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Flying Cloud, 1851 - Agenzia Entrateacque fluviali o lacustri ed in mare aperto. Poi ci fu l’invenzione della vela, formata , inizialmente, da grandi foglie di palma o di cocco

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Flying Cloud, 1851

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Indice

PREMESSA……………………………………………………………………………………….. pag.1

NAVIGANDO NELLA STORIA……………………………………………………………. pag.3

LA BUSSOLA E LA CARTA NAUTICA……………………………………………….. pag.9

NAUTICA ED ECONOMIA…………………………………………………………………. pag.13

NAUTICA LEGGI & DECRETI…………………………………………………………….

Attività di noleggio e locazione…………………………………….... Navi destinate esclusivamente al

noleggio per finalità turistiche………………………………………. Segnalazioni delle aree dei parchi

e delle riserve marine …………………………………………………….. Locazione finanziaria………………………………………………………..

pag.15 pag.27 pag.28 pag.29 pag.30

NORMATIVA FISCALE……………………………………………………………………….

Tassa di stazionamento…………………………………………………… AbbonamentoRadio-TV……………………………………………………. Acquisto e vendita……………………………………………………………

Natanti……………………………………………………………………………………………

Imbarcazioni e navi da diporto……………………………………………………..

Acquisti e vendite fra soggetti residenti in Italia………………. Acquisti e vendite intracomunitarie………………………………… Cessioni in ambito extracomunitario……………………………….

pag.33 pag.33 pag.34 pag.34

pag.35 pag.35 pag.36 pag.38 pag.40

LE AGEVOLAZIONI……………………………………………………………………………

IVA……………………………………………………………………………………. Imposta di fabbricazione…………………………………………………. Provviste di bordo……………………………………………………………. Tonnage tax…………………………………………………………………....

pag.41 pag.41 pag.43 pag.44 pag.45

FOTO DELLE COSTE CAMPANE……………………………………………………….. pag.46

BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………………………. pag.50

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Palazzo Uffici Finanziari sede della

Direzione Regionale della Campania Via Diaz, 11 - Napoli

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P r e m e s s a

In occasione della trentaseiesima edizione del Nauticsud, siamo

presenti, presso la Fiera internazionale della nautica da diporto, con

un nostro stand per incontrare i cittadini e fornire ai visitatori i

servizi dell’Agenzia delle Entrate.

Un appuntamento importante che trova nel “mare” e nelle attività

ad esso connesse una risorsa che da sempre caratterizza la vita

sociale ed economica della regione Campania.

E’ per questo che al mare ed alla nautica abbiamo voluto dedicare

il nostro opuscolo, “Viaggio nella nautica fra storia e normativa”,

un viaggio nella storia della navigazione e nelle tradizioni marinare

che si conclude con i riferimenti al regime fiscale che disciplina la

materia.

Il testo, pur non esaurendo l’argomento, contiene utili informazioni

per gli amanti della nautica e vuole essere un esplicito contributo a

questo settore che costituisce un punto di forza dell’ economia

partenopea.

Il Direttore Regionale

Filippo Orlandi

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NAVIGANDO NELLA STORIA

Il termine “navigazione” , nella sua accezione generica,

indica l’atto del navigare, ossia il percorrere, con apposito

veicolo, il tramite acqueo o aereo, mentre , nella sua

accezione specifica, denota la scienza dell’orientamento,

ovvero il complesso degli insegnamenti necessari per

condurre appropriati veicoli attraverso vie non tracciate.

Con tale espressione vengono definiti il mare e l’aria.

L’attività dell’uomo diretta a trasportare se stesso e le

sue cose attraverso il tramite acqueo, lacuale, fluviale o

marittimo, e successivamente aereo, è nata prima della

scienza del navigare.

Fare, sia pure brevemente, la storia della

navigazione, significa andare indietro nel

tempo ed iniziare a parlare dell’Arca con

cui Noè salvò la vita umana ed animale dal Diluvio universale,

per passare alle varie epoche storiche, fino ai nostri giorni

ove è possibile ammirare imbarcazioni a motore, a vela,

gommoni ed altre.

Le caravelle

Imbarcazione

L’arca

Bussola per aeroplano

Sestante giroscopico per aeroplano

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Nel mondo antico la navigazione era senza

ombra di dubbio il mezzo attraverso il quale, oltre

agli uomini ed alle merci, viaggiavano anche le

informazioni e le idee e si diffondeva la cultura di un

popolo. Per ogni civiltà allargare i propri confini ha

sempre significato continuare a vivere.

Le barche si sono sviluppate secondo le caratteristiche legate

alle condizioni locali. Si utilizzavano materiali, attrezzi, mezzi

stilistici del proprio ambiente e tecniche particolari per

costruire piroghe, gondole e barche fatte di canne.

Probabilmente la navigazione e l’architettura navale nacquero

ed ebbero rapido sviluppo in Egitto, nella fascia di terra

attraversata dal fiume Nilo.

I disegni rinvenuti sulle rocce dell’attuale deserto orientale egiziano mostrano le prime

barche del periodo preistorico-predinastico (5000-3500 a.C.). Le barche erano costruite

con fasci di canne di papiro, pianta che cresceva in abbondanza sulle sponde del grande

fiume, strettamente legate assieme con cavi.

Le zattere di canne, o di altre erbe lacustri, sono state

sempre utilizzate, e lo sono ancora oggi, in paesi dove

vi sono regioni ricche di laghi e fiumi o paludi piene di

Cartografia generale

Egitto – Il fiume Nilo

Rappresentazione di barca di papiro

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canneti o di altra vegetazione simile. Le barche di

papiro affondano le radici anche in luoghi interni

dell’Africa, quali Uganda, Ciad, Etiopia, Kenya, Sudan.

Esse erano sospinte da pagaie e governate da remi.

Avevano una struttura solida, capace di navigare in

acque fluviali o lacustri ed in mare aperto.

Poi ci fu l’invenzione della vela, formata , inizialmente, da grandi foglie di palma o di

cocco. La vela figura documentata, per la prima volta, in un disegno raffigurato sopra un

vaso egiziano predinastico risalente a circa 5000 anni fa.

Gli egiziani, poi, sostituirono le imbarcazioni fatte

con canne di papiro con altre costruite utilizzando i

legni d’acacia e del fico sicomoro.

Abili navigatori furono i Fenici. Questo popolo

abitava lungo la costa dell’attuale Libano. Essi perfezionarono l’arte nautica utilizzando,

per primi, l’ancora e con l’aiuto della Stella Polare, detta dai Greci Stella Fenicia, diedero

l’avvio alla navigazione notturna.

I Fenici, navigando, trasportarono nei paesi vicini, quali la Mesopotamia e l’Egitto oltre alle

merci, anche le loro idee e la loro civiltà.

Anche gli Etruschi sono famosi per la loro attività marittima: gli scambi ed i contatti legati

alla navigazione furono uno dei fattori fondamentali del rapido sviluppo e della potenza

della loro “nazione”.

Barca di papiro

Rappresentazione di barca a vela

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Continuando il nostro viaggio nella storia, incontriamo un

altro popolo che è famoso per le grandi imprese rese

possibili dalle imbarcazioni con le quali giunsero fino ai

territori del Canada, dando prova di straordinarie capacità

marinare: i Vichinghi, la cui origine è da ricercare nelle

tribù nomadi di diversi popoli nordeuropei. Essi

impostarono la loro vita sul mare per la necessità di

trovare alimenti e altre terre, specializzandosi nella

tecnica della costruzione navale.

Le loro prime imbarcazioni , come testimoniano alcuni

rinvenimenti, erano costruite con tavole ricavate da pezzi

unici lunghi come la barca, ed erano mosse unicamente

dai remi. Solo verso il VII-VIII secolo d.C. fu adottata la

vela e furono costruite imbarcazioni aventi maggiori

dimensioni e robustezza.

Le navi e le tecniche di navigazione della marineria della Grecia arcaica, soprattutto, di

quella micenea, della seconda metà del II millennio avanti Cristo sono quelle descritte da

Omero nei suoi poemi, in particolare nell’Odissea.

