102
PEC, Documento Digitale, Firma Digitale. E ora? Dopo la circolare Ministeriale 2/2010/DDI (relativa alla PEC), l’Ente Pubblico cosa deve fare? dott. Gianni Penzo Doria Direttore dell’Archivio Generale di Ateneo dell’Università di Padova Esperto e consulente di numerosi Atenei ed Enti Pubblici sulle tematiche dei sistemi informativi documentali nella P.A. Con la Circolare 2/2010/DDI del 19 aprile 2010 il Ministro per la Pubblica Amministrazione e Innovazione ha fornito le indicazioni volte ad agevolare le Amministrazioni Pubbliche nella interazione con i soggetti dotati di Posta Elettronica Certificata. Ora non si tratta più della sola comunicazione tra Enti, da oggi in poi si dovrà comunicare in forma elettronica anche con i cittadini, i professionisti e le imprese. Tra le innumerevoli normative, decreti e revisioni che si sono succedute negli anni, il funzionario pubblico si trova nuovamente a confrontarsi con la Pubblica Amministrazione Digitale. Ad oggi quali sono le giuste prassi operative? Inviare documenti con la Posta Elettronica Certificata, da valore legale anche al suo contenuto? A queste e molte altre domande risponderà il: Programma dell’evento gratuito mercoledì 16 giugno 2010 dalle ore 10.00 alle 13.30 presso “La Posteria” - Sede Assinform Via Giuseppe Sacchi, 5-7 * MILANO (Mezzi di trasporto consigliati MM1 Cairoli - MM2 Lanza) Saga S.p.A. Invito sul tema: 10.00 Registrazione partecipanti 10.15 Benvenuto Dr. Federico Barilli, Direttore di Assinform Fabrizio Cavallini, Direzione Vendite Italia Centro Nord di Saga S.p.A. 10.30 La PEC, il Documento Digitale e la Firma Digitale Intervento del dott. Gianni Penzo Doria 12.15 Indice Generale dei Domicili Elettronici La gestione degli elenchi di indirizzi PEC verso cittadini, imprese e professionisti. Intervento di Nereo Gardoni, Product Manager 12.45 Gestione Elettronica Documentale La conservazione sostitutiva e i procedimenti di gestione Intervento di Fabio Tavezzi, Responsabile Produzione e Sistemi Informativi di I.S.S Imaging System Service 13.15 Domande & Risposte 13.30 Piccolo Buffet ATTENZIONE! Alla c.a.Responsabile Affari Generali - Protocollo e.p.c. Segretario Comunale conferma partecipazione SOLO ISCRIZIONE ON LINE www.saga.it/eventipec Verrà rilasciato un attestato di partecipazione Si prega di confermare la partecipazione iscriv endosi on line all’ indirizz o w w w .saga.it/e v en tipec entro il 10 giugno 2010.

PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Seminario a cura del Prof. Gianni Penzo Doria

Citation preview

Page 1: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

PEC, Documento Digitale, Firma Digitale. E ora?Dopo la circolare Ministeriale 2/2010/DDI (relativa alla PEC), l’Ente Pubblico

cosa deve fare?

dott. Gianni Penzo DoriaDirettore dell’Archivio Generale di Ateneo dell’Università di Padova

Esperto e consulente di numerosi Atenei ed Enti Pubblici sulle tematiche dei sistemi informativi documentali nella P.A.

Con la Circolare 2/2010/DDI del 19 aprile 2010 il Ministro per la Pubblica Amministrazione e

Innovazione ha fornito le indicazioni volte ad agevolare le Amministrazioni Pubbliche nella

interazione con i soggetti dotati di Posta Elettronica Certificata. Ora non si tratta più della sola

comunicazione tra Enti, da oggi in poi si dovrà comunicare in forma elettronica anche con i

cittadini, i professionisti e le imprese. Tra le innumerevoli normative, decreti e revisioni che si sono

succedute negli anni, il funzionario pubblico si trova nuovamente a confrontarsi con la Pubblica

Amministrazione Digitale. Ad oggi quali sono le giuste prassi operative? Inviare documenti con

la Posta Elettronica Certificata, da valore legale anche al suo contenuto? A queste e molte altre

domande risponderà il:

Programma dell’evento gratuito

mercoledì 16 giugno 2010dalle ore 10.00 alle 13.30 presso “La Posteria” - Sede Assinform

Via Giuseppe Sacchi, 5-7 * MILANO(Mezzi di trasporto consigliati MM1 Cairoli - MM2 Lanza)

Saga S.p.A.Invito sul tema:

10.00 Registrazione partecipanti

10.15 Benvenuto

Dr. Federico Barilli, Direttore di Assinform

Fabrizio Cavallini, Direzione Vendite Italia Centro Nord di Saga S.p.A.

10.30 La PEC, il Documento Digitale e la Firma Digitale

Intervento del dott. Gianni Penzo Doria

12.15 Indice Generale dei Domicili ElettroniciLa gestione degli elenchi di indirizzi PEC verso cittadini, imprese e professionisti.

Intervento di Nereo Gardoni, Product Manager

12.45 Gestione Elettronica DocumentaleLa conservazione sostitutiva e i procedimenti di gestione

Intervento di Fabio Tavezzi, Responsabile Produzione e Sistemi Informativi di I.S.S Imaging System Service

13.15 Domande & Risposte

13.30 Piccolo Buffet

ATTENZIONE!

Alla c.a.Responsabile Affari Generali - Protocolloe.p.c. Segretario Comunale

conferma partecipazione

SOLO ISCRIZIONE ON LINE

www.saga.it/eventipec Verrà rilasciato un attestato di partecipazione

Si prega di confermare la partecipazione iscrivendosi on line all’indirizzo www.saga.it/eventipec entro il 10 giugno 2010.

Page 2: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

Quotidiano d'informazione giuridica - n.2802 del 16.03.2010 - Direttore Alessandro Buralli - Note legali - Pubblicità - Aiuto

La firma elettronica del quinto tipo

Articolo di Gianni Penzo Doria 16.03.2010

Commenta | Stampa | Segnala | Condividi

| firma elettronica | Gianni Penzo Doria |

La firma elettronica del quinto tipo

di Gianni Penzo Doria

Sommario: 1. Breve storia delle firme elettroniche in Italia (1997-2010) - 2. Un ulteriore tipo di firma elettronica.

1. Breve storia delle firme elettroniche in Italia (1997-2010)

Con il DPR 10 novembre 1997, n. 513 è stata introdotta in Italia la firma digitale. Si trattava di unanormativa rivoluzionaria, applicativa della legge c.d. Bassanini 1 (legge 59/1997), alla quale vannoriconosciuti due primati: da un lato di aver introdotto il primo (e unico) parallelo in ambiente digitaleequivalente alla firma autografa di tipo tradizionale e dall’altro di aver garantito univocità e chiarezza allo strumento applicativo.

Con la Direttiva europea 1999/93/CE la “firma elettronica” venne sdoppiata. Furono infatti introdotte, nel solito franglese (ossia la lingua usata dal legislatore europeo per coniugare l’esperienza giuridica francese con inglese, nei rispettivi ambiti di civil law e di common law) la firma elettronica e la firma elettronica avanzata.

La Direttiva europea venne recepita in Italia con numerose incongruenze, nel D.Lgs. 23 gennaio2002, n. 10, che mantenne i due tipi di firma elettronica. Tuttavia, l’anno seguente, con l’emanazione del DPR 7 aprile 2003, n. 137 vennero introdotte due ulteriori tipologie di firme. La conseguenza fuche, nonostante i richiami alla semplificazione, le firme risultavano quattro: firma elettronica, firmaelettronica avanzata, firma elettronica qualificata e firma digitale.

Con l’approvazione del Codice dell’amministrazione digitale avvenuta con il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, escludendo dal novero la firma elettronica avanzata, le firme furono ridotte a tre: firma elettronica,firma elettronica qualificata e firma digitale. In questo modo, però, il legislatore non si accorse cheera stata tolta una delle due firme previste dalla Direttiva europea del 1999, tra l’altro quella che maggiormente coniugava economicità e affidabilità.

Con la bozza del nuovo CAD approvata dal Consiglio dei Ministri il 19 febbraio 2010, è statareintrodotta la firma elettronica avanzata, con la motivazione che bisogna ottemperare a quantoprevisto dalla normativa europea in materia, dimenticando con nonchalance di dichiarare che l’inottemperanza, durata cinque anni, era stata causata proprio dallo stesso legislatore.

In conclusione, quando verrà approvato in via definitiva il nuovo CAD ritorneremo, in una sorta dievoluzione involutiva, ai quattro tipi di firma del 2003: firma elettronica, firma elettronica avanzata,firma elettronica qualificata e firma digitale.

Page 1 of 4La firma elettronica del quinto tipo

16/03/2010http://www.altalex.com/index.php?idnot=49609

Page 3: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

2. Un ulteriore tipo di firma elettronica

La breve storia dell’introduzione delle firme elettroniche in Italia è dunque costellata di incertezzegiuridiche circa la loro definizione e la loro valenza giuridico-legale (indicativa, dichiarativa, narrativa, probatoria, diplomatistica, etc.) rispetto alla firma autografa “tradizionale”, incertezze che hanno provocato false partenze e disorientamento non solo tra i cittadini, ma anche tra gli stessioperatori del settore.

In realtà, esiste – nelle pieghe della normativa secondaria – una firma elettronica del quinto tipo.

Prima, però, occorre precisare che, come abbiamo fin qui rilevato, l’introduzione delle tipologie di firma in ambiente "informatico" è stata approvata nell’ordinamento italiano da norme di rango non inferiore al DPR (fu così nel 1997, poi un D.Lgs. nel 2002, ancora un DPR nel 2003 e,successivamente ancora con D.Lgs. nel 2005 e nel 2006).

Va qui invece richiamato il DPCM 6 maggio 2009, che all’art. 4, comma 4, ha introdotto il seguente novellato: «L’invio tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell’art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005».

Che significa, innanzitutto, “costituisce sottoscrizione elettronica"? Siamo di fronte all’azione di firma o a un nuovo tipo di firma? È l’invio o il messaggio che risulta essere sottoscritto, messaggioche in questo caso assurgerebbe, nel nostro ordinamento, a documento informatico a tutti gli effetti?Non è questione di lana caprina, considerando che in campo internazionale si sta ancora discutendo sucosa debba intendersi, ai fini della rilevanza giuridico-probatoria del documento, per "messaggio di posta elettronica" e su quali siano le componenti rilevanti ai fini dell’ostensibilità con forza di prova.

Ad una lettura attenta, siamo di fronte a entrambe le cose, anche se il lessico utilizzato è ondivago trai termini firma e sottoscrizione, termini in nulla equivalenti nel rapporto tra azione e strumento.

Il rinvio all’art. 21, comma 1, del CAD stride ontologicamente con la natura della PEC: il testoattualmente in vigore infatti recita: «Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sulpiano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettivedi qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità». Testo attualmente vigente, dicevamo. Già, perché la bozza approvata dal Consiglio dei Ministri il 19 febbraio 2010 ha modificato ancora una volta queltesto, introducendo la firma elettronica avanzata e un ulteriore comma 1bis sul documentoinformatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale.

Perché stride? La PEC, che a questo punto viene a configurarsi come equiparabile a una firmaelettronica (DPCM 6 maggio 2009) o a una firma elettronica avanzata (nuovo CAD del 2010), viene

DPR 513/1997

· Firma digitale

Dir. 1999/93/CE

· Firma elettronica

· Firma elettronica avanzata

D.Lgs. 10/2002

· Firma elettronica

· Firma elettronica avanzataDPR 137/2003

· Firma elettronica

· Firma elettronica avanzata

· Firma elettronica qualificata

· Firma digitale

D.Lgs. 82/2005

· Firma elettronica

· Firma elettronica qualificata

· Firma digitale

Bozza PCM 2010

· Firma elettronica

· Firma elettronica avanzata

· Firma elettronica qualificata

· Firma digitale

Page 2 of 4La firma elettronica del quinto tipo

16/03/2010http://www.altalex.com/index.php?idnot=49609

Page 4: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

snaturata. La sua funzione è di trasmettere i documenti in modo sicuro e affidabile.

La PEC, dunque, trasmette - non sottoscrive - i documenti.

La forza della PEC, infatti, è di garantire un parallelo digitale alla tradizionale raccomandata a/r. Latrasmissione non va, dunque, in alcun modo confusa con la sottoscrizione in ambiente digitale, ancheperché la PEC potrebbe veicolare un documento informatico sottoscritto con firma digitale senzaalcun messaggio di accompagnamento.

Ma su questa vicenda esiste un anello che non tiene. Finora le norme sono orientate alla trasmissione,all’invio, alla sottoscrizione, cioè ad azioni rilevanti giuridicamente nella fase attiva dell’azione amministrativa. Ma chi si occuperà della conservazione dei messaggi di PEC, visto che non incombealcun obbligo formale in capo ai gestori? In quale formato idoneo si provvederà alla conservazione(non memorizzazione) affidabile, integra e autentica? Trattandosi, a questo punto, di documentiamministrativi, giova richiamare almeno le responsabilità previste dall’art. 490 del codice penale e quelle contenute nel D.Lgs. 42/2004 in ordine alla tenuta degli archivi delle amministrazionipubbliche.

In conclusione, con l’entrata in vigore del nuovo CAD (terza versione ufficiale dal 2005: una mediadi una ogni due anni), il nostro ordinamento tornerà a utilizzare formalmente quattro tipologie difirma – contrariamente all’Europa che ne prevede due – alle quali si affiancherà la PEC come quinta. È un primato del quale andare fieri?

Forse più che di "burocrazia documentale informatica", si farebbe bene a introdurre il concetto di"masochismo normativo involutivo digitale", perché perseverare su questa strada avrà conseguenzenegative sull’attecchimento del digitale sul sistema Italia, per non parlare dei problemi inerenti allaconservazione a lungo termine, questione fondamentale mai seriamente affrontata finora dallegislatore e che invece va rigorosamente progettata prima della produzione di qualsiasi tipo didocumento, soprattutto in ambiente digitale.

Commenta | Stampa | Segnala | Condividi | (Torna su)

Contatti | Staff e Comitato scientifico | Pubblicità | Servizi Free | Note legali | Aiuto Altalex Copyright © 2000-2009 - Tutti i diritti riservati

Cicrespi s.p.a.Gestione Elettronica dei Documenti Fatturazione Elettronica www.cicrespi.com/

Crown Records ManagementGestione, deposito & distruzione di documenti. Analisi gratuita! www.crownrms.com

Archiviazione OtticaSistemi OCR ICR OMR Per una archiviazione sicura www.datasis.it/sito-datasis/prodott

LegalmailPEC, Conservazione Documenti Libro Unico,Fatture,Regis.IVA ect. www.ardesia.it

Page 3 of 4La firma elettronica del quinto tipo

16/03/2010http://www.altalex.com/index.php?idnot=49609

Page 5: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

PI 01676450479

Page 4 of 4La firma elettronica del quinto tipo

16/03/2010http://www.altalex.com/index.php?idnot=49609

Page 6: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

01/06/2010 di Andrea Lisi e Gianni Penzo Doria*

Un esempio di ininteroperabilità: nell’èra della PEC bisogna semplificare l’iscrizione all’Indice PA

Con l’art. 11 del DPCM 31 ottobre 2000 e con lo scopo di facilitare la

trasmissione di documenti informatici, era stato istituito l’Indice delle

amministrazioni pubbliche e delle aree organizzative omogenee (IPA).

Iscriversi all'IPA è semplice... basta mandare un fax...Un articolo di

Andrea Lisi e Gianni Penzo Doria.

Con l’art. 11 del DPCM 31 ottobre 2000 e con lo scopo di facilitare la trasmissione di documenti informatici, era stato istituito l’Indice delle amministrazioni pubbliche e delle aree organizzative omogenee, comunemente chiamato “IPA”[1]. Invero, l’acronimo utilizzato nel documento tecnico del CNIPA avrebbe dovuto essere, coerentemente e anche per rispetto alla lingua italiana, IAP (o, più completo, IAPAOO)[2]. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali, l’art. 17, comma 29, del DL 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, ha recentemente modificato il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale – CAD, introducendo l’art. 51bis, che ha cambiato la denominazione ufficiale dell’IPA in Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni [3].

