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© 2008 Studio Associato Consulenza legale e tributaria, an Italian professional partnership, is an affiliate firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KStudio Associato Bozza 28 ottobre 2008 Il contratto di cessione di partecipazioni sociali

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Bozza 28 ottobre 2008

Il contratto di cessione di partecipazioni sociali

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Parte I

Il processo di acquisizione

Parte II

Il contratto di cessione: clausole fondamentali

KStudio AssociatoIndice

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Il processo di acquisizione

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Processo di acquisizione

Fase 1 (eventuale)

Lettera d’intenti

Fase 4

Closing

Fase 2 (eventuale)

Contratto preliminare

Caratteristiche generali:

• Procedimento a fasi successive e temporalmente distinte.

• Eventuale differimento del momento esecutivo rispetto alla conclusione dell’accordo e alla definizione del programma negoziale.

• Elevato livello di flessibilità dello strumento negoziale.

Fase 3

Contratto definitivo

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Le lettere di intenti

• Propositi dei futuri contraenti nella fase delle trattative precontrattuali che precede la stipulazione di un negozio soltanto eventuale.• Strumento precontrattuale che definisce i rispettivi accordi preliminari della parti riguardo la conduzione della negoziazione: le parti delineano i loro intendimenti in relazione al prosieguo della trattativa ed alle caratteristiche della transazione.• Ponte tra fase verbale della negoziazione e sottoscrizione di un vero e proprio documento contrattuale.

Predisposizione generica e sintetica Predisposizione dettagliata

Difficile distinzione dal contratto preliminare

Semplice disponibilità a proseguire le trattative. Assente responsabilità precontrattuale e/o obblighi risarcitori.

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Le lettere di intenti (segue)

Possibili funzioni: • Prova in merito allo stato di avanzamento delle trattative e ai punti fermi della trattativa.• Precisazione del contenuto dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede.• Strumento interpretativo del contratto definitivo.• Integrazione del contenuto del contratto definitivo, salvo clausola c.d. “entire agreement” nel contratto definitivo (qualsiasi documento anteriore al contratto definitivo viene privato di ogni effetto).

Contenuto:• Prevedibile struttura della transazione.• Impegno ad agire in buona fede e di best efforts.• Termini temporali per la sottoscrizione del contratto preliminare e/o definitivo.• Clausola di esclusiva.• Confidentiality agreement;.• Organizzazione due diligence.• Disposizioni relative all’interim period.• Accordo sulle spese.

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Le lettere di intenti (segue)

Bozza 25 Giugno 2007 per discussione tra avvocatiLettera di Intenti

TRAXXXXX s.c.a.r.l., con sede in xxxxxxxxxxxxxx, 63 iscrizione al Registro delle Imprese n. xxxxxxxxxxxxxxxx di Roma (di seguito “XXXX”),

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. xxxxxxxxxxxxx;XXXXXX S.p.A., società di diritto italiano con sede legale in Roma, xxxxxxxxxxxxxxxx, 63 codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese n. xxxxxxxx di Roma (di seguito “XXXXXX”), in persona del suo Amministratore Delegato, Dr. xxxxxxxxxx;– da una parte –

EXXXXXX società di diritto austriaco con sede legale in XXXXXXXXXXXXXx, AUSTRIA , in persona di

______________________________ legale rappresentante pro tempore, (di seguito “XXXXXX”) – dall’altra parte –(di seguito XXXXXX, XXXXXX e XXXXXX sono indicate congiuntamente come “Parti” e singolarmente come “Parte”)

PREMESSO CHE- XXXXXX è una società italiana che opera nel campo dei giochi pubblici tra i quali, in particolare, nel settore delle slot machines, più

specificamente gli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. (di seguito “Slot”);- XXXXXX è una società consortile partecipata da gestori di apparecchi da intrattenimento (di seguito “Gestori di Apparecchi”) che

detiene la totalità delle azioni ordinarie di XXXXXX; - XXXXXX detiene la concessione per l’esercizio del gioco lecito mediante apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6,

ex Legge n. 266/05 e testo previgente, con una rete attuale di oltre 25.000 Slot, ed è il secondo concessionario in Italia per dimensioni; (allegata licenza sotto ALL. A)D. XXXXXX è una società facente parte di un Gruppo austriaco ( d’ora in avanti IL GRUPPO ) leader a livello internazionale nei settori dei Casinò, del Gaming, produzione di Slot, di VLT e di apparecchi da gioco in generale ed ha, altresì, la tecnologia di piattaforme software per la gestione in rete di sistemi video lotteries (di seguito, la “Piattaforma VLT”) nonché per il segmento scommesse autorizzate (di seguito, la “Piattaforma Scommesse”);

- XXXXXX ha l’obiettivo di consolidare la posizione di leader nel settore anche nella prospettiva della prossima introduzione delle VLT, con l’obiettivo di raggiungere a fine 2007 oltre 40.000 Slot collegate alla rete;

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Le lettere di intenti (segue)

- XXXXXX ha interesse a sviluppare maggiormente la propria presenza nel mercato italiano del Gaming (Slot e VLT) nonché al mercato regolamentato delle scommesse vista la nuova disciplina emanata da AAMS, ex art. 38, comma 2 e 4, del decreto legge 4 Luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 Agosto 2006, n. 248; in particolare, XXXXXX è interessata, a valutare di mettere a disposizione la propria Piattaforma VLT e la Piattaforma Scommesse nonché il proprio Know how in Italia tramite eventuali accordi in Italia con Concessionarie od entità autorizzate;

