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Via Serbelloni, 5 20122 Milano Telefono 0276014174 Fax 0276014314 E-mail: [email protected] Web-site: www.indicam.it @INDICAMit 1 REGOLAMENTO INDICAM 3.0 Servizio Tutela Proprietà Intellettuale Intellectual and Industrial Property Service REGULATION L’uso del presente regolamento è stato gentilmente concesso a Fiera Milano S.p.A. da INDICAM, Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione, che lo ha elaborato e ne è titolare. The use of this Regulation has been kindly granted to Fiera Milano S.p.A by INDICAM, Institute of Centromarca for the fight against counterfeiting, that has developed and owns the present document. Versione 1/2019 Version 1/2019 Introduzione Le esposizioni fieristiche costituiscono, da sempre, uno dei momenti più importanti della vita aziendale, offrendo agli espositori l’opportunità di presentare i pezzi classici e le novità della propria produzione e l’occasione di mantenere i contatti con i propri clienti e di acquisirne di nuovi. Purtroppo, spesso, le fiere sono anche l’occasione per verificare la presenza sul mercato di prodotti in violazione delle proprie privative industriali, a volte ad opera di soggetti stranieri che poi difficilmente possono essere perseguiti davanti ai Tribunali italiani. A questo proposito ricordiamo come, diversamente da altri ordinamenti (anche di paesi UE) il Codice della Proprietà Industriale prevede che, fatte salve eventuali violazioni penalmente rilevanti, la sola misura cautelare eseguibile in Fiera sia costituita dalla descrizione (artt. 129 e 130 CPI) che, sebbene certamente utile per acquisire la prova dell’illecito, non impedisce comunque al contraffattore di proseguire nell’esposizione del prodotto; ciò altresì senza considerare le oggettive difficoltà nell’ottenimento e nell’ esecuzione del provvedimento, dovute alla breve durata dell’evento fieristico. Scopo dunque del presente Regolamento, redatto sulla scia di quelli già vigenti presso importanti Fiere internazionali e sulla base dell’esperienza acquisita da INDICAM, è quello di offrire agli espositori, mediante l’istituzione di un apposito Servizio di Proprietà Intellettuale, uno strumento di Introduction Since forever, fair exhibitions are one of the most important moments of corporate life, offering exhibitors the opportunity to present classic work pieces and innovations of their production, besides allowing them to keep in contact with their customers and attract new ones. Unfortunately, fair exhibitions are often also an opportunity to verify the presence of products infringing industrial property rights on the market, sometimes due to foreign subjects who can unlikely be prosecuted before Italian Courts. In this regard, we recall that, unlike other jurisdictions (including EU countries) the Industrial Property Code provides that, expect for criminal violations, the only precautionary measure that can be carried out at the Fair is the description (Art. 129 and 130 of the Intellectual Property Code) which, does not prevent the infringer to keep exposing the product, although certainly useful to acquire proof of the offense. Besides, this limitation does not consider the evident challenges as to obtaining and executing the provision, due to the short duration of the exhibition. The present Regulation was drawn up in the trail of both the regulations in force at major international fairs and the experience gained from INDICAM. The aim is to offer exhibitors, through a dedicated Intellectual Property Service, a rapid and effective protection tool, set on the timing of the fair exhibition, that enables quick and effective action to protect intellectual property rights which are violated

REGOLAMENTO INDICAM 3 · 2020. 7. 10. · azionabili in Italia, con espressa esclusione di opere tutelate dal diritto di autore o fattispecie di concorrenza sleale. In riferimento

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Via Serbelloni, 5 20122 Milano Telefono 0276014174 Fax 0276014314 E-mail: [email protected] Web-site: www.indicam.it @INDICAMit

1

REGOLAMENTO INDICAM 3.0

Servizio Tutela Proprietà Intellettuale

Intellectual and Industrial Property Service

REGULATION

L’uso del presente regolamento è stato gentilmente concesso a Fiera Milano S.p.A. da INDICAM,

Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione, che lo ha elaborato e ne è titolare.

The use of this Regulation has been kindly granted to Fiera Milano S.p.A by INDICAM, Institute of

Centromarca for the fight against counterfeiting, that has developed and owns the present

document.

Versione 1/2019

Version 1/2019

Introduzione

Le esposizioni fieristiche costituiscono, da sempre,

uno dei momenti più importanti della vita aziendale,

offrendo agli espositori l’opportunità di presentare i

pezzi classici e le novità della propria produzione e

l’occasione di mantenere i contatti con i propri

clienti e di acquisirne di nuovi.

Purtroppo, spesso, le fiere sono anche l’occasione

per verificare la presenza sul mercato di prodotti in

violazione delle proprie privative industriali, a volte

ad opera di soggetti stranieri che poi difficilmente

possono essere perseguiti davanti ai Tribunali

italiani.

A questo proposito ricordiamo come, diversamente

da altri ordinamenti (anche di paesi UE) il Codice

della Proprietà Industriale prevede che, fatte salve

eventuali violazioni penalmente rilevanti, la sola

misura cautelare eseguibile in Fiera sia costituita

dalla descrizione (artt. 129 e 130 CPI) che,

sebbene certamente utile per acquisire la prova

dell’illecito, non impedisce comunque al

contraffattore di proseguire nell’esposizione del

prodotto; ciò altresì senza considerare le oggettive

difficoltà nell’ottenimento e nell’esecuzione del

provvedimento, dovute alla breve durata dell’evento

fieristico.

Scopo dunque del presente Regolamento, redatto

sulla scia di quelli già vigenti presso importanti

Fiere internazionali e sulla base dell’esperienza

acquisita da INDICAM, è quello di offrire agli

espositori, mediante l’istituzione di un apposito

Servizio di Proprietà Intellettuale, uno strumento di

Introduction

Since forever, fair exhibitions are one of the most

important moments of corporate life, offering

exhibitors the opportunity to present classic work

pieces and innovations of their production, besides

allowing them to keep in contact with their customers

and attract new ones.

