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N. 078 DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori PERILLI e MAIORINO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 2019 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA TIPOGRAFIA DEL SENATO

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N. 078

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PERILLI e MAIORINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 2019

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codicecivile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali

Senato della Repubblica X V I I I L E G I S L AT U R A

TIPOGRAFIA DEL SENATO

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ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegnodi legge, che riprende – integrandolo- unanalogo testo già depositato nella scorsa le-gislatura dall’onorevole Ferraresi (atto Ca-mera n. 3592), è teso ad introdurre normepiù stringenti quanto alla tutela degli ani-mali, di fatto, inattuata, sia in ragione dellaesiguità delle pene previste per i reati indanno degli animali, sia dell’inesistenza diqualsivoglia forma di controllo da partedelle forze dell’ordine sul fenomeno.

Il testo, complesso ed articolato, è il ri-sultato di una lunga ed intensa attività istrut-toria, anche in collaborazione con diversiesperti. « Le persone che commettono unsingolo atto di violenza sugli animali sonopiù portate a commettere altri reati rispetto acoloro che non hanno abusato di animali.Come segnale di un potenziale comporta-mento antisociale – che include ma non silimita alla violenza – atti isolati di crudeltànei confronti degli animali non devono es-sere ignorati dai giudici, psichiatri, assistentisociali, veterinari, poliziotti e tutti coloroche incappano in abusi sugli animali duranteil proprio lavoro ». (The Web Of Cruelty:« What animal abuse tells us about hu-mans », di Arnold Arluke).

L’FBI ( il Federal Bureau of Investiga-tion) ha classificato i dati relativi agli abusisugli animali come « crimini contro la so-cietà », in ragione dell’associazione di talireati con altri crimini violenti. Sulla base deidati precedenti rilevati, il 46 per cento degliassassini seriali, durante l’adolescenza, hamaltrattato degli animali, mentre l’86 percento delle donne vittime di abusi aveva se-gnalato violenze nei confronti dei propri ani-mali.

I soggetti in grado di compiere maltratta-menti sugli animali possono manifestareverso la componente più fragile della societài medesimi comportamenti. Questi costitui-scono ulteriori motivi per i quali non puònon apparire opportuno uscire quanto primadal rigido paradigma della pietas nei con-fronti degli animali, elevando la tematica inesame ad argomento ben più articolato ecomplesso, quale di fatto è, che esplica lesue conseguenze su un panorama ben piùampio nella nostra società.

É possibile affermare, infatti, che il con-trasto alla crudeltà sugli animali possa costi-tuire, in generale, un efficace strumento diprevenzione del crimine.

É parallelamente fondamentale, dunque,l’approccio che le Forze dell’ordine dovreb-bero assumere nelle indagini sui casi di mal-trattamento di un animale, da considerarsiquali pericolosi campanelli d’allarme relati-vamente alla violenza che esiste in un deter-minato contesto – spesso familiare – e chemeritano di essere esaminati in maniera ade-guata.

L’esercizio della violenza sugli animali –a parere dei proponenti – è stato finorascarsamente contrastato e arginato, pur-troppo, per l’esiguità delle sanzioni previste,che non prevedono quasi mai il ricorso alregime detentivo, e per la lentezza dei pro-cessi che hanno determinato la prescrizionedei reati.

I dati sono inquietanti, ad esempio quelli,da ultimo, diffusi a luglio 2018 dalla LAV(Lega anti vivisezione): rispetto al 2016, loscorso anno i procedimenti per reati a dannodegli animali sono aumentati del 3,74 percento (7.100 fascicoli nel 2017 contro i6.844 nel 2016); il reato più contestato è

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quello relativo al maltrattamento di animali,(il 31,19 per cento del totale dei procedi-menti), con un aumento delle inchieste, ri-spetto al 2016, del +3 per cento. È un datoche fa ben sperare su un aumento della sen-sibilità nei confronti degli animali, con piùpersone disposte a denunciare. Aumentanoanche i fascicoli aperti per uccisione di ani-mali (il 30,91 per cento del totale, l’1,72 percento in più rispetto al 2016). Crescono inmaniera consistente i reati venatori, il 17,18per cento del totale, + 6,82 per cento ri-spetto all’anno precedente. Seguono l’abban-dono e detenzione di animali in condizioniincompatibili con la loro natura (14,67 percento di tutti i reati, con un aumento del12,84 per cento); uccisione di animali altrui,traffico di cuccioli, organizzazione di com-battimenti tra animali e competizioni nonautorizzate, spettacoli e manifestazioni vie-tati.

La violenza può essere intenzionale e di-retta, oppure indiretta e derivante dalle con-dizioni innaturali di vita alle quali è co-stretto l’animale.

Ci sono inoltre maltrattamenti che assu-mono profili di maggiore gravità in quantopiù strettamente collegati alla malavita orga-nizzata e alla circolazione di denaro perscommesse illegali, come i casi di combatti-menti clandestini, di corse illegali di cavalli,e i canili, i rifugi e il traffico di animali.

Con la presente proposta si apportano mo-difiche al codice penale, al codice di proce-dura penale, al codice civile, nonché ad al-cune leggi speciali in materia di tutela deglianimali. La ratio delle modifiche consta nelrafforzamento della tutela giuridica dell’ani-male sotto diversi profili.

Premesso che l’esigenza di una maggioretutela dell’animale trova la propria giustifi-cazione non unicamente nel fatto che glianimali sono ormai riconosciuti, anche a li-vello giuridico, quali esseri senzienti, ma an-che nella circostanza già citata che i soggettiche compiono violenze e maltrattamenti su-

gli animali sono quelli che possono manife-stare violenza nei confronti della compo-nente più fragile della società.

È evidente, peraltro, che i reati commessiin danno agli animali siano presumibilmentemaggiori rispetto a quelli denunciati ed ac-certati, talvolta anche per la difficoltà che ildenunciante incontra rivolgendosi alle Forzedell’ordine. È infatti spesso rappresentato ildisagio dei denuncianti per la difficoltà diintervento legata alla carenza di organico e/odi risorse.

Tutto ciò considerato, il presente disegnodi legge apporta una serie di puntuali modi-fiche alle disposizioni sanzionatorie – volteal loro inasprimento – e rende maggior-mente severe anche le pene accessorie, dinatura generalmente interdittiva; integra,inoltre, il catalogo degli illeciti penali, tantocon la previsione di nuovi reati, quanto conl’ampliamento dell’ambito di applicazionedelle fattispecie vigenti; si segnala, in parti-colare, l’inserimento nel codice penale deldelitto di esche nocive o pericolose.

Anche in relazione agli illeciti ammini-strativi, la presente proposta inasprisce lesanzioni amministrative pecuniarie, da appli-care laddove i fatti non integrino gli estremidi un reato, e introduce nuovi divieti, quale,ad esempio, il divieto di utilizzo di partico-lari dispositivi di controllo dell’animale.

Il disegno di legge si caratterizza, inoltre,per i seguenti aspetti: la disciplina del se-questro di animali vivi, con il loro affida-mento, in via definitiva, ad associazioni;l’inserimento di una specifica sezione riguar-dante i reati perpetrati sugli animali nellabanca dati dei reati delle Forze di polizia; latutela della biodiversità.

In dettaglio, l’articolo 1 della presenteproposta interviene sul codice penale al finedi inasprire le pene attualmente previste peri reati commessi in danno di animali; am-pliare l’ambito di applicabilità di fattispeciepenali esistenti; introdurre nuove fattispeciepenali e nuove aggravanti; prevedere la pu-

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nibilità di alcuni delitti contro gli animalianche quando commessi per colpa; intro-durre nuove pene accessorie. In particolare,il comma 1 interviene sul titolo IX-bis delcodice che, nel libro secondo, dedicato aidelitti, prevede delitti contro il sentimentoper gli animali (articoli da 544-bis a 544-se-xies). Rispetto alla normativa vigente, il di-segno di legge modifica la rubrica del titoloIX, eliminando il riferimento al sentimentoper gli animali, in modo da precisare cheoggetto della tutela penale sia direttamentel’animale e non più l’uomo, colpito nei sen-timenti che prova per l’animale; inaspriscetutte le pene in maniera significativa; ina-sprisce le pene per i reati aggravati, general-mente prevedendo l’aumento della metà inluogo dell’attuale aumento da un terzo allametà. In particolare, si tratta: dell’ipotesi ag-gravata di spettacoli o manifestazioni vietati(articolo 544-quater, secondo comma, delcodice penale), nel caso in cui i fatti sianocommessi in relazione all’esercizio di scom-messe clandestine o al fine di trarne profittoper sé o altri ovvero se ne deriva la mortedell’animale; delle ipotesi aggravate del di-vieto di combattimento tra animali (articolo544-quinquies, secondo comma, del codicepenale); della modifica della fattispecie di« maltrattamento di animali », di cui all’arti-colo 544-ter del codice penale, specificandoche le sevizie possono anche avere caratteresessuale; dell’ampliamento della fattispeciefino a ricomprendervi la condotta – attual-mente punita a titolo di contravvenzione, exarticolo 727, secondo comma, del codice pe-nale – di colui che « detiene animali incondizioni incompatibili con la loro natura oproduttive di sofferenze »; della modificadella fattispecie di « spettacoli o manifesta-zioni vietati » di cui all’articolo 544-quaterdel codice penale specificando che sono pu-niti, oltre all’organizzazione e alla promo-zione degli spettacoli o manifestazioni vie-tati che comportino sevizie o strazio, anchela realizzazione, la partecipazione o il finan-

ziamento. Tra le manifestazioni vietate sono,inoltre, aggiunte: le lotterie con in palio ani-mali vivi; le esibizioni pornografiche tra ani-mali ed esseri umani.

