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Stefano Tonelato Dottore Commercialista - Revisore legale E mail: [email protected] Sito internet: www.studiotonelato.it Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona, Sez. A al n. 662/A. Iscritto all’Albo dei Revisori Contabili al n. 57980 con D.M. 12/4/1995, pubbl. su G.U. 21/4/1995 n. 31/bis
Il Concordato fallimentare
Lezione del 22.3.2013
Stefano Tonelato Il concordato fallimentare - lezione del 22.3.2013
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Sommario
1 La valutazione di convenienza svolta dalle società che professionalmente propongono concordati fallimentari; ..................................................................................................................................................... 4 1.1 I parametri del fallimento che determinano le scelte degli investitori; ......................................... 4 1.2 Procedure escluse da tale interesse ..................................................................................................... 6
2 I flussi informativi ............................................................................................................................................ 7 2.1 I rapporti riepilogativi previsti dall’art. 33 L.F. e le relative forme pubblicitarie previste
da tale norma. ......................................................................................................................................... 7
3 Iter da seguire per giungere alla prima formalizzazione della / delle proposte di concordato. ............................... 9 3.1 Indicazione delle fasi da seguire per la preparazione e svolgimento delle data-room e
per il ricevimento delle proposte di concordato. .............................................................................. 9 3.1.1 Fase relativa alla ricezione delle manifestazioni di interesse da parte degli
investitori interessati ................................................................................................................. 9 3.1.2 La conseguente necessità di procedere alla pubblicazione del bando per
raccogliere le manifestazioni di interesse delle società specializzate e per l’avvio della Data Room. ..................................................................................................................... 10
3.2 Elementi da non dimenticare nella predisposizione dei bandi ..................................................... 15 3.2.1 Esigenza di ottenere l’approvazione dell’operato del curatore fallimentare ................... 15 3.2.2 Quantificazione delle spese maturate a seguito dei giudizi in corso o estinti ................ 15 3.2.3 Eventuale utilizzo di somme che potrebbero provenire dalle altre società del
gruppo. ...................................................................................................................................... 15 3.2.4 Necessità di prevedere la custodia della documentazione societaria ............................... 16 3.2.5 Previsione dell’adempimento degli obblighi fiscali che scaturiscono a seguito
della chiusura del fallimento .................................................................................................. 16 3.2.6 Le cessioni di credito .............................................................................................................. 17 3.2.7 Somme destinate ai creditori irreperibili .............................................................................. 18 3.2.8 Prosecuzione attività concorsuali in pendenza di domanda di concordato
preventivo. ................................................................................................................................ 19
4 Fasi successive al deposito della domanda di concordato ................................................................................... 20 4.1 Caso di presentazione di una proposta ............................................................................................ 20 4.2 Caso di presentazione di piu’ proposte ............................................................................................ 20 4.3 La relazione giurata prevista dall’art. 124 LF e problemi connessi. ............................................. 22 4.4 Iter da seguire per effettuare la scelta della proposta piu’ conveniente. ..................................... 23
5 Iter della domanda di concordato (fase giudiziale) ........................................................................................... 25 5.1 Fase relativa alla ricezione della proposta, alla relativa valutazione ed alla successiva
comunicazione ai creditori. (art. 125 e 126) .................................................................................... 25 5.2 Fase relativa alla votazione e approvazione nel fallimento (art. 127 e 128 LF) ......................... 26 5.3 Il giudizio di omologazione e reclamo (art. 129 e 131 LF) ........................................................... 27 5.4 L’efficacia e gli effetti dell’omologa (art. 130 e 135 LF) ................................................................ 28 5.5 Fase di esecuzione ............................................................................................................................... 29 5.6 Fase della chiusura della procedura .................................................................................................. 30 5.7 Mancata esecuzione del concordato ................................................................................................. 30
6 Gli aspetti fiscali ............................................................................................................................................ 31 6.1 La questione dell’imposta di registro nelle diverse tipologie di concordato fallimentare ........ 31
6.1.1 Le tipologie di concordato ..................................................................................................... 32 6.1.2 Il regime fiscale del trasferimento dei beni all'assuntore. .................................................. 33
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6.2 Il divieto di compensazione (art. 31 D.L. 30/07/2010 conv. nella L. 30/07/2010 n. 122) non opera nella ipotesi di compensazione tra i crediti e debiti erariali formatisi nel corso di procedura concorsuale. ....................................................................................................... 33
6.3 Non è previsto il ricorso alla transazione fiscale ............................................................................ 34 6.4 Gli adempimenti fiscali del curatore fallimentare .......................................................................... 35
6.4.1 Premessa ................................................................................................................................... 35 6.4.2 Le dichiarazioni fiscali ............................................................................................................ 36 6.4.3 Adempimenti impositivi rapportati ai modelli di concordato percorribili ..................... 38 6.4.4 Adempimenti IVA ................................................................................................................... 39
6.5 Ulteriore problematica afferente l'IVA: le note di variazione ex art. 26, co. 2, D.P.R. n. 633/1972, conseguenti al parziale pagamento delle fatture emesse dal fornitore di beni e servizi. ................................................................................................................................................ 41
6.6 Mod. 770 relativo alle ritenute effettuate dalla procedura e dal concordato .............................. 42 6.7 Adempimenti relativi ai trasferimenti immobiliari ......................................................................... 43 6.8 L’I.C.I e l’I.M.U. .................................................................................................................................. 43
7 Gli articoli del concordato fallimentare a confronto con quelli del concordato preventivo. .................................... 45 7.1 La fase relativa alla proposta ............................................................................................................. 45
7.1.1 Confronto tra art. 124 e art. 160 e 214 LF .......................................................................... 45 7.2 La fase dell’esame delle proposte pervenute e la comunicazione ai creditori ............................ 48
7.2.1 Art. 125 Esame della proposta e comunicazione ai creditori ........................................... 48 7.2.2 Art. 126 Concordato nel caso di numerosi creditori (1) .................................................... 49
7.3 La fase del voto e la approvazione ................................................................................................... 50 7.3.1 Confronto tra art. 127 e art. 177 ........................................................................................... 50 7.3.2 Confronto tra art. 128 e 177 – approvazione del concordato ......................................... 51
7.4 Il giudizio di omologazione ............................................................................................................... 53 7.4.1 Confronto art. 129 e 180 - Giudizio di omologazione ..................................................... 53
7.5 L’efficacia e gli effetti dell’omologa .................................................................................................. 55 7.5.1 Art. 130 Efficacia del decreto ................................................................................................ 55 7.5.2 Effetti del concordato (art. 135 e 184 LF). .......................................................................... 55
7.6 Il Reclamo alla Corte di Appello avverso il decreto di omologa (art. 131 LF) .......................... 55 7.7 Esecuzione del concordato ................................................................................................................ 56 7.8 Risoluzione e annullamento del concordato (art. 137 e 138) ....................................................... 56 7.9 La riapertura del fallimento ............................................................................................................... 58
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1 La valutazione di convenienza svolta dalle società che
professionalmente propongono concordati fallimentari; Ormai sono sempre di piu’ in Italia le società che svolgono professionalmente l’attività di studio delle procedure concorsuali al fine di proporre l’acquisto dei crediti ovvero concordato fallimentare. In questi ultimi anni, infatti, si sono sviluppate molto queste nuove professioni relative alle società che si occupano di esaminare lo stato dei fallimenti al fine di riuscire, alla fine, ad acquistare i crediti ed incassarne in seguito la relativa plusvalenza, oppure a depositare domanda per un concordato fallimentare che consenta a queste ultime di realizzare tutte le attività fallimentari (comprese le azioni legali). 1.1 I parametri del fallimento che determinano le scelte degli investitori; Di seguito e’ riportato un esempio di valutazione svolto su dati ipotizzati.
Categoria creditoImporto originario Importo pagato
Residuo debito ammesso
Prededuzioni 240.000,00€ 240.000,00€ Ipotecari 1.100.000,00€ 820.000,00€
Privilegiati ammessi 680.000,00€ 180.000,00€ 500.000,00€
Privilegi tardive 120.000,00€ 120.000,00€
Privilegio in opposizione -‐€
Cartelle esatt in notifica -‐€
TOTALE PRIVILEGIO 2.140.000,00€ 1.000.000,00€ 1.140.000,00€
Chirografari ammessi 3.250.000,00€ 3.250.000,00€
di cui banche 1.800.000,00€
di cui infragruppo 650.000,00€
Chirografo Tardivo 125.000,00€ 125.000,00€
Chirografo in opposizione -‐€ Cartelle esatt in notifica -‐€
TOTALE CHIROGRAFO 3.375.000,00€ -‐€ 3.375.000,00€
TOTALE PASSIVO 5.515.000,00€ 1.000.000,00€ 4.515.000,00€
Residui importi passivo
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Calcolo fabbisogno concordato fallimentare
Categoria credito Percentuale Importo
Prededuzioni e spese procedura 240.000,00€ 100% 240.000,00€
Ipotecari 280.000,00€ 100% 280.000,00€
privilegiati 500.000,00€ 100% 500.000,00€
priv tardivi 120.000,00€ 100% 120.000,00€
priv in opp -‐€ 0,00% -‐€
chiro ammessi 3.250.000,00€ 15,00% 487.500,00€
chiro in opp. 15,00% -‐€
chiro tardivi 125.000,00€ 15,00% 18.750,00€
Totale Fabbisogno 1.646.250,00€
ATTIVOValore esistente
in cassaEventuiali spese da sostenere IMPORTO
Cassa disponibile (fonte curatore) 450.000,00€ 50.000,00 400.000,00€
b) Cassa disponibile nella procedura 400.000,00€
Totale investimento DA ANTICIPARE 1.246.250,00€
ATTIVO NOMINALE% REALIZZO STIMATO IMPORTO
Beni Immobili da realizzare 70% -‐€ Beni mobili da realizzare 0% -‐€ Crediti Vs. estero 0% -‐€ Crediti Vs. clienti italia 0% -‐€ Crediti Vs. erario CONTO IVA 150.000,00€ 40% 60.000,00€ crediti vs. erario CONTO IRESCrediti Intragruppo 250.000,00€ 0% -‐€ Contenzioso recupero crediti 2.200.000,00€ 20% 440.000,00€ REVOCATORIA BANCA 1 480.000,00€ 30% 144.000,00€ REVOCATORIA BANCA 2 260.000,00€ 25% 65.000,00€ REVOCATORIA BANCA 3 58.000,00€ 40% 23.200,00€ REVOCATORIA BANCA 4 28.000,00€ 30% 8.400,00€ REVOCATORIA BANCA 5 450.000,00€ 25% 112.500,00€ REVOCATORIA BANCA 6 780.000,00€ 30% 234.000,00€ AZIONE LEGALE 1 150.000,00€ 10% 15.000,00€ AZIONE LEGALE 2 120.000,00€ 10% 12.000,00€ AZIONE LEGALE 3 -‐€ AZIONE LEGALE 4 -‐€ Revocatorie fornitori -‐€ Azioni responsabilità (amm/sindaci) 3.100.000,00€ 5% 155.000,00€
d) TOTALE REALIZZABILE 1.669.100,00€ d) -‐ c) MARGINE DEL CONCORDATO 422.850,00€ Perc. Rendimento atteso 33,93%
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Ovviamente lo stato passivo ed ogni singola causa vengono studiate molto bene dalle società interessate allo studio della procedura per la eventuale proposizione di una domanda di concordato fallimentare e/o per l’acquisto dei crediti. In questo modo diviene possibile effettuare una valutazione in merito alla possibile percentuale di realizzo attesa da ciascun giudizio pendente, oltre che dagli altri assets della procedura. Nel caso sopra visto:
- Si ipotizza la successiva cessione del credito IVA; - I crediti infragruppo non vengono valorizzati; - Viene indicato un valore del 20 % ai crediti indicati nella situazione contabile
esaminata, perche’ si ipotizza il realizzo almeno del credito IVA; - Alle altre azioni legali viene attribuita una percentuale di realizzo atteso, anche a
seguito ai possibili accordi transattivi che possono essere presi. 1.2 Procedure escluse da tale interesse
In via generale, risultano escluse dalla applicazione della norma di cui trattasi le società per le quali sono già in corso di deposito gli atti finali, ovvero, non avendo più attivo da realizzare, sono prossime a tale deposito, oppure infine residuano poste attive (ad esempio crediti fiscali) che, in coerenza con la ratio acceleratoria del provvedimento normativo, possono essere realizzate in tempi più rapidi di quelli necessari per l'espletamento del procedimento concordatario.
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2 I flussi informativi
2.1 I rapporti riepilogativi previsti dall’art. 33 L.F. e le relative forme pubblicitarie
previste da tale norma. La nuova definizione dei rapporti riepilogativi contenuti nell’art. 33 LF, genera un nuovo flusso di informazioni che possono interessare a quei soggetti che si occupano professionalmente delle procedure concorsuali perché sono sempre alla ricerca di nuove opportunità per tutti investimenti da fare in tale ambito. Di seguito è riportato il contenuto della nuova formulazione dell’articolo 33 LF.