Unfortunately, fair exhibitions are often also an

opportunity to verify the presence of products

infringing industrial property rights on the market,

sometimes due to foreign subjects who can unlikely

be prosecuted before Italian Courts.

In this regard, we recall that, unlike other

jurisdictions (including EU countries) the Industrial

Property Code provides that, expect for criminal

violations, the only precautionary measure that can

be carried out at the Fair is the description (Art. 129

and 130 of the Intellectual Property Code) which,

does not prevent the infringer to keep exposing the

product, although certainly useful to acquire proof of

the offense. Besides, this limitation does not

consider the evident challenges as to obtaining and

executing the provision, due to the short duration of

the exhibition.

The present Regulation was drawn up in the trail of

both the regulations in force at major international

fairs and the experience gained from INDICAM. The

aim is to offer exhibitors, through a dedicated

Intellectual Property Service, a rapid and effective

protection tool, set on the timing of the fair

exhibition, that enables quick and effective action to

protect intellectual property rights which are violated

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tutela rapido ed efficace, modulato sulla tempistica

dell’esposizione, che consenta un intervento rapido

ed efficace a tutela dei diritti di proprietà intellettuale

lesi o minacciati nel corso dell’evento e che, non

dimentichiamolo, rappresentano oggi uno dei più

importanti asset aziendali.

Si tratta ovviamente di uno strumento di natura

privatistica che presuppone la preventiva

accettazione da parte dei singoli espositori e che

non si vuole porre in contrasto o in alternativa ai

mezzi di tutela previsti dal Codice della Proprietà

Industriale o dalle norme vigenti, ma che si propone

di offrire agli espositori un mezzo agile ed efficace

sia per acquisire la prova dell’eventuale illecito, sia

per impedire l’ulteriore esposizione di prodotti in

violazione di diritti di proprietà industriale

validamente tutelabili in Italia.

Il Servizio Tutela Proprietà Intellettuale dovrà

dunque avere i seguenti compiti:

1) informare gli espositori del contenuto delle

norme vigenti in materia di proprietà

intellettuale e degli strumenti normativi e

regolamentari per una loro efficace tutela;

2) consentire l’effettivo e celere accertamento

dell’esistenza di violazioni dei diritti di proprietà

intellettuale degli espositori presso altri stand

delle diverse manifestazioni al fine di

documentare l’illecito anche in vista di un

successivo eventuale procedimento giudiziario,

mediante accesso presso lo stand dove è

esposto il prodotto in violazione e la redazione

di un verbale di accertamento accompagnato

dall’acquisizione di prova fotografica della

violazione;

3) emanare, previo accertamento della violazione

denunciata dall’espositore ed a seguito di un

contradditorio con l’asserito contraffattore, un

ordine di rimozione o copertura dell’oggetto in

accertata contraffazione. Tale ordine sarà

emanato a seguito di una decisione da parte di

un apposito collegio giudicante apprestato dal

Servizio, il quale si pronuncerà dopo aver

ascoltato in contraddittorio sia il titolare del

diritto che l’espositore accusato della

violazione.

4) segnalare alla Guardia di Finanza, in seguito

alla ricezione di reclami scritti di espositori o

terzi relativi a prodotti alimentari, con nomi,

marchi, segni distintivi, denominazioni di origine

o indicazioni di provenienza atti a indurre in

inganno il compratore sul Paese di origine o il

luogo di provenienza.

or threatened during the event and that, we should

not forget, represent one of the most important

business assets.

This is obviously a tool for private subjects that

requires prior acceptance by individual exhibitors

and that is not meant to be in contrast or an

alternative opposite to the remedies provided by the

Industrial Property Code or the current regulations.

Its goal is to offer exhibitors a swift and efficient way

to obtain evidence of illicit activities and to prevent

further exposure of products in breach of industrial

property rights validly enforceable in Italy.

Therefore, the Intellectual Property Service shall

have the following tasks:

1) informing exhibitors about the content of

applicable rules on intellectual property and about

the legal and regulatory tools for the effective

protection of intellectual property rights;

2) allowing the effective and rapid assessment on

intellectual property rights infringements by

exhibitors at other stands of various events, in order

to acquire evidence, the offense also in view of

potential future proceedings. Proof can be collected

through access to the stand where the product in

violation is exposed and the drafting of a report of

assessment along with the acquisition of

photographic evidence;

3) issuing an order to remove or cover the object in

violation, upon verification of the alleged

infringement and after confronting the alleged

infringer. Such order will be issued following the

decision of a special panel provided by the Service,

which will decide after hearing both the right holder

and the exhibitor accused of the violation.

4) reporting to the Guardia di Finanza after receving

written complaints by exhibitors or third-parties,

related to food products, carrying names,

trademarks, distinctive signs, designations of origin

or geographical indications able to mislead the buyer

as to Country of origin or place of provenance of the

product.

DEFINIZIONI DEFINITIONS

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3

A) Servizio Tutela Proprietà Intellettuale: Si intende

l’attività organizzata dalla Manifestazione al fine di

garantire il rispetto e la tutela dei diritti di Proprietà

intellettuale, come di seguito definiti, vantati dagli

espositori.

B) Diritti di Proprietà Intellettuale: Si intendono i

diritti di cui al D. Lgs. N. 30/2005, come modificato

dal D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 131 (Codice della

Proprietà Industriale) e quelli disciplinati dalle

norme comunitarie ed internazionali in materia di

Proprietà Intellettuale, a condizione che siano

registrati o in corso di registrazione e validamente

azionabili in Italia, con espressa esclusione di opere

tutelate dal diritto di autore o fattispecie di

concorrenza sleale. In riferimento a quanto previsto

nell’Art. 10 e con menzione al punto 4 della parte

introduttiva del presente Regolamento, si fa

riferimento alle fattispecie previste dal Reg. UE

1169/2011.

