9145233_GIUR_00134997_2016_02_0266

Embed Size (px)

Citation preview

  • 7/26/2019 9145233_GIUR_00134997_2016_02_0266

    1/8

    Imprudente esecuzione forzata e illecito processuale

    Tribunale di Verona, Sez. II, 23 gennaio 2015 - Giud. un. Vaccari - Elda Service S.r.l. (avv. Rebe-

    sani - Benico) c. G. D.V. (avv. Sartori)

    Chi agisce in via esecutiva sulla base di un titolo caducabile - come accade a chi effettua un pignoramento im-mobiliare sulla scorta di un decreto ingiuntivo s provvisoriamente esecutivo, ma gi oggetto di opposizionee quindi revocabile - difetta della normale prudenzarichiesta dallart. 96, comma 2, c.p.c. ed pertanto te-nuto al risarcimento dei danni nei confronti dellesecutato.Il danneggiato pu avanzare la propria domanda risarcitoria anche nellambito di un giudizio autonomo, allor-quando non vi siano state le condizioni per proporre la domanda stessa nel corso del precedente giudizio, dalquale scaturita la responsabilit aggravata della controparte.

    ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

    Conforme Trib. Verona 14 novembre 2014.

    Difforme Cass. 18 febbraio 2000, n. 1861; Cass. 20 novembre 2009, n. 24538.

    Il Tribunale (omissis).

    Motivi della decisione

    Elda Service s.r.l. ha convenuto in giudizio innanzi aquesto Tribunale larch. G. D.V. per sentirlo condanna-re al rimborso in proprio favore delle spese notarili, dicustodia e legali poste a suo carico nella procedura ese-cutiva immobiliare n. 183/2009 che lo stesso aveva pro-posto sempre davanti a questo Tribunale sulla base diun decreto ingiuntivo ottenuto in data 10 maggio 2007per il pagamento del compenso per prestazioni profes-sionali rese in favore della odierna attrice, quantificatoin euro 105.861,07 oltre interessi.Lattrice, per meglio dar conto delle ragioni della pro-pria domanda, ha esposto:- di aver proposto opposizione avverso il predetto decre-to, contestando di essere debitrice del D.V. e sostenen-do che le obbligazioni per il pagamento delle prestazionirese dallo stesso avrebbero dovuto carico ad altro sog-getto, vale a dire la Ghes s.r.l. che era stata pertantochiamata in causa in quel giudizio;- che il decreto opposto era stato dichiarato provvisoria-mente esecutivo con ordinanza ex art. 648 c.p.c. del 9giugno 2008;

    - che in data 28 luglio 2008 il D.V. aveva notificato at-to di precetto rinnovato l8 gennaio 2009 e in data 27marzo 2009 atto di pignoramento immobiliare aventead oggetto il fabbricato meglio descritto in atto di cita-zione;- che il bene era stato quindi venduto allasta e il rica-vato della vendita era stato assegnato dal G.E. ad essaattrice in accoglimento della sua istanza; - che, con sen-tenza n. 2373/2012, depositata in data 8 novembre2012, il Tribunale di Verona aveva revocato il predettodecreto e condannato la terza chiamata Ghes s.r.l. alpagamento delle parcelle.Lattrice ha anche chiesto la condanna del convenutoal risarcimento del danno che questi le aveva arrecato

    ponendo in esecuzione il succitato titolo giudiziale e

    che ha indicato nella differenza tra il valore dellimmo-bile, quale era stato accertato nel corso della proceduraesecutiva (euro 209.000,00), e il prezzo al quale era sta-to aggiudicato allesito di essa (euro 166.000,00).Il convenuto si costituito ritualmente in giudizio e do-po aver eccepito in via preliminare la nullit dell attodi citazione ha sostenuto che, qualora il titolo della pre-tesa di controparte fosse stato rinvenuto nel dispostodellart. 96 secondo comma c.p.c. - come poteva desu-mersi dalla sua prospettazione - essa avrebbe dovuto es-

    sere avanzata davanti al giudice del merito vale a dire aquello che aveva trattato il giudizio di opposizione a de-creto ingiuntivo o al limite al giudice dellesecuzione enon poteva essere proposta in via autonoma con la con-seguente incompetenza del giudice adito.In via ulteriormente subordinata il convenuto ha avan-zato istanza di sospensione del giudizio di opposizione adecreto ingiuntivo, in attesa della definizione del giudi-zio di appello che era stato proposto avverso la sentenzadel Tribunale di Verona.Nel merito il convenuto ha resistito alla domanda av-versaria, assumendo che poich, nel predetto giudizionon vi era stata definitiva e totale soccombenza delconvenuto n era stata accertata linesistenza del dirittoesecutivamente azionato n vi era prova di colpa nem-meno lieve del convenuto e del danno conseguente allasua condotta non sussisteva nessuno dei presupposti perlaffermazione di una propria responsabilit ai sensi del-lart. 96 comma 2 c.p.c.La causa giunta a decisione senza lo svolgimento diattivit istruttoria, a seguito del rigetto da parte di que-sto Giudice delle istanze istruttorie delle parti.In via preliminare va disattesa leccezione di nullit del-latto di citazione sollevata dal convenuto atteso cheegli stesso ha dimostrato di aver perfettamente compre-so che il titolo della pretesa di controparte costituitodalla condotta, asseritamente illecita, che egli avrebbe

