il - 23%), in misura
notevolmente inferiore all’incremento del reddito regionale (+ 30%); inoltre, l’inflazione
reale è stata certamente molto superiore a quella ufficiale.
Occorre ricordare, però, che i consumi commercializzati attraverso la rete distributiva
sono solo una parte di quelli totali sopra riportati (grosso modo variano dal 45% al 50%).
TAVOLA 15 - DINAMICA % VENDITE 2004-2009 NORD OVEST E ITALIA
N. Ov.
2004
Italia
2004
N. Ov.
2005
Italia
2005
N. Ov.
2006
Italia
2006
N. Ov.
2007
Italia
2007
N. Ov.
2008
Italia
2008
N. Ov.
2009
Italia
2009
Alimentari
- 0,8
0,0
+ 1,1
+ 0,9
+ 0,9
+ 1,5
+ 2,0
+ 0,9
+ 0,7
+ 0,7
...
- 1,5
Non alimentari - 0,6 - 0,7 + 1,7 0,0 + 1,3 + 1,0 + 0,6 + 0,2 - 0,6 - 1,6 ... - 1,6
TOTALE - 0,7 - 0,4 + 1,4 + 0,4 + 1,1 + 1,2 + 1,3 + 0,5 - 0,1 - 0,6 ... - 1,6
Nel Nord Ovest, aggiungendo l’inflazione “ufficiale” del 2% di fatto nel 2004 vi è stata
una diminuzione delle vendite in valore del - 2,7%, nel 2005 del - 1,9%, nel 2006 del -
1,0%; nel 2007 (inflazione ufficiale 1,8%) le vendite sono invece diminuite del - 0,5%,
mentre nel 2008 (inflazione ufficiale 3,3%) le vendite sono scese del - 3,2%; i cali
sarebbero ancora maggiori se si considerasse l’inflazione “effettiva” e non quella
ufficiale. Per il 2009 l’inflazione è stimata in - 1%, il che significa un ulteriore calo delle
vendite in Italia pari al - 2,6% (dati relativi al Nord Ovest non disponibili).
16
TAVOLA 16 - DINAMICA % DELLE VENDITE IN ITALIA PER PRODOTTO
Tipologia
di prodotto
2004 2005 2006 2007
2008
2009
ALIMENTARI
NON ALIMENTARI Abbigliamento
Calzature
Cosmetica, profumeria
Mobili e arredamento
Elettrodomestici
Informatica, telefonia
Articoli musicali
Foto, ottica
Casalinghi
Ferramenta
Cartoleria, libri, giornali
Giochi, giocattoli
Altri (oreficeria…)
TOTALE
0,0
- 0,7 - 1,0
- 1,1
- 1,3
- 0,1
- 0,3
- 0,5
- 0,2
- 0,5
- 0,6
- 0,7
- 1,6
- 1,3
- 1,0
- 0,4
+ 0,9
0,0 + 0,2
+ 0,9
- 0,3
0,0
+ 0,4
- 0,2
- 1,1 + 0,3
- 0,1
- 0,2
- 0,5 - 0,5
- 0,1
+ 0,4
+ 1,5
+ 1,0 + 1,3
+ 1,4
+ 1,4
+ 0,5
+ 0.8
+ 0,7
- 0,1
+ 1,2
+ 0,8
+ 1,4
+ 1,1
+ 0,5
+ 0,8
+ 1,2
+ 0,9
+ 0,2 + 0,6
+ 1,0
+ 0,7
- 0,2
+ 0,3
- 0,7
- 0,2
+ 0,4
0,0
+ 0,3
+ 0,3
+ 0,4
- 0,7
+ 0,5
+ 0,7
- 1,6 - 1,8
- 1,8
- 1,7
- 1,5
- 2,5
- 1,4
- 1,9
- 1,8
- 1,4
- 1,6
- 1,8
- 1,6
- 1,5
- 0,6
- 1,5
- 1,6
- 1,9
- 2,9
- 1,4
- 2,0
+ 1,3
- 1,2
0,0
- 0,1
- 1,3
- 2,6
- 2,8
- 0,6
- 2,9
- 1,6
TAVOLA 17 - DINAMICA % DELLE VENDITE IN ITALIA PER CANALE
Canale
di vendita
2004 2005 2006 2007
2008
2009
GDO Specializzati
Ipermercati ▫ alimentari
▫ non alimentari
Supermercati
Discount
Grandi magazzini
NEGOZI
TOTALE
+ 0,9 + 0,2
+ 3,0 + 2,3
+ 3,6
- 0,1
+ 2,9
+ 2,5
- 1,3
- 0,4
+ 1,3 + 4,2
+ 0,1 - 0,2
+ 0,3
+ 1,4
+ 1,4
+ 2,6
- 0,3
+ 0,4
+ 2,0 + 2,4
+ 2,4 + 2,5
+ 2,3 + 1,4
+ 3,7
+ 2,1
+ 0,7
+ 1,2
+ 1,0 + 2,0
+ 0,5 + 0,2
+ 0,6
+ 1,1
+ 1,9
+ 0,9
+ 0,1
+ 0,5
+ 1,0 + 0,9
+ 0,4 + 1,7
- 0,5 + 1,1
+ 1,4
+ 1,2
- 2,0
- 0,6
0,0
+ 0,3
- 0,8 ...
...
- 0,3
- 0,7
...
- 2,7
- 1,6
Secondo dati medi ISTAT e le tendenze dei flussi d'acquisto valutate e aggiornate sulla
base della situazione e della dinamica della rete distributiva, a Castel Rozzone nel 2009
si potrebbe stimare la seguente struttura dei consumi:
TAVOLA 18 - STIMA CONSUMI E VENDITE 2009 A CASTEL ROZZONE (generi commercializzati-milioni di €)
17
Generi Consumi totali
abitanti locali
Evasione
fuori comune
Invasione
da altri comuni
ALIMENTARI
Abbigliamento
Altri non alimentari
6,5
2,0
6,5
5
1,5
3,5
...
...
...
NON ALIMENTARI 8,5 5 ...
TOTALE
15
10
...
Le vendite della rete distributiva di Castel Rozzone dovrebbero aggirarsi attorno a 5
milioni di euro; circa 2/3 degli acquisti degli abitanti locali evade verso i centri di più
elevate dimensioni e verso le grandi strutture commerciali dell’area (Bergamo e
Treviglio).
18
5.3 Disposizioni e indirizzi regionali
Gli indirizzi di "programmazione commerciale" della Regione Lombardia contenuti nei
documenti regionali di programmazione
D.C.R. 2 ottobre 2006 n. VIII/215
D.C.R. 13 marzo 2007 n. VIII/351-352
D.G.R. 4 luglio 2007 n. 8/5054
D.G.R. 21 novembre 2007 n. 8/5913
D.G.R. 23 gennaio 2008 n. 8/6494
D.C.R. 19 febbraio 2008 n. VIII/527
L.R. 2 febbraio 2010 n. 6
sono:
ambiti territoriali
ambito commerciale metropolitano
ambito di addensamento commerciale dei capoluoghi
ambito urbano dei capoluoghi
ambito montano
ambito lacustre
ambito della pianura lombarda
settori merceologici
alimentare
non alimentare
limiti dimensionali
Esercizi Superficie mq
VICINATO
MEDIE STRUTTURE
GRANDI STRUTTURE
fino a 150
151-1.500
oltre 1.500
strutture in forma unitaria
centro commerciale
tradizionale
multifunzionale
factory outlet centre
parco commerciale
politica regionale generale del commercio
forte disincentivazione a apertura/creazione di nuova superficie per grandi
strutture
rivitalizzazione e sostegno della funzione commerciale nei centri storici dei piccoli
comuni, incentivando l’attività di vicinato; tutela e conservazione degli esercizi
commerciali di più antico insediamento
politiche di sviluppo territoriali
ambito della pianura lombarda
riqualificazione e ammodernamento dei poli commerciali esistenti
limitato sviluppo della media e grande distribuzione
qualificazione e specializzazione della rete di vicinato
integrazione con il commercio su aree pubbliche
disincentivazione alla localizzazione in aree periferiche extra-urbane
integrazione della rete con i sistemi produttivi locali
integrazione in un solo esercizio di attività commerciali e di interesse collettivo
valorizzazione delle attività commerciali di prossimità nei piccoli comuni
19
indirizzi per le medie strutture
preferenza all’ammodernamento della rete esistente rispetto a nuove strutture
nuove aperture giustificate in aree carenti di adeguato servizio
possibilità di prevedere limiti quantitativi di sviluppo per i comuni meno abitati
della pianura lombarda
possibilità di stabilire limiti dimensionali
priorità di localizzazione in aree e attività dismesse, in progetti di riqualificazione
commerciale
definizione di misure e programmi per promuovere l’integrazione con la rete degli
esercizi di vicinato
ampliamenti
esercizi di vicinato: fino al limite dimensionale max (150 mq)
medie strutture: fino al limite dimensionale max (1.500 mq)
trasferimenti
esercizi di vicinato: sempre possibili
medie strutture: secondo quanto stabilito dagli indirizzi e criteri comunali
concentrazioni e accorpamenti
possibili nei limiti dimensionali massimi delle singole tipologie distributive di
appartenenza: vicinato 150 mq; medie strutture 1.500 mq
tempi procedurali di autorizzazione
esercizi di vicinato: DIA
medie strutture: 90 giorni.
20
5.4 Criteri di programmazione comunale
Gli indirizzi della Regione Lombardia e le linee di sviluppo socio-economico
dell’Amministrazione Comunale intendono orientare la dinamica del settore commerciale
verso le seguenti linee direttrici:
favorire ulteriormente il potere di attrazione della rete distributiva, riducendo le
evasioni d’acquisto verso l’esterno e attraendo nuovi consumatori dall’esterno
favorire la crescita di un maggiore grado di concorrenzialità fra gli operatori e di
modernizzazione della rete nel suo complesso, al servizio del consumatore
favorire lo sviluppo della rete verso esercizi specializzati di livello qualitativo medio-
superiore
promuovere programmi di rivitalizzazione e valorizzazione delle attività di vendita, di
concerto con gli operatori del settore, che, in collaborazione sinergica con
l'Amministrazione Comunale/Enti Pubblici/operatori privati, coordini il processo di
valorizzazione stesso, per esempio attraverso: strategie di posizionamento; immagine
dell'area; comunicazione, pubblicità e azioni promozionali; corsi di formazione...
valorizzare e promuovere l’ambiente e l’economia locale con iniziative distributive di
prodotti e servizi tipici dell’area e delle attività artigianali/industriali locali
favorire lo sviluppo dei negozi tradizionali esistenti verso dimensioni di vicinato più
elevate
favorire l’insediamento di nuove strutture di vicinato nelle aree urbane più carenti e/o
di nuovo sviluppo residenziale
recupero di aree e attività produttive dismesse.
In particolare, per i prossimi anni nel PGT fra le altre sono progettate le seguenti linee di
intervento:
salvaguardia e promozione del sistema idrico legato alla roggia Brembilla
◦ valorizzazione del corridoio ecologico, individuato dal tracciato della roggia, e del
paesaggio agrario ad esso strettamente legato
◦ miglioramento della qualità delle sponde (cura della vegetazione spondale e delle
essenze igrofile) e della loro fruibilità attraverso la valorizzazione delle piste
ciclabili e dei percorsi pedonali
salvaguardia del sistema naturale ambientale
◦ formazione di ambiti di completamento residenziale e di nuova costruzione che
non comportino consumo di suolo destinato all'attività agricola o di interesse
naturalistico-ambientale
◦ formazione di un corridoio ecologico secondario ciclopedonale in grado di
collegare il tracciato della roggia Brembilla alle aree agricole poste a sud del
territorio comunale
◦ accettazione consapevole della fascia di rispetto del Fosso Bergamasco
valorizzare le potenzialità insite in alcune zone con proposte di fruizione del
paesaggio agrario e della roggia Brembilla
◦ formazione di una rete di piste ciclabili che colleghi i sistemi verdi e quelli
ambientali e paesaggistici, servendo anche i nuovi interventi residenziali, per
fornire una nuova modalità di fruizione del Comune, dei suoi sistemi ambientali e
degli spazi pubblici
salvaguardare e valorizzare l'attività di produzione agricola
implementare e qualificare la rete dei servizi pubblici a partire da un sistema delle
aree verdi urbane collegato organicamente al sistema delle aree agricole
21
◦ creare una rete di spazi pubblici destinati a verde e dimensionati secondo diverse
scale ed esigenze (giardino di quartiere, area di verde pubblico, corridoio
paesaggistico ed ecologico, parco...); tale sistema è unificato ed integrato dalle
attrezzature di interesse comune e dalla rete delle piste ciclabili
mitigare l'impatto ambientale delle infrastrutture mediante il loro posizionamento sul
territorio
◦ realizzazione di provvedimenti di mitigazione ambientale quali nuovi filari, radure
a prato, piantumazioni...
separare le modalità di spostamento veicolari e ciclopedonali; riduzione del rischio di
incidenti
◦ realizzazione delle nuove piste ciclabili nel maggior numero possibile dei casi in
sede propria utilizzando gli spazi verdi esistenti e di progetto, evitando in questo
modo la promiscuità con la viabilità veicolare. All’interno di tutte le nuove aree di
trasformazione la viabilità sarà caratterizzata da idonei spazi per il traffico
veicolare, per quello ciclabile per i pedoni e per la sosta delle auto
recuperare il patrimonio storico-ambientale.
