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EY Tax Update 2016
EY Tax Update
Milano, 10 maggio 2016
EY Tax Update 2016
BEPS
Azione 13 – Una nuova era della documentazione in materia di Transfer Pricing
EY Tax Update 2016
Agenda
► BEPS Azione 13
► Cos’è e perché è così rilevante?
► Requisiti dell’Azione 13
► Aspetti implementativi
► Implementazione a livello locale ► Contesto globale
► Contesto EU
► Contesto italiano
► Sfide implementative
► Punti aperti
► Perché adeguarsi al CBCR?
► Impatto del CBCR su società italiane controllate da gruppi esteri
► Le maggiori sfide da affrontare
► What’s next?
► Già in ritardo per l’implementazione?
Appendici: Requisiti dell’Azione 13
EY Tax Update 2016
BEPS Azione 13: Che cos’è e perché è così rilevante?
► E’ una delle 15 azioni BEPS mirate a migliorare la
trasparenza fra fisco e contribuenti, fornendo alle
autorità fiscali informazioni sufficienti a valutare
potenziali rischi di transfer pricing e possibilità di
coinvolgimento in attività BEPS
► Richiede alle società di utilizzare un approccio
“three-tier” al fine di fornire informazioni sulla
ripartizione globale dei redditi, sull’attività
economica e sui prezzi infragruppo applicati a tutte
le transazioni intercompany
► Il CBCR si applica a tutti i gruppi multinazionali
(MNEs) con un fatturato consolidato superiore ai
€750M
Master file
Informazioni generali riguardanti il
business del gruppo, politiche di
transfer pricing ed eventuali accordi
con le autorità fiscali in un unico
documento a disposizione di tutte
le autorità fiscali presenti nei paesi
dove opera il gruppo.
Local file
Informazioni dettagliate riguardanti
il business locale, inclusi i
pagamenti tra parti correlate e i
corrispettivi per prodotti, servizi,
canoni, interessi, etc.
CBCR
Informazioni generali
riguardanti la ripartizione di
profitti per paese, fatturato,
imposte pagate, numero dei
dipendenti, attività,
patrimonio netto, ragione
sociale, residenza fiscale e
principale funzione (es:
produzione, distribuzione,
etc.) di tutte le società del
gruppo
3 obiettivi che hanno portato alla necessità di una documentazione Transfer
Pricing più dettagliata a livello globale
La predisposizione del CBCR in Italia è prevista a partire dal periodo
d’imposta 2016
EY Tax Update 2016
Requisiti dell’Azione 13: Aspetti implementativi
► Discrezionalità agli Stati nell’implementazione locale dell’Azione 13, con riferimento a:
► Tempistiche
► Sanzioni
► Soglie di materialità
► Definizioni
► Reporting secondario
EY Tax Update 2016
OCSE Australia China Denmark Finland France India Japan Russia South Africa US
Status Adopted
legislation on 3
December
2015, to take
effect as of 1
January 2016.
Draft
legislation
published
Bill approved
by parliament
on 18
December
2015, to take
effect as of 1
January 2016.
Draft bill
published on
21 December
2015.
Bill approved by
parliament on
18 December
2015, to take
effect as of 1
January 2016.
Bill published on 29
February 2016.
Legislation
enacted on 29
March 2016.
Draft law presented for
public discussion on 8
April 2016.
Draft regulations
released for
comment on 11
April 2016.
Proposed
regulations
published on
21 December
2015.
Who Ultimate
Parents of
group with
revenue of
EUR 750
million or
greater
Threshold of
AUD 1 billion
(approximately
EUR 670
million)
Threshold of
RMB 5 billion
(approximatel
y EUR 705
million)
Threshold of
DKK 5.6 billion
(approximately
EUR 750
million) P P
Threshold to be
prescribed, likely EUR
750 Million.
Revenues in
excess of
JPY100 billion
(approximately
US$820 million)
Revenues in excess of
RUR50b (approx. EUR
650 million)
Revenues in
excess of R10
billion (approx
EUR 610 million)
or EUR 750
million in case of
secondary local
filing.
Revenue of
$850 million or
greater
When For fiscal
years starting
in 2016, with
filing within
12 months
from fiscal
year end
P*
To be filed
together with
the annual tax
return (due 31
May).
Possible to
apply for an
extension.
P*
The
government
intends for the
provisions to
be enacted
and effective
beginning of
2017.
P
For fiscal years starting
1 April 2016.
Deadline is the due
date for submitting the
tax return.
Proposed to
apply to taxable
years beginning
on or after 1 April
2016
Mandatory for tax years
beginning on or after 1
January 2017, but
voluntary reporting for
2016 possible. P
For taxable
years
beginning on
or after the
date final
regulations
are published
Secondary
filing rule
1.Local filing
or
2.Filing by
named
“Surrogate
Parent” entity
P
Local filing
P
Local filing
P** P P P P
None
Penalties Left to
countries
General
penalty for non
compliance
General
penalty
regime.
General
penalty
regime.
Penalties in
the maximum
amount of
EUR 25,000.
Specific penalty
regime. Should
not exceed
EUR 100,000
Specific penalty regime.
Penalties are different
according to the
severity of non-
compliance, e.g.
penalty for reporting
inaccurate details is
approx. USD 7,000.
General
penalties and
presumptive
taxation may
apply in case of
non-compliance.
Specific penalty for not
filing or filing an
incorrect report in the
amount of RUR50k and
RUR100k. A grace
period would apply for
the years 2017-2019.
Not specified. General
reporting-
related
penalties may
apply
Consistent with OECD recommendations
Secondary reporting may only be mandatory as of FY 2017 * ** Local filing may be only for information available to the subsidiary
Implementazione a livello locale: Contesto globale (1/3)
EY Tax Update 2016
European
Union Ireland Netherlands Italy Norway Poland Portugal Spain Switzerland Turkey UK Mexico
Status Proposal for
changes to
the Directive
on
Administrati
ve
Cooperation
published
on 28
January
2016.
Adopted
legislation
applicable as of
1 January 2016
Published
legislation in
the Official
Gazette on
30 December
2015, to
apply as of 1
January
2016.
Published
legislation in
the Official
Gazette on
30 December
2015, to
apply as of 1
January
2016.
Published draft
legislation for
consultation on
2 December
2015.
Adopted
regulations
applicable as of
1 January
2016.
Draft law
published on 5
February 2016,
adopted on 16
March.
Adopted
implementing
regulations
applicable as of
1 January
2016.
Consultation for a
federal act
initiated on 13
April 2016.
Draft
communique
released for
public comment
on 16 March
2016.
Implementing
regulations
published 26
February 2016,
to enter in force
on 18 March
2016.
Published
legislation on 18
November 2015,
to apply as of 1
January 2016.
Who
P P P P
Revenues in
excess of NOK
6.5 billion
(approximately
USD 730
million)
P P P P P P
Revenues in
excess of 12
billion pesos
(approximately
EUR 650 million)
When
P* P P P
First reporting
should be done
in 2018 based
on figures from
2016. P P P
Mandatory for
fiscal years
beginning on or
after 1 January
2018, but
voluntary
reporting possible
for 2016 and
2017.
P P P
Secondary
filing rule
P** P** P
Local filing
P
None
P
Local filing
P
Local filing
P** P
Penalties At the
discretion of
Member
States, must
be effective,
proportionate
and
dissuasive.
Penalty
applicable for
not complying
with tax return
obligation.
Criminal
penalty for
non
compliance
Specific
penalty
between
€10,000 and
€50,000 may
apply.
General
penaltly for non
compliance.
General penalty
for non
compliance with
reporting
obligations
Specific penalty
for not filing the
report, as well
as other
general
penalties may
apply.
General penalty
for non
compliance with
reporting
obligations
Specific penalty of
up to CHF 250k.
Specific penalty
of TRY 50.000
(approximately
€18K). The
legislation to
implement the
penalty it also
still in draft.
Specific penalty
for non
compliance
In addition to
penalties, non
compliant
taxpayers may
be disqualified
from entering
into contracts
with the Mexican
public sector.
Consistent with OECD recommendations
Secondary reporting may only be mandatory as of FY 2017 * ** Local filing may be only for information available to the subsidiary
Implementazione a livello locale: Contesto globale (2/3)
EY Tax Update 2016
► Austria
► Belgio
► Bermuda
► Canada
► Cile
► Costa Rica
► Colombia
► Repubblica Ceca
► Estonia
► Germania
► Grecia
► Guernsey
► Jersey
► Lettonia
► Liechtenstein
► Lussemburgo
► Malesia
► Nigeria
► Senegal
► Slovacchia
► Slovenia
► Svezia
Implementazione a livello locale Contesto globale (3/3)
Paesi in attesa di introdurre il CBCR
EY Tax Update 2016
Implementazione a livello locale Contesto EU (1/2)
La prima direttiva sull‘implementazione della CBCR in EU era stata emanata
il 28.01.2016 come parte del pacchetto EU Anti-Tax Avoidance Package
Una più aggiornata versione della direttiva EU è stata pubblicata il
15.03.2016 dal Consiglio EU, che ne disciplina:
Obbligo di reporting
Secondary Reporting
Tempistiche per la presentazione e lo scambio del CBCR
Informazioni richieste nel CBCR
Presentazione di CBCR incompleto
Aspetti implementativi
Entrata in vigore della direttiva
Diversa implementazione del secondary filing
EY Tax Update 2016
Implementazione a livello locale Contesto EU (2/2)
Proposta di modifica alla «direttiva accounting»
Pubblicazione di un report contenete specifiche informazioni fiscali
Breve descrizione della natura delle attività del gruppo; numero di dipendenti; fatturato netto
(incluso quello derivante da transazioni con società del gruppo); utile/perdita ante-imposte;
accantonamento imposte; imposte pagate; utili non distribuiti; una spiegazione di eventuali
differenze significative fra le imposte accantonate e quelle effettivamente pagate
Chi è tenuto all’obbligo di pubblicazione?
MNEs EU con fatturato consolidato superiore a 750M Euro
Controllate/SO europee di MNE non-EU con fatturato consolidato superiore a 750M Euro
Casi di esenzione
Come deve avvenire la pubblicazione?
Sul sito della società e nella camera di commercio dello stato membro
Riportate separatamente per ognuno degli Stati Membri e su base aggregata per i Paesi non-EU
Riportate separatamente per i paesi inclusi nella «Common Union list», redatta dalla Commissione EU e
aggiornata regolarmente, sulla base dei seguenti criteri:
Trasparenza e partecipazione nello scambio di informazioni; fair tax competition; adempimento con gli standards
OCSE e del G20, altri criteri rilevanti
Entro quando?
Entro 12 mesi dalla chiusura del bilancio e deve rimanere accessibile sul sito per 5 anni consecutivi
EY Tax Update 2016
Implementazione a livello locale Contesto italiano
Il CBCR è stato introdotto in Italia con la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015
(“Legge di Stabilità”) ce ne ha delineando il framework
Comma 145: Obbligo di redazione del CBCR da parte di MNE Italiane, con fatturato superiore a 750M Euro, tenute a redigere il bilancio consolidato e non controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche
Comma 146: L’obbligo di presentare il CBCR è esteso a entità
residenti in Italia, non capogruppo, se la controllante che
redige il consolidato è residente in uno Stato che:
non ha introdotto l’obbligo di presentazione della
rendicontazione; ovvero
non ha in vigore con l’Italia un accordo che consenta lo
scambio delle informazioni relative alla rendicontazione
Paese per Paese; ovvero
è inadempiente all’obbligo di scambio delle
informazioni relative alla rendicontazione Paese per
Paese.
In attesa di Decreto ministeriale recante dettagli implementativi
EY Tax Update 2016
Sfide implementative Punti Aperti
► Qualità e quantità delle informazioni da includere nel CBCR
► Rischi legati al tipo di informazioni richieste da CBCR
► Fonte delle informazioni (e.g., US GAAP, IFRS, bilanci di verifica, consolidati e rendiconti finanziari)
► Secondary filing (local filing vs. società surrogata)
► Struttura del MasterFile (MF di gruppo vs. MF per BU)
► Struttura del local file (approccio centralizzato vs. approccio decentralizzato)
► Impatto derivante dall’eventuale modifica della direttiva accounting
► Sfasatura temporale nell’implementazione fra Paesi
EY Tax Update 2016
Perché adeguarsi al CBCR?
