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8/3/2019 Highlights T&P 2011
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8/3/2019 Highlights T&P 2011
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Comitato Editoriale: Marina Tona e Stefano Beretta, Francesco Autelitano, Andrea Beretta, Teresa
Cofano, Luca D’Arco, Mario Gatti, Bonaventura Minutolo, Claudio Ponari, Veronica Rigoni, Tommaso
Targa, Giovanna Vaglio
Realizzazione a cura di Emanuela Zocchi
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SOMMARIOEDITORIALE 4
DIRITTO DEL LAVORO 6
NOVITÀ LEGISLATIVE 7
GIURISPRUDENZA 10
DIRITTO CIVILE, COMMERCIALE 19
NOVITÀ LEGISLATIVE 20
GIURISPRUDENZA 23
DIRITTO ASSICURATIVO 27
NORMATIVA 28
GIURISPRUDENZA 30
PARTNERS 34
ASSOCIATI 35
STAFF 36
RASSEGNA STAMPA 38
CONTATTI 47
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EDITORIALEE come è ormai tradizione, gli Highlights accompagnano il passaggio dal vecchio al nuovo anno.
Ci lasciamo alle spalle un anno difficile per tutti, con una pesante crisi economica che ha colpitoindistintamente tutte le realtà produttive e tutte le categorie e, purtroppo, le prospettive per il
2012 sono tutt’altro che rosee.
Vedremo se, come tutti speriamo, la recente manovra del Governo riuscirà a avviare un volano
positivo che consenta di allontanare le nubi minacciose che si profilano all’orizzonte.
E gli Highlights quest’anno non potevano che aprirsi proprio con una rapida panoramica delle più
rilevanti novità in materia di lavoro e della recentissima “Manovra di Natale” che verrà più
approfonditamente sviluppata nelle prossime newsletter.
Meritano poi di essere ricordati, in particolare, gli interventi volti a una ridefinizione delle relazionisindacali attuati con l’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 e l’art. 8 del D.Lgs. 13 agosto2011, n. 138; la riforma dell’apprendistato ad opera del D.Lgs. 14 settembre 2011 n. 167 e le
modifiche introdotte dalla L. 12 novembre 2011 (cd. legge di stabilità) al part-time, apprendistato
ed inserimento al fine di promuovere il ricorso a tali forme contrattuali e la proroga di
ammortizzatori sociali e detassazione.
Anche la rapida panoramica sulla giurisprudenza di merito e di legittimità dell’anno appena passatoconferma, in qualche modo, la criticità del 2011.Molte sono, infatti, le pronunce relative a temi particolarmente problematici quali licenziamenti
collettivi e cassa integrazione.
Nella Sezione Giurisprudenza viene dato ampio spazio alle più rilevanti sentenze di cui abbiamo
dato conto nelle newsletter relative ai diversi aspetti del rapporto di lavoro e, in questo contesto,
non poteva mancare il richiamo alla recente sentenza della Corte Costituzionale, da tempo
attesa, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’art.32, commi 5, 6 e 7 del Collegato Lavoro.
Anche la Sezione di Diritto Civile, Commerciale, Societario ed Assicurativo si apre con una
veloce ricognizione dei principali interventi legislativi in materia.Tra questi richiamiamo all’attenzione per quanto riguarda le Società per azioni la Direttiva
2011/35/Ue che detta nuove norme in materia di fusioni e la modifica della disciplina in materia
di conferimenti.
In materia Assicurativa si segnala l’introduzione di tre nuovi commi all’art. 193 del codice dellastrada per rendere più incisivo il controllo sulla copertura assicurativa dei veicoli circolanti e gli
importanti regolamenti ISVAP volti a garantire la tutela degli assicurati e la solvibilità delle
imprese.
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La sezione Giurisprudenza che, seguendo lo schema della Newsletter è stata distinta tra Diritto
Civile/Commerciale e Assicurativo, con il richiamo delle pronunce più significative completa la
panoramica sull’attività legislativa e giurisprudenziale dell’anno.
La Rassegna Stampa, le Pubblicazioni e gli Eventi chiudono gli Highlights.
Da tutti noi i migliori auguri per un felice 2012 !
Comitato Editoriale: Marina Tona e Stefano Beretta, Francesco Autelitano, Andrea Beretta, Teresa
Cofano, Luca D’Arco, Mario Gatti, Bonaventura Minutolo, Claudio Ponari, Veronica Rigoni,
Tommaso Targa, Giovanna Vaglio
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DIRITTODEL LAVORO
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NOVITÀ LEGISLATIVEA cura di Luca D’Arco
L’anno 2011 è stato caratterizzato da ripetuti interventi da parte del Legislatore e delle parti
collettive nel tentativo di rilanciare le relazioni sindacali, il mercato del lavoro ed arginare la crisi
che sta pesantemente condizionando il nostro paese.
Abbiamo dato notizia nella newsletter di luglio dell’Accordo Interconfederale siglato il 28 giugno
2011 nel quale le Parti Sociali (tra le quali anche la CGIL) hanno espressamente dichiarato di
concordare sulla necessità di operare un riassetto strutturale e duraturo delle relazioni sindacali, edi volersi muovere nella direzione di costruire “un sistema di relazioni sindacali e contrattuali regolato
e quindi in grado di dare certezze non solo riguardo ai soggetti, ai livelli, ai tempi e ai contenuti dellacontrattazione collettiva ma anche sull’affidabilità ed il rispetto delle regole stabilite”.
Tale accordo ha introdotto quale requisito di legittimazione alla negoziazione di contratti nazionali
di categoria, il raggiungimento di un “dato di rappresentatività” superiore al 5% del totale dei
lavoratori della categoria cui si applica il CCNL e soprattutto l’efficacia dei contratti aziendali, sia per la parte normativa che per quella economica, per tutto il personale in forza e vincolino tutti i
sindacati firmatari dell’accordo interconfederale 28 giugno 2011 operanti in azienda, se approvatidalla maggioranza dei componenti della RSU. Quando invece venga firmato dalle RSA che
rappresentino la “maggioranza” (calcolata sul parametro del numero di deleghe raccolte), perchéabbia efficacia erga omnes il contratto aziendale dovrà essere sottoposto al vaglio dei lavoratori,
mediante referendum.
Con l’art. 8 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, (c.d. Legge di Stabilizzazione Finanziaria della qualeabbiamo dato risalto nella newsletter di Agosto), oltre a “recepire” il principio dell’efficacia ergaomnes già contenuto nell’Accordo, il Legislatore ha anche previsto la possibilità per la
contrattazione, a qualunque livello, di regolare le materie (genericamente) elencate al secondo
comma e ciò, non solo per diretta delega del legislatore ma anche in “deroga” alla contrattazione
nazionale ed alla legge, fermo restando il (solo) vincolo del rispetto delle norme costituzionali esovranazionali.
Nel solco della devoluzione alla contrattazione collettiva si inserisce anche il Testo Unico sul
(nuovo) apprendistato (il D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011 del quale abbiamo dato notizia nella
newsletter di ottobre) che attribuisce in via esclusiva alla contrattazione collettiva la
regolamentazione dell’apprendistato, seppur nel rispetto dei principi stabiliti dal testo Unico (quali
ad esempio la forma scritta, il divieto di retribuzione a cottimo, la possibilità di inquadrare il
lavoratore sino a 2 livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, ovvero in alternativa di stabilire la
retribuzione in misura graduale rispetto all’anzianità di servizio; alla presenza di un tutore/referente
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La Manovra di Natale ha altresì introdotto novità per il pensionamento delle donne. Infatti, con
decorrenza dal 1 gennaio 2012 l’età minima per andare in pensione, salirà dai 60 di oggi ai 62 anni
(63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome), per arrivare a 66 anni nel 2018, con scatti di altri
due anni nel 2014 e di un altro uno nel 2016. Eccezionalmente, per coloro che entro la data del 31dicembre 2012 avrebbero maturato il diritto alla pensione (60 anni di età e 20 anni di contributi
per le donne, oppure attraverso il sistema delle quote per uomini e donne), sarà consentito andarein pensione anticipatamente alla data di vecchiaia, all’età minima dei 64 anni.
