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    TRIB. ROMA, 25.3.2004

    Danni civili - Società di intermedia-

    zione mobiliare - Fatto illecito del

    promotore - Responsabilità solidale

    della società - Sussistenza  (cod. civ., artt.1218, 1228, 2043, 2049; l. 2.1.1991, n. 1, art. 5; d. le-gis. 24.2.1998, n. 58, artt. 23, 31).

    Il soggetto abilitato allo svolgimento deiservizi finanziari è obbligato solidalmentecon il proprio promotore per i danni dacostui arrecati ai terzi, anche se effetto dicondotte penalmente rilevanti.

    dal testo:

    [Il testo della sentenza riproduce fedelmen-te, senza alcuna correzione, l’originale deposi-tato in cancelleria, anche laddove esso risultadi non chiara comprensione].

    Il fatto. (Omissis)

    I motivi. Preliminarmente deve richiamarsi ilnucleo fondamentale delle contestazioni mossedall’attrice ai promotori finanziari Paradiso edImbriale, quali diretti autori delle condotte lesi-ve, nonché nei confronti della San Paolo Invest,S.I.M. a cui i predetti promotori finanziari era-no legati da rapporto di collaborazione e con laquale la stessa attrice aveva concluso il contrat-to di gestione del patrimonio affidato in data22.2.94 di £ 1.060.000.000, poi incrementato diulteriori £ 170.000.000 nell’aprile del 97, dimodo che la stessa S.I.M. era solidalmente re-

    sponsabile con i suoi due promotori, quest’ulti-ma imputa ai citati promotori di aver volonta-riamente occultato alle stesse la rilevantissimadiminuzione del patrimonio inizialmente inve-stito nella gestione finanziaria nel corso deglianni dal 94 al 98, tanto da risultare inferiore dicirca 500 milioni di lire, garantendo alla stessain più occasioni, ed anche in presenza di terzi,che il capitale iniziale era rimasto inalterato nelcorso del tempo e che le operazioni finanziariecompiute avevano dato ottimi risultati, e nelcontempo inducendola a ritenere che le sommedalla stessa prelevate per le proprie eccezioni

    (sic) costituivano gli utili netti della gestione fi-nanziaria senza incidere sul capitale inizialedalla stessa affidato in gestione ai due promoto-ri finanziari. Imputa poi agli stessi di averomesso di consegnarle i resoconti periodici del-la gestione di cui la stessa non aveva avuto ca-rattere (sic) perché prelevati direttamente daipromotori della casella postale dove era statadomiciliata la corrispondenza della gestione fi-nanziaria, di cui gli stessi avevano la piena di-sponibilità. Inoltre, di aver omesso il pagamen-to dei primi di due contratti assicurativi previ-denziali nonostante fossero stati a ciò delegati,da cui derivava la perdita delle somme versate edi quelle precisate alle conclusioni, mediante

    omissioni che erano state attuate dai promotoriapprofittando della totale e incondizionata fi-ducia che essa attrice aveva riposto sui medesi-mi, e in conseguenza della quale apparivanopiù che esaustive le rassicurazioni verbali chequesti le facevano in ogni occasione circa ilbuon andamento della gestione e la permanen-za inalterata del patrimonio inizialmente impie-gato nelle operazioni finanziarie.

    Orbene, così riassunto il cuore delle doglian-ze sollevate dall’attrice, peraltro tutte ricusatedai convenuti, perché sussistente (sic) in via difatto e comunque giuridicamente irrilevanti, vaaccertata, sulla base degli elementi probatoriacquisiti, la sussistenza o meno dei presuppostidella responsabilità della parte convenuta inrelazione all’illecito contestato.

    Tali presupposti sinteticamente sono appun-tabili nell’inadempimento e/o fatto illecito, epertanto nella effettiva ravvisabilità dello stes-so, imputato alla condotta dei convenuti Para-diso e Imbriale; nel rapporto di preposizionetra la convenuta San Paolo Invest e questi ulti-

    mi, ed infine nella riferibilità eziologica delpregiudizio, subito dall’attrice, alla violazionedei lavori (sic), di promotori finanziari, ed invia succedente ai doveri gravanti sulla S.I.M.San Paolo Invest S.p.A.

    Viene quindi come priorità logica quella del-l’accertamento delle commissioni dell’illecitoe/o dell’inadempimento da parte dei convenutiParadiso e Imbriale. A questo riguardo deveanzitutto precisarsi, come già richiamato, chel’aspetto fondamentale dell’addebito è quellodi aver sempre riferito alla attrice Hader (con-trariamente alla realtà dei fatti) che la gestione

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    mobiliare era complessivamente buona e frutti-fera, e sopra tutto che, conseguentemente aciò, il capitale iniziale delle stesse (sic) investitoera rimasto inalterato.

    Occorre pertanto accertare su tale condottacommissiva, realizzata occultando la reale con-dizione del patrimonio della Hader, cosa siastato effettivamente compiuto dai citati pro-motori finanziari. Le prove raccolte in istrutto-ria a questo riguardo sono costituite da riscon-tri documentali e da testimonianze dirette.

    Partendo da queste ultime va ritenuto che ilteste Fiandrotti (ud. 24.5.01) ha riferito di averconosciuto i promotori finanziari Paradiso eImbriale in occasione di incontri, per feste ed

    altro, a casa della Hader, e in particolare, nelcorso di uno di tali incontri verificatosi nel 98gli stessi ebbero a dirgli che l’investimento dellaHader andava bene e che il capitale iniziale erarimasto inalterato. Lo stesso teste ha poi riferitoche la Hader aveva piena fiducia negli stessi ene magnificava la capacità proprio in relazionea quanto dalla stessa ritenuto in base alle co-stanti notizie che i due promotori le davano sul-l’andamento positivo degli investimenti.

    Analoghe dichiarazioni sono state rese dallateste Scuritati (cfr. ud. 1.10.01) la quale ha rife-rito che i due promotori finanziari nel corsodegli anni 95 e 96, si erano più volte vantati inpubblico di aver realizzato gli investimenti del-la Hader senza intaccare il capitale iniziale, eciò avveniva in occasione di feste e riunioniconviviali presso l’abitazione della Hader.

    Tale circostanza in sé considerata può già dasola integrare la condotta materiale dell’illecitoascritta ai convenuti Paradiso e Imbriale in re-lazione agli obblighi previsti in D. Lgs. 24.2.98,n. 58, che pone un preciso dovere di informa-

    zione a carico degli intermediari finanziari nelcaso di perdite o riduzioni consistenti del capi-tale affidato.

    Poiché nel caso di specie il capitale iniziale siera ridotto di oltre £ 500.000.000, rispetto alleiniziali £ 1.250.000.000 circa, non può sorgeredubbio sulla ricorrenza concreta di detto dove-re di informazione verso l’odierna attrice.

    Contrariamente a ciò, i due promotori finan-ziari, non solo non hanno espressamente infor-mato la Hader di detta riduzione subita dal ca-pitale ma la hanno coscientemente indotta acredere l’esatto opposto della realtà esistente.

    Tale consapevolezza si trae dal fatto che era-no gli stessi promotori che perseguivano tuttele operazioni sul capitale affidato alla Hader,ed inoltre erano gli unici che ricevevano la cor-rispondenza bancaria della gestione patrimo-niale in quanto la stessa era stata domiciliataper una casella postale dell’Istituto BancarioSan Paolo di Torino (da via della Stamperia aRoma) di cui avevano le chiavi perché conse-gnategli dalla Hader proprio nell’incarico dioccuparsi, insieme alle gestioni vere e proprie,anche della parte burocratica.

    Sicché, il risultato realizzato nel complessoera che la Hader aveva affidato agli stessi lacompleta attività di cura e gestione del pro-

    prio capitale, giacché riponeva sugli stessi unaincondizionata fiducia, e conseguentementecontro (sic) altre a non consegnarle material-mente la corrispondenza di cui risultassero irendiconti periodici della gestione le tenevanonascoste, volutamente, la realtà della situazio-ne patrimoniale mediante le inveritiere costan-ti assicurazioni che il capitale iniziale era rima-sto integro (sic).

    Tale duplice condotta – omissiva quanto allaconsegna della rendicontazione, e commissivaquanto alle false informazioni sul capitale esi-stente – integra certamente l’illecito specificoprevisto dalla norma sopra richiamata ed èquindi fonte di responsabilità risarcitoria per idanni causalmente riconducibili alla stessa.

    A tal riguardo, va rilevata (sic) che la testeScuritati ha dichiarato che la Hader non si oc-cupava del ritiro della corrispondenza ma se neoccupavano i due promotori Paradiso e Im-briale, e ciò, sempre secondo le dichiarazionidella teste, trovava conferma nel fatto che pres-so l’abitazione della Hader arrivava solo la cor-

    rispondenza dell’Istituto Bancario San Paolodi Torino dove la Hader aveva il conto corren-te personale, e non altre documentazioni ban-carie.

    Attesa la situazione di convivere stabile perdiversi anni della Scuritati con la Hader, per-ché collaboratrice familiare di questa, le circo-stanze riferite assumono un valore probatoriorilevante, che insieme alle altre circostanze in-diziarie forniscono la prova della mancanza diinformazione alla Hader da parte dei promoto-ri finanziari.

    Tra queste circostanze va ricompresa quella

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    riferita dalla teste Varese (cfr. ud. 9.01.02), os-sia di aver saputo dell’esistenza della casellapostale in coincidenza del furto del portafogliosubito dalla Hader, quindi in epoca anterioreai fatti di causa, in quanto tale furto risale al 96,e quando la Hader aveva piena e incondiziona-ta fiducia nei due promotori finanziari. In taleoccasione la Hader ebbe a riferirle che nel por-tafoglio sottrattole conservava anche una chia-ve della casella postale ma che la corrisponden-za inserita in tale casella veniva regolarmenteritirata dai due promotori.

    Altre circostanze rilevanti riferite da tale te-ste è (sic) quella dell’aver visionato documen-tazione bancaria esclusivamente riferita al

    conto personale della Hader in quanto la testeVarese, sua amica, è esperta di contabilità, sic-ché quando la Hader ha maturato il sospettoche l’andamento della gestione non corrispon-desse a quanto riferitole dai promotori ha fat-to effettuare un contratto (sic) alla suddettaVarese, ma sulla documentazione bancaria insuo possesso che appunto era limitata agliestratti conto del c/c in essere presso l’IstitutoBancario San Paolo di Torino, in quanto nonera in possesso delle documentazioni relativealla gestione patrimoniale della San Paolo In-vest.

    Poiché come detto tale verifica è avvenuta acausa della perdita di fiducia nei promotori,non vi sarebbe stato motivo alcuno plausibileda parte della Hader di non mettere a disposi-zione della Varese anche la corrispondenzadella San Paolo Invest relativa agli investimen-ti, ove ne avesse avuto la disponibilità, propriaperché era l’aspetto fondamentale che la stessaintendeva verificare (sic). Quindi, la testimo-nianza della Varese sul fatto di aver chiesto alla

    Hader di visionare la documentazione relativaalla gestione patrimoniale, e di aver appreso daquesta che non era in sua disponibilità perché,mai consegnatale, appare supportata, in termi-ni di attendibilità, da ragioni di assoluta coe-renza e logicità.