I criteri di sviluppo si sostanziano nei seguenti obiettivi specifici:
Zone
Ai fini dello sviluppo delle attività commerciali il territorio viene considerato come
un’unica zona
Localizzazioni
A. Grandi strutture
◦ Nessuna nuova iniziativa
B. Medie strutture
◦ Nessuna nuova iniziativa
C. Negozi di vicinato
Libertà di insediamento
E. Commercio su aree pubbliche
Mantenimento della situazione attuale del mercato settimanale del martedì.
22
CRITERI E NORME PROCEDIMENTALI
23
CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Istituzioni normative
Le indicazioni programmatiche e le norme procedimentali per l'insediamento di attività
commerciali sono predisposte ai sensi delle seguenti normative:
D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114
Legge Regionale 23 luglio 1999 n. 14
Deliberazione Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome 12 ottobre 2000 n. 344
Legge Regionale 22 luglio 2002 n. 15
Legge 4 agosto 2006 n. 248
Deliberazione Consiglio Regionale 2 ottobre 2006 n. VIII/215
Deliberazione Consiglio Regionale 13 marzo 2007 n. VIII/351 e 352
Legge Regionale 2 aprile 2007 n. 8
Deliberazione Giunta Regionale 4 luglio 2007 n. 8/5054
Deliberazione Giunta Regionale 5 dicembre 2007 n. 8/6024
Deliberazione Giunta Regionale 23 gennaio 2008 n. 8/6494
Deliberazione Consiglio Regionale 19 febbraio 2008 n. VIII/527
Deliberazione Giunta Regionale 10 ottobre 2008 n. 8/8138
Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
commercio e fiere”, Titolo II, Capo I, Sezione I
D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno”
C.G.R. 2 aprile 2010 n. 3847 “Applicazione dei disposti del Decreto Legislativo recante
attuazione della Direttiva Bolkestein relativa ai servizi nel mercato interno”
Circolare esplicativa 6 maggio 2010 n. 3635/C del Ministero dello Sviluppo Economico.
Articolo 2 - Durata
Le indicazioni programmatiche e le norme procedimentali per l'insediamento di attività
commerciali hanno una durata indeterminata; in occasione di varianti o di rielaborazione degli
strumenti urbanistici le norme riguardanti le attività commerciali possono essere aggiornate in
relazione a nuove esigenze strutturali delle forme distributive, nonchè degli aspetti socio-
economici che interessano il territorio comunale e la sua area di riferimento.
24
CAPITOLO II - PROGRAMMAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA
Articolo 3 - Zone commerciali
Ai fini dello sviluppo delle attività commerciali il territorio viene considerato come un’unica
zona.
Articolo 4 - Criteri di sviluppo
I criteri di sviluppo della rete distributiva di Castel Rozzone sono i seguenti: Localizzazioni
A. Grandi strutture
◦ nessuna nuova iniziativa
B. Medie strutture
◦ nessuna nuova iniziativa
C. Negozi di vicinato
libertà di insediamento
D. Commercio su aree pubbliche
mantenimento della situazione attuale del mercato settimanale del martedì.
Articolo 5 - Ampliamento degli esercizi
Le strutture commerciali esistenti possono essere ampliate fino al raggiungimento del limite
massimo di superficie di vendita per le varie tipologie:
esercizi di vicinato : 150 mq
medie strutture: 1.500 mq.
Articolo 6 - Trasferimento degli esercizi
Gli esercizi commerciali possono sempre essere trasferiti all'interno del comune nel rispetto
delle norme urbanistiche e delle aree di possibile insediamento.
Articolo 7 - Concentrazione e accorpamento
Gli esercizi commerciali esistenti possono essere soggetti a processi di concentrazione e
accorpamento nei limiti dimensionali massimi delle singole tipologie distributive di
appartenenza: vicinato 150 mq; medie strutture 1.500 mq.
Articolo 8 - Subingresso
Il subingresso nella proprietà o nella gestione del punto vendita deve essere comunicato al
Comune, allegando gli atti che ne comprovano il trasferimento.
L’operatore che subentra deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali, se
richiesti, per l’esercizio dell’attività (art. 5 D.Lgs. 114/1998; art. 8 L.R. 6/2010).
25
Gli eredi subentranti per causa di morte, se in possesso dei requisiti morali, possono richiedere
la reintestazione dell’autorizzazione continuando l’attività.
Per il settore alimentare entro 1 anno, termine prorogabile dal Sindaco in caso di necessità, per
poter proseguire nell’attività devono conseguire anche i requisiti professionali richiesti (art. 5
D.Lgs. 114/1998; art. 8 L.R. 6/2010) in caso contrario il Sindaco ordina la cessazione e il
subentrante decade dal diritto di continuazione.
Articolo 9 - Rapporti fra programmazione commerciale e urbanistica
Le strutture distributive sono subordinate al rispetto di tutte le norme contenute negli strumenti
urbanistici in vigore nel Comune, in particolare:
il procedimento di autorizzazione all’apertura di medie strutture di vendita è contestuale a
quello abilitativo di carattere urbanistico-edilizio
per la realizzazione di medie strutture soggette ad atti abilitativi, contestualmente alla
domanda di autorizzazione commerciale deve essere allegato il progetto urbanistico-edilizio
gli atti abilitativi di natura urbanistico-edilizia e l’autorizzazione commerciale sono
contenuti in un unico atto
la conclusione del procedimento di natura urbanistico-edilizia non può in alcun caso
precedere quella di natura commerciale.
26
CAPITOLO III – AUTORIZZAZIONI, COMUNICAZIONI, DICHIARAZIONI
Articolo 10 - Esercizi di vicinato
Apertura, trasferimento e ampliamento di esercizi di vicinato sono soggetti a DIAP
(dichiarazione di inizio attività produttiva) a efficacia immediata.
Nella DIAP devono essere indicati:
dati anagrafici dell’operatore (nome, cognome, luogo, data di nascita, residenza, nazionalità,
codice fiscale, partita Iva) o estremi di identificazione di società/persona giuridica
(denominazione o ragione sociale, sede legale e operativa, codice fiscale, partita Iva)
numeri di comunicazione (telefono, fax, posta elettronica).
Nella DIAP devono essere dichiarati:
possesso dei requisiti morali di accesso all'attività: assenza di elementi ostativi, requisiti
professionali (per il solo settore alimentare)
rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico sanitaria, delle norme
urbanistiche, edilizie e di destinazione d'uso
settore merceologico, ubicazione e superficie di vendita.
Articolo 11 - Medie strutture di vendita (autorizzazione)
Apertura, trasferimento e ampliamento di medie strutture di vendita sono soggetti ad
autorizzazione comunale, per ottenere la quale occorre presentare domanda.
Nella domanda devono essere indicati:
dati anagrafici dell’operatore (nome, cognome, luogo, data di nascita, residenza, nazionalità,
codice fiscale, partita Iva) o estremi di identificazione di società/persona giuridica
(denominazione o ragione sociale, sede legale e operativa, codice fiscale, partita Iva)
numeri di comunicazione (telefono, fax, posta elettronica).
Nella domanda di autorizzazione devono essere dichiarati:
possesso dei requisiti morali di accesso all'attività: assenza di elementi ostativi, requisiti
professionali (per il solo settore alimentare)
settore/i merceologici, ubicazione e superficie di vendita
eventuali comunicazioni relative a concentrazioni/accorpamenti.
Subingresso, riduzione della superficie di vendita e di settore merceologico, cessazione
dell’attività sono soggetti a una semplice comunicazione al Comune.
Le autorizzazioni rilasciate vanno comunicate alla Direzione Generale competente per il
commercio interno della Regione Lombardia.
Articolo 12 - Strutture di vendite organizzate in forma unitaria (autorizzazione)
27
Ai sensi del punto 4.2 del D.G.R. 4 luglio 2007 n. 8/5054 per struttura di vendita organizzata in
forma unitaria si intende una media struttura nella quale 2 o più esercizi commerciali sono
inseriti in un insediamento o complesso urbanistico-edilizio organizzato in uno o più edifici,
anche in aree contigue, aventi spazi di distribuzione funzionali all’accesso dei singoli esercizi,
con spazi e servizi gestiti anche unitariamente.
Le diverse tipologie di strutture unitarie sono:
a. il centro commerciale
a.1 centro commerciale tradizionale
a.2 centro commerciale multifunzionale
a.3 factory outlet centre
b. parco commerciale.
Alle strutture di vendita è rilasciata un’autorizzazione unitaria per il complesso delle attività,
con le stesse modalità per le medie strutture, indicando necessariamente anche la tipologia; in
relazione all’autorizzazione unitaria sono rilasciate singole autorizzazioni per medie strutture,
mentre gli esercizi di vicinato dovranno presentare una DIAP.
La superficie di vendita della struttura unitaria è data dalla somma di quella dei singoli esercizi.
La domanda di autorizzazione può essere presentata anche da un unico promotore; quest’ultimo
può non dichiarare il possesso dei requisiti professionali, che deve invece essere dichiarato
dagli operatori delle singole attività commerciali.
Non possono essere rilasciate autorizzazioni per singoli esercizi che nel loro complesso
configurino strutture commerciali unitarie di grandi dimensioni.
Articolo 13 - Priorità
Le domande di autorizzazione concorrenti sono soggette al seguente ordine di priorità:
1) insediamenti inseriti in progetti di valorizzazione della città attraverso impegni assunti in
convenzione con il Comune per la promozione delle attività commerciali e del territorio di
Castel Rozzone nel suo complesso
2) numero totale di addetti
3) recupero di spazi degradati ed edifici dismessi
4) miglior soluzione urbanistica e minor impatto territoriale in termini viabilistici
5) maggiore disponibilità di parcheggi oltre i termini minimi previsti dalle normative
6) ordine cronologico di presentazione delle domande.
Articolo 14 - Divieto di esercizio congiunto di dettaglio e ingrosso
Il divieto di esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al
dettaglio non si applica alla vendita dei seguenti prodotti:
macchine, attrezzature, articoli tecnici per agricoltura, industria, commercio e artigianato
materiale elettrico
colori e vernici, carte da parati
28
ferramenta e utensileria
articoli per impianti idraulici a gas e igienici
articoli per riscaldamento
strumenti scientifici e di misura
macchine per ufficio
auto, moto, cicli, relativi accessori e parti di ricambio
combustibili
materiali per l’edilizia.
Articolo 15 - Norme procedimentali
La valutazione delle domande di autorizzazione prevede:
domande per medie strutture e DIAP per esercizi di vicinato dovranno essere presentate o
indirizzate allo SUAP (sportello unico attività produttive) utilizzando la modulistica
ufficiale e dovranno essere sottoscritte in conformità alle norme sulla autocertificazione
(firma in presenza dell’addetto al servizio o documento allegato di identità)
domande per medie strutture e DIAP per esercizi di vicinato possono essere inoltrate con
consegna diretta, raccomandata postale, posta celere, posta elettronica
all’atto del ricevimento della domanda per medie strutture lo SUAP rilascerà/invierà una
propria comunicazione di avvio del procedimento indicando: oggetto, ufficio competente per
materia, nominativo del funzionario responsabile dell’area commercio e del responsabile del
procedimento, ufficio in cui si può prendere visione degli atti, orari di ricevimento, termine
conclusivo del procedimento
lo SUAP valuta la completezza della documentazione presentata e istruisce una pratica
instaurando un rapporto di collaborazione operativa con le strutture comunali ed extra-
comunali competenti (ufficio urbanistica, Asl, Vigili del fuoco)
il responsabile del procedimento è il referente dell'operatore commerciale e delle strutture
comunali ed extra-comunali coinvolte nella pratica
in ogni momento l'operatore commerciale interessato o un suo rappresentante ha diritto di
conoscere nel modo più ampio possibile e in tutte le forme lo stadio di progresso della
pratica rivolgendosi al responsabile del procedimento
il funzionario responsabile dell’area commercio verifica la validità della DIAP (esercizi di
vicinato) e rilascia l'autorizzazione commerciale (medie strutture); in caso di insussistenza o
inadeguatezza dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge il fatto viene notificato
all’interessato, entro i termini di accoglimento, che deve provvedere a integrare gli elementi
carenti o mancanti; la notifica sospende il decorso dei termini di accoglimento stessi, che
riprendono a decorrere dopo la consegna della documentazione aggiuntiva richiesta
le domande di apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie (anche per
accorpamento o concentrazione) di medie strutture devono considerarsi accolte qualora non
sia comunicato un provvedimento di diniego entro 90 giorni
il responsabile dell’area commercio può annullare per motivi di interesse pubblico l’atto di
assenso illegittimamente formato, fissando eventualmente un termine per la sua
regolarizzazione
qualora la complessità della pratica richieda un esame approfondito da parte di altre aree
dell’Amministrazione Comunale e/o di altri enti extra-comunali, può essere indetta una
Conferenza di Servizi con il coinvolgimento e la partecipazione di tutti gli interessati aventi
titolo nel procedimento; al termine verrà redatto un verbale dei lavori della Conferenza che
costituirà parere istruttorio per il rilascio o il diniego dell’autorizzazione.
