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8/16/2019 Fall. Prica Immobiliare Rapporto Riepilogativo Ex Art. 33 5 Comma l.f.
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FALLIMENTO PRICA IMMOBILIARE S.R.L. - N. 330/2014 Curatore Prof. Avv. Francesco Macario00186 ROMA - Lungotevere Marzio, 1
Tel. +39-06-6897195 Fax+39-06-6892376
PEC: [email protected]
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE FALLIMENTARE
*
FALLIMENTO PRICA IMMOBILIARE S.R.L. - N. 330/2014
GIUDICE DELEGATO: DOTT.SSA DANIELA CAVALIERE
CURATORE: PROF. AVV. FRANCESCO MACARIO
*
R APPORTO RIEPILOGATIVO EX ART . 33, 5° COMMA , L . F .
*
Il sottoscritto prof. avv. Francesco Macario, nella qualità di Curatore del
Fallimento in epigrafe, dichiarato con sentenza del Tribunale di Roma in data 17 aprile
2014, espone con la presente relazione le notizie relative alla Società fallita di cui sino
ad oggi è venuto a conoscenza, esponendo le ulteriori notizie relative alla Società fallita
e l’attività svolta successivamente al deposito della precedente relazione ex art. 33, 5°
comma, l.f.
*
SOMMARIO: I. IL PASSIVO FALLIMENTARE; II. L’ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA SOCIETÀ FALLITA; 1. LO SVOLGIMENTO
DELLA PROCEDURA COMPETITIVA PER LA VENDITA DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ
DELLA SOCIETÀ FALLITA; 2. LA SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA DI COMPETITIVA DI
VENDITA DEI LOTTI N. 1 E 2; III. IL PRIMO PROGETTO DI RIPARTIZIONE PARZIALE
DELL’ATTIVO EX ART. 110 L.F. IV. LA RICHIESTA DELLA CURATELA DI RESTITUZIONE
DELLE SOMME DEPOSITATE PRESSO IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]
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FINANZE – RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI MACERATA; V. IL
CONTENZIOSO PENDENTE ALLA DATA DI DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO; VI. IL
RENDICONTO DELLA GESTIONE *
I. IL PASSIVO FALLIMENTARE
In data 9 luglio 2014, si è tenuta l’udienza di verifica dello stato passivo, nella
quale sono state esaminate le domande di ammissione al passivo tempestive, nel numero
complessivo di 17.
All’esito della predetta udienza, il Giudice Delegato ha dichiarato esecutivo lo
stato passivo, come riepilogato nel seguente prospetto, ove si evidenzia il dato relativo
ai crediti accertati e ammessi al passivo.
(doc. n. 1: stato passivo udienza 9.7.2014)
TOTALE PASSIVO IN VIA PRIVILEGIATA IN VIA CHIROGRAFARIA
Euro 13.213.789,60 Euro 11.829.561,36 Euro 1.384.228,24
In data 26 gennaio 2016, si è tenuta l’udienza di verifica delle domande tardive
di ammissione al passivo ex art. 101 l.f., all’esito della quale è stato dichiarato esecutivo
lo stato passivo come indicato nella tabella seguente:
(doc. n. 2: stato passivo udienza 26.1.2016)
TOTALE PASSIVO IN VIA PRIVILEGIATA IN VIA CHIROGRAFARIA
Euro 1.296.042,47 Euro 26.187,49 Euro 1.269.854,98
Il termine per il deposito delle domande tardive di ammissione allo stato passivo
è decorso e, alla luce di quanto sopra, l’importo dei crediti accertati e ammessi al
passivo risulta pari ad Euro 14.509.832,07, come indicato nella seguente tabella:
CREDITI PRIVILEGIATI
AMMESSI AL PASSIVO
TEMPESTIVO TARDIVO TOTALE
Euro 11.829.561,36 Euro 26.187,49 Euro 11.855.748,85
CREDITI CHIROGRAFARI
AMMESSI AL PASSIVO
TEMPESTIVO TARDIVO TOTALE
Euro 1.384.228,24 Euro 1.269.854,98 Euro 2.654.083,22TOTALE CREDITI AMMESSI TEMPESTIVO TARDIVO TOTALE
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AL PASSIVO Euro 13.213.789,60 Euro 1.296.042,47 Euro 14.509.832,07
*
II. L’ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA
SOCIETÀ FALLITA
1. Lo svolgimento della procedura competitiva per la vendita dei beni
immobili di proprietà della Società fallita.
Come si è avuto modo di rilevare nelle precedenti relazioni informative, in
esecuzione del programma di liquidazione ex art. 104 ter , l.f., (approvato dal Comitato
dei creditori in data 4 maggio 2015 e autorizzato dal Giudice Delegato in data 26
maggio 2015), il sottoscritto Curatore ha avviato la procedura competitiva di vendita del
patrimonio immobiliare di proprietà della Prica Immobiliare S.r.l., sulla base della
perizia di stima predisposta dal Consulente della Procedura, Arch. Livio Lo Masto
(giusta provvedimento di nomina del Giudice Delegato in data 30 maggio 2014).