    posto in essere, dando corso ad una esecuzione immobi-

    Giurisprudenza

    Diritto processuale civile

    266 il Corriere giuridico 2/2016

  • 7/26/2019 9145233_GIUR_00134997_2016_02_0266

    2/8

    liare divenuta illegittima, a seguito della caducazione aposteriori del titolo esecutivo sul quale si fondava.Sempre in via preliminare va parimenti disatteso il ri-lievo di parte attrice secondo cui sussisterebbero i pre-supposti per lastensione da parte di questo giudice dallatrattazione del presente giudizio, per aver egli trattatoanche il giudizio di opposizione decreto ingiuntivo so-pra citato. Infatti, come ha obiettato la difesa di parteattrice, questo giudizio non ha ad oggetto laccertamen-to definitivo, nel merito, della sussistenza o meno deldiritto di credito dellarch. D.V. nei confronti di EldaService poich in esso i controverte delle conseguenzepregiudizievoli dellazione esecutiva che stata promos-sa nei confronti dellattrice sulla scorta di quel titolo.Va decisamente esclusa poi la ricorrenza dei presuppostiper sospendere il presente giudizio, istanza che stataparimenti avanzata dal convenuto. Infatti, con la sen-tenza conclusiva del giudizio di primo grado, stato re-

    vocato il decreto ingiuntivo opposto ed esso non potrriacquistare efficacia, nemmeno qualora la suddetta pro-nuncia dovesse essere riformata in appello con conte-stuale condanna di Elda Service in favore del D.V. macasomai sar sostituito da questa.Indipendentemente dallesito del gravame avverso lasentenza di primo grado, quindi, questa ha determinatola caducazione del titolo sulla base del quale era statapromossa lesecuzione e, conseguentemente, ha fattosorgere il diritto dellesecutato ad ottenere il rimborsodelle spese sostenute e il risarcimento degli ulterioridanni.Occorre ora valutare leccezione di incompetenza che ilconvenuto ha sollevato, sul presupposto che lipotesi diresponsabilit prospettata dallattrice riconducibile aquella prevista dallart. 96, comma 2, c.p.c. Sul punto necessario innanzitutto chiarire che tale rilievo non ri-guarda la competenza del giudice adito ma piuttostolammissibilit della domanda di parte attrice poich,secondo la Corte di Cassazione, lart. 96 c.p.c. non det-ta una regola sulla competenza, non indica cio davantia quale giudice va esercitata lazione dalla norma (in te-si) riconosciuta, ma disciplina un fenomeno endopro-cessuale, consistente nellesercizio, da parte del litigan-te, del potere di formulare una istanza collegata o con-nessa allagire o al resistente in giudizio(cos Cass.,sez. III, 20 novembre 2009, n. 24538).

    La difesa di parte attrice ha contestato la summenziona-ta premessa, sostenendo che le proprie domande si fon-dano sulla sopravvenuta illegittimit della proceduraesecutiva promossa dal convenuto, e quindi su una fatti-specie estranea allambito di applicazione dellart. 96,comma 2, c.p.c. e ha richiamato alcune pronunce di le-gittimit a sostegno del proprio assunto.Questultimo richiamo, a ben vedere, risulta per fuor-viante poich le sentenze citate, laddove affermano chenon rivelano gli stati soggettivi dellaccipiens, che abbiaottenuto una somma di denaro sulla base di un titolopoi caducato, si riferiscono ad ipotesi di riforma dellasentenza di condanna di primo grado provvisoriamenteesecutiva, e quindi allazione di ripetizione conseguente,

    quale quella che avrebbe potuto essere spiegata dalla at-

    trice per ottenere la restituzione della somma che avesseversato a seguito della concessione della provvisoria ese-cuzione del decreto ingiuntivo.Lattrice ha invece richiesto la rifusione delle spese so-stenute nella procedura esecutiva e il risarcimento delconseguente danno emergente, svolgendo quindi unadomanda risarcitoria che ricade sicuramente nellambitodi applicazione dellart. 96, secondo comma, c.p.c.Ci detto, occorre ora stabilire se tale domanda avrebbedovuto essere proposta al giudice del merito, vale a direal giudice del giudizio di opposizione a decreto ingiunti-vo o al giudice dellesecuzione, come parimenti sostenu-to dalla difesa del convenuto.Orbene entrambe le alternative non possono essere ac-colte.Occorre infatti tenere innanzitutto presente che, secon-do la Suprema Corte: Chi intende chiedere il risarci-mento del danno per leseguita esecuzione forzata ille-

    gittima pu agire soltanto, ai sensi dell art. 96, comma2, c.p.c. (quale norma speciale rispetto allart. 2043c.c.), dinanzi al giudice dellopposizione allesecuzione,funzionalmente competente sia sullanche sul quan-tum ; pertanto, inammissibile una domanda di con-danna generica, con riserva di agire in un separato giu-dizio per il quantum, che, per espressa previsione nor-mativa, pu essere liquidato anche dufficio (Cassazio-ne civile, sez. III, 6 maggio 2010, n. 10960).Dallapplicazione di tale principio al caso di specie con-segue che non sufficiente a giustificare la conclusioneche la domanda avrebbe dovuto essere proposta al giu-dice del merito la circostanza, evidenziata dalla difesadel convenuto, che gli eventi processuali integranti landella sua responsabilit del si fossero verificati ancorprima delludienza di precisazione delle conclusioni delgiudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che risaleal 1 marzo 2012, (in particolare al 24 marzo 2009 il pi-gnoramento, al 22 giugno 2009 listanza di vendita e al14 dicembre 2011 laggiudicazione del bene) perchlaccertamento su di essi spetta, secondo la pronunciasopra citata, al giudice della esecuzione, sempre chequesti ne abbia la possibilit, come subito si chiarir.Peraltro per quanto riguarda le spese della proceduraesecutiva (spese notarili e di custodia, spese per la can-cellazione del pignoramento e spese legali) bene pre-cisare che Elda Service ebbe contezza del loro ammon-

