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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTEN A
sul ricorso numero di registro generale 3406 del 2010,
proposto dal signor Alessandro Chellini, rappresentato e difeso
dall'avvocato Maria Guerra, con domicilio eletto presso
tefano medile in !oma, via "errari, 12#
contro
Ministero $u%%lica &stru ione, ()icio colastico !egionale per
la *oscana, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura
generale dello tato, domiciliata in !oma, via dei $ortoghesi,
12#
per la riforma della sentenza del t.a.r. della toscana,sezione i, 25 novembre 2009, n. 2000
+isti il ricorso in appello e i relativi allegati#
+isti gli atti di costitu ione in giudi io del Ministero della
pu%%lica istru ione e dell ()icio colastico !egionale per la
*oscana# +iste le memorie difensive#
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+isti tutti gli atti della causa#
!elatore nell'udien a pu%%lica del giorno 16 aprile 2013 il
Cons- Claudio Contessa e uditi per le parti l avvocato Guerra el avvocato dello tato *idore#
!itenuto e considerato in fatto e diritto .uanto segue-
"A**/
&l prof- Chellini riferisce di aver chiesto di partecipare al
concorso per soli titoli previsto dal decreto ministerialepu%%licato in data 21 luglio 1 per l accesso al ruolo di
insegnante per la scuola media di secondo grado classe di
concorso && C 5 laboratorio di esercitazioni di
odontotecnica 7-
!iferisce che nulla ostava alla sua partecipa ione al concorso
in parola, essendo in possesso dei re.uisiti previsti dal
decreto8legge 10 luglio 1 , n- 24 Norme in materia di
reclutamento del personale della scuola 7 e, in particolare9 a7
del diploma di maturit: professionale# %7 del diploma di
.uali;ca di odontotecnico-
&n sede di presenta ione della domanda, l odierno appellanteaveva dichiarato di essere in possesso dei re.uisiti richiesti e
aveva altres< depositato l elenco dei servi i prestati fra il 10
settem%re 1 2 e il 31 agosto 1 -
*uttavia, pur essendo stato incluso ma con riserva7
nell am%ito della graduatoria provvisoria e pur
avendo mediotempore provveduto a depositare in atti ildiploma di &&& anno7 di .uali;ca di odontotecnico, non era
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stato in;ne incluso nell am%ito della graduatoria de;nitiva,
non potendo .uindi conseguire la nomina in servi io-
$ertanto, con ricorso proposto dinan i al *-A-!- della *oscana erecante il n- 0 0, l odierno appellante aveva chiesto
l annullamento degli atti con cui era stata approvata la
graduatoria de;nitiva ed escluso il suo titolo a conseguire la
nomina in servi io-
Con ordinan a n- 1 2 0, il *ri%unale ad del 1 2 il *-A-!- della *oscana aveva
respinto il ricorso da lui proposto avverso la mancata
inclusione nell am%ito della richiamata graduatoria-
=a senten a in .uestione era stata impugnata in appello
ricorso n- 3 2? 27 dal prof- Chellini il .uale ne aveva chiesto
la riforma articolando plurimi motivi di doglian a, ma non
aveva chiesto la sospensione dei relativi e)etti-
Con senten a n- 6034 del 2000, .uesto Consiglio di tato
aveva accolto l appello dell odierno appellante e aveva
dichiarato l illegittimit: della graduatoria per la parte in cui
non era stato incluso il suo nominativo-
econdo .uesto Giudice di appello, in particolare, @ anche nelle
procedure concorsuali si applica il disposto dell’art. 18, L. 7
agosto 1990, n. 241, con la conseguenza che non de ono
essere esibiti i documenti gi! in possessodell’"mministrazione in de;nitiva, con la senten a in
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.uestione si era ritenuto che la mancata allega ione in sede di
presenta ione della domanda del diploma di .uali;ca non
potesse comportare l esclusione dell appellante dallaprocedura in .uanto egli, comun.ue, aveva allegato atti idonei
a comprovare aliunde 5 e sulla %ase di atti in possesso
dell amministra ione 5 il possesso del necessario diploma di
.uali;ca7-
A seguito della senten a di appello appena richiamata,
l amministra ione appellata provvedeva dapprima ad iscriverlonella graduatoria della classe di concorso && C atto in data
1> dicem%re 20007 e successivamente ad assumerlo a tempo
indeterminato atto in data 1> mar o 20017-
A .uesto punto della vicenda il prof- Chellini adiva
nuovamente il *-A-!- della *oscana al ;ne di sentir condannare
il Ministero della pu%%lica istru ione all integrale ristoro dei
danni patiti nel corso dell intera vicenda-