TITOLO II - Del fallimento Capo II - Degli organi preposti al fallimento Sez. III - Del curatoreArt . 33Relazione al giudice e rapport i r i epi logat iv i (1)
I. Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell’esercizio dell’impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale. (2)
II. Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende impugnare. Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del
1.3)%Flussi%informa1vi%
1.3.1)%Flussi%provenien1%dalla%procedura%
1 . 3 . 2 )% F l u s s i % i n f o rm a 1 v i%provenien1%dall’esterno%
fasi%anteceden1%il%deposito%della%domanda%di%concordato%!
1.3.1.1)% Flussi% provenien1% dai%r a p p o r &! r i e p i l o g a & v i!semestrali!ex!art.!33!LF!
1.3.1.2)%Flussi%provenien1%dal%Comitato%dei%Creditori%
1.3.2.1)% Flussi% informa1vi% provenien1%dalle%banche%insinuate%al%passivo%o%che%subiscono%le%azioni%legali%
11%
1.3.2.1)% Flussi% informa1vi% provenien1%dai%professionis1%che,%a%vario%1tolo,%si%interfacciano%con%le%procedure.%
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termine suddetto. III. Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla
responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società.
IV. Il giudice delegato ordina il deposito della relazione in cancelleria, disponendo la secretazione delle parti relative alla responsabilità penale del fallito e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l’adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito. Copia della relazione, nel suo testo integrale, è trasmessa al pubblico ministero.
V. Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto r i epi logat ivo de l l e at t iv i tà svo l t e , con indicazione di tut te l e in formazioni racco l t e dopo la pr ima re lazione, accompagnato dal conto de l la sua ges t ione . Copia de l rapporto è trasmessa al comitato de i credi tor i , uni tamente ag l i es trat t i conto de i deposi t i postal i o bancari re lat iv i a l per iodo . Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all’ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale. Nel lo s tesso termine al tra copia de l rapporto , ass i eme al l e eventual i osservazioni , e ' t rasmessa a mezzo posta e l e t tronica ce r t i f i cata ai credi tor i e ai t i to lar i di dir i t t i sui beni .
E’ evidente, quindi, che con la pubblicazione presso la competente CCIAA e con la trasmissione a tutti i creditori, le informazioni che verranno rese pubbliche, saranno davvero molte di piu’ di quelle disponibili sino ad ora.
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3 Iter da seguire per giungere alla prima formalizzazione della / delle
proposte di concordato. Una volta accertato che una determinata procedura puo’ raccogliere l’interesse di alcuni investitori, si pone l’esigenza di organizzare un sistema che consenta di ricevere le manifestazioni di interesse alla proposizione delle domande di concordato fallimentare ponendo in competizione tali investitori in maniera adeguata e, al tempo stesso, proponendo la pubblicazione di appositi bandi studiati su tali procedure. 3.1 Indicazione delle fasi da seguire per la preparazione e svolgimento delle data-room e
per il ricevimento delle proposte di concordato. Sulla base dell’esperienza maturata, di seguito si può indicare un iter da seguire per ottenere le proposte di concordato che saranno poi valutate dalla procedura e di fare in modo di mettere in competizione tra loro gli investitori interessati.
1) Ricezione delle manifestazioni di interesse da parte degli investitori; 2) Pubblicazione del bando per raccolta di manifestazione di interesse e per l’apertura
della Data Room. 3) Formalizzazione delle manifestazioni di interesse da parte dei terzi interessati ed
impegno ad intervenire alla data Room. 4) Istituzione della Data Room, con il relativo regolamento e con la sottoscrizione di
apposite clausole di riservatezza. 5) Ultimata la Data Room si procede poi con l’assegnazione del termine per la
formulazione della proposta e l’indicazione dei requisiti minimi (incluse eventuali indicazioni sulle garanzie) con ulteriore bando tra trasmettere ai partecipanti alla Data Room.
3.1.1 Fase r e la t iva a l la r i c ez ione de l l e mani f e s taz ion i d i in t e r e s s e da par t e deg l i inves t i to r i
in t e r e s sa t i
A seguito della situazione generata dal fallimento, delle azioni legali radicate e dello stato delle stesse, dell’attivo esistente, ecc.. il curatore generalmente ricevere una prima lettera da parte di una società che svolge l’attività di studio e predisposizione dei concordati fallimentari nella quale e’ contenuta una prima manifestazione d’interesse finalizzata all’eventuale presentazione di domanda di concordato fallimentare, ai sensi dell’art. 124 L.F.. Nella stessa lettera queste società generalmente: 1) richiedono di poter accedere a documenti ed informazioni della Procedura, fra cui, in
particolare: – attivo disponibile (con distinzione tra i valori immobiliari e mobiliari
e le liquidità esistenti); – azioni revocatorie pendenti;
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– eventuali azioni di responsabilità; – eventuali rapporti con l’Erario pendenti (sia attivi che passivi); – dati di stato passivo; – cause di opposizione allo stato passivo; – istanze di insinuazione tardive; – riparti effettuati;
2) si impegnano alla riservatezza sui dati acquisiti; 3) delegano per l’accesso alla documentazione anzidetta generalmente uno o piu’
professionisti;
A seguito del ricevimento di tali manifestazioni di interesse, la curatela potrebbe avere interesse a valutare un’ eventuale domanda di concordato fallimentare ai sensi dell’art. 124 L.F.
A questo punto, compreso l’interesse che vi puo’ essere su una certa procedura, pur nel rispetto degli obblighi di riservatezza, il Curatore puo’ proporre al Comitato dei creditori ed al giudice delegato la possibilità di avviare una “data room” con i dati dell’attivo, del passivo, e dei contenziosi pendenti, per consentire alle società interessate di prendere visione dei dati e dei documenti disponibili e di formulare eventuale domanda di Concordato fallimentare;
L’accesso alla documentazione anzidetta di norma avviene presso lo studio del Curatore, con il coordinamento ed il controllo diretto del medesimo e/o del personale dello studio;
Diviene quindi molto importante la scelta effettuata dal curatore, dal Comitato dei Creditori e dal Giudice Delegato del canale di diffusione della data room che si intende fare. 3.1.2 La conseguente ne c e s s i tà d i pro c eder e a l la pubbl i caz ione de l bando per rac cog l i e r e l e
mani f e s taz ion i d i in t e r e s s e de l l e so c i e tà spe c ia l izzate e per l ’avv io de l la Data Room. Ricevute le manifestazioni di interesse da parte di alcuni investitori, il Curatore procede ottenendo l’autorizzazione del Comitato dei Creditori ad effettuare la pubblicazione dell’apertura della Data Room. In particolare, per tale adempimento, potrebbe prevedere un vero e proprio regolamento con le seguenti indicazioni minime:
- Una volta raccolti gli interessamenti e valutati gli stessi, i soggetti verranno ammessi alla data room, previa sottoscrizione di specifico impegno di riservatezza. (Si veda l’esempio prodotto all’allegato n. 1)
- Avranno accesso alla data room esclusivamente i professionisti delegati dalle
società interessate che dovranno essere specificamente indicati nella formalizzazione della richiesta di partecipazione alla data room e dovranno sottoscrivere ed accettare il regolamento predisposto.
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- Nel corso degli appuntamenti il curatore predisporrà la documentazione di cui consentire l’esame per la quale avrà chiesto una specifica autorizzazione all’esibizione.
- Il curatore provvederà ad accogliere le manifestazioni di interesse pervenute nei termini indicati nella stessa pubblicazione e ad organizzare gli appuntamenti in giorni diversi in modo tale che le società interessate non possano incontrarsi.
- Oltre a ciò, qualora la procedura possa rivestire un particolare interesse il curatore puo’ stabilire anche un prezzo di accesso alla data room che i soggetti che avranno formalizzato il proprio interesse dovranno pagare alla procedura per partecipare alla data-room. (In alcune procedure sono stati chiesti anche euro 5.000,00 per l’accesso, per la predisposizione dei dati e per il personale che dovrà lavorare per la predisposizione dei dati e per il confronto con i professionisti di questi investitori).
- Il curatore provvederà ad accogliere le manifestazioni di interesse pervenute nei
termini indicati nella stessa pubblicazione e ad organizzare gli appuntamenti in giorni diversi in modo tale che le società interessate non possano incontrarsi.
- All'esito, il curatore/commissario tenuto conto del livello di conoscenza
maturato dai soggetti interessati provvedera’ a fissare un termine ai medesimi per l'eventuale presentazione delle proposte ai sensi dell'art. 124 sopra citato.
Tenuto conto dei costi per la procedura del presente procedimento si raccomanda di prevedere:
- la pubblicazione sulla stampa (almeno un quotidiano nazionale a carattere economico ed eventualmente altro quotidiano nazionale o locale a seconda della natura dei beni residui) di un breve invito che dovrà, altresì, precisare ove gli interessati potranno reperire tutte le più dettagliate informazioni;
- il pagamento per l'accesso alla data room di un importo da determinarsi in misura adeguata ai costi sostenuti per l'organizzazione della medesima.
Ultimata la data room, il curatore dovrà ottenere poi una specifica autorizzazione dal
Comitato dei creditori a:
- trasmettere tramite raccomandata a.r. o pec l’invito ai soggetti che sono intervenuti alla data-room a formalizzare la proposta di concordato fallimentare con le modalità ed i termini precisati nell’ulteriore “bando” che verrebbe allegato all’istanza autorizzativa;
- indicare un termine per la formalizzazione delle offerte ed il luogo ove presentarle (in genere lo studio del Curatore o la cancelleria) da indicare nel bando;
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- precisare che, alla scadenza del termine assegnato, dovranno essere aperte le buste pervenute dal curatore o con verbale dal Giudice Delegato.
- precisare che le istanze pervenute dovranno poi essere esaminate e confrontate per verificare quale risulta essere la piu’ conveniente nell’interesse dei creditori.
Le società per le quali è prevista la pubblicazione dell'invito e che di seguito partecipano a queste Data Room sono, ad oggi, circa una dozzina in tutta l’Italia.
3.1.2.1 Requisiti minimi da indicare nel bando Le indicazioni fornite dal Ministero delle Attività produttive che sovrintende alle procedure di Amministrazione Straordinaria delle grandi imprese in crisi ha consigliato l’indicazione dei seguenti requisiti minimi da indicare nel bando da pubblicare. In particolare il Ministero consiglia che i procedimenti di prossima attivazione debbano limitare la loro funzione ad una sollecitazione del mercato, non impegnativa negozialmente per i curatori o commissari liquidatori, alla presentazione di proposte concordatarie, che dovranno essere poi vagliate nell'ambito delle procedure di cui al combinato disposto degli artt. 124 e 125 o 214. In particolare, l'Invito dovrà indicare almeno i seguenti elementi: (i) i requisiti del proponente (società di capitali anche new-co, invitando le stesse a
presentare dichiarazioni/attestazioni ritenute idonee a verificare l'identità e l'affidabilità del soggetto proponente);
(ii) gli impegni da assumere avuto riguardo, in particolare, all'accollo privativo di tutti i debiti esistenti alla data del passaggio in giudicato della sentenza di approvazione del concordato con conseguente immediata esdebitazione delle procedure da ogni posta di debito ed il trasferimento di tutto l'attivo residuo di ciascuna procedura, con esclusione di quello rappresentato dalla liquidità che deve restare nella piena titolarità di ciascuna procedura per concorrere al fabbisogno necessario alla completa esecuzione del concordato unitamente ai corrispettivi messi a disposizione dalla proponente;
(iii) la successione nelle posizioni attive e passive della procedura nell'ambito dei
contenziosi pendenti alla data di approvazione, secondo modalità idonee ad assicurare l'integrale e definitiva estromissione di quest'ultima, avuto riguardo anche ai creditori ex art. 70 L.F.,
(iv) Gli impegni assunti in ordine all’esecuzione del concordato, mediante
pagamento secondo le percentuali di soddisfacimento offerte ai creditori e nei tempi indicati nella proposta;
(v) la prestazione delle garanzie, all'atto della presentazione dell'Istanza, mediante
fideiussione/i di primario istituto bancario, escutibile/i a prima richiesta, nel
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testo predisposto dalla Procedura, finalizzata/e ad assicurare l'adempimento della proposta nel termine prevista
3.1.2.2 Modalità di partecipazione alle gare per la proposizione delle domande di concordato preventivo
In primo luogo, generalmente, il provvedimento del G.D. autorizza la Curatela a trasmettere tramite raccomandata a.r. l’invito ai soggetti che sono intervenuti alla data-room a formalizzare la proposta di concordato fallimentare con le modalità ed i termini precisati nel “bando” che verrebbe allegato. (Si veda al riguardo l’allegato n. 2) In particolare il bando dovrebbe prevedere, fra l’altro, un termine per la formalizzazione delle offerte da presentare presso lo studio del Curatore; Alla scadenza del termine assegnato dovranno essere aperte le buste pervenute. Le istanze pervenute dovranno poi essere esaminate e confrontate per verificare quale risulta essere la piu’ conveniente nell’interesse dei creditori. Le questioni che, generalmente vengono confrontate e/o proposte sono di seguito meglio descritte:
1. il pagamento spese di giustizia; (talvolta e’ indicato un limite preciso alle somme che potrebbero essere liquidate per il compenso al curatore e per i legali o i consulenti della procedura i cui compensi vengono generalmente quantificati).
