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    me risulta dai documenti riprodotti con incorporazioneal controricorso di Assicoop - sia stata formata dal me-desimo Ro., sia pure spendendo la sua qualità di "consu-lente assicurativo Assicoop", ovvero che gli assegni peril pagamento delle ingenti somme siano stati intestati aquest'ultimo e siano transitati per conti correnti perso-nali, sottratti all'immediata potestà di vigilanza del pre-ponente, ovvero ancora che non siano state rilasciatecontestualmente al pagamento le polizze stesse), anchein considerazione delle condotte analoghe effettivamen-te conoscibili e della percepibilità della differenza deirelativi elementi costitutivi, per limitare se non eliderei danni poi patiti.In alternativa e cioè per il caso in cui l'art. 2049 c.c.,non possa applicarsi direttamente, ma previa applicazio-ne del concorrente principio dell'apparenza del diritto,gli stessi elementi vanno considerati ai fini della confi-gurabilità di uno dei due requisiti costitutivi della fatti-

    specie e cioè la buona fede incolpevole del terzo, ma al-lora con la ben più accorta e complessiva valutazioneappena indicata; mentre l'ulteriore elemento della ca-renza di colpa in capo all'apparente "padrone" o com-mittente o preponente va valutato in relazione - nongià all'evidente inidoneità di quelli che non hanno fun-zionato, quanto piuttosto - all'idoneità anche soloastratta dei controlli effettivamente predisposti in uncontesto macroeconomico come quello sopra indicatoed alla possibilità di adottare misure ulteriori e diverse,sia pure entro un evidente intrinseco limite di ragione-volezza in rapporto alle circostanze, per prevenire lecondotte devianti dei propri agenti.4.6. La corte territoriale erra quindi nel non applicare,alle domande nei confronti del diretto preponente delsub-agente infedele, il seguente principio di diritto: incaso di condotte lesive di terzi da parte di un agente diun'impresa intermediatrice di prodotti assicurativi al-trui, l'impresa ne risponde ai sensi dell'art. 2049 c.c., sele modalità delle condotte rientrino comunque, anchein senso lato, nelle incombenze dell'agente; in casocontrario, essa ne risponde, in applicazione del princi-pio dell'apparenza del diritto all'elemento dell'occasio-nante necessaria nel paradigma normativo detto, in ca-so di buona fede incolpevole dei terzi e di mancata di-mostrazione dell'adozione delle misure ragionevolmenteidonee, in rapporto alle peculiarità del caso concreto, a

    prevenire le condotte devianti degli agenti. Ne consegue che è scorretta l'esclusione della responsa-bilità in capo ad Assìcoop, come operata dalla corte ter-ritoriale e sulla base delle ragioni da esse esplicitate: edi motivi di ricorso, quanto ai rapporti tra originari attorie quest'ultima, vanno allora accolti.5. - Al contrario, nessun nesso, neppure indiretto, puòin concreto ravvisarsi tra l'attività del Ro. e la Unipol,se non la circostanza, questa si obiettivamente estranea

    a qualunque sfera di responsabilità della seconda, che iprodotti assicurativi offerti sarebbero stati resi proprioda tale Compagnia.5.1. Ora, è proprio l'intrinseca ed istituzionale autono-

    mia dei due rapporti tra assicuratrice ed agente e traquest'ultima ed il sub- agente ad escludere una direttariferibilità dell'attività dell'ultimo alla prima e perfinoalla fornitrice dei prodotti assicurativi finali, salvi casiparticolari.A ben vedere, nella fattispecie gli stessi odierni ricor-renti principali paiono prospettare tali casi particolarisoltanto - se non altro stando al ricorso e non essendo-ne consentite integrazioni, come le ulteriori argomenta-zioni sviluppate nella memoria ai sensi dell'art. 378c.p.c., prive oltretutto di riferimenti agli atti dei giudizidi merito in cui le relative specifiche questioni sarebbe-ro state sottoposte ai giudici di primo e secondo grado -nell'evenienza, desunta da uno stralcio di una deposizio-

    ne di una dipendente della agente sub-preponente, dellacapacità del Ro. di conseguire polizze in nome e perconto di essa.Ma tale unica circostanza, rimasta assai generica e vaga,unitamente alla considerazione dell'istituzionale auto-nomia dei rapporti e della conseguente almeno tenden-ziale estraneità dei controlli sulle attività dei sub-agentida parte dell'assicuratrice, è di per sé intuitivamenteinidonea ad integrare sia quel vincolo che, per quantonon limitato alle ipotesi di subordinazione, può fondarela responsabilità ai sensi dell'art. 2049 c.c., sia i presup-posti per l'operatività del c.d. principio dell'apparenza,che esigono anch'essi e pur sempre un minimo di riferi-

    bilità al contraente rappresentato apparente di una con-dotta colposa.A maggior ragione, la mancanza di quest'ultima escludepure la configurabilità dell'ordinaria responsabilità ex-tracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c..5.2. Nè giova ai ricorrenti principali il richiamo a Cass.10032/12, attesa la diversità della fattispecie da quelladecisa, nella quale - pur riaffermato in generale il prin-cipio dell'applicabilità dell'art. 2049 c.c. ad una fattispe-cie assai simile a quella per cui oggi è causa - era statagià definitivamente ed in concreto accertata la sussi-stenza di quel nesso di occasionalità necessaria e solo sidiscuteva sul contenuto del materiale probatorio relati-

    vo allo stesso materiale versamento delle somme di cuisi chiedeva la restituzione.5.3. Pertanto, così corretta la motivazione della gravatasentenza, nessuna pretesa degli odierni ricorrenti princi-pali può essere riconosciuta fondata nei confronti dellaUnipol, preponente di Assicoop e prospettata fornitricedei prodotti assicurativi spacciati dal Ro., quale agentedella medesima Assicoop.…Omissis…

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    La Corte di legittimità fa un   “passo indietro”sulla responsabilità solidale dell’assicuratore

    per il fatto illecito del sub-agente

    privo del potere di rappresentanza?di Antonio Crusco (*)

    L’evoluzione dell’organizzazione del lavoro all’interno delle imprese, da un lato, e l’esigenza ditutela del terzo, dall’altro, hanno determinato il progressivo cambiamento dell’interpretazionedella responsabilità vicaria contenuta all’art. 2049 c.c. sia da parte della giurisprudenza di meritoche di legittimità le quali, diversamente dal passato, riconoscono maggiori tutele al terzo dan-neggiato. La giurisprudenza, negli ultimi anni, infatti, ha esteso l’ambito di applicazione dellanorma richiamata applicando la responsabilità vicaria anche nei casi in cui si ravvisi la meraagevolazione da parte dell’assicuratore rispetto al danno subito dal terzo con l’inserimento del-l’ausiliario nell’attività della compagnia assicurativa. La Corte di cassazione, con la sentenza incommento, fa un passo indietro rispetto alle precedenti decisioni, escludendo la responsabilità

    solidale dell’assicuratore per il fatto illecito del sub-agente.

