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CODEX IURIS CANONICI 1917 Struttura Codice Diritto Canonico 1917 INSTITUTIONES di Gaio (168-180 d.C.) I parte - PERSONAE - Ius quod ad personas pertinet II parte - RES - Ius quod ad res pertinet III parte - ACTIONES - Ius quod ad obligationes pertinet I - NORMAE GENERALES II - DE PERSONIS III DE REBUS IV DE PROCESSIBUS V DE DELICTIS ET PENIS GAIO Benedetto XV Pio X

INSTITUTIONES di Gaio (168-180 d.C.) · Can. 682 – I laici hannio diritto di ricevere dal clero, a norma delle leggi ecclesiastiche, i beni e gli aiuti necessari per la salvezza

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CODEX IURIS CANONICI 1917

Struttura Codice Diritto Canonico 1917

INSTITUTIONES di Gaio (168-180 d.C.)

I parte - PERSONAE - Ius quod ad personas pertinet

II parte - RES - Ius quod ad res pertinet

III parte - ACTIONES - Ius quod ad obligationes pertinet

I - NORMAE GENERALES

II - DE PERSONIS

III – DE REBUS

IV – DE PROCESSIBUS

V – DE DELICTIS ET PENIS

GAIO

Benedetto XV

Pio X

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CODICE DI DIRITTO CANONICO 1983

Libro I – NORME GENERALI

Libro II – IL POPOLO DI DIO

Libro III – LA FUNZIONE DI INSEGNARE NELLA CHIESA

Libro IV – LA FUNZIONE DI SANTIFICARE NELLA CHIESA

Libro V – I BENI TEMPORALI DELLA CHIESA

Libro VI – LE SANZIONI NELLA CHIESA

Libro VII – I PROCESSI

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Costituzione Apostolica

Sacrae disciplinae leges Promulgazione del Codice di Diritto Canonico

25 gennaio 1983

“Questo nuovo Codice potrebbe intendersi come un grande sforzo di tradurre in linguaggio canonistico questa stessa dottrina, cioè la ecclesiologia conciliare”.

[…] Carattere di complementarità che il codice presenta in relazione all'insegnamento del concilio Vaticano II, con particolare riguardo alle due costituzioni, dogmatica Lumen gentium e pastorale Gaudium et spes.

Norma generale del CIC è la salus animarum, la salvezza delle anime: finalità del diritto canonico è quindi, nella mente del legislatore, quella di aiutare l’opera di evangelizzazione e della cura pastorale che la Chiesa persegue nella dimensione storico-escatologica

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Costituzione Apostolica

Sacrae disciplinae leges Promulgazione del Codice di Diritto Canonico

25 gennaio 1983

1. La Chiesa viene presentata come il Popolo di Dio (LG 2) e l'autorità gerarchica viene proposta come servizio;

2. La Chiesa è vista come "comunione”: ciò, quindi, determina le relazioni che devono intercorrere fra le chiese particolari e quella universale, e fra la collegialità e il primato;

3. Tutti i membri del popolo di Dio, nel modo proprio a ciascuno, sono

partecipi del triplice ufficio di Cristo: sacerdotale, profetico e regale;

4. Approfondita ed articolata è la dottrina relativa ai doveri e i diritti dei fedeli;

5 Emerge dalle norme l'impegno che la chiesa deve porre nell'ecumenismo .

PUNTI FONDAMENTALI

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Il concilio Vaticano II e la categoria “Popolo di Dio”

1° Schema DE ECCLESIA

• Cap. I – De Ecclesiae militantis naturae

• Cap. II – De membris Ecclesiae militantis eiusdemque necessitate ad salutem

• Cap. III – EPISCOPATO E SACERDOZIO

• Cap. IV – De Episcopis residentialibus

• Cap. V – GLI STATI DI PERFEZIONE EVANGELICA • Cap. VI – I LAICI

• Cap. VII – De Ecclesiae magisterio

•Cap. VIII – De auctoritate et obedientia in Ecclesia

•Cap. IX – De relationibus inter Ecclesiam et Statum

•Cap. X – De necessiate Ecclesiae annuntiandi evangelium omnibus gentibus et ubique terrarum