29
Articolo 16 - Attivazione dell’esercizio
L’attivazione di un punto vendita è soggetta al possesso degli atti abilitativi urbanistico-edilizi e
di compatibilità e tutela ambientale, sanitari, commerciali previsti per le specifiche tipologie dei
punti vendita di vicinato e delle medie strutture.
In campo sanitario, ai sensi degli artt. 2-3-5 della L.R. 8/2007, per la vendita di generi
alimentari e bevande sono abolite certificazioni sanitarie, nulla osta per attività lavorative e
depositi, autorizzazioni sanitarie.
In conformità al Regolamento CE n. 852/2004, l’attività di vendita di prodotti alimentari è
soggetta a notifica e registrazione.
Gli operatori del settore alimentare presentano all’Ufficio Commercio del Comune la notifica
di attività di vendita di prodotti alimentari non soggetta a riconoscimento, secondo le
disposizioni della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia.
Il Comune provvederà a trasmettere la notifica all’Asl provinciale, che la registrerà.
Articolo 17 - Sanzioni, sospensioni e revoca
La violazione delle norme di Legge è soggetta alle sanzioni previste dalle disposizioni della
Regione Lombardia.
Nel caso di infrazione di particolare gravità o di recidività (stessa violazione 2 volte in un anno)
il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 5 e non
superiore a 20 giorni lavorativi.
L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:
mancato inizio dell'attività entro 1 anno dalla data di rilascio (medie strutture), salvo proroga
in caso di comprovata e documentata necessità
sospensione dell'attività superiore a 1 anno
perdita dei requisiti di accesso all'attività
ulteriore violazione delle norme igienico-sanitarie intervenuta successivamente a una
procedente sospensione di attività.
In caso di svolgimento abusivo dell'attività l'Amministrazione Comunale dispone l'immediata
chiusura del punto vendita.
STUDIO PIANIFICAZIONE DISTRIBUTIVA
& MARKETING TERRITORIALE
Dr. ROBERTO RONCHINI
Strada Fellegara-Mola, 1132 - 29010 Alseno (Pc)
3479672371 - TEL e FAX 0523947261 [email protected]
COMUNE DI
CASTEL ROZZONE Provincia di Bergamo
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE
____________________________________
D.G.R. 23 gennaio 2008 n. 8/6495
L.R. 2 febbraio 2010 n. 6
2
Edizione Settembre 2010
3
I N D I C E
1.
2.
3.
3.1
3.2
4.
4.1
PREMESSA
CARATTERISTICHE DI CASTEL ROZZONE
ANALISI DELLA RETE DEGLI ESERCIZI
La situazione esistente
Reddito e consumi
PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO
Nuove autorizzazioni
CRITERI DI PROGRAMMAZIONE
pag. 3
" 5
" 6
" 6
" 7
" 9
" 10
" 11
4
1. PREMESSA
In attesa del regolamento di attuazione della Legge 25 agosto 1991 n. 287 (non più
promulgato), con diverse norme (dal primo D. L. 30 dicembre 1992 n. 512 all'ultima
Legge 5 gennaio 1996 n. 25) era stata data facoltà ai Comuni di formulare norme per la
concessione di autorizzazioni ad esercizi di ristorazione e bar.
La Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 ha modificato il Titolo V della
Costituzione trasferendo alle Regioni la potestà legislativa in materia di commercio: la
Regione Lombardia ha emanato le proprie direttive per gli esercizi di somministrazione
di alimenti e bevande con L.R. 24 dicembre 2003 n. 30.
I contenuti essenziali della L.R. 30/2003 sono:
tipologia unica degli esercizi
somministrazione nei limiti delle specifiche disposizioni sanitarie
esercizio dell’attività subordinato al possesso di requisiti morali e professionali
(frequenza a corsi o superamento di un esame di idoneità o essere stato iscritto al
REC)
programmazione dell’attività secondo indirizzi generali della Giunta Regionale in
base ai quali i Comuni stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni
nomina di una Commissione Comunale consultiva.
Gli indirizzi generali sono stati emanati dalla Giunta Regionale con Deliberazione n.
7/17516 del 17 maggio 2004, successivamente sostituita dalla Deliberazione 23 gennaio
2008 n. 8/6495, e prevedono:
disposizioni per la richiesta di autorizzazione
classificazione degli esercizi in 11 denominazioni, al solo fine di monitoraggio delle
attività
obbligo per l’esercente di comunicare prima dell’avvio o della modifica dell’attività la
denominazione di riferimento
possibilità di fissare distanze fra esercizi, solo a fronte di motivate esigenze di
sicurezza stradale, addensamenti di traffico, disturbo alla quiete e alla sicurezza
pubblica, e con luoghi di cura e riposo, luoghi di culto (esercizi di trattenimento e
svago)
norme di valutazione di impatto acustico e ambientale
validità quadriennale dei criteri
formulazione di criteri comunali e indicazioni programmatiche che favoriscano
un’equilibrata dislocazione degli esercizi sul territorio.
Con la L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 la Regione Lombardia ha infine approvato il “Testo
unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”. Si tratta di un testo
compilativo che unifica le norme del settore e che, per quanto concerne la
programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, disciplinata nel
Titolo II Capo III, stabilisce che non si dovrà più tenere conto di criteri riconducibili al
rapporto tra domanda e offerta.
In seguito sono stati emanati
5
D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato interno”
Circolare esplicativa 6 maggio 2010 n. 3635/C del Ministero dello Sviluppo
Economico
che la Regione Lombardia ha integrato con la propria
C.G.R. 2 aprile 2010 n. 3847.
Si impone dunque di programmare l’insediamento di tali attività secondo valutazioni
qualitative di carattere socio-economico e territoriale.
6
2. CARATTERISTICHE DI CASTEL ROZZONE
Castel Rozzone è un comune di piccole dimensioni situato nella parte meridionale della
provincia di Bergamo, a 15 chilometri dal capoluogo.
Il territorio comunale confina:
a nord con Arcene
a est con Lurano e a sud-est con Brignano Gera d’Adda
a sud Treviglio
a sud-ovest con Treviglio.
Il comune è attraversato da vie di comunicazione:
SP 126
che lo collega a
SS 42 per Treviglio-Verdello
SP 121 per Brignano Gera d’Adda-Verdello.
Castel Rozzone, originariamente un piccolo borgo dedicato in prevalenza all’agricoltura,
cui in seguito si è affiancata la lavorazione del legno. Oggi, segno di continuità con il
passato, l’attività economicamente principale è la produzione di mobili in legno.
Il paese presenta una connotazione urbanistica caratterizzata da un nucleo centrale; nel
resto del territorio “le aree industriali, produttive e residenziali si presentano come un
tessuto compatto che si estende senza soluzione di continuità, ... lambendo i confini
amministrativi con Treviglio ed Arcene. La presenza di territori incolti è marginale se
non addirittura inesistente” (VAS di Castel Rozzone, Rapporto Ambientale, pag. 27).
La popolazione residente indica negli ultimi anni una costante, leggera tendenza
all’incremento, ma con una piccola inversione proprio nel 2009; negli ultimi 5 anni + 118
residenti (quasi + 4,3%, + 0,85% medio annuo, battuta d’arresto finale compresa).
TAVOLA 1 - DINAMICA DEMOGRAFICA
Anni Abitanti
1981
1991
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2.095
2.297
2.560
2.581
2.635
2.705
2.761
2.837
2.868
2.884
2.879
7
3. ANALISI DELLA RETE DEGLI ESERCIZI
3.1 La situazione esistente
A settembre 2010 a Castel Rozzone vi sono 8 esercizi (1 di ristorazione e 1 bar) e 1
circolo/associazione, che elenchiamo nella tavola seguente suddivisi per attività
prevalente, orientativamente secondo le denominazioni della D.G.R. 8/6495 Allegato A.
TAVOLA 2 - ESERCIZI
Esercizi
Numero
a. ristoranti, trattorie…
b. cucina tipica lombarda…
c. fast food, self service…
d. pizzerie…
TOTALE RISTORAZIONE
e. bar gastronomici…
f. bar-caffè
g. bar pasticceria, gelaterie…
h. pub, birrerie, wine bar…
TOTALE BAR
i. disco bar, piano bar…
j. discoteche, ballo, night...
k. impianti sportivi…
TOTALE SVAGO
TOTALE ESERCIZI
Alberghi
Distributori carburanti
Circoli privati, attività sociali
Mense scolastiche
Attività artigianali
Attività religiose
Agriturismo
Campeggio
TOTALE ALTRE ATTIVITÀ
TOTALE GENERALE
1
7
7
8
1
9
3 esercizi svolgono attività mista di ristorazione e bar.
A Castel Rozzone vi sono 360 abitanti ogni esercizio (2.879 ogni esercizio di ristorazione
e 411 ogni bar).
8
TAVOLA 3 - RAPPORTI POPOLAZIONE/ESERCIZI
Esercizi
Zone
Ristorazione Bar
TOTALE
CASTEL ROZZONE
REGIONE LOMBARDIA
ITALIA NORD OVEST
ITALIA
2.879
780
655
619
411
414
397
442
360
270
247
258
Il numero degli esercizi è limitato, circa 1/4 in meno rispetto alla media regionale (molto
inferiore quello degli esercizi di ristorazione, più elevato quello dei bar); in base alla
media regionale a Castel Rozzone dovrebbero esservi 10 esercizi, contro gli 8 esistenti.
3.2 Reddito e consumi
Entità e caratteristiche dei consumi dipendono in parte anche dal reddito.
TAVOLA 4 - REDDITO NETTO DISPONIBILE PRO-CAPITE ANNUO (euro)
1996 2000 2002 2005
2006 2007
2008
2009
%
09-96
Provincia di Bergamo
Regione Lombardia
ITALIA
13.311
14.747
11.800
14.725
16.312
13.196
14.877
16.680
13.968
18.356
20.576
17.090
19.056
20.471
17.213
19.183
21.366
17.775
19.347
21.742
18.151
19.193
21.638
18.061
+ 44,2
+ 46,7
+ 53,1
In Lombardia, la provincia di Bergamo (19.193 euro) è la penultima per reddito
disponibile pro-capite (davanti a Lodi con 18.087 euro); la prima provincia è Milano
(24.184 euro), seguita da Sondrio (21.057 euro), Cremona (20.856 euro), Varese (20.837
euro), Mantova (20.544 euro) e Lecco (20.314 euro.
Negli ultimi 13 anni il reddito medio pro-capite in provincia di Bergamo (19.193 euro) è
cresciuto (con un tasso di incremento più accentuato dopo il 2002, ma con un decremento
nel 2009) di 5.882 euro (+ 44,2%), contro una media regionale di 6.891 euro (+ 46,7%) e
una media nazionale di 6.261 euro (+ 53,1%).
Nei più recenti anni la spesa annua pro-capite negli esercizi di somministrazione ha avuto
il seguente andamento:
TAVOLA 5 - CONSUMI ANNUI PRO-CAPITE NEGLI ESERCIZI (ITALIA NORD-OVEST,
euro)
9
Anni
Comuni
1991 * 1996 * 199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
Oltre 50.000 abitanti
Meno di 50.000 ab.
TOTALE COMUNI
415
339
365
454
411
426
362
380
393
411
426
455
476
478
521
513
* Italia Nord
TAVOLA 6 - CONSUMI ANNUI PRO-CAPITE NEGLI ESERCIZI PUBBLICI (euro)
Anni
Aree
1996 2000 2001
2002
2003 2004 2005 2006 2007 2008 Δ %
08-00
Nord-Ovest
Nord-Est
Centro
Sud
Isole
ITALIA
455
438
336
145 *
*
316
380
402
304
160
189
294
393
425
325
167
206
308
411
418
356
168
213
322
426
463
363
193
229
344
455
455
357
201
223
350
476
480
386
207
237
367
478
495
400
217
247
377
521
529
393
227
250
396
513
528
375
225
255
391
+ 35,0
+ 31,3
+ 23,3
+ 40,6
+ 34,9
+ 33,0
* Mezzogiorno
TAVOLA 7 - INCIDENZA % CONSUMI IN ESERCIZI PUBBLICI /REDDITO
Aree
%
Nord-Ovest
Nord-Est
Centro
Sud
Isole
ITALIA
2,30
2,44
2,11
1,63
1,84
2,13
Nell’area Nord-Ovest orientativamente si spende il 2,30% del reddito disponibile pro-
capite in ristoranti, bar e simili.
Secondo gli ultimi dati, i consumi dei residenti a Castel Rozzone in esercizi di bar e
ristorazione potrebbero essere stimati nel 2008 in circa 1,2-1,4 milioni di euro, di cui una
parte all’esterno del comune.
