consst 4310_2013

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    R E P U B B L I C A I T A L I A N A

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Consiglio di Stato

    in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

    ha pronunciato la presente

    SENTEN A

    sul ricorso numero di registro generale 3406 del 2010,

    proposto dal signor Alessandro Chellini, rappresentato e difeso

    dall'avvocato Maria Guerra, con domicilio eletto presso

    tefano medile in !oma, via "errari, 12#

    contro

    Ministero $u%%lica &stru ione, ()icio colastico !egionale per

    la *oscana, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura

    generale dello tato, domiciliata in !oma, via dei $ortoghesi,

    12#

    per la riforma della sentenza del t.a.r. della toscana,sezione i, 25 novembre 2009, n. 2000

    +isti il ricorso in appello e i relativi allegati#

    +isti gli atti di costitu ione in giudi io del Ministero della

    pu%%lica istru ione e dell ()icio colastico !egionale per la

    *oscana# +iste le memorie difensive#

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    +isti tutti gli atti della causa#

    !elatore nell'udien a pu%%lica del giorno 16 aprile 2013 il

    Cons- Claudio Contessa e uditi per le parti l avvocato Guerra el avvocato dello tato *idore#

    !itenuto e considerato in fatto e diritto .uanto segue-

    "A**/

    &l prof- Chellini riferisce di aver chiesto di partecipare al

    concorso per soli titoli previsto dal decreto ministerialepu%%licato in data 21 luglio 1 per l accesso al ruolo di

    insegnante per la scuola media di secondo grado classe di

    concorso && C 5 laboratorio di esercitazioni di

    odontotecnica 7-

    !iferisce che nulla ostava alla sua partecipa ione al concorso

    in parola, essendo in possesso dei re.uisiti previsti dal

    decreto8legge 10 luglio 1 , n- 24 Norme in materia di

    reclutamento del personale della scuola 7 e, in particolare9 a7

    del diploma di maturit: professionale# %7 del diploma di

    .uali;ca di odontotecnico-

    &n sede di presenta ione della domanda, l odierno appellanteaveva dichiarato di essere in possesso dei re.uisiti richiesti e

    aveva altres< depositato l elenco dei servi i prestati fra il 10

    settem%re 1 2 e il 31 agosto 1 -

    *uttavia, pur essendo stato incluso ma con riserva7

    nell am%ito della graduatoria provvisoria e pur

    avendo mediotempore provveduto a depositare in atti ildiploma di &&& anno7 di .uali;ca di odontotecnico, non era

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    stato in;ne incluso nell am%ito della graduatoria de;nitiva,

    non potendo .uindi conseguire la nomina in servi io-

    $ertanto, con ricorso proposto dinan i al *-A-!- della *oscana erecante il n- 0 0, l odierno appellante aveva chiesto

    l annullamento degli atti con cui era stata approvata la

    graduatoria de;nitiva ed escluso il suo titolo a conseguire la

    nomina in servi io-

    Con ordinan a n- 1 2 0, il *ri%unale ad del 1 2 il *-A-!- della *oscana aveva

    respinto il ricorso da lui proposto avverso la mancata

    inclusione nell am%ito della richiamata graduatoria-

    =a senten a in .uestione era stata impugnata in appello

    ricorso n- 3 2? 27 dal prof- Chellini il .uale ne aveva chiesto

    la riforma articolando plurimi motivi di doglian a, ma non

    aveva chiesto la sospensione dei relativi e)etti-

    Con senten a n- 6034 del 2000, .uesto Consiglio di tato

    aveva accolto l appello dell odierno appellante e aveva

    dichiarato l illegittimit: della graduatoria per la parte in cui

    non era stato incluso il suo nominativo-

    econdo .uesto Giudice di appello, in particolare, @ anche nelle

    procedure concorsuali si applica il disposto dell’art. 18, L. 7

    agosto 1990, n. 241, con la conseguenza che non de ono

    essere esibiti i documenti gi! in possessodell’"mministrazione in de;nitiva, con la senten a in