    Il caso

    Un sub-agente assicurativo, durante lo svolgi-mento della sua attività professionale, sottoscrivedelle polizze vita a   “premio unico” e a   “tariffa age-volata”  con diversi clienti, chiedendo a ciascunoun pagamento diretto delle stesse, senza provvede-re alla consegna dei relativi titoli. I clienti chehanno sottoscritto tali polizze chiedono, pertanto,

    al tribunale di condannare in solido l’assicuratore,l’agente e il sub-agente, alla consegna delle polizze

    vita sottoscritte, oltre al pagamento delle sommematurate. In alternativa, gli attori chiedono il pa-gamento di quanto necessario al loro riscatto, oltreinteressi e rivalutazione. Costituiti in giudizio l’as-sicuratore e l’agente domandano al giudice di rico-noscere quale unico responsabile delle richiestedelle parti attrici il sub-agente contumace, inquanto quest’ultimo avrebbe agito in piena autono-mia, non essendo soggetto ad alcun potere di con-trollo e di vigilanza da parte della preponente edella sub-preponente citate. Gli attori, inoltre, aisensi dell’art. 183 c.p.c. comma quinto, modificanola domanda, chiedendo al giudice di condannaregli stessi convenuti a restituire gli importi versati atitolo di responsabilità precontrattuale o a titolo diingiustificato arricchimento. In primo e in secondogrado il sub-agente viene condannato a restituirele somme percepite, mentre vengono escluse le re-sponsabilità dell’assicuratore e dell’agente, in quan-to i giudici di merito rilevano la piena autonomiadell’intermediario che ha sottoscritto le polizze.

    Gli appellanti propongono ricorso per la cassa-zione, domandando al Supremo Collegio di ricono-scere la responsabilità solidale dell’agente e dell’as-sicuratore per il fatto illecito del sub-agente, ex  art.2049 c.c. In particolare i ricorrenti ritengono nellaspecie sussistente tanto la rappresentanza apparen-te, considerato che nel caso  de quo   il sub-agentesottoscriveva le polizze in contestazione in nome eper conto dell’assicuratore, quanto il rapporto dioccasionalità necessaria tra il proponente (e sub-proponente) e il preposto, rilevato che il sub-agen-te stipulava polizze vita della compagnia assicurati-va. La Corte di legittimità accoglie parzialmente ilricorso, riconoscendo la responsabilità solidale del-l’agente per il fatto illecito commesso dal sub-agen-te,  ex  art. 2049 c.c. ma esclude la responsabilitàdell’assicuratore, in mancanza di una prova di affi-damento diretto da parte dell’impresa verso l’inter-mediario a stipulare contratti assicurativi per contodella compagnia convenuta.

    Le questioni affrontate dalla Cortedi legittimità

     Nel risolvere la questione relativa alla configura-bilità dell’art. 2049 c.c. e cioè sulla sussistenza o me-no della responsabilità solidale dell’assicuratore edell’agente per il fatto del sub-agente, privo del po-tere di rappresentanza, la Cassazione valuta nellaspecie :1) se e quali effetti il contratto sottoscrittodal sub-agente e da terzi possa avere nei confronti

    (*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla

    valutazione di un referee.

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    dell’assicuratore e dell’agente; 2) se e quando gli as-sicurati possono opporre all’assicuratore ed all’agen-te il proprio ragionevole affidamento, facendo cosìprevalere la situazione apparente rispetto a quella

    effettiva; 3) se e quando la condotta del sub-agenteche ha causato danni a terzi possa essere consideratafonte della responsabilità solidale dell’agente e del-l’assicuratore ai sensi dell’art. 2049 c.c.

    Le questioni indicate, anche se in apparenza risul-tano di facile soluzione, presentano molteplici con-trasti in dottrina e in giurisprudenza (1). Infatti,non può non osservarsi come, in riferimento dell’o-peratività della norma contenuta all’art. 2049 c.c.nei casi di contratti di agenzia e di sub-agenzia, al-cuni in dottrina e in giurisprudenza sostengono chel’assicuratore e l’agente non rispondano dei fatti

    commessi dai soggetti incaricati, privi del potere dirappresentanza, rilevata tanto l’autonomia nell’eser-cizio delle incombenze affidate, quanto l’assenza diun rapporto di subordinazione (2), elementi questiche escluderebbero l’applicazione della responsabili-tà solidale, considerata l’impossibilità di ritenere l’a-gente un commesso dell’impresa assicuratrice, cosìcome richiesto letteralmente dall’art. 2049 c.c. Al-tri, invece, sostengono che l’assicuratore risponde

    dei fatti commessi dall’agente, anche nei casi in cuiquest’ultimo risulti privo del potere di rappresentan-za, purché l’attività illecita tenuta dal preposto siastata agevolata o resa possibile dalle incombenze de-

    mandategli dalla preponente su cui la medesimaaveva la possibilità di esercitare poteri di direttiva edi vigilanza (3). Per quanto riguarda, invece, lo spe-cifico tema in commento della configurabilità dellaresponsabilità solidale dell’assicuratore e dell’agenteper il fatto illecito del sub-agente, se la responsabili-tà solidale dell’agente viene ammessa, in virtù deldiretto incarico affidato dal preponente a favore delsub-agente, dottrina e giurisprudenza maggioritariaescludono che l’assicuratore possa rispondere per ilfatto del sub-agente, in assenza di un incarico diret-to da parte dell’impresa a favore del sub-agente, ai

    sensi dell’art. 2049 c.c. così come ha fatto la senten-

    za in commento (4).

    Il contratto di agenzia e di sub-agenzia

    Prima di analizzare i requisiti della responsabilitàsolidale dell’assicuratore e dell’agente per il fatto il-lecito del sub-agente, appare necessario ricostruire,preliminarmente, gli elementi che caratterizzano i

    (1) Sul tema vedi in dottrina M. Rossetti, in  Commentariodel codice civile, art. 2049 c.c., a cura di U. Carnevali , Torino,2011,162; M.e L. Delli Priscoli,  La giurisprudenza sul codice ci-

    vile, art. 2049 c.c., a cura di C. Ruperto, Milano, 2012, 401;Bartolini,  L’  occasionalità necessaria non tramonta mai: una con-

     ferma sulla responsabilit à della Sim per gli illeciti del promotore,in  Danno e resp.,  2011, 727; Salomoni, Il nesso di occasionalità

     necessaria nella responsabi lità dei padroni e dei committenti , inNuova giur. civ ., 2010, I, 815; D’Adda,  Il nesso di occasionalità

     necessaria tra m ansioni e condotta dannosa del preposto: anco- ra una discutibi le pronuncia della suprema corte,  in Nuova giur.civ ., 2010, I,189; M. Comporti,  Fatti illeciti: le responsabilità og-

     get tive - Art . 204 9-2 053 , Milano, 2009, XVI-458; Bartolini, I preponenti, le occasioni e le necessità dell ’   art. 2409 c.c.  (Nota aCass., sez. III, 12 marzo 2008, n. 6632), in  Danno e resp.,2008, 1219.

