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TAX & LEGAL Tax Newsletter Sintesi delle novità legislative e delle interpretazioni di prassi ministeriale e di giurisprudenza tributaria più significative del mese di novembre 2015 Numero 11/2015

TAX & LEGAL TaxNewsletter...- Revisione del sistema sanzionatorio penale tributario (Titolo I del D.Lgs. n. 158 del 2015) - Comando Generale della Guardia di Finanza, Circolare n

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TAX & LEGAL

Tax NewsletterSintesi delle novità legislative e delle interpretazioni di prassi ministeriale e di giurisprudenza tributaria più significative del mese di novembre 2015

Numero 11/2015

Page 2: TAX & LEGAL TaxNewsletter...- Revisione del sistema sanzionatorio penale tributario (Titolo I del D.Lgs. n. 158 del 2015) - Comando Generale della Guardia di Finanza, Circolare n

1© 2015 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ('KPMG International'), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Indice

PARTE PRIMA

Legislazione

1 IMPOSTE SUI REDDITI - Art. 110, comma 10 e art 167 TUIR - Esclusione di Hong Kong dalle ‘black list’ ai fini della deducibilità dei costi e del regime CFC - D.M. 18 novembre 2015 (Pag.5)

PARTE SECONDA

Prassi

1 AGEVOLAZIONI FISCALI - IMPOSTE SUI REDDITI - IRAP - Patent Box -Approvazione del Modello ‘Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali’ - Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 144042 del 10 novembre 2015 (Pag.7)

2 IMPOSTE SUI REDDITI - Regime di consolidato fiscale nazionale -Contenuti e modalità per la designazione della controllata di cui al co. 2-bisdell’art. 117 del TUIR e applicazione delle disposizioni di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 147 del 2015 alle opzioni per la tassazione di gruppo già in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime - Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 6 novembre 2015 (Pag.8)

3 SANZIONI AMMINISTRATIVE - D.Lgs. n. 158 del 24 settembre 2015, concernente la revisione del sistema sanzionatorio - Principali novità di interesse operativo - Revisione del sistema sanzionatorio amministrativo tributario (Titolo II del D.Lgs. n. 158 del 2015) - Comando Generale della Guardia di Finanza, Circolare n. 331248/15 del 10 novembre 2015, par. 4 (Pag.10)

4 SANZIONI PENALI - D.Lgs. n. 158 del 24 settembre 2015, concernente la revisione del sistema sanzionatorio - Principali novità di interesse operativo - Revisione del sistema sanzionatorio penale tributario (Titolo I del D.Lgs.n. 158 del 2015) - Comando Generale della Guardia di Finanza, Circolare n. 331248/15 del 10 novembre 2015, par. 2 (Pag.10)

5 SANZIONI PENALI - D.Lgs. n. 158 del 24 settembre 2015, concernente la revisione del sistema sanzionatorio - Principali novità di interesse operativo - Linee guida per l’applicazione temporale delle nuove disposizioni -Comando Generale della Guardia di Finanza, Circolare n. 331248/15 del 10 novembre 2015, par. 3 (Pag.11)

PARTE TERZA

Giurisprudenza

1 ACCERTAMENTO - Accertamento con adesione - Istanza presentata entro il 60º giorno successivo alla notifica dell’avviso: è tempestiva anche se ricevuta oltre tale termine - Commissione Tributaria Regionale di Napoli, Sentenza n. 6891/48/15 del 10 luglio 2015 (Pag.13)

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2© 2015 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ('KPMG International'), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

2 ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI - Participation exemption -Frazionamento dell’esercizio in due periodi di imposta al solo fine di ridurre la minusvalenza da cessione di partecipazione - Condotta abusiva: sussiste - Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza n. 3749/67/15 del 4 settembre 2015 (Pag.13)

3 ACCERTAMENTO - Accertamento con adesione - Sottoscrizione dell’atto: è sufficiente anche in assenza del pagamento delle imposte -Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sentenza n. 7915/40/15 del 5 ottobre 2015 (Pag.14)

4 ACCERTAMENTO - Raddoppio dei termini di accertamento in presenza di reato - Cumulo con proroghe previste da altre disposizioni: inapplicabilità -Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sentenza n. 8502/15/15 del 23 ottobre 2015 (Pag.14)

5 ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI - Esterovestizione: condizioni - Cassazione, Sentenza n. 43809 del 30 ottobre 2015 (Pag.14)

6 ACCERTAMENTO - Disposizioni antielusive - Rilevanza penale dell’elusione: sussiste solo in presenza di ‘dolo di evasione’ - Cassazione, Sentenza n. 43809 del 30 ottobre 2015 (Pag.15)

7 ACCERTAMENTO - Art. 37-bis, comma 4 del D.P.R. n. 600/1973 -Accertamento emesso prima del termine di 60 giorni dalla richiesta di chiarimenti - Nullità - Cassazione, Sentenza n. 23050 del 11 novembre 2015 (Pag.15)

8 ACCERTAMENTO - Abuso del diritto: sussiste solo in presenza delle operazioni indicate nel comma 3 dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 -Cassazione, Sentenza n. 24024 del 25 novembre 2015 (Pag.15)

9 IMPOSTE SUI REDDITI - Transfer pricing - Utilizzazione di comparablesnon omogenei a quello posto in verifica - Infondatezza della rettifica -Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sentenza n. 7198/12/15 del 14 settembre 2015 (Pag.16)

10 IMPOSTE SUI REDDITI - Principio di competenza: inderogabilità anche in presenza di costanza di metodo di impostazione contabile - Cassazione, Sentenza n. 22799 del 9 novembre 2015 (Pag.16)

11 IMPOSTE SUI REDDITI - Costi di sponsorizzazione - Deducibilità se si prevede un ritorno commerciale - Onere della prova: spetta al contribuente - Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza n. 4850/30/15 del 12 novembre 2015 (Pag.16)

12 IMPOSTE SUI REDDITI - Compensi agli amministratori - Deducibilità nell’esercizio dell’erogazione, ancorché la delibera e la contabilizzazione dell’onere avvenga in un successivo esercizio - Cassazione, Sentenza n. 23763 del 20 novembre 2015 (Pag.17)