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    .uestione si era ritenuto che la mancata allega ione in sede di

    presenta ione della domanda del diploma di .uali;ca non

    potesse comportare l esclusione dell appellante dallaprocedura in .uanto egli, comun.ue, aveva allegato atti idonei

    a comprovare aliunde 5 e sulla %ase di atti in possesso

    dell amministra ione 5 il possesso del necessario diploma di

    .uali;ca7-

    A seguito della senten a di appello appena richiamata,

    l amministra ione appellata provvedeva dapprima ad iscriverlonella graduatoria della classe di concorso && C atto in data

    1> dicem%re 20007 e successivamente ad assumerlo a tempo

    indeterminato atto in data 1> mar o 20017-

    A .uesto punto della vicenda il prof- Chellini adiva

    nuovamente il *-A-!- della *oscana al ;ne di sentir condannare

    il Ministero della pu%%lica istru ione all integrale ristoro dei

    danni patiti nel corso dell intera vicenda-

    *uttavia, con la senten a in epigrafe il *ri%unale adito

    respingeva il ricorso ritenendolo infondato-

    &n particolare, il *ri%unale ha escluso che nel caso in

    .uestione fosse con;gura%ile l elemento soggettivo della colpa

    in capo all amministra ione, sottolineando @ #la$ situazione di

    obietti a incertezza in ordine alla produzione nei termini, da

    parte dell’interessato, del diploma di %uali&ca tra i documenti

    presentati dall’amministrazione' dall’altro, di(ormi

    interpretazioni in merito alla sanabilit! dell’e entuale

    carenza -

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    =a senten a in .uestione B stata impugnata dal prof- Chellini il

    .uale ne ha chiesto la riforma articolando un unico, complesso

    motivo )iolazione e *alsa applicazione degli articoli 2, 97 e+1, comma 1, ost.' )iolazione e *alsa applicazione degli

    articoli 20+9 e 204- cod. ci .' ccesso di potere per carenza di

    istruttoria e di moti azione 7-

    Con il motivo in .uestione l odierno appellante lamenta che i

    primi Giudici non a%%iano adeguatamente appre ato i motivi

    con cui si era lamentato che la condotta complessivamentetenuta dall amministra ione avesse cagionato un danno

    ingiusto meritevole di ristoro sia sotto il pro;lo non

    patrimoniale che sotto il pro;lo patrimoniale-

    uanto al primo aspetto, il *-A-!- avre%%e omesso di tenere in

    adeguata considera ione il @ senso di pro*onda *rustrazione

    maturato dall appellante per essere stato illegittimamente

    estromesso dalla graduatoria di un concorso, con la

    conseguente impossi%ilit: di conseguire, attraverso il lavoro,

    adeguati riconoscimenti di carattere professionale-

    Ancora, la condotta dell amministra ione avre%%e cagionato a

    suo carico un danno da perdita di chance, intesa .uale lesione

    attuale all integrit: del patrimonio connessa alla valuta ione

    della pro%a%ilit: perduta di conseguire l utilit: attesa-

    econdo l appellante, la senten a in epigrafe sare%%e

    meritevole di riforma per avere ritenuto la caren a in capo

    all amministra ione dell elemento psicologico della colpa-

    otto tale aspetto, i primi Giudici avre%%ero omesso diconsiderare che la condotta dell amministra ione scolastica