Tuttavia, il documento tecnico che illustreremo a breve sembra ignorare questa modifica.

La procedura di iscrizione

Le amministrazioni che intendano trasmettere documenti informatici da protocollare devono necessariamente iscriversi all’IPA e ciò avviene attraverso due fasi: l’accreditamento e la pubblicazione.

Sul sito www.indicepa.gov.it, con copyright 2002-2003, è possibile accedere a un documento tecnico di ben 84 pagine denominato Guida ai servizi di Indice delle amministrazioni pubbliche e delle aree organizzative omogenee, aggiornato al 5 febbraio 2010, in cui è descritto al § 4.3.1. l’iter da seguire, che qui riportiamo:

2tweets

retweet

1. la PA richiede al Gestore dell’IPA l’accreditamento presso l’Indice, inviando via fax l’apposito modulo disponibile sul sito web http://www.indicepa.gov.it;

2. il Gestore dell’IPA, di concerto con l’amministrazione in questione e con il Responsabile dell’IPA, verifica che la PA possieda i requisiti necessari all’accreditamento, definisce un codice identificativo per la stessa ed acquisisce quindi i dati previsti per l’accreditamento;

3. il Gestore dell’IPA provvede a creare nell’IPA la struttura dati necessaria a contenere i dati della PA (crea il ramo o=AMM,c=it);

4. il Gestore dell’IPA comunica via e-mail al Referente della Amministrazione l’avvenuto accreditamento fornendo il codice assegnato all’amministrazione da utilizzare nella segnatura di protocollo, e le credenziali per l’accesso all’area riservata del sito web IPA.

Integrando la procedura con le istruzioni descritte nel sito web, appare subito evidente la sua macchinosità. Infatti, da un lato vengono utilizzati canali di comunicazione eterogenei (si chiede l’accreditamento via fax e si riceve la risposta via e-mail), dall’altro pare non conforme a quanto stabilito dal capo V del CAD (artt. 50 e ss.) sui "Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete" e soprattutto con lo spirito della norma stessa, che si basa sull’interoperabilità per agevolare lo scambio di documenti informatici[4].

Sul sito web è, infatti, disponibile un “modulo elettronico” per l’accreditamento, che in realtà non è altro che un file zippato contenente un file testuale (Richiesta accreditamento.doc, con lo spazio), che per come è stato strutturato

Page 1 of 4Un esempio di ininteroperabilità: nell’èra della PEC bisogna semplificare l’iscrizione ...

17/06/2010http://saperi.forumpa.it/story/48564/un-esempio-di-ininteroperabilita-nell-era-della-pe...

Page 7: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

prevede necessariamente una stampa cartacea e una compilazione manuale per i “quadratini” previsti per l’inserimento delle informazioni!

È disponibile anche un altro file zippato (RichiestaCambioReferente.zip) che in realtà contiene il file Richiesta di accreditamento all.doc (con tre spazi), con le stesse caratteristiche di ininteroperabilità di quello precedente.

La procedura descritta nel documento tecnico, aggiornato come dicevamo al 5 febbraio 2010, (ma che contiene ancora la vecchia denominazione del DPCM 31 ottobre 2000 e non quella nuova stabilità nel 2009 con l’art. 51bis del CAD), non tiene conto della possibilità di richiedere l’accreditamento via posta elettronica certificata (PEC), né di utilizzare un “vero” modulo elettronico contenente i campi compilabili direttamente via web o, in alternativa, un modulo “pdf intelligente” da trasmettere via PEC o semplice e-mail, con i campi compilabili direttamente senza ricorrere alla stampa cartacea.

A nulla vale l’eventuale giustificazione che il comma 3 dell’art. 11 del DPCM 31 ottobre 2000 preveda espressamente l’utilizzo del protocollo LDAP, visto che si tratta di una norma che esplicita tecnologie di almeno dieci anni fa!

Così come strutturata, dunque, si tratta di una procedura inefficiente sotto molti profili, non ultimo quello inerente al fatto che la durata complessiva per l’accreditamento è mediata da un presidio e non è automatica come ci aspetteremmo nell’èra digitale proprio da chi dovrebbe non solo divulgare, ma anche invogliare a utilizzare le nuove tecnologie.

Il risultato è che, di norma, la procedura di accreditamento dura più di qualche giorno, senza tener conto delle “complicazioni” informatiche per la comunicazione dei dati, così come descritte al § 5 del documento tecnico. L’iscrivenda amministrazione, infatti, ha due strade, entrambe prevedono però l’utilizzo di un file testuale (*.txt o *.text) in formato standard LDIF oppure con campi separati dal carattere “pound” (#). Si tratta di procedure inusuali per le amministrazioni pubbliche, che devono necessariamente far ricorso agli informatici, in barba al principio della semplificazione amministrativa tanto sbandierata in questo periodo.

La rivoluzione digitale è sacrosanta, ma deve partire dalle piccole cose che hanno ricadute concrete nella vita dei cittadini e delle amministrazioni. La PEC e soprattutto la compilazione di moduli web (in aree accessibili e ovviamente riservate e sicure) avrebbero risolto in pochi minuti il problema, anche perché si tratta di accreditare non un cittadino, ma una amministrazione pubblica, della quale dovrebbero essere ben note le informazioni minime e, in ogni caso, facilmente verificabili.

Si tratta, in buona sostanza, di uno dei tanti esempi di come sia sempre possibile complicare le cose semplici anche nella tanto importante e desiderata Società dell’Informazione!

* Andrea Lisi Andrea Lisi Coordinatore Digital&Law Department (www.studiolegalelisi.it) e Presidente Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Conservazione digitale dei documenti (www.anorc.it) Gianni Penzo Doria, Università degli Studi di Padova - Archivio Generale di Ateneo (www.unipd.it/archivio)

[1] DPCM 31 ottobre 2000, Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2008, n. 428 (GU 21.11.2000, n. 272). [2] Guida ai servizi di Indice delle amministrazioni pubbliche e delle aree organizzative omogenee, disponibile sul sito web www.indicepa.gov.it. Nonostante il diffusissimo acronimo PA, la dicitura corretta in italiano è “amministrazione pubblica” (nome e aggettivo), come infatti ha rubricato il DPCM 31 ottobre 2000 e non, secondo lo stile anglosassone, “pubblica amministrazione”. Nessuno, crediamo, penserebbe di dire o di scrivere “regionale amministrazione”, “universitaria amministrazione” o “comunale amministrazione”. Ma, per non trattare questioni nominalistiche, lasciamo qui cadere la cosa, non prima di aver ricordato un altro acronimo incompleto che si trova nello stesso documento tecnico: UO per unità organizzativa, più voltre richiamato, che invece avrebbe dovuto essere UOR per unità organizzativa responsabile, così come previsto dagli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241. [3] Legge 3 agosto 2009, n. 102, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali

Page 2 of 4Un esempio di ininteroperabilità: nell’èra della PEC bisogna semplificare l’iscrizione ...

17/06/2010http://saperi.forumpa.it/story/48564/un-esempio-di-ininteroperabilita-nell-era-della-pe...

Page 8: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

Commenti

(GU4.08.2009, n. 179). La legge 102/2009 non ha modificato il novellato del DL 78/2009, che ora si trova all’art. 17, comma 29. Ecco, pertanto, il nuovo art. 51bis del CAD: «1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l’indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l’elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini. 2. Per la realizzazione e la gestione dell’indice si applicano le regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione dell’indice è affidato al CNIPA. 3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell’indice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell’indice e del loro aggiornamento e’ valutata ai fini della responsabilita’ dirigenziale e dell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili». [4] Si rammenta, inoltre, che - come specificato nella stessa Circolare 2/2010/DDI del 19/04/2010 - al fine di “agevolare la ricerca degli indirizzi PEC contenuti nell’Indice, DigitPA ha reso disponibile un motore di ricerca, consultabile sul sito www.paginepecpa.it, che consente di reperire facilmente gli indirizzi di interesse”. Auspichiamo che, nell'implementare il nuovo “Indice per le PEC”, si possano coniugare efficienza e razionalità, mettendo da parte l'attuale soluzione prevista per l'IndicePA.

Ven, 04/06/2010 - 11:19 — Paolo Vandelli (non verificato)

La pubblicazione non potrebbe essere interamente automatizzata? Mi permetto di intervenire perché, credo sia una delle prime volte, non condivido al 100% le considerazioni di Gianni Penzo Doria.

Devo riconoscere che la parte di accreditamento potrebbe essere semplificata, ma non mi pare che rappresenti il percorso critico dell'intero processo (almeno per le PA). Il vero problema, che mi è parso di individuare presso diverse PA con le quali ho avuto occasione di collaborare, è organizzativo: spesso si ha difficoltà a reperire un organigramma ufficiale e altrettanto spesso l'organigramma caricato all'interno dei sistemi informativi non rispecchia quello per così dire ufficiale (per non parlare del proliferare delle versioni in uso nei diversi sistemi informativi). Mi chiedo se non possa essere questo il motivo per cui i referenti delle PA siano costretti a costruire a mano l'organigramma da trasmettere all'IPA.

Ma se le cose stanno davvero così, mi sembra di poter dire che ci troviamo in un ambito che potrebbe/dovrebbe essere soggetto a 'semplificazione' o per meglio dire a razionalizzazione. E che, come per la parte di accreditamento, anche la parte di pubblicazione non rappresenti il vero percorso critico. Perché se effettivamente le informazioni corrette da trasmettere all'IPA fossero disponibili all'interno dei sistemi informativi della PA, queste potrebbero essere trasmesse con procedure informatiche presidiate (un clic da parte dell'incaricato) all'IPA stesso, facendo uso dei protocolli previsti. Non sarebbe un operatore a dover trasformare tutto in formato LDIF o separato da '#' o altre modalità che dovessero venir proposte dall'IPA: dovrebbero essere i sistemi informativi (i programmi - il software) a fare le conversioni ed a trasmettere le informazioni all'IPA.

In fondo questo non può rappresentare un esempio di semplificazione amministrativa? Se ogni PA tenesse aggiornato l'indice per la parte di propria competenza, questo potrebbe essere usato proficuamente anche in consultazione, per mantenere aggiornate le anagrafiche 'locali', usate per la corrispondenza verso altre PA ma anche per altri scopi; in questo modo si ridurrebbero anche errori nei dati anagrafici 'locali', dovuti ad errore umano o pigrizia dell'operatore.

Concludendo non voglio semplificare troppo la questione. E' chiaro che per poter sfruttare in maniera appropriata l'IPA occorrono interventi sia organizzativi, che applicativi (all'interno dei sistemi informativi). Ed è altrettanto chiaro che il gestore dell'IPA dovrà garantire la consultabilità (in termini di performance e fruibilità) dello stesso dall'interno dei sistemi informativi o dai client di PEC delle diverse PA (e perché no, anche dei cittadini). Ma sulla carta già lo fa. Per non parlare dei criteri e dei metadati per l'archiviazione e la conservazione di ogni variazione

Page 3 of 4Un esempio di ininteroperabilità: nell’èra della PEC bisogna semplificare l’iscrizione ...

17/06/2010http://saperi.forumpa.it/story/48564/un-esempio-di-ininteroperabilita-nell-era-della-pe...

Page 9: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

di pubblicazione trasmessa all'IPA.

Ma in fondo, non mi sembrano traguardi irraggiungibili. O sbaglio?

Ven, 04/06/2010 - 12:09 — Gianni Penzo Doria (non verificato)

Risposta a Paolo Vandelli E meno male che non si è d'accordo ogni tanto, ci mancherebbe! Condivido le osservazioni sul mantenimento dell'organigramma, che però si scontrano con la velocità e la magmaticità di alcuni modelli organizzativi, che lavorano per processi rifinibili volta per volta e non secondo il modello weberiano, ferma restando la responsabilità procedimentale. Su quest'ultimo punto bisognerà lavorare, anche in previsione della scadenza del 4 luglio 2010 sull'analisi UOR/RPA/Tempo che trova tuttora impreparate molte amministrazioni, che hanno regolamenti sui procedimenti ormai datati. Detto questo, resta intatto lo spirito dell'articolo. Infatti, mentre si pretende un telefax sia per l'iscrizione che per le eventuali modifiche all'IndicePA, si risponde con una semplice email. Questo è intollerabile nell'èra della PEC. Utilizzare sistemi promiscui (e non ibridi) non aiuta l'amministrazione digitale, soprattutto quando questo accade ai livelli più rappresentativi. Gianni Penzo Doria

Ven, 04/06/2010 - 12:47 — Pietro Di Benedetto (non verificato)

Risposta a Paolo Vandelli Caro Paolo, come ho avuto modo di risponderti anche privatamente, per me che me ne sono occupato per il mio Ateneo, la procedura è inutilmente complicata e intrinsecamente contraria al principio di semplificazione ed allo spirito della riforma

Gio, 17/06/2010 - 09:24 — Gianni Penzo Doria (non verificato)

Dall'8 giugno 2010 la procedura è cambiata, ma può migliorare Una buona notizia. Dall'8 giugno 2010 DigitPA ha cambiato in parte la procedura di accreditamento all'Indice PA, descritta su: http://www.indicepa.gov.it/docs/guida_veloce_accreditamento_ipa.pdf È stato infatti sostituito il "modulo elettronico" (in realtà un file Word), con un moderno modulo on-line, il quale aggiorna in tempo reale i dati dell'amministrazione accreditata. Finalmente. Resta però ancora vigente la procedura della spedizione di un fax, "datato, firmato e timbrato su entrambe le pagine", operazione da effettuare entro 30 giorni. Questo cozza con la forte spinta all'introduzione della PEC (nell'èra della PEC il FAX dovrebbe infatti sparire). Che sia una forma di diffidenza verso un pubblico ufficiale? Strano a dirsi, visto che tra gli elementi richiesti esiste anche la casella di PEC, quindi facilmente verificabile, soprattutto se si tratta di un’amministrazione pubblica. Anzi, il modulo scrive testualmente "Indicare mail di Posta Elettronica Certificata, se in possesso dell'Amministrazione". Ma come, non dovrebbe essere obbligatoria per tutti per legge? E poi la ridondanza: "Indicare mail di Posta", non sarebbe più corretto dire "casella"? Ma basta criticare, ci pare doveroso segnalare un progresso nell’applicazione del digitale, nonostante la promiscuità della procedura. Andrea Lisi e Gianni Penzo Doria [email protected] - [email protected]

Page 4 of 4Un esempio di ininteroperabilità: nell’èra della PEC bisogna semplificare l’iscrizione ...

17/06/2010http://saperi.forumpa.it/story/48564/un-esempio-di-ininteroperabilita-nell-era-della-pe...

Page 10: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

1NUMERO 01GENNAIO/FEBBRAIO 2010

A colpi di slogan e con fughe in a -vanti che hanno prodotto e

produrranno più incertezza giuridi-ca che applicazioni concrete – tra lequali annoveriamo la discutibile eper certi versi incomprensibile Cec-PaC – si sta in questi giorni tentandola strada di far passare il concettoche il testo contenuto in una Pec siaequiparabile a un documento sotto-scritto digitalmente.

Questo concetto è pericoloso epro fondamente sba gliato sotto di -versi aspetti e va criticato con forza.

Non ci soffermeremo pertanto nel-l’analisi delle tante problematichedello strumento “Pec”, ma ci limite-remo a segnalare le conseguenzegiu ridiche e organizzative generateda un’applicazione poco meditatadelle ultime normative entrate invi gore in materia.

Istanza giunta via Pec a una PaPrima di tutto, occorre ribadire che

la Pec è un mero vettore e come taleva considerato. Tuttavia, nell’art. 4,comma 4, del Dpcm 6 maggio 2009(Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2009,n. 119) su rilascio e uso della caselladi Pec ai cittadini si specifica che:

Le Pa ac cettano le istanze dei citta-dini in viate tramite Pec nel rispettodell’art. 65, comma 1, lettera c) , deldecreto legislativo n. 82 del 2005.L’invio tramite Pec costituisce sotto-scrizione elettronica ai sensi dell’art.21, comma 1, del decreto legislativon. 82 del 2005; le pubbliche ammi-nistrazioni richiedono la sottoscri-zione mediante firma digitale aisensi dell’art. 65, comma 2, del cita-to decreto legislativo.

