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LIFE+2008 HUSH Action 6 Report ISPRA 1 Rapporto sulla individuazione di soluzioni metodologiche dei conflitti tra la legislazione nazionale e regionale italiana e quella europea Report on detection of methodological conflict solutions among national and regional Italian and European Legislations

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Rapporto sulla individuazione di soluzioni metodologiche dei conflitti

tra la legislazione nazionale e regionale italiana e quella europea

Report on detection of methodological conflict solutions

among national and regional Italian and European Legislations

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Ver.0.0 – 29 luglio 2010

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Rapporto sulla individuazione di soluzioni metodologiche dei conflitti

tra la legislazione nazionale e regionale italiana e quella europea

Report on detection of methodological conflict solutions among national and regional Italian and European

Legislations

Action 6 – Report

Deliverable

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ACTION 6 – Conflict Analysis among European, National and Regional Legislations. Methodological Solutions.

Description (what, how, where and when):

Given the harmonisation aims of H.U.S.H., all the critical arguments identified in previous actions will be grouped by similarities and reorganized in order to develop harmonized acoustic planning tools. Particular attention will be paid in the analysis of: limit values conversion, employed mathematical

models and measurement methods and modalities of public participation.

The harmonization of national legislation with European standards must take into account the historical experiences carried out so far, which shall provide a wealth of data and information about the acoustical

characterization of the national territory. Methods employed:

Contacts will be taken with Eurocities partners to gather information, on their experiences in the field. External assistance for the matrix concerning national end European laws and standards.

Constraints and assumptions: Assumptions: Eurocities network will contribute to make contacts and data sharing easier. Constraints: no particular constraints are envisaged. Beneficiary responsible for implementation: Associated beneficiary n. 5 – I.S.P.R.A. (ISPRA) Expected results (quantitative information when possible): A report will be emitted on the identified relevant arguments. Proposals of instrument harmonization will rely on such report.

Indicators of progress:

Issuing of report

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Autori:

Salvatore Curcuruto

Rosalba Silvaggio Giuseppe Marsico

Francesca Sacchetti Luisa Vaccaro

Rinaldo Betti Enrico Lanciotti

Luca De Rinaldis Simona Corvi

Ludovica Poggi Romualdo Amodio

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INDICE Introduzione ......................................................................................................................................... 7 

Introduction .................................................................................................................................... 12 1.  Individuazione dei conflitti ......................................................................................................... 16 

1.1 Analisi e definizione delle tipologie di conflitto ...................................................................... 16 1.2 Esperienze riguardanti la risoluzione di conflitti, negli ambiti trattati, nella Comunità Europea. Coinvolgimento del Network Eurocities ........................................................................ 23 

2.  Proposte di soluzioni metodologiche .......................................................................................... 24 2.1 Definizioni Generali ................................................................................................................ 24 2.1.1 Agglomerato ......................................................................................................................... 24 La definizione di agglomerato può essere assunta da diverse forme urbane territoriali, può essere un singolo comune, con una singola entità amministrativa, o un insieme di centri abitati. Questo può indurre problemi nell’attribuzione di competenza e soprattutto nella fase finale di comparazione dei dati a livello comunitario. Sono in seguito comparate le definizioni espresse negli atti legislativi. ........................................................................................................................ 24 2.1.2 Indice di priorità degli interventi ......................................................................................... 25 2.1.3 Disponibilità dei dati per le azioni di implementazione dirette/strategiche ........................ 26 2.2 Livelli di Pianificazione .......................................................................................................... 27 2.3 Conversione dei Valori Limite ................................................................................................ 29 2.4 Adozione del Modello di Calcolo previsionale....................................................................... 30 2.5 Tecniche di misura ................................................................................................................. 34 2.6 Informazione e partecipazione del pubblico ........................................................................... 35 2.6.1 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi................................................................. 35 2.6.2 L’esperienza Italiana: ricostruzione del quadro normativo generale sull’accesso al pubblico in materia di informazione ambientale ........................................................................... 36 2.6.3 Definizione di principio di sussidiarietà e progettazione partecipata ................................ 44 2.6.4 Conclusioni e proposte ........................................................................................................ 46 2.7 Aree quiete .............................................................................................................................. 47 2.8 Individuazione delle Aree critiche .......................................................................................... 49 

3.Proposte di soluzioni metodologiche dei conflitti .......................................................................... 51 3.1 Valutazione dell’efficacia delle soluzioni proposte mediante l’indice di valutazione “Number of Normative Conflicts between National and European levels” NCNE ...................................... 56 

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Introduzione

L’azione 6 del Progetto HUSH è finalizzata all’individuazione di soluzioni metodologiche dei conflitti individuati tra la legislazione nazionale e regionale italiana e quella europea, emersi dall’analisi condotta nelle precedenti azioni da parte dei Partners coinvolti, coerentemente con l’obiettivo primario del progetto, rivolto ad individuare e risolvere le criticità riscontrate nell’ambito della pianificazione e della gestione dell’inquinamento acustico, con particolare attenzione ai temi del risanamento acustico, definendo strumenti che consentano l’armonizzazione delle disposizioni legislative vigenti negli ambiti comunitario e nazionale. Obiettivo specifico dell’azione è definire e proporre una struttura organica di proposte metodologiche e a tal fine le differenti tipologie di conflitti evidenziate tra i sistemi legislativi considerati sono state analizzate e strutturate in macro aree, alle quali appartengono criticità con caratteristiche simili e tra loro omogenee, rispetto alle quali è possibile proporre soluzioni unitarie e coerenti. Dall’aggregazione delle criticità evidenziate nei Reports delle Azioni 2, 3 e 4, sono state individuate otto macro aree, relativamente agli argomenti denominati: Definizioni Generali, Livelli di Pianificazione, conversione dei Valori Limite, adozione del Modello di Calcolo, Tecniche di misura, Informazione e partecipazione del pubblico, Aree Quiete, individuazione delle Aree Critiche. Il percorso di analisi che ha consentito l’aggregazione dei singoli punti critici ha avuto inizio dalla lettura e comparazione delle criticità evidenziate nei Reports precedentemente redatti, in particolare il Report Action 3, a cura di ISPRA1, il Report Action 42, a cura di ARPAT ed il Report Action 23, a cura dell’Università di Firenze, ed ha consentito di individuare similitudini e caratteristiche di omogeneità tra le criticità evidenziate e di definire ambiti omogenei, denominati macro aree di criticità, emerse da conflitti sia di carattere legislativo, sia di carattere prevalentemente operativo, sulle quali intervenire proponendo soluzioni metodologiche. Delle diverse tipologie di relazione precedentemente individuate, distinte in relazione di congruenza, di ampliamento, di lacuna e di conflitto, quest’ultima differenziata in conflitto di definizione, tecnico e procedurale, sono state considerate le relazioni di lacuna e le relazioni di conflitto, e a queste sono state accostate le criticità evidenziate nel Report Action 2, espresse mediante l’indicatore DIPC (Database Incoherence and Procedure Conflict index) e le criticità evidenziate nel Report Action 44, riguardante i conflitti esistenti fra la normativa regionale della Regione Toscana e la normativa nazionale, suddivisi in tre diverse categorie. L’aggregazione per similitudine ha consentito l’individuazione degli otto ambiti omogenei, definiti “macro aree di intervento”, sopra menzionate, rispetto alle quali è necessario intervenire, proponendo soluzioni. I Colleghi del Network Eurocities sono stati invitati a condividere le esperienze riguardanti le soluzioni delle criticità riscontrate negli altri Stati Membri. E’ stata loro proposta una scheda relativamente alle macro aree di criticità sopra menzionate, pregando di compilarla, e di indicare le banche dati, da loro curate, disponibili on line e accessibili, in modo da condividere le esperienze in merito. La scheda è riportata nell’Allegato I. In seguito all’individuazione delle macro area di criticità, è stato avanzato un insieme di proposte metodologiche, finalizzato alla soluzione dei conflitti, che si caratterizza quale insieme di strumenti

1 Report Action 3Rapporto sulla rilevazione e classificazione di conflitti tra la legislazione nazionale italiana e quella europea. Cap. 10, Metodologia di analisi per la valutazione dei conflitti e definizione dell’indice di valutazione “Number of Normative Conflicts between National and European levels” NCNE 2 Report Action 4, Rapporto sulla rilevazione e classificazione di conflitti tra la normativa regionale toscana e quella nazionale italiana 3 Report Action 2. Raccolta Database per la realizzazione di Mappatura Acustica e Piano d’Azione 4 Report Action 4, Cap.4

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di armonizzazione, strutturato in modo da essere applicabile sia relativamente alle singole parti, sia come struttura unitaria e organica. Alcune delle proposte avanzate, che si offrono quale base per una discussione e condivisione con i Partners del Progetto, hanno carattere prevalentemente legislativo, altre appartengono all’ambito operativo, alcune di queste hanno bisogno di processi lunghi di condivisione e tempi non immediati, altre trovano nell’ambito del progetto una collocazione ideale per le fasi di sperimentazione. Si riportano di seguito, sinteticamente, le descrizioni delle tematiche e le proposte relative alle singole macro aree, la cui completa trattazione è svolta nel Capitolo 2. La macro area di intervento denominata Definizioni Generali descrive i conflitti derivanti dalle definizioni e dagli obiettivi generali espressi negli atti legislativi, dai soggetti che devono attuare i piani e dalle relative attribuzioni di competenza, quali la definizione di agglomerato e la definizione dell’indice di priorità degli interventi di risanamento. In tale ambito è stata inclusa la criticità relativa alla disponibilità di informazioni per l’implementazione delle azioni dirette o strategiche, criticità prettamente operativa ma connessa alle attribuzioni di competenza. L’agglomerato può essere costituito da un singolo comune o da un insieme di centri abitati, inducendo in tal modo problemi nell’attribuzione di competenza e nella fase finale di comparazione dei dati a livello comunitario. Si ritiene che la definizione di “agglomerato” offerta dal D. Lgs. n. 194/2005 possa ritenersi del tutto soddisfacente e adeguata alle prescrizioni della normativa comunitaria, poiché, richiamando anche concetti già espressi dal Legislatore in altre sedi, prevede precisi elementi identificativi quali l’elemento dimensionale ed i soggetti competenti (la Regione o la Provincia autonoma). E’ auspicabile che le amministrazioni comunali che abbiano intrapreso un percorso collettivo per la risoluzione di problemi comuni, a carattere urbanistico ed ambientale, possano utilizzare tale modalità per perseguire i propri obiettivi. Altra criticità riscontrata appartenente a tale macro area riguarda l’adozione del criterio di priorità degli interventi di risanamento, e relativa scelta della metodologia di calcolo da adottare, con gli eventuali conflitti che potrebbero emergere, come precedentemente accaduto, dall’assunzione della procedura riportata in allegato 1 del D.M. 29/11/2000 e da quella prevista dalla legge regionale della Toscana5. Auspicando una maggiore coerenza tra gli atti legislativi a carattere nazionale e regionale, con l’invito a individuare momenti e sedi di confronto, si ribadisce che è possibile, nell’ambito della Conferenza unificata, l’utilizzo della procedura di calcolo dell’indice di priorità riportato nelle leggi regionali, previo accordo con i comuni interessati ed, in mancanza di tale accordo, prevale la graduatoria fornita con l’applicazione dell’indice di priorità nazionale. La criticità riguardante le informazioni per l’implementazione delle azioni, emerge nei casi nei quali gli agglomerati, autorità competenti per la redazione delle mappe acustiche strategiche, sono impossibilitati a redigere tali atti imposti dalla direttiva per la mancanza di dati necessari all’elaborazione. Tali situazioni si verificano in particolare per i dati e le informazioni relativi alla caratterizzazione delle infrastrutture di trasporto, nei tratti di penetrazione urbana. Si evidenzia in questo caso la presenza di una lacuna normativa consistente nella mancata previsione di una sanzione in caso di inadempimento. Vi è infatti l’obbligo, per i servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati, di redigere mappatura acustica e trasmettere i dati di cui all’Allegato 6, ma non è prevista la sanzione in caso di inadempimento. Di conseguenza, si rileva l’opportunità di una revisione del D.Lgs. n. 194/05 sotto tale profilo, che tenga conto della lacuna evidenziata e che preveda l’applicazione di una sanzione nel caso di inadempimento da parte di tutti i soggetti obbligati, al fine di garantire l’effettiva osservanza della norma vigente. Qualora fosse colmata tale lacuna, rimane in essere la criticità inerente alla disponibilità di tutti i dati necessari per la redazione delle mappature, che devono essere resi disponibili da parte dei detentori.

5 Report Action a, Cap.4

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In alternativa al completamento del quadro sanzionatorio, si può pensare di intervenire attraverso un’adeguata stesura del decreto previsto all’art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 194/2005 che riguarda le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica, o in ultima analisi attraverso un analogo provvedimento redatto questa volta ai sensi dell’art. 9 “Modifiche degli allegati”, comma 1. Nell’ambito del progetto Hush, la costruzione ed il popolamento dei dati nel data base progettato, sarà occasione di verifica. La macro area Livelli di Pianificazione riguarda l’ambito di attuazione del Piano di Azione ed i suoi contenuti, che possono appartenere ad un livello strategico di definizione delle azioni o ad un livello operativo ed il conseguente sistema di relazioni che si stabilisce tra gli strumenti di risanamento vigenti a livello nazionale. Si ritiene che il Piano possa assumere una doppia valenza: “strategico e di controllo” dell'inquinamento acustico mediante attività di programmazione e coordinamento che coinvolgono gli attuali strumenti nazionali di pianificazione e gestione dell’inquinamento acustico vigenti e tecnico/progettuale e informativo, con l’elaborazione degli aspetti progettuali e la predisposizione di tutte le informazioni necessarie ad adempiere agli obblighi comunitari. I Piani d’azione costituiscono una seria opportunità per le attività dedicate all’armonizzazione ed alla risoluzione delle criticità evidenziate nella stesura e nell’applicazione delle prescrizioni legislative vigenti. In particolare possono costituire per gli agglomerati uno strumento di ampia visione, per la programmazione e la pianificazione, anche nei rapporti intercomunali oltre che lo strumento di verifica e controllo per l‘attuazione dei Piani Comunali di Risanamento Acustico, mentre per le infrastrutture di trasporto può costituire lo strumento di verifica e controllo per l’attuazione dei Piani di contenimento ed abbattimento del rumore. Va ricordato inoltre che il Piano introduce il concetto di individuazione e tutela delle aree silenziose, dando l’opportunità per la definizione di nuove strategie da sviluppare. Si propone quindi che nell’ambito della predisposizione della bozza di decreto di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 194/2005 che dovrà stabilire i criteri per l’elaborazione dei piani d’azione si definisca concretamente la valenza strategica dei piani d’azione come strumento di pianificazione ai fini della tutela dall’inquinamento acustico. Nella macro area Conversione dei Valori Limite trovano luogo le criticità derivanti dalla coesistenza di differenti descrittori del rumore ambientale, quelli canonici utilizzati in ambito legislativo nazionale ed i descrittori introdotti dalla Direttiva END. Occorre in questo caso garantire l’assenza di discontinuità tra le caratterizzazioni acustiche e le analisi del territorio condotte con differenti descrittori, in ottemperanza ai diversi obblighi legislativi, relativamente a differenti piani. L’introduzione dei descrittori nell’ambito della Direttiva non apre conflitti tra la normativa comunitaria e quella italiana già in vigore, dal momento che viene lasciata libertà agli Stati membri di utilizzare descrittori acustici diversi da Lden e Lnight. La coesistenza dei diversi descrittori è possibile, occorre distinguere l’utilizzo adeguato agli scopi prefissati. Si esprime un parere sostanzialmente positivo a tale conversione, che però non supera il dubbio più importante che verte sulla capacità che avrebbe un indicatore, calcolato su base annuale, di sintetizzare in un unico valore un fenomeno così complesso come il rumore ambientale. Si auspica quindi lo svolgimento di simulazioni che ne verifichino l’affidabilità e possano condurre ad una proposta di valori limite. Tali chiarimenti possono trovare opportuna sede nel previsto Decreto attuativo per i metodi di determinazione dei valori limite previsto dal D.Lgs n.194/2005 (art.6,c.1)

La criticità dovuta all’adozione del Modello di Calcolo riguarda i codici di calcolo da adottare, riferiti alle varie tipologie di sorgente. La Commissione Europea ha indicato i modelli ad interim6, in attesa di un modello unico, al quale sta lavorando, con progetto curato dal Joint Research Centre. 6 Raccomandazione della Commissione per l’utilizzo di metodi predittivi di calcolo 2003/613/EC

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Gli obiettivi da salvaguardare riguardano ambiti diversi: la comparabilità delle informazioni ricevute dagli Stati Membri da parte della Commissione e la caratterizzazione e progettazione acustica degli interventi nelle fasi operative di predisposizione dei piani, nelle singole realtà locali. Occorre, in questo ambito, distinguere gli obiettivi, che riguardano differenti scale di intervento, utilizzando modelli di calcolo che consentano l’applicazione ai diversi livelli. Si accoglie positivamente la proposta della Commissione Europea, relativamente ai due livelli di dettaglio del modello CNOSSOS-EU, che prevede un livello dedicato alla trasmissione dei dati alla Commissione, che consenta la comparazione dei dati inviati dagli Stati Membri, ed un secondo livello di dettaglio, contraddistinto da maggiore accuratezza, dedicato alla definizione dei Piani di Risanamento operativi. Le criticità nell’ambito Tecniche di misura riguardano le differenze esistenti tra le modalità di misurazione prescritte dagli atti legislativi nazionali e quelle introdotte dalla Direttiva END, quali altezza e distanza dagli edifici del punto di misura. Rimandando al paragrafo 2.5 per lo sviluppo dei singoli punti, e assumendo quale riferimento le considerazioni già espresse nell’ambito dell’auspicata attività di verifica strumentale della metodologia di conversione dei descrittori acustici, si ritiene valido proseguire i rilievi acustici ai sensi di quanto disposto dal D.M. 16/03/1998, a meno di eventuali accorgimenti che ergessero dalla risultanze della suddetta verifica in campo. Le criticità, in tale ambito, sono connesse con quelle attinenti ai monitoraggi ed alle simulazioni acustiche, anche in questo caso occorre quindi salvaguardare i differenti ambiti di intervento e le diverse finalità, utilizzando le tecniche adeguate. L’Informazione e partecipazione del pubblico è uno degli aspetti maggiormente rilevanti, nel quale occorre assicurare le modalità di informazione previste dagli strumenti legislativi vigenti nell’ambito dell’accesso dei dati al pubblico e dell’informazione nel campo ambientale, ed acustico in particolare, e introdurre nuovi percorsi di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini nel processo di stesura dei piani, come prescritto dalla Direttiva END, che introduce modalità di partecipazione nell’elaborazione dei Piani di Azione. In questo ambito, si auspica l’emanazione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di un provvedimento volto ad esortare le Autorità territorialmente competenti al rispetto della legislazione vigente, mediante la diffusione dei dati ambientali, costantemente aggiornata attraverso metodologie uniformate a livello nazionale. Inoltre, sarebbe opportuna l’istituzione di una Commissione Nazionale per il dibattito pubblico, analoga all’esperienza francese, che garantisca il rispetto del diritto di partecipazione del pubblico alle scelte che incidano in modo significativo sull’ambiente. Si ribadisce, infine, l’opportunità della creazione di una banca dati nazionale suddivisa in diversi livelli (nazionale, regionale, provinciale e comunale), istituita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e progettata e gestita da ISPRA, che raccolga tutte le informazioni richieste ex lege garantendone una adeguata diffusione. Nell’ambito del progetto HUSH, la banca dati costruita potranno avere un’area accessibile al pubblico, con possibilità sia di sia di informazione che di partecipazione, mentre, relativamente alle due aree pilota individuate, potranno essere condotti momenti di informazione e coinvolgimento dei cittadini. L’individuazione, la caratterizzazione mediante descrittori opportuni e le forme di tutela sono gli aspetti da risolvere nell’ambito delle Aree Quiete, introdotte, per la prima volta in ambito legislativo, dalla Direttiva, distinte in zona silenziosa di un agglomerato o esterna agli agglomerati. Inserire, nell’ambito delle politiche di determinazione e gestione dell’inquinamento acustico la tutela di aree silenziose e di aree connotate da una buona qualità acustica assume un carattere di notevole importanza. La distinzione tra zone silenziose, in quanto assenza di rumore, e aree di buona qualità acustica sancisce il passaggio tra disturbo e condizioni di benessere acustico.

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Si auspica un intervento da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, atto a colmare le lacune in tale ambito, quali la proposta di criteri di individuazione e di conservazione delle aree silenziose e l’attribuzione di competenza per le aree silenziose fuori dagli agglomerati, che possono trovare luogo nel decreto attuativo previsto dal D. Lgs n.194/2005, dedicato alla definizione dei criteri dei Piani di Azione (art.4,c.5). Si auspica inoltre l’incentivazione di studi e ricerche che possano supportare tali decisioni. Nell’ambito del progetto HUSH, all’interno delle aree pilota, saranno curate l’individuazione, la caratterizzazione e le forme di valorizzazione delle potenziali aree quiete. Nell’area pilota di dimensione vasta è possibile prevedere, salvaguardando le successive ed opportune verifiche in situ, la valorizzazione di un’area verde, adiacente una sede di Facoltà Universitaria di Agraria e Scienze Forestali, con un intervento teso al recupero dell’area, rendendola fruibile e dotata di caratteristiche di buona qualità. Sarà occasione per verificare l’utilizzo degli indici utilizzati o proposti e individuare modalità di progettazione acustica con strumenti ritenuti idonei alle dimensioni ed alle caratteristiche dell’area, allo scopo di ottenere oltre alla riduzione del rumore, un livello elevato di qualità acustica”. L’ambito Individuazione delle Aree Critiche è caratterizzato dalla criticità di individuazione di tali aree, ed è strettamente connesso ai criteri di priorità degli interventi. I fattori in questo caso considerati saranno le aree di superamento dei valori limite, il numero di persone esposte, il numero di edifici esposti, la densità di popolazione, ecc. Sono state avanzate varie metodologie, alcune delle quali applicate sul territorio in alcune esperienze. In merito all’individuazione delle aree critiche, si auspica la formulazione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di una procedura a queste dedicata a livello nazionale, da definire mediante progetti di ricerca e sperimentazioni sul campo. E’ stata effettuata una prima, immediata verifica dell’efficacia delle proposte avanzate, mediante l’utilizzo dell’indicatore NCNE – “Number of Normative Conflicts between National and European levels”, definito come la media ponderata dei livelli di criticità C dei conflitti e delle lacune, espressa in valore percentuale del massimo conflitto possibile, presentato nel Report Action 3. Considerando le opportune valutazioni delle criticità dopo l’avanzamento delle proposte, il valore dell’indice passa dal 70% al 29%. Le attribuzioni dei gradi del Livello di Gravità, ante e post proposte, è presentato nell’Allegato III, Azione 6, Scheda Confronto. Il valore è prettamente indicativo, ma interessante per una prima valutazione e le successive attuazioni e potrà essere ulteriormente ridotto mediante l’attuazione delle soluzioni proposte.

