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Prof. Emanuele Mattei Prof. Emanuele Mattei Diritto dell’Impresa Corso di Laurea in Management and Finance Corso di Laurea in Management and Finance I CONTRATTI I CONTRATTI Art. 1321 c.c. «il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare ed estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale» AUTONOMIA CONTRATTUALE Art. 1322 c.c. «le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico» Art. 1321 c.c. «il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare ed estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale» AUTONOMIA CONTRATTUALE Art. 1322 c.c. «le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico»

I CONTRATTI - LUMSA

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I CONTRATTII CONTRATTIArt. 1321 c.c. «il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire,regolare ed estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale»

AUTONOMIA CONTRATTUALE

Art. 1322 c.c. «le parti possono liberamente determinare il contenuto delcontratto nei limiti imposti dalla legge … le parti possono ancheconcludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplinaparticolare, purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutelasecondo l’ordinamento giuridico»

Art. 1321 c.c. «il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire,regolare ed estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale»

AUTONOMIA CONTRATTUALE

Art. 1322 c.c. «le parti possono liberamente determinare il contenuto delcontratto nei limiti imposti dalla legge … le parti possono ancheconcludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplinaparticolare, purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutelasecondo l’ordinamento giuridico»

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CONTRATTI TIPICI E ATIPICICONTRATTI TIPICI E ATIPICIa) I contratti tipici sono quelli predeterminati dal legislatore e presenti

nel codice civile o nelle leggi speciali (vendita, appalto, mandato,agenzia etc…)

b) I contratti atipici sono invece quelli di cui al secondo comma dell’art.1322 c.c. ossia quei contratti che regolamentano interessi noncorrispondenti ai tipi predisposti dall’ordinamento (factoring)

c) Contratti misti ossia quei contratti che presentano al loro internoelementi propri di più contratti tipici oppure elementi di contratti tipicie atipici

a) I contratti tipici sono quelli predeterminati dal legislatore e presentinel codice civile o nelle leggi speciali (vendita, appalto, mandato,agenzia etc…)

b) I contratti atipici sono invece quelli di cui al secondo comma dell’art.1322 c.c. ossia quei contratti che regolamentano interessi noncorrispondenti ai tipi predisposti dall’ordinamento (factoring)

c) Contratti misti ossia quei contratti che presentano al loro internoelementi propri di più contratti tipici oppure elementi di contratti tipicie atipici

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REQUISITI DEL CONTRATTOREQUISITI DEL CONTRATTOART. 1325 c.c.:- Accordo delle parti – art. 1326 c.c. ossia la manifestazione della volontà di vincolarsi (proposta –

accettazione);

- Causa «la causa economico sociale (o economico individuale» del contratto»;

- Oggetto: le prestazioni o la prestazione che le parti o la parte si impegna a fare, non fare o a dareall’altra. Art. 1346 c.c.;

- Forma: ossia la sua necessaria o non necessaria trasposizione per iscritto (forma scritta ad substantiamo ad probationem).

La mancanza di anche solo uno dei requisiti previsti dall’art. 1325 c.c. comporta automaticamente lanullità del contratto come previsto dall’art. 1418 c.c.

ART. 1325 c.c.:- Accordo delle parti – art. 1326 c.c. ossia la manifestazione della volontà di vincolarsi (proposta –

accettazione);

- Causa «la causa economico sociale (o economico individuale» del contratto»;

- Oggetto: le prestazioni o la prestazione che le parti o la parte si impegna a fare, non fare o a dareall’altra. Art. 1346 c.c.;

- Forma: ossia la sua necessaria o non necessaria trasposizione per iscritto (forma scritta ad substantiamo ad probationem).

La mancanza di anche solo uno dei requisiti previsti dall’art. 1325 c.c. comporta automaticamente lanullità del contratto come previsto dall’art. 1418 c.c.

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LE VICENDE PATOLOGICHE DEI CONTRATTI

LE VICENDE PATOLOGICHE DEI CONTRATTI

LA NULLITA’

Un contratto NULLO non produce alcun effetto giuridico tra le parti, l’azione è imprescrittibile, e puòessere fatta valere da chiunque vi abbia interesse compreso dal giudice «d’ufficio».

L’ANNULABILITA’

È una anomalia di minor gravità, pertanto il contratto annullabile produce tutti i suoi effetti sino aquando non viene accolta l’azione di annullamento proposta da una delle parti. Legittimati sono le particontrattuali e quelle nei cui confronti la legge ravvede un interesse, l’azione è soggetta a prescrizione edil relativo vizio non è rilevabile dal giudice «d’ufficio».

LA NULLITA’

Un contratto NULLO non produce alcun effetto giuridico tra le parti, l’azione è imprescrittibile, e puòessere fatta valere da chiunque vi abbia interesse compreso dal giudice «d’ufficio».

L’ANNULABILITA’

È una anomalia di minor gravità, pertanto il contratto annullabile produce tutti i suoi effetti sino aquando non viene accolta l’azione di annullamento proposta da una delle parti. Legittimati sono le particontrattuali e quelle nei cui confronti la legge ravvede un interesse, l’azione è soggetta a prescrizione edil relativo vizio non è rilevabile dal giudice «d’ufficio».

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LE VICENDE PATOLOGICHE DEI CONTRATTI

LE VICENDE PATOLOGICHE DEI CONTRATTI

RESCISSIONE DEL CONTRATTO

Può chiedersi la rescissione per anomalie genetiche al momento della conclusione delcontratto, quando:

1) Il contratto è stato concluso in stato di pericolo (art. 1447 c.c.)

2) Il contratto è stato concluso a condizioni inique a cui uno dei contraenti ha dovutosoggiacere a causa del suo stato di bisogno (art. 1448 c.c.)

RESCISSIONE DEL CONTRATTO

Può chiedersi la rescissione per anomalie genetiche al momento della conclusione delcontratto, quando:

1) Il contratto è stato concluso in stato di pericolo (art. 1447 c.c.)