    tare solo dopo la succitata udienza di precisazione delleconclusioni, per la precisione in data 28 maggio 2012,quando venne comunicata alle parti la prima bozza delprogetto di distribuzione del ricavato della vendita(doc. 9) rispetto alla quale ha anche formulato le pro-prie osservazioni. evidente quindi che alla data del 1marzo 2012 quel danno per lattrice non si era ancorarealizzato.A ben vedere per nemmeno nel giudizio di esecuzionesi erano ancora verificati tutti i presupposti per la for-mulazione di una domanda risarcitoria avente ad ogget-to i danni qui lamentati, dal momento che lesecuzioneera iniziata e proseguita sulla base di un titolo valido edefficace, costituito dal decreto ingiuntivo provvisoria-

    mente esecutivo. Per essere ancora pi espliciti se fosse

    Giurisprudenza

    Diritto processuale civile

    il Corriere giuridico 2/2016 267

  • 7/26/2019 9145233_GIUR_00134997_2016_02_0266

    3/8

    stata avanzata in quella fase il giudice della esecuzionelavrebbe rigettata, sulla base dellagevole e incontesta-bile rilievo che avrebbe dovuto essere proposta davantial giudice del giudizio di merito.Solo con la pubblicazione della sentenza che revoc ildecreto ingiuntivo, come detto, sorse il diritto dellattri-ce ad ottenere il ristoro dei pregiudizi patiti.La domanda, quindi, stata correttamente avanzatacon un autonomo giudizio, in aderenza ad un orienta-mento della Suprema Corte che ha stabilito che lazio-ne di risarcimento danniex art. 96 c.p.c. non pu di re-gola essere fatta valere in un giudizio separato ed auto-nomo rispetto a quello dal quale la responsabilit aggra-vata ha origine, salvo che ci sia precluso da ragioni at-tinenti alla stessa struttura del processo e non dipen-denti dalla inerzia della parte(Cass. 18 febbraio 2000,n. 1861).Negli stessi termini si espressa anche Cass., 20 no-

    vembre 2009, n. 24538, che ha affermato che l istanzaai sensi dellart. 96 c.p.c., pur essendo volta ad attivareuna tutela di tipo aquiliano non pu tuttavia essereconsiderata espressione di unapotestas agendiesercitabi-le al di fuori del processo in cui la condotta generatricedella responsabilit aggravata si manifestata, e quindiin via autonoma e consequenziale e successiva, davantiad altro giudice, salvo i casi in cui la possibilit di atti-vare il mezzo offerto dallart. 96 c.p.c. sia rimasta pre-clusa in forza dellevoluzione propria dello specifico pro-cesso dal quale la responsabilit aggravata ha avuto ori-gine.Nel caso di specie ravvisabile anche lelemento sog-gettivo richiesto dalla norma in esame per laffermazio-ne della responsabilit del D.V., tenuto conto che esso costituto non gi dalla mala fede o dalla colpa grave,presupposti per lapplicazione sia del primo che del terzocomma dellart. 96 c.p.c., ma dalla mancanza nellesecu-tante della normale prudenza che la giurisprudenza dilegittimit ha individuato nella consapevolezza dellarescindibilit del titolo e della provvisoriet del suoi ef-fetti(Cass. 14 ottobre 2008 n. 25143; Cass. 19 ottobre2007, n. 21992; Cass. 13 aprile 2007, n. 8829; Cass. 5agosto 2005, n. 16559).Il convenuto infatti ha agito in via esecutiva sulla basedi un decreto ingiuntivo che presupponeva una valuta-zione sommaria dei motivi di opposizione, che era stata

    esplicitata nella parte motiva del provvedimento, ed eraquindi conscio del fatto che esso avrebbe potuto esserecaducato allesito del giudizio, sulla base dellesame del-le difese che le parti avessero svolto e delle risultanzedellistruttoria.Passando alla quantificazione dei danni, essi possono es-sere riconosciuti nelle spese notarili, di custodia e dicancellazione del pignoramento che lattrice ha sostenu-to nella fase esecutiva e che sono state comprovate, es-sendo state detratte dalla somma ricavata dalla venditadellimmobile per un ammontare di euro 7.081,22.Nulla pu invece riconoscers i alla attrice a titolo dirimborso delle spese legali asseritamente sostenute nellaprocedura esecutiva e in quella di opposizione agli atti

    esecutivi, dal momento che Elda Service non ha pro-

    dotto documentazione che comprovi che essa ha corri-sposto allavv. Rebesani le somme di cui alle fattureprodotte sub 19 e 21 e, a ben vedere, nemmeno ha for-mulato capitoli di prova orale (ad esempio per interpel-

    lo) diretti a dimostrare tale circostanza (quello sub 1della memoria ai sensi dellart. 183, VI comma, n. 2c.p.c. era volto a dimostrare che lattivit descritta neipredetti documenti era stata effettivamente posta in es-sere).Deve anche escludersi che lattrice abbia subito il dan-no emergente, pari alla differenza tra il valore dellim-mobile esecutato e quello realizzato a seguito della suavendita forzata.Lassunto di Elda Service infatti si basa sul presupposto,esposto in atto di citazione, che avrebbe potuto venderequel bene se il convenuto non gliene avesse sottratta ladisponibilit ma una simile prospettiva stata esclusadalla stessa attrice nel corso del giudizio.

