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    Quali margini per le iniziativeregionali turistiche all’estero?CORTE COSTITUZIONALE, 12 dicembre 2007, n. 454 - Pres. Bile - Red. Saulle

    I

    Normativa regionale - Disposizioni per l’organizzazione e il coordinamento delle attivita` delle imprese parteci- panti all’estero a manifestazioni fieristiche, incontri operativi di commercializzazione, sondaggi di mercato -Collaborazione regionale con l’Istituto per il commercio con l’estero (ICE) e l’Agenzia nazionale del turismo - Ri-

    corso del Governo - Prospettata violazione dei limiti della competenza regionale ai sensi dell’art. 117 comma 2lett. g Cost. - Prospettata violazione della riserva di legislazione esclusiva statale in materia di ordinamento e di organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali

    (L.R. Marche 11 luglio 2006, n. 9, art. 2, comma 1, lett. d)

    Non è fondata la questione di legittimita` costituzionale riguardante l’art. 2, comma 1, lett. d), L.R.Marche 11 luglio 2006, n. 9, promossa, in riferimento all’art. 117, comma 2, lett. g) Cost., poiche ´ l’im-pugnata norma regionale, prevedendo una mera facoltà e non già un obbligo di collaborazione, escludel’imposizione unilaterale regionale del coinvolgimento di organi statali nell’attivita ` regionale, non de-terminando, altresı`, alterazione alcuna delle ordinarie attribuzioni che i diversi organi sono chiamati asvolgere in seno agli enti di appartenenza, con conseguente insussistenza della dedotta violazione dellapotestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa sta-tale, a norma dell’art. 117 comma 2 lett. g), Cost. e conseguente allineamento allo schema di attribu-zione di funzioni dallo Stato alle Regioni di cui al D.Lgs. n. 112/1998.II

    Normativa regionale - Disposizioni per l’organizzazione e il coordinamento delle attivita` delle imprese parteci- panti all’estero a manifestazioni fieristiche, incontri operativi di commercializzazione, sondaggi di mercato -Collaborazione regionale con l’Istituto per il commercio con l’estero (ICE) e l’Agenzia nazionale del turismo - Ri-corso del Governo - Prospettata violazione dell’art. 6 L. 5 giugno 2003, n. 131 di disciplina del procedimento per lo svolgimento della condotta internazionale delle Regioni, in attuazione dei compiti demandati allo Statodall’art. 117, commi 5 e 9 Cost.

    (L.R. Marche 11 luglio 2006, n. 9, art. 2, comma 1, lett. d)

    Non è fondata la questione di legittimita` costituzionale riguardante l’art. 2, comma 1, lett. d), L.R.Marche 11 luglio 2006, n. 9 promossa in riferimento ai commi quinto e nono dell’art. 117 Cost. - in rela-zione all’art. 6 L. 5 giugno 2003, n. 131 - poiché la disposizione censurata, nell’attribuire alla Regionele funzioni concernenti «l’organizzazione e il coordinamento delle attivita` delle imprese che partecipanoin Italia e all’estero a manifestazioni fieristiche» non risulta finalizzata alla stipulazione di accordi in-ternazionali, disciplinando, invece, un’attivita` avente finalità promozionale e di sostegno, esclusiva-mente rivolta alle imprese che operano (anche all’estero) nel settore turistico e non risultando qualifi-cabile nemmeno, pertanto, come «attivita` di mero rilievo internazionale».

    Considerato in diritto1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresen-tato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,ha impugnato l’art. 2, comma 1, lett. d), della leg-

    ge della Regione Marche 11 luglio 2006, n. 9 (Te-sto unico delle norme regionali in materia di turi-smo), per contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. g), Cost., nonche ´ con il 5 e il 9 comma dello stesso

    Giurisprudenza P oliticadel turismoCorte cost. 12 dicembre 2007, n. 454

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    art. 117 Cost., in relazione all’art. 6 L. 5 giugno2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento del-l’ordinamento della Repubblica alla legge costitu-zionale 18 ottobre 2001, n. 3).2. Entrambe le questioni non sono fondate.2.1. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 117,comma 2, lett. g), Cost., deve osservarsi, infatti, cheil tenore letterale della disposizione impugnata, se-condo cui l’attivita ` di organizzazione e coordina-mento della Regione e ` svolta «anche in collabora-zione con l’Istituto per il commercio estero (ICE),l’Agenzia nazionale per il turismo, altri enti pubbli-ci», prevedendo una mera facolta ` e non gia ` un ob-

    bligo di collaborazione , esclude che il coinvolgi-mento di organi statali in detta attivita ` regionale sia imposto unilateralmente dalla Regione.

    La disposizione censurata, pertanto, non determina al-cuna alterazione delle ordinarie attribuzioni che i di-versi organi sono chiamati a svolgere in seno agli enti diappartenenza, con conseguente insussistenza della de-dotta violazione della potestà legislativa esclusiva del-lo Stato in materia di ordinamento e organizzazione am-ministrativa statale, a norma dell’art. 117, comma 2,lett. g), Cost. (sentenza n. 30/2006).

    2.2. Sotto altro profilo, la previsione censurata pre-vede, sia pure in via facoltativa, forme di collabo-razione che risultano discendere direttamente dallenorme statali che regolano la composizione, le attri-buzioni e le funzioni degli organismi statali richia-mati.In particolare, l’art. 48 D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 ( Conferimento di funzioni e compiti amministra-tivi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in at-tuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59 ), nel trasferire alle Regioni le funzioni ammini-strative relative «all’organizzazione e alla partecipa-zione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al difuori dei confini nazionali per favorire l’incrementodelle esportazioni dei prodotti locali» (comma 1, lett.g) (1), nonche´ «alla promozione e al sostegno finan-ziario, tecnico-economico e organizzativo di iniziati-ve di investimento e di cooperazione commerciale eindustriale da parte di imprese italiane», espressa-mente prevede che nell’esercizio di dette funzioni«le regioni possono avvalersi anche dell’ ICE »(comma 2).Inoltre, con riferimento all’ Agenzia nazionale per ilturismo , l’art. 2 d.P.R. 6 aprile 2006, n. 207 ( Rego-lamento recante organizzazione e disciplina dell’A-genzia nazionale del turismo, a norma dell’articolo12, comma 7, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito,con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.80 ), individua proprio nella Regione uno degli enti

    destinatari della «attivita ` di consulenza e di assisten-za (...) in materia di promozione di prodotti turisti-ci», assegnando all’Agenzia medesima il compito diindividuare «idonee strategie commerciali che per-mettano all’Italia di presentarsi in modo efficace suimercati stranieri» (comma 1, lett. c).