    (2) Cfr. Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 2010, n. 3095, in  Foro it ., Rep. 2010, voce Responsabilità civile  , n. 366; Cass. civ.,sez. III, 24 gennaio 2007, n. 1516 «In tema di responsabilitàdei padroni e committenti, ai sensi dell’art. 2049 c.c., con rife-rimento al contratto di agenzia, l’attribuzione all’agente dellafacoltà di riscuotere i premi secondo la previsione dell’art.1744 c.c. presuppone un potere rappresentativo o, comunque,un’indicazione al creditore della persona autorizzata a ricevereil pagamento a norma dell’art. 1188 c.c., che instaura quel rap-porto di commissione idoneo, a norma del suddetto art. 2049c.c., a far sorgere la responsabilità del soggetto che ha confe-rito l’incarico per il fatto illecito compiuto dall’incaricato nell’e-sercizio dell’incombenza affidatagli (nella specie, la supremacorte ha confermato la sentenza della corte di merito che,avendo accertato che l’agente era munito del potere di rappre-sentanza che lo abilitava direttamente alla stipula delle polizzeed alla riscossione dei relativi premi, aveva accolto la doman-da, proposta nei confronti della compagnia di assicurazioni, direstituzione delle somme pagate per una polizza vita stipulatacon l’agente di zona, dichiarata falsa dalla medesima società

    di assicurazioni).» in Foro it , Rep. 2007, voce  Responsabilità ci-

    vile, n. 290; Trib. Treviso, 13 febbraio 2004, in  Rass. giur. lav.Veneto, 2004, 1, 88; Cfr. Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 1995,n. 12945 «L’attività dell’agente, che è un mandatario del pre-

    ponente, costituisce fonte di responsabilità indiretta del man-dante, ai sensi dell’art. 2049 c.c., solo quando l’agente si siaavvalso della sua qualità di rappresentante per consumare l’il-lecito.» in Foro it., Rep. 1995, voce Responsabilità civile, n. 113,Disciplina comm., 1996, 430; App. Milano, 12 novembre 1985«Nell’ambito di un contratto di agenzia, qualora la compagniadi assicurazione preponente conferisca al proprio agente pro-cura per la stipula di contratti di assicurazione, non attribuisceall’agente stesso un generale potere di rappresentanza, maesclusivamente la legittimazione alla conclusione di contrattinel limitato e specifico ramo delle assicurazioni; né possono iterzi sostenere di aver senza colpa confidato in un più ampiopotere di rappresentanza in capo all’agente di assicurazione,qualora questi abbia ecceduto i limiti della procura conferitagli,non essendo il principio dell’apparenza del diritto invocabile inquei casi (quale quello di specie) in cui la legge prescriva spe-ciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controlla-re, con l’ordinaria diligenza, la reale consistenza del potere al-trui.» in Resp. civ ., 1986, 158.

    (3) Cfr. Cass. civ., sez. III, 22 giugno 2007, n. 14578, inGiust. civ ., 2008, I, 1766.

    (4) Sul punto, per maggiori approfondimenti, vedi in dottri-na M. Rossetti,  Il diritto delle assicurazioni ,  Volume I, Padova2011, 626; V. Carbone, Responsabilità ex art. 2049 c.c. per i fat-ti commessi da agenti e subagenti , in questa  Rivista, 2012, 8/9,1016; R.M. Pulvirenti,  Gli agenti assicurativi rispondono per il 

     fatto ille cito del subagente, anche accertato in sede penal e, inVentiquattrore avvocato, 2011, 3, 61; In giurisprudenza si espri-mono favorevolmente alla estensione della responsabilitàex  art. 2049 c.c. nei confronti dell’assicuratore per il fatto illeci-to commesso dai sub-agenti: Cass. civ. sez. III, 19 giugno2012, n. 10032, in  www.leggiditalia.it; App. L’Aquila, 21 gen-naio 2010, in Foro it ., 2010, I, 1946; Trib. Modena 5 novembre

    2010, n.1562, inedita.

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    contratti di agenzia e di sub-agenzia (5) per valuta-re correttamente se, ai sensi dell’art. 2049 c.c., l’as-sicuratore e l’agente possano essere consideratiquali committenti dell’autore materiale del fatto il-

    lecito. Il contratto di agenzia è regolato dal codicecivile dagli artt. 1742 ss. c.c., secondo il quale«una parte assume stabilmente l’incarico di pro-muovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, laconclusione di contratti in una zona determinata».In particolare con la stipula del contratto di agen-zia, per effetto degli artt. 1742 ss. c.c. e 2 comma 1Accordo nazionale agenti, l’agente assume nei con-fronti della preponente tanto l’obbligo principaledi promuovere la conclusione di contratti assicura-tivi (6), quanto l’impegno di gestire e tenere lacontabilità dei contratti sottoscritti dalla sua agen-

    zia, mentre l’impresa preponente assume l

    ’impegno

    principale di conferire all’agente il pagamento del-la provvigione in corrispondenza della prestazionecompiuta da quest’ultimo. L’agente, oltre all’obbli-go precisato, assume su di sé altri obblighi accesso-ri, tra cui quello di osservare le direttive impostedalla preponente, anche se quest’ultima può eserci-tare tale potere nel rispetto del limite dell’autono-mia dell’agente, così come previsto dalle normeche regolano il contratto di agenzia, visto che, al-trimenti, il rapporto di agenzia si trasformerebbe inun rapporto di lavoro subordinato. Il contratto di

    subagenzia, invece, in assenza di esplicita previsio-ne normativa che regoli tale rapporto, secondo lagiurisprudenza e la dottrina, è disciplinato analogi-camente dalle norme del codice civile relative alcontratto di agenzia, con l’eccezione però che icontratti stipulati dal sub-agente abbiano effetti so-lo nei confronti dell’agente. Infatti, la Corte di le-gittimità sostiene che seppure «le due fattispecienegoziali hanno contenuto sostanzialmente identi-co, si differenziano nettamente con riguardo allapersona del preponente, che, nel contratto di agen-zia, è l’impresa, mentre in quello di subagenzia èl’agente; la subagenzia costituisce, quindi, una par-ticolare fattispecie di contratto derivato (o subcon-

    tratto), unilateralmente e funzionalmente collegatoal contratto principale di agenzia, che ne costitui-sce il necessario presupposto» (7). Pertanto si puòcorrettamente affermare che, nei limiti consentiti

    (o imposti) dal collegamento funzionale, il contrat-to di sub-agenzia viene regolato dalle norme previ-ste agli artt. 1742-1753 c.c.

    Orbene, per quanto concerne il conferimentodel potere di rappresentanza (8), ex  art. 1903 c.c.,sia per quanto riguarda l’agente che il sub-agente siintende attribuita la relativa procura solo nei casiin cui le parti lo prevedano espressamente, attesoche, in base al combinato disposto degli artt. 1903,comma 1 c.c., e 1752, non scaturisce in automaticoil riconoscimento del potere di rappresentanza dal-la stipula del contratto di agenzia o di sub-agenzia.

    Da tali premesse emerge chiaramente come riguar-do alla responsabilità vicaria dell’assicuratore, tan-to in riferimento al fatto illecito dell’agente, quan-to al fatto illecito del sub-agente, privi entrambidel potere di rappresentanza, ci siano diversi pro-blemi interpretativi sull’applicabilità dell’art. 2049c.c.