2. il pagamento creditori privilegiati; 3. le percentuali offerte ai creditori privilegiati; 4. l’eventuale formazione di classi con trattamenti differenziati; 5. i tempi e termini di pagamento; 6. le garanzie offerte (in considerazione della tipologia, delle somme garantite, dei
tempi di garanzia e dei termini della garanzia rispetto ai termini per l’adempimento); 7. l’eventuale cessione delle liquidità della Curatela, nonché di tutti i crediti, anche
fiscali, maturati e maturandi alla proponente entro [.…] giorni dalla definitività del decreto di omologa;
8. l’eventuale subentro della proponente in tutte le legali attive pendenti e o già autorizzate nonche’ l’indicazione dei legali che vorrebbe nominare per proseguirle con l’eventuale approvazione dell’attività svolta dalla curatela e dai consulenti e legali dalla stessa nominati che verrebbero sostituiti;
9. l’indicazione della disponibilità dell’assuntore o proponente al proseguimento delle azioni legali passive esistenti e delle somme che metterebbe a disposizione nonche’ ai legali che vorrebbe nominare per proseguirle con l’eventuale approvazione dell’attività svolta dalla curatela e dai consulenti e legali dalla stessa nominati che verrebbero sostituiti.
10. l’esistenza o meno dell’eventuale limitazione temporale degli impegni dell’assuntore “alla data del deposito in cancelleria della proposta di concordato” sicchè nessun impegno potrebbe essere assunto nei confronti dei creditori successivi che dovessero essere ammessi al passivo del fallimento;
11. il termine di validità della proposta la serietà della stessa che potrebbe essere accompagnata, a garanzia della serietà dell’offerta, da un assegno bancario dell’importo di euro [ ……….,00], a valere anche quale “penale” per l’ipotesi di mancata esecuzione del Concordato per colpa della proponente ;
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12. l’eventuale disponibilita’ della proponente a rilasciare, a garanzia degli impegni assunti, una fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di euro [………,00] da parte di altro primario Istituto di credito;
13. l’eventuale accollo dei debiti della procedura, con l’integrale liberazione della società fallita ed assunzione a proprio favore dell’intero attivo della procedura;
14. la disponibilità ad accollarsi il debito derivante da eventuali domande di insinuazione tardive depositate sino e non oltre la data di definitività del decreto di omologa, debito da pagarsi (in caso di ammissione) uniformemente alle percentuali e ai termini di cui alla proposta, purchè il rischio di esborso di somme aggiuntive non superi l’importo di Euro [………..,00], nel qual caso la proponente si riserva facoltà di rinunciare alla proposta;
15. accollo dell’eventuale tassazione ai fini delle imposte dirette, del residuo attivo, nonche’ dell’imposta di registro del decreto di omologa;
16. l’eventuale richiesta della proponente della sospensione, dalla data del deposito della domanda alla data di definitività del decreto di omologa, di ogni attività di liquidazione dell’attivo, nonche’ sospensione di ogni eventuale trattativa relativa alla ipotetica transazione dei giudizi in corso;
17. l’eventuale facoltà di revoca della proposta sino alla scadenza del termine concesso ai sensi dell’art. 125 L.F. per la votazione dei creditori in ipotesi di variazioni nell’ammontare delle spese di procedura e/o dei crediti ammessi allo stato passivo ovvero delle disponibilità liquide della Curatela e/o dei dati di attivo;
18. l’indicazione in merito alle modalità scelte per la custodia della documentazione societaria e la spesa conseguente;
Al fine di assicurare il raggiungimento del massimo risultato per i creditori il bando che generalmente viene predisposto, prevede rispettivamente ai punti che:
a. << il Curatore, in caso di più offerte, una volta aperte le buste, comunichi a tutti i proponenti i termini della migliore offerta al fine di consentire offerte migliorative entro i successivi _n_ giorni>>;
b. << tutte le offerte così ricevute saranno poi sottoposte al comitato dei creditori affinché provveda alla sua scelta ed individui i criteri per la sottoposizione all’approvazione dei creditori;>>
A questo punto, quindi, il Curatore dovrebbe dar corso alla comunicazione prevista dal bando, tramite invio a tutte le società che hanno partecipato alla data room dei termini delle offerte anzidette, in forma anonima, allo scopo di consentire entro i successivi _n_ giorni la presentazione di offerte migliorative, da sottoporre infine all’esame e all’autorizzazione del Comitato dei Creditori, come previsto sempre dal bando e, al contempo, trasmettere copia delle proposte anche al Comitato dei creditori.
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3.2 Elementi da non dimenticare nella predisposizione dei bandi 3.2.1 Esigenza d i o t t ener e l ’approvazione de l l ’ opera to de l cura tore fa l l imentare Un esempio che puo’ tutelare a questi fini e’ a predisposizione nel bando delle seguenti previsioni: “sono altresì ritenute clausole indispensabili per la valutazione della miglior offerta, la previsione che:
1) “l’esecuzione del concordato (ivi inclusi i pagamenti) sia affidata alla curatela”;
2) “ l’assuntore, nell’ipotesi di omologa del concordato proposto, rilascia ogni più ampia liberatoria e manleva alla curatela per tutta l’attività svolta nell’interesse della procedura sino alla data di omologa del Concordato”.
3.2.2 Quant i f i caz ione de l l e spes e maturate a s egu i to de i g iud iz i in cor so o e s t in t i Si deve ricordare la necessità di tenere conto della quantificazione delle spese maturate per i giudizi pendenti e per quelli estinti che potrebbero non essere ancora pervenute alla procedura. Ci si riferisce ad esempio, oltre al saldo per le spese legali o di consulenza maturate:
- all’imposta di registro per le sentenze emesse nel corso di procedure; - all’imposta di registro per le sentenze che saranno emesse sui giudizi in corso; - alle spese che potrebbero derivare dai giudizi tributari definiti o in corso; - alle spese che potrebbero essere maturate a debito nel campione fallimentare a
seguito della prenotazione effettuata per il ricorso al gratuito patrocinio; - …. ecc…
3.2.3 Eventua le u t i l izzo d i somme che po tr ebbero proven ir e da l l e a l t r e so c i e tà de l g ruppo . Di fatto puo’ accadere che vi sia il concordato fallimentare di una società facente parte di un gruppo in bonis ovvero con altre procedure concorsuali pendenti. Occorrerà allora tenere conto dell’eventuale disponibilità che potrebbe pervenire da tali società.
3.2.3.1 Eventuali azioni legali o garanzie in essere in un concordato di gruppo Vi puo’ anche essere il caso di un’ azione legale pendente ovvero una opposizione ad una insinuazione tardiva pendente nei confronti di una società del gruppo. Di conseguenza, occorre valutare la necessità di acquisire dall’assuntore un’adeguata garanzia in relazione al rischio di causa.
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Questa garanzia potrebbe comportare ad un certo punto, la necessità, da parte dell’assuntore, di definire questo giudizio anche corrispondendo alla procedura una somma per la liberazione dalla garanzia. Tale somma dovrebbe essere proporzionata all’impegno fideiussorio assunto ed alla durata del medesimo, posto che tale liberazione assume rilievo per l’assuntore.
3.2.3.2 Eventuale pignoramento delle quote di una delle società del gruppo Non va dimenticato che talvolta le società assoggettate alle procedure, a loro volta detengono partecipazioni in altre società ovvero, potrebbero avere delle quote di proprietà di altre società che, a loro volta, potrebbero essere assoggettate a procedure concorsuali. Tali quote potrebbero anche essere assoggettate a pignoramento, da parte di terzi. Nel caso di concordato fallimentare occorrerà quindi prevedere nel bando tale casistica e prevedere anche quali obblighi l’assuntore dovrebbe assumere in considerazione di tali circostanze. 3.2.4 Necess i tà d i preveder e la cus tod ia de l la documentazione so c i e tar ia E’ opportuno prevedere nel bando la necessità che l’assuntore si impegni a garantire le spese di custodia e di consultazione della documentazione societaria che, potrebbe essere anche imponente. Tali spese vanno garantite per un periodo adeguato rispetto alle necessità civili e fiscali della procedura. 3.2.5 Prev i s ione de l l ’adempimento deg l i obb l i gh i f i s ca l i che s ca tur i s cono a s egu i to de l la
ch iusura de l fa l l imento A seguito della chiusura del fallimento per la avvenuta omologa del concordato fallimentare gli organi della procedura vengono meno. Non va dimenticato, però, che sussistono gli obblighi fiscali per l’attività svolta dalla procedura che vanno eseguiti, talvolta, in date successive alla chiusura. Per tali obblighi e’ opportuno prevedere la possibilità per il curatore di eseguire o quantomeno poter controllare la predisposizione delle dichiarazioni che derivano dall’attività svolta dalla curatela. Si pensi ad esempio:
- agli obblighi relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dalla quale dovrebbero scaturire anche i crediti per le ritenute di acconto che generalmente vengono ceduti agli assuntori;
- agli obblighi relativi alla presentazione della dichiarazione dell’IRAP (nel caso in cui vi sia stato l’esercizio provvisorio);
- agli obblighi relativi alla dichiarazione IVA, (generati anche dai crediti relativi al riparto finale ed al compenso del curatore) dalla quale potrebbe scaturire un credito IVA di rilievo ceduto all’assuntore;
- agli obblighi relativi al mod. 770 delle ritenute di acconto (da presentare a seguito del riparto finale e del compenso del curatore);
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- ecc… Una soluzione adeguata potrebbe essere quella di prevedere nel bando che l’assuntore accetti di consentire che la predisposizione delle dichiarazioni successive, quantomeno quelle che attengono all’attività svolta dalla curatela, siano proseguite dal coadiutore contabile e fiscale nominato dalla procedura con un compenso predeterminato da prevedere tra le spese maturate della procedura in prededuzione. 3.2.6 Le ce s s ion i d i c r ed i to
3.2.6.1 Il problema della notifica delle cessioni nel vecchio e nel nuovo rito e necessità di iscrizione nello stato passivo.
Altro tema degno di rilievo e di estrema attualità e’ proprio quello delle notifiche che si possono ricevere a seguito delle intervenute cessioni dei crediti. Ormai sempre piu’ spesso accade che i creditori ammessi al passivo di una procedura cedano il loro credito alle società che svolgono professionalmente questa attività. In questi ultimi anni, infatti, si sono sviluppate molto queste nuove professioni relative alle società che si occupano di esaminare lo stato dei fallimenti al fine di riuscire, alla fine, ad acquistare i crediti ed incassarne in seguito la relativa plusvalenza, oppure a depositare domanda per un concordato fallimentare che consenta a queste ultime di realizzare tutte le attività fallimentari (comprese le azioni legali). Al riguardo va precisato che, ormai e’ sempre piu’ frequente il caso in cui, a seguito dell’avvenuto svolgimento della data room, le società che hanno partecipato provvedono all’acquisto di numerosi crediti insinuarsi al passivo della procedura. È quindi una circostanza che capita sempre più spesso quella di vedere i crediti insinuati al passivo della procedura ceduti a terzi. In merito al tema del riconoscimento dei cediti ceduti a favore del cessionario, e’ intervenuto l’art. 115 L.F. e la sentenza di Cass. Sez. I, Sent. 5.8.2011 n. 17036.
“Art. 115 – Pagamento ai creditori Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, purché tali da assicurare la prova del pagamento stesso. Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con at to recante l e sot toscr izioni autent i cate di cedente e cess ionario , l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo. Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore. (2)” (1) Questo articolo è stato così sostituito dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. (2) Questo periodo è stato aggiunto dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
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A tale riguardo, si richiamano in particolare i crediti che generalmente vengono insinuati dall’INPS che anticipa il TFR ai lavoratori oltre alle ultime tre mensilità. Tali crediti vengono richiesti, generalmente con istanza tardiva dopo che l’istituto ha anticipato le somme ai dipendenti e con lo stesso privilegio gia’ riconosciuto ai dipendenti in quanto si tratta di una surroga.
3.2.6.2 La nota di variazione IVA a seguito della cessione del credito Risoluzione del 05/05/2009 n. 120 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Sintesi: Nel caso di cessione pro soluto di un credito nei confronti di un'impresa soggetta a procedura concorsuale, il cedente conserva il diritto ad emettere la nota di variazione se si e' insinuato al passivo del fallimento prima della cessione. Il cedente deve, inoltre, rimanere parte processuale del fallimento, ossia non deve essere estromesso dal cessionario. La nota di variazione, infine, puo' essere emessa per un valore pari alla differenza tra il valore nominale del credito originario e l'ammontare complessivo dei pagamenti parziali (comprensivi sia della quota imponibile che dell'imposta) eseguiti dal fallito, a nulla rilevando il prezzo corrisposto dal cessionario per la cessione pro-soluto del credito.
