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EY Tax Update 2016 EY Tax Update Milano, 10 maggio 2016

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EY Tax Update 2016

EY Tax Update

Milano, 10 maggio 2016

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EY Tax Update 2016

BEPS

Azione 13 – Una nuova era della documentazione in materia di Transfer Pricing

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EY Tax Update 2016

Agenda

► BEPS Azione 13

► Cos’è e perché è così rilevante?

► Requisiti dell’Azione 13

► Aspetti implementativi

► Implementazione a livello locale ► Contesto globale

► Contesto EU

► Contesto italiano

► Sfide implementative

► Punti aperti

► Perché adeguarsi al CBCR?

► Impatto del CBCR su società italiane controllate da gruppi esteri

► Le maggiori sfide da affrontare

► What’s next?

► Già in ritardo per l’implementazione?

Appendici: Requisiti dell’Azione 13

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EY Tax Update 2016

BEPS Azione 13: Che cos’è e perché è così rilevante?

► E’ una delle 15 azioni BEPS mirate a migliorare la

trasparenza fra fisco e contribuenti, fornendo alle

autorità fiscali informazioni sufficienti a valutare

potenziali rischi di transfer pricing e possibilità di

coinvolgimento in attività BEPS

► Richiede alle società di utilizzare un approccio

“three-tier” al fine di fornire informazioni sulla

ripartizione globale dei redditi, sull’attività

economica e sui prezzi infragruppo applicati a tutte

le transazioni intercompany

► Il CBCR si applica a tutti i gruppi multinazionali

(MNEs) con un fatturato consolidato superiore ai

€750M

Master file

Informazioni generali riguardanti il

business del gruppo, politiche di

transfer pricing ed eventuali accordi

con le autorità fiscali in un unico

documento a disposizione di tutte

le autorità fiscali presenti nei paesi

dove opera il gruppo.

Local file

Informazioni dettagliate riguardanti

il business locale, inclusi i

pagamenti tra parti correlate e i

corrispettivi per prodotti, servizi,

canoni, interessi, etc.

CBCR

Informazioni generali

riguardanti la ripartizione di

profitti per paese, fatturato,

imposte pagate, numero dei

dipendenti, attività,

patrimonio netto, ragione

sociale, residenza fiscale e

principale funzione (es:

produzione, distribuzione,

etc.) di tutte le società del

gruppo

3 obiettivi che hanno portato alla necessità di una documentazione Transfer

Pricing più dettagliata a livello globale

La predisposizione del CBCR in Italia è prevista a partire dal periodo

d’imposta 2016

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EY Tax Update 2016

Requisiti dell’Azione 13: Aspetti implementativi

► Discrezionalità agli Stati nell’implementazione locale dell’Azione 13, con riferimento a:

► Tempistiche

► Sanzioni

► Soglie di materialità

► Definizioni

► Reporting secondario

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EY Tax Update 2016

OCSE Australia China Denmark Finland France India Japan Russia South Africa US

Status Adopted

legislation on 3

December

2015, to take

effect as of 1

January 2016.

Draft

legislation

published

Bill approved

by parliament

on 18

December

2015, to take

effect as of 1

January 2016.

Draft bill

published on

21 December

2015.

Bill approved by

parliament on

18 December

2015, to take

effect as of 1

January 2016.

Bill published on 29

February 2016.

Legislation

enacted on 29

March 2016.

Draft law presented for

public discussion on 8

April 2016.

Draft regulations

released for

comment on 11

April 2016.

Proposed

regulations

published on

21 December

2015.

Who Ultimate

Parents of

group with

revenue of

EUR 750

million or

greater

Threshold of

AUD 1 billion

(approximately

EUR 670

million)

Threshold of

RMB 5 billion

(approximatel

y EUR 705

million)

Threshold of

DKK 5.6 billion

(approximately

EUR 750

million) P P

Threshold to be

prescribed, likely EUR

750 Million.

Revenues in

excess of

JPY100 billion

(approximately

US$820 million)

Revenues in excess of

RUR50b (approx. EUR

650 million)

Revenues in

excess of R10

billion (approx

EUR 610 million)

or EUR 750

million in case of

secondary local

filing.

Revenue of

$850 million or

greater

When For fiscal

years starting

in 2016, with

filing within

12 months

from fiscal

year end

P*

To be filed

together with

the annual tax

return (due 31

May).

Possible to

apply for an

extension.

P*

The

government

intends for the

provisions to

be enacted

and effective

beginning of

2017.

P

For fiscal years starting

1 April 2016.

Deadline is the due

date for submitting the

tax return.

Proposed to

apply to taxable

years beginning

on or after 1 April

2016

Mandatory for tax years

beginning on or after 1

January 2017, but

voluntary reporting for

2016 possible. P

For taxable

years

beginning on

or after the

date final

regulations

are published

Secondary

filing rule

1.Local filing

or

2.Filing by

named

“Surrogate

Parent” entity

P

Local filing

P

Local filing

P** P P P P

None

Penalties Left to

countries

General

penalty for non

compliance

General

penalty

regime.

General

penalty

regime.

Penalties in

the maximum

amount of

EUR 25,000.

Specific penalty

regime. Should

not exceed

EUR 100,000

Specific penalty regime.

Penalties are different

according to the

severity of non-

compliance, e.g.

penalty for reporting

inaccurate details is

approx. USD 7,000.

General

penalties and

presumptive

taxation may

apply in case of

non-compliance.

Specific penalty for not

filing or filing an

incorrect report in the

amount of RUR50k and

RUR100k. A grace

period would apply for

the years 2017-2019.

Not specified. General

reporting-

related

penalties may

apply

Consistent with OECD recommendations

Secondary reporting may only be mandatory as of FY 2017 * ** Local filing may be only for information available to the subsidiary

Implementazione a livello locale: Contesto globale (1/3)

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EY Tax Update 2016

European

Union Ireland Netherlands Italy Norway Poland Portugal Spain Switzerland Turkey UK Mexico

Status Proposal for

changes to

the Directive

on

Administrati

ve

Cooperation

published

on 28

January

2016.

Adopted

legislation

applicable as of

1 January 2016

Published

legislation in

the Official

Gazette on

30 December

2015, to

apply as of 1

January

2016.

Published

legislation in

the Official

Gazette on

30 December

2015, to

apply as of 1

January

2016.

Published draft

legislation for

consultation on

2 December

2015.

Adopted

regulations

applicable as of

1 January

2016.

Draft law

published on 5

February 2016,

adopted on 16

March.

Adopted

implementing

regulations

applicable as of

1 January

2016.

Consultation for a

federal act

initiated on 13

April 2016.

Draft

communique

released for

public comment

on 16 March

2016.

Implementing

regulations

published 26

February 2016,

to enter in force

on 18 March

2016.

Published

legislation on 18

November 2015,

to apply as of 1

January 2016.

Who

P P P P

Revenues in

excess of NOK

6.5 billion

(approximately

USD 730

million)

P P P P P P

Revenues in

excess of 12

billion pesos

(approximately

EUR 650 million)

When

P* P P P

First reporting

should be done

in 2018 based

on figures from

2016. P P P

Mandatory for

fiscal years

beginning on or

after 1 January

2018, but

voluntary

reporting possible

for 2016 and

2017.

P P P

Secondary

filing rule

P** P** P

Local filing

P

None

P

Local filing

P

Local filing

P** P

Penalties At the

discretion of

Member

States, must

be effective,

proportionate

and

dissuasive.

Penalty

applicable for

not complying

with tax return

obligation.

Criminal

penalty for

non

compliance

Specific

penalty

between

€10,000 and

€50,000 may

apply.

General

penaltly for non

compliance.

General penalty

for non

compliance with

reporting

obligations

Specific penalty

for not filing the

report, as well

as other

general

penalties may

apply.

General penalty

for non

compliance with

reporting

obligations

Specific penalty of

up to CHF 250k.

Specific penalty

of TRY 50.000

(approximately

€18K). The

legislation to

implement the

penalty it also

still in draft.

Specific penalty

for non

compliance

In addition to

penalties, non

compliant

taxpayers may

be disqualified

from entering

into contracts

with the Mexican

public sector.

Consistent with OECD recommendations

Secondary reporting may only be mandatory as of FY 2017 * ** Local filing may be only for information available to the subsidiary

Implementazione a livello locale: Contesto globale (2/3)

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EY Tax Update 2016

► Austria

► Belgio

► Bermuda

► Canada

► Cile

► Costa Rica

► Colombia

► Repubblica Ceca

► Estonia

► Germania

► Grecia

► Guernsey

► Jersey

► Lettonia

► Liechtenstein

► Lussemburgo

► Malesia

► Nigeria

► Senegal

► Slovacchia

► Slovenia

► Svezia

Implementazione a livello locale Contesto globale (3/3)

Paesi in attesa di introdurre il CBCR

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EY Tax Update 2016

Implementazione a livello locale Contesto EU (1/2)

La prima direttiva sull‘implementazione della CBCR in EU era stata emanata

il 28.01.2016 come parte del pacchetto EU Anti-Tax Avoidance Package

Una più aggiornata versione della direttiva EU è stata pubblicata il

15.03.2016 dal Consiglio EU, che ne disciplina:

Obbligo di reporting

Secondary Reporting

Tempistiche per la presentazione e lo scambio del CBCR

Informazioni richieste nel CBCR

Presentazione di CBCR incompleto

Aspetti implementativi

Entrata in vigore della direttiva

Diversa implementazione del secondary filing

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EY Tax Update 2016

Implementazione a livello locale Contesto EU (2/2)

Proposta di modifica alla «direttiva accounting»

Pubblicazione di un report contenete specifiche informazioni fiscali

Breve descrizione della natura delle attività del gruppo; numero di dipendenti; fatturato netto

(incluso quello derivante da transazioni con società del gruppo); utile/perdita ante-imposte;

accantonamento imposte; imposte pagate; utili non distribuiti; una spiegazione di eventuali

differenze significative fra le imposte accantonate e quelle effettivamente pagate

Chi è tenuto all’obbligo di pubblicazione?

MNEs EU con fatturato consolidato superiore a 750M Euro

Controllate/SO europee di MNE non-EU con fatturato consolidato superiore a 750M Euro

Casi di esenzione

Come deve avvenire la pubblicazione?

Sul sito della società e nella camera di commercio dello stato membro

Riportate separatamente per ognuno degli Stati Membri e su base aggregata per i Paesi non-EU

Riportate separatamente per i paesi inclusi nella «Common Union list», redatta dalla Commissione EU e

aggiornata regolarmente, sulla base dei seguenti criteri:

Trasparenza e partecipazione nello scambio di informazioni; fair tax competition; adempimento con gli standards

OCSE e del G20, altri criteri rilevanti

Entro quando?

Entro 12 mesi dalla chiusura del bilancio e deve rimanere accessibile sul sito per 5 anni consecutivi

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EY Tax Update 2016

Implementazione a livello locale Contesto italiano

Il CBCR è stato introdotto in Italia con la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015

(“Legge di Stabilità”) ce ne ha delineando il framework

Comma 145: Obbligo di redazione del CBCR da parte di MNE Italiane, con fatturato superiore a 750M Euro, tenute a redigere il bilancio consolidato e non controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche

Comma 146: L’obbligo di presentare il CBCR è esteso a entità

residenti in Italia, non capogruppo, se la controllante che

redige il consolidato è residente in uno Stato che:

non ha introdotto l’obbligo di presentazione della

rendicontazione; ovvero

non ha in vigore con l’Italia un accordo che consenta lo

scambio delle informazioni relative alla rendicontazione

Paese per Paese; ovvero

è inadempiente all’obbligo di scambio delle

informazioni relative alla rendicontazione Paese per

Paese.

In attesa di Decreto ministeriale recante dettagli implementativi

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EY Tax Update 2016

Sfide implementative Punti Aperti

► Qualità e quantità delle informazioni da includere nel CBCR

► Rischi legati al tipo di informazioni richieste da CBCR

► Fonte delle informazioni (e.g., US GAAP, IFRS, bilanci di verifica, consolidati e rendiconti finanziari)

► Secondary filing (local filing vs. società surrogata)

► Struttura del MasterFile (MF di gruppo vs. MF per BU)

► Struttura del local file (approccio centralizzato vs. approccio decentralizzato)

► Impatto derivante dall’eventuale modifica della direttiva accounting

► Sfasatura temporale nell’implementazione fra Paesi

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EY Tax Update 2016

Perché adeguarsi al CBCR?