    La norma regionale, pertanto, lungi dal disciplinare uni-lateralmente forme di collaborazione e di coordinamentoobbligatorie che coinvolgono compiti e attribuzioni delloStato (sentenze n. 322/2006, n. 30/2006 e n. 134/2004), opera all’interno delle funzioni già attribuitedallo Stato alle Regioni con il citato D.Lgs. n. 112/1998.

    2.3. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 117, commi 5 e 9, Cost. , in relazione all’ art. 6 L. n.131/2006 , si deve osservare che la disposizione cen-surata, nell’attribuire alla Regione le funzioni con-cernenti «l’organizzazione e il coordinamento delleattivita ` delle imprese che partecipano in Italia e al-l’estero a manifestazioni fieristiche» non risulta - inbase all’univoco dato testuale - finalizzata alla stipu-lazione di accordi internazionali.

    La norma regionale disciplina, invece, un’attività aventefinalità promozionale e di sostegno , esclusivamente ri-volta alle imprese che operano (anche all’estero) nel set-

    tore turistico.Il carattere meramente interno della funzione in que-stione consente, pertanto, di escludere che il suoesercizio possa incidere sulla politica estera delloStato ovvero impegnarne la responsabilita `.Peraltro, detta funzione non risulta suscettibile di es-sere qualificata neanche come «attivita ` di mero rilie-vo internazionale», consistente, secondo quanto af-fermato da questa Corte, in quelle attivita ` compiutecon omologhi organismi esteri «aventi per oggettofinalita ` di studio o di informazione (in materie tecni-che) oppure la previsione di partecipazione a mani-festazioni dirette ad agevolare il progresso culturaleo economico in ambito locale, ovvero, infine, l’e-nunciazione di propositi intesi ad armonizzare unila-teralmente le rispettive condotte» (sentenze n. 472/1992, n. 42/1989 e n. 179/1987).

    Per questi motiviLa Corte Costituzionaledichiara non fondate le questioni di legittimita ` co-stituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. d), della leg-ge della Regione Marche 11 luglio 2006, n. 9 (Testo

    Nota:

    (1) Trattasi, in realta ` della lettera a).

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    unico delle norme regionali in materia di turismo), promosse, in riferimento all’art. 117, comma 2, lett.g), Cost., nonche ´ ai commi quinto e nono dello stes-so art. 117 Cost. - in relazione all’art. 6 della legge5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adegua-

    mento dell’ordinamento della Repubblica alla leggecostituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) -, dal Presiden-te del Consiglio dei ministri con il ricorso indicatoin epigrafe.

    Il Commentodi Stefano Piazza

    Il Governo ha impugnato l’art. 2, comma 1, lett.d), L.R. Marche 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unicodelle norme regionali in materia di turismo), poi-ché ritenuta finalizzata all’espletamento di compitidi organizzazione e di coordinamento dell’attivitàinternazionale di imprese impegnate all’estero nel-la partecipazione a manifestazioni fieristiche e adincontri operativi di commercializzazione; siffattadisposizione incorrerebbe nella violazione dell’art.6 L. 5 giugno 2003, n. 131, che detta uno specificoprocedimento per lo svolgimento della condotta in-ternazionale delle Regioni, in attuazione dei com-piti demandati allo Stato dall’art. 117, commi 5 e9, Cost.

    La questione di legittimitàProponendo ricorso alla Corte costituzionale nel

    settembre 2006, il Governo ha impugnato l’art. 2, comma 1, lett. d), L.R. Marche 11 luglio 2006, n.9 (Testo unico delle norme regionali in materia diturismo ), che attribuisce alla Regione le funzioniconcernenti «l’organizzazione e il coordinamentodelle attivita ` delle imprese che partecipano in Italia eall’estero a manifestazioni fieristiche, incontri opera-tivi di commercializzazione, sondaggi di mercato,

    anche in collaborazione con l’Istituto per il commer-cio con l’estero (ICE), l’Agenzia nazionale del turi-smo, altri enti pubblici, i sistemi turistici locali,agenzie, aziende e le associazioni di categoria rap-presentative del settore turistico». Si tratta di una di-sposizione, non solo orientata ad intervenire nel-l’ambito del supporto regionale - anche in sedi este-re - alle molteplici attivita ` strumentali alla promozio-ne del settore turistico (ivi comprese le manifestazio-ni fieristiche, i sondaggi di mercato, i meetings fun-zionali alle azioni di marketing e di espansione com-merciale), ma anche ispirata, per il perseguimento disiffatti obiettivi, all’attivazione di sinergie collabora-tive con le realta ` organizzative nazionali costitutiva-

    mente vocate alla valorizzazione di versanti piu ` pro-priamente «commerciali» dei settori economici, co-me l’ICE e del settore turistico, in particolare, comel’Agenzia nazionale del turismo (2).

    Il Governo ha ritenuto censurabile la suddetta norma regionale delle Marche sotto un duplice profi-lo:

    a) da un lato, essa prevederebbe «unilateralmenteil coinvolgimento di organismi nazionali , quali l’I-stituto del commercio con l’estero e l’Agenzia na-zionale del turismo, nonche ´ altri enti pubblici ope-ranti nel settore», e, pertanto, eccederebbe i limitidella competenza regionale in violazione dell’art.117, comma 2, lett. g), Cost., che riserva la materia dell’ordinamento e dell’organizzazione amministrati-va dello Stato e degli enti pubblici nazionali alla le-gislazione esclusiva statale.

    b) dall’altro lato, la norma regionale in questione,in quanto diretta a perseguire compiti di organizza-zione e di coordinamento dell’attivita ` internazionaledi imprese impegnate all’estero, nella partecipazionea manifestazioni fieristiche e ad incontri operativi dicommercializzazione, incorrerebbe nella violazionedell’art. 6 L. 5 giugno 2003, n. 131 ( Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubbli-ca alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ),

    che detta uno specifico procedimento per lo svolgi-mento della condotta internazionale delle Regioni ,

    Nota:

    (2) V., Turismo. Un’agenzia nazionale per vendere cultura , in Gui-da dir. , 2005, 13, 110. In ragione dell’art. 12, comma 2, D.L. n. 35/2005, convertito in L. n. 80/2005, l’Agenzia nazionale del turismoprende il posto dell’ENIT (Ente istituzionalmente deputato alla pro-mozione del turismo italiano all’estero) al quale, con legge di rifor-ma 11 ottobre 1990, n. 292 si e ` tentato di dare un nuovo impulso .Con la stessa legge n. 292/1990 si e ` riconosciuta alle Regioni la possibilita ` di svolgere attivita ` promozionali all’estero (nell’ambitodell’area comunitaria), autonomamente dall’ENIT. Su queste temati-che, vedasi: G. Meloni, Le istituzioni di governo nel settore turisti-co , in AA.VV., Manuale di diritto del turismo , a cura di V. France-schelli-F. Morandi, Torino, 2007, 39-59 (55).

