Lex de Imperio Vespasiani1

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  • 8/17/2019 Lex de Imperio Vespasiani1

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    Vespasiano e la Scuola

    PROGETTO PILOTA NAZIONALE

    ’ 

    Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Bimillenario

    della nascita di Vespasiano

    Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

    La lex de imperio espasiani 

    iritto e potere nella Roma dei Flavi

    Elena Tassi Scandone

    Sapienza Università di Roma

    Rieti, 19 luglio 2011

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    La lex de imperio Vespasiani

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    La lex  prima del distacco dalla cornice

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    La lex dopo il distacco dalla cornice

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    Il testo della legge (CIL VI, 930)

    • La legge è datata al 69 d.C.

    Il testo è inciso su una tavola di bronzo, forsecustodita nella curia, e conservata solo in

    parte

    • Si compone di otto clausole e della sanctio

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     Clausola I 

    • (I) . . . . foedusue cum quibus uolet facere liceatita, uti licuit diuo Aug(usto), | Ti. Iulio Caesari

    Aug(usto), Tiberioque Claudio Caesari Aug(usto)Germanico.|

    •  

    • [... gli] sia consentito di stipulare trattati con chivorrà, così come fu consentito al divo Augusto, aTiberio Giulio Cesare Augusto e a TiberioClaudio Cesare Augusto Germanico.

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    Clausola II 

    • (II) Utique ei senatum habere, relationem facere,remittere, | senatus consulta per relationemdiscessionemque facere liceat | ita, uti licuit diuoAug(usto), Ti. Iulio Caesari Aug(usto), Ti. Claudio

    Caesari | Augusto Germanico.|

    • Gli sia consentito di convocare il senato, presentare una proposta, congedare l'assemblea, far approvare un

    senatoconsulto tramite la presentazione di una proposta eun voto per separazione, così come fu consentito al divoAugusto, a Tiberio Giulio Cesare Augusto, TiberioClaudio Cesare Augusto Germanico.

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    Clausola III 

    • (III) Utique cum ex uoluntate auctoritateue iussumandatuue eius | praesenteue eo senatus habebitur,omnium rerum ius perinde | habeatur seruetur, ac si elege senatus edictus esset habereturque. |

    • Quando il senato sarà convocato per sua volontà oautorità, ordine o mandato o in sua presenza, si

    mantenga e si conservi la pienezza del diritto, comese il senato fosse stato convocato e si tenesse in basealla legge.

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    Clausola IV 

    • (IV) Utique quos magistratum potestatem imperiumcurationemue | cuius rei petentes senatui populoqueRomano commendauerit | quibusque suffragationemsuam dederit promiserit, eorum | comitis quibusqueextra ordinem ratio habeatur . |

    • Degli aspiranti a una magistratura, a un potere, a un

    comando o a una qualsiasi funzione, ai quali avràdato e promesso il suo sostegno, si tenga conto al difuori delle liste ufficiali in qualsiasi assemblea.

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    Clausola V 

    (V) Utique ei fines pomerii proferre promouere,

    cum ex re publica | censebit esse, liceat ita, uti

    licuit Ti. Claudio Caesari Aug(usto) | Germanico. |

    • Gli sia consentito di spostare e far avanzare i

    confini del pomerio, quando lo riterrà utile per la

    res publica , così come fu consentito a TiberioClaudio Cesare Augusto Germanico.

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    Clausola VI 

    • (VI) Utique quaecunque ex usu rei publicaemaiestateque diuinarum | humanarum publicarum

     priuatarumque rerum esse | censebit, ei agere facereius potestasque sit, ita uti diuo Aug(usto), Tiberioque

    Iulio Caesari Aug(usto), | Tiberioque Claudio Caesari| Aug(usto) Germanico fuit. |

    • Abbia il diritto e il potere di compiere e realizzare

    qualunque cosa riterrà utile alla res publica per lagrandezza delle questioni divine, umane, pubbliche e private, così come poterono fare il divo Augusto,Tiberio Giulio Cesare Augusto, Tiberio ClaudioCesare Augusto Germanico.