    Tutto ciò, quindi, comprova pienamente lecontestazioni dell’attrice di non aver mai avutomaterialmente i resoconti periodici degli inve-stimenti effettuati dai due promotori, quindi diessere stata tenuta all’oscuro dei dati reali edanalitici della gestione e nel contempo falsa-mente informata da costoro di una situazione

    rosea nella consapevolezza delle rilevanti ridu-zioni subite dal capitale iniziale investito.

    Un altro aspetto rilevante chiarito dalla testeVarese è che dall’analisi della corrispondenzadell’Istituto Bancario San Paolo non era rico-struibile l’andamento della gestione patrimo-niale, sicché, sul piano delle conseguenze econsapevolezze, deve conseguentemente esclu-dersi che la Hader fosse comunque edotta del-la grave situazione del proprio capitale, pro-prio perché tale situazione non era evincibiledal c/c personale in parola.

    D’altra parte, ciò trova conferma nella de-posizione della teste Moscatelli (ud. 15.3.01),dipendente, all’epoca dei fatti, dell’Istituto

    Bancario San Paolo che ha il c/c personaledella Hader pur servendo come appoggio (sic)alle operazioni di investimento non comporta-va (sic) alcun collegamento diretto alla gestio-ne patrimoniale, infatti ha precisato che “noi”(ossia l’Istituto San Paolo) “non seguivamol’andamento dei conti correnti affidati allaSIM”.

    In altri termini, si trae ulteriore conferma delfatto che attraverso l’esame della documenta-zione bancaria relativa al citato conto non erapossibile risalire all’andamento della gestionepatrimoniale, e dunque risulta pienamente cre-dibile quanto affermato dall’attrice di esseresempre stata all’oscuro della situazione dell’in-vestimento mobiliare, ancorché la stessa ope-rasse direttamente su tale conto e avesse i reso-conti periodici relativi allo stesso.

    Dunque, aggravano e non sono del tutto irri-levanti le circostanze riferite dai testi indottidai convenuti riguardanti il fatto che la Haderfosse assidua frequentatrice della propria ban-ca Istituto Bancario San Paolo, e che si tenesse

    informata delle varie operazioni relative e dettoconto consente (sic), poiché, come visto, nonv’era un diretto collegamento di questo con iconti correnti della gestione patrimoniale affi-data alla San Paolo Invest, e sopra tutto l’indi-cazione analitica di operazioni mobiliari checonsentissero ad un soggetto un esperto (sic)di contabilità bancaria di risalire facilmente al-lo stato del proprio investimento patrimonialemobiliare.

    Deve inoltre menzionarsi il fatto che risultadocumentalmente provato con rilevante ele-mento indiziario (sic) in ordine al possesso del-

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    la chiave della casella postale da parte dei duepromotori.

    Infatti, dalle richieste della Hader, in data20.3.93 (cfr. doc. A memoria istruttoria data30.3.2000), di conciliazione (sic) della corri-spondenza bancaria risulta l’indicazione deinominativi dei convenuti Paradiso e Imbrialequali persone autorizzate al ritiro della corri-spondenza, oltre tutto con la specificazioneche gli stessi operavano quali agenti della SanPaolo Invest, come emulabile (sic) dalla sigla“Ag. SPI” ivi risultante.

    Pertanto, appare più che logico quanto reite-ratamente affermato dall’attrice di aver conse-gnato agli stessi una chiave della casella postale

    in questione e di averli incaricati del ritiro edella gestione della corrispondenza della SIM.Per maggiore completezza deve precisarsi

    che tale condotta lesione (sic), ascrivibile in viaimmediata agli autori materiali Paradiso e Im-briale, e di poi alla preponente San Paolo In-vest, integra gli estremi della violazione di nor-me speciali e di norme di carattere generale,tanto da configurare sia inadempimento nego-ziale che illecito aquiliano.

    Se infatti l’omessa rendicontazione della ge-stione patrimoniale concreta la violazione spe-cifica dell’art. 6 lett. b) della legge 2.01.91, n. 1,che dava l’obbligo di informare documental-mente il cliente sulle attività svolte, e quelledelle lett. c) dello stesso articolo, che ponel’obbligo di fornire cortesemente al cliente unaadeguata informazione sui rischi delle opera-zioni in guisa da mettere lo stesso nella condi-zione di adottare scelte consapevoli sul proprioinvestimento mobiliare (norme poi trasfuse nelD. Lgs. 58/28 attualmente in vigore), non v’èdubbio che la stessa omissione di informazione

    da parte dei promotori finanziari e viceversa, lecomunicazioni di notizie inveritiere da partedegli stessi alla Hader sullo stato del capitaleinvestito, concreta sia la violazione di generale(sic) obbligo di correttezza e buona fede nego-ziale, di cui agli art. 1175 e 1176, IIo comma, e1375 c.c., che quelli previsti a carico del man-datario degli artt. 1710, 1712 e 1713 c.c., in or-dine alla diligenza che pone nell’esecuzione delmandato quale regole generali in cui è ricom-preso l’obbligo di informare il mandante di si-tuazioni per lui pregiudizievoli, e tali da potercomportare la revoca del mandato stesso ai

    sensi dell’art. 1710, IIo comma, c.c.: che nel ca-so di specie è certamente ravvisabile nella di-minuzione del capitale di oltre 500 milioni dilire. Non di meno, la suddetta condotta integragli estremi dell’illecito aquiliano ex art. 2043c.c., per avere i promotori dolosamente riferitonotizie false sull’entità del capitale residuo allatitolare e odierna attrice.

    Detta condotta, infatti, viola, unitamente agliobblighi negoziali visti, anche le regole generalidi comportamento ed il principio del “nemi-nem laedere” che vieta a chiunque di porre inessere comportamenti capaci di indurre in er-rore i terzi su dati della realtà di tali aggiunti(sic) da far sorgere una errata rappresentazione

    di quegli stessi dati nella corrispondenza, pergli autori della condotta, di arrecare al soggettoraggirato un danno certo e nel contempo convantaggio per gli autori del fatto illecito.

    Sulla scorta degli elementi illustrati, non sor-ge alcun dubbio sul fatto che i promotori Para-diso e Imbriale fossero per un verso consape-voli della riduzione avuta dal capitale investitodalla Hader, dato che erano gli autori materialidelle varie consapevoli compiute sullo stesso(sic), e comunque a conoscenza di tutte le do-cumentazioni bancarie relative agli investimen-ti della Hader; per altro verso altrettanto con-seguenti di fornire (sic) alla cliente dati e noti-zie sull’ammontare del capitale investito nonrispondente al vero, sicché di indurre certa-mente le stesse – così facendo – in errore sullarappresentazione della realtà, con inevitabiliconseguenze pregiudizievoli sull’assetto econo-mico degli interessi di questa.

    Da questi elementi e riscontri deve affermar-si il compimento di comportamenti contrari al-le norme di legge elencate da parte di tali con-

    venuti da cui consegue l’obbligo risarcitorioper gli stessi relativamente ai danni cagionatiall’attrice in conseguenza diretta degli illecitivisti.

    Sul piano dell’intenzionalità di tali condotte,e quindi sotto il profilo volitivo, deve conside-rarsi il fatto che la condotta illecita complessi-vamente accertata è stata realizzata anche falsi-ficando la firma della Hader in varie operazio-ni bancarie da parte dei citati promotori. È sta-ta al riguardo svolta una C.T.U. grafologica suidocumenti prodotti dalla San Paolo Invest, re-lativi ad operazioni di investimenti, che ha ac-

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    certato senza esitazione l’apocrificità delle sot-toscrizioni in apparenza ascrivibili alla Hader.

    A questo dato obiettivo e materiale non puòche collegare la porzione (sic) dei due promo-tori finanziari, vuoi perché, come detto, opera-vano in piena autonomia ed esclusività sullagestione patrimoniale dell’attrice e quindi era-no gli unici che potevano concretamente rea-lizzare tale falsificazione delle firme sui docu-menti attuativi del mandato qualsiasi (sic); vuoiperché almeno in un caso tale condotta è stataaccertata direttamente da parte della teste Mo-scatelli.

    Quest’ultima infatti ha riferito (cfr. ud.15.3.01) di aver rilevato una forma (sic) non

    conforme su un mandato presentato dai pro-motori e di aver quindi convocato presso labanca (Istituto Bancario San Paolo) la Haderfacendole constatare tale irregolarità.

    Appare quindi evidente l’elevato grado di ir-regolarità cui era ispirata ed attuata la condottadi tali promotori che approfittando della in-condizionata fiducia sugli stessi riposta dallacliente, e non inerenti (sic) dal fatto che si trat-tava di capitale da cui la stessa traeva la suaunica fonte di sostentamento, non hanno avutoalcuna remora a riferirle per anni fatti non maisullo stato della gestione e asserirle un dannodi particolare gravità.

    Peraltro, le prove che si trattasse dell’unicocespite economico posseduto dalla Hader eche la stessa volesse quindi certamente prescri-vere (sic) tale capitale un investimento a basso-medio rischio è circostanza ammessa dagli stes-si promotori in sede di interrogatorio libero,oltre che riferito univocamente da tutti i testisentiti al riguardo.

    Dunque sotto il profilo negoziale e dalle rile-

    vanze dell’inadempimento da una parte, e delgrado di intenzionalità dell’illecito aquilianodall’altro, appare induttiva la gravità delle con-dotte complessivamente realizzate da tali con-venuti, delle quali, come detto, sono chiamati arispondere patrimonialmente solidalmente conla proponente San Paolo Invest S.p.A. in baseal dettato dell’art. 5, IV comma, L. 2.1.91, n. 1e dell’art. 31, III comma, del D. Lgs. 24.2.1998n. 58. Infatti, in base a tali disposizioni norma-tive, succedutesi nel corso della durata del rap-porto per cui è causa, il soggetto abilitato allosvolgimento dei servizi finanziari, e quindi, per

    quanto è interesse, la società di intermediazio-ne finanziaria San Paolo Invest S.p.A., è obbli-gata solidalmente con il proprio promotore fi-nanziario per i danni da questo arrecati ai terzianche se effetto di condotte penalmente rile-vanti. Le norme richiamate estendono quindialla S.I.M. e cui il promotore finanziario appar-tiene (sic), in virtù di mandato, dipendenze oagenzie, la responsabilità per gli atti e compor-tamenti illeciti da questi posti in essere, obbli-gandole in solido al risarcimento dei danni. Sitratta, infatti, di una norma estensiva del gene-rale principio di responsabilità previsto dal-l’art. 2049 c.c., dettata per i padroni e i com-mittenti rispetto alle condotte dei commessi e

    dipendenti, secondo la logica della riconduci-bilità delle condotte lesive ad un centro di inte-resse sostanziale non coincidente con l’autoredelle condotte direttamente lesive; ma anche diuna specificazione dell’art. 2055 c.c. sulla mu-tabilità (sic) dell’illecito a più soggetti, sia inbase ad una comune condotta materiale, sia inbase a condotte complementari e concausali.