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    in attuazione dei compiti demandati allo Stato dal-l’art. 117, commi 5 e 9, Cost.A conforto delle proprie doglianze, il Governo ri-

    chiama la determinazione della stessa Corte costitu-zionale avanzata in occasione della sentenza n. 238/ 2004 (3), nella quale si afferma, in particolare, che«il nuovo art. 117 demanda allo Stato il compito distabilire le «norme di procedura» che le Regionidebbono rispettare nel provvedere all’attuazione eall’esecuzione degli accordi internazionali, e di di-sciplinare le modalita ` di esercizio del potere sostitu-tivo in caso di inadempienza (comma 5) (4); nonche ´il compito di disciplinare «i casi» e le «forme» della

    conclusione di accordi delle Regioni con altri Stati edi intese con enti territoriali di altri Stati (comma 9).Le disposizioni dell’art. 6, commi 1, 2 e 3, L. n.131/2003 sono dettate in attuazione di questi compi-ti». In questo quadro, ad opinione del Governo, l’art.2, comma 1, lett. d), L.R. Marche n. 9/2006, preve-dendo «una generale attivita `» di organizzazione ecoordinamento dell’attivita ` di imprese impegnate al-l’estero nella partecipazione a manifestazioni fieristi-che e incontri operativi di commercializzazione, inassenza di collegamento con l’autorita ` statale delsettore, contrasterebbe non solo con la lettera della L. n. 131/2003, ma «soprattutto con la ratio dalla

    stessa desumibile, secondo la quale la Regione, an-che nell’ambito delle proprie competenze, interagi-sce a livello internazionale in stretto collegamentocon l’Autorita ` statale».

    La posizione della Regione MarcheReagendo al ricorso governativo, la censurata Re-

    gione si costituisce in giudizio, avanzando richiesta di rigetto dei rilievi del Governo, in quanto, ad avvi-so della Regione resistente, l’art. 2, comma 1, lett.d), L.R. n. 9/2006 avrebbe «l’esclusiva finalita ` di at-tribuire alla Regione una mera funzione di coordina-mento delle attivita ` delle imprese turistiche marchi-giane che partecipano in Italia e all’estero a manife-stazioni fieristiche»; funzione da considerarsi rien-trante nelle competenze residuali della Regione inmateria di turismo. In particolare, gli «incontri ope-rativi di commercializzazione, sondaggi di mercato,anche in collaborazione con l’ICE, l’Agenzia del tu-rismo», previsti dalla disposizione impugnata, nonsarebbero, in effetti, finalizzati alla stipulazione diaccordi internazionali, ma esclusivamente strumenta-li alla promozione delle attivita ` delle imprese turisti-che, contemplando soltanto la possibilita ` - e non gia `l’obbligo - di forme di collaborazione con i citatisoggetti statali.

    A ridosso della pubblica udienza, la resistente

    poi, ha avanzato ulteriori considerazioni difensive,facendo osservare, in particolare, come la norma im-pugnata fosse da ascrivere alla materia della «inter-nazionalizzazione delle imprese» e che, coerente-mente con quanto previsto dalla normativa statale, la Regione si sarebbe limitata a contemplare «la facolta `da parte delle Regioni di avvalersi degli organi stata-li e da parte dello Stato di avvalersi di organi regio-nali». Anche richiamando, a sostegno della sua posi-zione, la sentenza n. 214/2006 (5), con la quale la Corte costituzionale ha affermato che l’Agenzia na-zionale per il turismo , disciplinata dall’art. 12 D.L.14 marzo 2005, n. 35 ( Disposizioni urgenti nell’am-

    bito del Piano di azione per lo sviluppo economico,sociale e territoriale ) - convertito, con modificazio-ni, dall’art. 1, comma 1, L. 14 maggio 2005, n. 80 -,«svolge attivita ` di consulenza e assistenza per loStato, per le Regioni e per gli altri organismi pubbli-ci in materia di promozione di prodotti turistici, indi-viduando idonee strategie commerciali che permetto-no all’Italia di presentarsi in modo efficace sui mer-cati stranieri», la Regione Marche oppone al Gover-no la presenza, nella norma impugnata, non solo deirequisiti di legittimita ` necessari per «ipotizzare for-me di collaborazione e di coordinamento che coin-volgono compiti e attribuzioni dello Stato» (6), ma anche di una disciplina delle attivita ` amministrativedi organizzazione e coordinamento delle impreseoperanti anche all’estero (come, per vero, previsto,secondo analoghe modalita `, da altre leggi regionali)tale da non incidere sugli obblighi internazionali dipolitica estera. E ` conseguentemente da escludersi,ad opinione della resistente, ogni lesione della pote-sta ` legislativa esclusiva dello Stato nella materia del-la politica estera.

    Le argomentazioni dell’AvvocaturaA fronte di siffatte rimostranze, l’Avvocatura ge-

    nerale dello Stato , con atto depositato in data 7 no-vembre 2007, ha replicato alle argomentazioni difen-sive della Regione, svolgendo considerazioni ulterio-

    Note:

    (3) M. Barbero, La Corte Costituzionale interviene sulla legge «La Loggia» , in www.forumcostituzionale.it/site ; R. Dickmann, La Cor-te Costituzionale e il «potere estero» delle Regioni e delle Provinceautonome , (nota a Corte cost. 18 luglio 2004, n. 238 e 22 luglio2004, n. 258), in www.federalismi.it .

    (4) C. Mainardis, Nuovo Titolo V, Poteri sostitutivi statali, autono-mie speciali , in Le Regioni , 2005, 197-203.

    (5) Sulla quale, vedasi: M. Malo, La vacillante collocazione del tu-rismo come materia regionale , in Le Regioni , 2007, 101-108.

    (6) Sent. Corte cost. n. 30/2006.