    Infatti, in assenza dell’estensione automatica de-gli effetti prodotti dagli atti compiuti dal rappre-sentante nella sfera giuridica del rappresentato,  exart. 1388 c.c., dottrina e giurisprudenza si dividonosull’applicabilità dell’art. 2049 c.c., rilevata l’auto-

    nomia dell’agente e del sub-agente nell

    ’eserciziodelle incombenze affidategli dalla preponente. Non

    solo, la problematica in esame risulta ancora piùcomplessa se si considera che tra l’assicuratore e ilsub-agente non c’è alcun rapporto contrattuale.

    È ravvisabile la rappresentanza apparentedel sub-agente verso l’assicuratoree nei confronti dell’agente?

    Una volta chiarite quali siano le caratteristichegenerali dei contratti di agenzia e di subagenzia,occorre ora valutare se, nella specie, sia configura-bile la responsabilità solidale dell’agente e dell’assi-

    (5) Per maggiori approfondimenti v. M. Rossetti,  op cit .,547 e ss.; A. Baldassarri,  Il contratto di agenzia e la mediazione,Milano, 2013; G. Rosamarì Simoncini,  Il preponente deve di-

     mostrare i limiti del contratto di agenzia  (Nota a Cass. civ., sez.II, 27 settembre 2012, n. 16432), in  Lav. giur ., 2013, 718; F.Toffoletto,  Il contratto di agenzia, Milano, 2012; P.Corrias, Con-tratto di agenzia o contratti di agenzia? Alcuni spunti di riflessio-

     ne, in  Resp. civ ., 2012, 8; E. Piras,  Il contratto di agenzia assicu- rativa, in Resp. civ ., 2011, 2608; S. Pezzini,  Panoramica sul con-tratto di agenzia nazionale, internazionale e comunitario: linee

     guida per un’  efficace tutela del preponente, in  Il Civilista, 2011,6, inserto; V. Kurkdjian,   Il termine del contratto di agenzia nel-

     l ’  Unione europea, in  Fiscalità & commercio internaz., 2011, 11,

    22; A. La Torre,  Le assicurazioni - L’   assicurazione nei codici - Le

     assicurazion i obbligatorie - L’   intermediaz ione assicurativa , II ed.ampliata e aggiornata, Milano, 2007.

    (6) Per maggiori approfondimenti v. G. Scalfi, voce  Assicu- razi one (Contra tto di)  i n   Dig. disc. priv. Sez. comm., Torino,1987, 333 e ss.; L. Buttaro, voce  Assicurazione (Contratto di)  inEnc. dir., Milano, 1958, 455 e ss.; Vivante,   Il contratto di assicu-

     razione, I, 1884; G. Alpa ,  Le assicurazioni private, in  Giurisp. si- stematica, Torino, 2006.

    (7) Cass. civ., sez. III, 6 agosto 2004, n. 15190 in   foro it.,Rep. 2004 ,  voce Agenzia,  n. 22. In dottrina v.  Contratti di finan-

     ziamento bancario, di investimento, assicurativi e derivati , a curadi L. Acciari , M. Bragantini, D. Braghini, E. Grippo, P. Iemma,M. Zaccagnini, Milano, 2012, 597.

    (8) Cfr. M. Rossetti, op cit ., 597.

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    curatore per il fatto illecito del sub-agente. Risultanecessario quindi verificare se il sub-agente possaessere qualificato come rappresentante apparentedelle preponenti, oppure se il sub-agente possa

    considerarsi quale   “commesso” delle stesse per l’in-serimento nell’attività d’impresa della compagniaassicurativa, ex  art. 2049 c.c.

    Il nostro ordinamento non prevede alcuna nor-ma speciale che regoli la responsabilità dell’assicu-ratore per illeciti commessi dall’agente. Infatti,l’art. 119 del codice delle assicurazioni, norma chedisciplina specificamente la responsabilità dell’assi-curatore per il fatto degli intermediari, non richia-ma gli intermediari iscritti nella sezione   “A” del re-gistro, escludendo così che le ipotesi di responsabi-lità dell’assicuratore per il fatto commesso dagli

    agenti siano disciplinate dal codice delle assicura-zioni (9). Tale scelta del legislatore ha comportatoche l’interprete, per valutare se sussista o meno laresponsabilità solidale dell’assicuratore per fattidannosi determinati dai propri agenti e sub-agenti,debba applicare le norme generali contenute agliartt. 1228 e 2049 c.c. (10).

    Le norme citate per essere applicate in concretoimpongono entrambe all’interprete di verificare senella fattispecie sia possibile ravvisare tanto unrapporto di preposizione tra l’ausiliario e l’impresapreponente, quanto l’esistenza di una relazione

    causale tra il danno e l’

    esercizio dell’

    attività affida-te all’ausiliario stesso (11). Si configura pertanto incapo all’impresa una responsabilità solidale da ina-dempimento, ex  art. 1228 c.c., quando il fatto dan-noso compiuto dall’ausiliario si verifichi in occasio-ne di un rapporto diretto tra l ’impresa preponentee il terzo danneggiato, generato dalla stipula di uncontratto valido ed efficace tra le parti. In partico-lare, in questi casi, l’impresa avvalendosi nell’ese-

    cuzione della prestazione dovuta dell’opera dell’au-siliario che in tale occasione determina il verificar-si del danno patito dal danneggiato, risponde deldanno secondo i principi previsti dall’art. 1218 c.c.

    Il terzo danneggiato, in tal caso, potrà usufruire deivantaggi previsti dall’art. 1218 c.c. che, in tema dionere probatorio e di prescrizione, conferisce all’at-tore maggiori benefici rispetto all’azione aquiliana,ex art. 2043 c.c. (12).Diversamente, si configura laresponsabilità dei padroni e committenti,  ex  art.2049 c.c., quando il danneggiato, non avendo al-cun rapporto contrattuale diretto con l’impresapreponente, subisca danni a causa del fatto illecitocommesso dal preposto che, ad esempio, ha sotto-scritto un contratto nullo, o ha invitato i terzi acontrarre senza addivenire alla stipula di un nego-

    zio valido ed efficace. In queste ipotesi il danneg-giato, da un lato, deve dimostrare in giudizio la re-sponsabilità aquiliana del preposto,  ex  art. 2043c.c., quale autore del fatto illecito provando la col-pa dello stesso, dall’altro, lo stesso danneggiato do-vrà provare la responsabilità oggettiva della prepo-nente, ai sensi dell’art. 2049 c.c. (13).Nel caso dequo   l’interprete deve inquadrare la fattispecie inesame secondo gli schemi dell’art. 2049 c.c., inquanto l’agente e l’assicuratore sono coinvolti soloindirettamente per il fatto illecito commesso dal-l’intermediario che, nella specie, ha stipulato il

    contratto con i terzi in modo del tutto autonomorispetto alle preponenti. Rilevata quindi la normadi riferimento, l’interprete deve verificare se l’auto-re del fatto illecito abbia agito come falso rappre-sentante o come un semplice   “preposto” per stabili-re se il fatto sia comunque attribuibile all’assicura-tore e all’agente che rispondono oggettivamentedel fatto illecito (14). Ci si chiede in particolare seil sub-agente abbia agito in virtù del conferimento