DI ANDREA LISI E GIANNI PENZO DORIA

POSTAELETTRONICACERTIFICATATRA EQUIVOCI E LIMITATI UTILIZZICONCRETI DUE ESPERTI IN MATERIAAFFRONTANOL’ARGOMENTO

Che Peccato!

Con il Dpr 11 febbraio 2005, n. 68, è stata introdotta nel nostroordinamento la Pec. Nelle corrette intenzioni del legislatore,avrebbe dovuto trattarsi di uno strumento indispensabile per l’informatizzazione della Pa, destinato ad affiancare il documento informatico e la firma digitale, ma senza sostituirli

Page 11: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

DOCUMENT & CONTENT MANAGEMENT

non contenere un testo, ma “tra-sportare” semplicemente un docu-mento informatico: quindi uno opiù oggetti informatici sottoscritticon firma digitale.

Così come la raccomandata a/rnon è equiparabile al documentocontenuto nella sua busta, così laPec garantisce la consegna fidatadel documento trasportato, senzaincidere né sulla sua validità né sul-la sua efficacia. Certamente la tra-smissione può essere accompa-gnata da un messaggio, ma quelmessaggio non può essere identifi-cato nel nostro ordinamento conun documento sottoscritto.

Il vettore, infatti, non può essereconfuso con l’autore del documen-to. Se utilizzando la Pec viene tra-smesso un documento di terzi, sipuò giuridicamente paragonarel’avvenuta trasmissione con unasottoscrizione?

La Pec è, quindi, uno strumento dicomunicazione telematica sicuro e“certificato”, ma in nessun casopuò fornire una risposta incontro-vertibile circa la corretta attribuzio-ne della paternità del contenutotrasmesso.

Dalla sommaria lettura di questocomma la firma digitale oggi sem-brerebbe essere solo una ragione-vole, residuale eventualità e nonpiù una (ovvia) necessità per l’ac-cettazione delle istanze ad una Pa.

Lo stesso articolo 4, comma 4,genera particolare sconcerto anchenel punto in cui precisa che “lepubbliche amministrazioni accet-tano le istanze dei cittadini inviatetramite Pec nel rispetto dell’art. 65,comma 1, lettera c), del decretolegislativo n. 82 del 2005”.

Va fatto rilevare che, in questocontesto, l’articolo citato ci sembratutt’altro che rispettato. Il legislato-re, infatti, sembra confondere ilcontenitore (pur chiuso con cera-lacca informatica!) con il contenutoe tale ambiguità non rasserena chi,in una amministrazione pubblica,deve protocollare l’“istanza Peccon firma elettronica leggera”!

La Pec, infatti, è e deve essere con-siderata solo e soltanto un vettorequalificato e non può essere consi-derato di per sé un documento daaccettare e da protocollare comevalida istanza per una Pa. Anzi,paradossalmente, la Pec potrebbe

Identità giuridica epaternità dei contenuti

La certezza circa la paternità e l’in-tegrità di un documento – ed è que-sta una chiave di volta imprescindi-bile per la corretta rivoluzione digi-tale – può essere garantita solo dallafirma elettronica qualificata, così co -me ampiamente definita nel quadronormativo vigente. Questo princi-pio è fondamentale anche per ga -rantire l’armonia complessiva delledisposizioni normative emanate inmateria di formazione, protocolla-zione, gestione, trasmissione e con-servazione del “documento infor-matico”, la cui certezza giuridica èbasata appunto sulla presenza diuna firma digitale, quale sigillo circala sua provenienza, integrità eautenticità.

Le Pa non possono trovarsi nell’im-barazzo di attribuire valore legale eavviare procedimenti amministrati-vi accettando con neutralità istanzenon sottoscritte digitalmente e sol-tanto veicolate attraverso la Pec.Sono in gioco la certezza del diritto ela garanzia della custodia di docu-menti validi e rilevanti nei futuri ar -chivi digitali. È ovvio che alcuni prin-

2 NUMERO 01 GENNAIO/FEBBRAIO 2010

Due diversi concettiPec e firma digitale sono concetti profon-damente diversi, che garantiscono inmodo diversificato aspetti differenti di unprocesso documentale, in una logica diintegrazione di strumenti nati per esigen-ze distinte, ma con un unico scopo in unostato di diritto: garantire a cittadini eamministrazioni diritti, doveri e legittimeaspettative anche in ambiente digitale.

L’articolo 16bisLa legge n. 2/2009 (di conversione del Dl185/2009) non soltanto ha previsto l’obbli-gatorietà della Pec per tutti i professionistiiscritti ad un albo professionale, per le

società e le Pa, non soltanto ha promossouna diffusione capillare e gratuita della Peca tutti i cittadini italiani, ma di fatto ha prefi-gurato una massiccia diffusione di questostrumento per tutti i dipendenti pubblici. Secondo l’art. 16bis, comma 6: ogniamministrazione pubblica utilizza unica-mente la Pec, ai sensi dei citati articoli 6 e48 del codice di cui al decreto legislativon. 82 del 2005, con effetto equivalente,ove necessario, alla notificazione permezzo della posta, per le comunicazioni ele notificazioni aventi come destinataridipendenti della stessa o di altra ammini-strazione pubblica.Sempre secondo la stessa legge 2/2009

(art. 16, comma 8): le amministrazionipubbliche di cui all’articolo 1, comma 2,del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, qualoranon abbiano provveduto ai sensi dell’arti-colo 47, comma 3, lettera a), del Codicedell’Amministrazione digitale, di cui aldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,istituiscono una casella di posta certifica-ta o analogo indirizzo di posta elettronicadi cui al comma 6 per ciascun registro diprotocollo e ne danno comunicazione alCentro nazionale per l’informatica nellapubblica amministrazione, che provvedealla pubblicazione di tali caselle in unelenco consultabile per via telematica.

Pec per tutto e per tutti! Chiarezza necessaria nel caos normativo

Gliautori

Andrea Lisiè tito -lare del Digital&LawDepartment delloStudio Legale Lisied è Presidentedell’AssociazioneNazionale Opera -tori e Responsabilidella Conserva zio -ne digitale dei docu-menti

Gianni PenzoDoria è DirigenteArchivista dell’Uni -versità degli Studi diPadova e docente acontratto di archivi-stica informatica

studiolegalelisi.it anorc.it

Page 12: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

DOCUMENT & CONTENT MANAGEMENT

cipi che in qualche modo parificanola Pec alla firma elettronica “sempli-ce”, prevista dall’art. 21 del Codicedell’amministrazione digitale, sepossono ritenersi accettabili nelcommercio elettronico tra privati,minano invece alla radice l’esigenzadi “fede pubblica” tipica della Pa.

Differenze notevoliQuestione non secondaria, fin dal-

l’origine il combinato disposto traart. 21, comma 1 e art. 65, comma 1lett. b), c) e c-bis) del Cad andavariferito all’accesso qualificato attra-verso una identificazione informati-ca ai siti internet per l’interazione e ilconcorso alla formazione dei docu-menti informatici (ad es., domandedi concorso, etc.) e non alla sempli-ce trasmissione – ancorché qualifi-cata – di un messaggio.

Sarebbe auspicabile un autorevo-le pronunciamento che esplicitiquesti (ovvi) concetti, sgom beran -do il campo da ogni dubbio e/o er -rata interpretazione e chiarendouna volta per tutte che:• la firma elettronica qualificata (di

cui la firma digitale è una species)è lo strumento privilegiato chegarantisce l’autenticità e l’inte-grità di un documento informa-tico;

• la Pec è lo strumento privilegiatoin relazione alla certezza giuridi-ca della trasmissione, che avràuna sua corretta applicazione inmolti ambiti (sia amministrativisia processuali) soprattutto per idocumenti informatici ricettizi o,più in generale, per l’avvenuta ecertificata consegna di un docu-mento informatico.

10 domande per riflettereQuelle che poniamo (vedi box a

fianco) sono domande che, a unalettura superficiale, troverebberofacile risposta. Tuttavia, a una rifles-sione meditata e mediata, esplicita-no numerosi nodi di tipo giuridico-organizzativo.

Non si tratta soltanto di una que-stione economica, ma soprattutto diefficienza amministrativa e di man-tenimento nel tempo dell’efficaciaprobatoria dei messaggi di Pec tra-smessi, in armonia con i principidell’art. 1 della legge 241 del 1990.Stiamo forse andando ver so unaconservazione basata sulla stellariz-zazione disaggregante dei depositidigitali e il polimorfismo documen-tale privo di standard di riferimentoapplicati? Nel breve termine non cisaranno problemi insormontabili.Ma sono stati previsti nel medio e nellungo termine protocolli di trasferi-mento e di migrazione da un sistemadi Pec ad un altro e da un fornitoread un altro ancora?

Questi nodi, qualora non sciolticorrettamente, produrrano unaserie di soluzioni eterogene e noninteroperabili e problemi difficil-mente risolvibili in carenza di coor-dinamento normativo.

Alcune risposteLe prime domande sono astratta-

mente risolvibili con regolamentiinterni (previsti dallo stesso art. 65,comma 2, del Cad) e concretamenteaffrontabili se si forniscono a livellointerministeriale delle guide operati-ve per le Pa, indispensabili se si vuolegarantire omogeneità nei procedi-menti amministrativi in tutta Italia.

Lo strumento di comunicazioneelettronica Pec, a prescindere dallasua obbligatorietà, è da considerar-si positivamente nel quadro dellasemplificazione organizzativa, delrisparmio economico e, più in ge -nerale, della competitività del Si -stema Italia. I veri problemi sorge-ranno, tuttavia, a causa dell’intro-duzione caotica, perentoria e mas-siva di questo strumento senza lane cessaria e preventiva alfabetiz-zazione per cittadini e Pa.

L’utilizzo della Pec si scontra conle questioni davvero problemati-che di protocollazione, gestione e

3NUMERO 01GENNAIO/FEBBRAIO 2010

Dalla lettura di tutte le norme attualmente in vigore in mate-ria di Pec sorgono spontanee dieci domande, difficilmen-te risolvibili in questa situazione di disarmante caos nor-mativo:

1 che rapporto c’è tra Pec e posta elettronica istituzio-nale? In caso di posta elettronica istituzionale il legis-latore fa, forse, riferimento all’«analogo indirizzo diposta elettronica» descritto nella legge 2/2009? Sesì, in cosa è analogo?

2 i siti web delle Pa devono avere entrambi gli indirizziistituzionale e Pec?

3 è sufficiente attivare un’unica Pec nella Pa o vannoattivati più account di Pec?

4 si può/si deve accettare e protocollare un’istanza diun cittadino giunta nella casella di posta elettronicaistituzionale e trasmessa a mezzo di semplice e-mailcon allegato un documento sottoscritto con firma digi-tale? Oppure va protocollato solo il documento alle-gato?

5 è accettabile e protocollabile l’istanza trasmessaattraverso l’account di Pec di un cittadino contenentein allegato un documento informatico sottoscritto daaltro cittadino (ad esempio, da un familiare o da un arti-giano attraverso il proprio commercialista)? Oppurevanno protocollate entrambe con mittenti distinti cia-scuno per la propria funzione esercitata?

6 tutti i dipendenti pubblici devono avere la Pec oppurepossono ricevere dalle Pa comunicazioni anche attra-verso semplici account e-mail?

7 come vanno gestiti i casi di omonimia in assenza di datipersonali del mittente o del vettore, visto che la Pecnon contiene gli stessi metadati della firma digitale?

8 cosa va conservato nell’archivio digitale? La stampadigitale del testo contenuto nella Pec e i relativi allega-ti? Oppure solo il documento informatico trasmesso?

9 il legislatore tecnico ha approvato formati idonei allaconservazione? Ci si è almeno posti il problema nelmomento in cui la Pec è stata normativamente equipa-rata a un documento?

10 quale parti dell’oggetto digitale rappresentato dallaPec va conservato nel tempo?

Dieci domande sulla Pec

Page 13: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

DOCUMENT & CONTENT MANAGEMENT

una casella di posta elettronica

certificata ai sensi del decreto delPresidente della Repubblica 11 feb-braio 2005, n. 68, per ciascun regi-stro di protocollo;

b) utilizzare la posta elettronicaper le comunicazioni tra l’ammi-nistrazione ed i propri dipendenti,nel rispetto delle norme in materiadi protezione dei dati personali eprevia informativa agli interessatiin merito al grado di riservatezzadegli strumenti utilizzati.

La conservazioneL’utilizzo della Pec comporta per il

mittente la necessaria conservazio-ne dei contenuti e dei documentitrasmessi, nonché delle relativericevute di invio e di ricezione e peril destinatario la conservazione del-la busta ricevuta e dei relativi conte-nuti. A ciò si aggiunga che la conser-vazione della Pec è disponibile oggi

soprattutto conservazione digitaledel documento informatico ricevu-to e trasmesso da terzi. Secondo art.43 del Cad (Ripro duzione e conser-vazione dei documenti), probabil-mente fuori luogo in un contesto diamministrazione digitale:

i documenti informatici, di cui èprescritta la conservazione per leg-ge o regolamento, possono esserearchiviati per le esigenze correntianche con modalità cartacee esono conservati in modo perma-nente con modalità digitali.

Pubblica AmministrazioneTutte le Pa, ai sensi dell’art. 54,

comma 2-ter, del Cad avrebberodovuto, entro il 30 giugno 2009,pubblicare nella pagina iniziale delloro sito un indirizzo di posta elet-tronica certificata a cui il cittadinopossa rivolgersi per qualsiasi richie-sta ai sensi del presente codice.

Tali obblighi sono rimasti – comeera inevitabile quando le normenon sono accompagnate da condi-visione e idoneo periodo di ade-guamento strutturale10 – letteramorta nella quasi totalità delle Pa enon sono neppure coordinati conquanto previsto in altri articoli tut-t’oggi presenti nel Codice dell’am-ministrazione digitale.

Lo stesso art. 54, comma 1, lett. d)precisa che i siti delle Pa devononecessariamente contenere:

l’elenco completo delle caselle diposta elettronica istituzionali atti-ve, specificando anche se si trattadi una casella di posta elettronicacertificata di cui al decreto delPresidente della Repubblica 11 feb-braio 2005, n. 68.

Inoltre, nell’art. 47 comma 3 delCad si precisa che:

entro otto mesi dalla data di en -trata in vigore del presente codice lepubbliche amministrazioni cen-trali provvedono a:

a) istituire almeno una casella diposta elettronica istituzionale ed

solo come servizio a pagamento incapo ai gestori di Pec, i quali invecepossono ex lege limitarsi a conserva-re per soli 30 mesi esclusivamente ilog di trasmissione dei messaggi chetransitano nel sistema.

In assenza di un obbligo di con-servazione, l’utilizzo massivo com-porterà per l’utente l’inevitabileproblematica di gestire una note-vole massa di informazioni correla-ta alla spedizione/ricezione dimessaggi e documenti, con conse-guente necessità di avvalersi distrumenti di gestione e archiviazio-ne elettronica (Dms) e, infine, diconservazione a norma di tali certi-ficazioni (oltre che di archiviazionee conservazione a norma dei docu-menti trasmessi e ricevuti).

Le difficoltà cresconoInoltre, il responsabile della con-

servazione delle Pa, soprattutto inenti pubblici di grandi dimensioni,si troverà ad affrontare non tantouna gamma differenziata di fornitoridi Pec, quanto piuttosto un policen-trismo della conservazione nei varidepositi digitali degli archivi (nonsoltanto dei documenti), con i relati-vi problemi legati all’accessibilità, almantenimento nel tempo dell’au-tenticità o della sua prova, dell’inte-grità e di tutte le attività sul frontedella protezione dei dati personali.

Nonostante i legami logici dell’in-formatica indipendenti dal luogofisico della conservazione, voce incapitolo dovrà avere l’amministra-zione archivistica statale, in parti-colare la Direzione generale per gliarchivi che, nella sfida del digitale,deve essere interpretata non comeantagonista, ma come alleato tecni-co-scientifico per preservare gliarchivi del futuro, in armonia daquanto previsto da un altro Codice,non meno importante per quantoriguarda la gestione e la conserva-zione dei documenti nella Pa, ilCodice dei beni culturali.