Per gli uomini, dal 1 gennaio 2012, l’età pensionabile aumenta da 65 a 66 anni. Tale innalzamento
tuttavia non determina di fatto alcuna (ulteriore) penalizzazione per i lavoratori posto che la
Manovra ha abolito le finestre “mobili”, che costringevano i lavoratori ad attendere dai 13 ai 19mesi per godere effettivamente della prima mensilità della pensione, dopo il maturamento del
diritto. Con la nuova riforma la pensione può essere percepita immediatamente dal momento in cui
il diritto viene maturato.
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GIURISPRUDENZAA cura di Claudio Ponari, Tommaso Targa e Veronica Rigoni
Il 2011, come a tutti ben noto, è stato un anno molto difficile per l’economia del nostro Paese;non deve quindi sorprendere che si siano registrate molte pronunce, tanto della giurisprudenzadi merito che di legittimità, su tematiche “dolorose” come la Cassa Integrazione ed ilicenziamenti, che costituiscono certamente una conseguenza della delicata situazione economicache stiamo vivendo.
Diritto SindacaleIn tema di diritto di sciopero, con riferimento al caso in cui un accordo collettivo contenga una
disposizione che obblighi il dipendente a svolgere, oltre la sua prestazione contrattuale giàdeterminata, la prestazione di un collega assente, remunerandolo con una quota di retribuzione
inferiore alla maggiorazione per lavoro straordinario, la Corte di Cassazione ha affermato che
l’astensione collettiva da tale prestazione non attiene al legittimo esercizio del diritto di sciopero,
ma costituisce parziale inadempimento degli obblighi contrattuali, e che, pertanto, non solo sono
legittime le sanzioni disciplinari irrogate dal datore ai dipendenti che hanno rifiutato laprestazione aggiuntiva loro richiesta, ma che tale comportamento datoriale non può ritenersi in
alcun modo integrare gli estremi della condotta antisindacale (Corte di Cassazione, 12 gennaio
2011, n. 548).
Pronunciandosi sul discusso tema dei limiti all’esercizio del diritto di sciopero, la giurisprudenza di
merito ha ritenuto illegittima, tanto sul piano civile che su quello penale, l’agitazione attuata dai
lavoratori mediante il blocco in uscita delle merci dello stabilimento, in quanto forma di protesta
che non è riconducibile né all’esercizio del diritto di sciopero, né al picchettaggio lecito, risolvendosi
nel costringimento lesivo dei diritti di proprietà ed iniziativa economica dell’imprenditore (Tribunaledi Ariano Irpino, 28 ottobre 2011). La Corte di Cassazione, invece, nel definire i “confini” dello
sciopero, ha ribadito il principio per cui, per essere legittima, l’astensione collettiva deve risolversi
nella mancata esecuzione della prestazione in una certa unità di tempo, mentre resta fuori dalla tutela dell’art. 40 Cost. ed è perseguibile sul piano disciplinare il rifiuto di rendere la prestazione
che non sia raccordato ad un’unità di tempo, ma ad uno o più compiti che il lavoratore è
chiamato a svolgere (cd. sciopero delle mansioni), senza che rilevi la circostanza che ad indire la
mobilitazione sia stata un’organizzazione dei lavoratori (Corte di Cassazione, 14 giugno 2011, n.12978).
A proposito di comportamenti potenzialmente idonei a costituire condotta antisindacale, la
Suprema Corte ha chiarito che l’affidamento delle mansioni svolte dai lavoratori in sciopero al
personale rimasto in servizio configura un comportamento antisindacale in tutti i casi in cui ciò
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avviene in violazione di una norma di legge o di contratto collettivo, e che, in particolare, ove la
sostituzione avvenga con lavoratori di qualifica superiore, l’adibizione a mansioni inferiori deve
essere del tutto eccezionale e dettata da specifiche ed obiettive esigenze aziendali (Corte di
Cassazione, 19 luglio 2011, n. 15782).
Lavoro parasubordinatoIn materia di contratto a progetto, la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che l'art. 69,
comma 1, della “legge Biagi” non contiene una presunzione semplice di subordinazione, ma
impone una vera e propria riqualificazione ex lege del rapporto. Due recenti pronunce, pur
richiamando tale or ientamento, ritengono però ammissibile la prova, a carico del committente, della
sussistenza di un rapporto di lavoro autonomo ex art. 2222 cod. civ., privo dei caratteri dellacollaborazione coordinata e continuativa (Corte d’Appello di Brescia, 22 febbraio 2011; Tribunale
di Trapani, 22 luglio 2010).
Rapporto di lavoroDurante l’anno appena trascorso la Suprema Corte, tornando nuovamente sul delicato tema delle
ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine al contratto di lavoro, ha sottolineato che, in caso
di assunzione a termine di lavoratori per ragioni di carattere sostitutivo, nelle situazioni aziendalicomplesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione
produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittimase l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti - da sola insufficiente ad assolvere
l’onere di specificare le ragioni stesse - risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali
l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori dasostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto) che consentano di determinare il
numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma restando, in
ogni caso, la verificabilità della sussistenza oggettiva del presupposto di legittimità (Corte di
Cassazione, 24 maggio 2011, n. 11358).
Sempre in tema di contratti a termine, va, senza dubbio, segnalata l’importantissima pronuncia della
Corte Costituzionale che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art.32, commi 5, 6 e 7 del Collegato Lavoro (L. 183/2010), sollevate, con riferimento agli artt. 3, 4, 11,
24, 101, 102, 111 e 117, I comma, della Costituzione, dalla Corte di Cassazione e dal Tribunale di
Trani; resta, pertanto, in vigore il principio per cui, nei casi di conversione del contratto a tempo
determinato, il risarcimento del lavoratore illegittimamente estromesso alla scadenza del termine
dev’essere ragguagliato ad un’indennità omnicomprensiva da liquidare tra un minimo di 2,5 ed un
massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (Corte Costituzionale, 11novembre 2011, n. 303).
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Per quanto riguarda i rapporti di lavoro part-time, la Corte di Cassazione si è espressa nel senso
che, quando la prestazione si sviluppa lungo l’orario normale di lavoro, il part-time si tramuta in
contratto a tempo pieno, senza che alcun rilievo possa essere attribuito alla circostanza che il
lavoratore abbia la facoltà di rifiutare le ore di lavoro aggiuntive; a far scattare la conversione delcontratto è, infatti, sufficiente che dalla busta paga emerga, con continuità, la concreta effettuazione
delle prestazioni richieste oltre l’orario part-time, ravvisandosi in ciò una modifica dei contenuti delcontratto (Corte di Cassazione, 30 maggio 2011, n. 11905).
Deve segnalarsi, poi, una recente pronuncia del Tribunale di Milano su un tema giurisprudenziale
“classico”, quello della determinazione dei requisiti essenziali caratterizzanti la figura del dirigente;
il Giudice ha ritenuto che debba essere oramai abbandonata la risalente nozione restrittiva, tendente a qualificare dirigente solo colui il quale si pone, nell’organizzazione dell’impresa, quale
alter ego dell’imprenditore, dovendosi riconoscere tale qualifica, nel contesto dell’impresa moderna,
caratterizzata da una pluralità di figure dirigenziali distribuite tra l’alto e il basso management, non
solo a coloro che partecipano alle scelte strategiche dell’azienda, ma anche a coloro che hanno lafunzione di attuare tali scelte, predisponendone gli strumenti operativi (Tribunale di Milano, 8
giugno 2011).
Si evidenzia, inoltre, in materia di responsabilità del datore di lavoro nella verifica del permesso di
soggiorno del dipendente, la pronuncia con cui la Suprema Corte ha affermato che il datore che,in buona fede, assume un lavoratore extracomunitario non in regola con il permesso di
soggiorno, è responsabile penalmente, essendo suo dovere verificare sempre la regolarità deldocumento, e non potendo invocare a sua discolpa la buona fede in caso di inesattezza o di
insussistenza delle affermazioni del cittadino extracomunitario (Corte di Cassazione, 31 agosto2011, n. 32934).