    Nella fattispecie estratto (sic) descritto dallesuddette norme precettive di responsabilità(art. 5 L. 1/91 e art. 31 D. Lgs. 56/96) emergequanto quest’ultima “ratio” (sic), dato l’obbli-go di vigilanza posto dalle stesse normative acarico della S.I.M. per ciò che concerne l’ope-rato dei propri promotori finanziari, di modoche le condotte lesive di questi sono imputabilialla S.I.M. a titolo di emissione dei prescrittidoveri di vigilanza su questi, ovvero sull’omes-sa predisposizione di meccanismi e sistemi dicontrollo atti ad impedire comportamenti lesi-vi verso terzi.

    Ne consegue, quindi, che le due condotte il-lecite (omissive dei controlli per la S.I.M. e

    commissiva del promotore) risultano causal-mente collegate e concesse dell’evento lesivocagionato al tasso investitore mobiliare (sic).

    A ciò si ricollega le disposizioni speciali dicui all’art. 23, VI comma, D lgs. 56/98, che po-ne a carico della S.I.M. l’onere di provare lacorrettezza specifica della propria condottaper andare esente da responsabilità.

    Dare a questo riguardo precisarsi come laconvenuta S.I.M. San Paolo Invest non abbiain alcun modo assolto a tale onere probatorioliberatorio di responsabilità, né dando le provepositive di aver informato con rendiconto pe-

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    riodico la Hader dell’andamento del capitaleinvestito; né dando prova di aver risolto (sic)adeguati controlli sull’attività ed operato deipropri promotori finanziari Paradiso e Imbria-le, nonostante la notevole durata del rapporto,di quasi cinque anni con la cliente Hader.

    Nessun dubbio quanto sussiste in merito al-l’applicabilità delle solidarietà risarcitorie a ca-rico delle stesse in base alla suddetta normache, come detto, modellano (sic) tale responsa-bilità in base al nesso di avere occasionalità(sic) tra le condotte del preposto (promotorefinanziario) ed il rapporto di preposizione ri-conducibile all’interesse della S.I.M., e sottoquesto profilo dell’inosservanza del dovere di

    controllo quale ipotesi di “colpa in vigilando”.Non è privo di importanza, a questo propo-sito, il dato di fatto dell’intervenuta applica-zione di sanzioni ai due promotori finanziarida parte della CONSOB per i fatti e le irrego-larità denunciate dalla Hader. Tali sanzioni(risultanti dalla documentazione prodotta dal-l’attrice cfr. doc. 1, 2 e 3 allegati al ricorso exart. 700 c.p.c.) sono consistite nella sospensio-ne del Paradiso dall’atto di promotore finan-ziario per 4 mesi e dell’Imbriale per 2 mesi, inbase all’art. 53 del d. lgs. 58/98, per gravi vio-lazioni poste in essere dagli stessi nel concorsodel rapporto con la Hader. Pertanto, appareindubbia la coeva violazione del dovere di vi-gilanza da parte della S.I.M. San Paolo Invest,giacché ove concretamente esercitato avrebbefatto emergere, quanto meno, le stesse irrego-larità rivelate dalla CONSOB e soprattuttoavrebbe consentito di intervenire per tempoonde evitare e/o limitare gli effetti pregiudi-zievoli per il cliente di tali condotte “contraius”.

    In ordine al pregiudizio subito dall’attrice varilevato che lo stesso costituisce un debito divalore in quanto capitale monetario destinatoall’impiego in attività speculative e fruttifere, inmodo che le perdite totali o parziali dello stes-so incide con un valore patrimoniale possedutoad una certa data dall’attrice e corrispondentiall’equivalente monetario dell’epoca dei confe-rimenti ai fini speculativi (sic).

    Pertanto, nella liquidazione del danno risar-cibile andrà calcolata la svalutazione monetariarichiamata legittimamente dall’attrice sul capi-tale perduto con decorrenza dal momento del-

    la dazione delle somme, quindi dal febbraio 94alla data della presente sentenza in base agli in-dici ISTAT.

    In astratto, tale danno risulta e va calcolatoin base ai capitali affidati, quindi £12.060.000.000 nel febbraio 94, e £174.260.126 nel maggio 97 oltre a £ 24.000.000nel febbraio 94 per il pagamento dei premi as-sicurativi viceversa omessi e conseguentementeandato perduto anche detto capitale (sic). Iltutto, come detto, rivalutato in relazione agliindici ISTAT del 94 (1,29) e del 97 (1,15) perle somme indicate, da cui discende l’ammonta-re di £ 1.367.400.000, di £ 30.260.000 e di £201.204.000, per un totale di £ 1.599.564.000

    alla data odierna.Poiché l’importo conferito dall’attrice nelcorso del rapporto non è stato totalmente per-duto, ma solo parzialmente, in quanto alla datadi scioglimento del rapporto gestorio mobilia-re la stessa ha avuto il controvalore del titoloposseduto per complessive 610.000.000; som-ma restituita alla chiusura del conto dalla Ban-ca San Paolo di Torino [cfr. doc. d) e e) memo-ria ex art. 184 c.p.c. attrice], la perdita effetti-vamente subita risulta pari a £ 989.564.000,che rappresenta l’importo necessario alla rico-struzione del capitale iniziale versato dalla stes-sa alla San Paolo Invest S.p.A. e gestito dai duepromotori Paradiso e Imbriale.

    A questo va aggiunta la perizia di redditivitàche sarebbe derivato (sic) all’attrice dall’inve-stimento di £ 200.000.000 nel fondo “Synpho-nia Sicav” non realizzata dal convenuto Paradi-so nonostante l’ordine scritto delle stesse del21.01.97 (doc. 8 attrice), in quanto circostanzaammessa dallo stesso Paradiso in sede di inter-rogatorio libero (cfr. ud. 21.12.2000). Presi-

    denzialmente può liquidarsi in via equitativacome somma pari alla svalutazione monetariaintervenuta nel frattempo, quindi dal gennaio97 all’aprile 99 in cui il rapporto è stato chiusoche può assumersi pari al 10% complessiva-mente valutato. Da cui il danno liquidabile di £20.000.000.

    Mentre non può accogliersi le richieste for-mulate a tale riguardo dall’attrice (sic), riferitaad una redditività dell’investimento del 35%annuo in quanto basata su aspettative pro-grammate, ma non di sicura realizzabilità se-condo un giudizio prognostico ed “ex ante”.

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    Analogo discorso va fatto per quanto con-cerne il mancato investimento di £ 200.000.000in azioni Telecom richiesto dall’attrice nell’ot-tobre 98, giacché anche in questo caso la reddi-tività dell’investimento non realizzato è calco-lato dall’attore in base ad una valutazione “expost” sulla base dell’andamento avuto da taliazioni, come ciò ovviamente non può essere as-sunto come base di riferimento per il calcolodel danno subito. Non può infatti trascurarsi ilfatto che tali utili derivano da attività specula-tive in base ad una valutazione e previsionealeatoria, onde per cui le perizie derivanti daun mancato investimento mobiliare, ai fini ri-sarcitori, può (sic) essere solo quella dell’utile

    certamente e non solo probabilmente ritraibiledall’investimento non realizzato. Pertanto, nonpossono applicarsi i conteggi ed un criterio uti-lizzato dall’attrice a questo fine (sic), dovendo-si, come già detto, applicare in via residuale epresidenziale solo il criterio rivalutativo del ca-pitale, sulla presunzione che questo, ove impie-gato in questo tipo di attività, avrebbe quantomeno prodotto un reddito corrispondente allarivalutazione monetaria del periodo. Conse-guentemente, l’importo di £ 200.000.00 nel-l’ottobre 18 (sic) avrebbe con certezza fruttato,sino alla chiusura del rapporto nel 91, almenoil 3% quindi £ 6.000.000, che costituisce ildanno risarcibile qui riconosciuto.

    Per le stesse qui esposte ragioni non può ri-conoscersi alcun importo a titolo di risarci-mento danni da perdite di “chances”, che sipone in aperto contrasto sul piano giuridico,col concetto richiamato dall’attrice per le per-dite di occasioni favorevoli nelle misure dallastessa indicate.

    Né può aver pregio la pretesa risarcitoria in

    ordine al danno da riduzione degli investimen-ti dovuta all’esiguità del patrimonio residuatoallo scioglimento del rapporto gestorio. Infatti,tale danno, oltre che essere indiretto, apparericonducibile concettualmente sul piano dina-mico al danno da perdita di occasioni favore-voli e “chances” di cui si è già detto, nonché,per altro verso e su un piano statico delle per-dite (sic), alla reintegra del capitale iniziale im-piegato nell’investimento, tale da essere assor-bito da questo.

    Da ultimo va analizzato il danno non patri-moniale dipendente dalla dedotta rilevanza pe-

    nale degli illeciti compiuti dai due promotorifinanziari.

    Tale danno è, come noto, collegato alle con-seguenze negative prodotte dalla condottacriminosa nella sfera psichica della persona of-fesa del reato, e obbliga l’autore del fatto ed iresponsabili civili, in base al disposto dell’art.185, II comma, C.P., al risarcimento del dannocosiddetto, per via della sua idoneità ad arreca-re una sofferenza psichica in capo al danneg-giato.

    Nel caso di specie non può esservi dubbiosul fatto che la condotta “lato sensu” inganna-toria attuata da due promotori finanziari, econcernente il reato di truffe contrattuali, ai

    sensi dell’art. 640 c.p., abbia prodotto tale tipodi sofferenze e pregiudizio iviato (sic) alla Ha-der. Sia per il fatto in sé considerato, che per ilfatto di aver abusato e quantificato (sic) dell’in-condizionata fiducia da questa risposta in talisoggetti, come ampiamente dimostratosi nelcorso del giudizio in base alle testimonianze as-sunte ed a quanto affermato dalla stessa Hader– senza mai essere smentita dai convenuti.

    In tale aspetto fiduciario particolarmenteforte, tanto da sfociare in un rapporto di amici-zia tra gli stessi protagonisti (sic).

    Gli artifizi e raggiri integranti le condottecondivise di cui alle norme richiamate sonorappresentati dal fatto, più volte evidenziato,di aver i due promotori finanziari dolosamenteoccultato alla Hader la reale situazione patri-moniale dei propri investimenti, inizialmenteinvestito (sic) che viceversa veniva dato comeinalterato da detti promotori in più occasioni econ assoluto interesse, nonostante le conoscen-ze delle rilevanti diminuzioni da tale capitalesubite nel corso del tempo per oltre £

    650.000.000, e le ulteriori consapevolezze, alcontrario, dell’importanza per la titolare Ha-der che detto capitale investito non subisseerosioni o perdite nel tempo in quanto unicasua fonte di sussistenza, e come tale formanteelemento essenziale dell’accordo gestorio siadell’origine della stessa (sic).