(doc. n. 3: istanza per l’autorizzazione alla vendita dei beni immobili in
conformità al programma di liquidazione approvato dal Cdc)
(doc. n. 4: regolamento di procedura competitiva)
In particolare, il complesso immobiliare di proprietà della Società fallita è stato
posto in vendita in singoli lotti separati, come di seguito identificati:
Lotto n. 1 – Complesso immobiliare sito nel Comune di Civitanova Marche (MC),
zona “Ceccotti”, Via Guglielmo Marconi, relativo a un unico corpo immobiliare (in
blocco) composto dalle scale “A” e “B”, costituito da n. 4 locali commerciali, n. 16
appartamenti, n. 4 porzioni di lastrico solare, n. 18 box auto pertinenziali, con prezzo
base di vendita pari a Euro 4.772.000,00;
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Lotto n. 2 – Complesso immobiliare sito nel Comune di Civitanova Marche (MC),
zona “Ceccotti”, Via Guglielmo Marconi, relativo a un unico corpo immobiliare (in
blocco) composto dalla scala C, costituito da: n. 4 locali commerciali, n. 16
appartamenti, n. 16 box auto pertinenziali, con prezzo base di vendita pari a Euro
3.741.000,00;
Lotto n. 3 – Immobile (capannone commerciale), con corte esclusiva e area
urbana, sito nel Comune di Civitanova Marche (MC), zona “Ceccotti”, Via Guglielmo
Marconi, costituito da un manufatto di mq. 477, corte esclusiva di mq. 5.900 e area
urbana di mq. 11.552 catastali designati a strade e parcheggio, con prezzo base di
vendita pari a Euro 402.200,00;
Lotto n. 4 – Complesso immobiliare sito nel Comune di Loreto (AN), fraz.
Pizzardeto, costituito da n. 3 locali commerciali (interni al rustico) e n. 11 box auto, con
prezzo base di vendita pari a Euro 1.155.000,00.
Sulla base dei valori indicati nella richiamata perizia di stima predisposta dal
Consulente della Procedura, Arch. Lo Masto, la Curatela ha provveduto a porre in
essere gli adempimenti preliminari ai fini dell’espletamento della procedura competitiva
di vendita degli immobili di titolarità della fallita e, all’esito dei tentativi sinora svolti,
sono stati venduti i seguenti beni immobili:
(a) il Lotto n. 3, relativo al capannone commerciale, con corte esclusiva e area
urbana, sito nel Comune di Civitanova Marche (MC), zona “Ceccotti”, Via Guglielmo
Marconi, costituito da un manufatto di mq. 477, corte esclusiva di mq. 5.900 e area
urbana di mq. 11.552 catastali (designati a strade e parcheggio), è stato definitivamente
3 acquistato dalla Ditta Depositi e Vendite S.r.l. con atto di vendita in data 12 ottobre
2015, al prezzo complessivo di Euro 1.000.000,00;
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(b) il Lotto n. 4.13, sito nel Comune di Loreto (AN), zona “Pizzardeto”, relativo al
box auto n. 28, piano S1, foglio 9, particella 441, sub 25, categoria C/6, classe 4, mq 60,
rendita Euro 129,95, è stato definitivamente acquistato dai Signori Lucia Magagnoli e
Roberto Magagnoli con atto di vendita in data 20 gennaio 2016, al prezzo complessivo
di Euro 43.000,00;
(c) il Lotto n. 4.12, sito nel Comune di Loreto (AN), zona “Pizzardeto”, relativo al
box auto n. 26, piano S1, foglio 9, particella 441, sub 27, categoria C/6, classe 4, mq 35,
rendita Euro 72,30, è stato definitivamente acquistato dalla Signora Irene Zaugg con
atto di vendita in data 29 marzo 2016, al prezzo complessivo di Euro 17.000,00.
*
Successivamente alla data di aggiudicazione dei beni immobili identificati quali
Lotto n. 3 e, precisamente, in data 3 agosto 2015, il Signor Paolo Francesco Frontoni, ha
proposto reclamo ex art. 36 l.f., impugnando: a) il programma di liquidazione ex art.
104 ter, l.f.; b) ogni atto connesso e/o collegato al programma di liquidazione ex art. 104
ter, l.f.; c) ogni atto antecedente e/o successivo al programma di liquidazione ex art. 104
ter, l.f.; d ) la perizia di stima del patrimonio immobiliare della Società fallita,
predisposta dal Consulente della Procedura, Arch. Livio Lo Masto (giusta
provvedimento di nomina del Giudice Delegato in data 30 maggio 2014); e) il
regolamento di procedura competitiva per la vendita del patrimonio immobiliare della
Società fallita redatto dalla Curatela, allegato al programma di liquidazione ex art. 104
ter, l.f.; f ) l’eventuale aggiudicazione dei beni immobili di proprietà della Società fallita
posti in vendita dalla Curatela mediante procedura competitiva; g) il successivo
contratto di vendita da stipulare con la Curatela successivamente all’aggiudicazione dei
beni.
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(doc. n. 5: reclamo ex art. 36 l.f. in data 3 agosto 2015)
Con provvedimento in data 4 agosto 2015, il Giudice Delegato, Dott.ssa Daniela
Cavaliere, ha fissato l’udienza per la comparizione delle parti (per il giorno 15
settembre 2015) e, con provvedimento in data 22 settembre 2015, il reclamo ex art. 36
l.f. è stato dichiarato inammissibile.
(doc. n. 6: provvedimento Giudice Delegato in data 22 settembre 2015)
*
Come si è già avuto modo di rilevare, sempre con riferimento al Lotto n. 3, in data
15 luglio 2015, i Signori Gabriele Ellero Frontoni e la Signora Anna Frontoni, hanno
notificato al sottoscritto Curatore l’atto di citazione per la retrocessione delle particelle
identificate al NCEU del Comune di Civitanova Marche al foglio 9, part. 1334 e 1333,
comprese all’interno del complesso immobiliare identificato nel programma di
liquidazione come Lotto n. 3.