A proposito dei limiti di utilizzabilità di strumenti di controllo sul posto di lavoro, si segnala che,
secondo la Corte di Cassazione, non si può invocare la violazione dell’art. 4 dello Statuto deilavoratori, che vieta il controllo a distanza dei prestatori d’opera, qualora le registrazioni provengano
dall’impianto installato non dal datore di lavoro, ma da un terzo, come, ad esempio, da un’altra
azienda; in tali casi è, pertanto, legittimo il licenziamento fondato sulle evidenze offerte da tali
registrazioni audiovisive (Corte di Cassazione, 28 gennaio 2011, n. 2117).
In materia di mutamento di mansioni, la Corte ha precisato che le limitazioni dello ius variandi non
operano nel caso in cui il mutamento di mansioni o il trasferimento siano stati disposti a richiestadello stesso lavoratore, ossia in base ad un’esclusiva scelta dello stesso, pervenuto a tale unilaterale
decisione senza alcuna sollecitazione, neppure indiretta, del datore di lavoro, che l’abbia invece
subita (Corte di Cassazione, 8 agosto 2011, n. 17095) .
Intervenendo sulla tutt’altro che pacifica questione della natura dell’indennità per ferie e riposi
settimanali non goduti, la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che l’indennità
sostitutiva ha natura risarcitoria e non retributiva , perché essa è sempre correlata ad un
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inadempimento contrattuale del datore, per cui, qualora l’adempimento in forma specifica divenga
impossibile, l’azienda è tenuta al risarcimento del danno, che comprende la retribuzione dovuta per
il lavoro prestato nei giorni destinati alle ferie o al riposo, oltre alla riparazione di eventuali ulteriori
danni subiti dal lavoratore per il mancato ristoro delle sue energie psicofisiche; ne consegue chel’indennità soggiace alla prescrizione ordinaria decennale, e non a quella quinquennale (Corte di
Cassazione, 11 maggio 2011, n. 10341).
La giurisprudenza di legittimità è tornata, altresì, a pronunciarsi sul delicato tema della sicurezza sul
lavoro, ribadendo l’importanza dell’adeguata formazione dei dipendenti. In particolare, la Corte ha
precisato che, per stabilire la responsabilità del datore in relazione all’infortunio del dipendente, è
necessario considerare se l’impresa abbia sottoposto o meno il personale ad un’adeguata
formazione sul funzionamento dei macchinari utilizzati per la produzione, posto che, diversamentefacendo, l’azienda finisce per avallare anche le prassi pericolose degli operai in caso di
malfunzionamento degli strumenti, ed il datore di lavoro deve ritenersi responsabile dell’infortunio,
per aver concorso causalmente nella condotta imprudente del lavoratore (Corte di Cassazione, 6settembre 2011, n. 33149).
Sempre a proposito di sicurezza sul luogo di lavoro, ma nel senso, invece, di un’attenuazione della
responsabilità aziendale, si segnala la pronuncia con cui la Suprema Corte ha ritenuto che il datore
di lavoro, che ha nominato un professionista ed ha predisposto misure antinfortunistiche, non
deve rispondere della malattia professionale o dell’infortunio del lavoratore, dovuto allaleggerezza delle visite mediche in azienda, dal momento che la responsabilità datoriale presupponepur sempre la presenza di una condotta concretamente colposa, ferma restando l’esclusiva
responsabilità dei soggetti contitolari della posizione di garanzia (quali il medico competente),allorché la mancata attuazione degli obblighi di vigilanza sia addebitabile unicamente agli stessi
(Corte di Cassazione, 20 settembre 2011, n. 34373).
È altresì da segnalare, in tema di mobbing, una recente sentenza del Tribunale di Novara, che haaffermato che non costituiscono “mobbing” i conflitti con superiori e colleghi sul luogo di lavoro,
poiché il mobbing sussiste soltanto in presenza di “condotte vessatorie, reiterate, durature, individuali e/
o collettive”, protratte per “almeno un semestre” e finalizzate ad “annichilire la personalità del
lavoratore” , e non va, quindi, confuso con i fisiologici contrasti con i superiori ed i colleghi, tenuto
conto che “in ogni luogo di lavoro esistono normalmente dinamiche organizzative e conflitti
interpersonali” (Tribunale di Novara, 24 gennaio 2011). In questo senso si è pronunciata anche la
Corte d’Appello di Genova, secondo cui una conflittualità, anche accesa, in ambiente lavorativo non
costituisce mobbing (Corte d’Appello di Genova, 16 dicembre 2010).
Per quanto riguarda il tema del risarcimento del danno non patrimoniale, va menzionata la
sentenza con cui la Suprema Corte ha affermato che, a titolo di danno esistenziale, vanno risarciti
tutti gli sconvolgimenti della vita subiti in seguito all’incidente e, qualora le tabelle non prendano
in considerazione alcuni aspetti del danno, il giudice deve personalizzare il ristoro, tenendo conto
di tutti gli effettivi cambiamenti di vita subiti dalla vittima (Corte di Cassazione, 30 giugno 2011, n.
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14402); con detta pronuncia la Corte torna, infatti, ad ampliare l’ambito del danno risarcibile,
superando il precedente orientamento più restrittivo.
In materia di legittima cessione di ramo d’azienda, si segnala invece una recente sentenza del
Tribunale di Milano, con cui il giudice, preso atto che il gruppo dei lavoratori ceduti era da tempo
precostituito rispetto all’epoca della cessione, e che aveva un proprio obiettivo e una propriamissione specifica, ha ritenuto soddisfatti i requisiti indicati dall’art. 2112 c.c., precisando che la più
significativa conferma dell’autonomia funzionale del ramo ceduto si può rinvenire nella
circostanza che l’attività dallo stesso svolta abbia costituito, contestualmente al trasferimento,
oggetto di contratto di appalto tra le medesime parti della cessione (Tribunale di Milano, 16
settembre 2011).
Per quanto riguarda le regole da rispettare in materia di procedimento disciplinare, merita di
essere segnalata la rigorosa presa di posizione assunta dal Tribunale di Roma, secondo cui è
illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore che, pur avendone fatto r ichiesta, non venga sentitooralmente a sua difesa, anche qualora l’azienda abbia provveduto a convocarlo numerose volte, nei
luoghi e negli orari a lui più comodi, senza mai ricevere un suo riscontro, a meno che il datore di
lavoro non sia in grado di negare l’insussistenza della malattia del dipendente (Tribunale di Roma,
10 marzo 2011). In argomento, è stato anche precisato dalla Corte di Cassazione che nessuna
fonte normativa prevede che l’audizione del lavoratore debba avere luogo nell’orario e nellasede di lavoro, né è contemplato un diritto del lavoratore di essere sentito con modalità che
siano strettamente connesse al tempo e al luogo della prestazione lavorativa (Corte di
Cassazione, 20 settembre 2011, n. 19156).
Con riferimento al licenziamento disciplinare, si segnala la sentenza con cui la Suprema Corte ha
ritenuto legittima la sanzione espulsiva inflitta al dipendente trasferito subito dopo che eranoemerse le prime condotte rilevanti sul piano disciplinare, dovendosi escludere che il trasferimentoprima, e il licenziamento poi, costituiscano due misure sanzionatorie che colpiscono la stessacondotta, con conseguente violazione del principio del ne bis in idem; l’assegnazione ad altra sede e
a mansioni diverse, infatti, se non è prevista dal CCNL come sanzione, non costituisce misura
afflittiva, ma cautelare, che il datore può adottare per fare chiarezza nell’ambiente di lavoro
(Corte di Cassazione, 6 luglio 2011, n. 14875).
Tornando, poi, a pronunciarsi su un tema oggetto di contrasto nell’ambito della giurisprudenza di
legittimità, la Corte di Cassazione si è espressa nel senso che, nei confronti dei lavoratori ai quali siapplica la tutela reale, è possibile l’irrogazione di un secondo licenziamento, purché fondato su
ragioni diverse dal primo recesso, rivelatosi illegittimo; il licenziamento illegittimo irrogato nell’area
della stabilità reale, infatti, costituisce soltanto un’interruzione di fatto del rapporto di lavoro e non
incide sulla continuità, consentendo l’irrogazione di un secondo licenziamento, per giusta causa o
giustificato motivo, che sia fondato su una nuova e diversa ragione rispetto al provvedimento
precedente (Corte di Cassazione, 20 gennaio 2011, n. 1244).