*uttavia, con la senten a in epigrafe il *ri%unale adito
respingeva il ricorso ritenendolo infondato-
&n particolare, il *ri%unale ha escluso che nel caso in
.uestione fosse con;gura%ile l elemento soggettivo della colpa
in capo all amministra ione, sottolineando @ #la$ situazione di
obietti a incertezza in ordine alla produzione nei termini, da
parte dell’interessato, del diploma di %uali&ca tra i documenti
presentati dall’amministrazione' dall’altro, di(ormi
interpretazioni in merito alla sanabilit! dell’e entuale
carenza -
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=a senten a in .uestione B stata impugnata dal prof- Chellini il
.uale ne ha chiesto la riforma articolando un unico, complesso
motivo )iolazione e *alsa applicazione degli articoli 2, 97 e+1, comma 1, ost.' )iolazione e *alsa applicazione degli
articoli 20+9 e 204- cod. ci .' ccesso di potere per carenza di
istruttoria e di moti azione 7-
Con il motivo in .uestione l odierno appellante lamenta che i
primi Giudici non a%%iano adeguatamente appre ato i motivi
con cui si era lamentato che la condotta complessivamentetenuta dall amministra ione avesse cagionato un danno
ingiusto meritevole di ristoro sia sotto il pro;lo non
patrimoniale che sotto il pro;lo patrimoniale-
uanto al primo aspetto, il *-A-!- avre%%e omesso di tenere in
adeguata considera ione il @ senso di pro*onda *rustrazione
maturato dall appellante per essere stato illegittimamente
estromesso dalla graduatoria di un concorso, con la
conseguente impossi%ilit: di conseguire, attraverso il lavoro,
adeguati riconoscimenti di carattere professionale-
Ancora, la condotta dell amministra ione avre%%e cagionato a
suo carico un danno da perdita di chance, intesa .uale lesione
attuale all integrit: del patrimonio connessa alla valuta ione
della pro%a%ilit: perduta di conseguire l utilit: attesa-
econdo l appellante, la senten a in epigrafe sare%%e
meritevole di riforma per avere ritenuto la caren a in capo
all amministra ione dell elemento psicologico della colpa-
otto tale aspetto, i primi Giudici avre%%ero omesso diconsiderare che la condotta dell amministra ione scolastica
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nel corso dell intera vicenda che lo aveva interessato si era
caratteri ata per gravi e inescusa%ili aspetti di negligen a ed
imperi ia-&n particolare, i primi Giudici avre%%ero omesso di considerare
in modo adeguato la piena illegittimit: della disposta
esclusione dalla procedura, nonchD 5 in via mediata 5
l ingiusti ia del danno patito in conseguen a della complessiva
vicenda, la .uale aveva comportato un ritardo di circa dodici
anni per l e)ettiva assun ione in servi io- Alla pu%%lica udien a del 16 aprile 2013 il ricorso B stato
trattenuto in decisione--
E&!&**/
1- Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello
proposto da un insegnante della scuola media di secondo
grado avverso la senten a del *-A-!- della *oscana con cui B
stata respinta la domanda risarcitoria da lui proposta per
ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali
asseritamente patiti a cagione del ritardo nell assun ione
protratta, a cagione di un illegittimit: atti ia riconosciuta dal
Giudice amministrativo7 dal 1 al 2001-
2-1- &l ricorso B par ialmente meritevole di accoglimento, nei
termini che seguono-
2-2- &n primo luogo e tralasciando per il momento i pro;li
risarcitori della vicenda7 deve osservarsi che, in %ase a un
consolidato e .ui condiviso orientamento giurispruden iale,
l appellante non puF sic et simpliciter invocare una decorren aai ;ni economici della propria tardiva7 assun ione diversa da
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.uella riconosciuta dall amministra ione in ragione
dell e)ettiva presa di servi io avvenuta solo nel mar o del
20017-E! stato in"atti sta#ilito al riguardo $%e& nel $aso di
ritardata $ostituzione di un ra''orto di i 'iego
$onseguente all!illegitti a es$lusione dalla 'ro$edura di
assunzione& s'etta all!interessato il ri$onos$i ento della
edesi a de$orrenza ai ni giuridici attri#uita a uanti
siano stati nella edesi a 'ro$edura no inatite 'esti*a ente& entre non 'u+ ri$onos$ersi ( ai ni
economici ) il diritto alla $orres'onsione delle
retri#uzioni relati*e al 'eriodo di ritardo
nell!assunzione - Ci+ in uanto detto diritto& in ragione
della sua natura sinallag ati$a& 'resu''one
ne$essaria ente l,a**enuto s*olgi ento dell,atti*it- di
ser*izio.