(doc. n. 7: atto di citazione per la retrocessione dei beni notificato in data 15
luglio 2015)
In particolare, con il menzionato atto di citazione è stata richiesta la retrocessione
di alcune aree espropriate ai Signori Frontoni dal Comune di Civitanova Marche in
favore della Società fallita, in virtù della dichiarazione di pubblica utilità di cui alla
delibera del Consiglio Comunale di Civitanova Marche n. 25 del 30 marzo 1998,
nonché del decreto di esproprio di cui alla determinazione del Dirigente responsabile del
Servizio Urbanistica del Comune di Civitanova Marche n. 115 del 18 settembre 2003.
Il procedimento è stato iscritto al n. R.G. n. 2596/15 e la Curatela si è
regolarmente costituita con il patrocinio del prof. avv. Giorgio Lener, giusta
autorizzazione del Giudice Delegato in data 18 novembre 2015.
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*
Per massima completezza dell’informazione, si rileva che, con ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche (R.G. n. 162/2016) notificato alla
Curatela in data 4 marzo 2016, il Circolo “Sibilla Aleramo” della Legambiente, ha
convenuto in giudizio il Comune di Civitanova Marche, la Ditta Depositi e Vendite
S.r.l. e la Curatela del Fallimento Prica Immobiliare S.r.l., chiedendo l’accoglimento
delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tar Marche annullare gli atti impugnati, per i
motivi esposti in premessa accertando altresì: A. in via principale che il Comune di
Civitanova Marche abbia già maturato l’usucapione decennale delle particelle di cui è
causa, dato il possesso pubblico e pacifico dell’area espropriata ai Frontoni nel 2003;
messa dal Comune a disposizione del beneficiario Consorzio edificatorio del comparto
n. 1, impegnatosi a cederla al Comune, quale opera di urbanizzazione primaria
supplementare, destinata a parcheggio pubblico. B. In subordine che la Ditta depositi e
Vendite Srl, subentrata alla Terzo Millennio Srl, avendo completato in questi giorni la
depolverizzazione dell’area da cedere al Comune come parcheggio pubblico, sia
dichiarata tenuta a formalizzare il passaggio di proprietà al Comune, in base alle
convenzioni prodotte. C. Con vittoria delle spese di lite e rimborso del contributo
unificato anticipato per le controparti, in favore dell’avv. Roberto Gaetani,
antistatario”.
(doc. n. 8: ricorso al TAR delle Marche notificato in data 4 marzo 2016)
Nell’ambito del detto ricorso, il Circolo “Sibilla Aleramo” della Legambiente ha,
altresì, formulato una richiesta di misura cautelare, chiedendo che venga disposta la
sospensione dell’utilizzo dell’area quale “ parcheggio privato di uso pubblico” a
pagamento da parte della Ditta Depositi e Vendite S.r.l. in ragione della “indebita
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trasformazione dell’esistente parcheggio” che, secondo la prospettazione fornita dal
ricorrente, pregiudicherebbe le finalità statutarie del Circolo stesso, arrecando un danno
alla collettività.
In via subordinata, il ricorrente ha richiesto la fissazione dell’udienza per la
trattazione nel merito della causa. Sempre in via subordinata, il ricorrente ha richiesto la
riunione del procedimento amministrativo con quello già instaurato dal Signor Gabriele
Ellero Frontoni, il quale, in data 22 febbraio 2016, ha notificato al sottoscritto Curatore
il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche (R.G. n. 136/2016),
chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare la
violazione e/o applicazione artt. 60 e 61 Legge 25 giugno 1865, n. 2359 e quindi, in
forza dell’art. 21 octies della legge 241/90, dall’art. 30 c.p.a. e, in combinato disposto
con il comma 4 dell’art. 7, condannare in via solidale il Fallimento Prica ed il Comune
di Civitanova Marche al risarciment o dei danni secondo le previsioni dell’art. 30,
comma 3, c.p.c.; b) previa sospensiva annullare i provvedimenti impugnati, nonché ogni
atto ad essi presupposti e/o conseguenti”.
Considerata la natura, nonché l’oggetto della controversia, ai sensi dell’art . 25 l.f.,
il sottoscritto Curatore ha acquisito l’autorizzazione del Giudice Delegato a costituirsi
nel giudizio R.G. n. 136/2016 (conferendo l’incarico al prof. avv. Gerardo Villanacci,
con studio in Macerata, Corso Umberto I n. 50), nell’interesse dei creditori concorsuali,
al fine di far valere l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza delle pretese
asseritamente vantate nei confronti del Fallimento.
Con riferimento al giudizio R.G. n. 162/2016, esaminata la questione giuridica
oggetto del giudizio promosso dal Circolo “Sibilla Aleramo”, il sottoscritto Curatore,
previa apposita informativa al Giudice Delegato, ha ritenuto opportuno non costituirsi in
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giudizio, considerato, altresì, che l’area in relazione alla quale viene fatto valere il
(preteso) diritto d’usucapione è stata definitivamente ceduta nell’ambito della procedura
competitiva di vendita alla Ditta Depositi e Vendite S.r.l. (con atto del Notaio Rossella
Pierantoni in data 21 ottobre 2015).