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    ri a sostegno del ricorso;l’Avvocatura, in particolare,rileva che la potesta ` normati-va afferente all’organizzazio-ne e al coordinamento del-l’attivita ` internazionale delleimprese impegnate all’esterorisulterebbe gia ` esercitata dalComitato nazionale per ilturismo (7) - istituito dal-l’art. 12 del citato D.L. n.35/2005 - con la conseguen-za che la previsione di un’a-

    naloga attivita ` da parte del-l’ente regionale determine-rebbe un’ indebita sovrap-posizione nelle competenzestatali in detta materia (8).

    L’Avvocatura generaledello Stato poi, imposta un’ulteriore linea di argo-mentazione, sostenendo che,pur dovendosi ricondurre il«turismo» e «l’internaziona-lizzazione delle imprese» al-la competenza, rispettiva-

    mente, residuale e concor-rente della Regione, si sareb-be di fronte a materie «tipi-camente trasversali» , nonpotendosi pertanto ammette-re che, attraverso la loro di-sciplina, la normativa regio-nale incida anche sull’orga-nizzazione statale, nonche ´sui rapporti economici inter-nazionali.

    Proprio sulla scorta delquadro ricostruttivo della

    normativa, avanzato dalla Regione resistente, l’Avvoca-

    tura generale dello Stato ri-tiene di dover asserirel’inammissibilita ` di ini-ziative unilaterali dellaRegione nel campo della «internazionalizzazionedelle imprese», riguardantenon tanto l’esportazionedei prodotti locali all’este-ro, quanto invece lo «stabi-limento delle imprese na-zionali all’estero». L’unila-teralismo dell’intervento

    regionale in quest’ultimoambito, in particolare allor-quando si dimostrasse vin-colante per lo Stato, pur corroborato dalla collabo-razione organizzativa fra Regione e organi statalioperanti nel settore specifi-co delle imprese italianeoperanti all’estero, come loSportello unico regionaleper l’internazionalizza-zione delle imprese

    (SPRINT ) (9), istituitodall’art. 1, comma 3, L. 31marzo 2005, n. 56 ( Misure per l’internazionalizzazio-ne delle imprese e delegaal Governo per il riordinodegli enti operanti nel me-desimo settore ) e come l’I-stituto per il commercioestero (ICE), (secondoquanto previsto dall’art. 3,comma 3, L. 25 marzo1997, n. 68, Riforma del-

    l’Istituto nazionale per il commercio estero ), vieppiu `

    IL PROVVEDIMENTO

    Il casoIl Governo ha sollevato una questione dilegittimità costituzionale in merito all’art. 2,comma 1, lett. d), L.R. Marche 11 luglio 2006,n. 9, per violazione dell’art. 117 Cost.

    I precedentiSul nuovo assetto dei rapporti tra lo Stato e leregioni dopo la riforma costituzionale: Cortecost. n. 134 del 2004; Corte cost. n. 238 del 2004; Corte cost. n. 30 del 2006; Corte cost.n. 214 del 2006; Corte cost. n. 322 del 2006.Sull’attività di mero rilievo internazionale delle

    Regioni: Corte cost. n. 179 del 1987; Cortecost. n. 42 del 1989; Corte cost. n. 472 del 1992.

    Le questioniSi prospettava la violazione dei limiti dellacompetenza regionale e della riserva dilegislazione esclusiva statale in materia diordinamento e di organizzazioneamministrativa dello Stato e degli entipubblici, oltre che della disciplina del procedimento per lo svolgimento dellacondotta internazionale delle Regioni.

    La soluzioneLa Corte dichiara infondate le questioni dilegittimità costituzionale: a) poiché le normeregionali prevedono una mera facoltà e nongià un obbligo di collaborazione, escludendol’imposizione unilaterale del coinvolgimento diorgani statali nell’attività regionale; b) poichéle stesse non sono finalizzate alla stipulazionedi accordi internazionali, ma disciplinanoun’attività avente finalità promozionale e disostegno rivolta alle imprese, che non risultaqualificabile nemmeno come «attività di merorilievo internazionale».

    Note:

    (7) Sul quale vedasi: L. Righi, L’istituzione del Comitato Nazionaledel Turismo e la trasformazione dell’E.N.I.T. in Agenzia: segni dirinascita dell’organizzazione pubblica del turismo? , in questa Rivi-sta , 2006, 5-13.

    (8) E ` appena il caso di ricordare che con ricorso in via principaleavanti la Corte costituzionale le Regioni Abruzzo, Campania, Toscana e Veneto avevano chiesto la censura dell’art. 12, commi da 1 a 5 e 7,D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 80/2005.In particolare il comma 1 era stato impugnato perche ´, prevedendo,tramite un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l’istituzio-ne di un organismo statale, quale il Comitato nazionale per il turismo(al quale erano attribuiti compiti di coordinamento delle politiche turi-

    stiche regionali e funzioni di indirizzo per l’attivita ` dell’Agenzia na-zionale del turismo), avrebbe violato gli artt. 117, quarto comma, e118 Cost., nonche ´ il principio di leale collaborazione, anche in ragio-ne della pretesa statale di governare le politiche di indirizzo del settoreturistico (settore collegabile ad una materia non di competenza esclu-siva statale e neanche concorrente) attraverso un organismo centrale.La questione era stata considerata fondata dalla Corte costituzionalecon sent. n. 214/2006, come risulta dal p. 8 del Considerato in diritto ,che qui interamente si riporta per maggior precisione. «8. - Le Regio-ni impugnano, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., l’art. 12,comma 1, D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n.80/2005 - norma che prevede l’istituzione, tramite un decreto del Pre-sidente del Consiglio dei ministri, di un Comitato nazionale per il turi-smo, allo scopo di assicurare il coordinamento stabile delle politiche(segue)

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    allorquando si dimostrasse vincolante per lo Stato,non risulterebbe - ad avviso dell’Avvocatura - acco-glibile, in quanto decisamente distonico con il quadronormativo delineato nelle forme specificate dalle rela-tive leggi istitutive dei citati soggetti istituzionali.

    I contorni della competenza regionalein materia di promozione turistica

    Le questioni sollevate dal Governo avanti la Cor-te costituzionale per censurare la legge regionaledelle Marche si connettono alla piu ` ampia problema-tica della promozione di iniziativa regionale delturismo all’estero che, come si e ` segnalato in dot-

    trina (10), ha assunto nuovi contorni, sotto il profilodell’ampia legittimazione delle attivita ` promozionaledelle Regioni all’estero, in ragione del comma 9 delriformato art. 117 Cost., per il quale le Regioni, nel-le materie di loro competenza, possono concludere«accordi con Stati e intese con enti territoriali interniad altro Stato, nei casi e nelle forme disciplinati da leggi dello Stato». La successiva declinazione attua-tiva della norma costituzionale, recata dall’art. 6,comma 3, L. n. 131/2003, consente alle Regioni ealle Province autonome di Trento e Bolzano, nellematerie di loro competenza legislativa, la possibilita `di concludere con altri Stati sia «accordi di natura

    tecnica» sia «accordi di natura programmatica» «fi-nalizzati a favorire i loro sviluppo economico, socia-le e culturale» previa comunicazione al Ministerodegli affari esteri.