13 IMPOSTE SUI REDDITI - Erogazione da parte del socio di un finanziamento infruttifero mediante compensazione con un credito preesistente - Sopravvenienza attiva: non sussiste - Cassazione, Sentenza n. 23782 del 20 novembre 2015 (Pag.17)

14 IMPOSTE SUI REDDITI - Spese di miglioria su immobile condotto in affitto - Deducibilità a prescindere dalla disciplina civilistica e contrattuale -Cassazione, Sentenza n. 24277 del 27 novembre 2015 (Pag.17)

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15 IMPOSTE SUI REDDITI - Commercio di auto usate in perdita -Accertamento induttivo: è ingiustificato se le perdite sono compensate dalla gestione in utile delle auto nuove - Cassazione, Sentenza n. 24277 del 27 novembre 2015 (Pag.18)

16 IMPOSTA DI REGISTRO - Cessione di azienda - Avviamento - Esistenza possibile anche in presenza di perdite - Cassazione, Sentenza n. 22506 del 4 novembre 2015 (Pag.18)

17 IMPOSTA DI REGISTRO - Cessione d’azienda - Accollo di debiti aziendali: non riduce la base imponibile - Cassazione, Ordinanza n. 24081 del 25 novembre 2015 (Pag.18)

18 IVA - Acquisti in sospensione d’imposta oltre il limite del plafond - Natura della violazione: è sostanziale - Applicabilità della sanzione di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 471/1997 - Commissione Tributaria Regionale di Torino, Sentenza n. 1103/26/15 del 21 ottobre 2015 (Pag.19)

19 IVA - Acquisti in sospensione d’imposta oltre il limite del plafond -Riduzione della sanzione ex art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 472/1997: inapplicabilità - Commissione Tributaria Regionale di Torino, Sentenza n. 1103/26/15 del 21 ottobre 2015 (Pag.19)

20 IVA - Mancata trascrizione sul registro cartaceo degli acquisti -Dichiarazione infedele per indebita detrazione - Diritto al rimborso: sussiste - Cassazione, Ordinanza n. 22188 del 30 ottobre 2015 (Pag.19)

21 IVA - Servizi internazionali ex art. 9 D.P.R. n. 633/1972 - Trasporti relativi a beni in importazione - Dimostrazione dei requisiti per la non imponibilità: compete al trasportatore - Cassazione, Sentenza n. 23034 dell’11 novembre 2015 (Pag.20)

22 IVA - Emissione di nota di variazione ex art. 26, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 - Presupposti - Cassazione, Sentenza n. 23782 del 20 novembre 2015 (Pag.20)

23 IVA - Spese di miglioria su immobile condotto in affitto - Detrazione IVA: compete al conduttore - Cassazione, Sentenza n. 24277 del 27 novembre 2015 (Pag.21)

24 PROCESSO TRIBUTARIO - Emendabilità in sede contenziosa della dichiarazione anche oltre il termine annuale previsto all’articolo 2, comma 8-bis del D.P.R. n. 322/1998: sussiste - Cassazione, Ordinanza n. 22443 del 3 novembre 2015 (Pag.21)

25 PROCESSO TRIBUTARIO - Diniego di autotutela: è atto impugnabile solo per vizi propri - Cassazione, Sentenza n. 23765 del 20 novembre 2015 (Pag.22)

26 RISCOSSIONE - Notifica della cartella mediante servizio postale - Nullità se eseguita senza l’intermediazione di un ufficiale della riscossione o altro soggetto abilitato - Commissione Regionale di Bologna, Sentenza n. 2005/8/15 del 12 ottobre 2015 (Pag.22)

27 SANZIONI AMMINISTRATIVE - Abuso del diritto - Obiettive condizioni di incertezza - Irrogazione di sanzioni - Rimessione della causa a nuovo ruolo - Cassazione, Ordinanza n. 22644 del 5 novembre 2015 (Pag.22)

28 SANZIONI PENALI - Art. 5 D.Lgs. n. 74/2000 - Questione di illegittimità costituzionale: non è manifestamente infondata nella parte in cui, per l’omessa dichiarazione, è prevista una soglia di punibilità inferiore a quella stabilita per la dichiarazione infedele - Tribunale di Catania, Ordinanza del 15 settembre 2015 (Pag.23)

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Parte primaLegislazione

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IMPOSTE SUI REDDITI - Art. 110, comma 10 e art 167 TUIR -Esclusione di Hong Kong dalle ‘black list’ ai fini della deducibilità dei costi e del regime CFC - D.M. 18 novembre 2015 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2015 sono stati pubblicati i due decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 novembre 2015, che modificano, con decorrenza dal 30 novembre 2015, le due liste (c.d. black list) degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato rispettivamente ai fini (i) delle limitazioni alla deducibilità dei costi (di cui all’art. 110, comma 10 del TUIR) e (ii) della disciplina CFC (di cui all’art. 167 del TUIR), eliminando il territorio di Hong Kong da entrambe. Tali black list sono contenute, rispettivamente, nel D.M. 23 gennaio 2002, e nel D.M. 21 novembre 2001, come modificati.

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Parte secondaPrassi

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AGEVOLAZIONI FISCALI - IMPOSTE SUI REDDITI - IRAP - PatentBox - Approvazione del Modello ‘Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali’ - Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 144042 del 10 novembre 2015- Il Provvedimento n. 144042, emanato in attuazione del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 luglio 2015 (la cui pubblicazione nel sito del Ministero dello Sviluppo economico è stata annunciata in G.U. n. 244 del 20 ottobre 2015, cfr. la nostra TNL n. 10/2015) approva lo schema di comunicazione da utilizzare al fine di esercitare l’opzione (quinquennale) per il regime di Patent Box, nei primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 (cioè nei periodi 2015 e 2016, per i contribuenti aventi periodo di imposta coincidente con l’anno solare). A partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l’opzione, quinquennale, deve essere invece comunicata nella dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo d'imposta al quale la stessa dichiarazione si riferisce.

- I primi due riquadri del Modello sono dedicati ai dati anagrafici del soggetto che esercita l’opzione e a quelli dell’eventuale rappresentante firmatario; l’ultimo è riservato all’impegno alla presentazione telematica da parte dell’intermediario incaricato della trasmissione.