3.2.7 Somme des t inate a i c r ed i tor i i r r eper ib i l i
Con riferimento alle somme relative ai creditori irreperibili si precisa che, tenuto conto dei precedenti giurisprudenziali in materia di concordati con assuntore, e visto il disposto di cui all'art. 117 L.F.,(1) le stesse possono ritenersi oggetto di trasferimento ai terzi assuntori e di incameramento da parte degli stessi decorsi cinque anni dalla sentenza di omologazione del concordato. In particolare, nell'evidenziare che nelle procedure in più avanzato stato di liquidazione tale posta puo’ costituire elemento rilevante di apprezzamento per la positiva conclusione di soluzioni concordatarie, si ritiene che la stessa debba trovare adeguata valorizzazione tra gli attivi della procedura, soprattutto nei casi in cui risultino già accantonate somme residuate dai riparti a causa della irreperibilità di alcuni creditori. In tali casi, ai fini dell’omogeneizzazione delle proposte in vista della più celere e conclusiva valutazione, anche comparativa, delle medesime, si ritiene opportuno che i curatori prevedano il trasferimento all'assuntore di tali somme, invitando conseguentemente i soggetti proponenti alla formulazione della definitiva percentuale offerta comprensiva di tale Posta.
1 Art. 117 L.F.: IV. Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l’ufficio postale o la banca già indicati ai sensi
dell’articolo 34. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
V. Il giudice, anche se è intervenuta l’esdebitazione del fallito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al quarto comma, dispone la distribuzione delle somme non riscosse in base all’articolo 111 fra i soli richiedenti.
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3.2.8 Prose cuzione a t t iv i tà concorsua l i in pendenza d i domanda d i concordato preven t ivo . Tenuto conto dell'esperienza maturata circa i tempi non brevi di definizione dei procedimenti concordatari, si deve confermare la necessità di non interrompere le attività concorsuali in pendenza dei procedimenti medesimi. Delle variazioni conseguenti a tali attività, sia con riferimento all'attivo ed all'ammontare delle liquidità, che agli stati passivi dovranno essere date tempestive comunicazioni ai soggetti interessati, al fine di consentire l'aggiornamento delle definitive proposte alle risultanze emergenti alla data quanto più prossima all'eventuale deposito delle proposte al Tribunale, quando autorizzato. Talvolta e’ capitato che, proprio a seguito dell’avvio delle fasi di pubblicazione dell’avvio delle procedure di Data Room ed a seguito delle stesse, si verifichi la possibilità di ottenere un consistente miglioramento delle offerte transattive che la procedura puo’ ricevere a definizione delle azioni legali piu’ importanti radicate. A volte puo’ addirittura capitare che, a seguito di tale attività, le proposte transattive che in questo periodo pervengono alla procedura consentono di effettuare una valutazione comparativa in ordine al proseguimento della liquidazione e che genera necessariamente un giudizio negativo in ordine all’accoglimento delle proposte di concordato ricevute ed una netta convenienza alla prosecuzione del fallimento. Tale fenomeno e’ dovuto al fatto che le società che partecipano alla Data Room si attivano poi per:
- la ricerca di soluzioni transattive con i terzi che risultano avere azioni legali pendenti nei confronti della procedura in modo tale che, alla presentazione della proposta, sanno già esattamente quanto sarà il realizzo proveniente dagli assets della procedura dalla definizione della azioni pendenti;
- l’attivazione delle trattative volte alla acquisto dei crediti insinuati nella procedura ad un prezzo sicuramente inferiore rispetto alle aspettative di realizzo stimate.
In ogni caso occorre considerare che, generalmente, le società cha anno in corso azioni legali con la curatela e che devono quindi ricercare una soluzione transattiva con queste società che si accingono al deposito del ricorso per il concordato fallimentare, preferiscono comunque transigere con la curatela. Si immagini, ad esempio il caso in cui vi sia una importante sentenza di I grado che condanna un istituto di credito a restituire alla società fallita una somma rilevante e che sia attualmente in fase di appello. E’ evidente che, in questo caso, l’assuntore, una volta omologato il concordato potrebbe attivare questa sentenza che e’ provvisoriamente esecutiva e poi, una volta incassato il relativo valore ed a seguito del passaggio in giudicato dei gradi di giudizio successivi potrebbe non avere piu’ a tale epoca la disponibilità delle somma da restituire.
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4 Fasi successive al deposito della domanda di concordato A seguito del deposito di una o piu’ domande di concordato, si possono verificare i casi di seguito descritti. 4.1 Caso di presentazione di una proposta In caso di presentazione di una proposta, il curatore o i commissari, nell'ambito del parere di competenza, avranno cura di esprimere le loro valutazioni circa: (i) la legittimazione attiva alla presentazione della proposta di concordato e l'affidabilità
del proponente;
(ii) la congruità delle proposte e la loro convenienza comparativa rispetto alla prosecuzione della liquidazione quale desumibile da una simulazione delle percentuali (debitamente attualizzate) che potrebbero essere distribuite nell'arco di tempo stimato per la chiusura e tenuto conto, altresì, del vantaggio derivante ai creditori fornitori dall'anticipazione della facoltà di detrazione dell'IVA nell'ipotesi concordataria;
(iii) le garanzie offerte.
4.2 Caso di presentazione di piu’ proposte In caso di presentazione di più proposte, ovvero qualora ne sopraggiungano di nuove prima del provvedimento di autorizzazione al deposito presso il competente Tribunale nel caso delle amministrazioni straordinarie ovvero prima della comunicazione ai creditori nel caso dei fallimenti, i commissari / curatori, nel parere di competenza, oltre a quanto precisato, avranno cura di fornire tutti gli elementi rilevanti per l'istruttoria della procedura, sentito il Comitato dei Creditori o di sorveglianza, ai fini delle autorizzazioni di competenza. Nel caso di pluralità di proposte, i commissari / curatori dovranno:
- riservarsi altresì la facoltà di indire, prima di formalizzare il parere di competenza agli organi della procedura e dandone agli stessi comunicazione, una ulteriore fase volta al miglioramento delle proposte oppure una gara ai rilanci sulla base della percentuale più alta offerta, qualora ciò sia ritenuto opportuno al fine di massimizzare il grado di soddisfazione dei creditori.
- nella gara per l’ottenimento di un eventuale rilancio delle offerte e’ necessario che il Commissario / curatore precisi agli interessati i requisiti necessari per rendere le singole proposte omogenee.
A titolo esemplificativo, potrà indicare:
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- quali sono le spese da stimare per i professionisti che hanno lavorato per la procedura (spese legali, periti, esperto ex art. 124 L.F., spese degli organi di procedura) affinche’ le stesse siano omogenee;
- se gli interessati intendono garantire o meno anche le eventuali insinuazioni tardive che potrebbero pervenire alla procedure ex art. 70 LF, ovvero se intendano invece cristallizzare il proprio impegno ai soli crediti ammessi;
- le eventuali garanzie da richiedere per le azioni legali pendenti, dalle quali potrebbe scaturire un eventuale ulteriore passivo, il cui esito sia ancora incerto;
- le imposte di registro che gravano sulle azioni legali definite (il cui avviso di
liquidazione non sia ancora stato notificato) e sulle azioni legali pendenti; - le spese per la custodia dei documenti e per il mantenimento del coadiutore
contabile e fiscale per la predisposizione degli adempimenti necessari.
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4.3 La relazione giurata prevista dall’art. 124 LF e problemi connessi. L’Art. 124, comma terzo, lf. stabilisce che “La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purchè i l p iano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella re lazione g iurata di un profess ionis ta in possesso de i requis i t i d i cui a l l 'art . 67, terzo comma, l e t t . d) des ignato dal tr ibunale . Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. Al riguardo, la Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. Sez, I, 29.7.2011 n. 16738) ha affermato che "la relazione giurata prevista dalla L.F. art. 124, comma 2, nel lesto introdotto dal D. Lgs. n.5 del 2006 e confermato dal Digs. n 169 del 2007, ha la funzione di consentire la valutazione delle effettive possibilità di realizzo del valore dei cespiti acquisiti all'attivo del fallimento in caso di vendita forzata, ai fini di una consapevole espressione del voto da parte dei creditori in sede di approvazione del concordato, nonché del controllo riservato al giudice in ordine alla corretta formazione delle classi ed al rispetto dell'ordine delle cause di prelazione";
Si pone quindi il problema di valutare se tale nomina possa avvenire a monte o a valle di una proposta di concordato ovvero possa essere chiesta da un qualsiasi soggetto interessato al deposito di una domanda di concordato preventivo ovvero se debba essere chiesta dalla procedura solo dopo il deposito di una domanda di concordato fallimentare al fine di valutare l’effettiva consistenza del patrimonio e la conseguente possibilità di soddisfacimento dei creditori.
Sulla base di un caso che si e’ di recente verificato in una amministrazione straordinaria, si e’ venuto a consolidare un orientamento prevalente che postula che tale nomina possa avvenire solo dopo che la proposta sia stata già formulata, ponendo quindi questa possibilità come funzionale all’approvazione da parte dei creditori e del giudice. Ne consegue che la richiesta della nomina dell'esperto ai sensi dell'art. 124 citato, risulterebbe prematura prima del deposito della proposta di concordato dovendosi collocare a valle della presentazione di una proposta di concordato, laddove sia ancora in corso o sia in preparazione un procedimento ad evidenza pubblica finalizzato a sollecitare la presentazione di proposte di concordato. In tale contesto, la nomina dell'esperto effettuata, su richiesta di uno dei partecipanti al procedimento, prima della formulazione della proposta concordataria, comporterebbe peraltro un rischio di alterazione della par condicio tra tutti i soggetti ammessi alla data room con conseguente pregiudizio per il buon esito della procedura avviata. Par condicio che apparirebbe lesa dalla circostanza che il consulente che verrebbe nominato dal Tribunale, su istanza di un partecipante alla data room, avrebbe accesso alla stessa data-room nell’interesse di una parte e non quindi dei creditori. Questa norma, in realtà, e’ finalizzata alla tutala dei creditori e non pare possa essere utilizzata nell’interesse di una singola società interessata a presentare una istanza di concordato.
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Del resto, la stessa norma prevede la nomina di un perito che debba esprimersi sulla base di un “piano” e di una “proposta” che quindi postula l’avvenuto deposito di una domanda di concordato. Quanto alla competenza della nomina dell'esperto, si deve segnalare che in un recente caso di amministrazione straordinaria, il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto di provvedere alla nomina per effetto del combinato disposto delle norme sopra richiamate (artt. 214 e 124 LF) con l'art. 201, comma 2 L.F. il quale prevede che "si intendono sostituiti nei poteri del Tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione.. ". Il Tribunale di Verona (G.I. dott. Platania) e La Corte di Appello di Venezia hanno confermato questo orientamento disponendo la revoca dell’esperto che era stato nominato. 4.4 Iter da seguire per effettuare la scelta della proposta piu’ conveniente. Nei punti di seguito indicati, si e’ cercato di dare un’idea ed uno spunto di quelli che sono i punti fondamentali da seguire o cui prestare attenzione per la scelta della procedura piu’ conveniente per i creditori.
1) Ricevimento delle proposte e procedimento previsto di apertura delle buste. (preferibilmente davanti a notaio con relativo certificato)
2) Fase di valutazione delle proposte.
2.1) Nel caso di pluralità di proposte di contenuto pressoche’ analogo e’ possibile avviare un procedimento di gara competitiva per ottenere il miglioramento delle offerte e quindi di massimizzare il soddisfacimento del ceto creditorio. (Si veda, a titolo esemplificativo, l’allegato n. 3 predisposto)
3) Scelta della proposta piu’ conveniente: qualora la proposta sia unica ovvero le proposte siano piu’, ma una di esse sia in assoluto piu’ conveniente, ovvero in esito al procedimento di gara competitiva qualora si giunga ad ottenere la proposta ritenuta migliore nell’interesse della procedura, si attua la scelta della proposta ritenuta piu’ conveniente.
4) A questo punto, una volta effettuata tale scelta, e’ opportuno indirizzare una comunicazione a tutti gli interessati per: - escludere coloro che non sono piu’ in competizione in quanto hanno
formalizzato proposte meno convenienti
- comunicare al terzo che ha formalizzato la proposta migliore che si intende coltivarla
- avviare l’iter autorizzativo previsto per le relative autorizzazioni degli organi competenti ed il conseguente deposito in Tribunale (nel caso in cui la proposta migliorativa finale sia pervenuta presso lo studio o presso un notaio).
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- richiedere la predisposizione delle garanzie (secondo il modello predisposto dalla procedura);
5) Nella predisposizione dei pareri e le autorizzazioni (per le A.S., ad esempio, e’
necessario ottenere il preventivo parere favorevole sia dei commissari che del Comitato di Sorveglianza, ai sensi dell’art. 214 LF, mente per i fallimenti e’ necessario avere il parere del curatore e del comitato dei creditori, ai sensi dell’art. 125 L.F.) e’ necessario valutare la convenienza comparativa rispetto: - alla prosecuzione della liquidazione ed alle garanzie offerte (l’art. 125, comma
1, prevede che il curatore esprime il parere "con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte"), disciplina, anche l'ipotesi di presentazione dì più proposte di concordato;
- dalle indicazioni date dal Ministero delle Attività Produttive, emerge, inoltre,
quale ulteriore criterio di valutazione quello della preferenza, nel caso di sostanziale equivalenza delle rispettive condizioni, da accordare alle proposte relative a tutte le società del gruppo;
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5 Iter della domanda di concordato (fase giudiziale) 5.1 Fase relativa alla ricezione della proposta, alla relativa valutazione ed alla successiva
comunicazione ai creditori. (art. 125 e 126) Di seguito e’ invece riportato l’iter da seguire a seguito del deposito della domanda di concordato:
1) Parere del curatore con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte.