    In questo nuovo quadro, si e ` avvertito come la le-gittimazione all’ espletamento regionale dei compi-ti promozionali del turismo , correlandosi anche al-la collocazione della materia de qua nell’ambito del-la competenza piena o esclusiva regionale ( ex art.117, comma 4), permetterebbe, in ipotesi, la confi-gurazione di sistemi turistici interregionali (peral-tro prefigurati dalla L. n. 135/2001) legittimati a co-stituire forme di promozione turistica all’estero conriguardo all’immagine turistica dell’intero Pae-se (11).

    In questa cornice, da ritenersi oramai consolidata,anche in ragione di una lunga e complessa evoluzio-ne giurisprudenziale e dottrinale correlata alla piu `ampia tematica del «potere estero delle Regio-ni» (12), che ha registrato una fase, peraltro non deltutto aproblematica con l’avvento della L. n. 131/2003 (art. 1, comma 1 e artt. 5 e 6) (13), la CorteCostituzionale, nel caso di specie, per dimostrarel’infondatezza di entrambe le questioni di costituzio-nalita ` avanzate dal ricorrente, delinea un impiantoargomentativo impostato lungo almeno tre direttricidimostrative.

    Note:(segue nota 8)

    di indirizzo del settore turistico in sede nazionale e la sua promozioneall’estero - denunciando, in sostanza, che non sussisterebbe il titolodella potesta ` legislativa statale (perche ´ la materia del turismo appartie-ne alla competenza legislativa residuale delle Regioni) e che non sa-rebbero soddisfatte le condizioni richieste dalla Corte per poter ritene-re correttamente esercitata la chiamata in sussidiarieta ` (in particolare,difetterebbero meccanismi di coinvolgimento delle Regioni idonei a salvaguardare le attribuzioni delle medesime e l’accentramento in sedestatale riguarderebbe non specifiche funzioni, bensı ` un generale ruolodi coordinamento delle politiche del settore turistico); inoltre la norma sarebbe incostituzionale perche ´ rinvia ad un atto regolamentare statalela disciplina dell’organismo. La questione e ` fondata. La norma impu-gnata afferma testualmente che il Comitato ha «compiti di orienta-

    mento e coordinamento delle politiche turistiche nazionali» e non con-templa alcun coinvolgimento delle Regioni nella fase della definizionedella disciplina relativa alla sua istituzione e al suo funzionamento.Ora, premesso che il turismo e ` materia di competenza legislativa resi-duale (sentenze n. 90/2006 e n. 197/2003) - circostanza che comun-que non esclude la possibilita ` per la legge statale di attribuire funzionilegislative al livello centrale e di regolarne l’esercizio (sentenze n.242/2005 e n. 6/2004) -, la norma impugnata disattende almeno duedelle condizioni che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, deb-bono sussistere affinche ´ la potesta ` legislativa statale sia legittimamenteesercitata al di la ` dei confini segnati dall’art. 117 Cost. In primo luo-go, l’intervento legislativo statale di cui all’art. 12, comma 1, D.L. n.35/2005 non puo ` essere considerato proporzionato perche ´ il legislato-re ha attratto, in capo al Comitato, una generale attivita ` di coordina-mento delle complessive politiche di indirizzo di tutto il settore turisti-co. In secondo luogo, non e ` stata prevista alcuna forma di intesa conle Regioni, né la composizione del Comitato, come fissata nelD.P.C.M. 8 settembre 2005, vale a colmare tale lacuna. In effetti ilD.P.C.M. in questione prevede che del Comitato facciano parte setteMinistri, il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, ilcoordinatore degli assessori regionali al turismo, cinque rappresentantidelle Regioni, tre rappresentanti delle principali associazioni di cate-goria, un rappresentante delle Camere di commercio, il Presidente del-l’Associazione nazionale comuni d’Italia e quello dell’Unione provin-ce italiane. Come si vede, la partecipazione dei membri espressionedelle Regioni non e ` affatto preponderante rispetto a quella dei compo-nenti di origine statale (in entrambi i casi si tratta di sette componen-ti); inoltre, Presidente del Comitato e ` il Ministro delle attivita ` produtti-ve; infine, quest’ultimo, in relazione a specifiche tematiche in tratta-zione, puo ` richiedere la partecipazione di altri Ministri (art. 2, comma 2, D.P.C.M. 8 settembre 2005). Deve dunque essere dichiarata l’ille-gittimita ` costituzionale dell’art. 12, comma 1, D.L. n. 35 del 2005».

    (9) M. Brocca, Lo sportello unico regionale per l’internazionalizza- zione delle attivita ` produttive , in Comuni d’Italia , 2002, 71-84; M.Brocca, Lo sportello unico regionale per l’internazionalizzazionedelle attivita ` produttive , in Disciplina del commercio e dei servizi ,2002, 67-81.

    (10) M. Malo, Gli ordinamenti regionali , in AA.VV., Manuale didiritto del turismo , a cura di V. Franceschelli-F. Morandi, Torino,2007, 61-79.

    (11) M. Malo, Gli ordinamenti regionali , cit., 77.

    (12) In una vasta letteratura, vedasi, anche per la ricca dotazione bi-bliografica: F. Palermo, Il potere estero delle Regioni. Ricostruzionein chiave comparata di un potere interno alla Costituzione italiana ,Padova, 1999.

    (13) In tema: L. Violini, Il potere estero delle Regioni e delle Pro-vince Autonome , in AA.VV., Stato, regioni ed enti locali nella leg-ge 5 giugno 2003, n. 131 , a cura di G. Falcon, Bologna, 2003, 111-145.

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    1) In primo luogo, la Cor-te osserva l’insussistenza della supposta invasione«unilaterale» regionale delle«ordinarie attribuzioni» del-l’ICE e dell’Agenzia nazio-nale per il turismo, atteso iltenore letterale della disposi-zione impugnata, che indu-ce, sine dubio , a ritenere me-ramente facoltativa la col-laborazione tra Regione e isuddetti organismi , non

    procurando, conseguente-mente, la denunciata viola-zione della potesta ` legislati-va esclusiva dello Stato inmateria di ordinamento e or-ganizzazione amministrativa statale, a norma dell’art.117, comma 2, lett. g), Cost.