La sagoma delle navi di quel tempo, è descritta da Omero come “ricurve corna da toro”.

L’intera struttura dello scafo poggia su un’unica trave di chiglia, a cui erano collegate coste

e tavole. Il tutto giuntato con il sistema della cucitura, rinforzato forse con corde che

inanellavano strettamente l’intero scafo. Questo era impermeabilizzato utilizzando la pece

e sostanze cerose e resinose. L’interno dello scafo era tutto catramato.

Vichinghi – Imbarcazione

Vichinghi - Imbarcazione

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La propulsione della nave è principalmente affidata alla forza dei rematori che

usufruiscono anche dell’ausilio di una vela.

Anche nel periodo dell’Antica Roma la navigazione fluviale e marittima aveva grande

importanza. Essa si sviluppò sia per esigenze commerciali sia per esigenze difensive.

L’espansione dell’Impero Romano avvenne proprio utilizzando la flotta costituita da navi

mercantili e da navi da guerra.

Celebre è la frase pronunciata dal generale Pompeo Magno: navigare necesse est, vivere

non est necesse!

Conosciamo molte cose sulle navi romane grazie alle fonti letterarie ma, in particolar

modo, per le raffigurazioni su affreschi, mosaici, bassorilievi e monete.

Gli imperatori coniavano monete raffiguranti navi o scene di navi in porto, per celebrare

vascelli che avevano reso florido il commercio o fatto vincere le battaglie navali.

Nave da guerra romana

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Amerigo Vespucci

Nave scuola della Marina Militare italiana, fu varata nel 1931 nei cantieri navali di Castellammare di Stabia (Napoli). Lo scafo, in acciaio inchiodato, è lungo 83 metri e largo 16. La sua struttura massiccia trae ispirazione dai vascelli del XIX secolo; di qui la caratteristica pitturazione a strisce bianche e nere e, soprattutto la sua alberatura, armata a nave con tre alberi, ciascuno con cinque vele quadre. L’albero di maestra raggiunge i 54,5 metri. L’equipaggio è formato da 330 persone, per la maggior parte impiegate nella manovra delle vele e delle attrezzature. Viene utilizzata per le campagne di addestramento degli allievi della 1ª classe dell’Accademia Navale di Livorno.

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LA BUSSOLA E LA CARTA NAUTICA

Solo successivamente all’introduzione della bussola e della carta nautica la navigazione

ebbe un alto grado di sviluppo.

Le origini di questi due preziosi strumenti sono incerte:

l’adozione della bussola dovette, però, precedere quella

della carta nautica.

Secondo le indagini di Padre Guglielmotti, dopo il Mille i navigatori del mediterraneo

usavano, per orientarsi, ancora il “pinace”, tavoletta circolare su cui era dipinta la rosa dei

venti e che, tenuta girevole nel mezzo del naviglio, veniva orientata a mano sul punto

ortivo del sole e degli astri. Il cardine più importante della rosa dei venti era l’oriente,

facilissimo da individuare e che permetteva di riconoscere subito tutti gli altri punti

dell’orizzonte. Da questo rilevamento ha tratto origine il termine “ orientarsi”.

La bussola dovette apparire nella sua forma

primordiale nella seconda metà del secolo XII. Pare

sia stata introdotta dagli arabi i quali avrebbero

appreso la conoscenza della proprietà indicativa

dell’ago calamitato nei contatti avuti nell’oceano

indiano con i navigatori cinesi.

Carta nautica

Bussola

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Presso i cinesi l’ago calamitato con il nome “ Ici-

nan” o di “Chi-nan” (indicatore del sud) veniva

usato sospeso ad un filo per le comunicazioni

terrestri, e infitto in una cannuccia o in un

sugherino galleggiante sull’acqua contenuta in un

recipiente, per le comunicazioni marittime. Agli

amalfitani si deve il perfezionamento della bussola,

per cui il primitivo ago magnetico, poi congegnato

in bussola chiusa, divenne lo strumento idoneo alla

navigazione.

Incerta è anche l’origine della carta nautica.

Fermiamo il nostro peregrinare nella storia, alla nostra bella Italia, terra di santi, poeti e

navigatori.

Innumerevoli generazioni di marinari provenienti dai porti

e dalle coste d’Italia si susseguirono lungo l’intero arco

della storia di Roma. I loro cantieri misero a punto

tecniche basilari dell’architettura navale moderna.

E’ storia recente il ritrovamento a Napoli, verso la

fine del 2003, durante gli scavi per la costruzione

della stazione della metropolitana di Piazza

Municipio, di una barca, lunga 10 metri, rinvenuta

Bussola

Schema di architettura navale

Napoli - 2003 - ritrovamento barca capovolta

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capovolta e straordinariamente simile a quella

ritrovata nel 1982 ad Ercolano. Lo scavo ha

permesso di individuare una antica insenatura e di

ricostruire la linea di costa di questa zona, ove

sorgeva uno degli impianti portuali dell’ antica

Neapolis.

Sempre nel 2003 è stata ritrovata , nella stessa area di Piazza Municipio, una seconda

barca di dieci metri di lunghezza per due di larghezza . In data 30 gennaio 2004 sono

emerse le tracce di un’altra barca romana.

La sintesi delle nostre ricche tradizioni marinare è

l’emblema araldico della Marina Militare, che campeggia

nella bandiera nazionale navale: lo stemma delle quattro

Repubbliche Marinare sovrastato dalla “corona navale”

romana.

Ercolano - 1982 -ritrovamento barca

Emblema della Marina Militare

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Cutty Sark è nome di origine scozzese e significa “camicia corta”, dall’abito indossato dalla statua di donna posta sulla prua. E’ nota per le sue grandi vele e per lo scafo di pregiata fattura, con il planking di teck su strutture di ferro. Fu costruita nel 1869 e destinata al commercio del tè. Nel 1878 fu adibita al trasporto del carbone nel Galles e successivamente a quello della lana in Australia. Il suo ultimo viaggio risale al 1895. Dal 1954 è stata adibita a museo a Greenwech.

Cutty Sark

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NAUTICA ED ECONOMIA

La nautica è particolarmente rilevante per l’economia

italiana in quanto intorno ad essa si sviluppa una intensa

attività che comprende numerosi e diversi settori

economici, con ricadute significative sull’ occupazione in

genere.

Si parte dai cantieri navali. La maggioranza delle

imbarcazioni fino a 10 metri sono costruite in plastica cioè

in materiali a base di tessuto e fibre di vetro e resine

poliestere che esigono pochissima manutenzione. Per

dimensioni maggiori è ancora molto usato il legno

soprattutto sotto forma di lamellari corazzati cioè strati di

legno diversi incollati e pressati. I grossi cruisers da 15,

20 metri e oltre sono in legno pregiato, mogano e teak ed

infine gli yachts sono spesso in acciaio. I cantieri italiani

sono tra i migliori nel mondo nella costruzione di queste

imbarcazioni e la loro produzione è molto richiesta

all’estero. Il diporto nautico può essere fatto anche con

imbarcazioni a vela.

Protagonista della nautica è, altresì, il gommone da diporto. Esso nasce dall’evoluzione

dei mezzi militari e dalla tecnologia della tela impermeabilizzata.

Cantiere Navale

Veduta di un cantiere navale

Cantiere Navale: particolare di costruzione

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Segue, quindi, la costruzione, installazione e

riparazione dei motori , di impianti e strumenti vari,

con l’arredamento e gli accessori ,la manutenzione

ed il restauro delle imbarcazioni.

Ma non va dimenticata l’attività relativa all’ormeggio delle barche, al loro rimessaggio, alle

scuole per conseguire la patente nautica, alle scuole nautiche, ai corsi di vela, al

commercio delle imbarcazioni nuove e usate.

Intorno alla nautica si sviluppano eventi sportivi, fieristici,

e pubblicazioni editoriali specifiche del settore.

Poiché il fascino della nautica da diporto è anche la

ricerca di nuovi approdi da visitare, molti diportisti

trasportano la barca su un carrello o “TATS” che

costituisce quindi un accessorio indispensabile per

trasportare la barca.