- I soggetti che intendono avvalersi del regime di Patent Boxcomunicano in via telematica i dati previsti nel Modello, direttamente o tramite soggetti incaricati. La prova della comunicazione è costituita dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle Entrate. Per la trasmissione telematica occorre utilizzare il software ‘Patent_box’disponibile sul sito internet dell’Agenzia entro novembre.

- L’esercizio dell’opzione deve essere effettuato entro il periodo d’imposta in cui ha inizio il regime di tassazione agevolato e riguarda tale periodo d’imposta e i successivi quattro. Pertanto, per un soggetto con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, l’opzione va effettuata entro il 31 dicembre 2015 e vale per il 2015 e fino a tutto il 2019.

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IMPOSTE SUI REDDITI - Regime di consolidato fiscale nazionale -Contenuti e modalità per la designazione della controllata di cui al co. 2-bis dell’art. 117 del TUIR e applicazione delle disposizioni di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 147 del 2015 alle opzioni per la tassazione di gruppo già in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime - Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 6 novembre 2015- Il Provvedimento è emanato in attuazione dell’art. 6 del Decreto Legislativo n. 147 del 14 settembre 2015, che ha esteso la possibilità di esercitare l’opzione per il regime di tassazione di gruppo anche ai soggetti non residenti, se residenti in Stati Membri della UE o aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo con cui l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, ancorché privi di una stabile organizzazione in Italia, e che ha consentito alle ‘sorelle’, sia società residenti in Italia, sia stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società residenti in Stati UE o SEE, di consolidare le proprie basi imponibili (cfr. la nostra TNL n. 9/2015).

- La società controllante non residente, identificata nel territorio dello Stato mediante attribuzione di codice fiscale, presenta all’Agenzia delle Entrate il Modello di designazione della consolidata residente, che assumerà il ruolo di consolidante ‘virtuale’, dall’inizio del periodo d’imposta per il quale la controllata designata esercita l’opzione per il consolidato, fino alla data di esercizio dell’opzione stessa da eseguirsi nei termini previsti, ovvero con la dichiarazione presentata nel periodo di imposta a partire dal quale si intende esercitare l’opzione. In tal modo la controllante non residente assume, in via sussidiaria, le responsabilità previste dall’art. 127 del TUIR per le società o enti controllanti.

- La controllante non residente può designare una sola controllata e la designazione mantiene la propria validità anche nelle ipotesi di rinnovo dell’opzione per la tassazione di gruppo. La controllata designata non può consolidare società da cui sia essa stessa controllata.

- Nelle ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di mancato rinnovo dell’opzione, qualora all’atto dell’opzione non venga espresso il criterio di attribuzione delle perdite fiscali, le stesse sono attribuite proporzionalmente alle controllate che le hanno prodotte.

- Nelle ipotesi in cui il requisito del controllo nei confronti della controllata designata cessi per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento che ha comportato la perdita del requisito del controllo, la controllante non residente designa un’altra controllata appartenente al medesimo consolidato mediante la presentazione del Modello. La nuova designazione ha efficacia dal verificarsi dell’evento.

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- In relazione alle opzioni già in corso alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni (7 ottobre 2015), si possono verificare tre situazioni. Qualora la consolidante del consolidato preesistente sia designata ad esercitare l’opzione ai sensi del co. 2-bis, per il consolidato preesistente non si producono gli effetti interruttivi di cui all’art. 124 del TUIR. Nell’ipotesi in cui, invece, la consolidante del consolidato preesistente opti in qualità di consolidata unitamente a una diversa società designata, il consolidato preesistente si interrompe (tale disposizione opera anche a regime). Tuttavia, nel caso in cui, insieme alla consolidante, esercitino l’opzione con la società designata anche tutte le altre società aderenti alla tassazione di gruppo in qualità di controllate per le quali sussistano tutti i requisiti di cui al comma 2-bis dell’art. 117 del TUIR, in relazione al consolidato preesistente non si producono gli effetti interruttivi di cui all’art. 124, co. 1, 2 e 3 del TUIR; gli effetti interruttivi si verificano per le perdite fiscali di cui al co. 4 dell’art. 124 del TUIR, le quali, ai sensi dell’art. 118, co. 2 del TUIR, diventando perdite ante-consolidato, possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono.

- Il Modello è presentato per via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai co. 2-bis e 3 dell’art. 3 del predetto Decreto.

- La trasmissione telematica dei dati contenuti nel Modello è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato ‘MODELLODESIGNAZIONE’, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate nel sito www.agenziaentrate.gov.it.

- È fatto comunque obbligo, ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di rilasciare al soggetto interessato un esemplare del Modello predisposto per via informatica, nonché copia della attestazione dell’avvenuto ricevimento del Modello da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tale attestazione costituisce prova dell’avvenuta presentazione.

- La controllante non residente dà notizia alla controllata designata dell’avvenuta presentazione del Modello che, debitamente sottoscritto dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dalla controllante non residente, deve essere conservato a cura della controllata designata.

- Per il periodo d’imposta in corso al 7 ottobre 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 147 del 2015), qualora la dichiarazione del periodo d’imposta precedente debba essere presentata entro il 31 marzo 2016, l’opzione è esercitata utilizzando il modello già disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate nel sito www.agenziaentrate.gov.it; in tali ipotesi, il Modello di designazione e il Modello di comunicazione dell’esercizio dell’opzione devono essere presentati entro il 31 marzo 2016.

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SANZIONI AMMINISTRATIVE - D.Lgs. n. 158 del 24 settembre 2015, concernente la revisione del sistema sanzionatorio - Principali novità di interesse operativo - Revisione del sistema sanzionatorio amministrativo tributario (Titolo II del D.Lgs. n. 158 del 2015) -Comando Generale della Guardia di Finanza, Circolare n. 331248/15 del 10 novembre 2015, par. 4La Circolare descrive le principali novità introdotte dal D.Lgs. n. 158 del 2015 in merito alle sanzioni tributarie amministrative e penali (cfr. la nostra TNL n. 10/2015). Per quanto riguarda la tematica della successione nel tempo delle leggi in materia di sanzioni amministrative, si rimanda a quanto disposto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 472 del 1997. Pertanto, si riconosce la applicazione del principio di ‘favor rei’.