C) Gestore del / Addetti al Servizio: Si intende il

personale incaricato dalla Manifestazione di

svolgere le attività di tutela disciplinate dal presente

Regolamento.

D) Informazione: Si intende l’attività disciplinata

dall’art.4 del Regolamento.

E) Accertamento dell’illecito: Si intende l’attività

disciplinata dagli artt. da 5 a 7 del presente

Regolamento.

F) Ordine di Rimozione o Copertura: Si intende

l’attività disciplinata dagli artt. 8 e 9 del presente

Regolamento.

G) Segnalazione: Si intende l’attività di

segnalazione dell’attività disciplinata dall’art. 10 del

presente Regolamento.

ART. 1 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1.1 Viene organizzato nell’ambito della

Manifestazione HOMI outdoor HOME & DEHORS

EXHIBITION (di seguito “la Manifestazione”) che si

svolge presso gli spazi di Fiera Milano dal 19 al 22

settembre 2020, il Servizio Tutela Proprietà

Intellettuale (di seguito, “il Servizio”), con la

funzione di tutelare gli interessi degli espositori

all’interno della Manifestazione in relazione ai propri

diritti di proprietà intellettuale. Il servizio sarà

A) Intellectual Property Protection Service: the

activity organized by the exhibition to ensure the

respect and protection of intellectual property rights,

as defined below, claimed by the exhibitors.

B) Intellectual Property Rights: Intellectual property

rights are protected under the Legislative Decree no.

30/2005, as amended by Legislative Decree no. 13

August 2010 n. 131 (Industrial Property Code) and

they are also covered by EU and international laws

on intellectual property, provided that they are

registered or the registrations are pending and

validly enforceable in Italy, with expressed exclusion

of works protected under copyright law or cases of

unfair competition. With reference to the provisions

of Art. 10 and to what has been mentioned at point 4

of the introductory section of the current Regulation

the reference is in the EU Reg. 1169/2011

C) Provider of / Employees of the Service: the

personnel designated by the exhibition to carry out

the protection activities covered by the present

Regulation.

D) Information: the activity covered by article 4 of the

present Regulation.

E) Verification of the offense: the activity governed

by articles. 5 to 7 of the present Regulation.

F) Removal or Coverage Order: the activity

governed by articles. 8 and 9 of the present

Regulation.

G) Reporting: the activity covered by article 10 of the present Regulation.

ART. 1 – ORGANIZATION OF SERVICE

1.1 The Intellectual Property Protection Service

(hereinafter “the Service”) is arranged within the

Exhibition HOMI outdoor HOME & DEHORS

EXHIBITION (hereinafter the "Exhibition") which

takes place at Fiera Milano from 19th to 22

nd , with

the function of protecting the interests of exhibitors

at the Exhibition in relation to intellectual property

rights. The Service will be available only on the

20th

and 21st

September 2020.

All exhibitors who have accepted the present

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attivo solo nei giorni 20 e 21 settembre 2020.

Tutti gli espositori, ai quali il presente Regolamento

è stato consegnato unitamente alla

documentazione di iscrizione alla Manifestazione, si

impegnano reciprocamente a rispettare i diritti di

proprietà intellettuale, come sopra definiti.

1.2 Il Servizio può essere interpellato anche in

presenza di ipotesi di concorrenza sleale, ma, in tali

casi, sarà limitato alle sole attività di informazione.

Regulations together with the registration to the

Event, mutually commit to respect intellectual

property rights, as defined above.

1.2 The Service may also be appealed as to unfair

competition, but, in such cases, it will be limited only

to informative activities.

ART. 2 – ATTIVITÀ AFFIDATE AL SERVIZIO

Al Servizio sono demandate le seguenti attività:

a) INFORMAZIONE – il Servizio offre agli espositori

una preliminare informazione specialistica in

materia di proprietà intellettuale e di

concorrenza sleale e delle relative tutele

normative.

b) ACCERTAMENTO DELL’ILLECITO – Il Servizio può

essere attivato al fine di acquisire, in maniera

ufficiale, la prova dell’esistenza, presso gli

stand, della Manifestazione di prodotti in

violazione di diritti di proprietà intellettuale degli

espositori.

c) ORDINE DI RIMOZIONE O COPERTURA– Al Servizio

può essere richiesto di attivare un collegio di

esperti in Proprietà Intellettuale cui demandare

l’accertamento, in via sommaria, della

contraffazione o della usurpazione dei diritti di

proprietà intellettuale della parte istante, e che,

in caso di positivo accertamento, potrà ordinare

la rimozione dagli spazi espositivi del prodotto

in riconosciuta violazione o, in caso di materiale

impossibilità, la sua copertura.

d) SEGNALAZIONE – Il Servizio può essere attivato

al fine di portare a conoscenza della Guardia di

Finanza l’esistenza, presso gli stand, di prodotti

alimentari con nomi, marchi, segni distintivi,

denominazioni di origine o indicazioni di

provenienza atti a indurre in inganno il

compratore sul Paese di origine o sul luogo di

provenienza

ART. 2 – ACTIVITIES ENTRUSTED TO THE SERVICE

The Service is responsible for the following activities:

a) INFORMATION - the Service offers exhibitors a

preliminary specialized information on intellectual

property and unfair competition and related

regulations.

b) VERIFICATION OF THE ILLICIT - The Service can be

activated in order to acquire, in an official way,

evidence of the existence of products that infringe

intellectual property rights of the exhibitors at the

stands of the Exhibition.

c) REMOVAL OR COVERAGE ORDER - The Service may

be required to activate a panel of experts in

Intellectual Property which is entitled of the summary

assessment on the alleged counterfeiting or

usurpation of intellectual property rights. In case of

positive findings, if a violation has occurred, the

panel will be able to order the removal of the product

from being exposed and if this would not be

materially possible, its coverage.

d) REPORTING - The Service may be activated in

order to inform the Guardia di Finanza about the

existence, at the stands, of food products, with

names, trademarks, distinctive signs, designations of

origin or geographical indications which are

misleading for the buyer as to Country of origin or

place of provenance of the product.