Ma i diportisti, quando si muovono, hanno bisogno di tante altre cose: alberghi, ristoranti,

bar, pizzerie, discoteche, abbigliamento specifico ecc, per cui tutti i settori rilevanti

dell’economia sono interessati dalla nautica.

Manifestazione nauticsud

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NAUTICA: LEGGI & DECRETI

Legge 11 febbraio 1971, n. 50.

Norme sulla navigazione da diporto. Legge 6 marzo 1976, n. 51.

Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 recante norme sulla navigazione da diporto.

Legge 26 aprile 1986, n. 193. Modifiche ed integrazioni alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50 e 6 marzo 1976, n. 51 sul diporto.

Legge 5 maggio 1989, n. 171. Modifiche alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50; 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n. 193.

Legge 8 agosto 1994, n. 498. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto.

Direttiva 94/25/CE. Riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli

Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto. Legge 23 dicembre 1996, n. 647.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed amatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei.

Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 436. Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione e immissione in commercio di unità da diporto.

Decreto Legislativo 11 giugno 1997, n. 205. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della direttiva 94/25/CE.

Legge 30 novembre 1998, n. 413 ( artt.12 e 14). Rifinanziamento degli interventi per l’industria cantieristica ed amatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore.

Legge 8 luglio 2003, n. 172. Norme sulla navigazione da diporto. Direttiva 94/25/CE.

Testo aggiornato con le modifiche apportate dalla Direttiva 2003/44/CE del parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003.

Decreto Ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232. Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto.

Decreto Ministeriale 18 aprile 1994, n. 1994. Disposizioni transitorie concernenti le caratteristiche ed i requisiti delle cinture di salvataggio per la nautica da diporto.

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Decreto Ministeriale 21 settembre 1994, n. 731.

Regolamento recante norme per l’esercizio della locazione e del noleggio delle unità da diporto.

Decreto Ministeriale 1 giugno 1995, n. 366. Regolamento recante modalità e termini tecnici delle operazioni di collaudo per il riaccertamento della potenza effettiva dei motori – imbarcazioni da diporto.

Decreto Ministeriale 16 novembre 1995, n. 577. Regolamento recante norme per disciplinare l’impiego dei prodotti petroliferi destinati a provvista di bordo nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie.

Decreto Ministeriale 10 maggio 1996. Cinture di salvataggio marcate CE.

D.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431. Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche.

Decreto Ministeriale 29 settembre 1999, n. 386. Regolamento recante norme per l’individuazione delle caratteristiche tecniche ed i requisiti del riflettore radar, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto.

Decreto Ministeriale 29 settembre 1999, n. 387. Regolamento recante norme per l’individuazione delle caratteristiche tecniche, i requisiti e la durata di validità dei segnali di soccorso, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto.

Decreto Ministeriale 29 settembre 1999, n. 388. Regolamento recante norme per l’individuazione delle caratteristiche tecniche,i requisiti, le modalità per l’installazione a bordo delle bussole magnetiche, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto.

Decreto Ministeriale 29 settembre 1999, n. 412. Regolamento recante norme tecniche concernenti le caratteristiche ed i requisiti degli apparecchi galleggianti (gonfiabili), quali mezzi collettivi di salvataggio, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto.

Decreto Ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478. Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto.

Allo scopo di fornire opportune informazioni agli appassionati della nautica da diporto, si riportano, di seguito, alcuni articoli della legge 21 febbraio 1971, n. 50, come modificata ed integrata dalla legge 8 luglio 2003, n. 172.

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L’art. 1 della legge n. 50 del 1971, ai commi 2 e 3 stabilisce che è navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro, e precisa che le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

a) “unità da diporto”: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;

b) “nave da diporto”: ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;

c) “imbarcazione da diporto”: ogni unità con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;

d) “natante da diporto”: le unità individuate dall’art. 13 dalla legge n. 50. Sono considerati natanti: a) le unità da diporto a remi; b) le unità da diporto di lunghezza dello scafo pari od inferiore a 10 metri misurata secondo gli opportuni standard armonizzati; c)ogni unità da diporto di cui alla lettera a) e alla lettera b) destinate dal proprietario alla sola navigazione in acque interne.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che le unità da diporto possono essere

utilizzate mediante contratti di locazione e di noleggio e per l’insegnamento della

navigazione da diporto, nonché come unità appoggio per le immersioni subacquee a

scopo sportivo o ricreativo.

L’art. 5 della citata legge, impone, per le

imbarcazioni da diporto, come innanzi definite,la

iscrizione in registri tenuti dalle Capitanerie di

porto,dagli Uffici circondariali marittimi, nonché dagli

uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti

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terrestri e per i sistemi informativi statistici autorizzati

dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le

navi da diporto sono, invece, iscritte in registri tenuti

dalle Capitanerie di porto.

Il comma 3 dello stesso articolo prevede che prima di mettere in servizio una unità da

diporto, l’acquirente deve chiedere, agli Uffici detentori dei registri innanzi indicati,

l’assegnazione di un numero di immatricolazione. Alla domanda da presentare ad uno

degli uffici detentori dei registri sopra indicati, devono essere allegate:

a) copia della fattura attestante l’assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalità, l’indirizzo ed il codice fiscale dell’interessato nonché la descrizione tecnica dell’unità stessa;

b) dichiarazione di conformità; c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo di propulsione

installati a bordo; d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell’intestatario della fattura

per tutti gli eventi derivanti dall’esercizio dell’unità stessa fino alla data di presentazione del titolo di proprietà di cui al comma 4.

L’assegnazione del numero di immatricolazione determina (comma 4)

l’iscrizione dell’unità condizionata alla successiva presentazione del

titolo di proprietà da effettuare a cura dell’intestatario della fattura

entro e non oltre sei mesi dalla data di assegnazione della stessa.

Contestualmente all’iscrizione sono rilasciati una licenza provvisoria di

navigazione ed il certificato di sicurezza. Il completamento della

procedura dà diritto a battere la bandiera italiana.

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Il successivo comma 6 prevede che decorsi sei mesi dall’assegnazione del numero di

immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di proprietà, l’iscrizione si ha per

non avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza devono essere restituiti

all’ufficio che li ha rilasciati e il proprietario dell’unità deve presentare la domanda di

iscrizione allegando il titolo di proprietà e la documentazione prevista dalle lettere b) e c)

del comma 3.

E’ inoltre previsto che l’avente diritto che intende alienare o trasferire all’estero la propria

unità da diporto deve chiedere l’autorizzazione alla dismissione di bandiera ( comma 7).

Infine il comma 8 definisce i casi in cui l’avente diritto può richiedere la cancellazione.

Sono, inoltre, annotati, gli atti costitutivi,traslativi,ed estintivi della proprietà e degli altri

diritti reali di godimento e di garanzia sull’unità da diporto ( artt. 9 e 33).

I natanti sono invece esclusi dall’osservanza degli obblighi innanzi indicati, ma l’interessato

può, comunque, chiedere l’iscrizione con conseguente applicazione di tutta la relativa

normativa.

A norma dell’art. 7 della legge n. 50 del 1971, gli stranieri

e le società estere che intendono iscrivere o mantenere

l’iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nel

registro del citato art. 5, se non hanno domicilio in Italia

devono eleggerlo presso l’autorità consolare dello Stato al

quale appartengono nei modi e nelle forme previste dalla

legislazione dello Stato stesso o presso un proprio

rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le

autorità marittime o della navigazione interna possono

rivolgersi in caso di comunicazioni relative all’unità iscritta.

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20

L’elezione del domicilio non costituisce stabile organizzazione in Italia della società estera

e, se nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario

marittimo ai sensi dell’art. 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.

Infine il comma 4 stabilisce che i cittadini italiani che intendono iscrivere o mantenere

l’iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nel registro di cui all’articolo 5 devono

nominare un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia al quale le autorità

marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative

all’unità iscritta.

Per quanto riguarda i limiti di navigazione, tenuto

conto che dal 17 giugno 1998, data di approvazione della

direttiva 94/25/CE resa esecutiva dal Decreto legislativo n.