    Peraltro, l’elemento subiettivo delle descrittecondotte criminose è rappresentato dal dolospecifico di aver agito al fine di mantenere invita il rapporto contrattuale con la Hader cheove fosse stata informata e non fuorviata,avrebbe verosimilmente interrotto, e così fa-

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    cendo procuravano un ingiusto profitto a sestessi ed alla S.I.M. S. Paolo Invest S.p.A. con-sistenti nei corrispettivi dovuti per la gestionepatrimoniale e per le singole operazioni com-piute, nonché il corrispondente danno in capoalla Hader.

    Nondimeno, deve aggiungersi che gli artifizie i raggiri sono consistiti anche nell’ometterel’esecuzione di investimenti richiesti dall’attri-ce per £ 200.000.000, quale appunto quello le-gato all’acquisto di fondi Synphonia Sicav, sen-za informare di ciò la Hader e trattenendo sen-za motivo l’assegno di £ 200.000.000 da questaconsegnato al convenuto Paradiso per compie-re tale investimento, per poi provvedere alla

    sua restituzione solo una volta scoperta da que-ste le varie irregolarità compiute sul propriocapitale.

    Infine, sicuramente tali artifizi e raggiri com-prendono le reiterate falsificazioni delle firmedell’attrice in vari moduli bancari utilizzati daidue promotori per eseguire le varie operazionidi investimento e di disinvestimento all’oscurodella Hader, come dimostrato dalla C.T.U.qualsivoglia (sic) compiuta in corso di causa edanche dalla testimonianza resa dalla Moscatelli(ud. 15.3.01) a proposito di un mandato a fir-ma non conforme rilevato e bloccato dalle stes-sa.

    Tali ultime condotte integrano di per sé l’au-tonomo resto (sic) di falsità in scritture privatedi cui all’art. 465 c.p. aggravato dal nesso teleo-logico di cui all’art. 61 n. 2 c.p. giacché com-messo per eseguire il reato di truffe di cui so-pra.

    Non può viceversa ravvisarsi l’ipotesi crimi-nosa parziale di cui all’art. 167 del D. Lgs. 56/98 indicata dall’attrice, attesa l’assenza di pro-

    va sul punto della condotta illecita relativa allaviolazione di norme sul conflitto d’interessi,che costituisce un elemento tipizzante la con-dotta materiale di tale reato.

    La condotta in senso lato ingannatoria di cuisi è detto, [comunemente detta truffa contrat-tuale] perché commessa mediante e/o in occa-sione della conclusione di un negozio sinallag-matico, si sostiene e si distingue rispetto al sem-plice inadempimento civilistico nel fatto che at-traverso le condotte fraudolente la persona of-fesa e viene indotta in errore e determinate (sic)a seguito di una falsa rappresentazione della

    realtà, a compiere un atto di disposizione patri-moniale contrario ai propri interessi che senzagli artifizi ed i raggiri non sarebbe stato com-piuto. E tale ipotesi si può riconoscere sia nelcaso di condotta iniziale preordinata alla con-clusione del contratto, sia allorché la condottafraudolenta è posta in essere nel corso dellaesecuzione del contratto; come certamente rea-lizzatosi nel caso di specie. Per altro verso vaprecisato che la risarcibilità del danno non pa-trimoniale derivante da reato in base all’art.185, II comma, c.p. non necessita la sua confi-gurabilità concreta in quanto tale e relativa per-seguibilità (sic) ma solo come fattispecie con-creta configurante un fatto illecito, quindi rile-

    vante solo sotto il profilo delle sue materialità enon della sua qualificazione specifica nella ti-pologia positivamente enucleabile dalle normeincriminatici.

    Sicché il fatto produttivo del danno non pa-trimoniale è costituito dall’azione commessadall’agente complessivamente considerato sianelle componenti rilevanti per le configurazio-ni dell’illecito penale, che in quelle rilevanti exart. 2043 c.c. Dunque, nessuna importanzapuò scaturire nel caso in esame dal fatto cheper i suddetti comportamenti penalmente rile-vanti sia stato instaurato un procedimento a ca-rico degli autori, attesa la indipendenza dellevalutazioni fatte in questa sede ai fini risarcitoririspetto alla diversa ed eventuale sede penale.Ciò è comprovata positivamente dall’art. 198c.p. che esprime proprio questo tipo di relativaindipendenza allorché fa presumere le obbliga-zioni civili nascenti dal reato anche in caso diestinzione di questo.

    Sulla scorta di quanto illustrato deve quindiriconoscersi in capo all’attrice il diritto, ex art.

    185 c.p., al risarcimento del danno cosiddettomorale quale conseguenza delle condotte illeci-te realizzate materialmente dai convenuti Para-diso e Imbriale e agevolati dalla condotta omis-siva, per quanto concerne i dovuti contratti(sic) attuati dalla convenuta San Paolo InvestS.p.A.

    Secondo l’ormai consolidato criterio valutati-vo elaborato dalla giurisprudenza (sopra tuttoin caso di sinistro stradale con lesione fisica omorte delle persone offese del reato) tale dannoviene liquidato in misura percentuale rispettoal danno patrimoniale, e per lo più pari al 50%

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    di questo. Tuttavia, trattandosi di valutazionenon analitica e quindi in base a criteri di equità,ex art. 1226 c.c., appare corretto, nel caso dispecie, dove ovviamente non v’è stata lesione dinatura fisica delle persone offese, da cui devenecessariamente evincersi l’esistenza di unasofferenza psichica minore rispetto all’ipotesidi lesioni personali, contenere tale liquidazionein misura del 20% del danno patrimoniale.

    Pertanto, accertato come sopra il danno pa-trimoniale in complessive £ 909.564.000 + £20.000.000 e £ 6.000.000, per un totale di £1.015.564.000, il danno morale richiesto dal-l’attrice, applicando i parametri detti, risultapari a £ 203.112.000 che sommato al danno

    materiale forma complessivamente il debito so-lidale dei convenuti Paradiso, Imbriale e dellaSan Paolo Invest S.p.A. per finale £.1.218.676.000, pari ad attuali euro 629.393,63(seicentonovemilatrecento-novantatre/63).

    Su tale somma conclusivamente dovuta al-l’attrice vanno sommati gli interessi legali dacalcolarsi sulle somme non rivalutate dalla datadell’affidamento dei capitali (quindi rispettiva-mente dal 94, 97 e 98 come indicato in prece-denza) e sino alla data della presente decisione,nonché gli interessi legali sulla somma rivaluta-ta e complessivamente dovuta dalla data dellasentenza all’effettivo soddisfo.

    Non può farsi luogo, come sostenuto daiconvenuti, all’addebito di responsabilità con-corsuale a carico dell’attrice in base al dispostodell’art. 1227 c.c. giacché nessuna violazione diregole, norme principi comportamentali appa-re ascrivibile alla stessa in base a quanto è com-plessivamente emerso in corso d’istruttoria. In-fatti, l’unico torto avuto dalla stessa è quello diessersi affidata senza riserve ai due promotori

    finanziari riponendo negli stessi piena ed in-condizionata fiducia senza mai violare alcunaregola di condotta. Per evitare il pregiudiziosubito la stessa avrebbe dovuto non fidarsi del-le assicurazioni certe e costanti fornitele daipromotori sull’andamento della gestione patri-moniale e conseguentemente pretendere daglistessi di avere e visionare i resoconti periodici;in altri termini dubitare in qualche misura delloro operato, ciò che però costituisce una insa-nabile contraddizione nel contesto di un rap-porto, quale quello di mandato gestorio, cheha come elemento fondamentale la fiducia nel

    mandatario. Tanto sarebbe valso a revocare ilmandato.

    Per contro, nessuna responsabilità può essereascritta alla convenuta Banca San Paolo di Tori-no giacché questa si è limitata a gestire il contocorrenteordinarioapertodall’attriceperfarcon-fluire le somme derivantidalla gestione patrimo-niale della San Paolo Invest ma senza alcun col-legamento funzionale ed operativo. Tale conto,comeriferitodallastessaHader,erapersonalediquesta e serviva a far fronte alle necessità finan-ziarie ordinarie delle stesse, ossia doveva servirea creare come liquidità finanziaria con l’accredi-to degli utili della gestionepatrimoniale da utiliz-zare per le necessità ordinate dall’attrice e per il

    reinvestimento in acquisto titoli.Dalla dichiarazione resa dalla stessa attrice ri-sulta infatti la regolarità di tale rapporto banca-riosia perquantoconcerne l’invio regolare degliestratti conto e della documentazione relativa,alleoperazionicompiute,inordinealqualecon-to (sic) l’attrice aveva una completa cognizione.

    Al riguardo, ritenersi fondate le doglianzesvolte dalla Hader nei confronti di detto Istitu-to bancario per le operazioni compiute a segui-to di falsificazione delle proprie firme.

    Infatti, come dimostra la C.T.U. espletata atal fine nel corso del presente giudizio, si è trat-tato di falsificazione non rilevabile agevolmen-te dagli operatori di modo che non può ascri-versi una negligenza a carico della banca nelfatto di non avere rilevato tali falsificazioni,tanto più che si trattava evidentemente di apo-crife compiute da soggetti, quali i due promo-tori convenuti, ben conosciuti dalla stessa ban-ca, e dunque il livello di verifica e controllo eracomprensibilmente minore.

    Non di meno, dalla deposizione della Mosca-

    telli risulta che la banca operava comunque conuna sicura e obiettiva diligenza, dal momentoche in una occasione rilevava tale falsità dellasottoscrizione della Hader e non dava corso al-l’operazione richiesta con tali firme apocrife,ma convocata la titolare del conto per essereconforme dell’attività dell’ordine irregolare(sic).

    Peraltro, in tale occasione (sempre come ri-ferito dalla teste) la Hader preso atto delle fal-sificazioni delle nuove firme, confermava conun nuovo ordine diretto l’operazione bloccatadall’Istituto bancario.

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    Tali elementi fattuali convincono senza dub-bio della correttezza e regolarità dell’operatodella banca San Paolo di Torino, che portanoad escludere ogni forma di responsabilità per idanni subiti dall’attrice in dipendenza degli in-vestimenti mobiliari compiuti attraverso i re-stanti convenuti.

    Va dunque rigettata la domanda attrice neiconfronti dell’Istituto San Paolo di TorinoS.p.a., quantunque sia giustificabile la citazio-ne della stessa nel presente giudizio per i rap-porti esistenti con gli altri convenuti, e di con-seguenza appare equo compensare le spese dilite tra l’attrice e la suddetta banca.

    Viceversa, le spese di lite sostenute dall’attri-

    ce devono essere rifuse solidalmente dai conve-nuti Paradiso, Imbriale e San Paolo InvestS.p.A. in quanto soccombenti rispetto alle do-mande proposte dalla prima; spese che si liqui-dano come da separato dispositivo.