2) Successiva acquisizione del parere del Comitato dei creditori.
3) Trasmissione della proposta, unitamente al parere del curatore e del Comitato dei creditori ai creditori specificando: • dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione • che la mancata risposta sara' considerata come voto favorevole • fissa un termine non inferiore a venti giorni né superiore a trenta, entro il quale
i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso
4) In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una
nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori;
5) su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti.
6) Nel caso proposta con condizioni differenziate per singole classi di creditori essa,
prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo e secondo comma, al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all’articolo 124, secondo comma, lettere a) e b) tenendo conto della relazione resa ai sensi dell’articolo 124, terzo comma.
7) Se la società fallita ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della
proposta di concordato, la comunicazione è inviata agli organi che hanno il potere di convocare le rispettive assemblee, affinché possano esprimere il loro eventuale dissenso. Il termine previsto dal terzo comma è prolungato per consentire l’espletamento delle predette assemblee.
8) Comunicazione ai creditori (nuove regole con le pec ovvero pubblicazioni – art.
125, 126 e 214 LF) (Art. 126: Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di
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concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.)
5.2 Fase relativa alla votazione e approvazione nel fallimento (art. 127 e 128 LF)
1) La proposta puo’ essere presentata:
a) prima che lo stato passivo venga reso esecutivo. Hanno diritto al voto i creditori che risultano dall’elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato;
b) dopo che lo stato passivo e’ stato reso esecutivo.
Gli aventi diritto al voto sono quelli indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell’articolo 97. In quest’ultimo caso, hanno diritto al voto anche i creditori ammessi provvisoriamente e con riserva.
2) Il diritto di voto nel concordato:
2.1) Non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione, i creditori
muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l’integrale pagamento, salvo quanto previsto dal terzo comma. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell’intero credito fra capitale ed accessori; Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell’articolo 124, terzo comma, la soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la parte residua del credito.
2.2) Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi
parenti ed affini fino al quarto grado e coloro che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento.
2.3) La stessa disciplina si applica ai crediti delle società controllanti o controllate o sottoposte a comune controllo.
2.4) I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non
attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari.
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3) L’approvazione del concordato:
3.1) Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
3.2) Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.
3.3) I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice
delegato si ritengono consenzienti. 3.4) La variazione del numero dei creditori ammessi o dell’ammontare dei singoli crediti,
che avvenga per effetto di un provvedimento emesso successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza.
3.5) Quando il giudice delegato dispone il voto su più proposte di concordato ai sensi
dell'articolo 125, secondo comma, terzo periodo, ultima parte, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito il maggior numero di consensi a norma dei commi precedenti e, in caso di parità, la proposta presentata per prima.
5.3 Il giudizio di omologazione e reclamo (art. 129 e 131 LF)
1) Relazione del curatore in merito all’esito delle votazioni:
Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.
2) Immediata comunicazione al proponente, ai creditori dissenzienti e al fallito. Se la proposta e' stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinche' richieda l'omologazione del concordato e ai creditori dissenzienti. Al fallito, se non e' possibile procedere alla comunicazione con modalita' telematica, la notizia dell'approvazione e' comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3) Fissazione del termine per la proposizione di eventuali opposizioni e
pubblicazione del medesimo presso il Registro delle Imprese e per il deposito della relazione motivata e definitiva del Comitato dei creditori o del curatore. Con decreto da pubblicarsi a norma dell'articolo 17 (ovvero presso il registro delle Imprese), fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni
- per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato,
- per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione e' redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.
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4) L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a
norma dell'articolo 26 (articolo sul reclamo al Tribunale contro gli atti del G.D). 5) Il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione:
5.1) se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni
omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame,
5.2) Se sono state proposte opposizioni, assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche
delegando uno dei componenti del collegio. Nell’ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell’articolo 128, se un
creditore appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili
5.3) In ogni caso, provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell'articolo 17
(Presso la CCIAA competente).
6. Eventuale reclamo alla Corte di Appello avverso il decreto di omologa (vd. art. 131). 5.4 L’efficacia e gli effetti dell’omologa (art. 130 e 135 LF) Art. 130 - Efficacia A seguito del decreto di omologa: La proposta di concordato diventa efficace
- dal momento in cui scadono i termini per opporsi all’omologazione, - dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall’articolo 129.
Quando il decreto di omologazione diventa definitivo,
- il curatore rende conto della gestione ai sensi dell’articolo 116 - il tribunale dichiara chiuso il fallimento.
Art. 135 - Effetti Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’ apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi però non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.
I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso.
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5.5 Fase di esecuzione Successivamente all’omologa, si pone poi la successiva fase dell’esecuzione che puo’ essere così indicata:
1) La fase di esecuzione ha inizio solo quando il decreto di omologa puo’ ritenersi definitivo.
2) Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell’art. 17.
3) Le spese sono a carico del debitore.
4) Dopo l’omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l’adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione.
5) Puo’ essere ipotizzata l’esecuzione del concordato a cura diretta da parte del
proponente / assuntore, ma in ogni caso, agli organi di vigilanza (giudice delegato, curatore, comitato dei creditori – autorità di vigilanza, commissari straordinari) compete un obbligo di sorveglianza che puo’ portare alla risoluzione ed annullamento di cui al punto 2.
6) Il decreto di omologa va sottoposto a registrazione.
7) L’esecuzione della procedura, viene generalmente gestita congiuntamente con il
proponente / assuntore, il che vuol dire che anche i pagamenti possono essere effettuati a firme congiunte.
8) Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono
depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.
9) Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato.
10) Dopo che il decreto di omologa è passato in giudicato, seguirà, se necessaria, la fase
di liquidazione dei beni.
11) Ultimata la liquidazione e/o realizzate le somme previste dalla proposta, il curatore (o l’assuntore) procede alla ripartizione delle somme secondo le modalità stabilite nel decreto di omologa sotto la sorveglianza del Giudice Delegato, (del Curatore) e del Comitato Dei Creditori. Se nulla è stabilito nel decreto, si seguirà il procedimento di cui all’art. 117 L.F. Le somme spettanti ai creditori irreperibili sono solitamente depositate in Cancelleria con libretto di deposito bancario o postale, previa autorizzazione del Giudice Delegato.
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5.6 Fase della chiusura della procedura Infine, di seguito sono riportati gli adempimenti da svolgere nella fase di chiusura della procedura.
1) Effettuata la registrazione e conclusa l’esecuzione del concordato, si dovrà procedere con la chiusura della procedura concorsuale;
2) Predisposizione del conto della gestione e relativa approvazione;
3) Una volta approvato il conto della gestione si predispone l’istanza per la liquidazione del compenso al curatore.
4) Si provvede poi al deposito dell’istanza per la chiusura della procedura
allegando alla stessa la prova della avvenuta esecuzione e delle quietanze relative ai pagamenti effettuati ai creditori.
5) Con il provvedimento di chiusura della procedura, il giudice ordina lo svincolo
delle garanzie e la cancellazione delle ipoteche (art. 136 LF.)
6) Nel caso di inadempimento puo’ essere risolto il concordato con il procedimento di cui all’art. 137 LF o annullato ex art. 138 LF.
7) Accertata la completa esecuzione del concordato, il Giudice in calce all’istanza di
chiusura, emette decreto di esecutorietà ex-art. 136 L.F. che: - dichiara la completa avvenuta esecuzione del concordato; - ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a
garanzia.
8) Emesso il provvedimento, la Cancelleria rilascerà le copie autentiche, per gli adempimenti di pubblicazione (ex art. 17 L.F.), che saranno eseguiti dal Curatore (affissione all’albo del Tribunale, iscrizione al Registro delle Imprese
5.7 Mancata esecuzione del concordato Se le garanzie promesse non vengono costituite ovvero non possono essere adempiuti gli obblighi derivanti dal concordato e dalla sentenza di omologa, il Curatore dovrà relazionare il Tribunale. Questo ordina la comparizione del fallito e dei fideiussori e, con decreto in camera di consiglio non soggetto a gravame, ordina la risoluzione del concordato. Il ricorso può essere presentato anche dai creditori o d’ufficio. Con la sentenza che risolve il concordato, il Tribunale riapre la procedura di fallimento.
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6 Gli aspetti fiscali 6.1 La questione dell’imposta di registro nelle diverse tipologie di concordato
fallimentare Con circolare n. 27/E del 21.6.2012, l’Agenzia delle Entrate ha rivisto la posizione adottata con un precedente documento di prassi (risoluzione n. 28/2008), nel quale si era affermato che il concordato preventivo è una procedura concorsuale dalla natura complessa, al termine della quale viene emanato un decreto di omologa avente effetto costitutivo, non potendo l’omologazione estrinsecarsi in un mero momento di controllo. Il decreto di omologa, precisava la risoluzione n. 28/2008, dà luogo a una nuova situazione oggettiva di natura patrimoniale, che comporta l’applicazione dell’imposta di registro nella misura proporzionale del 3% (articolo 8 della Tariffa, parte prima, allegata al Tur). Con questa nuova risoluzione il decreto di omologa del concordato preventivo emesso da un Tribunale fallimentare deve essere assoggettato a imposta di registro in misura fissa. La giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr sentenze 10352/2007 e 19141/2010) è pervenuta a differenti conclusioni. In relazione all’ipotesi relativa a una sentenza di omologa del concordato preventivo con garanzia, ha precisato che “… mentre, infatti, l’originaria formulazione della seconda parte della lettera c) che ricomprendeva gli atti “portanti condanna al pagamento di somme, valori ed altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura” trova ora il suo omologo nella lettera b) relativa agli atti “recanti condanna al pagamento di somme o valori, ed altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura” è invece scomparsa qualsiasi previsione di carattere residuale (…) rinvenibile nella previsione relativa agli atti “aventi per oggetto beni e diritti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b)” in cui (…) la giurisprudenza aveva ricompreso la sentenza di omologa del concordato con garanzia”. Pertanto, “esclusa (…) la possibilità di inquadramento in una delle ipotesi da a) ad f) non resta che rivalutare il criterio nominalistico e quindi ritenere che la sentenza di omologazione del concordato preventivo rientri nella dizione di cui alla l e t t era g) che per l’appunto, comprende genericamente gli at t i “di omologazione”, così come la giurisprudenza di questa Corte ha già ritenuto quanto al concordato preventivo con cessione dei beni”. La Corte ha dunque valorizzato un’interpretazione di carattere nominalistico dell’articolo 8 della Tariffa, allegata al Tur, affermando la riconducibilità del decreto di omologa del concordato preventivo con garanzia alla previsione recata dalla lettera g) dell’articolo 8, che dispone l’applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa di 168 euro per gli atti di omologazione. Inoltre, precisa la risoluzione, il decreto di omologa del concordato preventivo con cessione di beni non produce effetti traslativi. Detta circostanza avvalora il riconoscimento della tassazione in misura fissa del decreto di omologa del concordato preventivo con cessione di beni. Difatti, la mancanza dell’effetto traslativo, che sarebbe giustificativo dell’imposizione proporzionale, conduce alla conclusione, coerente con l’orientamento giurisprudenziale prevalente (cfr Cassazione 2957/1998 e 10352/2007), dell’assoggettamento sia dei decreti di omologazione dei concordati con garanzia, sia di quelli aventi a oggetto i concordati con
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cessione dei beni, a imposta di registro in misura fissa, posto che gli stessi sono annoverabili tra gli atti di cui alla lettera g) dell’articolo 8 della Tariffa, parte prima, allegata al Tur, relativa agli “att i di omologazione”. L’effetto traslativo non ha luogo in quanto, dopo l’omologazione e durante la fase di liquidazione, fino al momento dell’alienazione (unitaria o frazionata), i beni del debitore concordatario rimangono di sua proprietà, benché assoggettati a un vincolo di destinazione al quale non possono essere sottratti. Da ultimo, la risoluzione, non estende le conclusioni tratte con riferimento al concordato preventivo con cessione di beni e con garanzia, al concordato con cessione di beni al terzo assuntore. In detta ipotesi, infatti, l’atto giudiziario di omologa assume natura traslativa. Si ritiene pertanto che il decreto di omologa di un concordato con cessione di beni all’assuntore, quale atto traslativo della proprietà dei beni, deve essere ricondotto all’ambito applicativo della disposizione recata dall’articolo 8, lettera a), della Tariffa, parte prima, allegata al Tur, che prevede l’applicazione dell’imposta di registro con le stesse aliquote previste per i corrispondenti atti, per i provvedimenti giudiziari “recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti”. 6.1.1 Le t ipo log i e d i concordato Tanto premesso può essere delineato il quadro interpretativo di cui appresso:
A - Concordato fallimentare con cessione dei beni e con garanzia. ----- > imposta in misura fissa
(D.P.R. 26/4/1986 n. 31 - Tariffa - Parte prima - art. 8 - lett. g): Motivazione: L’effetto traslativo non ha luogo in quanto, l’alienazione dei beni avviene dopo l’omologazione e durante la fase di liquidazione.
B - Concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore. ----> imposta proporzionale
(D.P.R. 26/4/1986 n. 131 - Tariffa - Parte prima - art. 8 - lett. a): Motivazione: con tale tipologia di concordato si realizza l’effetto traslativo del patrimonio a favore dell’assuntore. Tale atto sconta l'imposta proporzionale con l'aliquota propria del tipo di effetto prodotto.
D - Crediti chirografari già assoggettati ad IVA imposta in misura fissa
(Circolare n. 35/221085 del 5/07/1991) Vale il principio dell’alternatività tra IVA e Registro.
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6.1.2 I l r eg ime f i s ca l e de l t ras f e r imento de i ben i a l l 'a s suntore . Il trasferimento dei beni al terzo assuntore, se comporta la cessione dell'intero complesso aziendale o di porzione dello stesso (ramo d'azienda) è soggetto all'imposta proporzionale di registro (TU. n. 131/1986). Per stabilire la base imponibile a cui applicare l'imposta, occorre far riferimento ai valori della perizia fallimentare. Secondo giurisprudenza consolidata il trasferimento dei beni dopo il passaggio in giudicato del decreto di omologa del concordato, non si inquadra tra le ipotesi di trasferimento coattivo previsto dall'art. 44 del T.U. n. 131/1986 e per le quali la base imponibile è costituita con definitività dal prezzo di aggiudicazione. L'orientamento trova motivazione nella circostanza che agli Organi fallimentari residuano soltanto le funzioni di vigilanza e di controllo e non di diretta gestione delle attività economiche. In tali casi pertanto non sarebbe preclusa all'Agenzia delle Entrate la facoltà di rettificare in aumento il valore del dichiarato. Anche nell’ipotesi di trasferimento di beni in regime d'IVA, il rapporto temporalmente ricadente in fase post-fallimentare, rimane circoscritto al rapporto: ex-fallito/assuntore con la sostanziale estraneità del curatore cui residuano soltanto funzioni di vigilanza del corretto adempimento del concordato. 6.2 Il divieto di compensazione (art. 31 D.L. 30/07/2010 conv. nella L. 30/07/2010 n. 122)
non opera nella ipotesi di compensazione tra i crediti e debiti erariali formatisi nel corso di procedura concorsuale.
La richiamata norma dell'art. 31, indicato in epigrafe, dispone che a partire dal 1° gennaio 2011 i debiti erariali iscritti a ruolo per importo superiore ad € 1.500,00 limitano la possibilità per il contribuente di effettuare la compensazione sul Mod. F24. Attraverso tale norma, il legislatore ha inteso evitare che il contribuente possa utilizzare crediti erariali, per future compensazioni, in presenza di altri debiti per imposte già iscritte a ruolo, per ammontare superiore ad € 1.500,00, a titolo definitivo. A sostegno del divieto, lo stesso art. 31 prevede la sanzione amministrativa pari al 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento. La sanzione non può comunque superare il limite del 50% dell'ammontare indebitamente compensato. La norma introdotta non prevede alcuna espressa deroga per le procedure concorsuali e acriticamente letta, provocherebbe conflittualità logico-sistematica con i principi propri dell'ordinamento concorsuale.
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L'Amministrazione Finanziaria è intervenuta a chiarimento in occasione dell'emanazione della Circolare n. 13/E dell' 1 marzo 2011 fornendo una corretta interpretazione della norma e precisando che nel caso di procedure concorsuali "la presenza di debiti erariali iscritti a ruolo nei confronti del fallito, scaduti e non pagati, ma maturati in data antecedente all'apertura della procedura concorsuale, non si ritiene sia causa ostativa alla compensazione tra i crediti e i debiti erariali formatisi, invece, nel corso della procedura stessa". L'impedimento della sopra descritta compensazione endoconcorsuale, a causa di debiti tributari sorti prima della dichiarazione di fallimento, iscritti a ruolo e non pagati, come già richiamato risulterebbe contrario ai principi dell'ordinamento concorsuale. L'Agenzia aveva già avuto modo (Risoluzione n. 279/E/2002) di sottolineare il principio dell'invalicabilità del sistema delle norme concorsuali e della salvaguardia degli effetti che le stesse norme perseguono. Al contrario precisa ora l'Agenzia come non possa legittimamente operare la "compensazione tra crediti o debiti verso il fallito e, rispettivamente, debiti e crediti verso la massa fallimentare". Farebbe eccezione altresì, sempre secondo l'assunto dell'Agenzia, "l'ipotesi in cui gli importi in questione derivino per effetto del trascinamento nella procedura concorsuale, dall'attività del fallito precedente all'apertura della procedura stessa". Va pertanto ribadito il principio della estraneità tra i due periodi (prefallimentare e endofallimentare) sicché, il periodo d'imposta gestito dal curatore non può essere confuso con quello in cui ha operato il soggetto fallito. E' frequente il caso in cui il curatore si trovi a compensare crediti e debiti tributari sorti dopo la dichiarazione di fallimento, in costanza di procedura. 6.3 Non è previsto il ricorso alla transazione fiscale L’applicabilità della transazione fiscale, disciplinata dall'art. 182 ter della L.F, resta circoscritta all'interno delle procedure concorsuali e subordinata esclusivamente alla presentazione del concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti. Ne restano esclusi, pur essendo coinvolti in una procedura concorsuale, coloro i quali volessero eventualmente proporre un concordato fallimentare
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6.4 Gli adempimenti fiscali del curatore fallimentare 6.4.1 Premessa
Concluso l'iter previsto dagli articoli da 125 a 130 L.F. e quando il decreto di omologazione diviene definitivo,
- il curatore rende il conto della gestione e - il Tribunale dichiara chiuso il fallimento.
La portata dell'art. 130 L.F. consiste nell'affermare che: - la chiusura del fallimento non consegue più per stretto automatismo di legge (Vedi art. 131, ult. comma, L.F. ante riforma) al passaggio in giudicato del provvedimento (sentenza) di omologa, bensì viene dichiarata con decreto del Tribunale quando il decreto di omologazione diventa definitivo e viene definito altresì, ex art. 116 L.F., il rendiconto del curatore. Una volta chiusa la procedura fallimentare, rimane un’ulteriore fase operativa relativa alla completa realizzazione degli impegni assunti con il concordato. Gli Organi della procedura fallimentare mutano la loro funzione, restando in carica con il limitato fine di vigilare sull'esatta e puntuale esecuzione del concordato (art. 136 L.F.) da parte del fallito tornato "in bonis" o di terzi soggetti (garante, assuntore, liquidatore). Fatti i dovuti e necessari richiami ai profili strutturali dell'istituto concordatario, si passa a considerare le particolarità che, sotto il profilo fiscale, comporta il concordato rispetto alla ordinaria procedura liquidatoria che si conclude secondo le fattispecie previste dall'art. 118 L.F. Il curatore dovrà procedere a dichiarare il risultato, ai sensi dell'art. 183 T.U.I.R., per il periodo compreso tra la dichiarazione di fallimento ed il passaggio in giudicato della sentenza di omologa. Il termine di presentazione della dichiarazione è di dieci mesi successivi a quello di chiusura del fallimento, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 322/98. L'amministrazione finanziaria, con Ris. Min. 12/09/91, n. 9/1045/90, ha ritenuto che il termine deve decorrere dall'esaurimento delle operazioni di liquidazione, con i valori concretamente evidenziatisi nella liquidazione.
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La posizione ministeriale comporta che, nel periodo che intercorre tra la chiusura del fallimento e la chiusura del fallimento, non possono essere presentate le dichiarazioni dei redditi. E’ opportuno che il pagamento delle imposte sul residuo attivo eventuale avvenga prima del ritorno in bonis del debitore. Con la chiusura del fallimento, il debitore deve riprendere la normale gestione contabile, con la redazione del bilancio e delle dichiarazioni fiscali alle normali scadenze. Nel caso in cui il curatore ha tenuto la contabilità nel corso della procedura di fallimento, l'imprenditore proseguirà senza alcuna chiusura e riapertura nelle registrazioni contabili giornaliere. Qualora invece il curatore non ha adempiuto alla tenuta della contabilità, l'imprenditore dovrà ricostruire le movimentazioni avutesi in procedura, avvalendosi del giornale del fallimento e con data contabile corrispondente al passaggio in giudicato della sentenza di omologa e predisporre una situazione contabile di apertura. 6.4.2 Le d i ch iarazion i f i s ca l i
Nei termini previsti decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa, il Curatore dovrà presentare la dichiarazione dei redditi per il periodo fallimentare prevista dall’art. 5 comma IV° D.P.R. 322/1998. Il Curatore dovrà altresì presentare la dichiarazione IRAP relativa all’intero periodo fallimentare solamente nell’ipotesi in cui vi sia stato esercizio provvisorio dell’impresa. Art. 5 DPR 322/1998 4. Nei casi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore, in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, entro l 'u l t imo g iorno de l nono mese success ivo a quel lo , rispettivamente, della nomina del curatore e del commissario liquidatore, e della chiusura del fallimento e de l la l iquidazione; le dichiarazioni di cui al comma 3 sono presentate, con le medesime modalita', esclusivamente ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e soltanto se vi e' stato esercizio provvisorio. Il reddito d'impresa, di cui al comma 1 dell'articolo 183 del testo unico delle imposte sui redditi e quello di cui ai commi 2 e 3 del
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medesimo articolo, risultano dalle dichiarazioni iniziale e finale che devono essere presentate dal curatore o dal commissario liquidatore. I l curatore o i l commissar io l iquidatore , pr ima di presentare la dichiarazione f inale , deve provvedere al versamento, se la soc i e ta ' fa l l i ta o l iquidata vi e ' sogget ta , de l l ' imposta sul reddi to de l l e soc i e ta ' . In caso di fallimento o di liquidazione coatta, di imprese individuali o di societa' in nome collettivo o in accomandita semplice, il curatore o il commissario liquidatore, contemporaneamente alla presentazione delle dichiarazioni iniziale e finale di cui al secondo periodo, deve consegnarne o spedirne copia per raccomandata all'imprenditore e a ciascuno dei familiari partecipanti all'impresa, ovvero a ciascuno dei soci, ai fini dell'inclusione del reddito o della perdita che ne risulta nelle rispettive dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in cui ha avuto inizio e in quello in cui si e' chiuso il procedimento concorsuale. Per ciascuno degli immobili di cui all'articolo 183, comma 4, secondo periodo, del testo unico il curatore o il commissario liquidatore, nel termine di un mese dalla vendita, deve presentare all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate apposita dichiarazione ai fini dell'imposta locale sui redditi, previo versamento nei modi ordinari del relativo importo, determinato a norma dell'articolo 25 del testo unico. La disciplina prevista dall'art. 183 del TUIR, pensata per l'ipotesi di liquidazione di tutti i beni, operata dal curatore, e di dissolvimento dell'impresa, non perfettamente si adatta a realtà diverse e multiformi quali possono essere quelle proprie del concordato fallimentare:
• trasferimento dei beni all'assuntore; • trasferimento dei beni ai creditori; • liquidazione a cura del debitore; • ripresa dell'attività economica.
Sull'applicabilità delle norme di cui all'art. 183 del TUIR non possono però sussistere dubbi, se si considera che il concordato interviene a procedura in corso, cioè quando la stessa è già stata assoggettata al particolare regime fiscale previsto dalla norma suddetta. Pur tuttavia la liquidazione dei beni nella fase di esecuzione del concordato è fenomeno temporalmente estraneo al "periodo fallimentare", altrimenti detto maxiperiodo, di cui al comma 2°, dell'art. 183 del TUIR. Appare pertanto fuori dubbio che il dies a quo dal quale decorre il termine per la presentazione/trasmissione della dichiarazione di cui all'art. 5, comma 4° del D.P.R. n. 322/1998 coincide con il passaggio in giudicato dell’omologa. Non rileva ai fini della dichiarazione del curatore ex art. 183 - c. 2° L.F. il risultato della fase di liquidazione dei beni e dei conseguenti adempimenti, che avviene successivamente, in sede di esecuzione del concordato e sino alla chiusura del fallimento.
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Si ha conoscenza del contrario parere dell'Amministrazione finanziaria espresso in epoche ormai lontane e in base al quale si vorrebbe protrarre l'adempimento fiscale del curatore al momento della compiuta esecuzione del concordato. Probabilmente chi sostiene la accennata tesi non tiene conto che il curatore è talmente estraneo a suddetto coinvolgimento nella fase post-omologa del concordato che ai sensi dell'art. 130 L.F. ha l'obbligo di rendere il conto della propria gestione non appena il decreto di omologazione diventa definitivo. Inoltre, il procrastinamento della durata del periodo d'imposta fallimentare ben oltre la chiusura del fallimento e fino a comprendervi le operazioni della fase esecutiva, presupporrebbe che il curatore, verificandosi l'ipotesi del reddito d'impresa secondo la previsione dell'art. 183, comma 2°, TUIR e della debenza del tributo IRES, disponesse delle somme con le quali effettuare il relativo pagamento. Condizione impossibile in quanto il curatore ha già reso il conto della propria gestione. L'esito della procedura fallimentare tende alla neutralità fiscale, poichè indipendente dai risultati della successiva fase di esecuzione. In linea con l'espresso pensiero autorevole dottrina e giurisprudenza. 6.4.3 Adempiment i impos i t i v i rappor ta t i a i mode l l i d i concordato percorribili
A - Intervento dell'assuntore che rileva l'attivo e si impegna al pagamento
dei debiti che risultano dallo stato passivo. L'esito della procedura è sempre fiscalmente neutrale poiché, indipendente dai risultati della successiva fase liquidatoria posta in essere dall'assuntore, venendo cedute al terzo tutte le attività dell'impresa fallita, nessun residuo attivo (art. 183, comma 2° TUIR) potrà mai risultare a favore del fallito e nessun risultato reddituale positivo emergerà per la procedura fallimentare. B - Concordato tramite cessione dei beni ai creditori Le attività fallimentari vengono poste a disposizione dei creditori che provvedono alla liquidazione, tramite un liquidatore. La fattispecie è espressamente prevista nella nuova formulazione dell'art. 124 L.F., al comma 2°, lett. c). Anche in detta ipotesi la procedura, ai fini dell'imposizione diretta è fiscalmente neutrale, poiché non vi si configurano attività fallimentari residue da restituire al fallito.
