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CODEX IURIS CANONICI 1917
Struttura Codice Diritto Canonico 1917
INSTITUTIONES di Gaio (168-180 d.C.)
I parte - PERSONAE - Ius quod ad personas pertinet
II parte - RES - Ius quod ad res pertinet
III parte - ACTIONES - Ius quod ad obligationes pertinet
I - NORMAE GENERALES
II - DE PERSONIS
III – DE REBUS
IV – DE PROCESSIBUS
V – DE DELICTIS ET PENIS
GAIO
Benedetto XV
Pio X
CODICE DI DIRITTO CANONICO 1983
Libro I – NORME GENERALI
Libro II – IL POPOLO DI DIO
Libro III – LA FUNZIONE DI INSEGNARE NELLA CHIESA
Libro IV – LA FUNZIONE DI SANTIFICARE NELLA CHIESA
Libro V – I BENI TEMPORALI DELLA CHIESA
Libro VI – LE SANZIONI NELLA CHIESA
Libro VII – I PROCESSI
Costituzione Apostolica
Sacrae disciplinae leges Promulgazione del Codice di Diritto Canonico
25 gennaio 1983
“Questo nuovo Codice potrebbe intendersi come un grande sforzo di tradurre in linguaggio canonistico questa stessa dottrina, cioè la ecclesiologia conciliare”.
[…] Carattere di complementarità che il codice presenta in relazione all'insegnamento del concilio Vaticano II, con particolare riguardo alle due costituzioni, dogmatica Lumen gentium e pastorale Gaudium et spes.
Norma generale del CIC è la salus animarum, la salvezza delle anime: finalità del diritto canonico è quindi, nella mente del legislatore, quella di aiutare l’opera di evangelizzazione e della cura pastorale che la Chiesa persegue nella dimensione storico-escatologica
Costituzione Apostolica
Sacrae disciplinae leges Promulgazione del Codice di Diritto Canonico
25 gennaio 1983
1. La Chiesa viene presentata come il Popolo di Dio (LG 2) e l'autorità gerarchica viene proposta come servizio;
2. La Chiesa è vista come "comunione”: ciò, quindi, determina le relazioni che devono intercorrere fra le chiese particolari e quella universale, e fra la collegialità e il primato;
3. Tutti i membri del popolo di Dio, nel modo proprio a ciascuno, sono
partecipi del triplice ufficio di Cristo: sacerdotale, profetico e regale;
4. Approfondita ed articolata è la dottrina relativa ai doveri e i diritti dei fedeli;
5 Emerge dalle norme l'impegno che la chiesa deve porre nell'ecumenismo .
PUNTI FONDAMENTALI
Il concilio Vaticano II e la categoria “Popolo di Dio”
1° Schema DE ECCLESIA
• Cap. I – De Ecclesiae militantis naturae
• Cap. II – De membris Ecclesiae militantis eiusdemque necessitate ad salutem
• Cap. III – EPISCOPATO E SACERDOZIO
• Cap. IV – De Episcopis residentialibus
• Cap. V – GLI STATI DI PERFEZIONE EVANGELICA • Cap. VI – I LAICI
• Cap. VII – De Ecclesiae magisterio
•Cap. VIII – De auctoritate et obedientia in Ecclesia
•Cap. IX – De relationibus inter Ecclesiam et Statum
•Cap. X – De necessiate Ecclesiae annuntiandi evangelium omnibus gentibus et ubique terrarum
•Cap. XI – De Oecumenismo
Gerarchia sacerdoti
Vescovi
Laici
CHIESA
Stati perfezione
Chi è il “laico”? - Non ordinato - Non religioso
CHIERICI (canoni 108-486) LAICI (2 canoni)
RELIGIOSI (canoni 487-681)
Can. 682 – I laici hannio diritto di ricevere dal clero, a norma delle leggi ecclesiastiche, i beni e gli aiuti necessari per la salvezza
Can. 683 – Non è lecito ai laici indossare l’abito clericale, salvo […]
Norme sulle “persone” nel Codex Iuris Canonici 1917
2° Schema DE ECCLESIA
• cap. I – Il Mistero della Chiesa
• cap. II – La costituzione Gerarchica (Vescovi in particolare)
• cap. III – Il POPOLO DI DIO (i LAICI in particolare)
• cap. IV – la vocazione alla santità nella Chiesa
3° Schema DE ECCLESIA
Diventa LUMEN GENTIUM
• cap. I – Il MISTERO della Chiesa
• cap. II – IL POPOLO DI DIO
• cap. III – LA COSTITUZIONE GERARCHICA (VESCOVI in part.)