    (9) Cfr. M. Rossetti, op. cit., 588 e ss.(10) Sul punto vedi Breccia,  Le obbligazioni , in   Trattato Iudi-

    ca-Zatti , Milano 1991, 614: «nel caso della responsabilità con-trattuale il creditore vanta un titolo che pone fin dall’origine acarico del debitore le conseguenze dell’inadempimento del-l’obbligazione per il fatto doloso o colposo degli ausiliari. Difat-ti, come si è premesso, l’ausiliario si atteggia quale strumentoimpiegato dal debitore al fine di attuare l’obbligo che fa caricoa quest’ultimo; del dolo e della colpa del sostituto del debitorerisponde come di un   “fatto proprio”: le conseguenze dei com-portamenti delle persone che hanno collaborato con lui gli so-no imputabili così come gli sarebbero imputabili le conseguen-ze di una personale e diretta inesecuzione dell’obbligo. Nel ca-so della responsabilità per fatto illecito, la giustificazione dellaresponsabilità del datore di lavoro si rinviene nel   “rapporto didipendenza” che l’autore del fatto illecito ha nei suoi confronti.Tale è il fatto oggettivo che, insieme con l’evento dannoso in-giusto, comporta l’imputazione dell’obbligazione risarcitoria:non già la decisione del soggetto di servirsi di altri nell’adempi-mento di una prestazione, le cui conseguenze negative sono

    già contrattualmente ascrivibili al debitore in quanto tale».

    (11) Sul punto vedi V. Carbone, in  La giurisprudenza sul co-dice civile, a cura di C. Ruperto, Milano, 2012, 607: «l’art.1228, in tema di responsabilità del debitore per fatto degli au-siliari, estende all’ambito contrattuale la disciplina contenutaagli artt. 2048 e 2049. La norma postula, per la sua concretaapplicabilità, l’esistenza di un danno causato dal fatto dell’au-siliario, l’esistenza di un rapporto tra ausiliario e committente(cosiddetto rapporto di preposizione), l’esistenza, infine, di unarelazione di causalità ( rectius,  di occasionalità necessaria) tra ildanno e l’esercizio delle incombenze dell’ausiliario».

    (12) L’azione aquiliana, ai sensi dell’art. 2043, diversamentedall’azione da inadempimento fa gravare sul danneggiato l ’o-nere probatorio e riduce i tempi di prescrizione da dieci anni acinque anni.

    (13) La responsabilità oggettiva del padrone o committenteprevista dall’art. 2049 c.c. presuppone l’accertamento del fattoillecito del preposto, quale responsabile diretto del danno pati-to dal danneggiato, secondo i criteri dell’art. 2043 c.c.

    (14) Cfr. G. Alpa, La responsabilità oggettiva, in  Contratto e impres a, 2005, 4; G. Liace,  Responsabilità oggettiva della Sim

     per illecito del promotore finanziar io   (Nota a Trib. Mantova, 13

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    effettivo o apparente del potere di rappresentanza,visto che nel contratto di agenzia (15) l’agente e ilsubagente agiscono in via del tutto autonoma ri-spetto all’assicuratore.

    L’interprete deve valutare, quindi, se il negoziostipulato da terzi e dal sub-agente produca effettinei confronti dell’assicuratore e dell’agente e l’in-dagine si concentrerà, tanto sulla esistenza o menodel potere effettivo di rappresentanza dell’autoredel fatto illecito e, in caso di esito negativo, sullaeventuale ratifica dei contratti sottoscritti da partedell’assicuratore, quanto sulla valutazione della esi-stenza dell’apparenza della rappresentanza. L’analisirisulta essenziale, in quanto è pacifico in dottrina ein giurisprudenza (16) che in caso di rappresentan-za o, di apparenza della stessa, è ammissibile la re-

    sponsabilità solidale del rappresentato per un fattocommesso dal rappresentante  ex  2049 c.c. per lacommissione di un fatto illecito.

    Orbene, siccome nella fattispecie  de qua  non ri-sulta che l’assicuratore e l’agente abbiano attribuitoal sub-agente alcun potere di rappresentanza, nél’esistenza di una eventuale ratifica del contratto,appare evidente come l’interprete debba valutare,anzitutto, se sussistano nella specie tutti gli ele-menti richiesti dall’ordinamento per ravvisare l’ap-parenza della rappresentanza, atteso che, altrimen-ti, si dovrà affrontare il tema dell’esistenza della

    preposizione, oltre che della relazione causale tral’illecito e l’incombenza affidata dall’assicuratoreper ravvisare responsabilità vicaria dell’assicuratoree dell’agente.

    Rilevata quindi la necessità di valutare l’esisten-za dell’apparenza della rappresentanza per ravvisare

    la responsabilità vicaria dell’assicuratore e dell’a-gente, occorre ora ripercorrere l’elaborazione delprincipio generale di apparenza (17) compiuto dal-la giurisprudenza e dalla dottrina che hanno soste-

    nuto come, secondo l’attuale elaborazione giuridicadel principio dell’apparenza in tema di falsa rappre-sentanza (18), ricavabile dal combinato dispostodegli artt. 534, 1159, 1189 comma 1, 1729, 1835,2384 comma 2 c.c., il terzo possa opporre al falsorappresentato gli effetti del contratto se nella spe-cie: a) esista una situazione di rappresentanza soloapparente; b) tale situazione sia stata colposamentecreata dalla persona che appare essere il rappresen-tato; c) il terzo abbia confidato, in buona fede e inassenza di colpa, nella effettiva sussistenza del po-tere rappresentativo in capo al falso rappresentan-

    te.In virtù di tali principi, potrebbe ritenersi realiz-

    zata, nella specie, l’ipotesi di apparenza della rap-presentanza. Infatti, se da un lato potrebbe ritener-si che gli assicurati abbiano, in buona fede, scusa-bilmente confidato sull’esistenza di una rappresen-tanza solo apparente, e che l’assicuratore abbia col-posamente dato un contribuito alla creazione dellasituazione di apparenza, poiché il sub-agente, nellostipulare le polizze contestate, ha utilizzato i modu-li della compagnia; tale soluzione non è condivisada una parte della giurisprudenza. Infatti, alcuni in

    giurisprudenza escludono l’applicabilità del princi-pio dell’apparenza del diritto (19) sul rilievo che,siccome ai sensi dell’art. 1903 comma 1, c.c., laprocura rilasciata agli agenti ed ai sub-agenti di as-sicurazione è assoggetta alla forma pubblicitariadella pubblicazione nel registro delle imprese, allo-

    ottobre 2003), in Danno e resp., 2004, 297; M. Sferrazza, La re- sponsabilità oggettiva delle società di calcio, in  Resp. civ ., 2008,2154. Bartolini,  op cit., in  Danno e resp., 2008, 1219; M. Com-porti,  op. cit., 2009, XVI-458; Trimarchi, Rischio e responsabilitàoggettiva, Milano, 1961, 57 e ss.; Scognamiglio, voce  Respon-

     sabilità per fatto altrui , in  Noviss. dig. it., XV, Torino, 1968,691 ess.