10
4. PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO
Per i prossimi anni nel PGT sono previsti sviluppi socio-economici, residenziali e terziari
significativi per la rete degli esercizi di ristorazione e bar di Castel Rozzone.
In particolare, fra le altre sono progettate le seguenti linee di intervento:
salvaguardia e promozione del sistema idrico legato alla roggia Brembilla
◦ valorizzazione del corridoio ecologico, individuato dal tracciato della roggia, e del
paesaggio agrario ad esso strettamente legato
◦ miglioramento della qualità delle sponde (cura della vegetazione spondale e delle
essenze igrofile) e della loro fruibilità attraverso la valorizzazione delle piste
ciclabili e dei percorsi pedonali
salvaguardia del sistema naturale ambientale
◦ formazione di ambiti di completamento residenziale e di nuova costruzione che
non comportino consumo di suolo destinato all'attività agricola o di interesse
naturalistico-ambientale
◦ formazione di un corridoio ecologico secondario ciclopedonale in grado di
collegare il tracciato della roggia Brembilla alle aree agricole poste a sud del
territorio comunale
◦ accettazione consapevole della fascia di rispetto del Fosso Bergamasco
valorizzare le potenzialità insite in alcune zone con proposte di fruizione del
paesaggio agrario e della roggia Brembilla
◦ formazione di una rete di piste ciclabili che colleghi i sistemi verdi e quelli
ambientali e paesaggistici, servendo anche i nuovi interventi residenziali, per
fornire una nuova modalità di fruizione del Comune, dei suoi sistemi ambientali e
degli spazi pubblici
salvaguardare e valorizzare l'attività di produzione agricola
implementare e qualificare la rete dei servizi pubblici a partire da un sistema delle
aree verdi urbane collegato organicamente al sistema delle aree agricole
◦ creare una rete di spazi pubblici destinati a verde e dimensionati secondo diverse
scale ed esigenze (giardino di quartiere, area di verde pubblico, corridoio
paesaggistico ed ecologico, parco...); tale sistema è unificato ed integrato dalle
attrezzature di interesse comune e dalla rete delle piste ciclabili
mitigare l'impatto ambientale delle infrastrutture mediante il loro posizionamento sul
territorio
◦ realizzazione di provvedimenti di mitigazione ambientale quali nuovi filari, radure
a prato, piantumazioni...
separare le modalità di spostamento veicolari e ciclopedonali; riduzione del rischio di
incidenti
◦ realizzazione delle nuove piste ciclabili nel maggior numero possibile dei casi in
sede propria utilizzando gli spazi verdi esistenti e di progetto, evitando in questo
modo la promiscuità con la viabilità veicolare. All’interno di tutte le nuove aree di
trasformazione la viabilità sarà caratterizzata da idonei spazi per il traffico
veicolare, per quello ciclabile per i pedoni e per la sosta delle auto
recuperare il patrimonio storico-ambientale.
Oltre a quanto sopra citato, sono previsti interventi infrastrutturali e residenziali, di
rilievo per una corretta programmazione commerciale, quali per esempio:
11
realizzazione della progettata arteria a scorrimento veloce in territorio di Treviglio, a
ultimazione dell’anello esterno di Castel Rozzone
completamento del sistema industriale esistente a ovest del comune con un’area di
trasformazione produttiva in un lotto intercluso su via Monte Arera
realizzazione di un piano edilizio residenziale a medio-lungo termine che prevede la
disponibilità di 591 nuovi vani abitativi (dei quali 125 per risanamento del patrimonio
degradato) che porteranno in un decennio la popolazione locale a collocarsi non molto
al di sotto delle 3.500 unità.
4.1 Nuove autorizzazioni
A medio termine, per i prossimi 4 anni i criteri di programmazione per la concessione di
nuove autorizzazioni sono i seguenti:
○ contenere al massimo lo sviluppo di nuovi esercizi nell’area del Centro Storico, dove
già si notano attualmente difficoltà di parcheggio e sosta, onde evitare addensamenti
di traffico, disturbo alla quiete e alla sicurezza stradale pubblica, e in generale
contenere lo sviluppo di esercizi a prevalente specializzazione di bar
○ indirizzare lo sviluppo di nuovi esercizi nell’Area Esterna, in particolare dove sono
previsti nuovi insediamenti e interventi di riqualificazione del territorio
○ in relazione alla limitata presenza attuale di esercizi a prevalente specializzazione di
ristorazione, alla situazione ambientale del territorio e alle previsioni di sviluppo
socio-economico (in particolare con la possibile ripresa economica, del reddito e dei
consumi dopo l’attuale fase recessiva) è auspicabile a Castel Rozzone un incremento
di almeno 2 nuovi esercizi a prevalente specializzazione di ristorazione localizzati
nell’Area Esterna, in modo da ridurre il rapporto popolazione/esercizi da 2.879 a 960,
avvicinando così la situazione media regionale.
Nuove autorizzazioni possono essere rilasciate qualora l’esercizio:
rispetti le disposizioni relative alla viabilità, alla sosta, favorendo la mobilità dei
consumatori
rispetti le norme di impatto acustico e ambientale
disponga di una dotazione effettiva di proprie aree a servizi (aree all’aperto, aree di
parcheggio pertinanziale, aree di sosta...) previste negli strumenti urbanistici.
Gli esercizi con attività di trattenimento e svago, ad apertura prevalentemente serale o
con spazi all’aperto, sono tenuti ad adottare misure di contenimento e mitigazione
dell’impatto acustico a salvaguardia della quiete secondo le indicazioni del Comune,
nonchè una fascia di rispetto da luoghi di cura, riposo e culto pari a almeno 100 mt.
Per le attività che danno origine a inquinamento acustico si applicano le normative della
L. 447/95 e del D.P.C.M. 14 novembre 1997 nonché del vigente Piano comunale di
classificazione acustica.
Le attività per le quali è prevedibile un impatto acustico e ambientale rilevante secondo
le disposizioni di legge, sono soggette a valutazione dell’ARPA competente.
12
CRITERI DI PROGRAMMAZIONE
13
CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – Istituzioni normative
La regolamentazione degli esercizi di ristorazione, bar e di trattenimento e svago è predisposta
ai sensi di:
Deliberazione Giunta Regionale 23 gennaio 2008 n. 8/6495 “Indirizzi generali per il rilascio
da parte dei Comuni della autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti
e bevande (L.R. n. 30 del 24 dicembre 2003)”
Legge Regionale 2 febbraio 2007 n. 1 “Strumenti di competitività per le imprese e per il
territorio della Lombardia”
Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
commercio e fiere”, Titolo II, Capo III
D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno”
C.G.R. 2 aprile 2010 n. 3847 “Applicazione dei disposti del Decreto Legislativo recante
attuazione della Direttiva Bolkestein relativa ai servizi nel mercato interno”
Circolare esplicativa 6 maggio 2010 n. 3635/C del Ministero dello Sviluppo Economico.
La L.R. 2/2010 non si applica:
alle strutture ricettive (L. 29 marzo 2001 n. 135 “Riforma della legislazione nazionale del
turismo”), limitatamene alle persone alloggiate e ai loro ospiti, ai partecipanti a
manifestazioni, convegni … organizzati nelle strutture stesse
alle attività di agriturismo (L. 5 dicembre 1985 n. 730 “Disciplina dell’agriturismo”; L.R. 31
gennaio 1992 n. 3 “Disciplina regionale dell’agriturismo e valorizzazione del territorio”),
limitatamente alle persone alloggiate e ai loro ospiti
ai circoli privati (D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235).
Articolo 2 – Durata
Le disposizioni normative e programmatiche sono valide per un quadriennio a partire dalla data
della loro approvazione; le norme esistenti conservano la loro validità, per continuità di
programmazione, fino all’entrata in vigore delle nuove norme aggiornate.
Nel corso del periodo di validità le norme possono essere modificate con varianti.
Articolo 3 – Suddivisione del territorio comunale in zone
Il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti zone:
Centro Storico
Area Esterna.
14
CAPITOLO II – CRITERI DI PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO
Articolo 4 – Tipologia delle attività
Gli esercizi sono costituiti da un’unica tipologia.
Ai soli fini di monitoraggio delle attività, gli esercizi sono classificati nelle seguenti
denominazioni (più completamente riportate al punto 6 allegato A della D.G.R. 8/6495/08):
a. ristorante, trattoria, osteria…
b. cucina tipica lombarda
c. tavola calda, fast food, self service…
d. pizzeria…
e. bar gastronomico…
f. bar-caffè
g. bar pasticceria, gelateria, cremeria…
h. wine bar, birreria, pub, enoteca, caffetteria, sala da the…
i. disco bar, piano bar, american bar…
j. discoteca, sala da ballo, night…
k. stabilimenti balneari e impianti sportivi…
La denominazione dell’esercizio deve essere dichiarata e comunicata al Comune prima
dell’inizio o della modifica dell’attività.
In caso di svolgimento di più attività, devono essere comunicate tutte le varie denominazioni in
cui rientrano le attività dell’esercizio.
Articolo 5 – Inapplicabilità dei criteri
La programmazione non si applica:
agli esercizi con attività prevalente di intrattenimento, sale da ballo, locali notturni,
impianti sportivi…
agli esercizi posti all’interno di aree di servizio nelle strade extra-urbane principali
a mense aziendali, spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole, ospedali, case
di riposo e di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, caserme…
nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico
ai servizi a domicilio del consumatore
alle attività temporanee
all’interno di strutture culturali e di svago: musei, teatri, cinema, sale concerto.
Articolo 6 – Opportunità di sviluppo
15
A medio termine, per i prossimi 4 anni i criteri di programmazione per la concessione di nuove
autorizzazioni sono i seguenti:
○ contenere al massimo lo sviluppo di nuovi esercizi nell’area del Centro Storico, dove già si
notano attualmente difficoltà di parcheggio e sosta, onde evitare addensamenti di traffico,
disturbo alla quiete e alla sicurezza stradale pubbliche, e in generale contenere lo sviluppo di
esercizi a prevalente specializzazione di bar
○ indirizzare lo sviluppo di nuovi esercizi nell’Area Esterna, in particolare dove sono previsti
nuovi insediamenti e interventi di riqualificazione del territorio
○ in relazione alla limitata presenza attuale di esercizi a prevalente specializzazione di
ristorazione, alla situazione ambientale del territorio e alle previsioni di sviluppo socio-
economico (in particolare con la possibile ripresa economica, del reddito e dei consumi
dopo l’attuale fase recessiva) è auspicabile a Castel Rozzone un incremento di almeno 2
nuovi esercizi a prevalente specializzazione di ristorazione localizzati nell’Area Esterna, in
modo da ridurre il rapporto popolazione/esercizi da 2.879 a 960, avvicinando così la
situazione media regionale.
Nuove autorizzazioni possono essere rilasciate qualora l’esercizio:
rispetti le disposizioni relative a viabilità e sosta, favorendo la mobilità dei consumatori
rispetti le norme di impatto acustico e ambientale
disponga di una dotazione effettiva di proprie aree a servizi (aree all’aperto, aree di
parcheggio pertinanziale, aree di sosta...) previste negli strumenti urbanistici.
Articolo 7 – Superficie
Non è stabilito alcun limite minimo o massimo di superficie.
Gli esercizi dovranno comunque avere superfici adeguate allo svolgimento dell’attività, nel
rispetto delle prescrizioni urbanistico-edilizie e igienico-sanitarie.
Articolo 8 – Standard di parcheggio
L’apertura, l’ampliamento e il trasferimento di un esercizio annuale di somministrazione di
alimenti e bevande sono subordinati alla disponibilità di parcheggi pertinenziali (superficie di
parcheggio: SP), calcolata in base alla superficie di somministrazione (SS):
a) SS inferiore o pari a 50 mq = SP almeno pari al 100% della SS
b) SS superiore a 50 mq e inferiore o pari a 100 mq = SP almeno pari al 200% della SS
c) SS superiore a 100 mq e inferiore o pari a 200 mq = SP almeno pari al 300% della SS
d) SS superiore a 200 mq = SP almeno pari al 400% della SS.
Le aree destinate a parcheggio dovranno essere almeno in parte attigue al locale e comunque
poste a una distanza non superiore ai 70 metri lineari dall’entrata principale, nonchè collocati
sul medesimo lato della carreggiata stradale.
La disponibilità dei parcheggi privato dovrà essere garantita durante l'intero orario di esercizio
dell'attività.
Le aree di parcheggio potranno essere ubicate all'aperto, al chiuso e in spazi interrati,
seminterrati o sopraelevati, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia urbanistica, edilizia
e sicurezza; box e simili non sono ammessi.
16
I percorsi di accesso ai parcheggi dovranno essere sempre liberi per assicurare un'agevole
fruizione da parte della clientela.
E' vietato l'utilizzo degli spazi riservati alla sosta per finalità difformi da quelle di parcheggio.
Le aree di parcheggio a supporto delle attività di somministrazione dovranno essere
contraddistinte da apposita segnaletica indicante la natura di spazio di parcheggio riservato alla
clientela e gli orari di accesso.