*
2. La sospensione della procedura competitiva di vendita dei Lotti n 1 e 2
Con riferimento ai Lotti n. 1 e 2, alla luce dei diversi tentativi di vendita allo stato
esperiti, nonché in considerazione del fatto che non sono mai state formulate offerte
d’acquisto, il sottoscritto Curatore ha ritenuto opportuno fissare un incontro (in data 2
marzo 2016) con il Sindaco di Civitanova Marche, Dott. Claudio Tommaso Corvatta, al
fine esaminare, d’intesa con l’Amministrazione comunale, le possibili soluzioni per la
regolarizzazione urbanistica dell’area ove sono presenti gli immobili nella titolarità
della Fallita (di cui ai Lotti n. 1 e 2 del regolamento di procedura competitiva), al fine di
consentire la vendita dei beni, secondo le modalità previste nel programma di
liquidazione ex art. 104 ter l.f., approvato dal Comitato dei creditori e autorizzato dal
Giudice Delegato.
Sulla scorta di quanto stabilito in occasione del detto incontro, al fine di rendere
maggiormente commerciabili gli immobili di titolarità del Fallimento ricompresi nei
Lotti n. 1 e n. 2, sarebbe stato necessario attendere la regolamentazione dell’ar ea sotto il
profilo urbanistico-edilizio, con conseguente sospensione della procedura competitiva di
vendita.
In considerazione di quanto appena esposto, il sottoscritto Curatore ha richiesto il
parere al Comitato dei creditori in ordine alla sospensione della procedura competitiva
di vendita degli immobili ricompresi nei Lotti n. 1 e n. 2, al fine di attendere la
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regolamentazione dell’area sotto il profilo urbanistico edilizio e procedere, una volta
ottenuti i nulla osta a tal fine necessari da parte della competenti autorità
amministrative, alla riapertura della vendita secondo le modalità e nei termini stabiliti
nel già richiamato programma di liquidazione ex art. 104 ter l.f.
Acquisito il parere favorevole del Comitato dei creditori, il sottoscritto Curatore
ha acquisito l’autorizzazione del Giudice Delegato alla sospensione della procedura
competitiva di vendita degli immobili nella titolarità della fallita ricompresi nei Lotti n.
1 e 2, precisando che la detta procedura di vendita sarebbe comunque proseguita con
riferimento al patrimonio immobiliare identificato quale Lotto n. 4.
(doc. n. 9: parere favorevole Cdc sospensione vendita)
Con provvedimento in data 27 aprile 2016, il Giudice Delegato ha autorizzato la
Curatela a sospendere la procedura competitiva di vendita dei Lotti n. 1 e 2, in attesa
che il Comune di Civitanova Marche e le altre autorità amministrative a tal fine preposte
completino la regolamentazione dell’area sotto il profilo edilizio-urbanistico.
(doc. n. 10: provvedimento del Giudice Delegato in data 27 aprile 2016)
*
III. Il primo progetto di ripartizione parziale dell’attivo ex art. 110 l.f.
In data 13 novembre 2015 il sottoscritto Curatore ha depositato in cancelleria il
primo progetto di ripartizione parziale dell’attivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 110
l.f.
(doc. n. 11: primo progetto di ripartizione parziale dell’attivo)
In particolare, con il detto progetto di ripartizione parziale è stata prevista la
distribuzione dell’importo complessivo pari a Euro 600.000,00 in favore del solo
creditore ipotecario Banca delle Marche S.p.A. (ossia il 63,6% dell’at tivo immobiliare
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disponibile, pari ad Euro 943.545,49, già calcolato al netto dei costi specifici e delle
spese generali).
Con provvedimento in data 24 novembre 2015, il Giudice Delegato ha ordinato il
deposito in cancelleria del progetto di ripartizione, disponendo che tutti i creditori ne
fossero avvisati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 110 l.f.
In conformità a quanto disposto dal Giudice Delegato con il menzionato
provvedimento, il sottoscritto Curatore ha trasmesso (via PEC) le comunicazioni a tutti i
creditori, informandoli dell’avvenuto deposito del progetto di ripartizione parziale,
evidenziando che avrebbero potuto proporre reclamo nel termine di quindici giorni dal
ricevimento della detta comunicazione
In data 19 gennaio 2016 è stato notificato alla Curatela il ricorso (depositato in
data 4 gennaio 2016), con cui i Signori Gabriele Ellero Frontoni e Paolo Francesco
Frontoni hanno proposto reclamo ex art. 36 l.f. avverso il primo progetto di ripartizione
parziale, chiedendo all’Ill.mo Giudice Delegato che “non sia approvato il piano di
riparto proposto dal curatore laddove dispone di distribuire in favore del solo creditore
ipotecario Banca delle Marche la somma complessiva pari ad Euro 600.000,00 (ossia il
63,6% dell’attivo immobiliare disponibile, pari ad Euro 943.545,49, già calcolato al
netto dei costi specifici e delle spese generali) e per non pregiudicare ogni possibile
valutazione in sede di ammissione in prededuzione del credito vantato da soggetti
espropriati si chiede l’ampliamento della quota di garanzia in misura adeguata a
quanto già determinato dalla C. di Appello di Ancona ovvero venga comunque sospeso
nell’attesa della decisione in 13 merito ai contenziosi c.s. e/o quantomeno della
definitività dell’esame sulle domande tardive (il cui deposito è previsto per il 26 gen.
p.v.)”.