► Protezione dalle sanzioni in ognuno dei paesi in cui il gruppo opera
► Reputazione di essere un gruppo che coopera con le autorità fiscali a livello globale
► Maggiore consapevolezza da parte del gruppo di come possa essere esso stesso percepito a livello globale
► Le informazioni fornite e poi scambiate sono di fatto un self-assessment
► Documentazione a supporto di eventuali incoerenze che possano emergere dai dati contenuti nel CBCR
► Opportunità di allineare esigenze del business ed esigenze fiscali
Vantaggi di adeguarsi al CBCR
EY Tax Update 2016
Impatto del CBCR su società italiane controllate da gruppi esteri
► Necessità di fornire i dati del CBCR alle proprie capogruppo ► Mancanza di forza lavoro e/o esperienza necessaria per raccogliere ed organizzare
propriamente le informazioni
► Uniformità dei dati con quelli presentati dalla capogruppo
► Possibili incoerenze nel modo di operare delle società controllate rispetto ad
altre società del gruppo ► Una potenziale verifica potrebbe rivelarsi onerosa e avere gravi ripercussioni sul gruppo
► «Second filing» se il paese della capogruppo non ha ancora implementato il
CBCR ► In alcuni casi nomina come «surrogate entity»
EY Tax Update 2016
What’s next?
EY Tax Update 2016
Già in ritardo per l’implementazione?
Actions
Phases
Feasibility
Readiness
Risk assessment
► Assessment tool
► Data mapping
► Systems gap analysis
► Roadmap and business
case
Implementation
► Solution design
► Tax sensitization
► Data gathering
► Analytics and reporting
► Workflow solution
Sustainable
reporting
► Preparation and
maintenance of reports
with audit trail
► Consistency among
master and local files
and CbC report
► High level of finance
and tax coordination
► Operational compliance
management
EY Tax Update 2016
Appendici
EY Tax Update 2016
Appendice 1 – Requisiti dell’Azione 13 Master file – informazioni richieste
Organizational
structure Business description Intangibles
Intercompany
financial activities
Financial and
tax positions
Structure chart:
► Legal
ownership
► Geographic
location
Important drivers of
business profit
Overall strategy
description
Financing arrangements
for (related and
unrelated) lenders
Annual consolidated
financial statements
Supply chain of:
► Five largest products/
services by turnover
► Products/services generating more
than 5% of sales
List of important
intangibles and legal
owners
Identification of
financing entities
List and description
of existing unilateral
APAs and other tax
rulings
Main geographic markets
of above products
List of important
intangible agreements
Details of financial
transfer pricing policies
List and brief description of important
service arrangements
R&D and intangible
transfer pricing policies
Functional analysis of principal
contributions to value creation by
individual entities
Details of important
transfers
Business restructuring/
acquisitions/divestitures
during fiscal year
Master
file
Local file
CbC report
EY Tax Update 2016
Appendice 1 – Requisiti dell’Azione 13 Local File – informazioni richieste
Local entity Controlled transactions Financial information
► Management structure
► Local organization chart
► Details on individuals to
whom local management
reports
► Description of material controlled transactions and
context in which they take place
► Identification of associated enterprises party to
controlled transactions and relationship
► Functional analysis
► Transfer pricing methods used
► Comparables and details of methodology
Local entity financial statements
Description of business and
business strategy pursued
Amounts of intra-group payments and receipts for
controlled transactions (i.e., products, services,
royalties, interest, etc.)
Reconciliation to show how financial
data used in applying the transfer
pricing method ties to the financial
statements
Details of business
restructurings and/or intangible
transfers
Unilateral and bilateral/multilateral APAs and other tax
rulings related to the controlled transactions
Summary of relevant financial data
for comparables and sources from
which data was obtained
Key competitors R&D and intangible transfer pricing
policies
Details of important transfers
Master
file
Local file
CbC report
EY Tax Update 2016
Appendice 1 – Requisiti dell’Azione 13 CbC Report – informazioni richieste
Tax
jurisdiction
Constituent
entities
resident in
the tax
jurisdiction
Tax jurisdiction
of organization
or incorporation
if different from
tax jurisdiction
of residence
Main business activity(ies)
R&
D
Hold
ing
or
ma
na
gin
g IP
Pu
rch
asin
g
or
pro
cu
rem
en
t
Mfg
or
pro
du
ctio
n
Sa
les, m
ktg
or
dis
trib
utio
n
Ad
min
.,
mg
mt o
r
su
pp
ort
se
rvic
es
Pro
vis
ion
of
se
rvic
es to
un
rela
ted
pa
rtie
s
Inte
rna
l
gro
up
fin
an
ce
Reg
ula
ted
fin
an
cia
l
se
rvic
es
Insu
ran
ce
Hold
ing
sh
are
s o
r
oth
er
eq
uity
instr
um
en
ts
Dorm
an
t
Oth
er
1.
2.
3.
1.
2.
3.
Etc.
Notes: ► Constituent entities rather than legal entities
► Multiple activities may be chosen
Tax
jurisdiction
Revenues
Profit (loss)
before
income tax
Cash tax
paid (CIT
and WHT)
Current year
tax accrual
Stated
capital
Accumulate
d earnings
Tangible
assets other
than cash and
cash
equivalents
Number of
employees
Unrelated
party
Related
party Total
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Etc.
Notes: ► Aggregated rather than consolidated data
► Flexibility in data sources allowed
► Entity data aggregated on the basis of tax residence
► Revenue defined to include turnover, royalties, property, interest
► Revenue specifically excludes intercompany dividends
► Profit/loss before income tax includes extraordinary items
► Cash tax paid includes tax withheld by other parties on payments to the
constituent entity
► Current year tax accrual is tax on current year operations only
► Number of employees may include external contractors
Main reporting table – Country aggregated data
Secondary table – Country aggregated data
EY Tax Update 2016
Grazie!
EY Tax Update 2016
EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
EY
EY è leader mondiale nei servizi professionali di revisione e organizzazione contabile,
assistenza fiscale e legale, transaction e consulenza. La nostra conoscenza e la qualità
dei nostri servizi contribuiscono a costruire la fiducia nei mercati finanziari e nelle
economie di tutto il mondo. I nostri professionisti si distinguono per la loro capacità di
lavorare insieme per assistere i nostri stakeholder al raggiungimento dei loro obiettivi.
Così facendo, svolgiamo un ruolo fondamentale nel costruire un mondo professionale
migliore per le nostre persone, i nostri clienti e la comunità in cui operiamo.
“EY” indica l’organizzazione globale di cui fanno parte le Member Firm di Ernst &
Young Global Limited, ciascuna delle quali è un’entità legale autonoma. Ernst & Young
Global Limited, una “Private Company Limited by Guarantee” di diritto inglese, non
presta servizi ai clienti. Per maggiori informazioni sulla nostra organizzazione visita
ey.com.
© 2016 EY.
All Rights Reserved.
ED None
Questa pubblicazione contiene informazioni di sintesi ed è pertanto esclusivamente intesa a scopo
orientativo; non intende essere sostitutiva di un approfondimento dettagliato o di una valutazione
professionale. EYGM Limited o le altre member firm dell’organizzazione globale EY non assumono alcuna
responsabilità per le perdite causate a chiunque in conseguenza di azioni od omissioni intraprese sulla
base delle informazioni contenute nella presente pubblicazione. Per qualsiasi questione di carattere
specifico, è opportuno consultarsi con un professionista competente della materia.
ey.com
EY Tax Update 2016
EY Tax Update
L’evoluzione delle verifiche
IVA verso l’E-AUDIT
EY Tax Update 2016
1. IL TREND GLOBALE VERSO GLI E-AUDIT IVA
► L’incremento delle verifiche IVA è accompagnato alla
parallela e crescente introduzione di procedure digitali
► Negli ultimi anni si è assistito a un significativo aumento dei tax
audit da parte delle Amministrazioni Finanziarie, con particolare
riguardo alle imposte indirette, considerate una fonte di gettito
fiscale più efficace e affidabile rispetto alle imposte dirette
► L’utilizzo sempre più diffuso, a volte obbligatorio,
della fatturazione elettronica e dei sistemi digitali
di conservazione dei dati fiscali ha spinto le
Amministrazioni verso una svolta tecnologica
anche nell’ambito dei tax audit
EY Tax Update 2016
1. IL TREND GLOBALE VERSO GLI E-AUDIT IVA
► Si sta assistendo a una progressiva e rapida diffusione
dello svolgimento di audit da parte delle Tax Authorities
internazionali tramite la raccolta e l’analisi dei dati fiscali
presentati elettronicamente dai contribuenti
► Gli e-audit sono tecniche di verifica moderne, sviluppate sulle
nuove tecnologie e sui software di analisi dei dati
► Si basano sulla raccolta e sull’esame dei dati presentati
elettronicamente dai contribuenti in occasione dei singoli
adempimenti fiscali
► Un numero sempre più ampio di Paesi sta virando verso
l’adozione degli e-audit, attirati dallo svolgimento più agevole,
facile ed efficiente delle verifiche fiscali che l’innovazione digitale
garantisce
EY Tax Update 2016
2. GLI STATI CHE UTILIZZANO LE PROCEDURE DI E-AUDIT
• Armenia
• Aruba
• Australia
• Austria
• Bielorussia
• Belgio
• Isole BES
• Bolivia
• Brasile
• Canada
• Cina
• Costa Rica
• Curacao
• Repubblica Ceca
• Danimarca
• Ecuador
• Estonia
• Finlandia
• Francia
• Georgia
• Germania
• Ghana
• Giamaica
• Giappone
• Giordania
• Grecia
• Guatemala
• Guinea Equatoriale
• India
• Indonesia
• Irlanda
• Kenya
• Lettonia
• Lussemburgo
• Messico
• Nuova Zelanda
• Norvegia
• Paesi Bassi
• Pakistan
• Paraguay
• Peru
• Polonia
• Portogallo
• Russia
• Macedonia
• Saint Maarten
• Singapore
• Spagna
• Sud Africa
• Svezia
• Svizzera
• Thailandia
• Turchia
• Uganda
• Ucraina
• UK
• Ungheria
• Uruguay
• Zambia
EY Tax Update 2016
3. IL POTENZIALE DEGLI E-AUDIT
Obiettivi:
► Verifica della conformità delle dichiarazioni alla fiscalità del
contribuente
► Identificazione più agevole dei versamenti omessi o insufficienti
► Controllo fiscale teso all’approvazione dei rimborsi
► Attività di orientamento e indirizzo del contribuente da parte delle
amministrazioni
► Tempestivo riconoscimento di fenomeni distorsivi e di evasione
Tecnica di controllo e vigilanza sull’operato fiscale dei contribuenti
►E-AUDIT
EY Tax Update 2016
4. I VANTAGGI PER IL FISCO
► Strumenti duttili, efficaci ed
adattabili a tutte le tipologie di
contribuenti e di adempimenti
► Svolti in qualsiasi momento e in
qualsiasi luogo
► Efficienza nel rapporto numero
controlli-tempo
► I contribuenti potrebbero subire
verifiche fiscali senza esserne a
conoscenza
► Riduzione significativa del rischio
di errori nell’analisi e di perdite di
informazioni
► Strumento di deterrenza, che
spinge alla tax compliance
Per l’Amministrazione Finanziaria Di prevenzione all’evasione
Vigilanza trasversale
► Azione coordinata delle varie amministrazioni statali
► Agevole condivisione dei risultati dei controlli effettuati dalle varie Autorità
fiscali visione globale della posizione tributaria di ogni singolo contribuente
► Condivisione transfrontaliera dei risultati ottenuti, per una collaborazione
internazionale
EY Tax Update 2016
5. COME FUNZIONANO GLI E-AUDIT Meccanismo di raccolta ed elaborazione analitica dei dati forniti
elettronicamente dai contribuenti o raccolti presso di essi
CHI?
La scelta dei contribuenti può essere fondata:
► Su un criterio puramente casuale («impostazione random»)
► Su un evento scatenante (c.d. evento attivatore)
► In base all’appartenenza del contribuente a uno specifico settore economico
► Sul confronto dei principali indicatori economici del contribuente
COME?
