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Start up innovative Sebastiano Di Diego
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Riferimenti normativi
Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, articoli 25 -32
Legge 17 dicembre 2012, n. 221
Decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, articolo 9, comma 16
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1. La nozione e i requisiti
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La nozione di start up innovativa (1)
Start up innovativa
Forma giuridica Sede degli affari in Italia
In attività da non più di 48 mesi
Valore delle produzione <5 mil
Divieto di distribuzione utili
Servizi e prodotti innovativi
Costituzione no attraverso operazioni straordinarie
Requisiti obbligatori comulativi
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La nozione di start up innovativa (2)
Start up innovativa
Spese R&S uguali o superiori al 15% maggiore valore fra costo e valore della produzione
Impiego di personale qualificato
Titolare di privativa
industriale o software
Requisiti obbligatori alternativi
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La nozione di start up innovativa (3)
• Forma giuridica
Deve essere una società di capitali
Srl , spa, sapa, cooperativa di diritto italiano Società europea, residente in Italia
le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione
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La nozione di start up innovativa (4)
• Attività
La società
Deve avere per oggetto (esclusivo o prevalente) lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Qualsiasi attività economica da cui possa discendere l’introduzione di nuovi prodotti o servizi, nonché nuovi metodi per produrli, distribuirli o usarli
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La nozione di start up innovativa (5)
• Anzianità
La società
Deve essere costituita e svolgere attività d’impresa da non più di 4 anni
La qualifica di start up innovativa ha natura temporanea fino a 4 anni dalla costituzione
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La nozione di start up innovativa (6)
• Sede
La società
Deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia
Sede effettiva : luogo in cui si svolge l’amministrazione e la direzione della società
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La nozione di start up innovativa (7)
• Valore della produzione
La società
Non può avere un totale del valore della produzione annua superiore a 5 mil.
La verifica del parametro deve essere condotta a partire dal secondo anno di attività della società
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La nozione di start up innovativa (8)
• Utili
La società
Non distribuisce utili finché permane la qualifica di start up innovativa
Questo requisito ha lo scopo di rafforzare la struttura patrimoniale della società e di favorire l’investimento degli utili nella ricerca e sviluppo
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La nozione di start up innovativa (9)
• Non deve essere la continuazione di un’impresa esistente
La società
Non deve essere costituita attraverso un’operazione straordinaria (fusione, scissione, cessione o affittto d’azienda)
Questo requisito ha lo scopo di rafforzare la struttura patrimoniale della società e di favorire l’investimento degli utili nella ricerca e sviluppo
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La nozione di start up innovativa (10)
• Start up innovativa, inoltre, deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:
• sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15% del maggiore valore tra il costo e il valore totale della produzione;
• impiegare personale altamente qualificato per almeno: – un terzo della propria forza lavoro ( se si tratta di dottorati , soggetti che frequentano un
dottorato o soggetti che hanno svolto attività di ricerca qualificata per almeno 3 anni); – due terzi della propria forza lavoro ( se si tratta di soggetti con laurea magistrale)
• essere titolare o licenziataria o depositaria di diritti di privativa industriale connessi alla propria attività ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico
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La start up a vocazione sociale
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Start up innovativa a vocazione sociale
• E’ una società che:
rientra nella definizione di start up innovativa
opera in via esclusiva nei settori indicati dall'articolo 2, comma 1 del Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n. 155
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I settori “sociali”
assistenza sociale assistenza sanitaria educazione, istruzione e formazione tutela dell’ambiente e dell’ecosistema valorizzazione del patrimonio culturale turismo sociale formazione universitaria e post-universitaria ricerca ed erogazione di servizi culturali formazione extra-scolastica servizi strumentali alle imprese sociali
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Come si diventa start up innovative?
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Il regime pubblicitario (1)
• Oltre al possesso dei requisiti, è necessaria l’iscrizione in una sezione speciale del registro delle imprese
L’iscrizione avviene automaticamente a seguito
della domanda in formato elettronico
La domanda deve essere accompagnata da una specifica autodichiarazione che attesta il possesso dei requisiti per essere start up innovativa
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Il regime pubblicitario (2)
• Ogni anno il legale rappresentante deve attestare il mantenimento dei requisiti necessari per il mantenimento della qualifica.
Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e
comunque entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio
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2. Strumenti per favorire il finanziamento delle start up
innovative
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2.1 Misure per favorire la raccolta di capitale di rischio
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Start up innovative
Categorie speciali di quote
Agevolazioni fiscali per gli investitori
Il crowdfunding
Work for equity
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2.2.1 La creazione di categorie speciali di quote
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Creazione di categorie speciali di quote
Tenendo conto degli specifici interessi dei fondatori e degli altri investitori a titolo di capitale di rischio è possibile “emettere”:
categorie di quote fornite di diritti diversi;
categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.
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Creazione di categorie speciali di quote
Diritti in tema di amministrazione
Potere di nominare direttamente gli organi di gestione Diritto di covendita Diritto di veto Potere di rilasciare autorizzazioni o pareri
Diritti in tema di utili
Percentuale maggiorata di dividendo Diritto ad essere soddisfatti in via prioritaria
Divieto di patto leonino Divieto di remunerazione svincolata al risultato d’esercizio www.networkprofessionale.com
Creazione di categorie speciali di quote
• A differenza dei diritti particolari attribuiti ai soci ai sensi dell’art. 2468
I diritti delle categorie speciali di quote non sono da ricondurre alla figura del socio
La circolazione della quota non estingue il diritto ad essa connesso che si trasferisce senza che sia necessario il consenso unanime degli altri soci
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quote speciali di
srl
fornite di diritti diversi
senza diritto di voto
con voto non proporzionale
alla partecipazione
con voto limitato
Creazione di categorie speciali di quote
Con il venir meno della qualifica (a causa del decorso del periodo di 48 mesi o della
perdita anticipata di uno dei requisiti) la possibilità di emettere quote fornite di diritti
diversi non è più percorribile e le clausole eventualmente inserite nell'atto costitutivo ai
sensi dei commi 2, 3 dell'articolo 26, mantengono efficacia soltanto limitatamente alle
quote di partecipazione sottoscritte in precedenza (Cfr. art. 31, comma 4).
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2.2.2 Il crowdfunding
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Il crowdfunding
• Le prime esperienze risalgono agli anni 90
donation-based
reward –based
Lending-based
Recentemente si è avuta la diffusione dei sistemi equity -based
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start up innovative in forma di srl
le quote di partecipazione
possono essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari
Offerta al pubblico
La normativa esclude questa possibilità per le srl normali
L’offerta al pubblico delle quote di start up innovative comporta l’applicazione delle discipline speciali in tema di investimenti di natura finanziaria (art. 93 bis e ss. del TUIF)
Solo per le offerte al pubblico realizzate attraverso portali on line, vengono previsti obblighi informativi e di comportamento semplificati
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Il crowdfunding
È la piattaforma online
che ha come finalità
esclusiva la facilitazione
della raccolta di capitale
di rischio da parte delle
start-up innovative,
comprese le start-up a
vocazione sociale”
portale per la raccolta di capitali per le imprese start-up innovative
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Chi può gestire il
portale?
Imprese d’investimento e
banche autorizzate ai servizi
d’investimento
Soggetti iscritti nel registro
Consob
La Consob ha previsto una specifica disciplina per le offerte condotte esclusivamente attraverso i portali per la raccolta di capitali, al fine di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali.
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2.2.3 Le agevolazioni fiscali
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Le agevolazioni fiscali (1)
Per gli anni 2013, 2014 e 2015, è prevista una normativa di favore, che
consente alle persone fisiche e alle persone giuridiche, rispettivamente, di
detrarre dall’imposta o dedurre dal proprio reddito imponibile le somme
investite a titolo di capitale di rischio in start-up innovative, sia direttamente
che indirettamente per il tramite di investitori professionali specializzati in
questo tipo d’investimento.
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Le agevolazioni fiscali (2)
Perso
ne
fisiche
start up a vocazione
sociale
start up ad alto valore
tecnologico in ambito
energetico
altre start up innovative
detrazione
del
25%
detrazione
del 19%
investim
enti
2013
2014
2015
Investimenti
agevolati start up diretti
OICR
specializzate indiretti
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Le agevolazioni fiscali (3)
Ai fini del calcolo della detrazione spettante, valgono le seguenti
regole:
l’investimento effettuato nel periodo d’imposta assume rilevanza fino
all’importo massimo di 500.000 euro;
non si tiene conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al
contribuente;
qualora l’imposta non fosse capiente, l'ammontare, in tutto o in parte,
non detratto nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in
detrazione dall'Irpef nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.