    2) In secondo luogo, la Corte rileva come le previsteforme di collaborazione ri-sultano direttamente derivaredalle norme statali che re-

    golano la composizione, leattribuzioni e le funzioni de-gli organismi statali indicatie in tal senso segnala comel’art. 48 D.Lgs. 31 marzo1998, n. 112 ( Conferimento di funzioni e compitiamministrativi dello Stato alle regioni e agli enti lo-cali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo1997, n. 59 ), trasferendo alle Regioni le funzioniamministrative relative «all’organizzazione e alla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni orga-nizzate al di fuori dei confini nazionali per favorirel’incremento delle esportazioni dei prodotti locali,anche con la stampa e la distribuzione di pubblica-zioni per la relativa propaganda» (comma 1, lett. a),nonché «alla promozione e al sostegno finanziario,tecnico-economico e organizzativo di iniziative diinvestimento e di cooperazione commerciale e indu-striale da parte di imprese italiane» (comma 1, lette-ra c), espressamente prevede che nell’esercizio didette funzioni « le regioni possono avvalersi anchedell’ICE » (comma 2) (14). Con specifico riferimen-to, poi, all’Agenzia nazionale per il turismo, la Cortericorda che l’art. 2 D.P.R. 6 aprile 2006, n. 207 ( Re-golamento recante organizzazione e disciplina del-l’Agenzia nazionale del turismo, a norma dell’arti-colo 12, comma 7, del decreto-legge 14 marzo

    2005, n. 35, convertito,con modificazioni, dallalegge 14 maggio 2005, n.80 ), individui proprio nel-la Regione uno degli entidestinatari della «attivita `di consulenza e di assi-stenza (...) in materia dipromozione di prodotti tu-ristici», e assegni all’A-genzia medesima il com-pito di individuare «ido-nee strategie commerciali

    che permettano all’Italia di presentarsi in modo ef-ficace sui mercati stranie-ri» (comma 1, lett. c). Inquesto quadro puo ` ben ri-tenersi - deduce la Corte -come la norma regionaleimpugnata, lungi dal disci-plinare unilateralmenteforme di collaborazione edi coordinamento obbliga-torie che coinvolgonocompiti e attribuzioni del-

    lo Stato (sentenze n. 322/2006, n. 30/2006 e n. 134/2004) (15), operi piena-mente all’interno dellefunzioni gia ` attribuite

    dallo Stato alle Regioni con il D.Lgs. n. 112/1998.3) In terzo luogo, la Corte, per sostenere l’im-

    plausibilita ` del denunciato nocumento dell’art. 117,commi 5 e 9, Cost., in relazione all’art. 6 L. n. 131/2006, deduce dall’«univoco dato testuale» della di-sposizione regionale censurata dal Governo la sussi-stenza di una disciplina di un’attivita ` caratterizzata da finalita ` promozionali e di sostegno , esclusiva-mente rivolta alle imprese che operano (anche all’e-stero) nel settore turistico e non ravvisa la presenza di un intendimento regionale finalizzato alla « stipu-lazione di accordi internazionali », tale da far sup-

    Note:

    (14) Q. Camerlengo, Commento all’art. 48, Conferimento di funzio-ni alle regioni , in AA.VV., Lo Stato autonomista. Funzioni statali,regionali e locali nel decreto legislativo n. 112 del 1998 di attua- zione della legge Bassanini n. 59 del 1997 , a cura di G. Falcon, Bo-logna, 1998, 187-191.

    (15) Sul punto: P. Bonetti, Le leggi regionali su materie concernen-ti la sicurezza devono rispettare la potesta ` legislativa statale circale forme di coordinamento tra Stato e Regioni in materia di ordine pubblico e sicurezza , in Le Regioni , 2004, 1164-1167.

    IL QUADRO NORMATIVO

    Art. 117 Cost. Legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 ,

    Modifiche al titolo V della parte seconda dellaCostituzione.

    Legge 5 giugno 2003, n. 131, Disposizioniper l’adeguamento dell’ordinamento dellaRepubblica alla legge cost. n. 3/2001.

    D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112,Conferimento di funzioni e compitiamministrativi dello Stato alle regioni e aglienti locali, in attuazione della legge n. 59/1997.

    Art. 2, comma 1, lett. d) L.R. Marche 11luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle normeregionali in materia di turismo): «La Regioneesercita le funzioni ad essa attribuite dallapresente legge e in particolare quelleconcernenti: [...] d) l’organizzazione e il coordinamento delle attività delle imprese chepartecipano in Italia e all’estero amanifestazioni fieristiche, incontri operativi dicommercializzazione, sondaggi di mercato,anche in collaborazione con l’Istituto per il commercio con l’estero (ICE), l’Agenzianazionale del turismo, altri enti pubblici, isistemi turistici locali, agenzie, aziende e leassociazioni di categoria rappresentative del settore turistico».

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    porre una connessione con la politica estera delloStato o addirittura un coinvolgimento della sua re-sponsabilita ` in quanto soggetto di diritto internazio-nale. L’attivita ` regionale in questione, peraltro, nonviene ritenuta dalla Corte nemmeno inquadrabilenella categoria delle « attivita ` di mero rilievo inter-nazionale » delle Regioni, qualificabili, secondo la stessa giurisprudenza costituzionale, come quelle at-tivita ` svolte in relazione con organismi esteri «aventiper oggetto finalita ` di studio o di informazione (inmaterie tecniche) oppure la previsione di partecipa-zione a manifestazioni dirette ad agevolare il pro-gresso culturale o economico in economico in ambi-

    to locale, ovvero, infine, l’enunciazione di propositiintesi ad armonizzare unilateralmente le rispettivecondotte» (16).

    Si tratta, in definitiva, per quanto riguarda il ca-so specifico della Regione Marche, affrontato insentenza, di un’ attivita ` di carattere «meramenteinterno» , anche se svolta all’estero, in quanto com-piutamente funzionale e strumentale alla promozionedi un settore, quale e ` quello turistico, nel quale leazioni propulsive, sotto i profili della commercializ-zazione e del mercato, appaiono decisamente regio-nalizzate e «regionalizzabili», (vieppiu ` dopo la tra-sformazione dell’ENIT) (17).