ART. 3 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

3.1 Durante la Manifestazione, il Servizio verrà

gestito, su incarico di HOMI outdoor HOME &

DEHORS EXHIBITION da parte da una Società

operante nell’ambito della tutela della proprietà

industriale e intellettuale. (di seguito, il “Gestore del

Servizio”).

Il Gestore del Servizio garantisce la presenza

quotidiana, durante le giornate di esposizione -nei

relativi orari di apertura- di personale esperto in

ART. 3 – SERVICE STAFF

3.1 During the Exhibition, the Service will be

managed, on behalf of HOMI outdoor HOME &

DEHORS EXHIBITION A by a Company operating

in the field of industrial and intellectual property law.

(hereinafter the "the Service Manager”).

The Service Manager ensures the daily presence of

Intellectual Property experienced staff (selected

among available resources from a list of law firms

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tema di Proprietà Intellettuale (scelto, in base alla

disponibilità) - e comunque ad insindacabile

giudizio del Servizio - tra una lista di studi

specializzati del settore). Gli addetti al Servizio

saranno in parte costituiti da personale del Gestore

del Servizio e, se necessario in parte da esperti

esterni, selezionati a seconda delle necessità di

tipologie merceologiche.

3.2. In particolare, per quanto riguarda l’Ordine di

Rimozione o Copertura, si avrà cura di selezionare

personale che non sia in conflitto di interessi con le

parti coinvolte e rispetti i requisiti di cui all’art. 51

c.p.c..

3.3 Il Gestore del Servizio metterà altresì a

disposizione degli espositori un elenco di esperti in

proprietà industriale, scelti tra gli associati ad

INDICAM che avranno confermato la propria

disponibilità, cui il soggetto nei cui confronti

saranno poste in essere le attività oggetto del

Servizio potrà rivolgersi per affidargli la difesa della

propria posizione in occasione delle attività poste in

essere dal personale del Servizio. Gli onorari del

giurista prescelto dall’espositore saranno

corrisposti, in base alle tariffe previste, direttamente

dal soggetto che ne chiederà l’intervento.

specialized in the field – and in any case at the sole

discretion of the Service), during exhibition days

and even before the exhibition during opening hours.

The staff of the Service will work partly as personnel

led by the Service Manager and, if necessary, partly

as external experts, selected according to the needs

of products categories.

3.2. In particular, with regard to the Removal or

Coverage Order, the selected staff cannot be in

conflict of interest with the parties involved and it

must respect the requirements of Article 51 of the

Italian Civil Procedure Code.

3.3 The Service Manager will provide exhibitors with

a list of experts in industrial property, chosen among

INDICAM Associates that will have confirmed their

availability. The person to whom the activities of the

Service will be addressed can refer to INDICAM

Associates if a support is needed during the

activities carried out by the Service staff. The fees of

the lawyer chosen by the exhibitor will be paid

directly by the person who will ask the intervention,

based on provided rates.

ART. 4 – ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE

L’Attività di Informazione consiste nella messa a

disposizione di personale del Servizio cui gli

espositori potranno rivolgersi durante le giornate e

gli orari di apertura della Manifestazione per

richiedere informazioni e documentazione sulla

normativa e gli strumenti giuridici messi a

disposizione dall’ordinamento vigente in materia di

proprietà intellettuale e delle norme vigenti in

materia di concorrenza sleale. Il personale del

Servizio non offrirà consulenza specifica su singole

fattispecie, ma solo attività di informazione di

carattere generale.

Il Servizio di Informazione è gratuito.

ART. 4 – INFORMATION ACTIVITY

The information activity consists in providing

exhibitors with the help of the Service staff who can

be contacted during the days of the exhibition and

opening hours to ask for information and

documentation on legislation and current regulations

regarding intellectual property and the applicable

rules on unfair competition. The service staff will not

offer specific advice on individual cases, but only

activities of general information.

The Information Service is free.

ART. 5 – ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DELL’ILLECITO

5.1 Mediante l’Attività di Accertamento dell’Illecito,

gli espositori possono acquisire la prova della

presenza durante la Manifestazione di prodotti e/o

di altro materiale in violazione dei propri diritti di

proprietà intellettuale.

ART. 5 –VERIFICATION OF THE ILLICIT ACTIVITY

5.Through verification of the illicit activity, exhibitors

can obtain evidence of the presence of products and

/or other materials in violation of their intellectual

property rights during the exhibition.

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5.2 Con lo svolgimento dell’Attività di Accertamento

dell’Illecito il personale del Servizio provvede a

verificare, secondo le modalità qui di seguito

indicate, la presenza di prodotti e/o altro materiale

asseritamente in violazione dei diritti di proprietà

intellettuale del richiedente, in contraddittorio con il

soggetto indicato come responsabile della suddetta

violazione.

5.3 Indipendentemente dall’esito dell’accertamento

l’espositore ritenuto responsabile dell’illecito non

sarà tenuto - a meno che non intenda provvedervi

spontaneamente - a rimuovere i prodotti e/o altro

materiale indicati come in violazione dei diritti

dell’istante.

5.4 La permanenza o l’avvenuta rimozione dei beni

ritenuti in violazione potrà essere oggetto di una

successiva attività di ricognizione posta in essere

dal personale del Servizio su richiesta del titolare di

diritto.

5.5 Il Servizio di accertamento dell’illecito è gratuito.

5.2 Through the activity of verification of the illicit the

Service staff shall verify, as set out here below, the

presence of products and / or other materials

allegedly in violation of the intellectual property

rights of the applicant, confronting the person

accused of the infringement.

5.3 Regardless of the outcome of the verification,

the exhibitor accused of the violation, will not have to

remove the products and / or other materials

allegedly in violation, unless they do not intend to do

so spontaneously.