Viene, poi, modificata la fattispecie chevieta i combattimenti tra animali, previstaall’articolo 544-quinquies del codice penale,inserendo tra le condotte illecite anche la re-alizzazione e il finanziamento delle compe-tizioni vietate (attualmente sono puniti solocoloro che promuovono, organizzano o diri-gono le competizioni). Il reato viene aggra-vato anche dal compimento delle attività inconcorso con disabili (oggi l’aggravantescatta solo quando il reato è commesso inconcorso con minorenni, oltre che da per-sone armate); inoltre il divieto è esteso adogni ipotesi di combattimento o competi-zione non autorizzate tra animali, indipen-dentemente dal fatto che in tal modo possaesserne messa in pericolo l’integrità fisica (ilrequisito della pericolosità per l’integrità fi-sica è infatti soppresso). Il reato di « ucci-sione o distruzione di specie protette » – at-tualmente configurato quale contravvenzionenel nostro ordinamento- diventa un delitto,ai sensi dell’articolo 544-septies introdottonel codice penale dal presente disegno dilegge, e con la contestuale abrogazione delvigente articolo 727-bis del codice penale.Rispetto alla norma vigente, la condotta per-seguibile rimane la stessa, ma viene meno lascriminante relativa alla trascurabilità dellaquantità o dell’impatto della condotta sullostato di conservazione della specie.

È poi inserito nel codice penale l’articolo544-octies, relativo al delitto di « esche no-cive o pericolose », come già illustrato. Lanuova fattispecie, in particolare, punisce conla reclusione da sei mesi a quattro anni econ la multa da 5.000 a 25.000 euro chiun-que, senza autorizzazione, abbandoni eschee bocconi avvelenati o contenenti sostanzenocive o tossiche, compresi vetri, plastiche emetalli o materiale esplodente, che possonocausare intossicazioni o lesioni o la morte

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degli esseri umani o animali che li ingeri-scono (primo comma). La stessa pena si ap-plica a colui che – sempre senza autorizza-zione – abbandona « un alimento preparatoin maniera da poter causare intossicazioni olesioni o la morte dell’essere umano o ani-male che lo ingerisce ». Se a seguito dell’in-gestione dell’esca l’animale muore, si ap-plica l’articolo 544-bis del codice penaleconcernente il delitto di uccisione di animale(reclusione da uno a cinque anni e multa da5.000 a 50.000 euro) o di uccisione di spe-cie protetta (articolo 544-septies).

Viene, inoltre, modificata la disciplinadella confisca, di cui all’articolo 544-sexiesdel codice penale, prevedendone la sua ob-bligatorietà anche in caso di condanna per ildelitto di uccisione o distruzione di specieprotette. La confisca penale obbligatoria siapplicherebbe non solo in caso di condannao di patteggiamento, ma anche di decretopenale di condanna (ex articolo 459 del co-dice di procedura penale). Nello stesso arti-colo viene inserita la disciplina delle peneaccessorie, con particolare riferimento allasospensione e all’interdizione dall’eserciziodi professioni ed attività. Si prevede che seil fatto è commesso da chi svolge attivitàcircense, di caccia, di trasporto, di commer-cio o di allevamento degli animali, si ap-plica la sospensione da due a sei anni dellerelative attività. Se il fatto è commesso daun veterinario, si applica l’interdizione dallaprofessione per un periodo non inferiore adun anno. Se il fatto è commesso da un ve-terinario che sia anche pubblico ufficiale, siapplica l’interdizione dal pubblico ufficioper un periodo non inferiore a due anni. Incaso di recidiva, si prevede l’interdizioneperpetua dalle attività medesime.

Con l’introduzione di un ulteriore commaall’articolo 544-sexies del codice penale, siprevede inoltre che, in caso di prescrizionedel reato, che faccia seguito però ad unacondanna in primo grado per i delitti dimaltrattamento di animali, spettacoli o ma-

nifestazioni vietati, divieto di combattimentitra animali o uccisione o distruzione di spe-cie protette, l’eventuale affidamento defini-tivo degli animali sequestrati non perda effi-cacia e l’imputato prosciolto possa rivalersiunicamente sull’importo complessivo dellacauzione versata. Si prevedono nuove circo-stanze aggravanti (ai sensi del nuovo arti-colo 544-novies del codice penale) per tutti idelitti del titolo IX-bis, in aggiunta alle cir-costanze aggravanti comuni. In particolare,la pena è aggravata fino ad un terzo se ilfatto è commesso alla presenza di minori, ascopo di lucro, con strumenti o modalitàparticolarmente efferate o con crudeltà. Èprevista la punibilità anche a titolo di colpadei delitti di uccisione di animali, maltratta-mento di animali e uccisione o distruzionedi specie protette. L’ipotesi colposa è punitacon pene ridotte di un terzo. Si integra, al-tresì, l’articolo 625 del codice penale – nelquale sono elencate le circostanze che ag-gravano il delitto di furto, previsto e punitodall’articolo 624 del codice penale – preve-dendo una ulteriore aggravante, ovvero se ilfatto è commesso su animali domestici oche abbiano acquisito abitudini della catti-vità (mutuando così l’espressione già del-l’articolo 727 del codice penale). Se, dun-que, oggetto del furto è un animale dome-stico, si applica una pena più elevata.

Il comma 3 del medesimo articolo 1 delpresente disegno di legge interviene sul libroterzo del codice penale, relativo alle con-travvenzioni. In particolare, per quanto ri-guarda la fattispecie di abbandono di ani-mali, di cui all’articolo 727 del codice pe-nale, la proposta prevede in primo luogol’aumento della pena. L’attuale pena alterna-tiva (dell’arresto fino a un anno o dell’am-menda da 1.000 a 10.000 euro), che com-porta l’applicabilità dell’istituto dell’obla-zione (articolo 162-bis del codice penale),viene infatti sostituita con la pena congiunta(dell’arresto da uno a tre anni e dell’am-menda da 2.500 a 25.000 euro). Viene meno

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la contravvenzione per coloro che detengonoanimali in condizioni incompatibili con laloro natura e produttive di sofferenze (arti-colo 727, secondo comma) in base al testoinserita nel delitto di maltrattamento di ani-mali di cui all’articolo 544-ter del codicepenale. Si prevede l’ipotesi aggravata (conpena aumentata della metà), se l’azione del-l’abbandono determina un danno a persone,animali o cose. Il nuovo secondo commadell’articolo 727 prevede l’applicazione diquesta aggravante salvo che non ricorrano ipiù gravi delitti di lesioni personali (articoli582, 583), lesioni personali colpose (articolo590) o omicidio colposo (articolo 589). Sivuole punire l’abbandono che determini, ol-tre al danno per l’animale – già oggettodella tutela penale offerta dall’articolo 727del codice penale – anche un danno ulte-riore a persone, animali o cose, quando nonsia possibile ricondurre tali danni a più gravidelitti. Si prevede che alla condanna per talecontravvenzione (alla quale sono equiparateil patteggiamento e il procedimento per de-creto) consegua la confisca obbligatoria del-l’animale e l’applicazione delle pene acces-sorie previste anche per i delitti del titoloIX-bis (sospensione da sei mesi a due annidell’attività circense, di caccia, di trasporto,di commercio o di allevamento degli ani-mali; sospensione per un minimo di sei mesidel veterinario e per un minimo di un annodel veterinario pubblico ufficiale; interdi-zione perpetua in caso di recidiva).