•Cap. XI – De Oecumenismo

Gerarchia sacerdoti

Vescovi

Laici

CHIESA

Stati perfezione

Chi è il “laico”? - Non ordinato - Non religioso

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CHIERICI (canoni 108-486) LAICI (2 canoni)

RELIGIOSI (canoni 487-681)

Can. 682 – I laici hannio diritto di ricevere dal clero, a norma delle leggi ecclesiastiche, i beni e gli aiuti necessari per la salvezza

Can. 683 – Non è lecito ai laici indossare l’abito clericale, salvo […]

Norme sulle “persone” nel Codex Iuris Canonici 1917

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2° Schema DE ECCLESIA

• cap. I – Il Mistero della Chiesa

• cap. II – La costituzione Gerarchica (Vescovi in particolare)

• cap. III – Il POPOLO DI DIO (i LAICI in particolare)

• cap. IV – la vocazione alla santità nella Chiesa

3° Schema DE ECCLESIA

Diventa LUMEN GENTIUM

• cap. I – Il MISTERO della Chiesa

• cap. II – IL POPOLO DI DIO

• cap. III – LA COSTITUZIONE GERARCHICA (VESCOVI in part.)

• cap. IV – I LAICI

• cap. V – La vocazione alla santità

• cap. VI – I RELIGIOSI

• cap. VII – l’indole escatologica della Chiesa e…

• cap. VIII – La B.V. Maria Madre di Dio nel Mistero di Cristo e della Chiesa

K. Wojtila: la costituzione gerarchica della Chiesa suppone la costituzione del Popolo di Dio, la quale deve esprimere la sua natura ed indole di detto popolo; pertanto, la natura e indole della gerarchia si capirà meglio se è trattata dopo il capitolo sul Popolo di Dio.

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Libro II – IL POPOLO DI DIO

Parte I I fedeli cristiani

Parte II La costituzione gerarchica

della Chiesa

Parte III Gli Istituti di Vita

Consacrata e le SVA

Titolo I Obblighi e diritti di TUTTI i fedeli

Titolo II obblighi e diritti dei fedeli LAICI

Titolo III I ministri sacri o CHIERICI

Titolo IV Prelature personali

Titolo V Associazioni di fedeli

Sezione I La suprema autorità

Sezione II Le Chiese particolari

Sezione I Gli Istituti di vita consacrata

Sezione II Le Società di vita apostolica

Cap. 1 - Romano Pontefice e Collegio dei Vescovi

Cap. 2 - Sinodo dei Vescovi Cap. 3 - Cardinali di SRC Cap. 4 - Curia Romana Cap. 5 - Legati del Sommo Pontefice

Tit. I - Chiese particolari e Vescovi Tit. II - Raggruppamenti di Chiese

particolari Tit III - Struttura interna delle Chiese

particolari

Tit. I - Norme comuni a tutti gli IVC Tit. II - Gli Istituti religiosi Tit. III - Gli Istituti secolari

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Can. 204 - §1. I FEDELI sono coloro che, essendo stati

incorporati a Cristo mediante il BATTESIMO, sono costituiti

POPOLO DI DIO e perciò, resi partecipi nel modo loro proprio

dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, sono

chiamati ad attuare, SECONDO LA CONDIZIONE PROPRIA DI

CIASCUNO, la MISSIONE che Dio ha affidato alla Chiesa da

compiere nel mondo.

Soggetto protagonista

Chiesa come Popolo di Dio

Universale missione salvezza

Battesimo

Can. 96 - Mediante il BATTESIMO l'uomo è incorporato alla

Chiesa di Cristo e in essa è costituito persona, con i doveri e i

diritti che ai cristiani, tenuta presente la loro condizione,

sono propri, in quanto sono nella comunione ecclesiastica e

purché non si frapponga una sanzione legittimamente

inflitta.

Diritti e doveri

p.v

. teo

logi

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p.v

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rid

ico

I FEDELI CRISTIANI – canoni introduttori – 204-207

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Caso particolare: i CATECUMENI

Can. 206 - §1. Per un titolo particolare sono

legati alla Chiesa i CATECUMENI, coloro cioè

che, mossi dallo Spirito Santo, chiedono con

intenzione esplicita di essere incorporati ad

essa e di conseguenza, per questo desiderio,

come pure per la vita di fede, di speranza e di

carità che essi conducono, sono CONGIUNTI

alla Chiesa, che già ne ha cura come suoi.