4 NUMERO 01 GENNAIO/FEBBRAIO 2010

futuro“reale”

Questa situazionecosì confusa rischiapurtroppo di gene-rare, nel medio ter-mine, un rifiutogeneralizzato che,probabilmente, nonfavorirà quel mec-canismo di digitaliz-zazione ammini-strativa del qualetanto (troppo?) siparla in questoperiodo, ma chepoco si avverte nelmomento in cui ci sireca, dopo averaffrontato lunghecode, agli sportellidelle Pa italiane. Essi, infatti, si pre-sentano ancorapiuttosto reali epoco digitali, in balìadi incoerenze giuri-diche e di graviincertezze organiz-zative alle quali illegislatore devenecessariamenteporre rimedio intempi ragionevoli.

Conviene rimarcare ulteriori problematiche tecniche rela-tive alla conservazione delle e-mail certificate.

✔ formati utilizzati attualmente dal sistema Pec sono ido-nei per la conservazione a lungo termine?

✔ è possibile verificare l’autenticità e integrità di una Pecricevuta nella casella e-mail istituzionale (non Pec)? Inquesto caso, ha senso mantenere una casella di Pecaperta, in grado cioè di ricevere qualsiasi e-mail e nonun analogo messaggio di Pec, non garantendo il servi-zio per il quale è stata progettata?

✔ è possibile verificare con certezza l’identità del mitten-te Pec in assenza di un’anagrafe delle Pec?

✔ è possibile armonizzare la Pec, valida esclusivamentein Italia, con il contesto almeno europeo dei digitalrecords?

Altri problemi sotto la lente

Page 14: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

Quotidiano d'informazione giuridica - n.2895 del 17.06.2010 - Direttore Alessandro Buralli - Note legali - Pubblicità - Aiuto

PEC e CEC-PAC: proviamo a fare chiarezza

Articolo di Gianni Penzo Doria 15.06.2010

Commenta | Stampa | Segnala | Condividi

| posta elettronica certificata | Gianni Penzo Doria |

PEC e CEC-PAC: proviamo a fare chiarezza

di Gianni Penzo Doria

Sommario: 1. La posta elettronica e il requisito legale della forma scritta - 2. Differenze tra PEC e CEC-PAC - 3. Davvero la CEC-PAC è gratis? - 4. La proliferazione di caselle di PEC, CEC-PAC, PEC-PCT e PECU - 5. Quando lo Stato non fa lo Stato - 6. La CEC-PAC rispetta le libertà di domicilio e di concorrenza?

1. La posta elettronica e il requisito legale della forma scritta

Fermo restando il suo utilizzo eventuale in altri ambiti (civile, penale, etc.) e nonostante qualchesorprendente pronuncia giurisprudenziale avvenuta negli anni passati, possiamo ora affermare senzatimore di smentita che nell’azione amministrativa la email semplice (o "email standard") non soddisfail requisito della forma scritta[1].

La normativa italiana, infatti, equipara il messaggio di una email semplice a un documento nonsottoscritto, la cui efficacia probatoria è disciplinata dall’art. 2712 del codice civile, coordinato con l’art. 261 del codice di procedura civile. Di conseguenza, il messaggio è equiparabile a un testo, non aun documento, con l’aggravante che può essere disconosciuto dall’autore, con conseguenze facilmente immaginabili in ambito procedimentale e processuale[2].

Infatti, l’art. 20, comma 1bis, del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) come novellato prevede che "l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della formascritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità,sicurezza, integrità ed immodificabilità".

Ora, sicurezza, integrità e immodificabilità sono concetti che mal si attagliano alle caratteristichedella email semplice, che per sua natura può essere facilmente contraffatta, anche da mani nonparticolarmente abili[3].

Quanto abbiamo appena detto è stato rafforzato ancor di più dall’evoluzione della normativa, che riconosce al solo invio del messaggio di posta elettronica certificata la possibilità, anche segiuridicamente impropria, di costituire sottoscrizione elettronica (art. 4, comma 4 del DPCM 6 maggio 2009, già commentato su questa stessa rivista: La firma elettronica del quinto tipo).

Infatti, se è vero che chiunque ha diritto di scrivere a un’amministrazione pubblica e di ricevere una risposta, è altrettanto vero che chi risponde ha il dovere istituzionale di conoscere l’identità del corrispondente, soprattutto se si tratta di documenti amministrativi o di informazioni giuridicamenterilevanti.

Page 1 of 5PEC e CEC-PAC: proviamo a fare chiarezza

17/06/2010http://www.altalex.com/index.php?idnot=11328

Page 15: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

Per ovviare a quella che comunemente viene definita l’impossibilità di attribuzione della "paternità" di un messaggio di posta elettronica (più correttamente da definirsi "provenienza" in base, appunto, alprincipio di provenienza, che permette di identificare in modo incontrovertibile l’autore di un documento), con il DPR 11 febbraio 2005, n. 68 è stata introdotta in Italia la posta elettronica certificata (PEC).

Accanto alla PEC, con DPCM 6 maggio 2009 sono state approvate le Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini, decreto grazie al quale è stata avviata la procedura di affido del servizio di "comunicazione elettronica certificata trapubblica amministrazione e cittadino", ormai noto come CEC-PAC. Il bando, mediante procedura ristretta e dopo qualche vicissitudine giudiziaria, è stato vinto con l’affidamento in concessione al RTI costituito da Poste Italiane S.p.A (mandataria), Postecom S.p.A. e Telecom Italia S.p.A (mandanti)per un costo quadriennale di 25 milioni di euro, con un’opzione per un altro quadriennio che fa acquisire all’intera operazione un costo complessivo di 50 milioni di euro, che descriveremo a breve.

2. Differenze tra PEC e CEC-PAC

Tanto la PEC quanto la CEC-PAC garantiscono servizi fondamentali per l’amministrazione digitale: non solo la provenienza certa, ma anche data e ora di trasmissione opponibili a terzi, assieme a unaincontrovertibile prova di avvenuta trasmissione e avvenuta ricezione del messaggio. Tuttavia si trattadi sistemi simili ma non uguali, tanto che vale la pena commentare le principali differenze, che poiimpatteranno in modo considerevole sull’organizzazione del lavoro delle amministrazioni pubbliche esulle garanzie per i cittadini.

La differenza sostanziale è che mentre la casella di PEC può ricevere e inviare messaggi a qualsiasiindirizzo di posta elettronica (semplice o PEC), al momento la CEC-PAC può comunicare solo con una analoga casella di CEC-PAC. Dunque, la CEC-PAC è un sottoinsieme di PEC, con servizi più limitati.

In un altro articolo su questa rivista affronteremo il problema della casella di PEC chiusa o aperta. Peril momento appare sufficiente ricordare che mentre la comunicazione da PEC a PEC vale comeraccomandata con ricevuta di ritorno, la spedizione di una PEC a una email semplice vale comeraccomandata con ricevuta di spedizione a cura del gestore, ma priva di ricevuta di ritorno, in quantoricevuta da una casella non certificata.

Infine, il costo di una casella di PEC varia da pochi euro fino a 25 euro, mentre la CEC-PAC sembra gratuita. Sembra, ma non lo è, vediamo il perché.

3. Davvero la CEC-PAC è gratis?

Una delle ragioni di vanto del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione è di aver concesso a tutti i cittadini la possibilità di ottenere gratuitamente la CEC-PAC.

Si tratta, in realtà, di un’informazione distorta, sconfessabile semplicemente distinguendo tra spesa ecosto.

Infatti, al cittadino che la richiede viene rilasciata gratuitamente, ma l’impianto messo in piedi dal Ministero è costato a tutti i cittadini, quindi al sistema Italia compresi i cittadini, come me, che allostato dell’arte non la utilizzeranno, 50 milioni di euro. Possiamo vantarci sulla supposta non onerositàcome continuamente fa il Ministero?

Invece di spendere 50 milioni di euro per la CEC-PAC, non sarebbe stato più semplice e democratico permettere la detassazione o di far scaricare dalla dichiarazione dei redditi i costi di attivazione di unacasella di PEC indipendentemente dal gestore? In questo modo la crescita economica avrebbe

Page 2 of 5PEC e CEC-PAC: proviamo a fare chiarezza

17/06/2010http://www.altalex.com/index.php?idnot=11328

Page 16: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

registrato un impulso per quella ventina di società (SpA e srl) iscritte all’elenco pubblico dei gestori.

Non solo sarebbe stato più democratico e più economico, ma anche più razionale e in linea con l’art. 14, comma 1, del DPR 68/2005 che prevede espressamente la possibilità per chiunque di poterscegliere il gestore. Ora la libertà di scelta è limitata ad avere o non avere la CEC-PAC, il che sembra, in tutta franchezza, una scelta residuale.

4. La proliferazione di caselle di PEC, CEC-PAC, PEC-PCT e PECU

Ma il vero problema della CEC-PAC non è il costo, peraltro molto oneroso per le casse statali in unacongiuntura così infelice per l’economia, ma la sua limitatissima operatività.

Abbiamo già detto che una casella di CEC-PAC può comunicare soltanto con un’analoga casella. Sembra incredibile ma, testato sul campo anche da chi scrive, un messaggio di CEC-PAC viene attualmente respinto da una normale casella di PEC non accreditata.

E non va meglio con la confusione da ipertrofia di PEC. Infatti, considerato che la CEC-PACconsente di comunicare esclusivamente con le amministrazioni pubbliche, per comunicare tra privati idetentori dovranno farsi ampliare il servizio dal concessionario, oppure dotarsi di una casella di PEC,diciamo così, “standard” presso un altro gestore. In questo caso, avranno un’altra casella da gestire, con relative login e password e tutto ciò che ne consegue.

Sarà ad esempio il caso degli avvocati, i quali dovranno avere come professionisti una casella di PEC(legge 2/2009, art. 16, comma 7), se lo desiderano una di CEC-PAC come privati cittadini e una (per ora) per il cosiddetto “processo civile telematico” (PEC-PCT?).

Su quest’ultimo ambito va ricordato che il legislatore del 2005 aveva inizialmente escluso l’uso della PEC per l’attività processuale in genere (DPR 68/2005, art. 16, comma 4): «Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano all’uso degli strumenti informatici e telematici nel processocivile, nel processo penale, nel processo amministrativo, nel processo tributario e nel processo dinanzialle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, per i quali restano ferme le specifiche disposizioninormative». Il DL 29 dicembre 2009, n. 193, poi convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24, all’art. 4, comma 2, ha ordinato la revisione delle regole tecniche del processo telematico, oggicontenute nei DM 17 luglio 2008 e DM 10 luglio 2009. Tuttavia, nelle more, il Ministero della Giustizia, con Circolare 7 gennaio 2010, n. 133, ha differito sine die, cioè in attesa delle nuove regole tecniche, l’utilizzo della PEC per il processo civile.

Se per la particolare delicatezza della materia ciò è più che comprensibile, non è accettabile un’Italia ad assetto continuamente variabile e dipendente dai vari ambiti giuridici. Quello che fa il Ministeroper l’innovazione e le tecnologie viene disfatto volta per volta dal Ministero della Giustizia o dalMinistero per l’economia e le finanze.

È di questi giorni la notizia apparsa su Il Sole 24ore del 19 maggio 2010 seconda la quale pare che la CEC-PAC non goda della copertura finanziaria. Se così fosse, sarebbe un atto irresponsabile egravissimo da parte del dicastero dell’innovazione, al quale forse giova ricordare che per gli entipubblici una delibera senza impegno è nulla di diritto (nulla ex se, cfr. ex multis Cassazione civile,sez. un., 28 giugno 2005, n. 13831), figuriamoci un'azione da 50 milioni di euro come la CEC-PAC.

5. Quando lo Stato non fa lo Stato

Bilancio a parte, uno dei rischi concreti che corre il sistema Italia è non tanto l’isolamento internazionale (ricordiamolo, la PEC esiste solo nel nostro ordinamento giuridico: gli altri paesi usanoaltri sistemi, ad esempio S/MIME), quanto piuttosto la proliferazione di caselle dipendenti dai variutilizzi e dagli enti che le rilasciano in regime di convenzione.

Page 3 of 5PEC e CEC-PAC: proviamo a fare chiarezza

17/06/2010http://www.altalex.com/index.php?idnot=11328

Page 17: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

Ad esempio, stando così le cose, un cittadino potrebbe richiedere il rilascio di più caselle di CEC-PAC: una, ad esempio, gli potrebbe essere rilasciata dall’amministrazione pubblica presso la quale lavora e che svolge funzioni di certificatore delegato, un’altra richiesta all’ACI e un’altra ancora per dialogare con l’INPS. Pare che si stia studiando una soluzione per garantire l’interoperabilità o comunque l’integrazione tra le varie caselle di posta certificata, tanto che forse avremo la PECU -Posta elettronica certificata universale, così come l’ha chiamata recentemente il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.

Non era possibile prevedere la normalizzazione ben prima della stellarizzazione dell’avvio stile "ognuno per sé e PEC per tutti"? Non è un fattore di irrazionalità economica aver agito in questomodo? Oltre a essere un popolo di navigatori, saremo un popolo di navigatori dell’etere, ma di solo quello italiano, con strumenti apparentemente simili ma non comunicanti, che in concreto segnano lanegazione dell’interoperabilità tanto auspicata.

Accade così, in questa storia dell’amministrazione digitale tutta italiana, che lo Stato non fa lo Stato esi mette, anche se animato da propositi condivisibili (fornire la PEC a tutti i cittadini), a destabilizzare il mercato attraverso soluzioni assurde (fornire una PEC limitata).

D’accordo, è vero che la CEC-PAC ha funzioni limitate proprio per non inquinare il mercato, maproprio per questa ragione il cittadino si troverà necessariamente costretto ad attivare almeno unacasella di PEC per comunicare con il resto del mondo che non sia la PA convenzionata. Risultato: per sopravvivere bisognerà dotarsi di almeno due caselle: la CEC-PAC e la PEC. Invece, visto che il costo è sostenibile, conviene avere esclusivamente una propria casella di PEC e decidere quando ecome aderire volta per volta a uno o più procedimenti amministrativi telematici, senza eleggeredomicilio perpetuo, grazie a quanto disposto dal previgente DPR 68/2005.

6. La CEC-PAC rispetta le libertà di domicilio e di concorrenza?

L’art. 4, comma 2, del DPR 11 febbraio 2005, n. 68, recita:

«Per i privati che intendono utilizzare il servizio di posta elettronica certificata, il solo indirizzovalido, ad ogni effetto giuridico, è quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimentocon le pubbliche amministrazioni o di ogni singolo rapporto intrattenuto tra privati o tra questi e lepubbliche amministrazioni. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nellastessa forma».

Correttamente, il legislatore aveva rispettato la libertà di domicilio tutelata dall’art. 14 della Costituzione e, ex multis, anche dall’art. 1182 del codice civile. Ciò significa che per ogni istanza uncittadino potrebbe eleggere un domicilio diverso per "dialogare" con l’amministrazione pubblica e non obbligatoriamente e permanentemente quello di CEC-PAC.

Con la recente normativa, invece e fino a eventuale revoca, è l’amministrazione che nel rilasciarlo "elegge" quel domicilio dichiarato una tantum a domicilio digitale perpetuo, in contrasto non solo conla Costituzione, ma anche con il già citato art. 4, comma 2 del DPR 68/2005, che prevedeva la massima libertà per chi presentava istanze alla PA. Perpetuo, dicevamo, non in una visione iperbolica,ma concreta: fino a revoca, quello rilasciato dal concessionario sarà l’indirizzo al quale ricevere messaggi e documenti da parte della PA. Anche questa è una stortura del sistema che va ricondotta aun binario di civiltà nei rapporti tra amministrazione pubblica e cittadini.

________________

[1] Pluricommentato è il decreto ingiuntivo del Tribunale di Cuneo, 15 dicembre 2003, secondo il quale l’email soddisfa il requisito legale della forma scritta, di fatto e se non espressamente disconosciuta. Va subito rilevato che una pronuncia delgenere è antecedente all’introduzione della posta elettronica certificata, in regime della quale la giurisprudenzaprobabilmente non confermerebbe un tale assunto. Infatti, il Tribunale di Torino, con sentenza 13 ottobre 2006, ha

Page 4 of 5PEC e CEC-PAC: proviamo a fare chiarezza

17/06/2010http://www.altalex.com/index.php?idnot=11328

Page 18: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

affermato che "La trasmissione dello stesso atto a mezzo posta elettronica eseguita senza l'ausilio dello strumento della posta elettronica certificata, condizione posta dall'art. 48, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 non è equiparabile alla notificazione per mezzo della posta", ribadendo quanto già affermato dal Tribunale di Monza con sentenza 30 dicembre 2004.