    (15) Cfr. Cass. civ., sez. III, 6 agosto 2004, n. 15190, in  foro it., Rep. 2004 , voce Agenzia, n. 22.

    (16) Cfr. Cass. civ., sez. III, 18 maggio 2000, n. 6461, in  Riv. giur. circolaz. e trasp., 2000, 940,  Assicurazioni , 2000, II, 2, 283,con nota di M. Rossetti

    (17) In giurisprudenza cfr. Cass. civ., sez. II, 22 luglio 2010,n. 17243, in  Contratti , 2011, 235, con nota di Angiuli, in  Foro

     pad ., 2011, I, 365; Cass. civ., sez. III, 15 marzo 2006, n. 5677,in  Dir. e giustizia, 2006, 16, 19, con nota di Infante, in  Resp. e

     risarcimen to, 2006, 5, 36, con nota di Cerruti, Cass. civ., sez.III, 12 gennaio 2006, n. 408, in  Mass., 2006, 32,  Giust. civ .,2006, I, 1490; Cass. civ., sez. III, 26 maggio 2004, n. 10133, inForo. it ,  Re p  2004, voce  Danni civili , n. 161. In dottrina cfr. F.Galgano,  Sul principio generale dell ’   appa renz a del dir itt o,  i nContratto e impr ., 2009, 1137, M. Rossetti,  Rappresentanza del-

     l ’   assicuratore e principio dell ’   apparenza, in  Resp. civ ., 2002, 34;

    E. Rajneri,   Il principio dell ’   apparenza giuridic a, in  Rass. dir. civ .,

    1997, 311; C. Tranquillo,  Fondamento, limiti e tendenze del  principio di apparenza in materia di rappresent anza, in  Giur. it .,1996, IV, 426.

    (18) Cfr. M. Tammaro, Apparenza del diritto e contratto con-cluso dal  falsus procurator, in  Obbligazione e contratti , 2012, 3.

    (19) Cfr. Cass. civ., sez. I, 3 novembre 1998, n. 10978 «Laprocura rilasciata agli agenti (ed ai subagenti) di assicurazioneè assoggettata alla forma pubblicitaria della pubblicazione nelregistro delle imprese; la previsione di tale regime si desumedalla formulazione dell’art. 1903, comma 1, c.c.; ed infatti, purfacendo la predetta norma generico riferimento alla pubblica-zione della procura «nelle forme richieste dalla legge», deve ri-tenersi, in assenza di altre norme che regolino la pubblicazionedella procura di cui si tratta, che il rinvio operato dal citato art.1903 riguardi solo le modalità procedurali della pubblicazione,che, tenuto conto della natura del soggetto rappresentato,vanno identificate in quelle previste in via generale per gli im-prenditori commerciali dagli artt. 2188 ss. c.c.; ne consegueche il terzo che abbia omesso di verificare l’esistenza e la por-tata della attribuzione dei poteri in questione non può invocareil principio dell’affidamento facendo valere una incolpevoleaspettativa di fronte all’apparenza del diritto» in Assicurazioni ,1999, II, 2, 116.

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    ra ne consegue, inevitabilmente, che i terzi, aven-do la facoltà di poter controllare l’attribuzione omeno del potere di rappresentanza in favore del-l’assicurata, non possono opporre per assenza di

    colpa l’apparenza della rappresentanza, avendo glistessi l’onere di controllare diligentemente il regi-stro delle imprese.

    Ad avviso di chi scrive, però, chi sostiene la tesisopra precisata non considera che, in tema di rap-presentanza, la regola generale contenuta all’art.1393 c.c. dispone che l’ipotesi di falsa rappresen-tanza possa verificarsi anche quando il terzo noncontrolli l’atto che giustifichi i poteri del rappre-sentante. Infatti, se è vero che il terzo può chiederesempre al rappresentato di giustificare i propri po-teri, esibendo l’atto da cui si evince il conferimen-

    to di tale potere da parte del rappresentato, è al-trettanto vero che tale diritto concesso al terzo co-stituisce una facoltà e non un obbligo per il terzo,considerato che, altrimenti, verrebbe esclusa in as-soluto l’operatività della regola generale dell’appa-renza della rappresentanza, travolgendo anche i ne-gozi diversi da quello dell’agenzia.

    In buona sostanza, nei casi in cui la rappresen-tanza risulti da atto scritto, se il terzo richieda unacopia firmata dal rappresentane, egli esercita unafacoltà (20), atteso che, l’ordinamento non confi-gura tale comportamento come l’adempimento di

    un onere (21) o di un obbligo (22) che consenta alrappresentante di precostituirsi tanto la prova del-l’esistenza della rappresentanza, quanto l’oggettodei relativi poteri. La colpa del soggetto che confi-di nella situazione di apparenza non si integraautomaticamente per la mancata richiesta di giusti-ficazione dei poteri del rappresentante, come chia-risce altra parte della giurisprudenza, in quanto, co-me già detto, il terzo ha soltanto la facoltà, e nonanche l’obbligo, di controllare i poteri di chi agiscein rappresentanza di altro soggetto. Di conseguen-za, se si verifica in concreto che il rappresentatoutilizzi le polizze assicurative dell’impresa assicura-tiva, così come è accaduto nella fattispecie, il terzopuò astenersi dal chiedere al rappresentante di giu-stificare i propri poteri, in quanto in questi casi lostesso non ha ragione di dubitare dell’esistenza dei

    poteri di rappresentanza del soggetto che sostienedi agire in nome e per conto dell’assicuratore.

     Nella specie, pertanto, sempre ad avviso di chiscrive, bene ha fatto la Corte di legittimità ad ade-

    rire a questo secondo orientamento nel riconoscerela responsabilità solidale dell’agente per il fatto il-lecito del sub-agente, ritenendo, nella specie, esi-stente la situazione della incolpevole convinzionedei terzi circa la presenza dell’apparente rappresen-tanza dell’agente (23). Infatti, nella ipotesi de qua,i terzi sono caduti nell’errore di ritenere che il sub-agente avesse ricevuto il conferimento del poteredi rappresentanza da parte dell’agente per la stipuladelle polizze vita, rilevato che l’autore del fatto il-lecito aveva comunque stipulato un contratto diagenzia con quest’ultimo, generando nei terzi la

    convinzione del conferimento del potere di rappre-sentanza così come aveva fatto intendere il sub-agente. La Corte di legittimità non giunge ad ana-loga conclusione per quanto riguarda la responsabi-lità solidale dell’assicuratore, non valutando chenella fattispecie la compagnia assicurativa aveva difatto il controllo dell’agenzia e quindi dell’operatodei collaboratori dell’agente incaricato.

    Il criterio dell’occasionalità necessaria e laconfigurabilità della responsabilità solidaledella compagnia assicurativa

    La sentenza in commento esclude la responsabi-lità solidale dell’assicuratore,  ex  art. 2049 c.c., rite-nendo, nella specie, non soltanto che non vi sianoelementi per ritenere sussistente l’apparenza dellarappresentanza dell’assicuratore, ma che non risul-tino neanche, allo stato, elementi che possano farritenere comunque la compagnia assicurativa   “pa-drone o committente” del sub-agente che ha com-piuto il fatto illecito lamentato.