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Le agevolazioni fiscali (4)
Perso
ne
giuridi
che
start up a vocazione
sociale
start up ad alto valore
tecnologico in ambito
energetico
altre start up
innovative
deduzion
e del
27%
deduzion
e del 20%
investi
menti
2013
2014
2015
Anche in questo caso l'investimento può essere effettuato sia direttamente sia
indirettamente.
La differenza rispetto alle persone fisiche, è l’allargamento della platea dei soggetti che
possono essere veicolo dell’investimento indiretto: oltre agli OICR è prevista la figura
delle“società che investono prevalentemente in start up innovative”.
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Le agevolazioni fiscali (5)
L’investimento
massimo deducibile non
può eccedere, in ciascun
periodo d'imposta,
l'importo di euro
1.800.000.
Al fine di evitare distorsioni del
sistema, inoltre, l’agevolazione
in esame non trova applicazione
nei confronti né delle imprese
start-up innovative né degli
OICR o di altre società che
investano prevalentemente in
imprese start-up innovative.
Limitazioni
start up innovative OICR società d’investimento
sono il “veicolo” per applicare l’agevolazione
non possono mai beneficiare dell’agevolazione www.networkprofessionale.com
Le agevolazioni fiscali (6)
L’ultimo aspetto rilevante, riguarda, infine, il vincolo posto in capo all’investitore ai
fini del godimento dell’agevolazione.
Tanto per le persone fisiche che per le persone giuridiche viene previsto l’obbligo di
mantenere l’investimento nella start up innovativa per almeno due anni.
L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale
termine, comporta la decadenza dall’agevolazione, con le seguenti conseguenze:
•le persone fisiche dovranno restituire l'importo detratto, unitamente agli
interessi legali;
•le persone giuridiche dovranno recuperare a tassazione l'importo dedotto,
maggiorato degli interessi legali.
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Le agevolazioni fiscali (7)
Investitori
persone fisiche
Investitori
persone giuridiche
obbligo di mantenere l’investimento per almeno
due anni
In caso contrario
restituzione dei benefici fiscali + interessi legali
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2.2.4 Work for equity
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Work for equity (1)
Il work for equity permette alla
start up innovativa di remunerare
una collaborazione esterna
consentendo al fornitore, in luogo
del pagamento della prestazione,
di diventare socio oppure titolare
di strumenti finanziari
partecipativi della società. .
In questo modo il
fornitore si assume
anch’egli il rischio
d’impresa, senza
appesantire la situazione
finanziaria della società .
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Work for equity (2)
• le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali
non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto
Ne consegue che il fornitore di servizi (avvocato, notaio, commercialista etc..) è esentato dal pagamento delle imposte sul bene o servizio fornito (e regolarmente fatturati), qualora, anziché ricevere in cambio un compenso in denaro, riceva una quota di partecipazione al capitale della società.
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Work for equity (3)
Work for equity
opere e servizi crediti per opere e
servizi
apporto
L’operazione non è assimilata al pagamento
della prestazione e quindi esclusa da tassazione
In deroga all'articolo 9 del Tuir, risultano esenti da qualsivoglia imposizione,
non assumendo rilevanza fiscale in capo ai soggetti che li effettuano:
•né al momento dell'ultimazione dell'opera o del servizio;
•né al momento della emissione delle azioni, quote ovvero degli
strumenti finanziari. www.networkprofessionale.com
2.3 La raccolta di quasi capitale
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L’emissione di strumenti finanziari partecipativi (1)
• A seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi le start up in forma di srl
• Possono emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile.
• Viene estesa anche alla start up innovativa in forma di srl la possibilità, prevista per le spa, le cooperative e le sapa, di emettere strumenti finanziari partecipativi.
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L’emissione di strumenti finanziari partecipativi (2)
• Gli strumenti finanziari partecipativi
non sono parti del capitale sociale.
Essi, pertanto, non
attribuiscono la qualità di socio
e presentano ampia elasticità
per quanto riguarda i diritti
attribuibili ai possessori.