SANZIONI PENALI - D.Lgs. n. 158 del 24 settembre 2015, concernente la revisione del sistema sanzionatorio - Principali novità di interesse operativo - Revisione del sistema sanzionatorio penale tributario (Titolo I del D.Lgs. n. 158 del 2015) - Comando Generale della Guardia di Finanza, Circolare n. 331248/15 del 10 novembre 2015, par. 2Per quanto concerne le novità apportate alla disciplina dei reati tributari, contenuta nel D.Lgs. n. 74 del 2000, si segnalano i seguenti chiarimenti:

- Relativamente al reato di dichiarazione infedele, di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000, il nuovo co. 1-bis, ai fini dell'integrazione del reato, non considera più rilevanti:

• la non corretta classificazione, la valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati in bilancio o in altra documentazione rilevante ai fini fiscali;

• la violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza;

• la non inerenza e la non deducibilità di elementi passivi reali.

• Inoltre al di fuori dai casi prima indicati, non danno luogo a fatti punibili a titolo di dichiarazione infedele le valutazioni che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

- Per quanto concerne la causa di non punibilità, di cui all’art. 13, co. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000, come riscritto dall’art. 11 del D.Lgs. n. 158 del 2015, si richiama quanto indicato nella Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza, III Reparto, n. 850/INCC del 15 maggio 2015. In particolare, si ribadisce che i militari incaricati delle verifiche e dei

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Tax NewsletterNumero 11/2015

controlli dovranno procedere comunque alla trasmissione all’Autorità giudiziaria della comunicazione di notizia di reato, per le ipotesi delittuose di cui agli artt. 4, 5, 10-bis, 10-ter e 10-quater, co. 1, del D.Lgs.n. 74 del 2000, anche qualora sia astrattamente configurabile la causa di non punibilità di cui sopra, in conformità alle indicazioni della Corte di Cassazione.

SANZIONI PENALI - D.Lgs. n. 158 del 24 settembre 2015, concernente la revisione del sistema sanzionatorio - Principali novità di interesse operativo - Linee guida per l’applicazione temporale delle nuove disposizioni - Comando Generale della Guardia di Finanza, Circolare n. 331248/15 del 10 novembre 2015, par. 3Sulla base dell’art. 2 del Codice Penale (applicabile anche alle sanzioni penali tributarie, in assenza di altre specifiche disposizioni), si possono individuare tre ipotesi di successione nel tempo delle leggi penali:

- la nuova legge prefigura una nuova incriminazione, introducendo un reato in precedenza non previsto, ovvero estendendo la portata applicativa di una fattispecie incriminatrice già esistente a fatti precedentemente non compresi nella stessa. In questo caso, opera il divieto di retroattività, trattandosi di una legge sfavorevole al reo. Pertanto, ad esempio, il nuovo reato di omessa dichiarazione del sostituto d’imposta si applicherà soltanto per i fatti commessi dopo il 22 ottobre 2015 (data di entrata in vigore della nuova disposizione);

- la nuova legge interviene sulla previgente incriminazione, abrogando la fattispecie preesistente, ovvero limitandone l’ambito di applicazione per effetto, ad esempio, della modifica di alcuni aspetti della condotta punita. In tal caso, vale il principio di retroattività della legge favorevole, per cui il responsabile della condotta non è più punibile in quanto l’illecito è stato abrogato o ne è stata esclusa la rilevanza criminale. Ad esempio, l’innalzamento delle soglie di punibilità per il reato di omesso versamento di ritenute e di IVA retroagisce alle condotte poste in essere prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 158 del 2015;

- la nuova legge continua a punire una determinata condotta, ma introduce un diverso trattamento sanzionatorio. In tal caso, se la modifica è sfavorevole al reo, opera la irretroattività; se la modifica è favorevole al reo, opera la retroattività. Ad esempio, l’incremento delle pene per il reato di indebita compensazione di crediti inesistenti potrà essere applicato solo alle condotte successive alla data di entrata in vigore delle nuove norme (22 ottobre 2015).

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Parte terzaGiurisprudenza

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Tax NewsletterNumero 11/2015

ACCERTAMENTO - Accertamento con adesione - Istanza presentata entro il 60º giorno successivo alla notifica dell’avviso: è tempestiva anche se ricevuta oltre tale termine - Commissione Tributaria Regionale di Napoli, Sentenza n. 6891/48/15 del 10 luglio 2015L'istanza di accertamento con adesione è ammissibile anche se spedita in busta chiusa e senza avviso di ricevimento, purché l'invio avvenga entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell'atto impositivo, a prescindere dalla data di ricezione, eventualmente successiva, in quanto l'art. 12 del D.Lgs.19.6.1997, n. 218 prescrive unicamente la forma scritta. Né, del resto, è ammissibile l'estensione analogica dell'art. 22 del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 (costituzione in giudizio del ricorrente mediante raccomandata AR), attesa la diversa funzione assolta dalla suddetta istanza rispetto al ricorso giurisdizionale (conforme: Cassazione 30.7.2014, n. 17314). Pertanto, l'istanza di accertamento con adesione, se tempestiva, ossia inviata prima dello spirare del termine di decadenza, produce l'effetto di rendere tempestivo anche il ricorso giurisdizionale.

ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI - Participationexemption - Frazionamento dell’esercizio in due periodi di imposta al solo fine di ridurre la minusvalenza da cessione di partecipazione - Condotta abusiva: sussiste - Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza n. 3749/67/15 del 4 settembre 2015- Premesso che il regime della participation exemption ex art. 87 del TUIR ha previsto in via transitoria l'impossibilità di portare in deduzione le minusvalenze da cessione di partecipazioni conseguite nei due periodi di imposta precedenti al 2004, è da considerarsi abusivo il comportamento di una società di capitali consistente nel frazionamento, mediante apposita delibera assembleare, del periodo di imposta 2003 in due periodi di imposta, al fine di dedurre una significativa minusvalenza prodotta nell'anno 2002. Tale fattispecie si inquadra nell'abuso del diritto, in quanto l'operazione viene effettuata unicamente al solo fine di conseguire benefici fiscali (la deduzione della minusvalenza) che altrimenti sarebbero stati preclusi.