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    nel corso dell intera vicenda che lo aveva interessato si era

    caratteri ata per gravi e inescusa%ili aspetti di negligen a ed

    imperi ia-&n particolare, i primi Giudici avre%%ero omesso di considerare

    in modo adeguato la piena illegittimit: della disposta

    esclusione dalla procedura, nonchD 5 in via mediata 5

    l ingiusti ia del danno patito in conseguen a della complessiva

    vicenda, la .uale aveva comportato un ritardo di circa dodici

    anni per l e)ettiva assun ione in servi io- Alla pu%%lica udien a del 16 aprile 2013 il ricorso B stato

    trattenuto in decisione--

    E&!&**/

    1- Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello

    proposto da un insegnante della scuola media di secondo

    grado avverso la senten a del *-A-!- della *oscana con cui B

    stata respinta la domanda risarcitoria da lui proposta per

    ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali

    asseritamente patiti a cagione del ritardo nell assun ione

    protratta, a cagione di un illegittimit: atti ia riconosciuta dal

    Giudice amministrativo7 dal 1 al 2001-

    2-1- &l ricorso B par ialmente meritevole di accoglimento, nei

    termini che seguono-

    2-2- &n primo luogo e tralasciando per il momento i pro;li

    risarcitori della vicenda7 deve osservarsi che, in %ase a un

    consolidato e .ui condiviso orientamento giurispruden iale,

    l appellante non puF sic et simpliciter invocare una decorren aai ;ni economici della propria tardiva7 assun ione diversa da

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    .uella riconosciuta dall amministra ione in ragione

    dell e)ettiva presa di servi io avvenuta solo nel mar o del

    20017-E! stato in"atti sta#ilito al riguardo $%e& nel $aso di

    ritardata $ostituzione di un ra''orto di i 'iego

    $onseguente all!illegitti a es$lusione dalla 'ro$edura di

    assunzione& s'etta all!interessato il ri$onos$i ento della

    edesi a de$orrenza ai ni giuridici attri#uita a uanti

    siano stati nella edesi a 'ro$edura no inatite 'esti*a ente& entre non 'u+ ri$onos$ersi ( ai ni

    economici ) il diritto alla $orres'onsione delle

    retri#uzioni relati*e al 'eriodo di ritardo

    nell!assunzione - Ci+ in uanto detto diritto& in ragione

    della sua natura sinallag ati$a& 'resu''one

    ne$essaria ente l,a**enuto s*olgi ento dell,atti*it- di

    ser*izio.

    $ertanto, l invocato diritto alle spettan e economiche nella

    presente sede vantato non puF essere riconosciuto facendo

    leva sull invocato, necessario parallelismo fra la decorren a ai

    ;ni giuridici dell assun ione e la decorren a ai ;ni economici-

    *uttavia, pur non potendo la &ctio iuris della retrodata ione

    mai far considerare come avvenuta la presta ione del servi io 8

    cui l'ordinamento ricollega il diritto alla retri%u ione pena la

    viola ione del principio di corrisponden a tra eserci io

    dell'attivit: lavorativa e retri%u ione7 8, puF nondimeno

    spettare relativamente a detto periodo, in presen a deipresupposti di legge di cui all'art- 2043 c-c-, il risarcimento del

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    danno ingiusto patito in conseguen a delle illegittimit: atti ie

    reali ate dall amministra ione in tal senso9 Cons- tato, +, 2?

    mar o 2013, n- 1??372-2- /ccorre .uindi domandarsi se le conseguen e sul piano

    patrimoniale della tardiva assun ione conseguente agli episodi

    di illegittimit: atti ia san ionati da .uesto Giudice di appello

    possano trovare adeguato ristoro sul versante risarcitorio-

    2-3- Ad avviso del Collegio al .uesito deve essere fornita

    risposta in senso a)ermativo, nei termini che seguono-2-3-1- &n primo luogo, non sem%ra possano esservi du%%i in

    ordine alla sussisten a dell elemento oggettivo dell illecito

    foriero di danno inteso, conformemente alla previsione

    dell art- 30 cod- proc- amm-, .uale @ danno ingiusto deri ante

    dall’illegittimo esercizio dell’atti it! amministrati a o dal

    mancato esercizio di %uella obbligatoria 7-

    otto tale aspetto, la senten a di .uesto Consiglio n-

    6034 2000 ha a)ermato con statui ione ormai assistita dal

    vincolo della cosa giudicata7 l illegittimit: dell operato

    dell amministra ione appellata la .uale, in sede di

    predisposi ione della graduatoria concorsuale, aveva

    illegittimamente escluso l odierno appellante, rilevando la

    *iolazione della 're*isione di $ui all!arti$olo /0 della l. 1

    agosto /223& n. 45/ il uale non $onsente di annettere

    $onseguenze s*antaggiose 'er il $ittadino alla an$ata

    allegazione di atti e do$u enti $o un ue gi- in

    'ossesso dell!a inistrazione.