436 del 14 agosto 1996, le unità da diporto aventi una

lunghezza compresa tra mt. 2,50 e mt. 24 per essere

immesse in commercio devono recare la marcatura “CE”.

L’art. 8 della legge n. 50 del 71, e succ. modificazioni,

effettua una distinzione fra imbarcazioni da diporto senza

marcatura CE e imbarcazioni da diporto con marcatura

CE.

Le unità da diporto “senza marcatura CE” possono navigare :

senza alcun limite nelle acque marittime ed in quelle interne fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime.

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Le unità da diporto “con marcatura CE” possono navigare:

senza alcun limite per la categoria di progettazione A di cui all’allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

con il vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato), per la categoria B di cui all’allegato II del citato D.Lgs;

con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per la categoria di progettazione C di cui all’allegato II del citato D.Lgs;

per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,50 metri, per la categoria di progettazione D di cui all’allegato II del citato D.Lgs.

L’art. 9 riguarda le licenze di navigazione. Il comma 2

prevede che sulla licenza di navigazione, oltre ai dati

previsti dall’art. 33 e alle annotazioni per le attività di

locazione, di noleggio e insegnamento della navigazione,

sono riportati il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le

caratteristiche principali dell’unità, il nome del proprietario,

il nome dell’unità, se richiesto, l’ufficio di iscrizione e il tipo

di navigazione autorizzata. Sono inoltre annotati gli atti

costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e gli altri

diritti reali di godimento e di garanzia sull’unità di cui è

stata chiesta la trascrizione.

Il comma 4, invece, dispone che la licenza di navigazione e gli altri documenti previsti dalla

legge n. 50 del 1971 devono essere mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se

la navigazione avviene tra porti dello Stato. La copia della denuncia di furto o di

smarrimento o di distruzione dei documenti, unitamente a quello che attesti la vigenza

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della copertura assicurativa, costituiscono autorizzazione provvisoria alla navigazione tra

porti nazionali per la durata di 30 giorni, a condizione che il certificato di sicurezza

dell’unità sia in corso di validità.

Il successivo comma 5 prevede la possibilità che i documenti utili allo svolgimento delle

pratiche amministrative possano essere inviati tramite mezzi elettronici o informatici.

L’art. 12 dispone che il certificato di sicurezza per le navi

e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di

navigabilità dell’unità e fa parte dei documenti di bordo.

L’art. 13 della legge in questione nel primo comma,

riconfermando quando citato nell’art. 1, definisce come

natante:

a) le unità da diporto a remi; b) le unità da diporto di lunghezza dello scafo pari od

inferiore a 10 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;

c) ogni unità da diporto di cui alla lettera a) e b) destinata dal proprietario alla sola navigazione in acque interne.

Il secondo comma dispone che i natanti sono esclusi dall’obbligo dell’iscrizione nei registri

di cui all’articolo 5, della licenza di navigazione di cui all’articolo 9 e del certificato di

sicurezza di cui all’articolo 12.

A richiesta, però, il natante da diporto può essere immatricolato come imbarcazione,

assumendone il regime giuridico.

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Il terzo comma, invece, stabilisce che i natanti non marcati CE possono navigare:

a) entro 6 miglia dalla costa, ad eccezione di quelli denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, che possono navigare entro un miglio dalla costa, nonché degli acqua-scooter o moto d'acqua e mezzi similari, disciplinati con ordinanze delle competenti autorità marittime e della navigazione interna; per la conduzione degli acqua-scooter o moto d'acqua e mezzi similari sono richieste la maggiore età e la patente nautica, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431. Le predette ordinanze ne disciplinano restrittivamente la navigazione entro un miglio dalla costa;

b) entro 12 miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o

se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico autorizzato o notificato; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza, di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.

Il comma 4 sancisce che i natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti

stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all’allegato II annesso al

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 e successive modificazioni. Ciò significa che

non esiste pregiudizio giuridico alla navigazione oltre le 12 miglia per un natante marcato

CE, qualora le condizioni meteo siano idonee in relazione alla categoria di progettazione

assegnata.

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Infine, il comma 5 afferma che l’utilizzazione dei natanti da diporto finalizzata alla

locazione o al noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale è

disciplinata, per quanto concerne le modalità della loro condotta, con ordinanza del capo

del circondario.

L’articolo 33 stabilisce che per le navi e le imbarcazioni

da diporto, l’autorità che rilascia la licenza di navigazione

annota sulla stessa il numero massimo delle persone

trasportabili, sulla base dei dati riportati nella

documentazione tecnica presentata per l’iscrizione

dell’unità.

Il comma 2 stabilisce che il numero massimo delle persone trasportabili è documentato

come segue:

a) per le unità di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore o dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell’allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 e successive modificazioni;

b) per le unità non munite di marcatura CE:

1) se omologate,da copia del certificato di omologazione e dalla dichiarazione di conformità del costruttore;

2) se non omologate, ai sensi dell’art. 13 del regolamento di cui al Decreto del Ministro dei Trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999 n. 478.

Infine il comma 3 attribuisce al comandante o al conduttore la responsabilità di verificare

prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare

l’equipaggio necessario ad affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in

relazione alle condizioni meteo- marine previste a alla distanza dei porti sicuri.

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Uffici finanziari in Campania

Sportello dedicato alle persone bisognose di assistenza mirata

Via Diaz, 11 - Napoli

Sportello dedicato alle persone bisognose di assistenza mirata

Via Diaz, 11 - Napoli

Sportello dedicato alle persone bisognose di assistenza mirata

Via Diaz, 11 - Napoli

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Uffici finanziari in Campania

Sala Attesa e Prima Informazione

Ufficio di Napoli 1 Via Diaz, 11

Sala Attesa e Prima Informazione Ufficio di Napoli 1

Via Diaz, 11

Sala Attesa e Prima Informazione

Ufficio di Napoli 1 Via Diaz, 11

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Uffici finanziari in Campania

Front-Office Ufficio di Napoli 2

Via Montedonzelli, 48

Front-Office Ufficio di Napoli 2

Via Montedonzelli, 48

Front-Office Ufficio di Napoli 2

Via Montedonzelli, 48

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Uffici finanziari in Campania

Front-Office degli Uffici di Napoli 3 e 4 P.zza Duca degli Abruzzi, 31

Via A.Vespucci, 178

Front-Office degli Uffici di Napoli 3 e 4 P.zza Duca degli Abruzzi, 31

Via A.Vespucci, 178

Front-Office degli Uffici di Napoli 3 e 4 P.zza Duca degli Abruzzi, 31

Via A.Vespucci, 178

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Uffici finanziari in Campania

Front-Office Ufficio di Castellammare

di Stabia Via Raiola, 48-50

Front-Office Ufficio di Castellammare

di Stabia Via Raiola, 48-50

Front-Office Ufficio di Castellammare

di Stabia Via Raiola, 48-50

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Uffici finanziari in Campania

Sala Attesa Ufficio di Avellino Collina Liguorini

Prima Informazione Ufficio di Avellino Collina Liguorini

Postazione polifunzionale Ufficio di Avellino Collina Liguorini

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Uffici finanziari in Campania

Prima informazione Ufficio di S.Maria Capua Vetere

Piazza San Pietro, 1

Ufficio di S.Maria Capua Vetere Piazza San Pietro, 1

Postazioni polifunzionali Ufficio di S.Maria Capua Vetere

Piazza San Pietro, 1

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Uffici finanziari in Campania

Centro Assistenza Telefonica di Salerno

Via degli Uffici Finanziari, 7

Postazioni informatizzate Centro Assistenza

Telefonica di Salerno Via degli Uffici Finanziari, 7

Postazioni informatizzate Centro Assistenza

Telefonica di Salerno Via degli Uffici Finanziari, 7

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L’art. 37 stabilisce che il proprietario di una unità da

diporto, qualora intenda imbarcare, quali membri

dell'equipaggio, marittimi iscritti nelle matricole della gente

di mare o della navigazione interna, deve

preventivamente richiedere all'autorità competente

apposito documento, redatto in conformità al modello di

cui al decreto del Ministro per la marina mercantile 20

marzo 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del

24 maggio 1973, ai fini dell'iscrizione dei nominativi del

personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati

nello stesso documento.