    Essa infatti, nella memoria di replica alla conclusionaledel convenuto, per ribattere al rilievo di questi secondocui, data la fase stagnazione in cui gi all epoca del pi-gnoramento dellimmobile si trovava il mercato immo-biliare, non avrebbe potuto realizzare il prezzo quantifi-cato in sede di perizia ha negato di aver avuto intenzio-ne di alienarlo. In tale atto (pagg. 9-10) si infattiespressa esattamente in questi termini: Elda Servicenon avrebbe venduto limmobile n in quel momento,n allo stato grezzo in cui si trovava, ma avrebbe potutolegittimamente aspettare la ripresa del mercato immobi-liare, o una offerta adeguata e non sottostimata, attra-verso scritture private, anche in considerazione della ul-

    timazione dei lavori che essa intendeva certamentecompletare prima della vendita.Sullimporto riconosciuto di euro 7.081,22 spettano gliinteressi al tasso legale dal momento del pagamento aquello del saldo effettivo.Venendo alla regolamentazione delle spese di causa, es-se vanno poste a carico del convenuto in applicazionedel criterio della soccombenza e si liquidano come indispositivo facendo riferimento, per la determinazionedella somma spettante a titolo di compenso, al d.m.55/2014, entrato in vigore il tre aprile di questanno. Inparticolare le somme spettanti per le fasi di studio edintroduttiva vanno determinate assumendo a riferimen-to i valori medi di liquidazione previsti dal succitato re-golamento per le corrispondenti fasi delle cause di valo-re compreso tra euro 5.20001 ed euro 26.000,00. Ilcompenso per la fase di trattazione va invece determi-nato riducendo del 30% il valore medio di liquidazionee quello per la fase decisoria riducendo del 50 % il cor-rispondente valore medio di liquidazione alla luce delladuplice considerazione che la prima consistita nel solodeposito delle memorie ai sensi dellart. 183, commaVI, cp.c e che nel corso della seconda le parti non han-no dovuto prendere posizione su nuove emergenze limi-tandosi a riprendere gli argomenti che gi avevano svol-to in precedenza.Alla attrice spetta anche il rimborso delle spese generali

    nella misura massima consentita del 15 % e di quella di

    Giurisprudenza

    Diritto processuale civile

    268 il Corriere giuridico 2/2016

  • 7/26/2019 9145233_GIUR_00134997_2016_02_0266

    4/8

    euro 660,00 a titolo di ripetizione del contributo unifi-cato versato.

    P.Q.M.

    Il Giudice unico del Tribunale di Verona dichiarainammissibile la domanda risarcitoria avanzata dall at-trice e avente ad oggetto la condanna del convenuto alpagamento della somma pari alla differenza tra il prezzoricavato dalla vendita forzata dellimmobile per cui causa e il valore stimato dal ctu; condanna il convenuto

    a corrispondere allattrice la somma di euro 7.081,22 ol-tre agli interessi al tasso legale su tale importo dal mo-mento del pagamento a quello del saldo effettivo non-ch alla rifusione delle spese di lite che liquida nella

    somma complessiva di euro 3.545,00, oltre rimborsospese generali nella misura del 15 % sulla somma liqui-data a titolo di compenso, Iva, se dovuta, e Cpa nonchla somma di euro 660,00 a titolo di ripetizione del con-tributo unificato versato.

    Giudizio autonomo per lazione di risarcimento dannida imprudente esecuzione

    di Serena Corongiu e Giulia Carlotta Salvatori

    Con la sentenza annotata, il Tribunale di Verona ha stabilito che chi agisce in via esecutiva sullabase di un titolo caducabile - come ad esempio chi aziona un decreto ingiuntivo gi oggetto diun giudizio di opposizione - assume una condotta priva della normale prudenzarichiesta dal-lart. 96, comma 2, c.p.c. Lesecutato ha quindi diritto al relativo risarcimento danni.Secondo il Tribunale veneto, quando lesecutato non abbia potuto proporre la domanda risarci-toria nel corso del giudizio in cui sorta la responsabilit aggravata dellesecutante incauto, eglipu avanzare la richiesta di risarcimento anche nellambito di un giudizio autonomo.

    Il caso

    Un architetto rende alcune prestazioni professiona-

    li a favore di una societ veronese (che chiamere-mo per comodit Alfa) e, alla conclusione del-lincarico, presenta la relativa parcella. Non aven-do ricevuto il pagamento delle proprie spettanze,larchitetto deposita un ricorso per decreto ingiun-tivo contro Alfa e ottiene il relativo provvedimen-to monitorio. La societ ingiunta Alfa propone op-posizioneexart. 645 c.p.c., sostenendo che il sog-getto tenuto al pagamento del compenso dell ar-chitetto in realt unaltra, diversa, societ (chechiameremo Beta), la quale viene pertanto chia-

    mata in giudizio.Nel corso del procedimento ordinario radicatosi aseguito dellopposizione, il decreto ingiuntivo co-munque dichiarato provvisoriamente esecutivo exart. 648 c.p.c. Sulla base del titolo cos ottenuto,larchitetto notifica un atto di precetto alla oppo-nente Alfa.A partire da questo momento, l intreccio fra glieventi del giudizio ordinario di opposizione e letappe della procedura esecutiva si intesse in manie-ra sempre pi stretta. Infatti:- larchitetto ottiene dapprima il pignoramento im-

    mobiliare di un fabbricato di Alfa;

    - successivamente, larchitetto presenta istanza divendita dellimmobile pignorato, il quale viene ag-

    giudicato a un prezzo considerevolmente inferiorerispetto al valore previamente accertato durante laprocedura esecutiva;- nel frattempo, il procedimento ordinario di oppo-sizione a decreto ingiuntivo prosegue regolarmente,fino a giungere alludienza di precisazione delleconclusioni;- tre mesi dopo ludienza di p.c., le parti del proces-so esecutivo ricevono la prima bozza del progettodi distribuzione del ricavato della vendita, progettonel quale la societ esecutata Alfa viene gravatadelle spese della procedura esecutiva (spese notari-

    li, di custodia, per la cancellazione del pignora-mento e legali);- tornando al giudizio ordinario di opposizione, neimesi successivi alludienza di p.c. il Tribunale scali-gero revoca il decreto ingiuntivo originariamenteemesso e condanna la societ terza chiamata Betaal pagamento della parcella dellarchitetto;- da ultimo, si conclude anche la procedura esecu-tiva: il Giudice dellesecuzione quantifica le relati-ve spese di procedura ponendole a carico di Alfa,come gi anticipato dal progetto di distribuzione.

