3694097_P98_dtur_2008_01_91

Embed Size (px)

Citation preview

  • 8/16/2019 3694097_P98_dtur_2008_01_91

    1/15

    Formulari ISYBA per il noleggiodi navi ad uso turistico

    Modello 1CONTRATTO ITALIANO DI LOCAZIONE

    PER UNITA` DA DIPORTO ISYBA-YBOAT (ED. 2007)

    Formule e modelli R ubriche

    DIRITTO DEL TURISMO N. 1/2008 91

  • 8/16/2019 3694097_P98_dtur_2008_01_91

    2/15

    Formule e modelliR ubriche

    DIRITTO DEL TURISMO N. 1/200892

  • 8/16/2019 3694097_P98_dtur_2008_01_91

    3/15

    Formule e modelli R ubriche

    DIRITTO DEL TURISMO N. 1/2008 93

  • 8/16/2019 3694097_P98_dtur_2008_01_91

    4/15

    Modello 2CONTRATTO ITALIANO DI NOLEGGIO PER NAVIDESTINATE ESCLUSIVAMENTE AL NOLEGGIO

    PER FINALITA` TURISTICHE: ISYBA-VTIME (ED. 2007)

    Formule e modelliR ubriche

    DIRITTO DEL TURISMO N. 1/200894

  • 8/16/2019 3694097_P98_dtur_2008_01_91

    5/15

    Formule e modelli R ubriche

    DIRITTO DEL TURISMO N. 1/2008 95

  • 8/16/2019 3694097_P98_dtur_2008_01_91

    6/15

    Formule e modelliR ubriche

    DIRITTO DEL TURISMO N. 1/200896

  • 8/16/2019 3694097_P98_dtur_2008_01_91

    7/15

    Formule e modelli R ubriche

    DIRITTO DEL TURISMO N. 1/2008 97

  • 8/16/2019 3694097_P98_dtur_2008_01_91

    8/15

    Modello 3 TIME-CHARTER AGREEMENT FOR COMMERCIAL VESSELIN TOURIST USE: ISYBA-VTIME (ED. 2007)

    Formule e modelliR ubriche

    DIRITTO DEL TURISMO N. 1/200898

  • 8/16/2019 3694097_P98_dtur_2008_01_91

    9/15

    Formule e modelli R ubriche

    DIRITTO DEL TURISMO N. 1/2008 99

  • 8/16/2019 3694097_P98_dtur_2008_01_91

    10/15

    Formule e modelliR ubriche

    DIRITTO DEL TURISMO N. 1/2008100

  • 8/16/2019 3694097_P98_dtur_2008_01_91

    11/15

    Formule e modelli R ubriche

    DIRITTO DEL TURISMO N. 1/2008 101

  • 8/16/2019 3694097_P98_dtur_2008_01_91

    12/15

    Formule e modelliR ubriche

    DIRITTO DEL TURISMO N. 1/2008102

  • 8/16/2019 3694097_P98_dtur_2008_01_91

    13/15

    Il Commentodi Paola A.E. Pittalis

    I nuovi formulari predisposti dall’ISYBA nell’edizio-ne 2007 offrono ai destinatari un utile strumentodi negoziazione dei contratti di locazione e noleg-gio nell’ambito del diporto nautico. Si rileva tutta- via come, in tema di noleggio, non ci sia una pienacorrispondenza tra il testo italiano e quello ingle-se. Le due versioni, infatti, presentano sostanzialidifferenze.

    Differenze: le condizioni di recessoUn primo significativo esempio e ` costituito dalle

    condizioni di recesso: il termine per il recesso e ` di10 giorni nella versione italiana e di 7 in quella in-glese. Quest’ultima si differenzia dalla precedenteanche nel prevedere che il noleggiante sia tenuto, incaso di recesso, alla restituzione di quanto ricevutoin pagamento nel termine di 30 giorni dalla data delrecesso.

    Differenti anche le condizioni nelle quali e ` pre-cluso l’esercizio del diritto di recesso . Quest’ulti-mo, nel testo italiano, non puo ` essere esercitato sel’esecuzione del contratto debba iniziarsi prima dei10 giorni dalla conclusione del contratto. La versio-ne inglese non fa invece riferimento ad alcun termi-ne preciso.

    Assistenza sanitaria a bordo della navePer altri profili il testo inglese appare piu ` specifi-

    co, in quanto prende in considerazione aspetti nontrattati nella versione italiana. E ` il caso dell’art. 5 chedisciplina gli aspetti dell’assistenza sanitaria a bordodella nave e individua quale obbligo del noleggiatorequello di assicurare il benessere dei trasportati po-nendoli in regola con le vaccinazioni e i visti necessa-ri richiesti dai paesi interessati dalla tratta di viaggio.

    Lacunosa si presenta la disciplina italiana rispettoalle medesime previsioni in tema di « agreed use of the vessel » (art. 6). Nella versione inglese infattivengono dettate specifiche disposizioni non soltantoa chiarimento dell’uso consentito della nave, ma an-che a tutela di una maggiore sicurezza a bordo.