2) Il contratto è stato concluso a condizioni inique a cui uno dei contraenti ha dovutosoggiacere a causa del suo stato di bisogno (art. 1448 c.c.)

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LE VICENDE PATOLOGICHE DEI CONTRATTI

LE VICENDE PATOLOGICHE DEI CONTRATTI

RISOLUZIONE

Risoluzione per inadempimento (art. 1453 c.c.)

Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sueobbligazioni, l’altro può a sua scelta chiede l’adempimento o la risoluzione del contratto.

Risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 1463 c.c.)

l’impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 1256 c.c.) estingue l’obbligazione e consentela risoluzione del contratto la quale opera «di diritto».

RISOLUZIONE

Risoluzione per inadempimento (art. 1453 c.c.)

Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sueobbligazioni, l’altro può a sua scelta chiede l’adempimento o la risoluzione del contratto.

Risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 1463 c.c.)

l’impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 1256 c.c.) estingue l’obbligazione e consentela risoluzione del contratto la quale opera «di diritto».

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LE VICENDE PATOLOGICHE DEI CONTRATTI

LE VICENDE PATOLOGICHE DEI CONTRATTIRISOLUZIONE

Tra le fattispecie che legittimano la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta edeccessiva onerosità sopravvenuta rientra anche la FORZA MAGGIORE che viene definita comaquell’evento straordinario ed imprevedibile in grado di rendere la prestazione pattuita impossibile oeccessivamente onerosa.

Secondo la Cassazione deve trattarsi di una straordinarietà obiettiva nel senso che deve trattarsi di un eventoanomalo, ed imprevedibile.

Nella contrattualistica internazionale le caratteristiche di una clausola di forza maggiore che legittimi larisoluzione sono:

- l’estraneità dell’accadimento dalla sfera di controllo dell’obbligato;

- La non prevedibilità dell’evento al momento della stipulazione del contratto;

- L’insormontabilità del fatto impedente o dei suoi esiti

(art. 7.1.7 principi UNIDROIT – art. 79 comma 1 Convenzione di Vienna sulla vendita di beni mobili)

RISOLUZIONE

Tra le fattispecie che legittimano la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta edeccessiva onerosità sopravvenuta rientra anche la FORZA MAGGIORE che viene definita comaquell’evento straordinario ed imprevedibile in grado di rendere la prestazione pattuita impossibile oeccessivamente onerosa.

Secondo la Cassazione deve trattarsi di una straordinarietà obiettiva nel senso che deve trattarsi di un eventoanomalo, ed imprevedibile.

Nella contrattualistica internazionale le caratteristiche di una clausola di forza maggiore che legittimi larisoluzione sono:

- l’estraneità dell’accadimento dalla sfera di controllo dell’obbligato;

- La non prevedibilità dell’evento al momento della stipulazione del contratto;

- L’insormontabilità del fatto impedente o dei suoi esiti

(art. 7.1.7 principi UNIDROIT – art. 79 comma 1 Convenzione di Vienna sulla vendita di beni mobili)

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I SINGOLI CONTRATTII SINGOLI CONTRATTIPer poter scegliere il contratto più idoneo a conseguire gli effetti desiderati, deve essere chiaro lo scopo che siintende perseguire (ad esempio, finanziare una determinata attività, cedere beni, promuovere servizi ecc…)Per poter scegliere il contratto più idoneo a conseguire gli effetti desiderati, deve essere chiaro lo scopo che siintende perseguire (ad esempio, finanziare una determinata attività, cedere beni, promuovere servizi ecc…)

Finalità Contratto utilizzabile Caratteristiche

Cessione di beni o servizi - Vendita Trasferimento di beni (mobili o immobili)erogazione di servizi. Trasferimento d’azienda

Finanziamento - Mutuo- Apertura di credito

- Anticipazione bancaria

- Cessione credito

- factoring

Consentire all’impresa l’accesso a forme di finanziamento differenziate e strategiche rispetto

al core business

Rilascio di una garanzia - Fideiussione- Pegno

- Ipoteca

- Altre garanzie

Sono quasi sempre contratti accessori e collegati a quelli di finanziamento e ne consentono da parte

dell’istituto erogante la sostenibilità e fattibilità

Godimento di beni e servizi - Locazione- Leasing

- Comodato

- SaaS

Consentono l’utilizzo di un bene o di un servizio in maniera elastica (scalabilità). Consentono di evitare

la smobilizzazione di ingenti risorse necessarie per

l’acquisto

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I SINGOLI CONTRATTII SINGOLI CONTRATTILA VENDITA (ART. 1470 C.C.)

È il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.

In generale, la disciplina della vendita è contenuta nel codice civile (artt. 1470-1547 c.c., 1469-bis) e nel Codice del Consumo (D.lgs.206/2005).

Nell’ambito dell’impresa alla disciplina generale della vendita si affiancano le disposizioni speciali tra le quali:

- La vendita dell’azienda e delle partecipazioni sociali (azioni o quote);

- La vendita del brevetto o del marchio;

LA VENDITA (ART. 1470 C.C.)

È il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.

In generale, la disciplina della vendita è contenuta nel codice civile (artt. 1470-1547 c.c., 1469-bis) e nel Codice del Consumo (D.lgs.206/2005).

Nell’ambito dell’impresa alla disciplina generale della vendita si affiancano le disposizioni speciali tra le quali:

- La vendita dell’azienda e delle partecipazioni sociali (azioni o quote);

- La vendita del brevetto o del marchio;

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LA VENDITA (ART. 1470 C.C.)

La vendita è fonte di obbligazioni per entrambe le parti:

- Le obbligazioni principali del venditore sono: a) consegnare la cosa al compratore (vendita reale); b) far acquisire al compratorela proprietà della cosa se l’acquisto non è effetto immediato del contratto (vendita obbligatoria); c) garantire il compratore daivizi e dall’evizione.