    Non essendo tenuta al pagamento secondo quanto

    accertato dal giudizio ordinario, la societ esecuta-

    Giurisprudenza

    Diritto processuale civile

    il Corriere giuridico 2/2016 269

  • 7/26/2019 9145233_GIUR_00134997_2016_02_0266

    5/8

    ta Alfa instaura allora un nuovo giudizio controlarchitetto per sentirlo condannare, da un lato, alrimborso delle spese relative alla procedura esecuti-va immobiliare ingiustamente subita e, dall altro

    lato, al risarcimento del danno patito per la vendi-ta coattiva dellimmobile pignorato: danno - que-stultimo - pari alla differenza fra il prezzo di aggiu-dicazione e il valore stimato del fabbricato. La cau-sa petendidella nuova azione giudiziale di Alfa con-tro il professionista poggia sullart. 96, comma 2,prima parte, c.p.c.: Alfa lamenta infatti un difettodi normale prudenzanellavvio della proceduraesecutiva. Nel costituirsi nel secondo giudizio, lar-chitetto eccepisce, in particolare, che tale domandarisarcitoria non avrebbe potuto essere proposta in viaautonoma, bens avrebbe dovuto essere avanzata in

    uno dei due procedimenti gi conclusi: o diretta-mente nel previo giudizio di opposizione a decretoingiuntivo, oppure innanzi al Giudice dellesecu-zione.

    Nella sentenza in commento, il Tribunale veronesesussume effettivamente la fattispecie nel dispostodellart. 96, comma 2, c.p.c., rilevando in capo alprofessionista una condotta priva della normale

    prudenza, passibile dunque di responsabilit aggra-vata per aver agito in via esecutiva sulla base di untitolo caducabile (il decreto ingiuntivo opposto).Quanto alla possibilit, per il danneggiato, di pro-porre la richiesta risarcitoria exart. 96, comma 2,c.p.c. nellambito di un autonomo giudizio, il Tribu-nale opera una precisa distinzione fra le due vocidi danno. Per quanto attiene alla domanda risarcito-ria corrispondente al minor valore dellimmobile aggiu-dicato, essa - ritiene il Giudice - avrebbe dovuto es-sere proposta nel giudizio ordinario di opposizionee precisamente in occasione delludienza di precisa-zione delle conclusioni (udienza svoltasi successi-vamente alla data della vendita coattiva). La do-manda appare cos preclusa nel nuovo procedimen-tode quo. Per quanto concerne, invece, la domandarelativa alla rifusione delle spese della procedura esecu-tiva, il Tribunale afferma che lavvio di un giudizioautonomo appare del tutto legittimo, posto che lasociet esecutata non avrebbe potuto formulare ladomanda risarcitoria prima di tale momento pro-cessuale. La richiesta non avrebbe potuto, infatti,essere avanzata n nellambito della procedura ese-cutiva (che era stata iniziata in forza di un titolovalido ed efficace), n nellambito del giudizio di

    opposizione, essendosi questultimo concluso primadel termine della procedura esecutiva. Limitata-mente a questo capo della domanda, dunque, ilTribunale veronese accoglie parzialmente la richie-

    sta risarcitoria di Alfa, procedendo alla quantifica-zione del danno risarcibile.

    Laccessoriet della domanda risarcitoriaexart. 96, comma 2, c.p.c. rispettoalla domanda principale: cenni alla tesiprevalente in giurisprudenza e in dottrina

    In chiave processualistica, la sentenza veronese incommento riveste un notevole interesse perch sisofferma sulla questione dellautonoma proponibilitdella domanda risarcitoria poggiante su un illecito pro-cessualeai sensi dellart. 96, comma 2, c.p.c.Secondo la giurisprudenza pressoch unanime, lapeculiare natura dellillecitoexart. 96 c.p.c. - origi-nato dalla condotta antigiuridica assunta nel con-testodi un processo -impedirebbe al danneggiato diavanzare la corrispondente richiesta risarcitorianellambito in un giudizio autonomo: la domanda ri-sarcitoria dovrebbe giocoforza essere formulata nelcorso dellostesso processoin cui si verificato lille-cito, a pena di preclusione. In altri termini, la tra-dizionale lettura dellart. 96, comma 2, c.p.c. ritie-

    ne che la domanda diretta al ristoro del pregiudiziopatito a causa dellabuso del processo si configuricome necessariamente connessa con la domandagi oggetto del procedimento principale (1). Piprecisamente, secondo questa tesi la domanda ri-sarcitoria deve di regola essere avanzata insimulta-neus processusanche e soprattutto allo scopo di evi-tare contrasti pratici di giudicati (2). Secondo unconsolidato insegnamento della Cassazione, l art.96 c.p.c. disciplinerebbe insomma un fenomenoendoprocessuale, prevedendo che la domanda proponibile solo nello stesso giudizio dal cui esito

    si deduce linsorgenza della detta responsabilit; eci non solo perch nessun giudice pu giudicare latemerariet processuale meglio di quello stesso chedecide sulla domanda che si assume, per lappunto,temeraria, ma anche e soprattutto perch la valuta-zione del presupposto della responsabilit proces-suale cos strettamente collegata con la decisionedi merito da comportare la possibilit, ove fosse se-paratamente condotta, di un contrasto pratico di

    (1) Cass. 17 luglio 2007, n. 15882, inBanca-Dati Pluris;Cass. 14 aprile 2000, n. 4816, ibidem; Cass. 6 aprile 1995, n.