- Inoltre nel caso specifico sono applicabili le sanzioni amministrative, poiché il potere delle Commissioni Tributarie di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme, alle quali la violazione si riferisce, deve ritenersi sussistente quando la disciplina normativa si articoli in una pluralità di prescrizioni il cui coordinamento appaia difficoltoso (conforme: Cassazione n. 23633/2008).

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Tax NewsletterNumero 11/2015

ACCERTAMENTO - Accertamento con adesione - Sottoscrizione dell’atto: è sufficiente anche in assenza del pagamento delle imposte - Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sentenza n. 7915/40/15 del 5 ottobre 2015La sottoscrizione dell'atto di adesione, anche in assenza di pagamento, preclude al contribuente l'impugnazione dell'atto impositivo atteso che, come sancito anche dalla giurisprudenza di merito, l'atto di adesione ha natura di transazione conservativa che si sostituisce all'accertamento originariamente emesso. Infatti, nell'istituto dell'accertamento con adesione, il pagamento delle imposte ha una valenza meramente esecutiva, mentre le norme che lo regolano non autorizzano rinunzie o ripensamenti dopo la conclusione dell'accordo e non prevedono la revocabilità; anzi ne sanciscono espressamente la non modificabilità per cui, dopo la firma del concordato, il ricorso contro l'avviso di accertamento è inammissibile (contra: Cass. 31.5.2013 n. 13750).

ACCERTAMENTO - Raddoppio dei termini di accertamento in presenza di reato - Cumulo con proroghe previste da altre disposizioni: inapplicabilità - Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sentenza n. 8502/15/15 del 23 ottobre 2015Il cosiddetto raddoppio dei termini per l'accertamento in presenza di reato, previsto all'art. 43, comma 3 del D.P.R. n. 600/1973, non può essere cumulato con la proroga biennale dell’accertamento di cui all'art. 10 della L. n. 289/2002, con la quale fu previsto il più recente ‘condono fiscale’. Infatti, come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale 25.7.2011, n. 247, nel caso in cui i prolungamenti di termini previsti dalle disposizioni denunciate e da altre disposizioni siano astrattamente applicabili in relazione alla medesima fattispecie, l'amministrazione finanziaria non può mai utilizzarli in modo cumulativo, al fine di superare il massimo dell'ampliamento temporale previsto dalla singola normativa più favorevole per l'amministrazione (contra: C.T. Prov. Padova 5.11.2013 n. 92/6/13).

ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI - Esterovestizione: condizioni - Cassazione, Sentenza n. 43809 del 30 ottobre 2015La ‘esterovestizione’ si realizza esclusivamente allorquando vengono insediate nello Stato estero strutture di natura artificiosa, mancanti cioè di sostanza economica, al solo fine di imputare ad esse redditi effettivamente realizzati nel territorio italiano.

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Identificare ‘tout court’ la sede amministrativa della società controllata con il luogo nel quale si assumono le decisioni strategiche o dal quale partono gli impulsi decisionali potrebbe determinare ‘conseguenze aberranti ove esso dovesse identificarsi con la sede della società controllante, in evidente contrasto con le ragioni stesse della politica del gruppo e le esigenze sottese al suo controllo’.

ACCERTAMENTO - Disposizioni antielusive - Rilevanza penale dell’elusione: sussiste solo in presenza di ‘dolo di evasione’ -Cassazione, Sentenza n. 43809 del 30 ottobre 2015Il ‘dolo di elusione’ non si identifica, pertanto, con il ‘dolo di evasione’ che esprime un disvalore ulteriore tale da selezionare gli illeciti penalmente rilevanti da quelli che non lo sono; in nessun caso le condotte elusive possono avere di per sè penale rilevanza estendendo il fatto tipico oltre i confini tassativamente determinati.

ACCERTAMENTO - Art. 37-bis, comma 4 del D.P.R. n. 600/1973 -Accertamento emesso prima del termine di 60 giorni dalla richiesta di chiarimenti - Nullità - Cassazione, Sentenza n. 23050 del 11 novembre 2015 E’ nullo l’atto impositivo con il quale è stato contestato un comportamento elusivo nell’ambito dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, se la sua emanazione è avvenuta prima del decorso di 60 giorni dal ricevimento della richiesta di chiarimenti da parte del contribuente. Infatti, sebbene l’Amministrazione finanziaria sostenga che il comma 4 dell’art. 37-bis impone all’Ufficio solo di notificare la richiesta di chiarimenti, ma non di attendere il decorso di tale termine prima dell’emissione dell’atto impositivo, tale tesi è con ogni evidenza illogica e contraria alla ratio della disposizione poiché, se così non fosse, la richiesta resterebbe a ben vedere un vuoto adempimento privo di senso se non seguisse anche la necessità di attendere il termine fissato per l’invio dei chiarimenti da parte del contribuente.

ACCERTAMENTO - Abuso del diritto: sussiste solo in presenza delle operazioni indicate nel comma 3 dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 - Cassazione, Sentenza n. 24024 del 25 novembre 2015L'indagine per la valutazione della fattispecie ‘abuso del diritto’ non può fermarsi all'affermazione del principio astratto, cui si riferisce il primo comma dell'art. 37-bis, D.P.R. n. 600 del 1973, ma occorre che il comportamento abusivo coinvolga, ai fini delle imposte dirette, una delle operazioni indicate nel comma 3 della medesima disposizione.

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IMPOSTE SUI REDDITI - Transfer pricing - Utilizzazione di comparables non omogenei a quello posto in verifica - Infondatezza della rettifica - Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sentenza n. 7198/12/15 del 14 settembre 2015In tema di transfer pricing, le linee guida OCSE prevedono la necessità che la scelta di comparables esterni, l'analisi e l'individuazione degli stessi deve essere operata correttamente con soggetti omogenei ed aventi un alto grado di affinità (e non, come nel caso specifico, confrontando l’attività di distribuzione di macchine per stampare con l’attività di produzione delle medesime). Inoltre, con riferimento al metodo reddituale utilizzato dai verificatori, occorre tener conto della grave crisi subita dallo specifico settore economico (nel caso di specie, quello della grafica).