La garanzia per evizione (artt. 1481 ss c.c.): il venditore deve garantire al compratore di poter disporre liberamente della cosavenduta e quindi lo garantisce nel caso in cui l’acquirente perda la cosa acquistata o subisca una limitazione nel godimento dellastessa da parte di un terzo che vanta diritti sulla cosa stessa (il compratore avrà diritto al rimborso del prezzo pagato e delle spesesostenute e potrà richiedere il risarcimento del danno).

La garanzia per i vizi (art. 1490 c.c.): il venditore deve garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendono inidoneaall’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. In presenza di vizi il compratore può chiedere: 1) larisoluzione del contratto (c.d. azione redibitoria) con conseguente rimborso del prezzo e delle spese, oppure 2) la riduzione delprezzo (azione estimatoria o quanti minori) in rapporto al minor valore della cosa a causa dei vizi.

Dalla garanzia per vizi la legge distingue il caso in cui la cosa non possieda le qualità promesse o quelle essenziali per l’uso a cui èdestinata (art. 1497 c.c.). In questo caso il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto purché il difetto riscontratoecceda i limiti di tolleranza.

Nella vendita di cose mobili il venditore può impegnarsi a garantire il buon funzionamento del bene (Art. 1512 c.c.). Taleprevisione deve però essere espressamente pattuita nel contratto, non essendo un elemento essenziale dello stesso. Se prevista lagaranzia deve essere limitata temporalmente (un mese, un anno).

LA VENDITA (ART. 1470 C.C.)

La vendita è fonte di obbligazioni per entrambe le parti:

- Le obbligazioni principali del venditore sono: a) consegnare la cosa al compratore (vendita reale); b) far acquisire al compratorela proprietà della cosa se l’acquisto non è effetto immediato del contratto (vendita obbligatoria); c) garantire il compratore daivizi e dall’evizione.

La garanzia per evizione (artt. 1481 ss c.c.): il venditore deve garantire al compratore di poter disporre liberamente della cosavenduta e quindi lo garantisce nel caso in cui l’acquirente perda la cosa acquistata o subisca una limitazione nel godimento dellastessa da parte di un terzo che vanta diritti sulla cosa stessa (il compratore avrà diritto al rimborso del prezzo pagato e delle spesesostenute e potrà richiedere il risarcimento del danno).

La garanzia per i vizi (art. 1490 c.c.): il venditore deve garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendono inidoneaall’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. In presenza di vizi il compratore può chiedere: 1) larisoluzione del contratto (c.d. azione redibitoria) con conseguente rimborso del prezzo e delle spese, oppure 2) la riduzione delprezzo (azione estimatoria o quanti minori) in rapporto al minor valore della cosa a causa dei vizi.

Dalla garanzia per vizi la legge distingue il caso in cui la cosa non possieda le qualità promesse o quelle essenziali per l’uso a cui èdestinata (art. 1497 c.c.). In questo caso il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto purché il difetto riscontratoecceda i limiti di tolleranza.

Nella vendita di cose mobili il venditore può impegnarsi a garantire il buon funzionamento del bene (Art. 1512 c.c.). Taleprevisione deve però essere espressamente pattuita nel contratto, non essendo un elemento essenziale dello stesso. Se prevista lagaranzia deve essere limitata temporalmente (un mese, un anno).

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LA VENDITA (ART. 1470 C.C.)

La vendita è fonte di obbligazioni per entrambe le parti:

- L’obbligazione del compratore è quella di pagare il prezzo convenuto (art. 1498 c.c.); la determinazione del prezzo è rimessaalla libera contrattazione delle parti ovvero all’autorità amministrativa o ad un terzo.

LA VENDITA (ART. 1470 C.C.)

La vendita è fonte di obbligazioni per entrambe le parti:

- L’obbligazione del compratore è quella di pagare il prezzo convenuto (art. 1498 c.c.); la determinazione del prezzo è rimessaalla libera contrattazione delle parti ovvero all’autorità amministrativa o ad un terzo.

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LA CESSIONE DELL’AZIENDAPer poter definire l’istituto della cessione d’azienda occorre chiarire i concetti di «azienda» e di «cessione».

L’art. 2555 c.c. definisce l’azienda come il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. L’aziendaè quindi un complesso di beni che trovano la loro unità nell’organizzazione creata dall’imprenditore e dalla loro finalizzazioneall’esercizio di un’impresa e, quindi, alla produzione di beni o servizi.

La cessione d’azienda è l’operazione mediante la quale l’azienda o una frazione della stessa (c.d. cessione di ramod’azienda) viene venduta a terzi, contro il pagamento di un determinato prezzo.

Attenzione! La cessione d’azienda, come vedremo, si differenzia dalla cessione delle quote o azioni. Infatti nel primo casol’azienda passa di mano ad un diverso soggetto giuridico, mentre nella cessione di quote o azioni il soggetto giuridico rimaneinvariato.

Pertanto per cessione d’azienda (o di un suo ramo) deve intendersi il trasferimento di un complesso di elementiorganizzato dall’imprenditore che consente l’esercizio autonomo di una attività economica commerciale.

Secondo la Cassazione si configura un trasferimento d’azienda quanto viene trasferito un complesso di beni unitariamenteconsiderato, dotato di una potenzialità produttiva (Cass. N. 24913 del 2008).

LA CESSIONE DELL’AZIENDAPer poter definire l’istituto della cessione d’azienda occorre chiarire i concetti di «azienda» e di «cessione».

L’art. 2555 c.c. definisce l’azienda come il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. L’aziendaè quindi un complesso di beni che trovano la loro unità nell’organizzazione creata dall’imprenditore e dalla loro finalizzazioneall’esercizio di un’impresa e, quindi, alla produzione di beni o servizi.

La cessione d’azienda è l’operazione mediante la quale l’azienda o una frazione della stessa (c.d. cessione di ramod’azienda) viene venduta a terzi, contro il pagamento di un determinato prezzo.

Attenzione! La cessione d’azienda, come vedremo, si differenzia dalla cessione delle quote o azioni. Infatti nel primo casol’azienda passa di mano ad un diverso soggetto giuridico, mentre nella cessione di quote o azioni il soggetto giuridico rimaneinvariato.