Il comma 4 modifica la fattispecie di di-struzione o deterioramento di habitat all’in-terno di un sito protetto, di cui all’articolo733-bis del codice penale, inasprendo la re-lativa pena: dall’arresto fino a diciotto mesie l’ammenda non inferiore a 3.000 euro, at-tualmente previsti, si passa all’arresto da seimesi a tre anni e all’ammenda da 5.000 a50.000 euro.

L’articolo 2 modifica il codice di proce-dura penale perseguendo le seguenti finalità:prevedere per i delitti contro gli animali

l’arresto facoltativo in flagranza di reato; di-sciplinare il sequestro di animali vivi, comeconseguenza di un procedimento penale peruno dei reati contro gli animali. In partico-lare, il comma 1 inserisce nel capo relativoai sequestri (nel titolo dedicato ai mezzi diricerca della prova), l’articolo 254-ter con ilquale si disciplina il sequestro di animalivivi. Il procedimento è collocato, dunque,tra i sequestri del corpo del reato e dellecose pertinenti al reato necessarie per l’ac-certamento dei fatti. Al sequestro provvedel’autorità giudiziaria con decreto motivato(ex articolo 253 del codice di procedura pe-nale). La disposizione prevede che il seque-stro di animali vivi possa essere ordinatodall’autorità giudiziaria che procede per undelitto – consumato o tentato – di maltrat-tamento di animali (articolo 544-ter del co-dice penale), spettacoli o manifestazioni vie-tati (articolo 544-quater del codice penale),divieto di combattimenti tra animali (articolo544-quinquies del codice penale), uccisioneo distruzione di specie protette (articolo544-septies), abbandono di animali (articolo727 del codice penale), o traffico illecito dianimali da compagnia (articolo 4 della leggen. 201 del 2010). In tal caso l’autorità giu-diziaria può affidare gli animali, in via defi-nitiva, alle associazioni (di cui all’articolo19-quater delle disposizioni di coordina-mento e transitorie per il codice penale) pur-ché le stesse versino una cauzione relativa aogni singolo animale affidato. L’importodella cauzione è stabilito dall’autorità giudi-ziaria, tenendo conto della tipologia dell’a-nimale. A loro volta le associazioni possono,previa autorizzazione dell’autorità giudizia-ria, affidare gli animali a singole persone fi-siche. La cauzione si prevede confluisca nelFondo unico giustizia e resti a disposizionedell’autorità giudiziaria fino alla sentenzadefinitiva di condanna e alla conseguenteconfisca dell’animale. Il decreto di affida-mento definitivo costituisce titolo ai finidelle variazioni anagrafiche, ove previste,

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degli animali affidati. Il procedimento deli-neato dall’articolo 254-ter del codice di pro-cedura penale dovrà essere seguito anche incaso di sequestro preventivo di animali vivi.In tal senso dispone il comma 3, che modi-fica l’articolo 321 del codice di rito, inse-rendovi un comma 3-quater. Il comma 4modifica l’articolo 381 del codice di proce-dura penale, relativo alle ipotesi nelle qualiè consentito l’arresto facoltativo in flagranzadi reato, per consentire agli ufficiali e agliagenti di polizia giudiziaria di arrestarechiunque sia colto in flagranza di uno deidelitti previsti dal titolo IX-bis (Dei delitticontro gli animali), libro secondo, del codicepenale.

Il comma 5 del medesimo articolo 2 in-terviene sulla disciplina del procedimentoper decreto di cui all’articolo 460 del codicedi procedura penale specificando che, a dif-ferenza di quanto previsto in generale circal’esclusione della condanna alle spese e del-l’applicazione di pene accessorie, in caso diapplicazione del rito speciale ai procedi-menti per delitti contro gli animali, si appli-cano le disposizioni sulle pene accessoriepreviste dall’articolo 544-sexies del codicepenale e – relativamente al traffico di ani-mali da compagnia – dall’articolo 4 dellalegge n. 201 del 2010.

L’articolo 3 interviene sulla legge n. 189del 2004, recante « Disposizioni concernentiil divieto di maltrattamento degli animali,nonché di impiego degli stessi in combatti-menti clandestini o competizioni non auto-rizzate », modificando l’articolo 2, relativo,tra l’altro, al divieto di utilizzo a fini com-merciali di pelli e pellicce. Si prevede che ildivieto di utilizzo per la produzione o ilconfezionamento di pelli, pellicce, capi diabbigliamento e articoli di pelletteria di gattisia relativo non solo alla specie Felis silve-stris, ma anche alla specie Felis catus. Siconfigura, peraltro, non più come contrav-venzione, ma come delitto, punito con la re-

clusione da sei mesi a tre anni e con lamulta da 10.000 a 200.000 euro.

L’articolo 4 modifica gli articoli 21, non-ché da 30 a 32 della legge n. 157 del 1992,recante « Norme per la protezione dellafauna selvatica omeoterma e per il prelievovenatorio ». In particolare, vengono aumen-tate le sanzioni attualmente previste. Quantoalle sanzioni di cui all’articolo 30, che tro-veranno applicazione quando il fatto non in-tegri gli estremi di un più grave reato, purconfermando la natura di contravvenzionedella fattispecie, la proposta aumenta lepene e, soprattutto, trasforma la pena alter-nativa dell’arresto o dell’ammenda nellapena congiunta dell’arresto e dell’ammenda,con conseguente inapplicabilità dell’istitutodell’oblazione (articolo 162-bis del codicepenale). Quanto alle sanzioni amministrativedi cui all’articolo 31, la proposta aumentatutti gli importi delle sanzioni pecuniarie.Con la modifica all’articolo 32, la propostaprotrae la durata delle sanzioni amministra-tive accessorie alla sentenza di condanna erelative alla sospensione, alla revoca o al di-vieto di rilascio della licenza di porto di fu-cile per uso di caccia.

L’articolo 5 interviene, con riguardo allalegge n. 201 del 2010, in tema di adegua-mento dell’ordinamento nazionale alla Con-venzione europea per la protezione deglianimali da compagnia, con le seguenti fina-lità: inasprire la sanzione penale per il de-litto di traffico illecito di animali da compa-gnia e le conseguenti pene accessorie (arti-colo 4 della legge n. 201 del 2010); ina-sprire la sanzione amministrativa per l’ille-cita introduzione nel territorio nazione dianimali da compagnia (articolo 5 della leggen. 201 del 2010) e delle conseguenti san-zioni amministrative accessorie (articolo 6della legge n. 201 del 2010).

In particolare, la lettera a) modifica l’ar-ticolo 4 della legge menzionata relativo aldelitto di traffico illecito di animali da com-pagnia e, rispetto alla normativa vigente,

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estende l’ambito di applicazione della fatti-specie, la quale ricorre in presenza di unoqualsiasi dei seguenti requisiti (oggi richiesticumulativamente): animale privo di sistemidi identificazione individuale, privo delle ne-cessarie certificazioni sanitarie e privo, se ri-chiesto, di passaporto individuale. Aumentala pena, tanto detentiva quanto pecuniaria;equipara, inoltre, alla condanna e al patteg-giamento il decreto penale di condanna (dicui all’articolo 459 del codice di procedurapenale), al fine di prevedere l’obbligatorietàdella confisca dell’animale; introduce laconfisca obbligatoria dei mezzi utilizzati percommettere il reato; inasprisce le pene ac-cessorie, prevedendo in particolare l’interdi-zione per il medico veterinario responsabiledel delitto; prevede, inoltre, anche quando siprocede per tale delitto, l’applicabilità delsequestro degli animali vivi, come discipli-nato dal nuovo articolo 254-bis del codice diprocedura penale. La lettera b) modifical’articolo 5 della legge n. 201 del 2010, re-lativo all’illecito amministrativo dell’introdu-zione illecita di animali da compagnia, au-mentando l’importo delle sanzioni ammini-strative previste.

La lettera c) modifica l’articolo 6 dellalegge n. 201 del 2010 in tema di sanzioniamministrative accessorie applicabili in casodi introduzione illecita di animali da compa-gnia e di violazione della disciplina dell’U-nione europea sugli scambi di animali. Lapresente proposta inasprisce le sanzioni ac-cessorie della sospensione e della revocadell’autorizzazione per l’esercizio dell’atti-vità commerciale o di trasporto e, soprat-tutto, in caso di revoca, esclude che il sog-getto possa conseguire nuovamente l’autoriz-zazione all’esercizio dell’attività.