L’articolo 1 comma 1, lettera m), della legge 8 luglio 2003, n. 172,

sostituisce l’art. 39 della legge 21 febbraio 1971, n. 50, dedicato

al sistema sanzionatorio in materia di nautica da diporto. Il

comma 1 del nuovo articolo 39 stabilisce che chiunque assume o

ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto senza aver

conseguito la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.066 a

euro 8.263; la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il

comando senza la prescritta abilitazione perché revocata o non

rinnovata per mancanza dei requisiti. La sanzione è raddoppiata

nel caso di comando o di condotta di una nave da diporto.

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Si applica inoltre la sospensione della licenza di navigazione per 30 giorni (comma 5).

Il comma 2 prevede che, se la patente è scaduta, la sanzione di cui al primo comma si

riduce ad una somma da 207 a 1.033 euro.

Il comma 3 prevede una sanzione da 207 a 1.033 euro a

carico di chi, nell’utilizzo di una unità da diporto, non

osserva le disposizioni contenute nei regolamenti demaniali

o di sicurezza ( con esclusione della aree marine protette).

L’inosservanza delle altre disposizioni previste dalla legge

n. 50 del 1971 o di un provvedimento emanato dall’autorità

competente in base alla stessa legge, è punita con il

pagamento di una somma da euro 50 a euro 500.

Porto turistico

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Attività di noleggio e locazione

Importanti novità sono state apportate dall’articolo 2 della

legge 8 luglio 2003, n. 172 alla normativa precedente in

materia di noleggio e locazione delle unità da diporto.

Fino al 1989 l’unità da diporto poteva essere utilizzata

soltanto dal proprietario o da chi la deteneva a titolo di

comodato gratuito.

Con l’art. 15 della legge 5 maggio 1989 n. 171 viene stabilito che l’utilizzazione delle

imbarcazioni e dei natanti può avvenire anche tramite due contratti tipici della navigazione

commerciale: la locazione ed il noleggio. Tali tipologie di contratti non erano, però,

applicabili alle navi da diporto salvo che le stesse non fossero iscritte nei registri delle navi

minori.

Con la legge 23 dicembre 1996 n. 647 è stata modificata la precedente normativa per cui

anche alle navi da diporto sono applicabili i contratti di noleggio e locazione.

L’art. 2 della legge 8 luglio 2003 n. 172 ha sostituito la lettera b) del comma 8 del decreto

legge 21 ottobre 1996 n. 535, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996,

n. 647, ed ha modificato la normativa in materia di noleggio delle unità da diporto,

disponendo che per noleggio di unità da diporto deve intendersi” il contratto con cui una

delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra

parte l’unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in

zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni

stabilite dal contratto. L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui

dipendenze resta anche l’equipaggio.”.

Contratto

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Il contratto di noleggio ha caratteristiche diverse dal contratto di locazione.

Con il contratto di locazione si ha il trasferimento della disponibilità dell’unità da diporto a

favore del conduttore sul quale gravano tutti gli oneri ed i rischi connessi con la

navigazione nonché ogni aspetto organizzativo concernente l’armamento e la gestione del

mezzo.

Il locatore riceve un corrispettivo, ma rimane estraneo all’utilizzo dell’unità di navigazione.

Con il contratto di noleggio, il noleggiante mette a disposizione dell’altra parte l’unità da

diporto per un determinato periodo di tempo conseguendo un corrispettivo per il nolo

pattuito, ma conserva la disponibilità e la conduzione tecnica dell’unità da diporto.

A differenza del contratto di locazione, il contratto di noleggio ha natura commerciale. La

qualificazione commerciale è diretta conseguenza dello schema negoziale di riferimento

che, concretandosi nella prestazione di servizi a titolo oneroso, conferisce la natura

imprenditoriale all’attività di noleggio esercitata dal proprietario dell’unità da diporto.

In seguito vedremo i vantaggi, di natura fiscale, che derivano dal contratto di noleggio.

Il comma 2 della citata legge n. 172 del 2003 istituisce, infine, la qualifica di comandate di

nave da diporto adibita a noleggio.

Navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche

L’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, istituisce,

dettandone la disciplina, la categoria degli YACHT da

diporto adibiti esclusivamente al noleggio per finalità

turistiche in navigazione internazionale. Nave da turismo

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Si tratta di mini navi da crociera di lunghezza superiore a 24 metri e di stazza lorda fino a

1000 tonnellate che possono trasportare fino a 12 passeggeri(escluso l’equipaggio).

Tali navi da diporto, in deroga all’art. 1 comma 4 della legge n. 30 del 1998 - che esclude

dall’iscrizione nel Registro internazionale le unità da diporto - possono, invece, essere

iscritte nel registro istituito con la citata legge n. 30 del 1998 conseguendo anche i benefici

fiscali e previdenziali previsti dalla medesima legge.

Segnalazioni delle aree dei parchi e delle riserve marine

L’art. 4 della legge 8 luglio 2003 n. 172 prevede nel primo

comma che i limiti geografici delle aree protette, nelle quali è

vietata la navigazione, sono definiti ed indicati con mezzi

internazionalmente riconosciuti.

I successivi commi stabiliscono che qualora l’area protetta

marina non sia segnalata come previsto, in caso di

inosservanza del divieto di navigazione a motore, chiunque,

al comando o alla conduzione dell’unità da diporto, che

comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale

area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all’art. 19,

comma 3, lettera e, è soggetto alla sanzione amministrativa

del pagamento di una somma da 200 a 1.000 euro.

Non esiste più, per le circostanze sopra descritte il reato penale, né la confisca del mezzo.

Area marina protetta

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Locazione finanziaria

Il contratto di leasing e il contratto di locazione, pur avendo alcuni elementi in comune, si

differenziano nettamente.

Nel caso della locazione, il locatore si obbliga, in

cambio di un corrispettivo, a concedere l’unità da

diporto al locatario per un determinato periodo di

tempo. L’unità passa, per il periodo stabilito, in

godimento del conduttore, il quale esercita con

essa la navigazione e ne assume la responsabilità

ed i rischi.

Al termine del periodo stabilito l’imbarcazione viene restituita al locatore.

Il contratto di locazione finanziaria è un’operazione di finanziamento. Nel leasing

finanziario i soggetti sono tre: fornitore, utilizzatore, società di leasing.

La società di leasing acquista dal fornitore l’unità da diporto prescelta dall’utilizzatore e la

concede, a fronte del pagamento di un canone periodico, in locazione allo stesso per un

determinato periodo di tempo.

La proprietà del bene è della società di leasing, che acquista dal fornitore il bene. Alla

scadenza del contratto, con il versamento dell’ultimo canone, l’utilizzatore può esercitare

l’opzione di riscatto del bene, acquisendone quindi la proprietà, contro il versamento di un

prezzo predefinito (riscatto). In caso di mancato esercizio dell’opzione il bene resta di

proprietà della società di leasing.

L’operazione di leasing presenta quindi sia i vantaggi del finanziamento che quelli della

locazione in quanto consente di poter disporre dei beni senza bisogno di immobilizzare la

somma di denaro necessaria per acquistarli.

Charter

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I corrispettivi delle prestazioni di locazione, compresa quella finanziaria, noleggio e simili,

delle unità da diporto sono da assoggettare all’I.V.A. con l’aliquota del 20%. L’art. 7

comma 4, lett. f), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 stabilisce, però, che le operazioni

derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto

sono assoggettati ad IVA quando i predetti mezzi sono utilizzati in Italia o in altro Stato

membro della Comunità Europea. Le citate prestazioni non si considerano più

territorialmente rilevanti, e, come tali, non sono assoggettate all’IVA, se i mezzi di cui

trattasi sono utilizzati fuori dell’Unione Europea, a prescindere dal domicilio o dalla

residenza del committente.