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Introduction HUSH Project Action 6 is aimed at searching methods for the solution of the conflicts between the Italian legislation, national and regional, and the European one, which are emerged from the analysis conducted through previous actions made by the Partners involved, accordingly with the primary objective of the project dealing with seeking and overcoming the difficulties encountered in planning and managing noise pollution, especially for the issues of noise mitigation, by defining tools that enable the harmonization of the laws in force in the EU and at national level. The specific objective of the Action is defining and suggest an organic structure of methodological proposals, and to this end the different kinds of conflicts emerged in the legal systems considered were analyzed and organized in macro areas, which gather critical issues with similar characteristics and homogeneous, so that a sole and consistent solution can be found. From the aggregation of critical points highlighted in Action 2, 3 and 4 Reports , eight macro areas were identified with the following names: general definitions(Definizioni Generali), levels of planning (Livelli di Pianificazione), conversion of limit values (Conversione dei valori limite), adoption of calculation model (adozione del modello di calcolo), measurement techniques (Tecniche di misura), Information and Public Participation (Informazione e partecipazione del pubblico), Quiet Areas (Areee quiete), identification of critical areas (Individuazione delle aree critiche). The reasoning, which has allowed the aggregation of individual hot spots, began by reading and comparing the issues raised in those reports previously prepared, in particular the Action 3 Report prepared by Ispra, the Action 4 Report edited by ARPAT and the Action 2 Report made by the University of Florence, and has helped to identify similarities and characteristics of homogeneity among the highlighted critical areas and to define homogeneous fields , called critical macro-areas emerged from conflict both legislative and predominantly operating, on which intervene by proposing methodological solutions. From different types of relationship previously identified, grouped by congruence relation, extension, gap and conflict, the latter distincted into conflict definition, technical or procedural, were taken into consideration the gap relationships and the conflict relationship, to which have been associated the critical issues emerged from the Action 2 Report expressed by the indicator DIPCO (Database incoherence and Procedures Conflict index), and the critical issues highlighted in the Action 4 Report concerning the conflicts existing between the local rules of the Tuscany Region and the national legislation, divided into three different categories. The aggregation by similarity has allowed the identification of eight homogeneous areas, defined "macro areas of intervention", mentioned above, for which an action is required by proposing solutions. Colleagues of the Eurocities Network have been invited to share experiences on the solutions to critical issues found in other Member States. They were offered a form regarding the macro-critical areas mentioned above, and asked to fill in and to list the databases that they installed and made available online in order to share experiences in this field. This form is given in Annex I. After the identification of the critical macro areas, it was advanced a set of methodological proposals, aimed at conflict resolution, which is characterized as a set of tools of harmonization, designed to be applicable both for individual parts, both as unitary structure and organic. Some of the proposals, which are offered as a basis for discussion and shared with project Partners, are mainly predominantly legislation based, others belong to the OS, some of them need long processes of sharing and times not immediate, others find in the project an ideal location for the stages of experimentation. What follows are, briefly, the descriptions of the issues and proposals relating to each macro area. Macro intervention area named General Definitions (Definizioni generali) describes the conflicts arising from the definitions and the general objectives expressed in the legislation, for persons who must implement the plan and their functions, such as the definition of agglomeration and the

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definition of the index of priority in mitigation projects. In this field has been included the critical issue relating to the availability of information for the implementation of straight or strategic measures, operational criticality but strictly related to the attributions of responsibility. Agglomeration may comprise one or many inhabited centers, thereby causing problems in the allocation of competence and in the final comparison of data at European level. It is believed that the definition of "agglomeration" offered by D. Legislative Decree No 194/2005 can be regarded as fully satisfactory and appropriate to the requirements of the European Directive, since, invoking the concepts already established by the Legislature elsewhere, provides accurate identification elements such as element size and the relevant actors (the Region or Autonomous Province) . It is desirable that the municipalities that have embarked on a common path to a collective problem-solving in urban and environment planning, can use this method to achieve its goals. Another critical issue belonging to this area deals with the adoption of projects priority criteria, and the choice of calculation methodology to be adopted, and the conflicts that may arise, as already occurred, from the procedure established at Annex 1 of DM 29/11/2000 and those provided by the regional law of Tuscany. Wishing for a greater coherence between legislative acts at national and regional levels, with an invitation to identify times and places of comparison, it reaffirms that it is possible, under the Joint Conference, using the procedure of calculation of the priority index established by regional laws, in accordance with the municipalities concerned and, missing such agreement, using the priority index provided by the application of the national law. The critical issue relating to information for the implementation of actions arose where the agglomeration, competent authorities for the preparation of strategic noise maps are unable to produce such documents imposed by the Directive for the lack of mandatory data. Such situations occur particularly for data and information relating to characterization of transport infrastructure in the urban areas. It is clear in this case the presence of a significant regulatory gap in the lack of a sanction for failure. In fact there is a requirement for public transport services and related infrastructure falling into agglomerations, to draw up noise maps and transmit the data listed in Annex 6, but it has not provided the penalty for failure. As a result, there is a need to review the Legislative Decree no. 194/05 on this point, taking into account this shortcoming and providing the application of sanctions in case of failure by all parties responsible, in order to ensure the effective enforcement of the laws in force. If the gap is filled, a critical issue remains in place relating to the availability of data needed for the preparation of maps, which must be made available by the holders. As an alternative to completing the framework of sanctions, it can be taken into consideration an action through an appropriate drafting of the decree established under Article 3, paragraph 5, about the strategic noise maps and noise zoning, or eventually through a similar measure this time drawn up pursuant to art. 9 "Amendments to Annexes', paragraph 1. Under the project HUSH, the construction and population of data in the database designed, would be an opportunity to compare. Macro area Levels of planning (Livelli di pianificazione) deals with the scope of implementation of the Action Plan and its contents, which might belong to a strategic level of the definition of activities or to an operational level, and the resulting system of relations established between the instruments of mitigation existing at national level. It is believed that the Plan could take a double significance: technical / engineering and informational, with the design and preparation of all pieces of information needed to fulfill the obligations under European law, and strategic and control of noise pollution by planning and coordination of existing national mechanisms for planning and managing of noise pollution. The Action Plans are a real opportunity for activities dedicated to the harmonization and resolution of critical issues highlighted in the drafting and implementation of legislative requirements in force. In particular, they can be a tool for agglomerations of broad vision for programming and planning,

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including inter-relationships as well as a tool to verify and monitor the implementation of municipal plans for noise mitigation, while for the transport infrastructure they can be a tool for monitoring and controlling the implementation of mitigation plans and noise abatement. It must be emphasized that the Plan introduces the concept of detection and protection of quiet areas, giving the opportunity to define new strategies to be developed. It is proposed therefore that, when preparing the draft decree under art. 4 of Legislative Decree no. 194/2005 that will determine the criteria for drawing up Action Plans, it will be established the strategic value of the action plans as a planning tool for the protection against noise pollution. In the macro area Conversion of Limit Values (Conversione dei Valori limite) there are the critical issues resulting from the coexistence of different indicators of environmental noise, the ones used in national legislation and those descriptors introduced by END Directive. In this case it should be ensured the absence of discontinuity between acoustic characterization and analysis of the region conducted with different descriptors in response to different legal obligations, in relation to different Plans. The introduction of the descriptors under the Directive does not open conflicts between the EU and Italian legislation in force, since it is left to the Member States the freedom to use noise indicators different from Lden and Lnight. It is stated an opinion substantially positive to that conversion, but it remains the doubt that lays on a single indicator, calculated on an annual basis, summarizing in a unique value such a complex phenomenon as environmental noise. It is hoped therefore to carry out simulations to assess its reliability and lead to a proposed limit values. These explanations may be suitably located in the decree designed for implementing the methods of determination of the limit values established by Decree n.194/2005 (art.6, p.1) . The critical issue due to the adoption of model calculation (Adozione del Modello di Calcolo) concerns with the computer codes to be adopted, referred to various types of source. The European Commission has indicated interim models, until a single model is fixed, on which it is working with a project created by the Joint Research Centre. The objectives that are to be safeguarded deal with different areas: comparison of information received from Member States by the Commission, and the characterization and acoustic design of projects in the operational phases of preparation of Plans in specific local situations. In this context, it is to be distinguished the objectives which cover different levels of intervention, using computing models that allow the application to different levels. It is welcomed the proposal of the Commission related to the two levels of detail of Cnossos-EU model, which provides for a level dedicated to transmission of data to the Commission, allowing the comparison of data provided by Member States, and a second level of detail marked by greater accuracy, dedicated to the definition of operational mitigation Plans. The critical issue of measurement techniques (tecniche di misura) deals with the differences existing in the measurement procedure prescribed by national legislation and by the END, such as height and distance of the buildings from the point of measurement. Going to section 2.5 for the development of single points and assuming as reference the reflection already expressed in the verification activities of the intended method of instrumental conversion of the noise determined by UNI 11252, it is believed valid to continue the acoustic surveys under the provisions of DM 16/03/1998, except for any adjustments deriving from the findings of this verification in the field. Information and Public Participation (Informazione e Partecipazione del Pubblico) is one of the most relevant feature, which is necessary to ensure the arrangements for information provided by the existing legislative instruments of access to public data and information in the environmental field, and noise in particular, and introduce new ways of involvement and participation of citizens in the process of drawing up the plans, as required by the END Directive, which introduces how to participate in the preparation of Action Plans.

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It is advocated the adoption by the Ministry for the Environment, Land and Sea, of a measure designed to encourage local Authorities to respect the law, through the dissemination of environmental data, constantly updated through standardized methodologies at national level. Moreover, it would be appropriate to establish a National Commission for Public Debate, similar to that acting in France, which guarantees respect for the right of public participation over decisions that significantly affect the environment. It is insisted, finally, on the opportunity to create a national database divided into different levels (national, regional, provincial and municipal), established by the Ministry for the Environment, Land and Sea, and designed and managed by ISPRA that collects all the pieces of information required by law ensuring an adequate dissemination. Under the HUSH project, the database will have a publicly accessible area, with the possibility of both information and participation, whereas, on the two pilot areas identified will be conducted moments of information and citizen involvement . The identification, the characterization through suitable descriptors and appropriate forms of protection are the features to be resolved about Quiet Areas (Aree Quiete), introduced for the first time in legislation by the Directive, divided in Quiet Area inside an agglomeration or outside an agglomeration. Placing, within the framework of assessment and noise management, the protection of quiet areas and areas marked by a good quality of sound takes on a character of considerable importance. The distinction between quiet areas, as no noise areas, and good quality of sound areas fix the transition between a state of disease and a healthy conditions. It is waited the Ministry for the Environment, Land and Sea, for an intervention which will fill the gaps on this matter, such as the proposed criteria for the identification and preservation of quiet areas and the allocation of responsibility for the quiet areas outside the agglomerations, which may find place in the implementing decree provided by L. Decree n.194/2005 dedicated to defining the criteria of Action Plans (art. 4, p.5). It is also called for the encouragement of studies and research that can support such decisions. Under the HUSH project, within the pilot areas it will be treated the identification, characterization and forms of exploitation of the potential quiet areas. In a large sized pilot area it is possible to provide, while maintaining proper and later checks, increasing the value of a green area, adjacent to a home of University Faculty of Agriculture and Forestry Sciences, with an intervention aimed at recovering the area making it accessible and equipped with characteristics of good quality. It will be an opportunity to verify the employ of used or proposed indices, and identify how to design by appropriate tools according to the size and characteristics of the area in order to obtain not only the noise reduction, but a high level of sound quality. The field identification of critical areas (Individuazione delle aree critiche) is characterized by the criticality of identifying these areas, and is closely related to the prioritization of interventions. The factors taken into consideration in this case are the areas where the limit value are exceeded, the number of people affected, the number of exposed buildings, population density, etc..They have been put forward various methods, some of which are applied somewhere over the country in some experiments. Concerning the identification of critical areas, it is hoped the formulation by the Ministry for the Environment, Land and Sea, of a procedure dedicated to these at national level, identified by project research and field trials. The effectiveness of the proposals has been verified, using the indicator NCNE - Number of Regulatory Conflicts Between National and European levels ", defined as the weighted average levels of conflict C, expressed in percentage of maximum possible conflict, presented in the Report Action 3. Considering the evaluation of the conflicts after the solutions which have been proposed, the index value has changed from 70% to 29% (Allegato III, Azione 6, Scheda Confronto), The value is indicative, but very interesting for an initial evaluation and for the following considerations and it may be further reduced by implementing the solutions proposed.

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1. Individuazione dei conflitti

L’analisi parte dalla lettura e comparazione delle criticità evidenziate nei Reports precedentemente redatti, in particolare il Report Action 3, a cura di ISPRA7, il Report Action 48, a cura di ARPAT ed il Report Action 29, a cura dell’Università di Firenze, con l’obiettivo di individuare similitudini e caratteristiche di omogeneità tra le criticità evidenziate per definire, mediante aggregazione, ambiti omogenei, denominati macro aree di criticità, emerse da conflitti sia di carattere legislativo, sia prettamente operativo, sulle quali intervenire proponendo soluzioni metodologiche.

1.1 Analisi e definizione delle tipologie di conflitto La comparazione tra i sistemi legislativi nazionale e comunitario, nell’ambito delle attività di risanamento acustico, aveva suggerito la definizione di diverse tipologie di relazione10:

- relazione di congruenza, caratterizzata da una sostanziale coerenza dei contenuti dei due sistemi legislativi; N=E:

- relazione di ampliamento, nei casi in cui la legislazione nazionale presenta ambiti applicativi maggiori, più ampi; N>E

- relazione di lacuna, caratterizzata dalla presenza, nella legislazione nazionale, di una lacuna, rispetto a quella comunitaria; N<E:

- relazione di conflitto, caratterizzata dalla presenza di conflitti; N<>E: conflitto di definizione, relativo agli ambiti di definizione ed ai campi di

applicazione che sono oggetti del legiferare; conflitto tecnico, relativo ai contenuti ed agli aspetti prettamente tecnici

dell’azione di legge; conflitto procedurale, attinente agli aspetti procedurali

La sintesi dei risultati della procedura di analisi è riportata nella Tabella 21 del Report Action 3, mentre nella Scheda “Confronto tra legislazione nazionale (L.447/95 e decreti attuativi) e recepimento Direttiva Comunitaria END (D.Lgs 194/2005) relativamente alle attività di risanamento”, prodotta in Allegato II, Report Action 3, i risultati finali sono raffigurati mediante l’attribuzione delle icone di Chernoff”. Sono state individuate 55 tipologie di relazione, 32 delle quali appartenenti alle categorie delle lacune e dei conflitti; nello specifico 15 è il numero delle lacune e 17 il numero dei conflitti. Il numero di tipologie è stato esaminato, in modo distinto, per i differenti strumenti di pianificazione e gestione delle attività di risanamento acustico considerati (Piano di Risanamento Comunale (L. 447/95., art. 7), Piani di contenimento ed abbattimento del rumore delle infrastrutture di trasporto (L. 447/95., art. 10, V comma; DM 29/11/2000), Piani di risanamento aziendali (L. 447/95, art. 15, II e III comma), Piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico ( L. 447/95., art. 4, II comma)). Da tali risultati sono stati, in questa fase, considerate le relazioni di lacuna e le relazioni di conflitto (di definizione, tecnico e procedurale), non più distinti per i differenti piani di risanamento considerati, ma aggregati per medesima tipologia di relazione. I risultati sono riportati nella Tabella 1 e raffigurati mediante le icone di “Chernoff”, rispettivamente di colore rosso per indicare valori di criticità alta e giallo per indicare valori di criticità media.

7 Report Action 3Rapporto sulla rilevazione e classificazione di conflitti tra la legislazione nazionale italiana e quella europea. Cap. 10, Metodologia di analisi per la valutazione dei conflitti e definizione dell’indice di valutazione “Number of Normative Conflicts between National and European levels” NCNE 8 Report Action 4, Rapporto sulla rilevazione e classificazione di conflitti tra la normativa regionale toscana e quella nazionale italiana 9 Report Action 2. Raccolta Database per la realizzazione di Mappatura Acustica e Piano d’Azione 10 Report Action 3, Cap. 10

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A tali risultati sono state accostate le criticità evidenziate nel Report Action 2, espresse mediante l’indicatore DIPC (Database Incoherence and Procedure Conflict index). Le criticità evidenziate dal Report Action 2, relative alla struttura dei dati per la definizione del data base11, di seguito riportate, sono state aggregate, per caratteristiche di omogeneità e coerenza, alle criticità evidenziate nel Report Action 3 (Tab. 1): Mappatura acustica strategica DIPC1: assenza di una procedura condivisa per l'interazione/integrazione fra i diversi Piani (problema della duplicazione delle mappe); DIPC2: assenza di una procedura condivisa per l'interazione/integrazione fra i diversi Piani (problema di gestione delle concorsualità); Piano d'Azione - Hotspots DIPC3: mancata trasposizione dei valori limite nazionali nei corrispondenti descrittori europei per l’identificazione delle aree critiche; DIPC4: assenza di una metodologia di facile ed univoca applicazione per la delimitazione delle aree critiche; Piano d'Azione - Quiet Areas DIPC5: assenza di un metodo di definizione delle aree quiete; DIPC6: assenza di un metodo condiviso di valutazione delle aree quiete (assenza di parametri di valutazione condivisi sia sulla parte acustica sia sulla definizione del numero di ricettori); Piano d'Azione – definizione delle azioni DIPC7: assenza di dati utilizzabili per implementare le azioni dirette/strategiche; DIPC8: assenza di un metodo condiviso per l’assegnazione delle priorità per la pianificazione degli interventi. Similmente sono state accostate le criticità evidenziate nel Report Action 412, riguardante i conflitti esistenti fra la normativa regionale della Regione Toscana e la normativa nazionale che sono stati suddivisi in tre diverse categorie (Report Action 4, Cap. 4, Fig.3):

1 sovrapposizione di procedure che hanno causato blocchi o ritardi; 2 lacune nella normativa statale che hanno causato errori di indirizzo; 3 incoerenze semantiche.

Dal confronto tra la normativa regionale e nazionale, sono state evidenziate 11 criticità, distinguibili, utilizzando l’indicatore NCRN, introdotto nel Report Action 4, in: − una di primo tipo (rossa); − una di secondo tipo (gialla); − nove criticità del terzo tipo (verdi). La criticità di primo tipo (rossa) si ritiene abbia come solo effetto il blocco delle procedure, la criticità di secondo tipo (gialla) si ritiene possa provocare sia il blocco delle procedure sia rimanere irrisolta, lasciando una lacuna nella normativa statale, mentre le criticità di tipo verde possono causare sia effetti gravi, quali il blocco delle procedure, sia lacune normative, sia effetti di lieve entità. Le criticità riportate nel Report Action 4 sono state comparate con le altre, al fine di individuare ambiti omogenei (Tab. 1). Tali ambiti omogenei sono state definiti “macro aree di intervento”, rispetto alle quali è necessario intervenire, proponendo soluzioni (Tab. 2). 11 Report Action 2, Cap. 3.4.1, pag.19 12 Report Action 4, Cap.4

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Le macro aree di intervento individuate sono (Tab. 3):

- Definizioni Generali - Livelli di Pianificazione - Conversione dei Valori Limite - Adozione del Modello di Calcolo - Tecniche di misura - Informazione e partecipazione del pubblico - Aree Quiete - Individuazione Aree Critiche

Alla macro area di intervento denominata Definizioni Generali appartengono i conflitti causati dalle definizioni espressi in ambito legislativo, dai soggetti che devono attuare i piani e relative attribuzioni di competenza, quali la definizione di agglomerato e la definizione dell’indice di priorità degli interventi di risanamento. In tale ambito è stata inclusa la criticità relativa alla disponibilità di informazioni per l’implementazione delle azioni dirette o strategiche, criticità prettamente operativa ma connessa alle attribuzioni di competenza. La macro area Livelli di Pianificazione è attinente all’identità del Piano di Azione, se caratterizzato da valenze strategiche o prettamente operative e, conseguentemente, le relazioni che instaura con il sistema di piani già esistenti. La macro area Conversione dei Valori Limite tratta la criticità derivante dalla coesistenza di differenti descrittori del rumore ambientale, quelli canonici utilizzati in ambito legislativo nazionale ed i descrittori introdotti dalla Direttiva END. Le difficoltà in tale ambito non sono di natura prettamente legislativa o tecnica, dato che gli algoritmi di conversione possono essere elaborati ed adottati, quanto di natura operativa, riconoscibili nelle discontinuità tra le caratterizzazioni acustiche e le analisi del territorio condotte con differenti descrittori, in ottemperanza ad obblighi legislativi differenti, relativamente a differenti piani. Occorre assicurare in questo caso la coerenza e la linearità dell’iter di caratterizzazione acustica del territorio e le conseguenti fasi di definizione e progettazione degli interventi di risanamento, in particolare occorre salvaguardare la possibilità di comparare i dati nelle varie fasi del processo. La criticità dovuta all’adozione del Modello di Calcolo riguarda i codici di calcolo da adottare, riferiti alle varie tipologie di sorgente. La Commissione ha indicato i modelli ad interim13, in attesa di un modello unico, al quale sta lavorando, con progetto curato dal Joint Research Centre. Gli obiettivi da salvaguardare riguardano ambiti diversi: la comparabilità delle informazioni ricevute dagli Stati Membri da parte della Commissione e la caratterizzazione e progettazione acustica degli interventi nelle fasi operative di predisposizione dei piani, nelle singole realtà locali. Occorre, in questo ambito, distinguere gli obiettivi, che riguardano differenti scale di intervento, utilizzando modelli di calcolo che consentano l’applicazione ai diversi livelli. Le criticità nell’ambito Tecniche di misura riguardano le differenze esistenti tra le modalità di misurazione prescritte dagli atti legislativi nazionali e quelle introdotte dalla Direttiva END, quali altezza e distanza dagli edifici del punto di misura. L’Informazione e partecipazione del pubblico è uno degli aspetti maggiormente rilevanti, nel quale occorre assicurare le modalità di informazione previste dagli strumenti legislativi vigenti nell’ambito dell’accesso dei dati al pubblico e dell’informazione nel campo ambientale, ed acustico in particolare, e introdurre nuovi percorsi di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini nel processo di stesura dei piani, come prescritto dalla Direttiva END, che introduce modalità di partecipazione nell’elaborazione dei Piani di Azione. L’individuazione, la caratterizzazione mediante descrittori opportuni e le forme di tutela sono gli aspetti da risolvere nell’ambito delle Aree Quiete, introdotte dalla Direttiva, distinte in zona

13 Raccomandazione della Commissione per l’utilizzo di metodi predittivi di calcolo 2003/613/EC

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silenziosa di un agglomerato o esterna agli agglomerati. E’ uno degli aspetti ai quali dedicare maggiore attenzione, poiché, indica il passaggio da aree caratterizzate da rumore ambientale ad aree che posseggono una buona qualità acustica. L’ambito Individuazione delle Aree Critiche è caratterizzato dalla criticità di individuazione di tali aree, ed è strettamente connesso ai criteri di priorità degli interventi. I fattori in questo caso considerati saranno le aree di superamento dei valori limite, il numero di persone esposte, il numero di edifici esposti, la densità di popolazione, ecc. Sono state avanzate varie metodologie, alcune delle quali applicate sul territorio in alcune esperienze. In merito a tali macro aree individuate, sono presentate le proposte per i singoli ambiti, unitamente all’invito rivolto ai colleghi del network Eurocities, per la condivisione delle esperienze.

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Tabella 1. Aggregazione delle macrocriticità evidenziate nei Reports 2, 3, 4

Macrocriticità Report Action 3 Report Action 2 Report

Action 4

Autorità competente per la predisposizione del piano     1 

Soggetti attuatori  

   2 

Obiettivi generali  

     Condizioni necessarie alla redazione  

 

     Sorgenti 

 

     

Descrittori acustici  DIPC3 c     Tecniche di misura 

 

     

Valutazione delle criticità acustiche  

DIPC4 d    Indicazioni sui modelli di calcolo da utilizzare 

 

     

Conservazione delle aree silenziose/Aree  Quiete  

DIPC5 e , DIPC6 f     Informazione e partecipazione del pubblico       Livelli di pianificazione       

Integrazione/ interazione fra i diversi Piani     DIPC1 a, DPC2 b   1; 3 

Definizione indicatore priorità     DIPC8 h   1;3 

Fornitori di informazioni per implementazione azioni dirette/strategiche     DIPC7 g     

Delimitazione aree critiche     DIPC4 d    a: DIPC1: assenza di una procedura condivisa per l'interazione/integrazione fra i diversi Piani (problema della duplicazione delle mappe); b: DIPC2: assenza di una procedura condivisa per l'interazione/integrazione fra i diversi Piani (problema di gestione delle concorsualità);

c: DIPC3: mancata trasposizione dei valori limite nazionali nei corrispondenti descrittori europei per l’identificazione delle aree critiche;

d: DIPC4: assenza di una metodologia di facile ed univoca applicazione per la delimitazione delle aree critiche;

e: DIPC5: assenza di un metodo di definizione delle aree quiete;

f: DIPC6: assenza di un metodo condiviso di valutazione delle aree quiete (assenza di parametri di valutazione condivisi sia sulla parte acustica sia sulla definizione del numero di ricettori);

g: DIPC7: assenza di dati utilizzabili per implementare le azioni dirette/strategiche;

h: DIPC8: assenza di un metodo condiviso per l’assegnazione delle priorità per la pianificazione degli interventi.