Le modalità di svolgimento degli e-audit non
sono uniformi e possono presentare anche
caratteristiche antitetiche:
► Si può trattare di procedure di natura
formale o informale
► Possono svolgersi presso il
contribuente o a distanza
► Possono essere condotte da
verificatori fiscali o da analisti di dati
I verificatori effettuano un controllo globale che coinvolge sia i registri contabili sia le
dichiarazioni fiscali presentate, per escludere la presenza di comportamenti fraudolenti, errori
o attività a rischio nell’operato del contribuente
EY Tax Update 2016
Il quadro italiano nel
difficile compromesso
tra SEMPLIFICAZIONE
e CAUTELA FISCALE
EY Tax Update 2016
1. LA CAUTELA FISCALE «COMPLICA»
Evasione fiscale:
Proliferazione violazioni e frodi IVA
Alterazione della libera concorrenza
Distorsione delle scelte economiche
Creazione di situazioni di non equità
Danno alla comunità internazionale e ai contribuenti diligenti
Evasione fiscale:
Proliferazione violazioni e frodi IVA
Numerosi adempimenti IVA e norme con finalità anti-frode
Spesometro, Intrastat, Black List…
Ampliamento del reverse charge domestico
Politica del controllo:
Controlli incrociati tramite match dei dati-
ex art. 54-bis DPR 633/72 (es. F24 e quadro VH del Modello IVA)
EY Tax Update 2016
2.1 LA SEMPLIFICAZIONE
Recente trend di riduzione adempimenti IVA
Come?
Esonero dell’obbligo di presentazione della garanzia per l’erogazione dei rimborsi IVA fino a 15.000 euro
Eliminazione Comunicazioni Polivalenti Mensili (Comunicazione Black List)
Modello telematico per l’invio delle Lettere d’intento
Iscrizione automatica al VIES tramite apertura partita IVA
Vantaggi
Riduzione costi operativi sia per il contribuente che per la Pubblica Amministrazione
Maggiore efficienza e competitività nei mercati
► Risultati
Stimolo all’assolvimento degli obblighi tributari (tax compliance)
Emersione spontanea dell’effettiva capacità contributiva già nel momento dell’adempimento
EY Tax Update 2016
2.2 LA SEMPLIFICAZIONE
Maggior chiarezza nel rapporto Fisco-Contribuente
Come?
Mediante l’utilizzo di nuove tecnologie e strumenti telematici a disposizione del contribuente
Maggiore correttezza e trasparenza
Vantaggi
Maggiore disponibilità di informazioni per l’AdE
Rende l’adempimento più semplice e certo
Risultati
Favorisce gli investimenti
Stimola la crescita del Paese
Fisco si trasforma, da verificatore a facilitatore degli adempimenti fiscali, per minimizzare i controlli invasivi
EY Tax Update 2016
2.3 LA SEMPLIFICAZIONE
Indirizzo verso Audit brevi e mirati
Come?
Miglioramento qualitativo dei controlli
Tramite uso appropriato di banche dati a disposizione dell’AdE
Selezione di «concrete situazioni di rischio evitando di disperdere energie in contestazioni di natura essenzialmente formale o di esiguo ammontare»*
Vantaggi
Minore invasività dell’azione
Controlli più efficaci
Minor dispendio economico per AdE
Maggior efficienza dell’azione amministrativa
► Risultati
Effetto di deterrenza all’evasione
Incremento di tax compliance
* Circolare 16/E del 28 aprile 2016
EY Tax Update 2016
Verso il superamento
dell’IMPASSE…….
EY Tax Update 2016
3.1 L’INNOVAZIONE DIGITALE NEI RAPPORTI CON IL FISCO «SEMPLIFICA»
Crescente interazione elettronica tra contribuenti e Fisco
► Invio elettronico di tutti gli adempimenti IVA
► Lettere d’intento - comunicazione inviata direttamente
dall’esportatore abituale all’AdE che rilascia ricevuta
Introduzione obbligatoria della fattura elettronica verso PA
► Legge 244/2007 - DM n.55/2013
► Trasmissione della fattura in formato.xml sottoscritto con firma
elettronica o digitale attraverso il sistema di Interscambio (SdI)
► A partire dal 31 marzo 2015, tutte le forniture verso la PA
devono essere documentate da fattura elettronica
EY Tax Update 2016
3.2 L’INNOVAZIONE DIGITALE NEI RAPPORTI CON IL FISCO «SEMPLIFICA»
Introduzione della fatturazione elettronica tra privati
(D.Lgs n.127/2015)
.
Trasmissione elettronica di fatture o dei relativi dati
► dal 1° luglio 2016: Introduzione di un servizio per la generazione, trasmissione, conservazione delle fatture elettroniche
► dal 1° gennaio 2017: regime di adesione per opzione e messa a disposizione del SdI
Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
► dal 1° gennaio 2017: regime di adesione per opzione per i commercianti al minuto
► dal 1° gennaio 2017: trasmissione obbligatoria per cessioni di beni tramite distributori automatici
► Ai sensi del D.lgs. n. 127/2015 per l’effettiva operatività di tali strumenti, si attendono i decreti attuativi dei Ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Economia e i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate che individuino le regole operative da seguire per la trasmissione telematica delle fatture
► Ad oggi non sono ancora stati emanati...
EY Tax Update 2016
3.3 L’INNOVAZIONE DIGITALE NEI RAPPORTI CON IL FISCO «SEMPLIFICA»
A fronte dell’esercizio dell’opzione, sono previsti dal D.lgs. n. 127/2015 incentivi e semplificazioni quali l’eliminazione di adempimenti periodici relativi alle comunicazioni di:
► Spesometro
► Black List
► Contratti di leasing
► Acquisti effettuati da operatori della Repubblica di San Marino
► Elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi comunitarie ricevute e degli acquisti dei beni
► Esecuzione in via prioritaria dei rimborsi di cui all’art. 30 DPR 633/72, anche senza i requisiti ed entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale
► Termine di decadenza dell’accertamento ridotto di un anno
EY Tax Update 2016
4. TRANSIZIONE VERSO GLI E-AUDIT
Introduzione della fatturazione elettronica tra privati
Transizione necessaria anche dell’Italia verso gli E-AUDIT in considerazione dell’aumento
esponenziale dei dati a disposizione dell’AdE
Opportunità per le imprese
Strumento di prevenzione e self defense in considerazione dei nuovi termini di accertamento
fiscale
EY Tax Update 2016
►La governance fiscale si esplica tramite:
una funzione fiscale che è parte integrante del business aziendale
con un focus primario sulle tematiche fiscali, sull’impatto dei flussi di
cassa e sulla gestione del rischio
un modello di gestione dei rischi fiscali che prevede
l’implementazione di specifici controlli preventivi e di monitoraggio
continuo sui processi critici aziendali, al fine di garantire la
completezza e accuratezza dei flussi informativi rilevanti ai fini
fiscali
Analisi massive dei dati per la verifica della robustezza dei
sistemi informativi e del comportamento nell’utilizzo degli
stessi
Principali trend nella governance fiscale
5. IMPLICAZIONI per LE IMPRESE
EY Tax Update 2016
Il Monitoraggio attraverso le analisi dati massive delle transazioni / registrazioni
contabili di riferimento, consente di rilevare carenze e anomalie nel disegno del
processo di gestione degli adempimenti fiscali, nelle parametrizzazioni dei sistemi a
supporto e nei comportamenti degli attori del processo.
Principali
caratteristiche
► Analisi dell’intera popolazione dei dati aziendali
► Analisi specifiche sul processo che consentono di individuare:
o disallineamenti tra le procedure in essere e la prassi operativa
o potenziali incongruenze
o errori e trend anomali del processo
► Rafforzamento del Sistema di Controllo Interno attraverso l’individuazione di
anomalie e disallineamenti
► Individuazione di opportunità di miglioramento per una maggiore
efficienza/efficacia dei processi
► Risultati oggettivi basati sull’analisi del 100% della popolazione di riferimento
Principali
benefici
5. IMPLICAZIONI per LE IMPRESE
EY Tax Update 2016
Risk Indicator Performance Indicator
Il Monitoraggio non si focalizza esclusivamente su verifiche puntuali di potenziali anomalie /
errori bensì, attraverso specifici indicatori di performance customizzati sulla realtà e sulle
dinamiche aziendali, individua aree di miglioramento del processo.
Viene definita una serie di performance
indicator che permettono una valutazione
quali/quantitativa del processo e delle singole
attività ad esso correlate:
► Indicatori quantitativi
► Indicatori qualitativi
► Indicatori di processo
Attraverso un approccio top-down risk based
vengono identificate potenziali anomalie, errori
non intenzionali e trend anomali. I risk
indicator si suddividono:
► I livello: Risk Indicator di processo
► II livello: Risk Indicator di tipo statistico
5. IMPLICAZIONI per LE IMPRESE
EY Tax Update 2016
Anagrafica clienti Anagrafica
fornitori
Pagamenti Fatture
Attive
Incassi
3000
utenti
25.000
clienti
91.700 modifiche
all’anagrafica clienti
50.000 fornitori
120.500 modifiche
all’anagrafica
fornitori
400.000 Pagamenti
300.000 Fatture Attive
100.000 Incassi
500.000 Fatture
Passive
Nella prima fase di analisi e mappatura viene individuato il set informativo dei documenti tracciati
sui sistemi informatici per la successiva richiesta delle basi dati custom.
Dimensioni di analisi
Fatture Passive
5. IMPLICAZIONI per LE IMPRESE
EY Tax Update 2016
Agli ambiti di analisi precedentemente identificati vengono associati degli Obiettivi di Analisi a cui
corrispondono uno o più Risk & Performance Indicator.
Registro IVA
1
Fatture Passive
3
Autofatture
4
Fatture Attive
2
Ma
cro
fa
si
Ris
k
Ind
ica
tor
Fiscale
R.I.5 Verifica della presenza di
fatture con data registrazione
antecedente alla data
documento
R.I.1 Verifica della presenza di
codice VAT con numero dei
digit non coerente con lo Stato
EU
R.I.2 Verifica della presenza in
anagrafica di Clienti / Fornitori
cessati
R.I.3 Verifica della presenza di
fatture attive con data
documento non valida
R.I.4 Verifica della presenza di
salti di numerazione delle
fatture attive emesse
R.I.6 Verifica della presenza di
importo IVA diverso da zero
per fatture da EU verso extra
EU
Per
form
an
ce
Ind
ica
tor
P.I.3 Verifica della presenza di
fatture passive registrate dopo
oltre due anni dalla data di
emissione
P.I.4 Verifica della presenza
degli stessi beni / servizi
acquistati dallo stesso fornitore
con una diversa aliquota IVA
applicata
P.I.1 Verifica della presenza di
anagrafiche fornitori con
elevata frequenza di modifiche
(es. campi termini di
pagamento, coordinate
bancarie, partita iva, ecc.)
P.I.2 Verifica della presenza di
fatture attive registrate dopo
oltre quindici giorni dalla data
di emissione
P.I.5 Verifica della presenza di
autofatture non coerenti con la
fattura associata
5. IMPLICAZIONI per LE IMPRESE
EY Tax Update 2016
Le anomalie potenziali sono evidenziate attraverso la correlazione con i Risk & Performance
Indicator e successivamente sottoposte a verifiche manuali / documentali, al fine di escludere
dati rilevati che non rappresentino delle vere eccezioni (cd “falsi positivi”).
Analisi delle base dati
attraverso la correlazione
con i Risk & Performance
Indicator per evidenziare
potenziali anomalie.
Verifiche puntuali sulle singole
transazioni registrate a sistema,
al fine di individuare eventuali falsi
positivi dovuti a peculiarità del
business / particolari prassi
aziendali.
Verifiche manuali sulla
documentazione relativa alle
potenziali anomalie. In particolare:
► contratto di riferimento;
► fatture cartacee;
► autorizzazione alla registrazione
della fattura;
► ecc.
Analisi
START Falso
positivo
?
STOP
Approfondimento
specifico
Falso
positivo
?
STOP
Analisi
documentale
Reporting Si
No
Si
N
o
STEP 1 STEP
2
STEP 3
5. IMPLICAZIONI per LE IMPRESE
EY Tax Update 2016
Grazie!
EY Tax Update 2016
EY Tax Update
Milano, 10 maggio 2016
EY Tax Update 2016
NOVITÀ IVA - Nuove regole per l’emissione delle note di variazione
- Riforma delle sanzioni sul reverse charge
EY Tax Update 2016
Indice
►Modifica alle regole di emissione delle note di
variazione IVA 3
►Modifica delle sanzioni connesse alle
violazioni del meccanismo del reverse-charge 6
►Modifica dell’applicazione del meccanismo
del reverse charge (brevi cenni) 19
EY Tax Update 2016
► Novità principali
Il nuovo articolo 26 del D.P.R. 633/72 interviene, in particolare, sulla
disciplina delle note di variazione a seguito di morosità/infruttuosità
delle procedure esperite nei confronti cessionario/committente, nei
confronti del quale sono state precedentemente emesse fatture con
IVA.