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Meritano un cenno, inoltre, le oscillazioni della giurisprudenza di legittimità in materia di
licenziamento per giusta causa. Da un lato, infatti, la Suprema Corte ha affermato che è
sproporzionata la sanzione del licenziamento per giusta causa in caso di piccolo furto commesso da
un dipendente, ritenendo che la massima sanzione disciplinare risulti giustificata solo in presenza di
notevole adempimento degli obblighi contrattuali (Corte di Cassazione, 29 agosto 2011, n.
17739); dall’altro, ha ritenuto legittimo il licenziamento del dipendente per un solo ed esiguo furto,in virtù del fatto che ciò che rileva non è l’entità del danno, ma la fiducia lesa, non potendo la
proporzionalità della sanzione essere valutata solo sulla base delle conseguenze economicheprodotte al datore di lavoro dalla condotta contestata (Corte di Cassazione, 2 novembre 2011, n.
22692).
In materia, invece, di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, merita di essere menzionata la
sentenza della Suprema Corte, con cui si è stabilito che la diminuzione del fatturato può
giustificare sotto l’aspetto oggettivo il licenziamento di un dipendente, sempreché non sia
possibile ricollocare lo stesso all’interno dell’azienda per lo svolgimento di mansioni adeguate alsuo livello, non potendo il giudice sindacare la scelta datoriale sotto il profilo dell’opportunità
economica, ed essendo impossibile distinguere, ai fini della legittimità del licenziamento, tra carattere
provvisorio o definitivo della diminuzione di fatturato (Corte di Cassazione, 22 febbraio 2011, n.
4276).
Sempre in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, si evidenzia, altresì, che la
Corte di Cassazione si è espressa nel senso che in caso di licenziamento per soppressione del
posto di lavoro, il datore deve provare l’impossibilità di impiegare il lavoratore con altre
mansioni, anche inferiori a quelle previste per la sua qualifica, corrispondenti alla sua esperienzaprofessionale (Corte di Cassazione, 1 luglio 2011, n. 14517). Inoltre, la Corte ha precisato che,
affinché il licenziamento per giustificato motivo oggettivo sia legittimo, è sufficiente che l’azienda
proceda a una ristrutturazione organizzativa per ridurre i costi di gestione, non essendo
necessario che le mansioni del licenziato siano totalmente soppresse , ben potendo il datore
suddividerle diversamente tra gli altri dipendenti per migliorare il rapporto tra costi e ricavi (Corte
di Cassazione, 21 novembre 2011, n. 24502).
Per quanto riguarda i licenziamenti collettivi, si segnala la posizione particolarmente rigida assunta
dalla Corte di Cassazione sulla delicata questione dell’identificazione dei criteri di scelta deilavoratori da collocare in mobilità e, in particolare, di quelli individuati dagli accordi stipulati ai sensidell'art. 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223; la Corte, richiamando la pregressa giurisprudenza
risalente alla nota pronuncia della Cor te Costituzionale del 30/06/1994, n. 268, ha ritenuto che tali
criteri debbano essere basati tutti ed integralmente su elementi oggettivi e verificabili, senza
poter implicare in alcun modo valutazioni di carattere discrezionale, neanche sotto forma dipossibile deroga all'applicazione di criteri in sé oggettivi, come accade, ad esempio, in quei casi in
cui il criterio di scelta oggettivo, riferito al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di
anzianità entro un dato periodo, è integrato dalla frase "fatte salve le competenze professionali
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Patto di non concorrenzaCome abbiamo evidenziato negli Highlights 2010, si va consolidando un orientamento secondo cui
è nullo il patto di non concorrenza che prevede un corrispettivo erogato in costanza dirapporto, in misura fissa mensile; in tal caso, la non prevedibile durata del rapporto di lavoro rende
aleatorio ed eventuale un elemento fondamentale del patto e, cioè, il prezzo dovuto al lavoratoreper la sua obbligazione (Tribunale di Ascoli Piceno, 22 ottobre 2010; conformi: Tribunale di
Milano, 28 settembre 2010; Tribunale di Milano, 11 settembre 2004; Tribunale di Milano, 18
giugno 2001).
A ciò si aggiunga la nullità del patto il cui corrispettivo, seppur stabilito in misura fissa, sia
quantificato “nummo uno”, indicando una somma simbolica (€ 100,00 una tantum),
manifestamente iniqua e sproporzionata in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore (Tribunale
di Teramo, 30 marzo 2011 n. 209).
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DIRITTOCIVILE,COMMERCIALE
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NOVITÀ LEGISLATIVEA cura di Francesco Autelitano e Mario Gatti
Intermediari Finanziari e Società per la Cartolarizzazione
dei crediti
Il 13 maggio 2011 è entrato in vigore il Provvedimento della Banca d'Italia del 29 aprile 2011recante "Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in
operazioni di cartolarizzazione" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13.5.2011 - serie
generale).
In par ticolare il Provvedimento (in attuazione del D.Lgs. 141/2010) modifica l'art. 3, comma 3, della
Legge 30 aprile 1999, n. 130. In ragione di ciò, viene meno l'obbligo di iscrizione all'Elenco Generaleex art. 106 TUB delle società per la cartolarizzazione dei crediti, nonché di tutti gli obblighi
informativi e segnaletici discendenti da tale iscrizione.
Ai sensi dell'art. 11 del Provvedimento le società di cartolarizzazione già iscritte all'Elenco Generale
ex art. 106 TUB, sono state cancellate dallo stesso e iscritte d'ufficio nell'Elenco delle societàveicolo, previsto all'art. 4 del citato Provvedimento, sempre tenuto dalla Banca d'Italia (con ilconseguente obbligo per le stesse di curare i relativi adempimenti previsti per legge - di cui ai titoli
II e III del medesimo Provvedimento).Non sono infine coinvolte nella nuova disciplina: le società cessionarie per la garanzia di obbligazioni
bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della legge 30/4/1999, n.130 (cd. società di covered bond ); lealtre società di cartolarizzazione disciplinate da leggi speciali (quali, ad esempio, le società dicartolarizzazione dei beni pubblici previste dal D.L. 25 settembre 2001, n. 351 convertito dalla legge
23/11/2001, n. 410).
Società per azioni: nuove norme europee in materia di
fusione(Direttiva 2011/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio)
La normativa - pubblicata nella G.U. delle Comunità Europee 29 aprile 2011, n. L 110 - prevedeimportanti novità in tema di fusioni “semplificate” o per incorporazione e si applica alle fusioni tra
società per azioni con sede principale o stabile organizzazione nel terr itorio comunitario.L'intervento operato dal nuovo testo è volto a centrare due obiettivi: assicurare agli azionisti delle
società partecipanti alla fusione un'informazione adeguata e quanto più obiettiva possibile; garantireun'appropriata tutela dei loro diritti.
In tema di trasparenza, pubblicità ed adeguata informativa, il nostro codice civile prevede l'obbligo di
deposito del progetto di fusione presso il Registro delle imprese per l'iscrizione (art. 2501-ter,
commi 3 e 4 c.c.) e l'obbligo di deposito presso la sede sociale, del progetto di fusione, delle
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relazioni degli amministratori e degli esperti, delle situazioni patrimoniali e degli ultimi tre bilanci
delle società partecipanti (ar t. 2501-septies c.c.).
La nuova direttiva non modifica la procedura preesistente, che continuerà a prevedere la redazione
del progetto e dei relativi documenti accompagnatori (situazioni patrimoniali straordinarie, relazionidegli amministratori e relazioni degli esper ti), la deliberazione assembleare, le eventuali opposizioni.
La Direttiva conferma tuttavia l'importanza che l'Unione connette alla realizzazione diun'informativa quanto più adeguata, trasparente e obiettiva a tutti i soggetti interessati in materia di
fusione di società per azioni.Il progetto ed i relativi allegati vengono pubblicati sul sito web delle società; ciascun azionista puòottenere gratuitamente una copia dei documenti riguardanti la fusione, salvo la possibilità discaricare e stampare i documenti dal sito.
La pubblicazione dei documenti sul sito della società permane per un periodo continuativo avente
inizio non più tardi di un mese prima del giorno fissato per l'assemblea generale in cui sarà stabilito
il progetto di fusione.
La pubblicazione on line sostituisce anche il deposito dei documenti presso la sede sociale.Il periodo minimo di mantenimento dei documenti a disposizione degli interessati è stabilito in un
mese (salva la facoltà degli Stati membri di regolamentare la sicurezza del download).