[2] In paesi di common law l’email semplice può essere assunta come prova e godere del requisito della forma scritta. Exmultis, si può leggere in rete il Developing a Policy for Managing Email (2008), promosso da The University of the State of New York, The State Education Department, New York State Archives, Government Records Services, disponibileall’indirizzo http://www.archives.nysed.gov.

[3] Interessante, sul tema della identità personale e posta elettronica, la pronuncia della Cassazione penale, sez. V, 8novembre 2007, n. 46674: "La pubblica fede, oggetto della tutela penale, può essere lesa dalla falsa rappresentazionedell’autore di messaggi di posta elettronica, perché non è affatto indifferente per l’interlocutore che il rapporto descritto nel messaggio sia offerto da un soggetto diverso da quello che appare offrirlo, per di più di sesso diverso".

Commenta | Stampa | Segnala | Condividi | (Torna su)

Contatti | Staff e Comitato scientifico | Pubblicità | Servizi Free | Note legali | Aiuto Altalex Copyright © 2000-2009 - Tutti i diritti riservati PI 01676450479

PEC - Posta certificataAttivala subito per soli 29€ Te la configuriamo noi www.pecimprese.it

La Posta PECPosta Elettronica Certificata a soli 5 euro all'anno www.lapostapec.it

PEC per Società[email protected] A soli € 15,00 www.mailassicurata.it

Page 5 of 5PEC e CEC-PAC: proviamo a fare chiarezza

17/06/2010http://www.altalex.com/index.php?idnot=11328

Page 19: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

Quotidiano d'informazione giuridica - n.2742 del 15.01.2010 - Direttore Alessandro Buralli - Note legali - Pubblicità - Aiuto

L'albo online dal 2010 è davvero possibile?

Articolo di Andrea Lisi e Gianni Penzo Doria 15.01.2010

Commenta | Stampa | Segnala | Condividi

| albo online | Andrea Lisi | Gianni Penzo Doria |

L’albo online dal 2010 è davvero possibile?

di Andrea Lisi e Gianni Penzo Doria [1]

Sommario: 1. Premessa - 2. Un’ennesima modifica al CAD - 3. Sprechi di carta e incoerenza normativa: istruzioni per l’uso - 4. Come pubblicare sui siti informatici nel rispetto della privacy - 5. Un felice intervento del Ministero dell’Interno e la successiva proroga al 30 giugno 2010 - 6. In conclusione: l’inevitabile rinvio.

1. Premessa

Nel solco tracciato dal legislatore in nome della semplificazione e della digitalizzazionedell’amministrazione pubblica, è stata promulgata la legge 18 giugno 2009, n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile[2].

Si tratta, nel concreto, di una legge omnibus. La norma, infatti, anche a scapito di una facileintelligibilità, spazia dalla banda larga alle società di consulenza finanziaria, dalla lotta al burocratesealla riscritture di norme in materia ambientale, dalla cooperazione per lo sviluppo internazionale alturismo, dal personale della Croce rossa italiana per finire con il pluricommentato Piano industriale della pubblica amministrazione.

In questa sede ci soffermeremo, in particolare, sull’articolo 32, che novella la materia della pubblicità legale e che, per chiarezza, riportiamo per esteso:

Articolo 32

Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea

1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore

Page 1 of 9L'albo online dal 2010 è davvero possibile?

15/01/2010http://www.altalex.com/index.php?idnot=48638

Page 20: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

della presente legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.

4. Al fine di garantire e di facilitare l’accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Con la sola esclusione delle Gazzette Ufficiali italiana ed europea, la legge impone la pubblicitàlegale attraverso i siti informatici delle amministrazioni pubbliche già dal 1° gennaio 2010, spazzandovia il tradizionale (e sicuro) albo ufficiale/albo pretorio in luogo di una, allo stato dell’arte, incerta pubblicazione on line, con conseguente incerta diffusione delle informazioni rilevanti.

Da un lato, infatti, mancano le regole tecniche e procedurali che il legislatore pare essersi dimenticatodi emanare o ritarda a farlo[3], dall’altro non tutte le amministrazioni sono pronte a una rivoluzione ditale portata. Nell’efficientissimo Trentino-Alto Adige, ad esempio, un terzo degli enti locali non ha unproprio sito informatico adeguato alla pubblicazione informatica[4]. Non è, quindi, difficile pensare che la situazione nel resto d’Italia sia migliore.

In assenza di un tempo ragionevole di adeguamento strutturale e regolamentare da parte delleamministrazioni interessate e a fronte di un vuoto normativo, andremo verso una PA a geometria evelocità variabili, con conseguente alimentazione di contenzioso legato alla inefficacia dellapubblicità legale realizzata nei modi che a breve analizzeremo. Situazione che peraltro si è giàpuntualmente verificata in Italia quando si è introdotta con “leggine” non sorrette da solide basi tecniche una nuova metodologia di comunicazione via e-mail nelle aule di Tribunale[5].

2. Un’ennesima modifica al CAD

Ancora una volta il legislatore si è occupato di informatica applicata alla PA, ponendo norme

Page 2 of 9L'albo online dal 2010 è davvero possibile?

15/01/2010http://www.altalex.com/index.php?idnot=48638

Page 21: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

importanti e dagli effetti tutt’altro che trascurabili al di fuori del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. In questo modo il Codice è sempre di meno un corpusorganico, coerente, sistematico ed esaustivo della materia. Insomma, risulta sempre di meno un“codice” e, ancora una volta, il suo art. 89[6] è stato totalmente disatteso. Anzi, come vedremo inseguito, le norme contenute nel novellato dell’art. 32 cozzano indubitabilmente con due articolatidello stesso CAD, in particolare con quelli relativi alle modalità di formazione dei documentiinformatici e al digital divide.

Questo modo di procedere, che per l’attuale legislatore più che una prassi è divenuto uno strumento ailimiti dell’ideologia, produce brusche accelerazioni in avanti senza porre le amministrazionidestinatarie del provvedimento nelle condizioni di poter applicare le disposizioni normative e adottarequantomeno un comportamento corretto e, soprattutto, “normalizzato” almeno tra enti omogenei. Avremo quindi, in assenza di precise regole tecniche, comportamenti scoordinati e improntati albricolage amministrativo[7].

Già il Consiglio di Stato, nel parere espresso nell’adunanza 7 febbraio 2005, n. 11995/04 (ribadito anche nell’adunanza 30 gennaio 2006, n. 31/2006), aveva notato, commentando proprio la bozza delCAD, la mancanza di un tempo strutturale per l’adeguamento delle procedure informatiche della PA.Com’è dunque possibile che una riforma così importante, che impatta anche sulle procedure aevidenza pubblica, sia recepita in soli sei mesi? Le conseguenze sono facilmente immaginabili: sipensi, ad esempio, alla mancanza di riferimenti per la interoperabilità oppure al contenzioso checertamente scaturirà in base a un’erronea pubblicità realizzata attraverso semplici file e nondocumenti informatici efficaci ai sensi di legge.

3. Sprechi di carta e incoerenza normativa: istruzioni per l’uso

La legge 69/2009 contiene un articolato sulla semplificazione del linguaggio (artt. 3 e 4). Sarebbestata certamente utile una maggiore chiarezza nella formulazione tecnica proprio a cominciare dallarubrica dell’art. 32 (Eliminazione degli sprechi…) che nulla ha a che vedere con il testo dei suoi sette commi. Essa infatti confonde la causa (la pubblicità legale) con l’effetto (l’eliminazione dello spreco), né vi è traccia di riferimenti allo spreco di carta.

Su quest’ultimo punto conviene essere chiari fin da subito. Pensare che l’informatica e il mito del Paperless Office portino a risparmi economici è una contraddizione in termini già nel medio periodo.Nel breve termine il risparmio può essere, in alcuni contesti, concreto e percepito, ma nel mediotermine la conservazione del documento digitale impone una continua attività di migrazione, disostituzione di supporti obsoleti, di verifica e di aggiornamento di formati idonei alla conservazione,con conseguente impiego crescente di risorse economiche. Semmai, quando parliamo di Paperless Office dovremmo percepire questo cambiamento come un passaggio imposto dall’avvento della Information Society; come, cioè, attività necessaria e conseguente della formazione e gestioneinformatica del documento.

Tuttavia, il problema più delicato è, come già in precedenza annunciato, l’incoerenza tra due norme in vigore. Da un lato l’art. 32 della legge 69/2009, dall’altro l’art. 40, comma 4, del CAD, che recita:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, fissa la data dalla quale viene riconosciutoil valore legale degli albi, elenchi, pubblici registri ed ogni altra raccolta di dati concernenti stati,qualità personali e fatti già realizzati dalle amministrazioni, su supporto informatico, in luogo deiregistri cartacei.

Correttamente, nel 2005 venne demandato a un insieme di regole tecniche contenute in un DPCM ildelicato compito di normare anche la tenuta degli albi (professionali) e dei pubblici registri (qual èappunto l’albo pretorio).

Ora, avere una norma di rango superiore quale la legge, che detta il principio, ma non dettaglia come

Page 3 of 9L'albo online dal 2010 è davvero possibile?

15/01/2010http://www.altalex.com/index.php?idnot=48638

Page 22: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

agire nel concreto, presta il fianco a una miriade di interpretazioni disomogenee.

Non a caso, in questi ultimi mesi, sono molte le softwarehouse che – incalzate dalla committenza, soprattutto degli enti locali – offrono soluzioni “fai da te”per la pubblicazione nei siti informatici di qualsiasi tipo di file!

In questo caso, ferma restando la possibilità di pubblicare nei siti anche file testuali o immagini dascansione a mero titolo informativo (c.d. “pubblicità notizia”), la corretta equiparazione all’albo tradizionale cartaceo potrà avvenire esclusivamente nel rispetto della, in primis, conformità al testo integrale del documento, indi nel rispetto della sicurezza, autenticità e immodificabilità deldocumento pubblicato. Ciò significa che non va pubblicato sul sito web istituzionale un file qualsiasi,ma un documento informatico, cioè un documento sottoscritto con firma digitale e munito, al fine digarantire un termine a quo, anche del riferimento temporale, se non altro per sanare il silenzio dellegislatore in merito alla relata (o referta) e, soprattutto, dall’assenza di una data certa e certificata “di pubblicazione all’albo” propria del sito web.

Tenuto conto che la maggior parte dei documenti pubblicandi saranno ancora per molto tempodocumenti originali cartacei (o “analogici”)[8], è indispensabile, pena l’inefficacia della pubblicazione, che siano rispettate le procedure per la formazione e la conservazione delle copieinformatiche, così come imposto dall’art. 22, comma 3 del CAD, che recita

Le copie su supporto informatico di documenti formati in origine su altro tipo di supportosostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte, se la loro conformitàall’originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell’ambito dell’ordinamento proprio dell’amministrazione di appartenenza, mediante l’utilizzo della firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71.

In attesa delle regole tecniche da emanarsi con il DPCM previsto espressamente dall’art. 40 del CAD, le amministrazioni potranno inserire nei propri siti informatici esclusivamente i dati dellapubblicazione (numero di repertorio, oggetto, etc.) con la seguente dicitura: «L’originale del documento è depositato in archivio. Per ottenere una copia informatica semplice o copia informaticaautenticata è sufficiente inviare una mail di richiesta al seguente indirizzo …@...», affidando la pubblicazione cartacea all’albo e magari rendendo disponibile un form web per attivare la richiestadirettamente dal sito. Nel primo caso (copia semplice) si farà riferimento all’art. 2712 del codice civile, nel secondo caso (copia informatica conforme) il riferimento dovrebbe essere contenutonell’art. 23 del CAD, (il quale purtroppo ha subìto la barbarie contenuta nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, art. 16, comma 12, che ha demandato, almeno in ambito privatistico, la sottoscrizione con firmadigitale a un improbabile “detentore”,), ma forse, più propriamente, si farà riferimento al già citatoart. 22 comma 3 del CAD, se si ha voglia di attivare una procedura che abbia un minimo di sensogiuridico.

È pur vero che si tratta di una soluzione ponte, viziata anche da una richiesta di consultazione on lineche produce un aggravio al procedimento, ma che non contrasta, in un periodo pericolosissimo divacatio legis, con i principi della legge 69/2009.

Discorso a parte – peraltro complesso – riguarda la scelta dei formati idonei alla conservazione e allaostensibilità. Visto che il pdf è tra i formati più utilizzati nei siti degli albi pretori degli enti locali,l’invito caldissimo è di produrre file nel formato pdf/a, seguendo il relativo standard ISO. Il semplicepdf, potrebbe, rivelarsi inidoneo a soddisfare i requisiti di integrità e immodificabilità.

Infine, questa soluzione ponte garantisce il rispetto dei principi stabiliti da una norma in vigore,contenuta sempre nel CAD e riguardante il digital divide e, nel caso dei servizi in rete, con riferimento esplicito all’art. 63[9].

La continuazione della pubblicazione legale cartacea garantirà, nel necessario periodo di transizione e

Page 4 of 9L'albo online dal 2010 è davvero possibile?

15/01/2010http://www.altalex.com/index.php?idnot=48638

Page 23: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

di ibridismo tra analogico e digitale, il rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione deicittadini di fronte a trasformazioni epocali e ineludibili, ma da gestire senza ideologie e con i tempinecessari a un loro attecchimento. Insomma, un binario parallelo per continuare a garantire diritti,doveri e legittime aspettative di terzi, per assicurare la conoscibilità erga omnes e per consentire il graduale passaggio alla modalità informatica senza traumi e senza incertezza legale.

4. Come pubblicare sui siti informatici nel rispetto della privacy

Come abbiamo visto, i commi 1 e 5 dell’art. 32 risultano categorici: dal 1° gennaio 2010 lapubblicazione in forma cartacea non avrà più efficacia, sostituita dalla «pubblicazione nei siti informatici».

Tuttavia, tale forma di pubblicità legale non potrà essere garantita da un sito web qualsiasi, ma dovràrispettare quanto espressamente previsto ancora dal CAD, in particolare dal Capo V, soprattutto perquanto concerne l’esattezza, la disponibilità, l’accessibilità, l’integrità e la riservatezza dei dati, nonché essere in armonia con quanto dettato dal Ministero per la pubblica amministrazione el’innovazione, nella Direttiva 26 novembre 2009, n. 8, Per la riduzione dei siti web delle pubbliche amministrazioni e per il miglioramento della qualità dei servizi e delle informazioni on line alcittadino[10].

Inoltre, l’art. 52 del CAD prevede addirittura che l’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti sia disciplinato dalle pubbliche amministrazioni «nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi,di tutela del segreto e di divieto di divulgazione».

Per l’albo pretorio non esistono i problemi di segreto e di divieto di divulgazione, ma per tutto il restosì. Ciò significa che il rapporto tra privacy e pubblicità legale, da un certo punto di vista, costituisceun falso problema, a dispetto di qualche pur autorevole commentatore dell’ultim’ora.

Infatti, le casistiche inerenti alla protezione dei dati personali vanno risolte a monte, prima dellapubblicazione del documento, proteggendo informaticamente o con omissis le parti personali o sensibili e, per gli enti locali espressamente (ma, in analogia, per tutta la PA) con quanto previsto dal Garante privacy con delibera 19 aprile 2007, n. 17[11], soprattutto in materia di concorsi e situazioni di disagio sociale.

Su questo, almeno, differenze sostanziali a livello procedurale tra analogico e digitale non ve ne sono:la verifica del rispetto della privacy deve essere prodromica alla pubblicazione[12].

La differenza sostanziale, però, non riguarda i principi di trasparenza, di diritto all’informazione e di accesso ai documenti, ma la possibilità del singolo di creare illegittimamente banche dati costruitedall’incrocio di ricerche sul web grazie all’information retrieval.

Per queste ragioni, è indispenzabile guardare con la dovuta attenzione e sottoporre a seria verificatutte le proposte, anche non onerose, di pubblicazione su siti informatici di proprietà di terzi,soprattutto da parte di privati o associazioni ONLUS.