IMPOSTE SUI REDDITI - Principio di competenza: inderogabilità anche in presenza di costanza di metodo di impostazione contabile - Cassazione, Sentenza n. 22799 del 9 novembre 2015In tema di reddito d'impresa, le regole sull'imputazione temporale dei componenti negativi, dettate in via generale dall'art. 109 del TUIR, sono inderogabili, non essendo consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di ‘competenza’ (conformi , ex multis: Cass. n. 16349 del 2014 e Cass. n. 11758 del 2009).

In particolare non deroga al detto principio l’art. 1 del D.L. 83/1991 (conv. in L. 154/91), modificativo dell’art. 1 del D.L. n. 429/82 (conv. in L. n. 516/82), disposizione (successivamente abrogata) che stabiliva l’irrilevanza ai fini penali delle annotazioni effettuate in violazione del criterio di competenza di cui all’attuale art. 109 del TUIR, qualora tali annotazioni risultassero dalle scritture contabili obbligatorie del periodo d’imposta precedente o successivo a quello di competenza e derivassero dall’adozione di metodi costanti di impostazione contabile. Trattasi infatti di una disposizione che assume rilevanza ai soli fini penali e non incide fini della determinazione del reddito imponibile.

IMPOSTE SUI REDDITI - Costi di sponsorizzazione - Deducibilità se si prevede un ritorno commerciale - Onere della prova: spetta al contribuente - Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza n. 4850/30/15 del 12 novembre 2015In caso di sponsorizzazione tramite partecipazione a rally automobilistici, con pubblicità del marchio esposto sulle fiancate delle auto partecipanti, lo sponsor, al fine di dedurre le spese sostenute come spese di

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pubblicità, deve dimostrare, mediante adeguata documentazione, che l'operazione produrrà effettivamente benefici e ritorni economici a favore della sua impresa (conforme: Cassazione Ordinanza n. 3343/2012).

IMPOSTE SUI REDDITI - Compensi agli amministratori - Deducibilità nell’esercizio dell’erogazione, ancorché la delibera e la contabilizzazione dell’onere avvenga in un successivo esercizio -Cassazione, Sentenza n. 23763 del 20 novembre 2015I compensi corrisposti agli amministratori delle società sono deducibili nel periodo di imposta in cui avviene l’erogazione, ancorché la relativa delibera assembleare (che ne determina la misura e quindi la loro determinabilità oggettiva) e imputazione a conto economico siano intervenute nel successivo periodo di imposta.

IMPOSTE SUI REDDITI - Erogazione da parte del socio di un finanziamento infruttifero mediante compensazione con un credito preesistente - Sopravvenienza attiva: non sussiste - Cassazione, Sentenza n. 23782 del 20 novembre 2015 Ai fini della determinazione della base imponibile IRES, l'erogazione di una somma a titolo di finanziamento infruttifero eseguita dai soci mediante compensazione con un credito da loro vantato nei confronti della società, non può costituire sopravvenienza attiva, in quanto, se il finanziamento ha la sostanza del mutuo, l'obbligo di restituzione che lo accompagna esclude che esso determini nuova ricchezza, mentre se il finanziamento è in conto capitale, la configurabilità della sopravvenienza è esclusa dall'art. 88, comma 4, del D.P.R. n. 917/86, quale rinuncia al credito da parte del socio.

IMPOSTE SUI REDDITI - Spese di miglioria su immobile condotto in affitto - Deducibilità a prescindere dalla disciplina civilistica e contrattuale - Cassazione, Sentenza n. 24277 del 27 novembre 2015Le spese relative alle migliorie apportate all'immobile (ove viene svolta l’attività d’impresa) condotto in affitto, sono deducibili per quote d’ammortamento anche in difetto della autorizzazione contrattualmente prevista da parte del proprietario dell'immobile. Rileva infatti la strumentalità dell'immobile, sul quale vengono eseguiti i lavori di ristrutturazione o miglioramento, all'attività dell'impresa, a prescindere dalla proprietà del bene da parte del soggetto che esegue i lavori, restando, quindi, irrilevante, di per sé, la disciplina civilistica in tema di locazione e gli stessi accordi contrattuali intercorsi tra le parti (conforme: Cass. 13327/2011, n. 6200/2015).

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IMPOSTE SUI REDDITI - Commercio di auto usate in perdita -Accertamento induttivo: è ingiustificato se le perdite sono compensate dalla gestione in utile delle auto nuove - Cassazione, Sentenza n. 24277 del 27 novembre 2015Nel settore del commercio di auto, la realizzazione di un risultato in perdita relativo alla vendita di auto usate non configura l’ipotesi di comportamento antieconomico che legittima la presunzione in via induttiva di maggiori ricavi quando, tenendo conto delle vendite di auto nuove, la gestione complessiva è in utile.

IMPOSTA DI REGISTRO - Cessione di azienda - Avviamento -Esistenza possibile anche in presenza di perdite - Cassazione, Sentenza n. 22506 del 4 novembre 2015In caso di cessione d’azienda, la circostanza che l'impresa abbia subito delle perdite negli esercizi degli anni precedenti e di quelli successivi non è sufficiente di per sé ad escludere l'esistenza di un valore di avviamento dell'azienda, costituendo quest’ultimo l'oggetto di un giudizio di fatto rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito. Infatti la circostanza che un'impresa abbia prodotto delle perdite negli anni precedenti alla cessione dell'azienda, pur potendo esser rilevante e meritevole di attenta considerazione ai fini della determinazione dell'avviamento commerciale, non esaurisce (non può esaurire) l'oggetto dell'indagine perché è ben possibile che l'impresa sia in perdita per ragioni che nulla hanno a che fare con l'avviamento aziendale (l'insufficiente liquidità, il peso degli oneri finanziari, le consistenza di perdite su crediti e così via), sebbene l'azienda - correttamente gestita -persista nel possesso di un considerevole valore di avviamento.