È infine previsto che i singoli stati membri possano disporre eventuali limitazioni per garantire lasicurezza del sito, nonché la facoltà di imporre eventuali sanzioni per l'impossibilità di accedere aidocumenti.
Nuove Misure in tema di assemblee societarie annuali
Con decreto-legge 25 marzo 2011, n. 26, convertito nella legge 23 maggio 2011, n. 73 (GU n. 120del 25-5-2011) sono state introdotte nuove “Misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento
delle assemblee societarie annuali” .In particolare, l'art. 1 ha disposto che è consentito alle società, alle quali si applica l'articolo 154- ter
del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di cui al decretolegislativo 24 febbraio 1998, n. 58) convocare l'assemblea annuale (artt. 2364, secondo comma, e
2364-bis, secondo comma c.c.), nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, anche
qualora tale possibilità non sia prevista dallo statuto della società.La norma prevede inoltre all'art 2 che è consentito alle società, alle quali si applica l'articolo 154-
ter (che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano già pubblicato l'avviso diconvocazione dell'assemblea annuale), di convocare l'assemblea, in prima o unica convocazione, a
nuova data, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'articolo 125-bis del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.Qualora l'assemblea sia stata convocata anche per la nomina dei componenti degli organi societari,
le liste eventualmente già depositate presso l'emittente sono considerate valide anche in relazionealla nuova convocazione.
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Società per azioni: nuove regole su conferimenti
Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario non è
richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, se il valore ad essi attribuito ai fini della
determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio
ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedentiil conferimento.
Fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma, non è altresì richiesta la relazione di cui all'articolo
2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale edell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore:a) al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale è effettuato il
conferimento, a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione delrevisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento
b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il
conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei benioggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi
effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il
controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata
professionalità.È questa la principale modifica al codice civile introdotta dal Decreto Legislativo 29 novembre2010, n. 224, entrato in vigore dal 8.01.2011 (il provvedimento contiene le disposizioni integrative e
correttive al D.Lgs. n. 142/2008, con il quale era stata recepita la direttiva 2006/68/CE).
Società di comodo: le novità imposte dalla legge
finanziaria 2011
La manovra di cui alla Legge finanziaria 2011 comporta diverse novità in campo fiscale, inparticolare, in tema di lotta all'evasione, prevede una rimodulazione dei criteri per stabilire
l'esistenza delle c.d. società di comodo. Possono rientrare in tale ambito tutte le società
commerciali, sia di persone che di capitali, ad esclusione, fra gli altri, dei seguenti casi particolari:
imprenditori individuali e lavoratori autonomi, società semplici e cooperative, società che sono al
primo anno di attività, società quotate o che hanno un numero di soci non inferiore ai 50,
esercitano pubblici servizi di trasporto, sono partecipate da enti pubblici nella misura di almeno il20 per cento del capitale.
Una volta stabilito che la società rientra fra le società di comodo, occorre verificare se le stessesono effettivamente operative (o soltanto fittizie).
Le società "non operative" devono procedere alla (ri)determinazione del reddito presunto, al fine dinon incorrere negli accer tamenti dei competenti Istituti Ispettivi.
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GIURISPRUDENZAA cura di Francesco Autelitano, Andrea Beretta e Giovanna Vaglio
DECISIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE
AZIONE INDIVIDUALE DEL SOCIO NEI CONFRONTI DEGLIAMMINISTRATORI - NOZIONE DI DANNO DIRETTO
L’azione individuale del socio nei confronti degli amministratori, ai sensi dell’art. 2395 cod.civ.,richiede la realizzazione di un danno diretto alla sfera giuridico-patrimoniale del singolo socio,imputabile ad un comportamento doloso o colposo degli amministratori. Ne consegue che tale
azione è esclusa per quelle condotte che abbiano impedito il conseguimento di utili, danneggiato ilpatrimonio della società e reso impossibile la liquidazione delle quote sociali, in quanto si tratta di
comportamenti dolosi o colposi che colpiscono in via diretta esclusivamente la società e solo
indirettamente il socio.(Cassazione, 22 novembre 2011, n. 6558)
VENDITA DI QUOTE SOCIALI - DETERMINAZIONE DEL PREZZO
Ai fini della compravendita di quote sociali, la mera indicazione del valore oggettivo di tali quote
contenuta in una scrittura privata non può valere come pattuizione del prezzo, la cuideterminazione è subordinata alla regolamentazione dei rapporti di dare-avere fra i soci.Tale scrittura avrà, pertanto, il valore di una mera trattativa e non di un contratto preliminare di
compravendita.(Cassazione, 23 novembre 2011, n. 24724)
DOMANDA TARDIVA DI AMMISSIONE AL PASSIVO DI CREDITI DIAMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
Nel caso dei crediti tributari che vengono insinuati tardivamente al passivo non può condividersil'assunto secondo cui non può ritenersi colpevole il comportamento dell'Amministrazione
Finanziaria e del concessionario che si attengano ai termini stabiliti dalla legge per le procedure di
accertamento e di emissione dei ruoli e delle cartelle. Deve infatti ritenersi che l'Amministrazione
finanziaria, come tutti gli altri creditori, debba rispettare il termine annuale di cui all’art. 101, legge
fall. per la presentazione delle istanze tardive di insinuazione, senza che i diversi e più lunghi terminiprevisti per la formazione dei ruoli e la emissione delle cartelle possano costituire una esimente di
carattere generale dal rispetto del termine in esame. Ai fini della presentazione della istanza diinsinuazione al passivo è, peraltro, sufficiente l'esistenza del ruolo, che costituisce titolo valido
attestante il credito, senza dovere attendere la formazione e la notifica della cartella esattoriale;
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l'Ufficio finanziario può, dunque, presentare istanza di ammissione al passivo - sia pure con
documentazione incompleta e con r iserva di produzione dei documenti (art. 96 legge fall.).
È, quindi, in relazione ai tempi strettamente necessari per lo svolgimento della predetta attività che
deve valutarsi la scusabilità del ritardo - il cui onere probatorio grava sull'Amministrazione - in casopresentazione ultra annuale dell'istanza rispetto alla data di esecutività dello stato passivo.
(Cassazione, 13 ottobre 2011, n. 21189)
COMODATO: DURATA E RECESSO DEL PROPRIETARIO
Nel contratto di comodato, il termine finale può, a norma dell'art. 1810 cod. civ., risultare dall'uso
cui la cosa dev’essere destinata, in quanto tale uso abbia in sé connaturata una durata
predeterminata nel tempo; in mancanza di tale destinazione, invece, l'uso del bene viene aqualificarsi a tempo indeterminato, sicché il comodato deve intendersi a titolo precario e, perciò,revocabile “ad nutum” da parte del proprietario.
(Cassazione, Sez. Un., 9 febbraio 2011, n. 3168)
OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO - POTERI DELGIUDICE
In tema di omologazione del concordato preventivo, sebbene, nel regime conseguente all'entrata in
vigore del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, al giudice sia precluso il giudizio sulla convenienza
economica della proposta, non per questo gli è affidata una mera funzione di controllo della
regolarità formale della procedura, dovendo, invece, egli intervenire, anche d'ufficio ed in difetto di
opposizione ex art. 180 legge fall., sollevando le eccezioni di merito, quale quella di nullità, ex art.1421 cod. civ.; in particolare, se è vero che l'apprezzamento della realizzabilità della proposta, come
mera prognosi di adempimento, compete ai soli creditori, ove sussista, invece, un vero e propriovizio genetico della causa, accertabile in via preventiva in ragione della totale ed evidente
inadeguatezza del piano, non rilevata nella relazione del professionista attestatore, il giudice deve
procedere ad un controllo di legittimità sostanziale, trattandosi di vizio non sanabile dal consensodei creditori e così svolgendo il predetto giudice una funzione di tutela dell'interesse pubblico,
evitando forme di abuso del diritto nella utilizzazione impropria della procedura. (Nella specie, la
sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che l'omessa considerazione, nella
proposta di concordato, di un ingente credito privilegiato, di radice causale anteriore alla dettaproposta, operasse come causa di impossibilità dell'oggetto, così alterando l'ipotesi prospettata disoddisfacimento delle obbligazioni sociali, su cui confidava il consenso del ceto creditorio, dovendosi
perciò rigettare la domanda di omologazione).