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    Clausola VII 

    • (VII) Utique quibus legibus plebeiue scitis scriptum fuit,ne diuus Aug(ustus), | Tiberiusue Iulius CaesarAug(ustus), Tiberiusque Claudius CaesarAug(ustus) | Germanicus tenerentur, iis legibus plebisque scitisimp(erator) Caesar | Vespasianus solutus sit; quaeque exquaque lege rogatione | diuum Aug(ustum), Tiberiumue Iulium

    Caesarem Aug(ustum), Tiberiumue | Claudium CaesaremAug(ustum) Germanicum facere oportuit, | ea omniaimp(eratori) Caesari Vespasiano Aug(usto) facere liceat . |

    • L'imperatore Cesare Vespasiano sia svincolato da quelle leggi

    e da quei plebisciti dai quali fu scritto che non fosserovincolati il divo Augusto o Tiberio Giulio Cesare Augusto eTiberio Claudio Cesare Augusto Germanico e all'imperatoreCesare Vespasiano Augusto sia consentito fare tutto quello chefu necessario che facessero, in base a qualsiasi legge o

     proposta, il divo Augusto, Tiberio Giulio Cesare Augusto oTiberio Claudio Cesare Augusto Germanico.

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    Clausola VIII 

    • (VIII) Utique quae ante hanc legem rogatam actagesta | decreta imperata ab imperatore Caesare

    Vespasiano Aug(usto) | iussu mandatuue eius a

    quoque sunt, ea perinde iusta rataq(ue) | sint, ac si

     populi plebisue iussu acta essent.

    • Quello che prima di questa legge sia stato compiuto,

    realizzato, deciso, comandato dall'imperatore CesareVespasiano Augusto o da chiunque su suo ordine o

    incarico sia valido come se fosse stato compiuto per

    ordine del popolo o della plebe.

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    Sanctio

    • Si quis huiusce legis ergo aduersus leges rogationes plebisue scita |

    senatusue consulta fecit fecerit, siue quod eum ex lege rogatione |

    plebisue scito s(enatus)ue c(onsulto) facere oportebit, non fecerit

    huius legis | ergo, id ei ne fraudi esto, neue quit ob eam rem populo

    dare debeto, | neue cui de ea re actio neue iudicatio esto, neue

    quis de ea re apud | [s]e agi sinito.

    • Se qualcuno, in forza della presente legge, abbia compiuto o avrà

    compiuto atti contrari a leggi, proposte, plebisciti o senatoconsulti o

    se, in forza della presente legge, non avrà compiuto quello che

    dovrà compiere in base a una legge, proposta, plebiscito o

    senatoconsulto, non subisca danno, nessuno debba rendere contoal popolo per questi fatti, nessuno sia accusato o citato in giudizio

    per questi fatti, nessuno consenta che presso di sé si intenti un

    processo per questi fatti.

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    Tipologia delle clausole

    • I, II, V, VI: hanno struttura del tipo: ei (scl.

    Vespasiano) aliquid facere liceat + ita licuit Divo

     Augusto, Ti. Iulio Caesari Aug(usto), Ti. Claudio

    Caesari Augusto Germanico

    • VII (duplice ): è tipo a sé anche se si avvicina alle

    prime, in quanto vi è menzione dei predecessori

    • III, IV, VIII: definite ‘clausole senza precedenti’,

    perché tacciono il riferimento agli imperatori

    precedenti

    C d ll l l

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    Contenuto delle clausole

    • I: potere di concludere  foedera/dichiarare guerra o

    pace

    • II: potere di convocare e presiedere il senato, fare la

    relatio, mettere ai voti i senatusconsulta

    • III:  norma sulla legittimità delle sedute senatorie

    convocate dal princeps• IV: potere di commendatio e suffragatio del princeps

    • V: potere di estendere il pomerium

    VI: diritto e potere di compiere tutto ciò che ilprincipe ritenga utile alla res publica