§2. La Chiesa dedica una cura particolare ai

catecumeni, e mentre li invita a condurre una

vita evangelica e li introduce alla celebrazione

dei riti sacri, già ad essi elargisce diverse

prerogative che sono proprie dei cristiani.

Atto interno

Manifestazione esterna

Benedizioni (can. 1170)

Esequie (can. 1183)

Appartenenza peculiare al Popolo di Dio

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Parte I DE CHRISTIFIDELIBUS

Normativa articolata attorno a due poli di tensione

UGUAGLIANZA (can. 208)

-

DIVERSITÀ (can. 207)

COMUNIONE CON LA CHIESA (can. 209)

-

BENE COMUNE (can. 223)

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Uguaglianza – can. 208 Diversità – can. 207

FONTE

dignità

agire

Esistenza ministri sacri: PER ISTITUZIONE DIVINA

Ontologica ineguaglianza funzionale-sacramentale

Prima differenza, poi unità: la diversità è peculiare alla costituzione

LG 32 Se quindi nella Chiesa non tutti camminano per la stessa via, tutti però sono chiamati alla santità e hanno ricevuto a titolo uguale la fede che introduce nella giustizia di Dio (cfr. 2Pt 1,1). Quantunque alcuni per volontà di Cristo siano costituiti dottori, dispensatori dei misteri e pastori per gli altri, tuttavia VIGE FRA TUTTI

UNA VERA UGUAGLIANZA riguardo alla dignità e all'azione comune a tutti i fedeli nell'edificare il corpo di Cristo.

AMBITO

BATTESIMO

Su questa base si fonda l’esistenza di diritti ed obblighi fondamentali comuni a tutti i fedeli

Chiesa gerarchicamente organizzata non è mera organizzazione di poteri, ma reale partecipazione al ministero sacerdotale di Cristo per i ministri sacri

1° POLO DI TENSIONE

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§1 Criterio distinzione

Funzionale-sacramentale

§2 Criterio distinzione

Carismatico-istituzionale

chierici laici Chierici laici consacrati

Diversità – can. 207 (secondo la condizione propria di ciascuno)

Struttura della Chiesa non si esaurisce nella costituzione gerarchica

LAICI Norme tutti fedeli ((208-223) Specifiche (224-231)

CHIERICI Norme tutti fedeli (208-223) Specifiche (232-264)

RELIGIOSI Norme tutti fedeli (208-223) Specifiche (573-746)

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Nozione di PIENA COMUNIONE (can. 205)

Can. 205 - Su questa terra sono nella

PIENA COMUNIONE della Chiesa

cattolica quei battezzati che sono

congiunti con Cristo NELLA SUA

COMPAGINE VISIBILE, ossia mediante i

vincoli della professione di fede, dei

sacramenti e del governo ecclesiastico.

LG 14 Sono pienamente incorporati nella società della Chiesa quelli che, avendo lo Spirito di Cristo, accettano integralmente la sua organizzazione e tutti i mezzi di salvezza in essa istituiti, e che inoltre, grazie ai legami costituiti dalla professione di fede, dai sacramenti, dal governo ecclesiastico e dalla comunione, sono uniti, nell'assemblea visibile della Chiesa, con il Cristo che la dirige mediante il sommo Pontefice e i vescovi.

Nota Esplicativa Previa (NEP) 2

Per COMUNIONE [nella Lumen Gentium] non si intende un certo vago "sentimento", ma una "realtà organica", che richiede una forma giuridica e che è allo stesso tempo animata dalla carità.

COMUNIONE

ONTOLOGICA (battesimale)

SPIRITUALE (mistica - grazia)

GIURIDICA (gerarchica)

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PIENA COMUNIONE

p.v. giuridico-canonico

Professione integra di fede

Accettazione di TUTTI

i sacramenti

Governo Ecclesiastico

Can. 750, §1– verità de fide credenda

Can. 750, §2– verità de fide tenenda

Can. 841 – appartengono al Divino Deposito

Accettazione della Costituzione Gerarchica della Chiesa

(di istituzione divina)

Romano Pontefice: Successore personale di Pietro – visibile principio di unità della Chiesa

Collegio Vescovi: Successione collegiale al Collegio degli Apostoli

Vescovo diocesano: Principio visibile e fondamento di unità della Chiesa nelle Chiese particolari

Decreto Sui sacramenti – Concilio di Trento Can. 1 – Se qualcuno afferma che i sacramenti della nuova legge non sono stati istituiti tutti da Gesù Cristo, nostro signore, o che sono più o meno di sette, […] o anche che qualcuno di questi sette non è veramente e propriamente un sacramento: sia anatema.