5.4 The permanence or the successful removal of

alleged infringing goods will be subject to a

subsequent reconnaissance activity performed by

the Service staff following the request of the right

holder.

5.5 The present service is free of charge.

ART. 6 – AVVIO DELL’ ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO

DELL’ILLECITO

6.1 Il Servizio di Accertamento viene attivato su iniziativa dell’espositore interessato il quale, ritenendo leso un proprio diritto dovrà produrre copia dei documenti attestanti l’esistenza e l’azionabilità del diritto di cui lamenta la violazione, così come la propria legittimazione a chiederne tutela, nonché indicare le motivazioni in base a cui ritiene sussistente la violazione denunciata.

6.2 L’istante dovrà compilare un apposito modulo

dando conto delle proprie motivazioni e allegando

l'opportuna documentazione, dando altresì prova

della propria legittimazione ad agire.

6.3 Lo svolgimento del Servizio di Accertamento

dell’Illecito sarà dal Gestore affidato a due soggetti

(scelti tra il proprio personale sulla base della

disponibilità - e comunque ad insindacabile giudizio

del Gestore del Servizio - tra una lista di studi

specializzati del settore) i quali, dopo aver

esaminato l’istanza e le prove addotte, possono, in

caso di accoglimento, accedere allo stand

dell’espositore indicato come responsabile della

violazione al fine di verificare la presenza dei

ART. 6 – STARTING OF THE VERIFICATION OF THE ILLICIT

ACTIVITY

6.1 The Verification of illicit activity is activated

following the exhibitor’s initiative, who claims to have

their rights violated. The exhibitor will have to

produce copies of the documents proving the

existence and enforceability of the alleged violated

right, as well as their legitimacy to ask for protection

and on what grounds their claim holds.

6.2 The applicant shall fill in a form giving account of

their motives and enclosing supporting

documentation, besides providing proof of their

legitimacy for action.

6.3 The Verification of the illicit will be entrusted from

the Service Manager with two subjects (chosen

among the staff based on availability - and in any

case at the sole discretion of the Service Manager -

from a list of law firms specialized in the field). The

selected subjects, after examining the application

and the presented evidence, in the case of

acceptance, can enter the stand of the exhibitor

indicated as responsible for the violation, in order to

verify the presence of the allegedly infringing

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prodotti in asserita violazione. Il procedimento di

Accertamento dell’Illecito, si svolgerà, su richiesta

del soggetto nei cui confronti si procede, alla

presenza di uno degli esperti di cui al precedente

paragrafo 3.3, o di altro esperto di cui vorrà

eventualmente avvalersi il soggetto stesso, a

condizione che la convocazione di tale esperto non

ritardi irragionevolmente il procedimento o che - a

giudizio insindacabile del Servizio - tale

convocazione possa pregiudicare i diritti dell’istante.

6.4 Al momento dell’accesso allo stand da parte del

personale del Servizio l’espositore (nella persona

del responsabile di stand o di altra persona dallo

stesso delegata):

a) dovrà consentire l’accesso del personale del

Servizio e, se presente, della parte Istante al

proprio stand;

b) verrà richiesto di sottoscrivere il verbale di

contestazione;

c) potrà partecipare alla redazione del verbale con

proprie dichiarazioni.

6.5 Delle operazioni di Accertamento verrà redatto

apposito verbale, in cui saranno raccolte le

dichiarazioni delle parti e degli esperti di cui le

stesse si sono eventualmente avvalse e verranno

allegati i rilievi fotografici compiuti e,

eventualmente, anche i campioni di materiale

promozionale relativo. Il verbale verrà redatto in

triplice copia di cui una verrà consegnata alla parte

istante, un’altra alla parte sottoposta ad

accertamento e una terza conservata dal Servizio.

6.6 L’eventuale mancato consenso dell’espositore

allo svolgimento delle operazioni di Accertamento

presso il proprio stand sarà immediatamente

comunicato ai responsabili dell’organizzazione della

Manifestazione per gli eventuali provvedimenti del

caso a discrezione della stessa

products. The process of verification of the illicit will

take place at the request of the person against

whom action is being taken, at the presence of one

of the experts referred to in paragraph 3.3, or any

other experts the subject will want to use provided

that the convocation of the expert does not

unreasonably delay the proceeding or - at the sole

discretion of the service - may jeopardize the rights

of the applicant.

6.4 At the time of the access to the stand by the

Service staff, the exhibitor (in the person of the

stand manager or other person delegated by the

stand manager):

a) shall allow the Service staff to access to the stand

and, if present, also the Claimant;

b) will be asked to sign an official minutes;

c) will be able participate in the drafting of the

minutes with their statements.

6.5 A dedicated minutes will be drafted about the

Verification operations. The report will collect the

parties’ and experts’ (if present) claims and will be

equipped with the photographic evidence and

possibly with some samples of the related

promotional materials.

The minutes will be drafted in 3 copies, one for the

applicant, one for the investigated party and a third

for the Service personnel.

6.6 The lack of consent from the exhibitor to carry

out the Verification operations at their stand will be

immediately communicated to the responsible of the

exhibition’s organization in order to undertake any

appropriate actions at the discretion of the

Exhibition.

ART. 7 – EFFICACIA DELLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO

DELL’ILLECITO

L’intervento del Servizio, come documentato dal

verbale, costituisce piena prova dei fatti ivi descritti,

anche in caso di mancata sottoscrizione del verbale

da parte dell’espositore presso il cui stand

l’Accertamento è stato eseguito.

ART. 7 – EFFICACY OF VERIFICATION OF THE ILLICIT

ACTIVITIES

The intervention of the service, as documented in

the minutes, constitutes full proof of the facts

described herein, also in case of a missed signature

of the report by the exhibitor whose stand has been

verified.