    Vanno infine rigettate le domande riconven-zionali proposte nei confronti dell’attrice daparte dei convenuti Paradiso e Imbriale, non-ché dalle convenute San Paolo Invest S.p.A. at-tesa la loro improcedibilità logico-giuridicacon l’accertamento della fondatezza delle do-mande risarcitorie proposte, nei confronti ditali convenute, dall’attrice.

    Mancano infine i presupposti processualiper la pronunzia sulla domanda di manlevaformulata dall’Istituto Bancario San Paolo diTorino nei confronti dei promotori finanziariParadiso e Imbriale, atteso che tale domandaera subordinata ad una possibile statuizione dicondanna a carico di detto istituto bancarioche, da come detto non v’è stata. (Omissis)

    [Costa G.U. – Hader (avv.ti Guzzi, Lovato e Fondi)

    – San Paolo Invest S.p.A. (avv.ti Perdetti e Falletti) –Paradiso e Imbriale (avv. Conte) – Istituto BancarioS. Paolo di Torino-Imi S.p.A. (avv.ti Ferri e Russo)]

    Nota di commento: « La responsabilità solidaledella S.i.m. per fatto illecito del promotore: na-tura e limiti »

    I.   Il caso

    La sentenza in commento affronta e risolve insenso positivo la questione dell’ammissibilità edella sussistenza della responsabilità solidaledel soggetto abilitato allo svolgimento di ser-

    vizi f inanziari per i danni causati a l c l ienteinvest itore dal fatto-comportamento i l lecitodel promotore preposto, anche laddove la condot-ta di quest’ultimo rivesta rilievo penale.

    Nella specie, l’attrice esponeva di aver investitopresso la S.i.m. la somma di oltre un miliardo dellevecchie lire per il tramite dei due promotori finan-ziari convenuti, unitamente alla stessa S.i.m. ed al-l’Istituto bancario ove era acceso il conto correntepresso cui venivano regolate le operazione d’investi-mento finanziario. Lamentava, segnatamente, parteattorea, di aver affidato – nel corso del 1994 – aipromotori di cui trattasi un mandato di gestione fi-duciaria ed alcuni mandati strumentali alla stessa,ma di non aver mai ricevuto i rendiconti periodicidella gestione, né la specifica indicazione delle varieoperazioni effettuate dai promotori mandatari che,peraltro, durante il corso del rapporto gestorio  dequo, avevano cura di magnificare i risultati consegui-ti.

    Nel corso dell’anno 1998, alcune circostanze(quali la proposta avanzata dai due promotori dicambiare la S.i.m. di riferimento, per operare construtture finanziarie «più dinamiche e vantaggiose»e l’elusione da parte dei promotori della richiesta diacquisto di azioni Telecom), alimentavano dubbi eperplessità in capo all’attrice circa la condotta deidue preposti, inducendo la stessa ad effettuare leopportune verifiche presso la banca. All’esito delle

    stesse, l’attrice constatava una situazione patrimo-niale dell’investimento affatto diversa da quella rap-presentata dai promotori, e la relativa richiesta dichiarimenti veniva riscontrata da spiegazioni vagheed incomplete.

    La constatazione delle irregolarità nella condottae nell’operato dei due promotori finanziari, accom-pagnata anche dalla rilevazione dell’esistenza di di-verse firme apocrife dell’attrice su vari documenti,spingevano la stessa a contestare tali evenienze allastessa S.i.m., accusata – tra l’altro – di aver omessouna dettagliata rendicontazione delle singole opera-zioni di investimento.

    L’infedele ed irregolare esecuzione del mandatogestorio si traduceva in una responsabilità direttadei due promotori finanziari ed in quella indiretta esolidale della S.i.m., imputabile di aver omesso gliopportuni e doverosi controlli interni, nonché difornire all’attrice la prevista rendicontazione. Taliresponsabilità erano fonte per il risarcimento deidanni, patrimoniali e non, subiti da essa attrice, dan-ni di cui dovevano rispondere sia i promotori, sia laS.i.m., come anche la banca presso cui era operanteil conto corrente di appoggio alle operazioni di inve-stimento mobiliare.

    Nel costituirsi in giudizio, i promotori finanziaricontestavano le domande attrici, ne chiedevano il ri-

    Trib. Roma, 25.3.2004 - Commento Danni civili  

    NGCC 2005 - Parte prima   715

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    getto e svolgevano domanda riconvenzionale. Soste-nevano, gli stessi, di aver semplicemente realizzato ilprogramma finanziario concordato con l’attrice, sul-la base delle prospettive reddituali fornite ed in rela-

    zione ai margini di rischio assunti e che, comunque,la riscontrata situazione patrimoniale era il frutto diuna condotta economica scriteriata e dispendiosaposta in essere dall’interessata. Quanto alle conte-stazioni in ordine alle firme su vari moduli relativiad operazioni di investimento, i due promotori evi-denziavano che le stesse erano conosciute dall’attri-ce, corrispondevano alla sua volontà ed erano statedalla stessa accettate ed approvate. Non sussisteva,in definitiva, alcuna irregolare condotta e nessuninadempimento negoziale e, di conseguenza, non viera alcun danno da risarcire. Anzi, in via riconven-zionale, domandavano essi un risarcimento dei dan-ni per avere l’attrice, con le sue ingiuste asserzioni,causato un grave pregiudizio alla loro onorabilitàprofessionale, oltre che negative ripercussioni psico-logiche e sociali. Di ciò, vi era dimostrazione anchenel provvedimento di sospensione irrogato dallaConsob in sede disciplinare.

    Analoga domanda riconvenzionale risarcitoriasvolgeva la convenuta S.i.m., che contestava i fattiposti dall’attrice a fondamento della propria do-manda, eccependo che gli stessi apparivano comun-que sforniti di prova il cui onere, in base all’ordina-ria ripartizione processuale, era posto in capo all’at-

    trice, avendo il d. legis. n. 58/1998 introdotto sol-tanto la possibilità aggiuntiva dell’intermediario fi-nanziario di fornire la prova liberatoria della propriaresponsabilità. La ricostruzione degli avvenimentigestori operata da parte attrice era non solo inconsi-stente, ma anche inverosimile, non essendo credibileche per un così lungo arco di tempo (circa 5 anni)l’attrice fosse rimasta all’oscuro delle vicende gesto-rie e della propria situazione patrimoniale. Deduce-va, per contro, di essere stata lesa essa S.i.m. nellasua immagine e reputazione a seguito dell’iniziativagiudiziaria intrapresa dall’attrice, anche alla lucedella (ingiustificata ed immotivata) notifica della ci-

    tazione alla Banca d’Italia ed alla Consob.Anche l’altro convenuto (l’istituto bancario) si co-

    stituiva in giudizio, contestando la domanda attrice,rilevando di essere totalmente estraneo alla vicendadedotta in giudizio. Svolgeva, comunque, in via cau-telativa, domanda di manleva nei confronti dei pro-motori finanziari convenuti.

    Il Tribunale accoglie la domanda attorea, ritenen-do che le risultanze processuali consentano di rite-nere provata la condotta irregolare dei due promo-tori finanziari convenuti e la violazione del mandatodi gestione finanziaria di cui trattasi. La questionesottoposta alla decisione del Tribunale consente algiudice romano di affrontare il merito della stessa

    per riaffermare, all’esito di un’analitica ricostruzio-ne della vicenda in fatto, importanti principi in ma-teria di inadempimento del mandato di gestione e diresponsabilità civile nel settore degli investimenti in

    strumenti finanziari. Ribadisce così il Tribunale ilprincipio che la mancata consegna delle rendiconta-zioni e la contestuale diffusione di informazioni nonveritiere ad un cliente in merito ad una gestione pa-trimoniale, costituisce fonte di responsabilità per idanni causalmente riconducibili a tali condotte, co-stituendo le stesse violazione sia del principio gene-rale di buona fede che degli obblighi previsti a cari-co del mandatario. Ma ciò che più interessa è che ladecisione in commento ha dato soluzione positivaalla questione della configurabilità, in capo alla pre-ponente S.i.m., della responsabilità solidale per idanni arrecati ai clienti dalla condotta del propriopromotore, anche laddove questa sia l’effetto di uncomportamento penalmente rilevante.

    Quello della configurabilità della responsabilitàdella S.i.m. per il fatto illecito – avente rilievo penale– del preposto ed, in particolare, dei limiti alla stes-sa, costituisce tema alquanto controverso, che è sta-to oggetto, in anni recenti, di dibattiti dottrinali e didifferenziate pronunce giurisprudenziali, anche se igiudici sono orientati per la sussistenza di una siffat-ta responsabilità anche nell’ipotesi in cui il fatto ille-cito del promotore sia l’effetto di condotte penal-mente rilevanti. È appunto nell’ambito di tale ulti-

    mo indirizzo interpretativo che si colloca la sentenzaannotata.La pronuncia in esame, che peraltro manda assol-

    ta da ogni responsabilità la banca convenuta «giac-ché questa si è limitata a gestire il conto corrente ordi-nario aperto dall’attrice per far confluire le somme de-rivanti dalla gestione patrimoniale» della S.i.m., masenza «alcun collegamento funzionale ed operativo»,risulta particolarmente interessante perché affrontaalcuni aspetti critici della responsabilità civile in ma-teria di servizi di investimento mobiliare, e pur po-nendo a fondamento delle conclusioni cui essa giun-ge i principi di diritto più volte ribaditi dalla giuris-

    prudenza, si segnala per un’approfondita ricostru-zione, in fatto ed in diritto, dei presupposti fondantisiffatta speciale responsabilità ed ha il pregio, nel ri-cercare la fonte della stessa, di attribuire rilievoprincipale alla disciplina speciale, rispetto ai genera-li principi codicistici.

    II. Le questioni

    1.   Condotta penalmente rilevante del promotore e responsabilità solidale della 

    S.i.m.   La sentenza in commento si segnala perun’ampia disamina della tematica in materia di fattoillecito del promotore finanziario nelle sue conse-

    Trib. Roma, 25.3.2004 - Commento Danni civili  

    716 NGCC 2005 - Parte prima

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    guenze connesse ai profili di responsabilità risarcito-ria in capo alla S.i.m. preponente, ed affronta altrerilevanti questioni, quali quella della natura della re-sponsabilità configurabile a carico del preposto per

    l’infedele esecuzione del mandato gestorio; questio-ni tutte risolte in conformità ai relativi prevalenti econsolidati orientamenti giurisprudenziali. Essa sisofferma, in specie, sulla responsabilità solidale at-tribuibile alla S.i.m., riconosciuta anche laddove ilfatto del preposto configuri o possa configurare unillecito penale, offrendo l’occasione per richiamarel’evoluzione del pensiero giuridico in materia, e fareil punto sulla relativa elaborazione giurisprudenzia-le, alla luce della rinnovata disciplina normativa.