$ertanto, l invocato diritto alle spettan e economiche nella
presente sede vantato non puF essere riconosciuto facendo
leva sull invocato, necessario parallelismo fra la decorren a ai
;ni giuridici dell assun ione e la decorren a ai ;ni economici-
*uttavia, pur non potendo la &ctio iuris della retrodata ione
mai far considerare come avvenuta la presta ione del servi io 8
cui l'ordinamento ricollega il diritto alla retri%u ione pena la
viola ione del principio di corrisponden a tra eserci io
dell'attivit: lavorativa e retri%u ione7 8, puF nondimeno
spettare relativamente a detto periodo, in presen a deipresupposti di legge di cui all'art- 2043 c-c-, il risarcimento del
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danno ingiusto patito in conseguen a delle illegittimit: atti ie
reali ate dall amministra ione in tal senso9 Cons- tato, +, 2?
mar o 2013, n- 1??372-2- /ccorre .uindi domandarsi se le conseguen e sul piano
patrimoniale della tardiva assun ione conseguente agli episodi
di illegittimit: atti ia san ionati da .uesto Giudice di appello
possano trovare adeguato ristoro sul versante risarcitorio-
2-3- Ad avviso del Collegio al .uesito deve essere fornita
risposta in senso a)ermativo, nei termini che seguono-2-3-1- &n primo luogo, non sem%ra possano esservi du%%i in
ordine alla sussisten a dell elemento oggettivo dell illecito
foriero di danno inteso, conformemente alla previsione
dell art- 30 cod- proc- amm-, .uale @ danno ingiusto deri ante
dall’illegittimo esercizio dell’atti it! amministrati a o dal
mancato esercizio di %uella obbligatoria 7-
otto tale aspetto, la senten a di .uesto Consiglio n-
6034 2000 ha a)ermato con statui ione ormai assistita dal
vincolo della cosa giudicata7 l illegittimit: dell operato
dell amministra ione appellata la .uale, in sede di
predisposi ione della graduatoria concorsuale, aveva
illegittimamente escluso l odierno appellante, rilevando la
*iolazione della 're*isione di $ui all!arti$olo /0 della l. 1
agosto /223& n. 45/ il uale non $onsente di annettere
$onseguenze s*antaggiose 'er il $ittadino alla an$ata
allegazione di atti e do$u enti $o un ue gi- in
'ossesso dell!a inistrazione.