ART. 8 - ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ORDINE DI RIMOZIONE

O COPERTURA

ART. 8 - ACTIVITIES RELATED TO REMOVAL OR

COVERAGE ORDER

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8

8.1 Ai fini della pronuncia dell’Ordine di Rimozione

o Copertura il Servizio, su richiesta di un

espositore, convocherà un organo giudicante

composto da almeno tre esperti in proprietà

intellettuale (scelti, in base alla disponibilità, tra i

nominativi di studi legali specializzati nel settore nel

rispetto di quanto previsto dal precedente articolo

3.1.) cui sarà demandata la valutazione della

sussistenza della lamentata violazione dei diritti di

proprietà intellettuale.

8.2 Ai fini della pronuncia dell’Ordine il Servizio

provvederà a verificare, in via sommaria e urgente,

secondo le modalità di cui al successivo art. 9), la

sussistenza della lamentata violazione, in

contraddittorio tra l’istante e il soggetto indicato

quale responsabile.

8.3 In caso di accoglimento della domanda

dell’istante all’espositore ritenuto responsabile della

violazione sarà ordinato di rimuovere i prodotti ed il

materiale promo-pubblicitario in accertata

contraffazione, consegnandone contestualmente,

ove materialmente possibile ed a discrezione della

Manifestazione, un esemplare che sarà custodito

negli uffici della stessa. Qualora la natura del

prodotto in accertata contraffazione fosse tale da

non consentirne la rimozione, il Servizio potrà

ordinare la copertura del prodotto stesso, o di una

sua parte, secondo le modalità più opportune.

8.4 L’inosservanza dell’ordine pronunciato

dall’organo giudicante sarà immediatamente

comunicata ai responsabili dell’organizzazione della

Manifestazione per gli eventuali provvedimenti del

caso a discrezione della stessa.

8.1 For the purpose of ruling an Order of Removal or

Coverage, the Service, upon request of an exhibitor,

will summon a Panel composed of at least three

experts in intellectual property (chosen, based on

availability, among the individuals included in the list

of law firms specialised in the field in accordance

with the provisions of article 3.1.) which will be

entrusted with the evaluation of the alleged

infringement of intellectual property rights.

8.2 For the purposes of the ruling of the Order, the

service will carry out a preliminary and urgent

evaluation of the alleged infringement (in

accordance with the provisions of the article 9) in the

presence of both the Claimant and the exhibitor

accused of infringement.

8.3 If the application of the claimant is accepted, the

exhibitor responsible for the infringement will be

ordered to remove the products and

promotional material and to deliver simultaneously,

if materially possible and at the discretion of the

Exhibition, a sample of the infringing goods to the

Panel, that will be guarded in the Exhibition offices.

Should the nature of the infringing product be such

as not to allow the removal, the Service may order

the product coverage of the same or of a part

thereof, according to the most appropriate mode.

8.4 Failure to comply to the obligation of removal will

result in immediate communication of the exhibitor

name and the related Infringing Good to the

responsible of the organization for any appropriate

actions at the discretion of the Organizer.

ART. 9 – AVVIO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ORDINE

DI RIMOZIONE

9.1 Le attività connesse all’Ordine di Rimozione vengono attivate su istanza di un espositore interessato il quale, ritenendo leso un proprio diritto dovrà produrre copia dei documenti attestanti l’esistenza del diritto di cui lamenta la violazione, così come la propria legittimazione a chiederne tutela, nonché indicare le motivazioni in base a cui ritiene sussistente la violazione denunciata.

9.2 L’istante dovrà compilare un apposito modulo

dando conto delle proprie motivazioni e allegando

l'opportuna documentazione, dando altresì prova

della propria legittimazione ad agire per conto

ART. 9 – START OF THE ACTIVITIES RELATED TO THE

ORDER OR REMOVAL

9.1 The activities related to the Order of Removal

are activated at the request of an exhibitor who,

considering violated its own right shall produce copy

of the documents certifying the existence of the

claimed right, prove his/her entitlement to take

action and finally specify the elements on which

he/she grounds the claims of the alleged

infringement.

9.2 The claimant is required to fill in a form,

indicating the grounds of his/her claims and enclose

therewith the relevant documentation, giving proof of

his/her entitlement to take the action on behalf of the

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dell’istante. Per l’attivazione delle attività connesse

all’Ordine di Rimozione all’espositore sarà richiesto

di pagare la somma di € 500,00 (Euro

cinquecento,00) e il Gestore del Servizio, al

momento del deposito del modulo di richiesta,

provvederà a raccogliere i dati fiscali necessari alla

successiva fatturazione.

9.3 L’organo giudicante, costituito ai sensi dell’art.

8.1), dopo aver esaminato l’istanza ed aver valutato

le relative prove, può decidere di accoglierla e

procedere con la convocazione dell’espositore

indicato come responsabile della violazione,

invitandolo a partecipare alla relativa udienza. Tale

udienza dovrà obbligatoriamente tenersi almeno 12

ore dopo la comunicazione all’espositore indicato

come responsabile dell’invito a partecipare

all’udienza stessa, così da consentirgli di

raccogliere il materiale da produrre in udienza a

propria difesa ed eventualmente contestare la

sussistenza e/o la validità dei diritti vantati

dall’istante. Con l’occasione di tale convocazione

l’organo giudicante potrà raccogliere le prove della

violazione contestata procedendo a un rilievo

fotografico presso lo stand secondo le modalità del

Servizio di Accertamento dell’Illecito.

9.4 In occasione dell’udienza le parti sono invitate a

presentare le rispettive posizioni in contraddittorio

tra loro al fine di consentire all’organo giudicante al

Collegio di valutare sommariamente la sussistenza

dei diritti vantati e della violazione contestata. Alla

parte nei cui confronti si procede è data facoltà di

valersi dell’assistenza di uno degli esperti di cui al

precedente paragrafo 3.3, o di altro esperto di cui

vorrà eventualmente avvalersi la parte stessa.

L’organo giudicante pronuncerà la propria decisione

dopo avere obbligatoriamente tentato la

conciliazione delle parti e la risoluzione amichevole

della controversia tra le stesse parti insorta.