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    l illegittimit: atti ia in .uestione si connota altres< con i

    caratteri dell ingiusti ia in .uanto, a seguito dalle

    reali a ione degli atti annullati in sede giurisdi ionale, B statoaltres< leso l interesse al %ene della vita al .uale la posi ione

    giuridica soggettiva del prof- Chellini si correla posi ione

    giuridica certamente meritevole di tutela alla luce

    dell ordinamento positivo7-

    stato condivisi%ilmente a)ermato al riguardo che, in tema

    di responsa%ilit: della pu%%lica amministra ione, l!ingiustiziadel danno non 'u+ $onsiderarsi sussistente in re ipsa &

    uale $onseguenza della illegitti it- dell,eser$izio della

    "unzione a inistrati*a o 'u##li$a in generale& do*endo

    in realt- il 6iudi$e 'ro$edere ad a$$ertare $%e sussista

    un e*ento dannoso7 $%e il danno sia uali8$a#ile $o e

    ingiusto (in relazione alla sua in$idenza su un interesse

    rile*ante 'er l,ordina ento)7 $%e l,e*ento dannoso sia

    ri"eri#ile& sotto il 'ro8lo $ausale& ad una $ondotta della

    'u##li$a a inistrazione7 $%e l,e*ento dannoso sia

    i 'uta#ile a res'onsa#ilit- della Pu##li$a

    a inistrazione an$%e sotto il 'ro8lo oggetti*o del dolo

    o della $ol'a in tal senso 5 e/ plurimis 89 Cons- tato, +, 2

    maggio 2013, n- 23 7-

    %%ene, impostati in tal modo i termini sistematici della

    .uestione, il Collegio ritiene che non vi siano du%%i in ordine

    alla sussisten a, nel caso di specie, di un danno ingiusto

    meritevole di ristoro atteso che9

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    8 risulta in atti che, a seguito dell illegittima esclusione dalla

    procedura concorsuale di cui in narrativa, il prof- Chellini sia

    stato escluso 5 e per molti anni 5 dall immissione nei ruoli diinsegnamento, in tal modo ritraendo evidenti e notevoli danni

    sotto il pro;lo economico e di progressione di carriera#

    8 sussiste, altres

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    soggettivo, delle regole di comune esperienza e della

    presunzione semplice di cui all'art. 2#2# c.c.$ di

    conseguenza a quel punto spetta all' mministrazionedimostrare, se del caso, che si ! veri cato un errore

    scusabile, il quale ! con gurabile in caso di contrasti

    giurisprudenziali sull'interpretazione di una norma, di

    formulazione incerta di norme da poco entrate in vigore,

    di rilevante complessit" del fatto, d'in%uenza

    determinante di comportamenti di altri soggetti o diillegittimit" derivante da una successiva dichiarazione

    d'incostituzionalit" della norma applicata in tal senso 5 e/

    plurimis 89 Cons- tato, +, 12 fe%%raio 2013, n- ? # id -, +, 1

    novem%re 2012, n- > 46# id -, &+, 31 gennaio 2012, n- 4 27-

    %%ene, si osserva al riguardo che non sussistono du%%i in

    ordine al fatto che l odierno appellante a%%ia assolto all onere

    di allega ione dell illegittimit: dell atto foriero del pregiudi io

    patrimoniale-

    Al contrario, non si ritiene contrariamente a .uanto osservato

    dai primi Giudici7 che l amministra ione a%%ia fornito

    un adeguata prova in contrario, nel senso della scusa%ilit:

    dell errore il .uale ha determinato l esclusione del prof-

    Chellini dalla procedura-

    i osserva al riguardo9

    8 che non puF ammettersi la scusa%ilit: dell errore derivante

    dall incerte a del .uadro giurispruden iale per il solo fatto

    che i primi Giudici a%%iano erroneamente respinto il ricorsoini ialmente volto a contestare la disposta esclusione- d