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(doc. n. 12: reclamo ex art. 36 l.f. avverso il primo progetto di ripartizione
parziale)
I ricorrenti hanno impugnato il primo progetto di ripartizione parziale, lamentando
che la Curatela non avrebbe previsto l’accantonamento di somme sufficienti a
soddisfare: a) gli importi richiesti dai ricorrenti stessi con la domanda tardiva di
ammissione al passivo (la cui verifica era prevista per il giorno 26 gennaio 2016 e,
pertanto, non esaminata alla data di presentazione del primo progetto di ripartizione
parziale); b) gli eventuali futuri presunti crediti che - secondo i Signori Frontoni –
avrebbero potuto essere riconosciuti dal Tribunale di Macerata all’esito dei giudizi
instaurati nei confronti della Curatela con ricorso ex art. 702 bis, c.p.c. (R.g. n.
2883/2015, di cui si dirà infra) e con atto di citazione per la retrocessione dei beni
espropriati (R.g. n. 2596/2015) nei quali la Curatela si è costituita con il patrocinio del
prof. avv. Giorgio Lener (giusta autorizzazione del Giudice Delegato in data 18
novembre 2015).
Con provvedimento in data 24 marzo 2016, il reclamo promosso dai Signori
Frontoni è stato rigettato, in quanto inammissibile, sicché il sottoscritto Curatore, previa
informativa al Giudice Delegato del 12/20 aprile 2016, ha provveduto al pagamento in
favore del creditore ipotecario Nuova Banca delle Marche S.p.A. degli importi stabiliti
nel progetto di ripartizione parziale dell’attivo.
(doc. n. 13: provvedimento del Giudice Delegato in data 24 marzo 2016)
*
IV. La richiesta della Curatela di restituzione delle somme depositate presso
il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di
Macerata
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Come si è avuto modo di rilevare nelle precedenti relazione informative,
d all’esame della documentazione contabile e fiscale della Società fallita, è risultato
accantonato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale
dello Stato di Macerata, l’importo di Euro 659.650,00 (oltre interessi), quale somma
depositata in data 24 giugno 2003 dal Consorzio di Comparto Edificatorio n. 1, zona
direzionale D1B, cod. fisc. 01425060439 (deposito nazionale n. 911661, deposito
provinciale n. 40172 – Categoria Amministrativo).
In particolare, con deliberazioni n. 8/96, n. 93/97 e n. 25/98, il Consiglio
Comunale di Civitanova Marche ha approvato il piano particolareggiato della zona
direzionale “D1b” “Ceccotti”, per l’attuazione del quale sono stati previsti più comparti
edificatori (ai sensi dell’art. 870 c.c., dell’art. 23 della Legge Urbanistica Nazionale 17
agosto 1942, n. 1150 e dell’art. 32 della Legge Urbanistica della Regione Marche 5
agosto 1992, n. 34).
In data 26 gennaio 2001 è stato costituito il "Consorzio di comparto edificatorio n.
1 per l'attuazione del piano particolareggiato della zona direzionale D1b", composto
dalla Prica Immobiliare S.r.l. (già Immobiliare Terzo Millennio S.r.l.) e Immobiliare
Ventunesimo Secolo S.r.l., al quale hanno aderito tutti i proprietari delle aree
interessate, ad eccezione dei Signori Gabriele Ellero Frontoni e Paolo Francesco
Frontoni (precedenti proprietari delle già menzionate aree comprese nel complesso
immobiliare identificato come Lotto n. 3).
Con determinazione n. 146 del 4 novembre 2002, il Servizio Urbanistica del
Comune di Civitanova Marche ha dichiarato la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza
delle opere e degli interventi per l'attuazione del comparto edificatorio n. 1, stabilendo il
versamento da parte del Consorzio, ai sensi degli artt. 12 e ss., L. 865/1971,
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dell’importo pari ad Euro 659.650,00, a titolo di indennità di esproprio dei beni di
proprietà dei Signori Gabriele Ellero Frontoni e Paolo Francesco Frontoni.
In data 24 giugno 2003, il Consorzio ha provveduto al deposito dell’importo pari
ad Euro 659.650,00 presso la Cassa Depositi e Prestiti, come da ricevuta di versamento
rilasciata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato di Macerata in data 8 aprile 2015
(Deposito Nazionale n. 911661 – Deposito provinciale n. 40172 – Categoria
Amministrativo) e tale somma non è stata riscossa dai Signori Gabriele Ellero Frontoni
e Paolo Francesco Frontoni, i quali hanno impugnato la stima definitiva dell’indennità
di esproprio dinanzi alla Corte d’Appello di Ancona (Rg. n. 1333/2010, 1340/2010 e
1345/2010 – riuniti).
Con atto di compravendita in data 19 luglio 2004, la Immobiliare Ventunesimo
Secolo S.r.l. ha ceduto la quota di cui era titolare alla Prica Immobiliare S.r.l. (già
Immobiliare Terzo Millennio S.r.l.), sicché la società fallita è divenuta l’unica
proprietaria delle aree site in Civitanova Marche, comprese nel piano particolareggiato
della zona direzionale denominata “D1b”.
In considerazione di quanto sopra esposto, il Consorzio di comparto edificatorio
n. 1 per l'attuazione del piano particolareggiato della zona direzionale “D1b” si è
estinto, ed è stata effettuata la rettifica della trascrizione dell'esproprio e la voltura degli
immobili sopra descritti in favore della società Prica Immobiliare S.r.l. (ora Fallimento
Prica Immobiliare S.r.l. – n. 330/2014), la quale è subentrata al Consorzio di comparto
edificatorio n. 1 per l'attuazione del piano particolareggiato della zona direzionale D1b
e, pertanto, nella titolarità delle somme depositate presso la Tesoreria Provinciale dello
Stato di Macerata.