Si applica a:
Procedure concorsuali
Accordi di ristrutturazione del debito
Procedure esecutive individuali
Concordato preventivo
Momento dal quale la norma accorda il diritto all’emissione della nota
di credito (o meglio, la detrazione) è anticipato
Note di variazione IVA
EY Tax Update 2016
La possibilità di emettere la nota di credito è anticipata come segue:
► Procedure concorsuali:
Sentenza dichiarativa del fallimento;
Provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa
► Accordi di ristrutturazione del debito e piani di risanamento:
Decreto che omologa l’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182bis L.F.);
Pubblicazione nel Registro delle Imprese del piano attestato
► Procedure esecutive individuali:
Pignoramento infruttuoso: dal verbale risulta mancanza di beni/crediti da pignorare, irreperibilità o
inaccessibilità del debitore
Aste deserta: se 3 aste di vendita del bene pignorato vanno deserte e si decide di sospendere la
procedura esecutiva per eccessiva onerosità
► Concordato preventivo:
Data di ammissione alla procedura
Note di variazione IVA
EY Tax Update 2016
► Dichiarazione di fallimento:
Normativa in vigore fino al 31/12/2016:
► in presenza di un piano di riparto: è possibile procedere all’emissione della nota di
variazione dal momento in cui è reso esecutivo il riparto dell’attivo, da un apposito
decreto del giudice delegato
► in mancanza di un piano di riparto: è possibile procedere all’emissione della nota di
credito e la conseguente detrazione dell’IVA è ammessa alla scadenza del termine per
proporre ricorso al decreto di chiusura del fallimento
Normativa in vigore dal 01/01/2017:
► il momento di emissione di una nota di credito IVA è anticipato al momento della sentenza
di apertura del fallimento
Note di variazione IVA
EY Tax Update 2016
► Liquidazione coatta amministrativa
Normativa in vigore fino al 31/12/2016:
► E’ possibile emettere la nota di variazione decorso il termine di 20 giorni dalla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bilancio, il conto della gestione, il piano di riparto
Normativa in vigore dal 01/01/2017:
► Provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa
Note di variazione IVA
EY Tax Update 2016
► Concordato preventivo e concordato fallimentare
Normativa in vigore fino al 31/12/2016:
► Concordato fallimentare: l’emissione della nota di credito non è ammessa fino al
momento in cui diviene definitiva la sentenza di omologa
► Concordato preventivo: l’emissione della nota di credito è ammessa dopo il passaggio in
giudicato del decreto omologazione del concordato
Normativa in vigore dal 01/01/2017:
► Concordato fallimentare: data di ammissione alle procedure di concordato
► Concordato preventivo: decreto di ammissione alla procedura di concordato
Note di variazione IVA
EY Tax Update 2016
► Accordi di ristrutturazione del debito e piani di risanamento:
Per tali strumenti di soluzione negoziale della crisi, la norma precisa che è possibile emettere
una nota di variazione rispettivamente:
► al momento di approvazione del decreto di omologazione in caso di accordo di
ristrutturazione del debito (art.182-bis L.F.)
► alla pubblicazione del piano di risanamento nel Registro delle Imprese del piano di
risanamento e di riequilibrio (art. 67, c. 3 lett. d))
Note di variazione IVA
EY Tax Update 2016
► Azioni esecutive individuali:
Per le procedure proposte dal creditore, rimane il riferimento all’infruttuosità ovvero all’esito
negativo delle procedure.
La nuova norma specifica il momento in cui tali procedure possono considerarsi infruttuose:
Pignoramento presso terzi: dal verbale di pignoramento risulta mancanza di
beni/crediti da pignorare
Pignoramento di beni mobili: dal verbale di pignoramento risulta:
- la mancanza di beni da pignorare;
- l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore;
- l’irreperibilità del debitore;
Asta deserta: se 3 aste di vendita del bene pignorato vanno deserte e si decide di
sospendere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità
Note di variazione IVA
EY Tax Update 2016
► Il nuovo comma 5 dell’art. 26 del DPR 633/1972 conferma che il cessionario/
committente deve fare una registrazione IVA a debito in corrispondenza della
variazione in diminuzione operata dal cedente/prestatore
► Tale obbligo del cessionario o committente non si applica nel caso di
procedure concorsuali
► Risoluzione per inadempimento di contratti ad esecuzione periodica o
continuativa: la nota di credito non è ammessa per le operazioni per cui
entrambe le parti abbiano adempiuto alle rispettive obbligazioni
Note di variazione IVA
EY Tax Update 2016
► Decorrenza
- Applicabilità delle nuove disposizioni ai «casi in cui il cessionario o
committente sia assoggettato ad una procedura concorsuale
successivamente al 31 dicembre 2016»
- Possibilità di duplice interpretazione:
- i) emissione delle note di variazione per le procedure concorsuali avviate dopo il 1
gennaio 2017
- ii) emissione delle note di variazione ammessa anche per le procedure concorsuali
aperte prima del 31 dicembre 2016 ma non ancora concluse
Note di variazione IVA
EY Tax Update 2016
Riforma delle sanzioni tributarie
Con la Legge di Stabilità 2016, il legislatore ha anticipato al 1 gennaio 2016
l’entrata in vigore delle nuove sanzioni tributarie amministrative previste dal
Decreto Legislativo 158/2015.
EY Tax Update 2016
► Normativa in vigore fino al 31 dicembre 2015
La sanzione per il cessionario o committente che ometteva di
porre in essere gli adempimenti connessi al reverse charge
variava dal 100% al 200% dell’imposta con un minimo di € 258;
Se il cedente provvedeva irregolarmente in luogo del cessionario,
o viceversa, la sanzione era pari al 3% dell’IVA irregolarmente
assolta, salvo il diritto alla detrazione.
Quanto sopra era applicabile anche in assenza di danno erariale
Sanzioni sul Reverse Charge
EY Tax Update 2016
CESSIONARIO OMETTE REVERSE CHARGE (Art. 6 comma 9-bis D.Lgs. 471/97)
► La sanzione per omesso reverse charge è da € 500 a € 20.000.
► Qualora l’operazione non risulti anche dalla contabilità generale la sanzione
è elevata a una misura compresa tra il 5% e il 10% dell’imponibile, con un
minimo di € 1.000
► Ulteriori eventuali sanzioni:
indebita detrazione: 90% dell’IVA indebitamente detratta
infedele dichiarazione: da 90% a 180% della maggiore imposta dovuta o della
differenza di credito utilizzata
► Le novità
Sanzioni sul Reverse Charge
EY Tax Update 2016
CEDENTE ASSOLVE IVA IN LUOGO DEL CESSIONARIO (Art. 6 comma 9-bis.1
D.Lgs. 471/1997)
► Il cessionario ha diritto a detrarre l’IVA applicata
► Cessionario e cedente sono solidalmente obbligati al pagamento di una
sanzione da € 250 a € 10.000
► In caso di intento di evasione/frode con prova di consapevolezza del
cessionario, la sanzione applicabile a quest’ultimo è dal 90% al 180%
dell’IVA
Sanzioni sul Reverse Charge
► Le novità
EY Tax Update 2016
CESSIONARIO ASSOLVE IVA IN LUOGO DEL CEDENTE (Art. 6 comma 9-bis.2
D.Lgs. 471/1997)
► Il cedente non è chiamato ad applicare/versare imposta
► Salva la detrazione per il cessionario
► Cedente e cessionario sono solidalmente obbligati al pagamento di una
sanzione da € 250 a € 10.000
► In caso di intento di evasione/frode con prova di consapevolezza del cedente,
la sanzione dovuta da quest’ultimo è dal 90% al 180% dell’IVA
Sanzioni sul Reverse Charge
► Le novità
EY Tax Update 2016
CESSIONARIO ASSOLVE IVA IN REVERSE CHARGE SU ACQUISTI ESENTI,
NON IMPONIBILI O NON SOGGETTI (Art. 6 comma 9-bis.3 D.Lgs. 471/1997)
► In sede di accertamento vanno espunti sia debito che credito IVA
► Il cessionario recupera IVA eventualmente non detratta
Ex art. 26, comma 3, D.P.R. 633/1972 i.e. limitazione a 1 anno
oppure
Ex art. 21, comma 2, D.Lgs n. 546/1992 indebito oggettivo, limitazione a 2
anni
► Nessuna sanzione
► Se applicato su «operazioni inesistenti»: sanzione dal 5% al 10% dell’imponibile
con minimo di € 1.000
Sanzioni sul Reverse Charge
► Le novità
EY Tax Update 2016
REVERSE CHARGE (Decreto Legislativo 24/2016)
► Ampliamento delle ipotesi di reverse charge, in vista di una maggiore conformità
delle relative disposizioni con quanto previsto a livello comunitario
► Estensione del regime di reverse charge a tablet PC, laptop, console da gioco e
cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di
elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al
consumatore finale
► Normativa applicabile dal 2 maggio 2016
► Applicabile alle operazioni poste in essere fino al 31 dicembre 2018
► Nonostante la lettera della norma, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che il
reverse charge non trovava applicazione nell’ultima fase di commercializzazione
di cellulari e PC: vale ancora?
Novità – Reverse charge su laptop e tablet PC
► Le novità
EY Tax Update 2016
Grazie!
EY Tax Update 2016
EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
EY
EY è leader mondiale nei servizi professionali di revisione e organizzazione contabile,
assistenza fiscale e legale, transaction e consulenza. La nostra conoscenza e la qualità
dei nostri servizi contribuiscono a costruire la fiducia nei mercati finanziari e nelle
economie di tutto il mondo. I nostri professionisti si distinguono per la loro capacità di
lavorare insieme per assistere i nostri stakeholder al raggiungimento dei loro obiettivi.
Così facendo, svolgiamo un ruolo fondamentale nel costruire un mondo professionale
migliore per le nostre persone, i nostri clienti e la comunità in cui operiamo.
“EY” indica l’organizzazione globale di cui fanno parte le Member Firm di Ernst &
Young Global Limited, ciascuna delle quali è un’entità legale autonoma. Ernst & Young
Global Limited, una “Private Company Limited by Guarantee” di diritto inglese, non
presta servizi ai clienti. Per maggiori informazioni sulla nostra organizzazione visita
ey.com.
© 2016 EY.
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ED None
Questa pubblicazione contiene informazioni di sintesi ed è pertanto esclusivamente intesa a scopo
orientativo; non intende essere sostitutiva di un approfondimento dettagliato o di una valutazione
professionale. EYGM Limited o le altre member firm dell’organizzazione globale EY non assumono alcuna
responsabilità per le perdite causate a chiunque in conseguenza di azioni od omissioni intraprese sulla
base delle informazioni contenute nella presente pubblicazione. Per qualsiasi questione di carattere
specifico, è opportuno consultarsi con un professionista competente della materia.
ey.com
EY Tax Update 2016
EY Tax Update
Milano, 10 maggio 2016
EY Tax Update 2016
Nuovi OIC e
impatti fiscali correlati
EY Tax Update 2016
Postulati di bilancio Le novità introdotte dal D. Lgs 139/2015
► Principio della sostanza (sulla forma)
► La norma prevede che la rilevazione e la
presentazione delle voci venga effettuata «tenendo
conto della sostanza dell’operazione o del
contratto».
► Viene superata così la formulazione previgente che,
legandosi al concetto di «funzione economica
dell’elemento dell’attivo o del passivo», rendeva
maggiormente difficile individuarne l’effettiva portata
applicativa.
► Effettuare una rilevazione contabile «tenendo conto della sostanza
dell’operazione o del contratto» significa presentare l’informazione
finanziaria dando rilievo alla sostanza ed alla realtà economica del
fatto o dell’operazione e non solo all’aspetto formale.
EY Tax Update 2016
Postulati di bilancio Le novità introdotte dal D. Lgs 139/2015
► Principio della sostanza (sulla forma)
► L’analisi della sostanza di una operazione, fatto o
contratto aziendale non può prescindere da una attenta
comprensione del razionale degli stessi. Occorre inoltre
identificare dei parametri chiave in base ai quali
effettuare tali analisi di sostanza di un’operazione
(es. trasferimento rischi e benefici).