- XXXXXX è, altresì, interessata a valutare di partecipare al processo di sviluppo illustrato da XXXXXX nel corso degli incontri tenutisi antecedentemente alla sottoscrizione della presente Lettera di Intenti, ed a tal fine si rende disponibile anche a valutare di sostenere finanziariamente XXXXXX nelle modalità che le Parti eventualmente concorderanno;H. Le Parti, sono concordi nel ritenere che, qualora si raggiungano delle intese, sarà tenuto nella massima considerazione il ruolo di XXXXXX in funzione del riconosciuto apporto sinergico per il mercato italiano; I. Stante quanto precede, le Parti, con la presente lettera di intenti, intendono esaminare, congiuntamente ed in buona fede tra loro, la fattibilità e l’opportunità di addivenire ad accordi aventi per oggetto una forma di aggregazione/partecipazione, anche con soggetti terzi, od altre forme che si potranno individuare (di seguito “Aggregazione”);J. XXXXXX e XXXXXX in data 30 Marzo 2007 hanno sottoscritto un accordo di riservatezza al fine di scambiarsi, in via riservata e confidenziale, dati e informazioni concernenti le rispettive attività e piani strategici, per effettuare le opportune analisi e valutazioni. XXXXXX e XXXXXX prendono atto, ed accettano, che XXXXXX interviene in questa Lettera di Intenti quale azienda facente parte del Gruppo XXXXXXXX e che XXXXXX avrà il diritto di indicare nel prosieguo un diverso soggetto giuridico collegato e/o controllato dal Gruppo XXXXXXXXx che subentrerà, a tutti gli effetti, alla XXXXXX medesima in tutti gli accordi eventuali ed alla presente lettera di intenti ed all’accordo di riservatezzaK. le Parti intendono, tramite la presente Lettera di Intenti, rappresentare i principi da discutere e la metodologia di lavoro al fine di addivenire, qualora ne dovessero ricorrere le condizioni, alla Aggregazione per il solo territorio italiano, senza che il la presente Lettera di Intenti costituisca o possa essere interpretata in alcun modo quale accordo contrattuale, preliminare o definitivo, ovvero obbligo di sottoscrivere o perfezionare qualsivoglia accordo contrattuale vincolante tra le stesse, escludendo qualsiasi responsabilità precontrattuale, fermo restando la buona fede nella conduzione delle trattative

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUEOggetto e Scopo

1.1 Le premesse sono da considerarsi parte integrante della presente Lettera di Intenti.Le Parti quindi, intendono procedere alla valutazione di fattibilità dell’Aggregazione e/o ad altre forme di collaborazione. In particolare si valuterà congiuntamente:1.2.1. di permettere ad XXXXXX, che si riserva il diritto di indicare in qualsiasi momento altro soggetto e/o

entità giuridica di discutere collaborazioni nelle forme che si potranno concordare, con un Concessionario in Italia per la crescita nel mercato italiano;1.2.2. valutare la fattibilità di una Aggregazione che ipotizzi per XXXXXX una partecipazione in XXXXXX non superiore al 15% circa del suo capitale sociale, di cui il 10% circa potrebbe essere a fronte dell’utilizzo delle piattaforme tecnologiche come descritte in premessa; in questa ipotesi eventuale, le Parti si accorderanno per ricercare ed

attuare tutte le legittime soluzioni possibili per salvaguardare l’entità della partecipazione del 10% di XXXXXX nel capitale di XXXXXX. La eventuale ulteriore partecipazione, in una proporzione massima del 5% circa potrebbe essere a pagamento; le Parti, anche sulla base dei piani di sviluppo di cui al paragrafo 1.2.5 che segue, concorderanno il prezzo di tale eventuale

ulteriore partecipazione;1.2.3. valutare una strategia di sviluppo che consenta a XXXXXX di acquisire la leadership in Italia sia nel settore delle Slot - ed a tal fine XXXXXX e XXXXXX faranno del proprio meglio per far aumentare il numero di Slot

allacciate alla rete di XXXXXX qualora si addivenga ad intese - sia nel settore delle scommesse autorizzate;1.2.4. valutare di rendere disponibile a XXXXXX, qualora intervengano per XXXXXX le autorizzazioni e concessioni necessarie e/o qualsiasi altro presupposto che legittimi la possibilità di operare in Italia, in via possibilmente esclusiva quale system provider (salvo

eventuali accordi esistenti con terzi) per il mercato italiano e per tutta la durata della concessione e suoi eventuali rinnovi, la Piattaforma VLT e la Piattaforma Scommesse (previa verifica della compatibilità tecnica delle Piattaforme con il sistema

attuale, e prospettico, di XXXXXX quale system provider e delle sue partecipate) affinché questa, sulla base ed in dipendenza di eventuali accordi che potranno intervenire, ne possa: (i) disporre direttamente; (ii) concederla in uso ad altro soggetto dalla medesima partecipato; (iii) concederla in uso a soggetti non partecipati sempre sulla base ed in dipendenza con gli eventuali accordi che si potranno raggiungere tra le Parti;1.2.5 inoltre, verrà redatto da XXXXXX un piano industriale e finanziario e

relative aggiuntive considerazioni e proeizioni di crescita, nonché saranno valutate le forme ed i modi di intervento di XXXXXX sia sotto il profilo commerciale, sia finanziario e relative problematiche connesse. Su tali basi, verrà quindi valutato

dalle Parti l’ipotesi di un prestito obbligazionario, od altra ipotesi che potrà emergere nel prosieguo.Qualora vengano raggiunte delle intese e si procedesse ad una fase esecutiva, le Parti stesse si impegnano ad attivare tutte le procedure che

dovessero essere richieste al fine di ottenere le eventuali necessarie autorizzazioni da parte degli Organi Istituzionali competenti in materia di gaming e di rispettare scrupolosamente tutte le normative comunitaria e nazionali in materia.Con

particolare riguardo alle normative Comunitarie applicabili nei diversi Stati Membri e non, nonché le normative e regolamenti di Nazioni ove il Gruppo opera, viene esplicitamente manifestata da XXXXXX l’esigenza inderogabile di dovere e potere ottemperare scrupolosamente ai dettati delle normative, regolamenti e richieste delle autorità ed enti preposti, nessuno

escluso, delle varie nazioni e/o regioni e/o enti locali dove XXXXXX ed il GRUPPO XXXXXXXXXXx perano e/o ove intendano operare; a tale riguardo XXXXXX e XXXXXX si impegnano a fornire in qualsiasi momento venisse richiesto tutte le

informazioni che la riguardino o che possano riguardare i suoi soci, amministratori, personale ed attività, autorizzando fin da ora XXXXXX e/o IL GRUPPO a fornire le informazioni ai richiedenti come sopra descritti, senza che ciò possa essere

considerato in violazione dell’Accordo di Riservatezza e di qualsiasi patto od accordo tra le Parti intervenuto. Principi di riferimento