E’ vietato l'utilizzo dei medesimi spazi di parcheggio privato da parte di più soggetti esercenti
l'attività di somministrazione, tranne nel caso in cui gli esercizi interessati osservino orari di
attività non coincidenti e di conseguenza non sovrapposti.
E’ ammessa la possibilità di monetizzazione delle aree di parcheggio pertinenziali nella misura
massima del 50%.
Articolo 9 – Distanze
Gli esercizi con attività di trattenimento e svago, ad apertura prevalentemente serale o con spazi
all’aperto sono tenuti ad adottare una fascia di rispetto da luoghi di cura, riposo e culto pari a
almeno 100 mt.
Articolo 10 – Impatto acustico
Gli esercizi con attività di trattenimento e svago, ad apertura prevalentemente serale o con spazi
all’aperto, sono tenuti ad adottare misure di contenimento e mitigazione dell’impatto acustico a
salvaguardia della quiete secondo le indicazioni del Comune.
Per le attività che danno origine a inquinamento acustico si applicano le normative della L.
447/95 e del D.P.C.M. 14 novembre 1997 nonché del vigente Piano comunale di classificazione
acustica.
Le attività per le quali è prevedibile un impatto acustico e ambientale rilevante secondo le
disposizioni di legge, sono soggette a valutazione dell’ARPA competente.
Articolo 11 – Tutela della salute
L’attività degli esercizi deve essere svolta in conformità all’art. 51 “Tutela della salute dei non
fumatori” della L. 16/1/2003 n. 3, modificata dall’art. 7 della L. 21/10/2003 n. 306 e al
D.P.C.M. 23/12/2003.
In tutti gli esercizi aperti al pubblico è vietato fumare, salvo che in locali riservati ai fumatori e
come tali contrassegnati.
Nei locali in cui è vietato fumare sono collocati cartelli ben visibili con la scritta “vietato
fumare” e con indicazione della relativa legge, delle sanzioni e degli organi di vigilanza; nelle
strutture a più locali il cartello va collocato alle entrate o in luoghi ben evidenti; negli altri
locali sono sufficienti cartelli che rechino solo l’indicazione “vietato fumare”.
17
I locali riservati ai fumatori devono essere contrassegnati come tali e separati dagli altri locali
dell’esercizio in cui è vietato fumare.
I locali per fumatori devono rispettare i seguenti requisiti strutturali:
pareti a tutt’altezza su 4 lati
porta con chiusura automatica, abitualmente chiusa
adeguata segnaletica con cartelli a indicazione luminosa “area per fumatori”, integrata da
altri cartelli luminosi con la dizione “vietato fumare per guasto all’impianto di
ventilazione”, che si accendono automaticamente in caso di mancato o inadeguato
funzionamento dell’impianto di ventilazione
passaggio non obbligato per i non fumatori.
I locali per fumatori devono essere dotati di impianti di ventilazione forzata ad aria
adeguatamente filtrata, con le seguenti caratteristiche tecniche:
aria non riciclabile ed espulsa all’esterno
portata minima di aria supplementare immessa: 30 litri/secondo per persona
indice di affollamento: 0,7 persone/metro quadrato
depressione non inferiore a 5 Pascal rispetto alle aree circostanti
progettazione, installazione, manutenzione e collaudo degli impianti a norma dei
regolamenti di sicurezza e risparmio energetico.
Il numero massimo di persone ammissibili in base alla portata dell’impianto deve essere
indicato all’ingresso del locale.
Negli esercizi di ristorazione la superficie dei locali per fumatori deve essere inferiore alla metà
della superficie complessiva di somministrazione.
Articolo 12 – Norme urbanistico-edilizie
Le attività degli esercizi sono soggette a tutte le norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia
edilizia, urbanistica e di destinazione d’uso previste dal PGT e dei relativi strumenti attuativi,
nonché a quelle igienico-sanitarie alle quali è necessario adeguarsi prima dell’inizio
dell’attività o comunque entro 1 anno dal rilascio dell’autorizzazione.
18
CAPITOLO IV – ATTI AMMINISTRATIVI
Articolo 13 - Requisiti soggettivi
L’esercizio dell’attività è subordinato al possesso da parte degli operatori dei requisiti morali e
professionali previsti dalla legge (artt. 65 e 66 L.R. 6/2010).
Articolo 14 – Procedura per la richiesta di autorizzazioni
L’apertura e il trasferimento di sede sono soggetti ad autorizzazione comunale.
La richiesta deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune o spedita con
raccomandata e deve indicare i seguenti elementi:
nome, cognome, data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale in caso di
ditta individuale
denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale/partita IVA in caso
di persona giuridica/società
certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli
articoli 65 e 66 della L.R. 6/2010
ubicazione dell’esercizio
superficie indicativa di somministrazione e di servizio.
Le richieste di autorizzazione relative ad attività di somministrazione nei quali la stessa viene
esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi devono indicare la
superficie riservata a ciascuna attività.
La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme
prescritte dal D.P.R. 445/2000, art. 38, ovvero alla presenza del dipendente addetto;
diversamente occorrerà allegare una copia di un documento di identità dei sottoscrittori.
Alla richiesta di autorizzazione devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti di
sorvegliabilità del locali (D.M. Interno 564/1992), nonchè quelli urbanistico-edilizi, di
sicurezza, igienico-sanitari (conformi alle norme in materia di superamento delle barriere
architettoniche) e di impatto acustico previsti al punto 3 della D.G.R. 8/64956/08.
Le domande sono esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione.
L’esame della domanda e il rilascio dell’autorizzazione non sono subordinati:
a) alla disponibilità dei locali
b) all’indicazione di un eventuale preposto all’esercizio
c) alla presentazione preventiva dei certificati di igienicità dei locali e di prevenzione incendi.
L’accoglimento o il rigetto della domanda è comunicato al richiedente entro 45 giorni dalla sua
presentazione.
19
Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste di autorizzazione per
l’apertura o il trasferimento di sede di attività di somministrazione di alimenti e bevande
saranno comunicate all’interessato e potranno essere regolarizzate o completate entro il termine
di 30 giorni dalla relativa comunicazione; in tal caso il termine di 45 giorni di cui all’art. 69
comma 7 della L.R. 6/2010 per la conclusione del procedimento, rimarrà sospeso fino a
regolarizzazione.
Prima di iniziare l’attività e comunque entro 1 anno dal rilascio dell’autorizzazione, l’operatore
deve mettersi in regola con tutte le norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, igienico-
sanitaria, di destinazione d’uso, sicurezza e prevenzione incendi.
Articolo 15 – Preposto alla conduzione commerciale
Il titolare di un’autorizzazione annuale può nominare con apposito atto un preposto o, nel caso
di società, un legale rappresentante all’effettiva conduzione commerciale dell’impresa, il quale
a sua volta deve nel medesimo atto dichiarare:
di accettare la nomina
di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 65 e 66 L.R. 6/2010
di non essere stato nominato preposto per l’effettiva conduzione di altro esercizio.
L’atto di delega deve essere allegato alla domanda di rilascio autorizzazione oppure, ad attività
già avviata, deve pervenire entro trenta giorni dalla data di conferimento dell’incarico.
Nel corso dello svolgimento dell’attività è obbligatorio comunicare al Comune, entro e non
oltre dieci giorni dall’avvenuto fatto, la revoca e/o la nomina del preposto.
Il nominativo del preposto dovrà essere riportato in calce all’autorizzazione.
Articolo 16 - Istruttoria delle domanda
La domanda di autorizzazione dovrà:
essere presentata all’Ufficio Commercio/SUAP utilizzando la modulistica richiesta
essere sottoscritta in conformità alle norme sulla autocertificazione (firma in presenza
dell’addetto al servizio, allegato documento di identità)
contenere la documentazione comprovante la disponibilità dei locali: fotocopia del contratto
di affitto/locazione/comodato... dei locali, redatto con atto pubblico o scrittura privata
autenticata, o anche semplice scrittura privata purché accompagnata da fotocopia del
documento d’identità delle parti sottoscriventi.
Le domande possono essere inoltrate con consegna diretta, raccomandata postale, posta celere.
All’atto del ricevimento della domanda l’Ufficio Commercio/SUAP rilascia al richiedente una
ricevuta recante le seguenti indicazioni: ufficio comunale competente; oggetto e responsabile
del procedimento; ufficio nel quale si può prendere visione degli atti.
Copia dell’avvio del procedimento dovrà essere affissa all’Albo Pretorio.
Articolo 17 – Procedura per il rilascio dell’autorizzazione
20
L’autorizzazione è rilasciata in tipologia unica, a tempo indeterminato ed è valida solo per i
locali in essa indicati.
Il rilascio dell’autorizzazione avviene previo accertamento, da parte della Polizia Locale, di:
rispondenza dei locali ai criteri di sorvegliabilità stabiliti dal D.M. dell’Interno 17 dicembre
1992 n. 564
rispetto delle normative relative al superamento delle barriere architettoniche (L. 13/89,
D.M. 236/89, L. 104/92).
Articolo 18 - Comunicazione ad enti diversi
L’Ufficio Commercio/SUAP provvede a inviare alla ASL la dichiarazione di attività produttiva
e la notifica ai fini della registrazione.
Il Comune trasmette agli uffici della Regione Lombardia, competenti in materia di commercio
interno, i criteri di programmazione adottati.
Entro 10 giorni dal rilascio dell’autorizzazione il Comune ne comunica gli estremi, anche per
via telematica, alla Giunta Regionale, al Prefetto, al Questore, alla ASL e alla CCIAA.
Articolo 19 - Attivazione degli esercizi: termini e requisiti
L’accoglimento o il rigetto della domanda è comunicato all’interessato entro 45 giorni dalla
presentazione attestata dal Protocollo comunale.
Prima di iniziare l’attività e comunque entro 365 giorni dal rilascio dell’autorizzazione,
l’operatore deve porsi in regola con norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia,
urbanistica e igienico-sanitaria, e con le disposizioni sulla destinazione d’uso dei locali e degli
edifici, prevenzione incendi e sicurezza.
L’attività non può essere sospesa per un periodo superiore a 12 mesi e la sospensione deve
essere motivata.
L’esercizio deve essere attivato entro 2 anni dalla data del suo rilascio, salvo proroga per
comprovata necessità e su motivata istanza.
Costituisce giustificato motivo di proroga l’incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di
sistemazione edilizia dei locali, iniziate in base a idoneo titolo abilitativo.
Articolo 20 – Ampliamento
L’ampliamento della superficie dei locali di somministrazione o della superficie aperta al
pubblico è ammesso nel rispetto delle condizioni richieste per le nuove autorizzazioni (art. 6
comma 2) ed è soggetto a DIAP.
Nella dichiarazione dovrà essere contestualmente precisato di essersi adeguati alle disposizioni
del presente regolamento, nonchè di avere rispettato il regolamento di polizia urbana, le norme
urbanistico-edilizie e quelle igienico sanitarie.
21
Articolo 21 – Trasferimento
Il trasferimento dell’esercizio, anche nel rispetto dell’equilibrio fra domanda e offerta previsto
nei presenti criteri di programmazione (art. 6), viene sempre autorizzato nell’ambito della
propria zona di appartenenza commerciale (art. 3).
Articolo 22 – Revoca dell’autorizzazione
L’autorizzazione è revocata per:
mancata attivazione dell’esercizio entro 2 anni dal rilascio, salvo proroga in caso di
comprovata necessità e con richiesta motivata
sospensione dell’attività superiore a 1 anno
perdita dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività
sopravvenuta non conformità alle norme di sorvegliabilità, urbanistiche, edilizie, sanitarie,
di prevenzione incendi e di sicurezza (in questo caso viene predisposto un provvedimento di
sospensione dell’attività da 3 giorni a 3 mesi, entro il quale l’esercente può ripristinare i
requisiti non conformi; il termine può essere prorogato per comprovata necessità e con
richiesta motivata)
sopravvenuta indisponibilità dei locali e mancata richiesta di trasferimento entro 6 mesi,
salvo proroga in caso di comprovata necessità e con richiesta motivata
inosservanza dei provvedimenti di sospensione dell’autorizzazione
mancata ripresa dell’attività secondo le modalità e i termini previsti per il subingresso
dall’art. 75 della L.R. 6/2010
mancato rispetto delle direttive comunali che regolano le attività di videogioco.
La proroga non è concessa in caso di mancata richiesta delle autorizzazioni, concessioni e
abilitazioni edilizie e igienico-sanitarie, nonché in caso di colpevole ritardo nell’avvio o nella
conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.
Articolo 23 - Subingresso (mortis causa, atto tra vivi, in gestione)
Il subingresso in proprietà o in gestione dell’attività è soggetto a comunicazione al Comune e
determina la reintestazione dell’autorizzazione al subentrante a condizione che sia provato
l’effettivo trasferimento e che il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali.
In caso di morte del titolare gli aventi diritto alla successione ereditaria possono richiedere la
reintestazione dell’autorizzazione, continuando l’attività nei 365 giorni successivi alla data
della morte; tale termine può essere prorogato di altri 6 mesi per ragioni non imputabili agli
interessati.