(Cassazione, 15 settembre 2011, n. 18864)
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DECISIONI DI MERITO
AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA - RILASCIO EX ART. 700 COD. PROC. CIV.
In tema di affitto di ramo d’azienda è ammissibile il ricorso allo strumento atipico e d’urgenza di cuiall’art. 700 cod. proc. civ. nel caso in cui l’affittuario ometta di gestire l’azienda e di pagare i canoni
contrattualmente previsti.
Il rimedio del rilascio dell’azienda ex art. 700 c.p.c. è, infatti, ammissibile, non operando in questo
caso lo sfratto per morosità, ed apparendo maggiormente funzionale ad assicurare che l’azienda
concessa in affitto riprenda la sua piena operatività rispetto ad un provvedimento di sequestrogiudiziario che, tendenzialmente, è emesso in un’ottica conser vativa del bene.
(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 9 agosto 2011)
SOCIETÀ DI CAPITALI - DIRITTO DEL SOCIO DI CONSULTARE I LIBRI
SOCIALI E I DOCUMENTI RELATIVI ALLA AMMINISTRAZIONEIn generale, il diritto del socio di consultare i libri sociali non conosce limiti e può aver luogo anche
con l'ausilio di un consulente di fiducia. Tuttavia, la buona fede impone di bilanciare i tempi e le
modalità di esercizio di tale diritto con gli interessi della società.
In particolare, il contemperamento del diritto del socio di estrarre copia dei documenti relativi alla
amministrazione della società con il diritto della società alla riservatezza, può essere ottenutoconsentendo l'estrazione di copia non degli interi libri sociali bensì dei soli estratti consultati.
(Tribunale di Verona, 29 agosto 2011)
ISTANZA DI AMMISSIONE AL PASSIVO DI CREDITO DERIVANTE DA CONTOCORRENTE - PRODUZIONE DOCUMENTI
Ai fini dell’ammissione al passivo di un credito derivante da conto corrente, è necessario che la
banca produca la copia integrale della scheda del conto, che rappresenta tutte le movimentazioni
del conto a fare data dalla genesi del rapporto e sino alla sua estinzione, tenuto conto che in un
rapporto in cui le operazioni sono regolate in conto corrente il saldo finale è il frutto di tutte le
movimentazioni in dare e in avere verificatesi a partire dall’aper tura del conto stesso.(Tribunale di Napoli, 12 luglio 2011)
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA ED AZIONE REVOCATORIA
La mediazione cd. obbligatoria, prevista dall’art. 5, comma I, D.Lgs. 28/2010, costituisce unacondizione per l'esercizio dell'azione giudiziaria, altrimenti libero, con la conseguenza che l'elenco di
materie, contenuto nella norma, in relazione alle quali il previo esperimento del procedimento di
mediazione è condizione di procedibilità, deve essere interpretato in senso restrittivo. Ne deriva
che l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., anche se giustificata da un contratto bancario che ricadesotto il fascio applicativo dell’art. 5, I cit., non deve essere preceduta dall’obbligo preliminare della
mediazione.
(Tribunale di Pavia, 27 ottobre 2011)
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DIRITTOASSICURATIVO
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NORMATIVANel corso del 2011 sono stati emessi dall’ISVAP importanti regolamenti:
• il Regolamento n. 36 del 31 gennaio 2011 che introduce innovazioni in materia di investimentie di attivi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione;
• il Regolamento n. 37 del 15 marzo 2011 concernente l’attuazione delle disposizioni in materia
di verifica di solvibilità corretta;
• il Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011, concernente la costituzione e l’amministrazione delle
gestioni separate delle imprese che esercitano l’assicurazione sulla vita, il quale introduce
significative misure finalizzate ad elevare la tutela degli assicurati;
• il Regolamento n. 39 del 9 giugno 2011 che detta principi in materia di politiche di
remunerazione delle imprese di assicurazione nell’ottica di una sana e prudente gestione deirischi.
Si segnalano, inoltre, i seguenti provvedimenti dell’organo di vigilanza:
• Il Provvedimento n. 2880 del 25 febbraio 2011 che ha introdotto modifiche all’art. 54 delregolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010 concernente la disciplina degli obblighi di
informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi;
• Il Provvedimento n. 2394 del 27 settembre 2011 che ha introdotto modifiche ed integrazioni:
1) al Regolamento Isvap n. 28 del 17 febbraio 2009 concernente l’attuazione delle disposizioni
in materia di criteri di valutazione degli elementi dell’attivo non destinati a permaneredurevolmente nel patrimonio dell’impresa; 2) al Regolamento Isvap n. 37 del 15 marzo 2011
concernente l’attuazione delle disposizioni in materia di verifica di solvibilità corretta;
• Il Provvedimento n. 2938 del 31 ottobre 2011 che ha introdotto modifiche ed integrazioni al
regolamento n. 6 del 20 ottobre 2006 concernente la procedura di applicazione dellesanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e lenorme di funzionamento del collegio di garanzia.
La legge di Stabilità 2012 ha, inoltre, introdotto tre nuovi commi all’art. 193 del Codice della
Strada, prevedendo:
« 4-ter. L’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere
effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con
quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis
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dell’articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e
gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1.
4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4-ter, risulti che al
momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura
assicurativa obbligatoria, l’organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato insolido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 180,
comma 8.
4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma
4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre
1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del r ilevamento un determinato veicolo, munito
di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada».
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GIURISPRUDENZAA cura di Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano
LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12408 del 7 giugno 2011 e con la successiva sentenza n.
14402 del 30 giugno 2011, ha affermato che le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano sono le piùidonee ad assicurare l'equità nel risarcimento del danno da sinistri stradali e devono,
conseguentemente, essere assunte come parametro di riferimento da par te dei giudici di merito.
DANNO NON PATRIMONIALE E “FAMIGLIA DI FATTO”
In materia di responsabilità civile, la Corte di legittimità ha affermato che va riconosciuto il diritto alrisarcimento del danno conseguente alle lesioni o alla morte di una persona in favore delconvivente “more uxorio” di questa, pur richiedendo che venga fornita, con qualsiasi mezzo, la prova
dell'esistenza e della durata di una comunanza di vita e di affetti e di una vicendevole assistenza
morale e materiale, cioè di una relazione di convivenza avente le stesse caratteristiche di quelle dal
legislatore ritenute proprie del vincolo coniugale (nella specie, la Corte ha confermato la decisionedei giudici del merito che avevano ripar tito l'importo liquidato per la morte di una persona tra tuttigli aventi diritto, atteso che la vittima, oltre alla ex moglie e ai figli derivanti dal matrimonio, avevacostituito anche un nuovo nucleo famigliare; contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti,
infatti, la Corte territoriale aveva adeguato la somma da liquidare al caso concreto, non in modoautomatico, bensì in proporzione alle sofferenze effettivamente patite da tutti i soggetti coinvolti).
(Cassazione, 7 giugno 2011, n. 12778)
PARITÀ DI TRATTAMENTO - DETERMINAZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVO
L'art. 5, n. 2, della direttiva del Consiglio 13 dicembre 2004, 2004/113/CE, che introduce una derogaal principio di parità di trattamento tra uomini e donne nella determinazione di premi e prestazioni
a fini assicurativi, è invalido con effetto alla data del 21 dicembre 2012.