Conseguentemente, le operazioni in esame rientrano nel campo di applicazione

dell’imposta solo se utilizzate in ambito comunitario, per cui in caso di impiego del mezzo

di trasporto in parte in territorio comunitario ed in parte fuori di esso, dovrà considerarsi

rilevante per l’IVA solo la parte di canone di locazione riferibile all’utilizzo che ne è stato

fatto in ambito comunitario.

Poiché risulta difficoltoso seguire gli spostamenti delle unità da diporto e, quindi, stabilire il

periodo da esse trascorso all’interno o all’esterno delle acque territoriali comunitarie,

l’Agenzia delle Entrate,con circolari del 02 agosto 2001 n. 76, e del 07 giugno 2002 n. 49,

ha consentito, allo scopo di rendere più semplice l’applicazione della normativa, la

determinazione in via forfetaria dell’utilizzo extracomunitario del natante, sulla base delle

caratteristiche tipologiche del mezzo stesso fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti.

I contribuenti ( società di leasing o locatori) potranno determinare forfetariamente il tempo

di utilizzo fuori delle acque territoriali comunitarie, attenendosi, ai fini della individuazione

della base imponibile, alle sottoindicate percentuali, distinte secondo la categoria di

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appartenenza dell’unità da diporto, fermo restando la possibilità di un eventuale controllo

da parte degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Tipologia dell’unità da diporto

Circolare n. 49/2002 % del

corrispettivo da

assoggettare ad Iva

Carico fiscale

effettivo

Unità a motore o a vela di lunghezza superiore a 24 metri 30% 6%

Unità a vela di lunghezza tra i 20,01 -24,00 metri ed unità a motore di lunghezza tra 16,01-24,00 metri

40% 8%

Unità a vela di lunghezza tra i 10,01 -20,00 metri ed unità a motore di lunghezza tra 12,01-16,00 metri

50% 10%

Unità a vela di lunghezza fino a 10 metri ed unità a motore di lunghezza tra 7,51,01-12,00 metri (se iscritte nel registro imbarcazioni)

60% 12%

Unità a motore di lunghezza fino a 7,50 metri 90% 18% Unità appartenenti alla categoria D (imbarcazioni da diporto abilitate alla navigazione solo in acque protette)

100% 20%

In pratica, l’aliquota IVA applicabile è sempre quella normale del 20%, ma viene operata

una riduzione della base imponibile per cui si verifica una riduzione del carico effettivo

dell’IVA.

Da notare, però, che nell’ipotesi in cui il conduttore, al termine del contratto di locazione,

eserciti l’opzione di riscatto, sul prezzo pagato si applica l’IVA nella misura del 20%.

Anche nella ipotesi di acquisto, per contanti, di una unità da diporto, l’aliquota IVA da

applicare al prezzo è quella normale del 20%, senza alcuna riduzione.

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NORMATIVA FISCALE

Passiamo in rassegna, brevemente, alcune

disposizioni fiscali relative alla nautica da diporto.

Tassa di stazionamento

L’art. 15, comma 2, della legge 8 luglio 2003, n.

172, ha abolito la tassa di stazionamento, prevista

dall’art. 17 della legge 6 maggio 1976 n. 51, a

decorrere dal 29 luglio 2003.

La tassa di stazionamento andava pagata, entro il 31

maggio di ciascun anno, per le imbarcazioni e le navi

da diporto, in relazione alla lunghezza f.t. (fuori tutto),

riportata nella licenza di navigazione, quando l’unità

stazionava, navigava, od era ancorata in acque

pubbliche (marine o interne) anche se assentite in

concessione a privati ( porti turistici,darsene private,

ecc.).

Articolo sulla tassa

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Per l’anno 2003 il termine originario di scadenza per il pagamento della tassa è stato

prorogato al 31 ottobre 2003, ma tale proroga non ha evitato il versamento del tributo

da parte di molti diportisti prima che il provvedimento di proroga diventasse operativo

(16 giugno 2003). Per ottenere il rimborso di quanto corrisposto, occorre presentare

una istanza al:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale Navigazione e

Trasporto Marittimo e Interno, Divisione Nav. 3,Via dell’Arte n. 16 – 00144 Roma.

Abbonamento Radio-TV

Non è più obbligatorio sottoscrivere l’abbonamento

per gli apparati radio televisivi tenuti a bordo delle

unità da diporto. Diventa ,invece, obbligatorio quando

le medesime unità vengono impiegate per fini

commerciali (locazione e noleggio)

Acquisto e vendita

Il regime civilistico e fiscale relativo al passaggio

della proprietà dei beni in questione varia in

relazione alle diverse tipologie di costruzioni

destinate alla navigazione da diporto, come

specificate nell’art. 1 della legge 21 febbraio 1971 n.

50 e successive modificazioni.

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Natanti

I natanti, compresi i motori installati a bordo, sono

beni mobili non registrati e quindi il loro trasferimento

di proprietà può avvenire senza alcun “atto scritto di

compravendita” in quanto si applica la regola che “il

possesso vale titolo”.

Imbarcazioni e navi da diporto

Le imbarcazioni e le navi da diporto sono beni

mobili registrati e per il trasferimento della proprietà

è necessario trascrivere il “titolo di proprietà“

presso l’Ufficio ove l’unità risulta iscritta.

Occorre quindi un regolare atto di compravendita

ed un formale atto di iscrizione nei pubblici registri.

Il titolo di proprietà può essere costituito: da scrittura privata autenticata e registrata;

da dichiarazione dell’alienante con sottoscrizione autenticata e registrata; da atto

pubblico; da sentenza passata in giudicato; dal c.d. “Bill of Sale” o dal “Memorandum

of Agreement” legalizzato dall’Autorità Consolare ( per i Paesi dell’Unione Europea la

legalizzazione è stata soppressa) e registrato presso uno qualsiasi degli Uffici

dell’Agenzia delle Entrate, per le unità acquistate all’estero.

Imbarcazione

Imbarcazione a vela e motore

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Acquisti e vendite fra soggetti residenti in Italia.

Il venditore che agisce nell’esercizio di una impresa

(Cantiere nautico, commerciante di unità da diporto)

essendo soggetto d’imposta ai fini IVA,è obbligato

all’applicazione di tutte le disposizioni contenute nel

D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633. Deve, quindi, emettere,

all’atto della vendita ,una fattura con applicazione dell’IVA

nella misura del 20%.

Per quanto riguarda l’acquirente occorre, invece distinguere se lo stesso è o meno un

soggetto IVA.

Se l’acquirente è persona fisica che agisce nell’esercizio di impresa, oppure società ed

ente commerciale, ha la possibilità, in quanto soggetto d’imposta, di portare in detrazione

dall’IVA dovuta sulle vendite, l’IVA pagata al fornitore della imbarcazione, salvo quanto

disposto dall’art. 19 bis comma 1, del decreto n. 633 del 1972.

Se l’acquirente, invece, è un privato od un ente non commerciale, l’IVA pagata all’atto

dell’acquisto dell’unità da diporto rimane interamente a suo carico, costituendo un costo a

tutti gli effetti.

Se il venditore è un privato, od un ente non commerciale, per le cessioni di imbarcazioni e

navi da diporto si applica l’imposta di registro in misura variabile in funzione della

lunghezza dello scafo.

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Si riportano le tariffe per la registrazione del titolo di proprietà:

Natanti

Fino a 6 metri di lunghezza,

fuori tutto……..Euro 54,23

Oltre i 6 metri di lunghezza,

fuori tutto………Euro 108,46

Imbarcazioni

Fino a 8 metri di lunghezza,

fuori tutto……Euro 309,87

Fino a 12 metri di lunghezza,

fuori tutto…...Euro 464,81

Fino a 18 metri di lunghezza,

fuori tutto……Euro 619,75

Oltre i 18 metri di lunghezza,

fuori tutto……..Euro 774,69

Navi da diporto

Oltre i 24 metri di lunghezza,

fuori tutto…….Euro 3.873,43

Natanti

Fino a 6 metri di lunghezza,

fuori tutto….…Euro 71,00

Oltre i 6 metri di lunghezza,

fuori tutto…….Euro 142,00

Imbarcazioni

Fino a 8 metri di lunghezza,

fuori tutto……Euro 404,00

Fino a 12 metri di lunghezza,

fuori tutto……..Euro 607,00

Fino a 18 metri di lunghezza,

fuori tutto……..Euro 809,00

Oltre i 18 metri di lunghezza,

fuori tutto…….Euro 1011,00

Navi da diporto

Oltre i 24 metri di lunghezza,

fuori tutto……Euro 5.055,00

Fino al 31 gennaio 2005 Dal 1° febbraio 2005 ( decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7)

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> 7,5 mt

Acquisti e vendite intracomunitarie

In applicazione della VI Direttiva 17 maggio 1977, n.