    Tale valutazione della Corte di legittimità sifonda sul fatto che l’operato del sub-agente non sa-rebbe riferibile all’assicuratore perché tra la compa-gnia e il sub-agente non risulta in essere alcun rap-porto contrattuale. L’assunto della sentenza incommento, seppure condiviso dalla prevalente dot-trina (24), non risulta unanimemente condiviso

    (20) Cfr. Trib. Genova, 3 aprile 1990, in  Foro pad ., 1990, I,321,  Assicurazioni , 1991, II, 2, 27.

    (21) Vedi Carresi,  Sul regime giuridico dei negozi unilaterali  posti in essere dal falsus procurator   (nota a Cass. civ. 4 dicem-bre 1950, n. 2673), in   Giur. completa Cass. civ ., 1950, spec.1069.

    (22) Cass. civ., sez. II, 13 agosto 2004, n. 15743, in  Foro it .,2004, I, 3318.

    (23) R.M. Pulvirenti,  Gli agenti assicurativi rispondono per il 

     fatto illecit o del suba gent e, anch e acce rtat o in sede pena le,  a

    cura di R.M. Pulvirenti, in  Ventiquattrore avvocato, 2011, 3, 61(24) Cfr. L. Acciari , M. Bragantini , D. Braghini, E. Grippo,

    P. Iemma , M. Zaccagnini,  op. cit ., 600; M. Rossetti ,  op. cit .,627. Infatti, Rossetti, in particolare, nel valutare la sussistenzao meno della responsabilità dell’assicuratore per il fatto delsub-agente sostiene che: «la mancanza di incarichi diretti tral’assicuratore e il sub-agente esclude la configurabilità di unaresponsabilità ex art. 2049 c.c. del primo per il fatto del secon-do».

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    dalla giurisprudenza di merito e di legittimità (25).Infatti, se in base ai principi generali vigenti in te-ma di responsabilità indiretta per fatto altrui si ècostantemente affermato che la responsabilità del

    preponente ex  art. 2049 c.c. si configura quandol’agente risulti semplicemente inserito nell’impresa,senza che assumano rilievo né la continuità dell’in-carico affidatogli, né l’esistenza di un rapporto dilavoro subordinato, ritenendo sufficiente che ilcomportamento illecito del preposto sia stato age-volato o reso possibile dalle incombenze a lui de-mandate dall’imprenditore e che il commesso abbiasvolto la sua attività sotto il controllo del primo,allora appare discutibile che, nella specie, la Corteabbia dato corretto seguito a tale principio.

    Tale affermazione viene confermata da diverse

    pronunce in materia di assicurazione, le quali, sep-pur riguardanti la responsabilità solidale della com-pagnia assicurativa per il fatto illecito dell’agentenon munito dei poteri rappresentativi, ha statuitoche: «Sussiste la responsabilità ex art. 2049 c.c.della compagnia assicurativa per l’attività posta inessere dall’agente, ancorché privo del potere dirappresentanza, che sia stata agevolata o resa possi-bile dalle incombenze demandategli e su cui la me-desima aveva la possibilità di esercitare poteri didirettiva e di vigilanza. (Principio affermato con ri-ferimento a polizze assicurative sulla vita stipulateda agente - con rilascio di attestazione di coperturaprovvisoria, incasso del premio, successiva conse-gna di ricevuta e della polizza definitiva - di cui lacompagnia assicuratrice preponente si era successi-vamente chiamata all’oscuro, negando la sussisten-za del rapporto contrattuale)» (26).

    Da ciò alcuni in giurisprudenza ne hanno dedot-to che vada ravvisata la responsabilità solidale del-l’assicuratore e dell’agente per l’attività illecita delsub-agente privo del potere di rappresentanza,quando quest’ultimo, nell’ambito dell’incarico dipromuovere la conclusione dei contratti di assicu-razione, ha fatto sottoscrivere tali contratti ai terzi

    procedendo alla riscossione delle somme da que-st’ultimi versati, così come è accaduto nella fatti-specie in commento. In questi casi, infatti, appareevidente, quantomeno, il nesso di occasionalità ne-cessaria tra il fatto illecito del sub-agente e l ’eserci-

    zio delle mansioni a lui affidate che hanno resopossibile ed agevolato il comportamento produtti-vo di danno, non rilevando che tale comportamen-to abbia superato il limite delle mansioni stesse.

    Quanto poi ai caratteri del rapporto di preposi-zione, se nei confronti dell’agente è ravvisabile unrapporto contrattuale diretto con potere di control-lo, nei confronti della compagnia assicurativa èravvisabile l’inserimento del sub-agente nella strut-tura organizzativa dell’impresa di assicurazione, inquanto dai fatti processuali è emerso che l’impresaassicurativa: 1) forniva alla preponente, diretta-mente o indirettamente, i propri moduli per sotto-scrivere le polizze; 2) consentiva al sub-agente dispendere illegittimamente il proprio nome; 3)autorizzava il sub-agente all’accesso informatico ai

    propri  database per la stipula delle polizze intestatealla predetta compagnia.

    Conclusioni

    L’evoluzione interpretativa delle norme che re-golano la responsabilità civile hanno profonda-mento mutato, negli ultimi decenni, i criteri di in-dividuazione della risarcibilità del danno. Infatti,appare indubbio che oggi il sistema non consideripiù la responsabilità civile come strumento di pu-nizione del danneggiante per la commissione di unfatto illecito da sanzionare con il risarcimento, macome sistema volto a riparare le conseguenze ingiu-ste subite dal danneggiato per il fatto dannosocommesso dall’autore dell’illecito (27). Da ciò ne èconseguito che, progressivamente, la giurisprudenzaha ampliato le ipotesi di configurabilità di respon-sabilità risarcitoria, sia sotto un profilo oggettivoche soggettivo. La giurisprudenza, infatti, riguardol’accertamento del nesso causale, ha superato l’o-rientamento secondo cui anche nel civile sarebbeoperante la regola della certezza circa la relazionetra l’azione o l’omissione dell’agente e il danno pa-tito dal danneggiato, affermando come in materia

    civile, vige la regola meno rigida della preponde-ranza dell’evidenza o del «più probabile che non»,e non quella che opera nel processo penale «oltreil ragionevole dubbio» (28). Non solo, in riferi-mento alla colpevolezza del soggetto imputabile, la

    (25) Cfr. sul puto Cass. civ. sez. III, 19 giugno 2012, n.10032, op. cit .; App. L’Aquila, 21 gennaio 2010,op. cit.; Trib.Modena 5 novembre 2010, n.1562,  op. cit.

    (26) Cass. civ., sez. III, 22 giugno 2007, n. 14578, in  Giust.civ ., 2008, I, 1766.

    (27) Per un approfondimento, vedi sul punto S. Rodotà,  Il  problema della responsa bilità civile , Milano, 1964; V. Carbone,I l fatto dannoso nella responsabilità civile, Napoli, 1969;

    P.G.Monateri , La respon sabili tà civile, Torino, 1998; V. Carbo-

    ne,  Le nuove frontiere della responsabilità precontrattuale dellaP.A., in questa Rivista, 2012, 5, 680.