► Protezione dalle sanzioni in ognuno dei paesi in cui il gruppo opera

► Reputazione di essere un gruppo che coopera con le autorità fiscali a livello globale

► Maggiore consapevolezza da parte del gruppo di come possa essere esso stesso percepito a livello globale

► Le informazioni fornite e poi scambiate sono di fatto un self-assessment

► Documentazione a supporto di eventuali incoerenze che possano emergere dai dati contenuti nel CBCR

► Opportunità di allineare esigenze del business ed esigenze fiscali

Vantaggi di adeguarsi al CBCR

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EY Tax Update 2016

Impatto del CBCR su società italiane controllate da gruppi esteri

► Necessità di fornire i dati del CBCR alle proprie capogruppo ► Mancanza di forza lavoro e/o esperienza necessaria per raccogliere ed organizzare

propriamente le informazioni

► Uniformità dei dati con quelli presentati dalla capogruppo

► Possibili incoerenze nel modo di operare delle società controllate rispetto ad

altre società del gruppo ► Una potenziale verifica potrebbe rivelarsi onerosa e avere gravi ripercussioni sul gruppo

► «Second filing» se il paese della capogruppo non ha ancora implementato il

CBCR ► In alcuni casi nomina come «surrogate entity»

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EY Tax Update 2016

What’s next?

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EY Tax Update 2016

Già in ritardo per l’implementazione?

Actions

Phases

Feasibility

Readiness

Risk assessment

► Assessment tool

► Data mapping

► Systems gap analysis

► Roadmap and business

case

Implementation

► Solution design

► Tax sensitization

► Data gathering

► Analytics and reporting

► Workflow solution

Sustainable

reporting

► Preparation and

maintenance of reports

with audit trail

► Consistency among

master and local files

and CbC report

► High level of finance

and tax coordination

► Operational compliance

management

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EY Tax Update 2016

Appendici

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EY Tax Update 2016

Appendice 1 – Requisiti dell’Azione 13 Master file – informazioni richieste

Organizational

structure Business description Intangibles

Intercompany

financial activities

Financial and

tax positions

Structure chart:

► Legal

ownership

► Geographic

location

Important drivers of

business profit

Overall strategy

description

Financing arrangements

for (related and

unrelated) lenders

Annual consolidated

financial statements

Supply chain of:

► Five largest products/

services by turnover

► Products/services generating more

than 5% of sales

List of important

intangibles and legal

owners

Identification of

financing entities

List and description

of existing unilateral

APAs and other tax

rulings

Main geographic markets

of above products

List of important

intangible agreements

Details of financial

transfer pricing policies

List and brief description of important

service arrangements

R&D and intangible

transfer pricing policies

Functional analysis of principal

contributions to value creation by

individual entities

Details of important

transfers

Business restructuring/

acquisitions/divestitures

during fiscal year

Master

file

Local file

CbC report

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EY Tax Update 2016

Appendice 1 – Requisiti dell’Azione 13 Local File – informazioni richieste

Local entity Controlled transactions Financial information

► Management structure

► Local organization chart

► Details on individuals to

whom local management

reports

► Description of material controlled transactions and

context in which they take place

► Identification of associated enterprises party to

controlled transactions and relationship

► Functional analysis

► Transfer pricing methods used

► Comparables and details of methodology

Local entity financial statements

Description of business and

business strategy pursued

Amounts of intra-group payments and receipts for

controlled transactions (i.e., products, services,

royalties, interest, etc.)

Reconciliation to show how financial

data used in applying the transfer

pricing method ties to the financial

statements

Details of business

restructurings and/or intangible

transfers

Unilateral and bilateral/multilateral APAs and other tax

rulings related to the controlled transactions

Summary of relevant financial data

for comparables and sources from

which data was obtained

Key competitors R&D and intangible transfer pricing

policies

Details of important transfers

Master

file

Local file

CbC report

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EY Tax Update 2016

Appendice 1 – Requisiti dell’Azione 13 CbC Report – informazioni richieste

Tax

jurisdiction

Constituent

entities

resident in

the tax

jurisdiction

Tax jurisdiction

of organization

or incorporation

if different from

tax jurisdiction

of residence

Main business activity(ies)

R&

D

Hold

ing

or

ma

na

gin

g IP

Pu

rch

asin

g

or

pro

cu

rem

en

t

Mfg

or

pro

du

ctio

n

Sa

les, m

ktg

or

dis

trib

utio

n

Ad

min

.,

mg

mt o

r

su

pp

ort

se

rvic

es

Pro

vis

ion

of

se

rvic

es to

un

rela

ted

pa

rtie

s

Inte

rna

l

gro

up

fin

an

ce

Reg

ula

ted

fin

an

cia

l

se

rvic

es

Insu

ran

ce

Hold

ing

sh

are

s o

r

oth

er

eq

uity

instr

um

en

ts

Dorm

an

t

Oth

er

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Etc.

Notes: ► Constituent entities rather than legal entities

► Multiple activities may be chosen

Tax

jurisdiction

Revenues

Profit (loss)

before

income tax

Cash tax

paid (CIT

and WHT)

Current year

tax accrual

Stated

capital

Accumulate

d earnings

Tangible

assets other

than cash and

cash

equivalents

Number of

employees

Unrelated

party

Related

party Total

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Etc.

Notes: ► Aggregated rather than consolidated data

► Flexibility in data sources allowed

► Entity data aggregated on the basis of tax residence

► Revenue defined to include turnover, royalties, property, interest

► Revenue specifically excludes intercompany dividends

► Profit/loss before income tax includes extraordinary items

► Cash tax paid includes tax withheld by other parties on payments to the

constituent entity

► Current year tax accrual is tax on current year operations only

► Number of employees may include external contractors

Main reporting table – Country aggregated data

Secondary table – Country aggregated data

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EY Tax Update 2016

Grazie!

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EY Tax Update 2016

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

EY

EY è leader mondiale nei servizi professionali di revisione e organizzazione contabile,

assistenza fiscale e legale, transaction e consulenza. La nostra conoscenza e la qualità

dei nostri servizi contribuiscono a costruire la fiducia nei mercati finanziari e nelle

economie di tutto il mondo. I nostri professionisti si distinguono per la loro capacità di

lavorare insieme per assistere i nostri stakeholder al raggiungimento dei loro obiettivi.

Così facendo, svolgiamo un ruolo fondamentale nel costruire un mondo professionale

migliore per le nostre persone, i nostri clienti e la comunità in cui operiamo.

“EY” indica l’organizzazione globale di cui fanno parte le Member Firm di Ernst &

Young Global Limited, ciascuna delle quali è un’entità legale autonoma. Ernst & Young

Global Limited, una “Private Company Limited by Guarantee” di diritto inglese, non

presta servizi ai clienti. Per maggiori informazioni sulla nostra organizzazione visita

ey.com.

© 2016 EY.

All Rights Reserved.

ED None

Questa pubblicazione contiene informazioni di sintesi ed è pertanto esclusivamente intesa a scopo

orientativo; non intende essere sostitutiva di un approfondimento dettagliato o di una valutazione

professionale. EYGM Limited o le altre member firm dell’organizzazione globale EY non assumono alcuna

responsabilità per le perdite causate a chiunque in conseguenza di azioni od omissioni intraprese sulla

base delle informazioni contenute nella presente pubblicazione. Per qualsiasi questione di carattere

specifico, è opportuno consultarsi con un professionista competente della materia.

ey.com

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EY Tax Update 2016

EY Tax Update

L’evoluzione delle verifiche

IVA verso l’E-AUDIT

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EY Tax Update 2016

1. IL TREND GLOBALE VERSO GLI E-AUDIT IVA

► L’incremento delle verifiche IVA è accompagnato alla

parallela e crescente introduzione di procedure digitali

► Negli ultimi anni si è assistito a un significativo aumento dei tax

audit da parte delle Amministrazioni Finanziarie, con particolare

riguardo alle imposte indirette, considerate una fonte di gettito

fiscale più efficace e affidabile rispetto alle imposte dirette

► L’utilizzo sempre più diffuso, a volte obbligatorio,

della fatturazione elettronica e dei sistemi digitali

di conservazione dei dati fiscali ha spinto le

Amministrazioni verso una svolta tecnologica

anche nell’ambito dei tax audit

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EY Tax Update 2016

1. IL TREND GLOBALE VERSO GLI E-AUDIT IVA

► Si sta assistendo a una progressiva e rapida diffusione

dello svolgimento di audit da parte delle Tax Authorities

internazionali tramite la raccolta e l’analisi dei dati fiscali

presentati elettronicamente dai contribuenti

► Gli e-audit sono tecniche di verifica moderne, sviluppate sulle

nuove tecnologie e sui software di analisi dei dati

► Si basano sulla raccolta e sull’esame dei dati presentati

elettronicamente dai contribuenti in occasione dei singoli

adempimenti fiscali

► Un numero sempre più ampio di Paesi sta virando verso

l’adozione degli e-audit, attirati dallo svolgimento più agevole,

facile ed efficiente delle verifiche fiscali che l’innovazione digitale

garantisce

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EY Tax Update 2016

2. GLI STATI CHE UTILIZZANO LE PROCEDURE DI E-AUDIT

• Armenia

• Aruba

• Australia

• Austria

• Bielorussia

• Belgio

• Isole BES

• Bolivia

• Brasile

• Canada

• Cina

• Costa Rica

• Curacao

• Repubblica Ceca

• Danimarca

• Ecuador

• Estonia

• Finlandia

• Francia

• Georgia

• Germania

• Ghana

• Giamaica

• Giappone

• Giordania

• Grecia

• Guatemala

• Guinea Equatoriale

• India

• Indonesia

• Irlanda

• Kenya

• Lettonia

• Lussemburgo

• Messico

• Nuova Zelanda

• Norvegia

• Paesi Bassi

• Pakistan

• Paraguay

• Peru

• Polonia

• Portogallo

• Russia

• Macedonia

• Saint Maarten

• Singapore

• Spagna

• Sud Africa

• Svezia

• Svizzera

• Thailandia

• Turchia

• Uganda

• Ucraina

• UK

• Ungheria

• Uruguay

• Zambia

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EY Tax Update 2016

3. IL POTENZIALE DEGLI E-AUDIT

Obiettivi:

► Verifica della conformità delle dichiarazioni alla fiscalità del

contribuente

► Identificazione più agevole dei versamenti omessi o insufficienti

► Controllo fiscale teso all’approvazione dei rimborsi

► Attività di orientamento e indirizzo del contribuente da parte delle

amministrazioni

► Tempestivo riconoscimento di fenomeni distorsivi e di evasione

Tecnica di controllo e vigilanza sull’operato fiscale dei contribuenti

►E-AUDIT

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EY Tax Update 2016

4. I VANTAGGI PER IL FISCO

► Strumenti duttili, efficaci ed

adattabili a tutte le tipologie di

contribuenti e di adempimenti

► Svolti in qualsiasi momento e in

qualsiasi luogo

► Efficienza nel rapporto numero

controlli-tempo

► I contribuenti potrebbero subire

verifiche fiscali senza esserne a

conoscenza

► Riduzione significativa del rischio

di errori nell’analisi e di perdite di

informazioni

► Strumento di deterrenza, che

spinge alla tax compliance

Per l’Amministrazione Finanziaria Di prevenzione all’evasione

Vigilanza trasversale

► Azione coordinata delle varie amministrazioni statali

► Agevole condivisione dei risultati dei controlli effettuati dalle varie Autorità

fiscali visione globale della posizione tributaria di ogni singolo contribuente

► Condivisione transfrontaliera dei risultati ottenuti, per una collaborazione

internazionale

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EY Tax Update 2016

5. COME FUNZIONANO GLI E-AUDIT Meccanismo di raccolta ed elaborazione analitica dei dati forniti

elettronicamente dai contribuenti o raccolti presso di essi

CHI?

La scelta dei contribuenti può essere fondata:

► Su un criterio puramente casuale («impostazione random»)

► Su un evento scatenante (c.d. evento attivatore)

► In base all’appartenenza del contribuente a uno specifico settore economico

► Sul confronto dei principali indicatori economici del contribuente

COME?