Entro lo stesso termine gli interessati devono essere in possesso del requisito professionale per
l’esercizio dell’attività.
Articolo 24 – Attività temporanee
In occasione di eventi straordinari (fiere, sagre, spettacoli, convegni, congressi, manifestazioni
sportive…) possono essere svolte attività temporanee per la durata dell’evento stesso:
22
in aree e zone non in conflitto con l’offerta della rete di esercizi di vicinato esistente
nel possesso dei requisiti professionali del richiedente
nel rispetto delle necessarie condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie
previa presentazione di denuncia di inizio attività (DIAP) almeno 30 giorni prima dell’inizio
dello svolgimento.
Le attività temporanee in occasione di riunioni straordinarie di persone, in applicazione delle
disposizioni dell’art. 19 della Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, sono
soggette a DIAP da presentarsi direttamente o tramite raccomandata al Comune almeno 15
giorni prima dell’inizio dello svolgimento.
Nella denuncia dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli
articoli 65 e 66 della L.R. 6/2010, nonché il rispetto delle condizioni di sicurezza delle strutture
ed impianti e delle norme igienico-sanitarie relative all’attività di somministrazione esercitata.
Articolo 25 – Attività non soggette a programmazione (catering...)
Le attività di cui all’art. 5 (catering etc.), alle quali non si applicano i Criteri di
programmazione (art. 6), sono soggette a DIAP, che ha efficacia immediata.
La DIAP deve essere presentata allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) o presso
il competente ufficio comunale, utilizzando la modulistica ufficiale predisposta dalla Regione:
Modello Regionale A con Scheda tecnica 1 in caso di nuova attività; Modello Regionale B con
Scheda tecnica 2 in caso di subingresso; Modello regionale B in caso di cessazione.
Articolo 26 – Cessazione
Il titolare dell’autorizzazione deve comunicare per iscritto al Comune, entro 30 giorni,
l’avvenuta cessazione dell’attività e contestualmente provvedere a riconsegnare
l’autorizzazione in originale.
La mancata comunicazione/riconsegna comporta le sanzioni previste dall’art. 80 L.R. 6/2010.
23
CAPITOLO V – MODALITA’ OPERATIVE
Articolo 27 – Commissione
E’ istituita una Commissione provinciale consultiva composta da rappresentanti delle
Associazioni dei consumatori, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, della CCIAA e
delle Associazioni di categoria degli esercenti, secondo il criterio della maggiore
rappresentatività a livello provinciale.
La Commissione esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, in merito a :
programmazione dell’attività
definizione dei criteri e delle norme generali per il rilascio dell’autorizzazione
determinazione degli orari
eventuali programmi di apertura a turno, per assicurare adeguati livelli di servizio.
Articolo 28 – Pubblicità dei prezzi
Il prezzo di tutti i prodotti destinati alla somministrazione deve essere esposto in modo ben
visibile al consumatore con esposizione di una tabella prezzi all’interno del locale.
Gli esercizi di ristorazione hanno ulteriormente l’obbligo di esporre il menù anche all’esterno
dell’esercizio, o comunque leggibile anche dall’esterno.
Il listino prezzi con servizio al tavolo deve essere messo a disposizione dei clienti prima
dell’ordinazione e deve indicare l’eventuale componente di servizio.
Il prezzo deve essere chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, soprattutto il prezzo
aggiuntivo del servizio.
Il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto devono essere indicati in modo chiaro e
visibile mediante cartello od altro mezzo idoneo, ovvero essere impressi in maniera chiara e ben
leggibile direttamente sui prodotti.
Articolo 29 – Vendita per asporto
Gli esercizi possono vendere per asporto i prodotti oggetto della propria attività.
Articolo 30 – Vendita mediante apparecchi automatici
La vendita per mezzo di apparecchi e distributori automatici è soggetta a DIAP; le eventuali
successive attivazioni e cessazioni vanno comunicate semestralmente alla ASL competente.
La vendita per mezzo di apparecchi e distributori automatici svolta invece in modo esclusivo in
specifici locali è soggetta a autorizzazione (artt. 6 e 13).
La vendita di prodotti alcolici di qualunque gradazione è sempre vietata.
Articolo 31 – Limitazioni
24
La somministrazione di bevande alcoliche superiori ai 21 gradi non è consentita nell’ambito di
impianti sportivi, fiere, complessi di spettacoli viaggianti in sagre, fiere e manifestazioni varie
sportive o musicali all’aperto.
Il divieto può eccezionalmente e temporaneamente essere esteso dal Sindaco alle bevande
alcoliche inferiori ai 21 gradi.
CAPITOLO VI – ORARI
Articolo 32 – Orario giornaliero
Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi sono rimessi alla libera
determinazione degli esercenti entro i limiti stabiliti da apposita ordinanza sindacale adottata ai
sensi e con le modalità previste dall’art. 108 della L.R. 6/2010 e dagli artt. 13, 14 e 15 della
D.G.R. 23 gennaio 2008 n. 8/6495.
Articolo 33 – Obblighi degli esercenti
Gli esercenti devono comunicare preventivamente al Comune l’orario di svolgimento
dell’attività, che può essere differenziato per giorni della settimana e periodi dell’anno e deve
essere esposto in modo ben visibile all’interno e all’esterno del locale.
L’orario può essere continuato o prevedere intervalli di chiusura intermedia.
I servizi con attività mista seguono l’orario dell’attività prevalente.
Articolo 34 – Chiusura temporanea
La chiusura temporanea dell’esercizio superiore a 30 giorni deve essere comunicata al Sindaco.
Il Sindaco per assicurare idonei livelli di servizio al pubblico, sentita la Commissione, può
predisporre programmi di apertura a turno degli esercizi, che gli operatori sono tenuti a
osservare e a rendere noti ai consumatori con l’esposizione di un cartello visibile all’interno e
all’esterno dell’esercizio.
Gli esercizi possono osservare 1 o più giornate di riposo settimanale.
STUDIO PIANIFICAZIONE DISTRIBUTIVA
& MARKETING TERRITORIALE
Dr. ROBERTO RONCHINI
Via Fellegara-Mola, 1132 - 29010 Alseno (Pc)
3479672371 - TEL/FAX 0523947261 [email protected]
COMUNE DI
CASTEL ROZZONE (Provincia di Bergamo)
NORME PER LO SVILUPPO E LA LOCALIZZAZIONE
DELLE RIVENDITE DI QUOTIDIANI E PERIODICI
____________________________________
D.C.R. 10 luglio 2002 n. 549
L.R. 2 febbraio 2010 n. 6
Edizione Settembre 2010
2
I N D I C E
1. INTRODUZIONE pag. 3
2.
3.
CARATTERISTICHE DI CASTEL ROZZONE
ANALISI DELLA RETE DISTRIBUTIVA LOCALE
pag.
pag.
4
5
4.
IL MERCATO E LA DISTRIBUZIONE DI QUOTIDIANI E PERIODICI
pag.
6
5.
5.1
5.2
5.3
IL PIANO DI SVILUPPO
Generalità e previsioni di sviluppo
Ipotesi di sviluppo insediativo e urbanistico
Obiettivi e indicazioni di sviluppo
pag.
pag.
pag.
pag.
13
13
13
14
NORME E DIRETTIVE
pag.
15
3
1. INTRODUZIONE
L'indirizzo legislativo di programmazione delle attività distributive con la legge 5 agosto 1981
n. 416 (disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) e con il DPR 27 aprile
1982 n. 268 si estende (dai negozi in sede fissa, dal commercio ambulante, dagli esercizi
pubblici) alle rivendite di giornali e riviste.
Successivamente la legge 416 è stata rinnovata con variazioni marginali dalla nuova Legge 25
febbraio 1987 n. 67 e la vendita di giornali e riviste è stata estesa in via sperimentale a bar,
rivendite di generi di monopolio, distributori di carburanti, medie e grandi strutture di vendita
e librerie dalla Legge 13 aprile 1999 n. 108, il cui articolo 3 conteneva anche una delega al
Governo per il riordino organico del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica.
Il Decreto Legislativo 24 aprile 2001 n. 170 ha dettato nuove norme per la distribuzione di
quotidiani e periodici, i cui caratteri fondamentali della nuova legislazione sono:
attribuzione alla Regione della funzione di indirizzo programmatorio nell'ambito dei criteri
generali definiti dalla legislazione nazionale
suddivisione in due tipologie di punti vendita: esclusivi (vendono prevalentemente sia
quotidiani sia periodici) e non esclusivi (svolgono prevalentemente altra attività e vendono
in modo complementare o solo quotidiani o solo periodici o quotidiani e periodici;
sentenza Consiglio di Stato n. 386/2005)
attività di vendita soggetta al rilascio di autorizzazione comunale
rilascio dell'autorizzazione per punti di vendita esclusivi e non esclusivi in base alla
densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entità
delle vendite negli ultimi 2 anni ... dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi
obbligo per il Comune di formulare un piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi e
di fissare criteri per il rilascio di autorizzazione a punti vendita non esclusivi, in
conformità agli indirizzi emanati dalla Regione
rilascio automatico dell'autorizzazione alle rivendite che hanno effettuato la
sperimentazione (ex L. 108/99).
La Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 ha modificato il Titolo V della Costituzione
trasferendo alle Regioni la potestà legislativa in materia di commercio, in cui è ovviamente da
intendersi inclusa anche la vendita di quotidiani e periodici.
La Regione Lombardia ha emanato le proprie norme direttive con D.C.R. 10 luglio 2002 n.
549 “Indirizzi regionali di attuazione del D.Lgs. 24 aprile 2001 n. 170 concernente il riordino
del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica”.
Con la L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 la Regione Lombardia ha infine approvato il “Testo unico
delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”.
In seguito sono stati emanati
D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno”
Circolare esplicativa 6 maggio 2010 n. 3635/C Ministero dello Sviluppo Economico
che la Regione Lombardia ha integrato con la propria
C.G.R. 2 aprile 2010 n. 3847.
4
2. CARATTERISTICHE DI CASTEL ROZZONE
Castel Rozzone è un comune di piccole dimensioni situato nella parte meridionale della
provincia di Bergamo, a 15 chilometri dal capoluogo.
Il territorio comunale confina:
a nord con Arcene
a est con Lurano e a sud-est con Brignano Gera d’Adda
a sud Treviglio
a sud-ovest con Treviglio.
Il comune è attraversato da vie di comunicazione:
SP 126
che lo collega a
SS 42 per Treviglio-Verdello
SP 121 per Brignano Gera d’Adda-Verdello.
Castel Rozzone, originariamente un piccolo borgo dedicato in prevalenza all’agricoltura, cui
in seguito si è affiancata la lavorazione del legno. Oggi, segno di continuità con il passato,
l’attività economicamente principale è la produzione di mobili in legno.
Il paese presenta una connotazione urbanistica caratterizzata da un nucleo centrale; nel resto
del territorio “le aree industriali, produttive e residenziali si presentano come un tessuto
compatto che si estende senza soluzione di continuità, ... lambendo i confini amministrativi
con Treviglio ed Arcene. La presenza di territori incolti è marginale se non addirittura
inesistente” (VAS di Castel Rozzone, Rapporto Ambientale, pag. 27).
La popolazione residente indica negli ultimi anni una costante, leggera tendenza
all’incremento, ma con una piccola inversione proprio nel 2009; negli ultimi 5 anni + 118
residenti (quasi + 4,3%, + 0,85% medio annuo, battuta d’arresto finale compresa).
TAVOLA 1 - DINAMICA DEMOGRAFICA
Anni Abitanti
1981
1991
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2.095
2.297
2.560
2.581
2.635
2.705
2.761
2.837
2.868
2.884
2.879
5
3. ANALISI DELLA RETE DISTRIBUTIVA LOCALE
A Castel Rozzone vi è 1 rivendita esclusiva.
TAVOLA 2 - RIVENDITE
Localizzazione Tipologia
Mq
Via San Bernardo, 25
Edicola
17
Per valutare la situazione delle rivendite si calcolano due parametri di riferimento: abitanti e
famiglie per rivendita.
TAVOLA 3 - ABITANTI E FAMIGLIE PER RIVENDITA 2010
Zone Abitanti per
rivendita
Famiglie per
rivendita
CASTEL ROZZONE
2.879
1.280
Rivendite esclusive
Rivendite non esclusive PROVINCIA DI BERGAMO
Rivendite esclusive
Rivendite non esclusive REGIONE LOMBARDIA
Rivendite esclusive
Rivendite non esclusive ITALIA
3.710
2.176
1.360
3.174
5.201
1.968
3.212
3.567
1.690
1.685
967
606
1.407
2.302
871
1.280
1.366
673
Gli indici di Castel Rozzone sono superiori di oltre il 110% rispetto alla media provinciale e
del 46% rispetto alla media regionale; secondo la media dei comuni della provincia di
Bergamo e la media regionale a Castel Rozzone dovrebbero quindi esservi 1,5-2 rivendite
contro la sola esistente attualmente.
6
4. IL MERCATO E LA DISTRIBUZIONE DI QUOTIDIANI E PERIODICI
Dopo una lunga crescita, dal 2006/7 il mercato ha iniziato contrarsi significativamente.