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Con istanza in data 12/14 maggio 2015, nell’interesse dei creditori, il sottoscritto
Curatore ha richiesto al Giudice Delegato l’autorizzazione per procedere al recupero
delle somme depositate presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Macerata (si
ribadisce, pari ad Euro 659.650,00, oltre interessi).
Acquisita l’autorizzazione del Giudice Delegato (con provvedimento in data 25
maggio 2015), il Fallimento ha richiesto alla Tesoreria Provinciale dello Stato di
Macerata lo svincolo dell’importo di Euro 659.650,00 (oltre interessi) e il versamento
delle somme sul conto corrente intestato alla procedura, al fine di procedere alla
distribuzione delle dette somme in favore dei creditori, secondo le regole imperative e
inderogabili del concorso e della par condicio creditorum, in conformità al principio
generale secondo cui tutti i crediti vantati nei confronti della Società fallita devono
essere fatti valere e devono essere accertati secondo le disposizioni stabilite dalla Legge
Fallimentare, con la presentazione della domanda di ammissione al passivo del
Fallimento.
Con comunicazione in data 23 giugno 2015, al fine di procedere al pagamento
dell’importo richiesto dal Fallimento, in considerazione della peculiarità della
fattispecie in esame, il Ministero ha informato la Curatela di aver richiesto il parere
preventivo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato che, rilevata la propria
incompetenza territoriale, ha inoltrato la richiesta di parere all’Avvocatura Generale
dello Stato.
Alla luce di quanto ora esposto, ad oggi, il pagamento in favore della Procedura
non è stato ancora effettuato e si è in attesa di acquisire il parere dell’Avvocatura
Generale dello Stato.
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Sul punto, il sottoscritto Curatore si riserva di integrare la presente relazione con
le informazioni che verranno acquisite nel corso della procedura.
*
In data 10 agosto 2015, è stato notificato al sottoscritto il ricorso ex art. 702 bis
c.p.c., con il quale i Signori Gabriele Ellero Frontoni, Anna Frontoni e Paolo Francesco
Frontoni hanno richiesto l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Dichiari che il
Fallimento Prica Immobiliare S.r.l. in persona del curatore Avv. Francesco Macario
non ha titolo alcuno che lo legittimi a richiedere lo svincolo delle somme depositate
alla cassa DD.PP, oltre 13 anni fa, ed ancor meno può giovarsene nella procedura
fallimentare.
Accerti e dichiari che il comportamento e gli atti assunti dal fallimento
costituiscono una arbitraria ingerenza che va sanzionata con la condanna al
risarcimento del danno, valutabile anche in via equitativa e comunque rapportabile ad
almeno il 10% del valore del bene depositato alla cassa DD.PP.
Accerti e dichiari che il Comune di Civitanova è tenuto a rilasciare la
autorizzazione, necessaria al fine di ottenere lo svincolo dalla Cassa DD.PP., con
applicazione del disposto dell’art 12 comma IV legge 865/1971 ovvero comunque
disponga Esso Giudicante direttamente lo svincolo dell’indennità di espropriazione
depositata presso la cassa nazionale depositi e prestiti e per essa alla tesoreria
competente (deposito nazionale 911661 deposito provinciale 40172 categoria
Amministrativo) ed autorizzi il pagamento della stessa nei confronti degli istanti
proprietari espropriati in uno agli interessi di natura corrispettiva, a decorrere dalla
data del versamento ex lege a carico di detto ente, il tutto senza che la cosa possa
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essere in alcun modo ritenuta rinunzia e/o acquiescenza sulla somma integrativa
ulteriore costituendo mero pagamento in acconto.
Accerti e disponga altresì il Tribunale i termini e le modalità con cui il
Fallimento Prica deve, in ottemperanza all’ordine della Corte d’Appello di cui alla
sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 462/15, depositare la somma integrativa
della indennità di esproprio alla Cassa DD.PP. come definitivamente determinata.
Con espressa riserva di agire, in separata sede anche all’esito del manifestarsi
di ogni danno, nei confronti dei soggetti responsabili”.
(doc. n. 14: ricorso ex art. 702 bis c.p.c.)
Il procedimento è stato iscritto al R.G. n. 2883/15 e la Curatela si è regolarmente
costituita con il patrocinio del prof. avv. Giorgio Lener (giusta autorizzazione del
Giudice Delegato in data 18 novembre 2015) e, allo stato, il giudizio è ancora pendente.
*
V. Il Contenzioso pendente alla data di dichiarazione di fallimento
Con riferimento al contenzioso relativo alla Società fallita, ad integrazione di
quanto sinora esposto, si rileva quanto segue.
Come esposto nelle precedenti relazioni informative, alla data di dichiarazione di
fallimento era pendente il giudizio instaurato dinanzi alla Corte d’Appello di Ancona
(R.G. n. 1333/2010), nei confronti della Società fallita (nonché nei confronti del
Comune di Civitanova Marche), avente ad oggetto la determinazione definitiva
dell’indennità dovuta ai Signori Gabriele Ellero Frontoni e la Signora Anna Frontoni, in
conseguenza della già menzionata espropriazione disposta con delibera del Consiglio
Comunale di Civitanova Marche n. 25 del 30 marzo 1998, nonché con decreto di
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esproprio di cui alla determinazione del Dirigente responsabile del Servizio Urbanistica
del Comune di Civitanova Marche n. 115 del 18 settembre 2003.