77/388/CEE sul sistema comune di imposta sul valore

aggiunto e delle disposizioni recate dal decreto-legge 30

agosto 1993, n. 331 convertito con modificazioni dalla legge

29 ottobre 1993, n. 427 è soppressa ogni frontiera fiscale

tra i Paesi aderenti all’Unione Europea.

Conseguentemente, gli scambi di merce tra i Paesi membri sono definiti cessioni

intracomunitarie o acquisti intracomunitari e non più esportazioni ed importazioni, termini il

cui impiego permane per le operazioni con i Paesi terzi ovvero con i territori esclusi.

L’imposizione sorge con il trasferimento materiale delle merci tra i Paesi Comunitari. Le

cessioni operate da un soggetto UE verso Stati UE, con tassazione presso l’impresa

acquirente, sono considerate, per il soggetto cedente, operazioni non imponibili.

Le cessioni di beni nei confronti di privati consumatori, nell’ambito della Comunità, in

considerazione che trattasi di un unico territorio di consumo finale, sono soggette ad

imposta nel Paese in cui avviene la vendita ossia nel Paese di provenienza del bene.

Per quanto concerne i mezzi di trasporto nuovi esiste per le cessioni intracomunitarie, una

regolamentazione specifica.

Premesso che sono considerati mezzi di trasporto le

imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, le

disposizioni concernenti gli scambi intracomunitari si

applicano anche se la compravendita si realizza tra

soggetti entrambi privati.

Emblema della Comunità Europea

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< 7,5 mt

Nelle transazioni dei Paesi membri della Comunità Europea, le unità da diporto sono

considerate nuove se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

navigazione fino a 100 ore; cessione entro il termine di tre mesi dalla data di prima immatricolazione o

iscrizione in pubblici registri o altri atti equivalenti.

Le unità da diporto si considerano usate nel caso in cui non si verifichi almeno una delle

condizioni sopra indicate.

Sulla base di quanto innanzi detto, con riferimento alla cessione di unità da diporto nuove,

si possono verificare le seguenti situazioni:

cessione da un soggetto comunitario che agisce nell’esercizio di impresa ad un soggetto d’imposta italiano: quest’ultimo deve ottemperare a tutte le formalità previste per gli acquisti intracomunitari;

cessione da un soggetto comunitario operatore economico o non, ad un soggetto privato italiano di una unità da diporto nuova, con il trasferimento dello stesso mezzo in Italia: l’acquirente italiano pone in essere un acquisto intracomunitario, con obbligo di assolvere l’IVA italiana con l’aliquota del 20%. Il versamento dell’imposta dovrà essere effettuato con il Modello F 24, utilizzando il codice tributo 6099. La prova dell’assolvimento dell’IVA è necessaria per poter procedere all’immatricolazione nei pubblici registri o per ottenere l’emanazione di provvedimenti equivalenti da parte degli Uffici competenti, ai quali è da consegnare copia della fattura di acquisto (o di documento equipollente) sulla quale l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate dovrà aver apposto il visto di conformità all’originale.

Le unità da diporto di lunghezza inferiore a 7,5 metri, non essendo considerate mezzi di trasporto, restano escluse dall’applicazione delle disposizioni speciali innanzi indicate, per cui :

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se la cessione avviene tra due operatori economici (residenti in Stati UE diversi) l’operazione rientra nel regime intracomunitario ordinario;

se la cessione avviene tra un operatore economico ed un privato (residenti in Stati UE diversi), l’operazione è soggetta ad imposta nel paese del cedente e quindi per l’acquirente non sussistono obblighi fiscali;

se la cessione avviene da un privato all’altro (residenti in Stati UE diversi), l’operazione non è soggetta ad IVA.

Se, invece, l’operazione di compra-vendita riguarda una unità da diporto usata, si

prescinde dalle dimensioni del mezzo e:

se la cessione avviene tra un operatore commerciale ed un privato ( residenti in Stati UE diversi),l’acquirente dovrà pagare l’imposta nel paese del cedente;

se la cessione avviene tra due privati (residenti in Stati UE diversi), nessuna imposta sul valore aggiunta è dovuta.

Cessioni in ambito extracomunitario.

Se un soggetto italiano acquista una unità da diporto da

un soggetto extracomunitario, essa potrà essere

importata in Italia pagando sia l’IVA all’importazione che

gli eventuali dazi doganali. In tal caso il documento IVA è

costituito dalla bolletta doganale.

Viceversa, se l’unità da diporto è inviata dall’operatore economico italiano in uno Stato non

appartenente alla Comunità Europea, dovrà essere emessa fattura senza IVA

(operazione non imponibile).

Cartografia

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LE AGEVOLAZIONI

Accenniamo, ora, brevemente, alle agevolazioni di carattere fiscale di cui possono

avvalersi le unità da diporto.

Iva

Il riferimento normativo di base è il D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modifiche

ed integrazioni, che all’art. 8-bis prevede la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di

beni destinati a dotazione e fornitura di bordo, nonché alcune prestazioni di servizio, come

l’uso di bacini di carenaggio, le costruzioni, la manutenzione, la riparazione, la

trasformazione, l’arredamento ed il noleggio di navi ,destinate a “navi commerciali”.

Tale norma escludeva le unità da diporto dal trattamento di non imponibilità, in

considerazione del fatto che la navigazione da diporto ha scopi sportivi, ricreativi e non già

finalità di carattere commerciale.

La disciplina delle unità da diporto ha subìto, però, una evoluzione normativa, ed allo stato,

l’art. 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, così come novellato dall’art. 10, comma 11,

del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n 647,

consente l’utilizzo delle unità da diporto mediante contratti di locazione e di noleggio, in

deroga alle disposizioni di cui all’art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50.

L’Agenzia delle Entrate, tenuto conto delle intervenute modifiche normative in materia di

unità da diporto, con la Risoluzione n. 94 del 21 marzo 2002 ha chiarito che le

agevolazioni di cui all’art. 8-bis del DPR n. 633 del 1972 riguardano anche le unità

(natanti, imbarcazioni, e navi) che sono oggetto di un contratto di noleggio e, quindi,

utilizzate per un’attività commerciale.

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Restano, invece, escluse dalla predetta agevolazione, le unità da diporto oggetto di un

contratto di locazione. La ratio di tale esclusione risiede nel fatto che nel contratto di

locazione si trasferisce l’unità da diporto a favore del locatario il quale si assume ogni

rischio ed onere connesso con la navigazione. Il locatore consegue un corrispettivo, ma

rimane estraneo all’utilizzo dell’unità di navigazione.

Con il contratto di noleggio, anche se l’impegno dell’unità da diporto fatto dal noleggiatore

è un impegno a fini turistici, sportivi o ricreativi, per il proprietario del bene lo scopo

perseguito con il contratto di noleggio, e la relativa prestazione di servizi a titolo oneroso,

ha una natura prettamente commerciale.

Per le navi e le imbarcazioni da diporto, secondo la distinzione effettuata dall’art. 1 terzo

comma della legge n. 50 del 1971, sarà necessaria, per usufruire delle agevolazioni fiscali,

l’annotazione nei registri di iscrizione e sulla licenza di navigazione dell’utilizzo del bene

per finalità di noleggio.

Per quanto riguarda, invece, i natanti da diporto ( ovvero unità di lunghezza inferiore), che

l’art. 13 della legge n. 50 del 1971 non assoggetta all’obbligo della iscrizione nei registri

marittimi, gli esercenti attività di noleggio, oltre ad assolvere all’obbligo della iscrizione nel

registro delle imprese,devono comprovare di essere stati autorizzati dalla locale autorità

marittima all’impiego dei natanti mediante contratti di noleggio.