    (28) Cfr. tra le tante Cass. civ., sez. III, 21 luglio 2011, n.15991, in questa  Rivista, 2011, 12, 1672, con nota di Bona; inDanno e resp., 2012, 149, con nota di Nocco,  i vi , 2012, 507,con nota di Zorzit e  ivi , 2013, 642, con nota di Tassone; in  Re-

     sponsabi lità civile, 2012, 16, con nota di Pellegrino; in  Giur. it .,2012, 1299, con nota di Chiarini; in Resp. civ ., 2011, 2496, con

    nota di Miotto; in  Nuova giur. civ., 2012, I, 180, con nota di Pu-

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    giurisprudenza ha anche superato l’idea della ne-cessità di ravvisare la colpa del responsabile, so-prattutto riguardo al caso previsto dall ’art. 2049c.c. (29). La dottrina, aderendo all’antico brocardo

    latino secondo cui  cuius commoda eius et incommo-da, ha sostenuto come l’imprenditore debba rispon-dere del danno da cui trae vantaggio, senza chel’interprete debba indagare su una eventuale  culpain eligendo  o in  vigilando  sull’operato dell’incarica-to (30).

    Sulla scia di tale nuova funzione della responsa-bilità civile, la giurisprudenza di legittimità avevaaffermato, precedentemente alla sentenza in com-mento, come l'evoluzione dei rapporti tra le impre-se e i consumatori, da un lato, e lo sviluppo dinuove forme di collaborazione all’interno delle im-

    prese, dall’altro, avevano indotto la giurisprudenzaad ampliare il novero dei casi in cui applicare l'art.

    2049 c.c. (31). Tale evoluzione interpretativa del-l’art. 2049 c.c. derivava dalla necessità di bilancia-re le esigenze di tutela del terzo con quelle dell'im-prenditore nelle ipotesi in cui il prestatore di lavo-ro o di opera avesse larghi margini di autonomia,qual è il caso del contratto di agenzia e di sub-agenzia. Tale situazione aveva portato la Corte afar prevalere le esigenze di tutela del terzo, inquanto si era precisato come fosse sempre l'impren-ditore a scegliere i collaboratori cui affidare attivitàriconducibili alla propria e come fosse sempre lostesso imprenditore ad avere l’onere di vigilare sul-l’operato dei propri incaricati. Si precisava, inoltre,come rientrasse sempre nelle facoltà dell’assicura-tore verificare il comportamento dei propri colla-boratori, qualsivoglia sia il titolo della collaborazio-ne, quale obbligo di tutela per i terzi. Tali ragionihanno portato la giurisprudenza a riconoscere suffi-ciente il principio dell’occasionalità necessaria (32)per ravvisare la responsabilità vicaria di cui all’art.2049 c.c., superando tanto il principio per cui fossenecessario considerare il nesso di causalità tra l'o-pera dell'ausiliario e l'obbligo del debitore (33),

    quanto quello che imponeva di rilevare la sussi-stenza di un rapporto di subordinazione tra l'autoredell'illecito e il proprio datore di lavoro , oltre che

    il collegamento dell'illecito stesso con le mansionisvolte dal dipendente (34). Infatti, la Corte ha so-stenuto espressamente che: «ai fini dell'applicabili-tà dell'art. 2049 c.c., è sufficiente un rapporto di

    occasionalità necessaria, nel senso che l'incomben-za disimpegnata abbia determinato una situazionetale da agevolare o rendere possibile il fatto illecitoe l'evento dannoso, anche se il dipendente abbiaoperato oltre i limiti delle sue incombenze, purchésempre nell'ambito dell'incarico affidatogli, così danon configurare una condotta del tutto estranea alrapporto di lavoro».

    Pertanto, se l’evoluzione interpretativa dell’art.2049 c.c. va verso l’estensione di tale principio, co-me ha confermato la stessa Corte in un recenteprecedente (35), riconoscendo la responsabilità so-

    lidale dell’assicuratore per il fatto illecito del suba-gente, in quanto quest’ultimo avrebbe utilizzato

    prodotti assicurativi della compagnia, risulta evi-dente come la Corte, con la sentenza in commen-to, abbia fatto un passo indietro rispetto ai recentiprecedenti.

    Infatti nella fattispecie de qua i giudici di meritoe di legittimità, riguardo alla responsabilità vicariadell’assicuratore, avrebbero dovuto dare maggiorerilevanza tanto al fatto che il sub-agente abbia uti-lizzato i moduli delle polizze assicurative della com-pagnia, quanto alla circostanza che il sub-agenteabbia speso il nome della stessa impresa, generandocomunque un incolpevole affidamento da parte deiterzi sull’affidabilità dell’assicuratore e sull’inseri-mento nell’attività d’impresa del sub-agente. Sulpunto appare, infine, rilevante considerare che l’e-stensione della responsabilità nei confronti dell’as-sicuratore non è impedita neanche dalla naturadell’oggetto della prestazione compiuta dai sub-agenti. Infatti, se le imprese assicurative possonosempre prevedere quando l’agente si avvalga dell’o-pera di sub-agenti per la stipula di contratti assicu-rativi, attività fungibile e quindi attribuibile a terziincaricati, in relazione alle competenze affidategli,

    le stesse hanno quindi anche l’obbligo di controlla-re l’operato dei sub-agenti, non potendo dichiararsiestranee all’attività dei sub-agenti.

    cella; in  Dir. famiglia, 2012, 576; in  Giur. it ., 2013, 1803, connota di Tassone; in Giust. civ ., 2013, I, 1537.

    (29) In giurisprudenza sul punto vedi Cass. civ., sez. III, 16marzo 2010, n. 6325, in  Resp. civ ., 2010, 1273, con nota di DeFazio; in Danno e resp., 2010,1033,con nota di Pastore; in  Giur.

     it ., 2011, 809, con nota di Rispoli; in  Giust. civ ., 2011, I, 2423.(30) Sul punto v. M. Franzoni,  Dei fatti illeciti , in   Comm.

    Scialoja-Branca , Bologna-Roma, 1993, 405; M. Rossetti, inComm. del codice civile,  op. cit ., 155; A. Angrisani ,   Trattato

    della Responsabilità civile, vol. II, diretto da P. Stanzione , Pado-

    va, 2012, 663.(31) Cfr. sul punto Cass. civ., sez. III, 22 giugno 2007, n.

    14578,  op. cit.(32) Cass. civ., sez. lav., 9 giugno 1995, n. 6506 in  Mass.,

    1995,  Foro it ., Rep.1995, voce  Responsabilità civile, n. 119.(33) Cass. civ., sez. III, 11 maggio 1995, n. 5150, in  Mass.,

    1995,  Foro it ., Rep.1995, voce  Obbligazioni in genere, n. 45.(34) Cass. civ., sez. III, 29 agosto 1995, n. 9100, in  Mass.,

    1995,  Foro it , Rep. 1995, voce Obbligazioni in genere, n. 73.

    (35) Cass. civ., sez. III, 19 giugno 2012, n. 10032,  op cit.

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    Diritto civile

    776   il Corriere giuridico 6/2015