Le Parti concordano che i principi di riferimento sono le linee guida espresse in premessa e nel corpo di questa Lettera di Intenti, al fine di perseguire l’obiettivo di una possibile alleanza strategica con XXXXXX; salvo altri argomenti di valutazione che le Parti vorranno e potranno eventualmente discutere.XXXXXX prende atto che XXXXXX ha in essere trattative per la conclusione di alleanze strategiche

nella forma di joint ventures e/o fusioni e/o altre forme di integrazione aventi il fine di generare sinergie di carattere strategico-commerciale (le “Alleanze Strategiche”) con partners (o con uno o più tra di essi). XXXXXX e XXXXXX si impegnano a fornire a

XXXXXX costante e tempestiva informativa circa l’evoluzione dei rapporti relativi alle Alleanze Strategiche nei limiti compatibili con gli impegni di riservatezza eventualmente in essere e, qualora autorizzati, dichiareranno i nominativi delle stesse. XXXXXX ed il

GRUPPO XXXXXXXXXXx saranno libere di XXXXXXre al di fuori di quanto oggetto della presente Lettera di Intenti.b) Tecnologia e Rete: XXXXXX, qualora si raggiungano intese tra le Parti, si impegna: a provvedere a tutti gli adempimenti che risulteranno

necessari o opportuni per rendere conforme e funzionante la Piattaforma VLT alla regolazione tecnico-funzionale ed ai modelli organizzativi emanati da AAMS avvalendosi anche della collaborazione di XXXXXX e XXXXXX, a provvedere agli adeguamenti

necessari o opportuni alla Piattaforma Scommesse per renderla conforme alla regolamentazione in vigore in Italia; ad assicurare per la durata delle rispettive Concessioni e loro rinnovi, la manutenzione ordinaria e straordinaria (compresa quella integrativa ed

evolutiva) della Piattaforma VLT e della Piattaforma Scommesse; il tutto ai termini ed alle condizioni che verranno eventualmente concordati tra le Parti. Atti definitivi

Le Parti –qualora addivengano ad intese- faranno del proprio meglio al fine di dare esecuzione alle medesime mediante la stipulazione dei relativi atti e la sottoscrizione dei Patti e degli altri contratti collegati entro il termine di otto mesi dalla sottoscrizione della

presente. Il predetto termine potrà essere prorogato per cause non dipendenti dalle Parti e salvo diversa determinazione delle Parti stesse.Carattere non vincolante dell’Accordo. Riservatezza e non divulgazione.

Le discussioni e le negoziazioni tra le Parti non sono da ritenersi vincolanti al fine della realizzazione dell’Aggregazione o di ogni altra eventuale ipotesi e non costituiscono responsabilità precontrattuale o di altra natura, fermo restando l’impegno delle Parti a condurre

le trattative in buona fede. Ciascuna Parte potrà, pertanto, interrompere in ogni momento le discussioni e le negoziazioni senza incorrere in alcuna responsabilità od obbligo, eccezion fatta per gli obblighi di riservatezza previsti nell’Accordo e la non

divulgazione di questa Lettera di Intenti. Quanto previsto nella presente, nonché quanto previsto nell’Accordo di Riservatezza, si applica anche a XXXXXX.Ogni accordo e/o contratto a cui XXXXXX - o soggetti dalla stessa designati – dovesse eventualmente

partecipare, sarà sottoposto alla condizione delle approvazioni degli organi societari competenti ed a quelli delle controllanti.Le Parti si impegnano a non divulgare questa Lettera di Intenti ed il contenuto della medesima.Restituzione della documentazione

Qualora, per qualunque motivo, non si dovesse addivenire all’Aggregazione od atra ipotesi che potrà eventualmente emergere, le Parti dovranno provvedere, qualora richiesto, e restituire ogni documento scritto o copia di documentazione di qualsiasi tipo tra di loro

scambiata che abbia carattere di riservatezzaDurata dell’AccordoLa presente Lettera di Intenti avrà una durata di tre mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione. Il predetto termine potrà essere

prorogato per cause non dipendenti dalle Parti o per espressa volontà delle Parti. ModificheOgni modifica o deroga a quanto previsto nella presente Lettera di Intenti dovrà avvenire per atto scritto.Legge applicabile e Foro

CompetenteLa presente Lettera di Intenti è regolata dalle leggi della Repubblica Italiana. Foro Competente: Roma.

Roma, ………. 2007………………………. XXXXXX______________________ _________________________

XXXXXX______________________

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Le lettere di intenti (segue)

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUEOggetto e Scopo

1.1 Le premesse sono da considerarsi parte integrante della presente Lettera di Intenti.Le Parti quindi, intendono procedere alla valutazione di fattibilità dell’Aggregazione e/o ad altre forme di collaborazione. In particolare si valuterà congiuntamente:1.2.1. di permettere ad XXXXXX, che si riserva il diritto di indicare in qualsiasi momento altro soggetto e/o entità giuridica di discutere collaborazioni nelle forme che si potranno concordare, con un Concessionario in Italia per la crescita nel mercato italiano;1.2.2. valutare la fattibilità di una Aggregazione che ipotizzi per XXXXXX una partecipazione in XXXXXX non superiore al 15% circa del suo capitale sociale, di cui il 10% circa potrebbe essere a fronte dell’utilizzo delle piattaforme tecnologiche come descritte in premessa; in questa ipotesi eventuale, le Parti si accorderanno per ricercare ed attuare tutte le legittime soluzioni possibili per salvaguardare l’entità della partecipazione del 10% di XXXXXX nel capitale di XXXXXX. La eventuale ulteriore partecipazione, in una proporzione massima del 5% circa potrebbe essere a pagamento; le Parti, anche sulla base dei piani di sviluppo di cui al paragrafo 1.2.5 che segue, concorderanno il prezzo di tale eventuale ulteriore partecipazione;1.2.3. valutare una strategia di sviluppo che consenta a XXXXXX di acquisire la leadership in Italia sia nel settore delle Slot - ed a tal fine XXXXXX e XXXXXX faranno del proprio meglio per far aumentare il numero di Slot allacciate alla rete di XXXXXX qualora si addivenga ad intese - sia nel settore delle scommesse autorizzate;1.2.4. valutare di rendere disponibile a XXXXXX, qualora intervengano per XXXXXX le autorizzazioni e concessioni necessarie e/o qualsiasi altro presupposto che legittimi la possibilità di operare in Italia, in via possibilmente esclusiva quale system provider (salvo eventuali accordi esistenti con terzi) per il mercato italiano e per tutta la durata della concessione e suoi eventuali rinnovi, la Piattaforma VLT e la Piattaforma Scommesse (previa verifica della compatibilità tecnica delle Piattaforme con il sistema attuale, e prospettico, di XXXXXX quale system provider e delle sue partecipate) affinché questa, sulla base ed in dipendenza di eventuali accordi che potranno intervenire, ne possa: (i) disporre direttamente; (ii) concederla in uso ad altro soggetto dalla medesima partecipato;