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l illegittimit: atti ia in .uestione si connota altres< con i
caratteri dell ingiusti ia in .uanto, a seguito dalle
reali a ione degli atti annullati in sede giurisdi ionale, B statoaltres< leso l interesse al %ene della vita al .uale la posi ione
giuridica soggettiva del prof- Chellini si correla posi ione
giuridica certamente meritevole di tutela alla luce
dell ordinamento positivo7-
stato condivisi%ilmente a)ermato al riguardo che, in tema
di responsa%ilit: della pu%%lica amministra ione, l!ingiustiziadel danno non 'u+ $onsiderarsi sussistente in re ipsa &
uale $onseguenza della illegitti it- dell,eser$izio della
"unzione a inistrati*a o 'u##li$a in generale& do*endo
in realt- il 6iudi$e 'ro$edere ad a$$ertare $%e sussista
un e*ento dannoso7 $%e il danno sia uali8$a#ile $o e
ingiusto (in relazione alla sua in$idenza su un interesse
rile*ante 'er l,ordina ento)7 $%e l,e*ento dannoso sia
ri"eri#ile& sotto il 'ro8lo $ausale& ad una $ondotta della
'u##li$a a inistrazione7 $%e l,e*ento dannoso sia
i 'uta#ile a res'onsa#ilit- della Pu##li$a
a inistrazione an$%e sotto il 'ro8lo oggetti*o del dolo
o della $ol'a in tal senso 5 e/ plurimis 89 Cons- tato, +, 2
maggio 2013, n- 23 7-
%%ene, impostati in tal modo i termini sistematici della
.uestione, il Collegio ritiene che non vi siano du%%i in ordine
alla sussisten a, nel caso di specie, di un danno ingiusto
meritevole di ristoro atteso che9
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8 risulta in atti che, a seguito dell illegittima esclusione dalla
procedura concorsuale di cui in narrativa, il prof- Chellini sia
stato escluso 5 e per molti anni 5 dall immissione nei ruoli diinsegnamento, in tal modo ritraendo evidenti e notevoli danni
sotto il pro;lo economico e di progressione di carriera#
8 sussiste, altres
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soggettivo, delle regole di comune esperienza e della
presunzione semplice di cui all'art. 2#2# c.c.$ di
conseguenza a quel punto spetta all' mministrazionedimostrare, se del caso, che si ! veri cato un errore
scusabile, il quale ! con gurabile in caso di contrasti
giurisprudenziali sull'interpretazione di una norma, di
formulazione incerta di norme da poco entrate in vigore,
di rilevante complessit" del fatto, d'in%uenza
determinante di comportamenti di altri soggetti o diillegittimit" derivante da una successiva dichiarazione
d'incostituzionalit" della norma applicata in tal senso 5 e/
plurimis 89 Cons- tato, +, 12 fe%%raio 2013, n- ? # id -, +, 1
novem%re 2012, n- > 46# id -, &+, 31 gennaio 2012, n- 4 27-
%%ene, si osserva al riguardo che non sussistono du%%i in
ordine al fatto che l odierno appellante a%%ia assolto all onere
di allega ione dell illegittimit: dell atto foriero del pregiudi io
patrimoniale-
Al contrario, non si ritiene contrariamente a .uanto osservato
dai primi Giudici7 che l amministra ione a%%ia fornito
un adeguata prova in contrario, nel senso della scusa%ilit:
dell errore il .uale ha determinato l esclusione del prof-
Chellini dalla procedura-
i osserva al riguardo9
8 che non puF ammettersi la scusa%ilit: dell errore derivante
dall incerte a del .uadro giurispruden iale per il solo fatto
che i primi Giudici a%%iano erroneamente respinto il ricorsoini ialmente volto a contestare la disposta esclusione- d
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infatti, laddove si conducesse alle estreme conseguen e
sistematiche la ratio sottesa a tale argomento, si dovre%%e
concludere nel senso che il Giudice amministrativo di appellonon potre%%e mai 5 ri%altando gli esiti della pronuncia di
primo grado 5 a)ermare l esisten a di un danno ingiusto,
poichD l esisten a di una senten a di primo grado di segno
favorevole sortire%%e sempre e comun%ue l e)etto di
sterili are 5 nel senso del contrasto di giurispruden a 5 la
valen a della pronuncia di appello il che, come B evidente, siporre%%e in contrasto con il canone della pienezza ed
e(etti it! della tutela giurisdi ionale di cui all articolo 24,
Cost-7#
8 che nel caso in esame neppure puF essere invocata
dall amministra ione la rilevante complessit: del fatto, ovvero
l inHuen a determinante di comportamenti di altri soggetti
ovvero 5 ancora 5 pro;li di illegittimit: derivanti da una
successiva dichiara ione d'incostitu ionalit: delle disposi ioni
rilevanti nel caso di specie#
8 che la pronuncia in epigrafe non appare condivisi%ile laddove
a)erma che solo il .uadro normativo successivo all entrata in
vigore della l- 241 del 1 0 avre%%e innovato in ordine ai
presupposti e alle condi ioni per ritenere la regolarit: della
domanda di partecipa ione- d infatti, il possesso da parte del
prof- Chellini del diploma di .uali;ca di odontotecnico era
certamente noto e comun.ue, facilmente evinci%ile
dall amministra ione, laddove .uest ultima avesse fattocoerente applica ione di ordinari canoni di %uona
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amministra ione, certamente preesistenti all entrata in vigore
della richiamata l- 241 del 1 0-
2-4- Concludendo sul punto, si deve ritenere che nel caso dispecie sussistessero gli ele enti di ordine soggetti*o e
oggetti*o 'er a9er are la sussistenza di una $ondotta
ille$ita "oriera di un danno ingiusto erite*ole di ristoro
'atri oniale& non essendo e*idente ente 'ossi#ile ('er
il 'eriodo di an$ata assunzione $%e *a dal /202 al
433/) la reintegrazione in "or a s'e$i8$a di $uiall!arti$olo 43:2 $od. $i*.