L’articolo 6 del presente disegno di leggeinterviene sulle disposizioni che regolamen-tano e sanzionano la pesca, anche in questosettore, inasprendo il quadro sanzionatorio.In particolare, il comma 1 interviene sulladisciplina della pesca e dell’acquacoltura di

cui al decreto legislativo n. 4 del 2012, nonsolo innalzando le pene previste per le con-travvenzioni, ma introducendo il divieto disvolgere la pesca professionale « con stru-menti, attrezzi, apparecchi o mezzi che perquantità ovvero per caratteristiche si pon-gano in violazione della normativa in vi-gore » (lettera c-bis) introdotta al comma 1dell’articolo 7). L’inosservanza di tale di-vieto è punita a titolo di contravvenzione,con la pena dell’arresto da sei mesi a treanni e con l’ammenda da 5.000 a 25.000euro.

Il comma 2 modifica invece la leggen. 154 del 2016, recante « Deleghe al Go-verno e ulteriori disposizioni in materia disemplificazione, razionalizzazione e compe-titività dei settori agricolo e agroalimentare,nonché sanzioni in materia di pesca ille-gale » e prevede un’integrazione del cata-logo delle condotte vietate nelle acque in-terne. È infatti aggiunto (articolo 40, comma2) il divieto di « trasportare, stabulare, com-mercializzare, cedere a qualsiasi titolo oconservare in aree private pesce vivo, daparte di privati, consorzi o associazioni, senon espressamente autorizzati dall’organo disanità veterinaria e amministrativo compe-tente per territorio »; una specificazionedella condotta di pesca professionale vietata.Il disegno di legge, infatti, precisa che è vie-tato utilizzare reti e altri attrezzi per la pe-sca professionale che siano difformi, nonsolo per lunghezza e dimensione della ma-glia, ma anche per quantità, rispetto aquanto previsto dai regolamenti vigenti; unaumento delle pene, con la sostituzione del-l’attuale pena alternativa con la pena con-giunta di arresto e ammenda; la previsionedella pena accessoria della sospensione dellalicenza di pesca di professione, ove il tra-sgressore ne sia in possesso, per tre anni ela sospensione dell’esercizio commerciale dacinque a dieci giorni.

L’articolo 7 prevede, nella banca datidelle Forze di polizia, l’istituzione di una

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specifica sezione relativa ai reati sugli ani-mali. Nella banca dati dovranno essere inse-rite le seguenti categorie di reati: abban-dono; abuso internazionale e torture; abusoorganizzato; abusi sessuali. Spetterà ad undecreto del Ministro dell’interno, da ema-narsi entro dodici mesi dall’entrata in vigoredella riforma, dettare le modalità di attua-zione di tale disposizione.

L’articolo 8 modifica la legge n. 150 del1992, che ha dato piena attuazione in Italiaalla Convenzione di Washington sul com-mercio internazionale delle specie in via diestinzione (cosiddetta CITES). In partico-lare, il disegno di legge, al riguardo, innalzale pene previste per le contravvenzioni, non-ché in caso di recidiva. In particolare, incaso di recidiva, la presente proposta pre-vede che le pene dell’arresto e dell’am-menda siano aumentate « del doppio » e, incaso di recidiva reiterata, la revoca della li-cenza, se il reato è commesso nell’eserciziodell’attività di impresa; innalza l’importodelle sanzioni amministrative pecuniarie.

L’articolo 9 modifica l’articolo 5 del de-creto legislativo n. 275 del 2001 che, nel-l’ambito del riordino del sistema sanzionato-rio in materia di commercio di specie ani-mali e vegetali protette, ha dettato nuove di-sposizioni penali in materia di importazione.Analogamente all’intervento operato conl’articolo 8, e nello spirito complessivo dellariforma, si inaspriscono le pene per le con-travvenzioni. In particolare, anche nel pre-sente caso, la pena alternativa dell’arresto odell’ammenda è sostituita dalla pena con-giunta detentiva e pecuniaria, con conse-guente inapplicabilità dell’istituto dell’obla-zione (articolo 162-bis del codice penale); siinaspriscono, altresì, in caso di recidiva, pre-vedendo il loro aumento del doppio; semprein caso di recidiva, se reiterata, si prevede larevoca della licenza, quando il reato siacommesso nell’esercizio di un’attività d’im-presa.

É fatto inoltre divieto di riprodurre in unambiente controllato o in cattività ibridi diqualsiasi genere e specie. Anche in questocaso, se il reato è commesso nell’eserciziodell’attività di impresa, alla condanna conse-gue la sospensione della licenza da un mi-nimo di sei mesi a un massimo di due anni;in caso di recidiva reiterata, la licenza è re-vocata.

L’articolo 10 introduce nel nostro ordina-mento il divieto di importazione, cessione outilizzo di alcune tipologie di collari e, salvoche il fatto costituisca reato, connette allaviolazione del divieto una sanzione ammini-strativa. In particolare, i dispositivi vietatisono i seguenti (comma 1): collari elettro-nici; collari elettrici; collari con le punte;collari a strozzo; collari a semi-strozzo.Sono invece leciti i collari dotati unicamentedi sistema di controllo satellitare GPS(comma 2). La violazione del divieto di im-portazione, vendita, detenzione, utilizzazioneo cessione è sanzionata, « salvo che il fattocostituisca reato », con la sanzione ammini-strativa pecuniaria da 500 a 25.000 euro. Incaso di recidiva, la sanzione è raddoppiata.Quanto alle sanzioni accessorie, se la viola-zione è commessa nell’esercizio dell’attivitàdi impresa, si applica la sospensione dellalicenza da sei mesi a due anni; in caso direcidiva reiterata, la licenza è revocata. Ipossessori di dispositivi vietati alla data dientrata in vigore della riforma dovrannoconsegnarli – entro un mese – al servizioveterinario dell’azienda sanitaria locale com-petente per territorio, che provvederà all’eli-minazione (comma 3).

L’articolo 11 prevede specifiche sanzionipecuniarie, in caso i delitti contro gli ani-mali siano compiuti da società (sanzioni pe-cuniarie fino a cinquecento quote). In casodi condanna o patteggiamento rispetto a talireati, le sanzioni interdittive previste per glienti dall’articolo 9, comma 2, del decreto le-gislativo n. 231 del 2001 si applicano anchefino a due anni.

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Infine, l’articolo 12 abroga espressamenteil decreto del Ministro dell’interno datato 23marzo 2007, che individua le modalità dicoordinamento delle attività delle Forze dipolizia e dei Corpi di polizia municipale eprovinciale, allo scopo di prevenire e contra-stare gli illeciti penali commessi nei con-fronti di animali. Tale abrogazione è finaliz-zata a « favorire il contrasto di tali reati daparte di ciascun corpo di polizia ».

Si abroga, altresì l’articolo 842 del codicecivile, in forza del quale il proprietario di unfondo non chiuso non può impedire a terzidi entrare nel fondo stesso per cacciare, pur-ché: – la caccia sia esercitata da soggettomunito di licenza; – la caccia sia esercitatanei modi stabiliti dalla legge; – nel fondonon siano presenti coltivazioni che potreb-bero danneggiarsi. La stessa disposizione delcodice civile afferma invece che per eserci-tare la pesca occorre il consenso del pro-prietario del fondo. A seguito dell’abroga-zione, dunque, il proprietario del fondo po-trà sempre impedire l’accesso a terzi.

Si interviene anche quanto all’abrogazioneespressa dell’articolo 638 del codice penale(Uccisione o danneggiamento di animali al-trui), sussunto comunque tra le fattispecieintegrate con il presente disegno di legge,nonché rispetto all’abrogazione dell’articolo19-ter delle disposizioni di coordinamento etransitorie per il codice penale che attual-mente rende inapplicabili le disposizioni deltitolo IX-bis del libro secondo del codicepenale recante « Dei delitti contro gli ani-mali » – come da rubrica modificata dal-l’articolo 1 del presente disegno di legge –ai casi previsti dalle leggi speciali in materiadi caccia, pesca, allevamento, eccetera.