Pertanto per cessione d’azienda (o di un suo ramo) deve intendersi il trasferimento di un complesso di elementiorganizzato dall’imprenditore che consente l’esercizio autonomo di una attività economica commerciale.

Secondo la Cassazione si configura un trasferimento d’azienda quanto viene trasferito un complesso di beni unitariamenteconsiderato, dotato di una potenzialità produttiva (Cass. N. 24913 del 2008).

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LA CESSIONE DELL’AZIENDAQuando si cedono singoli beni aziendali o più beni che, unitariamente considerati, mancano del requisito dell’organizzazione,non si ha una cessione di azienda ma una vendita di beni mobili o immobili. È il giudice di merito che deve accertare qual èl’oggetto specifico del contratto seconda la volontà dei contraenti, allo scopo di valutare se i beni ceduti siano stati consideratinella loro autonoma individualità o nella loro funzione unitaria e strumentale, nel qual caso si avrà cessione di azienda.

Ad esempio:

La vendita di un capannone industriale anche con le relative pertinenze (ad esclusione dei macchinari) non configurauna cessione di azienda se il venditore non ha concretamente posto in essere un organizzazione d’impresa fino algiorno delle rivendita e ciò nonostante il capannone e le relative pertinenze siano astrattamente idonei ad essereorganizzati per l’esercizio dell’impresa;

Costituisce invece cessione d’azienda l’operazione nella quale il cedente trasferisce al cessionario un insieme dicontratti attivi (ad esempio con la P.A.) unitamente a tutto il personale necessario per la gestione di quei contratti e aprescindere che vengano trasferiti anche i beni mobili o immobili di proprietà della società cedente.

LA CESSIONE DELL’AZIENDAQuando si cedono singoli beni aziendali o più beni che, unitariamente considerati, mancano del requisito dell’organizzazione,non si ha una cessione di azienda ma una vendita di beni mobili o immobili. È il giudice di merito che deve accertare qual èl’oggetto specifico del contratto seconda la volontà dei contraenti, allo scopo di valutare se i beni ceduti siano stati consideratinella loro autonoma individualità o nella loro funzione unitaria e strumentale, nel qual caso si avrà cessione di azienda.

Ad esempio:

La vendita di un capannone industriale anche con le relative pertinenze (ad esclusione dei macchinari) non configurauna cessione di azienda se il venditore non ha concretamente posto in essere un organizzazione d’impresa fino algiorno delle rivendita e ciò nonostante il capannone e le relative pertinenze siano astrattamente idonei ad essereorganizzati per l’esercizio dell’impresa;

Costituisce invece cessione d’azienda l’operazione nella quale il cedente trasferisce al cessionario un insieme dicontratti attivi (ad esempio con la P.A.) unitamente a tutto il personale necessario per la gestione di quei contratti e aprescindere che vengano trasferiti anche i beni mobili o immobili di proprietà della società cedente.

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LA CESSIONE DELL’AZIENDAVALUTAZIONE E PREZZO

La valutazione dell’azienda (il prezzo di cessione) costituisce un elemento essenziale per la quantificazione del prezzo dicessione.

Tale valutazione viene spesso demandata a professionisti in grado di valutare il reale valore del complesso aziendale trasferitosulla base di due differenti fattori:

1) Il valore economico dell’azienda composto sia dai beni che caratterizzano la struttura ed il funzionamento dell’azienda e chevengono trasferiti (immobili, mobili, macchinari, know how, personale) sia dagli elementi connessi alle capacità e qualitàimprenditoriali del cedente (c.d. avviamento)

2) il valore prospettico ossia le potenzialità di sviluppo che si possono ragionevolmente ipotizzare. A tal fine il cedentepredispone un piano di sviluppo dell’attività aziendale per tre/cinque anni (c.d. business plan o budget con le linee guida cheipotizzano le prestazioni dell’azienda nel medio termine).

È frequente, ad esempio, che il corrispettivo della cessione si componga di una misura fissa e di una variabiale (c.d. earn out). Ciòsi verifica quando gli effetti della cessione sono differiti ad una data futura o subordinati al verificarsi di una determinatacondizione contrattualmente prevista: in tal ipotesi il contratto deve tener conto di eventuali variazioni nella situazionepatrimoniale dell’azienda. Oppure si verifica quando le parti vogliono legale il pagamento del prezzo a performance successivedell’azienda ceduta.

LA CESSIONE DELL’AZIENDAVALUTAZIONE E PREZZO

La valutazione dell’azienda (il prezzo di cessione) costituisce un elemento essenziale per la quantificazione del prezzo dicessione.

Tale valutazione viene spesso demandata a professionisti in grado di valutare il reale valore del complesso aziendale trasferitosulla base di due differenti fattori:

1) Il valore economico dell’azienda composto sia dai beni che caratterizzano la struttura ed il funzionamento dell’azienda e chevengono trasferiti (immobili, mobili, macchinari, know how, personale) sia dagli elementi connessi alle capacità e qualitàimprenditoriali del cedente (c.d. avviamento)

2) il valore prospettico ossia le potenzialità di sviluppo che si possono ragionevolmente ipotizzare. A tal fine il cedentepredispone un piano di sviluppo dell’attività aziendale per tre/cinque anni (c.d. business plan o budget con le linee guida cheipotizzano le prestazioni dell’azienda nel medio termine).

È frequente, ad esempio, che il corrispettivo della cessione si componga di una misura fissa e di una variabiale (c.d. earn out). Ciòsi verifica quando gli effetti della cessione sono differiti ad una data futura o subordinati al verificarsi di una determinatacondizione contrattualmente prevista: in tal ipotesi il contratto deve tener conto di eventuali variazioni nella situazionepatrimoniale dell’azienda. Oppure si verifica quando le parti vogliono legale il pagamento del prezzo a performance successivedell’azienda ceduta.