1 sovrapposizione di procedure che hanno causato blocchi o ritardi;

2 lacune nella normativa statale che hanno causato errori di indirizzo;

3 incoerenze semantiche

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Tabella 2: Attribuzione Macroaree di intervento

Macroaree di intervento Criticità Report Action 3

Report Action 2

Report Action 4

DG Autorità competente per la predisposizione del piano x x DG Soggetti attuatori x x DG Obiettivi generali x VL, MC, TM Condizioni necessarie alla redazione x DG Sorgenti x VL Descrittori acustici x x TM Tecniche di misura x

VL, MC, TM, AQ, AC Valutazione delle criticità acustiche (stima superamenti, stima popolazione esposta, delimitazione aree critiche e aree quiete) x x

MC Indicazioni sui modelli di calcolo da utilizzare x AQ Conservazione delle aree silenziose/ Aree Quiete x x IP Informazione e partecipazione del pubblico x

LP Livelli di pianificazione (attuativo, strategico) x

LP Integrazione/interazione fra i diversi Piani x x DG Definizione indicatore priorità x x DG Formitori di Informazioni per implementazione azioni dirette/strategiche x AC Delimitazione aree critiche x Legenda: DG Definizioni Generali LP Livelli di Pianificazione VL Conversione dei Valori Limite MC Adozione del Modello Calcolo TM Tecniche di Misura IP Informazione e partecipazione del Pubblico AQ Aree Quiete AC Individuazione delle Aree Critiche

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Tabella 3. Macro Aree di Intervento

Macroaree di intervento Criticità

DG

Obiettivi generali

Autorità competente per la predisposizione del piano

Soggetti attuatori

Sorgenti

Definizione indicatore priorità

Formitori di Informazioni per implementazione azioni dirette/strategiche

LP Livelli di pianificazione (attuativo, strategico)

Integrazione/interazione fra i diversi Piani VL Descrittori acustici TM Tecniche di misura MC Indicazioni sui modelli di calcolo da utilizzare AQ Conservazione delle aree silenziose/Aree Quiete IP Informazione e partecipazione del pubblico

AC Delimitazione aree critiche

Legenda: DG Definizioni Generali LP Livelli di Pianificazione VL Conversione dei Valori Limite MC Adozione del Modello di Calcolo TM Tecniche di Misura IP Informazione e partecipazione del Pubblico AQ Aree Quiete AC Individuazione delle Aree critiche

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1.2 Esperienze riguardanti la risoluzione di conflitti, negli ambiti trattati, nella Comunità Europea. Coinvolgimento del Network Eurocities

Al fine di condividere le esperienze riguardanti la risoluzione di conflitti, nelle macro aree di intervento individuate, con Colleghi degli Stati Membri della Comunità Europea, si è colta la disponibilità offerta dai membri dell’Eurocities Working Group Noise, network delle maggiori città europee, con la partecipazione di più di 140 città in 30 Paesi della Comunità Europea14, che hanno mostrato interesse e attenzione nei confronti del progetto HUSH.

Ai Colleghi di Eurocities è stata proposta una scheda, da compilare, riportata in Allegato I, inviata al Chairman dell’Eurocities WG Noise, Mr. Henk Wolfert.

La scheda è strutturata in modo da richiedere una veloce compilazione e contiene richieste basilari relativamente agli ambiti identificati: Definitions, Action Plan Level, Limit Value Conversion, Computation Method, Information and Public Consultation, Quiet Areas, Hot Spot Detection. Le informazioni richieste riguardano alcune criticità, in particolare è stato chiesto se anche le altre città europee hanno riscontrato problemi con l’istituzione dell’agglomerato, o ci sono stati problemi nella definizione dei criteri di priorità, se il livello di pianificazione attribuito al Piano di azione è di carattere strategico o implementativo, se è stata attuata una conversione dei valori limite, se si prevede di adottare un modello unico previsionale, se sono state avviate modalità di informazione e partecipazione del pubblico, quali fattori sono stati considerati nell’individuazione delle aree critiche, quali fattori hanno contribuito ad identificare le aree quiete, se sono stati presi in considerazione, in questo caso, le aree pedonali urbane, i parchi, le aree archeologiche e culturali (Fig. 1).

Fig.1. Scheda per la condivisione delle risoluzioni di conflitti con Eurocities WG Noise. Foglio Aree Quiete

Municipalities City 1 CitY 2 City 3 City 4 City nFactors considered

Quiet areas in agglomeration Insert threshold value Insert threshold value Insert threshold value Insert threshold value Insert threshold value

Pedestrian areas Write yes/no Write yes/no Write yes/no Write yes/no Write yes/noComment Comment Comment Comment Comment

Parks Write yes/no Write yes/no Write yes/no Write yes/no Write yes/noComment Comment Comment Comment Comment

Cultural and archeological areas Write yes/no Write yes/no Write yes/no Write yes/no Write yes/noComment Comment Comment Comment Comment

Quiet areas in open country Insert threshold value Insert threshold value Insert threshold value Insert threshold value Insert threshold valueWrite yes/no Write yes/no Write yes/no Write yes/no Write yes/noComment Comment Comment Comment Comment

Other  Write yes/no Write yes/no Write yes/no Write yes/no Write yes/noComment Comment Comment Comment Comment

Sono state inoltre chieste informazioni, nella mail di invio, riguardo all’esistenza di banche

dati, strutturate o gestite dal WG Noise, o nell’ambito delle singole città membri del network, che potessero essere accessibili e dalle quali fosse possibile attingere informazioni attinenti ai temi trattati. Si è in attesa delle informazioni richieste. Consapevoli delle scadenze fissate per ogni Azione del progetto HUSH e delle relative consegne dei Reports, le informazioni, anche se giunte con ritardo rispetto ai tempi prefissati, saranno le benvenute e saranno preziose nel proseguimento del progetto.

14 http://www.eurocities.eu/main.php

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2. Proposte di soluzioni metodologiche In relazione alle macro aree di intervento individuate, sono descritte e sinteticamente trattate le criticità e le proposte di soluzioni metodologiche individuate. Le proposte partono dall’analisi condotta nel progetto, unitamente all’esperienza acquisita nei diversi ambiti e soprattutto dal confronto costante con i soggetti che sono, con ruoli diversi, coinvolti. Alcune di queste hanno bisogno di processi lunghi di condivisione e tempi non immediati, altre trovano nell’ambito del progetto una collocazione ideale per le fasi di sperimentazione.

2.1 Definizioni Generali Hanno qui sede le criticità dovute alle definizioni introdotte dagli atti legislativi, agli obiettivi generali, ai soggetti che devono attuare i piani, alle attribuzioni di competenza. Sono state analizzate la definizione di agglomerato, la definizione dell’indice di priorità degli interventi di risanamento, la criticità relativa alla disponibilità di informazioni per l’implementazione delle azioni dirette o strategiche, connessa alle attribuzioni di competenza.

2.1.1 Agglomerato

La definizione di agglomerato può essere assunta da diverse forme urbane territoriali, può essere un singolo comune, con una singola entità amministrativa, o un insieme di centri abitati. Questo può indurre problemi nell’attribuzione di competenza e soprattutto nella fase finale di comparazione dei dati a livello comunitario. Sono in seguito comparate le definizioni espresse negli atti legislativi.

Le definizioni riguardanti l’agglomerato fanno riferimento ai seguenti atti legislativi:

Direttiva 2002/49/CE: - AGGLOMERATO: una parte del territorio, delimitata dallo Stato membro, la cui popolazione è superiore a 100.000 abitanti e la cui densità di popolazione è tale che lo Stato membro la considera un’aerea urbanizzata.

D. Lgs. N. 194/2005: - AGGLOMERATO: area urbana, individuata dalla Regione o Provincia Autonoma competente, costituita da uno o più centri abitati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, contigui fra loro e la cui popolazione complessiva e' superiore a 100.000 abitanti;

D Lgs. N. 285/1992 (Codice della Strada): - CENTRO ABITATO: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada. Come si evince dalla lettura delle suddette definizioni, il Legislatore italiano ha voluto ampliare e meglio definire il concetto di “agglomerato” contenuto nella Direttiva 2002/49/CE, da un lato, segnalando già l’Autorità competente ad individuare l’agglomerato stesso e, dall’altro lato, rinviando all’individuazione delle “aree urbane” così come già effettuata in base alla Legge Italiana e, segnatamente, al D Lgs. N. 285/1992, art. 3 (Codice della Strada). Pertanto, la definizione di “agglomerato” offerta dal D. Lgs. N. 194/2005 può ritenersi del tutto soddisfacente e adeguata alle prescrizioni della normativa comunitaria, poiché, richiamando anche concetti già espressi dal Legislatore in altre sedi, prevede precisi elementi identificativi quali l’elemento dimensionale ed i soggetti competenti (la Regione o la Provincia autonoma).

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Inoltre, l’agglomerato, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. N. 194/2005, consiste in un’area urbana, a sua volta costituita da uno o più centri abitati, di cui, come appena detto, si ha già, a livello nazionale interno, una precisa definizione. Sotto il profilo strettamente tecnico tale definizione che riguarda più centri abitati contigui può costituire un’occasione per portare le problematiche legate al rumore ad un livello di pianificazione strategica intercomunale. Nella realtà in attuazione del suddetto decreto sono stati individuati solamente in due casi degli agglomerati costituiti da più centri abitati contigui: la regione Piemonte ha indicato il comune di Torino insieme ai comuni confinanti e la regione Emilia Romagna il comune di Bologna insieme ai comuni limitrofi. Mentre alcune criticità sono emerse a causa della mancanza di fondi necessari per portare avanti il lavoro di redazione della mappatura acustica strategica e del piano d’azione che si va in parte a sovrapporre ai compiti attribuiti ai comuni dalla L. n. 447/95 che prevedono la redazione del piano comunale di classificazione acustica nonché un’intensa attività di controllo sulle sorgenti di rumore e di rilascio di autorizzazioni per attività temporanee. Nonostante ciò, si ribadisce che una visione intercomunale d’insieme che, partendo dalle problematiche legate alla suddivisione in classi del territorio, tenga conto anche della presenza di importanti infrastrutture di trasporto oltre che di rilevanti insediamenti industriali, è decisiva per una migliore pianificazione acustica evitando quindi che si creino situazioni gravose acusticamente. E’ auspicabile che le Amministrazioni che abbiano intrapreso un percorso collettivo riguardante la risoluzione di problemi comuni, mediante la redazione di strumenti urbanistici, quali la redazione di un Piano Strategico, possano utilizzare tale modalità per perseguire i propri obiettivi. Occorre lavorare perché tale modalità, piuttosto che essere vissuta quale una criticità, possa essere utilizzata per portare le problematiche legate al rumore ad un livello di pianificazione strategica intercomunale.

2.1.2 Indice di priorità degli interventi Nell’ambito della definizione del grado di priorità degli interventi di risanamento, è emersa la criticità relativa alla scelta della metodologia di calcolo da adottare, e gli eventuali conflitti che potrebbero emergere, come precedentemente accaduto, dall’assunzione della procedura riportata in allegato 1 del D.M. 29/11/2000 e da quella prevista dalla legge regionale della Toscana15. A tale proposito, l’art. 3, comma 1 del citato decreto stabilisce che: “…l’ordine di priorità degli interventi di risanamento è stabilito dal valore numerico dell’indice di priorità P, la cui procedura di calcolo è indicata nell’allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto”. Il successivo comma 2 prevede, inoltre, che: “Per le infrastrutture di interesse nazionale o di più regioni saranno stabiliti ordini di priorità anche a livello regionale…”. Il successivo comma 3, relativamente agli ordini di priorità regionali, fornisce inoltre la possibilità di ridefinire la graduatoria regionale, sulla base di accordo tra la regione e i comuni coinvolti dagli interventi di risanamento: “La regione o l’autorità da essa indicata può stabilire, d’intesa con i comuni interessati, un ordine di priorità degli interventi che prescinda dall’indice di priorità di cui al comma 1”. Da quanto esposto nel comma 3, quindi, è possibile, nell’ambito della Conferenza unificata, l’utilizzo della procedura di calcolo dell’indice di priorità riportato nella legge regionale citata, previo accordo con i comuni interessati. Resta fermo, in ogni caso, che in mancanza di tale accordo prevale la graduatoria fornita con l’applicazione dell’indice di priorità nazionale. In merito, si auspica una maggiore coerenza tra gli atti legislativi a carattere nazionale e regionale, con l’invito a individuare momenti e sedi di confronto.

15 Report Action 4, Cap.4

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2.1.3 Disponibilità dei dati per le azioni di implementazione dirette/strategiche La criticità emerge nei casi nei quali le autorità competenti per la redazione di mappe acustiche strategiche e di piani di azione sono impossibilitati a redigere tali atti imposti dalla direttiva e dal decreto nazionale di recepimento per la mancanza di dati necessari all’elaborazione. Tali situazioni si verificano, in particolare, per la redazione delle mappature acustiche strategiche a cura degli agglomerati, per le quali sono necessari i dati e le informazioni relativi alla caratterizzazione delle infrastrutture di trasporto, nei tratti di penetrazione urbana. In merito, il D.Lgs. n. 194 del 19 agosto 2005 impone, alle società ed agli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, il preciso obbligo di redigere, entro termini perentori, la mappatura acustica, le mappe acustiche strategiche ed i piani di azione di cui agli artt. 3 e 4 dello stesso decreto. In particolare, all’art. 3, I comma, la richiamata disposizione normativa prevede che: “Entro il 30 giugno 2007: a) l'autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma elabora e trasmette alla regione o alla provincia autonoma competente le mappe acustiche strategiche, nonché i dati di cui all'allegato 6, relativi al precedente anno solare, degli agglomerati con più di 250.000 abitanti; b) le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture elaborano e trasmettono alla regione o alla provincia autonoma competente la mappatura acustica, nonchè i dati di cui all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare, degli assi stradali principali su cui transitano più di 6.000.000 di veicoli all'anno, degli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno e degli aeroporti principali. Nel caso di infrastrutture principali che interessano più regioni gli stessi enti trasmettono la mappatura acustica ed i dati di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti”. Il successivo articolo 11 prevede, in caso di inadempimento agli obblighi richiamati, l’applicazione della “sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 180.000 per ogni mese di ritardo”. Il II^ comma dell’art. 3 del D.Lgs. 194/05 prevede che “Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 1, lettera a), la mappatura acustica prevista al comma 1, lettera b), nonchè i dati di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 31 dicembre 2006 all'autorità individuata al comma 1, lettera a)”. Con riferimento al citato comma, tuttavia, si evidenzia la presenza di una lacuna normativa consistente nella mancata previsione di una sanzione in caso di inadempimento. Detta disposizione, dunque, è configurabile quale norma imperfetta in quanto costituita da un precetto, ma priva di sanzione. La struttura del II^ comma, dell’art.3, del Decreto in esame, pertanto, può comportare nella prassi serie difficoltà applicative, derivanti dal fatto che in assenza di sanzione i soggetti destinatari del precetto sono, di fatto, portati a non osservarlo. Di conseguenza, si rileva l’opportunità di una revisione del D.Lgs. n. 194/05 sotto tale profilo, che tenga conto della lacuna evidenziata e che preveda l’applicazione di una sanzione nel caso di inadempimento da parte di tutti i soggetti obbligati, al fine di garantire l’effettiva osservanza della norma vigente. Qualora fosse colmata tale lacuna, rimane in essere la criticità inerente alla disponibilità di dati necessari per la redazione delle mappature, da parte dei detentori delle informazioni, alle autorità competenti per le prescrizioni imposte dalla Direttiva. Infatti, l’obbligo prescritto dalla legge nei riguardi dei gestori delle infrastrutture di trasporto riguarda la predisposizione della mappatura acustica e la trasmissione dei dati alla Commissione, dati che includono una “descrizione generale della strada, della ferrovia o dell'aeroporto, con

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ubicazione, dimensioni e flussi di traffico” 1, ma che risultano insufficienti per l’utilizzo sopra descritto. In alternativa al completamento del quadro sanzionatorio, si può pensare di intervenire attraverso un’adeguata stesura del decreto previsto all’art. 3, comma 5, che riguarda le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica, o in ultima analisi attraverso un analogo provvedimento redatto questa volta ai sensi dell’art. 9 “Modifiche degli allegati”, comma 1. Nell’ambito del progetto HUSH, la costruzione ed il popolamento dei dati nel data base progettato, sarà occasione di verifica.

2.2 Livelli di Pianificazione Come già ampiamente riportato, il D.Lgs. n. 194/2005, che recepisce la direttiva europea 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, tra le molte novità introduce i Piani d’azione, definiti all’art. 2, comma 1, lettera q), come “i piani destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione”. Lo stesso decreto all’art. 4 sancisce poi chiaramente che i piani d'azione “recepiscono e aggiornano i piani di contenimento e di abbattimento del rumore prodotto per lo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto, i piani comunali di risanamento acustico ed i piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico adottati ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera i), 10, comma 5, 7 e 4, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447”. Inoltre sempre l’art 4 stabilisce che i piani devono essere elaborati tenendo conto dei risultati delle mappature acustiche e delle mappe acustiche strategiche e devono essere predisposti in conformità ai requisiti minimi stabiliti all’allegato 5 del suddetto D.Lgs., nonché ai criteri che devono essere stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, tenuto conto anche delle norme tecniche di settore. Nel dettaglio l’allegato 5 indica che i requisiti minimi del piano d’azione ai fini delle comunicazione alla Commissione Europea delle relative informazioni sono:

a) una descrizione dell’agglomerato, degli assi stradali e ferroviari principali o degli aeroporti principali e delle altre sorgenti di rumore da prendere in considerazione;

b) l’autorità competente; c) il contesto giuridico; d) qualsiasi valore limite in vigore; e) una sintesi dei risultati della mappatura acustica; f) una valutazione del numero stimato di persone esposte al rumore,l'individuazione dei

problemi e delle situazioni da migliorare; g) un resoconto delle consultazioni pubbliche organizzate; h) le misure antirumore già in atto e i progetti in preparazione; i) gli interventi pianificati dalle autorità competenti per i successivi cinque anni, comprese le

misure volte alla conservazione delle aree silenziose; j) la strategia di lungo termine; k) le informazioni di carattere finanziario, ove disponibili (fondi stanziati, analisi costi-

efficacia e costi-benefici) l) disposizioni per la valutazione dell'attuazione e dei risultati del piano d'azione.

Nell’attesa del decreto, è stato pubblicato il rapporto tecnico UNI/TR 11327:2009 dal titolo “Acustica - Criteri per la predisposizione dei piani d'azione destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti” che fornisce indicazioni su come procedere tecnicamente per la definizione di un piano d’azione per la gestione dell’inquinamento acustico, così come richiesto dalla legislazione vigente rappresentata dal D.Lgs. n. 194/2005. Entrando nel merito tecnico il rapporto persegue la logica di articolare il processo di definizione del piano in fasi distinte e conseguenti per facilitare:

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a) la realizzazione di un piano coerente con gli obiettivi di tutela ed i criteri di realizzazione assunti da chi lo propone;

b) una trasparente documentazione dei criteri che hanno guidato la definizione del piano; c) l’informazione e consultazione del pubblico durante la formazione del piano.

Nel rapporto pertanto sono prese in esame due tipologie di piano d'azione che possono essere prodotte, entrambe, in ottemperanza alla legislazione vigente, ma caratterizzate da un diverso livello di dettaglio e definizione degli interventi pianificati. Per tener conto della diversa tipologia i piani sono denominati ”Piano d'azione strategico” e ”Piano d'azione progettuale”. A tale proposito si condivide il principio che i Piani d’azione, anche ai fini dell’armonizzazione con gli strumenti nazionali di tutela della popolazione dall’inquinamento acustico, non possano non assumere una doppia valenza così come indicato anche dal rapporto UNI/TR 11327:2009, cioè:

- strategico e di controllo dell'inquinamento acustico mediante attività di programmazione e coordinamento, considerando gli attuali strumenti nazionali di pianificazione e gestione dell’inquinamento acustico vigenti, (Piano di Risanamento Comunale (L. 447/95, art. 7), Piani di contenimento ed abbattimento del rumore delle infrastrutture di trasporto (L. 447/95., art. 10, V comma; DM 29/11/2000), Piani di risanamento aziendali (L. 447/95, art. 15, II e III comma), Piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico (L. 447/95., art. 4, II comma)), coordinati con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, di tutela ambientale, di ingegneria dei sistemi per il traffico e integrati con le prescrizioni ed i contenuti introdotti dalla Direttiva.

- tecnico/progettuale e informativo, che prevede la cura degli aspetti progettuali e l’elaborazione e la predisposizione di tutte le informazioni necessarie ad adempiere agli obblighi comunitari che consistono nella trasmissione dei dati previsti nel Reporting Mechanism ed altre indicazioni;

I Piani d’azione in sintesi costituiscono una seria opportunità per l’armonizzazione strategica di tutte le attività che riguardano la tutela della popolazione dall’inquinamento acustico ed una sede adeguata per la risoluzione delle criticità evidenziate nella stesura e nell’applicazione delle prescrizioni legislative vigenti. In particolare:

- per gli agglomerati possono rappresentare uno strumento di ampia visione, al cui interno far confluire la relazione biennale sullo stato acustico, che consenta la programmazione di tutti gli strumenti urbanistici e di pianificazione, anche nei rapporti intercomunali oltre che, data la periodicità quinquennale, lo strumento di verifica e controllo per l‘attuazione dei Piani Comunali di Risanamento Acustico;

- per le infrastrutture di trasporto possono costituire, data la periodicità quinquennale, lo strumento di verifica e controllo per l’attuazione dei Piani di contenimento ed abbattimento del rumore, preliminare alla conseguente riprogrammazione degli stessi.

Va ricordato inoltre che il Piano amplia il concetto di mitigazione e abbattimento dell’inquinamento acustico, introducendo il concetto di individuazione e tutela delle aree silenziose, dando l’opportunità per la definizione di nuove strategie da sviluppare. Si propone quindi che nell’ambito della predisposizione della bozza di decreto di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 194/2005 che dovrà stabilire i criteri per l’elaborazione dei piani d’azione si tenga conto delle osservazioni sopra riportate ed in particolare si definisca concretamente la valenza strategica dei piani d’azione come strumento di pianificazione ai fini della tutela dall’inquinamento acustico.

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2.3 Conversione dei Valori Limite

La direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, trasposta dal D.Lgs. n. 194/2005, introduce tre nuovi descrittori Lday, Levening e Lnight e il descrittore Lden, definito da una combinazione dei primi tre, allo scopo di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell’esposizione al rumore ambientale.

Questa introduzione ha provocato una discontinuità nella legislazione italiana vigente in materia che era fino a quel punto imperniata sull’utilizzo del descrittore LAeq, (LVA per il rumore aeroportuale), definito già dal DPCM 1 marzo 1991 “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, con riferimento al periodo diurno (06.00-22.00) e notturno (22.00-06.00), e sui diversi valori limite fissati successivamente dal DPCM 14 novembre 1997, ponendo quindi il problema della possibilità di continuare ad usare lo stesso descrittore o di dover convergere verso i nuovi.