    Muovendo dalla specifica disposizione che pre-siede la disciplina della fattispecie, deve segnata-mente farsi riferimento alla norma di cui all’art. 31,comma 3

    o

    , del d. legis. n. 58/1998, che così recita:«Il soggetto abilitato che conferisce l’incarico è re-sponsabile in solido dei danni arrecati a terzi dalpromotore finanziario, anche se tali danni sianoconseguenti a responsabilità accertata in sede pena-le». Per inciso, deve osservarsi che la vicenda   dequa   interessa più anni – segnatamente dal 1994 inavanti – nel corso dei quali si sono succedute piùdiscipline legislative. Deve quindi anche farsi riferi-mento alla l. n. 1/1991, il cui art. 5, comma 4o, cosìdisponeva: «La società di intermediazione mobilia-re è responsabile in solido degli eventuali danni ar-

    recati a terzi nello svolgimento delle incombenzeaffidate ai promotori finanziari anche se tali dannisiano conseguenti a responsabilità accertata in sedepenale». L’impianto normativo della l. n. 1/1991 èstato quasi completamente abrogato ad opera deld. legis. n. 415/1996, il cui art. 23, prevedeva: «Ilsoggetto abilitato che conferisce l’incarico è re-sponsabile in solido dei danni arrecati a terzi dalpromotore finanziario, anche se tali danni sianoconseguenti a responsabilità accertata in sede pena-le»; ma anche tale disposizione è stata in seguitoabrogata, per effetto dell’art. 214, comma 1o, lett.

     jj) del d. legis. n. 58/1998 (t.u.f.), ma riprodotta ap-

    punto nel sopra ricordato art. 31 t.u.f.Come si vede, dunque, la sostanza della disposi-

    zione, anche per quanto interessa ai fini di questanota, è rimasta immutata. Né può rinvenirsi un ele-mento di differenziazione nella mancata previsione,invece contenuta nella l. n. 1/1991, della necessitàche i danni siano arrecati nell’espletamento delmandato conferito dall’investitore all’intermediario,non apparendo dubbio «che tale requisito di fattodebba sussistere, venendo altrimenti in apicibus me-no ogni ipotesi di responsabilità oggettiva, come delresto confermato dall’eloquente riferimento al sog-getto abilitato che conferisce l’incarico» (Bochic-chio, 471, cit. infra, sez. IV).

    Il Tribunale di Roma, nel caso di specie, ha avutomodo di accertare in capo ai promotori finanziariconvenuti una condotta illecita che riveste un dupli-ce contenuto: omissivo, quanto alla mancata conse-

    gna della documentazione relativa all’esecuzione delrapporto di gestione finanziaria; commissivo, relati-vamente alle fuorvianti e comunque non veritiere in-formazioni fornite all’attrice circa l’andamento degliinvestimenti, nonché in ordine all’apposizione di fir-me apocrife, indice dell’intenzionalità della condot-ta stessa (cfr.   Zulianello,   A tutela del sistema fi-nanziario: responsabilità solidale della S.i.m. per ille-cito penale del promotore, in corso di pubblicazionesu Mondo banc.). Quindi, sul presupposto che i duepromotori finanziari siano venuti meno ai parametridella corretta gestione ed esecuzione del mandatoricevuto dalla cliente in ordine agli investimenti instrumenti finanziari di cui trattasi, giunge a configu-rare, accanto alla responsabilità degli stessi per idanni causati alla loro cliente, anche la responsabili-tà solidale e rafforzativa della S.i.m. La decisionesembra per l’appunto applicare al caso di specie ilprincipio della sussistenza della responsabilità soli-dale della S.i.m. per il fatto illecito del suo preposto,ormai consolidato in dottrina e giurisprudenza, sullascorta del chiaro dettato normativo di cui all’art. 31,comma 3o, t.u.f., sopra ricordato.

    Ma se vi è pressoché unanimità negli orientamentidi dottrina e giurisprudenza circa l’esistenza di una

    siffatta responsabilità solidale, non altrettanto paci-fica è la natura della stessa. Siano, a tal proposito,consentite anzitutto alcune brevi e, per certi versi,prodromiche, riflessioni sulle ragioni giustificativedella predetta previsione normativa.

    Occorre muovere dalla considerazione che l’isti-tuto della responsabilità solidale in capo all’inter-mediario finanziario, tende, attraverso il rafforza-mento della tutela del risparmiatore (che, in caso didanni può appunto fare affidamento sulla respon-sabilità di un soggetto – l’intermediario – il cui pa-trimonio è certamente più capiente di quello dellapersona del promotore), a perseguire anche (e forse

    soprattutto) la tutela della stabilità del sistema eco-nomico-finanziario, stabilità che è interesse che su-pera quello del singolo per coinvolgere quello delcomplessivo sistema economico, e della stessa inte-ra collettività.

    Si legge, in proposito, nella sentenza del   Trib.Verona , 1o.3.2001 (cit. infra, sez. III) che l’obietti-vo della normativa speciale che prevede la responsa-bilità solidale della S.i.m. per l’operato del promoto-re, è «la protezione del risparmiatore non in alterna-tiva, ma inevitabilmente insieme alla disciplina delleSim, che non potrebbe sussistere se non vi fosse con-temporaneamente, e in rapporto di compenetrazione,un apparato di tutela consumeristica».

    Trib. Roma, 25.3.2004 - Commento Danni civili  

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    Piace anche ricordare, in tal senso, un passaggiodella sentenza   Cass., 7.3.2001, n. 3272, cit.   infra,sez. III, secondo cui «non par dubbio che la normati-va introdotta dalla legge 2.1.1991 n. 1 consideri inte-

    ressi di carattere generale, che vanno dalla tutela dei risparmiatori  uti singoli , a quella del risparmio pub-blico, come elemento di valore dell’economia nazio-nale, a quella della stabilità del sistema finanziario,come considerata dalla direttiva 93/22 CEE del 10.5.1993, alla esigenza di preservare il mercato dainquinamenti derivanti dall’impiego di risorse prove-nienti da circuiti illegali, a quella di rendere efficienteil mercato dei valori mobiliari, con vantaggi per le im-

     prese e per la economia pubblica, interessi tutti chia-ramente prevalenti su quelli del privato, che pure di riflesso ne rimane tutelato».

    Queste considerazioni nulla tolgono, ovviamente,alla circostanza che nella previsione della responsa-bilità solidale dell’intermediario abilitato per i dannicausati a terzi dal promotore finanziario, e quindinell’attribuizione all’ente finanziario delle conse-guenze pregiudizievoli della condotta del preposto,con riguardo allo svolgimento delle incombenze edelle gestioni allo stesso affidate, il legislatore abbiatenuto specifico conto (oltre che dell’interesse gene-rale sopra prospettato) anche degli interessi partico-lari delle parti della vicenda, ed in quest’ottica abbiaavuto presente che è la S.i.m. che presceglie il pre-posto e nel cui interesse questi svolge l’attività rela-

    tiva ai servizi di investimento che comporta il rischiodi danni. In breve, di fronte a comportamenti illecitidi chi promuove e colloca servizi finanziari, insisten-do nella vicenda più interessi, occorreva procederead un loro equo contemperamento e si rendeva ne-cessario operare delle scelte; il legislatore, sotto taleprofilo, sembra aver dato maggior rilievo alla tuteladella posizione giuridica dell’investitore danneggia-to nei suoi interessi patrimoniali: « Le esigenze di tu-tela del privato di fronte a comportamenti truffaldini o comunque pregiudizievoli occasionati dall’attività di 

     promozione di servizi finanziari, prevalgono secondola scelta attuata dal legislatore, rispetto a quelle di tu-

    telare la società che colloca il servizio, nel cui interesseè svolta l’attività apportatrice del rischio, la quale so-cietà è sicuramente in grado di meglio valutare, rispet-to al privato, quanto sia affidabile l’agente prescelto»(Trib. Milano, 24.6.1996, cit. infra, sez. III).

    La configurazione di una responsabilità qualequella oggetto della presente nota, risponde anchealla esigenza di «riassorbire il rischio sociale dell’in-termediazione imputandolo all’imprenditore, l’uni-co in grado non solo di riconoscere detto rischio, maanche di ridistribuirlo mediante ricorso a vari stru-menti, come quello assicurativo» [Santosuosso, Labuona fede del consumatore e dell’intermediario nel sistema della responsabilità oggettiva (A proposito

    della responsabilità della Sim per illecito del promoto-re), 38, cit. infra, sez. IV]. È cioè evidente l’esigenzadi ricondurre alla sfera giuridica del soggetto abilita-to, quantomeno relativamente alla disciplina degli

    effetti patrimoniali, il rischio insito nella possibilecollaborazione infedele o comunque produttiva didanni a terzi posta in essere dal promotore, essendoil predetto intermediario finanziario, nel cui interes-se viene svolta l’attività del promotore stesso, in gra-do di meglio valutare quanto sia affidabile l’agenteprescelto; su di esso devono pertanto ricadere gli ef-fetti negativi dell’attività del promotore che agiscenell’esercizio delle sue incombenze (Trib. Bolo-gna , 24.6.1996, cit.   infra, sez. III). Si individua,cioè, «la   ratio  della responsabilità nell’esigenza diriassorbire il rischio sociale dell’attività di interme-diazione imputandolo all’imprenditore, l’unico ingrado non solo di riconoscerlo ma anche di ridistri-buirlo mediante ricorso a vari strumenti (assicurativio di aumento dei prezzi)» (Santosuosso,   La re-sponsabilità solidale della S.i.m. per fatto illecito del 

     promotore, 78, cit. infra, sez. IV).Il riferimento al rischio d’impresa, quale fonda-

    mento della solidarietà dell’intermediario, è statoelaborato nell’ambito della teoria economica delladistribuzione costi/ricavi e trova forza nell’analisi intermini di utilità sociale della produzione, e nella te-si in base alla quale soltanto l’impresa può efficace-mente e razionalmente gestire il rischio, creato dalla

    propria attività, comprensivo di eventuali violazionida parte del promotore (cfr.   Bernardi, 4, cit. infra,sez. IV). «Da una diversa angolazione, inoltre, la re-sponsabilità oggettiva dell’intermediario garantiscela tutela del risparmio, in linea con istanze consume-ristiche che in misura sempre più pregnante indiriz-zano la produzione normativa interna e comunita-ria, chiaramente orientata a rassicurare il contraenteche si presuppone essere la parte debole del rappor-to» (Bernardi, op. loc. citt.).

    Quanto alla natura della responsabilità in esame,acceso è il dibattito dottrinale, così come pure è, sulpunto, oscillante l’orientamento della giurispruden-

    za. Si contendono il campo concezioni che fanno ri-ferimento alla colpa (in vigilando o in eligendo), e te-si che riconducono la responsabilità dell’intermedia-rio finanziario per il fatto del promotore, nell’ambi-to della responsabilità oggettiva.

    Di un fondamento connesso al concetto di colpaper omessa vigilanza sembra parlare, oltre alla sen-tenza qui annotata, anche Trib. Milano, 13.3.2000,cit.   infra, sez. III, che rileva come la disciplina inmateria sanziona: la mancanza di controllo (o di ido-neo controllo) degli intermediari finanziari sull’atti-vità dei preposti, intendendo altresì apprestare unatutela rafforzata all’affidamento del cliente anche amezzo di un’inversione dell’onere probatorio, essen-

    Trib. Roma, 25.3.2004 - Commento Danni civili  

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    do la società finanziaria tenuta a provare l’assenza diuna propria culpa in vigilando.