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LA CESSIONE DELL’AZIENDA

ESEMPIO DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO

Ai fini del presente contratto, le parti hanno convenzionalmente stabilito che il valore del ramo d’aziendaoggetto di acquisto sia pari al valore di EBITDA moltiplicato per cinque volte. Detto valore potrà essererettificato in base alla posizione finanziaria netta risultante alla data di stipula del definitivo […]Per posizione finanziari netta, ai fini del presente atto, si intende la differenza tra tutti i crediti e tutti i debitiafferenti il ramo d’azienda oltre eventuali debiti non direttamente imputabili al ramo (debiti erariali).Alla luce di quanto sopra, le parti convengono che la XY s.p.a corrisponderà all YZ s.r.l. per l’acquisto del ramod’azienda un prezzo complessivo stabilito in base alle formule seguenti, dove per:VA1: valore stimato del ramo d’azienda in sede di due diligence pari ad Euro …..;VA2: valore stimato del ramo d’azienda nel mese precedente alla stipula del contratto definitivo;PL: prezzo lordoPda: prezzo di acquistoA: acconti versatiI: valore degli investimenti da sostenere nel primo anno per XY s.p.a.Resta inteso che comunque la valorizzazione di Pde non potrà mai essere inferiore alla metà di VA1.Il prezzo di acquisto

LA CESSIONE DELL’AZIENDA

ESEMPIO DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO

Ai fini del presente contratto, le parti hanno convenzionalmente stabilito che il valore del ramo d’aziendaoggetto di acquisto sia pari al valore di EBITDA moltiplicato per cinque volte. Detto valore potrà essererettificato in base alla posizione finanziaria netta risultante alla data di stipula del definitivo […]Per posizione finanziari netta, ai fini del presente atto, si intende la differenza tra tutti i crediti e tutti i debitiafferenti il ramo d’azienda oltre eventuali debiti non direttamente imputabili al ramo (debiti erariali).Alla luce di quanto sopra, le parti convengono che la XY s.p.a corrisponderà all YZ s.r.l. per l’acquisto del ramod’azienda un prezzo complessivo stabilito in base alle formule seguenti, dove per:VA1: valore stimato del ramo d’azienda in sede di due diligence pari ad Euro …..;VA2: valore stimato del ramo d’azienda nel mese precedente alla stipula del contratto definitivo;PL: prezzo lordoPda: prezzo di acquistoA: acconti versatiI: valore degli investimenti da sostenere nel primo anno per XY s.p.a.Resta inteso che comunque la valorizzazione di Pde non potrà mai essere inferiore alla metà di VA1.Il prezzo di acquisto

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Il prezzo d’acquisto sarà così determinato:VA2/VA1 = Inc-Dec (incremento o decremento)(Inc-Dec) x VA1 = PLPL- I = Pda

Il prezzo d’acquisto sarà così determinato:VA2/VA1 = Inc-Dec (incremento o decremento)(Inc-Dec) x VA1 = PLPL- I = Pda

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LA CESSIONE DELL’AZIENDALA FORMA:

Per quanto riguarda la forma del contratto, la legge prevede una disciplina differente a seconda che le parti siano iscritte o menonel registro delle imprese:

- Se una delle parti è impresa iscritta nel registro delle imprese, il contratto deve essere redatto, ai fini della prova, in formascritta. Inoltre per l’iscrizione dell’atto nel registro delle imprese è necessario l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata.

- Per le società semplici, le imprese agricole il contratto si può concludere con qualsiasi forma.

In ogni caso devono essere rispettati i requisiti di forma imposti dalla legge per il trasferimento dei singoli beni di cui è compostal’azienda, se quindi all’interno dell’azienda trasferita vi sono beni immobili, a prescindere dalla tipologia di impresa interessata laforma dovrà essere scritta a pena di nullità.

LA CESSIONE DELL’AZIENDALA FORMA:

Per quanto riguarda la forma del contratto, la legge prevede una disciplina differente a seconda che le parti siano iscritte o menonel registro delle imprese:

- Se una delle parti è impresa iscritta nel registro delle imprese, il contratto deve essere redatto, ai fini della prova, in formascritta. Inoltre per l’iscrizione dell’atto nel registro delle imprese è necessario l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata.

- Per le società semplici, le imprese agricole il contratto si può concludere con qualsiasi forma.

In ogni caso devono essere rispettati i requisiti di forma imposti dalla legge per il trasferimento dei singoli beni di cui è compostal’azienda, se quindi all’interno dell’azienda trasferita vi sono beni immobili, a prescindere dalla tipologia di impresa interessata laforma dovrà essere scritta a pena di nullità.

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Come si atteggia la disciplina delle garanzie per vizi ed evizione nel contratto di cessione d’azienda?

Il Cedente deve garantire il bene per l’evizione e per i vizi in relazione sia all’azienda nel suo complesso sia aisingoli beni che ne fanno parte, secondo le regola della vendita (artt. 1481 e 1490 c.c.). Egli risponde anche nel casoin cui tutta l’azienda o uno o più beni ricompresi nell’oggetto di vendita non gli appartengano

Come si vedrà ancora meglio nel contratto di cessione di partecipazioni sociali, anche nel contratto di trasferimentod’azienda potrebbe risultare molto complicato poter garantire il compratore in merito a tutti i beni checostituiscono l’azienda, posto che la stessa è un soggetto in perenne movimento e, spesso, soggetta a contenziosidalla cui risoluzione (positiva o negativa) possono derivare importanti conseguenze in sede di vendita.

Si pensi ad esempio a possibili contenziosi con dipendenti, con il fisco o con fornitori e clienti, tutti in grado diincidere (positivamente o negativamente) sul valore aziendale e sulla responsabilità del venditore ai sensi degli artt.1481 e 1490 c.c.

Per ovviare a questo problema la prassi contrattuale, mutuando dalla disciplina anglosassone dei Sale and PurchaseAgreement ha iniziato ad inserire clausole c.d. di rappresentation and warranties che hanno la funzione di garantireparticolari aspetti aziendali come la consistenza dei cespiti e del magazzino, dell’avviamento, il rispetto degliadempimenti fiscali e previdenziali, l’esistenza di contenziosi in essere o potenziali etc…

Come si atteggia la disciplina delle garanzie per vizi ed evizione nel contratto di cessione d’azienda?