    • VII: Vespasianus legibus solutus

    • VIII: validità degli atti compiuti da Vespasiano prima

    dell’approvazione della lex de imperio

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    L’interpretazione della lex de imperii

    Due problemi fondamentali:

    1) si tratta di uno dei tanti esemplari di leges regiae

    (D.1.4.1. pr.) che attribuivano ad ogni nuovo

    imperator  i poteri già attribuiti ad Augusto o carta

    costituzionale del principato di Vespasiano?2) contenuto giuridico-costituzionale della lex : effettiva

    portata nell’attribuire e delimitare i poteri

    dell’imperatore: 

    A) limite costituzionale al potere altrimenti illimitato del

     princeps;

    B) fondamento del potere autocratico del princeps

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    Storia e Diritto

    Metodologie a confronto 

    • Interpretazione storico-politica

    • Interpretazione giuridica

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    Interpretazione storico -politica.

    Le clausole senza precedenti 

    introducono nuovi poteri

    • Legge risultato di una stratificazione storica: le

    clausole senza precedenti sono norme nuove,

    determinate dalla particolare situazione

    politica in cui Vespasiano arriva al potere e

    attributive di nuovi poteri:

    1) Vespasiano arriva al potere dopo il longus et unusannus

    2) Vespasianus è homo novus

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    Le aporie della interpretazione storica.

    Le clausole senza precedenti 

    non introducono nuovi poteri

    I ‘presunti’ nuovi poteri introdotti dai capita III, IV, VIII,sono già detenuti dai precedenti imperatori :

    • III: sancisce la legittimità delle sedute del senatoconvocate dal princeps (v. caput II; Cass. Dio. 53.32.5) 

    •  IV: pratica di commendare e di suffragationem daregià diffusa in età repubblicana. La legge sancisce che icandidati indicati dal princeps devono essere presi inconsiderazione extra ordinem nei comizi elettorali

    • VIII: clausola che ratifica atti compiuti dall’imperatore Vespasiano prima dell’entrata  in vigore della lex .Efficacia retroattiva incide su atti che non erano statiin precedenza autorizzati, legalizzandone gli effetti

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    Le aporie della ricostruzione giuridica

    • Rapporti logico-concettuali tra esperienzagiuridica romana e moderna distinzione traatti ed effetti giuridici (pericoli intrinseci al

    formalismo giuridico);• Difficile escludere che i capita III, IV, VIII non

    siano dettati da contigenze storiche riferite allongus et unus annus e dal carattere di homonovus di Vespasiano; 

    • La clausola V ed il ius proferendi pomerium

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    Considerazioni di metodo - segue

    • Necessità, per l’interpretazione

    storica, di tener conto della

    specificità della storia del diritto;• Necessità, per l’interpretazione

    giuridica, di superare il formalismo e

    recuperare una prospettiva storica.

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    Alcune considerazione di metodo- segue

    Le categorie euristiche di ‘diritto’ e ‘potere’. Dallastudio della struttura e della definizione degliistituti al loro funzionamento:

    • potere e diritto non si fondono insieme (il nucleopiù originale del diritto, il ius civile, ha addiritturaorigine pre-civica)

    • non esiste un concetto astrattamente unitario disovranità suddiviso in segmenti attribuiti a

    soggetti diversi (criterio della divisione deipoteri), perché più soggetti titolari di poteri sonochiamati a cooperare controllandosireciprocamente (criterio della condivisione dei

    poteri)

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    Conclusioni

    Interpretazione storico-politica  e giuridica  deifatti non sono in rapporto gerarchico e rigido. E’ 

    l’adeguatezza  ai fenomeni cui si applicano che

    decide quale delle due sia preferibile adottare;

    • storico e storico del diritto, ciascuno nell’ambito 

    delle proprie competenze e delle rispettive

    metodologia di indagine, dovrebbero condividere

    obiettivi e strategie di ricerca;• solo così sarà possibile ricostruire una realtà più

    vicina a quella storica, comprensiva dei coevi

    profili giuridici