A fronte dell’apporto, gli strumenti finanziari
partecipativi possono essere forniti di diritti
patrimoniali o (anche) di diritti amministrativi, con
esclusione però del diritto di voto, che rimane
riservato ai soli soci.
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L’emissione di strumenti finanziari partecipativi (3)
start up innovativa in
forma di srl strumenti finanziari partecipativi
Gli apporti non sono imputati al capitale sociale della
società
Possono essere costituiti da: denaro, beni , crediti, opere e
servizi
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2.4 La raccolta di finanziamenti
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L’accesso al Fondo di garanzia (1)
• Le start up per potersi svilupparsi, oltre al capitale di rischio, devono poter disporre di tutti gli strumenti e i canali di finanziamento di un’azienda normale. Ad esempio, una volta avviata l’impresa, risulta fondamentale il finanziamento bancario del capitale circolante.
• Per contribuire a rimediare a questo problema il legislatore interviene sul sistema delle garanzie, prevedendo azioni specifiche del Fondo centrale di garanzia per le PMI a sostegno dell’acceso al credito delle start up innovative.
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L’accesso al Fondo di garanzia (2)
Start up innovative
La garanzia è concessa a titolo gratuito
Priorità d’istruttoria
Concessa senza valutazione dei dati contabili di bilancio se il soggetto finanziatore non acquisisce garanzie
Il fondo copre fino all’80% dell’ammontare dell’esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora
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3. Le risorse umane
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Le risorse umane
• Le risorse umane sono l'elemento critico di una start up innovativa.
• Per questo motivo il legislatore introduce una serie di norme volte a: – facilitare il ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato; – facilitare l’accesso al credito d’imposta per l’assunzione di
personale altamente qualificato. – favorire attraverso un regime di favore il ricorso ai piani di
incentivazione; – favorire attraverso un regime di favore la pratica del work for
capital;
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3.1 I contratti a termine
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Contratti a termine
• La start up può assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi.
– All’interno di questo arco temporale, i contratti possono essere anche di breve durata e rinnovati più volte, senza soluzione di continuità.
– Dopo 36 mesi, il contratto può essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare a 48 mesi
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3.2 Retribuzione
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Retribuzione
• La retribuzione dei lavoratori è costituita:
– da una parte fissa che non può essere inferiore al minimo tabellare
– da una parte variabile in relazione efficienza, redditività, produttività o altri parametri individuati dalle parti
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3.3 Credito d’imposta
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Credito d’imposta
• Alle start-up innovative viene riconosciuto un credito d’imposta per personale altamente qualificato, assunto a tempo indeterminato, compreso quello assunto attraverso i contratti di apprendistato. – L’assunzione determina per la start up un credito
d'imposta, pari al 35% del costo aziendale di tale personale, nel limite massimo di 200mila euro annui per impresa.
– Le start up innovative hanno un accesso prioritario al credito d’imposta.
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3.4 Piani d’incentivazione
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Piani di stock option (1)
• Le start-up innovative possono remunerare i propri collaboratori (amministratori, dipendenti, collaboratori) con stock option
• Con l’assegnazione gratuita di stock option (opzioni call), l’impresa concede ai propri collaboratori il diritto ad acquistare azioni o quote della società ad un prezzo predeterminato (strike price). – Le stock option saranno esercitate se il prezzo d’esercizio è inferiore al
valore dell’azione o quota sottostante. In caso contrario le opzioni perdono di ogni valore.
• I piani di stock option hanno l’obiettivo di vincolare una parte del
salario ai risultati dell’impresa, stimolando così i dipendenti ad incrementare la propria produttività al fine di migliorare l’efficienza e la redditività dell’impresa.
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Piani di stock option (2)
• Nelle start up innovative, il regime fiscale e contributivo che si applica a questi strumenti è particolarmente vantaggioso.
il reddito di lavoro derivante dall’attribuzione di tali strumenti finanziari o diritti non concorre alla formazione del reddito imponibile di tali soggetti ai fini sia fiscali che contributivi.