• cap. IV – I LAICI
• cap. V – La vocazione alla santità
• cap. VI – I RELIGIOSI
• cap. VII – l’indole escatologica della Chiesa e…
• cap. VIII – La B.V. Maria Madre di Dio nel Mistero di Cristo e della Chiesa
K. Wojtila: la costituzione gerarchica della Chiesa suppone la costituzione del Popolo di Dio, la quale deve esprimere la sua natura ed indole di detto popolo; pertanto, la natura e indole della gerarchia si capirà meglio se è trattata dopo il capitolo sul Popolo di Dio.
Libro II – IL POPOLO DI DIO
Parte I I fedeli cristiani
Parte II La costituzione gerarchica
della Chiesa
Parte III Gli Istituti di Vita
Consacrata e le SVA
Titolo I Obblighi e diritti di TUTTI i fedeli
Titolo II obblighi e diritti dei fedeli LAICI
Titolo III I ministri sacri o CHIERICI
Titolo IV Prelature personali
Titolo V Associazioni di fedeli
Sezione I La suprema autorità
Sezione II Le Chiese particolari
Sezione I Gli Istituti di vita consacrata
Sezione II Le Società di vita apostolica
Cap. 1 - Romano Pontefice e Collegio dei Vescovi
Cap. 2 - Sinodo dei Vescovi Cap. 3 - Cardinali di SRC Cap. 4 - Curia Romana Cap. 5 - Legati del Sommo Pontefice
Tit. I - Chiese particolari e Vescovi Tit. II - Raggruppamenti di Chiese
particolari Tit III - Struttura interna delle Chiese
particolari
Tit. I - Norme comuni a tutti gli IVC Tit. II - Gli Istituti religiosi Tit. III - Gli Istituti secolari
Can. 204 - §1. I FEDELI sono coloro che, essendo stati
incorporati a Cristo mediante il BATTESIMO, sono costituiti
POPOLO DI DIO e perciò, resi partecipi nel modo loro proprio
dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, sono
chiamati ad attuare, SECONDO LA CONDIZIONE PROPRIA DI
CIASCUNO, la MISSIONE che Dio ha affidato alla Chiesa da
compiere nel mondo.
Soggetto protagonista
Chiesa come Popolo di Dio
Universale missione salvezza
Battesimo
Can. 96 - Mediante il BATTESIMO l'uomo è incorporato alla
Chiesa di Cristo e in essa è costituito persona, con i doveri e i
diritti che ai cristiani, tenuta presente la loro condizione,
sono propri, in quanto sono nella comunione ecclesiastica e
purché non si frapponga una sanzione legittimamente
inflitta.
Diritti e doveri
p.v
. teo
logi
co
p.v
. giu
rid
ico
I FEDELI CRISTIANI – canoni introduttori – 204-207
Caso particolare: i CATECUMENI
Can. 206 - §1. Per un titolo particolare sono
legati alla Chiesa i CATECUMENI, coloro cioè
che, mossi dallo Spirito Santo, chiedono con
intenzione esplicita di essere incorporati ad
essa e di conseguenza, per questo desiderio,
come pure per la vita di fede, di speranza e di
carità che essi conducono, sono CONGIUNTI
alla Chiesa, che già ne ha cura come suoi.
§2. La Chiesa dedica una cura particolare ai
catecumeni, e mentre li invita a condurre una
vita evangelica e li introduce alla celebrazione
dei riti sacri, già ad essi elargisce diverse
prerogative che sono proprie dei cristiani.