► Se da una lato il nuovo principio sembra aprirsi verso
una applicazione più estesa del principio della
prevalenza della sostanza sulla forma, dall’altro una sua
concreta declinazione nella pratica non può
prescindere da futuri provvedimenti e/o
interpretazioni da parte dello Organismo Italiano di
Contabilità o di legge.
EY Tax Update 2016
Postulati di bilancio Le novità introdotte dal D. Lgs 139/2015
► Principio di rilevanza
Sono previste comunque cautele alla applicazione estensiva:
► fermi gli obblighi di regolare tenuta delle contabilità;
► informativa in nota integrativa sui criteri adottati per applicare
il postulato.
L’introduzione del principio generale della rilevanza ha
comportato l’eliminazione, in quanto ridondanti, dei
riferimenti a tale principio contenuti in specifiche regole di
informativa del codice.
La norma prevede che «non occorre rispettare gli obblighi
in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e
informativa quando la loro osservanza abbia effetti
irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera
e corretta».
EY Tax Update 2016
Postulati di bilancio Le novità introdotte dal D. Lgs 139/2015
► Un’informazione è rilevante se è in grado di influire sul
processo decisionale degli utilizzatori di bilancio.
► La (ir)rilevanza è un concetto relativo, non è possibile
pertanto individuare regola (es. valore-soglia) applicabile in
tutte le situazioni.
► Resta valida l’escludibilità dal consolidato delle imprese
controllate «irrilevanti».
► Definizione Direttiva: è rilevante «lo stato dell'informazione quando la sua omissione o
errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli
utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa. La rilevanza delle singole voci è
giudicata nel contesto di altre voci analoghe»
► La norma, introdotta nello spirito di semplificazione della Direttiva, si ritiene possa, in
linea generale:
► portare ad una maggiore significatività del bilancio,
► ridurre i rischi di contenzioso o contestazioni legati a poste poco rilevanti,
► rendere formale e legittima una prassi già in uso da molte aziende.
► Tale approccio risulta inoltre in linea con alcuni orientamenti giurisprudenziali in tema
di impugnazione del bilancio.
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Aspetti fiscali Le novità introdotte dal D. Lgs 139/2015
► Le nuove regole sui bilanci introdotte dal D. Lgs 139/2015 nel codice civile
non assumono rilevanza soltanto sotto il profilo civilistico, ma generano
implicazioni anche dal punto di vista fiscale.
► In assenza di indicazioni specifiche rispetto alle novità introdotte dalla
normativa, è auspicabile che il principio di rilevanza fiscale delle
operazioni per derivazione dalla corretta applicazione dei principi contabili,
venga estesa anche ai soggetti OIC, anche al fine di evitare diversità di
trattamento ai fini fiscali tra soggetti IAS adopter e soggetti OIC
PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA, Art. 83 TUIR
► Necessario coordinamento delle nuove regole civilistiche con
l’attuale formulazione della normativa fiscale
EY Tax Update 2016
Aspetti fiscali Modifiche di Sistema soggetti IAS Adopter
► Le modifiche di criterio sono state introdotte dalla riformulazione dell’art. 83 del TUIR che ha sancito
il riconoscimento ai fini fiscali, anche in deroga alle disposizioni del TUIR, dei criteri di qualificazione,
imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili internazionali per i
soggetti IAS adopter
► La portata interpretativa delle modifiche dell’art. 83 del TUIR è stata chiarita con il DM 48/2009 che
spiega il concetto di derivazione definendone i limiti di applicazione
► La nuova formulazione del predetto articolo accoglie anche ai fini fiscali il principio della
«prevalenza della sostanza sulla forma» in luogo del tradizionale riferimento alle risultanze
contrattuali mantenendo ferme le disposizioni fiscali che limitano ammortamenti, valutazioni e
accantonamenti, (come eccezione per i soggetti IAS Adopter)
► Ne consegue che i fatti aziendali devono essere interpretati anche fiscalmente non più dal punto
di vista giuridico formale, ma dal punto di vista sostanziale e linea guida per la corretta
interpretazione diventa il criterio contabile dello IAS/IFRS
► In questa prospettiva possono pertanto sussistere risultati reddituali non coincidenti in
dipendenza del diverso assetto contabile seguito; per esigenze di semplicità rispetto a quelle di
precisione viene introdotto il concetto secondo il quale il trattamento fiscale delle operazioni
avviene, per ciascun soggetto, in applicazione dei principi contabili da esso adottati.
Le modifiche di criterio introdotte per i soggetti IAS Adopter
EY Tax Update 2016
Aspetti Fiscali Alcuni chiarimenti (riferimento agli IAS Adopter)
Qualificare significa selezionare i fatti gestionali e
inquadrarli in uno schema di riferimento al fine di poterli
poi rappresentare, rilevare e valutare in bilancio. La
qualificazione di un fatto di gestione implica, in altre parole,
il suo inquadramento nell’ambito delle cessioni di beni, delle
prestazioni di servizi, delle operazioni di finanziamento etc.
Qualificazione
Classificare in bilancio significa rappresentare i fatti di
gestione in bilancio riconducendoli a classi che
riguardano la determinazione del reddito (ricavo,
plusvalenza, minusvalenza, interesse etc.) o del patrimonio
(attivo, passivo, patrimonio netto)
Classificazione
I profili qualificatori preludono sul
piano logico a quelli classificatori e
incidono inevitabilmente anche sui
profili attinenti la rappresentazione dei
fatti in bilancio
L’art. 83 del TUIR e il Regolamento attuativo stabiliscono
l’inapplicabilità dei commi 1 e 2 dell’art. 109 del TUIR.
Risultano pertanto derogati per i soggetti IAS gli specifici
momenti di competenza fiscale delle operazioni con terzi,
come pure i requisiti di certezza e oggettiva determinabilità
per la deduzione dei costi o la tassazione dei proventi
Imputazione temporale Il momento di rilevazione del ricavo e
del costo (nel bilancio IAS) deve perciò
essere tenuto fermo anche sul piano
della determinazione del reddito
d’impresa
EY Tax Update 2016
Aspetti Fiscali Tematiche Specifiche – Prevalenza della sostanza (sulla forma)
Applicazione
Pratica
Principi
Contabili
Legge Si noti, tuttavia, che questa novità non deve far pensare ad una deroga generalizzata ad altre disposizioni di legge che regolano specifiche fattispecie: nel caso in cui la legge disponga diversamente, questa troverà applicazione.
Qual è la situazione ad oggi…
Come viene data applicazione pratica a tale principio generale?
è lo stesso legislatore tributario che, di fatto, fa
riferimento alla sostanza economica contenuta nei
principi contabili.
Art. 101, c 5: «[…]Gli elementi certi e precisi sussistono
inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio
operata in applicazione dei principi contabili». OIC
Presenza di
specifiche
disposizioni di
legge
Leasing
Lease Back
Perdite su Crediti
Prevalenza della
sostanza
In questo caso, il principio della
sostanza sulla forma trova
applicazione anche ai fini fiscali
Dal punto di vista civilistico, dovrà essere rappresentata la sostanza economica
dell’operazione:
la sostanza deve essere riferita al contratto o all’operazione, piuttosto che alla voce dell’attivo o del
passivo di bilancio, secondo un approccio più coerente con la direttiva.
EY Tax Update 2016
Aspetti Fiscali Tematiche approfondite
Principio Contabile Principali modifiche introdotte Status
OIC 15
Crediti
Introdotto il criterio di valutazione del costo ammortizzato. Bozza in
consultazione
OIC 19
Debiti
Introdotto il criterio di valutazione del costo ammortizzato. Bozza in
consultazione
OIC 24
Immobilizzazioni Immateriali
I costi di ricerca e pubblicità non sono più capitalizzabili, ma
devono essere rilevati a Conto Economico nell’esercizio in cui
sono sostenuti.
Bozza in
consultazione
OIC 24
Immobilizzazioni Immateriali
L’avviamento è ammortizzato secondo la sua vita utile; se la
stima della vita utile non è possibile, è ammortizzato entro un
periodo non superiore a 10 anni.
Bozza in
consultazione
OIC 12
Componenti straordinarie
Eliminate dal Conto Economico le componenti straordinarie;
inserita informativa in Nota Integrativa.
In preparazione
OIC 16
Immobilizzazioni Materiali
Nuova formulazione delle regole da seguire al momento
dell’iscrizione iniziale delle immobilizzazioni materiali.
Bozza in
consultazione
OIC 29
Cambiamenti di Principi
Contabili
Le differenze tra i valori iscritti con le vecchie regole e quelli
derivanti dall’applicazione dei nuovi criteri devono essere
imputate a Patrimonio Netto.
Bozza in
consultazione
OIC – TBD
Strumenti derivati
Disciplina puntuale degli strumenti finanziari derivati Bozza in
consultazione
EY Tax Update 2016
Aspetti civilistici
Rilevazione dei crediti e dei debiti
Precedente impostazione
Valutazione delle poste di bilancio di
riferimento non prevede il criterio
del costo ammortizzato.
Introduzione del metodo del costo
ammortizzato per la rilevazione dei
crediti e dei debiti.
Nuova impostazione Tema
Costo
Ammortizzato
Valore di presumibile di realizzo
Il valore di presumibile di realizzo rimane comunque per i crediti la soglia di riferimento.
Esenzioni
Le piccole imprese (art. 2435-bis e -ter del c.c.) possono continuano a valutare crediti e debiti
rispettivamente al valore di presumibile realizzo e valore nominale senza applicare il costo
ammortizzato.
Non esplicitato nel disposto
normativo dell’art. 2426 del c.c.
La rilevazione dei crediti e debiti al
costo ammortizzato deve essere
effettuata tenendo conto del fattore
temporale.
Fattore
temporale
EY Tax Update 2016
► Definizioni
COSTO AMMORTIZZATO
Il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata
al momento della rilevazione iniziale l’attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi
di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento complessivo utilizzando il criterio
dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e
dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un
accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità. (IAS 39 par. 9)
CRITERIO TASSO INTERESSE EFFETTIVO “TIE”
E’ un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria (o
gruppo di attività o passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi
lungo il relativo periodo. Il TIE è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi
futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo
più breve, al valore contabile netto dell’attività o passività finanziaria. (IAS 39 par. 9)
► Applicazione
A quale tipologia di crediti? sia commerciali che finanziari, tuttavia gli impatti possono
essere differenti e non sempre significativi ai fini della determinazione del valore
(presumibile di realizzo) dei crediti
Aspetti civilistici
Rilevazione dei crediti e dei debiti
EY Tax Update 2016
► Rilevazione iniziale
VALORE DI ISCRIZIONE INIZIALE
Il valore di iscrizione iniziale dovrebbe essere rappresentato dal valore nominale del
credito o del debito (rettificato se necessario per tener conto del fattore temporale
attraverso il processo di attualizzazione) al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni e
tenendo conto (in diminuzione o aumento) degli eventuali costi direttamente attribuibili
alla transazione che ha generato il credito o il debito.
COSTI DI TRANSAZIONE
I costi di transazione, commissioni e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale
a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il metodo
dell’interesse effettivo, e ripartiti conseguentemente lungo la durata del credito. Il loro
ammortamento integra o rettifica gli interessi attivi calcolati al tasso nominale in modo
costante lungo la durata del credito.
CALCOLO DEL TIE
Nel determinare i flussi finanziari da utilizzare per il calcolo del TIE si tengono in
considerazione tutti i termini contrattuali della transazione che ha originato il credito o il
debito, incluse le scadenze previste di incasso e pagamento (nonché la probabilità di
anticipazioni se previste contrattualmente) e la natura dei flussi finanziari (capitale o
interessi). Di norma non sono ricomprese nel calcolo di interesse effettivo le perdite su
crediti futuri.
Aspetti civilistici
Rilevazione dei crediti e dei debiti
EY Tax Update 2016
► Rilevazione iniziale (continua)
ATTUALIZZAZIONE
In sede di rilevazione iniziale occorre tuttavia anche porre a confronto il TIE «interno»
calcolato con i tassi di interesse di mercato; se significativamente differenti, i tassi di
interesse di mercato devono essere utilizzati per attualizzare i flussi finanziari futuri
derivanti dal credito o dal debito al fine di determinare il valore iniziale di iscrizione di
quest’ultimi.