3- /ccorre a .uesto punto interrogarsi in ordine al
corretto %uantum del risarcimento per e.uivalente pecuniario-
Al riguardo, l appellante chiede che l amministra ione venga
condannata9 a7 al versamento delle somme corrispondenti alle
retri%u ioni e alle indennit: contrattualmente dovute per il
periodo dal 1I settem%re 1 al 1I settem%re 2001# %7 al
pagamento delle somme corrispondenti ai versamenti dei
contri%uti previden iali e di *"! relativi al medesimo periodo#
c7 all adeguamento dell an ianit: sugli stipendi percepiti dal
1I settem%re 2001, il tutto addi ionato di rivaluta ione e
interessi-
3-1- =a domanda relativa al %uantum risarcitorio B
par ialmente fondata, nei termini che seguono-
3-1-1- &l Collegio ritiene che nel caso in esame de%%a farsi
applica ione non rinvenendosi ragioni per discostarsene7 dei
princ
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=a senten a in parola ha chiarito che il comma 3 dell articolo
30 del cod- proc- amm-, nel prevedere che in sede di
determina ione del risarcimento, @ il giudice aluta tutte lecircostanze di *atto e il comportamento complessi o delle parti
e, comun%ue, esclude il risarcimento dei danni che si
sarebbero potuti e itare usando l’ordinaria diligenza, anche
attra erso l’esperimento degli strumenti di tutela pre isti ,
'ur non e*o$ando in odo es'li$ito il dis'osto dell!art.
/441 del $odi$e $i*ile& a9er a $%e l,o essa atti*azionedegli stru enti di tutela 're*isti $ostituis$e& nel uadro
del $o 'orta ento $o 'lessi*o delle 'arti& dato
*aluta#ile& alla stregua del $anone di #uona "ede e del
'rin$i'io di solidariet-& ai 8ni dell!es$lusione o della
itigazione del danno $%e sare##e stato e*ita#ile $on
l!ordinaria diligenza.
Ea ciF emerge la rilevan a sostan iale, sul versante
prettamente causale, dell omessa o tardiva impugna ione
.uale fatto che preclude la risarci%ilit: di danni che sare%%ero
stati presumi%ilmente evitati in caso di rituale utili a ione
dello strumento di tutela speci;ca predisposto
dall ordinamento a prote ione delle posi ioni di interesse
legittimo onde evitare la consolida ione di e)etti dannosi-
&a richiamata sentenza dell dunanza (lenaria ha
chiarito che la regola della non risarcibilit" dei danni
che si sarebbero potuti evitare con l impugnazione del
provvedimento e con la diligente utilizzazione e deglialtri strumenti di tutela previsti dall ordinamento )ivi
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compresa l attivazione dei rimedi cautelari*, da ultimo
sancita dal comma + dell articolo +0 del cod. proc.
amm., ! ricognitiva di principi gi" evincibili alla streguadi una interpretazione evolutiva del capoverso
dell articolo 22# c.c.
Je consegue che la regola in parola risulta applica%ile anche
alle a ioni risarcitorie .uale .uella che .ui viene in esame7
proposte prima dell entrata in vigore del codice del processo
amministrativo, essendo espressione, sul piano teleologico, delpiK generale principio di corrette a nei rapporti %ilaterali,
mirando a prevenire comportamenti opportunistici che
intendano trarre occasione di lucro da situa ioni che hanno
leso talvolta in modo marginale gli interessi dei destinatari
tanto da non averli indotti ad attivarsi in modo adeguato onde
prevenire o controllare l evolversi degli eventi-
Ancora, la richiamata sentenza dell dunanza (lenaria
ha chiarito che la scelta della parte di non avvalersi
della forma di tutela speci ca e non )comparativamente*
complessa che, grazie anche alle misure cautelari
previste dall ordinamento processuale, avrebbe
plausibilmente )ossia pi- probabilmente che non*
evitato, in tutto o in parte il danno, integra violazione
dell obbligo di cooperazione, che spezza il nesso causale
e, per l e etto, impedisce / in tutto o in parte il
risarcimento del danno evitabile.