Le modalità di svolgimento degli e-audit non

sono uniformi e possono presentare anche

caratteristiche antitetiche:

► Si può trattare di procedure di natura

formale o informale

► Possono svolgersi presso il

contribuente o a distanza

► Possono essere condotte da

verificatori fiscali o da analisti di dati

I verificatori effettuano un controllo globale che coinvolge sia i registri contabili sia le

dichiarazioni fiscali presentate, per escludere la presenza di comportamenti fraudolenti, errori

o attività a rischio nell’operato del contribuente

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EY Tax Update 2016

Il quadro italiano nel

difficile compromesso

tra SEMPLIFICAZIONE

e CAUTELA FISCALE

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EY Tax Update 2016

1. LA CAUTELA FISCALE «COMPLICA»

Evasione fiscale:

Proliferazione violazioni e frodi IVA

Alterazione della libera concorrenza

Distorsione delle scelte economiche

Creazione di situazioni di non equità

Danno alla comunità internazionale e ai contribuenti diligenti

Evasione fiscale:

Proliferazione violazioni e frodi IVA

Numerosi adempimenti IVA e norme con finalità anti-frode

Spesometro, Intrastat, Black List…

Ampliamento del reverse charge domestico

Politica del controllo:

Controlli incrociati tramite match dei dati-

ex art. 54-bis DPR 633/72 (es. F24 e quadro VH del Modello IVA)

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EY Tax Update 2016

2.1 LA SEMPLIFICAZIONE

Recente trend di riduzione adempimenti IVA

Come?

Esonero dell’obbligo di presentazione della garanzia per l’erogazione dei rimborsi IVA fino a 15.000 euro

Eliminazione Comunicazioni Polivalenti Mensili (Comunicazione Black List)

Modello telematico per l’invio delle Lettere d’intento

Iscrizione automatica al VIES tramite apertura partita IVA

Vantaggi

Riduzione costi operativi sia per il contribuente che per la Pubblica Amministrazione

Maggiore efficienza e competitività nei mercati

► Risultati

Stimolo all’assolvimento degli obblighi tributari (tax compliance)

Emersione spontanea dell’effettiva capacità contributiva già nel momento dell’adempimento

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EY Tax Update 2016

2.2 LA SEMPLIFICAZIONE

Maggior chiarezza nel rapporto Fisco-Contribuente

Come?

Mediante l’utilizzo di nuove tecnologie e strumenti telematici a disposizione del contribuente

Maggiore correttezza e trasparenza

Vantaggi

Maggiore disponibilità di informazioni per l’AdE

Rende l’adempimento più semplice e certo

Risultati

Favorisce gli investimenti

Stimola la crescita del Paese

Fisco si trasforma, da verificatore a facilitatore degli adempimenti fiscali, per minimizzare i controlli invasivi

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EY Tax Update 2016

2.3 LA SEMPLIFICAZIONE

Indirizzo verso Audit brevi e mirati

Come?

Miglioramento qualitativo dei controlli

Tramite uso appropriato di banche dati a disposizione dell’AdE

Selezione di «concrete situazioni di rischio evitando di disperdere energie in contestazioni di natura essenzialmente formale o di esiguo ammontare»*

Vantaggi

Minore invasività dell’azione

Controlli più efficaci

Minor dispendio economico per AdE

Maggior efficienza dell’azione amministrativa

► Risultati

Effetto di deterrenza all’evasione

Incremento di tax compliance

* Circolare 16/E del 28 aprile 2016

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EY Tax Update 2016

Verso il superamento

dell’IMPASSE…….

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EY Tax Update 2016

3.1 L’INNOVAZIONE DIGITALE NEI RAPPORTI CON IL FISCO «SEMPLIFICA»

Crescente interazione elettronica tra contribuenti e Fisco

► Invio elettronico di tutti gli adempimenti IVA

► Lettere d’intento - comunicazione inviata direttamente

dall’esportatore abituale all’AdE che rilascia ricevuta

Introduzione obbligatoria della fattura elettronica verso PA

► Legge 244/2007 - DM n.55/2013

► Trasmissione della fattura in formato.xml sottoscritto con firma

elettronica o digitale attraverso il sistema di Interscambio (SdI)

► A partire dal 31 marzo 2015, tutte le forniture verso la PA

devono essere documentate da fattura elettronica

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EY Tax Update 2016

3.2 L’INNOVAZIONE DIGITALE NEI RAPPORTI CON IL FISCO «SEMPLIFICA»

Introduzione della fatturazione elettronica tra privati

(D.Lgs n.127/2015)

.

Trasmissione elettronica di fatture o dei relativi dati

► dal 1° luglio 2016: Introduzione di un servizio per la generazione, trasmissione, conservazione delle fatture elettroniche

► dal 1° gennaio 2017: regime di adesione per opzione e messa a disposizione del SdI

Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

► dal 1° gennaio 2017: regime di adesione per opzione per i commercianti al minuto

► dal 1° gennaio 2017: trasmissione obbligatoria per cessioni di beni tramite distributori automatici

► Ai sensi del D.lgs. n. 127/2015 per l’effettiva operatività di tali strumenti, si attendono i decreti attuativi dei Ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Economia e i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate che individuino le regole operative da seguire per la trasmissione telematica delle fatture

► Ad oggi non sono ancora stati emanati...

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EY Tax Update 2016

3.3 L’INNOVAZIONE DIGITALE NEI RAPPORTI CON IL FISCO «SEMPLIFICA»

A fronte dell’esercizio dell’opzione, sono previsti dal D.lgs. n. 127/2015 incentivi e semplificazioni quali l’eliminazione di adempimenti periodici relativi alle comunicazioni di:

► Spesometro

► Black List

► Contratti di leasing

► Acquisti effettuati da operatori della Repubblica di San Marino

► Elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi comunitarie ricevute e degli acquisti dei beni

► Esecuzione in via prioritaria dei rimborsi di cui all’art. 30 DPR 633/72, anche senza i requisiti ed entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale

► Termine di decadenza dell’accertamento ridotto di un anno

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EY Tax Update 2016

4. TRANSIZIONE VERSO GLI E-AUDIT

Introduzione della fatturazione elettronica tra privati

Transizione necessaria anche dell’Italia verso gli E-AUDIT in considerazione dell’aumento

esponenziale dei dati a disposizione dell’AdE

Opportunità per le imprese

Strumento di prevenzione e self defense in considerazione dei nuovi termini di accertamento

fiscale

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EY Tax Update 2016

►La governance fiscale si esplica tramite:

una funzione fiscale che è parte integrante del business aziendale

con un focus primario sulle tematiche fiscali, sull’impatto dei flussi di

cassa e sulla gestione del rischio

un modello di gestione dei rischi fiscali che prevede

l’implementazione di specifici controlli preventivi e di monitoraggio

continuo sui processi critici aziendali, al fine di garantire la

completezza e accuratezza dei flussi informativi rilevanti ai fini

fiscali

Analisi massive dei dati per la verifica della robustezza dei

sistemi informativi e del comportamento nell’utilizzo degli

stessi

Principali trend nella governance fiscale

5. IMPLICAZIONI per LE IMPRESE

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EY Tax Update 2016

Il Monitoraggio attraverso le analisi dati massive delle transazioni / registrazioni

contabili di riferimento, consente di rilevare carenze e anomalie nel disegno del

processo di gestione degli adempimenti fiscali, nelle parametrizzazioni dei sistemi a

supporto e nei comportamenti degli attori del processo.

Principali

caratteristiche

► Analisi dell’intera popolazione dei dati aziendali

► Analisi specifiche sul processo che consentono di individuare:

o disallineamenti tra le procedure in essere e la prassi operativa

o potenziali incongruenze

o errori e trend anomali del processo

► Rafforzamento del Sistema di Controllo Interno attraverso l’individuazione di

anomalie e disallineamenti

► Individuazione di opportunità di miglioramento per una maggiore

efficienza/efficacia dei processi

► Risultati oggettivi basati sull’analisi del 100% della popolazione di riferimento

Principali

benefici

5. IMPLICAZIONI per LE IMPRESE

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EY Tax Update 2016

Risk Indicator Performance Indicator

Il Monitoraggio non si focalizza esclusivamente su verifiche puntuali di potenziali anomalie /

errori bensì, attraverso specifici indicatori di performance customizzati sulla realtà e sulle

dinamiche aziendali, individua aree di miglioramento del processo.

Viene definita una serie di performance

indicator che permettono una valutazione

quali/quantitativa del processo e delle singole

attività ad esso correlate:

► Indicatori quantitativi

► Indicatori qualitativi

► Indicatori di processo

Attraverso un approccio top-down risk based

vengono identificate potenziali anomalie, errori

non intenzionali e trend anomali. I risk

indicator si suddividono:

► I livello: Risk Indicator di processo

► II livello: Risk Indicator di tipo statistico

5. IMPLICAZIONI per LE IMPRESE

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EY Tax Update 2016

Anagrafica clienti Anagrafica

fornitori

Pagamenti Fatture

Attive

Incassi

3000

utenti

25.000

clienti

91.700 modifiche

all’anagrafica clienti

50.000 fornitori

120.500 modifiche

all’anagrafica

fornitori

400.000 Pagamenti

300.000 Fatture Attive

100.000 Incassi

500.000 Fatture

Passive

Nella prima fase di analisi e mappatura viene individuato il set informativo dei documenti tracciati

sui sistemi informatici per la successiva richiesta delle basi dati custom.

Dimensioni di analisi

Fatture Passive

5. IMPLICAZIONI per LE IMPRESE

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EY Tax Update 2016

Agli ambiti di analisi precedentemente identificati vengono associati degli Obiettivi di Analisi a cui

corrispondono uno o più Risk & Performance Indicator.

Registro IVA

1

Fatture Passive

3

Autofatture

4

Fatture Attive

2

Ma

cro

fa

si

Ris

k

Ind

ica

tor

Fiscale

R.I.5 Verifica della presenza di

fatture con data registrazione

antecedente alla data

documento

R.I.1 Verifica della presenza di

codice VAT con numero dei

digit non coerente con lo Stato

EU

R.I.2 Verifica della presenza in

anagrafica di Clienti / Fornitori

cessati

R.I.3 Verifica della presenza di

fatture attive con data

documento non valida

R.I.4 Verifica della presenza di

salti di numerazione delle

fatture attive emesse

R.I.6 Verifica della presenza di

importo IVA diverso da zero

per fatture da EU verso extra

EU

Per

form

an

ce

Ind

ica

tor

P.I.3 Verifica della presenza di

fatture passive registrate dopo

oltre due anni dalla data di

emissione

P.I.4 Verifica della presenza

degli stessi beni / servizi

acquistati dallo stesso fornitore

con una diversa aliquota IVA

applicata

P.I.1 Verifica della presenza di

anagrafiche fornitori con

elevata frequenza di modifiche

(es. campi termini di

pagamento, coordinate

bancarie, partita iva, ecc.)

P.I.2 Verifica della presenza di

fatture attive registrate dopo

oltre quindici giorni dalla data

di emissione

P.I.5 Verifica della presenza di

autofatture non coerenti con la

fattura associata

5. IMPLICAZIONI per LE IMPRESE

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EY Tax Update 2016

Le anomalie potenziali sono evidenziate attraverso la correlazione con i Risk & Performance

Indicator e successivamente sottoposte a verifiche manuali / documentali, al fine di escludere

dati rilevati che non rappresentino delle vere eccezioni (cd “falsi positivi”).

Analisi delle base dati

attraverso la correlazione

con i Risk & Performance

Indicator per evidenziare

potenziali anomalie.

Verifiche puntuali sulle singole

transazioni registrate a sistema,

al fine di individuare eventuali falsi

positivi dovuti a peculiarità del

business / particolari prassi

aziendali.

Verifiche manuali sulla

documentazione relativa alle

potenziali anomalie. In particolare:

► contratto di riferimento;

► fatture cartacee;

► autorizzazione alla registrazione

della fattura;

► ecc.

Analisi

START Falso

positivo

?

STOP

Approfondimento

specifico

Falso

positivo

?

STOP

Analisi

documentale

Reporting Si

No

Si

N

o

STEP 1 STEP

2

STEP 3

5. IMPLICAZIONI per LE IMPRESE

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EY Tax Update 2016

Grazie!

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EY Tax Update 2016

EY Tax Update

Milano, 10 maggio 2016

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EY Tax Update 2016

NOVITÀ IVA - Nuove regole per l’emissione delle note di variazione

- Riforma delle sanzioni sul reverse charge

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EY Tax Update 2016

Indice

►Modifica alle regole di emissione delle note di

variazione IVA 3

►Modifica delle sanzioni connesse alle

violazioni del meccanismo del reverse-charge 6

►Modifica dell’applicazione del meccanismo

del reverse charge (brevi cenni) 19

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EY Tax Update 2016

► Novità principali

Il nuovo articolo 26 del D.P.R. 633/72 interviene, in particolare, sulla

disciplina delle note di variazione a seguito di morosità/infruttuosità

delle procedure esperite nei confronti cessionario/committente, nei

confronti del quale sono state precedentemente emesse fatture con

IVA.