Con sentenza n. 462/2015 in data 26 marzo 2015 emessa, pertanto,
successivamente alla data di dichiarazione di fallimento (17 aprile 2014), la Corte
d’Appello di Ancona ha statuito che: “ La Corte, sui giudizi promossi da Frontoni
Gabriele Ellero nei confronti deli ‘Immobiliare Terzo Millennio S.r.l., ora Prica
Immobiliare S.r.l., e del Comune di Civitanova Marche e su quelli riuniti n. 1340/2010
promosso da Frontoni Paolo Francesco e Frontoni Anna, quale erede di Frontoni
Ellero, nei confronti del Comune di Civitanova Marche e dell'Immobiliare Terzo
Millennio s.r.l., ora Prica Immobiliare S.r.l., e n. 1345/2010 promosso dalla società
Immobiliare Terzo Millennio s.r.l. nei confronti di Frontoni Paolo Francesco, del
Comune di Civitanova Marche, di Frontoni Anna e Frontoni Gabriele Ellero, dichiara
il difetto di legittimazione passiva del Comune di Civitanova Marche; rigetta
l'opposizione di cui al giudizio n. 1345/2010 proposta dalla Immobiliare Terzo
Millennio s.r.l., ora Prica Immobiliare S.r.l.; determina l'indennità di espropriazione in
favore degli espropriati Frontoni Gabriele Ellero, Frontoni Paolo Francesco e
Frontoni Anna, pro indiviso, per i beni di cui al decreto di esproprio adottato con
determina del Comune di Civitanova Marche n. 115 del 18.092003, in euro
1.063.727,00, ed ordina alla predetta di versare nella Cassa Depositi e Prestiti il
residuo importo di euro 403.077,00, oltre quello per interessi legali su tale minor
importo pari ad euro 101.205,47. Dichiara interamente compensate le spese di lite fra
il. Comune di Civitanova Marche e le altre parti. Condanna la Immobiliare Terzo
Millennio s.r.l., ora Prica Immobiliare S.r.l. a rifondere in favore di Frontoni Gabriele
Ellero, e di Frontoni Paolo Francesco e Frontoni Anna, le spese di lite rispettivamente
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liquidate in favore del primo, in euro 4.000,00 per la fase di studio, euro 2.000,00 per
la fase introduttiva, euro 3.000,00 per la fase istruttoria ed euro 4.500,00 per la fase di
decisione oltre accessori di legge; ed in favore degli altri due, in euro 4.000,00 per la
fase di studio, euro 2.000,00 per la fase introduttiva, euro 3.000,00 per la fase
istruttoria ed euro 4.500,00 per la fase decisoria oltre accessori di legge. Pone le spese
di c.t.u., come già liquidate, definitivamente a carico della Prica Immobiliare S.r.l.”
Acquisito il parere del legale della procedura, nonché il parere favorevole del
Comitato dei creditori, con istanza in data 19 luglio 2015, il sottoscritto Curatore ha
acquisito l’autorizzazione del Giudice Delegato a proporre impugnazione avverso la
sentenza della Corte d’Appello di Ancona, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 l.f.
In data 22 settembre 2015, il legale ha provveduto alla notifica del ricorso e, allo
stato, si è in attesa della comunicazione fissazione dell’udienza.
Il sottoscritto Curatore si riserva di integrare la presente relazione in ordine agli
sviluppi del detto giudizio d’impugnazione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
*
Dalle informazioni acquisite dal sottoscritto Curatore, al momento della
dichiarazione di fallimento pendevano ulteriori due giudizi e, in particolare:
a) giudizio pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche
(R.G. n. 719/2011), avente ad oggetto l’accertamento e la declaratoria di invalidità e/o
inefficacia e/o decadenza della dichiarazione di pubblica utilità di cui alla delibera del
Consiglio Comunale di Civitanova Marche n. 25 del 30 marzo 1998, nonché del decreto
di esproprio di cui alla determinazione del Dirigente Responsabile del Servizio
Urbanistica del Comune di Civitanova Marche n. 115 del 18 settembre 2003, per
decorrenza del termine decennale dalla dichiarazione di pubblica utilità;
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b) giudizio pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche
(R.G. n. 8/2012), avente ad oggetto la richiesta di risarcimento per i danni subiti dalla
Società fallita in considerazione delle delibere del Comune di Civitanova Marche
relative alla modifica della destinazione urbanistica delle aree interessate dagli
interventi urbanistici ad opera della Società. La richiesta formulata dalla ricorrente
risulta pari a complessivi Euro 16.119.902,00 a titolo di danno emergente, Euro
2.200.000,00 a titolo di lucro cessante ed Euro 500.000,00 a titolo di danno
all’immagine (oltre alle spese sofferte dalla ricorrente a titolo di interessi passivi sui
mutui e finanziamenti).
Come si è già rilevato nelle precedenti relazioni informative, al fine di evitare
qualsivoglia eccezione preliminare relativamente all’inammissibilità della costituzione
in giudizio per la tardività della riassunzione e/o prosecuzione, ottenuta l’autorizzazione
del Giudice Delegato con provvedimento in data 10 luglio 2014, la Curatela si è
regolarmente costituita nei predetti giudizi, con il patrocinio dell’Avv. Stefano
Benedetti.