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Le lettere di intenti (segue)

(iii) concederla in uso a soggetti non partecipati sempre sulla base ed in dipendenza con gli eventuali accordi che si potranno raggiungere tra le Parti;1.2.5 inoltre, verrà redatto da XXXXXX un piano industriale e finanziario e relative aggiuntive considerazioni e proeizioni di crescita, nonché saranno valutate le forme ed i modi di intervento di XXXXXX sia sotto il profilo commerciale, sia finanziario e relative problematiche connesse. Su tali basi, verrà quindi valutato dalle Parti l’ipotesi di un prestito obbligazionario, od altra ipotesi che potrà emergere nel prosieguo.Qualora vengano raggiunte delle intese e si procedesse ad una fase esecutiva, le Parti stesse si impegnano ad attivare tutte le procedure che dovessero essere richieste al fine di ottenere le eventuali necessarie autorizzazioni da parte degli Organi Istituzionali competenti in materia di gaming e di rispettare scrupolosamente tutte le normative comunitaria e nazionali in materia.Con particolare riguardo alle normative Comunitarie applicabili nei diversi Stati Membri e non, nonché le normative e regolamenti di Nazioni ove il Gruppo opera, viene esplicitamente manifestata da XXXXXX l’esigenza inderogabile di dovere e potere ottemperare scrupolosamente ai dettati delle normative, regolamenti e richieste delle autorità ed enti preposti, nessuno escluso, delle varie nazioni e/o regioni e/o enti locali dove XXXXXX ed il GRUPPO XXXXXXXXXXx perano e/o ove intendano operare; a tale riguardo XXXXXX e XXXXXX si impegnano a fornire in qualsiasi momento venisse richiesto tutte le informazioni che la riguardino o che possano riguardare i suoi soci, amministratori, personale ed attività, autorizzando fin da ora XXXXXX e/o IL GRUPPO a fornire le informazioni ai richiedenti come sopra descritti, senza che ciò possa essere considerato in violazione dell’Accordo di Riservatezza e di qualsiasi patto od accordo tra le Parti intervenuto.

2. Principi di riferimentoLe Parti concordano che i principi di riferimento sono le linee guida espresse in premessa e nel corpo di questa Lettera di Intenti, al fine di perseguire l’obiettivo di una possibile alleanza strategica con XXXXXX; salvo altri argomenti di valutazione che le Parti vorranno e potranno eventualmente discutere.XXXXXX prende atto che XXXXXX ha in essere trattative per la conclusione di alleanze strategiche nella forma di joint ventures e/o fusioni e/o altre forme di integrazione aventi il fine di generare sinergie di carattere strategico-commerciale (le “Alleanze Strategiche”) con partners (o con uno o più tra di essi). XXXXXX e XXXXXX si impegnano a fornire a XXXXXX costante e tempestiva informativa circa l’evoluzione dei rapporti relativi alle Alleanze Strategiche nei limiti compatibili con gli impegni di riservatezza eventualmente in essere e, qualora autorizzati, dichiareranno i nominativi delle stesse. XXXXXX ed il GRUPPO XXXXXXXXXXx saranno libere di XXXXXXre al di fuori di quanto oggetto della presente Lettera di Intenti.

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Le lettere di intenti (segue)

b) Tecnologia e Rete: XXXXXX, qualora si raggiungano intese tra le Parti, si impegna: a provvedere a tutti gli adempimenti che risulteranno necessari o opportuni per rendere conforme e funzionante la Piattaforma VLT alla regolazione tecnico-funzionale ed ai modelli organizzativi emanati da AAMS avvalendosi anche della collaborazione di XXXXXX e XXXXXX, a provvedere agli adeguamenti necessari o opportuni alla Piattaforma Scommesse per renderla conforme alla regolamentazione in vigore in Italia; ad assicurare per la durata delle rispettive Concessioni e loro rinnovi, la manutenzione ordinaria e straordinaria (compresa quella integrativa ed evolutiva) della Piattaforma VLT e della Piattaforma Scommesse; il tutto ai termini ed alle condizioni che verranno eventualmente concordati tra le Parti.

3. Atti definitivi Le Parti –qualora addivengano ad intese- faranno del proprio meglio al fine di dare esecuzione alle medesime mediante la

stipulazione dei relativi atti e la sottoscrizione dei Patti e degli altri contratti collegati entro il termine di otto mesi dalla sottoscrizione della presente. Il predetto termine potrà essere prorogato per cause non dipendenti dalle Parti e salvo diversa determinazione delle Parti stesse.

4. Carattere non vincolante dell’Accordo. Riservatezza e non divulgazione.Le discussioni e le negoziazioni tra le Parti non sono da ritenersi vincolanti al fine della realizzazione dell’Aggregazione o di ogni altra eventuale ipotesi e non costituiscono responsabilità precontrattuale o di altra natura, fermo restando l’impegno delle Parti a condurre le trattative in buona fede. Ciascuna Parte potrà, pertanto, interrompere in ogni momento le discussioni e le negoziazioni senza incorrere in alcuna responsabilità od obbligo, eccezion fatta per gli obblighi di riservatezza previsti nell’Accordo e la non divulgazione di questa Lettera di Intenti. Quanto previsto nella presente, nonché quanto previsto nell’Accordo di Riservatezza, si applica anche a XXXXXX.Ogni accordo e/o contratto a cui XXXXXX - o soggetti dalla stessa designati – dovesse eventualmente partecipare, sarà sottoposto alla condizione delle approvazioni degli organi societari competenti ed a quelli delle controllanti.Le Parti si impegnano a non divulgare questa Lettera di Intenti ed il contenuto della medesima.