1etta omissione, apprezzata congiuntamente allasuccessiva proposizione di una domanda tesa al
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risarcimento di un danno che la tempestiva azione di
annullamento avrebbe scongiurato, rende con gurabile
un comportamento complessivo di tipo opportunisticoche viola il canone della buona fede e, quindi, in forza
del principio di auto responsabilit" cristallizzato
dall art. 22#, comma 2, c.c., implica la non risarcibilit"
del danno evitabile.
3-2- %%ene, impostati in tal modo i termini sistematici della
.uestione, ne deriva la non integrale ristora%ilit: del dannopatito dall odierno appellante, il .uale non ha attivato
diligentemente e tempestivamente i rimedi di giusti ia in
particolare9 di tipo cautelare7 posti a sua disposi ione
dall /rdinamento-
3-2-1- i osserva al riguardo9
8 che, se per un verso B vero che il ricorso proposto nel corso
del 1 0 dal prof- Chellini avverso la graduatoria del 1 era
assistito da un istan a di sospensione cautelare istan a
respinta del *-A-!- della *oscana con ordinan a n- 1 2 07, B
vero altres< che l odierno appellante non aveva gravato in
appello detta ordinan a, in tal modo lasciando che la
situa ione di fatto cos< venutasi e determinare restasse
invariata sino alla pronuncia di primo grado ossia, ;no alla
senten a n- > 27#
8 che, se per un verso B vero che il prof- Chellini aveva
tempestivamente proposto appello avverso la senten a del
*-A-!- della *oscana n- > 1 2 si tratta del ricorso in appellon- 3 2? 2, de;nito con la senten a n- 6034 007, B altres< vero
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che l odierno appellante non aveva proposto domanda di
sospensione cautelare degli e)etti di tale senten a, in tal modo
lasciando che la situa ione di fatto cos< venutasi e determinarerestasse invariata sino alla pronuncia di appello ossia, ;no
alla senten a n- 6034 007#
8 che all indomani della senten a di appello da ultimo
richiamata depositata il 10 novem%re 20007,
l amministra ione appellata ha provveduto sen a ulteriore
ritardo ad iscrivere il prof- Chellini nella graduatoria dellaclasse di concorso && C atto in data 1> dicem%re 20007 e
successivamente ad assumerlo a tempo indeterminato atto in
data 1> mar o 20017- Ealla tempistica appena richiamata e dal
comportamento complessivamente adempitivo posto in essere
dall amministra ione a fronte delle pronunce giurisdi ionali a
sD sfavorevoli esce ra)or ato il convincimento per cui se
l odierno appellante avesse tempestivamente attivato tutti i
rimedi di giusti ia in primis 9 cautelari7 posti a sua
disposi ione dall ordinamento, con ogni pro%a%ilit: avre%%e
conseguito l iscri ione in graduatoria e l immissione in servi io
in tempi piK rapidi rispetto a .uelli in concreto determinatisi-
3-2-2- $er le ragioni appena esposte, il Collegio ritiene
congruo che, in par iale accoglimento della domanda
risarcitoria richiamata sub 3, l amministra ione appellata sia
condannata al versamento delle somme corrispondenti al >0
per cento delle retri%u ioni e delle indennit: contrattualmente
dovute per il periodo dal 1I settem%re 1 al 1I settem%re2001, nonchD al pagamento delle somme corrispondenti ai
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versamenti dei contri%uti previden iali e di *"! relativi al
medesimo periodo e sui medesimi importi, nonchD 5 ancora 8
all adeguamento dell an ianit: sugli stipendi percepiti dal 1Isettem%re 2001-
ulle somme in tal modo determinate che costituiscono de%ito
di valore 5 Cons- tato, +&, 2> settem%re 200 , n- >??6 87
dovranno essere corrisposti la rivaluta ione monetaria e gli
interessi nella misura legale, dalle singole scaden e ;no al
soddisfo4- Jon puF, invece, trovare accoglimento la domanda proposta
dal prof- Chellini, volta ad ottenere il ristoro del danno non
patrimoniale asseritamente patito in conseguen a della