(Corte di Giustizia CE Grande sezione, 1 marzo 2011, n. 236)
CONDOTTA ANTICONCORRENZIALE E DIRITTO DEI CONSUMATORI AL
RISARCIMENTO DEL DANNO
Lo scambio sistematico di informazioni tra compagnie assicurative, che comprende dati sensibili eche comporta un aumento illecito dei premi, costituisce intesa orizzontale in violazione delle norme
sulla concorrenza che consente ai consumatori di agire giudizialmente per ottenere il risarcimento
dei danni subiti. Qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) abbia
accertato che l'intesa orizzontale illecita si sia tradotta in un danno economico rilevante per i
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consumatori, questi, per ottenere il risarcimento dei danni, hanno il diritto di avvalersi della
presunzione che il premio sia indebitamente aumentato proprio in conseguenza della condotta
anticoncorrenziale tenuta dalla Compagnia. L'assicuratore è sempre ammesso a fornire la prova
contraria alla citata presunzione di responsabilità, dimostrando cioè l'interruzione del nesso causale tra la partecipazione al comportamento anticoncorrenziale illecito e l'aumento delle tariffe, ma per
fare ciò non può richiamare circostanze che sono già state oggetto di accertamento, nelprocedimento sanzionatorio, da par te dell'AGCM, né sono ammissibili prove generiche, riferite alla
situazione generale del mercato assicurativo; infatti, la prova dell'insussistenza del nesso causaledeve riguardare situazioni specifiche, attinenti alla singola impresa assicuratrice, al singolo assicurato,alla singola polizza, tali da dimostrare che l'aumento del premio sia riferibile a circostanze concretee non, invece, all'intesa illecita posta in essere dalle compagnie.
(Cassazione, 10 maggio 2011, n. 10211)
CONTRATTO DI APPALTO
Nel contratto di appalto, il totale affidamento dei lavori all'appaltatore e, quindi, la consegna del
bene a quest'ultimo determinano - quando appunto il committente ne perda la materiale
disponibilità - la cessazione della sua qualità di custode.Con riferimento alla responsabilità del committente per danni causati a terzi dall'appaltatore,
l'autonomia dell'appaltatore il quale esplica la sua attività nell'esecuzione dell'opera assunta con
propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso
il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, l’appaltatore deveritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera. Una
corresponsabilità del committente può configurarsi in caso di specifica violazione di regole dicautela nascenti ex ar t. 2043 cod.civ., ovvero in caso di riferibilità dell'evento al committente stesso
per culpa in eligendo per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea ovvero
quando l’appaltatore, in base a patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del
committente ed abbia agito quale nudus minister attuandone specifiche direttive.(Cassazione, 5 dicembre 2011, n. 26002)
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TRA LE NOSTRE SENTENZE
RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO DI AGENZIA
(Tribunale di Milano, 20 agosto 2011, n. 10654)
L’agente Alfa conveniva in giudizio la Compagnia Zeta deducendo la violazione, da parte diquest’ultima, dell’art. 2 bis Ana 2003, in base al quale “nel caso di recesso o di esclusione o di uscitao di perdita della qualifica di delegato, per qualsiasi ragione, di uno o più soggetti di cui all’art. 2 Vcomma, il rapporto di agenzia in corso con la società non cesserà automaticamente e si instaurerà
una procedura finalizzata a favorire il mantenimento del rapporto e a consentire alle parti di
trovare, entro il termine di 90 giorni dall’evento, un’intesa sul nominativo del soggetto
eventualmente subentrante. Durante tale periodo l’agenzia continuerà ad essere gestita dallasocietà agente”.
L’attrice affermava che tale procedura non sarebbe stata rispettata, nel caso di specie, dalla
preponente, in occasione del mutamento della compagine sociale della società agente, e, pertanto,
chiedeva, oltre alla liquidazione delle indennità di risoluzione del rapporto ex artt.- 25-33 Ana,l’indennità sostitutiva del preavviso, nonché la somma aggiuntiva ed il risarcimento dei danni ex art.2 bis dell’accordo collettivo.Dopo una lunga istruttoria orale e l’espletamento di una CTU contabile, il Tribunale di Milano ha
dichiarato il diritto della società agente alle indennità ex artt- 25 -33 ANA (peraltro riconosciute
dalla Compagnia), ma ha negato ogni altra pretesa indennitaria e risarcitoria ex art. 2 bis ANA,
affermando : “alla luce delle disposizioni dell’accordo nazionale agenti deve ritenersi che il recesso,
l’esclusione o la perdita della qualifica di delegato non costituiscono motivo di automaticarisoluzione del contratto di agenzia: in questo caso è onere delle parti instaurare una procedura
diretta a trovare l’intesa sul nominativo del “soggetto eventualmente subentrante”. Soltanto nel caso
in cui entro il termine di 90 giorni dall’evento le parti non dovessero trovare un accordo, ilrapporto di agenzia verrà a cessare. La ratio della disposizione è pertanto quella di consentire alleparti di trovare un ‘intesa sul nominativo del soggetto delegato, in modo tale che possa ottenereanche la fiducia della società di assicurazioni”.
Il Giudice ha fondato la propria conclusione sulla circostanza che, nel caso di specie, in base ai
documenti prodotti e alle dichiarazioni dei testi, risultava che la società agente avesse operato la
trasformazione della compagine sociale ben prima di attivare la procedura d’intesa prevista dallacontrattazione collettiva, sicché la compagnia assicuratrice si era trovata di fronte ad una modifica
alla quale non aveva in alcun modo potuto partecipare.
Le ipotesi riorganizzative e la predisposizione di divisione del portafoglio avviate poi dalle parti e
allegate dall’attrice al fine di dimostrare l’adesione della Compagnia alla modifica della compaginesociale - ha, inoltre, precisato il Tribunale - sono irrilevanti, perché rappresentano meri attipreliminari che non esprimono il benestare della preponente.
(Causa curata da Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano)
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Salvatore Trifirò - Fondatore T&P
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Salvatore Trifirò Paola Siniramed Stefano Beretta
Giacinto Favalli Bonaventura Minutolo Vittorio Provera
Stefano Trifirò Anna Maria Corna Giorgio Molteni
Marina Olgiati Marina Tona Mario Cammarata
Luca Peron Francesco Autelitano Antonio Cazzella
Damiana Lesce Mariapaola Rovetta Arici Valentina Ruzzenenti
Luca D’Arco Orazio Marano Paolo Zucchinali
Angelo Di Gioia Filippo Salvo Tommaso Targa
Tiziano Feriani Paola Balletti
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Simonetta Amadei Andrea Beretta Francesco Chiarelli
Teresa Cofano Francesco Cristiano Valeria De Lucia
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Giuseppe Gemelli Paola Lonigro Sara Lovecchio
Diego Meucci Anna Minutolo Jacopo Moretti
Claudio Ponari Alessandro Sampaolesi Luigia Scalfaro
Giampaolo Tagliagambe Francesco Torniamenti Carlo Uccella
Giovanna Vaglio
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Francesca RetusPraticante
Veronica RigoniPraticante
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Linda Scarantino Patrizia Silva Teresa Tartaglia
Franca Traini Luciana Trezzani Roberta Uboldi
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RASSEGNA STAMPA
HR On Line - AIDP: N°20 Dicembre 2011
Il telelavoro: nuove opportunità di flessibilità nel mercato del lavorodi Mario Cammarata
DirittoBancario.it: 22/12/11 twitter @DirittoBancarioOrganismo di vigilanza e collegio sindacale. Le nuove disposizioni introdotte dalla legge di stabilità2012di Francesco Autelitano
Corriere del Mezzogiorno - Economia: 28/11/11Politica anti-crisi e rilancio delle imprese