Il Cedente deve garantire il bene per l’evizione e per i vizi in relazione sia all’azienda nel suo complesso sia aisingoli beni che ne fanno parte, secondo le regola della vendita (artt. 1481 e 1490 c.c.). Egli risponde anche nel casoin cui tutta l’azienda o uno o più beni ricompresi nell’oggetto di vendita non gli appartengano

Come si vedrà ancora meglio nel contratto di cessione di partecipazioni sociali, anche nel contratto di trasferimentod’azienda potrebbe risultare molto complicato poter garantire il compratore in merito a tutti i beni checostituiscono l’azienda, posto che la stessa è un soggetto in perenne movimento e, spesso, soggetta a contenziosidalla cui risoluzione (positiva o negativa) possono derivare importanti conseguenze in sede di vendita.

Si pensi ad esempio a possibili contenziosi con dipendenti, con il fisco o con fornitori e clienti, tutti in grado diincidere (positivamente o negativamente) sul valore aziendale e sulla responsabilità del venditore ai sensi degli artt.1481 e 1490 c.c.

Per ovviare a questo problema la prassi contrattuale, mutuando dalla disciplina anglosassone dei Sale and PurchaseAgreement ha iniziato ad inserire clausole c.d. di rappresentation and warranties che hanno la funzione di garantireparticolari aspetti aziendali come la consistenza dei cespiti e del magazzino, dell’avviamento, il rispetto degliadempimenti fiscali e previdenziali, l’esistenza di contenziosi in essere o potenziali etc…

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La particolarità di queste clausole è quella di garantire sia il cedente che il cessionario in merito a possibili eventisopravvenuti in grado di modificare anche sostanzialmente il valore dell’azienda ceduta.

Per questo la fase delle trattative è spesso preceduta da una c.d. due diligence con la quale il venditore mette adisposizione del compratore tutte le informazioni necessarie al fine di verificare lo stato dell’azienda, la sua realeconsistenza patrimoniale ed i rischi (anche potenziali) che si celano all’interno della stessa.

Le clausole di R&W (dichiarazioni e garanzia) servono a contemperare gli interessi delle due parti, da un latoprevedendo che tutto quanto è stato oggetto di due diligence si intenda come accettato e conosciuto dal compratore,dall’altro disciplinando possibili eventi sopravvenuti in grado di modificare sostanzialmente il valore dell’aziendaceduta.

La particolarità di queste clausole è quella di garantire sia il cedente che il cessionario in merito a possibili eventisopravvenuti in grado di modificare anche sostanzialmente il valore dell’azienda ceduta.

Per questo la fase delle trattative è spesso preceduta da una c.d. due diligence con la quale il venditore mette adisposizione del compratore tutte le informazioni necessarie al fine di verificare lo stato dell’azienda, la sua realeconsistenza patrimoniale ed i rischi (anche potenziali) che si celano all’interno della stessa.

Le clausole di R&W (dichiarazioni e garanzia) servono a contemperare gli interessi delle due parti, da un latoprevedendo che tutto quanto è stato oggetto di due diligence si intenda come accettato e conosciuto dal compratore,dall’altro disciplinando possibili eventi sopravvenuti in grado di modificare sostanzialmente il valore dell’aziendaceduta.

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EFFETTI DEL CONTRATTO DI CESSIONE DI AZIENDA

Sui contratti:

La cessione dell’azienda comporta il subentro nei contratti in corso di esecuzione stipulati per l’eserciziodell’azienda relativi alla proprietà o godimento di beni aziendali o attinenti all’organizzazione dell’attività (art. 2558c. 1 c.c.). La successione nei contratti avviene automaticamente per tutti i contratti in cui essa non è espressamenteesclusa dal contratto di cessione.

Tra questi contratti sono ovviamente ricompresi i contratti di lavoro incorso al giorno della cessione con laparticolarità che per questi cedente e cessionario sono responsabili in solido per tutti i crediti del lavoratore almomento del trasferimento.

EFFETTI DEL CONTRATTO DI CESSIONE DI AZIENDA

Sui contratti:

La cessione dell’azienda comporta il subentro nei contratti in corso di esecuzione stipulati per l’eserciziodell’azienda relativi alla proprietà o godimento di beni aziendali o attinenti all’organizzazione dell’attività (art. 2558c. 1 c.c.). La successione nei contratti avviene automaticamente per tutti i contratti in cui essa non è espressamenteesclusa dal contratto di cessione.

Tra questi contratti sono ovviamente ricompresi i contratti di lavoro incorso al giorno della cessione con laparticolarità che per questi cedente e cessionario sono responsabili in solido per tutti i crediti del lavoratore almomento del trasferimento.

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EFFETTI DEL CONTRATTO

Sui crediti dell’azienda ceduta:

Il principio generale prevede la cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta, fatta salva la facoltà delle parti, conapposito patto, di trasferire solo uno o più crediti o di escluderne totalmente la loro cessione.

In assenza di specifica pattuizione il cedente non assume alcuna garanzia in ordine al buon fine dei crediti ceduti,ma garantisce solamente l’esistenza del credito. Pertanto per quanto riguarda i crediti dell’azienda ceduta questivengono trasferiti pro soluto salvo patto contrario.

Nei confronti dei terzi l’effetto della cessione dell’azienda e quindi dei relativi crediti si produce dal momentodell’iscrizione della cessione nel registro delle imprese, anche in mancanza di notifica al debitore o di una suaaccettazione (art. 2559 c. 1 c.c.), vengono però fatti salvi gli effetti del pagamento del debitore in buona fededimostrando di non essere a conoscenza dell’avvenuta cessione.

Nella prassi operazioni di questo tipo sono precedute, poco prima dell’esecuzione del contratto, da comunicazioni aclienti e fornitori.