    Presenti in entrambi i testi, anche se con contenu-ti leggermente diversi, le clausole relative agli obbli-ghi del noleggiante o owner.

    Obblighi del noleggiatoreIl testo italiano appare invece piu ` specifico nelle

    clausole relative agli obblighi del noleggiatore.

    Con riferimento alla mancata consegna dellanave nei termini stabiliti, l’art. 3 del testo inglese e `carente di alcune specificazioni presenti invece neltesto italiano, che in materia stabilisce, in caso dimancata consegna superiore alle 24 ore, la restitu-zione al noleggiatore di quanto pagato senza preve-dere in aggiunta anche il risarcimento del danno esenza alcuna deduzione su quanto dovuto. Quest’ul-timo aspetto non e ` peraltro previsto nella versioneinglese che fa riferimento soltanto alle restituzionisenza computo di interessi.

    Non si fa menzione di deduzioni neanche nel ca-so di ritardo nella consegna dovuto a causa diversedalla forza maggiore.

    La disciplina della riconsegna e del ritardo nella riconsegna presenta interessanti differenze.

    La versione inglese dedica una specifica disposi-zione ai termini della riconsegna , oltre quanto indi-cato nel frontespizio del formulario che rimane uni-co riferimento nella versione italiana.

    Sempre in tema di ritardo nella riconsegna do-vuta a forza maggiore, il testo inglese appare piu `completo di quello italiano, specificando che, inquesta eventualita `, la riconsegna deve avvenire «ilpiu ` presto possibile».

    In caso di ritardo non dovuto a forza maggiore,tra i motivi propri del noleggiatore, in aggiunta al te-sto italiano, e ` previsto il cambio di itinerario controil parere del comandante. In quest’ultimo caso, gliobblighi di restituzione da parte del noleggiatoresembrano divergere da quelli previsti nella versioneitaliana. Il testo inglese specifica, inoltre, la modalita `di pagamento a carico del noleggiatore. E ` previsto,infatti, il « telegraphic transfer » ed e ` tenuta in consi-derazione, ipotesi ulteriore rispetto al testo italiano,quella del ritardo oltre le 24 ore, che comporta la re-sponsabilita ` del noleggiatore e obbliga al risarcimen-to di perdite e danni. Tale risarcimento, per contro,sembra essere in ogni caso dovuto (quindi indipen-dentemente da un ritardo superiore alle 24 ore) se sipone attenzione alle previsioni contenute nella ver-sione italiana.

    Anche con riferimento ai poteri attribuiti al co-mandante le due versioni, in parte, divergono.

    L’art. 13 della versione inglese conferisce nellospecifico, al comandante, il potere di rifiutare di ese-guire ordini del noleggiatore che, a suo avviso, pos-sano determinare un ritardo nella riconsegna della nave o comportino una violazione degli accordi rela-

    Formule e modelli R ubriche

    DIRITTO DEL TURISMO N. 1/2008 103

  • 8/16/2019 3694097_P98_dtur_2008_01_91

    14/15

    tivi all’uso consentito della nave o comunque una viola-zione di qualsiasi altra pat-tuizione sottoscritta. Il testoinglese fa specifico riferi-mento anche al potere delcomandante di vietare, al no-leggiatore o a qualsiasi pas-seggero, l’utilizzo di attrez-zature sportive, qualora taleutilizzo possa costituire unrischio per la sicurezza dellepersone.

    Come gia ` evidenziato,queste disposizioni non ap-paiono nella versione italia-na, dove invece, in aggiunta alle disposizioni comuni adentrambe le versioni, vieneprescritto l’obbligo relativoall’aggiornamento del gior-nale nautico; alla verbalizza-zione, in contraddittorio conil noleggiatore, del quantita-tivo di carburante a bordodella nave alla data della

    consegna e della riconsegna;alla consegna al noleggiato-re, al termine del noleggio,di un resoconto dettagliatodelle spese che quest’ultimodovra ` ancora pagare o even-tualmente vedersi rimborsate.

    Differenti anche i contenuti relativamente alla so-spensione del nolo o «breakdown or disablement »nella versione inglese. Differenti sono infatti i terminitemporali che nella versione italiana comprendonoun primo caso di inidoneita ` della nave alla prosecu-zione del viaggio per un tempo inferiore alle 24 oreo superiore alle 24 nel secondo caso. Il testo inglesefa invece riferimento a tempi ricompresi tra le 12 e le48 ore o superiori alle 48 ore. La versione inglesenon parla, comunque, di sospensione del nolo, ma di-sciplina la restituzione della nave e la rifusione dellespese in caso di avaria o inidoneita ` alla navigazione.

    L’ obbligo di assicurazione , disciplinato in en-trambe le versioni, appare molto piu ` specifico edesteso nella versione inglese; la versione italiana, pe-raltro, conferisce al noleggiatore la facolta ` di richie-dere, a proprie spese, l’aumento del massimale ovelo ritenesse insufficiente, con il correlato obbligo al-l’aumento da parte del noleggiante. Entrambe le ver-sioni fanno riferimento alla responsabilita ` del noleg-

    giante in caso di eventicausati intenzionalmenteda lui stesso o dai passeg-geri.