9.5 Qualora l’Organo Giudicante necessitasse di

visionare i prodotti oggetto della vertenza potrà

recarsi presso gli stand degli espositori coinvolti

(nella persona del responsabile di stand o di altra

persona dallo stesso delegata).

9.6 Dell’udienza verrà redatto apposito verbale, in

cui saranno raccolte le dichiarazioni e la

documentazione delle parti e degli esperti che le

abbiano eventualmente assistite ed al quale

saranno allegati i rilievi fotografici effettuati ed il

materiale probatorio eventualmente raccolto anche

claimant. For the activation of the activities related to

the Order of Removal exhibitor will be required to

pay the sum of € 500, 00 (Euro cinquecento, 00) and

the Service Manager, at the time of filing of the

application form, will collect the tax information

necessary to the billing.

9.3 The Panel, established pursuant to art. 8.1),

after examining the application and having assessed

the relevant evidence, may decide to accept the

application and proceed with the summon of the

exhibitor indicated as responsible for the violation,

inviting him to attend the relevant hearing. Such an

hearing must take place at least 12 hours after the

notification of the hearing summoning, in order to

enable the alleged infringer to collect the necessary

documentation and prepare his/her own defence. In

this occasion the Panel shall be entitled to collect

the evidence of the challenged infringement by

carrying out photographical evidence in the alleged

infringer’s booth, according to the rules above

indicated in the Verification of the Offense activities..

9.4 At the hearing, the parties shall present their

own defence in order to enable the Panel to

preliminarily evaluate the existence of the claimant’s

rights as well as the existence of the challenged

infringement. The alleged infringer shall be entitled

to appoint a counsel as indicated above under

section 3.3 or any counsel the alleged infringer shall

decide to appoint. The Panel shall issue its decision

after mandatorily trying to mediate between the

parties and promoting an amicable settlement of the

dispute between the parties themselves.

9.5 If the Panel needs to view the products object of

the dispute, it will be able to visit the stands of the

exhibitors involved (in the person of the stand

manager or other person delegated by the stand

manager).

9.6 A person appointed by the Panel shall draw up

the minutes of the hearing. The minutes shall collect

the declarations and the documentation supplied by

the parties and their appointed counsels.

Photographic evidence and potential probatory

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in occasione dell’accesso presso lo stand. Il verbale

verrà redatto in triplice copia di cui una verrà

consegnata alla parte istante, un’altra alla parte

sottoposta a descrizione e una terza conservata dal

Servizio.

9.7 L’organo giudicante comunicherà alle parti la

propria decisione motivata entro 4 ore dall’istanza,

ordinerà la rimozione dei prodotti in accertata

contraffazione così come del relativo materiale

promo-pubblicitario, ordinando altresì, ove

materialmente possibile e a discrezione della

Manifestazione, all’espositore di consegnare un

esemplare che sarà custodito negli uffici

dell’organizzatore della stessa. Qualora la natura

del prodotto in accertata contraffazione fosse tale

da non consentirne la rimozione, il Servizio potrà

ordinare la copertura del prodotto stesso o di una

sua parte, secondo le modalità più opportune.

9.8 In difetto di immediata osservanza da parte

dell’espositore ai suddetti ordini, l’organo giudicante

ne darà immediatamente comunicazione ai

responsabili dell’organizzatore della Manifestazione

per gli eventuali provvedimenti del caso a

discrezione della stessa, ai sensi degli articoli 6.6. e

8.4 del presente Regolamento.

ART. 10 – SEGNALAZIONE

In seguito alla ricezione di reclami scritti di

espositori relativamente a prodotti alimentari che

siano esposti in fiera con nomi, marchi, segni

distintivi, denominazioni di origine o indicazioni

geografiche, atti a indurre in inganno il compratore

sul Paese di origine o il luogo di provenienza, il

personale del Servizio, valutata sommariamente la

fondatezza dei reclami ricevuti, segnalerà tali

situazioni alla Guardia di Finanza.

material collected during the access to the stand

shall be enclosed. The minutes shall be drafted in

three copies, one for the claimant, another copy for

the person subject to the description, and a third

copy to be kept by the Service.

9.7 The Panel shall communicate its decision to the

parties within 4 hours from the hearing and order the

removal of the infringing products as well as the

promotional material. Where materially possible and

at the discretion of the Exhibition, the Panel shall

also order the delivery of a sample of the infringing

goods, that will be guarded in the offices of the

organizer. In case removal would not be possible

due to the nature of the infringing product, the

Service will be able to order the coverage of the

infringing product or of a part thereof, according to

the most appropriate modality.

9.8 In any case of non-compliance with the above

mentioned orders, the Panel will give immediate

notice to the organizer for any appropriate measures

at the discretion of the Exhibition, under the articles

6.6 and 8.4 of the present Regulation.

ART. 10 – REPORTING

Following the receiving of written complaints by

exhibitors as to exposed food products carrying

names, trademarks, distinctive signs, designations of

origin or geographical indications able to mislead the

buyer with regard to the Country of origin or place of

provenance, the staff of the Service, after summarily

evaluating the validity of the complaints, will report

such situations to the Guardia di Finanza.

ART. 11 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

11.1. Le informazioni acquisite dal personale del

Servizio a causa o in occasione dello svolgimento

delle mansioni loro affidate sono da considerarsi

confidenziali e riservate e tutte le parti che hanno

preso parte alle attività medesime, si impegnano a

trattarle come tali.

11.2 Il Gestore e il personale del Servizio che

hanno posto in essere le attività previste dal

ART. 11 – CONFIDENTIALITY

11.1. The information collected by the Service

personnel during the performance of their tasks or

because of their tasks, shall be considered as

confidential and private and all parties that took part

in the same activities are committed to treat such

information accordingly.