EFFETTI DEL CONTRATTO

Sui crediti dell’azienda ceduta:

Il principio generale prevede la cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta, fatta salva la facoltà delle parti, conapposito patto, di trasferire solo uno o più crediti o di escluderne totalmente la loro cessione.

In assenza di specifica pattuizione il cedente non assume alcuna garanzia in ordine al buon fine dei crediti ceduti,ma garantisce solamente l’esistenza del credito. Pertanto per quanto riguarda i crediti dell’azienda ceduta questivengono trasferiti pro soluto salvo patto contrario.

Nei confronti dei terzi l’effetto della cessione dell’azienda e quindi dei relativi crediti si produce dal momentodell’iscrizione della cessione nel registro delle imprese, anche in mancanza di notifica al debitore o di una suaaccettazione (art. 2559 c. 1 c.c.), vengono però fatti salvi gli effetti del pagamento del debitore in buona fededimostrando di non essere a conoscenza dell’avvenuta cessione.

Nella prassi operazioni di questo tipo sono precedute, poco prima dell’esecuzione del contratto, da comunicazioni aclienti e fornitori.

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EFFETTI DEL CONTRATTO

Sui debiti dell’azienda ceduta:

L’art. 2560 c.c dispone che il cedente non è liberato dai debiti inerenti l’esercizio dell’azienda ceduta anteriori altrasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un’azienda commercialerisponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.

Pertanto i creditori sociali hanno la possibilità di agire sia nei confronti del cedente, sia nei confronti delcessionario.

L’iscrizione nei libri contabili è un elemento costitutivo essenziale perché sorga la responsabilità solidale delcessionario, essa costituisce infatti l’unica fonte valida di conoscenza delle passività aziendali, ciò comporta che

- Qualora i debiti non siano iscritti nei libri contabili, il cessionario non ne risponde anche se ne era in concreto aconoscenza né il creditore può provare che egli conosceva anche tali debiti;

- Qualora tali debiti siano iscritti nei libri contabili, il cessionario non ha strumenti e possibilità per provare la suaignoranza.

Una disciplina particolare è invece prevista per i debiti tributari.

EFFETTI DEL CONTRATTO

Sui debiti dell’azienda ceduta:

L’art. 2560 c.c dispone che il cedente non è liberato dai debiti inerenti l’esercizio dell’azienda ceduta anteriori altrasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un’azienda commercialerisponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.

Pertanto i creditori sociali hanno la possibilità di agire sia nei confronti del cedente, sia nei confronti delcessionario.

L’iscrizione nei libri contabili è un elemento costitutivo essenziale perché sorga la responsabilità solidale delcessionario, essa costituisce infatti l’unica fonte valida di conoscenza delle passività aziendali, ciò comporta che

- Qualora i debiti non siano iscritti nei libri contabili, il cessionario non ne risponde anche se ne era in concreto aconoscenza né il creditore può provare che egli conosceva anche tali debiti;

- Qualora tali debiti siano iscritti nei libri contabili, il cessionario non ha strumenti e possibilità per provare la suaignoranza.

Una disciplina particolare è invece prevista per i debiti tributari.

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EFFETTI DEL CONTRATTO

Sui debiti fiscali dell’azienda ceduta:

Il cessionario acquirente è responsabile in solido con il venditore per il pagamento delle imposte e delle sanzioniriferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti nonché per quelle giàirrogate e contestate nel medesimo periodo di tempo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore(così l’art. 14 del d.lgs. 472/91)

È però fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valoredell’azienda o del ramo d’azienda ceduti.

La responsabilità dell’acquirente è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli ufficidell’amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi. Il cessionario ha però il diritto diottenere dagli uffici finanziari un certificato sull’esistenza di contestazioni n corso e di quelle già definite per lequali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario il qualerisulta liberato da ogni impegno ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.

N.B. la responsabilità del cessionario è illimitata qualora la cessione sia stata attuata in frode ai creditoritributari.

EFFETTI DEL CONTRATTO

Sui debiti fiscali dell’azienda ceduta:

Il cessionario acquirente è responsabile in solido con il venditore per il pagamento delle imposte e delle sanzioniriferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti nonché per quelle giàirrogate e contestate nel medesimo periodo di tempo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore(così l’art. 14 del d.lgs. 472/91)

È però fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valoredell’azienda o del ramo d’azienda ceduti.

La responsabilità dell’acquirente è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli ufficidell’amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi. Il cessionario ha però il diritto diottenere dagli uffici finanziari un certificato sull’esistenza di contestazioni n corso e di quelle già definite per lequali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario il qualerisulta liberato da ogni impegno ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.

N.B. la responsabilità del cessionario è illimitata qualora la cessione sia stata attuata in frode ai creditoritributari.

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IL DIVEITO DI CONCORRENZA

Ai sensi dell’art. 2557 c. 1 c.c., chi cede l’azienda deve astenersi, per un periodo di cinque anni, dall’iniziare unanuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanza, possa sviare la clientela dell’azienda ceduta.

Il divieto di concorrenza è un elemento natura del contratto di cessione d’azienda che si produce, quindi, anche sele parti non lo hanno espressamente previsto. Le parti possono pattiziamente limitare o ampliare (ma sempre nellimite di cinque anni) il divieto purchè tale previsione non sia tale da impedire al cedente ogni attività professionale,in relazione alle sue capacità ed attitudini.

Il divieto non si applica:

- A chi cede l’azienda subito dopo averla acquistata a mero scopo speculativo;

- A chi cede l’azienda ricevuta in eredità o in legato prima di averla gestita;

- Al fallito la cui azienda sia stata venduta nell’ambito della procedura concorsuale;

- Quando vi sia stata una semplice cessione di quote o di azioni del capitale sociale.

IL DIVEITO DI CONCORRENZA

Ai sensi dell’art. 2557 c. 1 c.c., chi cede l’azienda deve astenersi, per un periodo di cinque anni, dall’iniziare unanuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanza, possa sviare la clientela dell’azienda ceduta.