Si applica a:

Procedure concorsuali

Accordi di ristrutturazione del debito

Procedure esecutive individuali

Concordato preventivo

Momento dal quale la norma accorda il diritto all’emissione della nota

di credito (o meglio, la detrazione) è anticipato

Note di variazione IVA

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EY Tax Update 2016

La possibilità di emettere la nota di credito è anticipata come segue:

► Procedure concorsuali:

Sentenza dichiarativa del fallimento;

Provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa

► Accordi di ristrutturazione del debito e piani di risanamento:

Decreto che omologa l’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182bis L.F.);

Pubblicazione nel Registro delle Imprese del piano attestato

► Procedure esecutive individuali:

Pignoramento infruttuoso: dal verbale risulta mancanza di beni/crediti da pignorare, irreperibilità o

inaccessibilità del debitore

Aste deserta: se 3 aste di vendita del bene pignorato vanno deserte e si decide di sospendere la

procedura esecutiva per eccessiva onerosità

► Concordato preventivo:

Data di ammissione alla procedura

Note di variazione IVA

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EY Tax Update 2016

► Dichiarazione di fallimento:

Normativa in vigore fino al 31/12/2016:

► in presenza di un piano di riparto: è possibile procedere all’emissione della nota di

variazione dal momento in cui è reso esecutivo il riparto dell’attivo, da un apposito

decreto del giudice delegato

► in mancanza di un piano di riparto: è possibile procedere all’emissione della nota di

credito e la conseguente detrazione dell’IVA è ammessa alla scadenza del termine per

proporre ricorso al decreto di chiusura del fallimento

Normativa in vigore dal 01/01/2017:

► il momento di emissione di una nota di credito IVA è anticipato al momento della sentenza

di apertura del fallimento

Note di variazione IVA

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EY Tax Update 2016

► Liquidazione coatta amministrativa

Normativa in vigore fino al 31/12/2016:

► E’ possibile emettere la nota di variazione decorso il termine di 20 giorni dalla

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bilancio, il conto della gestione, il piano di riparto

Normativa in vigore dal 01/01/2017:

► Provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa

Note di variazione IVA

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EY Tax Update 2016

► Concordato preventivo e concordato fallimentare

Normativa in vigore fino al 31/12/2016:

► Concordato fallimentare: l’emissione della nota di credito non è ammessa fino al

momento in cui diviene definitiva la sentenza di omologa

► Concordato preventivo: l’emissione della nota di credito è ammessa dopo il passaggio in

giudicato del decreto omologazione del concordato

Normativa in vigore dal 01/01/2017:

► Concordato fallimentare: data di ammissione alle procedure di concordato

► Concordato preventivo: decreto di ammissione alla procedura di concordato

Note di variazione IVA

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EY Tax Update 2016

► Accordi di ristrutturazione del debito e piani di risanamento:

Per tali strumenti di soluzione negoziale della crisi, la norma precisa che è possibile emettere

una nota di variazione rispettivamente:

► al momento di approvazione del decreto di omologazione in caso di accordo di

ristrutturazione del debito (art.182-bis L.F.)

► alla pubblicazione del piano di risanamento nel Registro delle Imprese del piano di

risanamento e di riequilibrio (art. 67, c. 3 lett. d))

Note di variazione IVA

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EY Tax Update 2016

► Azioni esecutive individuali:

Per le procedure proposte dal creditore, rimane il riferimento all’infruttuosità ovvero all’esito

negativo delle procedure.

La nuova norma specifica il momento in cui tali procedure possono considerarsi infruttuose:

Pignoramento presso terzi: dal verbale di pignoramento risulta mancanza di

beni/crediti da pignorare

Pignoramento di beni mobili: dal verbale di pignoramento risulta:

- la mancanza di beni da pignorare;

- l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore;

- l’irreperibilità del debitore;

Asta deserta: se 3 aste di vendita del bene pignorato vanno deserte e si decide di

sospendere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità

Note di variazione IVA

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EY Tax Update 2016

► Il nuovo comma 5 dell’art. 26 del DPR 633/1972 conferma che il cessionario/

committente deve fare una registrazione IVA a debito in corrispondenza della

variazione in diminuzione operata dal cedente/prestatore

► Tale obbligo del cessionario o committente non si applica nel caso di

procedure concorsuali

► Risoluzione per inadempimento di contratti ad esecuzione periodica o

continuativa: la nota di credito non è ammessa per le operazioni per cui

entrambe le parti abbiano adempiuto alle rispettive obbligazioni

Note di variazione IVA

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EY Tax Update 2016

► Decorrenza

- Applicabilità delle nuove disposizioni ai «casi in cui il cessionario o

committente sia assoggettato ad una procedura concorsuale

successivamente al 31 dicembre 2016»

- Possibilità di duplice interpretazione:

- i) emissione delle note di variazione per le procedure concorsuali avviate dopo il 1

gennaio 2017

- ii) emissione delle note di variazione ammessa anche per le procedure concorsuali

aperte prima del 31 dicembre 2016 ma non ancora concluse

Note di variazione IVA

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EY Tax Update 2016

Riforma delle sanzioni tributarie

Con la Legge di Stabilità 2016, il legislatore ha anticipato al 1 gennaio 2016

l’entrata in vigore delle nuove sanzioni tributarie amministrative previste dal

Decreto Legislativo 158/2015.

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EY Tax Update 2016

► Normativa in vigore fino al 31 dicembre 2015

La sanzione per il cessionario o committente che ometteva di

porre in essere gli adempimenti connessi al reverse charge

variava dal 100% al 200% dell’imposta con un minimo di € 258;

Se il cedente provvedeva irregolarmente in luogo del cessionario,

o viceversa, la sanzione era pari al 3% dell’IVA irregolarmente

assolta, salvo il diritto alla detrazione.

Quanto sopra era applicabile anche in assenza di danno erariale

Sanzioni sul Reverse Charge

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EY Tax Update 2016

CESSIONARIO OMETTE REVERSE CHARGE (Art. 6 comma 9-bis D.Lgs. 471/97)

► La sanzione per omesso reverse charge è da € 500 a € 20.000.

► Qualora l’operazione non risulti anche dalla contabilità generale la sanzione

è elevata a una misura compresa tra il 5% e il 10% dell’imponibile, con un

minimo di € 1.000

► Ulteriori eventuali sanzioni:

indebita detrazione: 90% dell’IVA indebitamente detratta

infedele dichiarazione: da 90% a 180% della maggiore imposta dovuta o della

differenza di credito utilizzata

► Le novità

Sanzioni sul Reverse Charge

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EY Tax Update 2016

CEDENTE ASSOLVE IVA IN LUOGO DEL CESSIONARIO (Art. 6 comma 9-bis.1

D.Lgs. 471/1997)

► Il cessionario ha diritto a detrarre l’IVA applicata

► Cessionario e cedente sono solidalmente obbligati al pagamento di una

sanzione da € 250 a € 10.000

► In caso di intento di evasione/frode con prova di consapevolezza del

cessionario, la sanzione applicabile a quest’ultimo è dal 90% al 180%

dell’IVA

Sanzioni sul Reverse Charge

► Le novità

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EY Tax Update 2016

CESSIONARIO ASSOLVE IVA IN LUOGO DEL CEDENTE (Art. 6 comma 9-bis.2

D.Lgs. 471/1997)

► Il cedente non è chiamato ad applicare/versare imposta

► Salva la detrazione per il cessionario

► Cedente e cessionario sono solidalmente obbligati al pagamento di una

sanzione da € 250 a € 10.000

► In caso di intento di evasione/frode con prova di consapevolezza del cedente,

la sanzione dovuta da quest’ultimo è dal 90% al 180% dell’IVA

Sanzioni sul Reverse Charge

► Le novità

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EY Tax Update 2016

CESSIONARIO ASSOLVE IVA IN REVERSE CHARGE SU ACQUISTI ESENTI,

NON IMPONIBILI O NON SOGGETTI (Art. 6 comma 9-bis.3 D.Lgs. 471/1997)

► In sede di accertamento vanno espunti sia debito che credito IVA

► Il cessionario recupera IVA eventualmente non detratta

Ex art. 26, comma 3, D.P.R. 633/1972 i.e. limitazione a 1 anno

oppure

Ex art. 21, comma 2, D.Lgs n. 546/1992 indebito oggettivo, limitazione a 2

anni

► Nessuna sanzione

► Se applicato su «operazioni inesistenti»: sanzione dal 5% al 10% dell’imponibile

con minimo di € 1.000

Sanzioni sul Reverse Charge

► Le novità

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EY Tax Update 2016

REVERSE CHARGE (Decreto Legislativo 24/2016)

► Ampliamento delle ipotesi di reverse charge, in vista di una maggiore conformità

delle relative disposizioni con quanto previsto a livello comunitario

► Estensione del regime di reverse charge a tablet PC, laptop, console da gioco e

cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di

elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al

consumatore finale

► Normativa applicabile dal 2 maggio 2016

► Applicabile alle operazioni poste in essere fino al 31 dicembre 2018

► Nonostante la lettera della norma, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che il

reverse charge non trovava applicazione nell’ultima fase di commercializzazione

di cellulari e PC: vale ancora?

Novità – Reverse charge su laptop e tablet PC

► Le novità

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EY Tax Update 2016

Grazie!

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EY Tax Update 2016

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

EY

EY è leader mondiale nei servizi professionali di revisione e organizzazione contabile,

assistenza fiscale e legale, transaction e consulenza. La nostra conoscenza e la qualità

dei nostri servizi contribuiscono a costruire la fiducia nei mercati finanziari e nelle

economie di tutto il mondo. I nostri professionisti si distinguono per la loro capacità di

lavorare insieme per assistere i nostri stakeholder al raggiungimento dei loro obiettivi.

Così facendo, svolgiamo un ruolo fondamentale nel costruire un mondo professionale

migliore per le nostre persone, i nostri clienti e la comunità in cui operiamo.

“EY” indica l’organizzazione globale di cui fanno parte le Member Firm di Ernst &

Young Global Limited, ciascuna delle quali è un’entità legale autonoma. Ernst & Young

Global Limited, una “Private Company Limited by Guarantee” di diritto inglese, non

presta servizi ai clienti. Per maggiori informazioni sulla nostra organizzazione visita

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Questa pubblicazione contiene informazioni di sintesi ed è pertanto esclusivamente intesa a scopo

orientativo; non intende essere sostitutiva di un approfondimento dettagliato o di una valutazione

professionale. EYGM Limited o le altre member firm dell’organizzazione globale EY non assumono alcuna

responsabilità per le perdite causate a chiunque in conseguenza di azioni od omissioni intraprese sulla

base delle informazioni contenute nella presente pubblicazione. Per qualsiasi questione di carattere

specifico, è opportuno consultarsi con un professionista competente della materia.

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EY Tax Update

Milano, 10 maggio 2016

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Nuovi OIC e

impatti fiscali correlati

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EY Tax Update 2016

Postulati di bilancio Le novità introdotte dal D. Lgs 139/2015

► Principio della sostanza (sulla forma)

► La norma prevede che la rilevazione e la

presentazione delle voci venga effettuata «tenendo

conto della sostanza dell’operazione o del

contratto».

► Viene superata così la formulazione previgente che,

legandosi al concetto di «funzione economica

dell’elemento dell’attivo o del passivo», rendeva

maggiormente difficile individuarne l’effettiva portata

applicativa.

► Effettuare una rilevazione contabile «tenendo conto della sostanza

dell’operazione o del contratto» significa presentare l’informazione

finanziaria dando rilievo alla sostanza ed alla realtà economica del

fatto o dell’operazione e non solo all’aspetto formale.

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EY Tax Update 2016

Postulati di bilancio Le novità introdotte dal D. Lgs 139/2015

► Principio della sostanza (sulla forma)

► L’analisi della sostanza di una operazione, fatto o

contratto aziendale non può prescindere da una attenta

comprensione del razionale degli stessi. Occorre inoltre

identificare dei parametri chiave in base ai quali

effettuare tali analisi di sostanza di un’operazione

(es. trasferimento rischi e benefici).

► Se da una lato il nuovo principio sembra aprirsi verso

una applicazione più estesa del principio della

prevalenza della sostanza sulla forma, dall’altro una sua

concreta declinazione nella pratica non può

prescindere da futuri provvedimenti e/o

interpretazioni da parte dello Organismo Italiano di

Contabilità o di legge.