Un’ultima distinzione riguarda l’accesso ai documenti e la pubblicità erga omnes attraverso l’albo. Nel rispetto del provvedimento del Garante supra in commento, è possibile pubblicare documenti conparti oscurate o comunque con testi sostituiti da codici numerici o altre modalità idonee a evitarel’identificazione diretta di una o più persone. In questo caso, il documento pubblicato deve essereconsiderato non l’originale agli atti o – a seconda dei casi – la sua copia semplice o conforme, ma un originale modificato (rectius «estratto dal documento originale con omissis»), prodotto in quel modo per soddisfare un’esigenza concreta di protezione dei dati personali. Ciò soddisfa il requisito dipubblicità legale, alla quale tutti hanno un diritto generico. Ben diversa è l’ostensibilità del documento – autentico e integrale – alla quale hanno diritto i soggetti latori di una posizione

Page 5 of 9L'albo online dal 2010 è davvero possibile?

15/01/2010http://www.altalex.com/index.php?idnot=48638

Page 24: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

qualificata e differenziata, la quale non può essere soddisfatta dalla semplice pubblicazione all’albo, ma deve risultare erga partes (ex multis, TAR Lazio Roma, sez. II, 9 dicembre 2008, n. 11146; TARPuglia Bari, sez. II, 21 novembre 2008, n. 2657; TAR Lazio Roma, sez. II, 2 luglio 2008, n. 6369).

5. Un felice intervento del Ministero dell’Interno e la successiva proroga al 30 giugno 2010

Il Ministero dell’Interno, con Circolare 15 dicembre 2009, n. 29[13], Pubblicazioni di matrimonio e affissioni relative alle istanze di modifica del nome o del cognome da parte delle amministrazionicomunali sui propri siti informatici, ha autorizzato i prefetti a concedere, per i comuni che sitrovassero in difficoltà, un «breve periodo di transizione» nel passaggio dalla pubblicazione cartacea dell’albo pretorio alla pubblicazione on line.

Pur riguardando le pubblicazioni di matrimonio e le istanze per il cambio di cognome e nome – una volta concessa la proroga per le pubblicazioni di matrimonio e le istanze di cambio di cognome enome – il passo sarebbe stato breve nell’ottenere una proroga anche per l'intero albo pretorio. Inquella circolare, condivisibilissima, era impossibile farlo perché la Direzione emanante si occupaesclusivamente dei servizi demografici e non di tutta la galassia che può necessitare del ricorso allapubblicità legale.

Casomai, ecco il vero problema, sarebbero rimasti esclusi tutti gli altri enti pubblici che utilizzanol’albo ufficiale per le forme di pubblicità “erga omnes”.

L’ultimo paragrafo della circolare rappresenta una sintesi efficace dei problemi fin qui riscontrati: iltempo oggettivamente scarso di adeguamento («difficoltà nell’attuazione della nuova normativa nei ristretti limiti temporali previsti»), l’impossibilità di riforme tecnologiche a costo zero («reperire fondi»), e la necessità di strutture adeguate alla sfida del digitale («reperire [...] strutture idonee alla pubblicazione digitale di tali atti»).

Per i comuni il problema era stato temporaneamente tamponato grazie ai prefetti, ma fortunatamenteil cd. “DL Milleproroghe 2009” (Decreto Legge 30.12.2009, n. 194, G.U. 30.12.2009)[14] ha dato spazio nel suo art. 2 anche alla proroga fino al 1° luglio 2010 degli adempimenti connessi all’albo ufficiale on line.

Nel dettaglio, però, è stata differita soltanto l’efficacia, visto che il legislatore ha prorogato esclusivamente gli effetti novellati nel comma 5 dell’art. 32. Ciò significa che l’efficacia della pubblicità legale sarà garantita ancora dalla pubblicazione cartacea, ma permane l’obbligo comunque della pubblicazione on line, così come previsto dal comma 1 dell’art. 32 della legge 69/2009.

6. In conclusione: l’inevitabile rinvio

Fortunatamente, il legislatore ha differito di sei mesi l’applicazione totale della norma sull’albo on line. In carenza di ciò, sarebbe risultato necessario chiedere al legislatore – e al CNIPA (rectiusDigitPA, il nuovo soggetto pubblico nel quale si è trasformato definitivamente, così come stabilito dalD.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 177, Riorganizzazione del Centro nazionale per l’informatica - GU 14.12.2009, n. 290) – quantomeno un rinvio dell’applicazione dell’art. 32, almeno fino all’approvazione di un DPCM contenente, ai sensi dell’art. 40 del CAD, le regole tecniche per la corretta gestione e conservazione della pubblicità legale. Il DPCM è oltremodo fondamentale, se nonaltro in analogia con le procedure a evidenza pubblica e per i bilanci, così come previstoespressamente dal comma 2 dell’art. 32.

Fino al giugno 2010, dunque, procederemo su due fronti: il cartaceo, che continuerà ad avere, fino adallora, piena efficacia e il digitale. Si tratta, dunque, di un doppio binario indispensabile per governarel’ibridismo tra cartaceo e digitale in una delicata fase di transizione.

Page 6 of 9L'albo online dal 2010 è davvero possibile?

15/01/2010http://www.altalex.com/index.php?idnot=48638

Page 25: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

Semmai una critica va al fatto che le norme-proclama sul digitale sortiscono sempre un effettocontrario e, anzi, una sorta di restaurazione a fronte di una volontà di innovazione. Non era infattifacilmente prevedibile che in soli sei mesi le amministrazioni pubbliche non avrebbero potutoadeguarsi?

Ricordo che la rivoluzione introdotta ancora nell'ottobre 1998 con il protocollo informatico ebbecorrettamente 5 anni di "decompressione". Cinque anni per l'albo sono sicuramente troppi, così come6 mesi sono pochi. Ora non resta che arrivare al 30 giugno 2010 preparati.

In assenza di questo rinvio, avremmo avuto un’autentica Babele di soluzioni informatiche, di discriminazione tra cittadini “informatizzati e non” e, cosa ben più grave, un contributo decisivo alla diffidenza verso le tecnologie informatiche applicate all’amministrazione pubblica, cosa non solo inutile, ma anche controproducente.

Infatti, l’introduzione dell’informatica è imprescindibile, ma va governata e fatta metabolizzarestrutturalmente a tutti (operatori e utenti), tanto con strategie condivise quanto con accortezzenecessarie a non rendere un paese di civil law un luogo in cui la garanzia della pubblicità legale è affidata a un file senza capo né coda, considerato anche che siamo in presenza di una pericolosissimaderiva che sta prendendo il concetto di file in luogo di quello di documento.

In ogni caso, proprio al CNIPA (ora DigitPA) era stata demandata, in virtù del comma 4 dell’art. 32 della legge 69/2009, la realizzazione e la gestione di un «portale di accesso ai siti delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati». Di quel portale, però, a pochissimi giorni dall’entrata in vigore dell’art. 32 non risulta traccia alcuna.

Se così è, l’albo ufficiale on line sarebbe stato davvero possibile?

______________

[1] Andrea Lisi è Titolare del Digital&Law Departmente dello Studio Legale Lisi (www.studiolegalelisi.it) ed è Presidente dell’Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Conservazione digitale dei documenti(www.anorc.it) - Gianni Penzo Doria è Archivista dell’Università degli Studi di Padova e docente a contratto di archivistica informatica.

[2] GU 19.06.2009, n. 140 - SO95L.

[3] Regole tecniche espressamente previste nel comma 2 dell’articolo 32 commentato e peraltro necessarie, come vedremo, ai sensi dell’art. 40 comma 4 del CAD.

[4] Fonte: Circolare della Regione autonoma del 19 novembre 2009, n. 14586.

[5] Si vedano, a titolo di esempio, Tribunale di Monza, I sez. civile, ord. 30 dicembre 2004, est. D’Aietti, R.G. n. 9696/04, S. Barilani e A. Provasi c. A. Magnani, (http://www.anfverona.it/documenti/Processo%20societario%20e%20notificazione%20a%20mezzo%20fax.pdf); Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, sentenza 19 febbraio 2008, n. 4061; o ancora G.U.P. Tribunale di Brescia, sentenza 11 marzo 2008, n. 348 (http://www.penale.it/page.asp?mode=1&IDPag=604). Di questi giorni, invece, è la grande novità contenuta nel DL 29 dicembre 2009, n. 193 - Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario (GU n. 302 del 30-12-2009), dove all’art. 4 II comma si prevede che “nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, neicasi consentiti, mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successivemodificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche stabilite con idecreti previsti dal comma 1”. Quindi, continua in questi giorni il pericoloso slogan legislativo “Una PEC per tutti”, ma su questi temi torneremo ad occuparci in una nostra prossima pubblicazione.

[6] L’art. 89 recita: la Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento perassicurare che i successivi interventi normativi, incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamentemediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nel presente codice.

[7] Si spera peraltro che l’annunciata opera di revisione del CAD, contenuta nella delega al Governo prevista nell’art. 33

Page 7 of 9L'albo online dal 2010 è davvero possibile?

15/01/2010http://www.altalex.com/index.php?idnot=48638

Page 26: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

della L. 69/2009, possa essere colta come un’opportunità per fare finalmente ordine in modo articolato, sistematico esoprattutto senza quella fretta che sembra animare le ultime attività legislative in materia di digitalizzazione documentale.E si spera che, per una volta, invece di imporre un cambiamento, che ha un forte impatto organizzativo, si valutino conattenzione quelle buone prassi che in varie parti di Italia molte pubbliche amministrazioni, sorrette da criteri diragionevolezza, hanno provato a sviluppare, pur in assenza di una normativa chiara e autorevole.

[8] Per i documenti “nativi informatici”, invece, andrebbe applicata anche una procedura corretta di conservazione (oltreche di possibile pubblicazione on line), infatti ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 comma 3 “i documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche conmodalità cartacee [sic!] e sono conservati in modo permanente con modalità digitali”.

Discorso ancor più complesso riserverà, in futuro, la necessaria pubblicazione di documenti che siano il risultato finale diuna coesistenza in un procedimento amministrativo di documenti originariamente analogici e di documenti nativiinformatici. Ci chiediamo spontaneamente: ma il legislatore nel fissare il principio generale tutti questi quesiti se li ècorrettamente posti? O si pensa, forse, che sia il mercato a trovare le soluzioni, grazie a forme di autoregolamentazioneproprie di sistemi di common law e che in Italia non hanno mai attecchito?

[9] L’art. 63 recita: Organizzazione e finalità dei servizi in rete.

1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuano le modalità di erogazione dei servizi in rete in base a criteri divalutazione di efficacia, economicità ed utilità e nel rispetto dei princìpi di eguaglianza e non discriminazione, tenendocomunque presenti le dimensioni dell'utenza, la frequenza dell'uso e l'eventuale destinazione all'utilizzazione da parte dicategorie in situazioni di disagio.

2. Le pubbliche amministrazioni centrali progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delleesigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell'esito el'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente.

3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gliadempimenti di cittadini ed imprese e rendere più efficienti i procedimenti che interessano più amministrazioni, attraversoidonei sistemi di cooperazione.

[10] Disponibile alla pagina http://www.cnipa.gov.it/html/docs/dir_n_8_09_sitiPA.gov.pdf.

[11] Disponibile alla pagina http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1407101.

[12] È chiaro che questi aspetti vanno meditati con attenzione nel momento in cui un documento viene pubblicato sul webe il trattamento del dato, pur dal punto di vista digitale, dovrà rispettare quei principi di finalità, proporzionalità e necessitàprevisti dal D. Lgs. 196/2003. In estrema sintesi è giusto ricordare che tecnicamente cancellare un dato personale da undocumento informatico non sempre risulta essere un’operazione banale e deve essere garantita da misure di sicurezzaadeguate.

[13] La Circolare è disponibile qui.

[14] Disponibile alla pagina http://www.altalex.com/index.php?idnot=10763.

Page 8 of 9L'albo online dal 2010 è davvero possibile?

15/01/2010http://www.altalex.com/index.php?idnot=48638

Page 27: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

Commenta | Stampa | Segnala | Condividi | (Torna su)

Contatti | Staff e Comitato scientifico | Pubblicità | Servizi Free | Note legali | Aiuto Altalex Copyright © 2000-2009 - Tutti i diritti riservati PI 01676450479

Diventa conciliatore?Iscriviti al Corso per Conciliatori Legalmente Riconosciuto. Info ora www.cepu.it/conciliatori

Avvocato in SpagnaAbilitazione avvocato in spagna. Solo esami a crocette in ITALIANO www.omologazionetitoli.it

Albo Pretorio On lineLa soluzione definitiva in conformità alla Legge 69/2009 www.digitalbo.it

Page 9 of 9L'albo online dal 2010 è davvero possibile?

15/01/2010http://www.altalex.com/index.php?idnot=48638

Page 28: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

Direttore responsabile Antonio Zama

Contributo 29.05.10

Albo on-line: una riforma da non sottovalutare

Dott. Gianni Penzo Doria

1. Premessa

Con l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stato introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di

sostituire la pubblicazione tradizionale all’albo ufficiale (o pretorio) con la pubblicazione di documenti digitali sui

siti informatici.

Inizialmente, il termine previsto per questa riforma della pubblicità legale era stato fissato al 1° gennaio 2010.

Si trattava, con ogni evidenza, di un termine irragionevole per adeguamenti così importanti sul fronte

dell’azione amministrativa. Infatti, con il DL 30 dicembre 2009, n. 194, art. 2, comma 5, il termine è stato

dapprima posticipato al 1° luglio 2010 e poi, in sede di conversione con la legge 26 febbraio 2010, n. 25, lo

stesso art. 2, comma 5, è stato posticipato al 1° gennaio 2011.

L’inserzione di un novellato di così largo impatto sembra però essere tuttora sottovalutato dalla maggioranza

delle amministrazioni pubbliche, che procedono in ordine sparso implementando soluzioni tecnologiche a dir

poco barbare che prevedono, ad esempio, la pubblicazione sic et simpliciter sul sito web di una pagina html o di

un file testuale (tipo MSWord).

Bisogna invece sfruttare questi pochi mesi a disposizione per arrivare in modo coordinato al 2011 a dettare delle

procedure o delle linee di indirizzo per la pubblicità legale online, nel rispetto della multidisciplinarietà del

problema, sempre ammesso che nel Paese delle Milleproroghe non ve ne sia un’altra che posticipi la riforma al

2012.

La questione non riguarda soltanto gli enti locali e l’albo pretorio, ma tutti gli albi ufficiali delle amministrazioni

pubbliche per i documenti dalla cui pubblicità erga omnes dipende l’efficacia.

Pochi hanno commentato che la riforma impatta anche sulla pubblicazione delle sentenze penali. L’art. 67 della

legge 69/2009 ha infatti modificato anche l’art. 36 del codice penale, ordinando la pubblicazione delle sentenze

sul sito web del Ministero della giustizia, per una durata non superiore a trenta giorni.

Non solo.

La Finanziaria 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 191), con i commi 216218 dell’art. 2, ha nuovamente

integrato la disciplina, ordinando che le sentenze penali diverse da quelle di condanna all’ergastolo debbano

essere pubblicate esclusivamente mediante l’indicazione degli estremi e dell’indirizzo web del sito del Ministero

della giustizia

(http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_19.wp;jsessionid=74BD5A0858749EB9F7F7548B6312510E.ajpAL02).

Siamo dunque di fronte a una riforma dei rapporti tra cittadini e amministrazioni pubbliche da non

sottovalutare, riforma che non può né deve essere banalizzata da soluzioni meramente tecnologiche o da

comportamenti amministrativi superficiali, tenendo ben presente che un documento cartaceo pubblicato all’albo

è ontologicamente diverso da un oggetto digitale inserito in un sito web e che le affinità sono presunte, non

Page 1 of 4Albo on-line: una riforma da non sottovalutare - Filodiritto

31/05/2010http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=1882

Page 29: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

reali. A ciò si aggiunga che l’informazione (il contenuto dell’atto amministrativo) è cosa diversa dal documento,

il quale la rappresenta dandole forza di prova e opponibilità a terzi grazie a forme e formalità previste dal nostro

ordinamento giuridico. Scambiare un mero testo (la pagina html o il file .doc) per un documento amministrativo

avente piena efficacia è un errore tanto comune quanto lacerante per uno stato di diritto.