    4030, ibidem.Giur. mer., v. Trib. Campobasso 7 aprile 2011, ibi-

    dem.(2) Cass. 4 giugno 2007, n. 12952; Cass. 18 febbraio 2000,

    n. 1861, in questa Rivista, 2000, 4, 451.

    Giurisprudenza

    Diritto processuale civile

    270 il Corriere giuridico 2/2016

  • 7/26/2019 9145233_GIUR_00134997_2016_02_0266

    6/8

    giudicati. Ci vale, ovviamente, per tutte le ipotesidisciplinate dallart. 96 c.p.c. () (3).Allo stesso modo della giurisprudenza, anche ladottrina maggioritaria ritiene - a partire dagli studipi autorevoli e risalenti - che non sia possibile farvalere la responsabilit processuale aggravata nel-lambito di un autonomo giudizio: e ci non senzaaver evidenziato che la formulazione dellart. 96c.p.c. indubbiamente avrebbe potuto essere pichiara e avrebbe potuto, cos, eliminare ogni dub-bio (4). Secondo tale opinione prevalente, le ra-gioni a sostegno della tesi in parola sarebbero le se-guenti.a) Innanzitutto, si sottolinea la formulazione let-terale dellart. 96 del codice di rito. Le locuzionioltre alle spese- contenuta nel comma 1 - e ilgiudice che accerta linesistenza del diritto... con-danna al risarcimento- racchiusa nel capoverso- sarebbero indicative del necessario rapporto diaccessoriet intercorrente tra la domanda di risar-cimento danni ex art. 96 c.p.c. ed il giudizio dimerito diretto ad accertare la fondatezza della do-manda avanzata temerariamente (5). In altri ter-mini, la precisazione, secondo cui il Giudice li-quida i danni, anche dufficio, nella sentenza, indicativa della necessit che la liquidazione av-venga con la sentenza di merito. Abbracciare unalettura diversa - si precisa - non permetterebbe ndi individuare la ratiodi una simile precisazioneinserita dal Legislatore nel testo dellarticolo, nquale altra sentenza si sia altrimenti voluta indi-care (6).b) In secondo luogo, a supporto della lettura inesame si afferma che limpianto processuale del no-stro ordinamento obbedisce a un principio sistema-tico generale, secondo il quale le condanne cc.dd.accessorie devono essere sempre pronunciate inuna con la sentenza di merito, come dimostrano icasi di altre disposizioni processuali, come ad esem-pio lart. 91 c.p.c. (7).

    La tesi dellautonoma proponibilitdel giudizio risarcitorio nella dottrinaminoritaria degli Anni Novantae nella scarsa giurisprudenza anteriore

    alla sentenza veronese

    In senso contrario allopinione prevalente dellagiurisprudenza e della dottrina, si pongono alcuniapprofondimenti scientifici - editi negli Anni No-vanta - che ammettono la possibilit, per la partelesa, di proporre la domanda di risarcimento deldannoexart. 96 c.p.c. in un autonomo e separatogiudizio (8).Tale differente soluzione sarebbe, secondo i suoisostenitori, poggiante su due motivazioni.a) In primo luogo, si rimarca l assenza di una

    espressa preclusione in tal senso, nel disposto del-lart. 96 c.p.c., e in generale sia nel codice di ritoche nellordinamento giuridico.b) In secondo luogo si sottolinea che il diritto allaprova spettante al soggetto danneggiato potrebbeessere pienamente garantito solo l dove listanzarisarcitoriaex art. 96 c.p.c. fosse formulata e valu-tata nellambito di un giudizio di cognizione ordi-naria (9). Logico corollario di tale ricostruzione la necessaria formulazione della domanda in unautonomo giudizio in alcune specifiche ipotesi. Daun lato, si possono annoverare quelle in cui l illeci-

    to processuale sia avvenuto all

    interno di un proce-dimento diverso da quello ordinario, come a titoloesemplificativo nel processo cautelare, esecutivo,sommario, di giurisdizione volontaria; dallaltro la-to, i casi in cui il soggetto danneggiato si rendaconto della mala fede o della colpa grave o di altrailliceit procedurale posta in essere da contropartesolamente in fase di impugnazione o dopo il tratte-nimento della controversia in decisione. In questeipotesi, la possibilit di proporre un giudizio risarci-torio autonomo si imporrebbe al fine di garantiresia i normali gradi di giudizio sulla domanda in

    questione, sia il pieno esercizio dei diritti proces-suali delle parti (in primisil diritto alla prova).Fermo restando che - secondo linterpretazionepredominante - vi deve essere un simultaneus pro-

    (3) Cos Cass. 4 febbraio 2015, n. 1952, la quale richiamasul punto le precedenti decisioni Cass. nn. 9297, e 12952 del2007, 18344 e 26004 del 2010, in Banca-Dati Pluris.

    (4) Cos Calvosa,La condanna al risarcimento danni per re-sponsabilit aggravata, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1954, 407.

