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 STUDIO LEGALE CECATIELLO Via Carducci, 12 -20123 Milano T +39 02 72022862 F +39 02 89016054 E-mail [email protected] C.F. CCTRND70S12F205P P .IV A 06067090966 www.cecatiello.it [email protected] MAGGIOR TUTELA AI CONVIVENTI: IL DIRITTO ALLA CASA Sempre più coppie decidono di non sposarsi e di convivere senza predisporre alcuna regola - mentazione dei loro rapporti. Cosa succede se uno dei due, proprietario della casa o intestatario del contratto di locazione, decide di allontanare l’altro? La Cassazione con una recente pronuncia ha stabilito che lLa convivenza more uxorio determi- na, sulla casa di abitazione ove si svolge e si a ttua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su un interesse proprio ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità; conseguentemente, l’estromissione violenta o clandestina del convivente dall’unità abitativa giustica il ricorso alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l’azione di spoglio. In considerazione del rilievo sociale che ha ormai assunto per l’ordinamento la famiglia di fatt o, la convivenza “more uxorio”, quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in

MAGGIOR TUTELA AI CONVIVENTI: IL DIRITTO ALLA CASA

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Sempre più coppie decidono di non sposarsi e di convivere senza predisporre alcuna regolamentazionedei loro rapporti. Cosa succede se uno dei due, proprietario della casa o intestatario del contratto di locazione,decide di allontanare l’altro?

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  • STUDIO LEGALE CECATIELLOVia Carducci, 12 -20123 Milano

    T +39 02 72022862 F +39 02 89016054 E-mail [email protected] C.F. CCTRND70S12F205P P.IVA 06067090966www.cecatiello.it [email protected]

    MAGGIOR TUTELA AI CONVIVENTI: IL DIRITTO ALLA CASA

    Sempre pi coppie decidono di non sposarsi e di convivere senza predisporre alcuna regola-mentazione dei loro rapporti.Cosa succede se uno dei due, proprietario della casa o intestatario del contratto di locazione, decide di allontanare laltro?

    La Cassazione con una recente pronuncia ha stabilito che lLa convivenza more uxorio determi-na, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su un interesse proprio ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalit; conseguentemente, lestromissione violenta o clandestina del convivente dallunit abitativa giustifica il ricorso alla tutela possessoria, consentendogli di esperire lazione di spoglio.

    In considerazione del rilievo sociale che ha ormai assunto per lordinamento la famiglia di fatto, la convivenza more uxorio, quale formazione sociale che d vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in

  • STUDIO LEGALE CECATIELLOVia Carducci, 12 -20123 Milano

    T +39 02 72022862 F +39 02 89016054 E-mail [email protected] C.F. CCTRND70S12F205P P.IVA 06067090966www.cecatiello.it [email protected]

    comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quel-lo derivante da ragioni di mera ospitalit, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare. Ne consegue che lestromis-sione violenta o clandestina dallunit abitativa, compiuta dal convivente proprietario in danno del convivente non proprietario, legittima questultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire lazione di spoglio.

    Il principio, il quale si pone in continuit con il pi recente indirizzo espresso sul punto dalla giurisprudenza di legittimit (cfr., cit., Cass. Civ., n. 7214 del 2013) stato nuovamente ribadi-to dal Supremo Collegio ed applicato, nella fattispecie sottoposta al vaglio della Corte, anche alla ipotesi in cui lo spoglio sia compiuto da un terzo nei confronti del convivente del detentore qualificato del bene. Nel caso preso in esame dalla Cassazione, il giudice di legittimit, appli-cando lenunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte distrettuale, riformando la pronuncia di primo grado, aveva rigettato la domanda con la quale una donna, convivente di fatto, aveva chiesto, nei confronti di tre fratelli, la reintegrazione nel possesso dellappartamento in cui abitava more uxorio con uno di questi in virt di un como-dato gratuito gi concessogli da uno di essi.

    Nella decisione in epigrafe viene inoltre ribadito (cfr., Cass. Civ., n. 21252 del 2007) che, ai fini del mutamento della detenzione in possesso, chi abbia iniziato il godimento del bene a titolo di detenzione non pu acquistarne il possesso finch il titolo non venga mutato per causa prove-niente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta nei confronti del possessore; questulti-mo mutamento richiede, in particolare, il compimento di uno o pi atti estrinseci, dai quali sia possibile desumere la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta, attraverso la negazione dellaltrui possesso e laffermazione del proprio.

    Armando Cecatiello Avvocato, Milanowww.cecatiello.it