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EY Tax Update 2016

Postulati di bilancio Le novità introdotte dal D. Lgs 139/2015

► Principio di rilevanza

Sono previste comunque cautele alla applicazione estensiva:

► fermi gli obblighi di regolare tenuta delle contabilità;

► informativa in nota integrativa sui criteri adottati per applicare

il postulato.

L’introduzione del principio generale della rilevanza ha

comportato l’eliminazione, in quanto ridondanti, dei

riferimenti a tale principio contenuti in specifiche regole di

informativa del codice.

La norma prevede che «non occorre rispettare gli obblighi

in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e

informativa quando la loro osservanza abbia effetti

irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera

e corretta».

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EY Tax Update 2016

Postulati di bilancio Le novità introdotte dal D. Lgs 139/2015

► Un’informazione è rilevante se è in grado di influire sul

processo decisionale degli utilizzatori di bilancio.

► La (ir)rilevanza è un concetto relativo, non è possibile

pertanto individuare regola (es. valore-soglia) applicabile in

tutte le situazioni.

► Resta valida l’escludibilità dal consolidato delle imprese

controllate «irrilevanti».

► Definizione Direttiva: è rilevante «lo stato dell'informazione quando la sua omissione o

errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli

utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa. La rilevanza delle singole voci è

giudicata nel contesto di altre voci analoghe»

► La norma, introdotta nello spirito di semplificazione della Direttiva, si ritiene possa, in

linea generale:

► portare ad una maggiore significatività del bilancio,

► ridurre i rischi di contenzioso o contestazioni legati a poste poco rilevanti,

► rendere formale e legittima una prassi già in uso da molte aziende.

► Tale approccio risulta inoltre in linea con alcuni orientamenti giurisprudenziali in tema

di impugnazione del bilancio.

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EY Tax Update 2016

Aspetti fiscali Le novità introdotte dal D. Lgs 139/2015

► Le nuove regole sui bilanci introdotte dal D. Lgs 139/2015 nel codice civile

non assumono rilevanza soltanto sotto il profilo civilistico, ma generano

implicazioni anche dal punto di vista fiscale.

► In assenza di indicazioni specifiche rispetto alle novità introdotte dalla

normativa, è auspicabile che il principio di rilevanza fiscale delle

operazioni per derivazione dalla corretta applicazione dei principi contabili,

venga estesa anche ai soggetti OIC, anche al fine di evitare diversità di

trattamento ai fini fiscali tra soggetti IAS adopter e soggetti OIC

PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA, Art. 83 TUIR

► Necessario coordinamento delle nuove regole civilistiche con

l’attuale formulazione della normativa fiscale

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Aspetti fiscali Modifiche di Sistema soggetti IAS Adopter

► Le modifiche di criterio sono state introdotte dalla riformulazione dell’art. 83 del TUIR che ha sancito

il riconoscimento ai fini fiscali, anche in deroga alle disposizioni del TUIR, dei criteri di qualificazione,

imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili internazionali per i

soggetti IAS adopter

► La portata interpretativa delle modifiche dell’art. 83 del TUIR è stata chiarita con il DM 48/2009 che

spiega il concetto di derivazione definendone i limiti di applicazione

► La nuova formulazione del predetto articolo accoglie anche ai fini fiscali il principio della

«prevalenza della sostanza sulla forma» in luogo del tradizionale riferimento alle risultanze

contrattuali mantenendo ferme le disposizioni fiscali che limitano ammortamenti, valutazioni e

accantonamenti, (come eccezione per i soggetti IAS Adopter)

► Ne consegue che i fatti aziendali devono essere interpretati anche fiscalmente non più dal punto

di vista giuridico formale, ma dal punto di vista sostanziale e linea guida per la corretta

interpretazione diventa il criterio contabile dello IAS/IFRS

► In questa prospettiva possono pertanto sussistere risultati reddituali non coincidenti in

dipendenza del diverso assetto contabile seguito; per esigenze di semplicità rispetto a quelle di

precisione viene introdotto il concetto secondo il quale il trattamento fiscale delle operazioni

avviene, per ciascun soggetto, in applicazione dei principi contabili da esso adottati.

Le modifiche di criterio introdotte per i soggetti IAS Adopter

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EY Tax Update 2016

Aspetti Fiscali Alcuni chiarimenti (riferimento agli IAS Adopter)

Qualificare significa selezionare i fatti gestionali e

inquadrarli in uno schema di riferimento al fine di poterli

poi rappresentare, rilevare e valutare in bilancio. La

qualificazione di un fatto di gestione implica, in altre parole,

il suo inquadramento nell’ambito delle cessioni di beni, delle

prestazioni di servizi, delle operazioni di finanziamento etc.

Qualificazione

Classificare in bilancio significa rappresentare i fatti di

gestione in bilancio riconducendoli a classi che

riguardano la determinazione del reddito (ricavo,

plusvalenza, minusvalenza, interesse etc.) o del patrimonio

(attivo, passivo, patrimonio netto)

Classificazione

I profili qualificatori preludono sul

piano logico a quelli classificatori e

incidono inevitabilmente anche sui

profili attinenti la rappresentazione dei

fatti in bilancio

L’art. 83 del TUIR e il Regolamento attuativo stabiliscono

l’inapplicabilità dei commi 1 e 2 dell’art. 109 del TUIR.

Risultano pertanto derogati per i soggetti IAS gli specifici

momenti di competenza fiscale delle operazioni con terzi,

come pure i requisiti di certezza e oggettiva determinabilità

per la deduzione dei costi o la tassazione dei proventi

Imputazione temporale Il momento di rilevazione del ricavo e

del costo (nel bilancio IAS) deve perciò

essere tenuto fermo anche sul piano

della determinazione del reddito

d’impresa

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EY Tax Update 2016

Aspetti Fiscali Tematiche Specifiche – Prevalenza della sostanza (sulla forma)

Applicazione

Pratica

Principi

Contabili

Legge Si noti, tuttavia, che questa novità non deve far pensare ad una deroga generalizzata ad altre disposizioni di legge che regolano specifiche fattispecie: nel caso in cui la legge disponga diversamente, questa troverà applicazione.

Qual è la situazione ad oggi…

Come viene data applicazione pratica a tale principio generale?

è lo stesso legislatore tributario che, di fatto, fa

riferimento alla sostanza economica contenuta nei

principi contabili.

Art. 101, c 5: «[…]Gli elementi certi e precisi sussistono

inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio

operata in applicazione dei principi contabili». OIC

Presenza di

specifiche

disposizioni di

legge

Leasing

Lease Back

Perdite su Crediti

Prevalenza della

sostanza

In questo caso, il principio della

sostanza sulla forma trova

applicazione anche ai fini fiscali

Dal punto di vista civilistico, dovrà essere rappresentata la sostanza economica

dell’operazione:

la sostanza deve essere riferita al contratto o all’operazione, piuttosto che alla voce dell’attivo o del

passivo di bilancio, secondo un approccio più coerente con la direttiva.

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EY Tax Update 2016

Aspetti Fiscali Tematiche approfondite

Principio Contabile Principali modifiche introdotte Status

OIC 15

Crediti

Introdotto il criterio di valutazione del costo ammortizzato. Bozza in

consultazione

OIC 19

Debiti

Introdotto il criterio di valutazione del costo ammortizzato. Bozza in

consultazione

OIC 24

Immobilizzazioni Immateriali

I costi di ricerca e pubblicità non sono più capitalizzabili, ma

devono essere rilevati a Conto Economico nell’esercizio in cui

sono sostenuti.

Bozza in

consultazione

OIC 24

Immobilizzazioni Immateriali

L’avviamento è ammortizzato secondo la sua vita utile; se la

stima della vita utile non è possibile, è ammortizzato entro un

periodo non superiore a 10 anni.

Bozza in

consultazione

OIC 12

Componenti straordinarie

Eliminate dal Conto Economico le componenti straordinarie;

inserita informativa in Nota Integrativa.

In preparazione

OIC 16

Immobilizzazioni Materiali

Nuova formulazione delle regole da seguire al momento

dell’iscrizione iniziale delle immobilizzazioni materiali.

Bozza in

consultazione

OIC 29

Cambiamenti di Principi

Contabili

Le differenze tra i valori iscritti con le vecchie regole e quelli

derivanti dall’applicazione dei nuovi criteri devono essere

imputate a Patrimonio Netto.

Bozza in

consultazione

OIC – TBD

Strumenti derivati

Disciplina puntuale degli strumenti finanziari derivati Bozza in

consultazione

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EY Tax Update 2016

Aspetti civilistici

Rilevazione dei crediti e dei debiti

Precedente impostazione

Valutazione delle poste di bilancio di

riferimento non prevede il criterio

del costo ammortizzato.

Introduzione del metodo del costo

ammortizzato per la rilevazione dei

crediti e dei debiti.

Nuova impostazione Tema

Costo

Ammortizzato

Valore di presumibile di realizzo

Il valore di presumibile di realizzo rimane comunque per i crediti la soglia di riferimento.

Esenzioni

Le piccole imprese (art. 2435-bis e -ter del c.c.) possono continuano a valutare crediti e debiti

rispettivamente al valore di presumibile realizzo e valore nominale senza applicare il costo

ammortizzato.

Non esplicitato nel disposto

normativo dell’art. 2426 del c.c.

La rilevazione dei crediti e debiti al

costo ammortizzato deve essere

effettuata tenendo conto del fattore

temporale.

Fattore

temporale

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EY Tax Update 2016

► Definizioni

COSTO AMMORTIZZATO

Il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata

al momento della rilevazione iniziale l’attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi

di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento complessivo utilizzando il criterio

dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e

dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un

accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità. (IAS 39 par. 9)

CRITERIO TASSO INTERESSE EFFETTIVO “TIE”

E’ un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria (o

gruppo di attività o passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi

lungo il relativo periodo. Il TIE è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi

futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo

più breve, al valore contabile netto dell’attività o passività finanziaria. (IAS 39 par. 9)

► Applicazione

A quale tipologia di crediti? sia commerciali che finanziari, tuttavia gli impatti possono

essere differenti e non sempre significativi ai fini della determinazione del valore

(presumibile di realizzo) dei crediti

Aspetti civilistici

Rilevazione dei crediti e dei debiti

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EY Tax Update 2016

► Rilevazione iniziale

VALORE DI ISCRIZIONE INIZIALE

Il valore di iscrizione iniziale dovrebbe essere rappresentato dal valore nominale del

credito o del debito (rettificato se necessario per tener conto del fattore temporale

attraverso il processo di attualizzazione) al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni e

tenendo conto (in diminuzione o aumento) degli eventuali costi direttamente attribuibili

alla transazione che ha generato il credito o il debito.

COSTI DI TRANSAZIONE

I costi di transazione, commissioni e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale

a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il metodo

dell’interesse effettivo, e ripartiti conseguentemente lungo la durata del credito. Il loro

ammortamento integra o rettifica gli interessi attivi calcolati al tasso nominale in modo

costante lungo la durata del credito.

CALCOLO DEL TIE

Nel determinare i flussi finanziari da utilizzare per il calcolo del TIE si tengono in

considerazione tutti i termini contrattuali della transazione che ha originato il credito o il

debito, incluse le scadenze previste di incasso e pagamento (nonché la probabilità di

anticipazioni se previste contrattualmente) e la natura dei flussi finanziari (capitale o

interessi). Di norma non sono ricomprese nel calcolo di interesse effettivo le perdite su

crediti futuri.

Aspetti civilistici

Rilevazione dei crediti e dei debiti

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EY Tax Update 2016

► Rilevazione iniziale (continua)

ATTUALIZZAZIONE

In sede di rilevazione iniziale occorre tuttavia anche porre a confronto il TIE «interno»

calcolato con i tassi di interesse di mercato; se significativamente differenti, i tassi di

interesse di mercato devono essere utilizzati per attualizzare i flussi finanziari futuri

derivanti dal credito o dal debito al fine di determinare il valore iniziale di iscrizione di

quest’ultimi.

Il tasso di interesse di mercato è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti

indipendenti avessero negoziato un’operazione similare con termini e condizioni

comparabili con quella oggetto di esame che ha generato il credito o il debito.