Il divieto di concorrenza è un elemento natura del contratto di cessione d’azienda che si produce, quindi, anche sele parti non lo hanno espressamente previsto. Le parti possono pattiziamente limitare o ampliare (ma sempre nellimite di cinque anni) il divieto purchè tale previsione non sia tale da impedire al cedente ogni attività professionale,in relazione alle sue capacità ed attitudini.

Il divieto non si applica:

- A chi cede l’azienda subito dopo averla acquistata a mero scopo speculativo;

- A chi cede l’azienda ricevuta in eredità o in legato prima di averla gestita;

- Al fallito la cui azienda sia stata venduta nell’ambito della procedura concorsuale;

- Quando vi sia stata una semplice cessione di quote o di azioni del capitale sociale.

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LA GIURISPRUDENZA:

«La domanda di inadempimento contrattuale relativa al mancato ottenimento, da parte del cessionario d’azienda,delle autorizzazioni amministrative necessarie per la rivendita di tabacchi e per la ricevitoria, è infondata, in quantotala mancato adempimento, inter alia, è dipeso non già dalla condotta della società cedente, ma esclusivamente dallasopravvenienza di una diversa normativa che ha disciplinato i nuovi requisiti necessari ad ottenere il rilascio dellapredetta concessione» (Trib. Roma 29/03/2018)

«Le questioni relative all’immobile in cui viene esercitata l’azienda sono rilevanti ai fini dell’inadempimento delleobbligazioni discendenti dalla relativa cessione quando sono tali da determinare nella res ceduta, ai sensi dell’art.2556 cod. civ., la mancanza di un elemento essenziale per l’esercizio dell’attività commerciale dedotta in contratto.L’azione con la quale l’attore si limita a far valere presunte irregolarità – concernenti il lecito esercizio dell’attivitàaziendale alla luce della regolamentazione amministrativa – riscontrate nell’esercizio commerciale, e a chiedere nelleconclusioni il risarcimento dei danni in ipotesi patiti a causa di tali irregolarità, è riconducibile all’ambito diapplicazione dell’art. 1494 c.c., applicabile, per pacifico principio, anche al caso di mancanza di qualità promessedella cosa ceduta ai sensi dell’art. 1497 c.c.

LA GIURISPRUDENZA:

«La domanda di inadempimento contrattuale relativa al mancato ottenimento, da parte del cessionario d’azienda,delle autorizzazioni amministrative necessarie per la rivendita di tabacchi e per la ricevitoria, è infondata, in quantotala mancato adempimento, inter alia, è dipeso non già dalla condotta della società cedente, ma esclusivamente dallasopravvenienza di una diversa normativa che ha disciplinato i nuovi requisiti necessari ad ottenere il rilascio dellapredetta concessione» (Trib. Roma 29/03/2018)

«Le questioni relative all’immobile in cui viene esercitata l’azienda sono rilevanti ai fini dell’inadempimento delleobbligazioni discendenti dalla relativa cessione quando sono tali da determinare nella res ceduta, ai sensi dell’art.2556 cod. civ., la mancanza di un elemento essenziale per l’esercizio dell’attività commerciale dedotta in contratto.L’azione con la quale l’attore si limita a far valere presunte irregolarità – concernenti il lecito esercizio dell’attivitàaziendale alla luce della regolamentazione amministrativa – riscontrate nell’esercizio commerciale, e a chiedere nelleconclusioni il risarcimento dei danni in ipotesi patiti a causa di tali irregolarità, è riconducibile all’ambito diapplicazione dell’art. 1494 c.c., applicabile, per pacifico principio, anche al caso di mancanza di qualità promessedella cosa ceduta ai sensi dell’art. 1497 c.c.

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L’asserzione formulata nell’atto di citazione e non specificata né sviluppata nel corso dell’intero giudizio, in cuil’attore allega che i beni inclusi nel contratto di cessione d’azienda non sono in condizioni tali da servire all’uso ealla produzione di destinazione, deve ritenersi assolutamente generica e quindi tale da comportare il rigetto dellarelativa domanda di risarcimento del danno, dal momento che la controparte non è stata posta nella condizione didifendersi sul punto.» (Tribunale Milano 27/12/2017);

Il Tribunale di Parma ha respinto le richieste della società cessionaria con le quali chiedeva il risarcimento del dannoper concorrenza sleale direttamente in capo ai soci della società cedente i quali avevano fondato una societàconcorrente. La decisione si base sull’assunto della mancanza di legittimazione passiva dei soci citati in giudizio:mentre infatti l’obbligo di non concorrenza era vigente per la società cedente, i singoli soci non avevano assuntoa nome proprio alcun obbligo di astenersi dallo svolgere attività nel medesimo settore produttivodell’azienda ceduta in quanto tale obbligo sussisteva unicamente per la SRL cedente. (Trib. Parma n. 525/2017)

L’asserzione formulata nell’atto di citazione e non specificata né sviluppata nel corso dell’intero giudizio, in cuil’attore allega che i beni inclusi nel contratto di cessione d’azienda non sono in condizioni tali da servire all’uso ealla produzione di destinazione, deve ritenersi assolutamente generica e quindi tale da comportare il rigetto dellarelativa domanda di risarcimento del danno, dal momento che la controparte non è stata posta nella condizione didifendersi sul punto.» (Tribunale Milano 27/12/2017);

Il Tribunale di Parma ha respinto le richieste della società cessionaria con le quali chiedeva il risarcimento del dannoper concorrenza sleale direttamente in capo ai soci della società cedente i quali avevano fondato una societàconcorrente. La decisione si base sull’assunto della mancanza di legittimazione passiva dei soci citati in giudizio:mentre infatti l’obbligo di non concorrenza era vigente per la società cedente, i singoli soci non avevano assuntoa nome proprio alcun obbligo di astenersi dallo svolgere attività nel medesimo settore produttivodell’azienda ceduta in quanto tale obbligo sussisteva unicamente per la SRL cedente. (Trib. Parma n. 525/2017)