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5. Restituzione della documentazioneQualora, per qualunque motivo, non si dovesse addivenire all’Aggregazione od atra ipotesi che potrà eventualmente emergere, le Parti dovranno provvedere, qualora richiesto, e restituire ogni documento scritto o copia di documentazione di qualsiasi tipo tra di loro scambiata che abbia carattere di riservatezza

6. Durata dell’AccordoLa presente Lettera di Intenti avrà una durata di tre mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione. Il predetto termine potrà essere prorogato per cause non dipendenti dalle Parti o per espressa volontà delle Parti.

7. ModificheOgni modifica o deroga a quanto previsto nella presente Lettera di Intenti dovrà avvenire per atto scritto.8. Legge applicabile e Foro CompetenteLa presente Lettera di Intenti è regolata dalle leggi della Repubblica Italiana. Foro Competente: Roma.Roma, ………. 2007……………………….

XXXXXX______________________ _________________________XXXXXX______________________

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Le lettere di intenti (segue)

CONFIDENTIALITY AGREEMENT

Accordo di riservatezzaTRA

XXXXXXXXXXXx, società di diritto italiano con sede legale in Roma (RO), XXXXXXXXXXXXXXXXXXX codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese n. XXXXXXXXXX di Roma (di seguito “XXXXXXXXXXX”), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, ing. xxxxxxxxxx

– da una parte –E

XXXXXXXXXXX, società di diritto spagno con sede legale in Barcelona, XXXXXXXXXX, in persona di [_______________________________________________] e legale rappresentante pro tempore, [________________________],(di seguito congiuntamente indicate come “XXXXXXXxx”)

– dall’altra parte –(di seguito XXXXXX e XXXXXX sono indicate congiuntamente come “Parti” e singolarmente come “Parte”)

PREMESSO CHEXXXXXX è una società italiana che opera nel campo dei giochi e delle scommesse nel settore delle slot machines, più

specificamente gli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, lett. A), del T.U.L.P.S. (le “Slot”); XXXXXX detiene la concessione per l’esercizio del gioco lecito, relativamente agli apparecchi di cui alla lettera A) che

precede, ed è il secondo concessionario italiano più grande per numero di Slot regolarmente allacciate e lette;XXXXXX è una società spagnola che opera nel campo dei giochi in diversi settori è altresì produttrice di apparecchi da

divertimento ed ha il controllo di diverse società che operano in diversi Paesi (Comunitari e non);XXXXXX, in Italia, per tramite di una sua controllata, si è aggiudicata una concessione per l’esercizio del gioco lecito,

relativamente agli apparecchi di cui alla lettera A) che precede, e detiene circa 12.000 Slot. Circa 5.000 Slot sono possedute direttamente dalla XXXXXX mentre le restanti 7.000 sono detenute da società che XXXXXX ha costituito con i gestori.

XXXXXX è una società che ha solidi legami e rapporti con i gestori che rappresentano una importante componente degli operatori di gioco che operano nella filiera del gioco in Italia, ed ha un proprio piano di sviluppo che è finalizzato a fare di XXXXXX il concessionario leader nel settore Slot;

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Le lettere di intenti (segue)

CONFIDENTIALITY AGREEMENT

XXXXXX è una società che ha interesse a sviluppare il settore delle Slot, tramite delle operazioni di aggregazione/partecipazione con altri operatori del mercato italiano, nonché ottimizzare gli investimenti effettuati in Italia;

Le Parti intendono esaminare, congiuntamente e in buona fede tra loro, l’opportunità di concludere un accordo avente per oggetto una qualsiasi forma di partecipazione che consenta loro di realizzare gli obiettivi che si prefiggono, sintetizzati alle lettere F) e G) che precedono, senza che ciò costituisca in alcun modo un obbligo a sottoscrivere o perfezionare qualsivoglia accordo contrattuale vincolante tra le stesse (di seguito, “Operazione”);

XXXXXX e XXXXXX hanno richiesto e richiederanno informazioni concernenti le rispettive attività ed il progetto di XXXXXX, per effettuare ogni più opportuna analisi e valutazione allo scopo di decidere se iniziare la fase negoziale volta alla realizzazione dell’Operazione;

le Parti intendono, tramite il presente accordo di riservatezza (di seguito “Accordo”), disciplinare i rapporti fra le Parti medesime conseguenti a quanto descritto nella lettera H) che precede.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUEInformazioni RiservatePer “Informazioni Riservate” si intendono: tutte le informazioni, a proposito delle quali sia esplicitamente indicato il carattere riservato e confidenziale delle

stesse, (compresi tutti gli atti, documenti, notizie, dati, analisi, valutazioni, elaborazioni, previsioni e piani di qualsivoglia natura) relative alle Parti e/o alle rispettive società controllate o controllanti ed alle relative attività, che siano in qualsiasi momento scambiate tra le Parti, in relazione all’Operazione;

tutte le informazioni di qualsivoglia natura che siano scambiate tra le Parti, in qualsiasi momento e modo, in occasione di incontri, anche con consulenti delle stesse, nonché con il rispettivo management, o se del caso nel corso di eventuali visite presso gli uffici delle Parti e delle relative società controllate;

tutti i rapporti, documenti e altri materiali di documentazione di qualsiasi natura che contengano, riproducano, riflettano o siano basati sulle informazioni di cui alle precedenti lettere i) e ii).

Accesso alle Informazioni Riservate2.1 le Parti si impegnano a fornire ai propri organi sociali, dirigenti, funzionari, dipendenti e consulenti, le

Informazioni Riservate necessarie per la valutazione della fattibilità e convenienza dell’Operazione.

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Le lettere di intenti (segue)

CONFIDENTIALITY AGREEMENT

2.2 Le Parti prendono atto e accettano che:le Informazioni Riservate che verranno scambiate possono non essere state oggetto di specifica verifica, e non dovrà

intendersi che tali Informazioni Riservate siano in alcun modo complete o esaustive ai fini della valutazione della convenienza o meno dell’Operazione;

le Informazioni Riservate saranno veritiere, corrette e conformi all’obbligo di comportamento in buona fede nelle trattative.