Oltre ad assolvere agli adempimenti innanzi indicati, i proprietari delle unità da diporto in

questione, per usufruire del regime di non imponibilità IVA di cui al citato art. 8-bis del DPR

n. 633 del 1972 per le forniture di prodotti petroliferi, devono assolvere agli specifici

adempimenti amministrativi e contabili previsti per l’imbarco dei prodotti petroliferi

agevolati, fra cui la dotazione del libretto di controllo di cui all’art. 4, comma 3, del Decreto

del Ministero dei Trasporti n. 577 del 1995.

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Inoltre, gli stessi soggetti devono effettivamente utilizzare le unità in argomento per

l’esercizio di un’attività di noleggio, attività che si caratterizza con una diretta correlazione

fra i contratti di noleggio stipulati,le relative fatture registrate e gli acquisti di prodotti

petroliferi agevolati, distintamente annotati sul libretto di controllo suddetto.

Imposta di fabbricazione

L’Agenzia delle Dogane è intervenuta con la nota n. 7206 dell’8

febbraio 2001 in merito all’impiego agevolato di prodotti

petroliferi destinati al rifornimento delle unità da diporto.

Nella nota sopraindicata, l’Agenzia delle Dogane prende atto

che con l’emanazione della legge n. 647 del 1996 il legislatore,

prevedendo che le navi, le imbarcazioni ed i natanti da diporto

possono essere utilizzate mediante contratti di locazione o di

noleggio, ha inteso operare per tali fattispecie un

riconoscimento dell’impiego delle unità da diporto in attività

commerciali.

Afferma, quindi, che nel caso dell’unità da diporto utilizzata per effetto di un contratto di

locazione, la relativa fornitura di carburante rimane assoggettata all’accisa, e ritiene,

invece, che i carburanti impiegati da unità da diporto ( natanti,imbarcazioni e navi)

adibite ad attività di noleggio hanno titolo all’esenzione da accisa di cui al punto 3 della

Tabella A allegata al testo unico approvato con D.Lgs. n. 504 del 1995.

Le modalità da osservare per l’impiego di prodotti petroliferi in assenza da accisa sono

fissate dal Decreto ministeriale 16 novembre 1995, n. 577.

Distributore di carburante

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Provviste di bordo

Il Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Tasse

ed Imposte Indirette sugli Affari, con la circolare n. 62 del 3

novembre 1973, ha affermato che la non imponibilità all’IVA

delle cessioni di provviste e dotazioni di bordo previste

dall’art 8, quarto comma ( ora art. 8-bis primo comma,

lett.d) del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, era subordinata

alla prova dell’avvenuto imbarco dei suddetti beni ,

costituita dal “visto” opposto dalla Dogana o dalla Guardia

di Finanza sul foglio della Fattura emessa nei confronti

delle imprese di navigazione marittima o aerea.

Con la risoluzione del 10 marzo 1986 n. 357147, la stessa Direzione Generale ha ritenuto,

sempre per le stesse cessioni di beni, di poter operare una distinzione a seconda che si

tratti di beni che, per la loro intrinseca natura, sono normalmente destinati a fungere da

provviste o dotazioni di bordo, oppure di beni per i quali è anche configurabile un uso

diverso. Per i primi, afferma che si può prescindere dal visto doganale, ai fini del

riconoscimento dell'agevolazione fiscale di cui trattasi. Viceversa, per i beni suscettibili di

uso promiscuo (prodotti per l'alimentazione, biancheria, suppellettili, stoviglie, ecc.)

dovrebbe in ogni caso rimanere ferma la necessità del visto sul duplo della fattura,

stante il carattere cautelativo che esso assume per l'Amministrazione finanziaria.

Un eventuale esonero dalla suddetta formalità (sostituita dal sistema di prova alternativo

di cui alla richiamata circolare n. 30819 del 1973) potrebbe solo essere consentito

per cessioni di irrilevante valore commerciale, che non si ritiene opportuno quantificare.

Piatto con frutta

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Tonnage tax

Dopo il via libera della Commissione Europea, anche in

Italia è stata introdotta la Tonnage Tax. La materia è

disciplinata dagli articoli 155 e seguenti del TUIR,

introdotti dal D.Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344.

La Tonnage Tax è una metodologia di determinazione forfetaria basata sul tonnellaggio

delle imprese armatoriali. Si tratta, in pratica, di un regime agevolativo alternativo

all’attuale sistema di imposizione. Le forme di tassazione possono essere di due tipi. La

prima, che fa riferimento all’imponibile, è il modello adottato in Germania, Olanda, Regno

Unito e Spagna. La caratteristica principale di questo sistema è che le società di

navigazione sono tassate in base ai proventi che ogni singola nave è in grado di produrre

e non ai profitti conseguiti dalla flotta. La seconda, che invece fa riferimento all’imposta, è

stata adottata da Grecia e Norvegia.

In Italia la struttura della Tonnage Tax s’ispira al modello olandese. Le imprese di

navigazione (trasporto merci, passeggeri, soccorso, rimorchio, realizzazione e posa in

opera di impianti ed altre attività di assistenza marina da svolgersi in alto mare) possono

scegliere di determinare il reddito imponibile in via forfetaria e unitaria sulla base del

reddito giornaliero di ciascuna nave con determinati requisiti.

L’opzione per la Tonnage Tax effettuata dall’armatore è irrevocabile per dieci anni sociali e

può essere rinnovata.

L’introduzione della Tonnage Tax allinea l’Italia alla legislazione europea in termini di

fiscalità e contribuisce a rendere più competitive le imprese di navigazione che negli ultimi

anni hanno subito i contraccolpi dell’agguerrita concorrenza dei Paesi terzi.

Rimochiatore

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Le foto che seguono sono la testimonianza delle bellezze naturali delle coste e del mare

della nostra Regione che da sempre affascinano gli appasionati della navigazione.

Napoli - vista del porto con sfondo del Vesuvio

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Napoli - vista del golfo

Le bellezze naturali della costa campana

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Amalfi - panorama

Procida - Vivara e golfo di Genito

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Capri -Faraglioni

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BIBLIOGRAFIA

NORMATIVA E PRASSI FISCALE

D.P.R. 26 OTTOBRE 1972 , n. 633 – Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.

D.P.R. 22 DICEMBRE 1996, n. 917 – Testo unico dell’imposta sui redditi. MINISTERO DELLE FINANZE – TASSE ED IMPOSTE INDIRETTE SUGLI

AFFARI – Risoluzione del 10/03/1986 prot. n. 357147. AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E

CONTENZIOSO – Circolare del 02/08/2001 n. 76. AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E

CONTENZIOSO – Risoluzione del 21/03/2002 n. 94. AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E

CONTENZIOSO – Circolare del 07/06/2002 n. 49. AGENZIA DELLE DOGANE – Nota del 08/02/2001 n. 7206.

SITI CONSULTATI :

www archemail .it www ucina.it www comune di amalfi .it www nautica.it www romaeterna.org www.fiscoggi.it www.unionepetrolifera.it www.mclink.it www.biggame.it www.infrastrutturetrasporti.it www.velaemotore.it

ARTICOLI VARI :

Giusi Grimaudo, Le figlie del Nilo, dal sito Internet www.nautica.it Giusi Grimaudo, Le lunghe navi del dragone, dal sito Internet

www.nautica.it Adriano Penco, Mille steli per un oceano, dal sito Internet www.nautica.it Orazio Ferrara, Le navi di Omero,dal sito Internet www.cosedimare.com; Domenico Carro, Nascita e affermazione del potere marittimo di Roma,

dal sito Internet www. Romaeterna.org, febbraio 2005.

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Norman Court, 1869

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a cura della Direzione Regionale della Campania - Ufficio Analisi e Ricerca -

marzo 2005

La Direzione Regionale della Campania è presente alla 36ma edizione della Fiera internazionale

della nautica da diporto “Nauticsud” padiglione P9 stand n. 906