Infatti la direttiva all’art. 5 “Descrittori acustici e loro applicazione”, comma 1 prevede che gli Stati membri utilizzino i descrittori acustici Lden e Lnight per l’elaborazione e la revisione della mappatura acustica strategica, precisando tuttavia che fino al momento in cui l’elaborazione di metodi di determinazione comuni per la definizione degli stessi sarà resa obbligatoria, gli Stati membri possono usare ai fini suindicati i descrittori acustici nazionali esistenti e i relativi dati, convertendoli nei nuovi descrittori a condizione che tali dati non abbiano più di tre anni.

Nello stesso articolo, al comma 3, la direttiva prevede che per la pianificazione acustica e per la delimitazione delle zone acustiche (suddivisione in classi ai sensi della L. n. 447/95) gli Stati membri passono utilizzare descrittori acustici diversi da Lden e Lnight.

Al comma 4 infine la direttiva prevede che gli Stati membri trasmettano alla Commissione informazioni sui valori limite pertinenti, espressi in Lden e Lnight, in vigore o in preparazione nel loro territorio e, se del caso, i valori Lday e Levening per il rumore del traffico veicolare, ferroviario e aereo in prossimità degli aeroporti, nonché il rumore nei siti di attività industriali, e che tali informazioni sono accompagnate da spiegazioni relative all’applicazione dei valori limite.

Si aggiunge per completezza che il D.Lgs. n. 194/2005 di recepimento della succitata direttiva, riprende fedelmente tali richieste prevedendo in particolare l’emanazione di un D.P.C.M. per la determinazione dei criteri e degli algoritmi per la conversione dei valori limite già fissati dal DPCM 14/11/97 secondo i descrittori acustici introdotti.

Volendo ora valutare le problematiche sorte da tale introduzione, è evidente che la disposizione di cui all’art. 5, comma 3 della direttiva, non apre conflitti tra la normativa comunitaria e quella italiana già in vigore dal momento che viene lasciata libertà agli Stati membri di utilizzare descrittori acustici diversi da Lden e Lnight.

Mentre le disposizioni di cui all’art.5, comma 1 e 4, prevedono una conversione dei dati o dei valori limite, per il quale ad oggi si fa presente che l’unico contributo reso disponibile è quello elaborato dalla commissione Acustica e Vibrazioni dell’Ente Nazionale Italiano di Unificazione che ha redatto ed approvato la norma UNI 11252 “procedure di conversione dei valori di LAeq diurno e notturno e di LVA nei descrittori Lden e Lnight”, che si applica ai dati riguardanti il rumore prodotto dal traffico stradale, ferroviario, aeroportuale o dai siti di attività industriale.

Entrando nel merito tecnico della norma, si espone in breve che il metodo consta, dopo una verifica preliminare, di quattro fasi successive in cui si effettuano altrettante stime che modificano i dati disponibili per superare le differenze che, per definizione, distinguono i secondi descrittori dai primi; in altre parole si effettua una correzione per il suono incidente, si normalizza la quota di riferimento, si corregge il meteo/clima e si calcola il valore annuale, e infine si corregge il dato per la suddivisione delle 24 ore.

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Nel dettaglio, la norma UNI 11252 fissa alcuni fattori di correzione, altri li determina tramite apposita modellizzazione e altri li ricava dai modelli numerici “ad interim” di cui alla raccomandazione della Commissione Europea 6/8/2003, congiuntamente al positivo riscontro delle condizioni di rappresentatività per l’intero anno solare e alla scelta di un adeguato metodo di calcolo per la suddivisione delle 24 ore.

Dal momento che è assolutamente complesso offrire una valutazione in merito all’efficacia del criterio sommariamente illustrato, si auspica lo svolgimento di simulazioni che ne verifichino l’affidabilità e possano condurre ad una proposta di valori limite.

Si esprime un parere sostanzialmente positivo che però non supera il dubbio più importante che verte sulla capacità che avrebbe un indicatore, calcolato su base annuale, di sintetizzare in un unico valore un fenomeno così complesso come il rumore ambientale. Solamente nel caso particolare della conversione dei dati riguardanti il rumore aeroportuale, che era già regolato sul territorio italiano dal descrittore LVA calcolato sulle tre settimane di maggiore traffico di tre periodi diversi dell’anno, si ritiene che l’introduzione di un indicatore così strutturato possa sostanzialmente risultare utile.

2.4 Adozione del Modello di Calcolo previsionale La Direttiva 2002/49/CE, Allegato II, al fine di unificare le metodologie di calcolo per la determinazione dei descrittori acustici e rendere comparabili i dati ottenuti dalle simulazioni acustiche, prevedono metodi di calcolo provvisori per ciascuna tipologia di sorgente, che possono essere adottati dagli Stati Membri che non dispongono di un metodo nazionale di calcolo o che intendono passare a un metodo diverso. In particolare, nell’Allegato II vengono raccomandati i seguenti modelli di calcolo:

- rumore stradale: metodo di calcolo ufficiale francese “NMPB-Routes-96 (SETRACERTU-LCPC-CSTB)”, citato in “Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal Officiel”; per i dati di ingresso concernenti l’emissione, questi documenti fanno capo al documento “Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR 1980 du 10 mai 1995, article 6” e nella norma francese XPS 31-133;

- rumore ferroviario: metodo di calcolo ufficiale dei Paesi Bassi “RMR II”, pubblicato in “Reken- en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai ’96, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20 November 1996”;

- rumore aeroportuale: metodo contenuto nel documento 29 ECAC.CEAC “Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports”, 1997; tra i diversi approcci per la modellizzazione delle linee di volo, va usata la tecnica di segmentazione di cui alla sezione 7.5 del documento 29 ECAC.CEAC;

- rumore dell’attività industriale: norma ISO 9613-2, “Acoustics — Attenuation of sound propagation outdoors, Part 2; General method of calculation”.

Nel contesto della direttiva 2002/49/CE, la Commissione Europea ha deciso di realizzare dei metodi comuni per la valutazione del rumore (progetto CNOSSOS-UE16), dedicati al calcolo dell’impatto acustico prodotto dal trasporto stradale, ferroviario, aereo e dal rumore industriale. Il modello di CNOSSOS-UE consente una applicazione a due livelli, conformemente all’obiettivo della valutazione.

- Il primo livello di applicazione semplificato (livello 1) sarà utilizzato per effettuare una valutazione complessiva dell’impatto acustico nel contesto della mappatura acustica

16 S. Kephalopoulos, B. Gergely, F Anfosso-Lédée, M. Paviotti, “Common Noise Assessment Methods in EU: CNOSSOS-EU (Part I: The roadmap)”, Atti Internoise 2010, Lisbona, 13-16 giugno 2010

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strategica, con semplificazioni ragionevoli. Tali semplificazioni avranno lo scopo di ridurre al minimo il tempo di calcolo e il carico di lavoro, e al contempo garantire una precisione accettabile. Le semplificazioni riguardano sia le formulazioni utilizzate sia il numero e la complessità dei dati di input necessari.

- Un secondo livello di applicazione più sofisticato (livello 2) richiede una determinazione più precisa dei livelli di rumore. In questo secondo livello di sofisticazione, CNOSSOS-UE potrebbe essere utilizzato dai membri dell'UE, su base volontaria, anche se l'onere dei dati richiesti e il calcolo in tempo sarà più alta, per valutare l’efficacia delle azioni di mitigazione acustica e le eventuali misure innovative per la riduzione del rumore.

In attesa che venga resa disponibile la versione definitiva del modello CNOSSOS-EU nella versione di secondo livello, sarebbe opportuno che gli operatori del settore utilizzino gli algoritmi di calcolo che meglio rappresentano lo stato dell’arte del modellistica sul rumore in ambiente esterno, come ad esempio quelli già definti “ad interim” dalla direttiva 2002/49/CE. A tal proposito, l’Istituto Superiore per Protezione e la Ricerca Ambientale, ISPRA, su mandato del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e in collaborazione con il sistema agenziale ARPA/APPA, ha organizzato e coordinato un’attività volta a realizzare un interconfronto tra modelli di simulazione del rumore per quattro tipologie di sorgente: strade, industrie, ferrovie e aeroporti. Il significativo numero di partecipanti all’interconfronto ha permesso di valutare l’incidenza sui risultati delle simulazioni dovuta alle scelte e all’esperienza dell’operatore, all’adozione di differenti modelli di calcolo e all’utilizzo delle diverse implementazioni commerciali. L’interconfronto è stato effettuato sulla base di scenari predisposti dal documento J.R.C. “Implementation of Directive 2002/49/EC – Protocols for checking methods against the interim methods” (2008) 17 I laboratori che hanno partecipato all’interconfronto sulla sorgente stradale, individuati per tipologia di software, sono: n. 8 laboratori con IMMI, n. 7 laboratori con CadnaA, n. 5 laboratori con SoundPlan e n. 1 laboratorio con Mithra; sono stati utilizzati i modelli di calcolo NMPB e RLS9018. Gli scenari sono stati raggruppati per macroscenario, per configurazione del terreno e tipologia di sorgente, per un totale di 14 scenari di simulazione. Inoltre, gli scenari si differenziano a seconda delle condizioni meteorologiche ipotizzate (propagazione 100% favorevole oppure propagazione 50% favorevole e 50% omogenea) e delle condizioni di traffico (traffico leggero e/o pesante); i macroscenari individuati sono: Motorway, City e Hill. Motorway rappresenta la configurazione tipica di una strada di grande comunicazione che percorre aree in campo libero, con ricettori sparsi protetti da barriere, urbanizzate e urbanizzate con barriere, in tre configurazioni di terreno (strada in piano, in trincea e in rilevato). City esemplifica il contesto di una strada principale a doppio senso che attraversa un tessuto urbano. Il macroscenario è suddivisibile in due aree omogenee, una con edificato non schermato e una con edificato schermato da barriere, nelle tre configurazioni di terreno descritte in precedenza. Hill rappresenta un’autostrada a n. 4 corsie in ambiente collinare, che corre ad un’altezza intermedia tra il fondo valle e la cima della collina, con ricettori posti a diverse distanze dalla sorgente e a diverse altezze della collina. L’analisi dei dati è stata effettuata sia per macroscenario sia come analisi complessiva, considerando inizialmente, nella definizione della deviazione standard e nel range dei risultati ottenuti dalle simulazioni, tutti i laboratori partecipanti; in seguito, sono stati eliminati i laboratori che presentavano un numero molto elevato di dati critici mediante il criterio degli z-score, secondo quanto specificato nella norma ISO 13528/2005, e i laboratori che, attraverso una analisi dettagliata dei report allegati alle simulazioni, presentavano errori dovuti ad una modellizzazione non corretta

17 S. Curcuruto, F, Berlier, M. Cerchiai, T. Fabozzi, J. Fogola, G. Licitra, P. Maggi, G. Marsico, M. Mussin, A. Poggi, F. Sacchetti, M. Schirone, R. Silvaggio, “Interconfronto tra modelli di simulazione del rumore”, Atti del 37° Convegno AIA, Siracusa, 26-28 maggio 2010 18 G. Licitra, F. Sacchetti, J. Fogola, F. Berlier, M. Schirone, “Metodologia e risultati dell’inteconfronto nazionale ISPRA-ARPA sui modelli di previsione del rumore stradale”, Atti del 37° Convegno AIA, Siracusa, 26-28 maggio 2010

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dei parametri di input. Nella figura 2 sono riportate le deviazioni standard ottenute considerando il campione complessivo e il campione epurato dei dati critici, secondo l’analisi z-score e l’analisi delle configurazioni di calcolo. Si rileva che i valori ottenuti senza considerare i dati critici sono compresi tra 1,3 e 2,8 dB, in funzione dello specifico scenario considerato, con un valore medio complessivo di 2 dB.

Figura 2 - Deviazione standard media per macroscenario

Le variazioni tra i singoli macroscenari e scenari sono pertanto limitate e dovute essenzialmente alla complessità del contesto territoriale in cui è inserita la sorgente; è evidente che le dispersioni tra i risultati dei diversi laboratori aumentano con i seguenti fattori: complessità dell’ambiente di propagazione, distanza dalla sorgente e conseguentemente riduzione dei livelli sonori ai ricettori. Analizzando i tre software con il maggiore numero di partecipanti, IMMI, CadnaA e SoundPlan, non risulta chiaro se SOUNDPLAN produca dei risultati significativamente diversi rispetto a CadnaA e IMMI o se siano stati i partecipanti a commettere delle inesattezze che hanno portato ad una sottostima di tutti i livelli calcolati con questo software; si sottolinea comunque che IMMI e Cadna hanno evidenziato dispersioni minori in tutti gli scenari rispetto a SoundPlan, forse dovuta ad una maggiore semplicità di impostazione dei software. All’interconfronto sui modelli di calcolo del rumore industriale19 hanno partecipato n. 12 laboratori. Sono stati confrontati tre diversi programmi di calcolo commerciali, CadnaA (n. 4 laboratori), IMMI (n. 6 laboratori) e SoundPlan (n. 2 laboratori), tutti implementati con la norma ISO 9613. L’interconfronto è stato effettuato su n. 3 scenari, caratterizzati da presenza di sorgenti puntiformi in prossimità di edifici completamente riflettenti. Gli Scenari 1 e 2 riguardano un ambiente pianeggiante con presenza di ricettori in campo libero ed in facciata ad edifici, aree di terreno a diverso assorbimento, con e senza presenza di barriere acustiche, in due condizioni di propagazione del rumore (propagazione 100% favorevole e propagazione 50% favorevole e 50% omogenea). Lo Scenario 3 riguarda un ambiente collinare con ricettori a diverse distanze dalla sorgente e a diverse altezze della collina. In figura 3sono riportate le deviazioni standard ottenute considerando tutti i risultati, quelli relativi ai singoli software e il campione completo epurato dei dati critici mediante un’analisi sistematica delle impostazioni di calcolo adottate da ogni laboratorio.

19 S. Curcuruto, P. Maggi, F. Sacchetti, L. Vaccaro, “Metodologia e risultati dell’interconfronto nazionale ISPRA-ARPA sui modelli di previsione del rumore industriale”, Atti del 37° Convegno AIA, Siracusa, 26-28 maggio 2010

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Figura 3 - Deviazione standard media per scenario

Al variare degli scenari non si rilevano significative differenze della deviazione standard, sempre inferiore a 2 dB e confrontabile tra i diversi software. Analizzando i risultati delle simulazioni, si evidenzia inoltre che IMMI tende mediamente a sottostimare di 2 dB rispetto a CadnaA, a causa delle differenti impostazioni delle configurazioni di calcolo inerenti al suono riflesso in facciata agli edifici. Per la sorgente ferroviaria20, hanno partecipato all’interconfronto n. 3 laboratori con SoundPlan, n. 2 laboratori con IMMI e n. 5 laboratori con CadnaA. Tutti i partecipanti hanno usato il modello ad interim “Reken en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai” 1996 (RMR) previsto, in ambito comunitario, dalla Direttiva 2002/49/CE. Analogamente al caso della sorgente stradale, sono stati presi in considerazione complessivamente n. 9 scenari di simulazione, differenti per categoria di treno utilizzata e per configurazione della linea ferroviaria (a raso, in trincea e in rilevato), mentre sono state ipotizzate sempre condizioni meteorologiche favorevoli. E’ importante evidenziare che l’esiguità del numero di laboratori partecipanti ha comportato forti limiti alla significatività di una qualunque elaborazione statistica dei dati, la cui analisi è stata effettuata, quindi, raggruppando le tre categorie di materiale rotabile individuato (treni passeggeri, merci e ad alta velocità) e calcolando per ciascuna tipologia la deviazione standard media ottenuta da tutti i laboratori partecipanti (figura 4).

Figura 4 – Rumore ferroviario: deviazione standard media per categoria di treno

20 S. Curcuruto, M. Cerchiai, P. Maggi, G. Marsico, “Interconfronto nazionale ISPRA-ARPA sui modelli di previsione del rumore ferroviarie: metodologia, criticità e risultati”, Atti del 37° Convegno AIA, Siracusa, 26-28 maggio 2010

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Dalla precedente figura si può osservare come le variazioni standard delle categorie di treni merci/passeggeri presentino valori piuttosto contenuti, mentre sono decisamente più elevati i valori riscontrati per la categoria “Treni alta velocità”: ciò è dovuto principalmente alle inesattezze sulla scelta nella categoria di treni e sul calcolo dei flussi di convogli nel caso dei laboratori che hanno utilizzato il software IMMI. L’attività riguardante la sorgente di rumore aeroportuale ha visto la partecipazione di dodici laboratori: nove hanno utilizzato il software INM, dei quali sei la versione 7.0a, due la versione 6.2a e uno la versione 6.1, due laboratori hanno utilizzato CadnaA ed un laboratorio ha lavorato con SoundPlan. Gli obiettivi principali sono individuabili nell’analisi e comparazione dei risultati delle simulazioni condotte da operatori differenti sugli scenari adottati, utilizzando software differenti, e nel confronto dei risultati dei metodi di calcolo utilizzati dai modelli di simulazione adottati con i risultati prodotti dal modello ad interim indicato dalla Commissione Europea, il documento ECAC.CEAC Doc 29 2nd version [2]. Sono stati definiti nove scenari, elaborati sulle impostazioni e configurazioni contenute nel documento JRC, uno dei quali presenta caratteristiche maggiormente rispondenti alle sorgenti aeroportuali presenti nel territorio nazionale. Assunte le medesime impostazioni relative alla sede aeroportuale ed alle condizioni meteorologiche, gli scenari si distinguono per differenti traiettorie di decollo e atterraggio dall’aeroporto, tipo di aereo, numero di movimenti al giorno, rotta di volo. I risultati da fornire sono i valori dei livelli di pressione sonora in LAeq (06-22), per ogni punto ricettore e, relativamente alle configurazioni scelte, con i punti di ricezione posizionati su griglie rettangolari. La prima fase di analisi dei dati ha consentito l’individuazione di scostamenti nei valori riconducibili ad errore di interpretazione dei dati di ingresso, tali da suggerire successive simulazioni che possono vantare una maggiore condivisione dei dati e diminuiscono l’influenza delle scelte a cura degli operatori. Attualmente è in svolgimento la fase di trattamento dei dati, con un confronto tra i metodi statistici maggiormente significativi che vede privilegiare un’analisi dei valori condotta nell’ambito di aree predefinite, capace di dare indicazioni sulle diversi fasi e componenti dell’evento rumoroso. In merito alla definizione di un modello unico di calcolo, si accoglie positivamente la proposta della Commissione Europea, relativamente ai due livelli di dettaglio del modello CNOSSOS-EU, che prevede un livello dedicato alla trasmissione dei dati alla Commissione, che consenta la comparazione dei dati inviati dagli Stati Membri, ed un secondo livello di dettaglio, contraddistinto da maggiore accuratezza, dedicato alla definizione dei Piani di Risanamento operativi.

2.5 Tecniche di misura Nell’ambito della legislazione nazionale in materia di rumore ambientale si inserisce anche il D.M. 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e misura dell’inquinamento acustico” che definisce, tra l’altro, le modalità di rilevamento dei livelli di rumore da confrontare con i limiti vigenti espressi in Laeq. Nel decreto sono inoltre indicate le caratteristiche della strumentazione tecnica da utilizzare nel corso delle misure, nonché i criteri e le modalità di esecuzione delle stesse per la generalità delle sorgenti o per le sorgenti specifiche costituite dalle infrastrutture di trasporto stradale e ferroviario. Nell’allegato D del suddetto decreto, sono inoltre riportati i dati, relativi ai risultati dei rilevamenti, che devono essere prodotti nel rapporto finale delle misure eseguite. Per quanto concerne il rumore aeroportuale, invece, si rimanda al D.M. 31/10/1997, nel quale viene individuato uno specifico descrittore (LVA – Livello di Valutazione Aeroportuale) per la caratterizzazione delle aeree prospicienti il sedime aeroportuale, basato su una somma pesata dei contributi relativi ai singoli eventi sonori legati alla movimentazione di aeromobili. Il D.Lgs 19 agosto 2005, n. 194 “Attuazione delle direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”, introduce all’art. 5 nuovi i descrittori acustici Lden ed Lnight, rispetto a quelli già in uso sul territorio nazionale. In particolare, Lden è definito come il livello continuo equivalente ponderato “A” a lungo termine, determinato

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sull’insieme dei periodi giornalieri di un anno solare; Lnight è il livello continuo equivalente a lungo termine ponderato “A”, definito alla norma ISO 1996-2: 1987, determinato sull'insieme dei periodi notturni di un anno solare. L’allegato 1 al suddetto decreto, nel caso del rilevamento del rumore ai fini della mappatura acustica, prevede che i punti di misura debbano essere posti ad un’altezza dal suolo di 4 m ± 0,2 m; possono essere scelti, inoltre, altri punti di misura ma la loro altezza dal suolo non deve essere mai inferiore a 1,5 m e i risultati sono riportati ad un’altezza di 4 m. In virtù di quanto su esposto, si evidenzia una sostanziale differenza rispetto alle tecniche di misura individuate dal D.M. 16/03/1998 nel quale l’altezza del microfono deve essere ad 1,5 m dal pavimento, con l’eccezione delle infrastrutture lineari di trasporto, per le quali è prevista un’altezza di 4 m, in presenza di edificato. Inoltre, un altro elemento discordante è costituito dal contributo fornito da parte delle riflessioni delle facciate degli edifici, in corrispondenza dei quali vengono eseguite le misure. Il D.Lgs 194/05, infatti, in allegato 2, punto 3 “Metodi di misura di Lden e Lnight”, oltre a far riferimento alle norme internazionali ISO 1996-2: 1987 e ISO 1996-1: 1982, prescrive che i dati delle misurazioni effettuate di fronte ad una facciata o ad altro elemento riflettente debbano essere corretti per escludere il contributo delle riflessioni di tale facciata o elemento, comportando in generale una correzione di – 3dB per le misurazioni. Sulla base delle considerazioni già espresse a conclusione del par. 2.3, nell’ambito dell’auspicata attività di verifica strumentale della metodologia di conversione dei descrittori acustici fissata dalla norma UNI 11252, si ritiene valido proseguire i rilievi acustici ai sensi di quanto disposto dal D.M. 16/03/1998, a meno di eventuali accorgimenti che ergessero dalla risultanze della suddetta verifica in campo.