    Il rilievo del potere esterno delle RegioniPuo ` forse dischiudersi, sotto quest’ultimo profi-

    lo, il tema, rectius , il problema dell’ inquadramen-to tassonomico di siffatta attivita ` di carattere«meramente interno» , anche se svolta all’esterodelle Regioni, nell’ambito delle tipologie connesseal potere estero delle Regioni, che, come si e ` notatoin dottrina, viene sussunto e articolato nella L. n.131/2003 in guisa tale approdare ad un sorta di co-dificazione della situazione giurisprudenziale e nor-mativa antecedente alla riforma del Titolo V (18);situazione decisamente determinata, da un lato, dal-la Corte costituzionale, soprattutto con la sentenzan. 179/1987 , dall’altro, dal Governo, con atto di in-dirizzo e coordinamento di cui al D.P.R. 31 marzo1994, adottato con l’esplicita finalita ` di «adeguareagli sviluppi anche giurisprudenziali dell’ordina-mento italiano e di quello comunitario il contenutodel d.P.C.M. 11 marzo 1980» (19). In particolare,con sentenza n. 179/1987 la Corte aveva ritenutocostituzionalmente legittime sia le attivita ` all’este-ro delle Regioni , qualificate come promozionali,rigorosamente strumentali alle materie di compe-tenza regionale (20), sia le attivita ` qualificate co-me di «mero rilievo internazionale» , differenziatenel contenuto, ma omogenee nella loro non inci-

    denza sulla politica estera dello Stato, anche sottoil profilo dell’insorgenza di responsabilita ` di qual-siasi genere del medesimo. Per l’espletamento diqueste attivita ` rimaneva indispensabile il previo as-senso del Governo, di modo da consentire allo Sta-to il controllo di conformita ` agli indirizzi di politica internazionale. Con l’atto di indirizzo e coordina-mento in materia di attivita ` all’estero delle Regioni(D.P.R. 31 marzo 1994) veniva prevista, all’art. 1,la possibilita ` per le Regioni di svolgere attivita ` pro-mozionali all’estero «intese a favorire il loro svi-luppo economico, sociale e culturale», mentre, nel-l’art. 2, venivano contemplate le attivita ` «di mero

    rilievo internazionale»; per lo svolgimento delleprime, piu ` suscettibili di incidere nella sfera della politica estera, che necessitavano di una previa in-tesa governativa, era previsto un meccanismo di si-lenzio assenso e l’obbligo di motivazione per l’e-ventuale espresso diniego; per le seconde, da consi-derarsi meno invasive, era previsto un previo assen-so governativo, consegnato anche in forma implici-ta.

    Ora, la legge n. 131/2003 prevede sostanzialmen-te cinque tipologie di attivita ` ascrivibili al «potereestero» delle Regioni e delle province autonome diTrento e Bolzano, ovvero, segnatamente:

    a) la conclusione di intese, nelle materie di pro-pria competenza legislativa, con enti territoriali in-terni ad altro Stato, «dirette a favorire il loro svilup-po economico, sociale e culturale » (art. 6, comma 2);

    b) la conclusione di intese, nelle materie di pro-pria competenza legislativa, con enti territoriali in-terni ad altro Stato dirette «a realizzare attivita ` dimero rilievo internazionale » (art. 6, comma 2);

    c) la conclusione, nelle materie di propria compe-tenza legislativa, di accordi con Stati, « esecutivi e

    Note:

    (16) Vedasi Corte cost. sent. n. 472/1992, sent. n. 42/1989 e n. 179/1987.

    (17) M. Malo, Gli ordinamenti regionali , cit., 76.

    (18) E. Crivelli, Commento all’art. 6 , (Attuazione dell’art. 117,quinto e nono comma, della Costituzione sull’attivita ` internazionaledelle Regioni) , in AA.VV., L’attuazione del nuovo Titolo V, ParteSeconda, della Costituzione. Commento alla legge ‘‘La Loggia’’(legge 5 giugno 2003, n. 131) , a cura di P. Cavalieri-E. Lamarque,Torino, 2004, 148; F. Palermo, La (nuova?) disciplina delle attivita `estere delle Regioni. L’art. 3 d.d.l. ‘‘La Loggia’’ , in www.federali-smi.it

    (19) Cfr., preambolo del D.P.R. 31 marzo 1994.

    (20) Sempre che fosse garantita la congruenza di siffatte attivita ` conla politica estera dello Stato attraverso il conseguimento di una pre-via intesa; vedasi anche: sentt. n. 739/1988 e n. 72/1992.

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    applicativi di accordi internazionali regolarmenteentrati in vigore» (art. 6, comma 3) (21);d) la conclusione, nelle materie di propria compe-

    tenza legislativa, di accordi con Stati, di « naturatecnico-amministrativa », (art. 6, comma 3);

    e) la conclusione, nelle materie di propria compe-tenza legislativa, di accordi di «natura programmati-ca» con Stati, finalizzati alla promozione dello svi-luppo economico, sociale e culturale delle Regionie delle Province autonome (art. 6, comma 3).

    Le tipologie di cui ai punti sub d) e sub e), chedeclinano l’attuazione del comma 9 dell’art. 117Cost., si connotano per un cosı ` accentuato carattere

    innovativo, in materia di potere estero delle Regioni,sotto lo specifico profilo del treaty making power regionale (22), da essere state circondate da una se-rie di limiti sostanziali e di cautele procedurali, inse-riti nello stesso comma 3 dell’art. 6 L. n. 131/2003 (23), tali da comprimerne la portata innovati-va (24).

    Le funzioni regionali concernenti «l’organizza-zione e il coordinamento delle attivita ` delle impreseche partecipano in Italia e all’estero a manifestazio-ni fieristiche» di cui all’ art. 2, comma 1, lett. d ), L.R. Marche 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico del-le norme regionali in materia di turismo ), oggetto

    della censura del Governo, a quale di queste cate-gorie possono risultare collegabili, alla luce delleargomentazioni prodotte dalla Corte per sostenerela legittimita ` costituzionale della norma impugnata?A nessuna - si direbbe - di quelle previste nell’art.6, commi 2 e 3, L. n. 131/2003, essendosi pronun-ciata la Corte sull’assenza, nella disposizione impu-gnata, della finalita ` di «stipulazione di accordi in-ternazionali», nonche ´ sull’insussistenza della con-notazione di «attivita ` di mero rilievo internaziona-le» delle funzioni regionali considerate e non preve-dendo, nemmeno, la disposizione impugnata la «conclusione di intese» con enti territoriali interni

    ad altro Stato.La Corte, invece, qualifica le attività previste nell’esami-nata disposizione della legge regionale delle Marchequali attività aventi «finalità promozionale e di soste-gno, esclusivamente rivolte alle imprese che operano(anche all’estero) nel settore turistico», considerandole,forse, in qualche misura limitrofe a quelle attivita` , svolteall’estero dalle Regioni, qualificate come promozionali erigorosamente strumentali alle materie di competenzaregionale , che la stessa Corte aveva ritenuto costituzio-nalmente legittime con sentenza n. 179/1987 e che so-stanzialmente coincidono con le attivita` promozionali al-l’estero, facoltizzate, per le Regioni, dall’art. 1 dell’attodi indirizzo e coordinamento in materia di attività all’e-

    stero delle Regioni di cui al D.P.R. 31 marzo 1994.