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DIRITTI E DOVERI TUTTI I FEDELI

COMUNIONE CON LA CHIESA

(can. 209)

BENE COMUNE DELLA CHIESA

(can. 223) “cornice” dei diritti e doveri

Can. 210 vocazione alla santità

Can. 213 beni spirituali

Can. 214 rito e spiritualità

Can. 219 scelta stato di vita Can. 211

“missione di annuncio”

Can. 215 associazione e riunione

Can. 216 iniziativa apostolica

Can. 218 investigazione teologica

Can. 222 sostegno necessità Chiesa

Can. 212 rapporto con i pastori

Can. 217 educazione cristiana

Can. 220 buona fama e intimità

Can. 221 principio di legalità

2° POLO DI TENSIONE

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Diritti e doveri TUTTI i fedeli

Relativi ai “fini” della Chiesa

Relativi alla partecipazione fedeli alla vita della Chiesa

Relativi alla organizzazione ecclesiastica della Chiesa

Can. 210 – vocazione alla santità

Can. 213 – beni spirituali

Can. 214 – rito e spiritualità

Can. 219 – scelta stato di vita

Can. 211– “missione di annuncio”

Can. 215 – associazione e riunione

Can. 216 – iniziativa apostolica

Can. 218 – investigazione teologica

Can. 222 – sostegno necessità Chiesa

Can. 212 – rapporto con i pastori

Can. 217 – educazione cristiana

Can. 220 – buona fama e intimità

Can. 221 – principio di legalità

Can. 209 – Mantenere comunione con la Chiesa

Can. 223 – Bene comune della Chiesa

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FEDELI LAICI DIRITTI E DOVERI – cann. 224-231

Col nome di LAICI si intende qui l'insieme dei cristiani ad esclusione dei membri dell'ordine sacro e dello stato religioso sancito nella Chiesa, i FEDELI cioè, che, dopo essere stati incorporati a Cristo col battesimo e costituiti popolo di Dio e, NELLA LORO MISURA, resi partecipi dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, per la loro parte compiono, nella Chiesa e nel mondo, la missione propria di TUTTO il popolo cristiano.

Il carattere secolare è proprio e peculiare dei laici. […] Per loro vocazione è proprio dei laici cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio. Vivono nel secolo, cioè implicati in tutti i diversi doveri e lavori del mondo e nelle ordinarie condizioni della vita familiare e sociale, di cui la loro esistenza è come intessuta. Ivi sono da Dio chiamati a contribuire, quasi dall'interno A MODO DI FERMENTO, alla santificazione del mondo esercitando il proprio ufficio sotto la guida dello spirito evangelico, e in questo modo a manifestare Cristo agli altri principalmente con la testimonianza della loro stessa vita e col fulgore della loro fede, della loro speranza e carità. A loro quindi particolarmente spetta di illuminare e ordinare tutte le cose temporali, alle quali sono strettamente legati, in modo che siano fatte e crescano costantemente secondo Cristo e siano di lode al Creatore e Redentore.

LG 3

1a

LG 3

1b

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Il laico, con la sua presenza e azione nel mondo, attesta all’interno del mondo stesso la forza santificatrice della Grazia

APOSTOLICAM ACTUOSITATEM 7b (DECRETO SULL’APOSTOLATO DEI LAICI)

Tutto ciò che compone l'ordine temporale, cioè i beni della vita e della famiglia, la cultura, l'economia, le arti e le professioni, le istituzioni della comunità politica, le relazioni internazionali e così via, la loro evoluzione e il loro progresso,

Ambiti concreti

delle realtà temporali per i

laici

Col nome di laici in questo Codice si intendono i fedeli cristiani che

hanno come propria e speciale l’indole secolare e che, vivendo nel

secolo, partecipano alla missione della Chiesa, ma non sono costituiti

nell’ordine sacro e non sono ascritti allo stato religioso. Can

. 39

9 C

CEO