IMPOSTA DI REGISTRO - Cessione d’azienda - Accollo di debiti aziendali: non riduce la base imponibile - Cassazione, Ordinanza n. 24081 del 25 novembre 2015 In materia d'imposta di registro, per la determinazione della base imponibile nessuna rilevanza può attribuirsi alle modalità convenute dai contraenti per il pagamento del corrispettivo, quand'anche tali modalità si risolvano nell'accollo dei debiti aziendali da parte del cessionario. Infatti, ai fini della determinazione del valore dell'atto di acquisto di un complesso aziendale secondo il criterio del valore dichiarato dalle parti -che l'art. 51, comma primo, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131, pone a base normale della tassazione - non si debbono detrarre dal prezzo indicato nel contratto le eventuali passività trasferite unitamente al cespite,

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poiché tale operazione è prevista dall'art. 51, comma quarto, del D.P.R. citato per la specifica ipotesi in cui l'Ufficio finanziario disattenda detto valore e proceda ad autonoma valutazione, nel qual caso soltanto esso dovrà sottrarre le passività al prezzo di mercato del bene (conforme: ordinanza n. 22223/2011).

IVA - Acquisti in sospensione d’imposta oltre il limite del plafond -Natura della violazione: è sostanziale - Applicabilità della sanzione di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 471/1997 - Commissione Tributaria Regionale di Torino, Sentenza n. 1103/26/15 del 21 ottobre 2015 Gli acquisti in sospensione d’imposta oltre il limite del plafond previsto al comma 2 dell’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972 configurano una violazione di natura sostanziale cui si applica la sanzione amministrativa (dal 100% al 200% dell’IVA non pagata) prevista all’articolo 7 del D.Lgs. n. 471/1997. Non rileva la considerazione addotta dalla società contribuente secondo la quale l’IVA non sarebbe diventata ‘dovuta’, perché sarebbe stata recuperata nella dichiarazione annuale come ‘credito di imposta’ di cui poi avrebbe chiesto il rimborso oppure la detrazione nell'anno successivo; trattasi infatti di un comportamento sicuramente ipotetico al contrario della concreta condotta effettivamente seguita.

IVA - Acquisti in sospensione d’imposta oltre il limite del plafond -Riduzione della sanzione ex art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 472/1997: inapplicabilità - Commissione Tributaria Regionale di Torino, Sentenza n. 1103/26/15 del 21 ottobre 2015 In caso di acquisti in sospensione d’imposta ex comma 2 dell'art.8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 oltre il limite del plafond, non sussiste la fattispecie delineata dall'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 472/1997 che prevede la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo in caso di sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la medesima sanzione.

IVA - Mancata trascrizione sul registro cartaceo degli acquisti -Dichiarazione infedele per indebita detrazione - Diritto al rimborso: sussiste - Cassazione, Ordinanza n. 22188 del 30 ottobre 2015In caso di mancata trascrizione nel registro di cui all'art. 25 D.P.R. n. 633 del 1972 dei dati relativi alle fatture di acquisto di beni e servizi inerenti, annotati su supporti informatici, la dichiarazione annuale IVA, in cui i corrispondenti importi siano stati portati in detrazione, in quanto non conforme ai dati annotati sul registro ex art. 25, D.P.R. n. 633 del 1972,

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deve essere considerata infedele, con conseguente disconoscimento dei crediti portati in detrazione e legittimo recupero della corrispondente imposta (conformi: Cass. n. 20442/2011 e Cass. n. 23757/2013). Peraltro, la perdita del diritto a detrazione non determina il venir meno per il contribuente del diritto ad ottenere la restituzione dell'imposta effettivamente versata per acquisti di beni e servizi inerenti l'esercizio della propria attività, ben potendo essere recuperata l'imposta non dovuta mediante richiesta di rimborso della somma percetta in eccedenza dall'Amministrazione finanziaria.

IVA - Servizi internazionali ex art. 9 D.P.R. n. 633/1972 - Trasporti relativi a beni in importazione - Dimostrazione dei requisiti per la non imponibilità: compete al trasportatore - Cassazione, Sentenza n. 23034 dell’11 novembre 2015Premesso che, a norma dell’articolo 9 del D.P.R. n. 633/1972, sono non imponibili i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69, che include nella base imponibile dell’IVA all’importazione le spese di inoltro fino al luogo di destinazione all’interno del territorio della Comunità europea, spetta al trasportatore dimostrare la sussistenza dei requisiti per l’applicazione del regime di non imponibilità IVA sulla prestazione di trasporto internazionale, provando quindi che l'operazione è stata convenuta con la consegna dei beni importati presso il luogo di destinazione finale.

IVA - Emissione di nota di variazione ex art. 26, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 - Presupposti - Cassazione, Sentenza n. 23782 del 20 novembre 2015L'applicazione dell’articolo 26, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 richiede, come duplice condizione, a) che venga praticato al cessionario o committente, dal cedente o dal prestatore, uno sconto sul prezzo della vendita effettuato; b) che la riduzione del corrispettivo al cliente sia il frutto di un accordo, il quale può essere documentale, o verbale, e persino successivo, purché del medesimo sia fornita la prova, da parte dei soggetti interessati, mediante la trasfusione del patto stesso in note di accredito, emesse da una parte a favore dell'altra, indicando la causale che abbia giustificato lo sconto (conforme: Cass. 12 dicembre 2011, n. 26513). La detrazione dell'imposta non spetta ove il giudice di merito accerti in punto di fatto che non si trattava di sconti ma di un premio di fine anno, ossia di un contributo autonomo riconosciuto indistintamente a fine esercizio al cliente al raggiungimento di un determinato fatturato o comunque per incentivarlo a futuri acquisti

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(conforme: Cass. 5 marzo 2007, n. 5006). Ciò in quanto, mentre lo ‘sconto’ è una componente che incide direttamente sul prezzo della merce compravenduta o del servizio scambiato, riducendone l'ammontare dovuto per le singole operazioni compiute, il premio di fine anno è un contributo autonomo riconosciuto indistintamente a fine esercizio al cliente al raggiungimento di un determinato fatturato o comunque per incentivarlo a futuri acquisti (conforme: Cass., ord. 30 marzo 2012, n. 5208).

IVA - Spese di miglioria su immobile condotto in affitto - Detrazione IVA: compete al conduttore - Cassazione, Sentenza n. 24277 del 27 novembre 2015In materia di ristrutturazione di un bene da utilizzare per fini aziendali, in ossequio al principio della strumentalità di cui all'art. 102 della D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio del diritto alla detrazione dell'IVA può essere concesso anche al conduttore dell'immobile non essendo necessario, ai fini del beneficio fiscale, che il richiedente ne abbia la proprietà.