    Ma siffatta conclusione va valutata con piu ` diuna cautela, in quanto il giudice delle leggi, appro-fondendo l’analisi definitoria e connotativa delle at-tivita ` regionali in questione, le considera di caratte-re «meramente interno» (25), anche se svolte all’e-stero, riconoscendo, cosı ,̀ non solo gli ineludibilinessi funzionali e strumentali dell’azione regionaleall’estero rispetto ad un settore di indiscutibile com-petenza regionale, quale e ` quello turistico, ma ancheuna sorta di insuperabile e strutturale (per le attivita `in questione) collocazione giuridica intra moenia re-gionali, anche se, de facto , posizionata all’estero. Sie `, allora, forse, in presenza di una nuova categoriadi attivita ` estere delle Regioni , ovvero di un nuovoambito tassonomico nel quale poter far rientrare leattivita ` promozionali delle Regioni all’estero «di ca-rattere meramente interno» o - se possibile, ancor piu ` azzardatamente, - le attivita ` promozionali internedelle Regioni «a proiezione esterna»?

    Un eventuale sviluppo argomentativo in sostegnoad una risposta positiva a tal quesito, potrebbe, incerta misura, superare o, quanto meno, problematiz-zare una prima, seppur giustificabile, impressionedesumibile dalla sentenza in commento, correlabileall’intendimento della Corte di riaffermazione dello

    spazio di intervento regionale in sede estera , e distabilizzazione, per cosı ` dire, delle varie tipologie dimargini di siffatto intervento, che la Corte stessa aveva, peraltro, gia `, come noto, risolutamente espan-so con la storica sentenza n. 179/1987, di riconosci-mento del potere estero delle Regioni.

    Si tratterebbe, in definitiva, per il tramite di piu `distesi approfondimenti di ricerca, di sondare la pre-

    Note:

    (21) Si tratta di una tipologia fondata sull’art. 117, comma 5, Cost.laddove dispone che le Regioni provvedano all’esecuzione e all’at-tuazione degli accordi internazionali. In tal senso, questo tipo di ac-cordi si presenta come il meno suscettibile ad essere latore di parti-colari ingerenze nella riserva statale in tema di politica estera, inquanto confinato alla funzione esecutiva e attuativa di trattati dispo-sti e ratificati a livello statale. (Sul punto cfr. E. Crivelli, Commentoall’art. 6, cit., 154).

    (22) Non pienamente attribuibile, peraltro, - secondo certa dottrina -alle Regioni (vedasi: E. Cannizzaro, Gli effetti degli obblighi inter-nazionali e le competenze estere di Stato e regioni , in Le istituzionidel federalismo , 2002, 22).

    (23) Sul punto: G. Buonuomo, Commento all’art. 6 - Attuazionedell’art. 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull’attivita `internazionale delle Regioni , in AA.VV., Legge «La Loggia». Com-mento alla L. 5 giugno 2003 n. 131 di attuazione del Titolo V dellaCostituzione , a cura di F. Bassanini, Rimini, 2003, 144-147.

    (24) E. Crivelli, Commento all’art. 6 , cit., 154.

    (25) Cons. in diritto, punto 2.3, terzo capoverso.

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    senza dell’intenzione della Corte di oltrepassare ledue principali finalita ` enucleabili in sentenza:a) una finalita ` di «di consolidamento» di quanto

    alle Regioni e ` gia ` riconosciuto, sotto il profilo inesame

    b) una finalita ` «di protezione» dell’area di azio-ne regionale a fronte delle pervicaci e imperituretendenze statocentriche del legislatore nazionale,surrettiziamente presenti, come colto dalla dottri-na (26), in termini di continuismo con l’assetto anteriforma del Titolo V o addirittura di compressionedelle potenzialita ` regionali (costituzionalmente di-scutibile dopo la riforma del Titolo V) (27), nella L.

    n. 131/2003, con riguardo al potere estero delle Re-gioni.Tendenze, si conceda, per certi aspetti astoriche,

    e quindi non piu ` accreditabili, sia alla luce della «svolta» recata dall’art. 117 Cost. riformato, in ordi-ne al turismo come materia residuale regionale (28),sia in ragione dei contorni tecnici della materia turi-stica, con riguardo ai suoi aspetti promozionali, non

    piu ` monopolizzabili, nell’epoca della globalizzazio-ne, dalla organizzazione centripeta dello Stato-Na-zione.

    Note:

    (26) L. Violini, Il potere estero delle Regioni e delle Province Auto-nome , in AA.VV., Stato, regioni ed enti locali nella legge 5 giugno2003, n. 131 , a cura di G. Falcon, Bologna, 2003, 138-144.

    (27) Sul quadro costituzionale derivante dalla riforma del Titolo V, inmateria di rapporti internazionali delle Regioni, vedasi, in una vasta dottrina: A. Anzon, I poteri delle Regioni dopo la riforma costituzio-nale. Il nuovo regime e il modello originario a confronto , Torino,2002, spec. 155 ss.; P. Bilancia, Un nuovo ruolo per le Regioni inmateria di rapporti internazionali? , in www.statutiregionali.it ; A.

    D’Atena, La nuova disciplina costituzionale dei rapporti internazio-nali e con l’Unione europea , i AA.VV., Il nuovo Titolo V della parte II della Costituzione , Milano, 2002, 133; T. Groppi, Regioni, Unioneeuropea, obblighi internazionali , in AA.VV., La Repubblica delleautonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo V , a cura di T.Groppi-M. Olivetti, Torino, 2001, 133; C. Pinelli, I limiti alla potesta `legislativa statale e regionale e i rapporti con l’ordinamento interna- zionale e con l’ordinamento comunitario , in Foro it. , V, 2001, 194.

    (28) M. Malo, Il sistema delle fonti , cit., 7.

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