    Trib. Milano, 24.6.1996 (cit.   infra, sez. III), sipronuncia nel senso della  culpa in eligendo, che sa-

    rebbe attribuibile alla S.i.m. in conseguenza dellascelta del promotore, professionista pur semprechiamato ad operare per conto e nell’interesse dellasocietà stessa.

    Certa giurisprudenza ha anche parlato di  culpa inomittendo. In tale ottica, è vero che non è rinvenibi-le nell’ordinamento giuridico un dovere generale in-combente sui consociati di attivarsi per impedireche ad opera di terzi soggetti siano commessi fattidannosi; nondimeno, però, sono configurabili diver-se situazioni da cui possono nascere, a carico deisoggetti coinvolti, regole e doveri di azione, la cuiinosservanza integra la fattispecie di omissione im-putabile. Così è, ad esempio, appunto, nel sistemabancario e finanziario, dalla cui normativa scaturi-scono comportamenti tipizzati, a tutela sia dei sog-getti che in esso operano, che del sistema stesso, lacui violazione concreta l’ipotesi della  culpa in omit-tendo, fonte di responsabilità extracontrattuale (cfr.Cass., 8.1.1997, n. 72;  Cass., 25.9.1998, n. 9590, en-trambe citt. infra, sez. III).

    Ma la dottrina sembra soprattutto abbracciare latesi della responsabilità oggettiva  tout court (v., adesempio,   Bochicchio,  op. cit., 469 ss., ritenendo,altresì, che la previsione normativa di cui all’art. 5,

    della l. n. 1/1991, «certamente opportuna al fine didirimere ogni dubbio in materia così delicata, nonera e non è peraltro indispensabile» essendo eviden-te, «già in via generale, come responsabilità oggetti-va prevista dall’art. 2049 cod. civ. per i danni provo-cati dai lavoratori subordinati e dai commessi valgapure “per il fatto del mandatario, dell’agente e delrappresentante che siano in relazione relativamentecostante ed esclusiva con il medesimo imprenditore,anche se non subordinati gerarchicamente e se retri-buiti a provvigioni”: nella nostra materia il promoto-re può agire per conto di una sola impresa, mentrequest’ultima, cui sola spetta la politica commerciale,

    può agire anche per conto di più società prodotto»:Bochicchio, op. loc. citt.).

    Secondo tale orientamento dottrinale, una com-piuta ricostruzione normativa della materia non puòche condurre a configurare in capo al soggetto abili-tato una forma di responsabilità oggettiva per l’ope-rato dei promotori finanziari, qualificabile «comeresponsabilità oggettiva per fatto altrui» (Bernar-di, op. cit., 1), avendo la speciale disciplina, «intro-dotto un meccanismo di collegamento pressoché auto-matico tra l’illecito del promotore ed il sorgere del-l’obbligo risarcitorio in capo al soggetto che di que-st’ultimo si avvalga per l’offerta fuori sede di prodotti 

     finanziari » (Trib. Verona , 1o.3.2001, cit.). Viene

    anche sottolineato che quindi «l’unica via di uscitache sembra prospettarsi per l’impresa di investimen-to è quella di fornire l’ardua dimostrazione dellanon pertinenza dell’investimento effettuato all’am-

    bito operativo in cui il promotore agisce per contodell’impresa alla quale è legato» (Tucci, cit.   infra,sez. IV).

    Altra dottrina condivide la configurazione dellaresponsabilità  ex  art. 5 della l. n. 1/1991 ed art. 31t.u.f. come oggettiva ed indiretta, ponendo in rilievoche già ad una prima percezione socio-economicauna responsabilità solidale dell’intermediario fonda-ta su dati oggettivi contribuisce alla stabilizzazione,rassicurazione ed incentivazione del mercato, rap-presentando del pari buon presidio degli interessidel risparmiatore-investitore, e che del resto anche iltesto della legge, ove non è rinvenibile alcun riferi-mento a stati soggettivi del soggetto abilitato, depo-ne a favore della natura oggettiva della responsabili-tà de qua (cfr.  Santosuosso, op. ult. cit., 81 ss.). Sitratta, secondo certa dottrina, di «tipica responsabi-lità oggettiva per il comportamento del proprio pro-motore, o anche del promotore apparente, che su-pera e trascende l’art. 2049 cod. civ., nonché l’art.1228 cod. civ.» (Carbone, 619, cit. infra, sez. IV).

    Un’ipotesi di responsabilità oggettiva viene ancheconfigurata da   Trib. Milano, 11.2.2002, e   Trib.Mantova , 13.10.2003 (entrambe citt.   infra, sez.III), responsabilità che, secondo   Trib. Sanremo,

    13.1.2003, cit. infra, sez. III, ricorre ogni volta in cuila condotta del promotore finanziario, nell’ambitodell’espletamento dell’incarico conferito, non siaimprontata al rispetto degli interessi dell’investitore,bensì al perseguimento di obiettivi di arricchimentopatrimoniale proprio o di terzi.

    Non manca, poi, chi rileva acutamente che le pro-nunce della giurisprudenza che giustificano la re-sponsabilità dell’intermediario finanziario attraversoil riferimento alla categoria generale della colpa nonsembrano significative, poiché al di là delle dichiara-zioni formali, la stessa giurisprudenza fa ricorso acriteri di imputazione meramente oggettivi; né risul-

    tano precedenti in cui l’intermediario finanziario sisia liberato provando di aver tenuto una condotta ir-reprensibile. Le enunciazioni della giurisprudenza,in questo senso, rappresentano un mero «ossequioformale» al principio della colpa quale tradizionalecriterio di imputazione (cfr.  Bernardi, cit.). Nellostesso senso si rileva che anche quando la giurispru-denza utilizza il concetto di colpa per giustificare ilfondamento della responsabilità contrattuale ex  art.1218 cod. civ., tende a «rendere omaggio, in modopuramente nominale, all’antico dogma secondo ilquale non può esserci responsabilità senza colpa»(Maniaci, 497, nt. 47, cit.  infra, sez. IV),

    In effetti, per come è legislativamente configura-

    Trib. Roma, 25.3.2004 - Commento Danni civili  

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    ta, sembra verosimilmente trattarsi di un’ipotesi(eccezionale) di responsabilità oggettiva, che trovala sua «copertura» costituzionale nella norma di cuiall’art. 47 Cost. (con cui il costituente ha voluto da-

    re speciale protezione al risparmio) e la sua giustifi-cazione tecnica nell’atto di preposizione che il sog-getto abilitato all’esercizio dei servizi d’investimen-to compie a favore del promotore finanziario. O,meglio ancora, come prospettato da una diversa edalquanto interessante tesi dottrinale, «più che unaresponsabilità di tipo oggettivo, sembra configura-bile una regola fondata sulla «presunzione di col-pa» in senso proprio e tecnico, potendo l’interme-diario, in linea teorica, vincere la presunzione for-nendo la suddetta prova liberatoria» (Maniaci,  op.loc. citt.). Occorre tuttavia tenere anche presente ildato processuale e, segnatamente, l’obiettiva diffi-coltà (quasi ai limiti della impossibilità) per l’inter-mediario di fornire quella prova liberatoria richie-sta dalla norma per andare esente da responsabilità:insomma, si potrebbe dire che si tratti di una sortadi responsabilità formalmente per colpa e material-mente oggettiva.

    Certo è che, se da un lato l’interprete non può cheprendere atto della espressa previsione di legge equindi regolare il caso concreto alla luce di questochiaro principio, dall’altro chi scrive ritiene di poteresprimere alcune perplessità in ordine all’opportu-nità complessiva della scelta legislativa sul punto.

    Infatti, se è vero – come anche sopra è cenno – chela disposizione in parola è il portato della esigenzadi tutela di tutta una serie di interessi particolari egenerali, è altrettanto indubbio che può suscitareperplessità la previsione di una generalizzata re-sponsabilità oggettiva in capo all’intermediario abi-litato, laddove la si ritenga del tutto sganciata da unpur generico comportamento in senso lato colpevo-le, ed essenzialmente affermata in un’ottica tesa a farrispondere l’impresa della sua operatività in campoeconomico, secondo una prospettiva quasi «assi-stenziale», necessaria per tenere indenni gli investi-tori dai rischi connessi all’intervento nel mercato de-

    gli strumenti finanziari, per condotte illecite dei pre-posti. Un generico, generalizzato ed indiscriminatouso della responsabilità oggettiva in casi simili, infat-ti, potrebbe ingenerare confusione sul ruolo dell’in-termediario, inteso quale impresa, ed in ordine allostesso concetto di libertà di iniziativa economica,che mal tollera la ricaduta di oneri economici perfatti illeciti posti totalmente al di fuori della sfera dicontrollo, azione ed intervento dell’impresa medesi-ma.

    Con ciò, non si intende certo qui sostenere la tesidell’opportunità di un’attenuazione della responsa-bilità in capo alla società d’intermediazione, ma sivuole quantomeno richiamare l’attenzione sulla ne-

    cessità, al fine dell’affermazione della responsabilitàstessa, di una più efficace verifica della sussistenzadei presupposti fondanti e, segnatamente, della sus-sistenza dell’atto di preposizione e della correlazio-

    ne tra l’esercizio delle incombenze ed il danno. In-fatti, diversamente opinando ed operando, si giun-gerebbe a riconoscere una responsabilità oggettivasic et simpliciter  assoluta, la quale, in tale ampio sen-so intesa, oltre a suscitare possibili dubbi di legitti-mità costituzionale si porrebbe in contrasto conl’esigenza di salvaguardia, tutela ed incentivazionedell’attività di intermediazione finanziaria e crediti-zia, attività afferente un settore particolarmente im-portante per l’intero sistema economico e produtti-vo (in tal senso,  Trib. Verona , 1o.3.2001, cit.). Delresto, non si può neppure prescindere dal fatto che,se l’atto di preposizione costituisce il fondamentodella fattispecie di responsabilità in esame, esso rap-presenta contestualmente anche il limite della re-sponsabilità imputabile all’ente finanziario abilitato,poiché non può che escludersi pacificamente ogniipotesi di responsabilità solidale per i danni a terziche il promotore dovesse arrecare in seguito a com-portamenti non collegabili all’atto di preposizionestesso. Sotto tale aspetto, peraltro, la giurisprudenzalargamente maggioritaria afferma che condizionenecessaria (ma anche sufficiente) per far scattare ilmeccanismo della solidarietà sia il rapporto di «oc-casionalità necessaria» tra il fatto illecito del promo-

    tore e le incombenze a questi affidate dall’interme-diario (cfr., ad esempio,  Trib. Lecce, 6.9.2004, cit.infra, sez. III), rapporto rinvenibile in tutte quelleipotesi in cui la condotta del preposto possa farsirientrare nell’ambito delle attività funzionali allosvolgimento delle incombenze affidategli (cfr.  Cass.,19.7.2002, n. 10580, cit. infra, sez. III): non è quindinecessario che esista un rigoroso nesso di causa edeffetto, essendo invece sufficiente che il responsabi-le sia stato in grado di controllare le condizioni delrischio inerente al fatto illecito e sia quindi titolaredegli interessi e dell’attività in occasione della qualesi è verificato il fatto illecito (cfr.   Bernardi, op. cit.,