    (5) Calvosa, cit., 407.(6) Calvosa, cit., 408.(7) Calvosa, cit., 408. LAutore cita lart. 91 c.p.c., precisan-

    do che: specifico a proposito della condanna nelle spese,sicch non pu assolutamente revocarsi in dubbio che la detta

    condanna debba essere pronunciata con la sentenza che chiu-

    de il processo di merito. LA. richiama inoltre anche lart. 92,comma 1, parte seconda, c.p.c., e lart. 226 c.p.c. in tema diquerela di falso (sia pure correttamente sottolineando che, inquestultimo caso, non si ha condanna al risarcimento danniper responsabilit aggravata, ma condanna a una pena pecu-niaria).

    (8) Bongiorno, Responsabilit aggravata, in Enc. giur., XXVI,Roma, 1991, 5 ss.; Scarselli, Le spese giudiziali civili, Milano,1998, 392 ss.

    (9) Scarselli, cit., 392.

    Giurisprudenza

    Diritto processuale civile

    il Corriere giuridico 2/2016 271

  • 7/26/2019 9145233_GIUR_00134997_2016_02_0266

    7/8

    cessusfra giudizio in cui si verifica la condotta anti-giuridica e domanda risarcitoria, una piccola partedella giurisprudenza ha concesso una timida aper-tura alla tesi minoritaria: si cos chiarito che il

    giudizio autonomo resta lunica strada percorribilequando la via maestra delsimultaneus processus siapreclus(a) da ragioni attinenti alla stessa strutturadel processo e non dipendenti dalla inerzia dellaparte(come sottolineato dalla sentenza Cass. del18 febbraio 2000, n. 1861, citata dallo stesso Tri-bunale veronese).A tal fine gli stessi giudici hanno provveduto adenucleare una serie di ipotesi in cui la domanda ri-sarcitoria ex art. 96 c.p.c. deve necessariamente es-sere proposta in un autonomo giudizio, secondo le

    regole ordinarie.Innanzitutto, fra queste ipotesi si pu annoverare ilcaso in cui il comportamento temerario sia statoposto in essere nellambito di un giudizio poi defi-nito in forma diversa dalla sentenza. Si pensi, peresempio, alla presentazione di unistanza di falli-mento priva di fondamento, quando poi non vengadichiarato il fallimento con sentenza, bens si pro-ceda al rigetto del ricorso con decreto motivato.

    Non essendo, infatti, configurabile una competenzafunzionale del Tribunale fallimentare, la domanda

    diretta ad ottenere il risarcimento dei danni patitiin conseguenza della presentazione dellistanza difallimento deve essere necessariamente proposta inun autonomo giudizio, al giudice competente se-condo le regole ordinarie (10).In secondo luogo, vengono in rilievo le ipotesi incui il danno si sia verificato in un momento suc-cessivo rispetto a quello ultimo utile per poterlodedurre nel giudizio di merito in cui stata accer-tata linesistenza del diritto (11).Infine, le ipotesi che si presentano con maggiorefrequenza sono quelle inerenti alla imprudente at-tuazione di un provvedimento cautelare emesso atutela di un diritto inesistente, a cui non sia poi se-guita linstaurazione del giudizio di merito (12).

    Conclusioni

    Nella sent. del 23 gennaio 2015 (sentenza che sicolloca nella sca di una numerosa serie di pronun-

    ce del Tribunale di Verona dedicate all

    analisi del-lart. 96 c.p.c. e in particolare del comma 3 (13)),il Giudice scaligero ha aderito pienamente alla tesipossibilista, mettendo in luce la complessa cro-nologia degli eventi processuali e rimarcando laconcreta impossibilit, per lesecutata Alfa, di for-mulare le proprie istanze risarcitorie nei precedentigiudizi (di opposizione al decreto ingiuntivo ed ese-cutivo).In primo luogo, il Tribunale ha sottolineato che diregola laccertamento circa lesistenza di un dannoex art. 96, comma 2, c.p.c. spetta unicamente al

    Giudice dell

    opposizione all

    esecuzione, sia perquanto riguarda lan , sia per quanto riguarda ilquantum. Sul punto della competenza funzionale omeno del Giudice dellesecuzione, vale la penaaprire una breve parentesi e ricordare, per comple-tezza dindagine, il principio espresso da una notasentenza delle Sezioni Unite - la n. 6597/ 2011 -in tema di competenza a conoscere dellazione ri-sarcitoria in caso di imprudente trascrizione, neiregistri immobiliari, di una domanda giudiziale nonricompresa tra quelleex artt. 2652 e 2653 c.c. (14).Per comprendere il quesito sottoposto alla S.C., bi-

    sogna innanzitutto rammentare che, nel nostro or-dinamento giuridico, le ipotesi in cui ammessa latrascrizione di atti o domande giudiziali sono tassa-tive (per la dottrina, la tassativit in tema di tra-scrizione di domande giudiziali ancora maggiore,rispetto a quella degli atti, poich manca una nor-ma analoga allart. 2645 c.c.)(15). necessario di-stinguere, inoltre, due ipotesi. Da un lato, si profi-lano i casi di trascrizione ingiusta: con la locuzionesi fa riferimento alle ipotesi in cui, pur essendo ladomanda contemplata dagli artt. 2652 e s. c.c., ladomanda trascritta risulta infondata allesito del

    giudizio (si parla quindi di c.d.

    intrascrivibilit inconcreto). Dallaltro lato, vi sono i casi di trascri-zioneillegittima, per tali intendendosi la trascrizioneeseguita al di fuori delle ipotesi di cui agli artt.

    (10) Cass. 8 febbraio 1990, n. 875, in Banca-Dati Pluris.(11) Cass. 14 marzo 1962, n. 499, in Foro it., 1962, I, 1110.(12) Cass. 26 giugno 2001, n. 8738, in Banca-Dati Pluris;

    Cass. 11 febbraio 1988, n. 1473, ibidem; Cass. 6 novembre1987, n. 8223.