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C - Concordato con l'intervento di un terzo garante - (fidejussore) delle obbligazioni del fallito In tale ipotesi le passività vengono sanate direttamente dal debitore. Le attività si restituiscono al debitore in conseguenza del passaggio in giudicato del decreto che omologa il concordato. Assieme alle attività, però, vengono "restituite" al fallito anche le passività da assolvere nella percentuale promessa con la liquidazione dei beni e probabilmente con l'impiego di ulteriori mezzi. Il residuo attivo (art. 183, c. 2° TUIR), o passivo, che interesserà la dichiarazione del curatore sarà dato dalla differenza tra:
• attivo a valori fiscalmente riconosciuti; • passivo fallimentare, non decurtato dalla percentuale di bonus da
concordato perchè questo, come previsto dall'art. 88, comma 4°, ultima parte TUIR, risulta fiscalmente irrilevante.
A sua volta detto risultato residuale andrà confrontato, ai sensi del comma 2° dell'art. 183 TUIR con il patrimonio netto dell'impresa alla data della dichiarazione di fallimento (art. 183, c. 1° TUIR). Si ritiene che il conseguimento di un avanzo al termine dell'esecuzione del concordato sia evento eccezionale e, sinora, per esperienza, di marginale significato. In ogni caso detto risultato atterrà alla dichiarazione dei redditi dell'ex fallito. Con l'omologa del concordato, il decreto di chiusura e il ritorno in bonis del fallito, si può avere la ripresa dell'esercizio d'impresa. Sotto il profilo dell'imposizione diretta si ritorna al regime ordinario di determinazione del reddito nel quale le attività non liquidate conservano i valori contabili-fiscali. Il concordato nel contempo, ha prodotto la riduzione dei debiti fino alla percentuale promessa e garantita. A noma del comma 4° dell'art. 88 del TUIR, sopra richiamato, la sopravvenienza determinatasi per l'insussistenza delle passività, provocata dal buon esito della proposta concordataria, non ha rilevanza ai fini impositivi. 6.4.4 Adempiment i IVA Anche se la normativa IVA (art. 74-bis D.P.R. 633/72 – art. 8 D.P.R. 322/98) non lo prevede espressamente, nella prassi spetta al curatore presentare: - La denuncia di variazione dati all’IVA entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle operazioni IVA ovvero dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa.
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Nella prassi molti curatori presentano denuncia di cessazione di attività all’IVA in quanto il fallito non può (o non ha intenzione di) continuare l’attività dopo la chiusura della procedura fallimentare.
- La dichiarazione annuale IVA. Occorre ancora premettere che ai sensi del più volte richiamato art. 130, comma 2°, L.E, "quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione, ai "sensi dell'art. 116 L.F. ed il Tribunale dichiara chiuso il fallimento". Con la chiusura del fallimento non è più ipotizzabile alcuna forma di "ultrattività" degli organi preposti, se non prevista specificamente da una norma di legge (l'esempio è proprio quello del concordato fallimentare, in cui gli Organi della procedura fallimentare restano in carica con funzioni di sorveglianza degli adempimenti secondo le modalità previste nel decreto di omologazione). La chiusura del fallimento non determina, di per sè, la cessazione del soggetto fallito; ne determina, anzi, il ritorno in bonis. Non risulta alcuna norma specifica che imponga al cessato curatore l'obbligo di presentare, a fallimento chiuso, la denuncia di cessazione prescritta dall'art. 35 del D.P.R. n. 633/1972 e neppure una norma che imponga al curatore di presentare la dichiarazione annuale riferita all'anno in cui si è chiuso il fallimento. E' però prassi diffusa, sostenuta da autorevole dottrina, di assolvere gli adempimenti sopra richiamati. La prassi delineata risulta convincente alla luce di una logica di buon senso e opportunità. Non va poi trascurato che il riformato art. 118 L.F. prevede che il curatore provveda, per i casi di cui ai nn. 3) e 4) della medesima norma, dopo la chiusura del fallimento di una società, alla cancellazione dal Registro delle Imprese della società medesima. Soltanto negli eccezionali casi di ripresa dell'attività da parte dell'ex-fallito, la dichiarazione relativa all'anno in cui si chiude il fallimento risulterà riassuntiva di due distinti periodi (fallimentare e post-fallimentare) che vanno a comporre l'anno solare (periodo d'imposta IVA) e sarà predisposta dal contribuente tornato in bonis. La fattispecie descritta va circoscritta all’ipotesi di concordato fallimentare per garanzia e comunque di prosecuzione dell'attività da parte dell'ex-fallito. La fattispecie ha trovato anche soluzione procedimentale da parte dell'Amministrazione finanziaria con Circolare ministeriale n 68/E del 24.03.1999, ove si prevede un'unica dichiarazione composta da un frontespizio e da due moduli per le due distinte frazioni d'anno.
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Non muta peraltro lo schema temporale per la dichiarazione annuale quale che risulti l'effettivo periodo di attività rilevante ai fini dell'imposizione IVA. A norma dell'art. 8 del DPR 322/1998: "... il contribuente presenta ... tra il primo febbraio e il 30 settembre in via telematica la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente". Ne discende pertanto che fuori dai casi delineati di prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'ex-fallito, il curatore per la presentazione dell'ultima dichiarazione IVA di cui ormai per consolidata prassi gli è fatto carico, dovrà attendere almeno il 1° febbraio dell'anno successivo a quello in cui è cessata l'attività per inoltrare la dichiarazione IVA. 6.5 Ulteriore problematica afferente l'IVA: le note di variazione ex art. 26, co. 2, D.P.R. n.
633/1972, conseguenti al parziale pagamento delle fatture emesse dal fornitore di beni e servizi.
Nel sistema dell'IVA il soggetto che ha emesso la fattura nei confronti del "cliente" per i beni ceduti o i servizi prestati, si rende debitore verso l'Erario dell'imposta indicata in fattura, indipendentemente dal fatto che il cliente-debitore effettui o meno il pagamento di quanto dovuto, ivi compreso l'importo dell'imposta di cui è stata esercitata la rivalsa in fattura. A mente dell'art. 26, co. 2, del D.P.R. n. 633/1972, se una operazione per la quale è stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose, il cedente del bene o il prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola, ex art. 25 del medesimo D.P.R. 633/172, nel registro degli acquisti. Il cessionario o committente, per contro, deve registrare la variazione conformemente alle fatture di vendita (art. 23 - D.P.R. n. 633/1972). A parere dell'Amministrazione finanziaria (Circ. Ministeriale 17/4/2000 n. 77/E) in ipotesi di concordato fallimentare l'infruttuosità parziale della procedura è verificata al passaggio in giudicato della sentenza (ora decreto) di omologazione del concordato. I creditori possono, a questo punto, esercitare la facoltà di emettere le note di variazione relativamente alla parte del loro credito che, è certo, non sarà soddisfatto nella successiva fase esecutiva. Il fatto comporterebbe, in capo al debitore ormai in bonis, la registrazione delle predette note di variazione ed il conseguente debito d'imposta nei confronti dell'Erario. Secondo dottrina la circostanza può ricondurre il debitore concordatario alla fase critica e comunque stravolgere il delicato equilibrio della esecuzione del concordaton. E' da ritenersi assai appropriato il parere espresso al proposito dalla Agenzia delle Entrate') in risposta ad una istanza di interpello nella fattispecie del concordato
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preventivo, parere perfettamente estendibile alla fattispecie del concordato fallimentare. L'Agenzia sottolinea che, in seguito all'adempimento del concordato, si ha la riduzione dei crediti, con effetti liberatori per la parte che subisce la falcidia. Nel sistema dell'art. 26, comma 2°, D.P.R. n. 633/1972 il cedente o prestatore del servizio può portare in detrazione l'IVA nella misura esposta nella nota di variazione, mentre la controparte è tenuta a ridurre in pari misura la detrazione che aveva effettuato, riversando l'imposta all'Erario. Questa è la previsione di carattere generale. Tuttavia la norma in questione deve essere applicata tenendo conto della disciplina e degli effetti tipici del concordato (preventivo o fallimentare). Con gli effetti estintivi del concordato si ha la riduzione del credito di rivalsa IVA. Conseguentemente, dato che la nota di variazione è attinente all'IVA non riscossa dal creditore, per un debito sorto prima dell'avvio della procedura concorsuale, la registrazione della predetta nota non comporta, per il debitore concordatario, l'obbligo di rispondere verso l'Erario di un debito sul quale si sono già prodotti gli effetti estintivi del concordato. Diversamente, assume la Risoluzione, si avrebbe una deroga all'efficacia liberatoria della procedura, da ritenersi ingiustificata in relazione alle norme che dispongono l'estinzione di ogni debito sorto anteriormente al sorgere della procedura medesima. Riassumendo l'Agenzia afferma i seguenti concetti:
1) l'obbligatorietà della registrazione delle note di variazione nei registri IVA da parte del soggetto destinatario delle note di variazione predette; il soggetto sottoposto a concordato;
2) la non obbligatorietà del versamento IVA risultante a debito; 3) l'invalicabilità dei principi delle norme concorsuali e la salvaguardia degli
effetti che le stesse norme perseguono. 6.6 Mod. 770 relativo alle ritenute effettuate dalla procedura e dal concordato Entro i termini ordinari andrà presentato il mod. 770 relativo alle ritenute effettuate. Di fatto, però, puo’ accadere che sia effettuato il riparto ai dipendenti ed ai professionisti della procedura dopo il passaggio in giudicato del decreto di omologa e quindi nella fase di esecuzione del concordato. Di conseguenza, a seguito dei riparti effettuati, con le relative ritenute, puo’ accadere che sia disposta la chiusura della procedura prima della presentazione della relativa dichiarazione fiscale delle ritenute di acconto effettuate. La conseguenza di cio’ e’ che diventa quindi incerto a chi spetti tale adempimento fiscale.
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Si e’ già detto che l’attività, e la relativa responsabilità del curatore, si ferma alla data del passaggio in giudicato del decreto di omologa del concordato, ed alla conseguente approvazione del Conto della Gestione. E’ evidente, quindi che lo stesso dovrebbe poter fare, o almeno verificare, la presentazione del mod. 770 relativo alle ritenute effettuate sino a tale data. Resterebbe invece a carico del’assuntore o del fallito tornato in bonis l’onere di presentare il mod. 770 relativo alle ritenute effettuate dopo il passaggio in giudicato del decreto di omologa ovvero le ritenute relative
Al compenso del curatore: al piano di riparto da eseguire.
6.7 Adempimenti relativi ai trasferimenti immobiliari
Occorre fare un distinguo: a) Trasferimento immobiliare avvenuto prima del passaggio in giudicato della sentenza di
omologa: In questo caso il Curatore corrisponde le imposte di Registro/Ipotecarie-Catastali con le usuali modalità. Le somme necessarie sono prelevate da quelle a disposizione per le spese della procedura.
b) Trasferimento immobiliare avvenuto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di omologa:
Con il passaggio in giudicato della sentenza di omologa, il Curatore assolve la funzione di semplice controllo sull’esecuzione del concordato, per cui gli adempimenti a cui è tenuto il Curatore fanno capo al fallito tornato in bonis cui farà carico il versamento dell’imposta.
6.8 L’I.C.I e l’I.M.U.
L’art. 10 VI° comma D.Lgs. 504/92, sancisce che il versamento dell’ICI maturata nel periodo fallimentare:
- “deve essere effettuato entro il termine di 90 giorni dalla data del decreto di trasferimento;
- entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione.” Pertanto per il periodo compreso tra la data di apertura del fallimento e fino al 31.12.2011 dovrà essere versata l’ICI.
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Per il periodo successivo deve essere invece applicato il D. L.vo 14/3/2011 n. 23, che agli artt. 8 e 9, ha introdotto e disciplinato l'Imposta Municipale Propria (IMU), fissandone l'entrata in vigore al 2014; entrata in vigore che l'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201 ha anticipato al 1/1/2012. Mancando un vero e proprio decreto di trasferimento, si potrebbe ritenere che al pagamento dell’imposta ed alla presentazione della dichiarazione siano tenuti rispettivamente l’assuntore ovvero il fallito tornato in bonis entro tre mesi dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di omologa del concordato.