11.2 The Service Manager and personnel in charge

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presente Regolamento sono ugualmente vincolati

all’obbligo di riservatezza ed a non utilizzare le

informazioni raccolte per usi diversi

dall’espletamento del Servizio.

of the activities provided in this Regulation are

equally bound to the obligation of confidentiality and

they are not entitled to use the collected information

for different purposes.

ART.12 – RESPONSABILITÀ PER LE ATTIVITÀ DEL

SERVIZIO

12.1 Resta ovviamente inteso che la facoltà di adire

il Servizio ai fini di ottenere tutela per i propri diritti

di proprietà intellettuale non dovrà in nessun modo

costituire una limitazione al diritto degli espositori di

adire l’Autorità Giudiziaria ordinaria in base alle

vigenti disposizioni di legge.

12.2 La richiesta di intervento del Servizio avviene

su istanza dell’espositore il quale dunque si assume

ogni e qualsiasi responsabilità per la fondatezza e

la veridicità delle affermazioni poste a base della

propria richiesta di intervento, così per le

conseguenze negative che dovessero derivarne a

seguito di errori e/o omissioni in cui lo stesso sia

eventualmente incorso, esonerando il Servizio da

ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse

eventualmente derivare dall’utilizzo di informazioni

incorrette e/o incomplete.

12.3 Gli espositori riconoscono che l’intervento del

personale del Servizio in base al presente

Regolamento può turbare l’atmosfera della

Manifestazione e si impegnano a richiederlo con

moderazione e non al solo fine di danneggiare i

concorrenti. L’istante si assume ogni responsabilità

- anche di tipo risarcitorio - nei confronti

dell’espositore che dovesse subire un intervento da

parte del personale del Servizio, ove i diritti azionati

dovessero successivamente dimostrarsi inesistenti

o nulli.

12.4 In nessun caso il Servizio o l’organizzatore

della Manifestazione potranno essere ritenuti

responsabili di eventuali danni arrecati dallo

svolgimento delle attività del Servizio inclusi i

Servizi di Accertamento dell’Illecito e di Ordine di

Rimozione. Qualsiasi contestazione sul fondamento

del diritto invocato e sulle argomentazioni addotte

dovrà essere pertanto fatta valere unicamente nei

confronti della parte che avrà chiesto l’intervento

del Servizio.

ART.12 – LIABILITY FOR THE ACTIVITIES OF THE SERVICE

12.1 The possibility to activate the Service in order

to obtain intellectual property protection shall

obviously not constitute in any way a restriction of

the exhibitors’ right to appeal to the ordinary judicial

authorities in accordance with applicable laws.

12.2 The activation for the intervention of the

Service shall take place upon request. The claimant

is therefore responsible for the validity and

truthfulness of their statements, based on which the

request is submitted, and also for the negative

consequences that may ensue as a result of errors

and/or omissions of the claimant, exonerating the

Service from any and all liability that may eventually

originate from the use of incorrect and /or

incomplete information.

12.3 Exhibitors recognize that the intervention of the

Service personnel, according to the present

Regulation, may disturb the course of the event,

therefore they commit to submit their request with

moderation and not with the exclusive purpose of

damaging competitors. The claimant shall take full

responsibility (including compensation for damages)

towards the exhibitor affected by the intervention, in

case the claims will be then proved to be non-

existent or void.

12.4 Under no circumstances, the Service shall be

considered responsible for any possible damages

occurred during the performance of the activities of

the Service, included the Verification and Removal

Order activities. Any dispute about the validity of the

claimed right and the arguments advanced must

therefore be relied upon the Party which has

requested the intervention of the Service.

ART. 13 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE –

CLAUSOLA ARBITRALE

ART. 13 – DISPUTE RESOLUTION – ARBITRATION

CLAUSE

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13.1 Con riferimento ad ogni controversia connessa

a o derivante da le modalità di effettuazione delle

attività svolte dal Servizio, non dipendenti quindi dal

fondamento delle argomentazioni della parte

istante, ma solo ed esclusivamente connesse alle

modalità di intervento del personale del Servizio, le

parti si adopereranno per risolverle in via

amichevole. A tal fine, le parti si impegnano ad

adire la procedura di mediazione-conciliazione

gestita dalla Camera Arbitrale di Milano, in

conformità al vigente regolamento. In ogni caso,

sino al termine del tentativo di composizione

amichevole di cui sopra, le parti non potranno

avviare il procedimento arbitrale di cui al successivo

comma 2.

13.2 Nel caso in cui il tentativo di conciliazione

fallisca la controversia sarà risolta mediante

arbitrato secondo il Regolamento della Camera

Arbitrale di Milano, da un Arbitro Unico nominato

secondo la procedura prevista dal regolamento

medesimo.

L’arbitrato avrà sede in Milano e la procedura si

svolgerà in lingua italiana.

ART. 14 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente Regolamento è redatto in lingua italiana

ed inglese. In caso di controversia sulla sua

interpretazione prevarrà la versione italiana.

13.1 In case of disputes connected with the

execution and the performance of the activities of

the Service and therefore not related to the grounds

of the Claimant’s requests, the Parties will committ

to resolve the conflict through an amicable

settlement. For this purpose, the Parties committ to

appeal to the mediation procedure managed by the

Chamber of Arbitration of Milan (Camera Arbitrale

Nazionale ed Internazionale di Milano), in

compliance with the present Regulation. In any

case, until the end of the attempt of amicable

settlement, the Parties will not be able to start the

arbitration proceeding mentioned in the next

paragraph.

13.2 In case the amicable settlement fails, the

dispute shall be solved through the arbitration

proceeding, according to the Regulation of the

Chamber of Arbitration of Milan, by a Sole Arbitrator

jointly appointed under the procedure provided by

the above-mentioned regulation.

The arbitration shall take place in Milan and the

procedure will be held in Italian.

SECTION 14 - INTERPRETATION OF THE

REGULATION

The present Regulation is drafted in Italian and

English. In case of dispute regarding its

interpretation, the Italian version shall prevail.