Atto interno
Manifestazione esterna
Benedizioni (can. 1170)
Esequie (can. 1183)
Appartenenza peculiare al Popolo di Dio
Parte I DE CHRISTIFIDELIBUS
Normativa articolata attorno a due poli di tensione
UGUAGLIANZA (can. 208)
-
DIVERSITÀ (can. 207)
COMUNIONE CON LA CHIESA (can. 209)
-
BENE COMUNE (can. 223)
Uguaglianza – can. 208 Diversità – can. 207
FONTE
dignità
agire
Esistenza ministri sacri: PER ISTITUZIONE DIVINA
Ontologica ineguaglianza funzionale-sacramentale
Prima differenza, poi unità: la diversità è peculiare alla costituzione
LG 32 Se quindi nella Chiesa non tutti camminano per la stessa via, tutti però sono chiamati alla santità e hanno ricevuto a titolo uguale la fede che introduce nella giustizia di Dio (cfr. 2Pt 1,1). Quantunque alcuni per volontà di Cristo siano costituiti dottori, dispensatori dei misteri e pastori per gli altri, tuttavia VIGE FRA TUTTI
UNA VERA UGUAGLIANZA riguardo alla dignità e all'azione comune a tutti i fedeli nell'edificare il corpo di Cristo.
AMBITO
BATTESIMO
Su questa base si fonda l’esistenza di diritti ed obblighi fondamentali comuni a tutti i fedeli
Chiesa gerarchicamente organizzata non è mera organizzazione di poteri, ma reale partecipazione al ministero sacerdotale di Cristo per i ministri sacri
1° POLO DI TENSIONE
§1 Criterio distinzione
Funzionale-sacramentale
§2 Criterio distinzione
Carismatico-istituzionale
chierici laici Chierici laici consacrati
Diversità – can. 207 (secondo la condizione propria di ciascuno)
Struttura della Chiesa non si esaurisce nella costituzione gerarchica
LAICI Norme tutti fedeli ((208-223) Specifiche (224-231)
CHIERICI Norme tutti fedeli (208-223) Specifiche (232-264)
RELIGIOSI Norme tutti fedeli (208-223) Specifiche (573-746)
Nozione di PIENA COMUNIONE (can. 205)
Can. 205 - Su questa terra sono nella
PIENA COMUNIONE della Chiesa
cattolica quei battezzati che sono
congiunti con Cristo NELLA SUA
COMPAGINE VISIBILE, ossia mediante i
vincoli della professione di fede, dei
sacramenti e del governo ecclesiastico.
LG 14 Sono pienamente incorporati nella società della Chiesa quelli che, avendo lo Spirito di Cristo, accettano integralmente la sua organizzazione e tutti i mezzi di salvezza in essa istituiti, e che inoltre, grazie ai legami costituiti dalla professione di fede, dai sacramenti, dal governo ecclesiastico e dalla comunione, sono uniti, nell'assemblea visibile della Chiesa, con il Cristo che la dirige mediante il sommo Pontefice e i vescovi.
Nota Esplicativa Previa (NEP) 2
Per COMUNIONE [nella Lumen Gentium] non si intende un certo vago "sentimento", ma una "realtà organica", che richiede una forma giuridica e che è allo stesso tempo animata dalla carità.
COMUNIONE
ONTOLOGICA (battesimale)
SPIRITUALE (mistica - grazia)
GIURIDICA (gerarchica)
PIENA COMUNIONE
p.v. giuridico-canonico
Professione integra di fede
Accettazione di TUTTI
i sacramenti
Governo Ecclesiastico
Can. 750, §1– verità de fide credenda
Can. 750, §2– verità de fide tenenda
Can. 841 – appartengono al Divino Deposito
Accettazione della Costituzione Gerarchica della Chiesa
(di istituzione divina)
Romano Pontefice: Successore personale di Pietro – visibile principio di unità della Chiesa
Collegio Vescovi: Successione collegiale al Collegio degli Apostoli
Vescovo diocesano: Principio visibile e fondamento di unità della Chiesa nelle Chiese particolari
Decreto Sui sacramenti – Concilio di Trento Can. 1 – Se qualcuno afferma che i sacramenti della nuova legge non sono stati istituiti tutti da Gesù Cristo, nostro signore, o che sono più o meno di sette, […] o anche che qualcuno di questi sette non è veramente e propriamente un sacramento: sia anatema.