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    infatti, laddove si conducesse alle estreme conseguen e

    sistematiche la ratio sottesa a tale argomento, si dovre%%e

    concludere nel senso che il Giudice amministrativo di appellonon potre%%e mai 5 ri%altando gli esiti della pronuncia di

    primo grado 5 a)ermare l esisten a di un danno ingiusto,

    poichD l esisten a di una senten a di primo grado di segno

    favorevole sortire%%e sempre e comun%ue l e)etto di

    sterili are 5 nel senso del contrasto di giurispruden a 5 la

    valen a della pronuncia di appello il che, come B evidente, siporre%%e in contrasto con il canone della pienezza ed

    e(etti it! della tutela giurisdi ionale di cui all articolo 24,

    Cost-7#

    8 che nel caso in esame neppure puF essere invocata

    dall amministra ione la rilevante complessit: del fatto, ovvero

    l inHuen a determinante di comportamenti di altri soggetti

    ovvero 5 ancora 5 pro;li di illegittimit: derivanti da una

    successiva dichiara ione d'incostitu ionalit: delle disposi ioni

    rilevanti nel caso di specie#

    8 che la pronuncia in epigrafe non appare condivisi%ile laddove

    a)erma che solo il .uadro normativo successivo all entrata in

    vigore della l- 241 del 1 0 avre%%e innovato in ordine ai

    presupposti e alle condi ioni per ritenere la regolarit: della

    domanda di partecipa ione- d infatti, il possesso da parte del

    prof- Chellini del diploma di .uali;ca di odontotecnico era

    certamente noto e comun.ue, facilmente evinci%ile

    dall amministra ione, laddove .uest ultima avesse fattocoerente applica ione di ordinari canoni di %uona

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    amministra ione, certamente preesistenti all entrata in vigore

    della richiamata l- 241 del 1 0-

    2-4- Concludendo sul punto, si deve ritenere che nel caso dispecie sussistessero gli ele enti di ordine soggetti*o e

    oggetti*o 'er a9er are la sussistenza di una $ondotta

    ille$ita "oriera di un danno ingiusto erite*ole di ristoro

    'atri oniale& non essendo e*idente ente 'ossi#ile ('er

    il 'eriodo di an$ata assunzione $%e *a dal /202 al

    433/) la reintegrazione in "or a s'e$i8$a di $uiall!arti$olo 43:2 $od. $i*.

    3- /ccorre a .uesto punto interrogarsi in ordine al

    corretto %uantum del risarcimento per e.uivalente pecuniario-

    Al riguardo, l appellante chiede che l amministra ione venga

    condannata9 a7 al versamento delle somme corrispondenti alle

    retri%u ioni e alle indennit: contrattualmente dovute per il

    periodo dal 1I settem%re 1 al 1I settem%re 2001# %7 al

    pagamento delle somme corrispondenti ai versamenti dei

    contri%uti previden iali e di *"! relativi al medesimo periodo#

    c7 all adeguamento dell an ianit: sugli stipendi percepiti dal

    1I settem%re 2001, il tutto addi ionato di rivaluta ione e

    interessi-

    3-1- =a domanda relativa al %uantum risarcitorio B

    par ialmente fondata, nei termini che seguono-

    3-1-1- &l Collegio ritiene che nel caso in esame de%%a farsi

    applica ione non rinvenendosi ragioni per discostarsene7 dei

    princ

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    =a senten a in parola ha chiarito che il comma 3 dell articolo

    30 del cod- proc- amm-, nel prevedere che in sede di

    determina ione del risarcimento, @ il giudice aluta tutte lecircostanze di *atto e il comportamento complessi o delle parti

    e, comun%ue, esclude il risarcimento dei danni che si

    sarebbero potuti e itare usando l’ordinaria diligenza, anche

    attra erso l’esperimento degli strumenti di tutela pre isti ,

    'ur non e*o$ando in odo es'li$ito il dis'osto dell!art.