Infine, tale riforma comporterà un radicale cambiamento della giurisprudenza, visto che storicamente le

pronunce hanno raramente considerato l’inserzione in un sito web uno strumento diretto ad assicurare la

conoscenza piena dei documenti pubblicati (ad es., TAR Lazio Roma, sez. II, 13 marzo 2001, n. 1853, Consiglio

di Stato, sez. VI, 3 maggio 2007, n. 1949, Consiglio di Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 3679). Anche questa

parte, molto delicata, andrà contemperata e allineata alla rivoluzione digitale.

2. La coalescenza sull’albo online e la proposta di ANORC

La pubblicità legale non è, ribadiamolo, un problema esclusivamente informatico. Anzi, nella semplice inserzione

di un dato personale in un sito web si nascondono e vengono amplificati insidie e fattori legati alla tutela della

privacy, al digital divide, al diritto all’oblio, al diritto di internet, al diritto in generale (sia esso amministrativo,

civile e penale), all’informatica giuridica e, non ultime, alla diplomatica e all’archivistica.

L’assenza sostanziale di segnali da parte del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione su questo

tema ha spinto l’Associazione nazionale per operatori e responsabili della conservazione digitale (ANORC) a

proporre la costituzione di un gruppo di lavoro multi/interdisciplinare incaricato di redigere una proposta di

DPCM contenente le regole tecniche per l’albo online.

Si tratta di un atto di coalescenza sociale, cioè dell’unione di più professionalità che affrontano con uno spettro

ampio il problema. Un primo risultato del gruppo di lavoro è stata l’approvazione di Linee guida per la redazione

delle regole tecniche per l'albo online, disponibili sul sito web www.anorc.it.

Le regole tecniche che verranno scritte, dunque, dovranno garantire:

• il diritto all’informazione (tenuto distinto dal diritto di accesso)

• la trasparenza dell’azione amministrativa

• la protezione dei dati personali, nel rispetto del principio di proporzionalità e non eccedenza dei dati pubblicati

• il rispetto del principio di temporaneità (diritto all’oblio)

• l’efficacia della pubblicazione in ambiente digitale

• il contenimento dei costi e dell’impatto organizzativo

e al fine di

• inibire la ricerca ubiquitaria attraverso i comuni motori di ricerca sul web

• definire le modalità di pubblicazione, di esecutività e di ritiro con referta di avvenuta pubblicazione (firma

elettronica e marca temporale)

• garantire l’accessibilità al sito web

• individuare i formati idonei e autoconsistenti per semplificare la consultazione online

• garantire la conservazione a lungo termine dei documenti digitali pubblicati e delle rispettive referte di

pubblicazione, mantenendo nel tempo prova della loro autenticità, integrità e intelligibilità, indipendentemente

da soluzioni hardware e software adottate

nonché di

• individuare o far individuare alle amministrazioni pubbliche le tipologie di documenti da pubblicare

• stabilire quali parti dei documenti – soprattutto se provvedimenti – siano idonee alla diffusione via web, anche

per garantire, nel rispetto della privacy, il diritto all’informazione

• semplificare il processo di pubblicazione

Per queste ragioni, fin troppo evidenti, è necessario uno sforzo per affrontare un problema che presenta a

grappolo tanti piccoli problemi che vanno prima riconosciuti come scomposti e poi risolti in una visione

d’insieme.

Page 2 of 4Albo on-line: una riforma da non sottovalutare - Filodiritto

31/05/2010http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=1882

Page 30: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

3. Il gruppo di lavoro: ecco i partecipanti

Il gruppo di lavoro per la redazione di una bozza di DPCM per l’albo online è formato da

Maristella AGOSTI, esperta di informatica, professore ordinario di Informatica generale nonché di Sistemi di

archivi digitali all’Università degli Studi di Padova;

Franco CARDIN, esperto di privacy, professore a contratto di Privacy all’Università degli Studi di Verona,

dirigente dell’Azienda Ulss 16 Padova;

Pietro DI BENEDETTO, esperto di diritto amministrativo, direttore amministrativo vicario dell’Università degli

Studi dell’Aquila;

Luciana DURANTI, esperta di archivistica e di diplomatica, professore ordinario di Theoretical and Research

Foundations of Archival Studies nonché di Archival Diplomatics all’University of British Columbia di Vancouver

(Canada);

Linda GIUVA, esperta di archivistica e di diplomatica, professore associato di Archivistica generale all’Università

degli Studi di Siena (sede di Arezzo);

Mariella GUERCIO, esperta di archivistica e di diplomatica, professore ordinario di Archivistica nonché di

Archivistica informatica all’Università degli Studi di Urbino;

Andrea LISI, avvocato, presidente di ANORC, docente alla SDA Bocconi – Document Management Academy e

responsabile del Digital & Law Department dello Studio Lisi;

Massimo MARONATI, esperto nella gestione dei documenti digitali e ingegneria del software, amministratore di

Krill, già ricercatore;

Barbara MONTINI, esperta di diritto, professore a contratto di Diritto amministrativo all’Università degli Studi di

Verona, avvocato presso il Comune di Ferrara;

Roberto MORELLO, esperto di privacy e di risk management, formatore del MIUR Veneto per privacy e misure

minime di sicurezza, legale rappresentante della Robyone srl;

Gianni PENZO DORIA, esperto di archivistica e di diplomatica del documento digitale, responsabile scientifico del

progetto UniDOC, dirigente dell’Università degli Studi di Padova (coordinatore del gruppo di lavoro);

Anna Luisa PETRUCCI, esperta di diritto, dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Elisabetta REALE, esperta di archivistica e di diplomatica, funzionario della Direzione generale per gli archivi del

Ministero per i beni e le attività culturali;

Michela SESSA, esperta di archivistica e di diplomatica, professore a contratto di Archivistica informatica

all’Università degli studi Federico II di Napoli, archivista presso la Soprintendenza archivistica della Campania;

Erilde TERENZONI, esperta di archivista e di diplomatica, Soprintendente archivistico per il Veneto;

Tiziano TESSARO, esperto di diritto, professore a contratto di Diritto regionale e degli enti locali all’Università

degli Studi di Padova, magistrato della Corte dei conti di Venezia.

Ma questo gruppo di esperti non lavorerà da solo, verrà anzi affiancato da un gruppo di consulenti per la

revisione tecnicaoperativa, che verificherà, in qualità di esperti sul campo, l’adeguatezza delle soluzioni che

verranno proposte:

Marzia ALBAN, Comune di Selvazzano Dentro (PD);

Maria Grazia BEVILACQUA, Comune di Chioggia (VE);

Barbara BIGI, Comune di Trieste;

Valeria BOSCO, Università degli Studi di Padova;

Giuseppina BOVA, Provincia di Cremona;

Antonella CASULA, Comune di Oristano;

Antonella COPPI, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;

Barbara CORVISIERI, Istituto nazionale di statistica ISTAT Roma;

Concetta DAMIANI, Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli;

Monica DONAGLIO, Comune di Venezia;

Loris DE MARCHI, Centro Studi della Marca Trevigiana;

Laura FLORA, Istituto Nazionale di Astrofisica Osservatorio astronomico di Trieste;

Laura GILARDI, Comune di Lecco;

Elisabetta GUGLIELMINI, Comune di Roverè Veronese (VR);

Alisa MAIONCHI, Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca;

Davide MAMMOLITI, Comune di Aosta;

Luca MILANI, Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura AVEPA;

Nicoletta MOLFETTA, Provincia di Novara;

Remigio PEGORARO, Università degli Studi di Padova;

Page 3 of 4Albo on-line: una riforma da non sottovalutare - Filodiritto

31/05/2010http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=1882

Page 31: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

Angelo ROSSI, Comune di Padova;

Beatrice ROSSI, Provincia di Pesaro Urbino;

Antonella SANNINO, Università degli Studi di Salerno;

Giuliana STELLA, Comune di Paese (TV);

Nicoletta VALDINOCCI, Comune di Pesaro;

Marina ZANZOTTERA, Azienda ospedaliera di Busto Arsizio (VA);

Vilma ZINI, Procura Generale della Repubblica di Bologna.

Una volta definito, il testo sarà oggetto di una revisione linguistica finalizzata alla semplificazione del linguaggio

antiburocratese da parte di:

Michele A. CORTELAZZO, professore ordinario di Linguistica italiana nonché di Grammatica italiana

dell’Università degli Studi di Padova e

Matteo VIALE, assegnista di una ricerca sull’Analisi linguistica di documenti amministrativi (19462006)

dell’Università degli Studi di Padova.

Pubblicato su filodiritto il 28.05.10

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di

commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori,

titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge

633/1941).

La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto

di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della

menzionata Legge 633/1941.

È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella

sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale,

esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o

recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad

esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini

dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (http://www.filodiritto.com), con relativo

collegamento ipertestuale.

Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il

consenso esplicito della stessa.

È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.

Filodiritto è un marchio inFOROmatica Srl - Via Decumana 66/a, 40133 Bologna - Tel. 051/3140699 - C. F./P.IVA 02575961202 - www.filodiritto.com Pubblicazione iscritta nel registro della stampa del Tribunale di Bologna, numero 7770 del 24/07/07

Page 4 of 4Albo on-line: una riforma da non sottovalutare - Filodiritto

31/05/2010http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=1882

PENZOGI
Rettangolo
Page 32: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

1

Gianni Penzo Doria

PEC, documento digitale, firma digitale. E ora?

Milano - Assinform, 16 giugno 2010

Il CAD

Page 33: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

2

Il CAD è chiamato a rispettare il principio della:

Il Consiglio di Stato

EsaustivitàSistematicitàStabilità

parere 30 gennaio 2006, n. 31/2006, punto 2

V li di f ità di

Pensiero e azione (Mazzini)

Voglia di fare e capacità di sapere

Altisonanza formale e vuoto sostanziale

Page 34: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

3

Continuiamo a legiferare

Il 19 febbraio 2010 è stata approvatauna nuova bozza del CAD

Continuiamo a legiferaresperando di risolvere i problemi

dell’amministrazione digitalesolo attraverso la Gazzetta Ufficiale

La normativa storicamente non ha mai aiutato l’informatica

Le modifiche “ufficiali” al CAD

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159

Bozza PCM 19 febbraio 2010

Una versione ogni due anni!Ed era nato monco (senza PEC e SPC)

Page 35: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

4

Le modifiche “non ufficiali” al CAD

Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1.51

Legge 28 gennaio 2009, n. 2

Legge 18 giugno 2009, n. 69

Legge 3 agosto 2009, n. 102

e la nuova manovra di questi giorni!

Giusto

La bozza PCM introduce le sanzioni

Giusto.Ma il primo a dover essere sanzionato

è il legislatore!

Page 36: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

5

Mancanze del legislatore

art. 68Elenco dei formati idonei

art. 71Regole tecniche

Elenco dei formati idonei

Non scrive in italianoe, spesso, usa ridondanze

Chi i ità

La norma è un algoritmo

Chiarezza e univocità

Elettronico, informatico, digitale, numericog ,

Page 37: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

6

O i i l i

La norma è un algoritmo

Originale unicoOriginale non unico

Originale analogico informatico

Burocrazia documentale informatica

L’informaticrazia ha inventato la…

Burocrazia documentale informatica

Page 38: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

7

I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere,

i li i d i i i i i di i

Ridondanze del legislatore

compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico o, comunque, non informatico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile se ad essi è apposta o 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell’originale

I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere,

i li i d i i i i i di i

Ridondanze del legislatore

compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico o, comunque, non informatico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile se ad essi è apposta o 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell’originale

Page 39: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

8

I documenti informatici contenenti copia di atti di ogni tipo formati in origine su supporto non i f i h i ffi i i i d li

Ridondanze del legislatore

informatico, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, una firma elettronica qualificata. La loro esibizione sostituisce quella dell’originale

Conservazionee dematerializzazione

Page 40: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

9

Prima di produrre un documento, bisogna necessariamente progettare

La conservazione

bisogna necessariamente progettare la sua conservazione (repetita!)

Conservarlo in un supporto non basta: bi l bisogna pensare a come mantenerlo su

quel supporto e su altri non meccanicamente, ma in forma autentica

Legislazione incongruente, parcellizzata ll’i bili à

I problemi della conservazione digitale

e votata all’instabilità

Nomenclatura disomogenea

Colpi di coda del digitale fai-da-te

Page 41: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

10

La conservazione

Conservazione sostitutiva

Conservazione nativa

La nomenclatura

Archi ia ione otticaFotoriproduzione sostitutiva

Archiviazione otticaArchiviazione su supporto di immagini

S t i li i

Conservazione sostitutiva

SmaterializzazioneDematerializzazioneCopia per immagine

Page 42: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

11

La “conservazione sostitutiva”

Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 15.2DPCM 11 settembre 1974

AIPA, Delibera 28 luglio 1994, n. 15

AIPA, Delibera 30 luglio 1998, n. 24DPCM 6 dicembre 1996, n. 694

CNIPA, Delibera 19 febbraio 2004, n. 11AIPA, Delibera 13 dicembre 2001, n. 42

Funz. Pub. DM 13 novembre 2007

Il difetto di delega

È altamente probabile pun difetto di delega

in quanto il legislatore aveva previsto una norma di rango superiore alla

delibera, cioè il DPCM(come è avvenuto, infatti, per la normativa

archivistica del 1974 e 1994)

Page 43: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

12

La bozza dematerializzata…

Commissione per la gestione del flusso documentale e dematerializzazione

Proposta di regole tecniche p gin materia di formazione e conservazione

di documenti informaticiwww.innovazionepa.gov.it/ministro/pdf/proposta_di_regole_tecniche.pdf

www.cnipa.gov.it

DigitPASolo a metà giugno 2010

è stato attivato il nuovo sito!

www digitpa gov itwww.digitpa.gov.it

Page 44: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

13

Il termine dematerializzazione viene usato per i documenti e gli atti cartacei delle pubbliche

www.cnipa.gov.it 1/2

documenti e gli atti cartacei delle pubbliche Amministrazioni identificando la progressiva perdita di consistenza fisica da parte degli archivi, tradizionalmente costituiti da documentazione cartacea, all’atto della loro sostituzione con documenti informatici.In questo senso il concetto di “dematerializzazione” si In questo senso il concetto di dematerializzazione si può considerare come l’estensione alla P.A. della generale tendenza, invalsa nel settore privato, dell’uso degli strumenti ICT per il trattamento automatizzato dell’informazione nei processi produttivi.

Oggi si può correttamente sostenere che questo termine definisce il progressivo incremento della

www.cnipa.gov.it 2/2

termine definisce il progressivo incremento della gestione documentale informatizzata all’interno delle strutture amministrative pubbliche e private e la sostituzione dei supporti tradizionali della documentazione amministrativa in favore del documento informatico a cui la normativa statale fin dal 1997 (articolo 15 comma 2 legge 15 marzo 1997 n dal 1997 (articolo 15 comma 2 legge 15 marzo 1997 n. 59) ha confermato pieno valore giuridico.

Page 45: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

14

http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/autonomie/news_attualita/2008/marzo/17_smaterializzazione.htm

Page 46: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

15

http://www.giuristitelematici.it

www.bucap.it

Page 47: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

16

www.civile.it

Una parola scientificamente sbagliata per uno slogan ad effetto

Cosa significa dematerializzazione

per uno slogan ad effetto

Il problema della fotocopia (anche se “fotocopia” digitale)

La vera “dematerializzazione” c’è già ff ed è uno dei due effetti del lavoro

archivistico più delicato: lo scarto a fronte di una selezione

Page 48: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

17

SLOGAN SLOGAN SCIENTIFICAMENTE SCIENTIFICAMENTE NON CORRETTINON CORRETTI

SLOGAN SLOGAN SCIENTIFICAMENTESCIENTIFICAMENTENON NON CORRETTICORRETTI

Page 49: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

18

SLOGAN SLOGAN SCIENTIFICAMENTE SCIENTIFICAMENTE NON CORRETTINON CORRETTI

SLOGAN SLOGAN SCIENTIFICAMENTESCIENTIFICAMENTENON NON CORRETTICORRETTI

I-GED On line n. 2 2010

Page 50: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

19

chiv

ist

08st

arts

.htm

l?_r

=1no

tary

e di

gita

lar

.com

/200

9/02

/08/

jobs

/0C

yber

nht

tp://

ww

w.ny

times

«La conservazione degli atti corrisponde ad un bisogno innato dell’umanità, bisogno

Le conservazione

g , gche l’ignoranza potrà pur calpestare, ma sopprimere non mai».