Il tasso di interesse di mercato è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti
indipendenti avessero negoziato un’operazione similare con termini e condizioni
comparabili con quella oggetto di esame che ha generato il credito o il debito.
Il costo ammortizzato e
l’attualizzazione possono non
essere applicati se gli effetti
derivanti sono irrilevanti
Aspetti civilistici
Rilevazione dei crediti e dei debiti
EY Tax Update 2016
► Valutazione successiva
Il procedimento per determinare, successivamente alla rilevazione iniziale, il valore dei
crediti o dei debiti valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio prevede:
Eventuali modifiche alla stima dei flussi attesi devono essere riflesse nel calcolo.
Il tasso di interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale non è
successivamente ricalcolato ed è applicato fino all’estinzione del credito (salvo il caso
in cui il tasso nominale sia variabile e parametrato al mercato).
1 partire dal valore iniziale del credito o del debito
2 aggiungere l’ammontare degli interessi determinati secondo il criterio del tasso
di interesse effettivo (che tengono conto della ripartizione sistematica della
differenza tra valore di rilevazione iniziale e valore a scadenza)
3 sottrarre gli incassi/pagamenti per interessi e capitale intervenuti nel periodo
4 (per i crediti) sottrarre le svalutazioni al valore di presumibile realizzo e le perdite
su crediti
Aspetti civilistici
Rilevazione dei crediti e dei debiti
EY Tax Update 2016
Esemplificazioni
EY Tax Update 2016
Costo ammortizzato Aspetti civilistici - esempio finanziamento passivo (1)
DATI
C Importo
finanziamento 200.000
R Rata annuale
posticipata 56.402
n Numero rate 4
ia Tasso nominale
annuo
5%
ct Up-front fee 10.000
ie Tasso interesse
effettivo 7,244%
*ipotesi: tassi sostanzialmente in linea con il mercato
EY Tax Update 2016
SVOLGIMENTO
Anno Valore
iniziale SP
Oneri
finanziari a
CE (ie)
Interessi
attivi pagati
con la rata
Costo di
transazione
(ct) a CE
Quota
capitale
rimborsata
Valore
finale SP
a
b = a x ie
c d = b- c
e = R - c
f = a+ d - e
1 190.000* 13.763 10.000 3.763 46.402 147.361
2 147.361 10.675 7.680 2.995 48.722 101.633
3 101.633 7.362 5.244 2.118 51.159 52.593
4 52.593 3.810 2.686 1.124 53.717 0
tot. 10.000 200.000
* valore iniziale all’anno 1 è pari a: C – ct = 200.000 – 10.000
Costo ammortizzato Aspetti civilistici - esempio finanziamento passivo (1)
EY Tax Update 2016
DATI
C Importo credito 200.000
S Scadenza 36 mesi
n Numero rate 1
VP Valore attuale
credito
180.000
ia=ie Tasso interesse
nominale =
effettivo
0%
im Tasso interesse
mercato 3,574%
Costo ammortizzato Aspetti civilistici - esempio credito commerciale (2)
EY Tax Update 2016
SVOLGIMENTO
Anno Valore
iniziale SP
Proventi
finanziari a
CE (im)
Interessi
attivi
(impliciti)
pagati
Costo di
transazione
(ct) a CE
Quota
capitale
rimborsata
Valore
finale SP
a
b = a x im
c d = b- c
e = R - c
f = a+ d - e
1 180.000* 6.434 0 N/A 0 186.434
2 186.434 6.664 0 N/A 0 193.098
3 193.098 6.902 20.000 N/A 180.000 0
Tot. 20.000
* valore iniziale all’anno 1 è pari a VP: 180.000; per lo stesso valore iscrivo anche il ricavo di vendita
Costo ammortizzato Aspetti civilistici - esempio credito commerciale (2)
EY Tax Update 2016
► Regole di prima applicazione costo ammortizzato e attualizzazione
1. Applicazione retrospettica
Gli effetti derivanti dalla differenza tra il valore del credito iscritto nel bilancio
dell’esercizio precedente alla data del bilancio in cui si applica la nuova disciplina e il
valore del credito calcolato al costo ammortizzato (ed eventualmente attualizzato)
all’inizio dell’esercizio di prima applicazione di questa sono imputati agli utili (perdite)
portati a nuovo del patrimonio netto (al netto dell’effetto fiscale)
Rideterminazione del comparativo
2. Regime facoltativo di applicazione prospettica ex. art. 12 comma 2 del D.
Lgs. 139/2015
Aspetti civilistici
Rilevazione dei crediti e dei debiti
EY Tax Update 2016
Costo ammortizzato Aspetti fiscali
La valutazione in base al tasso di rendimento effettivo comporta lo spostamento di alcuni costi, che per natura andrebbero allocati nei costi della produzione, nella gestione finanziaria. Tali costi infatti, concorrendo alla formazione del rendimento effettivo, costituiscono oneri finanziari da imputare a conto economico.
► Possibili impatti sulla determinazione della base imponibile IRAP
I costi accessori su finanziamenti, precedentemente iscritti tra le immobilizzazioni immateriali ed ammortizzati sulla base della durata del prestito, dal 2016 concorrono a formare il tasso di rendimento effettivo e sono quindi imputati a Conto Economico come oneri finanziari. Tali costi, pertanto, non risultano più deducibili ai fini IRAP, comportando un incremento della base imponibile.
► Possibili impatti sul calcolo degli interessi deducibili
I costi accessori su finanziamenti, imputati a Conto Economico come oneri finanziari, sono deducibili secondo le regole previste dall’art. 96 del TUIR.
EY Tax Update 2016
Precedente impostazione Nuova impostazione Tema
Iscrivibili nell’attivo (assieme ai costi
di sviluppo) al sussistere di
determinati requisiti
Eliminati dallo schema di
bilancio, occorre di norma
«spesarli» nell’esercizio. In
specifiche circostanze possono
essere capitalizzati tra i costi
impianto, ampliamento e sviluppo.
Se iscritti nell’attivo sono ammortizzati
entro un periodo non superiore a 5
anni
Costi di sviluppo sono ammortizzati
lungo la loro vita utile; se non
stimabile, entro comunque 5 anni.
(Costi di impianto ed ampliamento
confermato il limite dei 5 anni)
Costi di
Ricerca e
Pubblicità
Ammortamento
costi impianto,
ampliamento,
sviluppo
Sistematicamente entro un periodo di
cinque anni ma è consentito anche un
periodo superiore (purché non oltre la
durata utilizzazione ed in ogni caso
entro 20 anni)
Ammortizzato secondo la sua
vita utile*; se la stima della vita
utile non è possibile, è
ammortizzato entro un periodo
non superiore a 10 anni
Ammortamento
Avviamento
Immobilizzazioni Immateriali Aspetti civilistici
* attuale proposta bozza OIC24 prevede che comunque ciò non possa portare ad un periodo ammortamento > 20anni
EY Tax Update 2016
► Costi di ricerca
Nuova distinzione: costi di ricerca e costi di sviluppo
I costi di ricerca sono quelli sostenuti normalmente antecedentemente
all’identificazione di uno specifico prodotto o processo che si intende sviluppare, ed
aventi utilità generica
Capitalizzabilità
Costi di ricerca
Costi di sviluppo
Requisiti
essere relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, nonché identificabili e
misurabili
essere riferiti ad un progetto realizzabile
essere recuperabili
Costi di ricerca Aspetti civilistici
EY Tax Update 2016
► Costi di pubblicità
In principio non sono capitalizzabili. Tuttavia alcuni costi sostenuti, a prescindere
dalla loro natura, potrebbero essere ricondotti tra i costi di impianto ed ampliamento
al sussistere dei relativi requisiti.
Requisiti per capitalizzare i costi di impianto ed ampliamento
Generali
dimostrabile l’utilità di tali costi
correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società
essere recuperabili
Specifici
non ricorrenza (momenti specifici del ciclo dell’azienda, v. start –up)
esistenza rapporto causa-effetto tra i costi in questione ed il beneficio atteso
congruenza di tale rapporto
Costi di pubblicità Aspetti civilistici
EY Tax Update 2016
► Regole di prima applicazione
Costi di ricerca e pubblicità
I costi di ricerca e pubblicità, che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione, sono
eliminati dalla voce BI2 dell’attivo dello stato patrimoniale. Gli effetti sono rilevati in
bilancio retroattivamente secondo le regole generali previste per i cambiamenti di
principio (cfr. OIC 29).
Ammortamento costi di sviluppo
Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente secondo le regole generali previste
per i cambiamenti di principio (cfr. OIC 29).
Ammortamento avviamento
Le disposizioni relative all’ammortamento dell’avviamento si applicano retroattivamente
come previsto dall’OIC 29 a meno che non ci si avvalga della facoltà di applicazione
prospettica ai sensi dell’art. 12, comma 2, del d.lgs. 139/2015.
Immobilizzazioni Immateriali Aspetti civilistici
EY Tax Update 2016
Costi di ricerca e pubblicità Aspetti fiscali
Disciplina fiscale ai sensi dell’art. 108, commi 1 e 2, TUIR
Le spese relative a ricerche e le spese di pubblicità sono deducibili, a discrezione del contribuente:
Nell’esercizio in cui sono state sostenute;
In quote costanti, nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi.
Costi sostenuti e capitalizzati negli esercizi precedenti (norma transitoria)
Secondo quanto previsto dall’OIC 29, i costi precedentemente capitalizzati devono essere rettificati
attraverso la rilevazione a Patrimonio Netto.
Si può ipotizzare che tali costi continuino ad essere dedotti secondo l’originario piano di
ammortamento, attraverso variazioni extracontabili in diminuzione.
Costi sostenuti dal 2016 (norma a regime)
Secondo quanto previsto dall’OIC 24, i costi sono imputati nel Conto Economico dell’esercizio di
sostenimento
Deducibilità integrale dei costi nell’esercizio di sostenimento. Risoluzione n. 95/2006, AdE, per i
soggetti IAS adopter: la deduzione di tale tipologia di costi deve essere fatta in conformità alle scelte
di bilancio, secondo quanto previsto dal principio di derivazione.
EY Tax Update 2016
L’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei
casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è
ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella Nota
Integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento
dell’avviamento.
► Doppio binario civilistico-fiscale
Ai sensi dell’art. 103, comma 3, TUIR, il periodo di ammortamento dell’avviamento
fiscalmente rilevante è fissato per un periodo minimo di 18 anni.
• Ammortamento civilistico pari a 18 anni: l’ammortamento imputato a Conto
Economico è quello rilevante anche fiscalmente
• Ammortamento civilistico inferiore a 18 anni: l’ammortamento imputato a Conto
Economico è rilevante anche fiscalmente per 1/18 e per la parte superiore da
luogo a una variazione in aumento (temporanea). La stessa potrà essere
riversata fiscalmente alla fine del processo di ammortamento civilistico e dare
luogo all’iscrizione di fiscalità anticipata
• Ammortamento civilistico superiore a 18 anni: l’ammortamento imputato a Conto
Economico è quello rilevante anche fiscalmente.
Avviamento Aspetti fiscali
EY Tax Update 2016
Componenti straordinarie Aspetti civilistici
Eliminazione delle voci di costo e di ricavo relative alla sezione
straordinaria del Conto Economico (voci E20 ed E21). Informativa in
Nota Integrativa.
In alcuni casi è già stata indicata dall’OIC la classificazione delle componenti di reddito.
La bozza in consultazione dell’OIC 16 prevede che:
le plus e le minusvalenze derivanti dall’alienazione di cespiti, anche per
ridimensionamento dell’attività o riconversione produttiva, sono iscritte nelle voci
A5 e B14 di CE;
l’acquisizione di immobilizzazioni materiali a titolo gratuito è rilevata in A5;
la sopravvenienza passiva derivante dalla perdita di immobilizzazioni materiali per
eventi estranei alla normale attività imprenditoriale è rilevata in A5, e l’eventuale
rimborso del danno da parte di terzi è rilevato come sopravvenienza attiva nella
voce A5.
EY Tax Update 2016
Con l’eliminazione della parte straordinaria dal bilancio a partire dal
2016, i componenti ad oggi classificati in E) saranno inseriti in voci di
bilancio potenzialmente rilevanti per la determinazione del valore della
produzione.
► Possibili Impatti sulla determinazione della base imponibile
IRAP
Alcune delle poste classificate nell’aggregato E) di Conto Economico, e quindi
teoricamente escluse dalla base imponibile IRAP, vengono a trovarsi classificate tra voci
rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.