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7 Gli articoli del concordato fallimentare a confronto con quelli del
concordato preventivo.
TITOLO II - Del fallimento Capo VIII - Della cessazione della procedura fallimentare
Sez. II - Del concordato
7.1 La fase relativa alla proposta
7.1.1 Confronto t ra ar t . 124 e ar t . 160 e 214 LF
nel Concordato fallimentare Art. 124 Proposta di concordato
I. La proposta di concordato può essere presentata da
uno o più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata tenuta la contabilità ed i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all’approvazione del giudice delegato. Essa non può essere presentata dal fallito, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo, se non dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. (1)
II. La proposta può prevedere: a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo
posizione giuridica ed interessi economici omogenei; b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a
classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi;
c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei
crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.
nel Concordato preventivo Art. 160 Presupposti per l'ammissione alla procedura (1)
I. L’imprenditore che si trova in stato di crisi può
proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:
c) la suddivisione dei creditori in classi secondo
posizione giuridica e interessi economici omogenei; d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a
classi diverse. a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei
crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
b) l’attribuzione delle attività delle imprese interessate
dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono
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III. La proposta può prevedere che i creditori muniti di
privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purchè il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. (2)
IV. La proposta presentata da uno o più creditori o da un
terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell’attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il fallito, fermo quanto disposto dagli articoli 142 e seguenti in caso di esdebitazione. (3) ________________
(1) Comma sostituito dall’art. 9 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. (2) Comma sostituito dall’art. 9 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. (3) Comma modificato dall’art. 9 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. Le modifiche (1), (2) e (3) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;
II. La proposta può prevedere che i creditori muniti di
diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione. (2)
III. Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si
intende anche lo stato di insolvenza. ________________ (1) Rubrica modificata dall’art. 12 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. (2) Comma inserito dall’art. 12 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. Le modifiche (1) e (2) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Nella Liquidazione Coatta o Amministrazione Straordinaria Art. 214 Concordato (1)
I. L’autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l’impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo a proporre al tribunale un concordato, a
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norma dell’articolo 124, osservate le disposizioni dell’articolo 152, se si tratta di società. II. La proposta di concordato è depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e
del comitato di sorveglianza, comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo con le modalita' di cui all'articolo 207, quarto comma (3), e pubblicata mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e deposito presso l’ufficio del registro delle imprese.
III. I creditori e gli altri interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario per i creditori e dall’esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui al secondo comma per ogni altro interessato.
IV. Il tribunale, sentito il parere dell’autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 129, 130 e 131.
V. Gli effetti del concordato sono regolati dall’articolo 135. VI. Il commissario liquidatore con l’assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l’esecuzione del concordato.
________________ (1) Articolo sostituito dall’art. 18 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.). (2) A differenza delle altre modifiche apportate dal D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, le quali si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente, quella di cui alla nota (1) del presente articolo si applica anche alle procedure concorsuali pendenti (art. 22 d.lgs. cit.). (3) L'art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, ha sostituito le parole: «nelle forme previste dall'articolo 26, terzo comma» con le parole: «con le modalita' di cui all'articolo 207, quarto comma». La nuova disposizione si applica dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non e' stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 22 decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunicazione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
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7.2 La fase dell’esame delle proposte pervenute e la comunicazione ai creditori 7.2.1 Art. 125 Esame de l la propos ta e comunicaz ione a i c r ed i tor i
I. La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte. Quando il ricorso e' proposto da un terzo, esso deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni. Si applica l'articolo 31-‐bis, secondo comma.(1)
II. Una volta espletato tale adempimento preliminare il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato
dei creditori, valutata la ritualita' della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata a cura di quest'ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta sara' considerata come voto favorevole. (2) Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni né superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori; su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si applica l'articolo 41, quarto comma.
III. Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori essa, prima di essere
comunicata ai creditori, deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo e secondo comma, al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all’articolo 124, secondo comma, lettere a) e b) tenendo conto della relazione resa ai sensi dell’articolo 124, terzo comma. IV. Se la società fallita ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, la
comunicazione è inviata agli organi che hanno il potere di convocare le rispettive assemblee, affinché possano esprimere il loro eventuale dissenso. Il termine previsto dal terzo comma è prolungato per consentire l’espletamento delle predette assemblee. _____________________________ (1) L'art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, ha aggiunto gli ultimi due periodi del comma. (2) Periodo sostituito dal'art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221. Le nuove disposizioni di cui alle note 1 e 2 si applicano dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non e' stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 22 decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunicazione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
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7.2.2 Art. 126 Concordato ne l caso d i numeros i c r ed i tor i (1)
I. Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.
________________ (1) Articolo sostituito dall’art. 116 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica entrata in vigore il 16 luglio 2006.
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7.3 La fase del voto e la approvazione 7.3.1 Confronto t ra ar t . 127 e ar t . 177
Art. 127 Voto nel concordato (1) I. Se la proposta è presentata prima che lo stato
passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall’elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato; altrimenti, gli aventi diritto al voto sono quelli indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell’articolo 97. In quest’ultimo caso, hanno diritto al voto anche i creditori ammessi provvisoriamente e con riserva.
II. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca,
ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l’integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal terzo comma. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell’intero credito fra capitale ed accessori.
III. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o
ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
IV. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la
proposta di concordato prevede, ai sensi dell’articolo 124, terzo comma, la soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la parte residua del credito.
V. Sono esclusi dal voto e dal computo delle
maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti ed affini fino al quarto grado e coloro che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento.
VI. La stessa disciplina si applica ai crediti delle società
controllanti o controllate o sottoposte a comune controllo.
VII. I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la
dichiarazione di fallimento non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari. ________________ (1) Articolo sostituito dall’art. 117 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica � entrata in vigore il 16 luglio
Art. 177 Maggioranza per l'approvazione del concordato (1)
I. Il concordato è approvato dai creditori che
rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero delle classi.
II. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca,
ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l’integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
III. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la
proposta di concordato prevede, ai sensi dell’articolo 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.
IV. Sono esclusi dal voto e dal computo delle
maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato.
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2006.
7.3.2 Confronto t ra ar t . 128 e 177 – approvazione de l concordato
Art. 128 Approvazione del concordato I. Il concordato è approvato dai creditori che
rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. (1)
II. I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso
nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti.
III. La variazione del numero dei creditori ammessi o
dell’ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di un provvedimento emesso successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza. (2) IV. Quando il giudice delegato dispone il voto su più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 125, secondo comma, terzo periodo, ultima parte, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito il maggior numero di consensi a norma dei commi precedenti e, in caso di parità, la proposta presentata per prima. (3) ________________ (1) L’art. 9 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha
sostituito con il comma attuale i commi primo e secondo.
(2) Comma modificato dall’art. 9 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. Le modifiche (1) e (2) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.). (3) Comma aggiunto dall'art. 61 della legge 18 giugno 2009, n. 69, pubb. sulla Gazz. Uff. n. 140 del 19 giugno 2009 -‐ Supp. Ordinario n. 95. La modifica si applica dal 4 luglio 2009.
Art. 177 Maggioranza per l'approvazione del concordato (1)
I. Il concordato è approvato dai creditori che
rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero delle classi.
II. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca,
ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l’integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
III. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la
proposta di concordato prevede, ai sensi dell’articolo 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.
IV. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato. ________________ (1) Articolo sostituito dall’art. 15 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
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Art. 178 Adesioni alla proposta di concordato I. Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono
inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. È altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti. (1)
II. Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato, dal
commissario e dal cancelliere. III. Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le
operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un'udienza prossima, non oltre otto giorni, dandone comunicazione (2) agli assenti.
IV. I creditori che non hanno esercitato il voto possono far
pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti. Le manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche presunti a norma del presente comma, sono annotati dal cancelliere in calce al verbale. (3)
________________ (1) Periodo aggiunto dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 22 giugno 2012, n. 83. La modifica di applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.). (2) La legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, ha sostituito le parole «senza bisogno di avviso» con le parole «dandone comunicazione». La modifica di applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.). (3) Comma sostituito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 22 giugno 2012, n. 83. La modifica di applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.).
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7.4 Il giudizio di omologazione 7.4.1 Confronto ar t . 129 e 180 - Giudiz io d i omologazione Art. 129 Giudizio di omologazione
I. Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore
presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito. II. Se la proposta e' stata approvata, il giudice delegato
dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinche' richieda l'omologazione del concordato e ai creditori dissenzienti. Al fallito, se non e' possibile procedere alla comunicazione con modalita' telematica, la notizia dell'approvazione e' comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con decreto da pubblicarsi a norma dell'articolo 17, fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione e' redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi. (1)
III. L'opposizione e la richiesta di omologazione si
propongono con ricorso a norma dell'articolo 26. IV. Se nel termine fissato non vengono proposte
opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.
V. Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell’ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell’articolo 128, se un creditore appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. VI. Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a
norma dell'articolo 17.
Art. 180 Giudizio di omologazione I. Se il concordato è stato approvato a norma del primo
comma dell’articolo 177, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell’articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.
II. Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali
creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.
III. Se non sono proposte opposizioni, il tribunale,
verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.
IV. Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale
assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell’ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell’articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano (1) la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
V. Il tribunale provvede con decreto motivato
comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori. Il decreto è pubblicato a norma dell'articolo 17 ed è provvisoriamente esecutivo.
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_____________________________ (1) Comma sostituito dall'art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221. La nuova disposizione si applica dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non e' stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 22 decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunicazione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
VI. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.
VII. Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del
creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa contestualmente al decreto.
________________ (1) La legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, ha sostituito la parola «contesta» con le parole «ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano». La modifica di applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.).
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7.5 L’efficacia e gli effetti dell’omologa 7.5.1 Art. 130 Ef f i ca c ia de l de c r e to
I. La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all’omologazione,
o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall’articolo 129. II. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi
dell’articolo 116 ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento.
7.5.2 Effe t t i de l concordato (ar t . 135 e 184 LF). Art. 135 Effetti del concordato
I. Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi però non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.
II. I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso.
Art. 184 Effetti del concordato per i creditori
I. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all’articolo 161 (1). Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
II. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
7.6 Il Reclamo alla Corte di Appello avverso il decreto di omologa (art. 131 LF)
Art. 131 Reclamo (1)
I. Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio. II. Il reclamo è proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine
perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto fatta dalla cancelleria del tribunale. III. Esso deve contenere i requisiti prescritti dall’articolo 18, secondo comma, numeri 1), 2), 3) e 4). IV. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto
l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. V. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante,
entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, al curatore e alle altre parti, che si identificano, se non sono reclamanti, nel fallito, nel proponente e negli opponenti.
VI. Tra la data della notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta
giorni.
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VII. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d’appello.
VIII. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l’esposizione
delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti. IX. L’intervento di qualunque interessato non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle
parti resistenti, con le modalità per queste previste. X. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d’ufficio, i mezzi di prova, eventualmente delegando
un suo componente. XI. La corte provvede con decreto motivato.
XII. Il decreto è pubblicato a norma dell’articolo 17 e notificato alle parti, a cura della cancelleria, ed è
impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione. ________________ (1) Articolo sostituito dall’art. 9 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.). 7.7 Esecuzione del concordato Art. 136 Esecuzione del concordato
I. Dopo l’omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l’adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione. (1)
II. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal
giudice delegato. III. Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la
cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato. (2) IV. Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell’art. 17. Le spese sono a carico del debitore. ________________ (1) Comma modificato dall’art. 123 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio
2006. (2) Comma sostituito dall’art. 123 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006. 7.8 Risoluzione e annullamento del concordato (art. 137 e 138)
Art. 137 Risoluzione del concordato (1)
I. Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi
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derivanti dal concordato, ciascun creditore può chiederne la risoluzione. II. Si applicano le disposizioni dell’articolo 15 in quanto compatibili. III. Al procedimento è chiamato a partecipare anche l'eventuale garante. IV. La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva. V. La sentenza è reclamabile ai sensi dell’articolo 18. VI. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo
adempimento previsto nel concordato. VII. Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati
assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore. VIII. Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito verso cui il terzo, ai sensi dell’articolo
124, non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato. ________________ (1) Articolo sostituito dall’art. 9 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
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Art. 138 Annullamento del concordato I. Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore,
in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell’articolo 137.
II. La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva. Essa
è reclamabile ai sensi dell’articolo 18. II. Il ricorso per l’annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso,
non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato. ________________ (1) Articolo sostituito dall’art. 9 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.) 7.9 La riapertura del fallimento
Art. 139 Provvedimenti conseguenti alla riapertura (1)
I. La sentenza che riapre la procedura a norma degli articoli 137 e 138 provvede ai sensi dell’articolo 121. Art. 140 Gli effetti della riapertura
I. Gli effetti della riapertura sono regolati dagli articoli 122 e 123. II. Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato. III. I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto
o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso. IV. Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del
concordato. Art. 141 Nuova proposta di concordato (1) I. Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di
concordato. Questo non può tuttavia essere omologato se prima dell’udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti del giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.