In caso di assegnazione agli amministratori, ai dipendenti e ai collaboratori continuativi delle start-up innovative di azioni, quote, titoli, diritti, opzioni o strumenti finanziari nel contesto di un piano di incentivazione
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Piani di stock option (3)
•gli amministratori; •i lavoratori legati da un rapporto di lavoro dipendente, anche se a tempo determinato o part-time; •i collaboratori a progetto
Beneficiari
Piani d’incentivazioni interessati
contenuto molto ampio; ad esempio possono prevedere: •la diretta assegnazione di strumenti finanziari (anche sotto forma di cd. restricted stock); •l’attribuzione di opzioni di sottoscrizione o acquisto di strumenti finanziari; •la promessa di assegnare strumenti finanziari nel futuro (le cd. restricted stock unit).
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Piani di stock option (4)
l’esenzione è applicabile esclusivamente con riferimento all'attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti
emessi dalla start-up innovativa con i quali i destinatari del piano d’incentivazione intrattengono il proprio rapporto di lavoro, nonché di quelli emessi da società direttamente controllate da una start-up innovativa
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Piani di stock option (5)
Condizione
gli strumenti finanziari o i diritti oggetto
del piano di stock option, non possono
essere successivamente riacquistati dalla
start-up innovativa, dalla società
emittente o da qualsiasi soggetto che
direttamente controlla o è controllato
dalla start-up innovativa, ovvero è
controllato dallo stesso soggetto che
controlla la start-up innovativa.
Violazione del divieto
il reddito di lavoro che non ha
previamente concorso alla
formazione del reddito imponibile
dei suddetti soggetti è
assoggettato a tassazione nel
periodo d'imposta in cui avviene
la cessione.
A tale fine, rileva il valore che gli strumenti finanziari e i diritti rilevanti
avevano al momento dell’assegnazione o dell’esercizio e non il diverso
valore che tali strumenti finanziari e diritti avevano al momento della
cessione.
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4. Percorso più rapido e meno gravoso nel caso in cui la start up
non decolla
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Regime delle perdite d’esercizio (1)
Start up innovative Le perdite hanno
ridotto il capitale di
oltre 1/3?
rinvio a nuovo delle perdite
si ha tempo fino al termine del
secondo esercizio successivo per
ricapitalizzare o deliberare la
riduzione del capitale sociale, se la
perdita non diminuisce a meno di
un terzo
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Regime delle perdite d’esercizio (2)
Start up innovative Le perdite hanno ridotto il
capitale di oltre 1/3 e
intaccato il minimo legale ?
rinvio a nuovo delle perdite
si ha tempo fino al termine
dell’esercizio successivo per
ricapitalizzare, trasformare o sciogliere
la società, se il capitale non risulta
reintegrato al di sopra del minimo
legale
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Società di comodo
• Alle start up innovative non si applica la disciplina in materia di società di comodo e in perdita sistemica.
– Senza questa agevolazione, le start up innovative,
caratterizzate da investimenti significativi e mancanza di ricavi nei primi anni di vita, sarebbero state costrette a ricorrere all’ interpello disapplicativo, peraltro non sempre accolto, per non subire prelievi d’imposta su base presuntiva.
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Società di comodo (2)
Start up innovative
disciplina società di comodo
non si applicano
disciplina società in perdita
sistemtica
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Default
Start up innovative non sono sottoposte a
Fallimento e liquidazione
coatta amministrativa
sono sottoposte esclusivamente ai procedimenti di
composizione della crisi da sovraindebitamento e di
liquidazione del patrimonio
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Default (2)
al fine di promuovere il fresh-start dello start-upper prevede,
che una volta decorsi dodici mesi dall’iscrizione nel registro
delle imprese del decreto di apertura della procedura
liquidatoria, i dati relativi ai soci della start-up innovativa non
siano più accessibili al pubblico ma, esclusivamente,
all’autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza; restano
pubblici soltanto i dati relativi alla società di capitali
assoggettata alla procedura.
Per impedire agevoli condotte elusive è prevista l’applicazione
della norma anche chi organizza in banche dati le medesime
informazioni relative ai soci.
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• Grazie per l’attenzione
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Sebastiano Di Diego è dottore commercialista e docente di Economia e gestione del-le imprese presso l’Università di Camerino. Presidente di Hepta consulenza e amministratore delgato di DM Partners, svolge attività in ambito di M&A, pianificazione societaria e fi-scale.
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