I proponenti auspicano che il presente di-segno di legge – in linea con le evidenzescientifiche della psichiatria, della criminolo-gia, della medicina veterinaria e dell’etolo-gia – sia presto calendarizzata in Parla-mento e diventi in tempi brevi legge delloStato.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Al titolo IX-bis del libro secondo delcodice penale sono apportate le seguentimodificazioni:

a) alla rubrica, le parole: « il senti-mento per » sono soppresse;

b) all’articolo 544-bis, le parole: « daquattro mesi a due anni » sono sostituitedalle seguenti: « da uno a cinque anni e conla multa da 5.000 a 50.000 euro »;

c) all’articolo 544-ter, primo comma:

1) dopo la parola: « etologiche »sono inserite le seguenti: « , compreso il suoutilizzo come richiamo vivo nell’attività ve-natoria, o detiene animali in condizioni in-compatibili con la loro natura, o produttivedi sofferenze, o li sottopone ad atti ses-suali »;

2) le parole: « da tre a diciotto mesio con la multa da 5.000 a 30.000 euro »sono sostituite dalle seguenti: « da tre mesia tre anni e con la multa da 2.500 a 25.000euro »;

d) all’articolo 544-quater:

1) il primo comma è sostituito dalseguente:

« Salvo che il fatto costituisca più gravereato, chiunque organizza, promuove, rea-lizza, partecipa o finanzia manifestazioni ospettacoli che comportino sevizie o strazioagli animali, lotterie con in palio animalivivi o esibizioni pornografiche tra animalied esseri umani è punito con la reclusione

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da tre mesi a tre anni e con la multa da4.000 a 30.000 euro. »;

2) al secondo comma, le parole: « daun terzo alla metà » sono sostituite dalle se-guenti: « della metà »;

e) all’articolo 544-quinquies:

1) al primo comma:

1.1) dopo la parola: « organizza »sono inserite le seguenti: « , realizza, finan-zia »;

1.2) le parole: « che possono met-terne in pericolo l’integrità fisica » sonosoppresse;

1.3) le parole: « da uno a tre annie con la multa da 50.000 a 160.000 euro »sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesia cinque anni e con la multa da 100.000 a250.000 euro »;

2) al secondo comma:

2.1) all’alinea, le parole: « da unterzo alla metà » sono sostituite dalle se-guenti: « della metà »;

2.2) al numero 1), dopo le parole:« con minorenni » sono inserite le seguenti:« o con persone con disabilità »;

3) al terzo comma, le parole: « da tremesi a due anni e con la multa da 5.000 a30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti:« da tre mesi a tre anni e con la multa da25.000 a 100.000 euro »;

4) al quarto comma, le parole: « datre mesi a due anni e con la multa da 5.000a 30.000 euro » sono sostituite dalle se-guenti: « da tre mesi a tre anni e con lamulta da 5.000 a 50.000 euro »;

f) l’articolo 544-sexies è sostituito dalseguente:

« Art. 544-sexies. – (Confisca e pene ac-cessorie) – Nel caso di condanna, di appli-cazione della pena su richiesta delle parti a

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norma dell’articolo 444 del codice di proce-dura penale o di decreto penale di condannaa norma dell’articolo 459 del codice di pro-cedura penale, per i delitti previsti dagli ar-ticoli 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e544-septies, consumati o tentati, è sempreordinata la confisca dell’animale, nonché de-gli strumenti e dei mezzi utilizzati per con-seguire il reato. È altresì disposta la sospen-sione da due a sei anni dell’attività circense,di caccia, di trasporto, di commercio o di al-levamento degli animali se la sentenza dicondanna o di applicazione della pena su ri-chiesta o se il decreto penale di condannasono pronunciati nei confronti di chi svolgele predette attività. In caso di recidiva è di-sposta l’interdizione perpetua dall’eserciziodelle attività medesime. Nel caso in cui lasentenza di condanna o di applicazione dellapena su richiesta o il decreto penale di con-danna, per i delitti previsti dagli articoli544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 544-septies, consumati o tentati, siano pronun-ciati nei confronti di chi svolge la profes-sione di medico veterinario, è disposta l’in-terdizione dalla professione per un periodonon inferiore a un anno. In caso di recidiva,è disposta l’interdizione perpetua dall’eserci-zio delle attività medesime. Qualora il me-dico veterinario sia un pubblico ufficiale, èdisposta l’interdizione dal pubblico ufficioper un periodo non inferiore ad anni due. Incaso di recidiva è disposta l’interdizione per-petua dal pubblico ufficio.

Nel caso di sentenza di proscioglimentoemessa in seguito all’estinzione del reato perintervenuta prescrizione, ove vi sia statacondanna in primo o in secondo grado per idelitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 544-septies e ove sisia proceduto ad affidamento definitivo deglianimali ai sensi degli articoli 254-ter e 321,comma 3-quater, del codice di procedurapenale, il decreto di affidamento definitivonon perde efficacia e l’imputato ha diritto dirivalersi unicamente sull’importo comples-

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sivo della cauzione versata. Le disposizionidel presente comma si applicano ai fatticommessi prima della data di entrata in vi-gore delle disposizioni di cui all’articolo 1,comma 1, lettera e), numero 1), della legge9 gennaio 2019, n. 3 »;

g) dopo l’articolo 544-sexies sonoag­giunti i seguenti:

« Art. 544-septies. – (Uccisione o distru-zione di specie protette) – Salvo che il fattocostituisca più grave reato, chiunque, fuoridai casi consentiti, uccide, cattura o detieneesemplari appartenenti a una specie animaleselvatica protetta è punito con la reclusioneda due a sei anni e con la multa da 6.000 a60.000 euro.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, di-strugge, preleva o detiene esemplari apparte-nenti a una specie vegetale selvatica protettaè punito con la reclusione da uno a quattroanni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.

Art. 544-octies. – (Esche nocive o peri-colose) – Salvo che il fatto costituisca piùgrave reato, chiunque, senza autorizzazioneabbandona esche e bocconi avvelenati ocontenenti sostanze nocive o tossiche, com-presi vetri, plastiche e metalli o materialeesplodente, che possono causare intossica-zioni o lesioni o la morte degli esseri umanio animali che li ingeriscono, è punito con lareclusione da sei mesi a quattro anni e conla multa da 5.000 a 25.000 euro. Nel caso lestesse esche o bocconi abbandonati venganoingeriti da un animale e ne provochino lamorte si applica la pena di cui all’articolo544-bis o 544-septies.

La stessa pena del primo comma si ap-plica, salvo che il fatto costituisca più gravereato, a chiunque, senza autorizzazione, ab-bandona un qualsiasi alimento preparato inmaniera da poter causare intossicazioni o le-sioni o la morte dell’essere umano o ani-male che lo ingerisce.

Art. 544-novies. – (Circostanze aggra-vanti speciali) – Oltre alle circostanze ag-

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gravanti comuni, aggravano i reati di cui alpresente titolo:

1) l’aver agito alla presenza di minori;

2) l’aver agito a scopo di lucro;

3) l’aver agito con strumenti o modalitàparticolarmente efferati o con crudeltà.

Art. 544-decies. – (Circostanza atte-nuante) – Le pene stabilite agli articoli544-bis, 544-ter e 544-septies sono ridottedi un terzo se il reato è commesso percolpa ».

2. Al primo comma dell’articolo 625 èaggiunto, in fine, il seguente numero:

« 8-quater) se il fatto è commesso su ani-mali domestici o che abbiano acquisito abi-tudini della cattività ».

3. Al capo II del titolo I del libro terzodel codice penale sono apportate le seguentimodificazioni:

a) all’articolo 727:

1) al primo comma, le parole: « conl’arresto fino ad un anno o con l’ammendada 1.000 euro a 10.000 euro » sono sosti-tuite dalle seguenti: « con l’arresto da uno atre anni e con l’ammenda da 2.500 a 25.000euro »;

2) il secondo comma è sostituito dalseguente:

« Fermo restando quanto previsto dagli ar-ticoli 575, 582, 583, 589 e 590, la pena èaumentata della metà se l’azione dell’abban-dono determina un danno a persone, animalio cose »;

3) dopo il secondo comma sono ag-giunti i seguenti:

« Nel caso di condanna, di applicazionedella pena su richiesta delle parti a normadell’articolo 444 del codice di procedura pe-nale o di decreto penale di condanna a

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norma dell’articolo 459 del codice di proce-dura penale, per il reato di cui al presentearticolo è sempre ordinata la confisca dell’a-nimale. È altresì disposta la sospensione dasei mesi a due anni dell’attività circense, dicaccia, di trasporto, di commercio o di alle-vamento degli animali se la sentenza di con-danna o di applicazione della pena su richie-sta o il decreto penale di condanna sonopronunciati nei confronti di chi svolge lepredette attività. In caso di recidiva è dispo-sta l’interdizione perpetua dall’eserciziodelle attività medesime. Nel caso in cui lasentenza di condanna o di applicazione dellapena su richiesta o il decreto penale di con-danna per il reato di cui al presente articolosono pronunciati nei confronti di chi svolgela professione di medico veterinario, è di-sposta l’interdizione dalla professione per unperiodo non inferiore a sei mesi. In caso direcidiva è disposta l’interdizione perpetuadall’esercizio delle attività medesime. Qua-lora il medico veterinario sia un pubblicoufficiale, è disposta l’interdizione dal pub-blico ufficio per un periodo non inferiore aun anno. In caso di recidiva è disposta l’in-terdizione perpetua dal pubblico ufficio.