    4).In breve, si tratta di individuare un limite «ragio-

    nevole» alla vis expansiva della responsabilità addos-sata al soggetto abilitato, da verificare poi caso percaso, per evitare che questi sia chiamato a risponde-re in giudizi di risarcimento danni causati da con-dotte dei preposti realizzate del tutto al di fuori del-la propria sfera di controllo o che presentino i carat-tere dell’eccezionalità ed imponderatezza. Così co-me, a maggior ragione, nelle ipotesi in cui l’eventodannoso sia connesso al comportamento collusivocon il cliente danneggiato. In tal senso, ad esempio,a nostro avviso, non si fa una corretta operazione er-meneutica addossando la responsabilità solidale alla

    Trib. Roma, 25.3.2004 - Commento Danni civili  

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    S.i.m., per i casi in cui il fatto illecito del prepostosia stato commesso nel perseguimento di finalità in-compatibili con quelle in relazione alle quali venneaffidato l’incarico ovvero con evidente superamento

    dei limiti dello stesso. Non può, dunque, trovarecondivisione quella tendenza ad ampliare oltre mo-do l’ambito dell’oggettività di cui trattasi, per ricom-prendervi – sulla base della mera sussistenza delrapporto di occasionalità necessaria – ipotesi in cuil’evento dannoso si sostanzi in comportamenti delpromotore che perseguano interessi diversi di quellidella S.i.m., ossia, in definitiva, laddove la condottasi realizzi al di fuori delle incombenze affidate alpreposto (v., ad esempio,   Trib. Verona , 6.3.2001,in   Società, 2001, 963, che dichiara «inaccettabile»l’opzione ermeneutica tendente ad escludere la re-sponsabilità della S.i.m. nel caso in cui la condottarealizzata dal promotore perseguiva finalità proprie,alle quali la società committente non era neppuremediatamente interessata o compartecipe, e comun-que non coerenti con quelle in vista delle quali lemansioni gli furono affidate).

    Occorre, in altri termini, individuare quei casi incui può ragionevolmente ritenersi «interrotto» il cir-cuito incarico – fatto illecito del promotore – dannodel terzo: ipotesi che, ad esempio, deve anzitutto anostro avviso rinvenirsi appunto nei casi in cui vi siasoluzione di continuità nel vincolo strumentale chelega intermediario abilitato e promotore; ossia, det-

    to in altre parole, allorché il professionista prepostoabbia agito uti  proprio, autonomamente, non in ese-cuzione dell’incarico ricevuto od addirittura contraquel mandato, specie se poi tale inusuale comporta-mento sia stato o poteva agevolmente essere perce-pito dal cliente-danneggiato.

    In tal senso, è stato condivisibilmente evidenziatoche «l’inquadramento teorico della responsabilitàoggettiva del preponente nell’ambito di una più am-pia responsabilità d’impresa non vale peraltro a san-cire un principio di responsabilità illimitata dell’in-termediario, tale da imputargli il peso economico dirischi estranei alla propria sfera di controllo» (Ber-nardi,  op. loc. citt.). E poi, «una responsabilità og-gettiva assoluta, per qualunque atto compiuto dalpreposto, sarebbe contraria alla primaria esigenza dimercato volta a promuovere e salvaguardare l’inizia-tive dell’intermediazione finanziaria» (Santosuos-so, op. ult. cit., 82).

    2.   La disciplina degli obblighi dei soggetti  abilitati all’esercizio di servizi finanziari.

    Passando all’esame della specifica disciplina in ma-teria di obblighi imposti ai soggetti abilitati all’eser-cizio dei servizi finanziari, occorre osservare che, se-condo la norma di cui all’art. 6 della l. n. 1/1991,nello svolgimento delle loro attività, le S.i.m. «devo-

    no pubblicare e trasmettere ai singoli clienti un ap-posito   documento informativo  contenente l’indica-zione e la descrizione delle attività svolte» (lett.  b),«devono acquisire preventivamente le informazioni

    sulla situazione finanziaria del cliente rilevanti ai finidello svolgimento delle attività di intermediazionemobiliare» (lett. d ), «devono operare in modo che ilcliente sia sempre adeguatamente informato sullanatura e sui rischi delle operazioni, sulle loro impli-cazioni e su qualsiasi atto, fatto o circostanza neces-sari per prendere consapevoli scelte di investimentoo di disinvestimento» (lett. e).

    La disposizione, poi sostituita, nella versione vi-gente di cui all’art. 21 t.u.f., similmente prevedeche, nel prestare i servizi d’investimento ed acces-sori, i soggetti abilitati devono: «a) comportarsicon diligenza, correttezza e trasparenza, nell’inte-resse dei clienti e per l’integrità dei mercati;  b) ac-quisire le informazioni necessarie dai clienti e ope-rare in modo che essi siano sempre adeguatamenteinformati; c ) organizzarsi in modo tale da ridurre alminimo il rischio di conflitti di interesse e, in situa-zioni di conflitto, agire in modo da assicurare co-munque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;d ) disporre di risorse e procedure, anche di con-trollo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svol-gimento dei servizi;  e) svolgere una gestione indi-pendente, sana e prudente e adottare misure ido-nee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affi-

    dati».La Consob, nello specificare tali generali doveriposti a carico degli intermediari, ha chiarito che talienti, prima della stipulazione del contratto di gestio-ne e di consulenza in materia di investimenti finan-ziari, devono acquisire dall’investitore notizie con-cernenti la sua esperienza in materia di investimentiin strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria,i suoi obiettivi di investimento, la sua propensione alrischio. Inoltre, non possono consigliare o effettuareoperazioni se non dopo aver fornito all’investitoreadeguate notizie sulla natura, rischi ed implicazionidella specifica operazione finanziaria, la cui cono-

    scenza sia necessaria per l’effettuazione di consape-voli scelte di investimento o disinvestimento. Anco-ra, come già sopra ricordato, gli intermediari abilita-ti devono prontamente informare l’investitore, an-che per iscritto, dell’eventuale riduzione – in misurasuperiore al 30% del controvalore a disposizione al-l’inizio di ciascun anno – del patrimonio affidatonell’ambito di una gestione (art. 28, Reg. Consob d.legis. n. 58/1998, n. 11522 di attuazione).

    La previsione di una specifica disciplina sul puntosi è resa necessaria in considerazione della insuffi-cienza delle norme di diritto comune. Gli interme-diari finanziari, infatti, in occasione della prestazio-ne dei servizi di investimento e dei servizi accessori,

    Trib. Roma, 25.3.2004 - Commento Danni civili  

    NGCC 2005 - Parte prima   721

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    sono anzitutto tenuti ad osservare le relative disposi-zioni generali previste dal codice civile e, quindi, se-gnatamente gli artt. 1175 (comportamento secondocorrettezza) e 1176, comma 2o, cod. civ. (adempi-

    mento delle obbligazioni con la diligenza richiestadalla particolare natura dell’attività esercitata). Tut-tavia, la necessità di una completa disciplina di tuttigli aspetti relativi alla condotta degli intermediari fi-nanziari nello svolgimento dei servizi di cui trattasi,ha comportato l’adozione di un corpo specifico diregole comportamentali, che nel complesso rappre-senta un sistema ispirato contestualmente al princi-pio della tutela della clientela, così come a quellodell’integrità dei mercati. Vanno particolarmentesottolineati, per quanto concerne il nostro esame, gliobblighi informativi desumibili da tale   corpus  nor-mativo, che si traducono specificamente nell’obbli-go del soggetto abilitato di informarsi sulla situazio-ne dell’investitore (c.d. «know your customer rule»)ed in quello di informare il cliente.

    È importante, peraltro, rilevare che quelli sopraindicati rappresentano canoni di comportamentoimmediatamente precettivi, anche laddove manchila loro sussunzione in specifiche norme regolamen-tari. Infatti, «è opinione ormai consolidata quella cheindividua nei regolamenti Consob, non soloun’espressione di potestà ontologicamente normativa,ma anche una fonte idonea ad incidere con modalità

     particolarmente incisive sulla sfera giuridica soggetti-

    va dei destinatari delle norme. Si tratta, insomma, di disposizioni costitutive di diritto, che vanno ad inte-grare l’ordinamento giuridico generale, a condiziona-re l’autonomia negoziale, ad incidere sui rapporti in-terprivati, a costituire un parametro generale ed astratto della validità degli atti e comportamenti rea-lizzati dagli operatori di mercato» (Trib. Firenze,30.5.2004, ined.).

    Nel caso di specie deciso dalla sentenza qui incommento, la S.i.m. è stata ritenuta colpevole diaver omesso le pur doverose cautele in ordine allaverifica e al controllo del corretto svolgimento delservizio d’investimento di che trattasi a mezzo dei

    propri preposti, di avere omesso una più approfon-dita vigilanza sui soggetti che prestavano (nel suo in-teresse) attività collaborativa per l’esercizio di quelservizio, dando peraltro causa ad un legittimo affi-damento nell’investitore (che ben poteva presumerel’effettivo esercizio del potere e dell’onere di con-trollo sull’operato dei propri collaboratori) circa laregolarità del comportamento dei due promotori fi-nanziari.

    In definitiva, la predetta convenuta S.i.m. può es-sere chiamata a rispondere sia a titolo di responsabi-lità contrattuale, derivante dal mandato, sia a titolodi responsabilità extracontrattuale, ex art. 2049 cod.civ., sia a titolo di responsabilità da fatto illecito ex

    art. 2043 cod. civ., sia ancora a titolo di responsabi-lità per violazione delle specifiche disposizioni inmateria, sopra sinteticamente ricordate. Anche sulpunto il dibattito dottrinale è alquanto acceso: si po-

    ne, in altri termini, il problema di dove collocare laresponsabilità del soggetto abilitato all’esercizio deiservizi d’investimento ed accessori e, segnatamente,se collocarla in quella della responsabilità contrat-tuale od extracontrattuale; occorre cioè stabilire sela responsabilità indiretta dell’intermediario finan-ziario abbia fonte nella violazione del precetto gene-rale del neminem laedere, ovvero nell’inadempimen-to del contratto. In tale ottica, in dottrina si segnalache «la delimitazione dell’area di responsabilità puòdiventare infatti problematica in relazione a situa-zioni di confine che si presentano connesse a rap-porti di tipo contrattuale» (Pinori, 294, cit.   infra,sez. IV).

    In dottrina, «la tesi prevalente è quella della natu-ra extracontrattuale della responsabilità dell’inter-mediario finanziario, sicché l’art. 5, comma 4o, dellal. n. 1/1991, costituirebbe   lex specialis  rispetto al-l’art. 2049 codice civile» (Maniaci, op. cit., 498).

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