    Nel testo inglese la po-lizza assicurativa e ` stipula-ta a copertura non solodella responsabilita ` civileverso terzi, ma anche per idanni eventualmente deri-vanti dall’utilizzo da partedel noleggiatore, o altropersonale competente

    autorizzato dallo stesso, diattrezzature o imbarcazionisportive a motore o meno.

    In tema di recesso daparte del noleggiante lerispettive clausole si equi-valgono. Induce a qualcheperplessita `, nella versioneitaliana, la scelta linguisti-ca del termine «rescissio-ne» in luogo di «recesso»,termine che sarebbe sem-brato piu ` appropriato ed

    avrebbe generato minorediscontinuita ` con la for-mulazione iniziale della disposizione. Nella versio-ne inglese manca inoltrela previsione, presente in-vece in quella italiana, re-

    lativa al risarcimento dei danni dovuti al noleggiato-re in caso di recesso per cause di forza maggiore.

    Anche per quanto concerne il recesso del noleg-giatore vanno rilevate alcune differenze benche ´ la disciplina di base rimanga comune. La versione in-glese appare piu ` specifica. Nel caso del recesso delnoleggiatore per causa di forza maggiore il testo pre-cisa, nella versione italiana, che dalla restituzione diquanto dovuto al noleggiatore deve essere scorpora-to quanto dovuto al mediatore per l’opera prestata.

    Si rileva una diversa regolamentazione contrattua-le anche per quanto riguarda la figura del mediato-re , per cui la versione italiana inquadra esclusiva-mente le questioni relative alle provvigioni dovute,anche nel caso in cui il contratto venga meno per forza maggiore o qualsiasi altra causa. La versioneinglese tratta invece anche le questioni relative alla responsabilita `.

    A differenza della versione italiana, quella inglesepuntualizza i diritti delle parti in caso di reclami da

    NOLEGGIO NAUTICO: DIFFERENZE TRA FORMULARIO ITALIANO E INGLESE

    1) Condizioni di recesso: Termine di recesso(10 giorni italiano, 7 inglese) ed obbligo direstituzioni (30 giorni dal recesso in inglese;nessuna indicazione in italiano).2) Assistenza sanitaria a bordo : Benesseredei trasportati, uso consentito della nave esicurezza a bordo (solo in inglese).3) Obblighi del noleggiatore : Mancataconsegna della nave (restituzione, senzarisarcimento danni, in italiano; solorestituzione in inglese); Ritardo nellariconsegna (per forza maggiore o per motivi

    del noleggiatore, solo in inglese); Poteri del comandante (rifiuto di eseguire gli ordini o diutilizzare attrezzature, in inglese; giornalenautico, carburante, termini e spese, initaliano); Sospensione del noleggio (inidoneita `prima o dopo le 24 ore, in italiano; tra 12 e48 ore o dopo 48 ore, in inglese); Obbligo diassicurazione (Responsabilità verso terzi, dannidel noleggiatore, in inglese; aumento del massimale, in italiano); Recesso (risarcimentodanni al noleggiatore nel recesso per forzamaggiore, in inglese); Mediatore (soloprovvigioni, in italiano; anche responsabilita ` ,

    in inglese); Reclami (diritti delle parti esoggetti interessati, solo in inglese);Controversie (legge italiane e arbitrato inItalia, in italiano; legge italiana o inglese,arbitrato in Italia o Arbitration act )

    Formule e modelliR ubriche

    DIRITTO DEL TURISMO N. 1/2008104

  • 8/16/2019 3694097_P98_dtur_2008_01_91

    15/15

    parte del noleggiatore individuando i soggetti cui ilreclamo stesso va indirizzato: prima di tutto il co-mandante e, solo in caso di impossibilita ` a risolverela questione a bordo, il noleggiante.

    Altra previsione non contenuta nella versione ita-liana e ` quella relativa alle comunicazioni recipro-che delle parti contrattuali, da farsi per iscritto.

    Infine, con riferimento alla legge applicabile e al-la risoluzione delle controversie la versione italiana indica quale legge applicabile quella italiana dispo-nendo, nel contempo, che la decisione su eventuali

    controversie avvenga con arbitrato, in applicazionedelle regole della Camera Arbitrale Marittima di Ge-nova.

    La versione inglese, per meglio adattarsi all’uti-lizzo del formulario in ambito internazionale, propo-ne invece diverse alternative, consentendo una prima scelta tra la legislazione italiana e, in tema di arbitra-to, le regole della Camera Arbitrale Marittima di Ge-nova. Le successive alternative fanno invece riferi-mento alla legge inglese e all’ Arbitration Act 1950 e1979 oppure alla legge statunitense.

    Formule e modelli R ubriche

    DIRITTO DEL TURISMO N. 1/2008 105