Nel caso di sentenza di proscioglimentoemessa in seguito all’estinzione del reato perintervenuta prescrizione, ove vi sia statacondanna in primo o in secondo grado per ilreato di cui al presente articolo e ove si siaproceduto ad affidamento definitivo deglianimali ai sensi degli articoli 254-ter e 321,comma 3-quater, del codice di procedurapenale, il decreto di affidamento definitivonon perde efficacia e l’imputato ha diritto dirivalersi unicamente sull’importo comples-sivo della cauzione versata. Le disposizionidel presente comma si applicano ai fatticommessi prima della data di entrata in vi-gore delle disposizioni di cui all’articolo 1,comma 1, lettera e), numero 1), della legge9 gennaio 2019, n. 3 »;

b) l’articolo 727-bis è abrogato.

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4. All’articolo 733-bis del codice penale,le parole: « con l’arresto fino a diciotto mesie con l’ammenda non inferiore a 3.000euro » sono sostituite dalle seguenti: « conl’arresto da sei mesi a tre anni e con l’am-menda da 5.000 a 50.000 euro ».

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Dopo l’articolo 254-bis del codice diprocedura penale è inserito il seguente:

« Art. 254-ter. – (Sequestro di animalivivi) – 1. L’autorità giudiziaria, nell’ambitodei procedimenti per i reati di cui agli arti-coli 544-ter, 544-quater, 544-quinquies,544-septies e 727 del codice penale e all’ar-ticolo 4 della legge 4 novembre 2010,n. 201, consumati o tentati, quando disponeil sequestro di animali vivi può, con decretomotivato, affidare gli stessi, in via definitiva,alle associazioni di cui all’articolo 19-quaterdelle disposizioni di coordinamento e transi-torie per il codice penale, previo versa-mento, da parte di queste ultime, di unacauzione relativa a ogni singolo animale af-fidato.

2. L’importo della cauzione di cui alcomma 1 è stabilito, tenendo conto della ti-pologia dell’animale, dall’autorità giudiziariae il versamento della stessa è presupposto diefficacia del decreto di affidamento defini-tivo.

3. Le associazioni di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento etransitorie per il codice penale, previa auto-rizzazione dell’autorità giudiziaria proce-dente, possono individuare singole personefisiche a cui affidare gli animali. In tali casie sempre previo versamento della cauzione,il decreto di affidamento definitivo è emessoa nome dell’affidatario individuato.

4. Il versamento della cauzione deve es-sere effettuato mediante bonifico bancariopresso il Fondo unico giustizia. La cauzione

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complessiva versata rimane a disposizionedell’autorità giudiziaria fino alla sentenzadefinitiva. In caso di sentenza di condanna èrestituita ai soggetti che l’hanno versata.

5. La documentazione relativa ai versa-menti della cauzione deve essere conservata,in originale, nel fascicolo del procedimento.

6. Il decreto di affidamento definitivo co-stituisce titolo ai fini delle variazioni anagra-fiche, ove previste, degli animali affidati ».

2. All’articolo 266, comma 1, del codicedi procedura penale, dopo la lettera f-quater)è aggiunta la seguente:

« f-quinquies) delitti previsti dall’arti-colo 4 della legge 4 novembre 2010,n. 201 ».

3. All’articolo 321 del codice di proce-dura penale è aggiunto, in fine, il seguentecomma:

« 3-quater. Qualora il giudice disponga ilsequestro preventivo di animali vivi, il pub-blico ministero, previa autorizzazione delgiudice che ha emesso il decreto di seque-stro preventivo, può procedere ai sensi del-l’articolo 254-ter ».

4. Al comma 2 dell’articolo 381 del co-dice di procedura penale è aggiunta, in fine,la seguente lettera:

« m-sexies): delitti di cui al libro se-condo, titolo IX-bis, del codice penale ».

5. Al comma 5 dell’articolo 460 del co-dice di procedura penale sono premesse leseguenti parole: « Fatto salvo quanto previ-sto dall’articolo 544-sexies del codice penalee dall’articolo 4, commi 4 e 4-bis, dellalegge 4 novembre 2010, n. 201, ».

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Art. 3.

(Modifiche all’articolo 2 della legge 20 lu-glio 2004, n. 189, in materia di divieto diutilizzo a fini commerciali di pelli e pelliccee disposizioni sanzionatorie sul commercio

dei prodotti derivati dalla foca)

1. All’articolo 2 della legge 20 luglio2004, n. 189, sono apportate le seguenti mo-dificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « Felissilvestris » sono inserite le seguenti: « e Fe-lis catus »;

b) al comma 2, le parole: « l’arresto datre mesi a un anno o con l’ammenda da5.000 a 100.000 euro » sono sostituite dalleseguenti: « la reclusione da sei mesi a treanni e con la multa da 10.000 a 200.000euro ».

Art. 4.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992,n. 157, in materia di protezione della faunaselvatica omeoterma e di prelievo venatorio)

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 21, comma 1, lettera r),dopo le parole: « usare a fini di richiamo »sono inserite le seguenti: « , o detenere neiluoghi di caccia, »;

b) all’articolo 30, comma 1:

1) all’alinea, dopo le parole: « leggiregionali » sono inserite le seguenti: « ,salvo che il fatto costituisca più grave re-ato, »;

2) alla lettera a), le parole: « l’arrestoda tre mesi ad un anno o l’ammenda da lire1.800.000 a lire 5.000.000 » sono sostituitedalle seguenti: « l’arresto da sei mesi a dueanni e l’ammenda da euro 1.800 a euro5.000 »;

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3) alla lettera b), le parole: « l’arrestoda due a otto mesi o l’ammenda da lire1.500.000 a lire 4.000.000 » sono sostituitedalle seguenti: « l’arresto da quattro mesi aun anno e sei mesi e l’ammenda da euro1.500 a euro 4.000 »;

4) alla lettera c), le parole: « l’arrestoda tre mesi ad un anno e l’ammenda da lire2.000.000 a lire 12.000.000 » sono sostituitedalle seguenti: « l’arresto da sei mesi a dueanni e l’ammenda da euro 2.000 a euro12.000 »;

5) alla lettera d), le parole: « l’arrestofino a sei mesi e l’ammenda da lire 900.000a lire 3.000.000 » sono sostituite dalle se-guenti: « l’arresto da sei mesi a un anno el’ammenda da euro 450 a euro 3.000 »;

6) alla lettera e), le parole: « l’arrestofino ad un anno o l’ammenda da lire1.500.000 a lire 4.000.000 » sono sostituitedalle seguenti: « l’arresto da uno a due annie l’ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 »;

7) alla lettera f), le parole: « l’arrestofino a tre mesi o l’ammenda fino a lire1.000.000 » sono sostituite dalle seguenti:« l’arresto da tre a sei mesi e l’ammenda daeuro 450 a euro 3.000 »;

8) alla lettera g), le parole: « l’am-menda fino a lire 6.000.000 » sono sostituitedalle seguenti: « l’arresto fino a sei mesi el’ammenda da euro 1.000 a euro 6.000 »;

9) alla lettera h):

9.1) al primo periodo, le parole:« l’ammenda fino a lire 3.000.000 » sonosostituite dalle seguenti: « l’arresto da seimesi a un anno e l’ammenda da euro 3.000a euro 6.000 »;

9.2) le parole: « o fringillidi in nu-mero superiore a cinque » sono soppresse;

9.3) le parole: « , comma 1, letterar) » sono soppresse;

10) alla lettera i), le parole: « l’arre-sto fino a tre mesi o l’ammenda fino a lire

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4.000.000 » sono sostituite dalle seguenti:« l’arresto da tre a sei mesi e l’ammenda daeuro 2.000 a euro 4.000 »;

11) alla lettera l), le parole: « l’arre-sto da due a sei mesi o l’ammenda da lire1.000.000 a lire 4.000.000 » sono sostituitedalle seguenti: « l’arresto da quattro mesi aun anno e l’ammenda da euro 1.000 a euro4.000 »;

c) all’articolo 31, comma 1:

1) alla lettera a), le parole: « da lire400.000 a lire 2.400.000 » sono sostituitedalle seguenti: « da euro 400 a euro 2.400 »;

2) alla lettera b), le parole: « da lire200.000 a lire 1.200.000 » sono sostituitedalle seguenti: « da euro 200 a euro 1.200 »e le parole: « da lire 400.000 a lire2.400.000 » sono sostituite dalle seguenti:« da euro 400 a euro 2.400 »;

3) alla lettera c), le parole: « da lire300.000 a lire 1.800.000 » sono sostituitedalle seguenti: « da euro 300 a euro 1.800 »e le parole: « da lire 500.000 a lire3.000.000 » sono sostituite dalle seguenti:« da euro 500 a euro 3.000 »;