Impegno alla riservatezza3.1 Con riferimento alle Informazioni Riservate le Parti si impegnano, anche in nome e per conto dei rispettivi organi

sociali, dirigenti, funzionari, dipendenti e consulenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 cod. civ.:a considerare le Informazioni Riservate come strettamente private e confidenziali e ad adottare tutte le misure

opportune per non pregiudicare la loro riservatezza;fatto salvo quanto prescritto all’art. 3.3 che segue, a non divulgare alcuna Informazione Riservata a terzi senza la

preventiva autorizzazione scritta dell’altra Parte;a usare le Informazioni Riservate esclusivamente al fine di valutare la fattibilità ed opportunità dell’Operazione e in

tale specifico ambito.3.2 Quanto previsto al precedente art. 3.1 non si applica alle Informazioni Riservate, o parti delle stesse, che:siano già o divengano in futuro di dominio pubblico;siano già prima della sottoscrizione dell’Accordo in possesso di una delle Parti, dei suoi dirigenti, funzionari,

dipendenti o consulenti, ovverosiano state indipendentemente acquisite da una delle Parti come risultato del lavoro di ricerca autonomamente svolto

da propri dirigenti, funzionari, dipendenti o consulenti.3.3 Gli impegni assunti mediante l’Accordo non proibiscono a ciascuna delle Parti di comunicare Informazioni

Riservate:a componenti dei rispettivi organi sociali, dirigenti, funzionari, dipendenti e consulenti ai quali la conoscenza di tali

Informazioni Riservate (o di alcune di esse) sia necessaria al fine di valutare l’Operazione, fermo restando che ciascuna persona che venga così a conoscenza di tali Informazioni Riservate sarà a sua volta vincolata da impegni di riservatezza e che ciascuna Parte risponderà, ai sensi dell’art. 1381 cod. civ., del rispetto dell’impegno di riservatezza assunto con la presente;

alle Autorità competenti e/o al pubblico, nella misura in cui la divulgazione risponda a un obbligo di legge o regolamento o di adempimento a richieste delle Autorità competenti;

qualora le comunicazioni siano previste da leggi o regolamenti o comunque necessarie a porre in essere atti amministrativi di natura pubblica (quali, a titolo esemplificativo, deliberazioni di Giunta, deliberazioni di Consiglio, Comunale e/o Regionale, interpellanze, mozioni e leggi regionali) o siano comunque necessarie o ritenute opportune per assumere ogni decisione in merito alla valutazione dell’Operazione.

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Le lettere di intenti (segue)

CONFIDENTIALITY AGREEMENT

Nel caso in cui una Parte fosse costretta a rendere note tutte o parte delle Informazioni Riservate per effetto di quanto previsto ai precedenti punti ii) e iii), la stessa dovrà informare prontamente e senza ritardo l’altra Parte di tale obbligo.

3.4 Nessun comunicato stampa o annuncio pubblico concernente l’Operazione potrà essere rilasciato da alcuna Parte senza il consenso scritto dell’altra. Il consenso si presume per i comunicati stampa rilasciati congiuntamente dalle Parti.

Carattere non vincolante dell’AccordoLe discussioni e le negoziazioni tra le Parti, non sono vincolanti al fine della realizzazione dell’Operazione. Ciascuna

parte potrà, pertanto, interrompere in ogni momento le discussioni e le negoziazioni senza incorrere in alcuna responsabilità od obbligo, eccezion fatta per gli obblighi di riservatezza ed esclusiva previsti nell’Accordo.

Restituzione della documentazioneQualora, per qualunque motivo, non si dovesse addivenire alla stipula degli accordi relativi all’Operazione, le parti

dovranno provvedere e restituire ogni documento scritto o copia di documentazione di qualsiasi tipo e genere afferente le Informazioni Riservate dell’altra Parte, entro 30 giorni dalla richiesta, da formularsi per iscritto.

Durata dell’Accordo8.1 Gli obblighi derivanti dalla presente Accordo avranno durata di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione

dello stesso, salva diverso accordo tra le Parti.8.2 Le obbligazioni assunte dalle Parti con il presente Accordo resteranno efficaci a prescindere dalla prosecuzione

delle trattative tra le Parti, così come indipendentemente da qualunque evento che, direttamente o anche solo indirettamente, possa aver effetto sul presente Accordo.

Previsioni varie9.1 Il mancato o ritardato esercizio, di una delle Parti, di un diritto derivante dal presente Accordo non potrà essere

considerato come rinuncia e l'esercizio parziale di tali diritti non precluderà in alcuna maniera la possibilità di esercitare successivamente in modo pieno i diritti stessi.

9.2 Ogni modifica o deroga a quanto previsto nella presente Accordo dovrà avvenire per atto scritto. Nessuna modificazione avrà efficacia se non concordata in forma scritta e firmata dalle Parti.

9.3 Nell’eventualità in cui una qualsiasi delle obbligazioni di cui alla presente Accordo sia inefficace o illegittima, ciò non pregiudicherà l’efficacia delle restanti obbligazioni ivi contenute.

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Le lettere di intenti (segue)

CONFIDENTIALITY AGREEMENT

Legge applicabileIl presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana.Foro competenteOgni e qualsiasi controversia, di qualsiasi grado o livello, inerente all’interpretazione, all’esecuzione o alla validità

del presente Accordo o che sia comunque in concreto riconducibile allo stesso, sarà sottoposta alla competenza esclusiva del foro di Roma.

Roma/Barcellona XXXXXXXXXXXxXXXXXX XXXXXX______________________ _________________________

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Contratto preliminare

Il contratto preliminare è un contratto meramente obbligatorio già perfetto, dal quale sorge l’obbligazione di concludere il successivo contratto definitivo.

Funzioni:• Consente alle parti di:

- vincolarsi immediatamente alla conclusione dell’accordo, rinviando l’integrazione degli aspetti secondari del contratto;- ovviare all’impossibilità/inopportunità di prevedere tutti gli elementi del contratto.

Deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto definitivo

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Contratto preliminare (segue)

Difficoltà di distinzione dal contratto definitivo

Criteri interpretativi: • Effettiva intenzione delle parti: nel contratto preliminare si fa dipendere il trasferimento da una futura manifestazione di consenso, che i contraenti si obbligano a prestare. • Completezza del contenuto: indice rivelatore della volontà delle parti contraenti di addivenire alla stipulazione di un contratto definitivo.

Frequentemente la stipulazione di un contratto convenzionalmente preliminare non si limita a contenere l’obbligazione di concludere un contratto definitivo e a contenerne gli elementi essenziali, ma disciplina ogni aspetto relativo al trasferimento, senza necessitare di ulteriori integrazioni/contrattazioni.