    /441 del $odi$e $i*ile& a9er a $%e l,o essa atti*azionedegli stru enti di tutela 're*isti $ostituis$e& nel uadro

    del $o 'orta ento $o 'lessi*o delle 'arti& dato

    *aluta#ile& alla stregua del $anone di #uona "ede e del

    'rin$i'io di solidariet-& ai 8ni dell!es$lusione o della

    itigazione del danno $%e sare##e stato e*ita#ile $on

    l!ordinaria diligenza.

    Ea ciF emerge la rilevan a sostan iale, sul versante

    prettamente causale, dell omessa o tardiva impugna ione

    .uale fatto che preclude la risarci%ilit: di danni che sare%%ero

    stati presumi%ilmente evitati in caso di rituale utili a ione

    dello strumento di tutela speci;ca predisposto

    dall ordinamento a prote ione delle posi ioni di interesse

    legittimo onde evitare la consolida ione di e)etti dannosi-

    &a richiamata sentenza dell dunanza (lenaria ha

    chiarito che la regola della non risarcibilit" dei danni

    che si sarebbero potuti evitare con l impugnazione del

    provvedimento e con la diligente utilizzazione e deglialtri strumenti di tutela previsti dall ordinamento )ivi

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    compresa l attivazione dei rimedi cautelari*, da ultimo

    sancita dal comma + dell articolo +0 del cod. proc.

    amm., ! ricognitiva di principi gi" evincibili alla streguadi una interpretazione evolutiva del capoverso

    dell articolo 22# c.c.

    Je consegue che la regola in parola risulta applica%ile anche

    alle a ioni risarcitorie .uale .uella che .ui viene in esame7

    proposte prima dell entrata in vigore del codice del processo

    amministrativo, essendo espressione, sul piano teleologico, delpiK generale principio di corrette a nei rapporti %ilaterali,

    mirando a prevenire comportamenti opportunistici che

    intendano trarre occasione di lucro da situa ioni che hanno

    leso talvolta in modo marginale gli interessi dei destinatari

    tanto da non averli indotti ad attivarsi in modo adeguato onde

    prevenire o controllare l evolversi degli eventi-

    Ancora, la richiamata sentenza dell dunanza (lenaria

    ha chiarito che la scelta della parte di non avvalersi

    della forma di tutela speci ca e non )comparativamente*

    complessa che, grazie anche alle misure cautelari

    previste dall ordinamento processuale, avrebbe

    plausibilmente )ossia pi- probabilmente che non*

    evitato, in tutto o in parte il danno, integra violazione

    dell obbligo di cooperazione, che spezza il nesso causale

    e, per l e etto, impedisce / in tutto o in parte il

    risarcimento del danno evitabile.

    1etta omissione, apprezzata congiuntamente allasuccessiva proposizione di una domanda tesa al

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    risarcimento di un danno che la tempestiva azione di

    annullamento avrebbe scongiurato, rende con gurabile

    un comportamento complessivo di tipo opportunisticoche viola il canone della buona fede e, quindi, in forza

    del principio di auto responsabilit" cristallizzato

    dall art. 22#, comma 2, c.c., implica la non risarcibilit"

    del danno evitabile.