4) alla lettera d), le parole: « da lire300.000 a lire 1.800.000 » sono sostituitedalle seguenti: « da euro 300 a euro 1.800 »,le parole: « da lire 500.000 a lire3.000.000 » sono sostituite dalle seguenti:« da euro 500 a euro 3.000 », le parole: « dalire 700.000 a lire 4.200.000 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « da euro 700 a euro4.200 » e le parole da: « . Le sanzioni » finoalla fine della lettera sono soppresse;

5) alla lettera e), le parole: « da lire200.000 a lire 1.200.000 » sono sostituitedalle seguenti: « da euro 200 a euro 1.200 »e le parole: « da lire 500.000 a lire3.000.000 » sono sostituite dalle seguenti:« da euro 500 a euro 3.000 »;

6) alla lettera f), le parole: « da lire200.000 a lire 1.200.000 » sono sostituite

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dalle seguenti: « da euro 200 a euro 1.200 »e le parole: « da lire 500.000 a lire3.000.000 » sono sostituite dalle seguenti:« da euro 500 a euro 3.000 »;

7) alla lettera g), le parole: « da lire200.000 a lire 1.200.000 » sono sostituitedalle seguenti: « da euro 200 a euro 1.200 »e le parole: « da lire 400.000 a lire2.400.000 » sono sostituite dalle seguenti:« da euro 400 a euro 2.400 »;

8) alla lettera h), le parole: « da lire300.000 a lire 1.800.000 » sono sostituitedalle seguenti: « da euro 300 a euro 1.800 »e le parole: « da lire 500.000 a lire3.000.000 » sono sostituite dalle seguenti:« da euro 500 a euro 3.000 »;

9) alla lettera i), le parole: « da lire150.000 a lire 900.000 » sono sostituitedalle seguenti: « da euro 150 a euro 900 »;

10) alla lettera l), le parole: « da lire150.000 a lire 900.000 » sono sostituitedalle seguenti: « da euro 150 a euro 900 »;

11) alla lettera m), le parole: « dalire 50.000 a lire 300.000 » sono sostituitedalle seguenti: « da euro 50 a euro 300 »;

d) all’articolo 32:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera a), le parole: « atre anni » sono sostituite dalle seguenti: « acinque anni » e le parole da: « , limitata-mente » fino alla fine della lettera sono sop-presse;

1.2) alla lettera b), le parole da: « ,limitatamente » fino alla fine della letterasono soppresse;

1.3) alla lettera d), le parole: « diun mese » sono sostituite dalle seguenti: « ditre mesi » e le parole: « da due a quattromesi » sono sostituite dalle seguenti: « dasei mesi a un anno »;

2) al comma 4, le parole: « per unanno » sono sostituite dalle seguenti: « per

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due anni » e le parole: « tre anni » sono so-stituite dalle seguenti: « cinque anni ».

Art. 5.

(Modifiche alla legge 4 novembre 2010,n. 201, in materia di protezione degli ani-

mali da compagnia)

1. Alla legge 4 novembre 2010, n. 201,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4:

1) al comma 1, le parole: « privi disistemi per l’identificazione individuale edelle necessarie certificazioni sanitarie e nonmuniti, ove richiesto, di passaporto indivi-duale » sono sostituite dalle seguenti: « prividi sistemi per l’identificazione individuale odelle necessarie certificazioni sanitarie o nonmuniti, ove richiesto, di passaporto indivi-duale » e le parole: « con la reclusione datre mesi a un anno e con la multa da euro3.000 a euro 15.000 » sono sostituite dalleseguenti: « con la reclusione da uno a quat-tro anni e con la multa da euro 6.000 a euro30.000 »;

2) il comma 4 è sostituito dai se-guenti:

« 4. Nel caso di condanna, di applicazionedella pena su richiesta delle parti a normadell’articolo 444 del codice di procedura pe-nale o di decreto penale di condanna anorma dell’articolo 459 del codice di proce-dura penale per i delitti previsti dai commi1 e 2 del presente articolo, è sempre ordi-nata la confisca dell’animale e dei mezziutilizzati per conseguire il reato. È altresì di-sposta la sospensione da uno a cinque annidell’attività circense, di caccia, di trasporto,di commercio o di allevamento degli animalise la sentenza di condanna o di applicazionedella pena su richiesta o se il decreto penaledi condanna sono pronunciati nei confrontidi chi svolge le predette attività. In caso di

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recidiva è disposta l’interdizione perpetuadall’esercizio delle attività medesime.

4-bis. Nel caso in cui la sentenza di con-danna o di applicazione della pena su richie-sta delle parti o il decreto penale di con-danna per i delitti di cui ai commi 1 e 2sono pronunciati nei confronti di chi svolgela professione di medico veterinario, è di-sposta l’interdizione dalla professione per unperiodo non inferiore a mesi sei. In caso direcidiva è disposta l’interdizione perpetuadall’esercizio delle attività medesime. Qua-lora il medico veterinario sia un pubblicoufficiale, è disposta l’interdizione dal pub-blico ufficio per un periodo non inferiore adanni uno. In caso di recidiva è disposta l’in-terdizione perpetua dal pubblico ufficio.

4-ter. Nel caso di sentenza di prosciogli-mento emessa in seguito all’estinzione delreato per intervenuta prescrizione, ove vi siastata condanna in primo o in secondo gradoper il reato e ove si sia proceduto ad affida-mento definitivo degli animali ai sensi degliarticoli 254-ter e 321, comma 3-quater, delcodice di procedura penale, il decreto di af-fidamento definitivo non perde efficacia el’imputato ha diritto di rivalersi unicamentesull’importo complessivo della cauzione ver-sata. Le disposizioni del presente comma siapplicano ai fatti commessi prima della datadi entrata in vigore delle disposizioni di cuiall’articolo 1, comma 1, lettera e), numero1), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 »;

3) al comma 5 sono premesse le se-guenti parole: « Fatto salvo quanto previstodagli articoli 254-ter e 321, comma 3-qua-ter, del codice di procedura penale, »;

b) all’articolo 5:

1) al comma 1, le parole: « da euro100 a euro 1.000 per ogni animale intro-dotto » sono sostituite dalle seguenti: « daeuro 300 a euro 3.000 per ogni animale in-trodotto »;

2) al comma 2, le parole: « da euro500 a euro 1.000 per ogni animale intro-

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dotto » sono sostituite dalle seguenti: « daeuro 1.500 a euro 3.000 per ogni animaleintrodotto »;

3) al comma 4, le parole: « da euro1.000 a euro 2.000 per ogni animale intro-dotto » sono sostituite dalle seguenti: « daeuro 3.000 a euro 6.000 per ogni animaleintrodotto »;

c) all’articolo 6:

1) al comma 1, primo periodo, le pa-role: « commette tre violazioni » sono sosti-tuite dalle seguenti: « commette due viola-zioni » e le parole: « da uno a tre mesi »sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesia tre anni »;

2) al comma 2, primo periodo, le pa-role: « commette tre violazioni » sono sosti-tuite dalle seguenti: « commette due viola-zioni » e le parole: « da uno a tre mesi »sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesia tre anni »;

3) al comma 3, le parole: « commettecinque violazioni », ovunque ricorrono, sonosostituite dalle seguenti: « commette tre vio-lazioni » e sono aggiunte, in fine, le se-guenti parole: « , senza possibilità di conse-guirla nuovamente »;

4) il comma 4 è abrogato.

Art. 6.

(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio2012, n. 4, in materia di pesca e acquacol-tura, e alla legge 28 luglio 2016, n. 154, inmateria di semplificazione, razionalizzazionee competitività dei settori agricolo e agroa-limentare, nonché di sanzioni sulla pesca il-

legale)

1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2012,n. 4, sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) all’articolo 7, comma 1, dopo la let-tera c) è inserita la seguente:

« c-bis) compiere attività di pesca pro-fessionale con strumenti, attrezzi, apparecchi

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o mezzi che per quantità ovvero per caratte-ristiche si pongano in violazione della nor-mativa in vigore »;

b) all’articolo 8:

1) al comma 1, dopo la parola:« c), » è inserita la seguente: « c-bis), » e leparole: « con l’arresto da due mesi a dueanni o con l’ammenda da 2.000 euro a12.000 euro » sono sostituite dalle seguenti:« con l’arresto da sei mesi a tre anni e conl’ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro »;

2) al comma 2, le parole: « con l’ar-resto da un mese a un anno o con l’am-menda da 1.000 euro a 6.000 euro » sonosostituite dalle seguenti: « con l’arresto dadue mesi a due anni e con l’ammenda da2.000 euro a 10.000 euro ».