vicenda dinan i descritta-
4- Al riguardo si ritiene di richiamare il condiviso
orientamento secondo cui, per conseguire il risarcimento del
danno non patrimoniale, il richiedente B tenuto ad allegare e
provare in termini reali, sia nell an che nel %uantum , il
pregiudi io su%ito, anche se collegato a valori riconosciuti a
livello costitu ionale, e ciF perchD la categoria del danno non
patrimoniale eL art- 20> c-c-, pur nei casi in cui la sua
applica ione consegua alla viola ione di diritti inviola%ili della
persona, costituisce pur sempre un'ipotesi di danno8
conseguen a, il cui ristoro B in concreto possi%ile solo a
seguito dell'integrale allega ione e prova in ordine alla sua
consisten a materiale ed in ordine alla sua riferi%ilit:
e iologica alla condotta del soggetto asseritamente
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danneggiante in tal senso9 Cons- tato, &+, ? fe%%raio 2013, n-
237-
%%ene, si ritiene che l odierno appellante non a%%ia allegato,nD provato l esisten a di un danno non patrimoniale
caratteri ato dai richiamati aspetti e che il medesimo onere
di allega ione non risulti soddisfatto# i7 nD dalla generica
a)erma ione relativa alla @ pro*onda *rustrazione che lo
avre%%e colto in conseguen a della vicenda dinan i descritta
pag- 4 del ricorso introduttivo7# ii7 nD dalla parimenti genericaa)erma ione relativa alla signi;cativa altera ione della sua
.ualit: della vita# iii7 nD 5 in;ne 8 sulla scorta dei capi di prova
testimoniale articolati alle pagine 1> e 16 del ricorso ciF in
.uanto i capi in tal modo articolati risultano comun.ue volti a
dimostrare fatti e circostan e inidonei a deporre nel senso
dell esisten a di un danno non patrimoniale in concreto
risarci%ile sulla %ase del richiamato 5 e .ui condiviso 5
orientamento giurispruden iale7-
>- Jeppure puF trovare accoglimento la richiesta di riformare
la senten a in epigrafe per la parte in cui ha respinto la
domanda volta al risarcimento del danno da perdita
di chance connessa alla pro%a%ilit: di conseguire in concreto
l utilit: attesa i.e. 9 l assun ione in servi io7-
Al riguardo ci si limita ad osservare che, nella corretta
dinamica della presente vicenda, il tipo di danno in parola
viene in toto assor%ito dalla riconosciuta sussisten a di un
danno patrimoniale meritevole di ristoro cfr- in*ra , sub 2 e 37
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e che non residuano ulteriori pro;li di danno ristora%ili a titolo
di danno da perdita di chance -
>- $er le ragioni sin .ui esposte l appello in epigrafe deveessere accolto in parte e per l e)etto, in riforma della senten a
impugnata, deve essere disposto il par iale accoglimento del
primo ricorso con conseguente condanna dell amministra ione
a corrispondere all odierno appellante gli importi risarcitori
dinan i de;niti su% 3-2-2-
&l Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporrel integrale compensa ione delle spese di lite fra le parti
$- -M-
&l Consiglio di tato in sede giurisdi ionale e ione esta7,
de;nitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe
proposto, lo accoglie in parte e per l e)etto, in riforma della
senten a impugnata, accoglie in parte il ricorso di primo grado
con conseguente condanna dell amministra ione a
corrispondere all odierno appellante gli importi risarcitori
dinan i de;niti sub 3-2-2-
pese del doppio grado compensate-
/rdina che la presente senten a sia eseguita dall'autorit:
amministrativa-
Cos< deciso in !oma nella camera di consiglio del giorno 16
aprile 2013 con l'intervento dei magistrati9
tefano accarini, $residente
Claudio Contessa, Consigliere, stensore
Ga%riella Ee Michele, Consigliere!o%erta +igotti, Consigliere
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21/21
Andrea $annone, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
E $/ &*A*A &J G! * !&A
&l 2 0 2013
&= G! *A!&/
Art- , co- 3, cod- proc- amm-7