(Eugenio Casanova, 1928)

Page 51: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

20

Culpa in eligendoCulpa in vigilando

I formati idonei alla conservazione

Elenco dei formati idonei a cura del CNIPA (DigitPA) - art. 68.4

Page 52: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

21

www.erpanet.orgwww.erpanet.org

La conservazione ibrida, non promiscua

Abigail J. SellenRichard H. R. HarperThe Myth of the Paperless Office

Page 53: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

22

Le firme elettroniche

DPR 513/1997• Firma digitale

Dir. 1999/93/CE• Firma elettronica• Firma elettronica

avanzata

D.Lgs. 10/2002• Firma elettronica• Firma elettronica

avanzata

Documento informatico e firme

avanzata avanzata

DPR 137/2003• Firma elettronica

D.Lgs. 82/2005• Firma elettronica

Bozza PCM 2010• Firma elettronica• Firma elettronica

• Firma elettronica avanzata

• Firma elettronica qualificata

• Firma digitale

• Firma elettronica• Firma elettronica

qualificata• Firma digitale

• Firma elettronica• Firma elettronica

avanzata• Firma elettronica

qualificata• Firma digitale

Page 54: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

23

La PEC !

Dal 2009, però, esiste un’ulteriore firma

DPCM 6 maggio 2009, art. 4.4«L’invio tramite PEC costituisce

sottoscrizione elettronica»

Non come firma, ma sottoscrizione elettronica

(altra nomenclatura! È l’azione o lo strumento?)

Palazzo del Quirinale, 24 giugno 2009I Il Presidente Giorgio Napolitano riceve dal Dott. Gianni Letta, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’originale della Costituzione

Page 55: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

24

La copia della copia della copia della copia del documento digitale

Originale e copia

Non si può conservare l’originale informatico, ma la sua copia in forma

autentica opponibile a terzi

L’apertura di un file compromette sempre la sua autenticità

Diplomatica e firma digitale

Non è possibile conservare il file nella sua originalità e originarietà

La firma digitale è il primo ostacolo per la conservazione

La firma digitale è solo uno dei mezzi, tutto sommato anche residuale(art. 64-65 del CAD)

Page 56: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

25

Posta elettronicae posta elettronica certificata

Posta elettronicaPosta elettronica certificata

La posta elettronica

Analogo indirizzo di posta elettronica (*)CEC – PAC

(comunicazione elettronica certificata tra pubblica amministrazione e cittadini)

PEC-PCTPEC-PCTPECU (cfr. ACI e INPS)

(*) S-MIME o altro?

Page 57: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

26

Page 58: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

27

Page 59: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

28

http://www.indicepa.gov.it/pla-comepubblicare.php

http://www.indicepa.gov.it/pla-comepubblicare.php

Page 60: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

29

La posta elettronicaquando va usata, come e da chi

Soddisfa il requisito legaledella forma scritta?

E la provenienza dopo il 2005?

PEC e telefax

Nell’èra della PEC, fine del FAX?

Viene risolto il problema della provenienza giuridico-probatoria

Page 61: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

30

La posta elettronicaquando va usata, come e da chi

Esiste una direttiva, un regolamento o una policy per l’uso dell’e-mail?

Quali sono gli elementi da conservareQ gai fini della dimostrazione

dell’autenticità?

Page 62: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

31

Page 63: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

32

Q li i ti d ?

La posta elettronica certificata

Quali sono i componenti da conservare?

In quale formato?

Obbligo per 30 mesi di conservazione dei soli dei log

http://www.paginepecpa.gov.it/documentazionePec/

Page 64: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

33

Circolare 18 febbraio 2010, n. 1

Page 65: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

34

Circolare 19 aprile 2010, n. 2

Nota diplomatistica

Page 66: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

35

Legge 28 gennaio 2009, n. 2 - (anti-crisi)

art. 16, comma 8Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del

La PEC è obbligatoria per il protocollo

p , ,decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell’articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell’Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata (o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6) per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell’ambito delle risorse disponibili.

Legge 28 gennaio 2009, n. 2 - (anti-crisi)

art. 16, comma 9

La PEC non va “accettata”

Salvo quanto stabilito dall’articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti (di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata (o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6) senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo.

Page 67: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

36

DPR 28 dicembre 2000, n. 445Articolo 14 (R)

Trasmissione del documento informatico

Un precedente poco noto

Trasmissione del documento informatico

1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato.2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli del presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi.3. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.

Il collegamento con il protocollo

Va collegata con il protocollo informaticoper il combinato disposto

del DPR 445/2000 e DPCM 6 maggio 2009

Page 68: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

37

Ne basta una!Non averla non è una diminutio

Quante PEC per ente?

Non averla non è una diminutioper sindaci, assessori, dirigenti, etc.

Collegata al protocollo informaticorappresenta il parallelo digitalerappresenta il parallelo digitale

della sede legale

Da vettore qualificato

La posta elettronica

a firma elettronica?

Da PEC a PEC:casella chiusa

Page 69: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

38

La casella di PEC deve essere chiusa

Un consiglio “salvavita”

La casella di PEC deve essere chiusa

In caso contrario, oltre a un maggioraggravio nella gestione, viene meno ilsignificato di questo strumento dicomunicazione qualificatacomunicazione qualificata

Sulla PEC, attualmente, esiste una fase di“isolamento” internazionale da parte dell’Italia

Tuttavia...

dell Italia

Il legislatore ha creato una nuova forma dicertificazione di invio di un messaggio diposta elettronica: la CEC-PAC (comunicazione elettronica certificata trapubblica amministrazione e cittadini)pubblica amministrazione e cittadini)

Attenzione alla elezione di un domiciliodigitale!!!

Page 70: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

39

Page 71: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

40

La casistica: cosa si protocolla?Messaggio o documento?(DPR 445/2000, art. 53.5)

N.B. Distinguere sempre vettore da autoree la spedizione a nome di terzi

La casistica: cosa si protocolla?Messaggio o documento?(DPR 445/2000, art. 53.5)

Page 72: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

41

La casistica: cosa si protocolla?(DPR 445/2000, art. 53.5)

Le amministrazioni pubbliche devono

L’uso va dichiarato

Le amministrazioni pubbliche devono approvare dei regolamenti

o delle linee guida per individuarele modalità di presentazione (e di accettazione) di istanze (e di accettazione) di istanze

di terzi e di interni

Page 73: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

42

Negli ultimi tempi sulla PEC

Negli ultimi tempi

Negli ultimi tempi sulla PECabbiamo avuto qualche problema

causato da un “agonismo normativo”

Dir

itto,

201

0G

uida

al

Page 74: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

43

aggi

o 20

0919

ma

Page 75: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

44

L’Albo on-line

Gli annunci eclatanti non attecchiscono

False partenze che indeboliscono il Paese

Gli annunci eclatanti non attecchiscono(siamo il Paese delle proroghe)

Le norme non si applicano con gli slogan

Page 76: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

45

Legge 18 giugno 2009, n. 69 1/6

Capo III Piano industriale della pubblica amministrazione

Art. 32Eliminazione degli sprechi relativi

al mantenimento di documenti in forma cartacea

1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le

i i t i i li ti bbli i t ti bbli ll

Legge 18 giugno 2009, n. 69 2/6

amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.

Page 77: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

46

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre

Legge 18 giugno 2009, n. 69 3/6

amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.

4. Al fine di garantire e di facilitare l’accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo

comma 1.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate

Legge 18 giugno 2009, n. 69 4/6

, g , pin forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Page 78: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

47

6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell’articolo 27 della legge 16

Legge 18 giugno 2009, n. 69 5/6

finanziarie assegnate ai sensi dell articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.gg

7. È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici nonché nel

Legge 18 giugno 2009, n. 69 6/6

Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Page 79: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

48

Entro quando?

Legge 18 giugno 2009, n. 69 1° gennaio 2010art. 32

DL 30 dicembre 2009, n. 194art. 2, comma 5

1° luglio 2010

L 26 f bb i 2010 25 1° i 2011Legge 26 febbraio 2010, n. 25art. 2, comma 5

1° gennaio 2011

Page 80: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

49

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Art. 40Formazione dei documenti informatici

1. Le pubbliche amministrazioni che dispongono di idonee risorse tecnologiche formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all’articolo 71.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la redazione di documenti originali su supporto cartaceo, nonché la copia di documenti informatici sul medesimo supporto è consentita solo ove risulti necessaria e comunque nel rispetto del principio dell’economicità.

Art. 40Formazione dei documenti informatici

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, fissa la data dalla quale viene riconosciuto il valore legale degli albi, elenchi, pubblici registri ed ogni altra raccolta di dati concernenti stati, qualità personali e fatti già realizzati dalle amministrazioni, su supporto informatico in luogo dei registri cartaceiinformatico, in luogo dei registri cartacei.

Page 81: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

50

Page 82: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

51

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblicihttp://www.autoritalavoripubblici.it

http://www.giustizia.it

Page 83: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

52

I principali progetti internazionaliper la conservazione

dei documenti digitali

Abbiamo norme continue che si occupano d ll i di tti i l ti

Italia, Europa, Mondo

della conservazione di oggetti isolatiDa un punto di vista scientifico siamo un paese all’avanguardia nella diplomatica e nell’archivistica, ma soffriamo a causa della informaticrazia

Page 84: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

53

ERPANETwww.erpanet.orgDigital Curation Centre (DCC)

Alcuni progetti internazionali

g ( )www.jisc.ac.ukDigital Preservation Europe www.digitalpreservationeurope.euCASPARwww.casparpreserves.eup pInterPARESwww.interpares.orgDigital Records Forensicswww.digitalrecordsforensics.org

www.erpanet.org

Page 85: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

54

www.jisc.ac.uk

www.digitalpreservationeurope.eu

Page 86: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

55

www.interpares.org

www.digitalrecordsforensics.org

Page 87: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

56

La coalescenza sul digitale in Italia

La coalescenza è necessaria

Il digitale deve trovare coalescenza:

Diritto (civile, amm.vo, penale, etc.)Diritto dell’informaticaDiplomaticaArchivisticaArchivisticaInformatica giuridicaInformatica

Page 88: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

57

La soluzione possibile per il sistema Italia

Tavolo tecnico di coalescenza i i i di l i i

Fase strutturale di transizione(f di 5 i il t ll i f ti

tra giuristi, diplomatisti, archivisti e informatici

(fu di 5 anni per il protocollo informaticoe ha dimostrato di funzionare:

il problema è la percezione del tempoda parte degli informatici)

www.thesedonaconference.org

Page 89: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

58

www.thesedonaconference.org

The costs associated with adversarial conduct in pre-trial discovery have become a serious burden to theAmerican judicial system. This burden rises significantly in discovery of electronically stored information (“ESI”). In addition to rising monetary costs, courts have seen escalating motion practice, overreaching, obstruction, and extensive, but unproductive discovery disputes – in some cases unproductive discovery disputes in some cases precluding adjudication on the merits altogether – when parties treat the discovery process in an adversarial manner. Neither law nor logic compels these outcomes.

www.thesedonaconference.org

With this Proclamation, The Sedona Conference® launches a national drive to promote open and forthright information sharing, dialogue (internal and external), training, and the development of practical tools to facilitate cooperative, collaborative, transparent discovery. This Proclamation challenges the bar to achieve these goals and refocus litigation toward the substantive resolution of legal disputes.substantive resolution of legal disputes.

Page 90: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

59

www.interpares.org

www.anorc.it

Page 91: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

60

www. digitalrecordsforensics.org

The identification of records among all the digital objects produced by complex digital systems, and the determination of their authenticity :determination of their authenticity :• when digital materials are kept outside of the

technological environment in which they were produced and/or maintained either by the creating body itself or by third parties like police departments or archival organizations; and

• when records are of uncertain origin and/or exist • when records are of uncertain origin and/or exist in proprietary formats that are hard to maintain over time, thus compromising their long-term research value or their ability to be submitted and/or admitted as evidence in a trial.

Due italiane all’Emmett Leahy Award The Emmett Leahy Award is the highest award for individual accomplishment in the information and records management profession

Luciana Duranti Mariella Guercio

Page 92: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

61

Ultime domande

Vogliamo sfruttare le potenzialità che bbi ti d abbiamo oppure continueremo ad

andare in ordine sparso e monolitico, come silos alla deriva (istituzionale)?

Non è questa la vera interoperabilità Non è questa la vera interoperabilità (professionale)?

Ora basta criticare!

È stato costituito un gruppo di lavoro l d i di DPCM per la redazione di un DPCM

contenente le regole tecniche per la pubblicazione dei documenti on-line

Sarà il primo passo per la rivoluzione p p pdigitale dal basso

Page 93: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

62

Associazione nazionale per operatori e responsabili della conservazione digitalehttp://www.anorc.it

Il diritto all’informazione (tenuto distinto dal diritto di accesso)L d ll’ i i i i

Le regole tecniche dovranno garantire

La trasparenza dell’azione amministrativaLa protezione dei dati personali, nel rispetto del principio di proporzionalità e non eccedenza dei dati pubblicatiIl rispetto del principio di temporaneità (diritto all’oblio)L’efficacia della pubblicazione in ambiente digitaleIl contenimento dei costi e dell’impatto organizzativo

Page 94: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

63

inibire la ricerca ubiquitaria attraverso i comuni motori di ricerca sul webdefinire le modalità di pubblicazione, di esecutività di iti f t di t bbli i

Le regole tecniche dovranno anche

e di ritiro con referta di avvenuta pubblicazione (firma elettronica e marca temporale)garantire l’accessibilità al sito webindividuare i formati idonei e autoconsistenti per semplificare la consultazione on-linegarantire la conservazione a lungo termine dei documenti digitali pubblicati e delle rispettive referte di pubblicazione, mantenendo nel tempo prova della loro autenticità, integrità e intelligibilità, indipendentemente da soluzioni hardware e software adottate

individuare o far individuare alle amministrazioni pubbliche le tipologie di

Le regole tecniche dovranno anche

documenti da pubblicarestabilire quali parti dei documenti – soprattutto se provvedimenti – siano idonee alla diffusione via web, anche per garantire, nel rispetto della privacy, il diritto all’informazionesemplificare il processo di pubblicazionesemplificare il processo di pubblicazione

Page 95: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

64

Gruppo di lavoro redazionale

I gruppi di lavoro

Gruppo di lavoro di revisione tecnica-organizzativaGruppo di lavoro di revisione linguistica

Qualche conclusione

Page 96: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

65

Ne arrivano di tutti i tipi, da tutte

Troppe norme alluvionali

p ,le partiServono, ma devono provenire da una stessa fonte

Page 97: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

66

http://www.noisefromamerika.org/index.php/articoli/Renato_Brunetta_e_l%27innovazione._Fotografia_di_un_fallimento.?fb=keywords

Page 98: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

67

In cinque anni tre normesul Codice dell’amministrazione digitale

2005-2010 e senza contare ... e senza contare

le modifiche implicite, quelle inserite nelle Finanziarie e la nuova bozza

Page 99: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

68

In dieci anni quattro normesull’archiviazione ottica

1994-2004 t ... e senza contare

la 3ª dematerializzatasi

In tredici anni il quadro sulle firme elettroniche

è cambiato sei volte

1997 20101997-2010... e non si può dire Europa

solo quando fa comodo

Page 100: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

69

Errare humanum est...

Dal 1993 il legislatore ha fallito i t t t idi tripetutamente e recidivamente

Non è mai stata cercata la coalescenza

Page 101: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

70

La normativa, storicamente, non ha i t t l’i t d i d ll’i f ti

C’è bisogno estremo di una pausa di riflessione

aiutato l’introduzione dell’informatica in Italia, semmai l’ha ostacolataLa linea guida imprescindibile è il principio della neutralità della norma rispetto alla tecnologia

C’è troppa frenesia di fare, di lasciare il il i

C’è bisogno estremo di una pausa di riflessione

il segno con il proprio nomeTroppa velocità e poca sedimentazioneL’informaticrazia non è più tollerabile per il sistema Italia

Page 102: PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

71

Grazie per l’attenzione

2010

[email protected]