Anche con riferimento a tale specifico profilo, il sottoscritto Curatore si riserva di
integrare la presente relazione con le ulteriori informazioni che verranno acquisite nel
corso della procedura.
*
VI. IL RENDICONTO DELLA GESTIONE
Ai sensi dell’art. 33, 5° comma l.f., si espone di seguito il conto della gestione
della procedura, con l’indicazione delle entrate e delle uscite registrate finora a fronte
dell’attività svolta e riepilogata.
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In via preliminare, si ricorda che, dalle informazioni acquisite dalla Curatela, al
momento della dichiarazione di fallimento, la Società era titolare di:
a) conto corrente bancario presso l’Istituto di credito Carifermo S.p.a., filiale di
Recanati, con saldo attivo pari a Euro 10.922,07;
b) libretto di deposito bancario depositato presso l’Istituto di credito Carifermo
S.p.a., filiale Roma (Prati) con saldo pari a Euro 40.000,00, corrispondente alle somme
depositata dalla debitrice in pendenza della domanda concordataria per sostenere le
spese della procedura.
I predetti importi sono stati acquisiti all’attivo, con versamento sul conto corrente
intestato alla procedura e contestuale chiusura dei detti rapporti bancari.
In data 9 maggio 2014, il sottoscritto Curatore ha aperto il conto corrente intestato
al Fallimento presso l’Istituto Veneto banca, filiale di Roma, Viale Giulio Cesare 29/c
(Codice Iban: IT87D0503503206464570607039 ), per il versamento delle disponibilità
liquide della debitrice al momento della dichiarazione di fallimento.
Ciò premesso, si espone di seguito il rendiconto della gestione, alla data di
deposito della presente relazione, precisando che, alla data del 17 maggio 2016, il conto
corrente intestato alla procedura presenta un saldo attivo pari ad Euro 447.445,45.
(doc. n. 15: estratto c/c intestato al Fallimento presso la Veneto Banca in data
17.5.2016)
ENTRATE
CREDITI
- Estinzione c/c Carifermo (filiale di Roma) Euro 10.843,22
- Estinzione c/c Carifermo (filiale di Recanati) Euro 39.965,95
- Interessi Attivi Euro 354,86
- Rimborso ICI anni 2009/2010/2011
- Vendita Lotto n. 4
- Vendita Lotto n. 4.13
Euro
Euro
Euro
98.752,00
1.000.000,00
44.000,00
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- Vendita Lotto 4.12
Totale
Euro
Euro
17.000,00
1.210.916,03
USCITE
SPESE GENERALI DI PROCEDURA
- compenso Commissario giudiziale (Dott. Marengo) Euro 6.661,20
- compenso cancelliere (Dott.ssa Bovi) Euro 50,70
- Ritenuta fiscale Euro 90,72
- Imposta di bollo e conto corrente
- Spese
- Compensi custode
- Fattura Astalegale.net
- Acconto Consulente della procedura (arch. Lo Masto)
- Compenso legale della procedura (avv. Benedetti)
- Compenso legale della procedura (avv. Mascolo)
- Acconto legale della procedura – giudizio Cass. (avv. Benedetti)
- Piemme S.p.a.
- Astegiudiziarie.it
- Pagamento condominiali
- Secondo acconto Consulente della Procedura (arch. Lo Masto)
- Acconto sul compenso Curatore
- IMU Lotto n. 3
- IMU Lotto n. 4.13
- IMU Lotto n. 4.12
- Pagamento Nuova Banca Marche S.p.a. (primo riparto parziale)
Totale
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
30,00
60,00
11.250,00
585,60
16.086,61
6.344,00
9.471,15
7.749,36
7.345,62
366,00
19.572,46
22.838,40
50.752,00
3.657,00
346,00
224,00
600.000,00
- 763.480,82
*
Il sottoscritto Curatore si riserva di integrare la presente relazione con le ulteriori
informazioni che dovessero essere acquisite nel corso dello svolgimento della
procedura.
Unitamente alla presente relazione, si depositano i seguenti documenti:
- doc. n. 1: stato passivo udienza 9.7.2014;
- doc. n. 2: stato passivo udienza 26.1.2016;
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- doc. n. 3: istanza per l’autorizzazione alla vendita dei beni immobili in
conformità al programma di liquidazione approvato dal Cdc;
- doc. n. 4: regolamento di procedura competitiva;
- doc. n. 5: reclamo ex art. 36 l.f. in data 3 agosto 2015;
- doc. n. 6: provvedimento Giudice Delegato in data 22 settembre 2015;
- doc. n. 7: atto di citazione per la retrocessione dei beni notificato in data 15
luglio 2015;
- doc. n. 8: ricorso al TAR delle Marche notificato in data 4 marzo 2016;
- doc. n. 9: parere favorevole Cdc sospensione vendita;
- doc. n. 10: provvedimento del Giudice Delegato in data 27 aprile 2016;
- doc. n. 11: primo progetto di ripartizione parziale dell’attivo;
- doc. n. 12: reclamo ex art. 36 l.f. avverso il primo progetto di ripartizione
parziale;
- doc. n. 13: provvedimento del Giudice Delegato in data 24 marzo 2016;
- doc. n. 14: ricorso ex art. 702 bis c.p.c.;
- doc. n. 15: estratto c/c intestato al Fallimento presso la Veneto Banca in data
17.5.2016.
Con osservanza.
Roma, 17 maggio 2016
Il Curatore (prof. avv. Francesco Macario)