2.6 Informazione e partecipazione del pubblico

2.6.1 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è un diritto riconosciuto al cittadino in funzione dei rapporti con lo Stato e la Pubblica Amministrazione al fine di garantire la trasparenza di quest'ultima. Pur in assenza di un esplicito collegamento costituzionale, i cui riferimenti possono comunque essere desunti dagli artt. 21 e 97, l’ordinamento italiano ha disciplinato compiutamente le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo nel 1990 con la legge n. 241. Tale legge nel corso degli anni ha subito delle modifiche, nel 2005, la legge n. 15, si è preoccupata rispetto alla precedente, di meglio definire il diritto di accesso, ora chiaramente inteso come il diritto a prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi. L’istituto del diritto di accesso, è stato quello che più ha inciso nei rapporti tra l’amministrazione e il privato, consentendo il superamento del diritto alla riservatezza, in favore di un controllo sull’azione dei pubblici poteri. Tale diritto subisce delle limitazioni, ove si consideri che esso è riconosciuto solo a colui il quale abbia un interesse diretto, concreto ed attuale, e non alla generalità dei consociati, senza dimenticare i limiti oggettivi al suo esercizio contemplati dall’art. 24, della legge 241/90. Mentre in materia ambientale, l’autorità pubblica rende disponibile le informazioni ambientali detenute a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse. Obiettivo della diffusione delle informazioni è quello di favorire la conoscenza dello stato di salute dell’ambiente, in modo tale da consentire la maturazione di una maggiore consapevolezza nei comportamenti individuali e collettivi

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Il diritto all’informazione ambientale, è favorito dall’influenza della normativa comunitaria è facilitato anche dal rilievo costituzionale attribuito all’ambiente, a seguito della riforma del Titolo V, il cui art. 117, assegna allo Stato, la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. Alcune esperienze Europee In Francia è previsto il diritto di tutti di accedere alle informazioni relative all'ambiente, detenuto, ricevute o elaborate dalle autorità pubbliche. Il codice ambientale Francese prevede una Commissione21 nazionale per il dibattito pubblico (La National Public Debate Commissione), si tratta di una autorità amministrativa indipendente, è incaricata di assicurare il rispetto di partecipazione del pubblico nel processo di sviluppo o progetti di interesse del capitale delle amministrazioni nazionali, enti locali, enti pubblici e privati, le classi di operazioni all'interno delle quali è stabilito l'elenco per decreto in Consiglio di Stato, poiché essi hanno interessi socio-economici o hanno un significativo impatto sull'ambiente o la pianificazione. La partecipazione pubblica può assumere la forma di un dibattito pubblico. Essa risponde alla necessità, gli obiettivi e le principali caratteristiche del progetto. La partecipazione pubblica è assicurata per tutta la fase di sviluppo di un progetto, da l'avvio degli studi preliminari fino alla chiusura della inchiesta pubblica condotta ai sensi delle disposizioni del capo III del titolo II del libro I del presente codice o di capo I del titolo I del codice di espropriazione per fini pubblici. Inoltre, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico, assicura il rispetto delle buone condizioni di informazione al pubblico durante la fase di attuazione dei progetti. Consiglia le autorità competenti su loro richiesta in ordine a qualsiasi questione relativa alla consultazione con il pubblico per tutto lo sviluppo di un progetto. La Commissione nazionale per il dibattito pubblico è anche incaricata di emettere pareri e raccomandazioni di carattere generale o metodologico per facilitare e sviluppare il dialogo con il pubblico. In Spagna l'accesso alla informazione ambientale è regolato dalla Legge 27/2006 sull'accesso all'informazione, partecipazione pubblica e accesso ai dati giudiziari sui temi ambientali che implementa la Direttiva 2003/4/EC e la Direttiva 2003/35/CE. La legge: 1) definisce la informazione ambientale in senso lato; 2) stabilisce il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuto dalle autorità pubbliche senza dover specificare un determinato interesse; 3) stabilisce il dovere per la PA di adottare le misure necessarie per assicurare che l'informazione ambientale sia gradualmente disponibile in basi dati tramite reti telematiche pubbliche, considerando che i doveri che riguardano la disseminazione delle informazioni ambientali tramite le TIC possono essere soddisfatte dalla creazione di collegamenti agli indirizzi elettronici tramite i quali si può accedere a tali informazioni. Infine essa stabilisce che l'Amministrazione fissa i prezzi che dovranno essere pagati per l'accesso, ovvero indichi i casi in cui l'informazione sia gratuita.

2.6.2 L’esperienza Italiana: ricostruzione del quadro normativo generale sull’accesso al pubblico in materia di informazione ambientale22

In Italia il processo di apertura, di trasparenza e di partecipazione del pubblico in tema di informazione ambientale da parte della autorità pubbliche, ha avuto avvio con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 39 del 24/02/1997, emanato in attuazione della Direttiva 90/313/CEE del 07/06/1990, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente.

21 Code de l'environnement Version consolidée au 1 mars 2010 22 I riferimenti normativi attinenti l’informazione al pubblico sono riportati per esteso nell’Allegato II.

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Successivamente, il Parlamento ed il Consiglio europeo, nella consapevolezza che la normativa comunitaria in vigore fosse insufficiente alle esigenze di trasparenza e coerenza dei paesi della Comunità europea, in data 28/01/2003 hanno adottato la Direttiva 2003/4/CE abrogando la precedente e ciò ritenendo che un rafforzamento della partecipazione del pubblico all’informazione ambientale e la diffusione di tale informazione contribuiscano a sensibilizzare maggiormente i cittadini alle questioni ambientali, a favorire il libero scambio di opinioni ed a migliorare l’ambiente. La Direttiva 2003/4/CE rappresenta, ad oggi, l’atto più recente ed incisivo dell’Unione Europea (accanto alla Direttiva 35/2003 sulla partecipazione del pubblico a taluni piani e programmi in materia ambientale) in direzione della diffusione e del rafforzamento del diritto all’accesso all’informazione ambientale sancito a livello internazionale dalla “Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale”, sottoscritta ad Aarhus, in Danimarca, il 25 giugno 1998, con cui è stato riconosciuto ai Cittadini europei un ruolo determinante nelle scelte ambientali. L’adesione a tale Convenzione, avvenuta in Italia con l’emanazione della Legge n. 108 del 2001, entrata in vigore il 30/10/2001 (All. I), ha vincolato il nostro Paese all'adozione di misure legislative e regolamentari per promuovere l'educazione ecologica dei cittadini e per accrescere le possibilità concrete di partecipazione ai processi decisionali da parte delle associazioni, dei gruppi e delle organizzazioni in prima linea nella protezione dell'ambiente. Detta Convenzione, in particolare, parte dall'idea che un maggiore coinvolgimento e una più forte sensibilizzazione dei cittadini nei confronti dei problemi di tipo ambientale conduca ad un miglioramento della protezione dell'ambiente, con la finalità di contribuire a salvaguardare il diritto di ogni individuo, delle generazioni attuali e di quelle future, di vivere in un ambiente adeguato ad assicurarne la salute ed il benessere. Per raggiungere tale obiettivo, la convenzione propone di intervenire in tre settori:

- assicurare l'accesso del pubblico alle informazioni sull'ambiente detenute dalle autorità pubbliche;

- favorire la partecipazione dei cittadini alle attività decisionali aventi effetti sull'ambiente;

- estendere le condizioni per l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

In tale contesto, la Direttiva 4/2003 ha notevolmente ampliato la disciplina previgente, sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo, estendendo la definizione di “informazione ambientale”, precisando il contenuto minimo di informazione che deve essere messa a disposizione del pubblico, ed allargando, altresì, la cerchia dei soggetti titolari del diritto di accesso. Invero, rispetto a quanto previsto dall’art. 2 della Direttiva 90/313/CEE, l’attuale art. 2 della Direttiva in esame è giunta a ricomprendere, nella definizione di “informazione ambientale”, “qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o consultabile in altro formato, riguardante lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, del territorio, delle zone costiere e marine, inclusi la diversità biologica e gli elementi costitutivi della medesima, gli organismi geneticamente modificati, nonché i fattori, le attività o le misure che incidono o possono incidere sulle predette componenti ambientali e le attività o le misure destinate a tutelarle, ivi compresi le misure amministrative e gli accordi ambientali”. Detta Direttiva, poi, ha inteso rafforzare la garanzia che qualsiasi persona fisica o giuridica abbia il diritto di accedere all’informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse senza dover “dichiarare il proprio interesse”, precisando, di seguito, che “l’informazione che deve esser resa disponibile comprende almeno: testi di trattati, convenzioni e accordi internazionali, atti

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legislativi comunitari, nazionali regionali locali concernenti direttamente o indirettamente l’ambiente; le politiche, i piani e i programmi relativi all’ambiente; le relazioni sullo stato dell’ambiente; dati ricavati dal monitoraggio ambientale; le autorizzazioni con impatto significativo sull’ambiente; gli studi sull’impatto ambientale”. Inoltre, la norma in esame prevede espressamente che le autorità pubbliche: a. rendano disponibili ed aggiornino, con cadenza almeno annuale, tutte le informazioni in loro possesso, mediante cataloghi pubblici nei quali siano riportati gli elenchi delle fonti informative ambientali disponibili; b. ovvero che, in alternativa, si avvalgano degli Uffici per Relazioni con il Pubblico già esistenti, quali Punti informativi preordinati a facilitare l’acquisizione dei dati ambientali. Il contenuto della Direttiva 4/2003 è stato pienamente recepito nel nostro Paese con il D. Lgs. n. 195 del 19/08/2005 che, cogliendo in toto lo spirito della normativa comunitaria, nell’ottica di rendere effettiva e concreta la fruibilità dell’accesso all’informazione ambientale, ha configurato quest’ultimo quale vero e proprio diritto e non più semplice “libertà”, definendone le relative modalità di esercizio. Tale disposizione normativa pone precisi obblighi alle amministrazioni che devono dotarsi di adeguati sistemi di raccolta e gestione dei dati ambientali, con l’obiettivo di facilitare l’accesso del pubblico a questo tipo di informazioni. Ai fini della più ampia trasparenza, lo stesso legislatore stabilisce che l’informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili. In attuazione del D.Lgs 195/2005, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato la circolare del 4 agosto 2008, che prevede che le autorità pubbliche debbano costantemente aggiornare le informazioni ambientali in loro possesso, rendendole accessibili al pubblico. Più recente è la Direttiva comunitaria 2007/2/CE del 14 marzo 2007 (INSPIRE), entrata in vigore il 15 maggio 2007 ed emanata dal Parlamento e dal Consiglio europeo con la finalità di costituire un supporto alla stesura di politiche statali che possano avere un impatto, sia diretto che indiretto, sull’ambiente, in Italia è stata recepita con il D.Lgs. n. 32 del 24/01/2010. INSPIRE si basa sulla interoperabilità delle infrastrutture di dati spaziali creati dagli stati membri ed ha l’obiettivo primario di creare un quadro giuridico per la realizzazione e l’attivazione di un’infrastruttura per l’informazione territoriale in Europa, al fine di formulare, attuare, monitorare e valutare le politiche comunitarie a vari livelli e di fornire informazioni ai cittadini. Tra gli scopi principali della Direttiva in esame, figura la possibilità di rendere disponibile una quantità di dati maggiore e di qualità più elevata ai fini dell’elaborazione delle politiche comunitarie e della loro attuazione negli Stati membri. Informazione e consultazione del pubblico nel D. Lgs. N. 194 del 19/08/2005

Coevo al citato Decreto n. 195/2005, è il D. Lgs. N. 194 del 19/08/2005, con cui l’Italia ha recepito il contenuto della Direttiva 2002/49/CE, mediante la quale il Parlamento europeo ha definito l’impostazione generale per la gestione e la determinazione del rumore ambientale, al fine di ridurre sensibilmente il numero di persone soggette a inquinamento acustico di lunga durata e, in particolare, il rumore del traffico terrestre. L’approccio al problema si basa sulla descrizione dell’esposizione al rumore ambientale mediante gli strumenti della mappatura acustica per le infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie, aeroporti) e della mappa acustica strategica per gli agglomerati, sull’informazione del pubblico e sull’attuazione di piani di azione per gestire e ridurre i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti.

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Come appena sopra accennato, tra le finalità precipue del D. Lgs. N. 194 del 2005, vi è proprio quella di “assicurare l’informazione e partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale ed ai relativi effetti”. L’art. 8, infatti, intitolato “informazione e consultazione del pubblico”, testualmente stabilisce quanto segue: “1. L’informazione relativa alla mappatura acustica e alle mappe acustiche strategiche di cui all’articolo 3 ed ai piani di azione di cui all’articolo 4 e’ resa accessibile dall’autorità pubblica in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e successive modificazioni, anche avvalendosi delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili. 2. I soggetti che, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 3, hanno l’obbligo di elaborare i piani d’azione comunicano, mediante avviso pubblico, le modalità con le quali il pubblico può consultare gli stessi piani; entro quarantacinque giorni dalla predetta comunicazione chiunque può presentare osservazioni, pareri e memorie in forma scritta dei quali i soggetti proponenti i piani tengono conto ai fini della elaborazione dei piani stessi. 3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, i soggetti individuati allo stesso comma 2 disciplinano ulteriori modalità di partecipazione del pubblico alla elaborazione dei piani d’azione”. È dunque il comma 2 del suddetto articolo che attribuisce ai soggetti individuati dall’art. 4, commi 1 e 3, l’obbligo di rendere pubblici i piani d’azione dai medesimi elaborati, lasciando loro anche la facoltà di prevedere e regolamentare ulteriori modalità di partecipazione del pubblico. I soggetti in questione sono, dunque, le autorità individuate dalle Regioni o dalle Provincie autonome, così come le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, che, tenuto conto, rispettivamente, dei risultati delle mappe acustiche strategiche e delle mappature acustiche di cui all’art. 3, elaborano e trasmettono alla Regione o alla Provincia autonoma competente i piani d’azione e le sintesi di cui all’allegato 6 (per gli agglomerati, le prime, e per gli assi stradale e ferroviari i secondi). È, poi, nell’allegato 4 del Decreto in esame, che viene stabilito in quale forma possano essere presentate al pubblico la mappatura acustica e le mappe acustiche strategiche e precisato, comunque, che ai fini dell’informazione ai cittadini di cui all’art. 8, si rendono necessarie informazioni supplementari e più particolareggiate, quali rappresentazioni grafiche, mappe di confronto e mappe che visualizzano i superamenti dei valori limite. Sono molteplici le Autorità pubbliche che, nel nostro Paese, in attuazione delle prescrizioni normative previste in tema di informazioni ai cittadini, hanno provveduto ad adottare programmi di informatizzazione e consultazione del pubblico, tramite il proprio sito internet. È prevalentemente attraverso tale strumento che, infatti, i soggetti obbligati rendono di dominio pubblico i dati ambientali a propria disposizione, come, ad esempio, quanto effettuato dalla Regione Piemonte che, in seguito alla trasmissione dei dati relativi alle mappature acustiche da parte delle società e degli enti gestori di servizi di trasporto pubblico e delle relative infrastrutture, ha attivato il “Servizio di consultazione delle Mappature Acustiche del Piemonte”, (http://www.ruparpiemonte.it/ portal/public/rupar/MappatureAcustiche; http://www.arpa.piemonte.it/upload/dl/Pubblicazioni /Baudino1.pdf), o quanto realizzato dalla Regione Emilia Romagna, che ha pubblicato sul proprio sito internet sia la mappatura acustica della Provincia di Ravenna, sia lo “Stato di avanzamento delle mappe acustiche strategiche richieste ai sensi dell’art. 7, paragrafo 1, primo comma, della direttiva2002/49/CE”(http://www.regione.emiliaromagna.It/wcm/ERMES/Canali/ambiente/inquinento/inquinamento_acustico.htm),ovvero dalla Provincia di Roma (http://www.provincia.roma.it/percorsitematici/territorio/servizi-al-cittadino/5036).

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Pubblicazioni di tal genere, se costantemente aggiornate, garantiscono una effettiva ed immediata conoscibilità dei dati ambientali che ai sensi del D.Lgs. n. 194/2005 devono essere resi noti. Per consentire una maggiore ed omogenea diffusione dei dati richiamati, sarebbe auspicabile la costruzione di una banca dati nazionale suddivisa in diversi livelli (nazionale, regionale, provinciale e comunale), istituita dalMinistero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e progettata e gestita dall’ISPRA, che raccolga tutte le informazioni richieste ex lege. Ciò consentirebbe una visione organica e completa dell’applicazione delle norme vigenti in materia consentendo, così, anche di monitorare i tempi di recepimento, nonché le Autorità territoriali inadempienti. Direttiva 2007/2/CE e Decreto Legislativo n. 32 del 27 gennaio 2010 La Direttiva 2007/2/CE, così detta “INSPIRE” dall’acronimo di Infrastructure for Spatial Information in Europe, ha istituito un’infrastruttura comune per l’informazione territoriale nella Comunità Europea in grado di rendere, grazie a norme di attuazione integrate da misure comunitarie, l’informazione territoriale dei vari stati compatibile ed utilizzabile in un contesto transfrontaliero, in modo da superare i problemi di disponibilità, qualità, organizzazione ed accessibilità dei dati territoriali. L’esigenza di creare una infrastruttura di tal genere traeva origine dalla necessità di formulare, attuare e monitorare le politiche ambientali, tenuto conto dei costi e dei problemi legati agli impatti ambientali transfrontalieri ed ai cambiamenti climatici e ciò con effetti estremamente rilevanti nelle attività collegate all’ambiente ed, in particolare, in ambito di progettazione, di controllo sull’inquinamento, di protezione ambientale e di cambiamenti climatici. L’Unione Europea, infatti, rilevava che per gestire efficacemente gli impatti ambientali nei diversi stati membri, era necessario aumentare la quantità di dati territoriali a disposizione, migliorarne il flusso di trasmissione tra i sistemi ed accrescerne la condivisione tra i governi, le agenzie e i cittadini. Per il pieno raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla Direttiva, è imprescindibile la collaborazione dei vari stati membri che, oltre a fornire un quadro omogeneo ed armonico delle politiche ambientali comunitarie e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull’ambiente a livello territoriale, nel renderla operativa devono garantire che i dati territoriali siano archiviati, resi disponibili e conservati e, per evitarne duplicazioni, siano raccolti una sola volta nella maniera più efficiente. Ciò dovrebbe consentire di trasmettere dati transfrontalieri da uno Stato Membro all’altro con continuità e consentire, altresì, la piena condivisione tra gli utilizzatori, tale obiettivo è perseguibile attraverso il web, ovvero tramite servizi di rete che ne permettano un molteplice utilizzo, dalla visualizzazione, al downloading. I servizi di rete, descritti dalla direttiva INSPIRE come “indispensabili per condividere i dati territoriali tra i vari livelli di amministrazione pubblica della Comunità” e necessari per “ricercare, convertire, consultare e scaricare i dati territoriali e per richiamare servizi di dati territoriali e di commercio elettronico”, ricoprono dunque una primaria importanza nel progetto e devono garantire: - attività di ricerca, “che consentano di cercare i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi in base al contenuto dei metadati corrispondenti e di visualizzare il contenuto dei metadati”; - attività di consultazione, “che consentano di eseguire almeno le seguenti operazioni: visualizzazione, navigazione, variazione della scala di visualizzazione, variazione della porzione di territorio inquadrata, sovrapposizione dei set di dati territoriali consultabili e visualizzazione delle informazioni contenute nelle legende e qualsivoglia contenuto pertinente dei metadati”; - attività per il download dei dati, “che permettano di scaricare copie di set di dati o una parte di essi e, ove fattibile, di accedervi direttamente”;

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- attività di conversione, “che consentano di trasformare i set di dati territoriali, onde conseguire l’interoperabilità”. La Direttiva prevede, inoltre, che i servizi di ricerca siano gratuiti, mentre ai servizi di consultazione possono essere applicate delle tariffe in base a leggi stabilite dai singoli stati membri, in particolare nei casi di grandi quantità di dati o di aggiornamenti frequenti e dati resi fruibili mediante i servizi di consultazione, possono essere bloccati per impedirne il riutilizzo a fini commerciali. Ciascuno Stato membro può adottare, infine, misure per la condivisione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi tra le proprie autorità pubbliche, per permetterne l’accesso e lo scambio ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull’ambiente. Gli obiettivi di INSPIRE riguardo l’Infrastruttura sono, dunque, quelli di garantire che i dati territoriali siano archiviati, resi disponibili e conservati, di consentire di armonizzare in maniera coerente dati territoriali provenienti da fonti diverse all’interno della Comunità e di condividerli tra vari utilizzatori e applicazioni, di condividere i dati territoriali raccolti a un determinato livello dell’amministrazione pubblica con altre amministrazioni pubbliche, di rendere disponibili i dati territoriali a condizione che non ne limitino indebitamente l’uso più ampio, nonché di permettere di ricercare facilmente i dati territoriali disponibili, valutarne agevolmente l’idoneità allo scopo e ottenere informazioni sulle loro condizioni di utilizzo. La direttiva INSPIRE è stata recepita in Italia con il recente Decreto Legislativo n. 32 del 27 gennaio 2010 che prevede la realizzazione di una infrastruttura nazionale per l’informazione territoriale e per il monitoraggio ambientale, introducendo norme generali per lo scambio, la condivisione, l’accesso e l’utilizzazione, in maniera integrata con le realtà regionali e locali, dei dati necessari per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull’ambiente. Dopo aver specificatamente descritto le modalità per la costituzione e la gestione dell’infrastruttura nazionale, l’art. 9 del Decreto di recepimento disciplina le modalità di accesso al pubblico dei dati territoriali raccolti individuando i dati accessibili. In particolare, è prevista la diffusione dei dati territoriali e dei servizi ad essi relativi, tenendo conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori e predisponendo servizi facili da utilizzare, disponibili per il pubblico ed accessibili via internet. I dati sono in via generale fruibili gratuitamente o, in alcuni casi, mediante il pagamento di tariffe ed, infine, sono previste delle limitazioni all’accesso nei casi espressamente previsti dalla medesima disposizione normativa. L’innovazione introdotta dalla Direttiva INSPIRE e, conseguentemente, dal D.Lgs. 32/2010, consente, dunque, di ottenere un quadro organico in materia di dati ambientali garantendo un costante monitoraggio dalle Autorità a ciò preposte e garantendo, altresì, un’effettiva conoscibilità di tali dati da parte degli utenti. A distanza di pochi mesi dall’emanazione del Decreto Legislativo di recepimento non si è, però, ad oggi, ancora in grado di poterne conoscere la reale efficacia. Occorrerà pertanto attendere l’effettiva realizzazione dell’infrastruttura nazionale per l’informazione territoriale e del monitoraggio ambientale per poterne constatare la funzionalità. Esempi pratici di attuazione della normativa esaminata in ambito nazionale Da un punto di vista operativo l’Italia ha realizzato diversi progetti in attuazione dei principi sanciti dalle direttive comunitarie e dalle leggi nazionali. A livello nazionale, ad esempio, il MATTM ha istituito il PCN (Portale Cartografico Nazionale) che permette la visualizzazione e l’utilizzo della cartografia di base nazionale, prodotta a seguito dell’accordo integrativo tra Stato - Regioni del 12 ottobre 2000 sul Sistema Cartografico di Riferimento.

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L’obiettivo strategico del Geoportale Nazionale è quello di promuovere e diffondere l’utilizzo dei Sistemi Informativi Territoriali, di rendere le informazioni di carattere ambientale e territoriale disponibili ad un pubblico vasto anche di non addetti ai lavori, tenendo in considerazione i progetti e le attività attualmente in corso a livello nazionale ed europeo. Il Portale contiene le mappe topografiche, le orto-immagini e la cartografia geodetica e consente la visualizzazione delle carte topografiche a scala piccola e media e delle orto-immagini ad alta risoluzione, consente la consultazione degli strati di informazione geografica prodotti in cooperazione con varie amministrazioni come carte del rischio idrogeologico, carte delle aree protette e carte di uso del suolo. Numerosi servizi sono disponibili in linea all'utenza, come l'accesso ai metadati, la cartografia sul web, l'ordinamento dei dati spaziali. Il PCN garantisce che dati, metadati e sistemi informativi possano essere gestiti al livello in cui sono stati sviluppati mentre l'accesso e' fornito a tutti, dovunque siano. Esiste un piano di estensione sistematica e di aggiornamento del geo-portale che diviene un punto di accesso affidabile e stabile per le raccolte di dati geografici distribuite e armonizzate in Italia. Altra importante realizzazione è rappresentata dal progetto SigmaTer (Servizi Integrati catastali e Geografici per il Monitoraggio Amministrativo del Territorio), che coinvolge numerosi partner (cinque regioni, cinque province, 12 comuni, alcune imprese private; 150 entità per il riuso) e ha inteso fornire informazioni catastali integrate a imprese, enti e privati utilizzando un approccio standard all'interno di piattaforme tecnologiche distribuite e orientate ai servizi. In ambito regionale, si evidenzia in Sardegna il SITR-IDT (Sistema Informativo Territoriale Regionale - Infrastruttura Dati Territoriali), formato da due componenti principali che si integrano ed interagiscono tra di loro: il Sistema informativo e l'Infrastruttura dei dati territoriali. Il SITR-IDT, costituendo la banca dati geografica ufficiale della Regione Sardegna, mette a disposizione degli enti pubblici deputati al governo e alla pianificazione del territorio, delle imprese e dei privati cittadini i dati georeferenziati di tipo ambientale, urbanistico e culturale del territorio sardo.