    (13) Per una completa disamina dei precedenti provvedi-menti del Tribunale scaligero stesso, nonch per un approfon-dimento dottrinale delle questioni giuridiche ricollegate allart.96 c.p.c. che vede come Coautore lo stesso magistrato esten-sore della sentenza qui in commento, si veda Dalla Massara -

    Vaccari, Economia processuale e comportamento delle parti nel

    processo civile. Prime applicazioni del Protocol lo Valore Prassisugli artt. 91, 96 e 614-bis c.p.c., Napoli, 2012.

    (14) Cass., SS.UU., 23 marzo 2011, n. 6597, in Guida dir.,n. 18/11, 31.

    (15) Piccoletto,Prelazione convenzionale - Danno da illegitti-ma tra scr iz ione del la doman da gi udi ziale , in Imm. e propr.,2011, 10, 657 ss.; Vanz, Illegittima trascrizione della domanda

    giudiz iale e risarcime nto del danno, in Riv. dir. proc. civ., 2012,199 ss.; Belli,Il danno da trascrizione illegittima: art. 96 c.p.c. o

    art. 2043 c.c.?, inContr. e impr., 2013, 1, 20 ss.

    Giurisprudenza

    Diritto processuale civile

    272 il Corriere giuridico 2/2016

  • 7/26/2019 9145233_GIUR_00134997_2016_02_0266

    8/8

    2652 e 2653 c.c., in cui mancain totola trascrivibi-lit della domanda (c.d. intrascrivibilit in astrat-to): in altri termini, questi casi si verificano quan-do, per errata interpretazione dei suddetti articoli

    di legge, per mala fede o per altra causa, viene tra-scritta una domanda giudiziale non ricompresa traquelle per le quali la legge prevede detta formalit.Con riguardo a tale seconda ipotesi, posto che latrascrizione della domanda costituisce attivit pro-cessuale, la giurisprudenza ha qualificato la conse-guente responsabilit da trascrizione illegittima oranellalveo della responsabilit processuale di cui al-lart. 96 c.p.c., ora nella responsabilit da fatto ille-cito ex art. 2043 c.c. Secondo un primo orienta-mento, infatti, il caso della trascrizione illegittimasarebbe riconducibile allart. 96 c.p.c., alternativa-

    mente nel comma 1 o nel comma 2. Ne consegue -ecco il punto che rileva in questa sede - che lacompetenza a conoscere del risarcimento danni ap-parterebbe allo stesso giudice dinnanzi al quale sisvolge il processo nellambito del quale la domanda ritenuta illegittima: sia perch funzionalmente edinderogabilmente competente a decidere su talequestione, sia perch listanza risarcitoria costitui-rebbe espressione di un potere endoprocessuale, co-me tale non esercitabile al di fuori del processo invia autonoma. Secondo un altro orientamento, in-vece, allipotesi in esame si applicherebbe l art.

    2043 c.c.: il soggetto danneggiato potrebbe, quindi,in tal caso proporre la domanda di risarcimento

    danni anche successivamente, con un giudizioautonomo. Con la sent. n. 6597/2011, le SezioniUnite, chiamate a risolvere il contrasto, hanno ri-tenuto di abbracciare lorientamento fino ad allora

    minoritario, consentendo la proposizione dellazio-ne risarcitoria anche in un separato giudizio (16).Chiusa questa breve parentesi e tornando allesamedella sentenza veronese, si pu notare come - aprescindere dallaffermato carattere funzionale del-la competenza del Giudice dellopposizione allese-cuzione - nel caso di specie il Tribunale abbia rile-vato la concreta impossibilit per lo stesso G.E. dipronunciarsi sulla domanda risarcitoria dellesecu-tata Alfa, a causa dellavviluppato intreccio deglieventi processuali. Nel procedimento esecutivo, in-

    fatti, non si erano ancora verificati tutti i presup-posti per la formulazione della richiesta risarcitoria:lesecuzione era iniziata e proseguita sulla base diun titolo valido ed efficace, costituito dal decretoingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenutodallarchitetto contro Alfa. Non essendo sussistentii presupposti per la domanda risarcitoria di Alfa, setale domanda fosse stata proposta innanzi al G.E. ilTribunale non avrebbe potuto fare altro che riget-tarla: il diritto risarcitorio era sorto solo a seguitodella pubblicazione della sentenza di revoca del de-creto ingiuntivo e alla danneggiata non restava

    dunque altra possibilit che lavvio di un giudizioautonomo.

    (16) Accogliere il contrapposto indirizzo, sostengono le Se-zioni Unite, significherebbe dover valutare il fatto della trascri-zione non consentita in rapporto al canone del dolo/colpa gra-ve, invece che a quello della colpa/omissione della normaleprudenza. Inoltre, si arriverebbe al paradosso per cui chi hafatto legittimo affidamento sul fatto che la domanda - perchnon trascrivibile - non sia stata trascritta, si vedrebbe preclusa

    la domanda per danni per non aver introdotto la relativa istan-

    za nel giudizio promosso dallattore per vedere accertato il di-ritto da lui vantato. La mancanza di una indicazione formalenella norma codicistica e lassenza del presupposto necessarioper radicare la competenza del giudicante ai sensi dellart. 96c.p.c. secondo la Cassazione sono elementi sufficienti per rite-nere che lipotesi in esame ricada nellalveo dellart. 2043 c.c.In ultima analisi, sarebbe possibile proporre lazione risarcitoria

    anche in un giudizio autonomo.

    Giurisprudenza

    Diritto processuale civile

    il Corriere giuridico 2/2016 273