Il costo ammortizzato e

l’attualizzazione possono non

essere applicati se gli effetti

derivanti sono irrilevanti

Aspetti civilistici

Rilevazione dei crediti e dei debiti

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EY Tax Update 2016

► Valutazione successiva

Il procedimento per determinare, successivamente alla rilevazione iniziale, il valore dei

crediti o dei debiti valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio prevede:

Eventuali modifiche alla stima dei flussi attesi devono essere riflesse nel calcolo.

Il tasso di interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale non è

successivamente ricalcolato ed è applicato fino all’estinzione del credito (salvo il caso

in cui il tasso nominale sia variabile e parametrato al mercato).

1 partire dal valore iniziale del credito o del debito

2 aggiungere l’ammontare degli interessi determinati secondo il criterio del tasso

di interesse effettivo (che tengono conto della ripartizione sistematica della

differenza tra valore di rilevazione iniziale e valore a scadenza)

3 sottrarre gli incassi/pagamenti per interessi e capitale intervenuti nel periodo

4 (per i crediti) sottrarre le svalutazioni al valore di presumibile realizzo e le perdite

su crediti

Aspetti civilistici

Rilevazione dei crediti e dei debiti

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EY Tax Update 2016

Esemplificazioni

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EY Tax Update 2016

Costo ammortizzato Aspetti civilistici - esempio finanziamento passivo (1)

DATI

C Importo

finanziamento 200.000

R Rata annuale

posticipata 56.402

n Numero rate 4

ia Tasso nominale

annuo

5%

ct Up-front fee 10.000

ie Tasso interesse

effettivo 7,244%

*ipotesi: tassi sostanzialmente in linea con il mercato

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EY Tax Update 2016

SVOLGIMENTO

Anno Valore

iniziale SP

Oneri

finanziari a

CE (ie)

Interessi

attivi pagati

con la rata

Costo di

transazione

(ct) a CE

Quota

capitale

rimborsata

Valore

finale SP

a

b = a x ie

c d = b- c

e = R - c

f = a+ d - e

1 190.000* 13.763 10.000 3.763 46.402 147.361

2 147.361 10.675 7.680 2.995 48.722 101.633

3 101.633 7.362 5.244 2.118 51.159 52.593

4 52.593 3.810 2.686 1.124 53.717 0

tot. 10.000 200.000

* valore iniziale all’anno 1 è pari a: C – ct = 200.000 – 10.000

Costo ammortizzato Aspetti civilistici - esempio finanziamento passivo (1)

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EY Tax Update 2016

DATI

C Importo credito 200.000

S Scadenza 36 mesi

n Numero rate 1

VP Valore attuale

credito

180.000

ia=ie Tasso interesse

nominale =

effettivo

0%

im Tasso interesse

mercato 3,574%

Costo ammortizzato Aspetti civilistici - esempio credito commerciale (2)

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EY Tax Update 2016

SVOLGIMENTO

Anno Valore

iniziale SP

Proventi

finanziari a

CE (im)

Interessi

attivi

(impliciti)

pagati

Costo di

transazione

(ct) a CE

Quota

capitale

rimborsata

Valore

finale SP

a

b = a x im

c d = b- c

e = R - c

f = a+ d - e

1 180.000* 6.434 0 N/A 0 186.434

2 186.434 6.664 0 N/A 0 193.098

3 193.098 6.902 20.000 N/A 180.000 0

Tot. 20.000

* valore iniziale all’anno 1 è pari a VP: 180.000; per lo stesso valore iscrivo anche il ricavo di vendita

Costo ammortizzato Aspetti civilistici - esempio credito commerciale (2)

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EY Tax Update 2016

► Regole di prima applicazione costo ammortizzato e attualizzazione

1. Applicazione retrospettica

Gli effetti derivanti dalla differenza tra il valore del credito iscritto nel bilancio

dell’esercizio precedente alla data del bilancio in cui si applica la nuova disciplina e il

valore del credito calcolato al costo ammortizzato (ed eventualmente attualizzato)

all’inizio dell’esercizio di prima applicazione di questa sono imputati agli utili (perdite)

portati a nuovo del patrimonio netto (al netto dell’effetto fiscale)

Rideterminazione del comparativo

2. Regime facoltativo di applicazione prospettica ex. art. 12 comma 2 del D.

Lgs. 139/2015

Aspetti civilistici

Rilevazione dei crediti e dei debiti

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EY Tax Update 2016

Costo ammortizzato Aspetti fiscali

La valutazione in base al tasso di rendimento effettivo comporta lo spostamento di alcuni costi, che per natura andrebbero allocati nei costi della produzione, nella gestione finanziaria. Tali costi infatti, concorrendo alla formazione del rendimento effettivo, costituiscono oneri finanziari da imputare a conto economico.

► Possibili impatti sulla determinazione della base imponibile IRAP

I costi accessori su finanziamenti, precedentemente iscritti tra le immobilizzazioni immateriali ed ammortizzati sulla base della durata del prestito, dal 2016 concorrono a formare il tasso di rendimento effettivo e sono quindi imputati a Conto Economico come oneri finanziari. Tali costi, pertanto, non risultano più deducibili ai fini IRAP, comportando un incremento della base imponibile.

► Possibili impatti sul calcolo degli interessi deducibili

I costi accessori su finanziamenti, imputati a Conto Economico come oneri finanziari, sono deducibili secondo le regole previste dall’art. 96 del TUIR.

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EY Tax Update 2016

Precedente impostazione Nuova impostazione Tema

Iscrivibili nell’attivo (assieme ai costi

di sviluppo) al sussistere di

determinati requisiti

Eliminati dallo schema di

bilancio, occorre di norma

«spesarli» nell’esercizio. In

specifiche circostanze possono

essere capitalizzati tra i costi

impianto, ampliamento e sviluppo.

Se iscritti nell’attivo sono ammortizzati

entro un periodo non superiore a 5

anni

Costi di sviluppo sono ammortizzati

lungo la loro vita utile; se non

stimabile, entro comunque 5 anni.

(Costi di impianto ed ampliamento

confermato il limite dei 5 anni)

Costi di

Ricerca e

Pubblicità

Ammortamento

costi impianto,

ampliamento,

sviluppo

Sistematicamente entro un periodo di

cinque anni ma è consentito anche un

periodo superiore (purché non oltre la

durata utilizzazione ed in ogni caso

entro 20 anni)

Ammortizzato secondo la sua

vita utile*; se la stima della vita

utile non è possibile, è

ammortizzato entro un periodo

non superiore a 10 anni

Ammortamento

Avviamento

Immobilizzazioni Immateriali Aspetti civilistici

* attuale proposta bozza OIC24 prevede che comunque ciò non possa portare ad un periodo ammortamento > 20anni

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EY Tax Update 2016

► Costi di ricerca

Nuova distinzione: costi di ricerca e costi di sviluppo

I costi di ricerca sono quelli sostenuti normalmente antecedentemente

all’identificazione di uno specifico prodotto o processo che si intende sviluppare, ed

aventi utilità generica

Capitalizzabilità

Costi di ricerca

Costi di sviluppo

Requisiti

essere relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, nonché identificabili e

misurabili

essere riferiti ad un progetto realizzabile

essere recuperabili

Costi di ricerca Aspetti civilistici

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EY Tax Update 2016

► Costi di pubblicità

In principio non sono capitalizzabili. Tuttavia alcuni costi sostenuti, a prescindere

dalla loro natura, potrebbero essere ricondotti tra i costi di impianto ed ampliamento

al sussistere dei relativi requisiti.

Requisiti per capitalizzare i costi di impianto ed ampliamento

Generali

dimostrabile l’utilità di tali costi

correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società

essere recuperabili

Specifici

non ricorrenza (momenti specifici del ciclo dell’azienda, v. start –up)

esistenza rapporto causa-effetto tra i costi in questione ed il beneficio atteso

congruenza di tale rapporto

Costi di pubblicità Aspetti civilistici

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EY Tax Update 2016

► Regole di prima applicazione

Costi di ricerca e pubblicità

I costi di ricerca e pubblicità, che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione, sono

eliminati dalla voce BI2 dell’attivo dello stato patrimoniale. Gli effetti sono rilevati in

bilancio retroattivamente secondo le regole generali previste per i cambiamenti di

principio (cfr. OIC 29).

Ammortamento costi di sviluppo

Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente secondo le regole generali previste

per i cambiamenti di principio (cfr. OIC 29).

Ammortamento avviamento

Le disposizioni relative all’ammortamento dell’avviamento si applicano retroattivamente

come previsto dall’OIC 29 a meno che non ci si avvalga della facoltà di applicazione

prospettica ai sensi dell’art. 12, comma 2, del d.lgs. 139/2015.

Immobilizzazioni Immateriali Aspetti civilistici

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EY Tax Update 2016

Costi di ricerca e pubblicità Aspetti fiscali

Disciplina fiscale ai sensi dell’art. 108, commi 1 e 2, TUIR

Le spese relative a ricerche e le spese di pubblicità sono deducibili, a discrezione del contribuente:

Nell’esercizio in cui sono state sostenute;

In quote costanti, nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi.

Costi sostenuti e capitalizzati negli esercizi precedenti (norma transitoria)

Secondo quanto previsto dall’OIC 29, i costi precedentemente capitalizzati devono essere rettificati

attraverso la rilevazione a Patrimonio Netto.

Si può ipotizzare che tali costi continuino ad essere dedotti secondo l’originario piano di

ammortamento, attraverso variazioni extracontabili in diminuzione.

Costi sostenuti dal 2016 (norma a regime)

Secondo quanto previsto dall’OIC 24, i costi sono imputati nel Conto Economico dell’esercizio di

sostenimento

Deducibilità integrale dei costi nell’esercizio di sostenimento. Risoluzione n. 95/2006, AdE, per i

soggetti IAS adopter: la deduzione di tale tipologia di costi deve essere fatta in conformità alle scelte

di bilancio, secondo quanto previsto dal principio di derivazione.

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EY Tax Update 2016

L’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei

casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è

ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella Nota

Integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento

dell’avviamento.

► Doppio binario civilistico-fiscale

Ai sensi dell’art. 103, comma 3, TUIR, il periodo di ammortamento dell’avviamento

fiscalmente rilevante è fissato per un periodo minimo di 18 anni.

• Ammortamento civilistico pari a 18 anni: l’ammortamento imputato a Conto

Economico è quello rilevante anche fiscalmente

• Ammortamento civilistico inferiore a 18 anni: l’ammortamento imputato a Conto

Economico è rilevante anche fiscalmente per 1/18 e per la parte superiore da

luogo a una variazione in aumento (temporanea). La stessa potrà essere

riversata fiscalmente alla fine del processo di ammortamento civilistico e dare

luogo all’iscrizione di fiscalità anticipata

• Ammortamento civilistico superiore a 18 anni: l’ammortamento imputato a Conto

Economico è quello rilevante anche fiscalmente.

Avviamento Aspetti fiscali

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EY Tax Update 2016

Componenti straordinarie Aspetti civilistici

Eliminazione delle voci di costo e di ricavo relative alla sezione

straordinaria del Conto Economico (voci E20 ed E21). Informativa in

Nota Integrativa.

In alcuni casi è già stata indicata dall’OIC la classificazione delle componenti di reddito.

La bozza in consultazione dell’OIC 16 prevede che:

le plus e le minusvalenze derivanti dall’alienazione di cespiti, anche per

ridimensionamento dell’attività o riconversione produttiva, sono iscritte nelle voci

A5 e B14 di CE;

l’acquisizione di immobilizzazioni materiali a titolo gratuito è rilevata in A5;

la sopravvenienza passiva derivante dalla perdita di immobilizzazioni materiali per

eventi estranei alla normale attività imprenditoriale è rilevata in A5, e l’eventuale

rimborso del danno da parte di terzi è rilevato come sopravvenienza attiva nella

voce A5.

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EY Tax Update 2016

Con l’eliminazione della parte straordinaria dal bilancio a partire dal

2016, i componenti ad oggi classificati in E) saranno inseriti in voci di

bilancio potenzialmente rilevanti per la determinazione del valore della

produzione.

► Possibili Impatti sulla determinazione della base imponibile

IRAP

Alcune delle poste classificate nell’aggregato E) di Conto Economico, e quindi

teoricamente escluse dalla base imponibile IRAP, vengono a trovarsi classificate tra voci

rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

► Possibili Impatti sulla determinazione del ROL

Componenti straordinarie Aspetti fiscali

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EY Tax Update 2016

Principi di determinazione della base imponibile IRAP

► PRINCIPIO DI DERIVAZIONE, Art. 5, comma 1, D. Lgs 446/1997

«La base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere a) e b) dell’art.