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Il contratto definitivo

Immediata sussistenza degli obblighi inerenti alla cessione, senza necessità di ulteriore manifestazione di volontà delle parti.

Possibilità di subordinare il contratto ad una condizione sospensiva, il cui verificarsi farà retroagire gli effetti del contratto al momento della sua sottoscrizione, senza che sia necessaria un’ulteriore manifestazione di volontà da parte dei contraenti.

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Il closing

Esecuzione delle formalità necessarie per il trasferimento della titolarità delle partecipazioni sociali, tramite definitiva intestazione.

Finale esecuzione agli impegni del contratto attraverso l’effettivo trasferimento della titolarità giuridica e del materiale possesso dei titoli oggetto di trasferimento.

Il closing potrebbe essere contestuale alla sottoscrizione del contratto definitivo o differito a data successiva qualora sia sottoposto a condizione sospensiva.

Adempimenti necessari per il trasferimento delle partecipazioni:• atto pubblico o scrittura privata autenticata ( azioni o quote di s.r.l.);• girata autenticata (azioni);• procedura di transfert (azioni).

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Il closing (segue)

Adempimenti post-closing : residui adempimenti ad obblighi successivi (es. obbligo del venditore di collaborare per agevolare il subentro della gestione, patto di non concorrenza, accordi per la fornitura di servizi e gestione di know how ).

Closing Conditions & Closing Covenants: varie condizioni che dovranno verificarsi ad essere adempiute nel periodo tra la conclusione del contratto e il closing.

Adempimenti pre-closing: es. aumento di capitale, rinuncia al diritto di opzione, modifiche statutarie, antitrust clearance.

Adempimenti in sede di closing: es. pagamento del prezzo, nomina nuovi organi sociali

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Il contratto di cessione: clausole fondamentali

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KStudio AssociatoIl contratto di cessione: principali clausole

Covenants

Clausole relative al periodo intermedio tra la data della sottoscrizione del contratto definitivo e quella del closing (interim period).

Garantire l’acquirente in relazione a comportamenti del cedente e del target nel periodo intermedio.

• Obbligo di non compiere alcun atto eccedente l’ordinaria amministrazione;• Divieto di prestazione di garanzie;• Divieto di pratiche commerciali anomale;• Divieto di distribuzione di utili o riserve;• Mantenimento delle coperture assicurative;• Previsione del consenso dell’acquirente al compimento di determinati atti;• …

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KStudio AssociatoIl contratto di cessione: principali clausole

Condizioni sospensive

Clausole che possono determinare condizioni sospensive del contratto

Differimento del closing

Condizioni sospensive ricorrenti:• Pagamento del prezzo;• Prestazione di garanzie;• Svincolo di somme in escrow ;• Adempimenti circa la governance della società target;• Modifiche statutarie;• Rilascio autorizzazioni – nulla osta;• Antiturst clearance (rinvio).

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KStudio AssociatoIl contratto di cessione: principali clausole

Condizioni risolutive

Possibile utilizzo anche di condizioni risolutive

La caducazione del contratto determina l’effetto di restituire al cedente partecipazioni in una società che, nel frattempo, è stata sottoposta a notevoli

mutamenti.

Difficoltà/impossibilità di ripristinare la situazione precedente l’acquisto

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KStudio AssociatoIl contratto di cessione: principali clausole

Antitrust clearance

Attribuzione del rischio ad acquirente e venditore

L’approvazione da parte dell’autorità antitrust costituisce un evento indipendente dalla volontà delle parti.

L’esecuzione del contratto resterà sospesa fino a quando non intervenga l’autorizzazione da parte dell’autorità Antitrust

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KStudio AssociatoIl contratto di cessione: principali clausole

Antitrust clearance (segue)

L’acquisto si perfeziona in ogni caso con l’obbligo dell’acquirente di accettare le condizioni imposte dall’autorità (ivi compresi obblighi di dismissione).

L’acquisto si perfeziona a condizione che le condizioni imposte dall’autorità non abbiano un effetto negativo, sostanziale e concreto.

Attribuzione del rischio all’acquirente

L’acquisto delle partecipazioni si perfeziona prima dell’ottenimento del

nulla-osta Antitrust

Eventuale autorizzazione con condizioni

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Dichiarazioni e garanzie

Clausole recanti dichiarazioni e garanzie (o “reps and warranties”) che le parti reciprocamente rilasciano in relazione all’operazione di acquisizione.

DichiarazioniEnunciazioni e descrizioni di atti e fatti che il dichiarante afferma essere veri.

GaranzieGaranzie circa la conformità di certi beni o situazioni a determinati livelli qualitativi, caratteristiche o standards.

La validità delle Dichiarazioni e Garanzie è riferita a fatti e situazioni relativi ad un periodo che generalmente va da un momento precedente la sottoscrizione del contratto, fino alla data del closing.

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Dichiarazioni e garanzie (segue)

Le dichiarazioni costituiscono ed integrano il contenuto delle clausole di garanzia.

DichiarazioniIl venditore assume la responsabilità per la corrispondenza al vero delle dichiarazioni rese: le dichiarazioni dell’alienante devono essere rilasciate con un determinato grado di diligenza.

GaranzieIl cedente si fa propriamente carico di un obbligo di garanzia, cioè di un’obbligazione che prescinde da un inadempimento dello stesso cedente.

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KStudio AssociatoIl contratto di cessione: principali clausole

Dichiarazioni

Per ovviare al problema di completezza delle dichiarazioni, viene prevista nel contratto una “formula di chiusura”.

Esempio:• Nessuna delle dichiarazioni e garanzie contenute nel contratto e nei suoi allegati, o

nei documenti forniti o comunque sottoposti all’esame dell’acquirente, contiene dichiarazioni che non corrispondono a verità ovvero non tengono conto di fatti rilevanti, ai fini della dichiarazione stessa.

• Il venditore non ha omesso di comunicare all’acquirente alcun fatto o evento conosciuto che sia necessario per fornire all’acquirente una completa ed accurata informazione in relazione alla società ed all’attività da questa esercitata.

• Non esiste alcuna circostanza o informazione di cui sia a conoscenza il venditore, che non siano state comunicate per iscritto all’acquirente, da cui possa ragionevolmente derivare un sostanziale effetto negativo sul patrimonio, l’attività, i profitti, le condizioni economiche e finanziarie della target.