PROCESSO TRIBUTARIO - Emendabilità in sede contenziosa della dichiarazione anche oltre il termine annuale previsto all’articolo 2, comma 8-bis del D.P.R. n. 322/1998: sussiste - Cassazione, Ordinanza n. 22443 del 3 novembre 2015La dichiarazione dei redditi, affetta da errore sia esso di fatto che di diritto commesso dal dichiarante nella sua redazione, è emendabile e ritrattabile anche in sede contenziosa, quando dalla medesima possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico. Il termine annuale previsto all’articolo 2, comma 8-bis del D.P.R. n. 322/1998 per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore è finalizzato all'utilizzo in compensazione del credito eventualmente risultante, e così come non interferisce sul termine di decadenza di quarantotto mesi previsto per l'istanza di rimborso, allo stesso modo non esplica alcun effetto sul procedimento contenzioso instaurato dal contribuente per contestare la pretesa tributaria - quand'anche fondata su elementi o dichiarazioni forniti dal contribuente medesimo - stante il diverso piano sul quale operano le norme in materia di accertamento e riscossione, rispetto a quelle che governano il processo tributario (conformi: Cass. n. 20415/2014; Cass. n. 19661/2013 e Cass. n. 23574/2012).

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Tax NewsletterNumero 11/2015

PROCESSO TRIBUTARIO - Diniego di autotutela: è atto impugnabile solo per vizi propri - Cassazione, Sentenza n. 23765 del 20 novembre 2015E’ impugnabile di fronte alle Commissioni tributarie il diniego di autotutela in quanto l'attribuzione al giudice tributario di tutte le controversie in materia di tributi comporta che anche quelle relative agli atti di esercizio dell'autotutela tributaria, incidendo sul rapporto obbligatorio tributario, sono devolute al giudice indipendentemente dall'atto impugnato e dalla natura discrezionale dell'esercizio dell'autotutela tributaria. Tuttavia nel giudizio instaurato contro il rifiuto di esercizio di autotutela può esercitarsi un sindacato solo in presenza di vizi di legittimità dell’atto di diniego e non sulla fondatezza della pretesa tributaria (conformi: SS.UU. 9669/09; 3442/15; 25524/14; 11457/10).

RISCOSSIONE - Notifica della cartella mediante servizio postale -Nullità se eseguita senza l’intermediazione di un ufficiale della riscossione o altro soggetto abilitato - Commissione Regionale di Bologna, Sentenza n. 2005/8/15 del 12 ottobre 2015 E’ nulla la notifica della cartella effettuata a mezzo posta direttamente dall’Agente per la riscossione, senza l’intermediazione di un ‘ufficiale della riscossione o altro soggetto abilitato’. Infatti, pur prevedendo l’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, al comma 2, che la notifica degli atti della riscossione possa avvenire anche a mezzo del servizio postale, restano sempre rilevanti i limiti soggettivi indicati al comma 1, primo periodo, della medesima disposizione e, cioè, che la notifica deve essere eseguita ‘… dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge, ovvero, previa eventuale convenzione tra Comune e concessionario, messi comunali o agenti della Polizia municipale’.

SANZIONI AMMINISTRATIVE - Abuso del diritto - Obiettive condizioni di incertezza - Irrogazione di sanzioni - Rimessione della causa a nuovo ruolo - Cassazione, Ordinanza n. 22644 del 5 novembre 2015Nell’ambito degli accertamenti per abuso del diritto, ove le condotte elusive siano state poste in essere prima dell’elaborazione giurisprudenziale del divieto di abuso di diritto, non sussistono i presupposti per la decisione in camera di consiglio in seno alla Corte di Cassazione relativamente alla possibilità di disapplicare le sanzioni da dichiarazione infedele per obiettiva incertezza normativa. Pertanto viene rimessa la causa a nuovo ruolo, in quanto si tratta di un argomento che necessita un'adeguata ponderazione, alla luce del fatto che l'elaborazione giurisprudenziale sul tema si è formata dopo la condotta ritenuta abusiva.

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Tax NewsletterNumero 11/2015

SANZIONI PENALI - Art. 5 D.Lgs. n. 74/2000 - Questione di illegittimità costituzionale: non è manifestamente infondata nella parte in cui, per l’omessa dichiarazione, è prevista una soglia di punibilità inferiore a quella stabilita per la dichiarazione infedele -Tribunale di Catania, Ordinanza del 15 settembre 2015Non è manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 5 D.Lgs. n. 74/2000, limitatamente ai fatti commessi sino al 17.9.2011, nella parte in cui punisce la condotta di chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a tali imposte, quando l'imposta evasa è superiore a €77.468,53 ma inferiore a €103.291,38. Infatti dal confronto delle differenti soglie di punibilità emerge una disparità di trattamento - relativamente ai fatti commessi fino al 17.9.2011 - tra il soggetto che non presentava alcuna dichiarazione e ometteva di versare l'IVA (condotta punibile per un'imposta evasa superiore a €77.468,00), da un lato, e il soggetto che commetteva una condotta non meno grave, presentando una dichiarazione infedele e omettendo di versare l'IVA per un importo inferiore a €103.291,38 (importo previsto come soglia di punibilità), dall'altro. Sul punto giova evidenziare che la condotta di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000 (dichiarazione infedele) appare di gravità maggiore o quanto meno analoga a quella di cui all'art. 5 del medesimo testo normativo (omessa dichiarazione) avuto riguardo alla previsione edittale (entrambe le fattispecie sono punite con la pena della reclusione da uno a tre anni) e al fatto che entrambe implicano, oltre all'evasione, anche un ostacolo all'accertamento tributario. Tale disparità di trattamento si pone dunque in evidente contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., il quale impone che condotte di uguale gravità debbono essere punite in modo eguale e che condotte di minore gravità non possono trovare trattamento deteriore rispetto a condotte di maggiore gravità addirittura esenti da pena.

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Tax Newsletter / Numero 11/2015

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