2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal

conto economico dell’esercizio».

Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel CE i componenti positivi e negativi del valore della

produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione

previsti dai principi contabili adottati dall’impresa (Art. 5, comma 5, D. Lgs 446/1997)

► PRINCIPIO DI CORRELAZIONE, Art. 5, comma 4, D. Lgs 446/1997

Art. 5, comma 4, D. Lgs 446/1997: «i componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da

quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della

base imponibile di periodi d’imposta precedenti o successivi».

Componenti positivi e negativi classificabili in voci di CE non rilevanti ai fini IRAP, ma correlati a componenti

rilevanti della base imponibile

Componenti positivi e negativi classificabili in voci di CE rilevanti ai fini IRAP, ma correlati a componenti non

rilevanti della base imponibile

Componenti straordinarie Aspetti fiscali

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EY Tax Update 2016

► Ove possibile, riferimento alla normativa esistente e alla

combinata applicazione del principio di derivazione e

correlazione

► Negli altri casi sarà necessario un intervento di revisione

delle disposizioni relative all’IRAP

Componente reddituale Trattamento IRAP Ad oggi Dal 2016

Rettifiche di costi e ricavi per sconti,

abbuoni, resi o premi relativi ad acquisti e

vendite di precedenti esercizi

Componenti reddituali

che concorrono alla

determinazione del

valore della produzione

Componenti considerate rilevanti in

applicazione del principio di correlazione,

così come indicato nelle Istruzioni IRAP

Componenti considerate rilevanti in applicazione

del principio di derivazione

Plusvalenze e minusvalenze derivanti

dall’alienazione di immobili non

strumentali

Componenti reddituali

che concorrono alla

determinazione del

valore della produzione

Art. 5, comma 3, D.L. 446/1997

“Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti

dalla cessione di immobili che non

costituiscono beni strumentali per l’esercizio

dell’impresa (…) concorrono in ogni caso al

valore della produzione”.

Art. 5, comma 3, D.L. 446/1997

“Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla

cessione di immobili che non costituiscono beni

strumentali per l’esercizio dell’impresa (…)

concorrono in ogni caso al valore della

produzione”.

Rivalutazioni di carattere straordinario

delle rimanenze di magazzino, conseguenti

al mutamento di criterio valutativo in

precedenza adottato

Componenti reddituali

che concorrono alla

determinazione del

valore della produzione

Componenti considerate rilevanti in

applicazione del principio di correlazione,

così come indicato nelle Istruzioni IRAP

Componenti considerate rilevanti in

applicazione del principio di derivazione

Componenti straordinarie Aspetti fiscali

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EY Tax Update 2016

Aspetti civilistici Cambiamenti principi contabili, correzione errori

Precedente impostazione Nuova impostazione Tema

Imputata al conto economico

dell’esercizio in corso (tra i

componenti straordinari)

Distinzione tra errore rilevante e non rilevante. Se rilevante di norma l’effetto cumulativo è contabilizzato sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso Se non rilevante è contabilizzato a conto economico

Correzione

errori

esercizi

precedenti

Gli effetti dei cambiamenti di principi

contabili sono rilevati di norma

retroattivamente; l’effetto cumulativo

si calcola all’inizio del periodo ed è

riflesso nel conto economico (tra i

componenti straordinari)

Gli effetti dei cambiamenti di principi

contabili sono rilevati di norma

retroattivamente; l’effetto cumulativo è

contabilizzato sul saldo d’apertura del

patrimonio netto dell’esercizio in

corso

Cambiamenti

principi

contabili

Applicazione retroattiva Di norma implica anche la esposizione retroattiva dei dati comparativi

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EY Tax Update 2016

► Cambiamenti principi contabili

Un cambiamento di principio contabile è ammesso solo se:

è richiesto da nuove disposizioni legislative o da nuovi principi contabili (cambiamenti obbligatori

di principi contabili); o

è adottato per una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni della società

(cambiamenti volontari di principi contabili)

I cambiamenti obbligatori di principi contabili sono contabilizzati in base a quanto previsto

dalle specifiche disposizioni transitorie contenute nella legge o nei nuovi principi contabili. In

assenza di specifiche disposizioni transitorie, i cambiamenti obbligatori di principi contabili

dovrebbero essere contabilizzati come previsto per i cambiamenti volontari.

Gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono determinati retroattivamente sul saldo

d’apertura del patrimonio netto

ai soli fini comparativi la rideterminazione degli effetti che si sarebbero avuti

nel bilancio comparativo come se da sempre fosse stato applicato il nuovo

principio contabile.

Eccezioni all’applicazione retroattiva: non è fattibile determinare l’effetto pregresso (dell’esercizio

precedente o cumulativo) o eccessivamente oneroso.

Aspetti civilistici Cambiamenti principi contabili, correzione errori

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EY Tax Update 2016

► Correzione errori

Un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni

economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla

dimensione e dalla natura dell’errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze.

Errori rilevanti

Gli effetti della correzione di errori rilevanti degli esercizi precedenti sono determinati

retroattivamente sul saldo d’apertura del patrimonio netto

ai soli fini comparativi la rideterminazione degli effetti che si sarebbero avuti

nel bilancio comparativo come se fosse stato corretto nell’esercizio di

commissione

Eccezioni all’applicazione retroattiva: non è fattibile determinare l’effetto pregresso (dell’esercizio

precedente o cumulativo) o eccessivamente oneroso.

Errori non rilevanti

Gli effetti della correzione di errori non rilevanti degli esercizi precedenti è contabilizzata nel conto

economico dell’esercizio in cui si individua l’errore.

Aspetti civilistici Cambiamenti principi contabili, correzione errori

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EY Tax Update 2016

Precedente impostazione Nuova impostazione Tema

Disciplina contenuta nell’OIC 3 Espresso richiamo ai principi contabili

internazionali (IAS 39) Definizione

Derivati

L’OIC 3 contiene le linee guida per

la determinazione del fair value,

che in parte richiama i principi

contabili internazionali

Rimanda espressamente ai principi

contabili internazionali (in particolare

il par 9 dell’IFRS 13 definisce il fair

value)

Fair value

Concetto limitato agli aspetti di informativa (vedi OIC 3) in tema di strumenti finanziari e di rilevazione limitatamente all’accantonamento a fondo rischi (OIC 31)

Gli strumenti finanziari derivati

sono rilevati al fair value in

apposite voci di bilancio.

Rilevazione

dei derivati

Strumenti finanziari derivati Aspetti civilistici

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EY Tax Update 2016

► Definizioni

Uno strumento finanziario, ossia qualsiasi contratto che dia origine ad un’attività

finanziaria per una società e ad una passività finanziaria o ad uno strumento di capitale

per un’altra società, è definito derivato quando possiede le seguenti tre caratteristiche:

a) il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di

interesse, prezzo di strumenti finanziari o di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di

tasso, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di

una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti

contrattuali;

b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che

sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una

risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato;

c) è regolato a data futura

Strumenti finanziari derivati Aspetti civilistici

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EY Tax Update 2016

► Rilevazione

Gli strumenti finanziari derivati sono rilevati nel sistema contabile quando la società alla

sottoscrizione del contratto diviene soggetta ai relativi diritti ed obblighi.

Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari derivati,

sono valutati al fair value sia alla data di rilevazione iniziale sia ad ogni data di chiusura

del bilancio.

La variazione di fair value rispetto all’esercizio precedente è rilevata a conto economico

salvo nei casi in cui venga attivata una relazione di copertura; in questo caso seguono

regole particolari.

Strumenti finanziari derivati Aspetti civilistici

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EY Tax Update 2016

► Rilevazione (continua)

Scorporo derivati

Un derivato incorporato deve essere separato dal contratto primario e contabilizzato come uno

strumento finanziario derivato, se, e soltanto se:

a) le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono

strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto

primario.

b) rispetta la definizione di strumento finanziario derivato

L’analisi è effettuata esclusivamente alla data di rilevazione iniziale dello strumento ibrido o

alla data di modifica delle clausole contrattuali.

Il derivato scorporato è valutato al fair value sia alla data di scorporo, ossia alla data di

rilevazione iniziale dello strumento ibrido, sia ad ogni data di chiusura di bilancio successiva.

Alla data di scorporo l’eventuale differenza tra il valore del contratto ibrido e il fair value del

derivato incorporato è attribuito al contratto primario. Il contratto primario è successivamente

valutato secondo i criteri di valutazione del principio contabile nazionale di riferimento per

quella tipologia di contratto.

Se una società, alla data di scorporo o successivamente, non è in grado di determinare in

modo attendibile il fair value del derivato incorporato, lo determina in via residuale come

differenza tra il fair value dello strumento ibrido e il fair value del contratto primario.

Contratto ibrido quotato? Facoltà di non separazione.

Strumenti finanziari derivati Aspetti civilistici

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EY Tax Update 2016

► Operazioni di copertura

Le relazioni di copertura previste sono di due tipologie:

copertura delle variazione di fair value

copertura di flussi finanziari

► Strumenti di copertura ammissibili

strumento finanziario derivato

un’opzione acquistata

un’opzione venduta

In caso di copertura di variazioni di fair value non è possibile suddividere in parti lo

strumento e frazionare la relazione di copertura. Per gli strumenti designati invece alla

copertura di flussi finanziari vi sono facoltative eccezioni al principio di designazione

dello strumento della sua interezza: valore intrinseco delle opzioni, elemento spot dei

forward, una quota dell’intero strumento di copertura (quale ad esempio il 50% del

sottostante).

Strumenti finanziari derivati Aspetti civilistici

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EY Tax Update 2016

► Operazioni di copertura (continua)

► Elementi coperti ammissibili

attività e passività iscritte in bilancio

impegni irrevocabili

operazioni programmate altamente probabili

elemento di patrimonio netto

► Criteri di ammissibilità per operazioni di copertura

riguarda strumenti ed elementi di copertura ammissibili

obbligo di documentazione della correlazione esistente tra elemento coperto e

strumento di copertura

efficacia della copertura

Strumenti finanziari derivati Aspetti civilistici

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EY Tax Update 2016

► Operazioni di copertura (continua)

► Efficacia della copertura

vi è un rapporto economico tra l’elemento coperto e lo strumento di copertura. La verifica va

fatta in termini quantitativi e qualitativi obbligo di documentazione della correlazione

esistente tra elemento coperto e strumento di copertura

l’effetto del rischio di credito della controparte dello strumento finanziario derivato e

dell’elemento coperto, qualora il rischio di credito non sia il rischio oggetto di copertura, non

prevale sulle variazioni di valore risultanti dal rapporto economico

viene determinato il rapporto di copertura pari al rapporto tra le quantità di strumenti

finanziari derivati utilizzati e le quantità di elementi coperti

La verifica della sussistenza dei criteri di ammissibilità deve essere fatta in via continuativa.

Strumenti finanziari derivati Aspetti civilistici

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EY Tax Update 2016

Fonte: OIC

Strumenti finanziari derivati Aspetti civilistici

► Operazioni di copertura (continua)

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EY Tax Update 2016

► Operazioni di copertura (continua)

► Coperture di fair value: contabilizzazione

strumento di copertura al fair value tra le attività o passività

elemento coperto (attività o passività) valore contabile adeguato per tener conto della

valutazione al fair value della componente di rischio oggetto di copertura

elemento coperto (impegno irrevocabile) iscrizione del fair value della componente di

rischio oggetto di copertura tra le attività o passività

variazioni di fair value dello strumento e dell’elemento coperto rilevate entrambe a conto

economico:

nella voce D) se la variazione elemento coperto è ≤ variazione strumento

nella voce dell’elemento coperto se la variazione elemento coperto è > variazione

strumento

► Coperture di flussi finanziari: contabilizzazione

strumento di copertura al fair value nello stato patrimoniale in contropartita

«riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi» per la componente

efficace ;

conto economico per l’eventuale componente inefficace.

Strumenti finanziari derivati Aspetti civilistici

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EY Tax Update 2016

► Operazioni di copertura (continua)

► Relazioni di copertura semplici

Designazione di copertura

La relazione di copertura si considera efficace semplicemente verificando che gli elementi

portanti (quali importo nominale, scadenza e sottostante) dello strumento di copertura e

dell’elemento coperto corrispondano o siano strettamente allineati e il rischio di credito della

controparte non sia tale da incidere significativamente sul fair value sia dello strumento di

copertura sia dello strumento coperto.