► Possibili Impatti sulla determinazione del ROL
Componenti straordinarie Aspetti fiscali
EY Tax Update 2016
Principi di determinazione della base imponibile IRAP
► PRINCIPIO DI DERIVAZIONE, Art. 5, comma 1, D. Lgs 446/1997
«La base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere a) e b) dell’art.
2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal
conto economico dell’esercizio».
Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel CE i componenti positivi e negativi del valore della
produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione
previsti dai principi contabili adottati dall’impresa (Art. 5, comma 5, D. Lgs 446/1997)
► PRINCIPIO DI CORRELAZIONE, Art. 5, comma 4, D. Lgs 446/1997
Art. 5, comma 4, D. Lgs 446/1997: «i componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da
quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della
base imponibile di periodi d’imposta precedenti o successivi».
Componenti positivi e negativi classificabili in voci di CE non rilevanti ai fini IRAP, ma correlati a componenti
rilevanti della base imponibile
Componenti positivi e negativi classificabili in voci di CE rilevanti ai fini IRAP, ma correlati a componenti non
rilevanti della base imponibile
Componenti straordinarie Aspetti fiscali
EY Tax Update 2016
► Ove possibile, riferimento alla normativa esistente e alla
combinata applicazione del principio di derivazione e
correlazione
► Negli altri casi sarà necessario un intervento di revisione
delle disposizioni relative all’IRAP
Componente reddituale Trattamento IRAP Ad oggi Dal 2016
Rettifiche di costi e ricavi per sconti,
abbuoni, resi o premi relativi ad acquisti e
vendite di precedenti esercizi
Componenti reddituali
che concorrono alla
determinazione del
valore della produzione
Componenti considerate rilevanti in
applicazione del principio di correlazione,
così come indicato nelle Istruzioni IRAP
Componenti considerate rilevanti in applicazione
del principio di derivazione
Plusvalenze e minusvalenze derivanti
dall’alienazione di immobili non
strumentali
Componenti reddituali
che concorrono alla
determinazione del
valore della produzione
Art. 5, comma 3, D.L. 446/1997
“Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti
dalla cessione di immobili che non
costituiscono beni strumentali per l’esercizio
dell’impresa (…) concorrono in ogni caso al
valore della produzione”.
Art. 5, comma 3, D.L. 446/1997
“Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla
cessione di immobili che non costituiscono beni
strumentali per l’esercizio dell’impresa (…)
concorrono in ogni caso al valore della
produzione”.
Rivalutazioni di carattere straordinario
delle rimanenze di magazzino, conseguenti
al mutamento di criterio valutativo in
precedenza adottato
Componenti reddituali
che concorrono alla
determinazione del
valore della produzione
Componenti considerate rilevanti in
applicazione del principio di correlazione,
così come indicato nelle Istruzioni IRAP
Componenti considerate rilevanti in
applicazione del principio di derivazione
Componenti straordinarie Aspetti fiscali
EY Tax Update 2016
Aspetti civilistici Cambiamenti principi contabili, correzione errori
Precedente impostazione Nuova impostazione Tema
Imputata al conto economico
dell’esercizio in corso (tra i
componenti straordinari)
Distinzione tra errore rilevante e non rilevante. Se rilevante di norma l’effetto cumulativo è contabilizzato sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso Se non rilevante è contabilizzato a conto economico
Correzione
errori
esercizi
precedenti
Gli effetti dei cambiamenti di principi
contabili sono rilevati di norma
retroattivamente; l’effetto cumulativo
si calcola all’inizio del periodo ed è
riflesso nel conto economico (tra i
componenti straordinari)
Gli effetti dei cambiamenti di principi
contabili sono rilevati di norma
retroattivamente; l’effetto cumulativo è
contabilizzato sul saldo d’apertura del
patrimonio netto dell’esercizio in
corso
Cambiamenti
principi
contabili
Applicazione retroattiva Di norma implica anche la esposizione retroattiva dei dati comparativi
EY Tax Update 2016
► Cambiamenti principi contabili
Un cambiamento di principio contabile è ammesso solo se:
è richiesto da nuove disposizioni legislative o da nuovi principi contabili (cambiamenti obbligatori
di principi contabili); o
è adottato per una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni della società
(cambiamenti volontari di principi contabili)
I cambiamenti obbligatori di principi contabili sono contabilizzati in base a quanto previsto
dalle specifiche disposizioni transitorie contenute nella legge o nei nuovi principi contabili. In
assenza di specifiche disposizioni transitorie, i cambiamenti obbligatori di principi contabili
dovrebbero essere contabilizzati come previsto per i cambiamenti volontari.
Gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono determinati retroattivamente sul saldo
d’apertura del patrimonio netto
ai soli fini comparativi la rideterminazione degli effetti che si sarebbero avuti
nel bilancio comparativo come se da sempre fosse stato applicato il nuovo
principio contabile.
Eccezioni all’applicazione retroattiva: non è fattibile determinare l’effetto pregresso (dell’esercizio
precedente o cumulativo) o eccessivamente oneroso.
Aspetti civilistici Cambiamenti principi contabili, correzione errori
EY Tax Update 2016
► Correzione errori
Un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni
economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla
dimensione e dalla natura dell’errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze.
Errori rilevanti
Gli effetti della correzione di errori rilevanti degli esercizi precedenti sono determinati
retroattivamente sul saldo d’apertura del patrimonio netto
ai soli fini comparativi la rideterminazione degli effetti che si sarebbero avuti
nel bilancio comparativo come se fosse stato corretto nell’esercizio di
commissione
Eccezioni all’applicazione retroattiva: non è fattibile determinare l’effetto pregresso (dell’esercizio
precedente o cumulativo) o eccessivamente oneroso.
Errori non rilevanti
Gli effetti della correzione di errori non rilevanti degli esercizi precedenti è contabilizzata nel conto
economico dell’esercizio in cui si individua l’errore.
Aspetti civilistici Cambiamenti principi contabili, correzione errori
EY Tax Update 2016
Precedente impostazione Nuova impostazione Tema
Disciplina contenuta nell’OIC 3 Espresso richiamo ai principi contabili
internazionali (IAS 39) Definizione
Derivati
L’OIC 3 contiene le linee guida per
la determinazione del fair value,
che in parte richiama i principi
contabili internazionali
Rimanda espressamente ai principi
contabili internazionali (in particolare
il par 9 dell’IFRS 13 definisce il fair
value)
Fair value
Concetto limitato agli aspetti di informativa (vedi OIC 3) in tema di strumenti finanziari e di rilevazione limitatamente all’accantonamento a fondo rischi (OIC 31)
Gli strumenti finanziari derivati
sono rilevati al fair value in
apposite voci di bilancio.
Rilevazione
dei derivati
Strumenti finanziari derivati Aspetti civilistici
EY Tax Update 2016
► Definizioni
Uno strumento finanziario, ossia qualsiasi contratto che dia origine ad un’attività
finanziaria per una società e ad una passività finanziaria o ad uno strumento di capitale
per un’altra società, è definito derivato quando possiede le seguenti tre caratteristiche:
a) il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di
interesse, prezzo di strumenti finanziari o di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di
tasso, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di
una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti
contrattuali;
b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che
sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una
risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato;
c) è regolato a data futura
Strumenti finanziari derivati Aspetti civilistici
EY Tax Update 2016
► Rilevazione
Gli strumenti finanziari derivati sono rilevati nel sistema contabile quando la società alla
sottoscrizione del contratto diviene soggetta ai relativi diritti ed obblighi.
Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari derivati,
sono valutati al fair value sia alla data di rilevazione iniziale sia ad ogni data di chiusura
del bilancio.
La variazione di fair value rispetto all’esercizio precedente è rilevata a conto economico
salvo nei casi in cui venga attivata una relazione di copertura; in questo caso seguono
regole particolari.
Strumenti finanziari derivati Aspetti civilistici
EY Tax Update 2016
► Rilevazione (continua)
Scorporo derivati
Un derivato incorporato deve essere separato dal contratto primario e contabilizzato come uno
strumento finanziario derivato, se, e soltanto se:
a) le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono
strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto
primario.
b) rispetta la definizione di strumento finanziario derivato
L’analisi è effettuata esclusivamente alla data di rilevazione iniziale dello strumento ibrido o
alla data di modifica delle clausole contrattuali.
Il derivato scorporato è valutato al fair value sia alla data di scorporo, ossia alla data di
rilevazione iniziale dello strumento ibrido, sia ad ogni data di chiusura di bilancio successiva.
Alla data di scorporo l’eventuale differenza tra il valore del contratto ibrido e il fair value del
derivato incorporato è attribuito al contratto primario. Il contratto primario è successivamente
valutato secondo i criteri di valutazione del principio contabile nazionale di riferimento per
quella tipologia di contratto.
Se una società, alla data di scorporo o successivamente, non è in grado di determinare in
modo attendibile il fair value del derivato incorporato, lo determina in via residuale come
differenza tra il fair value dello strumento ibrido e il fair value del contratto primario.
Contratto ibrido quotato? Facoltà di non separazione.
Strumenti finanziari derivati Aspetti civilistici
EY Tax Update 2016
► Operazioni di copertura
Le relazioni di copertura previste sono di due tipologie:
copertura delle variazione di fair value
copertura di flussi finanziari
► Strumenti di copertura ammissibili
strumento finanziario derivato
un’opzione acquistata
un’opzione venduta
In caso di copertura di variazioni di fair value non è possibile suddividere in parti lo
strumento e frazionare la relazione di copertura. Per gli strumenti designati invece alla
copertura di flussi finanziari vi sono facoltative eccezioni al principio di designazione
dello strumento della sua interezza: valore intrinseco delle opzioni, elemento spot dei
forward, una quota dell’intero strumento di copertura (quale ad esempio il 50% del
sottostante).
Strumenti finanziari derivati Aspetti civilistici
EY Tax Update 2016
► Operazioni di copertura (continua)
► Elementi coperti ammissibili
attività e passività iscritte in bilancio
impegni irrevocabili
operazioni programmate altamente probabili
elemento di patrimonio netto
► Criteri di ammissibilità per operazioni di copertura
riguarda strumenti ed elementi di copertura ammissibili
obbligo di documentazione della correlazione esistente tra elemento coperto e
strumento di copertura
efficacia della copertura
Strumenti finanziari derivati Aspetti civilistici
EY Tax Update 2016
► Operazioni di copertura (continua)
► Efficacia della copertura
vi è un rapporto economico tra l’elemento coperto e lo strumento di copertura. La verifica va
fatta in termini quantitativi e qualitativi obbligo di documentazione della correlazione
esistente tra elemento coperto e strumento di copertura
l’effetto del rischio di credito della controparte dello strumento finanziario derivato e
dell’elemento coperto, qualora il rischio di credito non sia il rischio oggetto di copertura, non
prevale sulle variazioni di valore risultanti dal rapporto economico
viene determinato il rapporto di copertura pari al rapporto tra le quantità di strumenti
finanziari derivati utilizzati e le quantità di elementi coperti
La verifica della sussistenza dei criteri di ammissibilità deve essere fatta in via continuativa.
Strumenti finanziari derivati Aspetti civilistici
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Fonte: OIC
Strumenti finanziari derivati Aspetti civilistici
► Operazioni di copertura (continua)
EY Tax Update 2016
► Operazioni di copertura (continua)
► Coperture di fair value: contabilizzazione
strumento di copertura al fair value tra le attività o passività
elemento coperto (attività o passività) valore contabile adeguato per tener conto della
valutazione al fair value della componente di rischio oggetto di copertura
elemento coperto (impegno irrevocabile) iscrizione del fair value della componente di
rischio oggetto di copertura tra le attività o passività
variazioni di fair value dello strumento e dell’elemento coperto rilevate entrambe a conto
economico:
nella voce D) se la variazione elemento coperto è ≤ variazione strumento
nella voce dell’elemento coperto se la variazione elemento coperto è > variazione
strumento
► Coperture di flussi finanziari: contabilizzazione
strumento di copertura al fair value nello stato patrimoniale in contropartita
«riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi» per la componente
efficace ;
conto economico per l’eventuale componente inefficace.