2. All’articolo 40 della legge 28 luglio2016, n. 154, sono apportate le seguenti mo-dificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera f), dopo le parole:« della maglia » sono inserite le seguenti:« ovvero per quantità »;

2) è aggiunta, in fine, la seguente let-tera:

« f-bis) trasportare, stabulare, commer-cializzare, cedere a qualsiasi titolo o conser-vare in aree private pesce vivo, da parte diprivati, consorzi o associazioni, se nonespressamente autorizzati dall’autorità com-petente »;

b) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole da:« al comma 2 » fino a: « due anni o » sonosostituite dalle seguenti: « ai commi 2 e 3 èpunito con l’arresto da sei mesi a tre annie »;

2) il secondo periodo è soppresso;

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c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. La condanna per le contravvenzionipreviste e punite dal presente articolo com-porta la pena accessoria della sospensionedella licenza di pesca di professione, per treanni e la sospensione dell’esercizio commer-ciale da cinque a dieci giorni »;

d) al comma 6, le parole: « e f) » sonosostituite dalle seguenti: « , f) e f-bis) »;

e) al comma 7:

1) al primo periodo, le parole: « e lesanzioni amministrative » sono soppresse;

2) al secondo periodo, le parole:« pagamento della sanzione amministrativain misura ridotta » sono sostituite dalle se-guenti: « sentenza emessa ai sensi dell’arti-colo 444 del codice di procedura penale »;

f) al comma 8, le parole: « sanzioniamministrative » sono sostituite dalle se-guenti: « pene pecuniarie »;

g) al comma 9, la parola: « amministra-tive » è soppressa.

Art. 7.

(Inserimento dei reati sugli animali nellabanca dati delle Forze di polizia)

1. Nella banca dati delle Forze di poliziaè istituita un’apposita sezione riguardante ireati sugli animali. Le modalità di attuazionedel presente comma sono stabilite con rego-lamento da adottare, entro dodici mesi dalladata di entrata in vigore della presentelegge, con decreto del Ministro dell’interno,ai sensi dell’articolo 17, comma 3, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400.

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Art. 8.

(Modifiche alla legge 7 febbraio 1992,n. 150, in materia di reati relativi all’appli-cazione in Italia della convenzione sul com-mercio internazionale delle specie animali evegetali in via di estinzione, nonché di com-mercializzazione e detenzione di esemplarivivi di mammiferi e rettili che possono co-stituire pericolo per la salute e l’incolumità

pubblica)

1. Alla legge 7 febbraio 1992, n. 150,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1:

1) al comma 1, alinea, le parole: « èpunito con l’arresto da sei mesi a due anni econ l’ammenda da euro quindicimila a eurocentocinquantamila » sono sostituite alle se-guenti: « è punito con l’arresto da sei mesi atre anni e con l’ammenda da euro trentamilaa euro centocinquantamila »;

2) il comma 2 è sostituito dal se-guente:

« 2. In caso di recidiva, le pene dell’arre-sto e dell’ammenda sono aumentate del dop-pio. Qualora il reato sia commesso nell’eser-cizio dell’attività di impresa, alla condannaconsegue la sospensione della licenza da unminimo di sei mesi a un massimo di dueanni; in caso di recidiva reiterata la licenzaè revocata »;

b) all’articolo 2:

1) al comma 1, alinea, le parole: « adun anno » sono sostituite dalle seguenti: « adue anni »;

2) il comma 2 è sostituito dal se-guente:

« 2. In caso di recidiva, le pene dell’arre-sto e dell’ammenda sono aumentate del dop-pio. Qualora il reato sia commesso nell’eser-cizio dell’attività di impresa, alla condanna

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consegue la sospensione della licenza da unminimo di sei mesi a un massimo di dueanni; in caso di recidiva reiterata la licenzaè revocata »;

3) al comma 3, le parole: « è punitacon la sanzione amministrativa da euro tre-mila a euro quindicimila » sono sostituitedalle seguenti: « è punita con la sanzioneamministrativa da euro cinquemila a euroventicinquemila »;

4) al comma 4, le parole: « è punitocon la sanzione amministrativa da euro tre-mila a euro quindicimila » sono sostituitedalle seguenti: « è punito con la sanzioneamministrativa da euro cinquemila a euroventicinquemila »;

c) all’articolo 5-bis, comma 7, le pa-role: « con la sanzione amministrativa dalire due milioni a lire dodici milioni » sonosostituite dalle seguenti: « con la sanzioneamministrativa da euro duemila a euro dodi-cimila »;

d) all’articolo 6, comma 4, le parole:« è punito con l’arresto fino a sei mesi ocon l’ammenda da euro quindicimila a eurotrecentomila » sono sostituite dalle seguenti:« è punito con l’arresto da tre mesi a unanno e con l’ammenda da euro quindicimilaa euro trecentomila ».

Art. 9.

(Modifiche all’articolo 5 del decreto legisla-tivo 18 maggio 2001, n. 275, in materia disanzioni penali in caso di importazione di

specie animali e vegetali protette)

1. All’articolo 5 del decreto legislativo 18maggio 2001, n. 275, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « è punitocon l’ammenda da lire venti milioni a lireduecento milioni o con l’arresto fino ad unanno » sono sostituite dalle seguenti: « è pu-

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nito con l’ammenda da euro 20.000 a euro200.000 e con l’arresto da sei mesi a dueanni »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. In caso di recidiva, le pene dell’arre-sto e dell’ammenda sono aumentate del dop-pio. Qualora il reato sia commesso nell’eser-cizio dell’attività di impresa, alla condannaconsegue la sospensione della licenza da unminimo di sei mesi a un massimo di dueanni; in caso di recidiva reiterata la licenzaè revocata ».

c) dopo il comma 4 è aggiunto il se-guente:

« 4-bis. È fatto divieto di far riprodurre inun ambiente controllato o in cattività ibrididi qualsiasi genere e specie. Chiunque violail divieto di cui al presente comma è punitoai sensi del comma 2 ».

Art. 10.

(Disposizioni in materia di divieto di impor-tazione sul territorio nazionale, vendita, uti-lizzo e cessione a qualunque titolo di collarielettronici, collari elettrici, collari con le

punte, collari a strozzo o a semi-strozzo)

1. È fatto divieto di importare sul territo-rio nazionale, vendere, detenere, utilizzare ocedere a qualunque titolo collari elettronici,collari elettrici, collari con le punte, collari astrozzo e collari a semi-strozzo.

2. Non rientrano nella fattispecie di cui alcomma 1 i collari dotati unicamente di si-stema satellitare GPS.

3. Chiunque sia in possesso dei dispositivio collari di cui al comma 1 è tenuto, entroun mese dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, a consegnarli al servizio ve-terinario dell’azienda sanitaria locale compe-tente per territorio, che provvede all’elimina-zione degli stessi.

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4. Salvo che il fatto costituisca reato,chiunque viola il divieto di cui al comma 1è punito con la sanzione amministrativa pe-cuniaria da euro 500 a euro 25.000. In casodi recidiva la sanzione è raddoppiata. Qua-lora la violazione sia commessa nell’eserci-zio dell’attività di impresa, alla sanzioneconsegue la sospensione della licenza del-l’attività da un minimo di sei mesi a unmassimo di due anni; in caso di recidiva rei-terata la licenza è revocata.

Art. 11.

(Introduzione dell’articolo 25-quaterdecies deldecreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in

materia di delitti contro gli animali)

1. Dopo l’articolo 25-terdecies del decretolegislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inseritoil seguente:

« Art. 25-quaterdecies. – (Delitti controgli animali) – 1. In relazione alla commis-sione dei delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 544-septies e 544-octies del codice penale, si ap-plica all’ente la sanzione pecuniaria fino acinquecento quote.

2. Nel caso di condanna o di applicazionedella pena su richiesta delle parti a normadell’articolo 444 del codice di procedura pe-nale per i delitti di cui al comma 1 del pre-sente articolo si applicano all’ente le san-zioni interdittive previste dall’articolo 9,comma 2, del presente decreto per una du-rata non superiore a due anni ».

Art. 12.

(Abrogazioni)

1. Il decreto del Ministro dell’interno 23marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale n. 104 del 7 maggio 2007, è abrogato.

2. L’articolo 842 del codice civile è abro-gato.

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3. L’articolo 638 del codice penale èabrogato.

4. L’articolo 19-ter delle disposizioni dicoordinamento e transitorie per il codice pe-nale, di cui al regio decreto 28 maggio1931, n. 601, è abrogato.

€ 2,00

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