Newsletter - AIDP: N°19 Novembre 2011Rappresentanza sindacale e validità dei contratti alla luce dell’accordo interconfederaledi Giacinto Favalli
DirittoBancario.it: 18/11/11 twitter @DirittoBancarioPignoramento di immobile alienato a terzi: il Giudice autorizza l’esecuzione se l’alienazione èsimulatadi Francesco Autelitano
HR On Line - AIDP: N°19 Novembre 2011Dalla crisi al rilancio dell’impresa A cura di Francesco Autelitano, Giacinto Favalli, Giorgio Molteni, Claudio Ponari, Vittorio Provera eCarlo Uccella
Diritto24 - Il Sole 24 Ore: 04/11/11Newsletter Diritto24 N°19: 07/11/11 twitter @Diritto24L’avvocato del Giorno – Intervista a Giacinto Favalli DirittoBancario.it: 26/10/11 twitter @DirittoBancarioSegnalazione degli sconfinamenti (past due). Le regole in vigore dal 1 gennaio 2012di Francesco Autelitano
Diritto24 - Il Sole 24 Ore: 13/10/11 twitter @Diritto24Il Caso Fiat di Pomigliano. I nuovi accordi sindacali di primo e secondo livellodi Giacinto Favalli
HR On Line - AIDP: N°17 Ottobre 2011Licenziamento per superamento del periodo di comporto – periodo di aspettativa di Vittorio Provera e Marta Filadoro
Corriere della Sera: 05/10/11Modello Pomigliano per tutti i contratti nelle fabbriche del Lingotto Intervista a Salvatore Trifirò
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Il Sole 24 Ore: 04/10/11«Scelta che complica le intese». Il parere dei Giuristi del LavoroIntervista a Giacinto Favalli
Il Mondo: 23/09/11Articolo 8, strada stretta tra eccezioni e dubbi
Intervista a Stefano Trifirò
Newsletter - AIDP: N°18 Settembre 2011Il distacco del lavoratore straniero in Italiadi Giacinto Favalli
Il Sole 24 Ore: 06/09/11“È un’apertura, non va data una valenza ideologica”Intervista a Giacinto Favalli
DirittoBancario.it: 08/09/11 twitter @DirittoBancario
Modifica unilaterale del tasso: il Tribunale blocca la bancadi Francesco Autelitano
Diritto24 - Il Sole 24 Ore: 06/09/11 twitter @Diritto24Lavori usuranti: l’accesso anticipato al pensionamentodi Vittorio Provera
FinanzaEDiritto.it: 07/09/11 - 19/09/11 twitter @editricelefontiL’articolo 8 cancella lo Statuto dei Lavoratori?A che serve il sindacato oggi?Intervista a Stefano Trifirò
JOBtalk - JOB24 - Il Sole 24 Ore: 01/09/11 twitter @24jobTutela delle lavoratrici, licenziamento causa matrimonio e pubblicazioni intempestive: sentenza inCassazionedi Stefano Beretta
iContratti: 8-9/2011I derivati conclusi dagli “operatori qualificati”: interesse del cliente e contratto unitario di cooperazioneCommento di Francesco Autelitano
Diritto24 - Il Sole 24 Ore: 29/07/11 twitter @Diritto24Il punto sul diritto alle ferie e il recente orientamento della Corte di Cassazionedi Vittorio Provera
HR On Line - AIDP: N°14 Luglio 2011Newsletter - AIDP: N°17 Luglio 2011L’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 ed i suoi antecedenti del 2009: un passo in avantiverso la fine del diritto sindacale “transitorio”di Giacinto Favalli
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Corriere della Sera - Corriere Economia: 04/07/11Lavoro - Arbitro in campo, ma fischia ancora pocoIntervista a Salvatore Trifirò
HR On Line - AIDP: N°13 Luglio 2011Certificati di malattia: prime indicazioni operative per la trasmissione telematica
di Mario Cammarata e Paola Balletti
Direzione del Personale - AIDP: N°2 Giugno 2011RSU e RSA: rappresentanza, rappresentatività limite e prospettivedi Giacinto Favalli
Newsletter 7:24 - Il Sole 24 Ore: 09/06/11Diritto24 - Il Sole 24 Ore: 07/06/11 twitter @Diritto24La remunerazione di amministratori e top managers nelle società quotatedi Vittorio Provera
Diritto24 - Il Sole 24 Ore: 03/06/11 twitter @Diritto24Trifirò & Partners Avvocati: "La mediazione e il suo impatto nelle dinamiche aziendali"
HR On Line - AIDP: N°12 Giugno 2011La remunerazione di amministratori e top managers nelle società quotatedi Vittorio Provera
Diritto24 - Il Sole 24 Ore: 31/05/11 twitter @Diritto24Tassazione agevolata al 10% della retribuzione premiale collegata agli incrementi di produttivitàdi Vittorio Provera
Diritto24 - Il Sole 24 Ore: 30/05/11 twitter @Diritto24Nuova sede Trifirò & Partners Avvocati a Roma
HR On Line - AIDP: N°10 Maggio 2011Licenziamento - soppressione del posto di lavoroA cura di Giacinto Favalli, Marina Tona e Paolo Zucchinali
Newsletter - AIDP: N°15 Maggio 2011Haute Couture e Direzione del Personaledi Salvatore Trifirò
Assoggettarsi alla stabilità. Pillole di saggezza di Stefano Trifirò
il Giornale: 27/05/11Trifirò & Partners inaugura la nuova sede di Roma
Dossier Milano - il Giornale: Maggio 2011Se il conflitto blocca lo sviluppoIntervista a Salvatore Trifirò
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Diritto24 - Il Sole 24 Ore: 04/05/11 twitter @Diritto24Siglato il rinnovo del CCNL commerciodi Luca D’Arco
Newsletter - AIDP: N°14 Aprile 2011Decreto Milleproroghe e Lavoro Occasionale Accessorio
di Giacinto Favalli
Diritto24 - Il Sole 24 Ore: 29/04/11 twitter @Diritto24Salvatore Trifirò, fondatore Trifirò & Partners Avvocati
Il Foro padano: N°1 2011 - pag. 3Nota a Cass. 7369/2009, L’efficacia delle sentenze di accertamento e delle sentenze costitutive primadel giudicato: una questione sistematicamente ancora aperta (tra art. 182 c.p.c. e art. 337, secondocomma, c.p.c.)di Carlo Uccella
ItaliaOggi: 11/04/11Social Network: Italia al ralenti
ItaliaOggi: 28/03/11Gli Studi parlano in 140 caratteri
Corriere Economia - Corriere della Sera: 14/03/11Imprese mondiali, leggi territoriali. La protezione per i manager si riduce.di Salvatore Trifirò
HR On Line - AIDP: N°6 Marzo 2011Tra il… pensare e il dire… meglio pensare!A cura di Angelo Di Gioia e Paolo Zucchinali
Newsletter - AIDP: N°13 Marzo 2011La “mattanza” dei managerdi Salvatore Trifirò
Newsletter Lex24 & Guida al Diritto - Il Sole 24 Ore: 07/03/11Rassegna in tema di lavoro e assicurazioniA cura di Trifirò & Partners Avvocati
Giustizia - il Giornale: Febbraio 2011Quale modello per le relazioni industriali future?Intervista a Salvatore Trifirò
Gazzetta di Parma: 22/02/11Contratti, l’Ue come riferimento
BLOG JOBtalk - JOB24 - Il Sole 24 Ore: 21/02/11 twitter @24jobQuando il mal d’Africa fa male al lavorodi Stefano Beretta e Antonio Cazzella
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Newsletter 7:24 - Il Sole 24 Ore: 15/02/11Avvocati24 - Il Sole 24 Ore: 03/02/11Professioni & Imprese24 - Il Sole 24 Ore: 03/02/11Il conflitto tra il diritto alla privacy e diritto alla difesa in sede disciplinaredi Vittorio Provera
HR On Line - AIDP: N°4 Febbraio 2011Non costituisce discriminazione il limite di età posto per l’assunzione di un dipendente (solo inalcuni casi specifici)di Giacinto Favalli e Luca D’Arco
Newsletter - AIDP: N°12 Febbraio 2011Alle signore si cede sempre il passo…anche in uscita!di Stefano Beretta e Marina Olgiati
il Giornale: 13/02/11“Giustizia”. Parlano i professionisti del Diritto
BLOG JOBtalk - JOB24 - Il Sole 24 Ore: 01/02/11 twitter @24jobIl primo tentativo di “scollegare” il collegato lavorodi Stefano Beretta
BLOG JOBtalk - JOB24 - Il Sole 24 Ore: 27/01/11 twitter @24jobL’art.2 del collegato lavoro e le prime deviazioni di percorsodi Anna Maria Corna
GiocoNews.it: 26/01/11Scatti anzianità, il Tribunale di Aosta: “Corrette le modalità di calcolo del Casinò di Saint Vincent”
Osservatorio di Gazzetta Forense - Il Denaro: 26/01/11Licenziamento: i termini di impugnazionedi Alessandro Sampaolesi
Corriere della Sera: 14/01/11Licenziato: quando faccio ricorso?Contratto a termine illegittimo: che fare?di Giacinto Favalli
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Pubblicazioni
Codice del Lavoro Pocket 2011Giacinto Favalli, Andrea Stanchi, Luca D’Arco
Codice di Diritto del Lavoro 2011
Giacinto Favalli, Luca D’Arco, Studio T&P
“CODICE DEL
LAVORO
POC KET 2011
CELT”
OTTOBRE
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