Strumenti finanziari derivati Aspetti civilistici
EY Tax Update 2016
► Operazioni di copertura (continua)
► Relazioni di copertura semplici
Designazione di copertura
La relazione di copertura si considera efficace semplicemente verificando che gli elementi
portanti (quali importo nominale, scadenza e sottostante) dello strumento di copertura e
dell’elemento coperto corrispondano o siano strettamente allineati e il rischio di credito della
controparte non sia tale da incidere significativamente sul fair value sia dello strumento di
copertura sia dello strumento coperto.
A seguito della designazione
Nel caso di copertura di flussi finanziari lo strumento finanziario derivato è valutato al fair value
ad ogni data di chiusura di bilancio e la variazione è imputata alla «riserva per operazioni di
copertura dei flussi finanziari attesi»; nel caso di copertura di fair value l’elemento coperto è
rivalutato per un ammontare pari e di segno opposto al fair value dello strumento finanziario
derivato ed entrambe le variazioni sono imputate nella sezione D) del conto economico.
Se al momento della rilevazione iniziale il fair value dello strumento finanziario derivato
approssima lo zero non è richiesto determinare la componente di inefficacia.
Strumenti finanziari derivati Aspetti civilistici
EY Tax Update 2016
► Regole di prima applicazione
1. Applicazione retrospettica secondo le regole generali previste per i
cambiamenti di principio (cfr. OIC 29)
2. Designazione della copertura alla data di prima applicazione
copertura fair value: valutazione al fair value dello strumento e dell’elemento coperto alla
data di inizio dell’esercizio di prima applicazione è imputata agli utili (perdite) portati a nuovo
del patrimonio netto
copertura flussi finanziari: la componente efficace è imputata alla riserva per operazioni di
copertura dei flussi finanziari attesi mentre la componente inefficace agli utili (perdite)
portati a nuovo del patrimonio netto
Presunzione di piena efficacia della copertura se verificati i requisiti per la verifica in termini
qualitativi del rapporto economico tra strumento ed elemento coperto.
Derivati incorporati: per quelli preesistenti facoltà di far coincidere la data di scorporo con la data di
prima applicazione.
Strumenti finanziari derivati Aspetti civilistici
EY Tax Update 2016
► Introduzione da parte dell’ Organismo Italiano di Contabilità di un nuovo principio contabile relativo agli strumenti finanziari derivati
► Le regole di contabilizzazione secondo i principi contabili italiani degli strumenti finanziari derivati sono di fatto equiparate a quelle previste dai principi contabili internazionali, con alcune particolarità.
► In assenza di indicazioni specifiche rispetto alle novità introdotte dalla normativa, è auspicabile che la disciplina fiscale riservata ai soggetti IAS adopter dall’ art. 112 TUIR venga estesa anche ai soggetti OIC.
Strumenti finanziari derivati Aspetti fiscali
EY Tax Update 2016
► La fiscalità degli strumenti finanziari derivati è disciplinata dall’art. 112 del TUIR che
prevede in via generale la rilevanza fiscale dei componenti positivi e negativi che
risultano dalla valutazione delle operazioni «fuori bilancio» in corso alla data di
chiusura dell’esercizio. Per i soggetti OIC, i componenti negativi di reddito derivanti
dalla valutazione effettuata a fine esercizio sono soggette a specifiche limitazioni
(comma 3).
► Per i soggetti IAS adopter, tuttavia, ai sensi del comma 3 bis dell’art. 112, non
valgono le limitazioni alla deducibilità dei componenti negativi: PRINCIPIO DI
«DERIVAZIONE RAFFORZATA»
Derivati «speculativi» o di negoziazione: derivati di trading
o derivati la cui relazione di copertura non è adeguatamente
documentata o efficace
Derivati di copertura: copertura del valore corrente delle attività o
passività (fair value hedge) e copertura del rischio di variazione
dei flussi di cassa (cash flow hedge)
Operazioni fuori
bilancio
Strumenti finanziari derivati Aspetti fiscali
EY Tax Update 2016
► Rilevazione del fair value imputata a conto economico
► I valori positivi e negativi imputati a conto economico godono di pieno
riconoscimento ai fini fiscali, nell’esercizio di imputazione a conto economico
► Non sono applicabili ai soggetti IAS adopter le limitazioni di cui al comma 3
dell’art. 112 TUIR
► Rilevanza fiscale anche dei componenti positivi e negativi derivanti dalla
valutazione dei derivati impliciti in altri strumenti finanziari complessi (derivati
“embedded”); ovviamente, ove ricompresi tra quelli del comma 1 dell’art. 112
del TUIR
► Le componenti di reddito derivanti dalla valutazione e dal realizzo degli
strumenti finanziari derivati non concorrono alla formazione della base
imponibile IRAP delle società industriali e commerciali.
Strumenti Finanziari - Derivati speculativi Aspetti fiscali
EY Tax Update 2016
► Per i soggetti IAS adopter , l’art. 112 del TUIR rimanda alla definizione di
derivati di copertura contenuta nello IAS 39: «Un derivato può configurarsi
come uno strumento di copertura quando si prevede che il fair value o flusso
finanziario ad esso connesso può compensare il fair value o flusso finanziario
di un designato elemento coperto».
► Ai fini IRES, si applica la disciplina prevista dai commi 4 e 5 dell’art. 112
TUIR:
Principio di simmetria valutativa: i componenti positivi o negativi derivanti
dalla valutazione o dal realizzo dei derivati di copertura concorrono a formare
il reddito secondo le stesse disposizioni che disciplinano gli analoghi
componenti positivi o negativi degli elementi coperti: applicazione ai derivati
classificati come di copertura del fair value dell’oggetto coperto (fair value
hedge)
Strumenti Finanziari - Derivati di copertura Aspetti fiscali
EY Tax Update 2016
► Le componenti positive e negative imputate a conto economico rilevano ai fini
tributari nei limiti previsti dalle disposizioni del TUIR applicabili (esempio: nel
caso di copertura dei tassi di interesse, si applicherà la disciplina dell’art. 96
del TUIR)
► Ai fini IRAP, le componenti positive e negative imputate a conto economico
rilevano secondo il principio di correlazione (esempio: derivati su
commodities)
► La riserva da cash flow hedge è indisponibile e non rileva ai fini ACE. Tale
riserva sarà inoltre trasferita a Conto Economico soltanto quando i ricavi/costi
generati dall’operazione coperta influenzeranno il Conto Economico. Dal
punto di vista fiscale, gli utili o le perdite concorrono alla
determinazione della base imponibile al momento della loro imputazione
a Conto Economico, come per la copertura degli interessi
► Gli importi contabilizzati a riserva di patrimonio netto avranno rilevanza fiscale
in futuro: iscrizione al netto della fiscalità differita e anticipata
Strumenti Finanziari - Derivati di copertura Aspetti fiscali
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► Obbligo di documentazione
− Per i soggetti IAS adopter, il DM 8 giugno 2011 ha stabilito che la relazione di copertura assume rilevanza fiscale se e nella misura in cui risulti da atto di data certa anteriore o contestuale alla negoziazione dello strumento di copertura.
► Esempi di soluzione:
− Utilizzo della pec interna aziendale per dare prova della data certa della negoziazione
− Sottoscrizione autenticata del notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato (Art. 2703 Codice Civile)
− Apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici.
Strumenti finanziari derivati Aspetti fiscali
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EY
EY è leader mondiale nei servizi professionali di revisione e organizzazione contabile,
assistenza fiscale e legale, transaction e consulenza. La nostra conoscenza e la qualità
dei nostri servizi contribuiscono a costruire la fiducia nei mercati finanziari e nelle
economie di tutto il mondo. I nostri professionisti si distinguono per la loro capacità di
lavorare insieme per assistere i nostri stakeholder al raggiungimento dei loro obiettivi.
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“EY” indica l’organizzazione globale di cui fanno parte le Member Firm di Ernst &
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Questa pubblicazione contiene informazioni di sintesi ed è pertanto esclusivamente intesa a scopo
orientativo; non intende essere sostitutiva di un approfondimento dettagliato o di una valutazione
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specifico, è opportuno consultarsi con un professionista competente della materia.
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Milano, 10 maggio 2016
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PAS/Labour Law: nuovo welfare, remunerazione e flexible benefits
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Nuove opportunità per il Welfare aziendale
Normativa di riferimento
► Art. 51 del Testo Unico
► Legge del 28 dicembre 2015, n. 208
Modifiche e macro aree di intervento:
1. Modifica Testo Unico
2. Premi di produttività e welfare aziendale
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Modifiche al Testo Unico Art 51,comma 2, lett.f
► Vecchia normativa Opere e servizi c.d. «di utilità sociale» di cui all’art 100 TUIR, messi a disposizione della generalità (o di determinate categorie) di dipendenti e dei loro familiari ex art 12 TUIR
► Nuova normativa in vigore dal 1° Gennaio 2016 Opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità o a categoria di dipendenti e ai loro familiari ex art. 12 TUIR per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o di culto art 100 comma 1
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Art 51,comma 2, lett.f – bis
► Vecchia normativa Le somme, i servizi e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenze degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari nonchè per le borse di studio a favore dei medesimi familiari.
► Nuova normativa in vigore dal 1° Gennaio 2016 Le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari ex art 12 TUIR, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari
Modifiche al Testo Unico
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► Nuovo art 51, comma 2, lett. f-ter):
Le somme e le prestazioni erogate da datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’art 12 TUIR
Circolare 2 del 2005: definizione di soggetti non autosufficienti
Modifiche al Testo Unico
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Modifiche al Testo Unico Schema di sintesi
Lettera f Lettera f-bis Lettera f-ter
Destinatari Generalità o categorie di lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ovvero loro familiari indicati nell’art. 12 del TUIR (anche non a carico)
Prestazioni agevolate
Opere o servizi (= no somme) aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.
Somme (= rimborsi spese documentate), servizi e prestazioni per la fruizione dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa connessi, frequenza ludoteche e centri estivi e invernali e per borse di studio in favore dei citati familiari
Somme (= rimborsi spese documentate) e prestazioni per assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’art. 12 (anche non a carico)
Presupposti
Erogazione del datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale.
Limiti Nessun limite di reddito al fine della fruizione delle opere o servizi. Nessun limite al valore delle opere o servizi offerti e/o oggetto di accordo
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Utilizzo dei voucher
► Comma 3 – bis art. 51 Tuir « ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale»
Condizioni per l’utilizzo dei voucher (art, 6 decreto):
Utilizzabili solo dal titolare e non cedibili,
Non monetizzabili,
Diritto all’utilizzo del bene/prestazione/servizio per importo pari al valore nominale del voucher senza possibilità di integrazioni,
Possibilità di cumulare beni e servizi in un unico voucher
EY Tax Update 2016
Il premio produttività e il welfare aziendale
art. 1, comma 182, Legge n . 208 del 2015
Salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, i premi di risultato di ammontare variabile, sono soggetti ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF (e delle addizionali comunali e regionali) pari al 10% laddove congiuntamente sussistano le seguenti condizioni:
Aziende appartenenti al settore privato
Somme legate ad incrementi di produttività, redditività, efficienza (..) e partecipazione agli ulili dell’ impresa
Contratti aziendali o territoriali di cui all’art 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81
Limite complessivo somme agevolabili di 2.000 euro lordi (elevabili a 2.500 euro in alcuni casi) e limite reddito lavoratore di 50.000 euro
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Il premio produttività e il welfare aziendale
Novità:
Possibilità di esentare (anche da tassazione agevolata del 10%) la parte del premio - erogato in esecuzione di contratti aziendali o territoriali - che il dipendente decide di sostituire con alcuni beni e servizi
Il decreto attuativo definisce:
i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
strumenti e modalità del coinvolgimento paritetico dei lavoratori
le ulteriori modalità attuative ed efficacia
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Legge di Stabilità 2016 In attesa di ulteriori chiarimenti..
Area di intervento Spunti per la discussione
Premi di produttività
e welfare
• Limite del premio sostituibile
• Facoltà o obbligo da parte del datore di lavoro
nell’offerta e del dipendente nella scelta della
sostituzione?
Modifiche al Testo
Unico
• Deducibilità del costo per il datore di lavoro
• Definizione anziani e non autosufficienti
• Spese sostenute per Babysitter
Utilizzo Voucher • Modalità di definizione del bene/prestazione/servizio
legittimato dal voucher. Buono mono-uso vs multi-
uso
• Modalità di cumulo dei voucher
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Young Global Limited, ciascuna delle quali è un’entità legale autonoma. Ernst & Young
Global Limited, una “Private Company Limited by Guarantee” di diritto inglese, non
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