DIRITTI E DOVERI TUTTI I FEDELI
COMUNIONE CON LA CHIESA
(can. 209)
BENE COMUNE DELLA CHIESA
(can. 223) “cornice” dei diritti e doveri
Can. 210 vocazione alla santità
Can. 213 beni spirituali
Can. 214 rito e spiritualità
Can. 219 scelta stato di vita Can. 211
“missione di annuncio”
Can. 215 associazione e riunione
Can. 216 iniziativa apostolica
Can. 218 investigazione teologica
Can. 222 sostegno necessità Chiesa
Can. 212 rapporto con i pastori
Can. 217 educazione cristiana
Can. 220 buona fama e intimità
Can. 221 principio di legalità
2° POLO DI TENSIONE
Diritti e doveri TUTTI i fedeli
Relativi ai “fini” della Chiesa
Relativi alla partecipazione fedeli alla vita della Chiesa
Relativi alla organizzazione ecclesiastica della Chiesa
Can. 210 – vocazione alla santità
Can. 213 – beni spirituali
Can. 214 – rito e spiritualità
Can. 219 – scelta stato di vita
Can. 211– “missione di annuncio”
Can. 215 – associazione e riunione
Can. 216 – iniziativa apostolica
Can. 218 – investigazione teologica
Can. 222 – sostegno necessità Chiesa
Can. 212 – rapporto con i pastori
Can. 217 – educazione cristiana
Can. 220 – buona fama e intimità
Can. 221 – principio di legalità
Can. 209 – Mantenere comunione con la Chiesa
Can. 223 – Bene comune della Chiesa
FEDELI LAICI DIRITTI E DOVERI – cann. 224-231
Col nome di LAICI si intende qui l'insieme dei cristiani ad esclusione dei membri dell'ordine sacro e dello stato religioso sancito nella Chiesa, i FEDELI cioè, che, dopo essere stati incorporati a Cristo col battesimo e costituiti popolo di Dio e, NELLA LORO MISURA, resi partecipi dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, per la loro parte compiono, nella Chiesa e nel mondo, la missione propria di TUTTO il popolo cristiano.
Il carattere secolare è proprio e peculiare dei laici. […] Per loro vocazione è proprio dei laici cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio. Vivono nel secolo, cioè implicati in tutti i diversi doveri e lavori del mondo e nelle ordinarie condizioni della vita familiare e sociale, di cui la loro esistenza è come intessuta. Ivi sono da Dio chiamati a contribuire, quasi dall'interno A MODO DI FERMENTO, alla santificazione del mondo esercitando il proprio ufficio sotto la guida dello spirito evangelico, e in questo modo a manifestare Cristo agli altri principalmente con la testimonianza della loro stessa vita e col fulgore della loro fede, della loro speranza e carità. A loro quindi particolarmente spetta di illuminare e ordinare tutte le cose temporali, alle quali sono strettamente legati, in modo che siano fatte e crescano costantemente secondo Cristo e siano di lode al Creatore e Redentore.
LG 3
1a
LG 3
1b
Il laico, con la sua presenza e azione nel mondo, attesta all’interno del mondo stesso la forza santificatrice della Grazia
APOSTOLICAM ACTUOSITATEM 7b (DECRETO SULL’APOSTOLATO DEI LAICI)
Tutto ciò che compone l'ordine temporale, cioè i beni della vita e della famiglia, la cultura, l'economia, le arti e le professioni, le istituzioni della comunità politica, le relazioni internazionali e così via, la loro evoluzione e il loro progresso,
Ambiti concreti
delle realtà temporali per i
laici
Col nome di laici in questo Codice si intendono i fedeli cristiani che
hanno come propria e speciale l’indole secolare e che, vivendo nel
secolo, partecipano alla missione della Chiesa, ma non sono costituiti
nell’ordine sacro e non sono ascritti allo stato religioso. Can
. 39
9 C
CEO