TAVOLA 4 - STIMA MERCATO DI QUOTIDIANI, PERIODICI E COLLATERALI
Anni Milioni
di euro
1978 553
1985 1.550
1990
1994
1996
1999
2002
2004
2005
2006
2007
2008
2009
3.100
4.550
5.165
5.700
6.800
7.200
7.280
7.300
6.770
6.170
5.650
Nel 2009 le vendite di quotidiani sono scese a circa 4,8 milioni di copie/giorno, circa 1,7
miliardi di copie/anno; erano 2 miliardi nel 2006: - 12,1% in 3 anni, un dato rilevante.
TAVOLA 5 - QUOTIDIANI: DINAMICA VENDITE (milioni di copie/giorno)
Media
giornaliera Δ copie
su 1990
Δ %
su 1990
1990
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
6,809
5,977
6,073
6,018
5,836
5,711
5,618
5,466
5,510
5,400
5,146
4,842
- 0,832
- 0,736
- 0,791
- 0,973
- 1,098
- 1,191
- 1,343
- 1,299
- 1,409
- 1,663
- 1,967
- 12,2%
- 10,8%
- 11,6%
- 14,3%
- 16,1%
- 17,5%
- 19,7%
- 19,1%
- 20,7%
- 24,4%
- 28,9%
7
TAVOLA 6 - QUOTIDIANI: COPIE GIORNO VENDUTE PER AREA
(milioni di copie)
2003 2004
2005 2006 2007 2008 % Δ %
08-03
Nord
Centro
Sud
ITALIA
3,188
1,317
1,206
5,711
3,123
1,287
1,208
5,618
3,032
1,246
1,188
5,466
3,069
1,200
1,241
5,510
2,967
1,228
1,204
5,400
2,803 54,5
1,172 22,8
1,171 22,8
5,146 100,0
- 12,1%
- 11,0%
- 2,9%
- 9,9%
TAVOLA 7 - QUOTIDIANI: COPIE GIORNO/1.000 ABITANTI VENDUTE
2003 2004
2005 2006 2007 2008 Δ %
08-03
Nord
Centro
Sud
ITALIA
122
118
58
99
118
114
58
96
114
110
57
93
114
104
60
93
190
105
58
91
102
99
56
86
- 16,4%
- 16,1%
- 3,4%
- 13,1%
TAVOLA 8 - QUOTIDIANI: COPIE GIORNO/1.000 ABITANTI ADULTI DIFFUSE NEL MONDO
2005
2006 2007 2008
Giappone
Norvegia
Svezia
Svizzera
Regno Unito
Olanda
Germania
Stati Uniti
Francia
Polonia
ITALIA
Spagna
Cina
Portogallo
634,5
626,3
583,4
383,8
369,1
351,7
305,2
250,0
215,3
156,2
156,1
113,3
103,0
95,2
631,7
601,2
625,0
554,8
385,3
357,3
300,2
259,4
198,7
178,8
193,8
242,3
105,9
113,9
624,9
580,3
601,5
575,9
358,5
397,4
292,2
225,7
205,5
139,0
193,4
229,7
108,7
137,4
613 - 3,0%
571 - 4,8%
575 - 8,0%
627 +13,2%
359 - 6,6%
394 +10,4%
283 - 5,7%
212 - 18,1%
206 + 3,5%
130 - 27,4%
172 - 10,9%
215 - 11,2%
113 + 6,6%
141 +23,7%
Negli ultimi anni si è venuto consolidando il fenomeno della free press (quotidiani distribuiti
gratuitamente soprattutto nelle grandi città e nel loro hinterland): si stima che nel 2008 siano
state diffuse circa 1,8 miliardi di copie (oltre 5 milioni di copie giorno, quasi il quadruplo
rispetto al 2006).
Considerata anche la free press, la media copie 2008/1.000 abitanti sale a 172.
La vendita di periodici, che negli ultimi anni aveva avuto nel complesso un trend leggermente
positivo, dal 2006 ha bruscamente invertito la tendenza, e i cali sono proseguiti, aumentando
d’intensità, negli anni successivi.
8
Italia nel 2009 si sono vendute 0,9 miliardi di copie di periodici (0,7 settimanali e 0,2
mensili), erano 1,1 miliardi nel 2006: - 18,3% in 3 anni.
TAVOLA 9 - PERIODICI: DINAMICA DELLE VENDITE
(milioni di copie annue)
Settimanali
Δ %
annuo
Mensili
Δ %
annuo
TOTALE
PERIODICI Δ %
annuo
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
890,5
900,3
914,7
866,8
813,6
765,6
724,3
+ 1,1%
+ 1,6%
- 5,2%
- 6,1%
- 11,7%
- 5,4%
273,9
291,6
286,4
263,1
241,4
217,5
199,2
+ 6,4%
- 1,8%
- 8,1%
- 8,2%
- 17,3%
- 8,4%
1.164,4
1.191,9
1.201,1
1.129,9
1.055,0
983,1
923,5
+ 2,4%
+ 0,8%
- 5,9%
- 6,6%
- 6,8%
- 6,1%
TAVOLA 10 - PERIODICI: DINAMICA DELLE VENDITE IN EDICOLA *
Milioni
di copie Δ %
annuo
2005
2006
2007
2008
878
883
829
775
+ 0,6 %
- 6,1 %
- 6,5 %
* dati non omogenei coi precedenti
TAVOLA 11 - QUOTIDIANI E PERIODICI: DINAMICA DEL MERCATO IN VALORE
(milioni di €)
Quotidiani
Δ %
su 2003
Periodici
Δ %
su 2003
TOTALE
Δ %
su 2003
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1.860
1.830
1.880
2.020
1.960
1.870
1.750
- 1,6%
+ 1,0%
+ 8,6%
+ 5,4%
+ 0,5%
- 5,9%
3.910
3.970
4.000
3.980
3.710
3.500
3.300
+ 1,5%
+ 2,3%
+ 1,8%
- 5,1%
- 10,5%
- 15,6%
5.770
5.800
5.880
6.000
5.670
5.370
5.050
+ 0,5%
+ 1,9%
+ 4,0%
- 1,8%
- 6,9%
- 12,5%
In Italia nel 2009 il valore del mercato di quotidiani e periodici è stato di poco superiore ai 5
miliardi di euro, era 6 miliardi nel 2006: - 15,8% in 3 anni, calo in linea coi decrementi nelle
vendite; gli ultimi aumenti dei prezzi di copertina hanno pertanto grosso modo compensato
solo l’inflazione del periodo (7% circa).
9
Per determinare il valore del mercato complessivo che si forma attraverso la rete
commerciale, occorre aggiungere gli introiti derivanti dalle vendite di: collaterali (allegati a
quotidiani e periodici: libri, enciclopedie, dvd, cd...); collezionabili (collane tematiche,
fascicoli e dispense, oggetti da collezionismo); libri; altri prodotti (editoria elettronica,
oggettistica varia).
TAVOLA 12 - STIMA DIMAMICA IN VALORE DEL MERCATO COMPLESSIVO
(milioni di €)
2004
%
2005
% 2006
% 2007
% 2008
% 2009
% Δ %
09-04
Quotidiani
Periodici
TOTALE STAMPA
Collaterali
Collezionabili
Libri
Altri
TOTALE ALTRI
TOTALE RIVENDITE
1.830
3.970 5.800
584
463
31
300-350 1.400
7.200
25,4
55,1 80,5
8,1
6,4
0,4
4,5 19,4
100,0
1.880
4.000 5.880
653
416
25
300-350 1.400
7.280
25,8
55,0 80,8
9,0
5,7
0,3
4,2
19,2
100,0
2.020
3.980 6.000
595
373
20
300-350 1.300
7.300
27,7
54,5 82,2
8,1
5,1
0,3
4,3
17,8
100,0
1.960
3.710 5.670
510
290
17
250-300 1.100
6.770
29,0
54,8 83,5
7,5
4,3
0,3
4,4
16,5
100,0
1.870
3.500 5.370
362
170
12
200-250 800
6.170
30,3
56,7 87,0
5,9
2,8
0,2
4,1
13,0
100,0
1.750
3.300 5.050
300
130
10
150-200 600
5.650
30,1
58,4 89,4
5,3
2,3
0,2
3,2
10,6
100,0
- 4,4
- 16,9
- 12,9
- 48,6
- 71,9
- 67,7
- 42,9
- 57,1
- 21,5
Il valore del mercato, nonostante l’aumento dei prezzi, segue l’andamento generale del
comparto e avvia dal 2006 un declino accentuato anche delle performance economiche.
L’ampiezza del mercato della stampa è inoltre proporzionale al livello raggiunto dalle quote
di vendite in abbonamento, in Italia molto limitate rispetto agli standard internazionali.
Si stima che le vendite in abbonamento in Italia si aggirino attorno a 700-750 milioni di euro
nel 2009 (circa il 14-15% del mercato complessivo di quotidiani e periodici, in leggero
progresso sugli anni immediatamente precedenti, ma solo per avere subito una flessione
inferiore rispetto agli andamenti generali del comparto).
TAVOLA 13 - VENDITE PER ABBONAMENTO
2005 2006
2007 2008 2009
QUOTIDIANI
Settimanali
Mensili
TOTALE PERIODICI
9,3%
13,3%
28,2% 16,4%
9,3%
14,1%
31,0% 17,6%
9,1%
13,8%
22,4% 18,2%
9,3%
14,7%
30,2% 22,8%
...
14,9%
31,0% 23,1%
In molti paesi europei ed extra-europei le vendite in abbonamento superano il 50%( in
Giappone, Olanda, Svizzera superano il 90%, in Svezia e Stati Uniti il 75%), contro il 9% e
18% dell’Italia, che in Europa per i quotidiani è seguita solo da Portogallo e Grecia e per i
mensili da Gran Bretagna, Grecia e Spagna.
10
In Italia la limitata dimensione di vendite in abbonamento genera anche un elevatissimo
numero di copie rese (almeno 1/3 del distribuito), in leggero calo nell’ultimo triennio (circa -
5% medio/annuo).
Le rivendite in Italia fino al 2006 sono state in continuo aumento, poi è iniziata una
progressiva diminuzione che nel 2010 ha riportato la rete grosso modo ai livelli dei primi anni
Novanta.
TAVOLA 14 - DINAMICA DELLE RIVENDITE
Anni Numero
rivendite Δ
numero
Δ % annuo
Δ % su 1981
1981
1990
1993
1997
1999
2002
2006
2007
2008
2009
2010 *
29.276
34.884
36.500
38.000
38.500
40.000
41.000
40.000
38.500
37.000
35.500
+ 5.608
+ 1.616
+ 1.500
+ 500
+ 1.500
+ 1.000
- 1.000
- 1.500
- 1.500
- 1.500
+ 19,2%
+ 4,6%
+ 4,1%
+ 1,3%
+ 3,9%
+ 2,5%
- 2,4%
- 3,8%
- 3,9%
- 4,1%
+ 19,2%
+ 24,7%
+ 29,8%
+ 31,5%
+ 36,6%
+ 40,0%
+ 36,6%
+ 31,5%
+ 26,4%
+ 21,3% * stima
In 25 anni (fino al 2006) il numero complessivo delle rivendite è aumentato del 40%, poi la
drastica inversione di tendenza: in 4 anni persi oltre 5.000 punti vendita, con quasi il
dimezzamento dell’indice d’incremento trentennale ora sceso al 21%.
Nel 2009 in Italia il margine lordo medio delle rivendite è stato 30.000 euro circa.
I consumi di quotidiani e periodici dipendono dal reddito disponibile.
TAVOLA 15 - REDDITO ANNUO DISPONIBILE PRO-CAPITE (euro)
1996 2000 2002 2005
2006 2007
2008
2009
%
09-96
Provincia di Bergamo
Regione Lombardia
ITALIA
13.311
14.747
11.800
14.725
16.312
13.196
14.877
16.680
13.968
18.356
20.576
17.090
19.056
20.471
17.213
19.183
21.366
17.775
19.347
21.742
18.151
19.193
21.638
18.061
+ 44,2
+ 46,7
+ 53,1
In Lombardia, la provincia di Bergamo (19.193 euro) è la penultima per reddito disponibile
pro-capite (davanti a Lodi con 18.087 euro); la prima provincia è Milano (24.184 euro),
seguita da Sondrio (21.057 euro), Cremona (20.856 euro), Varese (20.837 euro), Mantova
(20.544 euro) e Lecco (20.314 euro.
11
Negli ultimi 13 anni il reddito medio pro-capite in provincia di Bergamo (19.193 euro) è
cresciuto (con un tasso di incremento più accentuato dopo il 2002, ma con un decremento nel
2009) di 5.882 euro (+ 44,2%), contro una media regionale di 6.891 euro (+ 46,7%) e una
media nazionale di 6.261 euro (+ 53,1%).
In Italia nord-occidentale mediamente la spesa per quotidiani e periodici hanno avuto dal
1991 il seguente andamento:
TAVOLA 16 - ACQUISTI ANNUI PRO-CAPITE ITALIA NORD OCCIDENTALE (euro)
Comuni 1991 1996 1997 2001 2002
2003
2004
2005 2006 2007 2008
Oltre 50.000 ab.