Tra i compiti istituzionali dell’ISPRA, vi è quello di garantire l’informazione ambientale attraverso il SINAnet. (http://www.sinanet.apat.it/it).

Il SINA (Sistema Informativo Nazionale Ambientale) è un sistema nazionale di cooperazione tra le principali organizzazioni nazionali aventi competenze in materia di gestione dell’informazione ambientale. Il SINA con l’azione di monitoraggio e controllo ambientale raccoglie dati e informazioni necessari a descrivere e comprendere i fenomeni ambientali, al fine di:

- fornire supporto all’azione di governo dell’ambiente, in un contesto sempre più orientato verso l’integrazione della dimensione ambientale nelle politiche settoriali e territoriali;

- produrre con continuità prodotti e servizi informativi basati su indicatori e indici, secondo il modello DPSIR.

La rete SINAnet si compone di diversi elementi:

- i Punti Focali Regionali (PFR), che svolgono la funzione di riferimento territoriale della rete dove vengono raccolti dati e informazioni regionali di interesse del SINA;

- il sistema delle Agenzie ambientali (ARPA/APPA), organizzate nel periodo 1999- 2004 in Centri Tematici Nazionali ed in seguito in Tavoli Tecnici Interagenziali, che forniscono il supporto tecnico-scientifico con riferimento a specifiche tematiche ambientali, in particolare in materia di monitoraggio ambientale;

- le Istituzioni Principali di Riferimento (IPR), centri di eccellenza che possono contribuire a livello nazionale alla formazione delle regole e alla alimentazione della base conoscitiva ambientale.

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In particolare, nell’ambito delle competenze attribuite al Servizio Agenti Fisici, relativamente al settore dei Campi Elettromagnetici e al settore dell’inquinamento acustico, sono stati attivate le seguenti banche dati, delle quali si da una sintetica descrizione, accessibili e disponibili sul sito: (http://www.agentifisici.apat.it/presentazione.asp): Osservatorio NIR : Osservatorio Radiazioni Non Ionizzanti. In relazione al tema dell’inquinamento elettromagnetico, si è ritenuto opportuno sviluppare una adeguata base conoscitiva, relativa alle attività di controllo e alla sussistenza di situazioni critiche legate al superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente. Al fine di dare carattere di sistematicità alla ricognizione in oggetto, ISPRA (ex APAT), con il supporto del sistema agenziale ARPA/APPA, ha predisposto una raccolta di informazioni via web da utilizzare nel tempo per “monitorare” il numero di impianti presenti sul territorio (impianti radiotelevisivi (RTV), stazioni radiobase per telefonia cellulare (SRB) ed elettrodotti (ELF)) e lo stato dei controlli con eventuali azioni di risanamento finalizzate al rispetto della normativa vigente sui campi elettromagnetici. L’intento è stato quello di costruire una Banca Dati organica, efficiente e continuamente aggiornata da cui trarre le informazioni indispensabili per la corretta gestione della problematica e la cui implementazione avviene ad opera dei Referenti delle Agenzie Ambientali Regionali e Provinciali (ARPA/APPA). Lo scopo della Banca Dati è dunque duplice: da una parte agire da supporto alla pubblica amministrazione nella conoscenza dello stato dell’ambiente in relazione all’inquinamento elettromagnetico in vista di provvedimenti o regolamenti di prevenzione; dall’altra rispondere alle esigenze di reporting ambientale con l’obiettivo di caratterizzare, l’inquinamento elettromagnetico e le relative attività di controllo, su scala spaziale e temporale. Proprio in relazione a questa seconda finalità, l’Osservatorio CEM è un’importante fonte di dati utilizzata per popolare diversi indicatori necessari per la stesura dell’”Annuario dei dati ambientali”, una pubblicazione ISPRA, che, anno per anno, permette la diffusione delle informazioni sullo stato dell’ambiente in Italia. Osservatorio Rumore L’Osservatorio sul Rumore è una banca dati popolabile e consultabile tramite la rete web e gestita da ISPRA (ex APAT) e dal sistema delle Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA/APPA), che consente la raccolta, l’elaborazione e la valutazione dei dati. L’Osservatorio offre informazioni relative alla verifica delle prescrizioni legislative, alla definizione degli impatti dovuti alle principali sorgenti di rumore, alle attività di monitoraggio richieste ed intraprese, alla realizzazione degli strumenti di pianificazione acustica previsti. Il popolamento delle sezioni potrà consentire un’analisi delle principali tematiche in materia di inquinamento acustico a livello nazionale, con dati disaggregati per regione, evidenziando una lettura delle differenze e delle distinzioni nelle diverse realtà territoriali, riguardante sia le caratteristiche e le situazioni scaturite dalla presenza delle principali sorgenti di rumore, sia lo stato di attuazione della normativa e le modalità di applicazione e lo stato di adozione degli strumenti di pianificazione acustica. Tali informazioni risultano necessarie nella definizione di atti di pianificazione strategica in tema di prevenzione e contenimento dell’inquinamento acustico, da parte dei diversi attori coinvolti, siano essi decisori politici, amministratori, legislatori e cittadini. La banca dati permette ai referenti delle ARPA/APPA di inserire e aggiornare le informazioni sul rumore riguardanti la propria regione. I referenti regionali verificano inoltre, che i dati immessi siano corretti e osservano il rispetto di un protocollo condiviso tra l’Agenzia nazionale e quelle locali; durante l’operazione di invio delle informazioni vengono effettuati automaticamente altri controlli sull’attendibilità e la validità del dato.

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L’ISPRA gestisce il servizio a livello nazionale, ne garantisce il corretto funzionamento, propone e realizza le nuove implementazioni, gli aggiornamenti e la produzione di reports periodici. Catasto delle sorgenti CEM La Legge Quadro n.36/2001 (art. 7) ha stabilito l’istituzione del Catasto Nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, anche al fine di poter documentare i conseguenti livelli di campo presenti nell'ambiente. Attualmente l’ISPRA (ex APAT), in collaborazione con il sistema agenziale ARPA/APPA e il sistema informativo nazionale ambientale SINAnet, sta provvedendo allo sviluppo del Catasto Nazionale parallelamente ed in sinergia al potenziamento dell’Osservatorio NIR, al fine di consentire uno sviluppo di questi mezzi di reporting ambientale relativamente all’impatto elettromagnetico sul territorio nazionale delle suddette sorgenti più completo ed esauriente. Catasto Nazionale delle principali sorgenti di Rumore Su iniziativa dell’ISPRA, Servizio Agenti Fisici, è in fase di elaborazione il progetto per la realizzazione del Catasto Nazionale del Rumore con lo scopo principale di avere una visione unitaria, a livello nazionale di tutte quelle informazioni che caratterizzano le sorgenti di rumore. Tali informazioni potranno così consentire la creazione e la visualizzazione di indicatori, in grado di rappresentare statisticamente lo stato attuale delle pressioni sul territorio e quindi lo stato dell’ambiente in generale. Il sistema è basato sui catasti regionali del rumore i quali provvederanno ad alimentare il catasto nazionale con l’esposizione di Web Services accessibili via internet.

2.6.3 Definizione di principio di sussidiarietà e progettazione partecipata Prima di affrontare il tema della progettazione partecipata, bisogna soffermasi sul principio di sussidiarietà (riconosciuto dal trattato dell'Unione Europea di Maastricht) che riguarda i rapporti tra Stato e società. Esso é un fondamentale principio di libertà e di democrazia del nostro Stato. Con la novella dell’art 118 della Costituzione introdotta dalla legge costituzionale n.3/2001, la sussidiarietà ha trovato espresso riconoscimento nella Carta Fondamentale, infatti, il comma 4 dell’art.118, impone a tutti gli enti territoriali di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. Questo principio viene inteso in tale comma, come un vantaggio dei soggetti e delle associazioni operanti nella società civile (principio contenuto di per sé in una interpretazione adeguata dell’art. 2 Cost., il quale afferma la centralità, nell’ambito dell’ordinamento giuridico, dell’individuo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, anche se, come riconoscimento, implicito). Conseguentemente, il principio di sussidiarietà, consiste in un criterio organizzativo, volto a favorire tanto la gestione della res pubblica da parte delle autorità amministrative più vicine alle istanze sociali, quanto l’autonoma iniziativa di cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale. Il comma 2 dell’art. 4, Cost. dispone, invece, che Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. E’ altresì importante l’art 5 Cost. il quale recita che la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali ed attua, nei servizi che dipendono dallo Stato, il più ampio decentramento amministrativo con cui garantisce una migliore organizzazione degli uffici pubblici, permettendo di adeguare l’azione degli amministratori alle specifiche e differenziate richieste delle collettività

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sottostanti attraverso un più intenso dialogo tra cittadini e P.A., volto ad arricchire di contenuti partecipativi l’azione dei pubblici poteri. In conclusione, ciò che comunque conta è che la pluralità di rapporti fra amministrazioni pubbliche e cittadini singoli e associati, caratterizzati da punti di partenza diversi e da motivazioni e strumenti differenti, convergano nella stessa direzione, ossia quell'interesse generale che alla fine si identifica con il pieno sviluppo delle capacità di ogni persona e con la tutela della sua dignità e dei suoi diritti (art.3, comma 2. Cost.). Per progettazione partecipata, si intende una modalità di collaborazione tra il progettista e gli utenti, al fine di perseguire un obiettivo sociale e, indirettamente un vantaggio per i partecipanti ad un progetto. Ossia, "persone e organizzazioni provenienti dal pubblico, dalle aziende, dalla società civile che stabiliscono volontarie relazioni per raggiungere obiettivi sociali comuni attraverso la combinazione delle loro risorse e competenze". La progettazione, come metodo, è “partecipata” se e quando viene costruita non dai soli progettisti, bensì dalla cooperazione sinergica tra tutte le parti interessate, gli esperti e i soggetti ai quali essa è indirizzata. La partecipazione, dunque, indica una modalità attiva e socialmente visibile di contributo alla progettazione da parte di coloro che sono destinati a diventare utenti del progetto. Il ruolo dell’esperto, lungi dall’esserne sminuito, ne viene valorizzato. Il progettista viene coinvolto in modi assai più articolati: infatti, anziché lavorare in forma autonoma e isolata, è costretto a comunicare le proprie idee in modo efficace e, soprattutto, a promuovere un contributo altrettanto efficace da parte dei propri interlocutori, che esperti non sono e che, quindi, vanno sostenuti. La progettazione partecipata è stata finora prioritariamente utilizzata nell’area dell’ambiente per migliorare la qualità urbana e consentire ai cittadini, soprattutto quelli più deboli, bambini, anziani ed emarginati, di far sentire la propria voce nelle scelte urbanistiche. Appare opportuno richiamare la definizione più condivisa, elaborata dal Copenhagen Centre e dal CSR Europee23, (Corporate Social Responsability rete commerciale europeo per la responsabilità sociale delle imprese), che indica "persone e organizzazioni provenienti in modo combinato dal pubblico, dalle aziende, dalla società civile che stabiliscono volontarie, mutualistiche e innovative relazioni per raggiungere obiettivi sociali comuni attraverso la combinazione delle loro risorse e competenze". La partecipazione alla progettazione e alla valutazione dei servizi e delle politiche sanitarie e sociali si può costruire solo a partire dalla connessione con le risorse formali e istituzionali delle esperienze di vita e delle naturali capacità di coping che i cittadini e le comunità mettono in atto affrontando le diverse evenienze della quotidianità. Risulta perciò indispensabile dotarsi di prospettive di lettura adatte alla comprensione delle diverse realtà, delle singole esperienze di vita, della peculiarità delle azioni di problem solving che coinvolgono gli individui, le famiglie, le comunità, le organizzazioni, trasformando questo enorme capitale sociale in risorsa collettiva. La prima legge sulla partecipazione è stata approvata con voto unanime dell’Assemblea Legislativa, dalla Regione Emilia-Romagna, legge regionale24 n.03/2010 del 4 febbraio 2010 con il titolo “Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”. Il provvedimento parte dall’idea di ampliare la partecipazione attiva e il coinvolgimento dei cittadini (coerentemente al principio costituzionale della sussidiarietà sopra richiamato) ed è finalizzato a rendere concrete alcune forme di democrazia diretta. Tale legge prevede una sessione annuale dell’Assemblea legislativa dedicata al tema della partecipazione, “contenente una analisi dello stato dei processi partecipativi e proposte per la loro evoluzione e il loro miglioramento”.

23 Bagnasco A., Piselli F., Pizzorno A., Trigilia C., Il capitale sociale. Istruzioni per l'uso. Il Mulino, Bologna, 2001. Strauss A., Corbin J., Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques, Sage, Newbury

Park. 24 Deliberazione legislativa n. 115/2010, della Regione Emilia Romagna, norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.

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La Legge è composta da 5 titoli suddivisi in 18 articoli. L’articolo 1 (composto da 4 commi) enuncia i principi della legge: 1. La democrazia rappresentativa è un ideale fondativo degli Stati moderni ed è riconosciuta come una condizione essenziale per affermare il diritto di partecipazione dei cittadini dal Trattato dell’Unione europea, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dalla Costituzione italiana e dallo Statuto regionale. Lo sviluppo della progettazione partecipativa è coerente con gli ideali fondativi della Repubblica, promuove una maggiore ed effettiva introduzione dei cittadini e delle loro organizzazioni nei processi decisionali di competenza delle istituzioni elettive, rafforza la democrazia. 2. Coerentemente a tali principi questa legge si pone in attuazione, delle disposizioni dello Statuto regionale: a) articolo 2, comma 1, lettera a), in quanto, in forza del principio di uguaglianza, intende facilitare l’accesso alla costruzione delle scelte pubbliche di tutte le persone e delle loro organizzazioni, riconoscendo pari diritti alle persone, risposte proporzionate e con una forma appropriata ai cittadini che si trovino in condizioni diverse, valorizzando l’autonomia delle comunità locali; b) articolo 4, comma 1, lettera d), in quanto istituisce e definisce il quadro dei soggetti e le procedure per attuare processi di confronto preventivo, concertazione, programmazione negoziata e partecipazione; c) articolo 7, comma 1, lettere a) e b), in quanto mette a disposizione delle istituzioni regionali e locali risorse, strumenti e competenze per attivare processi di democrazia partecipata, attraverso metodi che assicurano pari opportunità alle organizzazioni dei cittadini; d) articolo 15, comma 3, in quanto rafforza le opportunità per l’affermazione del diritto di partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni, affiancando gli strumenti già previsti dallo Statuto. 3. La Regione Emilia-Romagna riconosce la connessione fra la partecipazione e la semplificazione dei procedimenti pubblici al fine del raggiungimento di un’elevata qualità amministrativa e della realizzazione del principio di non aggravamento dei procedimenti. 4. La Regione, in applicazione della presente legge, persegue in particolare la realizzazione di un sistema partecipativo coerente ed omogeneo sul territorio, nel quale siano valorizzate le migliori pratiche ed esperienze, anche attraverso accordi procedurali tra la Giunta e il Consiglio delle Autonomie locali.

2.6.4 Conclusioni e proposte Dall’esame della normativa esplicata emerge che sussistono, sia in ambito Comunitario che in ambito Nazionale, gli strumenti legislativi atti a garantire una adeguata informazione al pubblico in materia di ambiente. Al fine di garantire l’effettiva applicazione di tali prescrizioni normative, sarebbe auspicabile l’emanazione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di un provvedimento volto ad esortare le Autorità territorialmente competenti al rispetto della legislazione vigente, mediante la diffusione dei dati ambientali, costantemente aggiornata attraverso metodologie uniformate a livello nazionale. Detto provvedimento dovrebbe prescrivere un contenuto minimo di informazione, lasciando, al contempo, alla singole Autorità, un ampio margine di discrezionalità in ordine ad ulteriori informazioni che le stesse volessero rendere fruibili al pubblico. Relativamente, infine, agli strumenti divulgativi dei dati ambientali, oltre la diffusione obbligatoria attuata attraverso internet, ogni Ente destinatario del provvedimento potrà prevedere ulteriori forme di pubblicità.

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Inoltre, sarebbe opportuna l’istituzione di una Commissione Nazionale per il dibattito pubblico, analoga all’esperienza francese, che garantisca il rispetto del diritto di partecipazione del pubblico alle scelte che incidano in modo significativo sull’ambiente. Si ribadisce, infine, l’opportunità della creazione di una banca dati nazionale suddivisa in diversi livelli (nazionale, regionale, provinciale e comunale), istituita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e progettata e gestita da ISPRA, che raccolga tutte le informazioni richieste ex lege garantendone una adeguata diffusione. In tal senso si evidenzia che la banca dati informativa e georeferenziata, strutturata quale “Catasto nazionale delle principali sorgenti di rumore”, attualmente in fase di progettazione, da parte dell’ISPRA, dedicherà uno spazio alle informazioni riguardanti l’implementazione della Direttiva 2002/49/CE Nell’ambito del progetto HUSH, la banca dati costruita potranno avere un’area accessibile al pubblico, con possibilità sia di sia di informazione che di partecipazione, mentre, relativamente alle due aree pilota individuate, potranno essere condotti momenti di informazione e coinvolgimento dei cittadini.

2.7 Aree quiete La Direttiva 2002/49/CE introduce per la prima volta in ambito legislativo la tematica attinente alle aree quiete. All’articolo 325 è fornita la definizione di area silenziosa, distinta in zona silenziosa di un agglomerato e zona silenziosa in aperta campagna:

- “zona silenziosa di un agglomerato” è una zona, delimitata dalla competente autorità, che non sia esposta a valori di Lden o di un altro descrittore acustico appropriato provenienti da qualsiasi sorgente superiori a un determinato livello, fissato dallo Stato membro

- “zona silenziosa in aperta campagna” è una zona, delimitata dalla competente autorità, che non risente del rumore del traffico, di attività industriali o di attività ricreative

mentre, in relazione ai Piani di Azione, la Direttiva prescrive: “l’adozione da parte degli Stati membri di piani d’azione, in base ai risultati della mappatura acustica, allo scopo di evitare e ridurre il rumore ambientale laddove necessario e, in particolare, allorché i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché di conservare la qualità acustica dell’ambiente quando questa è buona.” Non sono forniti metodi di individuazione, territoriali o metrologiche, da parte della Direttiva, mentre il decreto di recepimento a livello nazionale, D.Lgs n.194/2005 attribuisce la competenza relativa alla delimitazione delle aree silenziose degli agglomerati al Comune, non definendo la competenza per le aree fuori dagli agglomerati, né proponendo metodi di delimitazione o di tutela. Inserire, nell’ambito delle politiche di determinazione e gestione dell’inquinamento acustico la tutela di aree silenziose o connotate da una buona qualità acustica assume un carattere di notevole importanza. La distinzione tra zone silenziose, in quanto assenza di rumore, e aree di buona qualità acustica sancisce il passaggio tra disturbo e condizioni di benessere acustico. Le criticità riscontrabili riguardo l’individuazione delle aree quiete, la loro caratterizzazione mediante un descrittore acustico idoneo, le forme di tutela. In questo ambito ISPRA, Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ha avviato l’attività “Studio sull’impatto acustico nelle aree tutelate”, finanziata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in collaborazione con CIRIAF, Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento da Agenti Fisici “Mauro Felli e il CNR-Istituto di Acustica “O.M. Corbino”. L’attività, intrapresa a gennaio 2010, prevede la predisposizione di linee guida finalizzate ad affrontare i diversi aspetti connessi alla individuazione, alla caratterizzazione acustica e alla valutazione dei possibili impatti nelle aree di quiete, ovvero ambienti connotati dalla presenza di

25 Art. 3, lettere l, m

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una buona qualità acustica. Le aree contraddistinte da una buona qualità acustica possono essere di grande o piccola scala, possono essere parchi rurali, parchi naturali, aree archeologiche o di importanza culturale e storica, o piazze e giardini urbani. Lo studio si è soffermato sull’analisi di alcuni parchi urbani pubblici, nella città di Roma, la cui maggiore fruizione è stata individuata mediante un questionario. Nei mesi scorsi è stata condotta la prima fase di monitoraggio acustico nelle aree prescelte, unitamente alla somministrazione di questionari ai fruitori, monitoraggi che proseguiranno nel corso dell’attività e saranno volti a valutare l’utilizzo dei principali descrittori acustici, sia di carattere fisico che psicofisico, idonei a definire e delimitare le aree quiete. Le esperienze e gli studi condotti in tale settore sono copiosi. Nell’ambito della redazione del Piano di Azione di Firenze, sono state individuate quali aree quiete le seguenti tipologie26: verde scolastico (“Area verde annessa ad uno o più edifici scolastici”); giardini ( “Aree verdi inferiore a 25.000 mq con arredi oppure compresa tra 300 mq e 25.000 mq anche se priva di arredo”); parchi (“Aree verdi di estensione superiore a 25.000 mq”) e percorsi di collegamento fra parchi e aree verdi; piazze. Per l’identificazione sono stati considerati, come descrittore, il livello equivalente massimo nel periodo diurno (periodo di effettivo utilizzo delle aree) e come limite di riferimento, il livello di qualità definito dal DPCM 14-11-1997, differenziato per le diverse classi acustiche. Occorre ricordare che il principale strumento di pianificazione acustica previsto dalla legislazione nazionale, la Classificazione acustica del territorio comunale, ovvero la distinzione del territorio comunale in sei classi omogenee, definite dalla normativa, sulla base della prevalente ed effettiva destinazione d'uso, e all'assegnazione, a ciascuna zona omogenea, dei valori limite acustici, su due riferimenti temporali, diurno e notturno27 definisce, alla Classe I, Aree particolarmente protette, le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione. A tale area appartengono le categorie alle quali destinare maggiore tutela, con valori limite maggiormente restrittivi; sono le aree destinate al risposo e allo svago, le aree residenziali rurali, le aree di particolare interesse urbanistico, i parchi pubblici da un lato e gli edifici sensibili, quali ospedali, scuole, case di cura, dall’altro. Il descrittore in questo caso usato è il Leq dB(A), con valori limite di emissione, immissione e di qualità, sui due periodi di riferimento, diurno e notturno; in particolare il valore limite assoluto di immissione diurno è 50 dB(A), il valore limite di qualità diurno è 47 dB(A). Il concetto di quiete, la tutela dei parchi pubblici e delle aree a valenza archeologica o urbanistica appartiene quindi alla tradizione nazionale, anche se i valori di soglia ed il descrittore utilizzato, coerentemente con i contenuti della legislazione in materia di inquinamento acustico, è volto alla riduzione del rumore ambientale. Si auspica un intervento da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, atto a colmare le lacune in tale ambito, quali la proposta di criteri di individuazione e di conservazione delle aree silenziose e l’attribuzione di competenza per le aree silenziose fuori dagli agglomerati, che possono trovare luogo nel decreto attuativo previsto dal D. Lgs n.194/2005, dedicato alla definizione dei criteri dei Piani di Azione (art.4,c.5). Nell’Allegato 5, Requisiti minimi dei Piani di Azione, lettera i del Decreto n.194/2005, sono infatti previsti “gli interventi pianificati dalle autorità competenti per i successivi cinque anni, comprese le misure volte alla conservazione delle aree silenziose” Si auspica inoltre l’incentivazione di studi e ricerche che possano supportare tali decisioni. Nell’ambito del progetto HUSH, all’interno delle aree pilota, saranno curate l’individuazione, la caratterizzazione e le forme di valorizzazione delle potenziali aree quiete. Nell’area pilota di dimensione vasta è possibile prevedere, salvaguardando le successive ed opportune verifiche, la valorizzazione di un’area verde, adiacente una sede di Facoltà Universitaria di Agraria e Scienze Forestali, con un intervento teso al recupero dell’area, rendendola fruibile e dotata di caratteristiche di buona qualità. Sarà occasione per verificare l’utilizzo degli indici utilizzati o proposti e 26 R.Bellomini, F. Borchi, S. Luzzi. Dalle mappature acustiche strategiche ai piani di azione: aspetti problematici e soluzioni. Atti Convegno nazionale AIA 2009 27 DPCM 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"

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individuare modalità di progettazione acustica con strumenti ritenuti idonei alle dimensioni ed alle caratteristiche dell’area, allo scopo di ottenere oltre alla riduzione del rumore, un livello elevato di qualità acustica”.