A seguito della designazione

Nel caso di copertura di flussi finanziari lo strumento finanziario derivato è valutato al fair value

ad ogni data di chiusura di bilancio e la variazione è imputata alla «riserva per operazioni di

copertura dei flussi finanziari attesi»; nel caso di copertura di fair value l’elemento coperto è

rivalutato per un ammontare pari e di segno opposto al fair value dello strumento finanziario

derivato ed entrambe le variazioni sono imputate nella sezione D) del conto economico.

Se al momento della rilevazione iniziale il fair value dello strumento finanziario derivato

approssima lo zero non è richiesto determinare la componente di inefficacia.

Strumenti finanziari derivati Aspetti civilistici

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EY Tax Update 2016

► Regole di prima applicazione

1. Applicazione retrospettica secondo le regole generali previste per i

cambiamenti di principio (cfr. OIC 29)

2. Designazione della copertura alla data di prima applicazione

copertura fair value: valutazione al fair value dello strumento e dell’elemento coperto alla

data di inizio dell’esercizio di prima applicazione è imputata agli utili (perdite) portati a nuovo

del patrimonio netto

copertura flussi finanziari: la componente efficace è imputata alla riserva per operazioni di

copertura dei flussi finanziari attesi mentre la componente inefficace agli utili (perdite)

portati a nuovo del patrimonio netto

Presunzione di piena efficacia della copertura se verificati i requisiti per la verifica in termini

qualitativi del rapporto economico tra strumento ed elemento coperto.

Derivati incorporati: per quelli preesistenti facoltà di far coincidere la data di scorporo con la data di

prima applicazione.

Strumenti finanziari derivati Aspetti civilistici

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EY Tax Update 2016

► Introduzione da parte dell’ Organismo Italiano di Contabilità di un nuovo principio contabile relativo agli strumenti finanziari derivati

► Le regole di contabilizzazione secondo i principi contabili italiani degli strumenti finanziari derivati sono di fatto equiparate a quelle previste dai principi contabili internazionali, con alcune particolarità.

► In assenza di indicazioni specifiche rispetto alle novità introdotte dalla normativa, è auspicabile che la disciplina fiscale riservata ai soggetti IAS adopter dall’ art. 112 TUIR venga estesa anche ai soggetti OIC.

Strumenti finanziari derivati Aspetti fiscali

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EY Tax Update 2016

► La fiscalità degli strumenti finanziari derivati è disciplinata dall’art. 112 del TUIR che

prevede in via generale la rilevanza fiscale dei componenti positivi e negativi che

risultano dalla valutazione delle operazioni «fuori bilancio» in corso alla data di

chiusura dell’esercizio. Per i soggetti OIC, i componenti negativi di reddito derivanti

dalla valutazione effettuata a fine esercizio sono soggette a specifiche limitazioni

(comma 3).

► Per i soggetti IAS adopter, tuttavia, ai sensi del comma 3 bis dell’art. 112, non

valgono le limitazioni alla deducibilità dei componenti negativi: PRINCIPIO DI

«DERIVAZIONE RAFFORZATA»

Derivati «speculativi» o di negoziazione: derivati di trading

o derivati la cui relazione di copertura non è adeguatamente

documentata o efficace

Derivati di copertura: copertura del valore corrente delle attività o

passività (fair value hedge) e copertura del rischio di variazione

dei flussi di cassa (cash flow hedge)

Operazioni fuori

bilancio

Strumenti finanziari derivati Aspetti fiscali

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EY Tax Update 2016

► Rilevazione del fair value imputata a conto economico

► I valori positivi e negativi imputati a conto economico godono di pieno

riconoscimento ai fini fiscali, nell’esercizio di imputazione a conto economico

► Non sono applicabili ai soggetti IAS adopter le limitazioni di cui al comma 3

dell’art. 112 TUIR

► Rilevanza fiscale anche dei componenti positivi e negativi derivanti dalla

valutazione dei derivati impliciti in altri strumenti finanziari complessi (derivati

“embedded”); ovviamente, ove ricompresi tra quelli del comma 1 dell’art. 112

del TUIR

► Le componenti di reddito derivanti dalla valutazione e dal realizzo degli

strumenti finanziari derivati non concorrono alla formazione della base

imponibile IRAP delle società industriali e commerciali.

Strumenti Finanziari - Derivati speculativi Aspetti fiscali

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EY Tax Update 2016

► Per i soggetti IAS adopter , l’art. 112 del TUIR rimanda alla definizione di

derivati di copertura contenuta nello IAS 39: «Un derivato può configurarsi

come uno strumento di copertura quando si prevede che il fair value o flusso

finanziario ad esso connesso può compensare il fair value o flusso finanziario

di un designato elemento coperto».

► Ai fini IRES, si applica la disciplina prevista dai commi 4 e 5 dell’art. 112

TUIR:

Principio di simmetria valutativa: i componenti positivi o negativi derivanti

dalla valutazione o dal realizzo dei derivati di copertura concorrono a formare

il reddito secondo le stesse disposizioni che disciplinano gli analoghi

componenti positivi o negativi degli elementi coperti: applicazione ai derivati

classificati come di copertura del fair value dell’oggetto coperto (fair value

hedge)

Strumenti Finanziari - Derivati di copertura Aspetti fiscali

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EY Tax Update 2016

► Le componenti positive e negative imputate a conto economico rilevano ai fini

tributari nei limiti previsti dalle disposizioni del TUIR applicabili (esempio: nel

caso di copertura dei tassi di interesse, si applicherà la disciplina dell’art. 96

del TUIR)

► Ai fini IRAP, le componenti positive e negative imputate a conto economico

rilevano secondo il principio di correlazione (esempio: derivati su

commodities)

► La riserva da cash flow hedge è indisponibile e non rileva ai fini ACE. Tale

riserva sarà inoltre trasferita a Conto Economico soltanto quando i ricavi/costi

generati dall’operazione coperta influenzeranno il Conto Economico. Dal

punto di vista fiscale, gli utili o le perdite concorrono alla

determinazione della base imponibile al momento della loro imputazione

a Conto Economico, come per la copertura degli interessi

► Gli importi contabilizzati a riserva di patrimonio netto avranno rilevanza fiscale

in futuro: iscrizione al netto della fiscalità differita e anticipata

Strumenti Finanziari - Derivati di copertura Aspetti fiscali

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► Obbligo di documentazione

− Per i soggetti IAS adopter, il DM 8 giugno 2011 ha stabilito che la relazione di copertura assume rilevanza fiscale se e nella misura in cui risulti da atto di data certa anteriore o contestuale alla negoziazione dello strumento di copertura.

► Esempi di soluzione:

− Utilizzo della pec interna aziendale per dare prova della data certa della negoziazione

− Sottoscrizione autenticata del notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato (Art. 2703 Codice Civile)

− Apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici.

Strumenti finanziari derivati Aspetti fiscali

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EY Tax Update 2016

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EY è leader mondiale nei servizi professionali di revisione e organizzazione contabile,

assistenza fiscale e legale, transaction e consulenza. La nostra conoscenza e la qualità

dei nostri servizi contribuiscono a costruire la fiducia nei mercati finanziari e nelle

economie di tutto il mondo. I nostri professionisti si distinguono per la loro capacità di

lavorare insieme per assistere i nostri stakeholder al raggiungimento dei loro obiettivi.

Così facendo, svolgiamo un ruolo fondamentale nel costruire un mondo professionale

migliore per le nostre persone, i nostri clienti e la comunità in cui operiamo.

“EY” indica l’organizzazione globale di cui fanno parte le Member Firm di Ernst &

Young Global Limited, ciascuna delle quali è un’entità legale autonoma. Ernst & Young

Global Limited, una “Private Company Limited by Guarantee” di diritto inglese, non

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Questa pubblicazione contiene informazioni di sintesi ed è pertanto esclusivamente intesa a scopo

orientativo; non intende essere sostitutiva di un approfondimento dettagliato o di una valutazione

professionale. EYGM Limited o le altre member firm dell’organizzazione globale EY non assumono alcuna

responsabilità per le perdite causate a chiunque in conseguenza di azioni od omissioni intraprese sulla

base delle informazioni contenute nella presente pubblicazione. Per qualsiasi questione di carattere

specifico, è opportuno consultarsi con un professionista competente della materia.

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Milano, 10 maggio 2016

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PAS/Labour Law: nuovo welfare, remunerazione e flexible benefits

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Nuove opportunità per il Welfare aziendale

Normativa di riferimento

► Art. 51 del Testo Unico

► Legge del 28 dicembre 2015, n. 208

Modifiche e macro aree di intervento:

1. Modifica Testo Unico

2. Premi di produttività e welfare aziendale

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Modifiche al Testo Unico Art 51,comma 2, lett.f

► Vecchia normativa Opere e servizi c.d. «di utilità sociale» di cui all’art 100 TUIR, messi a disposizione della generalità (o di determinate categorie) di dipendenti e dei loro familiari ex art 12 TUIR

► Nuova normativa in vigore dal 1° Gennaio 2016 Opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità o a categoria di dipendenti e ai loro familiari ex art. 12 TUIR per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o di culto art 100 comma 1

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Art 51,comma 2, lett.f – bis

► Vecchia normativa Le somme, i servizi e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenze degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari nonchè per le borse di studio a favore dei medesimi familiari.

► Nuova normativa in vigore dal 1° Gennaio 2016 Le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari ex art 12 TUIR, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari

Modifiche al Testo Unico

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► Nuovo art 51, comma 2, lett. f-ter):

Le somme e le prestazioni erogate da datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’art 12 TUIR

Circolare 2 del 2005: definizione di soggetti non autosufficienti

Modifiche al Testo Unico

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Modifiche al Testo Unico Schema di sintesi

Lettera f Lettera f-bis Lettera f-ter

Destinatari Generalità o categorie di lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ovvero loro familiari indicati nell’art. 12 del TUIR (anche non a carico)

Prestazioni agevolate

Opere o servizi (= no somme) aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.

Somme (= rimborsi spese documentate), servizi e prestazioni per la fruizione dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa connessi, frequenza ludoteche e centri estivi e invernali e per borse di studio in favore dei citati familiari

Somme (= rimborsi spese documentate) e prestazioni per assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’art. 12 (anche non a carico)

Presupposti

Erogazione del datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale.

Limiti Nessun limite di reddito al fine della fruizione delle opere o servizi. Nessun limite al valore delle opere o servizi offerti e/o oggetto di accordo

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Utilizzo dei voucher

► Comma 3 – bis art. 51 Tuir « ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale»

Condizioni per l’utilizzo dei voucher (art, 6 decreto):

Utilizzabili solo dal titolare e non cedibili,

Non monetizzabili,

Diritto all’utilizzo del bene/prestazione/servizio per importo pari al valore nominale del voucher senza possibilità di integrazioni,

Possibilità di cumulare beni e servizi in un unico voucher

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Il premio produttività e il welfare aziendale

art. 1, comma 182, Legge n . 208 del 2015

Salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, i premi di risultato di ammontare variabile, sono soggetti ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF (e delle addizionali comunali e regionali) pari al 10% laddove congiuntamente sussistano le seguenti condizioni:

Aziende appartenenti al settore privato

Somme legate ad incrementi di produttività, redditività, efficienza (..) e partecipazione agli ulili dell’ impresa

Contratti aziendali o territoriali di cui all’art 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81

Limite complessivo somme agevolabili di 2.000 euro lordi (elevabili a 2.500 euro in alcuni casi) e limite reddito lavoratore di 50.000 euro

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Il premio produttività e il welfare aziendale

Novità:

Possibilità di esentare (anche da tassazione agevolata del 10%) la parte del premio - erogato in esecuzione di contratti aziendali o territoriali - che il dipendente decide di sostituire con alcuni beni e servizi

Il decreto attuativo definisce:

i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione

strumenti e modalità del coinvolgimento paritetico dei lavoratori

le ulteriori modalità attuative ed efficacia

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Legge di Stabilità 2016 In attesa di ulteriori chiarimenti..

Area di intervento Spunti per la discussione

Premi di produttività

e welfare

• Limite del premio sostituibile

• Facoltà o obbligo da parte del datore di lavoro

nell’offerta e del dipendente nella scelta della

sostituzione?

Modifiche al Testo

Unico

• Deducibilità del costo per il datore di lavoro

• Definizione anziani e non autosufficienti

• Spese sostenute per Babysitter

Utilizzo Voucher • Modalità di definizione del bene/prestazione/servizio

legittimato dal voucher. Buono mono-uso vs multi-

uso

• Modalità di cumulo dei voucher

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