82,8
102,6
Meno di 50.000
ab. 68,9 79,7
Media dei comuni 73,7 87,2 83,1 76,0 72,1 77,6 85,4 87,1 77,8 74,3 72,3
Evidentemente il consumo di giornali e riviste è direttamente proporzionale al reddito: per
esempio, mediamente fra le regioni del nord e del sud esiste un divario notevole; nel 2008 il
consumo del nord-ovest è stato di 72,3 euro pro-capite contro i 35,2 euro del sud (circa il
48,4% del nord-ovest; il divario accenna a diminuire: nel 1991 il sud consumava il 43,5% del
nord e nel 2006 il 47,6%).
TAVOLA 17 - DINAMICA SPESA PER QUOTIDIANI+PERIODICI (euro pro-capite)
Aree 1996 2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008
Nord Ovest
Nord Est
Centro
Sud
Isole
ITALIA
87,20
75,30
66,80
37,14
…
62,90
78,10
70,50
58,90
36,20
44,33
59,13
76,00
70,60
57,83
34,90
44,70
58,10
72,10
61,50
58,46
31,90
43,00
54,46
77,60
71,10
62,75
36,54
46,00
60,00
85,04
81,50
71,04
40,85
48,26
67,07
87,10
75,60
70,28
41,50
50,00
66,50
77,80
71,50
64,70
38,82
40,30
61,52
74,3
69,7
62,7
41,7
42,0
61,3
72,3
65,9
56,0
35,2
43,8
55,9
Questi dati sembrano però molto sottostimati.
Per dimensionare in modo corretto la spesa annua pro-capite effettivamente compiuta nelle
rivendite, a questi valori (Istat) bisogna aggiungere gli acquisti degli altri prodotti (libri,
collane tematiche e per collezionismo, dvd, cd rom, oggettistica varia) venduti nelle rivendite
di giornali (che Istat non rileva), valore quest’ultimo stimabile in un ulteriore 20% medio.
Il consumo, oltre che al reddito, è poi proporzionale anche alla dimensione dei centri abitati
ed è sempre riconducibile alle differenze di cultura.
12
TAVOLA 18 - RAPPORTO ACQUISTI QUOTIDIANI+PERIODICI/REDDITO
Aree 2006
%
2008
%
Nord Ovest
Nord Est
Centro
Sud
Isole
ITALIA
0,41
0,37
0,38
0,31
0,37
0,37
0,34
0,31
0,29
0,25
0,32
0,31
Secondo dati basati sull’imponibile Irpef dichiarato, il reddito medio degli abitanti di Castel
Rozzone nel 2007 è stato di 16.606 euro, con un aumento del 24,5% rispetto al 1999.
A Castel Rozzone nel 2008 i residenti dovrebbero aver acquistato quotidiani e periodici per
circa 200-220.000 euro, una parte consistente dei quali all’esterno del comune nei luoghi di
lavoro, studio, divertimento. Nel 2009-10 i consumi dovrebbero essere scesi di almeno il 10%.
13
5. IL PIANO DI SVILUPPO
5.1 Generalità e previsioni di sviluppo
Per poter predisporre un organico piano di sviluppo occorre fare alcune considerazioni e
alcune ipotesi sulle caratteristiche di acquisto e di vendita dei giornali, sulla situazione attuale
della rete e sulle caratteristiche delle rivendite, sui redditi e sui consumi, sugli insediamenti
abitativi nel prossimo futuro.
L'acquisto di giornali e riviste è caratterizzato da alcuni fenomeni tipici:
concentrazione delle vendite: circa l'80% delle vendite viene effettuato entro breve tempo
dall'uscita del giornale o rivista (poche ore per il quotidiano, 1-2 giorni per il settimanale,
4-5 giorni per il mensile), oltre questi termini la stampa perde di interesse agli occhi del
consumatore anche abituale che molto spesso preferisce rinunciare all'acquisto aspettando
la nuova edizione
entità media dell'acquisto limitata, da 1 euro per quotidiano, a una media di 6-7 euro per
acquisti multipli fino a un massimo di 18-20 euro circa
molto spesso gli acquisti sono collegati ad altri atti della vita quotidiana (periodo
antecedente l'inizio del lavoro, acquisti di altri generi di largo consumo) o sono occasionali
determinati da atti di impulso.
Questi tre fenomeni hanno un'importanza fondamentale sulla distribuzione delle rivendite sul
territorio, che devono essere localizzate in modo da offrire un rapido punto di riferimento e di
accesso per un numero molto elevato di acquirenti, nonché sulle caratteristiche delle rivendite
che devono essere in grado di evidenziare al massimo la gamma di articoli e di offrire un
rapido servizio e un sistema diretto di acquisto (self-service).
Ampiezza della rivendita, ricchezza di testate, facilità e modalità di accesso sono elementi
fondamentali per lo sviluppo della stampa.
5.2 Ipotesi di sviluppo insediativo e urbanistico
A Castel Rozzone nei prossimi anni sono previsti importanti sviluppi urbanistici e socio-
economici, in particolare:
salvaguardia e promozione del sistema idrico legato alla roggia Brembilla
◦ valorizzazione del corridoio ecologico, individuato dal tracciato della roggia, e del
paesaggio agrario ad esso strettamente legato
◦ miglioramento della qualità delle sponde (cura della vegetazione spondale e delle
essenze igrofile) e della loro fruibilità attraverso la valorizzazione delle piste ciclabili e
dei percorsi pedonali
salvaguardia del sistema naturale ambientale
◦ formazione di ambiti di completamento residenziale e di nuova costruzione che non
comportino consumo di suolo destinato all'attività agricola o di interesse naturalistico-
ambientale
◦ formazione di un corridoio ecologico secondario ciclopedonale in grado di collegare il
tracciato della roggia Brembilla alle aree agricole poste a sud del territorio comunale
◦ accettazione consapevole della fascia di rispetto del Fosso Bergamasco
valorizzare le potenzialità insite in alcune zone con proposte di fruizione del paesaggio
agrario e della roggia Brembilla
14
◦ formazione di una rete di piste ciclabili che colleghi i sistemi verdi e quelli ambientali e
paesaggistici, servendo anche i nuovi interventi residenziali, per fornire una nuova
modalità di fruizione del Comune, dei suoi sistemi ambientali e degli spazi pubblici
salvaguardare e valorizzare l'attività di produzione agricola
implementare e qualificare la rete dei servizi pubblici a partire da un sistema delle aree
verdi urbane collegato organicamente al sistema delle aree agricole
◦ creare una rete di spazi pubblici destinati a verde e dimensionati secondo diverse scale
ed esigenze (giardino di quartiere, area di verde pubblico, corridoio paesaggistico ed
ecologico, parco...); tale sistema è unificato ed integrato dalle attrezzature di interesse
comune e dalla rete delle piste ciclabili
mitigare l'impatto ambientale delle infrastrutture mediante il loro posizionamento sul
territorio
◦ realizzazione di provvedimenti di mitigazione ambientale quali nuovi filari, radure a
prato, piantumazioni...
separare le modalità di spostamento veicolari e ciclopedonali; riduzione del rischio di
incidenti
◦ realizzazione delle nuove piste ciclabili nel maggior numero possibile dei casi in sede
propria utilizzando gli spazi verdi esistenti e di progetto, evitando in questo modo la
promiscuità con la viabilità veicolare. All’interno di tutte le nuove aree di
trasformazione la viabilità sarà caratterizzata da idonei spazi per il traffico veicolare,
per quello ciclabile per i pedoni e per la sosta delle auto
recuperare il patrimonio storico-ambientale.
5.3 Obiettivi e indicazioni di sviluppo
Nella parte introduttiva è stata evidenziata una carenza di rivendite rispetto alle medie
provinciali/regionali, ma anche le specificità socio-economiche del territorio di Castel
Rozzone e le sue dinamiche.
Soprattutto, si è visto come il comune graviti commercialmente sulle aree a forte
concentrazione di grandi strutture distributive (Bergamo e Treviglio) e come i suoi residenti
siano caratterizzati da una forte propensione alla mobilità intercomunale.
Le analisi svolte in precedenza conducono pertanto a identificare questo obiettivo prioritario:
nessuna nuova autorizzazione per rivendite esclusive e non esclusive.
15
NORME
E
DIRETTIVE
16
Articolo 1 - Istituzioni del piano
Il piano di localizzazione delle rivendite di giornali e riviste è predisposto ai sensi del D.Lgs.
24/4/01 n. 170, della D.C.R. Lombardia 10 luglio 2002 n. 549 e della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6,
alle cui norme si fa riferimento per tutto quanto qui non indicato.
Il piano è valido per il biennio 2010-2012, a partire dalla data di approvazione.
Articolo 2 - Suddivisione del territorio comunale in zone
Il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti zone:
1. Centro Storico
2. Area Esterna.
Articolo 3 - Tipologia delle rivendite
Il sistema di vendita si articola in punti vendita esclusivi (vendono sia quotidiani sia periodici) e non
esclusivi (vendono o solo quotidiani o solo periodici o entrambi).
I punti vendita non esclusivi sono:
a) rivendite di generi di monopolio
b) rivendite di carburanti (minimo di superficie 1.500 mq)
c) bar
d) medie e grandi strutture di vendita (minimo di superficie 700 mq)
e) librerie (minimo di superficie 120 mq)
f) vendita riservata a riviste specializzate nell'identica attività dell'esercizio.
Articolo 4 - Piano di localizzazione
Per i prossimi 2 anni sono previsti le seguenti opportunità di sviluppo insediativo:
rivendite esclusive:
nessuna nuova autorizzazione
criteri per le rivendite non esclusive:
nessuna nuova autorizzazione.
Articolo 5 - Ampliamento delle rivendite
L'ampliamento delle rivendite per l'effetto positivo di accrescimento delle superfici espositive e di
miglioramento dei livelli di vendita deve normalmente essere accolto, qualora non sussistano
impedimenti di natura urbanistica e igienico sanitaria.
17
Articolo 6 - Trasferimento di sede
Le rivendite esclusive devono mantenere la localizzazione per la quale sono state autorizzate in
origine; trasferimenti possono essere autorizzati in un intorno della ubicazione esistente in modo da
mantenere comunque la stessa gravitazione di acquirenti.
Il trasferimento di una rivendita non esclusiva non può avvenire separatamente da quello dell’attività
prevalente.
Articolo 7 - Autorizzazione amministrativa
Sono condizione per il rilascio dell’autorizzazione:
il possesso dei requisiti previsti all’art. 5 del D. Lgs. 114/98
la dichiarazione di ottemperanza dell’art. 1, numeri 4-5-6-7 della Legge 108/99
la compatibilità con i piani d localizzazione delle rivendite esclusive e con i criteri di
autorizzazione per le rivendite non esclusive predisposti dal Comune.
Le domande di autorizzazione all'apertura di nuove rivendite devono contenere i seguenti dati:
a) ubicazione
b) dimostrazione della disponibilità dei locali o dello spazio pubblico
c) eventuali titoli o requisiti di professionalità inerenti l'esercizio di attività commerciali.
Prima di affidare ad altri la vendita i titolari dell'autorizzazione devono comunicare al Sindaco il
nominativo e la durata dell'affidamento stesso; qualora ciò non fosse attuato le imprese editrici e di
distribuzione possono provvedere direttamente alla vendita.
Articolo 8 - Criteri preferenziali per la concessione delle autorizzazioni
Per la concessione delle nuove autorizzazioni sarà seguito il criterio preferenziale della migliore
soluzione in termini di accessibilità e ampiezza delle aree di sosta.
Articolo 9 - Revoca dell'autorizzazione
L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:
mancata attivazione della rivendita entro 6 mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto
rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità
sospensione dell'attività per un periodo superiore a 12 mesi.
Articolo 10 - Esenzione dall'autorizzazione
18
Non è necessaria alcuna autorizzazione:
per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni di
pertinenti pubblicazioni specializzate
per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiosi che ricorrano all'opera di
volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa
per la vendita nella sede delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse
editi
per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole
per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed
edicolanti
per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisca un servizio ai clienti
per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico
che ha accesso a tali strutture.
Articolo 11 - Divieti e sanzioni amministrative
Ai titolari delle autorizzazioni per la rivendita di giornali e riviste è fatto divieto di:
1. sospendere l'attività per un periodo superiore a un mese all'anno
2. riservare diverso trattamento alle varie testate
3. trasferire l'esercizio della rivendita senza preventiva autorizzazione comunale
4. esporre al pubblico giornali, riviste e materiale pornografico.
Le trasgressioni di cui ai punti precedenti sono sanzionate secondo quanto stabilito dall’ dall'art. 22,
Tit. VII, del D. Lgs. 114/98.
La trasgressione al divieto di esporre al pubblico stampa e materiale pornografico (art. 5, comma 1,
lettera d) D.Lgs. 170/2001) è punita con la sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 euro (art. 119
L.R. 6/2010).
In caso di recidività, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria si può procedere anche alla
revoca dell'autorizzazione.