2.8 Individuazione delle Aree critiche A livello comunitario, in merito alla determinazione delle aree critiche e delle priorità dei risanamenti nell’ambito dei piani di azione, non è stata definita una metodologia univoca da seguire per tutti gli stati membri. Ciascuno di essi, pertanto, hanno provveduto ad elaborare criteri diversi, che possono portare a programmi di interventi con finalità e priorità sensibilmente differenti. L’ambito è caratterizzato dalla criticità di individuazione delle aree ed è strettamente connesso ai criteri di priorità degli interventi. I fattori in questo caso considerati possono essere le aree di superamento dei valori limite, il numero di persone esposte, il numero di edifici esposti, la densità di popolazione, ecc. Sono state avanzate varie metodologie, alcune delle quali applicate sul territorio in alcune esperienze, quale il Piano di Azione di Firenze. Uno studio28 sull’analisi di alcuni metodi proposti, nel quale sono stati considerati due indici Noise Score (NS), uno dei quali riferito al valore di Lden costruito sulla base delle curve di annoyance di Miedema (metodo I), l’altro riferito al metodo messo a punto all’interno del progetto QCITY (metodo II), lo Score Range suggerito dall’EPA irlandese (metodo III) e un indice di criticità dell’area basato sull’indice di priorità definito dal D.M. 29/11/200, decreto sui Piani di Abbattimento e Contenimento del Rumore, della legislazione italiana (metodo IV), ha evidenziato alcune interessanti distinzioni. Quest’ultimo indicatore, che definisce la criticità delle aree IA, è definito come segue:

nel quale IPed, i rappresenta l’indice di priorità per edificio, elaborato sulla base dell’indice di priorità riportato nell’allegato 1 del D.M. 29/11/2000, che tiene conto del valore massimo della differenza tra il livello di rumore stimato per la facciata più esposta (Lmax, i) e il valore limite applicabile all’edificio stesso (Lref, i), tra il periodo diurno e quello notturno. Tale indice è ricavato dalla seguente formula:

in cui Neq è il valore equivalente del numero di abitanti per edificio così calcolato: per gli ospedali e le case di cura o riposo, il numero di utenti è moltiplicato per 4; per le scuole il numero di alunni è moltiplicato per 3; per gli altri ricettori è il numero di residenti stimato dall’anagrafe. Per definire gli hot spots si generano aree circolari (A) di raggio 100 m per ogni punto di una griglia regolare sul territorio di passo 10 m Per ogni punto della griglia è assegnato l’indice IA, dato dalla somma degli indici IPed calcolati per gli edifici presenti nell’area stessa, in modo da individuare per ciascun punto il grado di criticità relativo ad un intorno di raggio 100 m. Rappresentando i punti della griglia sulla base dell’indice così calcolato, è possibile ottenere una mappa tematica che indica le aree critiche (hot spots) sul territorio. Nella procedura QCITY (metodo II), sebbene la pesatura assegnata agli edifici sensibili in termini di numero di utenti sia la stessa di quella utilizzata nel metodo I, si osserva una minore criticità per gli edifici sensibili, in quanto assume maggiore importanza l'entità dei livelli di rumore. Di 28 E. Ascari, C. Chiari, P. Gallo, G. Licitra, D. Palazzuoli, “Confronto tra metodi statistici delle aree acusticamente critiche nel comune di Pisa”, Atti del 37° Convegno AIA, Siracusa, 26-28 maggio 2010

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conseguenza, risultano inseriti tra gli hot spots anche siti non sensibili, non individuati dal metodo I, ma in cui vi sono livelli alti di rumore. Inoltre, essendo tale metodo basato su curve di tipo esponenziale, consente di individuare degli hot spots più definiti. Il metodo irlandese basato sulla determinazione degli Score Range (metodo III), è costruito in modo da assegnare punteggi alti non solo alle aree acusticamente critiche, ma anche a quelle quiete. Questo genera confusione sulla mappa poiché vengono individuati un numero maggiore di hot spots, senza distinguere la motivazione della criticità, ovvero se sia necessario un intervento di abbattimento del rumore o di mantenimento della quiete. In effetti, l’obiettivo di individuare anche le aree da salvaguardare è in linea con la normativa europea, ma il risultato grafico che si ottiene con tale indicatore non evidenzia le strategie diversificate da seguire nei piani d’azione, al di là del condividere o meno la pari priorità assegnata al risanamento delle criticità e alla tutela delle aree quiete. La distribuzione degli hot spots individuati mediante il metodo basato sulla normativa italiana si avvicina molto a quella del metodo I, e risulta localizzata specificatamente in prossimità degli edifici sensibili, poiché risulta rilevante il peso attribuito alla popolazione/utenti e non il tipo di sorgente o il livello assoluto di rumore. Inoltre, tale metodologia tiene in considerazione gli edifici in cui è presente il superamento del valore limite: infatti, essendo l’indicatore IPed basato sulla differenza tra livello di rumore e valore limite, nel caso in cui quest'ultimo sia rispettato l’indice stesso assume valori nulli o negativi. Nell’ambito della redazione del Piano d’Azione dell’agglomerato urbano di Firenze29, è stata elaborata una metodologia basata sulla mappatura acustica strategica. In tale ambito, la procedura adottata per l’individuazione delle aree critiche porta a identificare la sorgente critica e circoscrivere un’area critica nella quale si ritiene che la sorgente possa avere un effetto per il superamento del limite. A partire dal punto ricettore critico, è stata valutata la sorgente di traffico stradale a più elevato flusso di traffico in un raggio di ricerca posto uguale a 30 m dal punto ricettore. Tale condizione viene impostata al fine di evitare errori di assegnazione nelle condizioni di vicinanza del ricettore ad un incrocio. E’ stata quindi calcolata la distanza in pianta “d” dal punto ricettore all’asse stradale responsabile del superamento e creato un buffer di raggio 2,8·d intorno al punto ricettore corrispondente all’area critica. Si è quindi proceduto ad unire le aree critiche associate a una stessa sorgente di rumore. Il risultato di tale unione è stato successivamente confrontato con l’estensione della fascia di pertinenza acustica dell’infrastruttura, generando un’intersezione fra i due livelli informativi. Le sorgenti critiche, ovvero i tratti di strada da risanare, sono stati individuati a partire dall’intersezione delle aree critiche accorpate con il grafo delle strade. Per ogni area critica accorpata, si è proceduto al calcolo del relativo indice di criticità come definito nell’Allegato 1 del DMA 29/11/2000. In merito all’individuazione delle aree critiche, si auspica la formulazione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di una procedura a queste dedicata a livello nazionale, da definire mediante progetti di ricerca e sperimentazioni in campo.

29 R. Bellomini, F. Borchi, S. Luzzi, “Dalle mappature acustiche strategiche ai piani di azione: aspetti problematici e soluzioni”, Atti del 36° Convegno AIA, Torino, 10-12 giugno 2009

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3.Proposte di soluzioni metodologiche dei conflitti

Le proposte avanzate in merito alle singole macro aree individuate, di seguito presentate, configurano una struttura organica di soluzioni che si prestano ad essere utilizzati quali strumenti capaci di favorire l’armonizzazione tra i sistemi legislativi nazionale e regionale e quello comunitario. Le proposte sono di diversa natura, di carattere legislativo, tecnico, sperimentale, di ricerca, amministrativo e possono essere sinergicamente o singolarmente applicate e sperimentate. Nell’ambito legislativo si evidenzia che esistono riferimenti e spazi, nella legislazione nazionale vigente, capaci di consentire le modifiche o le implementazioni necessarie alla risoluzione dei conflitti. Il D.Lgs n.194/2005 prevede la predisposizione di decreti attuativi, riportati nella Tabella 4, alcuni dei quali necessari per la risoluzione delle criticità emerse, quali quello destinato a definire i criteri per la redazione dei Piani di Azione, fondamentale per individuare il livello di pianificazione dello strumento introdotto e la delimitazione delle aree quiete, e quelli dedicati ad individuare le modifiche necessarie a coordinare le prescrizioni introdotte dal decreto di recepimento della direttiva con la legislazione vigente. Tabella 4: Decreti previsti dal D.Lgs n.194/2005

Tipologia Argomento RiferimentoEntro mesi

dall’entrata in vigore del D.Lgs.

194/2005

DPCM Determinazione dei criteri e degli algoritmi per

la conversione dei valori limite secondo i descrittori acustici Lden e Lnight

art. 5, comma 2 4

DM Metodi di determinazione dei valori limite art. 6, comma 1 6

DM Criteri per l'elaborazione delle mappe

acustiche strategiche e delle mappature acustiche

art. 3, comma 5 6

DM Criteri per l'elaborazione dei piani d'azione art. 4, comma 5 6

DM Modifiche necessarie a coordinare il D. Lgs con la normativa vigente adottata ai sensi

dell'art. 3 comma 1 della 447/1995

art. 10, comma 3 12

DPR Modifiche necessarie a coordinare il D. Lgs con la normativa vigente adottata ai sensi

dell'art. 11 della legge 447/1995

art. 10, comma 4 12

DM Modifica degli allegati art. 9, comma 1 -

Altro spazio è offerto dalle opportunità di revisione e riordino della legislazione vigente, la cui urgenza è evidenziata in molti punti, quali la disponibilità dei dati per la redazione delle mappature strategiche. Esiste la necessità di progettare e gestire banche dati, sia per l’utilizzo prettamente tecnico, sia per l’informazione al pubblico e sempre maggiore è il bisogno di sperimentare, mediante studi e progetti di ricerca, le soluzioni individuate. Molte delle proposte avanzate, che si offrono quale base per una discussione e condivisione con i Partners del Progetto, hanno bisogno di ampie condivisioni e tempi lunghi per poter essere completamente attuate, altre possono trovare nell’ambito del progetto un territorio ideale per le fasi di sperimentazione.

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Definizioni Generali

Indice di priorità Per il superamento di eventuali conflitti, si ricorda che è possibile, nell’ambito della Conferenza unificata, l’utilizzo della procedura di calcolo dell’indice di priorità riportato nella legge regionale citata, previo accordo con i comuni interessati. Resta fermo, in ogni caso, che in mancanza di tale accordo prevale la graduatoria fornita con l’applicazione dell’indice di priorità nazionale. Si auspica una maggiore coerenza tra gli atti legislativi a carattere nazionale e regionale, con l’invito a individuare momenti e sedi di confronto

La definizione di “agglomerato” offerta dal D. Lgs. N. 194/2005 può ritenersi del tutto soddisfacente e adeguata alle prescrizioni della normativa comunitaria, poiché, richiamando anche concetti già espressi dal Legislatore in altre sedi, prevede precisi elementi identificativi quali l’elemento dimensionale ed i soggetti competenti (la Regione o la Provincia autonoma). Inoltre, l’agglomerato, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. N. 194/2005, consiste in un’area urbana, a sua volta costituita da uno o più centri abitati, di cui si ha già, a livello nazionale interno, una precisa definizione. E’ auspicabile che le Amministrazioni che abbiano intrapreso un percorso collettivo riguardante la risoluzione di problemi comuni, mediante la redazione di strumenti urbanistici, quali la redazione di un Piano Strategico, possano utilizzare tale modalità per perseguire i propri obiettivi. Occorre lavorare perché tale modalità, piuttosto che essere vissuta quale una criticità, possa essere utilizzata per portare le problematiche legate al rumore ad un livello di pianificazione strategica intercomunale.

Disponibilità delle informazioni Si evidenzia la presenza di una lacuna normativa consistente nella mancata previsione di una sanzione in caso di inadempimento. Vi è infatti l’obbligo, per i servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati, di redigere mappatura acustica e trasmettere i dati di cui all’Allegato 6, ma non è prevista la sanzione in caso di inadempimento. Detta disposizione, dunque, è configurabile quale norma imperfetta in quanto costituita da un precetto, ma priva di sanzione. La struttura del II comma, dell’art.3, del Decreto in esame, pertanto, può comportare nella prassi serie difficoltà applicative, derivanti dal fatto che in assenza di sanzione i soggetti destinatari del precetto sono, di fatto, portati a non osservarlo. Di conseguenza, si rileva l’opportunità di una revisione del D.Lgs. n. 194/05 sotto tale profilo, che tenga conto della lacuna evidenziata e che preveda l’applicazione di una sanzione nel caso di inadempimento da parte di tutti i soggetti obbligati, al fine di garantire l’effettiva osservanza della norma vigente. Qualora fosse colmata tale lacuna, rimane in essere la criticità inerente alla disponibilità di dati necessari per la redazione delle mappature, che devono essere resi disponibili dai detentori delle informazioni alle autorità competenti per le prescrizioni imposte dalla Direttiva. In alternativa al completamento del quadro sanzionatorio, si può pensare di intervenire attraverso un’adeguata stesura del decreto previsto all’art. 3, comma 5, che riguarda le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica, o in ultima analisi attraverso un analogo provvedimento redatto questa volta ai sensi dell’art. 9 “Modifiche degli allegati”, comma 1. Nell’ambito del progetto HUSH, la costruzione ed il popolamento dei dati nel data base progettato, potrà essere occasione di verifica

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Livelli di Pianificazione

Conversione dei valori limite

Conversione dei valori limite

L’introduzione dei descrittori nell’ambito della Direttiva non apre conflitti tra la normativa comunitaria e quella italiana già in vigore dal momento che viene lasciata libertà agli Stati membri di utilizzare descrittori acustici diversi da Lden e Lnight.

La coesistenza dei diversi descrittori è possibile, occorre distinguere l’utilizzo adeguato agli scopi prefissati.

Si esprime un parere sostanzialmente positivo a tale conversione, che però non supera il dubbio più importante che verte sulla capacità che avrebbe un indicatore, calcolato su base annuale, di sintetizzare in un unico valore un fenomeno così complesso come il rumore ambientale. Solamente nel caso particolare della conversione dei dati riguardanti il rumore aeroportuale, che era già regolato sul territorio italiano dal descrittore LVA calcolato sulle tre settimane di maggiore traffico di tre periodi diversi dell’anno, si ritiene che l’introduzione di un indicatore così strutturato possa sostanzialmente risultare utile.

Dal momento che è assolutamente complesso offrire una valutazione immediata, si auspica lo svolgimento di simulazioni che ne verifichino l’affidabilità e possano condurre ad una proposta di valori limite.

Tali chiarimenti possono trovare opportuna sede nel previsto Decreto attuativo per i metodi di

determinazione dei valori limite previsto dal D.Lgs n.194/2005 (art.6,c.1)

Livelli di pianificazione Si ritiene che il Piano possa assumere una doppia valenza: strategico e di controllo” dell'inquinamento acustico mediante attività di programmazione e coordinamento che coinvolgono gli attuali strumenti nazionali di pianificazione e gestione dell’inquinamento acustico vigenti e tecnico/progettuale e informativo, con l’elaborazione degli aspetti progettuali e la predisposizione di tutte le informazioni necessarie ad adempiere agli obblighi comunitari. I Piani d’azione costituiscono una seria opportunità per le attività dedicate all’armonizzazione ed alla risoluzione delle criticità evidenziate nella stesura e nell’applicazione delle prescrizioni legislative vigenti. Possono costituire per gli Agglomerati uno strumento di ampia visione, per la programmazione degli strumenti urbanistici e di pianificazione, anche nei rapporti intercomunali, oltre che lo strumento di verifica e controllo per l‘attuazione dei Piani Comunali di Risanamento Acustico, mentre per le infrastrutture di trasporto può costituire lo strumento di verifica e controllo per l’attuazione dei Piani di contenimento ed abbattimento del rumore. Va ricordato inoltre che il Piano introduce il concetto di individuazione e tutela delle aree silenziose, dando l’opportunità per la definizione di nuove strategie da sviluppare. Si propone quindi che nell’ambito della predisposizione della bozza di decreto di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 194/2005 che dovrà stabilire i criteri per l’elaborazione dei piani d’azione si definisca concretamente la valenza strategica dei piani d’azione come strumento di pianificazione ai fini della tutela dall’inquinamento acustico.

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Modello di Calcolo

Tecniche di misura

Informazione e partecipazione del pubblico

Tecniche di misura Assumendo quale riferimento le considerazioni già espresse nell’ambito dell’auspicata attività di verifica strumentale della metodologia di conversione dei descrittori acustici, si ritiene valido proseguire i rilievi acustici ai sensi di quanto disposto dal D.M. 16/03/1998, a meno di eventuali accorgimenti che ergessero dalla risultanze della suddetta verifica in campo. Le criticità, in tale ambito, sono connesse con quelle attinenti ai monitoraggi ed alle simulazioni acustiche, anche in questo caso occorre quindi salvaguardare i differenti ambiti di intervento e le diverse finalità, utilizzando le tecniche adeguate.

Adozione del Modello di calcolo previsionale In merito alla definizione di un modello unico di calcolo, si accoglie positivamente la proposta della Commissione Europea, relativamente ai due livelli di dettaglio del modello CNOSSOS-EU, che prevede un livello dedicato alla trasmissione dei dati alla Commissione, che consenta la comparazione dei dati inviati dagli Stati Membri, ed un secondo livello di dettaglio, contraddistinto da maggiore accuratezza, dedicato alla definizione dei Piani di Risanamento operativi.

Informazione e partecipazione del pubblico Al fine di garantire l’effettiva applicazione delle prescrizioni normative vigenti, sarebbe auspicabile l’emanazione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di un provvedimento volto ad esortare le Autorità territorialmente competenti al rispetto della legislazione vigente, mediante la diffusione dei dati ambientali, costantemente aggiornata attraverso metodologie uniformate a livello nazionale. Detto provvedimento dovrebbe prescrivere un contenuto minimo di informazione, lasciando, al contempo, alla singole Autorità, un ampio margine di discrezionalità in ordine ad ulteriori informazioni che le stesse volessero rendere fruibili al pubblico. Relativamente, infine, agli strumenti divulgativi dei dati ambientali, oltre la diffusione obbligatoria attuata attraverso internet, ogni Ente destinatario del provvedimento potrà prevedere ulteriori forme di pubblicità. Inoltre, sarebbe opportuna l’istituzione di una Commissione Nazionale per il dibattito pubblico, analoga all’esperienza francese, che garantisca il rispetto del diritto di partecipazione del pubblico alle scelte che incidano in modo significativo sull’ambiente. Si ribadisce, infine, l’opportunità della creazione di una banca dati nazionale suddivisa in diversi livelli (nazionale, regionale, provinciale e comunale), istituita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e progettata e gestita da ISPRA, che raccolga tutte le informazioni richieste ex lege garantendone una adeguata diffusione. Nell’ambito del progetto HUSH, la banca dati costruita potranno avere un’area accessibile al pubblico, con possibilità sia di sia di informazione che di partecipazione, mentre, relativamente alle due aree pilota individuate, potranno essere condotti momenti di informazione e coinvolgimento dei cittadini.

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Aree Quiete

Aree Critiche

Aree Quiete Si auspica un intervento da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, atto a colmare le lacune in tale ambito, quali la proposta di criteri di individuazione e di conservazione delle aree silenziose e l’attribuzione di competenza per le aree silenziose fuori dagli agglomerati, che possono trovare luogo nel decreto attuativo previsto dal D. Lgs n.194/2005, dedicato alla definizione dei criteri dei Piani di Azione (art.4,c.5). Nell’Allegato 5, Requisiti minimi dei Piani di Azione, lettera i del Decreto n.194/2005, sono infatti previsti “gli interventi pianificati dalle autorità competenti per i successivi cinque anni, comprese le misure volte alla conservazione delle aree silenziose” Si auspica inoltre l’incentivazione di studi e ricerche che possano supportare tali decisioni. Nell’ambito del progetto HUSH, all’interno delle aree pilota, saranno curate l’individuazione, la caratterizzazione e le forme di valorizzazione delle potenziali aree quiete. Nell’area pilota di dimensione vasta è possibile prevedere, salvaguardando le successive ed opportune verifiche, la valorizzazione di un’area verde, adiacente una sede di Facoltà Universitaria di Agraria e Scienze Forestali, con un intervento teso al recupero dell’area, rendendola fruibile e dotata di caratteristiche di buona qualità. Sarà occasione per verificare l’utilizzo degli indici utilizzati o proposti e individuare modalità di progettazione acustica con strumenti ritenuti idonei alle dimensioni ed alle caratteristiche dell’area, allo scopo di ottenere oltre alla riduzione del rumore, un livello elevato di qualità acustica”.

Aree Critiche In merito all’individuazione delle aree critiche, si auspica la formulazione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di una procedura a queste dedicata a livello nazionale, da definire mediante progetti di ricerca e sperimentazioni in campo.

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3.1 Valutazione dell’efficacia delle soluzioni proposte mediante l’indice di valutazione “Number of Normative Conflicts between National and European levels” NCNE E’ stata condotta una prima, immediata verifica dell’efficacia delle proposte avanzate, mediante l’utilizzo dell’indicatore NCNE – “Number of Normative Conflicts between National and European levels”, definito come la media ponderata dei livelli di criticità C dei conflitti e delle lacune, espressa in valore percentuale del massimo conflitto possibile, presentato nel Report Action 3 e qui riportato:

in cui:

• Ci è il livello di criticità dell’i-esimo conflitto o lacuna;

• Pi è l’indice di priorità dell’i-esimo conflitto o lacuna;

• n è il numero complessivo di conflitti e lacune.

L’indicatore NCNE è un indice sintetico che consente di quantificare il livello complessivo di discrepanza normativa come valore percentuale del conflitto massimo, quest’ultimo definito assegnando un livello di valutazione alto al livello di gravità (L=3) di ciascuno dei conflitti e lacune. Nella fase iniziale del progetto, il valore dell’indice era pari al 70%, ed esprimeva un grado alto di criticità. Assumendo quali riferimenti le proposte di soluzioni metodologiche avanzate, sono stati attribuiti i nuovi valori del Livello di Gravità alle criticità emerse dall’analisi condotta e presentata nel Report Action 3, alle quali sono state aggiunte le criticità avanzate nel Report Action 2 e nel Report Action 4 dai Partners. Le attribuzioni dei gradi del Livello di Gravità, nelle situazioni ante e post proposte, sono presentate nell’Allegato III, Azione 6, Scheda Confronto. Le proposte sono state condotte agendo sulle criticità che presentavano un grado di livello alto e medio, cercando di avanzare soluzioni che potessero essere in grado di abbassare il livello di gravità di ciascuna di esse. L’attribuzione del grado di livello alle criticità nella fase post-proposta ha tenuto conto che la maggior parte delle soluzioni, in quanto di carattere legislativo, richiedono tempi lunghi ed ampie condivisioni, seppur valide e coerenti, mentre altre possono trovare rapida sperimentazione. Il valore di NCNE risulta diminuito, passando da un valore del 70%, livello ritenuto “alto”, ad un livello “basso” corrispondente al 29%. Il valore è prettamente indicativo, ma interessante per una prima valutazione e potrà essere ulteriormente ridotto mediante l’attuazione delle soluzioni proposte.