Dichiarazione generica comprendente tutto quanto eventualmente non previsto dalle dichiarazioni.

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KStudio AssociatoIl contratto di cessione: principali clausole

Garanzie

• Garanzie della target: regolarità della procedura di approvazione dello statuto della target, capitalizzazione e titolarità delle azioni.

• Garanzie contabili: (i) regolarità dei libri obbligatori, (ii) regolarità dei bilanci di esercizio ed infrannuali nonché di quelli predisposti ad hoc ai fini dell’operazione, (iii) crediti vantati dalla società e (iv) rimanenze e lavori in corso.

• Garanzia degli assets: (i) eventuali beni immobili e mobili della target, (ii) diritti di proprietà industriale ed intellettuale, e (iii) partecipazioni totalitarie o di controllo in altre società,

• Garanzie dei rapporti contrattuali: garanzia che (i) i contratti siano validi, vincolanti ed efficaci, (ii) non sussistano condizioni o circostanze che possano configurarsi come inadempienze della società o delle sue controparti, (iii) non vi siano comunicazioni di risoluzione, (iv) la società target non abbia ricevuto contestazioni né diffide ad adempiere, (v) i diritti derivanti dai contratti sottoscritti siano nella disponibilità della società, liberi da vincoli o gravami pregiudizievoli di qualsiasi natura, (vi) i rapporti in essere non vengano meno per effetto della cessione.

• Garanzie relative al contenzioso: (i) disclosure sull’esistenza di contenziosi pendenti (ii) garanzia che non esistono altri contenziosi, (iii) garanzia che sono stati accantonati fondi per la copertura degli oneri relativi.

• Garanzie relative alle assicurazioni: (i) disclosure sull’esistenza di coperture assicurative, (ii) garanzia della validità del pagamento di premi e loro adeguatezza, (iii) garanzia che non vi siano atti o comportamenti che hanno causato la perdita del diritto all’indennizzo derivante dalle polizze

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Garanzie (segue)

• Garanzie relative alla compliance della società: garanzia che la società target abbia ottenuto tutte le autorizzazioni, licenze e permessi per l’esercizio della propria attività e che essi siano ancora in vigore.

• Garanzie relative agli adempimenti fiscali: garanzia che (i) la target sia in regola con tutti i pagamenti e gli adempimenti fiscali e (ii) la target ha correttamente e tempestivamente adempiuto a tutti gli obblighi ed oneri.

• Garanzie relative al periodo successivo alla situazione di riferimento: garanzia sulla gestione interinale: (i) assenza di operazioni che eccedano i limiti della gestione ordinaria, (ii) assenza di impegni quale garante o fideiussore o altre obbligazioni, (iii) assenza di distribuzione di utili, pagamento dividendi o rinunce a crediti, (iv) assenza di aumenti retributivi o pagamento di indennità, (v) conduzione dell’attività con diligenza, (vi) material adverse change: assenza di circostanze che abbiano un impatto negativo sull’andamento dell’attività e degli affari (es.: revoche di autorizzazioni, licenze, permessi, pretese di terzi, eventi accidentali).

• Garanzie relative agli effetti della operazione: garanzia a tutela del rischio di cambio nella struttura di controllo della società: (i) dichiarare i contratti che consentano ad uno o più creditori di pretendere il pagamento anticipato, di escutere garanzie, di modificare unilateralmente le condizioni con la società, (ii) garantire circa l’assenza di previsioni che consentano il recesso o la risoluzione di contratti conclusi o di modificarne unilateralmente le previsioni.

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CONTRATTO PRELIMINARE e DICHIARAZIONI E GARANZIE

• Inserire Contratto Preliminare quote immobiliare ed Allegato Dichiarazioni FATTO SALVO PARTE RELATIVA INDENNIZZO.

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Clausole di indennizzo

Clausole di indennizzo dirette a regolare convenzionalmente le conseguenze della violazione delle garanzie e dichiarazioni fornite dall’acquirente e a chiarirne le modalità di attivazione.

Mantenere indenne l’acquirente da ogni difformità accertata tra la situazione effettiva della società e quella dichiarata e garantita.

• Tenere indenne il compratore da ogni sopravvenienza passiva;• Tenere indenne il compratore da ogni insussistenza o minusvalenza di poste attive;• Risarcire ogni altra perdita o danno;• Indennizzo per tutti i danni, costi e pregiudizi conseguenza della violazione del contratto;• Estrema ratio: clausola risolutiva espressa

Previsione di un indennizzo

Mantenere inalterato il valore complessivo dell’operazione

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Clausole di indennizzo (segue)

Limiti: le parti stabiliscono limitazioni al fine di definire e circoscrivere l’impegno indennitario dell’alienante.

Clausole temporali: previsioni di termini di decadenza e di prescrizione.

• Tutelare l’alienante dalle richieste indennitarie dell’acquirente. • Ridurre l’eccessiva esposizione dell’alienante.

Clausole quantitative:• De minimis (relative al singolo evento dannoso);•Franchigia complessiva (assoluta o relativa);• Soglia massima (c.d. cap).

Altre clausole: esclusione di responsabilità per circostanze ed eventi già noti.

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CONTRATTO PRELIMINARE e DICHIARAZIONI E GARANZIE

• Inserire Allegato Dichiarazioni (sintesi) in particolare PARTE RELATIVA INDENNIZZO.

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Aggiustamento del prezzo

Clausola che permette di modificare il prezzo dovuto in considerazione della situazione economico-finanziaria della società accertata durante la procedura di aggiustamento del prezzo. Il pagamento può essere differito ad un momento successivo al closing.

Tutela dell’acquirente

Possibile utilizzo congiunto e concorrente dell’aggiustamento del prezzo e delle clausole di indennizzo. Non è, tuttavia, possibile la sovrapposizione dei due rimedi: applicando le indemnity clauses non si potrà tener conto di quei vizi in base ai quali le parti hanno già proceduto ad una rideterminazione del prezzo.

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Patto di non concorrenza

Condizioni:• Non impediscano qualunque attività professionale del cedente;• Non superiori a 5 anni;• Circoscritte a una determinata zona o attività;

Ulteriori previsioni: •Vincolo anche per soggetti “terzi” collegati al soggetto principale•Predeterminazione di penali in caso di inadempimento•Corrispettivo per la previsione.