    3-2- %%ene, impostati in tal modo i termini sistematici della

    .uestione, ne deriva la non integrale ristora%ilit: del dannopatito dall odierno appellante, il .uale non ha attivato

    diligentemente e tempestivamente i rimedi di giusti ia in

    particolare9 di tipo cautelare7 posti a sua disposi ione

    dall /rdinamento-

    3-2-1- i osserva al riguardo9

    8 che, se per un verso B vero che il ricorso proposto nel corso

    del 1 0 dal prof- Chellini avverso la graduatoria del 1 era

    assistito da un istan a di sospensione cautelare istan a

    respinta del *-A-!- della *oscana con ordinan a n- 1 2 07, B

    vero altres< che l odierno appellante non aveva gravato in

    appello detta ordinan a, in tal modo lasciando che la

    situa ione di fatto cos< venutasi e determinare restasse

    invariata sino alla pronuncia di primo grado ossia, ;no alla

    senten a n- > 27#

    8 che, se per un verso B vero che il prof- Chellini aveva

    tempestivamente proposto appello avverso la senten a del

    *-A-!- della *oscana n- > 1 2 si tratta del ricorso in appellon- 3 2? 2, de;nito con la senten a n- 6034 007, B altres< vero

  • 8/17/2019 consst 4310_2013

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    che l odierno appellante non aveva proposto domanda di

    sospensione cautelare degli e)etti di tale senten a, in tal modo

    lasciando che la situa ione di fatto cos< venutasi e determinarerestasse invariata sino alla pronuncia di appello ossia, ;no

    alla senten a n- 6034 007#

    8 che all indomani della senten a di appello da ultimo

    richiamata depositata il 10 novem%re 20007,

    l amministra ione appellata ha provveduto sen a ulteriore

    ritardo ad iscrivere il prof- Chellini nella graduatoria dellaclasse di concorso && C atto in data 1> dicem%re 20007 e

    successivamente ad assumerlo a tempo indeterminato atto in

    data 1> mar o 20017- Ealla tempistica appena richiamata e dal

    comportamento complessivamente adempitivo posto in essere

    dall amministra ione a fronte delle pronunce giurisdi ionali a

    sD sfavorevoli esce ra)or ato il convincimento per cui se

    l odierno appellante avesse tempestivamente attivato tutti i

    rimedi di giusti ia in primis 9 cautelari7 posti a sua

    disposi ione dall ordinamento, con ogni pro%a%ilit: avre%%e

    conseguito l iscri ione in graduatoria e l immissione in servi io

    in tempi piK rapidi rispetto a .uelli in concreto determinatisi-

    3-2-2- $er le ragioni appena esposte, il Collegio ritiene

    congruo che, in par iale accoglimento della domanda

    risarcitoria richiamata sub 3, l amministra ione appellata sia

    condannata al versamento delle somme corrispondenti al >0

    per cento delle retri%u ioni e delle indennit: contrattualmente

    dovute per il periodo dal 1I settem%re 1 al 1I settem%re2001, nonchD al pagamento delle somme corrispondenti ai

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    versamenti dei contri%uti previden iali e di *"! relativi al

    medesimo periodo e sui medesimi importi, nonchD 5 ancora 8

    all adeguamento dell an ianit: sugli stipendi percepiti dal 1Isettem%re 2001-

    ulle somme in tal modo determinate che costituiscono de%ito

    di valore 5 Cons- tato, +&, 2> settem%re 200 , n- >??6 87

    dovranno essere corrisposti la rivaluta ione monetaria e gli

    interessi nella misura legale, dalle singole scaden e ;no al

    soddisfo4- Jon puF, invece, trovare accoglimento la domanda proposta

    dal prof- Chellini, volta ad ottenere il ristoro del danno non

    patrimoniale asseritamente patito in conseguen a della

    vicenda dinan i descritta-

    4- Al riguardo si ritiene di richiamare il condiviso

    orientamento secondo cui, per conseguire il risarcimento del

    danno non patrimoniale, il richiedente B tenuto ad allegare e

    provare in termini reali, sia nell an che nel %uantum , il

    pregiudi io su%ito, anche se collegato a valori riconosciuti a

    livello costitu ionale, e ciF perchD la categoria del danno non

    patrimoniale eL art- 20> c-c-, pur nei casi in cui la sua

    applica ione consegua alla viola ione di diritti inviola%ili della

    persona, costituisce pur sempre un'ipotesi di danno8

    conseguen a, il cui ristoro B in concreto possi%ile solo a

    seguito dell'integrale allega ione e prova in ordine alla sua

    consisten a materiale ed in ordine alla sua riferi%ilit:

    e iologica alla condotta del soggetto asseritamente

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    danneggiante in tal senso9 Cons- tato, &+, ? fe%%raio 2013, n-

    237-

    %%ene, si ritiene che l odierno appellante non a%%ia allegato,nD provato l esisten a di un danno non patrimoniale

    caratteri ato dai richiamati aspetti e che il medesimo onere

    di allega ione non risulti soddisfatto# i7 nD dalla generica

    a)erma ione relativa alla @ pro*onda *rustrazione che lo

    avre%%e colto in conseguen a della vicenda dinan i descritta

    pag- 4 del ricorso introduttivo7# ii7 nD dalla parimenti genericaa)erma ione relativa alla signi;cativa altera ione della sua

    .ualit: della vita# iii7 nD 5 in;ne 8 sulla scorta dei capi di prova

    testimoniale articolati alle pagine 1> e 16 del ricorso ciF in

    .uanto i capi in tal modo articolati risultano comun.ue volti a

    dimostrare fatti e circostan e inidonei a deporre nel senso

    dell esisten a di un danno non patrimoniale in concreto

    risarci%ile sulla %ase del richiamato 5 e .ui condiviso 5

    orientamento giurispruden iale7-

    >- Jeppure puF trovare accoglimento la richiesta di riformare

    la senten a in epigrafe per la parte in cui ha respinto la

    domanda volta al risarcimento del danno da perdita

    di chance connessa alla pro%a%ilit: di conseguire in concreto

    l utilit: attesa i.e. 9 l assun ione in servi io7-

    Al riguardo ci si limita ad osservare che, nella corretta

    dinamica della presente vicenda, il tipo di danno in parola

    viene in toto assor%ito dalla riconosciuta sussisten a di un

    danno patrimoniale meritevole di ristoro cfr- in*ra , sub 2 e 37

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    e che non residuano ulteriori pro;li di danno ristora%ili a titolo

    di danno da perdita di chance -

    >- $er le ragioni sin .ui esposte l appello in epigrafe deveessere accolto in parte e per l e)etto, in riforma della senten a

    impugnata, deve essere disposto il par iale accoglimento del

    primo ricorso con conseguente condanna dell amministra ione

    a corrispondere all odierno appellante gli importi risarcitori

    dinan i de;niti su% 3-2-2-

    &l Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporrel integrale compensa ione delle spese di lite fra le parti

    $- -M-

    &l Consiglio di tato in sede giurisdi ionale e ione esta7,

    de;nitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe

    proposto, lo accoglie in parte e per l e)etto, in riforma della

    senten a impugnata, accoglie in parte il ricorso di primo grado

    con conseguente condanna dell amministra ione a

    corrispondere all odierno appellante gli importi risarcitori

    dinan i de;niti sub 3-2-2-

    pese del doppio grado compensate-

    /rdina che la presente senten a sia eseguita dall'autorit:

    amministrativa-

    Cos< deciso in !oma nella camera di consiglio del giorno 16

    aprile 2013 con l'intervento dei magistrati9

    tefano accarini, $residente

    Claudio Contessa, Consigliere, stensore

    Ga%riella Ee Michele, Consigliere!o%erta +igotti, Consigliere

  • 8/17/2019 consst 4310_2013

    21/21

    Andrea $annone, Consigliere

    L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

    E $/ &*A*A &J G! * !&A

    &l 2 0 2013

    &= G! *A!&/

    Art- , co- 3, cod- proc- amm-7