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Allegato I: Questionnaire List Action 6 ISPRA Allegato II: Riferimenti Normativi afferenti l’informazione al pubblico Allegato III: Azione 6, Scheda Confronto vers. 0.0

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ALLEGATO II RIFERIMENTI NORMATIVI AFFERENTI L’INFORMAZIONE AL PUBBLICO

Direttiva 90/313/CEE Direttiva abrogata dall'articolo 11

della direttiva 2003/4/CE

Art. 1 La presente direttiva ha lo scopo di garantire la libertà di accesso alle informazioni relative all'ambiente in possesso delle autorità pubbliche e la diffusione delle medesime, nonché di stabilire i termini e le condizioni fondamentali in base ai quali siffatte informazioni debbono essere rese disponibili.

Art. 3 1. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, gli Stati membri provvedono a che le autorità pubbliche siano tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a qualsiasi persona, fisica o giuridica, che ne faccia richiesta, senza che questa debba dimostrare il proprio interesse. Gli Stati membri definiscono le modalità pratiche secondo le quali dette informazioni sono rese effettivamente disponibili. 2. Gli Stati membri possono disporre che una richiesta di informazioni di tal genere sia respinta ove riguardi: […] 3. Una richiesta di informazioni può essere respinta qualora comporti la trasmissione di documenti o dati incompleti o di comunicazioni interne, ovvero qualora sia manifestamente infondata o sia formulata in termini troppo generali. 4. L'autorità pubblica risponde al richiedente nei più brevi termini possibili e comunque entro due mesi. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste deve essere motivato.

Art. 7 Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per fornire al pubblico informazioni di carattere generale sullo stato dell'ambiente mediante mezzi quali la pubblicazione periodica di relazioni descrittive.

Art. 6 Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché le informazioni relative all'ambiente, in possesso degli organismi con responsabilità pubbliche per l'ambiente e soggetti al controllo delle autorità pubbliche siano rese disponibili alle stesse condizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, tramite l'autorità pubblica competente, oppure direttamente dall'organismo stesso.

Art. 1 (obiettivi)

Gli obiettivi della presente direttiva sono i seguenti: a) garantire il diritto di accesso all'informazione

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Direttiva 2003/4/CE

ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse e stabilire i termini e le condizioni di base nonché modalità pratiche per il suo esercizio; b) garantire che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, in modo da ottenere la più ampia possibile sistematica disponibilità e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale. A tal fine è promosso l'uso, in particolare, delle tecnologie di telecomunicazione e/o delle tecnologie elettroniche, se disponibili.

Art. 7 (Diffusione dell'informazione ambientale)

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le autorità pubbliche strutturino l'informazione ambientale rilevante per le loro funzioni e in loro possesso o detenuta per loro conto ai fini di un'attiva e sistematica diffusione al pubblico, in particolare mediante le tecnologie di telecomunicazione informatica e/o le tecnologie elettroniche, se disponibile. L'informazione resa disponibile mediante le tecnologie di telecomunicazione informatica e/o le tecnologie elettroniche non deve comprendere l'informazione raccolta precedentemente all'entrata in vigore della presente direttiva a meno che questa non sia già disponibile in forma elettronica. Gli Stati membri assicurano che l'informazione ambientale sia resa progressivamente disponibile in banche dati elettroniche cui il pubblico può avere facilmente accesso tramite reti di telecomunicazione pubbliche. 2. L'informazione che deve essere resa disponibile e diffusa viene aggiornata, se del caso, e comprende almeno: a) i testi di trattati, convenzioni e accordi internazionali, e di atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali concernenti direttamente o indirettamente l'ambiente; b) le politiche, i piani e i programmi relativi all'ambiente; c) le relazioni sullo stato di attuazione degli elementi di cui alle lettere a) e b) qualora elaborati o detenuti in forma elettronica dalle autorità pubbliche; d) le relazioni sullo stato dell'ambiente di cui al paragrafo 3; e) dati o sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sull'ambiente; f) le autorizzazioni con un impatto significativo sull'ambiente e gli accordi in materia di ambiente ovvero un riferimento al luogo in cui l'informazione può essere richiesta o reperita nell'ambito dell'articolo 3; g) gli studi sull'impatto ambientale e le valutazioni

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dei rischi relativi agli elementi ambientali di cui all'articolo 2, punto 1, lettera a), ovvero un riferimento al luogo in cui l'informazione può essere richiesta o reperita nell'ambito dell'articolo 3. 3. Senza pregiudizio di qualsiasi obbligo specifico di relazione stabilito dal diritto comunitario, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché si provveda alla pubblicazione a intervalli regolari, non superiori a quattro anni, di rapporti nazionali e, a seconda dei casi, regionali o locali sullo stato dell'ambiente. Detti rapporti contengono informazioni sulla qualità dell'ambiente e sulle pressioni cui è sottoposto. 4. Fatto salvo qualsiasi obbligo specifico stabilito dalla normativa comunitaria, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità pubbliche, in caso di minaccia imminente per la salute umana o per l'ambiente, provocata dalle attività umane o dovuta a cause naturali, diffondano immediatamente e senza indugio tutte le informazioni in loro possesso o detenute per loro conto che consentano a chiunque possa esserne colpito di adottare le misure atte a prevenire o alleviare i danni derivanti da tale minaccia. 5. Le eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, possono applicarsi agli obblighi imposti dal presente articolo. 6. Gli Stati membri possono adempiere gli obblighi del presente articolo creando collegamenti a siti Internet in cui può essere reperita l'informazione.

Direttiva 2003/35/CE

Art. 1 (obiettivi)

Obiettivo della presente direttiva è contribuire all'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione di Århus, in particolare: a) prevedendo la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale; b) migliorando la partecipazione del pubblico e prevedendo disposizioni sull'accesso alla giustizia nel quadro delle direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio.

Articolo 2 (Partecipazione del pubblico ai piani e ai

programmi) 1. Ai fini del presente articolo, per «pubblico» s'intende una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone. 2. Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico vengano offerte tempestive ed effettive opportunità

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di partecipazione alla preparazione e alla modifica o al riesame dei piani ovvero dei programmi che devono essere elaborati a norma delle disposizioni elencate nell'allegato I. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché: a) il pubblico sia informato, attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata quali mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili, di qualsiasi proposta relativa a tali piani o programmi o alla loro modifica o riesame, e siano rese accessibili al pubblico le informazioni relative a tali proposte, comprese tra l'altro le informazioni sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorità competente a cui possono essere sottoposti osservazioni o quesiti; b) il pubblico possa esprimere osservazioni e pareri quando tutte le opzioni sono aperte prima che vengano adottate decisioni sui piani e sui programmi; c) nell'adozione di tali decisioni, si tenga debitamente conto delle risultanze della partecipazione del pubblico; d) dopo un esame delle osservazioni e dei pareri del pubblico, l'autorità competente faccia ragionevoli sforzi per informare il pubblico in merito alle decisioni adottate e ai motivi e considerazioni su cui le stesse sono basate, includendo informazioni circa il processo di partecipazione del pubblico. 3. Gli Stati membri definiscono il pubblico ammesso alla partecipazione ai fini di cui al paragrafo 2, includendo le organizzazioni non governative interessate che soddisfano i requisiti imposti dalla legislazione nazionale, quali quelle che promuovono la protezione dell'ambiente. Le modalità dettagliate per la partecipazione del pubblico ai sensi del presente articolo sono stabilite dagli Stati membri in modo da consentire al pubblico di prepararsi e partecipare efficacemente. Vengono fissate scadenze ragionevoli che concedano un tempo sufficiente per espletare ciascuna delle varie fasi della partecipazione del pubblico di cui al presente articolo. 4. Il presente articolo non si applica a piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale o adottati in caso di emergenze civili. 5. Il presente articolo non si applica a piani e programmi di cui all'allegato I per i quali è attuata una procedura di partecipazione del pubblico ai sensi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (3), o ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (4).

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Decreto Legislativo n. 39 del 24 febbraio 1997

Decreto abrogato dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 195 del 19 agosto 2005

Art. 1 (oggetto)

Le disposizioni del presente decreto hanno lo scopo di assicurare a chiunque la libertà di accesso alle informazioni relative all'ambiente in possesso delle autorità pubbliche, nonchè la diffusione delle medesime, definendo i termini e le condizioni fondamentali in base ai quali tali informazioni devono essere rese disponibili.

Art. 7

(diffusione delle informazioni relative all’ambiente)

1. La relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dal comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349, viene diffusa e pubblicizzata dal Ministero dell'ambiente con modalita' atte a garantire l'effettiva disponibilità al pubblico. 2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri determina i messaggi idonei alla diffusione delle informazioni sullo stato dell'ambiente in base a quanto previsto all'articolo 9, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Direttiva 2002/49/CE del 25 giugno 2002

Art. 1 (obiettivi)

1. La presente direttiva definisce un approccio comune volto ad evitare, prevenire o ridurre, secondo le rispettive priorità, gli effetti nocivi, compreso il fastidio, dell’esposizione al rumore ambientale. A tal fine sono progressivamente attuate le seguenti azioni: […] b) l’informazione del pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti.

Art. 8 (Piani d'azione)

7. Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico sia consultato riguardo alle proposte di piani d'azione, gli sia offerta la possibilità di partecipare in tempo utile ed efficacemente alla preparazione e al riesame dei piani d'azione, i risultati di tale partecipazione siano tenuti in considerazione e le decisioni adottate siano rese pubbliche. Sono previsti calendari ragionevoli in modo da garantire tempi sufficienti per ciascuna fase della partecipazione del pubblico. Qualora l'obbligo di avviare una procedura di partecipazione del pubblico sancito dalla presente direttiva coincida con quello di un'altra normativa comunitaria, gli Stati membri possono prevedere procedure congiunte al fine di evitare sovrapposizioni.

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Art. 9

(Informazione del pubblico) 1. Gli Stati membri provvedono affinché le mappe acustiche strategiche da essi elaborate, e se del caso adottate, e i piani d’azione da essi messi a punto siano resi disponibili e divulgati al pubblico ai sensi della normativa comunitaria pertinente, in particolare la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all’informazione in materia di ambiente (1), e secondo gli allegati IV e V della presente direttiva, anche mediante le tecnologie dell’informazione disponibili. 2. Le informazioni devono essere chiare, comprensibili e accessibili. È fornita una sintesi delle stesse con i punti più importanti.

Allegato IV (Requisiti minimi per le mappe acustiche

strategiche di cui all'articolo 7) Art. 6

Per l'informazione ai cittadini ai sensi dell'articolo 9 e per l'elaborazione di piani d'azione ai sensi dell'articolo 8 sono necessarie informazioni supplementari e più particolareggiate, come: - una rappresentazione grafica, - mappe che visualizzano i superamenti dei valori limite, - mappe di confronto, in cui la situazione esistente è confrontata a svariate possibili situazioni future, - mappe che visualizzano il valore di un descrittore acustico a un'altezza diversa da 4 m, ove opportuno. Gli Stati membri possono decidere il tipo e il formato delle mappe acustiche.

Allegato V (Requisiti minimi dei piani d’azione di cui

all'articolo 8) Art. 1

I piani d'azione devono comprendere almeno i seguenti elementi: […] - un resoconto delle consultazioni pubbliche organizzate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 7,

Art. 1 (Finalità e campo d’applicazione)

1. Il presente decreto, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale, compreso il fastidio, definisce le competenze e le procedure per: […] c) assicurare l'informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale ed ai relativi effetti.

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Decreto Legislativo n. 194 del 19 agosto 2005

Art. 8

(Informazione e consultazione del pubblico) 1. L'informazione relativa alla mappatura acustica e alle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3 ed ai piani di azione di cui all'articolo 4 e' resa accessibile dall'autorita' pubblica in conformita' alle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e successive modificazioni, anche avvalendosi delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili. 2. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 3, hanno l'obbligo di elaborare i piani d'azione comunicano, mediante avviso pubblico, le modalita' con le quali il pubblico puo' consultare gli stessi piani; entro quarantacinque giorni dalla predetta comunicazione chiunque puo' presentare osservazioni, pareri e memorie in forma scritta dei quali i soggetti proponenti i piani tengono conto ai fini della elaborazione dei piani stessi.3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, i soggetti individuati allo stesso comma 2 disciplinano ulteriori modalita' di partecipazione del pubblico alla elaborazione dei piani d'azione.

Allegato IV (Requisiti minimi per la mappatura acustica e per

le mappe acustiche strategiche) Art. 3, comma V

[…] 2. La mappatura acustica e le mappe acustiche strategiche possono essere presentate al pubblico in forma di: a) grafici; b) dati numerici in tabulati; c) dati numerici in formato elettronico. […] 4. Le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica fungono da base per: […] b) l'informazione da fornire ai cittadini ai sensi dell'art. 8; […] 6. Per l'informazione ai cittadini ai sensi dell'art. 8 e per l'elaborazione di piani d'azione ai sensi dell'art. 4 sono necessarie informazioni supplementari e più particolareggiate, come: a) una rappresentazione grafica; b) mappe che visualizzano i superamenti dei valori limite; c) mappe di confronto, in cui la situazione esistente e' confrontata a svariate possibili situazioni future;d) mappe che visualizzano il valore di un descrittore acustico a un'altezza diversa da 4 m, ove opportuno;e) la descrizione delle strumentazioni e delle

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tecniche di misurazione impiegate per la sua redazione, nonchè la descrizione dei modelli di calcolo impiegati e della relativa accuratezza.

Decreto Legislativo n. 195 del 19 agosto 2005

Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale

Direttiva 2007/2/CE

Art. 14 1. Gli Stati membri assicurano che i servizi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b) siano messi gratuitamente a disposizione del pubblico. 2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire ad un'autorità pubblica che fornisce un servizio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) di applicare tariffe quando tali tariffe garantiscono il mantenimento di set di dati territoriali e dei corrispondenti servizi ad essi relativi, in particolare quando sono coinvolte quantità particolarmente consistenti di dati frequentemente aggiornati. 3. I dati messi a disposizione mediante i servizi di consultazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), possono essere presentati in una forma che ne impedisca il riutilizzo a fini commerciali. 4. Qualora le autorità pubbliche applichino tariffe per i servizi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere b), c) o e), gli Stati membri garantiscono che siano disponibili servizi di commercio elettronico. Tali servizi possono prevedere clausole di esclusione della responsabilità, licenze on-line (click-licenses) o, se necessario, licenze.

Decreto Legislativo n. 32 del 24 gennaio 2010

Art. 9 (Accesso al pubblico)

1. Le autorità pubbliche responsabili della produzione, della gestione, dell’aggiornamento e della distribuzione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi consentono l’accesso del pubblico ai servizi di cui al comma 1 dell’ articolo 7, tenendo conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori, attraverso servizi facili da utilizzare, disponibili per il pubblico e accessibili via internet. 2. I servizi di cui all’ articolo 7, comma 1, lettere a) e b), sono messi gratuitamente a disposizione del pubblico. 3. In deroga al comma 1, l’accesso del pubblico ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi tramite i servizi di ricerca di cui all’ articolo 7, comma 1, lettera a), e conseguentemente tramite i servizi di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettere b), c) ed e), è escluso qualora l'accesso a tali servizi possa recare pregiudizio alle relazioni internazionali, alla pubblica sicurezza o alla difesa nazionale. 4. In deroga al comma 1, le autorità pubbliche escludono l'accesso del pubblico ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi tramite i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere da b) ad e), o ai

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servizi di commercio elettronico di cui al comma 12 qualora l’accesso a tali servizi possa recare pregiudizio: a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, qualora essa sia prevista dal diritto; b) agli accordi o relazioni internazionali, alla sicurezza pubblica o alla difesa nazionale; c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari, alla possibilità per ogni persona di avere un processo equo o alla possibilità per l’autorità pubblica di svolgere indagini di carattere penale o disciplinare; d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali qualora la riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario per tutelare un legittimo interesse economico, compreso l’interesse pubblico di mantenere la riservatezza statistica ed il segreto fiscale; e) ai diritti di proprietà intellettuale; f) alla riservatezza dei dati personali ovvero dei fascicoli riguardanti una persona fisica, qualora tale persona non abbia acconsentito alla divulgazione dell’informazione al pubblico, laddove detta riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario, anche tenuto conto dei requisiti previsti dalla direttiva 95/46/CE; g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito le informazioni richieste di sua propria volontà, senza che sussistesse alcun obbligo legale reale o potenziale in tal senso, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione; h) alla tutela dell’ambiente cui si riferisce l’informazione, come nel caso dell’ubicazione di specie rare. 5. I motivi che giustificano la limitazione dell’accesso di cui al comma 4 sono interpretati in modo restrittivo, tenendo conto nel caso specifico dell’interesse pubblico tutelato dalla fornitura del medesimo accesso. 6. Le disposizioni del comma 4, lettere a), d), f), g) ed h), non si applicano in caso di accesso alle informazioni sulle emissioni nell’ambiente. 7. I dati messi a disposizione mediante i servizi di consultazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), possono essere presentati in una forma che ne impedisca il riutilizzo a fini commerciali. 8. In deroga ai commi 1 e 2, per esigenze di auto finanziamento delle autorità pubbliche che producono set di dati territoriali, con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono determinati l’ammontare delle tariffe al pubblico e le relative modalità di pagamento per la fornitura dei dati territoriali attraverso i servizi ai

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sensi dell’ articolo 7, comma 1, lettere b), c) ed e), quando tali tariffe garantiscono il mantenimento di set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi. Ai fini della determinazione delle tariffe si applica l’ articolo 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 59, comma 7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 9. I decreti di cui al comma 8 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e resi altresì pubblici, a cura dell'Amministrazione competente, ove possibile, sul proprio sito istituzionale. 10. Gli introiti delle tariffe di cui al comma 8 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62, allo stato di previsione delle Amministrazioni interessate. 11. Gli enti territoriali e gli altri enti ed organismi pubblici determinano, rispettivamente con proprie disposizioni o propri atti deliberativi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli importi delle tariffe e le relative modalità di pagamento, sulla base dei criteri indicati ai commi 8 e 9. 12. Qualora le autorità pubbliche applichino tariffe per i servizi di cui all’ articolo 7, comma 1, lettere b), c) ed e), rendono disponibili servizi di commercio elettronico. Tali servizi possono prevedere clausole di esclusione della responsabilità, licenze on-line (click-licenses) o, se necessario, licenze.

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Bibliografia [[1] D.P.C.M. 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno” G.U. Serie Generale n. 57 del 8/3/1991;

[2] Legge 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” G.U. n. 254 del 30/10/1995; Suppl. Ord. n. 125.

[3] D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” G. U. Serie Generale n. 280 del 1/12/1997.

[4] D.M. 16 marzo 1998 Ambiente “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico” G. U. Serie Generale n. 76 del 1/4/1998.

[5] D.M. Ambiente 11 dicembre 1996 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo” G.U. Serie Generale n. 52 del 11/12/1996.

[6] Circolare 6 settembre 2004 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio “Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali”. G.U. Serie Generale n. 217 del 15/09/2004.

[7] D.P.C.M. 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” G.U. Serie Generale n. 297 del 22/12/1997.

[8] D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi” G. U. Serie Generale n. 153 del 2/7/1999.

[9] D.P.C.M. 31 marzo 1998 “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della L. 26 ottobre 1995, n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico“G. U. Serie Generale n. 120 del 26/5/1998.

[10] D.M. Ambiente 31 ottobre 1997 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale” G. U. Serie Generale n. 267 del 15/11/1997

[11] D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496 “Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili” G.U. Serie Generale n. 20 del 26/1/1998.

[12] D.M. 20 maggio 1999 “Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico” G.U. Serie Generale n. 225 del 24/09/1999.

[13] D.M. Ambiente 3 dicembre 1999 “Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti” G.U. Serie Generale n. 289 del 10/12/1999.

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[14] D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario” G. U. Serie Generale n. 2 del 4/1/1999.

[15] D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304 “Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447” Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26/07/2001.

[16] D.P.R. 30 marzo 2004, n.142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447” Gazzetta Ufficiale N. 127 del 1 Giugno 2004.

[17] D.M. Ambiente 29 novembre 2000 “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore” G.U Serie Generale n. 285 del 06/12/2000.

[18] Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, GUCE L 189 del 18.07.2002.

[19] D.Lgs. 194/2005 “Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale” .GU n. 222 del 23.09.2005.

[20] Legge 7 luglio 2009, n.88, Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita` europee – Legge comunitaria 2008, art.11, c.1Legge 7 luglio 2009, n. 88, GU del 14.07.2009, n. 161 [21] L.R. 1 dicembre 1998, n.89 ”Norme in materia di inquinamento acustico Delib.G.R. Toscana [22] Deliberazione legislativa n. 115/2010, norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione [23] Code de l'environnement Version consolidée au 1 mars 2010

[24] EC – DG ENV, Reporting Mechanism proposed for reporting under the Environmental Noise Directive 2002/49/EC, Handbook (including data specification) – October 2007.

[25] European Commission Working Group Assessment of Exposure to Noise (WGAEN), Good Practice Guide for strategic noise mapping and the production of associated data on noise exposure – Version 2, 13 August 2007. [26] E. Ascari, C. Chiari, P. Gallo, G. Licitra, D. Palazzuoli, “Confronto tra metodi statistici delle aree acusticamente critiche nel comune di Pisa”, Atti del 37° Convegno AIA, Siracusa, 26-28 maggio 2010 [27]Bagnasco A., Piselli F., Pizzorno A., Trigilia C., Il capitale sociale. Istruzioni per l'uso. Il Mulino, Bologna, 2001. Newbury Park. [28] R.Bellomini, F. Borchi, S. Luzzi. Dalle mappature acustiche strategiche ai piani di azione: aspetti problematici e soluzioni. Atti Convegno nazionale AIA 2009

Page 70: Report Action 6 ISPRA ver.0 - hush-project.eu · ISPRA 1 Rapporto sulla individuazione di soluzioni metodologiche dei conflitti tra la legislazione nazionale e regionale italiana

LIFE+2008 HUSH Action 6 Report ISPRA

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[29] S. Curcuruto, M. Cerchiai, P. Maggi, G. Marsico, “Interconfronto nazionale ISPRA-ARPA sui modelli di previsione del rumore ferroviarie: metodologia, criticità e risultati”, Atti del 37° Convegno AIA, Siracusa, 26-28 maggio 2010 [30] S. Curcuruto, P. Maggi, F. Sacchetti, L. Vaccaro, “Metodologia e risultati dell’interconfronto nazionale ISPRA-ARPA sui modelli di previsione del rumore industriale”, Atti del 37° Convegno AIA, Siracusa, 26-28 maggio 2010 [31] S. Curcuruto, F, Berlier, M. Cerchiai, T. Fabozzi, J. Fogola, G. Licitra, P. Maggi, G. Marsico, M. Mussin, A. Poggi, F. Sacchetti, M. Schirone, R. Silvaggio, “Interconfronto tra modelli di simulazione del rumore”, Atti del 37° Convegno AIA, Siracusa, 26-28 maggio 2010 [32] S. Kephalopoulos, B. Gergely, F Anfosso-Lédée, M. Paviotti, “Common Noise Assessment Methods in EU: CNOSSOS-EU (Part I: The roadmap)”, Atti Internoise 2010, Lisbona, 13-16 giugno 2010 [33] G. Licitra, F. Sacchetti, J. Fogola, F. Berlier, M. Schirone, “Metodologia e risultati dell’inteconfronto nazionale ISPRA-ARPA sui modelli di previsione del rumore stradale”, Atti del 37° Convegno AIA, Siracusa, 26-28 maggio 2010

[34] Report Action 2. Raccolta Database per la realizzazione di Mappatura Acustica e Piano d’Azione

[35] Report Action 3. Rapporto sulla rilevazione e classificazione di conflitti tra la legislazione nazionale italiana e quella europea. Cap. 10, Metodologia di analisi per la valutazione dei conflitti e definizione dell’indice di valutazione “Number of Normative Conflicts between National and European levels” NCNE

[36] Report Action 4, Rapporto sulla rilevazione e classificazione di conflitti tra la normativa regionale toscana e quella nazionale italiana

[37] Strauss A., Corbin J., Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques, Sage, e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.